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Annata LXXXVI Gennaio-Febbraio 2011 N. 1<br />

dir. fall.<br />

RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA<br />

già diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981),<br />

ANGELO BONSIGNORI (1982-2000) e GIUSEPPE RAGUSA MAGGIORE (1982-2003)<br />

DIREZIONE<br />

Girolamo Bongiorno, Concetto Costa,<br />

Massimo Di Lauro, Elena Frascaroli Santi, Lino Guglielmucci,<br />

Bruno Inzitari, Giuseppe Terranova, Gustavo Visentini<br />

CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO M<strong>IL</strong>ANI - PADOVA - 2011<br />

ISSN 0391-5239<br />

Poste italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nº 46) art. 1,<br />

comma 1 - DCB Milano - Pubblicazione bimestrale - Con I.P.


RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA<br />

già diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981),<br />

ANGELO BONSIGNORI (1982-2000) e GIUSEPPE RAGUSA MAGGIORE (1982-2003)<br />

DIREZIONE<br />

Girolamo Bongiorno, Concetto Costa,<br />

Massimo Di Lauro, Elena Frascaroli Santi, Lino Guglielmucci,<br />

Bruno Inzitari, Giuseppe Terranova, Gustavo Visentini<br />

VOLUME (LXXXVI) 2011<br />

CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO M<strong>IL</strong>ANI - PADOVA - 2011


SOMMARIO DEL PRESENTE FASCICOLO (1/2011)<br />

Parte Prima<br />

ARTICOLI, BIBLIOGRAFIA, LEGISLAZIONE, RASSEGNE<br />

Gabriele Racugno, Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione<br />

dei debiti. Le novità introdotte dal d.l. 31 maggio<br />

2010, n. 78 e dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 ........................<br />

Antonio Didone, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art.<br />

182-bis legge fallim.) (Presupposti, procedimento ed effetti della<br />

Pag. 1<br />

anticipazione delle misure protettive dell’impresa in crisi) ..... » 8<br />

Gianfranco Peracin, Concordato preventivo e cessio bonorum<br />

con classi: trattamento dei creditori privilegiati generali<br />

e inquadramento giuridico del «vantaggio differenziale» ......<br />

Alessandro Carducci Artenisio, Considerazioni critiche sul<br />

» 38<br />

comitato dei creditori .............................................................<br />

OSSERVATORIO<br />

Juana Pulgar Ezquerra, La prevenzione ed il trattamento<br />

dell’insolvenza delle famiglie e dei consumatori nell’ordina-<br />

» 56<br />

mento spagnolo ...................................................................... » 75<br />

Parte Seconda<br />

GIURISPRUDENZA<br />

Principali note ed osservazioni a sentenza<br />

Francesco Cordopatri, La Corte costituzionale ritorna sul rapporto<br />

fra tutela giurisdizionale dei diritti e adempimenti fiscali Pag. 1<br />

Simonetta Ronco, L’appropriazione di fondi sociali costituisce<br />

atto gestorio? .......................................................................... » 10<br />

Giuseppe Fauceglia, Brevi considerazioni sui poteri del Tribunale<br />

in tema di concordato preventivo .................................. » 18<br />

Giulia Barlucchi, I creditori postergati ex art. 2467 cod. civ. nel piano<br />

di concordato preventivo: offerta, collocazione, diritto di voto » 24<br />

Maurizio Galardo, «Interesse di gruppo» e accordi di ristrutturazione<br />

(il caso ‘‘Gabetti’’) .................................................. » 40<br />

Il dir. fallim. - n. 1-2011


Michele Fatigato, Sulla responsabilità della società di revisione:<br />

spunti minimi dal «caso» Parmalat ................................. Pag. 53<br />

Filippo Murino, Note in tema di legittimazione ed interesse<br />

dell’amministratore giudiziario ad agire e ad intervenire nel<br />

giudizio di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento<br />

di società di capitali .................................................... » 93<br />

Antonio Caiafa, Sulla contestata natura contenziosa del giudizio<br />

di opposizione a stato passivo .......................................... » 106<br />

Pietro Paolo Ferraro, Sulla responsabilità degli amministratori<br />

di società a responsabilità limitata nei confronti dei creditori<br />

sociali ............................................................................... » 113<br />

Accordi di ristrutturazione dei debiti<br />

Gruppo di società – Attività di direzione<br />

e coordinamento – Relazione<br />

dell’esperto – Relazione unitaria<br />

per l’intero gruppo – Opportunità<br />

– Sussistenza – Tribunale Milano,<br />

17 giugno 2009, con nota di M.<br />

Galardo .................................... 40<br />

Amministrazione straordinaria<br />

Responsabilità del revisore – Caso<br />

‘‘Parmalat’’ – Tutela dell’investitore<br />

– Obblighi informativi – Tribunale<br />

Milano, 6 ottobre 2008, con<br />

nota di M. Fatigato .................. 53<br />

Concordato preventivo<br />

Ammissione della domanda – Poteri<br />

del tribunale – Valutazione di merito<br />

del piano – Fattibilità – Esclusione<br />

– Appello Roma, 18 settembre<br />

2010, con nota di G. Fauceglia<br />

.........................................<br />

Voto favorevole dei creditori – Controllo<br />

del tribunale – Assenza di<br />

opposizioni – Verifica della regolarità<br />

della procedura e dell’esito<br />

delle operazioni – Appello Roma,<br />

18 settembre 2010, con nota di<br />

18<br />

G. Fauceglia ............................ 18<br />

Decreto di rigetto della omologazio-<br />

Il dir. fallim. - n. 1-2011<br />

Pag. Pag.<br />

ne – Reclamo – Poteri della Corte<br />

d’appello – Omologazione del<br />

concordato – Appello Roma, 18<br />

settembre 2010, con nota di G.<br />

Fauceglia .................................. 18<br />

Giudizio di omologazione – Classi di<br />

creditori – Crediti per finanziamento<br />

dei soci – Postergazione –<br />

Derogabilità – Collocazione dei<br />

soci finanziatori in autonoma classe<br />

– Diritto di voto – Esclusione –<br />

Tribunale Firenze, 19 aprile 2010,<br />

con nota di G. Berlucchi ....... 24<br />

Fallimento<br />

Accertamento del passivo – Verbale<br />

di conciliazione giudiziale – Insinuazione<br />

al passivo fallimentare –<br />

Previo assolvimento della tassa di<br />

registrazione – Incostituzionalità<br />

– Corte cost., 10 giugno 2010, n.<br />

198, con nota di F. Cordopatri 1<br />

Accertamento del passivo – Opposizione<br />

allo stato passivo – Rito applicabile<br />

– Natura contenziosa del<br />

giudizio – Irrilevanza della scelta<br />

del rito – Determinazione delle<br />

competenze – Tariffa professionale<br />

relativa ai giudizi – Tribunale<br />

Roma,28giugno2010,connota<br />

di A. Caiafa ............................. 106<br />

Fallimento delle società – Opposizio-


ne a sentenza dichiarativa di fallimento<br />

di società a responsabilità<br />

limitata – Legittimazione ad agire<br />

– Custode e amministratore giudiziario<br />

di beni o quote – Qualità di<br />

debitore – Esclusione – Qualità di<br />

terzo interessato – Esclusione –<br />

Tribunale Salerno, 8 marzo 2010,<br />

con nota di F. Murino ............. 93<br />

Fallimento delle società – Società in<br />

accomandita semplice – Fallimento<br />

– Estensione – Socio accomandan-<br />

Pag. Pag.<br />

te – Immistione – Prestazione di<br />

garanzia – Ingerenza – Insussistenza–Cassazioneciv.,3giugno2010,<br />

n. 13468, con nota di S. Ronco . 10<br />

Fallimento delle società – Società di<br />

capitali – Società a responsabilità<br />

limitata – Amministratori – Responsabilità<br />

– Azione di responsabilità<br />

dei creditori sociali – Esclusione<br />

– Tribunale Sant’Angelo<br />

dei Lombardi, 3 novembre 2009,<br />

con nota di P. Ferraro ............ 113<br />

INDICE CRONOLOGICO DELLE SENTENZE (*)<br />

2008<br />

Ottobre<br />

6 Tribunale Milano (*), in tema di<br />

responsabilità del revisore contabile<br />

.............................................. 53<br />

2009<br />

Giugno<br />

17 Tribunale Milano (*), in tema di<br />

accordi di ristrutturazione dei debiti<br />

............................................... 40<br />

Novembre<br />

3 Tribunale Sant’Angelo dei Lombardi<br />

(*), in tema di azione di responsabilità<br />

degli amministratori<br />

promossa dai creditori ............... 113<br />

2010<br />

Marzo<br />

8 Tribunale Salerno (*), in tema di<br />

Pag. Pag.<br />

legittimazione ad opposizione a<br />

dichiarazione di fallimento ........ 93<br />

Aprile<br />

19 Tribunale Firenze (*), in tema di<br />

concordato preventivo, classi e finanziamenti<br />

soci ......................... 24<br />

Giugno<br />

3 Cassazione civile, n. 13468 (*), in<br />

tema di s.a.s. e fallimento dell’accomandante<br />

................................ 10<br />

10 Corte Cost., n. 198 (*), in tema di<br />

insinuazione al passivo ............... 1<br />

28 Tribunale Roma (*), in tema di<br />

procedimento di opposizione a<br />

stato passivo ............................... 106<br />

Settembre<br />

18 Appello Roma (*), in tema di<br />

concordato preventivo ............... 18<br />

(*) Le sentenze contrassegnate con un asterisco sono corredate di nota od osservazione<br />

di autore; tutte le altre sono annotate dalla Redazione.<br />

Il dir. fallim. - n. 1-2011


<strong>IL</strong> <strong>DIRITTO</strong> <strong>FALLIMENTARE</strong><br />

E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI<br />

PARTE PRIMA


CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI<br />

DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.<br />

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78<br />

E DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122<br />

di<br />

Gabriele Racugno (*)<br />

I<br />

Le nuove disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato<br />

preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti<br />

1. La disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione<br />

dei debiti – codificata dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. con la L. 14<br />

maggio 2005, n. 80) ed emendata dal decreto «correttivo» 12 settembre<br />

2007, n. 169 ( 1 ) – ha subito una positiva evoluzione ad opera dell’art. 48,<br />

D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. con la L. 30 luglio 2010, n. 122), che ha<br />

innovato, in primo luogo, sulla disciplina generale della prededuzione dei crediti,<br />

introducendo nella legge fallimentare l’art. 182-quater ( 2 ).<br />

Questa norma, che garantisce la prededuzione per la nuova finanza, c.d.<br />

«finanza a fini ristrutturativi» ( 3 ), nonché per i c.d. finanziamenti ponte, mi-<br />

(*) Professore ordinario di Diritto commerciale all’Università di Cagliari.<br />

( 1 ) Cfr. G. Racugno, inTrattato di diritto fallimentare diretto da V. Buonocore e A.<br />

Bassi, I, Padova, 2010, pag. 470.<br />

( 2 ) Per una prima panoramica delle novità introdotte dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78 e<br />

dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, v. S. Ambrosini, inIl nuovo diritto fallimentare. Novità ed<br />

esperienze applicative a cinque anni dalla riforma, Commentario sistematico diretto da A. Jorio<br />

e M. Fabiani, Bologna, 2010, pag. 1168 seg. I difetti dell’intervento riformatore sono ben evidenziati<br />

da A. Nigro, Manovra economica e legge fallimentare, inDir. banca e merc. fin.,<br />

2010, pag. 123 seg.<br />

( 3 ) Cfr. L. Quagliotti, I finanziamenti a fini ristrutturativi, inLe operazioni di finanziamento<br />

alle imprese. Strumenti giuridici e prassi, a cura di I. Demuro, Torino, 2010, pag.<br />

245.


2<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

ra ad agevolare il superamento dello stato di crisi dell’impresa, riconoscendo<br />

ad una serie qualificata di finanziamenti, nel rispetto dei requisiti di cui<br />

si dirà in appresso, la prededuzione in caso di successivo fallimento dell’impresa<br />

e quindi il soddisfacimento in preferenza con le somme ricavate dalla<br />

liquidazione dell’attivo fallimentare.<br />

La nuova norma rafforza quella tutela che la riforma della legge fallimentare<br />

ha offerto, con l’esenzione da revocatoria (art. 67, comma 3, lett.<br />

e), al rilascio di nuove garanzie in relazione a finanziamenti effettuati in esecuzione<br />

di un concordato preventivo o di un accordo omologato. Protezione<br />

questa ritenuta evidentemente inadeguata dal sistema creditizio ( 4 ).<br />

La prededuzione ( 5 ), seppure con differenze di disciplina, assiste i finanziamenti<br />

effettuati da:<br />

– banche e intermediari finanziari abilitati;<br />

– soci-capogruppo;<br />

nonché i compensi spettanti ai:<br />

– professionisti attestatori.<br />

2. Per quanto concerne i finanziamenti effettuati da banche e da intermediari<br />

finanziari deve precisarsi che presupposto perché questi ultimi possano<br />

godere della prededuzione è l’iscrizione nell’«elenco generale» e/o nell’«elenco<br />

speciale» di cui agli artt. 106-107 TUB (d.lgs. n. 385/1993): vale a<br />

dire intermediari soggetti quantomeno ad una limitata vigilanza di tipo formale<br />

a carattere informativo (art. 106), o piuttosto alla vigilanza prudenziale<br />

della Banca d’Italia, cioè ad una serie di controlli assorbenti volti ad assicurare<br />

stabilità ed efficienza al soggetto vigilato (art. 107).<br />

Il legislatore distingue quindi, rispettivamente, al 1º ed al comma 2 dell’art.<br />

182 quater:<br />

a. i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione<br />

di un concordato preventivo, ovvero di un accordo di ristrutturazione<br />

dei debiti omologato;<br />

b. i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in funzione della presentazione<br />

della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo<br />

o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei<br />

debiti.<br />

In questa prima ipotesi (a) la prededuzione presuppone che i finanziamenti<br />

siano previsti nel «piano» posto a base della domanda di concordato<br />

preventivo (art. 160) o dell’accordo di ristrutturazione (ed in<br />

( 4 ) Così,M.Fabiani, L’ulteriore up-grade degli accordi di ristrutturazione e l’incentivo ai<br />

finanziamenti nelle soluzioni concordatarie, inFall., 2010, pag. 904.<br />

( 5 ) Che non trova, peraltro, applicazione ai piani di risanamento e di riequilibrio di cui<br />

all’art. 67, comma 3, lett. d), con conseguente verosimile minor appetibilità di questo istituto.


Parte I - Dottrina 3<br />

tal senso possono anche essere deliberati sub condicione), ed abbiano<br />

quindi esecuzione in seguito all’omologa del concordato preventivo o degli<br />

accordi di ristrutturazione. I programmati finanziamenti vanno a costituire<br />

una componente essenziale del piano, che ne consentono l’attuazione<br />

di guisa che la previsione degli stessi dovrà contenere altresì ogni<br />

opportuno dettaglio circa i soggetti erogatori, i tempi di erogazione e i<br />

tassi di interesse.<br />

Nella seconda ipotesi (b) il legislatore ha sancito la prededuzione per i<br />

finanziamenti volti a rendere possibile la presentazione della domanda di<br />

ammissione al concordato preventivo o la domanda di omologazione dell’accordo<br />

di ristrutturazione ( 6 ), ed il pensiero, quantomeno per la prima<br />

ipotesi, va alle somme necessarie per il deposito di cui all’art. 163, comma<br />

2, n. 4.<br />

Ma di questo comma 2 dell’art. 182 quater è possibile un’interpretazione<br />

estensiva di guisa da ricomprendere anche quei finanziamenti, c.d.<br />

«finanziamenti ponte», necessari per il periodo che decorre dalla presentazione<br />

della domanda di concordato all’omologa, periodo questo<br />

che, considerati anche i tempi necessari, talvolta per il subingresso dell’eventuale<br />

istruttoria ex art. 173, può prolungarsi sensibilmente, di guisa<br />

che senza finanziamenti di supporto la procedura di concordato si<br />

perfezionerebbe quando lo stato di crisi potrebbe non essere più recuperabile<br />

( 7 ). A conferma dell’interpretazione estensiva proposta, può aggiungersi<br />

che il comma 2 dell’art. 182 quater risulterebbe del tutto privo<br />

di operatività, ove appunto non venisse letto estensivamente, con riferimento<br />

agli accordi di ristrutturazione dei debiti, in relazione ai quali<br />

non vi sono costi immediati «in funzione della presentazione della domanda».<br />

In questa seconda ipotesi, peraltro, la prededuzione non è automatica<br />

ma presuppone che «sia espressamente disposta nel provvedimento con<br />

cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo<br />

ovvero l’accordo sia omologato».<br />

Per quanto concerne il controllo giudiziale appena menzionato, appare<br />

diverso il ruolo del tribunale, dovendo ritenersi che, circa i finanziamenti in<br />

( 6 ) Vale a dire in funzione dei procedimenti, piuttosto che in esecuzione.<br />

( 7 ) Si pensi ad uno stabilimento industriale dotato di impianti che debbono rimanere<br />

perennemente «accesi», pena l’irreversibile futura inutilizzabilità. Ebbene, ove siffatta impresa<br />

dovesse presentare domanda di concordato preventivo e non disporre nelle more dell’omologa<br />

dei finanziamenti indispensabili per mantenere in vita gli impianti, il concordato<br />

non avrebbe alcuna possibilità di essere portato avanti. La norma è sostanzialmente volta alla<br />

possibilità di conseguimento di finanza-ponte destinata ad assicurare, in genere, la continuità<br />

aziendale.


4<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

funzione di un concordato, il tribunale abbia facoltà di entrare nel merito<br />

del finanziamento e, quindi, della sua funzionalità alla procedura; mentre,<br />

per quanto concerne gli accordi di ristrutturazione, deve ritenersi, come<br />

già sièdetto ( 8 ), che i poteri del tribunale si estendono anche al profilo<br />

del merito, soltanto in caso di opposizione dei creditori.<br />

In ogni caso, la prededuzione, una volta che sia stata disposta dal tribunale,<br />

non può essere inficiata da successivi sviluppi, in negativo, del concordato<br />

o dell’accordo.<br />

3. Per quanto concerne i finanziamenti effettuati dai soci o dalla capogruppo,<br />

come pure da altri soggetti ad essa sottoposti, il comma 3 dell’art.<br />

182 quater introduce una drastica deroga alle rigorose disposizioni<br />

volte, secondo la riforma del diritto societario del 2003 (d.lgs. 17 gennaio<br />

2003, n. 6), ad una riqualificazione in apporti dei finanziamenti effettuati<br />

dai soci (art. 2467 cod. civ.) e da chi esercita attività i direzione e coordinamento<br />

(art. 2497 quinquies cod. civ.), in presenza i) di un eccessivo<br />

squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio, oppure ii) in una situazione<br />

finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un<br />

conferimento ( 9 ).<br />

È evidente che in assenza di una disposizione come quella contenuta nel<br />

comma 3 dell’art. 182 quater, i soci o la capogruppo ben si guarderebbero<br />

dall’effettuare finanziamenti alla società in stato di crisi in funzione di un<br />

concordato preventivo come pure di un accordo di ristrutturazione, ante<br />

omologazione. Detti finanziamenti, secondo la previgente disciplina, in caso<br />

di successivo fallimento sarebbero stati destinati ad una collocazione postergata<br />

rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, dopo i prededucibili,<br />

i privilegiati e i chirografari.<br />

La deroga concerne peraltro i finanziamenti effettuati dai soci limitatamente<br />

all’ottanta per cento del loro ammontare, continuando a trovare applicazione,<br />

per il residuo venti per cento, la disciplina riqualificativa dettata<br />

dal codice civile, con conseguente postergazione di questa porzione del credito.<br />

4. Per quanto concerne i crediti dei professionisti, la prededuzione concerne<br />

unicamente i compensi di quanti sono incaricati di predisporre la relazione<br />

di cui al comma 3 dell’art. 161, concernente la veridicità dei dati<br />

( 8 ) G. Racugno, op. cit., pag. 555.<br />

( 9 ) Sulla fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 2467 e sugli indici in genere di anomalia<br />

dei finanziamenti, v., ora, per tutti, G. Zanarone, Della società a responsabilità limitata, inIl<br />

codice civile. Commentario, fondato da P. Schlensinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano,<br />

2010, pag. 439.


Parte I - Dottrina 5<br />

aziendali e la fattibilità del piano di concordato preventivo, ed al comma 1<br />

dell’art. 182 bis, relativamente all’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione<br />

ed in particolare alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei<br />

creditori esterni all’accordo. Al pari di quanto previsto per i finanziamenti<br />

di cui al par. 2 che precede (sub b), è necessario che la prededuzione del<br />

compenso professionale sia espressamente disposta nel provvedimento ( 10 )<br />

con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo<br />

ovvero l’accordo sia omologato.<br />

Il credito passa così dal ruolo di privilegiato (art. 2751 bis, n. 2) a quello<br />

di prededucibile.<br />

5. La prededuzione, secondo quanto stabilisce l’art. 111 – espressamente<br />

richiamata dal comma 1 dell’art. 182 quater - pone i creditori che ne beneficiano<br />

al primo posto nella erogazione delle somme ricavate dalla liquidazione<br />

fallimentare, con applicazione della disciplina ad hoc prevista dall’art.<br />

111 bis.<br />

6. La prededuzione comporta, per i crediti indicati al secondo, terzo e<br />

comma 4 dell’art. 184 bis, l’esclusione dal voto e dal computo delle maggioranze<br />

per l’approvazione del concordato di cui all’art. 177 e dal computo<br />

della percentuale dei creditori prevista all’art. 182 bis, primoecomma<br />

6.<br />

II<br />

Le nuove disposizioni peculiari agli accordi di ristrutturazione dei debiti.<br />

L’art. 182 bis, sempre ad opera della richiamata L. 30 luglio 2010, n.<br />

122, ha visto incrementato il proprio dettato di tre nuovi commi (sesto,<br />

settimoeottavo),cheintegranoladisciplina degli accordi di ristrutturazione<br />

già esaminata( 11 ), allargando la protezione del patrimonio dell’imprenditore<br />

ancor prima della pubblicazione dell’accordo nel registro delle<br />

imprese.<br />

Le nuove norme prevedono che il divieto di iniziare o proseguire azioni<br />

cautelari o esecutive per i creditori aventi causa anteriore, già prevista per<br />

un periodo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel registro delle<br />

imprese dell’accordo di ristrutturazione, possa esser richiesto dall’imprendi-<br />

( 10 ) È da condividersi l’opinione secondo cui «il controllo preliminare del tribunale sia<br />

soltanto di mera legittimità, così da tradursi in un riscontro del fatto che quella attestazione è<br />

stata effettivamente funzionale all’ammissione al concordato»: M. Fabiani, op. cit., pag. 906.<br />

( 11 ) G. Racugno, op. cit., pag. 545 seg.


6<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

tore anche durante le trattative volte alla definizione dell’accordo di ristrutturazione,<br />

prima della sua formalizzazione, onde evitare aggressioni da parte<br />

dei creditori, non solo con azioni esecutive e cautelari ma anche mediante<br />

acquisizione di titoli di prelazione ( 12 ) (sostanzialmente ipoteche giudiziali)<br />

( 13 ).<br />

A tal fine l’imprenditore dovrà depositare presso il tribunale del luogo<br />

dove ha la sede principale dell’impresa ( 14 ) la documentazione di cui all’art.<br />

161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una<br />

dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante<br />

che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano<br />

almeno il sessanta per cento dei crediti, e da una dichiarazione del<br />

professionista avente i requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lettera d), circa la<br />

idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei<br />

creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato<br />

la propria disponibilità a trattare.<br />

Dispone quindi la nuova legge n. 122/2010 che l’istanza di sospensione<br />

di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce<br />

l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari,<br />

nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla<br />

pubblicazione.<br />

La pubblicazione dell’istanza produce così un istantaneo ed immediato<br />

effetto protettivo del patrimonio dell’impresa fin dalla fase della negoziazione<br />

dell’accordo per la durata di sessanta giorni (art. 182 bis, comma 6, che<br />

richiama il comma 3).<br />

Il tribunale, verificata la completezza della documentazione ( 15 ) depositata,<br />

fissa con decreto l’udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito<br />

dell’istanza di sospensione, disponendo la comunicazione ai creditori della<br />

documentazione stessa. Nel corso dell’udienza, riscontrata la sussistenza dei<br />

presupposti ( 16 ) per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti<br />

( 12 ) Precedentemente a quest’ultima riforma, negli accordi di ristrutturazione (a differenza<br />

da quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 168 sul concordato preventivo), non<br />

era ricompreso il divieto di acquisizione di titoli di prelazione da parte dei creditori.<br />

( 13 ) Rimane naturalmente ferma la possibilità per l’imprenditore di concedere ipoteche<br />

volontarie.<br />

( 14 ) Con la precisazione che il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente<br />

non rileva ai fini della competenza. In tal modo il legislatore ha allineato il foro competente<br />

secondo quanto già previsto per il concordato preventivo (art. 161, comma 1): norma quest’ultima<br />

che non trovava applicazione, fino alla riforma de qua, come già sièdetto: G. Racugno,<br />

op. cit., pag. 552, nt. 344.<br />

( 15 ) Dalla ratio della norma può desumersi, a contrariis, che se la documentazione non è<br />

completa, il tribunale debba procedere per la rimozione degli effetti inibitori della pubblicazione<br />

dell’istanza di sospensione.<br />

( 16 ) Quindi, sempre ragionando a contrariis, ove la verifica del tribunale dia esito nega-


Parte I - Dottrina 7<br />

con le maggioranze di cui al comma 1 dell’art. 182 bis e delle condizioni per<br />

il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o<br />

che hanno comunque negato la propria disponibilità trattare, dispone con<br />

decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive<br />

e di acquisire titoli di prelazione se non concordati, assegnando il termine<br />

di non oltre sessanta giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione<br />

e della relazione redatta dal professionista a norma del comma 1 dell’art.<br />

182 bis. Il decreto è reclamabile ( 17 ) alla Corte d’appello nel termine di<br />

quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.<br />

A seguito del deposito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini<br />

assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo,<br />

terzo, quarto e comma 5 dell’art. 182 bis ( 18 ).<br />

tivo, lo stesso procederà alla rimozione ex tunc degli effetti inibitori derivanti dalla pubblicazione<br />

dell’istanza di sospensione.<br />

( 17 ) Sia nell’ipotesi di accoglimento, come pure in caso di rigetto (Corte Cost., 23 giugno<br />

1994, n. 253, in Fall., 1994, pag. 1111). Il rigetto non dovrebbe comunque precludere la possibilità<br />

di riproposizione dell’istanza di sospensione.<br />

( 18 ) Già esaminato nel Trattato, cit., sub nt. 1.


GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI<br />

(ART. 182-BIS LEGGE FALLIM.) (*)<br />

(PRESUPPOSTI, PROCEDIMENTO ED EFFETTI<br />

DELLA ANTICIPAZIONE DELLE MISURE PROTETTIVE<br />

DELL’IMPRESA IN CRISI) ( 1 )<br />

di<br />

Antonio Didone (**)<br />

Sommario: 1.1. L’originario art. 182 bis legge fallim. – 1.2. Le modifiche del c.d. «correttivo». –<br />

1.3. La novella del 2010. – 2.1. Nuovi e vecchi effetti protettivi. – 2.2. Conseguenze sulla natura<br />

del procedimento. – 3.1. Contenuto degli accordi. – 3.2. Forma della domanda. – 3.3. Il<br />

procedimento di omologazione. – 4.1. Anticipazione delle misure di protezione. – 4.2. Il procedimento.<br />

– 4.3. Natura. – 4.3.1. Il divieto di acquisire titoli di prelazione. – 4.4. Sanzioni per<br />

la violazione del divieto. – 4.5. Rapporti tra domanda di anticipazione e istanza di fallimento. –<br />

4.6. Le impugnazioni e la provvisoria esecutività. – 5. Note conclusive.<br />

1.1. L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione<br />

richiesta dall’articolo 161 legge fallim. per il concordato preventivo,<br />

l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato<br />

con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. ( 1 )<br />

(*) Relazione svolta al Convegno «La ristrutturazione dei debiti civili e commerciali»,<br />

Lanciano, 26 e 27 novembre 2010, Auditorium «Gennaro Paone» Banca di Lanciano<br />

e Sulmona soc. per az.<br />

(**) Magistrato.<br />

( 1 ) La bibliografia sugli accordi di ristrutturazione è così ampia (e inversamente proporzionale<br />

alla diffusione – finora – dell’istituto nella pratica) che non è possibile una esaustiva<br />

elencazione di essa alla luce dei limiti di queste poche pagine. Per una esauriente rassegna<br />

bibliografica relativa all’istituto vigente prima delle modifiche introdotte con la l. n. 122/<br />

2010 cfr. Frascaroli Santi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Un nuovo procedimento<br />

concorsuale, Padova, 2009; Falcone, Gli accordi di ristrutturazione, in AA.VV., Le riforme<br />

della legge fallimentare a cura di Didone, Torino, UTET, 2009, II, 1957 seg.; Fabiani, Accordi<br />

di ristrutturazione, ruolo del giudice e processo per fallimento, inFallimento, 2010,<br />

195 seg.; Racugno e Pagni, Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e transazione<br />

fiscale, in AA.VV., Trattato di diritto fallimentare a cura di Buonocore e Bassi, Padova, 2010,


Parte I - Dottrina 9<br />

L’accordo deve essere idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei<br />

creditori estranei all’accordo stesso e l’attuabilità di esso, con particolare riferimento<br />

alla predetta idoneità di soddisfacimento degli estranei deve essere<br />

attestata da una relazione redatta da un professionista iscritto nel registro<br />

dei revisori contabili e che abbia i requisiti richiesti dall’art. 28, lettere a) e<br />

b), legge fallim. per la nomina a curatore fallimentare ( 2 ).<br />

La domanda si propone con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale<br />

competente ai sensi dell’art. 9 legge fallim. e, unitamente alla cennata<br />

relazione del professionista circa l’attuabilità dell’accordo, al ricorso debbono<br />

essere allegati: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale,<br />

469 seg.; Rovelli, I nuovi assetti privatistici nel diritto societario e concorsuale e la tutela creditoria,inFallimento,<br />

2009, 1029 seg.; Zanichelli, I concordati giudiziali, Torino, 2010, 599<br />

segg. Sugli aspetti di diritto sostanziale cfr. Roppo, Profili strutturali e funzionali dei contratti<br />

«di salvataggio» (o di ristrutturazione dei debiti d’impresa), inDir. Fall., 2008, I, 373 segg. Per<br />

una rapida rassegna di giurisprudenza cfr. Ambrosini, Gli accordi di ristrutturazione nella<br />

più recente giurisprudenza romana e milanese, in www.ilcaso.it, n. 180/2009; Boggio, Gli accordi<br />

di ristrutturazione: il primo «tagliando» a tre anni dal «decreto competitività»,inBanca,<br />

borsa, tit. cred., 2009, I, 77.<br />

Sulla disciplina risultante dalla novella del 2010 cfr. Ambrosini, Appunti «flash» sull’art.<br />

182-quater della legge fallimentare, in www.ilcaso.it, 15 giugno 2010, doc. n. 204 (relativo al<br />

solo decreto legge); Bonfatti, Le procedure di composizione negoziale delle crisi d’impresa:<br />

opportunità e responsabilità, relazione svolta al Convegno Nazionale di Reggio Emilia, 8 ottobre<br />

2010, Il sostegno finanziario dell’impresa nelle procedure di composizione negoziale delle<br />

crisi, in www.ilcaso.it; Costa, Esenzione dall’azione revocatoria e prededuzione nelle procedure<br />

stragiudiziali di risanamento delle imprese, inDir. Fall., 2010, 532 seg.; D’Amora, La nuova<br />

prededuzione, Relazione svolta al Convegno organizzato dall’OCI, Le ricerche sulle prassi giudiziarie<br />

e le caratteristiche delle imprese: l’istruttoria prefallimentare e lo stato passivo, Bari 8-9<br />

ottobre 2010, in www.osservatorio-oci.org; Fabiani, L’ulteriore up-grade degli accordi di ristrutturazione<br />

e l’incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate, inFallimento, 2010,<br />

898 seg.; Lo Cascio, Finanziamenti alle imprese in crisi: nuove garanzie alle banche, inCorr.<br />

Giur., 2010, 1265; Gio. Tarzia, La nuova tutela del debitore e dei finanziatori negli strumenti<br />

di prevenzione del fallimento, inDir. Fall., 2010, 543 seg.; Zanichelli, Gli accordi di ristrutturazione<br />

dei debiti, Relazione svolta a Rovigo il 29 giugno 2010, incontro organizzato dall’Ass.<br />

Dottori Comm. Esperti Contabili delle Tre Venezie.<br />

( 2 ) L’art. 182 bis fa riferimento ad un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo<br />

67, comma 3, lettera d). Tale disposizione, però, rinvia ulteriormente all’art. 28, lett.<br />

a e b, legge fallim. Pertanto si tratta degli avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri<br />

commercialisti nonché gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre<br />

che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all’atto<br />

dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura.<br />

Va evidenziato pure che la norma richiama l’art. 67, comma 3, lett. d) legge fallim. nel<br />

quale è contenuto un incomprensibile richiamo all’art. 2501-bis, comma 4, cod. civ. («ai sensi<br />

dell’articolo 2501-bis, comma 4, del codice civile»). Secondo Roppo, op. cit., 368, l’attestazione<br />

di ragionevolezza deve essere modellata «sulla relazione di esperti che deve accompagnare<br />

il progetto di fusione ex art. 2501 bis, comma 4, cod. civ.».<br />

Sarebbe stato auspicabile qualche rinvio in meno.


10<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

economica e finanziaria dell’impresa; b) uno stato analitico ed estimativo<br />

delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi<br />

crediti e delle cause di prelazione; c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o<br />

personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni<br />

e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.<br />

L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal<br />

giorno della sua pubblicazione, producendo quale effetto, dal momento<br />

della pubblicazione (deposito) e per i sessanta giorni successivi, il divieto<br />

per i creditori per titolo e causa anteriore alla predetta data di iniziare o<br />

proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, con l’ulteriore<br />

conseguenza che le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli<br />

atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.<br />

Si tratta degli effetti della presentazione della domanda di concordato<br />

preventivo disciplinati dal primo e dal comma 2 dell’articolo 168 legge fallim.,<br />

con la inspiegabile differenza che per la violazione del divieto di azioni<br />

esecutive e cautelari non è espressamente comminata la nullità.<br />

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della domanda di omologazione<br />

dell’accordo i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione.<br />

Il tribunale, decise le opposizioni, procede all’omologazione in camera<br />

di consiglio con decreto motivato reclamabile alla corte di appello ai sensi<br />

dell’articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione<br />

nel registro delle imprese.<br />

1.2. Fin qui la disciplina prevista dall’originario art. 182 bis legge fallim.<br />

come emendato dal d.lgs. correttivo n. 169 del 2007 a seguito del quale, come<br />

spiegava la Relazione, il comma 1 dell’art. 182 bis ha subito correzioni<br />

meramente formali, ad eccezione della precisazione dei requisiti che deve<br />

possedere l’esperto chiamato a redigere una relazione in ordine alla attuabilità<br />

dell’accordo.<br />

Invero, al fine di uniformare i requisiti previsti dall’art. 182 bis, dall’art.<br />

67, comma terzo, lett. d) e dall’art. 161 si è previsto, anche in considerazione<br />

del fatto che si tratta di una attività avente un contenuto marcatamente<br />

tecnico-contabile, che il professionista incaricato anche in relazione agli accordi<br />

di ristrutturazione debba possedere, oltre le caratteristiche contemplate<br />

dall’articolo 28, lett. a) eb) del r.d., anche l’iscrizione nel registro<br />

dei revisori contabili.<br />

Nulla è stato cambiato quanto alla necessità che i creditori estranei all’accordo<br />

vedano il loro credito pagato in modo regolare, ossia per l’intero<br />

ed alla scadenza mentre alla norma originaria è stato aggiunto un comma 2,<br />

che sancisce, nelle more del procedimento omologatorio e comunque per<br />

un tempo non superiore a sessanta giorni, la sospensione ope legis degli atti<br />

esecutivi e delle azioni cautelari sul patrimonio del debitore perché la protezione<br />

automatica del patrimonio del debitore risulta funzionale all’attua-


Parte I - Dottrina 11<br />

zione dell’accordo e, in particolare, alla sua idoneità ad assicurare il regolare<br />

pagamento dei creditori estranei. In tal modo, si è voluto ovviare ad una<br />

delle questioni che maggiormente potevano avere reso poco conveniente<br />

la presentazione di un accordo di ristrutturazione, al fine di rendere più<br />

agevole l’utilizzazione di un istituto che non aveva avuto la diffusione auspicata.<br />

1.3. L’art. 48 del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010, ha<br />

introdotto nel testo dell’art. 182 bis i commi da 6 a 9 prevedendo, su richiesta<br />

dell’imprenditore in stato di crisi, un’anticipazione degli effetti della domanda<br />

di omologazione dell’accordo di ristrutturazione.<br />

Si è così previsto che il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari<br />

o esecutive possa essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle<br />

trattative e prima della formalizzazione dell’accordo di ristrutturazione mediante<br />

deposito, presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 9 legge<br />

fallim., della documentazione richiesta per la domanda di concordato preventivo<br />

(articolo 161, primo e secondo comma) e di una proposta di accordo<br />

corredata da una dichiarazione dell’imprenditore stesso, avente valore di<br />

autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con<br />

i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti.<br />

Al ricorso e alla documentazione deve essere unita una dichiarazione di<br />

un professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d),<br />

circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento<br />

dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque<br />

negato la propria disponibilità a trattare.<br />

L’istanza di sospensione è pubblicata nel registro delle imprese e produce,<br />

dal momento della pubblicazione, l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione<br />

delle azioni esecutive e cautelari, nonché – e ciò costituisce rilevante<br />

novità rispetto alla previgente disciplina – del divieto di acquisire titoli di<br />

prelazione, se non concordati.<br />

I nuovi commi da 7 a 9 disciplinano il procedimento di concessione della<br />

sospensione prevedendo che il tribunale, verificata la completezza della<br />

documentazione depositata, fissa con decreto l’udienza entro il termine di<br />

trenta giorni dal deposito dell’istanza di cui al comma 6, disponendo la comunicazione<br />

ai creditori della documentazione stessa.<br />

«Nel corso dell’udienza» – e tale precisazione ha il chiaro significato di<br />

vietare qualsiasi rinvio dell’udienza – il tribunale, riscontrata la sussistenza<br />

dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti<br />

con le maggioranze di cui al comma 1 e delle condizioni per il regolare pagamento<br />

dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno<br />

comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto<br />

motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e<br />

di acquisire titoli di prelazione se non concordati.<br />

Con il medesimo provvedimento il tribunale assegna all’imprenditore il


12<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione<br />

e della relazione redatta dal professionista a norma del comma<br />

1 dell’art. 182 bis.<br />

Il decreto del tribunale («del precedente periodo»: e il comma?) è reclamabile<br />

alla corte di appello ai sensi dell’art. 183 legge fallim. in quanto<br />

applicabile.<br />

L’ultimo comma, infine, dispone che se nel termine assegnato dal tribunale<br />

l’imprenditore provvede a depositare l’accordo di ristrutturazione dei<br />

debiti trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e<br />

quinto 5.<br />

La norma non fa più riferimento alla domanda di omologazione dell’accordo,<br />

ma appare una svista evidente.<br />

Talché, nel termine assegnato, l’imprenditore dovrà depositare tale domanda<br />

con i documenti e la relazione indicati nel comma 1 dell’art. 182 bis,<br />

unitamente alla relazione del professionista.<br />

Con la pubblicazione dell’accordo si produrranno gli effetti sospensivi<br />

previsti dal comma 3 (divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio<br />

del debitore; effetto sospensivo dei termini di prescrizione e decadenze),<br />

decorrerà il termine di trenta giorni per le opposizioni all’omologazione<br />

da parte dei creditori e di ogni altro interessato e il tribunale, decise le eventuali<br />

opposizioni, provvederà sulla domanda di omologazione con decreto<br />

reclamabile alla corte di appello.<br />

2.1. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo<br />

di ristrutturazione omologato ai sensi dell’articolo 182-bis legge fallim.<br />

non sono soggetti all’azione revocatoria (art. 67, comma 3, lett. e, legge fallim.).<br />

Esenzione che, secondo parte della dottrina, riguarderebbe soltanto<br />

gli atti posti in essere dal debitore con i creditori aderenti all’accordo, mentre<br />

i creditori estranei – i quali altrimenti cumulerebbero il diritto all’integrale e<br />

puntuale pagamento con l’esenzione da revocatoria degli atti solutori nell’ipotesi<br />

di fallimento dell’accordo – avrebbero tutto l’interesse ad aderire proprio<br />

per beneficiare dell’esenzione ( 3 ). Si è rilevato, invero, che «l’esenzione è garantita<br />

per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere «in esecuzione dell’accordo»<br />

e se è vero che il piano deve essere idoneo «ad assicurare il rego-<br />

( 3 ) Pagni, op. cit., 606 la quale aderisce all’opinione prospettata da Gentili, Accordi di<br />

ristrutturazione e tutela dei terzi,inDir. fall., 2009, I, 652. Nello stesso senso, ora, Zanichelli,<br />

Gli accordi, cit., pag. 27 del dattiloscritto In senso contrario v. Bonfatti, Gli accordi di<br />

ristrutturazione dei debiti, inBonfatti-Censoni, Manuale di diritto fallimentare, Padova,<br />

2007, 473 e, più di recente, Roppo, op. cit., 387, il quale propone di considerare l’accordo<br />

alla stregua di contratto a favore di terzo, ossia il creditore non aderente, il quale beneficerebbe<br />

dell’irrevocabilità del pagamento ricevuto in esecuzione dell’accordo omologato. Nello<br />

stesso senso cfr. Frascaroli Santi, op. cit., 172-173.


Parte I - Dottrina 13<br />

lare pagamento dei creditori estranei» tale pagamento non è una modalità<br />

esecutiva del piano ma una condizione per l’omologabilità del medesimo<br />

mentre ciò che viene compiuto «in esecuzione» dell’accordo sono unicamente<br />

le attività nello stesso concordate con i creditori aderenti, proprio perché<br />

solo con loro e non con gli estranei un accordo è stato concluso» ( 4 ). Opinione<br />

questa che si scontra con il rilievo per il quale il pagamento in favore di<br />

terzo estraneo all’accordo omologato sarebbe eseguito in una situazione tale<br />

da escludere l’esistenza di uno stato di insolvenza.<br />

Tale effetto protettivo (dei creditori e dei terzi) era già previsto dall’originaria<br />

disciplina degli accordi di ristrutturazione mentre con l’intervento<br />

legislativo del 2010 – innanzi richiamato – è stata prevista la prededucibilità<br />

per finanziamenti eseguiti in «esecuzione» dell’accordo omologato mentre<br />

quelli eseguiti «in funzione» della presentazione della domanda di omologazione<br />

dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, sono «parificati» ai prededucibili<br />

ex art. 111, a condizione che «siano previsti ... dall’accordo di ristrutturazione<br />

e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel<br />

provvedimento con cui (il tribunale accoglie la domanda di ammissione<br />

al concordato preventivo ovvero) l’accordo sia omologato».<br />

Prededucibilità sic et simpliciter, dunque, per la c.d. «nuova finanza» e<br />

mera parificazione per i c.d. finanziamenti-ponte, o finanza interinale ( 5 ).<br />

L’espressa qualificazione dei crediti «funzionali» all’accordo come «parificati»<br />

ai crediti prededucibili e non come meramente prededucibili, si è<br />

esattamente osservato, conferma, evitandosi così uno strappo sistematico,<br />

«che di prededucibilità in senso proprio non può parlarsi in relazione a crediti<br />

sorti al di fuori (in particolare, prima) della procedura e attraverso una<br />

iniziativa non controllata dell’imprenditore» ( 6 ).<br />

Si è rilevato, in dottrina, che il riconoscimento della prededucibilità non<br />

implica «la necessità che il finanziamento sia successivo alla stipulazione<br />

dello «Accordo» tra i suoi firmatari, dovendosi ritenere sufficiente che l’utilizzo<br />

del finanziamento, anche avvenuto prima della formalizzazione dello<br />

«Accordo», sia comunque previsto dallo stesso come funzionale alla presentazione<br />

della domanda di omologazione, e con ciò approvato dai creditori<br />

che aderiscono allo «Accordo» ( 7 ) e, d’altra parte, la prededuzione per i fi-<br />

( 4 ) Zanichelli, op. loc. cit.<br />

( 5 ) Secondo la definizione di Costa, op. cit., 537.<br />

( 6 ) D’Amora, op. cit., pag. 8 del dattiloscritto, il quale correttamente rileva che «di particolare<br />

rilievo da un punto di vista sistematico è la sofisticata modifica fra la versione di cui al<br />

d.l. 78 e quella definitiva di cui alla legge di conversione 122/2010: nel primo testo tali crediti<br />

venivano qualificati tout court come prededucibili, nel secondo come «parificati ai prededucibili»<br />

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111».<br />

( 7 ) Bonfatti, op. cit., pag. 12 del dattiloscritto.


14<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

nanziamenti successivi compete ai crediti sorti dopo il perfezionamento dell’accordo<br />

e in esecuzione di esso, anche se precedente all’omologazione ( 8 ).<br />

Una parte della dottrina ha dubitato dell’idoneità della modifica normativa<br />

a conseguire il risultato perseguito di agevolare con l’erogazione<br />

della nuova finanza in un momento anteriore alla procedura perché la<br />

banca difficilmente erogherà il credito prima che il tribunale si sia pronunciato<br />

in sede di ammissione al concordato preventivo e perché «addirittura<br />

negli accordi di ristrutturazione è necessario attendere il giudizio di<br />

omologazione» ( 9 ).<br />

È da chiedersi, però, se l’inconveniente possa essere eliminato con l’inserimento<br />

negli accordi di un contratto preliminare di mutuo ( 10 ).<br />

Non condivisibile, poi, appare l’opinione, pur autorevole, secondo la<br />

quale il provvedimento di omologa non deve «disporre espressamente» la<br />

prededuzione, né quella per i finanziamenti funzionali alla presentazione<br />

della domanda, né quella relativa ai finanziamenti funzionali all’esecuzione<br />

dell’Accordo ( 11 ).<br />

Infatti, la norma va letta – pena un’ingiustificata difformità di disciplina<br />

rispetto al concordato preventivo – nel senso che la prededuzione spetta<br />

purché sia espressamente disposta nel provvedimento con cui l’accordo<br />

sia omologato. Ciò che costituisce, indubbiamente, un ampliamento della<br />

cognizione del tribunale in sede omologazione.<br />

Sono prededucibili – in deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del<br />

codice civile – anche i finanziamenti effettuati dai soci, fino alla concorrenza<br />

dell’ottanta per cento del loro ammontare ( 12 ).<br />

( 8 ) Bonfatti, op. cit., pag. 13 del dattiloscritto.<br />

( 9 ) Lo Cascio, Finanziamenti, cit., 1270.<br />

( 10 ) Su questa figura contrattuale cfr. Cassazione, 18 giugno 1981 n. 3980, in Giust. Civ.,<br />

1982, I, 202, con nota di Morelli, Sulla ammissibilità del preliminare e su altri aspetti della<br />

problematica attuale del contratto di mutuo ediTriola, Mutuo e promessa di mutuo e, in dottrina,<br />

Teti, Il mutuo, inTrattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, Torino, 1985, 12,<br />

639-687.<br />

( 11 ) Bonfatti, op .loc. cit.<br />

( 12 ) Secondo Lo Cascio, Finanziamenti, cit., 1271, la norma introdurrebbe un espediente<br />

del quale molti soci potrebbero approfittare per eludere i vincoli imposti dalle regole<br />

codicistiche e rileva che se l’abbattimento del 20% del credito per finanziamento effettuato<br />

dal socio in ordine al riconoscimento della prededucibilità ha avuto lo scopo di ridurre il rischio<br />

di eventuali condotte inaffidabili dei soci, «il mezzo è stato insufficiente ad evitarle».<br />

Per contro, aggiunge l’illustre A., se, invece, l’intervento legislativo mirava «ad incentivare<br />

l’erogazione del credito alle imprese in crisi da parte di soggetti che intendono perseguire<br />

il recupero imprenditoriale, non si è considerato che simile intervento avviene di solito con<br />

mezzi diversi dall’operazione economica menzionata», mentre «se si tenta di intravedere nella<br />

disposizione in esame un incentivo di pressione delle banche per la concessione del credito,<br />

non è certo il finanziamento soci che può agevolarla e semmai la prestazione di garanzie da<br />

parte di quest’ultimi soggetti». È facile obiettare, però, che non è dato evincere dalla critica


Parte I - Dottrina 15<br />

È dubbio se la prededuzione assista soltanto i crediti per finanziamenti<br />

effettuati in esecuzione dell’accordo omologato, come farebbe pensare il richiamo,<br />

per i finanziamenti dei soci, al comma 1 dell’art. 182-quater, dettato<br />

per i finanziamenti di banche e intermediari esecutivi di accordi, la «nuova<br />

finanza», ovvero anche i finanziamenti-ponte effettuati dai soci.<br />

Il dato testuale della norma e l’espresso richiamo del comma 1, invero,<br />

non impediscono di aderire alla diversa opinione ( 13 ), secondo la quale la<br />

prededucibilità, sebbene limitata all’ottanta per cento del credito, assisterebbe<br />

anche i finanziamenti-ponte dei soci, perché, altrimenti, sarebbe inspiegabile<br />

la norma di cui al comma 5 dell’art. 182-quater, secondo la quale<br />

«con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori<br />

sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l’approvazione<br />

del concordato ai sensi dell’art. 177 e dal computo della percentuale<br />

dei crediti prevista all’art. 182-bis, primo e comma 6».<br />

Si è, quindi, concluso nel senso che la disciplina in questione «rappresenta<br />

la dimostrazione che possono essere qualificati finanziamenti effettuati<br />

«in esecuzione» di un Accordo (o di un Concordato Preventivo) anche<br />

operazioni produttive di crediti sorti anteriormente all’Accordo (o alla domanda<br />

di Concordato), se è vero – come è vero – che la legge ritiene di dovere<br />

disporre in materia di esclusione degli stessi dal computo delle maggioranze<br />

rilevanti per la configurazione di un «Accordo di Ristrutturazione»<br />

propriamente detto (o dal computo delle maggioranze previste per l’approvazione<br />

del Concordato: art. 182-quater, comma 5, legge fallim.)» ( 14 ).<br />

Infatti, se si trattasse di finanziamenti eseguiti in esecuzione di accordi –<br />

quindi di crediti che sorgono successivamente all’omologazione – la norma<br />

sarebbe del tutto inspiegabile e oscura.<br />

Sono, inoltre, prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato<br />

di predisporre la relazione di cui all’art. 182-bis, comma 1, (e comma<br />

6?) «purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale<br />

accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero<br />

l’accordo sia omologato» ( 15 ).<br />

quali siano i diversi interventi economici sostitutivi del finanziamento dei soci né perché la<br />

fiducia dimostrata da questi ultimi nel riversare denaro nell’impresa in crisi non dovrebbe<br />

indurre le banche a formulare un giudizio di meritevolezza del tentativo di risanamento.<br />

( 13 ) Manifestata da D’Amora, op. cit., pag. 9 del dattiloscritto.<br />

( 14 ) Bonfatti, op. cit., pag. 15 del dattiloscritto. Rileva Ambrosini, Appunti flash, cit.,<br />

pag. 3, che non completamente perspicua, almeno a tutta prima, è ... l’esclusione dal voto nel<br />

concordato dei crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, quale stabilita dall’ultimo<br />

comma, dal momento che sono notoriamente privi di voto i creditori privilegiati e quindi,<br />

a fortiori, quelli da soddisfarsi in prededuzione.<br />

( 15 ) Secondo Ambrosini, Appunti flash, cit., pag. 4, «qualche perplessità può suscitare,<br />

sul piano della coerenza complessiva del sistema, l’attenzione riservata esclusivamente ai «for-


