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402 Ilaria Traversa<br />
concorrere alla elezione, assume un atteggiamento tale da permettere<br />
comunque all’organo di procedervi. Nel caso invece di volontà manifestamente<br />
ostruzionistica occorre far mancare il numero legale e quindi<br />
non partecipare alla votazione, senza ritirare la relativa scheda.<br />
I deputati che ritirino la scheda di votazione senza deporla nell’urna<br />
sono computati ai fini del numero legale e quindi sono considerati<br />
presenti ma non votanti. In tal caso il presidente della Commissione<br />
dovrà segnalare che il loro comportamento di fatto configura un’astensione<br />
dal voto e che pertanto saranno computati come astenuti e rileveranno<br />
ai fini del numero legale. Tipico il caso di chi dopo aver ritirato la<br />
scheda si allontana con essa dall’aula.<br />
Sono invece considerati votanti solo coloro che ritirano la scheda e la<br />
depongono nell’urna risultando presenti sia ai fini del numero legale, sia<br />
ai fini del computo della maggioranza.<br />
Al Senato chi dichiara di astenersi nel corso dell’elezione del presidente<br />
e dell’ufficio di presidenza delle Commissioni è computato sia ai<br />
fini del numero legale, sia ai fini del quorum di maggioranza secondo le<br />
regole generali. Pertanto chi non vuole provocare un innalzamento del<br />
quorum deve fingersi assente e non partecipare alla votazione.<br />
Altre ipotesi di astensione anomala sono quelle determinate da ragioni<br />
di opportunità presso la Giunta per le autorizzazioni a procedere.<br />
In tal caso, infatti, al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse anche<br />
solo potenziali si è instaurata la prassi secondo la quale i membri della<br />
Giunta non partecipano all’attività dell’organo quando siano all’ordine<br />
del giorno casi e questioni riguardanti direttamente la loro persona,<br />
ovvero di cui si siano occupati ad altro titolo ( 162 ). Tipico il caso di non<br />
partecipazione ai lavori da parte per esempio di chi ha svolto la funzione<br />
di difensore del parlamentare cui si riferisce il documento in materia<br />
di insindacabilità ovvero l’autorizzazione a procedere ( 163 ). In tali casi ragioni<br />
di fair play istituzionale fanno sì che i parlamentari evitino sia di<br />
partecipare alla discussione, sia alla relativa votazione.<br />
7 - Considerazioni conclusive<br />
La presente indagine ha inteso ricostruire la disciplina parlamentare<br />
dell’astensione, procedendo dall’analisi delle norme regolamentari in<br />
materia ed esaminando il loro vario atteggiarsi in rapporto alla normativa<br />
costituzionale relativa al numero legale ed alla validità delle deliberazioni.