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378 Ilaria Traversa<br />
tantacinque, e così sottoposta all’approvazione dell’Assemblea ( 48 ), senza<br />
particolari discussioni al riguardo, come se le due espressioni fossero<br />
adoperate in senso quasi equivalente.<br />
Il Regolamento della Camera all’articolo 48, prevede, al comma 1, riprendendo<br />
sostanzialmente in modo quasi letterale la formula dell’articolo<br />
64, terzo comma, della Costituzione, che: «Le deliberazioni dell’Assemblea<br />
e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvi i casi<br />
per i quali è stabilita una maggioranza speciale» e, al comma 2, stabilisce<br />
la più rilevante regola secondo la quale: «Ai fini del comma 1 sono considerati<br />
presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario».<br />
Gli astenuti sono considerati dunque presenti ai fini del numero legale<br />
(art. 46, co. 3), ma non ai fini del quorum di maggioranza (art. 48,<br />
co. 1).<br />
Per evitare la conseguenza di un quorum di maggioranza più alto che<br />
deriverebbe dal considerare gli astenuti presenti alla votazione, la tradizione<br />
secolare della Camera è stata sempre quella di escludere gli astenuti<br />
dal numero dei votanti ( 49 ).<br />
Si ricorda inoltre che alla Camera l’articolo 48, comma 3, del Regolamento<br />
stabilisce che i segretari tengano nota dei votanti e di coloro che<br />
abbiano dichiarato di astenersi dalla votazione, ai sensi dell’articolo 46,<br />
comma 3.<br />
Al Senato è stata adottata l’opposta soluzione sin dal Regolamento<br />
del 1948, sostanzialmente ribadita nell’attuale Regolamento all’articolo<br />
107, che prevede che «ogni deliberazione al Senato è presa a maggioranza<br />
dei senatori che partecipano alla votazione». Il successivo articolo<br />
109, comma 1, consentendo ad ogni senatore di annunciare il proprio<br />
voto, prima di ogni deliberazione per alzata di mano, indicando se<br />
è favorevole, contrario o se si astiene, configura gli astenuti come presenti<br />
e votanti, nel caso di astensione dichiarata ( 50 ), stabilendo che nel<br />
quorum di maggioranza siano quindi computati anche questi ultimi.<br />
Pertanto, al Senato il quorum di maggioranza risulta essere calcolato<br />
su una base numerica più ampia rispetto a quella della Camera, nella<br />
quale come detto chi si astiene è considerato non votante e quindi non<br />
rileva ai fini della determinazione della maggioranza approvativa.<br />
Per ovviare a tale inconveniente al Senato è invalsa la prassi di allontanarsi<br />
dall’Aula per non essere computati tra i presenti ai fini del quorum<br />
di maggioranza. Pertanto i presenti che intendano astenersi si fingono<br />
assenti, allontanandosi dall’Aula al momento della votazione ( 51 ).<br />
Non si tratterebbe tuttavia di un escamotage secondo quella parte della<br />
dottrina che ritiene come proprio dal combinato disposto degli artico-