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CCNL Turismo - Cisal Terziario

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ART. 68 – TEMPO DI LAVORO<br />

Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.<br />

Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le norme previste<br />

dal D. Lgs. 66/2003.<br />

ART. 69 – DIRITTI DEL TELELAVORATORE<br />

Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e<br />

sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o<br />

qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo<br />

sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od<br />

analoghe.<br />

Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità<br />

di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni<br />

precedentemente acquisite.<br />

ART. 70 – TELECONTROLLO<br />

L’Azienda, previo accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto<br />

sia del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo<br />

restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere<br />

utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.<br />

ART. 71 – COMPETENZA NORMATIVA DELLA COMMISSIONE BILATERALE<br />

Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro di disciplina e di responsabilità<br />

dovrà essere definita dalla Commissione bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il presente<br />

<strong>CCNL</strong>.<br />

ART. 72 – MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO<br />

Alla contrattazione di secondo livello, da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente <strong>CCNL</strong>, è<br />

demandato di approfondire:<br />

l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento del teleLavoratore<br />

dall’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali<br />

e l’accesso alle informazioni aziendali;<br />

il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;<br />

l’eventuale fascia di reperibilità;<br />

la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma<br />

gestione del tempo di lavoro al teleLavoratore;<br />

le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il teleLavoratore e le relative sanzioni.<br />

ART. 73 – DEFINIZIONE<br />

TITOLO XV<br />

LAVORO INTERMITTENTE<br />

È un contratto (tempo determinato od indeterminato) con il quale il Lavoratore si pone a<br />

disposizione di un’Azienda che può utilizzarne la prestazione, nelle seguenti ipotesi:<br />

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