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382 Ilaria Traversa<br />
sere considerata inammissibile – cosa che peraltro cozzerebbe con consuetudini<br />
parlamentari secolari che l’hanno sempre consentita – tenuto<br />
anche conto tra l’altro che la Costituzione non contiene alcun espresso<br />
divieto della facoltà di astensione se si eccettua l’indiretto riferimento<br />
contenuto all’articolo 48, secondo comma, secondo cui l’esercizio del voto<br />
costituisce «dovere civico» ( 76 ) e, d’altronde, l’astensione è un modo<br />
di manifestare il voto; e, dall’altro, come dal disposto dell’articolo 75,<br />
comma 4, in tema di referendum abrogativo, si ricavi non soltanto che la<br />
Costituzione consente l’astensione ma la legittimi esplicitamente, affermando<br />
che: «La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato<br />
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvata<br />
dalla maggioranza dei voti validamente espressi» ( 77 ).<br />
In sostanza l’espressione «a maggioranza dei presenti» andrebbe intesa<br />
nel senso di «maggioranza dei voti validamente espressi» ( 78 ).<br />
La richiamata disposizione costituzionale conforterebbe pertanto la<br />
scelta operata da entrambi i Regolamenti in favore dell’ammissibilità dell’astensione,<br />
ma soprattutto sembrerebbe delineare una distinzione tra<br />
«astensione dal voto», intesa come mancata partecipazione al procedimento<br />
di votazione; e «astensione nel voto», intesa nel senso di non<br />
esprimere alcun giudizio favorevole o contrario ( 79 ).<br />
In conclusione, nell’aderire alla tesi di chi ritiene del tutto sterile la<br />
polemica sulla maggiore o minore conformità alla norma costituzionale<br />
delle norme dei due Regolamenti parlamentari, si condivide la possibilità<br />
che la norma costituzionale, proprio in quanto ha omesso qualsiasi disciplina<br />
parlamentare dell’astensione, possa essere integrata in entrambi<br />
i modi dalle disposizioni regolamentari. Pertanto i contrapposti sistemi<br />
per il computo degli astenuti sarebbero da considerarsi non tanto contra<br />
ma tutt’al più praeter constitutionem. Infatti, entrambi i sistemi, pur nella<br />
loro apparente insanabile contrapposizione, appaiono frutto di quella<br />
autonomia costituzionalmente garantita a ciascuna Camera ( 80 ).<br />
Rinviando ad altra sede lo svolgimento di considerazioni più puntuali<br />
sul concetto di astensione ( 81 ), occorre comunque tenere presente che<br />
con l’astensione si consente la manifestazione di ulteriori posizioni politiche<br />
rispetto al voto favorevole e contrario e ciò dà la possibilità di poter<br />
cogliere «sfumature negli atteggiamenti delle forze politiche che altrimenti<br />
andrebbero perdute» ( 82 ).<br />
La possibilità offerta dal Regolamento della Camera di astenersi senza<br />
essere computati ai fini del quorum di maggioranza offre ai deputati<br />
una più ampia sfera di libertà e la circostanza storico-politica dell’opportunità,<br />
se non della necessità, di facoltizzare il ricorso all’astensione,