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406 Ilaria Traversa<br />
comma, della Costituzione, che hanno piena spiegazione appunto nella reciproca<br />
autonomia normativa costituzionalmente garantita alle Camere.<br />
«Dichiarare di astenersi (alla Camera) ed assentarsi (al Senato) sono<br />
manifestazioni di volontà che si differenziano solo formalmente – sostiene<br />
la Corte – ma che in realtà poi si accomunano grazie all’univocità del<br />
risultato cui entrambe mirano con piena consapevolezza, che è quello di<br />
non concorrere all’adozione dell’atto collegiale».<br />
Nell’analizzare poi l’astensione nei vari tipi di votazione in Assemblea<br />
e in Commissione, si è verificato come alla Camera essa abbia sempre di<br />
norma carattere palese sia nelle votazioni a scrutinio palese (per alzata di<br />
mano, nominali, per divisione nell’Aula), sia nelle votazioni a scrutinio<br />
segreto mediante procedimento elettronico, cosa quest’ultima che ha suscitato<br />
in varie occasioni polemiche e richieste di modifica in sede parlamentare.<br />
Si deve infatti considerare che l’astensione alla Camera è configurata<br />
come astensione dal voto ed è costituta nella sua essenza dalla<br />
semplice dichiarazione di non voler esprimere un voto favorevole o contrario<br />
sull’oggetto della deliberazione.<br />
Può dunque affermarsi che è proprio dalla natura dell’astensione dal<br />
voto e dagli effetti che a questa attribuisce il Regolamento della Camera<br />
(art. 46, co. 3, gli astenuti sono computati ai fini del numero legale;<br />
art. 48, co. 2, non sono computati ai fini del quorum di maggioranza) che<br />
deriva la sua sostanziale diversità rispetto all’espressione di un voto. Pertanto,<br />
l’astensione nelle votazioni a scrutinio segreto non è assistita dalle<br />
garanzie previste per tale forma di votazione ed applicandosi le norme richiamate<br />
nel <strong>testo</strong> in materia di dichiarazione d’astensione sia alla votazioni<br />
palesi, sia a quelle segrete ne discende che l’astensione ha, per disposizione<br />
regolamentare e in via generale, alla Camera, carattere palese.<br />
Diversa disciplina è invece prevista al Senato ove l’articolo 107, comma<br />
1, prescrive che le deliberazioni siano prese a maggioranza dei senatori<br />
che partecipano alla votazione, intendendovi inclusi come visto anche<br />
gli astenuti. L’astensione in generale, a differenza della Camera, è<br />
configurata non come astensione dal voto, ma come astensione nel voto.<br />
Conseguentemente al Senato, l’astensione ha carattere segreto nelle votazioni<br />
a scrutinio segreto e carattere palese in quelle a scrutinio palese.<br />
In particolare, si ricorda che l’articolo 117 del Regolamento del Senato<br />
stabilisce che la votazione a scrutinio segreto abbia luogo con procedimento<br />
elettronico mediante apparati che garantiscano la segretezza del<br />
voto sia nel momento di espressione del voto stesso, sia in quello della<br />
registrazione dei risultati della votazione (accensione luce gialla per tutti<br />
i votanti compresi gli astenuti sul pannello elettronico).