16<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

La norma richiama solo la relazione del comma 1 talché la prededuzione<br />

assiste solo il credito relativo all’opera prestata per la stesura della relazione<br />

accompagnatoria degli accordi e non quello attinente alla dichiarazione<br />

del professionista che deve corredare la richiesta di anticipazione degli<br />

effetti protettivi ( 16 ).<br />

Anche in relazione a tali crediti, assistiti dall’indicata prededucibilità, «i<br />

creditori sono esclusi ... dal computo della percentuale dei crediti prevista<br />

all’articolo 182-bis, primo e comma 6».<br />

La norma, evidentemente, muta, ampliandolo, l’oggetto dell’accertamento<br />

del giudice in sede di omologazione degli accordi di ristrutturazione<br />

e conferma la natura di procedura concorsuale del procedimento di omologazione<br />

di tali accordi ( 17 ).<br />

Incidentalmente, va detto che il dato letterale dell’art. 182-quater impedisce<br />

di ritenere, come pure è stato prospettato ( 18 ), che la parificazione ai<br />

nitori» finanziari e non anche a quelli commerciali, giacché spesso il sostegno di quanti riforniscono<br />

l’impresa in crisi è altrettanto importante e, come tale, meritevole di forme analoghe<br />

di tutela. Sarebbe quindi opportuno inserire fra i destinatari del beneficio della prededuzione<br />

le imprese che forniscono beni e servizi necessari all’esercizio dell’attività d’impresa quando<br />

ciò avvenga in funzione o in occasione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione».<br />

( 16 ) Così anche Zanichelli, Gli accordi, cit., pag. 29 del dattiloscritto.<br />

( 17 ) Ma per una diversa (e opposta) lettura v. Bonfatti, op. cit., pag. 11 del dattiloscritto,<br />

secondo il quale « prima della introduzione nella legge fallimentare dell’art. 182-quater, la<br />

disciplina della «prededuzione» non poteva essere applicata agli atti posti in essere in connessione<br />

con un «Accordi di Ristrutturazione», per l’esclusione della natura di «procedura concorsuale»<br />

– che rappresenta il presupposto indicato dall’art. 111, comma 2, legge fallim. per<br />

l’applicabilità dell’istituto – del procedimento disciplinato dall’art. 182-bis legge fallim. Non<br />

era quindi sostenibile che agli atti «preparatori» dell’omologazione dello «Accordo» potesse<br />

applicarsi la disposizione (artt. 111, comma 3, legge fallim.) che prevede la prededuzione per<br />

i crediti sorti «in funzione» di una procedura concorsuale. Il richiamato art. 111, comma 2,<br />

legge fallim. afferma peraltro che sono prededucibili anche i crediti «così qualificati da una<br />

specifica disposizione di legge»: e l’art. 182-quater, comma 2, (e comma 1) legge fallim., si è<br />

oggi venuto ad aggiungere a quelle disposizioni che prevedono casi speciali di «prededuzione»«.<br />

Identica conclusione, secondo l’A., era valida per i crediti sorti in esecuzione di accordi<br />

omologati (ivi, pag. 12 del dattiloscritto).<br />

( 18 ) D’Amora, op. cit., pag. 9 del dattiloscritto, secondo il quale «al controllo di funzionalità<br />

ex ante si supplisce con un controllo di utilità ex post». Tale Autore (ivi, pag. 17) così<br />

schematizza la prededuzione nelle procedure di insolvenza (concordato e ADR): «1) finanziamento<br />

ponte (antecedente alla presentazione della domanda di procedura di insolvenza): possibile,<br />

con effetti di stabilità e prededucibilità condizionata, ex art. 182-quater comma 2 sia<br />

nel concordato preventivo sia nell’accordo di ristrutturazione dei debiti; 2) finanziamento<br />

«ponte» (successivo alla presentazione della domanda ma antecedente al decreto di ammissione):<br />

possibile, con effetti di stabilità e prededucibilità, solo nel concordato preventivo in<br />

base ad una interpretazione ragionevole degli artt. 167 e 168; 3) finanziamento (successivo<br />

al decreto di ammissione e fino all’omologa): possibile, con effetti di stabilità e prededucibilità,<br />

ex art. 167 nel solo concordato preventivo; 4) finanziamento in esecuzione (successivo


Parte I - Dottrina 17<br />

crediti prededucibili e la prededucibilità dei crediti dei professionisti, anche<br />

in relazione al concordato preventivo, se non espressamente previsti come<br />

tali dal provvedimento di ammissione al concordato possano, poi, essere disposte<br />

con il decreto di omologazione del concordato stesso.<br />

2.2. È immaginabile la delusione e, in alcuni casi, neppure celata, di coloro<br />

che, all’indomani dell’entrata in vigore della riforma delle procedure<br />

concorsuali, opinavano ( 19 ), forse, che fosse possibile la composizione dello<br />

stato di insolvenza di un imprenditore commerciale senza alcuna ingerenza<br />

dell’autorità giudiziaria e del tutto fuori dalle aule dei tribunali. Con gli accordi<br />

di ristrutturazione dei debiti, si è autorevolmente affermato, sarebbe<br />

caduto il dogma dell’indisponibilità della gestione dell’insolvenza, riconsegnata,<br />

ora, in larga misura all’autonomia privata ( 20 ). Ma bisogna prenderne<br />

atto: se già dopo l’entrata in vigore del d.lgs. correttivo del 2007 risultava<br />

più difficilmente sostenibile la natura meramente privatistica degli accordi<br />

di ristrutturazione dei debiti ( 21 ), oggi, dopo le modifiche introdotte dall’art.<br />

48 d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, soltanto con acrobazie ermeneutiche<br />

e giochi di parole quella natura può essere sostenuta. Tanto che<br />

la delusione è manifestata definendosi come «due tarli insidiosi» (della ricostruzione<br />

privatistica) il divieto di azioni esecutive e cautelari e la prededuzione,<br />

e si conclude affermando che ora, più che mai, gli accordi di ristrutturazione<br />

appaiono «nella loro innaturale complessità duale» ( 22 ).<br />

Si discorre, ormai, di «mutazione genetica» dell’istituto, di un simulacro<br />

di transizione degli accordi di ristrutturazione in un «simulacro» di procedura<br />

concorsuale ( 23 ).<br />

alla omologa): possibile, con effetti di stabilità e prededucibilità, ex art. 182-quater comma 1<br />

sia nel concordato preventivo sia nell’accordo di ristrutturazione dei debiti.<br />

( 19 ) V., in proposito, Rovelli, op. cit., § 3, secondo il quale «non necessariamente la<br />

crisi d’impresa – anche quando si traduca in uno sbilancio, nel patrimonio dell’imprenditore<br />

che gli impedisce l’adempimento regolare delle obbligazioni – deve passare attraverso una<br />

procedura d’insolvenza, essendo riconosciuta dalla legge e sottoposta ad un regime di favore<br />

la soluzione privatistica della crisi, che vede sì l’intervento del giudice, ma solo nel ruolo di<br />

«stabilizzatore», che cioè si limita, con l’omologazione, a riconoscere all’accordo concluso fra<br />

soggetti privati la conformità al modello legale, ed a conferire così, a quell’accordo una stabilità<br />

che da solo esso non avrebbe». Secondo tale A. «Se l’impresa insolvente e non tutti i<br />

suoi creditori, ma una parte di essi vengono ad essere autorizzati e quasi incoraggiati dall’ordinamento<br />

a porre in essere delle attività negoziali con l’imprenditore insolvente, questo pare<br />

smentire un dogma che credevamo ricevuto dalla legislazione anteriore: quello dell’indisponibilità<br />

dell’insolvenza».<br />

( 20 ) Roppo, op. cit., 371.<br />

( 21 ) Gio. Tarzia, La nuova tutela del debitore e dei finanziatori negli strumenti di prevenzione<br />

del fallimento, inDir. Fall., 2010, 548.<br />

( 22 ) Fabiani, L’ulteriore up-grade degli accordi di ristrutturazione e l’incentivo ai finanziamenti<br />

nelle soluzioni concordate, inFallimento, 2010, 902.<br />

( 23 ) Fabiani, op. cit., 899.


18<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

Ancora oggi, peraltro, si afferma che gli accordi di ristrutturazione costituiscono<br />

un istituto «a metà del «guado» fra l’accordo stragiudiziale puro (il<br />

piano attestato di risanamento) e il concordato preventivo (che è, a tutto tondo,<br />

una procedura concorsuale) e rappresentano pertanto il terreno elettivo<br />

delle nuove forme di autonomia negoziale con controllo giudiziale» ( 24 ).<br />

Da altri si sostiene che l’istituto in esame costituisce «un concordato minore»<br />

( 25 ).<br />

È certo, però, che, dopo le modifiche del 2010, non è più sostenibile<br />

l’idea che l’art. 182 bis si limiti a disciplinare «un procedimento giudiziario<br />

rivolto a dare efficacia ad un accordo negoziale fra parti» ( 26 ), mentre si<br />

consolida il dubbio che già con l’originaria formulazione della norma il legislatore<br />

avesse inteso concepire gli accordi di ristrutturazione «come una<br />

forma (alternativa) di procedura di concordato preventivo, piuttosto che<br />

come una forma di accordo (semi) stragiudiziale» ( 27 ).<br />

Ancora oggi, peraltro, si assume logico ritenere che la mancanza di indicazioni<br />

circa il rito applicabile al procedimento di omologazione degli accordi<br />

di ristrutturazione «debba essere intesa come implicito richiamo a<br />

quello dell’omologazione del concordato preventivo, stante l’analogia tra<br />

le due figure, entrambe finalizzate a risolvere la crisi di impresa prima della<br />

sua deflagrazione in una procedura liquidatoria, e soprattutto l’espresso richiamo<br />

operato dallo stesso legislatore a tale figura di concordato sia per<br />

quanto attiene alle formalità di presentazione della domanda di omologazione<br />

che per la individuazione del mezzo di impugnazione, identificato<br />

in quello di cui all’art. 183» ( 28 ).<br />

3.1. Definizione: «la formula, di derivazione aziendalistica, «ristrutturazione<br />

dei debiti» è intesa, dalla dottrina, nel senso della rinegoziazione da<br />

parte del debitore delle proprie esposizioni, al fine di operarne una novazione<br />

o una modificazione idonea a prevenire o a rimuovere lo stato di decozione,<br />

per attuare un piano di risanamento dell’impresa, sul presupposto<br />

che vi sia una ragionevole prospettiva di reversibilità della crisi ( 29 ).<br />

( 24 ) Fabiani, op. cit., 900.<br />

( 25 ) Gio. Tarzia, op. cit., 549. Riteneva trattarsi di «piccolo concordato» già prima delle<br />

innovazioni legislative del 2007 e del 2010 Ferro, art. 182 bis, La nuova ristrutturazione<br />

dei debiti, inIl nuovo diritto delle società, 2005, n. 24, 56.<br />

( 26 ) Fabiani, Competizione» fra processo per fallimento e accordi di ristrutturazione e altre<br />

questioni processuali, inFallimento, 2010, 195 seg.<br />

( 27 ) Così Bonfatti, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, inBonfatti-Censoni,<br />

Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2007, 480, il quale, alla luce della previgente disciplina<br />

propendeva per la seconda soluzione.<br />

( 28 ) Zanichelli, Gli accordi, cit., pag. 22 del dattiloscritto.<br />

( 29 ) Gabrielli, Autonomia privata e accordi di ristrutturazione dei debiti, inRiv. esecuzione<br />

forzata, 2006, 433 seg.


Parte I - Dottrina 19<br />

Il rischio, anche alla luce della disciplina di cui all’art. 182 bis legge fallim.<br />

è quello dello «schermo protettivo dietro il quale giustificare quelle costruzioni<br />

di c.d. «ingegneria concorsuale» che in realtà sovente nascondono<br />

vere e proprie operazioni illecite o comunque poste in essere in frode ai creditori<br />

o ad alcune delle loro possibili «classi» ( 30 ).<br />

L’accordo si perfeziona secondo i criteri civilistici ma la sua efficacia discende<br />

dalla pubblicazione, mentre l’omologazione costituisce condizione<br />

sospensiva di efficacia ( 31 ).<br />

L’effetto sospensivo delle azioni esecutive o cautelari si produce dalla<br />

pubblicazione e per 60 giorni.<br />

Si è rilevato in dottrina che l’accordo può «comporsi di un unico atto,<br />

ovvero essere caratterizzato da una pluralità, da un fascio, di accordi conclusi<br />

con i creditori, ovvero soltanto con alcune loro classi» ma in ogni caso<br />

le singole convenzioni o pattuizioni che compongono «l’accordo», anche separatamente<br />

concepite e concluse, «sono comunque tra loro funzionalmente<br />

collegate al fine del superamento della crisi, dando in tal modo luogo ad<br />

un’operazione economica funzionalmente unitaria» ( 32 ).<br />

Il contenuto dell’accordo può essere il più vario perché l’art. 182-bis<br />

legge fallim. stabilisce solo i limiti quantitativi della partecipazione di almeno<br />

il sessanta per cento dei creditori (recte: dei crediti), mentre dal<br />

punto di vista qualitativo l’accordo stesso deve essere idoneo ad assicurare<br />

il regolare pagamento dei creditori estranei: in tale cornice «il potere di<br />

autonomia delle parti può realizzare forme di composizione e regolazione<br />

della crisi d’impresa e, per l’effetto, anche di prevenzione dell’insolven-<br />

( 30 ) Gabrielli, op cit.<br />

( 31 ) Falcone, op. cit., 1990. Per le problematiche relative all’apposizione di clausola<br />

risolutiva espressa che il debitore non sia dichiarato fallito cfr. Frascaroli Santi, op.<br />

cit., 121 seg.<br />

( 32 ) Gabrielli, op. cit., § 5; Frascaroli Santi, op. cit., 126 seg. Per una disamina<br />

della struttura degli accordi, sebbene in termini problematici, cfr. Roppo, op. cit., 374 e,<br />

per l’affermazione dell’esistenza di molteplicità di livelli dell’architettura contrattuale (in<br />

cui l’accordo di ristrutturazione finisce per essere un contratto-quadro o contratto preliminare<br />

rispetto a successivi contratti) ivi, 376-377. In dottrina si è sottolineato che «la circostanza<br />

che il legislatore si riferisca ad «un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori»<br />

e poiché in tutte le procedure concordatarie è principio pacifico quello secondo cui<br />

l’accettazione della proposta presuppone la completa conoscenza delle condizioni riservate a<br />

tutti i creditori in modo che ciascuno possa valutare la convenienza dell’accettazione anche<br />

alla luce del trattamento riservato agli altri, pure in relazione all’istituto in esame» occorre<br />

ritenere «che non possa derogarsi a tale esigenza di trasparenza e che quindi il debitore,<br />

nel momento in cui acquisisce il consenso del creditore, deve renderlo edotto anche delle<br />

condizioni riservate agli altri e che eventuali mutamenti migliorativi impongano di acquisire<br />

nuovamente il consenso di chi ha firmato sulla conoscenza di diversi presupposti» (Zanichelli,<br />

Gli accordi, cit., pag. 9 del dattiloscritto).


20<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

za» ( 33 ) e, si assume, persino una versione privatistica di amministrazione<br />

controllata ( 34 ).<br />

Quanto al presupposto soggettivo per la proposizione di una domanda<br />

di omologazione di accordo di ristrutturazione, sembra pacifico, in dottrina,<br />

che esso sia costituito dalla qualità di imprenditore commerciale soggetto<br />

al fallimento o all’amministrazione straordinaria ( 35 ): non si spiegherebbe,<br />

altrimenti, la finalità protettiva di esenzione dalla revocatoria degli atti<br />

esecutivi dell’accordo ( 36 ).<br />

Se fosse confermata – come riteniamo – la natura di procedura concorsuale<br />

dell’omologazione degli accordi, sarebbe esclusa l’applicabilità dell’istituto<br />

a banche e intermediari finanziari in forza dell’art. 80, comma 6,<br />

T.U. bancario ( 37 ).<br />

Si ritiene che all’accordo possano partecipare anche soggetti terzi, vale a<br />

dire «non creditori» dell’imprenditore che propone l’accordo, in particolare<br />

«quei soggetti che apportino finanza aggiuntiva, ovvero che concludano<br />

operazione di acquisto di beni dell’imprenditore (appositamente previste<br />

come parte dell’accordo, o della relazione che l’accompagna)» ( 38 ).<br />

Il presupposto oggettivo indicato dalla norma è lo stato di crisi, ma<br />

manca l’equiparazione di cui all’art. 160, ult. comma, con lo stato di insolvenza.<br />

Secondo alcuni si tratterebbe di temporanea difficoltà di adempiere ( 39 ).<br />

Altri hanno rilevato che, indubbiamente, l’accordo esclude l’insolvenza<br />

( 40 ).<br />

Altri, ancora, hanno rilevato che ha «poco senso interrogarsi, come saremmo<br />

portati a fare, se condizione di validità o di efficacia dell’accordo di<br />

ristrutturazione è l’inesistenza di una situazione di insolvenza ma di semplice<br />

crisi. Perché èl’accordo privatistico quello che è in grado di trasformare<br />

una situazione finanziaria che sarebbe da qualificare come insolvenza, in<br />

( 33 ) Gabrielli, op. loc. cit.<br />

( 34 ) Rovelli, op. cit., § 5. Sulla sottoposizione a vincoli esterni dell’imprenditore v., già,<br />

Roppo, op. cit., 376.<br />

( 35 ) Gabrielli, op. cit., § 4.<br />

( 36 ) V., per tutti, Roppo, op. cit., 370; Racugno, Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione<br />

e transazione fiscale, in AA.VV., Trattato di diritto fallimentare a cura di Buonocore<br />

e Bassi, Padova, 2010, 548, nota 323; Zanichelli, I concordati, cit., 604. In giurisprudenza,<br />

da ultimo, cfr. Tribunale Roma, 20 maggio 2010, in Redazione Giuffrè 2010, secondo<br />

il quale «il procedimento di cui all’art. 182 bis legge fallim. può essere attivato solo da<br />

un imprenditore commerciale, in stato di crisi, assoggettabile alle procedure concorsuali,<br />

quindi da un imprenditore che superi le soglie di fallibilità di cui all’art. 1 legge fallim.».<br />

( 37 ) Falcone, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 1974.<br />

( 38 ) Gabrielli, op. cit., § 4.<br />

( 39 ) Pennafina, 115.<br />

( 40 ) Falcone, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 1980.


Parte I - Dottrina 21<br />

una diversa situazione che sarà da valutare alla stregua dei criteri posti dall’art.<br />

182 bis»( 41 ).<br />

La distinzione, se si pone mente alla soluzione accolta dalla giurisprudenza<br />

in tema di amministrazione controllata, prima della soppressione,<br />

non sembra rilevare in relazione alla eventuale consecuzione ( 42 ), una volta<br />

chiarito che di procedura concorsuale si tratta.<br />

È opinione dominante, in ogni caso, quella secondo la quale lo «stato di<br />

crisi» quale presupposto oggettivo della nuova procedura di concordato<br />

preventivo (come oggi disposto dell’art. 160 legge fallim.), ricomprende<br />

la situazione di «temporanea difficoltà di adempiere», che un tempo condizionava<br />

l’ammissione dell’impresa all’Amministrazione Controllata (cfr. art.<br />

187 legge fallim. previgente) ( 43 ).<br />

Talché èlegittimo sostenere che la ricorrenza di una situazione di temporanea<br />

difficoltà di adempiere giustifichi la possibilità di accedere alla procedura<br />

di omologa degli accordi.<br />

Si ritiene che la forma dell’accordo debba essere ( 44 ) quella della scrittura<br />

privata autenticata per la necessità di deposito e pubblicazione nel registro<br />

delle imprese ( 45 ) mentre è pacifico che il contenuto dell’accordo possa<br />

essere, come già detto, a «geometria variabile» ( 46 ).<br />

3.2. Prima delle modifiche introdotte dalla l. n. 122/2010 si riteneva che<br />

la percentuale, pari al 60% dei crediti aderenti all’accordo, fosse raggiungibile<br />

fino all’omologazione ( 47 ).<br />

Tale opinione può senza dubbio essere confermata per la fase delle trat-<br />

( 41 ) Rovelli, op. cit., § 4.<br />

( 42 ) In argomento v. Falcone, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 1978.<br />

( 43 ) Bonfatti, op. cit., pag. 16 del dattiloscritto.<br />

( 44 ) Necessitata empiricamente: Roppo, op. cit., 374.<br />

( 45 ) Falcone, op. cit., 1982. In giurisprudenza cfr. Tribunale Milano, 25 marzo 2010.<br />

in www.ilcaso.it, Codice del Fallimento a cura di Benassi, secondo cui «Gli accordi di ristrutturazione<br />

di cui all’art. 182 bis, legge fallimentare, ancorché pubblicati nel Registro delle imprese<br />

devono essere depositati presso la cancelleria del tribunale e, a pena di ammissibilità,<br />

muniti di firma autenticata delle parti dell’accordo, con possibilità per il tribunale di concedere<br />

un termine per la sanatoria di tali irregolarità» Tribunale Milano, 25 marzo 2010, in<br />

www.ilcaso.it, Codice del Fallimento a cura di Benassi.<br />

( 46 ) Così Falcone, op. cit., 1981. In giurisprudenza cfr. Tribunale Roma, 20 maggio<br />

2010, in Redazione Giuffrè 2010, secondo cui «l’accordo di ristrutturazione, purché raccolga<br />

il consenso del 60% dei creditori, può prevedere percentuali diverse di pagamento tra creditori<br />

privilegiati e chirografari, anche con soddisfacimento maggiore per i chirografari, senza<br />

il rispetto della «par condicio creditorum». In dottrina cfr. Roppo, op. cit., 375-376.<br />

( 47 ) Falcone, op. cit., 1982. In giurisprudenza cfr. Tribunale Milano, 24 gennaio 2007,<br />

in www.ilcaso.it, Codice del Fallimento a cura di Benassi, secondo cui «Negli accordi di ristrutturazione<br />

dei debiti di cui all’art. 182 bis legge fallim., il raggiungimento della percentuale<br />

minima di adesioni non è presupposto dell’azione ma condizione di omologazione del piano<br />

sicché tale percentuale può essere raggiunta mentre gli accordi sono in fieri».


22<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

tative mentre è dubbio se la predetta percentuale debba essere raggiunta già<br />

al momento della presentazione della domanda.<br />

Il ricorso presentato al fine dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione<br />

dei debiti (ex art. 182 bis legge fallim.) deve essere corredato dalla<br />

relazione redatta da un esperto (munito dei requisiti di legge) sull’attuabilità<br />

dell’accordo, la quale, secondo la giurisprudenza di merito, necessariamente<br />

deve contenere l’attestazione di veridicità dei dati contabili aziendali e<br />

l’esame che il tribunale è chiamato a compiere su di essa in punto di attuabilità/fattibilità<br />

degli accordi non si traduce in una valutazione di merito,<br />

essendo finalizzato unicamente ad accertare che le previsioni dell’esperto<br />

siano connotate, nel loro insieme, da un livello adeguato di completezza e<br />

di coerenza e che siano fondate su di un percorso motivazionale immune<br />

da vizi logici evidenti ( 48 ). In ipotesi di opposizioni all’omologazione, invece,<br />

si ritiene che il tribunale possa investigare gli specifici aspetti di (non)<br />

fattibilità derivanti dalle critiche concrete e specifiche articolate dagli opponenti<br />

( 49 ). Ma la migliore dottrina ha evidenziato che la fattibilità («attuabilità»)<br />

dell’accordo costituisce elemento costitutivo del diritto all’omologazione<br />

e, come tale, il suo difetto deve essere rilevato d’ufficio dal tribunale,<br />

prescindendo dall’esistenza di opposizioni e in modo autonomo, non soltanto<br />

attraverso la valutazione del professionista ( 50 ).<br />

In giurisprudenza si è ritenuto che la facoltà del pubblico ministero di<br />

intervenire nel procedimento di cui all’art. 182 bis, legge fallimentare, opponendosi<br />

alla omologazione degli accordi di ristrutturazione, trova fondamento<br />

sia nell’art. 70, ultimo comma, codice procedura civile, secondo il<br />

quale il pubblico ministero può intervenire in ogni procedimento civile<br />

nel quale ravvisi l’esistenza di un pubblico interesse, sia nello stesso art.<br />

182 bis, comma 4, secondo il quale sono legittimati all’opposizione i creditori<br />

ma anche ogni altro interessato, posto che il pubblico ministero, quale<br />

organo cui l’ordinamento giuridico affida la tutela dell’interesse pubblico, è<br />

titolare di un interesse giuridicamente apprezzabile ( 51 ).<br />

( 48 ) Tribunale Milano, sez. II, 11 febbraio 2010, in Redazione Giuffrè 2010.<br />

( 49 ) Tribunale Milano, sez. II, 25 marzo 2010, Redazione Giuffrè 2010. Per la nomina di<br />

un consulente da parte del tribunale cfr. Bonfatti, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti,<br />

in Bonfatti-Censoni, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2007, 472 e, sembra, solo<br />

per l’ipotesi di opposizioni, Roppo, op. cit., 381.<br />

( 50 ) Pagni, op. cit., 608 s.; Frascaroli Santi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti,<br />

cit., 159 seg., la quale opportunamente precisa che si può discorrere di valutazione di merito<br />

sull’attuabilità dell’accordo ma non anche sulla convenienza (ivi, 161).<br />

( 51 ) Tribunale Milano, 25 marzo 2010, in www.ilcaso.it, Codice del Fallimento a cura di<br />

Benassi. In senso contrario Zanichelli, Gli accordi, cit., pag. 23 del dattiloscritto, il quale<br />

rileva che «la soluzione non convince in quanto la facoltà di intervenire non comporta necessariamente<br />

quella di impugnare che è circoscritta alle cause in cui il P.M. ha il potere di ini-


Parte I - Dottrina 23<br />

3.3. Quanto al procedimento di omologazione, mentre secondo una<br />

parte della giurisprudenza l’art. 182 bis legge fallim. introduce un nuovo<br />

istituto che deve essere considerato autonomo e distinto rispetto al concordato<br />

preventivo, con la conseguenza che la richiesta del debitore al Tribunale<br />

ha ad oggetto la sola omologa dell’accordo che ne sancisce l’efficacia e<br />

non l’apertura di un procedimento, con relativa istruttoria, come previsto<br />

invece per il concordato preventivo ( 52 ), secondo un giudice del merito il<br />

procedimento omologatorio può seguire un iter anche diverso da quello<br />

presupposto dalla norma.<br />

Si riferisce, invero, di una vicenda giudiziaria nella quale «a) l’istanza di<br />

omologa, unitamente all’accordo raggiunto con i creditori, è stata preventivamente<br />

depositata in Tribunale e successivamente pubblicata presso il Registro<br />

delle Imprese; b) il Registro delle Imprese di Rimini non ha richiesto<br />

le adesioni alla proposta in forma autenticata, limitandosi a richiedere la dichiarazione<br />

di conformità del documento ex art. 19 del D.P.R. 445/2000; c)<br />

il Tribunale ha ritenuto di nominare un consulente tecnico per la verifica<br />

dei requisiti di cui all’art. 182 bis legge fallimentare, con ciò non ritenendo<br />

sufficiente l’attestazione dell’esperto; d) in prima battuta il Tribunale, sulla<br />

scorta delle risultanze della CTU, ha ritenuto non sussistenti i presupposti<br />

per l’omologazione concedendo tuttavia termine per l’integrazione della documentazione<br />

relativa ad alcune adesioni, che sono dunque pervenute dopo<br />

il deposito della istanza» ( 53 ).<br />

Anche in dottrina si ritiene che «se vengono proposte opposizioni,<br />

che nel silenzio della legge dovrebbero avere la forma del ricorso, il tribunale<br />

assume i mezzi istruttori proposti dalle parti o ritenuti d’ufficio<br />

ziativa che certamente nella materia non gli compete». V. anche Tribunale Bari, 21 novembre<br />

2005, in Dir. fall., 2006, 536 seg., con nota di Caiafa, Accordi di ristrutturazione dei debiti:<br />

natura giuridica e giudizio di omologazione, il quale considera corrette «le considerazioni svolte<br />

dal tribunale nel provvedimento con il quale ha ritenuto di dover disporre la comparizione<br />

in camera di consiglio dell’imprenditore, prevedendo la trasmissione degli atti al Procuratore<br />

della Repubblica presso lo stesso tribunale, per le sue eventuali osservazioni, una volta reputata<br />

possibile la presentazione dell’accordo pur in presenza dello stato di insolvenza che, però,<br />

rende, appunto, indispensabile il coinvolgimento del Pubblico Ministero, essendo venuto<br />

meno il potere del tribunale di dichiarare d’ufficio il fallimento, e sul presupposto che debba<br />

trovare, quindi, applicazione l’art. 7, n. 2, qualora appunto l’insolvenza risulti, come in questo<br />

caso, da una segnalazione proveniente dal giudice che la abbia rilevata nel corso di un procedimento<br />

civile che, certamente, deve ritenersi attivato con la presentazione della domanda<br />

diretta ad ottenere la omologazione di un accordo di ristrutturazione».<br />

( 52 ) Tribunale Bari, 21 novembre 2005, in www.ilcaso.it, Codice del Fallimento a cura di<br />

Benassi.<br />

( 53 ) Così Tribunale Rimini, 20 marzo 2009, in www.ilcaso.it, Codice del Fallimento a<br />

cura di Benassi. Per l’ammissibilità di informazioni e consulenze cfr. Frascaroli Santi,<br />

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 161.


