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VERONA MEDICA

Bimestrale di informazione medica - OMCEO VR

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FNOMCeODVR e Corsi RSPPper chi ha dipendenti in studioSi ricorda, che il documento di valutazionedei rischi (DVR) è un documentodinamico, che deve quindi essere oggettodi aggiornamento e revisione alfine di assicurarne l’adeguatezza e l’efficacianel tempo.Al tempo stesso si ritiene opportuno ribadire(Vedi Comunicazione n. 7 del 5febbraio 2013) che, qualora uno studiomedico o odontoiatricoche occupa fino a 1 O lavoratori, abbiagià un proprio documento di valutazionedei rischi, tale documento non dovràessere necessariamente rielaboratosecondo le procedure standardizzate,fermi restano gli obblighi di aggiornamentolegati alla natura dinamica delDVR (Ali. n. 2 interpello n. 7/2012 delMinistero del Lavoro e delle PoliticheSociali).Di seguito si riporta la tipologia di corsiche i titolari di studio medico e odontoiatrico,i quali svolgano direttamentele funzioni di responsabili del serviziodi prevenzione e protezione (RSPP) aisensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08, debbonoobbligatoriamente svolgere.Il titolare di studio medico o odontoiatrico,che occupa lavoratori, ilquale alla data del 11 gennaio 2012abbia già svolto corsi di formazioneex art. 3 del decreto 16 gennaio 1997è esonerato dallo svolgimento del corsoex nove di 48 ore per RSPP, ma dovràsvolgere il corso di aggiornamentodi 14 ore entro 5 anni a far data dal 11gennaio 2012, data di pubblicazionesulla Gazzetta Ufficiale dell’Accordo del21 dicembre 2011 stipulato in sede diConferenza Stato-Regioni.Il titolare di studio medico o odontoiatrico,che occupa lavoratori, il qualesvolga direttamente le funzioni diRSPP da data anteriore al 31 dicembre1996 e che, quindi, era esoneratodalla frequenza dei corsi di formazioneai sensi della norma transitoria di cuiall’art. 95 del D.Lgs. 626/94 ora abrogato,è esonerato dallo svolgimento delcorso ex-novo di 48 ore per RSPP, madovrà svolgere il corso di aggiornamentodi 14 ore entro 2 anni a far data dal11 gennaio 2012, data di pubblicazionesulla Gazzetta Ufficiale dell’Accordo del21 dicembre 2011 stipulato in sede diConferenza Stato-Regioni.Il titolare di studio medico e odontoiatrico,che abbia invece svolto i corsi diformazione per RSPP ex Accordo 26gennaio 2006, è esonerato dallo svolgimentodel corso ex novo di 48 ore, madovrà svolgere il corso di aggiornamentodi 14 ore entro 5 anni a far data dal11 gennaio 2012, data di pubblicazionesulla Gazzetta Ufficiale dell’Accordo del21 dicembre 2011 stipulato in sede diConferenza Stato-Regioni.Il titolare dello studio medico o odontoiatrico,che occupa lavoratori, il qualeabbia svolto entro la data del 11 luglio2012 corsi di formazione formalmentee documentalmente approvati alla datadel 11 gennaio 2012 rispettosi delleprevisioni di cui all’art. 3 del decreto 16gennaio 1997, è esonerato dallo svolgimentodel corso ex novo di 48 ore,ma dovrà svolgere il corso di aggiornamentodi 14 ore entro 5 anni dal giornodell’effettivo completamento del corsoprima citato.Per quanto riguarda i collaboratori dellostudio medico o odontoiatrico essisono equiparati alla figura dei lavoratori(sono esclusi i collaboratori familiari dicui all’art. 230-bis del codice civile - c.d.impresa familiare). In questo caso iltitolare dello studio medico o odontoiatricoè tenuto a far svolgere ad essiun corso di formazione per lavoratoridella durata di 16 ore (Accordo del 21dicembre 2011 stipulato in sede di conferenzaStato-Regioni concernente laformazione dei lavoratori). Sempre conriferimento alla figura dei lavoratori è poiprevisto un aggiornamento quinquennaledella durata minima di 6 ore.In conclusione giova ovviamente sottolineareche è condizione obbligatoria,per continuare a svolgere il ruolo e lefunzioni di RSPP, effettuare i corsi di formazionesopraccitati; in caso contrariosi decade automaticamente dall’incaricodi RSPP per mancanza di titolo. Sirileva, inoltre, che spetta al datore di lavorola verifica di tali adempimenti. Grava,infatti, sul datore di lavoro l’apparatosanzionatorio in caso di mancata nominadel RSPP (arresto da 3 a 6mesi o l’ammenda da 2.500 A 6.400euro).Pertanto in tal caso il titolare di studiomedico e odontoiatrico che occupalavoratori dovrà nominare un nuovoRSPP che abbia i titoli professionalirichiesti ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.81/08.RICORDATE...!Il PreSIDente CAOGIUSeppe RenzoIl PreSIDenteAmedeo BiancoÈ fatto obbligo a tutti gli Iscritti:a) denunciare all’Ordine ogni esercizio abusivodella Professione Medica ed ogni fattoche leda il prestigio professionale;b) informare la Segreteria di ogni eventualecam biamento di qualifica, di residenza edel conseguimento di specialità o docenze,esi ben do il relativo attestato in competenteboll o.PrestanomismoSi riporta per ulteriori reminescenza, l’Art. 8della legge n. 1792, che così recita:1) Gli esercenti le professioni sanitarie cheprestano comunque il proprio nome, ovverola propria attività, allo scopo di permettereo di agevolare l’esercizio abusivodelle professioni medesime sono puniticon l’interdizione della professione per unperiodo non inferiore ad un anno;2) Gli Ordini e i Collegi Professionali, ove costituiti,hanno facoltà di promuovere ispezioni,presso gli studi professionali, al finedi vigilare sul rispetto dei doveri inerentialle rispettive professioni.36 <strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>

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