CCNL Turismo - Cisal Terziario
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ART. 68 – TEMPO DI LAVORO<br />
Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.<br />
Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le norme previste<br />
dal D. Lgs. 66/2003.<br />
ART. 69 – DIRITTI DEL TELELAVORATORE<br />
Il telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e<br />
sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o<br />
qualifica, nonché ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo<br />
sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od<br />
analoghe.<br />
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità<br />
di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni<br />
precedentemente acquisite.<br />
ART. 70 – TELECONTROLLO<br />
L’Azienda, previo accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto<br />
sia del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle leggi vigenti in materia, fermo<br />
restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo potrà essere<br />
utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.<br />
ART. 71 – COMPETENZA NORMATIVA DELLA COMMISSIONE BILATERALE<br />
Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro di disciplina e di responsabilità<br />
dovrà essere definita dalla Commissione bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il presente<br />
<strong>CCNL</strong>.<br />
ART. 72 – MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO<br />
Alla contrattazione di secondo livello, da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente <strong>CCNL</strong>, è<br />
demandato di approfondire:<br />
l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento del teleLavoratore<br />
dall’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali<br />
e l’accesso alle informazioni aziendali;<br />
il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;<br />
l’eventuale fascia di reperibilità;<br />
la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma<br />
gestione del tempo di lavoro al teleLavoratore;<br />
le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il teleLavoratore e le relative sanzioni.<br />
ART. 73 – DEFINIZIONE<br />
TITOLO XV<br />
LAVORO INTERMITTENTE<br />
È un contratto (tempo determinato od indeterminato) con il quale il Lavoratore si pone a<br />
disposizione di un’Azienda che può utilizzarne la prestazione, nelle seguenti ipotesi:<br />
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