24<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

necessari, eventualmente delegando per l’incombente un componente del<br />

collegio» ( 54 ).<br />

4.1. Tratteggiata per sommi capi la disciplina dell’istituto, può essere<br />

ora affrontato il punto relativo all’anticipazione delle misure di protezione.<br />

I lavori preparatori evidenziano che la preoccupazione del Legislatore è<br />

stata quella di tutelare la fase delle trattative degli accordi di ristrutturazione.<br />

Esigenza da tempo segnalata dalla dottrina più accorta la quale non aveva<br />

mancato di rilevare che i presupposti per il successo di una disciplina di<br />

composizione negoziale delle crisi d’impresa erano costituiti dalla previsione<br />

di effetti protettivi non solo per i creditori (dalle revocatorie e da possibili<br />

imputazioni di bancarotta) ma anche della c.d. «nuova finanza», con la<br />

prededuzione, nonché dello stesso debitore ( 55 ).<br />

La relazione al Senato spiega che nel caso degli accordi di ristrutturazione,<br />

la disciplina previgente consentiva all’imprenditore in crisi che avesse<br />

raggiunto un’intesa con la maggioranza qualificata dei creditori di chiederne<br />

l’omologa al tribunale, beneficiando nel frattempo della sospensione delle<br />

azioni esecutive e cautelari per un periodo di sessanta giorni. Tuttavia, la<br />

prassi applicativa aveva evidenziato come momento cruciale e critico fosse<br />

anche quello delle trattative, nel corso delle quali è del pari importante eliminare<br />

eventuali azioni di disturbo e consentire alle parti in trattativa di fotografare<br />

con certezza i beni patrimoniali dell’impresa per determinare le<br />

misure concretamente realizzabili per la ristrutturazione dei debiti.<br />

La norma proposta mirava a garantire soltanto la sospensione delle azioni<br />

esecutive e cautelari in corso anche durante le trattative, preservando al<br />

contempo i diritti dei creditori estranei, garantiti dall’intervento dell’autorità<br />

giudiziaria, posto che la predetta sospensione è decisa dal tribunale all’esito<br />

di un’udienza alla quale sono chiamati a partecipare tutti i creditori.<br />

Opportunamente, in sede di conversione del decreto legge ( 56 ) n. 78/<br />

2010, l’effetto protettivo dell’istanza dell’imprenditore è stato esteso al-<br />

( 54 ) Zanichelli, Gli accordi, cit., pag. 24 del dattiloscritto, nel presupposto dell’applicabilità<br />

per analogia delle norme dettate per il concordato preventivo: v. supra nel testo e<br />

relativa nota. Secondo tale A. sarebbe applicabile anche la disposizione dell’art. 180 a mente<br />

della quale se il tribunale respinge la domanda e vi è istanza di un creditore o del pubblico<br />

ministero, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5, dichiara il fallimento (ivi, pag. 24).<br />

Anche secondo Frascaroli Santi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 156, l’art.<br />

180 legge fallim. costituisce un modello di riferimento per l’omologazione degli accordi.<br />

( 55 ) Bonfatti, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti,inBonfatti-Censoni, Manuale<br />

di diritto fallimentare, Padova, 2007, 475. L’art. 217 bis legge fallim., introdotto dalla l. n.<br />

122/2010, prevede che ai pagamenti e operazioni esecutivi di accordi di ristrutturazione omologati<br />

(e di concordati preventivi) non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 216, comma<br />

3 e 217 legge fallim. Per la responsabilità civile (non esclusa dalla disciplina degli AdR) delle<br />

banche «fiancheggiatrici» ex art. 2497 cod. civ., cfr. Bonfatti, op. ult. cit., 476.<br />

( 56 ) Come segnala Fabiani, op. cit., 902.


Parte I - Dottrina 25<br />

l’acquisto di titoli di prelazione per i quali è disposto il divieto, se non<br />

concordati.<br />

La dottrina ha evidenziato che la norma è specificamente rivolta a negare<br />

ingresso, sostanzialmente, alle ipoteche giudiziali e confermerebbe, implicitamente,<br />

che l’imprenditore, durante la fase delle trattative, conserva la<br />

piena capacità negoziale, potendo vincolare il patrimonio a favore di taluni<br />

creditori, «ben sapendo che queste operazioni saranno poi poste sotto la<br />

lente di ingrandimento dei creditori estranei e dei creditori aderenti ma<br />

più riottosi a concludere l’accordo» ( 57 ).<br />

Va, per contro, evidenziato che il divieto non riguarda i soli titoli di prelazione<br />

acquisiti senza il concorso della volontà del debitore, ma tutti quelli<br />

acquisiti senza che siano previsti dagli accordi di ristrutturazione e, in questo<br />

senso, la norma spiega effetto proprio sul potere dispositivo dell’imprenditore,<br />

impedendogli di concedere garanzie al di fuori di quelle concordate<br />

(o da concordare) con i creditori aderenti. E ciò si riflette, indubbiamente,<br />

su operazioni dirette a violare la par condicio al di fuori di un accordo<br />

di ristrutturazione, com’è ipotizzabile che possa accadere, anche indirettamente,<br />

con la stipula di negozi collegati.<br />

4.2. Il procedimento diretto all’anticipazione degli effetti protettivi degli<br />

ADR è stato definito da una parte della dottrina quale sub-procedimento<br />

avente natura cautelare, con conseguente applicabilità degli artt. 669 sexies,<br />

669 octies e 669 terdecies del cod. proc. civ. ( 58 ).<br />

Se si riflette, però, che il procedimento diretto all’anticipazione di effetti<br />

protettivi precede il procedimento di omologa dell’accordo, appare chiaro<br />

che si è fuori dal campo dei sub-procedimenti, i quali presuppongono l’esistenza<br />

di un procedimento principale nel quale sono inseriti e dal quale<br />

dipendono.<br />

Appare più confacente, pertanto, l’assimilazione con i procedimenti<br />

cautelari ante causam.<br />

La previsione di analoghi provvedimenti cautelari richiedibili al tribunale<br />

fallimentare in sede prefallimentare, però, potrebbe far dubitare dell’applicabilità<br />

della disciplina delle norme sul procedimento cautelare uniforme.<br />

Presentata da parte dell’imprenditore la richiesta di anticipazione degli<br />

effetti protettivi, il tribunale deve verificare, ancor prima di fissare l’udienza<br />

nei trenta giorni dal deposito dell’istanza, «la completezza della documentazione<br />

depositata» con essa.<br />

( 57 ) Fabiani, op. cit., 904.<br />

( 58 ) Fabiani, op. cit., 903 e, adesivamente, Lo Cascio, Finanziamenti, cit., 1272, il<br />

quale (ivi) giudica positivamente le innovazioni legislative concernenti l’anticipazione degli affetti<br />

protettivi.


26<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

La dottrina è incerta sulle conseguenze dell’esito negativo di tale accertamento.<br />

Da un lato, infatti, si afferma ( 59 ) che l’accertata incompletezza della documentazione<br />

dovrebbe condurre alla declaratoria (de plano, si presume)<br />

dell’istanza, con la conseguenza che gli effetti preliminari prodotti dalla<br />

pubblicazione della domanda verrebbero caducati ex tunc.<br />

Subito dopo, però, si aggiunge che non è da escludere che «si possa<br />

avanzare la tesi che muovendo da quanto disposto nell’art. 162, comma 1<br />

legge fallim., il tribunale conceda al debitore un termine per integrare la documentazione»,<br />

anche se a conforto della soluzione negativa e dell’immediata<br />

dichiarazione di inammissibilità «milita il fatto che gli effetti che si<br />

producono e che non sono per nulla irrilevanti perché impingono direttamente<br />

sulla tutela del diritto di credito, non possano prescindere dalla serietà<br />

della richiesta» ( 60 ).<br />

Va ricordato, peraltro, che in relazione alla domanda di omologazione<br />

di AdR parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che «gli accordi<br />

di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis, legge fallimentare, ancorché pubblicati<br />

nel Registro delle imprese devono essere depositati presso la cancelleria<br />

del tribunale e, a pena di ammissibilità, muniti di firma autenticata delle<br />

parti dell’accordo, con possibilità per il tribunale di concedere un termine<br />

per la sanatoria di tali irregolarità»( 61 ).<br />

Se la valutazione sulla completezza della documentazione depositata è<br />

positiva, il tribunale fissa l’udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito<br />

dell’istanza di anticipazione disponendo la comunicazione ai creditori<br />

della documentazione stessa.<br />

Tale adempimento è stato giudicato come una cautela eccessiva da una<br />

parte della dottrina ( 62 ).<br />

Sennonché, la gravità degli effetti che discendono dalla mera presentazione<br />

(e pubblicazione) della domanda dell’imprenditore inducono a non<br />

ritenere eccessiva la cautela e, quanto al dispendio che discenderebbe dalla<br />

comunicazione, va rilevato che nella pratica, nell’ipotesi di numero elevato<br />

di creditori e, quindi, di comunicazioni da eseguire, si è fatto ricorso alla<br />

richiesta di autorizzazione al tribunale di eseguire la comunicazione stessa<br />

a mezzo di pubblici proclami ex art. 150 cod. proc. civ.<br />

Si è già evidenziato, innanzi, che il tribunale provvede sull’istanza, nel<br />

contraddittorio delle parti, dopo avere riscontrato la sussistenza dei presup-<br />

( 59 ) Fabiani, op. loc. cit.<br />

( 60 ) Fabiani, op. loc. cit., nota 16.<br />

( 61 ) Tribunale Milano, 25 marzo 2010, in www.ilcaso.it, Codice del Fallimento a cura di<br />

Benassi.<br />

( 62 ) Fabiani, op. loc. cit.


Parte I - Dottrina 27<br />

posti richiesti dalla norma, ossia della verosimiglianza (perché semplicemente<br />

attestata dall’imprenditore con autocertificazione) delle trattative<br />

in corso con i creditori che rappresentano il sessanta per cento dei crediti<br />

nonché dell’idoneità dell’accordo ad assicurare il regolare pagamento dei<br />

creditori non aderenti o con i quali non siano in corso trattative ( 63 ).<br />

Il provvedimento è emesso con decreto motivato con il quale è disposto<br />

il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire<br />

titoli di prelazione se non concordati.<br />

Il divieto opera per i sessanta giorni successivi, termine massimo entro il<br />

quale l’imprenditore deve provvedere al deposito dell’accordo di ristrutturazione<br />

corredato dalla relazione del professionista.<br />

La norma dispone che il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di<br />

appello: non specifica che lo è solo il decreto di accoglimento.<br />

Pertanto, anche il provvedimento con il quale viene respinta la domanda<br />

dell’imprenditore – e che assume necessariamente la forma del decreto –<br />

è reclamabile (ovviamente dall’imprenditore) alla corte di appello.<br />

Quindi non v’è alcuna necessità di richiamo alla disciplina del procedimento<br />

cautelare uniforme ( 64 ) e alla pronuncia della Corte costituzionale<br />

che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non<br />

consentiva il reclamo contro il provvedimento di diniego della tutela cautelare<br />

( 65 ).<br />

Infatti, o si ritiene applicabile la disciplina del procedimento cautelare<br />

uniforme ( 66 ), allora è applicabile anche il nuovo art. 669 terdecies cod.<br />

proc. civ., nel testo introdotto dalla l. n. 51 del 2006, che consente il reclamo<br />

sia contro l’ordinanza con la quale è concesso il provvedimento cautelare<br />

sia contro quella che lo nega, e allora il richiamo alla pronuncia della<br />

Corte costituzionale è superfluo (perché pronuncia superata dalla nuova<br />

norma), oppure si ritiene inapplicabile quella disciplina e, mediante un’interpretazione<br />

costituzionalmente orientata dell’ottavo comma dell’art. 182<br />

bis legge fallim., si deve ritenere che anche il provvedimento che nega l’anticipazione<br />

degli effetti protettivi sia reclamabile dall’istante.<br />

( 63 ) Opportunamente Zanichelli, Gli accordi, cit., pag. 21 del dattiloscritto, sottolinea<br />

che «il controllo del tribunale è necessariamente esclusivamente formale, visto che quello sui<br />

presupposti per il raggiungimento dell’accordo con i creditori previsti come aderenti può<br />

consistere solo nel calcolo della percentuale dei crediti di cui gli stessi sono portatori, dal momento<br />

che nulla può sapere circa il possibile esito della trattativa, e che quello sulle condizioni<br />

per il regolare pagamento dei creditori estranei si deve basare solo sulla dichiarazione del professionista<br />

che, consistendo appunto in una mera enunciazione e non in una motivata relazione,<br />

non consente alcuna valutazione neppure sulla congruità delle argomentazioni».<br />

( 64 ) Così, invece, Fabiani, op. loc. cit., nota 17.<br />

( 65 ) Corte cost., 23 giugno 1994, n. 253.<br />

( 66 ) In tal senso, appunto, Fabiani, op. loc. cit.


28<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

4.3. In virtù dell’art. 669 quaterdecies cod. proc. civ. la disciplina del<br />

procedimento cautelare uniforme, nei limiti della compatibilità, si applica<br />

– tra l’altro – anche ai provvedimenti cautelari previsti dalle leggi speciali.<br />

Fra le norme che parte della dottrina ha ritenuto applicabili all’anticipazione<br />

degli effetti protettivi va segnalata quella di cui all’art. 669 octies cod.<br />

proc. civ.<br />

Questa prevede che il provvedimento di accoglimento della domanda<br />

cautelare proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un<br />

termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio<br />

di merito e che in mancanza di fissazione del termine da parte del giudice,<br />

la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta<br />

giorni.<br />

Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza<br />

o altrimenti dalla sua comunicazione.<br />

Quella parte della dottrina che ha ritenuto l’applicabilità della disciplina<br />

del procedimento cautelare uniforme ha espressamente indicato gli artt.<br />

669 sexies, 669 octies e 669 terdecies e non anche l’art. 669 nonies la cui applicabilità,<br />

se fosse applicabile l’art. 669 octies, discenderebbe dalla logica.<br />

Dunque, in virtù dell’art. 669 nonies, se il procedimento di merito non è<br />

iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 669-octies, ovvero se successivamente<br />

al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la<br />

sua efficacia e il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della<br />

parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara,<br />

se non c’è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il<br />

provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare<br />

la situazione precedente. In caso di contestazione l’ufficio giudiziario<br />

al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare<br />

decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di<br />

emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all’articolo 669-decies.<br />

La predetta disposizione prevede altresì che il provvedimento cautelare<br />

perde efficacia anche se non è stata versata la cauzione di cui all’articolo<br />

669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato<br />

inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal<br />

caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella<br />

stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice<br />

che ha emesso il provvedimento.<br />

Appare evidente l’inapplicabilità della seconda parte della disposizione,<br />

mentre la prima parte è difficilmente raccordabile al procedimento di omologazione<br />

degli accordi di ristrutturazione.<br />

In realtà, a differenza degli altri provvedimenti cautelari disciplinati dal<br />

codice, l’efficacia del decreto che dispone l’anticipazione degli effetti protettivi<br />

della domanda di omologazione degli accordi contiene già inséil termine<br />

di efficacia. Sì che, o nel termine di sessanta giorni dal decreto che


Parte I - Dottrina 29<br />

dispone l’anticipazione l’imprenditore deposita la domanda di omologazione<br />

dell’accordo, unitamente a questo e alla restante documentazione, e allora<br />

in virtù del comma 3 dell’art. 182 bis legge fallim., dalla data della pubblicazione<br />

nel registro delle imprese e per i sessanta giorni successivi si produce<br />

l’ulteriore effetto del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o<br />

cautelari sul patrimonio dell’imprenditore, oppure la presentazione non avviene<br />

e gli effetti protettivi di cui è stata disposta l’anticipazione cessano.<br />

Quanto alle modalità e al luogo ove far valere la sopravvenuta inefficacia,<br />

non può che farsi riferimento ai procedimenti ordinari nei quali gli effetti<br />

stessi si sono prodotti: nel processo esecutivo, ovvero nel procedimento<br />

cautelare instaurati contro il debitore.<br />

Quanto ai titoli di prelazione acquisiti e non concordati, invece, occorre<br />

distinguere.<br />

4.3.1. È necessario, in ordine alle prelazioni, aprire una parentesi per<br />

segnalare che, mentre tra gli effetti del decreto che dispone l’anticipazione<br />

degli effetti protettivi, oltre al divieto di azioni esecutive e cautelari, vi è<br />

quello del divieto di acquisire titoli di prelazione non concordati (con l’imprenditore<br />

e con il sessanta per cento dei creditori), tale ultimo effetto non<br />

è contemplato tra quelli che conseguono al deposito (recte: alla pubblicazione)<br />

della domanda di omologazione dell’accordo.<br />

Si verifica, dunque, che, nel lasso di tempo (30 giorni + 60 giorni) intercorrente<br />

tra la pubblicazione della domanda di anticipazione degli effetti<br />

protettivi e la presentazione della domanda di omologazione i creditori<br />

non aderenti non possono, ad es., iscrivere ipoteche giudiziali sui beni<br />

del debitore.<br />

Nondimeno, cessato il divieto disposto con il decreto di anticipazione e<br />

pubblicato l’accordo di ristrutturazione – che non produce effetti sulle prelazioni<br />

– i creditori non aderenti possono acquisire titoli di prelazione iscrivendo<br />

ipoteche giudiziali.<br />

Tale discrasia non è colmabile estendendo alla domanda di omologazione<br />

gli effetti previsti per domanda di anticipazione, trattandosi indubbiamente<br />

di norma eccezionale (in quanto introduce un divieto per i creditori).<br />

4.4. Si è innanzi rilevato che l’art. 182 bis legge fallim. prevede il divieto<br />

di intraprendere o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio<br />

dell’imprenditore così come l’art. 168 legge fallim. fa discendere tale effetto<br />

dalla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo.<br />

Ma quest’ultima norma aggiunge che la sanzione del divieto è la nullità<br />

(«non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire...») mentre sulle<br />

conseguenze della violazione del divieto tace l’art. 182 bis in relazione agli<br />

accordi di ristrutturazione.<br />

Peraltro, già in relazione alla disciplina dettata dall’art. 51 legge fallim. –<br />

la cui formula relativa al divieto è ricalcata dall’art. 182 bis – la S.C. ha rilevato<br />

che il divieto di esecuzioni individuali sancito da tale norma non ine-


30<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

risce alla oggettiva validità dell’atto di pignoramento in sè, riflettendo, per<br />

converso, l’opponibilità di esso al fallimento, con la conseguenza che unico<br />

soggetto legittimato a farne valere l’inefficacia è il curatore, in costanza di<br />

procedura fallimentare e alla luce di tale principio ha escluso la nullità di<br />

un’azione esecutiva immobiliare intrapresa dal creditore con notifica dell’atto<br />

di cui all’art. 555 cod. proc. civ. al debitore eseguita dopo la pubblicazione<br />

del decreto di chiusura del suo fallimento, ma prima della scadenza<br />

del termine per il relativo reclamo ( 67 ).<br />

4.5. Secondo una parte della giurisprudenza di merito ( 68 ) il procedimento<br />

per la dichiarazione di fallimento e quello per l’omologazione dell’accordo<br />

di ristrutturazione dei debiti vanno trattati unitariamente in quanto<br />

i presupposti del secondo si risolvono in un pregiudiziale accertamento<br />

sulla insussistenza dello stato di insolvenza. Talché, nel caso in cui pendano<br />

contemporaneamente un procedimento per la dichiarazione di un fallimento<br />

(nella specie, promosso ad iniziativa del p.m.) e un procedimento per<br />

omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, i due procedimenti<br />

vanno riuniti.<br />

Si è ritenuto, invero, che la presentazione di un ricorso per omologazione<br />

dell’accordo di ristrutturazione dei debiti non renda improcedibile l’iniziativa,<br />

pendente, per la dichiarazione di fallimento.<br />

Nella giurisprudenza di legittimità non constano ancora precedenti specifici.<br />

Sembra neutra, all’uopo, la pronuncia secondo la quale «non sussiste un<br />

diritto del debitore, convocato avanti al giudice per la dichiarazione di fallimento,<br />

ad ottenere il differimento della trattazione per consentire il ricorso<br />

a procedure concorsuali alternative (nella specie, il concordato preventivo<br />

o l’accordo di ristrutturazione dei debiti), né il relativo diniego da parte<br />

del giudice configura una violazione del diritto di difesa, in quanto tali iniziative<br />

(nella specie, nemmeno promosse con il deposito dei relativi atti) sono<br />

riconducibili all’autonomia privata, il cui esercizio dev’essere oggetto di<br />

bilanciamento, ad opera del giudice, con le esigenze di tutela degli interessi<br />

pubblicistici al cui soddisfacimento la procedura fallimentare è tuttora finalizzata»<br />

( 69 ).<br />

Più risalente, invece, è la pronuncia (di cui non risultano precedenti<br />

conformi o difformi successivi) secondo la quale «il divieto per il creditore<br />

( 67 ) Cassazione, 3 dicembre 2002, n. 17109, in Dir. Fall., 2003, 1268, con nota di Baccaglino,<br />

Il divieto di azioni esecutive individuali, fra nullità ed inefficacia degli atti compiuti.<br />

( 68 ) Tribunale Milano, 10 novembre 2009, in Foro it., 2010, 1, 297 e in Fallimento,<br />

2010, 195, con nota di M. Fabiani, Competizione» fra processo per fallimento e accordi di ristrutturazione<br />

e altre questioni processuali.<br />

( 69 ) Cassazione, 4 settembre 2009, n. 19214.


