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VERONA MEDICA

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ENPAMSocietà accreditate SSN.Devono versareil 2% all’EnpamART. 14 DEL CODICEDI DEONTOLOGIA <strong>MEDICA</strong>L’art. 1, comma 39, della Legge n.243/2004, il quale ha istituito incapo alle società professionalimediche e odontoiatriche in qualunqueforma costituite e dellesocietà di capitali, operanti in regimedi accreditamento con ilServizio Sanitario Nazionale, l’obbligodi versare al Fondo SpecialistiEsterni gestito dall’ENPAM uncontributo nella misura del 2% delfatturato annuo attinente alle prestazionispecialistiche rese neiconfronti del medesimo SSN e dellesue strutture operative, senza dirittodi rivalsa.Mi è giunta notizia che alcune dellepredette società, visti rigettati tutti iricorsi presentati in opposizione atale obbligo dinanzi a svariati Tribunalie constatato altresì che lastessa Corte Costituzionale hadichiarato inammissibile la questionedi incostituzionalità dellanorma prospettata dal giudice dimerito, stanno prendendo l’iniziativadi far firmare ai Professionisti unaclausola in base alla quale questiultimi si obbligano ad accollarsi ilcontributo di cui sopra, versandoloalle società stesse, con cui intrattengonoil rapporto contrattuale.Tale iniziativa è da considerarsi deltutto illegittima, in quanto l’obbligocontributivo, essendo preordinatoall’interesse generale e al dovere disolidarietà economica e sociale dicui all’art. 2 della Costituzione, èindipendente dalle prestazioni eprescinde da ogni valutazione divantaggiosità previdenziale per glistessi soggetti obbligati.Questi ultimi appartengono, in ragionedel loro accreditamento conil Servizio Sanitario Nazionale, allacategoria degli erogatori dei servizialla salute.Già dal 2005 la Corte di Cassazioneha espresso il principio per il qualeil rapporto intercorre direttamentetra le società accreditate e il S.S.N.,e il Tribunale di Venezia ha recentementeconfermato che le societàindicate dalla Legge, con il lororapporto di accreditamento, sonoparte del sistema sanitario nazionalee dunque sono tenute direttamenteai doveri solidaristici stabilitidalle norme vigenti.Le obbligazioni contributive nonpossono venir “ribaltate” su soggettidiversi da quelli previsti dalla legge:l’imputazione del contributo suisingoli medici si configura, sotto ilprofilo legale, come evasione diun’obbligazione che incombe direttamentesulle società.Ti invito pertanto a diffondere leinformazioni di cui sopra presso tuttigli iscritti, affinché si rifiutino di sottoscriverela citata clausola contrattualeche - ribadisco - è del tutto illegittima.Sicurezza del pazientee prevenzione del rischio clinicoEOLO PARODIIl medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezzadel paziente e contribuire all'adeguamento dell'organizzazionesanitaria, alla prevenzione e gestione del rischio clinico ancheattraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori alfine del miglioramento della qualità delle cure. Il medico a tal finedeve utilizzare tutti gli strumenti disponibili per comprendere le causedi un evento avverso e mettere in atto i comportamenti necessari perevitarne la ripetizione; tali strumenti costituiscono esclusiva riflessionetecnico-professionale, riservata, volta alla identificazione dei rischi,alla correzione delle procedure e alla modifica dei comportamenti.<strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>37

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