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370 Ilaria Traversa<br />

Nel caso di votazioni qualificate anche in Commissione la verifica del<br />

numero legale è in re ipsa in quanto esse si svolgono con metodi dai quali<br />

risulta automaticamente la sussistenza o meno del numero legale (votazioni<br />

per appello nominale ( 18 ), per schede o mediante palline).<br />

Occorre adesso verificare, da una parte, quali parlamentari sono computati<br />

come presenti ai fini del numero legale dai regolamenti delle<br />

Camere e, dall’altra, come avviene in concreto tale verifica.<br />

A tale scopo occorre prendere in considerazione la diversa disciplina<br />

delle missioni e dei congedi nei regolamenti di Camera e Senato. Infatti,<br />

mentre alla Camera, l’articolo 46, comma 2, prevede che i deputati che<br />

siano fuori sede per incarico avuto dalla medesima o, se membri del Governo,<br />

per ragioni del loro ufficio siano computati come presenti ai fini<br />

del numero legale, al Senato vige la diversa disciplina, per cui i senatori<br />

in missione per incarico avuto dal Senato o per ragioni della loro carica<br />

ministeriale, nonché quelli in congedo, questi ultimi nel limite massimo<br />

di un decimo del totale dei componenti l’Assemblea, non sono computati<br />

per fissare il numero legale (art. 108, co. 2).<br />

La dottrina ha osservato, peraltro, come tali correzioni alla formula<br />

costituzionale «della maggioranza dei loro componenti» sembrano essere<br />

ampiamente giustificate dalla natura policentrica del Parlamento e<br />

dalla necessità di permettere all’organo di poter svolgere in concreto la<br />

propria attività ( 19 ).<br />

Sotto il profilo del merito delle soluzioni adottate, sembrerebbe preferibile<br />

l’impostazione del Regolamento della Camera che computa tra i<br />

presenti i deputati assenti giustificati, senza alterare in tal modo il parametro<br />

del numero legale ( 20 ).<br />

Può peraltro affermarsi che l’attuale impostazione seguita alla Camera<br />

a partire dal Regolamento del 1971 agevoli significativamente il<br />

raggiungimento del numero legale rispetto al precedente sistema che è<br />

identico a quello attualmente vigente al Senato (salvo che per il tetto che<br />

era costituito da un quinto e non da un decimo dei componenti l’Assemblea),<br />

la cui normativa appare dunque ispirata a criteri più restrittivi.<br />

Il Presidente d’Assemblea e i presidenti di Commissione sono sempre<br />

computati tra i presenti ai fini del numero legale, secondo una antica<br />

consuetudine delle Aule parlamentari.<br />

Sono inoltre sempre computati tra i presenti i firmatari di una<br />

richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del<br />

numero legale (art. 46, co. 6, R.C., art. 108, co. 3, R.S.) ( 21 ). Si tratta di<br />

una norma che, insieme a quella sulla presunzione del numero legale,<br />

rappresenta una cautela restrittiva all’uso di tale strumento in chiave

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