Parte I - Dottrina 31<br />

di iniziare o proseguire azioni esecutive, previsto dall’art. 168 del R.d. 16<br />

marzo 1942 n. 267 a seguito dell’ammissione del debitore al concordato<br />

preventivo, riguarda le esecuzioni individuali, e non osta, pertanto, alla proposizione<br />

o prosecuzione di istanze di esecuzione concorsuale» ( 70 ).<br />

Secondo una parte della dottrina il fallimento non può essere dichiarato<br />

pendente il ricorso per omologa ex art. 182 bis, perché la decisione sul fallimento<br />

è pregiudicata dalla decisione sugli accordi, talché «per il breve periodo<br />

di due mesi, nessuna aggressione sui beni del debitore è tollerabile e<br />

ciò perché sarebbe in conflitto con la funzione del divieto, quella di giungere<br />

alla omologazione con un patrimonio intatto in quanto non depauperato<br />

da iniziative di singoli creditori» ( 71 ). In caso contrario si arriverebbe<br />

all’assurdo che il procedimento pre-fallimentare potrebbe essere avviato<br />

ma sarebbero inibite le misure cautelari pur previste dal novellato art. 15<br />

legge fallim. ( 72 ).<br />

Si tratta di argomenti certamente di buon senso, ma dal punto di vista<br />

tecnico-giuridico l’unica ragione che renderebbe improcedibile (temporaneamente)<br />

l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento è quella per la quale,<br />

essendo il fallimento una procedura esecutiva (concorsuale), per il termine<br />

di sessanta giorni previsto dall’art. 182 bis legge fallim. non può essere iniziata<br />

o proseguita, al pari delle esecuzioni individuali.<br />

Del tutto condivisibile, poi, appare il rilievo secondo il quale «fra il procedimento<br />

per la dichiarazione di fallimento e quello per omologa degli accordi<br />

esiste una parziale sovrapposizione, generata dal fatto che il secondo<br />

ha per oggetto l’idoneità di un piano (sul quale è stato raggiunto il consenso<br />

del sessanta per cento dei creditori) a consentire il soddisfacimento dei creditori<br />

non aderenti» ( 73 ). Pertanto, l’omologabilità dell’accordo altro non significa<br />

che l’esclusione dell’insolvenza e «il procedimento ex art. 182 bis e<br />

di poi il decreto di omologazione, si pongono quali necessari antecedenti<br />

logici del giudizio richiesto al tribunale con la presentazione di un ricorso<br />

per fallimento» mentre il decreto di omologazione costituirà un accertamento<br />

pregiudiziale sulla insussistenza dello stato di insolvenza, vincibile,<br />

però, con la dimostrazione della incapacità, in concreto, dell’imprenditore<br />

di far fronte regolarmente ai debiti nei confronti dei non aderenti» ( 74 ).<br />

( 70 ) Cassazione, 3 ottobre 1986, n. 5854, in Giust. Civ., 1987, I, 1508.<br />

( 71 ) Fabiani, Competizione, cit., § 3.<br />

( 72 ) Fabiani, Competizione, loc. cit.<br />

( 73 ) Fabiani, Competizione, cit., § 5.<br />

( 74 ) Fabiani, Competizione, loc. cit., il quale segnala anche che non sia da escludere «un<br />

accordo non omologato egualmente idoneo a far recedere l’insolvenza; pensiamo al caso in<br />

cui l’accordo sia concluso con il cinquantacinque per cento dei creditori e che, pur tuttavia,<br />

gli aderenti abbiano manifestato di volersi attenere alle condizioni dell’accordo anche in caso


32<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

Infine, esattamente si è rilevato che il giudizio di omologazione – nel<br />

quale le opposizioni sono svolte, anche dagli aderenti all’accordo per motivo<br />

sopravvenuto a questo, nella forma dell’intervento ( 75 )–èdisciplinato<br />

dagli artt. 737 segg. cod. proc. civ., alla luce del disposto dell’art. 742 bis<br />

cod. proc. civ. che estende tali disposizioni a tutti i procedimenti in camera<br />

di consiglio ancorché non contemplati dal codice di rito o estranei alla materia<br />

della famiglia o di stato delle persone ( 76 ).<br />

Ancora il parallelismo tra il procedimento di omologazione degli AdR e<br />

la procedura di concordato preventivo ha fatto ritenere che anche del primo,<br />

come nel concordato preventivo, il decreto che omologa in assenza di<br />

opposizioni non sia soggetto a gravame pur mancando per gli AdR una<br />

esplicita disposizione come quella del comma 3 dell’art. 180, dettata per<br />

il concordato. Ciò in quanto «l’assenza di opposizioni denuncia la carenza<br />

di interesse a contrastare la richiesta di omologazione» ( 77 ).<br />

4.6. L’ennesima conseguenza che è stata tratta ( 78 ) dall’inquadramento<br />

del decreto di anticipazione degli effetti protettivi fra i provvedimenti cautelari<br />

è costituita dalla non ricorribilità per cassazione del provvedimento<br />

della corte di appello che decide sul reclamo contro il decreto del tribunale<br />

(di accoglimento o rigetto dell’istanza di anticipazione).<br />

E su tale conclusione si può senza dubbio convenire alla luce della natura<br />

non decisoria del provvedimento, tra l’altro destinato a perdere efficacia<br />

– se positivo e non seguito dalla domanda di omologa – ovvero ad essere<br />

sostituito dal decreto di omologazione nell’ipotesi di presentazione della relativa<br />

domanda.<br />

Quanto a quest’ultimo, invece, va notata la differenza con la disciplina<br />

del decreto di omologazione del concordato preventivo, dichiarato espressamente<br />

provvisoriamente esecutivo dalla legge (art. 180, comma 5, legge<br />

fallim.).<br />

Aciòva aggiunta l’ulteriore differenza per la quale, mentre il decreto<br />

della corte di appello che decide sul reclamo contro il provvedimento del<br />

tribunale di anticipazione degli effetti non è impugnabile ex art. 111, comma<br />

7, Cost., quello con il quale la corte decide sul reclamo proposto contro<br />

il decreto di omologazione degli accordi di ristrutturazione è certa-<br />

di non omologazione; in questo caso l’accordo privatistico, come le anziane convenzioni di<br />

salvataggio, può dimostrare la riacquistata solvibilità dell’impresa».<br />

( 75 ) Diretto a far valere l’eccezione di difetto di fattibilità o circostanze analoghe: Pagni,<br />

op. cit., 608.<br />

( 76 ) Così Pagni, op. cit., 607.<br />

( 77 ) Zanichelli, Gli accordi, cit., pag. 25 del dattiloscritto.<br />

( 78 ) Fabiani, L’ulteriore up-grade, cit., 903.


Parte I - Dottrina 33<br />

mente ricorribile per cassazione, almeno quando abbia deciso anche sulle<br />

opposizioni.<br />

Ciò che consente di attribuire una certa stabilità all’accordo omologato<br />

e di escludere l’esperibilità di impugnative negoziali successive all’omologa<br />

( 79 ), anche se a seguito della novella del 2010 la dottrina ha evidenziato<br />

la disposizione particolare dettata dal d.l. n. 78/2010 in favore del fisco e in<br />

virtù della quale si verifica la risoluzione di diritto dell’accordo se il debitore<br />

non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti<br />

dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori della previdenza ( 80 ).<br />

Talché appare giustificata la preoccupazione di quella parte della dottrina<br />

la quale ha paventato i rischi per i crediti relativi alla nuova finanza<br />

erogata dopo l’accordo ma prima della definitività del decreto di omologazione.<br />

Si è rilevato, infatti, che tra le condizioni previste dalla legge affinché il<br />

credito sia assistito dalla prededucibilità quella dell’intervenuta omologazione<br />

dello «Accordo» è senza dubbio la condizione più stringente perché l’osservanza<br />

delle altre condizioni «non varrebbe ad assicurare la prededuzione<br />

del credito prodotto dal finanziamento «bancario», se l’Accordo di Ristrutturazione<br />

non giungesse ad essere omologato». Rischio aumentato dal dubbio,<br />

discendente dal silenzio della legge sulla circostanza che «il decreto di<br />

omologazione del Tribunale sia o non sia provvisoriamente esecutivo, se la<br />

prededuzione si produca pur che l’Accordo risulti omologato, oppure sia<br />

condizionata alla circostanza che il provvedimento di omologa divenga definitivo»<br />

( 81 ).<br />

Non resta, allora, che riconoscere la natura di procedura concorsuale<br />

del procedimento di omologa degli accordi di ristrutturazione e ammettere<br />

che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura sono prededucibili<br />

ai sensi dell’art. 111, comma 2, legge fallim.<br />

In proposito appare opportuno confutare l’argomento in apparenza più<br />

«forte» tra quelli invocati per negare la natura concorsuale degli accordi:<br />

l’essere gli stessi stipulati solo da alcuni creditori. Non essendo tutti i creditori<br />

coinvolti, si afferma, mancherebbe la regolazione concorsuale dell’insolvenza<br />

( 82 ).<br />

Argomento che può essere confutato con le parole autorevolissime di<br />

altra parte della dottrina che pure considera gli AdR dal solo punto di vi-<br />

( 79 ) Pagni, op. cit., 609.<br />

( 80 ) Zanichelli, Gli accordi, cit., pag. 26 del dattiloscritto.<br />

( 81 ) Bonfatti, op. cit., pag. 12 del dattiloscritto.<br />

( 82 ) Fabiani, L’ulteriore up-grade, cit., 902. V. anche Zanichelli, Gli accordi, cit., pag.<br />

29 del dattiloscritto, secondo il quale «non si tratta di una procedura concorsuale, non essendo<br />

destinata a disciplinare la posizione di tutti i creditori».


34<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

sta privatistico. In tale prospettiva, invero, posta la funzione economicosociale<br />

dell’accordo di ristrutturazione come quella del superamento della<br />

crisi d’impresa o dell’eliminazione dell’insolvenza, si è affermatocheladimostrazione<br />

che quella funzione è attuataècostituita dal ««regolare pagamento<br />

dei creditori estranei» all’accordo, di cui parla l’art. 182-bis, comma<br />

1, ultimo inciso. L’ordinamento considera gli accordi di ristrutturazione<br />

«meritevoli di tutela», in quanto garantiscano che tutti i creditori che<br />

non ne sono parte vengano regolarmente pagati. Per tal via, il pagamento<br />

dei creditori «estranei» — che sembrerebbe a prima vista un elemento del<br />

tutto estrinseco all’accordo, in quanto riferito a soggetti che per definizione<br />

non vi partecipano — si rivela in realtà un dato intrinsecamente essenziale<br />

e fondante dell’accordo stesso, diciamo pure un elemento significativo<br />

della sua causa (nell’accezione «oggettiva» e tipizzante di funzione<br />

economico-sociale)» ( 83 ).<br />

5. La vicenda del dubbio fugato dalla S.C. (si spera definitivamente) sulla<br />

persistenza del dogma della consecuzione delle procedure concorsuali<br />

( 84 ) e, ancor prima, con altra pronuncia, sulla persistenza di un interesse<br />

pubblico alla sistemazione dell’insolvenza, alla luce delle «esigenze di tutela<br />

degli interessi pubblicistici al cui soddisfacimento la procedura fallimentare<br />

è tuttora finalizzata» ( 85 ), convince dell’attualità dell’insegnamento per il<br />

quale «quando trattiamo problemi pratici o intellettuali non possiamo<br />

mai fare completamente tabula rasa e partire da zero», perché «la miglior<br />

indicazione che stiamo trattando i nostri problemi in maniera razionale o<br />

ragionevole non sta nel rifiutare i concetti tradizionali, ma nell’usare l’esperienza<br />

per perfezionarli»( 86 ).<br />

Applicata nel campo del diritto questa regola si traduce nella preferenza<br />

del canone ermeneutico che impone di prevenire antinomie nell’ambito di<br />

un singolo testo normativo, nel presupposto della coerenza del sistema nor-<br />

( 83 ) Roppo, op. cit., 378.<br />

( 84 ) Cassazione, 6 agosto 2010, n. 18437 in Giust. Civ., 2010, I, in corso di pubblicazione<br />

con nota di Didone, Note minime sulla consecuzione delle procedure concorsuali, ed ivi le<br />

medesime considerazioni svolte nel testo.<br />

( 85 ) Cassazione, 4 settembre 2009, n. 19214: «in tema di procedimento per la dichiarazione<br />

di fallimento, non sussiste un diritto del debitore, convocato avanti al giudice, ad ottenere<br />

il differimento della trattazione per consentire il ricorso a procedure concorsuali alternative<br />

(nella specie, il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti), né il<br />

relativo diniego da parte del giudice configura una violazione del diritto di difesa, in quanto<br />

tali iniziative (nella specie, nemmeno promosse con il deposito dei relativi atti) sono riconducibili<br />

all’autonomia privata, il cui esercizio dev’essere oggetto di bilanciamento, ad opera del<br />

giudice, con le esigenze di tutela degli interessi pubblicistici al cui soddisfacimento la procedura<br />

fallimentare è tuttora finalizzata.<br />

( 86 ) S. Toulmin, Cosmopolis, La nascita, la crisi e il futuro della modernità, (trad. it.),<br />

Milano, Rizzoli, 1991, 121 seg.


Parte I - Dottrina 35<br />

mativo ( 87 ), nella presunzione che «la nuova legge venga armonicamente incorporata<br />

come integrazione di una legge già esistente» ( 88 ), nella consapevolezza<br />

che la norma «non è mai sola, ma esiste ed esercita la sua funzione<br />

unita all’ordinamento» ( 89 ).<br />

«Il legislatore non è mai il legislatore dell’intero ordinamento simultaneamente,<br />

cosicché si possa dire che ciò che è in vigore è effettivamente voluto,<br />

esplicitamente o implicitamente, a causa della mancata abrogazione, in<br />

ciascun momento in cui è in vigore. La realtà èinvece che il legislatore interviene<br />

sempre in modo marginale sull’ordinamento, modificandone aspetti<br />

particolari, ed avendo di fronte a sé un sistema normativo che si pone come<br />

un dato oggettivo». Occorre, inoltre, «considerare che le statuizioni legislative<br />

non costituiscono elementi in sé isolati, ma confluiscono necessariamente<br />

in un sistema, senza di che si negherebbe la realtà stessa del diritto<br />

come ordinamento. Ora un sistema è tale perché ogni elemento che lo compone<br />

entra in relazione con gli altri, influenzandolo ed essendone influenzato».<br />

Ciò vale sia sincronicamente, come, ad esempio, nell’ambito dello<br />

stesso testo, «sia soprattutto diacronicamente, quando regole successive<br />

vengono ad inserirsi determinando conseguenze sistematiche assolutamente<br />

non previste e neppure prevedibili nel momento iniziale» ( 90 ). Invero, «il<br />

mutamento dell’ordinamento giuridico per l’aggiunta di una norma o di<br />

un insieme di norme incide anche sull’interpretazione e sull’individuazione<br />

delle norme precedenti in quanto l’ordinamento giuridico è unitario e va<br />

quindi interpretato sistematicamente» ( 91 ). Sì che, nell’alternativa tra la fedeltà<br />

alla lettera della legge e l’esigenza di armonizzazione con i principi dell’ordinamento<br />

( 92 ) va tenuto conto del monito a dare prevalenza alla «linea<br />

di coerenza logica, che si dimostra immanente all’ordinamento giuridico<br />

considerato nella sua organica totalità»( 93 ), tenendo conto, peraltro, del diverso<br />

tecnicismo legislativo del nuovo legislatore rispetto a quello del passato<br />

( 94 ).<br />

( 87 ) È sufficiente il richiamo a Guastini, L’interpretazione dei documenti normativi, Milano,<br />

Giuffrè, 2004, 172 seg.; Tarello, L’interpretazione della legge, Milano, Giuffrè, 1980,<br />

360 seg. e 376 seg.<br />

( 88 ) A. Ross, Diritto e giustizia, (trad. it.), Torino, Einaudi, 1990, 125.<br />

( 89 ) Perlingieri, Scuole, tendenze e metodi, Problemi del diritto civile, Napoli, E.S.I.,<br />

1989, 283.<br />

( 90 ) Zagrebelsky, Diritto costituzionale, Torino, Utet, 1987, I, 74.<br />

( 91 ) Perlingieri, Profili istituzionali del diritto civile, E.S.I., Napoli, 1979, 18 seg.<br />

( 92 ) Carratta, Liquidazione e ripartizione dell’attivo nel fallimento, in AA.VV., La riforma<br />

della legge fallimentare, Bonomia University Press, Bologna, 2008, 87.<br />

( 93 ) Betti, L’interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1949, 22 seg.; Carratta,<br />

op. cit., 88 e nota 10.<br />

( 94 ) Per critiche violente alle riforme della legge fallimentare cfr. Lanfranchi, Civile<br />

giurisdizione e procedure concorsuali, inCorr. Giur., 2007, 877 seg.: «Il «vandalismo istituzio-


36<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

Per contro proprio il sistema della tabula rasa sembra abbia ispirato certi<br />

atteggiamenti della dottrina di fronte a norme introdotte dalla legge fallimentare<br />

a far tempo dal 2005 con il sistema della novellazione.<br />

Peraltro, quella stessa parte della dottrina che aveva «creduto in un’effettiva<br />

innovazione del diritto concorsuale e nella privatizzazione del concordato<br />

preventivo» ha dovuto riconoscere che «il legislatore non ha ritenuto<br />

di liberarsi totalmente dei vecchi schemi del 1942 e, pur volendo innovare,<br />

ha preferito la strada del compromesso, introducendo nuove formule,<br />

ma conservando anche vecchie regole» ( 95 ).<br />

La dottrina specialistica ha, invero, evidenziato con forza che «l’indisponibilità<br />

dell’insolvenza sussiste ancora se questa è intesa nei limiti in<br />

cui l’iniziativa del fallimento è nelle mani del pubblico ministero e nei limiti<br />

in cui per la rimozione dell’insolvenza il solo rimedio possibile è costituito<br />

dai procedimenti concorsuali, se si intende assicurare con il concorso<br />

dei creditori la totale liberazione del debitore e la tutela dell’interesse<br />

pubblico e dell’economia che dall’insolvenza dell’impresa può risultare<br />

pregiudicato» ( 96 ).<br />

È opinione di chi scrive che la recente modifica legislativa dell’istituto<br />

degli accordi di ristrutturazione possa condurre ad analogo ripensamento<br />

nei confronti dell’art. 182 bis legge fallim.<br />

Invero, l’alternativa privatistica alla composizione dell’insolvenza costituita<br />

dagli accordi di ristrutturazione di cui al nuovo art. 182-bis legge fallim.,<br />

dopo la modifica introdotta con il decreto correttivo 169/2007, con la<br />

previsione della sospensione delle azioni esecutive e cautelari per la durata<br />

di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese, era<br />

già stata correttamente inserita tra le procedure concorsuali dalla migliore<br />

nale» (G. Costantino) posto in essere in questi ultimi tempi anche con la legislazione in materia<br />

concorsuale, è culminato, l’anno passato, nella devastante «novella» sul fallimento, varata<br />

con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che segue – con un incredibile tasso di analfabetismo<br />

tecnico aggiuntivo – la non meno devastante «variante» pro Parmalat della amministrazione<br />

straordinaria «speciale» inaugurata con il d.lgs. 23 dicembre 2003, n. 347. Questo attuale<br />

vandalismo legislativo analfabeta affonda le sue velenose radici nei tempi meno recenti delle<br />

«magnifiche sorti e progressive» dell’italiana età della neoesegesi e della decodificazione. Età,<br />

che ha incominciato a svilupparsi, anche in relazione al settore delle procedure concorsuali,<br />

soprattutto a partire «dagli anni ’80, quando distorsioni interpretative e conseguenti prassi<br />

deviate ancora più antiche (ad esempio, in materia di amministrazione controllata e di consecuzione<br />

delle procedure concorsuali) sono sfociate nel torbido mare del generalizzato ‘‘uso<br />

alternativo del diritto’’ e della iperliberista globalizzazione neocontrattualistica».<br />

( 95 ) Lo Cascio, Classi di creditori e principio di maggioranza nel concordato preventivo,<br />

in Fallimento, 2010, 385 seg.<br />

( 96 ) Così, esattamente, Frascaroli Santi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit.,<br />

82. Per l’immanenza del contrasto fra esigenze privatistiche e pubblicistiche nella legge fallimentare<br />

cfr. anche Carratta, op. cit., 91.


Parte I - Dottrina 37<br />

dottrina, la quale ha evidenziato, oltre al divieto di azioni esecutive, l’apertura<br />

dell’accordo all’intero ceto creditorio, le percentuali minime di partecipazione<br />

e l’esclusione di effetti per gli estranei, nonché l’esenzione da revocatoria<br />

nel successivo fallimento con previsione analoga a quella dettata<br />

per il concordato preventivo ( 97 ). Con l’ulteriore opportuna precisazione<br />

che il principio di concorsualità, che accomuna tutti i procedimenti concorsuali,<br />

si attua attraverso peculiari momenti che non si manifestano necessariamente<br />

tutti insieme nei singoli procedimenti.<br />

( 97 ) Frascaroli Santi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 83 seg.


CONCORDATO PREVENTIVO E CESSIO BONORUM CON CLASSI:<br />

TRATTAMENTO DEI CREDITORI PRIV<strong>IL</strong>EGIATI GENERALI<br />

E INQUADRAMENTO GIURIDICO<br />

DEL «VANTAGGIO DIFFERENZIALE»<br />

di<br />

Gianfranco Peracin (*)<br />

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Evoluzione della normativa e della giurisprudenza di<br />

riferimento in tema di trattamento dei creditori privilegiati con particolare riguardo<br />

ai privilegi mobiliari generali. – 3. L’interpretazione dell’art. 160, comma 2, legge<br />

fallim. – 4. La qualificazione giuridica del vantaggio «differenziale». – 5. Conclusioni.<br />

( 1 )<br />

1. Introduzione. – A cinque anni dall’avvio della Riforma fallimentare il<br />

trattamento dei creditori privilegiati nell’ambito delle procedure di concordato<br />

preventivo resta una delle tematiche di maggiore complessità interpretativa<br />

e non appare affrontato in modo compiuto dalla Dottrina, né in sede<br />

giurisprudenziale.<br />

Tra le questioni aperte, il dibattito circa la possibilità ed i limiti dell’eventuale<br />

soddisfacimento parziale dei creditori muniti di prelazione,<br />

con particolare riferimento alle ipotesi di privilegio generale mobiliare,<br />

assumeunarilevanzaconcretaedattualeinipotesidiconcordatocon<br />

cessione dei beni, fattispecie prevista anche prima della Riforma ed oggi<br />

contemplata dal comma 1 lett. a) dell’art. 160 legge fallim., tra le varie<br />

declinazioni ammesse di concordato preventivo quella ancora maggiormente<br />

utilizzata.<br />

Pur inquadrandosi nell’ambito degli strumenti di natura liquidatoria,<br />

nella prassi il concordato attuato mediante cessio bonorum poggia di frequente<br />

su schemi che vedono, in tutto od in parte, la continuazione dell’azienda<br />

o di un ramo aziendale in capo ad un altro soggetto, diverso da quel-<br />

(*) Dottore Commercialista in Padova.


Parte I - Dottrina 39<br />

lo che ha avuto accesso alla procedura, con l’evidente intento di valorizzare<br />

componenti materiali ed immateriali dell’azienda altrimenti destinati alla<br />

svalutazione o all’azzeramento.<br />

Quando, per converso, l’obiettivo diventa quello di realizzare gli asset in<br />

modo atomistico, il piano proposto contiene, di regola, elementi tali da differenziare,<br />

migliorandoli, gli esiti del processo liquidatorio da quelli che caratterizzerebbero<br />

la procedura fallimentare (ad es. in presenza di postergazioni<br />

di creditori, offerte superiori al valore di mercato prospettate da soggetti<br />

interessati al buon fine della procedura, etc.).<br />

Il concordato con cessio bonorum, se correttamente costruito, trova<br />

quindi idonea collocazione all’interno delle nuove regole post Riforma mirate<br />

alla valorizzazione di strumenti di soluzione della crisi aziendale, flessibili<br />

ed idonei a garantire in via prioritaria la tutela del bene azienda nella<br />

sua valenza economica e sociale in quanto funzionante, ed a procurare comunque<br />

ai creditori, anche in ipotesi meramente liquidatoria, esiti satisfattivi<br />

migliori rispetto a quelli tipici del fallimento.<br />

In coerenza con questi obiettivi è importante ricordare alcuni tra i<br />

più importanti capisaldi della Riforma che hanno radicalmente mutato<br />

la precedente impostazione, attribuendo all’istituto una connotazione decisamente<br />

privatistica e contrattuale: 1) l’eliminazione del requisito della<br />

«meritevolezza» per poter accedere alla procedura; 2) la modifica del<br />

presupposto oggettivo per l’accesso al concordato ampliandolo dall’insolvenza<br />

a qualunque stato di crisi economico/finanziaria non irreversibile;<br />

3) la possibilità di proporre il concordato preventivo utilizzando<br />

un’ampia gamma di modalità operative compatibili con gli istituti di corporate<br />

finance esistenti; 4) l’attenuazione del principio della par condicio<br />

creditorum, tramite la possibilità di stabilire la suddivisione dei creditori<br />

in classi e di prevedere trattamenti differenziati per creditori appartenenti<br />

a classi diverse.<br />

Invero la volontà del Legislatore era quella di dare al concordato<br />

preventivo la valenza di un involucro protettivo nell’ambito del quale<br />

garantire al soggetto imprenditore in crisi la continuità della gestione<br />

alla stregua di altri esempi provenienti soprattutto dal sistema anglosassone<br />

(concordati di natura conservativa del soggetto proponente); non<br />

quindi solo di favorire l’uso di strumenti utilizzati già invigenzadella<br />

precedente normativa fallimentare per garantire la continuità aziendale,<br />

trasferendo il core business da un soggetto insolvente ad un terzo interessato.<br />

Come già evidenziato, l’esperienza dei primi cinque anni dalla prima<br />

norma introduttiva della Riforma ha visto però soprattutto il ricorso al concordato<br />

con cessio bonorum di tipo tradizionale, probabilmente per motivi<br />

culturali (gli attori d’altra parte non sono cambiati), o a causa di problemi


40<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

obiettivi legati anche alle difficoltà nell’accesso alla finanza in sede pre-concorsuale<br />

ed in corso di procedura ( 1 ).<br />

2. Evoluzione della normativa e della giurisprudenza di riferimento in tema<br />

di trattamento dei creditori privilegiati con particolare riguardo ai privilegi<br />

mobiliari generali. – Per potersi addentrare nell’esame dell’aspetto specifico<br />

riguardante il trattamento dei creditori privilegiati in sede di concordato<br />

preventivo non può essere trascurato un accenno all’evoluzione della normativa.<br />

L’introduzione nel nostro ordinamento del concetto di classi di creditori<br />

con possibilità di operare trattamenti differenziati fra le stesse avviene antecedentemente<br />

alla Riforma con l’art. 4 bis del D.L. n. 347/2003 convertito<br />

poi dalla Legge 18 febbraio 2004 n. 39 (procedura Parmalat); è il primo<br />

tentativo di traduzione in Italia di istituti provenienti da normative ed esperienze<br />

straniere ( 2 ), anche se le caratteristiche della procedura (soprattutto<br />

la struttura del debito) hanno condizionato le scelte in fase di utilizzo della<br />

facoltà concessa dalla norma.<br />

Il mattone normativo originario della Riforma organica della Legge Fallimentare,<br />

la cosiddetta «Miniriforma» (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), rivisita<br />

integralmente la procedura di concordato preventivo; non solo elimina i limiti<br />

percentuali per la soddisfazione dei creditori chirografari previsti nel<br />

R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ma riprende le statuizioni del Decreto Parmalat<br />

ed allarga a tutti gli imprenditori «in crisi» la possibilità di presentare una<br />

proposta concordataria contenente la suddivisione dei creditori in classi<br />

«secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei» ( 3 ) e la possibilità<br />

di operare «trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi<br />

diverse».<br />

( 1 ) Con riguardo al tentativo di attenuare le problematiche connesse ai finanziamenti a<br />

soggetti che accedono agli istituti del concordato preventivo ed agli accordi di ristrutturazione<br />

dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis legge fallim. vedi il nuovo art. 182 quater introdotto dall’art.<br />

48 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010, n.<br />

122, in tema di prededucibilità dei crediti da finanziamenti ai sensi e per gli effetti dell’art.<br />

111 legge fallim.<br />

( 2 ) La norma citata testualmente stabilisce che «Nel programma di ristrutturazione il<br />

commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato,<br />

di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato<br />

può prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi<br />

economici omogenei; b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse;<br />

....».<br />

( 3 ) In merito alla formazione delle classi e specificamente all’individuazione dei criteri<br />

per stabilire l’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici, il dibattito in ambito<br />

dottrinale e giurisprudenziale è ancora aperto, ma questo aspetto non è oggetto del presente<br />

scritto.


