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CCNL Turismo - Cisal Terziario

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Nel contratto a tempo parziale può essere prevista, con il consenso del Lavoratore,<br />

formalizzato con atto scritto, la possibilità di variare la collocazione temporale della<br />

prestazione (nei casi di tempo parziale orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di<br />

variare anche in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di tempo parziale<br />

verticale o misto). Le variazioni devono essere richieste al Lavoratore con un preavviso di<br />

almeno 5 giorni lavorativi. È fatta salva, in caso di oggettivi e comprovati gravi motivi<br />

familiari e/o personali, la facoltà del Lavoratore di chiedere il ripristino della prestazione<br />

originariamente concordata, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Le variazioni<br />

temporanee (meno di un mese) della collocazione temporale della prestazione lavorativa,<br />

richieste dal Datore di lavoro, comportano, per il periodo in cui le variazioni stesse saranno<br />

effettuate, una maggiorazione retributiva, a titolo risarcitorio, del 5% della Retribuzione<br />

Oraria Normale;<br />

In considerazione delle particolari caratteristiche che contraddistinguono i settori disciplinati<br />

dal presente <strong>CCNL</strong>, quali: punte di più intensa attività; necessità di sostituzione di<br />

Lavoratori assenti; esigenze produttive/organizzative, è consentita, con il consenso del<br />

Lavoratore, la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 25% del<br />

normale orario di lavoro annuo. Tale lavoro supplementare sarà compensato con la<br />

maggiorazione del 15% della Retribuzione Oraria Normale. Nel caso di tempo parziale<br />

verticale, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto ai giorni<br />

pattuiti; tali prestazioni saranno retribuite con la maggiorazione del 20% della Retribuzione<br />

Oraria Normale;<br />

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa,<br />

deve avvenire con il consenso delle Parti. La richiesta da parte del Lavoratore va<br />

contemperata alle esigenze organizzative dell’Azienda. Le richieste di trasformazione<br />

fondate su gravi motivi (familiari, personali o produttivi) hanno diritto di precedenza.<br />

Nell’ambito del Sistema di Informazione del presente <strong>CCNL</strong> a richiesta saranno forniti alle<br />

strutture bilaterali provinciali, regionali e nazionali, i dati sui contratti a tempo parziale<br />

stipulati, sulle professionalità interessate, sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare.<br />

Riepilogo delle maggiorazioni nel lavoro a tempo parziale<br />

Descrizione lavoro parziale Maggiorazione R.O.N*<br />

a. Variazione prestazione a tempo parziale; 5%<br />

b. Supplementare nel Tempo Parziale orizzontale (fino a<br />

raggiungere il 25% del normale orario di lavoro annuo);<br />

15%<br />

c. Supplementare nel Tempo Parziale verticale 20%<br />

* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.<br />

ART. 40 – CONDIZIONI DI ASSUNZIONE<br />

Il rapporto di lavoro a tempo parziale, dovrà risultare da atto scritto, nel quale sono indicati i<br />

seguenti elementi:<br />

1. il periodo di prova per i nuovi assunti;<br />

2. la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai<br />

regimi d’orario esistenti.<br />

La prestazione individuale sarà normalmente fissata tra Datore di lavoro e Lavoratore, in<br />

misura non inferiore ai seguenti limiti:<br />

16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;<br />

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