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La disciplina parlamentare dell’astensione 377<br />
dottrina la «partecipazione alla votazione» nel Regolamento del Senato<br />
sarebbe dunque intesa quale mera presenza fisica dei parlamentari ( 44 ).<br />
Quindi al Senato gli astenuti sono presenti e votanti e tale assunto è<br />
dimostrato anche dal successivo articolo 109 che considera la dichiarazione<br />
di astensione alla stessa stregua di una dichiarazione di voto: «Ciascun<br />
senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare<br />
il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se<br />
è favorevole o contrario oppure se si astiene» ( 45 ).<br />
Prima di analizzare sotto il profilo storico e operativo le implicazioni<br />
della diversa disciplina regolamentare di Camera e Senato in materia di<br />
astensione, è opportuno soffermarsi brevemente sul concetto di quorum<br />
di maggioranza, perché in effetti l’astensione produce conseguenze assai<br />
più rilevanti sulla determinazione di quest’ultimo piuttosto che sul computo<br />
del numero legale.<br />
4 - La diversa disciplina del computo degli astenuti ai fini della determinazione<br />
del quorum di maggioranza nei Regolamenti di Camera e Senato<br />
Per quorum di maggioranza ai sensi dell’articolo 64, terzo comma,<br />
della Costituzione, si intende che le deliberazioni di ciascuna Camera e<br />
del Parlamento in seduta comune per essere valide devono essere approvate<br />
«a maggioranza dei presenti».<br />
Si tratta di un’applicazione del cosiddetto principio maggioritario,<br />
considerato il principio generale vigente per le deliberazioni collegiali in<br />
tutti gli ordinamenti democratici ( 46 ).<br />
Al riguardo si condivide l’opinione di quella dottrina che ha sottolineato<br />
come l’articolo 64 preveda in sostanza un «limite di sicurezza» per<br />
la validità delle deliberazioni, nel senso di stabilire il voto favorevole della<br />
maggioranza dei presenti ai fini dell’approvazione della proposta oggetto<br />
di votazione. Si tratterebbe in sostanza di uno dei due principi deliberativi<br />
– insieme all’altro del numero legale, ovvero della maggioranza dei<br />
componenti – individuati nel sistema adottato dal nostro costituente ( 47 ).<br />
È a questo punto necessario verificare come è stata interpretata l’espressione<br />
costituzionale «a maggioranza dei presenti» dalle disposizioni<br />
dei Regolamenti parlamentari.<br />
Preliminarmente però è opportuno ricordare come la formula dell’articolo<br />
64 approvata in un primo tempo durante i lavori preparatori<br />
della Costituzione recitava «a maggioranza dei votanti», e/o «a maggioranza<br />
dei voti» e successivamente fu modificata in «a maggioranza dei<br />
presenti», da parte del comitato di redazione della Commissione dei set-