Parte I - Dottrina 41<br />

A tutela dei creditori raggruppati per categorie si pone l’art. 180, comma<br />

4, con l’istituto del «Cram Down» di matrice anglosassone ove, nel testo<br />

in vigore alla data del presente contributo, si prevede che «se un creditore<br />

appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta,<br />

il Tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito<br />

possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto<br />

alle alternative concretamente praticabili» ( 4 ).<br />

Viene quindi costruita una struttura normativa volta al coordinamento<br />

sistematico della novità riguardante la possibilità di suddividere in classi i<br />

creditori, caratterizzata da più livelli di controllo in ambito giudiziario.<br />

Un primo livello in sede di ammissione (art. 163 legge fallim. e di preammissione<br />

ex art. 162, comma 1, legge fallim.), un secondo livello di monitoraggio<br />

in corso di procedura (controllo del Commissario e del Giudice<br />

ex art. 172 e 180 legge fallim.) ed un terzo livello di accertamento in sede di<br />

omologa con possibilità di una verifica di resistenza incardinata sulla convenienza<br />

ai sensi dell’art. 180, comma 4, legge fallim. (c.d. «Cram Down»).<br />

Uno dei problemi che subito si pone agli interpreti riguarda la possibilità<br />

di prevedere una suddivisione per classi e trattamenti differenziati anche<br />

per i creditori muniti di prelazione.<br />

In questa prima fase in merito alla possibilità di interpretare la norma<br />

nel senso della possibilità di «sacrificare» i privilegiati, la Dottrina esprime<br />

posizioni anche significativamente divergenti; a supporto della tesi negativa<br />

vi è principalmente la valenza attribuita al dettato del comma 3 dell’art. 177<br />

laddove, prevedendosi per i creditori privilegiati la perdita del diritto di<br />

prelazione in ipotesi di espressione del voto, sembra essere ribadita la<br />

non tangibilità naturale del creditori prelatizio ( 5 ). Inoltre l’orientamento<br />

( 4 ) Il testo originario dell’art. 180, comma 4, prima della modifica portata dal D.lgs.<br />

169/2007, operante dall’1 gennaio 2008, recitava: «quando sono previste diverse classi di<br />

creditori, il Tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al comma 1 dell’art.<br />

177, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori,<br />

se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga<br />

che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti in misura<br />

non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili». Mancava ad evidenza<br />

una tutela individuale del creditore dissenziente all’interno della classe, che invece il nuovo<br />

testo normativo prevede.<br />

( 5 ) In senso negativo M. De Crescenzo e L. Panzani, Il Nuovo Diritto Fallimentare,<br />

Milano 2005, 25-27; S. Ambrosini, sub art. 160, inS. Ambrosini e P.G. De Marchi, Il<br />

nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Milano, 2005, pag.<br />

34 seg.; G. Canale, Le nuove norme sul concordato preventivo e sugli accordi di ristrutturazione,<br />

inRiv. Dir. Process., 2005, pag. 897 seg.; M. Ferro, I nuovi strumenti di regolazione<br />

negoziale dell’insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese tra debitore e creditori: storia italiana<br />

della timidezza competitiva, inIl Fallimento, 2005, pag. 592; G. Bozza, Le condizioni soggettive<br />

ed oggettive del nuovo concordato, inIl Fallimento, 2005, pag. 952. Nel senso dell’ammis-


42<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

negativo poggia sulla difficoltà di alterare, in assenza di una disposizione<br />

espressa, i principi generali statuiti negli artt. 2740 e 2741 del Codice Civile,<br />

trasfusi nell’ambito della procedura fallimentare nell’art. 111, comma 1, n. 2<br />

legge fallim. e nelle successive disposizioni in tema di trattamento dei creditori<br />

prelatizi ( 6 ).<br />

A fronte delle obiezioni richiamate viene tuttavia sottolineata la necessità<br />

di una lettura più aderente alla ratio della riforma che, per proprie caratteristiche<br />

e finalità, non può far escludere in modo aprioristico la possibilità<br />

di coinvolgimento dei creditori muniti di diritti di prelazione.<br />

La collocazione dell’art. 111 legge fallim. nell’ambito della procedura<br />

liquidatoria fallimentare sembra essere inoltre un aspetto non secondario<br />

ai fini interpretativi, escludendo la generale estensibilità di tale norma specifica<br />

ad altre procedure concorsuali ( 7 ).<br />

L’introduzione «definitiva» della Riforma mediata dalla Legge Delega<br />

14 maggio 2005 n. 80 e sfociata nel Decreto Legislativo 9 gennaio 2006<br />

n. 5 apre nuovi orizzonti interpretativi.<br />

La novellata disciplina del concordato fallimentare di cui all’art. 124<br />

prevede infatti espressamente la possibilità di un pagamento in percentuale<br />

dei privilegiati, purché in misura non inferiore al valore dei beni sui quali<br />

grava il privilegio. Viene altresì introdotto l’istituto della transazione fiscale<br />

(art. 182 ter), ove è consentita la soddisfazione parziale dei crediti tributari<br />

anche privilegiati.<br />

Parte della Dottrina ( 8 ) e della Giurisprudenza ( 9 ) operando un’analogia<br />

juris con le richiamate fattispecie al concordato preventivo o considerando<br />

sibilità P.F. Censoni, Il «nuovo» concordato preventivo,inGiur. comm., 2005, I, pag. 736; G.<br />

Giannelli, Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento<br />

dell’impresa nella riforma delle procedure concorsuali. Prime riflessioni, inDiritto Fallimentare.,<br />

2005, I, pag. 1162; L. Mandrioli, Il Piano di ristrutturazione nel concordato preventivo<br />

tra profili giuridici ed aspetti aziendalistici, inIl Fallimento, 2005, pag. 1337 seg.; C. Ferri, I<br />

crediti privilegiati nel mio nuovo concordato preventivo, inIl Fallimento, 2006, pag. 696.<br />

( 6 ) P. F. Censoni, Concordato preventivo e coinvolgimento dei creditori con diritti di prelazione,<br />

commento alla sentenza del Tribunale di Torino, 20 dicembre 2006, in Il Fallimento,<br />

2007, pag. 434 seg.<br />

( 7 ) Si veda ancora P.F. Censoni, Il «nuovo» concordato preventivo, cit.<br />

( 8 ) Cfr. P.f. Censoni, La Riforma della disciplina dell’azione revocatoria fallimentare, del<br />

concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione (a cura di S. Bonfatti e P.F. Censoni),<br />

2ª ediz., Padova, 2007, pag. 448 seg.; A. Caiafa, Nuovo Diritto delle procedure concorsuali,<br />

Padova, 2006, pag. 545 seg.; L. Guglielmucci, Diritto Fallimentare, Torino, 2006, pag. 326<br />

seg.; G.B. Nardecchia, Sub. Art. 177, inIl nuovo diritto fallimentare (diretto da) A. Jorio e<br />

(coordinato da) M. Fabiani, II, Bologna, 2007, pag. 2489 seg.<br />

( 9 ) Sul punto Tribunale di Torino, 20 dicembre 2006, in Il Fallimento, 2007, pag. 431,<br />

con nota di Censoni che critica la decisione laddove limita l’ampliamento ai privilegi speciali;<br />

Tribunale di Verona, 13 ottobre 2006, in Il Fallimento, 2007, pag. 665 seg. con nota di F.<br />

Marelli.


Parte I - Dottrina 43<br />

comunque le stesse una conferma indiretta della voluntas legis ispiratrice<br />

della Riforma, arrivano ad ammettere la possibilità di pagamento parziale<br />

dei crediti privilegiati.<br />

Resta il dubbio circa la possibilità di utilizzare un canone interpretativo<br />

mutuato per analogia dal concordato fallimentare in quanto istituto che si<br />

incardina nell’ambito di una procedura di natura liquidatoria, ma anche<br />

con riguardo alla transazione fiscale (e oggi anche la transazione previdenziale)<br />

se considerata un istituto dotato di peculiarità non solo procedimentale,<br />

ma anche sostanziale, speciale ( 10 ) o eccezionale ( 11 ) o comunque uno<br />

«jus singulare» non suscettibile di fissare regole generali applicabili a tutti i<br />

creditori privilegiati ( 12 ); in Giurisprudenza viene a negarsi il carattere autonomo<br />

della transazione fiscale, attribuendole la natura di istituto a carattere<br />

endoconcorsuale ( 13 ).<br />

Da altra parte inoltre si evidenzia che, anche se si accetta il carattere<br />

speciale della norma riguardante la transazione fiscale, resta il dubbio del<br />

significato che il Legislatore avrebbe inteso attribuire alla locuzione contenuta<br />

nell’art. 182 ter «Se il credito tributario è assistito da privilegio, la percentuale,<br />

i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere<br />

inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore<br />

o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei<br />

a quelli a quelli delle agenzie fiscali...»; alla luce di questa disposizione,<br />

diviene infatti difficile una lettura che escluda la presenza di creditori<br />

privilegiati sacrificati e sembra attenuata, se non svilita, la concreta operatività<br />

dell’art. 182 ter in presenza di privilegi di rango superiore a quelli erariali<br />

(impossibilità di fatto di proporre all’Erario un sacrificio per la parte<br />

privilegiata) o di grado inferiore (secondo la teoria restrittiva non potrebbero<br />

essere falcidiati) ( 14 ).<br />

Cionondimeno, la modifica normativa di cui all’art. 12 comma 2 D.lgs.<br />

12 settembre 2007 n. 169, avente effetto per le procedure aperte dal 1º gennaio<br />

2008, segna un passo deciso verso l’apertura al sacrificio dei creditori<br />

( 10 ) Sulla natura di norma speciale dell’art. 182 ter G. Bozza, «L’utilizzo di nuova finanza<br />

nel concordato preventivo e la partecipazione al voto dei creditori privilegiati incapienti»,inIl<br />

Fallimento, 2009, pag. 1441 seg.<br />

( 11 ) In questo senso G. Lo Cascio, Il Concordato preventivo, Milano, 2007, pag. 270<br />

seg.<br />

( 12 ) Vedi Tribunale di Messina, 18 febbraio 2009, in Il Fallimento, 2010, pag. 81.<br />

( 13 ) Vedi Tribunale di Milano, 13 dicembre 2007 (caso «Giovenzana») e successiva Corte<br />

di Appello di Milano, 14 maggio 2008, in www.tribunale-milano.net.<br />

( 14 ) In questo senso F. Marelli, «Transazione fiscale, principi generali del concorso e<br />

soddisfazione parziale dei creditori privilegiati nel concordato preventivo», Il Fallimento,<br />

2007, pag. 669 seg.


44<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

prelatizi apportando nuovi elementi per una lettura sistematica della fattispecie<br />

( 15 ).<br />

L’art. 160 comma 2 (nel testo inserito dall’art. 12 comma 2 D.lgs. 12<br />

settembre 2007 n. 169 avente effetto per le procedure aperte dal 1º gennaio<br />

2008) consente che la proposta concordataria preveda «che i creditori<br />

muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente,<br />

purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore<br />

a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul<br />

ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile<br />

ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato<br />

nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di<br />

cui all’art. 67 comma 3 lett. d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe<br />

non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione»<br />

( 16 ).<br />

L’art. 177, comma 3, nella versione novellata regolamenta la qualificazione<br />

giuridica ed il diritto di voto per i creditori muniti di diritto di prelazione<br />

di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’art. 160, la<br />

soddisfazione non integrale, essendo equiparati ai chirografari per la parte<br />

residua del credito ( 17 ).<br />

La definitiva apertura alla possibilità di chiedere un sacrificio ai creditori<br />

generali mobiliari viene ad evidenza nella stessa Relazione illustrativa<br />

al decreto «correttivo» (D.lgs. n. 169/2007) ove si precisa che il debitore<br />

ha la possibilità di offrire un pagamento in percentuale non solo ai creditori<br />

muniti di un privilegio speciale, nella parte in cui il credito sia incapiente,<br />

( 15 ) Con riguardo alla portata innovativa e non interpretativa del D.lgs. 169/2007 rispetto<br />

alla normativa precedente da ultima Corte di Cassazione, Sez. Prima Civ., 22 marzo 2010<br />

n. 6901, in unijuris.it.<br />

( 16 ) Nonostante la formulazione particolarmente articolata la verifica dell’attestatore è<br />

incentrata nell’individuazione del valore ritraibile in caso di realizzo dei beni aziendali sui<br />

quali sussistono i diritti di prelazione nell’ipotesi alternativa a quella di riuscita nel piano concordatario.<br />

In Dottrina e Giurisprudenza si è consolidato l’orientamento che il riferimento<br />

debba essere fatto con riguardo al valore di mercato effettivamente realizzabile con la liquidazione<br />

fallimentare al netto delle spese inerenti di carattere specifico. Con riguardo all’oggetto<br />

ed ai contenuti della valutazione dell’esperto ex art. 160, comma 2, legge fallim., vedi il<br />

Lavoro della Commissione Nazionale di Studio «Il Diritto Fallimentare dopo la riforma» del<br />

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili: «La Relazione Giurata<br />

estimativa del professionista nel concordato preventivo e nel concordato fallimentare».<br />

( 17 ) Decisiva appare la formulazione dell’articolo 177 con riguardo alla possibilità di<br />

proporre un sacrificio ai creditori privilegiati precisandosi che «I creditori muniti di privilegio,<br />

pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato<br />

prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte<br />

al diritto di prelazione».


Parte I - Dottrina 45<br />

ma anche a quelli muniti di un privilegio generale, sempre nella misura in<br />

cui tale credito non risulti capiente ( 18 ).<br />

A questo punto sarebbe solo l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 160,<br />

ove viene sancito che «il trattamento stabilito per ciascuna classe non può<br />

avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione» a creare<br />

un ostacolo, per taluni insormontabile, con riguardo alla possibilità di sacrificare<br />

i privilegiati mobiliari nell’ambito dei concordati preventivi con<br />

cessio bonorum, salvo per particolari fattispecie che vedremo in seguito.<br />

3. L’interpretazione dell’art. 160, comma 2, legge fallim. – Il dettato normativo<br />

contenuto nell’odierno art. 160, comma 2, non è di facile lettura, restando<br />

comunque ormai condivisa, come appena evidenziato, in Dottrina<br />

ed in Giurisprudenza, la possibilità di proporre in sede di concordato un<br />

soddisfacimento parziale anche dei creditori con privilegio generale.<br />

Le divergenze hanno per oggetto le modalità e le ipotesi nelle quali è<br />

possibile sacrificare questa tipologia di creditori prelatizi. Una disamina<br />

con pretesa di esaustività sul tema non appare semplice, tenuto conto dell’esigenza<br />

di un’analisi sistematica delle norme introdotte dalla Riforma fallimentare,<br />

dell’evoluzione dei lavori preparatori, degli aspetti di diritto<br />

comparato con riferimento ad istituti analoghi in altri Paesi e, non da ultimo,<br />

della presenza di dati testuali non di chiara formulazione.<br />

Secondo una impostazione restrittiva in Dottrina ( 19 ), il limite contenuto<br />

nella norma («Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto<br />

di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione») deve essere inteso<br />

come conferma di un principio sancito nel nostro ordinamento secondo<br />

cui i creditori di rango inferiore possono essere soddisfatti solo se quelli<br />

di rango poziore sono stati integralmente pagati. Taluni fanno accostamen-<br />

( 18 ) Nella Relazione illustrativa al D.lgs. 169/2007 si precisa che «La normativa precedentemente<br />

in vigore non consentiva, in sede di concordato preventivo, ed a differenza di<br />

quanto poteva invece accadere nell’ambito di un concordato fallimentare, di offrire un pagamento<br />

in percentuale dei creditori privilegiati, neppure con riferimento a quella parte del loro<br />

credito destinata a rimanere comunque insoddisfatta avuto riguardo al presumibile valore di<br />

realizzo dei beni sui quali il privilegio cade. Si è quindi voluto, al fine di incentivare ulteriormente<br />

il ricorso allo strumento del concordato preventivo, e di eliminare una illogica diversità<br />

di disciplina rispetto al concordato fallimentare, prevedere che anche la proposta di concordato<br />

preventivo possa contemplare il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, sempreché<br />

la misura del soddisfacimento proposta non sia inferiore a quella realizzabile sul ricavato<br />

in caso di vendita dei beni sui quali il privilegio cade».<br />

( 19 ) G. Bozza, Formazione delle classi e alterabilità delle graduazioni legislative, Relazione<br />

al Convegno Dai Piani attestati ai concordati giudiziali: finanziamento e mercato delle crisi,<br />

Milano, 21 ottobre 2008, in allegato Il Fallimento, n. 1/2009. G. Bozza, L’utilizzo di nuova<br />

finanza nel concordato preventivo e la partecipazione al voto dei creditori preferenziali incapienti,<br />

Il Fallimento, 2009, pag. 1441.


46<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

to con il principio di matrice anglosassone, noto con il termine di A.P.R.<br />

(absolute priority rule) che, nel nostro ordinamento giuridico troverebbe<br />

espresso recepimento, quale principio cardine, nell’art. 111 legge fallim.<br />

in tema di fallimento ( 20 ).<br />

Da questa assimilazione discenderebbe l’impossibilità nei concordati<br />

con cessio bonorum di prevedere un adempimento non integrale dei creditori<br />

prelatizi generali prima di passare al soddisfacimento dei creditori di<br />

rango inferiore. Con una apparente apertura vengono fatte salve due fattispecie<br />

nelle quali l’adempimento parziale sarebbe ammesso: 1) in presenza<br />

di una espressa adesione dei creditori «sacrificati» ( 21 ); 2) quando secondo<br />

le previsioni del piano sia previsto l’apporto (condizionato all’omologa del<br />

concordato) di «nuova finanza» esterna rispetto alle risorse desumibili dal<br />

patrimonio aziendale, con tutti i necessari distinguo con riguardo al concetto<br />

di «nuova finanza» ( 22 ). Per contro resterebbe esclusa la possibilità<br />

di applicazione dell’art. 160, comma 2, legge fallim., con sacrificio dei creditori<br />

garantiti da privilegio generale nelle ipotesi liquidatorie «tradizionali»,<br />

non sussistendo la possibilità, in presenza di patrimonio mobiliare insufficiente,<br />

di soddisfare i creditori se non attribuendo le risorse derivanti<br />

dalla liquidazione dell’azienda in modo scalare ai creditori ed applicando la<br />

decurtazione solo al grado di privilegio successivo all’ultimo soddisfatto integralmente<br />

( 23 ).<br />

È evidente che l’adesione a questa linea di pensiero particolarmente rigorosa<br />

ed ancorata al dato letterale della norma ( 24 ), in assenza di apporti di<br />

risorse esterne, limita fortemente l’applicazione delle importanti innovazioni<br />

contenute nella riforma, fino a confinare l’utilizzo della disposizione richiamata<br />

a situazioni scolastiche e/o marginali almeno rispetto alla platea<br />

( 20 ) Sulla non riconducibilità delle disposizioni riguardanti il concordato preventivo<br />

all’absolute priority rule nordamericano, tra gli altri, S. Ambrosini in S. Ambrosini-P.<br />

G. De Marchi-M. Vitello, Il concordato preventivo e la transazione fiscale, Zanichelli,<br />

2009, pag. 35.<br />

( 21 ) Adesione che dovrebbe probabilmente essere espressa prima del deposito della domanda<br />

di concordato alla luce della previsione di cui all’art. 163 legge fallim. che assegna al<br />

Tribunale la verifica di legittimità della formazione delle classi ai fini dell’ammissione alla procedura.<br />

( 22 ) G. Bozza, Formazione delle classi ed alterabilità delle graduazioni legislative, cit. Relazione<br />

al Convegno Dai Piani attestati ai concordati giudiziali: finanziamento e mercato della<br />

crisi, Milano, 21 ottobre 2008, in allegato Il Fallimento, n. 1/2009.<br />

( 23 ) P.F. Censoni, Il Concordato preventivo e la prospettiva della ricollocazione del patrimonio<br />

dell’impresa in crisi, inDiritto Fallimentare, 2008, I, pag. 866.<br />

( 24 ) Si osserva peraltro che il termine «alterare» utilizzato dal legislatore non consente<br />

una interpretazione letterale stringente e sicuramente non esclude l’intenzione di voler garantire<br />

meramente l’ordine della posizione in termini di vantaggio relativo dei creditori poziori.


Parte I - Dottrina 47<br />

di concordati sorti dopo la riforma (abbiamo già evidenziato come la maggior<br />

parte dei concordati in Italia siano con cessio bonorum).<br />

Seguire questa tesi con particolare riferimento alla costruzione dottrinale<br />

dell’eccezione per la «nuova finanza», secondo una visione prettamente<br />

economica e sostanziale, può peraltro portare alla conseguenza di favorire<br />

l’imprenditore che detiene risorse extra-aziendali ed è in grado di re-immetterle<br />

nell’ambito del concordato direttamente o per tramite di terzi. È inoltre<br />

evidente che laddove la proposta concordataria contenga obiettivi vantaggi<br />

in termini di incremento del patrimonio, l’adesione alla impostazione<br />

restrittiva comporta normalmente sacrifici non solo per i soggetti chirografari,<br />

ma per gli stessi creditori privilegiati che potrebbero godere di un trattamento<br />

differenziale comunque migliorativo rispetto all’ipotesi liquidatoria<br />

fallimentare ( 25 ).<br />

Un aspetto che per taluni sembra imprescindibile nel ragionamento che<br />

nega la sacrificabilità dei privilegiati mobiliari generali è quello legato alla natura<br />

di questo tipo di prelazione rispetto ai privilegi speciali. Viene evidenziato<br />

che, nel caso dei privilegi generali, non ci si muove da un diritto reale<br />

di garanzia, ma da una qualità del credito. Si sottolinea come la specialità stia<br />

a significare l’inerenza della prelazione ad un bene vincolato, il cui ricavato<br />

segna il limite della sua partecipazione preferenziale, attuando una situazione<br />

ad estensione oggettiva più limitata rispetto al privilegio generale ( 26 ).<br />

A supporto della tesi che nega, o limita fortemente, la possibilità di prevedere<br />

un sacrificio per i creditori aventi privilegi generali vi sarebbero<br />

quindi le difficoltà connesse all’inquadramento di un diritto di soddisfazione<br />

che, in ambito concorsuale non si limiterebbe solo agli elementi dell’attivo<br />

esistente al momento dell’accesso alla procedura, ma si riverberebbe<br />

sulle risorse acquisite successivamente, quali le somme percepite in seguito<br />

al recupero dei crediti, gli incassi derivanti dalla prosecuzione dell’attività<br />

d’impresa o dall’effettuazione di transazioni, ovvero dall’esperimento vittorioso<br />

di azioni legali, risarcitorie e recuperatorie ( 27 ).<br />

Vedremo in seguito che questa impostazione si basa sull’applicazione in<br />

( 25 ) Con riguardo agli effetti rispetto alla finalità di salvataggio delle aziende derivanti<br />

dalla valutazione dei privilegiati in ossequio al principio di non alterazione dell’ordine dei privilegi<br />

vedi P. Catallozzi, «La falcidia concordataria dei creditori assistiti da prelazione», Il<br />

Fallimento, 2008, pag. 1017.<br />

( 26 ) G. Bozza, Il Fallimento n. 12/2009, pag. 1441 seg. con nota adesiva alla posizione<br />

espressa dal Tribunale di Treviso 11 febbraio 2009, in Il Fallimento, 2009, pag. 1439. Lo stesso<br />

decreto è invece critcato da N.A. Bottai, Trattamento dei crediti privilegiati, nuova finanza<br />

e rapporto tra classi e privilegi, inIl Fallimento, 1/2010, pag. 83.<br />

( 27 ) In questo senso L. Mandrioli, La riforma organica delle procedure concorsuali, a<br />

cura di S. Bonfatti e L. Panzani, 2008, pag. 682 seg. Su posizione analoga vedi il Lavoro della<br />

Commissione Nazionale di Studio «Il Diritto Fallimentare dopo la riforma» del Consiglio Na-


48<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

ogni fase della procedura di concordato dei principi tipici dell’espropriazione<br />

forzata individuale o concorsuale; ciò implica l’estensione dei privilegi<br />

anche a quella parte dell’attivo meramente eventuale, che si può realizzare<br />

solo in ipotesi di riuscita del piano concordatario.<br />

La posizione dottrinale richiamata, come già evidenziato, non arriva ad<br />

escludere la possibilità di sacrificare i privilegiati mobiliari in ogni circostanza,<br />

ma «attenua» la propria visione limitativa stabilendo due eccezioni: l’ipotesi<br />

di assenso dei creditori coinvolti e quella di apporto di finanza esterna estranea<br />

al patrimonio del creditore alla data della ammissione al concordato.<br />

In linea con questo orientamento la «nuova finanza» non seguirebbe le<br />

regole del concorso, trattandosi di elemento accrescitivo rispetto all’originario<br />

patrimonio del debitore cristallizzato alla data di apertura della procedura<br />

( 28 ).<br />

Sempre secondo tale linea di pensiero, anche dopo l’ulteriore modifica<br />

normativa del D.lgs. 12 settembre 2007 n. 169, l’aspetto dell’applicazione<br />

analogica al dettato dell’art. 182 ter non assume particolare rilievo in quanto<br />

norma speciale ( 29 ), anche se in ambito giurisprudenziale si assiste invece<br />

alla sempre più diffusa adesione all’orientamento che vede nella transazione<br />

fiscale «un sub-procedimento eventuale ed accessorio al concordato preventivo»<br />

( 30 )( 31 ).<br />

zionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili: «La Relazione Giurata estimativa<br />

del professionista nel concordato preventivo e nel concordato fallimentare».<br />

