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400 Ilaria Traversa<br />
sono stati avanzati seri dubbi soprattutto da parte degli esponenti dell’opposizione<br />
che hanno contestato l’invalidazione della votazione, che<br />
invece avrebbe dovuto validamente concludersi con l’accertamento del<br />
mancato raggiungimento del quorum, tenuto conto che le tre schede contestate<br />
non potevano essere considerate attribuibili ad alcuno, in quanto<br />
recanti un nome non corrispondente ad alcun senatore ( 146 ).<br />
Senza soffermarci analiticamente sulle questioni emerse in tale seduta<br />
( 147 ), come quella relativa all’opportunità di annullare la seconda<br />
votazione ( 148 ), quella relativa alla partecipazione del Presidente provvisorio<br />
alla votazione ( 149 ), o ancora quella dell’abbandono del seggio<br />
elettorale da parte del Presidente e degli scrutatori per procedere alle<br />
operazioni di spoglio fuori dall’Aula ( 150 ), sembra invece importante<br />
soffermarsi ai nostri fini sulla valutazione delle schede nulle.<br />
In sostanza le tre schede contestate non potendo il relativo voto essere<br />
attribuito ad alcuno dovevano essere dichiarate nulle e quindi computate<br />
ai fini del quorum di maggioranza, senza probabilmente inficiare<br />
il risultato dell’intera votazione. Occorre quindi distinguere la nullità della<br />
scheda dalla nullità del voto: una scheda nulla non comporta la nullità<br />
del voto con essa espresso. Il voto è infatti pienamente valido nel senso<br />
che dispiega i propri effetti sia ai fini del numero legale, sia ai fini del<br />
quorum di maggioranza. Chi deposita nell’urna una scheda nulla partecipa<br />
formalmente alla votazione, pur non potendo contribuire col proprio<br />
voto al raggiungimento del risultato.<br />
Nel corso della terza votazione, svoltasi nella giornata successiva ( 151 ),<br />
e che portò all’elezione del Presidente Marini ( 152 ), vi furono numerosi<br />
interventi sia di esponenti di opposizione, sia di maggioranza volti a<br />
chiedere alla Presidenza un «dibattito preventivo sulle regole» ( 153 ), ed<br />
in tale seduta fu sottolineato come la questione fosse non tanto di natura<br />
formale quanto piuttosto sostanziale, nel senso che essa non riguardava<br />
l’attribuzione di schede di dubbia interpretazione ad un candidato<br />
o ad un altro, quanto il «manifesto intendimento di rendere riconoscibile<br />
un voto che, a norma di Regolamento, deve essere e rimanere segreto»<br />
( 154 ), e quindi il problema non riguardava tanto «l’identificazione<br />
dell’eletto ma dell’elettore» ( 155 ).<br />
Si fa presente che molte schede risultavano in qualche modo riconoscibili<br />
proprio perché alcuni votanti avevano inteso renderle tali, aggiungendo<br />
qualifiche (senatore, ingegnere, onorevole ecc.) tra il nome ed<br />
il cognome del candidato, ovvero sbagliando volutamente a scrivere il<br />
nome corretto dell’eligendo. Fu quindi sottolineato come la questione<br />
fosse quella di garantire la riservatezza e la segretezza del voto ( 156 ).