20668_testo
20668_testo
20668_testo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
396 Ilaria Traversa<br />
posita dichiarazione, da rendersi davanti ai deputati segretari, ai quali è<br />
prescritto di tenerne nota, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione<br />
riguardi una votazione a scrutinio palese o segreto. Nel medesimo<br />
senso dispone inoltre anche l’articolo 91, comma 3, del Regolamento, che,<br />
nel caso di votazioni contemporanee su più progetti di legge disposte dal<br />
Presidente della Camera, prevede che i deputati che intendano astenersi<br />
su alcuni di essi debbano dichiararlo ai segretari prima del voto.<br />
Tale disposizione, che non è stata modificata rispetto all’originario <strong>testo</strong><br />
del 1971, e che riproduce una norma già presente nel Regolamento<br />
della Camera sin dal 1891 ( 131 ), riguardava in origine esclusivamente<br />
votazioni a scrutinio segreto, tale essendo la forma prescritta per le<br />
votazioni finali sui progetti di legge ( 132 ).<br />
Può dunque affermarsi che è proprio dalla natura dell’astensione dal<br />
voto e dagli effetti che a questa attribuisce il Regolamento della Camera<br />
(art. 46, co. 3, gli astenuti sono computati ai fini del numero legale;<br />
art. 48, co. 2, non sono computati ai fini del quorum di maggioranza) che<br />
deriva la sua sostanziale diversità rispetto all’espressione di un voto. Pertanto,<br />
l’astensione nelle votazioni a scrutinio segreto non è assistita dalle<br />
garanzie previste per tale forma di votazione ed applicandosi le norme<br />
sopra richiamate in materia di dichiarazione d’astensione sia alla votazioni<br />
palesi, sia a quelle segrete ne discende che l’astensione ha, per disposizione<br />
regolamentare e in via generale, alla Camera, carattere palese.<br />
Diversa disciplina è invece prevista al Senato ove l’articolo 107, comma<br />
1, prescrive che le deliberazioni siano prese a maggioranza dei senatori<br />
che partecipano alla votazione, intendendovi inclusi come visto anche<br />
gli astenuti. L’astensione in generale, a differenza della Camera, è<br />
configurata non come astensione dal voto, ma come astensione nel voto.<br />
Conseguentemente al Senato, l’astensione ha carattere segreto nelle votazioni<br />
a scrutinio segreto, carattere palese in quelle a scrutinio palese. In<br />
particolare, si ricorda che l’articolo 117 del Regolamento del Senato stabilisce<br />
che la votazione a scrutinio segreto abbia luogo con procedimento<br />
elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto<br />
sia nel momento di espressione del voto stesso, sia in quello della registrazione<br />
dei risultati della votazione (accensione della luce gialla per tutti<br />
i votanti compresi gli astenuti sul pannello elettronico).<br />
In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico,<br />
che come detto è congegnato in modo da non consentire l’individuazione<br />
del voto di astensione ( 133 ), l’articolo 118, comma 6, del Regolamento<br />
prevede che per la votazione a scrutinio segreto sono consegnate<br />
due palline, una bianca e una nera, a ciascun senatore, che esprime