06.03.2013 Views

20668_testo

20668_testo

20668_testo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

382 Ilaria Traversa<br />

sere considerata inammissibile – cosa che peraltro cozzerebbe con consuetudini<br />

parlamentari secolari che l’hanno sempre consentita – tenuto<br />

anche conto tra l’altro che la Costituzione non contiene alcun espresso<br />

divieto della facoltà di astensione se si eccettua l’indiretto riferimento<br />

contenuto all’articolo 48, secondo comma, secondo cui l’esercizio del voto<br />

costituisce «dovere civico» ( 76 ) e, d’altronde, l’astensione è un modo<br />

di manifestare il voto; e, dall’altro, come dal disposto dell’articolo 75,<br />

comma 4, in tema di referendum abrogativo, si ricavi non soltanto che la<br />

Costituzione consente l’astensione ma la legittimi esplicitamente, affermando<br />

che: «La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato<br />

alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvata<br />

dalla maggioranza dei voti validamente espressi» ( 77 ).<br />

In sostanza l’espressione «a maggioranza dei presenti» andrebbe intesa<br />

nel senso di «maggioranza dei voti validamente espressi» ( 78 ).<br />

La richiamata disposizione costituzionale conforterebbe pertanto la<br />

scelta operata da entrambi i Regolamenti in favore dell’ammissibilità dell’astensione,<br />

ma soprattutto sembrerebbe delineare una distinzione tra<br />

«astensione dal voto», intesa come mancata partecipazione al procedimento<br />

di votazione; e «astensione nel voto», intesa nel senso di non<br />

esprimere alcun giudizio favorevole o contrario ( 79 ).<br />

In conclusione, nell’aderire alla tesi di chi ritiene del tutto sterile la<br />

polemica sulla maggiore o minore conformità alla norma costituzionale<br />

delle norme dei due Regolamenti parlamentari, si condivide la possibilità<br />

che la norma costituzionale, proprio in quanto ha omesso qualsiasi disciplina<br />

parlamentare dell’astensione, possa essere integrata in entrambi<br />

i modi dalle disposizioni regolamentari. Pertanto i contrapposti sistemi<br />

per il computo degli astenuti sarebbero da considerarsi non tanto contra<br />

ma tutt’al più praeter constitutionem. Infatti, entrambi i sistemi, pur nella<br />

loro apparente insanabile contrapposizione, appaiono frutto di quella<br />

autonomia costituzionalmente garantita a ciascuna Camera ( 80 ).<br />

Rinviando ad altra sede lo svolgimento di considerazioni più puntuali<br />

sul concetto di astensione ( 81 ), occorre comunque tenere presente che<br />

con l’astensione si consente la manifestazione di ulteriori posizioni politiche<br />

rispetto al voto favorevole e contrario e ciò dà la possibilità di poter<br />

cogliere «sfumature negli atteggiamenti delle forze politiche che altrimenti<br />

andrebbero perdute» ( 82 ).<br />

La possibilità offerta dal Regolamento della Camera di astenersi senza<br />

essere computati ai fini del quorum di maggioranza offre ai deputati<br />

una più ampia sfera di libertà e la circostanza storico-politica dell’opportunità,<br />

se non della necessità, di facoltizzare il ricorso all’astensione,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!