( 28 ) L. Mandrioli, op. cit.<br />

( 29 ) G. Bozza, Formazione delle classi ed alterabilità delle graduazioni legislative, Relazione<br />

al Convegno Dai Piani attestati ai concordati giudiziali: finanziamento e mercato della<br />

crisi, Milano, 21 ottobre 2008, in allegato Il Fallimento, n. 1/2009.<br />

( 30 ) Tribunale di Asti, 3 febbraio 2010, Il Fallimento, 2010, pag. 707 seg., ove si afferma<br />

la non obbligatorietà di utilizzo dello strumento della transazione fiscale in un piano concordatario<br />

che preveda il sacrificio dell’Erario «in quanto la possibilità del soddisfacimento non<br />

integrale dei creditori privilegiati, senza alcuna distinzione di sorta, è previsto dall’art. 160,<br />

comma 2, legge fallim., norma di portata generale, che non pone alcuna limitazione in relazione<br />

alla natura dei crediti falcidiati. ....». Nel senso della non obbligatorietà della transazione<br />

fiscale per poter proporre in ambito concordatario un sacrificio per l’Erario, restando solo<br />

preclusa la possibilità di veder realizzato il consolidamento fiscale e la cessazione degli eventuali<br />

contenziosi pendenti vedi Tribunale di La Spezia, 2 luglio 2009, Tribunale di Mantova,<br />

26 febbraio 2009, Tribunale di Pescara, 2 dicembre 2008, Tribunale di Pavia, 8 ottobre 2008,<br />

Corte di Appello di Genova, 19 dicembre 2009, www.ilcaso.it; vedi da ultimo anche Tribunale<br />

di Roma, 27 gennaio 2009, Il Fallimento, 2010, pag. 232 seg., commentato da A. Penta,<br />

«Obbligatorietà o facoltatività nel «classamento» dei creditori e carattere autonomo o dipendente<br />

della transazione fiscale».<br />

( 31 ) Anche se non ha carattere risolutivo si segnala la posizione espressa dall’Agenzia<br />

delle Entrate con la Circolare della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia<br />

delle Entrate n. 40/E del 18 aprile 2008. Il documento si sofferma sulla novità contenuta nel<br />

D.lgs. n. 169/2007 riguardante la possibilità di proporre un pagamento in misura ridotta ai<br />

creditori muniti di prelazione ed in sede esplicativa ipotizza una proposta di concordato ca-


Parte I - Dottrina 49<br />

Altre posizioni dottrinali poggiano su argomentazioni che appaiono<br />

maggiormente ispirate alla ratio legis, aprendo la strada a soluzioni concordatarie<br />

flessibili nella gestione degli asset delle aziende in crisi, senza per<br />

questo sfociare nell’utilizzo strumentale ed «illecito» della facoltà consentita<br />

dalla riforma.<br />

Per questa parte della Dottrina la previsione del rinovellato art. 160 legge<br />

fallim. va intesa nel senso che la non alterazione dell’ordine delle cause<br />

legittime di prelazione comporta semplicemente che i creditori di rango superiore<br />

non possano essere trattati in maniera deteriore rispetto a quelli di<br />

posizione successiva nell’ordine dei privilegi ( 32 ).<br />

In effetti, il Legislatore all’art. 160, comma 2, sembra preoccuparsi dei<br />

rapporti tra le diverse cause di prelazione nel senso che la mancata soddisfazione<br />

integrale – consustanziale o fisiologica al sistema – non deve comportare<br />

distorsioni nei rapporti di preferenza, ossia sacrifici maggiori nelle<br />

categorie poziori. La norma infatti si riferisce all’«alterazione» (etimologicamente<br />

«diversità») dell’ordine, non di «violazione» dell’ordine; quindi la<br />

deroga al principio di soddisfazione preferenziale-integrale incontra un limite,<br />

consistente nell’impossibilità di creare una «preferenzialità» (appunto<br />

in deroga) inversa rispetto alla legge.<br />

In altri termini la disposizione dovrebbe essere «interpretata e applicata,<br />

attribuendo al divieto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione,<br />

un valore relativo e non assoluto, nel senso di prevedere unicamente<br />

la necessità che il creditore di grado superiore debba godere di un trattamento<br />

comunque più favorevole di quello di grado successivo» ( 33 ).<br />

Coloro che seguono questo indirizzo non ritengono indispensabile l’apporto<br />

di risorse finanziarie aggiuntive o per l’intervento di un assuntore o<br />

per la previsione di erogazione di denaro da parte di un soggetto esterno.<br />

L’aspetto che determina la fattibilità giuridica del piano (anche liquidatorio)<br />

è che questo contenga elementi tali da modificare l’attivo o il passivo<br />

ratterizzata dalla presenza di classi di creditori privilegiati soddisfatti parzialmente in modo<br />

scalare (le percentuali sono decrescenti), avallando quindi l’interpretazione «flessibile» del divieto<br />

di alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione.<br />

( 32 ) Vedi S. Ambrosini in S. Ambrosini-P. G. De Marchi-M. Vitello, Il concordato<br />

preventivo e la transazione fiscale, Zanichelli, 2009, pag. 43. Nello stesso senso, fra gli altri,<br />

Calandra Buonaura, Il Concordato Preventivo (Tavola rotonda), inJorio (a cura di), Il<br />

nuovo diritto delle crisi d’impresa, Milano, 2009, pag. 20; Vitello, Il nuovo concordato preventivo,<br />

inRiv. It. Ragioneria economia aziendale, 2008, pag. 165 seg.; G. De Marchi, Il<br />

Concordato preventivo alla luce del decreto «correttivo», inAmbrosini (a cura di), Le nuove<br />

procedure concorsuali: dalla riforma «organica» al decreto «correttivo», Bologna, 2008, pag.<br />

491 seg. Con riguardo alla Giurisprudenza vedi Tribunale di Mantova, 30 ottobre 2008 e<br />

26 febbraio 2009 su Il Caso.it.<br />

( 33 ) Calandra Buonaura, cit.


50<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

in modo significativo rispetto alla prospettiva della liquidazione fallimentare.<br />

Deve trattarsi quindi di un intervento sulla struttura del debito e/o quella<br />

dell’attivo tale da realizzare un vantaggio differenziale per i creditori coinvolti<br />

nella procedura ( 34 ).<br />

In altre parole il concordato liquidatorio è incompatibile con la falcidia<br />

del credito privilegiato solo nel caso in cui non intervengano attraverso la<br />

costruzione concordataria modificazioni degli attivi e/o passivi in grado<br />

di apportare, a prescindere dall’afflusso di nuova finanza, un miglioramento<br />

rispetto allo scenario fallimentare ( 35 ).<br />

Il limite massimo rispetto al sacrificio richiedibile ai creditori, si collega<br />

al valore di possibile realizzo degli asset aziendali sui quali si riverbera il privilegio,<br />

determinato dall’attestatore di cui all’art. 160 legge fallim., inserito<br />

all’interno di una procedura liquidatoria di tipo fallimentare ( 36 ) e tenuto<br />

conto degli oneri connessi alla liquidazione stessa.<br />

Questo orientamento tende ad enfatizzare il carattere distintivo del concordato<br />

preventivo post Riforma rispetto alle procedure meramente liquidatorie,<br />

cui si ispirerebbe l’art. 111 legge fallim., ed anche l’art. 124 legge fallim.<br />

La deroga alle norme che regolano questi istituti si giustifica ancora una<br />

volta nella ratio normativa sottesa, cioè quella di trovare soluzioni alternative<br />

alla dissoluzione favorendo la continuità aziendale o comunque la migliore<br />

soluzione economica per i creditori coinvolti ( 37 ).<br />

La soluzione concordataria proposta dal debitore non deve essere co-<br />

( 34 ) F. Ambrosini, op. cit., l’Autore precisa che «il quid pluris rispetto alla prospettiva<br />

insita nella liquidazione fallimentare ben può scaturire, ad esempio, da una rinuncia totale o<br />

parziale da parte di alcuni creditori, dall’adesione di essi a veder postergate le proprie pretese,<br />

ma anche dall’esistenza di offerte di acquisto di beni a valori superiori a quelli di mercato, o<br />

da proposte transattive vantaggiose per il debitore, subordinate, in entrambi i casi, all’omologazione<br />

del concordato...<br />

( 35 ) F. Ambrosini, op. cit.<br />

( 36 ) Si è già evidenziato che, solo di recente, a seguito della posizione assunta da parte<br />

della Dottrina, taluna Giurisprudenza (Tribunale di Pordenone, 21 ottobre 2009, in www.ilcaso.it)<br />

e Organismi di Categoria a livello nazionale (Lavoro della Commissione Nazionale di<br />

Studio «Il Diritto Fallimentare dopo la riforma» del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti<br />

e degli esperti contabili: «La Relazione Giurata estimativa del professionista nel concordato<br />

preventivo e nel concordato fallimentare»), si è venuto consolidando l’orientamento<br />

che il riferimento dell’art. 160, comma 2, al «ricavato in caso di liquidazione», debba essere<br />

interpretato come il valore dell’insieme dei beni e/o diritti (il patrimonio aziendale) nell’ambito<br />

di uno scenario fallimentare. Secondo questo orientamento la valutazione deve tenere<br />

conto degli oneri connessi alla procedura liquidatoria fallimentare e delle passività anche potenziali<br />

riferibili al compendio aziendale nella sua interezza, oltre che alle attività potenzialmente<br />

riferibili al compendio aziendale nella sua interezza e dalle attività potenzialmente ritraibili<br />

da azioni risarcitorie e/o revocatorie ordinarie o fallimentari.<br />

( 37 ) Cfr. C. Ferri, Classi di creditori e poteri del giudice nel giudizio di omologazione del<br />

«nuovo» concordato preventivo, inGiur. Comm., 2006, I, pag. 553 seg.


Parte I - Dottrina 51<br />

munque tale da privare il creditore del risultato che il privilegio gli assicurerebbe,<br />

in termini percentuali e di tempo del pagamento, attraverso la prospettazione<br />

di un trattamento non deteriore rispetto a quello che la legittima<br />

causa di prelazione vantata dal creditore stesso garantirebbe a quest’ultimo<br />

nell’ambito dell’esecuzione collettiva di natura fallimentare. A questo<br />

riguardo l’introduzione di un limite quantitativo stabilito attraverso l’asseverazione<br />

di un esperto si pone come garanzia del rispetto, seppur sulla base<br />

di stime, dei limiti anzidetti. È evidente che la verifica deve tenere conto<br />

nel caso dei privilegi generali anche dei diritti sussidiari immobiliari che in<br />

taluni casi spettano a tali creditori e deve procedere simulando gli esiti di un<br />

ipotetico riparto in ambito fallimentare ( 38 ).<br />

4. La qualificazione giuridica del vantaggio «differenziale». – Se l’indicazione<br />

normativa di non alterare i gradi prelatizi deve essere letta nel senso di<br />

rispettare comunque l’ordine in termini di commisurazione della soddisfazione<br />

(chi sta sotto non può avere un trattamento migliore) e la misura di<br />

questa non può comunque essere inferiore alla stima del realizzo (da parte<br />

di un perito) in ipotesi fallimentare, ciò che assume rilievo è la verifica dell’esistenza<br />

di un «vantaggio differenziale» nel perseguimento di una proposta<br />

concordataria e della possibilità di escludere che questo vantaggio confluisca<br />

nel patrimonio (del debitore), che sarebbe oggetto dell’esecuzione<br />

concorsuale secondo l’ordine dei privilegi tradizionalmente inteso.<br />

A questo riguardo un aspetto su cui appare necessario dedicare attenzione<br />

è quello del momento nel quale i privilegi esplicano la propria efficacia sui<br />

beni, cha la legge vincola al loro soddisfacimento. È stato affermato in più<br />

occasioni che la previsione di cui all’art. 160, comma 2, legge fallim. è finalizzata<br />

ad individuare il limite minimo di realizzo degli asset aziendali al di<br />

sotto del quale non è ammesso proporre un sacrificio al creditore prelatizio.<br />

Ai fini di una valutazione di eventuali lesioni potenziali dei diritti gravanti<br />

sui beni la proposta concordataria deve quindi superare la prova del confronto<br />

tra il patrimonio offerto ai creditori alla data della domanda di ammissione alla<br />

procedura (o di ammissione alla stessa) ed il valore stimato dal perito.<br />

Dal tenore letterale, ma anche da una valutazione sostanziale del dettato<br />

normativo sembra emergere che, con riguardo ai privilegi (non solo quelli<br />

speciali) il valore «promesso» al creditore nella proposta concordataria, necessariamente<br />

non inferiore a quello di liquidazione stimato ai sensi dell’art.<br />

160, comma 2, legge fallim. sarà il riferimento in sede di esecuzione del concordato<br />

a prescindere dall’effettivo realizzo successivo in corso di procedu-<br />

( 38 ) Si è già evidenziato in precedenza come il riferimento allo scenario fallimentare sia<br />

una costruzione dottrinale non emergendo in modo univoco dal dato letterale della norma.


52<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

ra ( 39 ). Non sembra esservi quindi, di regola, alla luce dei diversi presupposti<br />

del nuovo concordato preventivo rispetto alla situazione ante Riforma,<br />

una coincidenza tra il momento in cui il diritto prelatizio viene misurato<br />

e quello in cui viene esercitato, aspetto invece intrinseco nell’ambito dell’esecuzione<br />

individuale o in quella concorsuale fallimentare. In altri termini,<br />

nell’ambito del procedimento tradizionale del concorso il diritto tutelato<br />

dal privilegio si esercita in fase di vendita del bene gravato dal vincolo prelatizio<br />

e si misura con il ricavato della stessa; nel concordato preventivo post<br />

Riforma sembra invece possibile, come detto, proporre ai creditori un valore<br />

di soddisfacimento sulla base di una stima di realizzo del proponente<br />

riferita al bene al momento di inizio della procedura, con l’unico limite minimo<br />

individuato dall’attestatore ex art. 160, comma 2, legge fallim. Questo<br />

aspetto può trovare in taluni casi enfasi in ipotesi di concordato conservativo<br />

(continuazione dell’impresa a seguito di una riorganizzazione protetta<br />

dell’azienda), in presenza ad esempio di proposte di pagamento parziale dei<br />

debiti privilegiati sulla base di stime di realizzo liquidatorio dei beni gravati<br />

da prelazione, ma in assenza di vendita dei beni stessi.<br />

Se la verifica di legittimità nel trattamento dei creditori privilegiati poggia<br />

sulla individuazione di un valore minimo che non altererebbe il trattamento<br />

degli stessi in sede di procedura liquidatoria alternativa fallimentare, l’assunto<br />

è estensibile nel caso in cui l’oggetto dei privilegi è costituito dall’intero patrimonio<br />

mobiliare del debitore esistente al momento dell’esecuzione, comprensivo<br />

di universalità di mobili, crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni<br />

mobili secondo la regola generale di cui all’art. 813 del Codice Civile.<br />

Sembra quindi più aderente all’interpretazione della norma in esame la<br />

tesi di coloro che sottolineano la differenza di natura e funzione tra gli istituti<br />

fallimentari di cui all’art. 54, 124 e 111 e seguenti della Legge Fallimentare<br />

ed il concordato preventivo Post Riforma laddove, valorizzandosi nella<br />

individuazione di soluzioni di stampo privatistico, quest’ultimo sfugge all’assimilazione,<br />

divaricandosi in modo sostanziale dalle fattispecie richiamate.<br />

Emerge però un ulteriore aspetto rilevante e cioè la focalizzazione del<br />

Legislatore sul minimo ammissibile per garantire la legittimità della proposta,<br />

elemento al quale sembra riferirsi il richiamo normativamente conseguenziale<br />

al divieto di alterazione dell’ordine del privilegi. Le regole del<br />

concorso parrebbero applicabili solo nei limiti dei valori conseguibili in<br />

un procedimento fallimentare, alternativo a quello costruito su base pattizia,<br />

i cui valori incrementali sfuggono invece a tali regole.<br />

( 39 ) Si tratta evidentemente dell’ipotesi che sembra ammessa e disciplinata dalla norma<br />

di proposta concordataria che individua e fissa un impegno quantificato nei confronti dei creditori<br />

privilegiati, non anche delle ipotesi in cui la proposta prevede il riconoscimento di<br />

quanto verrà in seguito realizzato sui beni soggetti a privilegio, qualunque sia il ricavato.


Parte I - Dottrina 53<br />

D’altra parte, se si dovesse argomentare sostenendo la assimilabilità dell’attuale<br />

concordato alle procedure liquidatorie, nella fase post omologa<br />

nessuna differenza dovrebbe esserci tra finanza aggiuntiva proveniente da<br />

terzi e valori incrementali derivanti dalla proposta concordataria avvalorati<br />

dal perito; entrambi sono solo eventuali ed entrambi sono costituiti da risorse<br />

che si uniscono e accrescono il patrimonio del debitore in sede di esecuzione<br />

del concordato, a seguito dell’omologa.<br />

È peraltro da sottolineare che nei concordati conservativi non è scontato<br />

l’apporto di «nuova finanza», ma il vantaggio del mantenimento della<br />

continuità aziendale in termini di risorse può derivare anche dalla rimodulazione<br />

dei flussi finanziari derivanti dalla gestione aziendale sotto l’ombrello<br />

protettivo concordatario, con evidenti vantaggi per i creditori. In questi<br />

casi, come già evidenziato, non sembra potersi escludere una proposta che<br />

veda sacrificati i creditori privilegiati, ma con trattamenti migliorativi rispetto<br />

anche solo ad una liquidazione in bonis del compendio aziendale ( 40 ).<br />

Forse ciò che sembra non essere stato oggetto di adeguata riflessione è<br />

che, rispetto alla precedente normativa fallimentare, il concordato non rappresenta<br />

una procedura esecutiva senza ritorno. Il presupposto infatti è la<br />

crisi e non l’insolvenza e, in assenza di omologa, non vi è un accesso automatico<br />

al fallimento.<br />

Il piano concordatario, assumendo la natura di una proposta ai creditori<br />

per un percorso oggi alternativo a quello che derivava dall’insolvenza, può, a<br />

certe condizioni, differenziarsi dalle procedure che hanno nell’insolvenza il<br />

presupposto oggettivo naturale. Così come in ipotesi di continuazione aziendale<br />

il concordato rimane l’alveo per la conservazione della ricchezza aziendale<br />

in un’ottica di concorso virtuoso dei creditori nel soddisfacimento delle<br />

proprie ragioni, allo stesso modo nelle fattispecie liquidatorie la capacità di<br />

costruire un vantaggio differenziale permetterebbe di considerarlo un premio<br />

da ripartire tra i creditori senza essere subordinato alle regole tradizionali del<br />

concorso. L’aspetto premiante e l’agevolazione nell’interesse del sistema si<br />

evince anche dalla creazione dell’incentivo fiscale mediante la transazione fiscale,<br />

istituto applicabile nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi<br />

di ristrutturazione, ma non nell’ambito del concordato fallimentare.<br />

Il divieto di alterazione dell’ordine delle cause di prelazione stabilito<br />

dall’art. 160, comma 2, legge fallim. assume alla luce di queste considerazioni<br />

una valenza diversa dalla medesima enunciazione letterale nell’ambito<br />

dell’art. 124 legge fallim. in tema di concordato fallimentare.<br />

( 40 ) Potrebbe essere questo il caso in cui il riferimento dell’art. 160, comma 2, al «ricavato<br />

in caso di liquidazione» non è riconducibile all’ipotesi fallimentare, ma semplicemente<br />

all’ipotesi liquidatoria di tipo «atomistico» dissolutiva non solo dell’avviamento, ma anche<br />

dei valori di funzionamento degli asset gravati da privilegio.


54<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

Nel primo caso il rispetto del limite viene verificato con riferimento al<br />

patrimonio del debitore all’apertura della procedura e non a tutto il patrimonio<br />

valorizzato mediante la proposta concordataria, ed il differenziale dell’attivo<br />

rispetto all’ipotesi fallimentare diviene qualificabile come un elemento<br />

giuridicamente disponibile fuori delle regole tradizionali del concorso.<br />

Il surplus concordatario diviene il premio del sistema liberamente disponibile<br />

( 41 ) in quanto generato in ambito diverso da quello che caratterizza la<br />

procedura atomistica liquidatoria del fallimento.<br />

In altri termini, l’anima pattizia del concordato preventivo post Riforma<br />

influisce sugli esiti della procedura senza distorcere le regole del concorso<br />

con riguardo ai valori che verrebbero assoggettati ad esecuzione, in assenza<br />

del quid pluris creato dalla soluzione individuata dal proponente, salva la<br />

verifica del perito necessaria per confermare o meno l’esistenza di un vero<br />

elemento differenziale realizzabile.<br />

Nel concordato fallimentare, trattandosi di procedura di liquidazione<br />

già avviata, il divieto di alterare l’ordine dei privilegi assume pregnanza<br />

su tutto il patrimonio in quanto valorizzato dalla procedura stessa (anche<br />

la parte differenziale) e non grazie ad un piano ed un accordo privatistico.<br />

5. Conclusioni. – Alla luce delle considerazioni svolte, la tesi che riconosce<br />

la possibilità di prevedere il pagamento non integrale per i creditori privilegiati<br />

generali, pur in assenza di interventi di «nuova finanza», e anche<br />

nell’ambito di concordati di tipo liquidatorio, sembra poggiare non solo<br />

su ragioni di ordine operativo, peraltro non di poco rilievo in fase applicativa<br />

nei concordati con cessio bonorum, ma trova ormai un avallo importante<br />

da un punto di vista strettamente giuridico.<br />

Vi è in primo luogo l’interpretazione letterale della norma, laddove il<br />

divieto di alterare i rapporti tra portatori di diritti di prelazione assume<br />

una valenza ordinatoria, ma non esprime un obbligo di soddisfazione preferenziale<br />

integrale.<br />

Si aggiunge la ratio normativa più volte richiamata per la quale l’obiettivo<br />

di individuare soluzioni negoziate della crisi aziendale passa per il ridimensionamento<br />

di molti principi cardine operanti nel sistema pre-Riforma,<br />

non meno rilevanti di quello riguardante l’alterabilità dell’ordine delle cause<br />

legittime di prelazione ( 42 ).<br />

( 41 ) Ci si chiede se questa disponibilità in presenza di un differenziale rilevante possa<br />

anche modificare l’ordine naturale dei privilegi o si mantenga la regola che vede comunque<br />

il creditore poziore in posizione dominante in termini di soddisfazione complessiva. La risposta<br />

dovrebbe comunque essere negativa posta la lettera della norma in esame.<br />

( 42 ) Si pensi alla deroga alla par condicio creditorum attuata con l’introduzione della possibilità<br />

di formazione delle classi, alla modifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l’ac-


Parte I - Dottrina 55<br />

L’evoluzione del testo della norma, volta a colmare gradualmente e per<br />

approssimazioni successive i vuoti lasciati dal Legislatore della prima Riforma,<br />

difficilmente riconducibile ad una volontà meramente interpretativa di<br />

situazioni già risolte in passato in sede giurisprudenziale, sembra seguire un<br />

linea coerente con le esigenze di flessibilità applicativa, pur nell’alveo dalla<br />

legittimità sostanziale nella regolazione della fattispecie.<br />

L’analisi sistematica della normativa in vigore, anche alla luce di un graduale<br />

consolidamento giurisprudenziale in sede di valutazione degli istituti<br />

della transazione fiscale e previdenziale, mette in evidenza un insieme coordinato<br />

di statuizioni che regolano la formazione delle classi e stabiliscono il<br />

limite del sacrificio anche dei creditori privilegiati generali; il tutto sottoposto<br />

al controllo giudiziale, preventivo ed in corso di procedura, oltre che da<br />

parte dei creditori in sede di adunanza.<br />

Si è peraltro evidenziato come il richiamo alle norme di riferimento nelle<br />

procedure individuali o collettive, nonché il parallelismo con le previsioni<br />

contenute nell’art. 124 legge fallim. non possa portare ad equiparare le modalità<br />

di regolazione dei rapporti con i creditori trattandosi di istituti operanti<br />

in ambiti distinti: l’uno in una procedura non naturalmente finalizzata<br />

alla liquidazione e comunque attratta nell’alveo delle soluzioni concordate<br />

della crisi; l’altro essendo già inserito in una fase esecutiva liquidatoria fallimentare.<br />

L’assenza della necessaria correlazione con la fase concorsuale<br />

fallimentare indebolisce anche il richiamo all’art. 111 legge fallim. come traduzione<br />

dell’absolute priority rule di stampo anglosassone.<br />

Neppure l’apparente apertura alla costruzione dottrinale della «nuova<br />

finanza» derivante da terze economia appare convincente. Non solo per<br />

motivi concreti potendosi prestare ad utilizzi strumentali o ad abusi soprattutto<br />

in ipotesi liquidatorie, ma anche perché debole nel momento in cui si<br />

vuole differenziarla rispetto ad altre tipologie di vantaggio concordatario.<br />

È la qualificazione del surplus concordatario l’aspetto che necessita un<br />

inquadramento giuridico, sia esso derivante dal «quid pluris» emergente<br />

dalla soluzione prospettata ai creditori oppure, o anche, dalla «nuova finanza»<br />

proveniente dall’esterno, e sembra trovarlo, in coerenza e nel rispetto<br />

delle regole che tutelano i creditori privilegiati, senza per questo annullare<br />

i vantaggi concreti che anche a questi stessi soggetti possono derivare da<br />

costruzioni concordatarie più flessibili di quelle ante Riforma.<br />

cesso al concordato e, da ultimo, all’introduzione di situazioni di prededucibilità di crediti<br />

nominalmente chirografari (vedi prededuzione per «Nuova Finanza» prevista nel nuovo<br />

art. 182 quater legge fallim.) al solo fine di favorire la realizzazione di accordi volti alla salvaguardia<br />

dei creditori, ma anche della continuità aziendale e dei benefici connessi.


