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406 Ilaria Traversa<br />

comma, della Costituzione, che hanno piena spiegazione appunto nella reciproca<br />

autonomia normativa costituzionalmente garantita alle Camere.<br />

«Dichiarare di astenersi (alla Camera) ed assentarsi (al Senato) sono<br />

manifestazioni di volontà che si differenziano solo formalmente – sostiene<br />

la Corte – ma che in realtà poi si accomunano grazie all’univocità del<br />

risultato cui entrambe mirano con piena consapevolezza, che è quello di<br />

non concorrere all’adozione dell’atto collegiale».<br />

Nell’analizzare poi l’astensione nei vari tipi di votazione in Assemblea<br />

e in Commissione, si è verificato come alla Camera essa abbia sempre di<br />

norma carattere palese sia nelle votazioni a scrutinio palese (per alzata di<br />

mano, nominali, per divisione nell’Aula), sia nelle votazioni a scrutinio<br />

segreto mediante procedimento elettronico, cosa quest’ultima che ha suscitato<br />

in varie occasioni polemiche e richieste di modifica in sede parlamentare.<br />

Si deve infatti considerare che l’astensione alla Camera è configurata<br />

come astensione dal voto ed è costituta nella sua essenza dalla<br />

semplice dichiarazione di non voler esprimere un voto favorevole o contrario<br />

sull’oggetto della deliberazione.<br />

Può dunque affermarsi che è proprio dalla natura dell’astensione dal<br />

voto e dagli effetti che a questa attribuisce il Regolamento della Camera<br />

(art. 46, co. 3, gli astenuti sono computati ai fini del numero legale;<br />

art. 48, co. 2, non sono computati ai fini del quorum di maggioranza) che<br />

deriva la sua sostanziale diversità rispetto all’espressione di un voto. Pertanto,<br />

l’astensione nelle votazioni a scrutinio segreto non è assistita dalle<br />

garanzie previste per tale forma di votazione ed applicandosi le norme richiamate<br />

nel <strong>testo</strong> in materia di dichiarazione d’astensione sia alla votazioni<br />

palesi, sia a quelle segrete ne discende che l’astensione ha, per disposizione<br />

regolamentare e in via generale, alla Camera, carattere palese.<br />

Diversa disciplina è invece prevista al Senato ove l’articolo 107, comma<br />

1, prescrive che le deliberazioni siano prese a maggioranza dei senatori<br />

che partecipano alla votazione, intendendovi inclusi come visto anche<br />

gli astenuti. L’astensione in generale, a differenza della Camera, è<br />

configurata non come astensione dal voto, ma come astensione nel voto.<br />

Conseguentemente al Senato, l’astensione ha carattere segreto nelle votazioni<br />

a scrutinio segreto e carattere palese in quelle a scrutinio palese.<br />

In particolare, si ricorda che l’articolo 117 del Regolamento del Senato<br />

stabilisce che la votazione a scrutinio segreto abbia luogo con procedimento<br />

elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del<br />

voto sia nel momento di espressione del voto stesso, sia in quello della<br />

registrazione dei risultati della votazione (accensione luce gialla per tutti<br />

i votanti compresi gli astenuti sul pannello elettronico).

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