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400 Ilaria Traversa<br />

sono stati avanzati seri dubbi soprattutto da parte degli esponenti dell’opposizione<br />

che hanno contestato l’invalidazione della votazione, che<br />

invece avrebbe dovuto validamente concludersi con l’accertamento del<br />

mancato raggiungimento del quorum, tenuto conto che le tre schede contestate<br />

non potevano essere considerate attribuibili ad alcuno, in quanto<br />

recanti un nome non corrispondente ad alcun senatore ( 146 ).<br />

Senza soffermarci analiticamente sulle questioni emerse in tale seduta<br />

( 147 ), come quella relativa all’opportunità di annullare la seconda<br />

votazione ( 148 ), quella relativa alla partecipazione del Presidente provvisorio<br />

alla votazione ( 149 ), o ancora quella dell’abbandono del seggio<br />

elettorale da parte del Presidente e degli scrutatori per procedere alle<br />

operazioni di spoglio fuori dall’Aula ( 150 ), sembra invece importante<br />

soffermarsi ai nostri fini sulla valutazione delle schede nulle.<br />

In sostanza le tre schede contestate non potendo il relativo voto essere<br />

attribuito ad alcuno dovevano essere dichiarate nulle e quindi computate<br />

ai fini del quorum di maggioranza, senza probabilmente inficiare<br />

il risultato dell’intera votazione. Occorre quindi distinguere la nullità della<br />

scheda dalla nullità del voto: una scheda nulla non comporta la nullità<br />

del voto con essa espresso. Il voto è infatti pienamente valido nel senso<br />

che dispiega i propri effetti sia ai fini del numero legale, sia ai fini del<br />

quorum di maggioranza. Chi deposita nell’urna una scheda nulla partecipa<br />

formalmente alla votazione, pur non potendo contribuire col proprio<br />

voto al raggiungimento del risultato.<br />

Nel corso della terza votazione, svoltasi nella giornata successiva ( 151 ),<br />

e che portò all’elezione del Presidente Marini ( 152 ), vi furono numerosi<br />

interventi sia di esponenti di opposizione, sia di maggioranza volti a<br />

chiedere alla Presidenza un «dibattito preventivo sulle regole» ( 153 ), ed<br />

in tale seduta fu sottolineato come la questione fosse non tanto di natura<br />

formale quanto piuttosto sostanziale, nel senso che essa non riguardava<br />

l’attribuzione di schede di dubbia interpretazione ad un candidato<br />

o ad un altro, quanto il «manifesto intendimento di rendere riconoscibile<br />

un voto che, a norma di Regolamento, deve essere e rimanere segreto»<br />

( 154 ), e quindi il problema non riguardava tanto «l’identificazione<br />

dell’eletto ma dell’elettore» ( 155 ).<br />

Si fa presente che molte schede risultavano in qualche modo riconoscibili<br />

proprio perché alcuni votanti avevano inteso renderle tali, aggiungendo<br />

qualifiche (senatore, ingegnere, onorevole ecc.) tra il nome ed<br />

il cognome del candidato, ovvero sbagliando volutamente a scrivere il<br />

nome corretto dell’eligendo. Fu quindi sottolineato come la questione<br />

fosse quella di garantire la riservatezza e la segretezza del voto ( 156 ).

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