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La disciplina parlamentare dell’astensione 377<br />

dottrina la «partecipazione alla votazione» nel Regolamento del Senato<br />

sarebbe dunque intesa quale mera presenza fisica dei parlamentari ( 44 ).<br />

Quindi al Senato gli astenuti sono presenti e votanti e tale assunto è<br />

dimostrato anche dal successivo articolo 109 che considera la dichiarazione<br />

di astensione alla stessa stregua di una dichiarazione di voto: «Ciascun<br />

senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare<br />

il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se<br />

è favorevole o contrario oppure se si astiene» ( 45 ).<br />

Prima di analizzare sotto il profilo storico e operativo le implicazioni<br />

della diversa disciplina regolamentare di Camera e Senato in materia di<br />

astensione, è opportuno soffermarsi brevemente sul concetto di quorum<br />

di maggioranza, perché in effetti l’astensione produce conseguenze assai<br />

più rilevanti sulla determinazione di quest’ultimo piuttosto che sul computo<br />

del numero legale.<br />

4 - La diversa disciplina del computo degli astenuti ai fini della determinazione<br />

del quorum di maggioranza nei Regolamenti di Camera e Senato<br />

Per quorum di maggioranza ai sensi dell’articolo 64, terzo comma,<br />

della Costituzione, si intende che le deliberazioni di ciascuna Camera e<br />

del Parlamento in seduta comune per essere valide devono essere approvate<br />

«a maggioranza dei presenti».<br />

Si tratta di un’applicazione del cosiddetto principio maggioritario,<br />

considerato il principio generale vigente per le deliberazioni collegiali in<br />

tutti gli ordinamenti democratici ( 46 ).<br />

Al riguardo si condivide l’opinione di quella dottrina che ha sottolineato<br />

come l’articolo 64 preveda in sostanza un «limite di sicurezza» per<br />

la validità delle deliberazioni, nel senso di stabilire il voto favorevole della<br />

maggioranza dei presenti ai fini dell’approvazione della proposta oggetto<br />

di votazione. Si tratterebbe in sostanza di uno dei due principi deliberativi<br />

– insieme all’altro del numero legale, ovvero della maggioranza dei<br />

componenti – individuati nel sistema adottato dal nostro costituente ( 47 ).<br />

È a questo punto necessario verificare come è stata interpretata l’espressione<br />

costituzionale «a maggioranza dei presenti» dalle disposizioni<br />

dei Regolamenti parlamentari.<br />

Preliminarmente però è opportuno ricordare come la formula dell’articolo<br />

64 approvata in un primo tempo durante i lavori preparatori<br />

della Costituzione recitava «a maggioranza dei votanti», e/o «a maggioranza<br />

dei voti» e successivamente fu modificata in «a maggioranza dei<br />

presenti», da parte del comitato di redazione della Commissione dei set-

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