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378 Ilaria Traversa<br />

tantacinque, e così sottoposta all’approvazione dell’Assemblea ( 48 ), senza<br />

particolari discussioni al riguardo, come se le due espressioni fossero<br />

adoperate in senso quasi equivalente.<br />

Il Regolamento della Camera all’articolo 48, prevede, al comma 1, riprendendo<br />

sostanzialmente in modo quasi letterale la formula dell’articolo<br />

64, terzo comma, della Costituzione, che: «Le deliberazioni dell’Assemblea<br />

e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvi i casi<br />

per i quali è stabilita una maggioranza speciale» e, al comma 2, stabilisce<br />

la più rilevante regola secondo la quale: «Ai fini del comma 1 sono considerati<br />

presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario».<br />

Gli astenuti sono considerati dunque presenti ai fini del numero legale<br />

(art. 46, co. 3), ma non ai fini del quorum di maggioranza (art. 48,<br />

co. 1).<br />

Per evitare la conseguenza di un quorum di maggioranza più alto che<br />

deriverebbe dal considerare gli astenuti presenti alla votazione, la tradizione<br />

secolare della Camera è stata sempre quella di escludere gli astenuti<br />

dal numero dei votanti ( 49 ).<br />

Si ricorda inoltre che alla Camera l’articolo 48, comma 3, del Regolamento<br />

stabilisce che i segretari tengano nota dei votanti e di coloro che<br />

abbiano dichiarato di astenersi dalla votazione, ai sensi dell’articolo 46,<br />

comma 3.<br />

Al Senato è stata adottata l’opposta soluzione sin dal Regolamento<br />

del 1948, sostanzialmente ribadita nell’attuale Regolamento all’articolo<br />

107, che prevede che «ogni deliberazione al Senato è presa a maggioranza<br />

dei senatori che partecipano alla votazione». Il successivo articolo<br />

109, comma 1, consentendo ad ogni senatore di annunciare il proprio<br />

voto, prima di ogni deliberazione per alzata di mano, indicando se<br />

è favorevole, contrario o se si astiene, configura gli astenuti come presenti<br />

e votanti, nel caso di astensione dichiarata ( 50 ), stabilendo che nel<br />

quorum di maggioranza siano quindi computati anche questi ultimi.<br />

Pertanto, al Senato il quorum di maggioranza risulta essere calcolato<br />

su una base numerica più ampia rispetto a quella della Camera, nella<br />

quale come detto chi si astiene è considerato non votante e quindi non<br />

rileva ai fini della determinazione della maggioranza approvativa.<br />

Per ovviare a tale inconveniente al Senato è invalsa la prassi di allontanarsi<br />

dall’Aula per non essere computati tra i presenti ai fini del quorum<br />

di maggioranza. Pertanto i presenti che intendano astenersi si fingono<br />

assenti, allontanandosi dall’Aula al momento della votazione ( 51 ).<br />

Non si tratterebbe tuttavia di un escamotage secondo quella parte della<br />

dottrina che ritiene come proprio dal combinato disposto degli artico-

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