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388 Ilaria Traversa<br />
Nelle votazioni a scrutinio palese (quelle per alzata di mano, nominali<br />
( 96 ) e per divisione nell’Aula) – così come in quelle a scrutinio segreto<br />
– i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti<br />
elettronici (art. 49, co. 4) ( 97 ).<br />
Si precisa poi che ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del Regolamento,<br />
il Presidente può disporre, per agevolare il computo dei voti in Assemblea,<br />
che una votazione che dovrebbe aver luogo per alzata di mano<br />
sia effettuata invece mediante procedimento elettronico senza registrazione<br />
dei nomi.<br />
In merito all’astensione nelle votazioni palesi mediante procedimento<br />
elettronico, occorre rilevare che essa assume chiaramente carattere palese<br />
in quanto l’indicazione sull’apparato elettronico di votazione della<br />
luce bianca comporta di per sé la riconoscibilità dell’avvenuta astensione.<br />
Anche nelle votazioni palesi per alzata di mano e in quelle per divisione<br />
nell’Aula ( 98 ), l’astensione è manifestamente palese tenuto anche<br />
conto che nel caso di richiesta della controprova prima della proclamazione<br />
del risultato, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Regolmento<br />
della Camera, questa si effettua mediante procedimento elettronico, senza<br />
registrazioni dei nomi. In tal caso il procedimento elettronico di<br />
votazione, come già visto, determina la riconoscibilità dell’astensione al<br />
momento dell’espressione del voto (accensione della luce bianca), senza<br />
tuttavia consentire a posteriori di ricostruire come ha votato ciascun deputato,<br />
non essendo prevista la registrazione dei nomi ( 99 ).<br />
Per quanto concerne le votazioni qualificate, quelle a scrutinio segreto<br />
e per appello nominale, l’astensione anche in tal caso ha carattere<br />
palese.<br />
Prima di occuparci della questione della riconoscibilità dell’astensione<br />
nelle votazioni a scrutinio segreto e delle questioni cui ha dato luogo<br />
in particolare alla Camera, in materia di votazioni per appello nominale<br />
può rilevarsi come anche in tal caso l’astensione assume caratteri di pubblicità.<br />
Infatti, a norma di regolamento la votazione nominale può aver<br />
luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento elettronico<br />
con registrazione dei nomi (art. 54, co. 1), ed, in genere, ai sensi del comma<br />
4 della medesima disposizione, ha luogo mediante procedimento elettronico,<br />
mentre l’appello nominale è utilizzato solo in caso di difetto di<br />
funzionamento dei dispositivi elettronici di votazione.<br />
La votazione nominale, come è stato autorevolmente osservato, a<br />
differenza delle votazioni per alzata di mano o per divisione, consente di<br />
individuare il contenuto del voto di ciascun parlamentare, nonché con<br />
esattezza il totale dei voti espressi ( 100 ).