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396 Ilaria Traversa<br />

posita dichiarazione, da rendersi davanti ai deputati segretari, ai quali è<br />

prescritto di tenerne nota, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione<br />

riguardi una votazione a scrutinio palese o segreto. Nel medesimo<br />

senso dispone inoltre anche l’articolo 91, comma 3, del Regolamento, che,<br />

nel caso di votazioni contemporanee su più progetti di legge disposte dal<br />

Presidente della Camera, prevede che i deputati che intendano astenersi<br />

su alcuni di essi debbano dichiararlo ai segretari prima del voto.<br />

Tale disposizione, che non è stata modificata rispetto all’originario <strong>testo</strong><br />

del 1971, e che riproduce una norma già presente nel Regolamento<br />

della Camera sin dal 1891 ( 131 ), riguardava in origine esclusivamente<br />

votazioni a scrutinio segreto, tale essendo la forma prescritta per le<br />

votazioni finali sui progetti di legge ( 132 ).<br />

Può dunque affermarsi che è proprio dalla natura dell’astensione dal<br />

voto e dagli effetti che a questa attribuisce il Regolamento della Camera<br />

(art. 46, co. 3, gli astenuti sono computati ai fini del numero legale;<br />

art. 48, co. 2, non sono computati ai fini del quorum di maggioranza) che<br />

deriva la sua sostanziale diversità rispetto all’espressione di un voto. Pertanto,<br />

l’astensione nelle votazioni a scrutinio segreto non è assistita dalle<br />

garanzie previste per tale forma di votazione ed applicandosi le norme<br />

sopra richiamate in materia di dichiarazione d’astensione sia alla votazioni<br />

palesi, sia a quelle segrete ne discende che l’astensione ha, per disposizione<br />

regolamentare e in via generale, alla Camera, carattere palese.<br />

Diversa disciplina è invece prevista al Senato ove l’articolo 107, comma<br />

1, prescrive che le deliberazioni siano prese a maggioranza dei senatori<br />

che partecipano alla votazione, intendendovi inclusi come visto anche<br />

gli astenuti. L’astensione in generale, a differenza della Camera, è<br />

configurata non come astensione dal voto, ma come astensione nel voto.<br />

Conseguentemente al Senato, l’astensione ha carattere segreto nelle votazioni<br />

a scrutinio segreto, carattere palese in quelle a scrutinio palese. In<br />

particolare, si ricorda che l’articolo 117 del Regolamento del Senato stabilisce<br />

che la votazione a scrutinio segreto abbia luogo con procedimento<br />

elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del voto<br />

sia nel momento di espressione del voto stesso, sia in quello della registrazione<br />

dei risultati della votazione (accensione della luce gialla per tutti<br />

i votanti compresi gli astenuti sul pannello elettronico).<br />

In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico,<br />

che come detto è congegnato in modo da non consentire l’individuazione<br />

del voto di astensione ( 133 ), l’articolo 118, comma 6, del Regolamento<br />

prevede che per la votazione a scrutinio segreto sono consegnate<br />

due palline, una bianca e una nera, a ciascun senatore, che esprime

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