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370 Ilaria Traversa<br />
Nel caso di votazioni qualificate anche in Commissione la verifica del<br />
numero legale è in re ipsa in quanto esse si svolgono con metodi dai quali<br />
risulta automaticamente la sussistenza o meno del numero legale (votazioni<br />
per appello nominale ( 18 ), per schede o mediante palline).<br />
Occorre adesso verificare, da una parte, quali parlamentari sono computati<br />
come presenti ai fini del numero legale dai regolamenti delle<br />
Camere e, dall’altra, come avviene in concreto tale verifica.<br />
A tale scopo occorre prendere in considerazione la diversa disciplina<br />
delle missioni e dei congedi nei regolamenti di Camera e Senato. Infatti,<br />
mentre alla Camera, l’articolo 46, comma 2, prevede che i deputati che<br />
siano fuori sede per incarico avuto dalla medesima o, se membri del Governo,<br />
per ragioni del loro ufficio siano computati come presenti ai fini<br />
del numero legale, al Senato vige la diversa disciplina, per cui i senatori<br />
in missione per incarico avuto dal Senato o per ragioni della loro carica<br />
ministeriale, nonché quelli in congedo, questi ultimi nel limite massimo<br />
di un decimo del totale dei componenti l’Assemblea, non sono computati<br />
per fissare il numero legale (art. 108, co. 2).<br />
La dottrina ha osservato, peraltro, come tali correzioni alla formula<br />
costituzionale «della maggioranza dei loro componenti» sembrano essere<br />
ampiamente giustificate dalla natura policentrica del Parlamento e<br />
dalla necessità di permettere all’organo di poter svolgere in concreto la<br />
propria attività ( 19 ).<br />
Sotto il profilo del merito delle soluzioni adottate, sembrerebbe preferibile<br />
l’impostazione del Regolamento della Camera che computa tra i<br />
presenti i deputati assenti giustificati, senza alterare in tal modo il parametro<br />
del numero legale ( 20 ).<br />
Può peraltro affermarsi che l’attuale impostazione seguita alla Camera<br />
a partire dal Regolamento del 1971 agevoli significativamente il<br />
raggiungimento del numero legale rispetto al precedente sistema che è<br />
identico a quello attualmente vigente al Senato (salvo che per il tetto che<br />
era costituito da un quinto e non da un decimo dei componenti l’Assemblea),<br />
la cui normativa appare dunque ispirata a criteri più restrittivi.<br />
Il Presidente d’Assemblea e i presidenti di Commissione sono sempre<br />
computati tra i presenti ai fini del numero legale, secondo una antica<br />
consuetudine delle Aule parlamentari.<br />
Sono inoltre sempre computati tra i presenti i firmatari di una<br />
richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del<br />
numero legale (art. 46, co. 6, R.C., art. 108, co. 3, R.S.) ( 21 ). Si tratta di<br />
una norma che, insieme a quella sulla presunzione del numero legale,<br />
rappresenta una cautela restrittiva all’uso di tale strumento in chiave