06.03.2013 Views

20668_testo

20668_testo

20668_testo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

388 Ilaria Traversa<br />

Nelle votazioni a scrutinio palese (quelle per alzata di mano, nominali<br />

( 96 ) e per divisione nell’Aula) – così come in quelle a scrutinio segreto<br />

– i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti<br />

elettronici (art. 49, co. 4) ( 97 ).<br />

Si precisa poi che ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del Regolamento,<br />

il Presidente può disporre, per agevolare il computo dei voti in Assemblea,<br />

che una votazione che dovrebbe aver luogo per alzata di mano<br />

sia effettuata invece mediante procedimento elettronico senza registrazione<br />

dei nomi.<br />

In merito all’astensione nelle votazioni palesi mediante procedimento<br />

elettronico, occorre rilevare che essa assume chiaramente carattere palese<br />

in quanto l’indicazione sull’apparato elettronico di votazione della<br />

luce bianca comporta di per sé la riconoscibilità dell’avvenuta astensione.<br />

Anche nelle votazioni palesi per alzata di mano e in quelle per divisione<br />

nell’Aula ( 98 ), l’astensione è manifestamente palese tenuto anche<br />

conto che nel caso di richiesta della controprova prima della proclamazione<br />

del risultato, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Regolmento<br />

della Camera, questa si effettua mediante procedimento elettronico, senza<br />

registrazioni dei nomi. In tal caso il procedimento elettronico di<br />

votazione, come già visto, determina la riconoscibilità dell’astensione al<br />

momento dell’espressione del voto (accensione della luce bianca), senza<br />

tuttavia consentire a posteriori di ricostruire come ha votato ciascun deputato,<br />

non essendo prevista la registrazione dei nomi ( 99 ).<br />

Per quanto concerne le votazioni qualificate, quelle a scrutinio segreto<br />

e per appello nominale, l’astensione anche in tal caso ha carattere<br />

palese.<br />

Prima di occuparci della questione della riconoscibilità dell’astensione<br />

nelle votazioni a scrutinio segreto e delle questioni cui ha dato luogo<br />

in particolare alla Camera, in materia di votazioni per appello nominale<br />

può rilevarsi come anche in tal caso l’astensione assume caratteri di pubblicità.<br />

Infatti, a norma di regolamento la votazione nominale può aver<br />

luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento elettronico<br />

con registrazione dei nomi (art. 54, co. 1), ed, in genere, ai sensi del comma<br />

4 della medesima disposizione, ha luogo mediante procedimento elettronico,<br />

mentre l’appello nominale è utilizzato solo in caso di difetto di<br />

funzionamento dei dispositivi elettronici di votazione.<br />

La votazione nominale, come è stato autorevolmente osservato, a<br />

differenza delle votazioni per alzata di mano o per divisione, consente di<br />

individuare il contenuto del voto di ciascun parlamentare, nonché con<br />

esattezza il totale dei voti espressi ( 100 ).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!