CONSIDERAZIONI CRITICHE SUL COMITATO DEI CREDITORI<br />

di<br />

Alessandro Carducci Artenisio (*)<br />

Sommario: 1. Premessa. – 2. La nomina del comitato dei creditori. – 3. L’assenza di requisiti<br />

di professionalità dei componenti il comitato dei creditori. – 4. L’eventuale compenso<br />

riservato ai componenti. – 5. Conclusioni e prospettive.<br />

1. Premessa. – La legge fallimentare riformata attribuisce funzioni di<br />

particolare rilevanza al comitato dei creditori ( 1 ). Il legislatore – com’è noto<br />

– ha voluto privatizzare la procedura concorsuale, riducendo i poteri del<br />

(*) Avvocato in Palermo. Dottore di ricerca in Diritto dell’impresa.<br />

( 1 ) In prospettiva comparatistica, si segnala che il legislatore spagnolo ha riformato nel<br />

2004 la ley Concursal; per quel che concerne il ruolo attribuito alla junta de acreedores, detta<br />

riforma è andata in senso diametralmente opposto rispetto alla scelta operata in Italia; invero,<br />

mentre prima del 2004 la junta aveva un ruolo centrale ed indefettibile nello svolgimento della<br />

procedura concorsuale, la recente riforma ha relegato il comitato a mero organo eventuale;<br />

in particolare l’esistenza del comitato è limitata all’apertura della fase (non anticipata) di «convenio».<br />

Per una disamina, anche storica, del comitato dei creditori in Spagna cfr. Quijano<br />

Gonzáles, La junta de acreedores en la nueva legislación concursal, inRevista de derecho concursal<br />

y paraconcursal, 2005, 3, 65 segg.; Pulgar Ezquerra, Alcune considerazioni relative<br />

alla riforma del diritto concorsuale spagnolo, inLa legislazione concorsuale in Europa, a cura di<br />

Bonfatti e Falcone, Milano, 2004, 144 segg.; Falcone, La riforma concorsuale spagnola, Quaderni<br />

di Giur. comm., Milano, 2006, 122 segg. Sulla junta de acreedores in Spagna si segnala da<br />

ultimo la monografia di Porfirio Carpio, La junta de acreedores (su especial consideración<br />

como órgano del concurso), Civitas ediciones, 2008, ove l’Autore si sofferma ampiamente sulla<br />

natura di organo solo eventuale nonché sulla riduzione delle attribuzioni rispetto al sistema<br />

previgente, con conseguente affievolimento del ruolo svolto dai creditori nel concorso: la procedura<br />

concorsuale è così svolta per i creditori, ma senza i creditori. Precisa l’autore che la<br />

scelta di ridurre il peso del comitato è dipesa anche dalla considerazione che tale organo si<br />

è storicamente caratterizzato per la sua scarsa competenza.<br />

Evidenzia Carbone, I nuovi compiti degli organi fallimentari nella liquidazione concorsuale,<br />

in AA.VV., Il nuovo diritto fallimentare ed il ruolo del notaio, Milano, 2008, 23, che la vera scommessa<br />

della riforma della discplina fallimentare italiana è quella di aver optato per la rivitalizzazione<br />

del ruolo attribuito al comitato anziché per la eliminazione di tale organo.


Parte I - Dottrina 57<br />

giudice delegato e rafforzando, tra l’altro, quelli del comitato dei creditori,<br />

quale organo portatore dell’interesse (di respiro generale) al proficuo svolgimento<br />

della vicenda fallimentare. Tale impostazione si pone in perfetta<br />

sintonia con l’idea secondo cui in caso di insolvenza il controllo dell’impresa<br />

(o del patrimonio riferibile all’imprenditore) debba fisiologicamente trasferirsi<br />

in capo ai creditori ( 2 ).<br />

Tuttavia, la prima esperienza applicativa della riforma testimonia, almeno<br />

con riferimento alle procedure fallimentari con esiguo attivo ( 3 ), che il<br />

comitato non ha ottenuto il successo sperato dal legislatore. È assai frequente<br />

infatti che coloro i quali vengono nominati componenti del comitato da<br />

parte del giudice delegato rifiutino di accettare tale incarico ( 4 ); inoltre, nei<br />

pochi casi in cui si riesce a costituire l’organo ( 5 ) (la maggior parte delle volte<br />

in epoca successiva all’udienza di verifica dei crediti), quest’ultimo, spesso,<br />

non riesce a svolgere le proprie funzioni, con conseguente riespansione<br />

dei poteri del giudice delegato che, ai sensi dell’art. 41 comma 4 legge fallim.,<br />

si sostituisce al comitato «in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione<br />

per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento<br />

[...] o di urgenza» ( 6 ).<br />

( 2 ) Affronta la questione relativa al trasferimento del controllo ai creditori nell’ambito<br />

delle procedure concorsuali Stanghellini, Le crisi di impresa tra diritto ed economia, Bologna,<br />

2007, 49 segg., che segnala anche lo scritto di Libonati, Prospettive di riforma sulla crisi<br />

d’impresa, inGiur. comm., I, 2001, 327 segg.<br />

( 3 ) Il comitato dei ceditori, con gli importanti compiti che gli sono stati attribuiti, sembra<br />

oggi un organo (o ufficio) disegnato per le procedure che si propongono di soddisfare un<br />

elevato numero di stakeholders e che possono, prima facie, vantare buone possibilità di recupero<br />

per i creditori.<br />

( 4 ) Si è utilizzata nel testo l’espressione «rifiuto di accettazione» anziché «rinuncia all’incarico»,<br />

in quanto si condivide l’idea di chi ritiene necessaria l’accettazione dell’investitura<br />

(sebbene non espressamente prevista) per divenire membro del comitato; cfr. in tal senso Michelotti,<br />

Il comitato dei creditori: nomina, attribuzioni, responsabilità e funzionamento, in<br />

Dir. fall., 2006, I, 736; Esposito, Il comitato dei creditori: la necessità dell’accettazione ai fini<br />

della composizione di un organo non necessario, inFallimento, 2007, 111.<br />

( 5 ) Prima della riforma fallimentare, escludeva che il comitato dei creditori potesse essere<br />

qualificato organo Sandulli, La crisi dell’impresa, inManuale di diritto commerciale,<br />

a cura di Buonocore, Torino, 2005, 113; secondo Rocco di Torrepadula, Il nuovo comitato<br />

dei creditori, inDir. fall., 2006, 1085 segg., al comitato dei creditori, così come delineato<br />

dalla riforma fallimentare, può essere attribuita la qualifica di ufficio.<br />

( 6 ) Secondo Tribunale Roma, 20 marzo 2008, in Fallimento, 1, 2009, 110 segg., il giudice<br />

delegato dovrebbe svolgere la funzione suppletiva del comitato anche a seguito di una<br />

situazione di stallo derivante da una votazione con esito di parità. Detta circostanza si può<br />

verificare sia perché l’art. 41 comma 3 legge fallim. stabilisce che le deliberazioni del comitato<br />

sono assunte con la maggioranza dei «votanti», con la conseguenza che gli astenuti restano<br />

esclusi dal conteggio dei voti, sia in quanto la legge non prevede un quorum costitutivo<br />

per la validità delle deliberazioni del comitato. Segnala Rocco di Torrepadula, Il nuovo<br />

comitato dei creditori, cit., 1006, che il comitato può deliberare senza previa convocazione,


58<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

Si è anche fatto notare ( 7 ) che la presenza nel tessuto della disciplina fallimentare<br />

della disposizione da ultimo citata avrebbe persino determinato<br />

in alcuni tribunali la prassi di non dar luogo alla costituzione dell’organo<br />

in commento.<br />

Con il presente lavoro si intendono mettere in rilievo alcune incongruenze<br />

normative che, verosimilmente, impediscono al comitato di svolgere<br />

quel ruolo di co-protagonista (unitamente al curatore) della procedura<br />

fallimentare, che il legislatore gli aveva riservato.<br />

2. La nomina del comitato dei creditori. – Competente alla nomina del<br />

comitato dei creditori è, ex art. 40 legge fallim., il giudice delegato, che deve<br />

provvedervi entro 30 giorni ( 8 ) decorrenti dalla sentenza dichiarativa di fallimento<br />

«sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori<br />

che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente<br />

hanno dato la disponibilità ad assumere l’incarico ovvero hanno segnalato<br />

purché siano presenti tutti i componenti del comitato e gli stessi siano informati sugli argomenti<br />

da trattare; segnala poi l’Autore che non è necessaria l’adozione del metodo collegiale,<br />

con la conseguenza che i membri del comitato possono esprimere il proprio voto in qualsiasi<br />

forma, purché delle votazioni espresse sia possibile conservare traccia (fax, mail, posta ecc.),<br />

così come previsto dall’art. 41 comma 3 legge fallim. A tal proposito sembra però che l’adozione<br />

del metodo collegiale debba ritenersi necessaria almeno in sede di prima convocazione<br />

del comitato da parte del curatore, ex art. 40 comma 3 legge fallim. (convocazione da effettuarsi<br />

entro 10 gg. dalla nomina, al fine di procedere all’elezione del presidente). Tale conclusione<br />

discende, in primo luogo, dal tenore letterale del testo normativo che sembra circoscrivere<br />

la facoltatività del metodo collegiale alle votazioni indette dal presidente del comitato;<br />

in secondo luogo ragioni di opportunità inducono a ritenere che il curatore, anche nell’ottica<br />

di poter riferire al giudice delegato sul funzionamento del comitato, debba constatare di<br />

persona l’effettiva volontà dei neo componenti di svolgere le funzioni cui saranno tenuti istituzionalmente.<br />

Del resto il curatore, successivamente alla nomina del presidente, sottoporrà<br />

solo a quest’ultimo le sue istanze e non anche agli altri membri del comitato. Ad altro titolo si<br />

ricorda che nella procedura di amministrazione straordinaria la nomina del presidente del comitato<br />

di sorveglianza è riservata all’organo politico e non agli stessi componenti dell’organo.<br />

Inoltre nell’ambito di quest’ultima procedura concorsuale il comitato è chiamato ad esprimere<br />

i pareri, generalmente entro dieci giorni (e non quindici come nella procedura di fallimento);<br />

tuttavia nei casi di urgenza, il comitato può essere chiamato ad estrinsecare la propria<br />

volontà in un termine più breve, comunque non inferiore a tre giorni. La disciplina fallimentare<br />

non prevede, invece, la riduzione del termine ove ricorra una situazione di urgenza, al<br />

verificarsi della quale sarà comunque il giudice delegato a sostituirsi al comitato dei creditori.<br />

( 7 ) Ricci, Note sugli organi del fallimento dopo le riforme, inGiur. comm., 2008, 2, I,<br />

196 segg. che segnala che «il legislatore da un lato compie una scelta, dall’altro fa il possibile<br />

perché tale scelta resti non attuata nella pratica».<br />

( 8 ) Il termine in questione sembra da ritenersi ordinatorio: in tal senso, tra gli altri, Rocco<br />

di Torrepadula, Il nuovo comitato dei creditori, cit., 1062, nt. 13, che fonda tale conclusione<br />

«sulla base dell’ampio potere attribuito al giudice delegato di intervenire in qualsiasi<br />

momento sul comitato». Secondo l’Autore sarebbe stata più utile la previsione della nomina<br />

del comitato dei creditori con la sentenza dichiarativa di fallimento.


Parte I - Dottrina 59<br />

altri nominativi aventi i requisiti previsti». Il giudice delegato quindi, prima<br />

di nominare i membri del comitato, dovrebbe, tra l’altro, entro 30 giorni<br />

dalla dichiarazione di fallimento sentire i creditori (verosimilmente tramite<br />

il curatore) che, nella propria domanda di insinuazione, abbiano manifestato<br />

la disponibilità a divenire componenti dell’organo o abbiano indicato altri<br />

soggetti ( 9 ) disposti a comporre il comitato. A tal proposito si ricorda che<br />

la sentenza dichiarativa di fallimento deve indicare (art. 16 legge fallim.) i) la<br />

data dell’udienza di verifica dei crediti, che deve rimanere fissata entro i<br />

quattro mesi (cinque in caso di procedura di particolare complessità) dal<br />

deposito del provvedimento; e ii) che i creditori del soggetto fallito possono<br />

proporre le domande di insinuazione, ex art. 93 legge fallim., nei trenta<br />

giorni precedenti l’udienza di verifica.<br />

Le disposizioni da ultimo richiamate denotano la prima incongruenza.<br />

Nella pratica risulta poco verosimile che il deposito della domanda di insinuazioneavvenganeitrentagiornicheseguono<br />

la dichiarazione di fallimento: ciò<br />

presupporrebbe che entro tale termine il curatore abbia esaminato le scritture<br />

contabili dell’impresa, abbia assunto informazioni idonee a individuare i potenziali<br />

creditori, abbia provveduto a convocare e sentire il fallito e abbia poi<br />

avvisato tutti i possibili creditori ex art. 92 legge fallim. Si deve allora concordare<br />

sul fatto che coloro che possono aver richiesto di divenire membri del<br />

comitato dei creditori nei primi trenta giorni sono pochi soggetti, cioè coloro<br />

che (oltre a chi ha presentato l’istanza di fallimento) informalmente o tramite<br />

la consultazione del registro delle imprese hanno avuto contezza della sentenza<br />

dichiarativa ed hanno ritenuto di presentare immediatamente l’insinuazione,<br />

molto tempo prima della scadenza prevista dalla legge. Se tutto ciò èvero,<br />

se ne possono trarre alcune conseguenze. La prima è che ad essere «sentiti»<br />

sarebbero solo i creditori più attenti e più veloci, con violazione, in un certo<br />

senso, della par condicio creditorum. La seconda è che il comitato potrebbe<br />

risultare composto da soggetti non creditori della massa ( 10 ). Ed infatti, solo<br />

al momento in cui lo stato passivo diviene esecutivo è possibile conoscere quali<br />

saranno i creditori che potranno partecipare ai riparti ( 11 ). Autorizzazioni e<br />

( 9 ) La norma fa riferimento ad «altri nominativi aventi i requisiti previsti». Tale terminologia<br />

sembra impropria, posto che la legge non prevede, come si vedrà nel prosieguo del<br />

testo, particolari requisiti per divenire membro del comitato; pertanto, sarà sufficiente che i<br />

nominativi segnalati si identifichino con soggetti creditori del fallito. Del resto la scelta in ordine<br />

al modo in cui sarà composto l’organo, sulla base dei criteri di qualità, quantità e grado<br />

di possibile soddisfacimento dei crediti, è riservata al giudice delegato e non di certo ai creditori<br />

che segnalano altri nominativi.<br />

( 10 ) Il giudice delegato, al momento della scelta dei componenti del comitato, non è<br />

chiamato ad effettuare un giudizio prognostico in ordine alla possibile partecipazione del presunto<br />

creditore ai futuri riparti.<br />

( 11 ) È noto che il decreto che rende esecutivo lo stato passivo ha efficacia endofallimen-


60<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

pareri resi dal comitato prima dell’esecutività dello stato passivo potrebbero<br />

dunque essere imputabili ad un organo composto da membri non legittimati<br />

alla partecipazione. Del resto il comitato dei creditori nominato prima dell’udienza<br />

di verifica non è organo provvisorio ( 12 ) con poteri limitati (salva una<br />

diversa interpretazione che si potrebbe fondare sulla isolata previsione di cui<br />

all’art. 87 bis legge fallim. che, in tema di «inventario su altri beni», fa riferimento<br />

ad un comitato dei creditori provvisoriamente nominato), ma è organo<br />

definitivo investito di tutti i poteri attributi dalla legge, salva la possibilità, ex<br />

art. 37 bis legge fallim., da parte dei creditori (rectius di coloro che rappresentano<br />

la maggioranza dei crediti ammessi) di designare, in sede di udienza di<br />

verifica, altri membri del comitato; e fermo inoltre il più generale potere-dovere<br />

del giudice delegato di modifica della composizione ex art. 40 comma 4<br />

legge fallim., nonché ilpoteredirevocapergiustificatimotiviriconosciutoal<br />

tribunale fallimentare dall’art. 23 legge fallim.<br />

3. L’assenza di requisiti di professionalità dei componenti il comitato dei<br />

creditori. – Come evidenziato in premessa, il comitato dei creditori è investito<br />

di importanti funzioni, molte delle quali in passato ( 13 ) erano di competenza<br />

del giudice delegato. In particolare il comitato ha poteri ispettivi<br />

(art. 41 comma 5 legge fallim.), ha accesso al fascicolo della procedura<br />

(art. 90 legge fallim.), vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti<br />

( 14 ) (così svolgendo una funzione di amministrazione attiva), esprime i pa-<br />

tare; conseguenza di ciò èche il rigetto della domanda di insinuazione non equivale alla negazione<br />

assoluta del credito, ma impedisce solo la partecipazione ai riparti della procedura;<br />

sul punto si segnala Cavalaglio, L’accertamento del passivo, inLa riforma del diritto fallimentare,<br />

a cura di Campiani, Napoli, 2008, 119 segg.<br />

( 12 ) In senso contrario Rocco di Torrepadula, Il nuovo comitato dei creditori, cit.,<br />

1063, che fonda la propria conclusione sul fatto che i creditori presenti in sede di adunanza<br />

dello stato passivo possono effettuare nuove designazioni in ordine ai membri del comitato,<br />

nonché sulla circostanza che il giudice delegato possa modificare la composizione dell’organo<br />

in qualsiasi tempo, in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.<br />

Così ragionando, però, il comitato sarebbe perennemente da considerare organo provvisorio<br />

e lo stesso ragionamento potrebbe in parte valere anche per il curatore fallimentare.<br />

( 13 ) Prima della riforma il comitato dei creditori aveva funzioni meramente consultive<br />

(rendeva pareri generalmente obbligatori, ma non vincolanti salvo il caso relativo alla possibile<br />

continuazione dell’attività d’impresa): era perciò considerato dalla dottrina un organo<br />

«privo di rilevanza», così Rocco di Torrepadula, Il nuovo comitato dei creditori, cit.<br />

1059 segg., il quale menziona Segni, Il nuovo progetto di legge sul fallimento, inJus, 1943,<br />

176, che dipingeva il comitato come «un fantasma di organo fallimentare» da sopprimere,<br />

anziché «conservarlo nell’attuale stato di progressiva atrofia».<br />

( 14 ) Tra le autorizzazioni di competenza del comitato dei creditori si ricordano quelle<br />

riguardanti: il compimento da parte del curatore di atti di straordinaria amministrazione<br />

(art. 35 legge fallim.); il subentro del curatore nei rapporti contrattuali pendenti o lo scioglimento<br />

dai relativi vincoli (artt. 72, 73, 81 legge fallim.); la rinunzia a beni sopravvenuti il cui


Parte I - Dottrina 61<br />

reri ( 15 ) nei casi previsti dalla legge e quando richiesto dal giudice delegato o<br />

valore di realizzo risulta inferiore ai costi da sostenere per il loro acquisto e per la loro conservazione<br />

(art. 42 co. 3 legge fallim.); la nomina di delegati e di coadiutori da parte del curatore<br />

(art. 32 legge fallim.); l’impiego di disponibilità liquide in investimenti a capitale garantito<br />

(art. 34 legge fallim.). In ordine ai poteri del comitato in materia di rapporti pendenti cfr.<br />

Inzitari, Sospensione del contratto per sopravvenuto fallimento ed incerti poteri autorizzativi<br />

del comitato dei creditori, inContratto e impresa, 2007, 1, 11 segg.<br />

( 15 ) Tra i pareri ritenuti non vincolanti si ricordano: quello relativo all’attribuzione al fallito<br />

di un sussidio alimentare (art. 47 legge fallim.), quello relativo alle modalità di soddisfacimento<br />

anticipato dei creditori muniti di pegno o di privilegio ex art. 2756 e 2751 cc. (art. 53<br />

legge fallim.); i pareri relativi alla sorte dei finanziamenti destinati di cui all’art. 2447 bis c.c.,<br />

co. 1, lett. B) (art. 72 ter legge fallim.); il parere in ordine all’istanza (rivolta al tribunale) formulata<br />

dal curatore di omettere l’accertamento del passivo in caso di previsione di insufficienza<br />

di attivo (art. 102 legge fallim.); quello reso in tema di sospensione delle operazioni<br />

di vendita in caso di gravi e giustificati motivi (art. 108 legge fallim.); il parere in tema di chiusura<br />

anticipata della procedura concorsuale (art. 119 legge fallim.); il parere avente ad oggetto<br />

l’esercizio delle azioni di responsabilità contro gli organi sociali e, in caso di s.r.l., anche contro<br />

i soci che hanno deciso o autorizzato atti di gestione (art. 146 legge fallim.).<br />

Quanto ai pareri ritenuti vincolanti si segnalano: quello relativo alla restituzione di beni<br />

mobili di terzi (art. 87 bis legge fallim.); quelli relativi all’affitto d’azienda (art. 104 bis legge<br />

fallim.), alla proposta di concordato fallimentare (art. 125 legge fallim.), alla continuazione (o<br />

cessazione della prosecuzione) dell’attività d’impresa (art. 104 legge fallim.; in caso di continuazione<br />

dell’attività il comitato ha diritto ad essere informato in ordine ad eventuali circostanze<br />

sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell’attività); precisa Giannelli,<br />

Commento agli artt. 155 e 156 legge fallim., in Commentario Egea, in corso di pubblicazione<br />

(consultato per la cortesia dell’A.), che il legislatore non ha invece previsto analoga competenza<br />

in tema di eventuale prosecuzione della gestione del patrimonio destinato ad uno specifico<br />

affare. Per quel che concerne invece il caso di finanziamento destinato ad unico affare<br />

rileva sempre Giannelli, I finanziamenti destinati ad uno specifico affare e il contenimento<br />

del rischio di impresa, inRds, 2008, 4, 797, che l’art. 72 ter legge fallim., per il caso di continuazione<br />

dell’operazione, prevede solo un parere non vincolante del comitato dei creditori;<br />

tale scelta, ad avviso dell’Autore, sarebbe giustificata dal fatto che la gestione dell’operazione<br />

non comporta rischi per i creditori della massa, ma solo per il creditore finanziatore. Sulla<br />

differenza tra pareri vincolanti ed autorizzazioni del comitato dei creditori si sofferma Tomasso,<br />

Aspetti del funzionamento del comitato dei creditori come disegnato dalla riforma della<br />

legge fallimentare, inFallimento, 1, 2009, 114, il quale nota che la differenza risiederebbe nella<br />

motivazione che, nel caso del parere, dovrebbe essere più estesa e dovrebbe ripercorrere<br />

l’iter logico che ha determinato l’opinione, mentre nel caso dell’autorizzazione potrebbe essere<br />

assolta mediante la mera apposizione di una frase di stile. Corollario di tale ragionamento,<br />

secondo il citato Autore, sarebbe che il comitato dei creditori, in caso di emissioni di pareri,<br />

dovrebbe funzionare con metodo collegiale. Pone su piani diversi, almeno da un punto<br />

di vista ontologico, autorizzazioni e pareri vincolanti Rocco di Torrepadula, Il nuovo comitato<br />

dei creditori, cit., 1075 segg.; in particolare, secondo quest’ultimo studioso i pareri vincolanti<br />

si tradurrebbero in un diritto di veto da parte del comitato dei creditori; più in generale<br />

l’Autore rileva come le autorizzazioni ed i pareri vincolanti diano vita ad una sorta di cogestione<br />

tra comitato dei creditori, curatore e giudice delegato. Segnala ancora tale Autore<br />

come il legislatore della riforma non abbia previsto le conseguenze giuridiche derivanti dal<br />

compimento di atti compiuti dal curatore senza la preventiva autorizzazione del comitato o<br />

in assenza del parere vincolante.


62<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

dal tribunale (art. 41 legge fallim.), approva il programma di liquidazione<br />

(art. 104 legge fallim.) ( 16 ).<br />

Dal punto di vista della politica legislativa la scelta di rafforzare il ruolo<br />

del comitato appare astrattamente condivisibile, se si approva l’idea che<br />

quest’organo è quello che meglio può curare gli interessi dei creditori. Sembra<br />

però incoerente non aver previsto requisiti di professionalità per divenire<br />

membro del comitato o, in mancanza di tali requisiti, non avere stabilito<br />

l’assistenza obbligatoria da parte di professionisti qualificati.<br />

Invero l’art. 40 comma 2 legge fallim. si limita a stabilire il numero dei<br />

componenti (3 o 5 membri) e le modalità di «estrazione» dal ceto creditorio,<br />

in modo che all’interno del comitato siano rappresentati in misura equilibrata<br />

quantità ( 17 ) e qualità dei crediti, avuto riguardo alla possibilità di<br />

soddisfacimento dei creditori ( 18 ); ma nulla è invece previsto in ordine alla<br />

professionalità dei possibili partecipanti all’organo.<br />

L’astratta mancanza di professionalità dei membri del comitato presenta<br />

delle evidenti ripercussioni sul buon esito e prima ancora sul corretto<br />

svolgimento della procedura concorsuale. Il comitato dei creditori, come<br />

è noto, è tra l’altro competente ad approvare il programma di liquidazione<br />

( 19 ) che rappresenta l’indefettibile atto propedeutico alla realizzazione<br />

( 16 ) Si ricorda poi che il comitato può chiedere la revoca del curatore (art. 37 legge fallim.)<br />

e, al termine della prima udienza di verifica, può anche indicare al tribunale un soggetto<br />

che sostituisca il precedente curatore (art. 38 legge fallim.); ha diritto ad essere informato in<br />

ordine agli esiti delle procedure di vendita; autorizza l’azione di responsabilità promossa dal<br />

nuovo curatore nei confronti del precedente (art. 38 legge fallim.); provvede (uno dei suoi<br />

componenti) alla vidimazione del registro nel quale il curatore annota giorno per giorno le<br />

operazioni relative all’amministrazione. Più in generale, quanto ai compiti attribuiti al comitato,<br />

segnala Vigo, Poteri e rappresentatività del «nuovo» comitato dei creditori, inRiv. dir.<br />

civ., 2007, 2, 114, che il legislatore delegato si è spinto oltre le previsioni della delega. In realtà,<br />

osserva Proto, Il comitato dei creditori nella legge delega per la riforma organica della disciplina<br />

delle procedure concorsuali, cit., 1002 segg., che il legislatore delegante (con l’art. 6<br />

della legge 14 maggio 2005, n. 80) aveva solo genericamente indicato i compiti da attribuire<br />

al comitato dei creditori.<br />

( 17 ) Si segnala che in Spagna la Junta de acredorees deve essere composta da creditori che<br />

rappresentano almeno la metà dei crediti ammessi: così l’art. 116 della ley concorsual; cfr.<br />

Quijano Gonzáles, La junta de acreedores en la nueva legislación concursal, cit., 74 segg.<br />

( 18 ) Il possibile soddisfacimento dei crediti potrà sommariamente essere valutato dal<br />

giudice delegato sulla base, tra l’altro, dell’eventuale privilegio che assiste il credito. Per quel<br />

che concerne la qualità dei creditori si ricorda che Libonati, Prospettive di riforma sulla crisi<br />

d’impresa, cit., 332 individua la classe dei creditori d’impresa propriamente detti (commerciali<br />

e finanziari), quella rappresentata dal Fisco ed infine quella dei lavoratori.<br />

( 19 ) Così prevede l’art. 104 ter legge fallim., in seguito alla modifica apportata dal decreto<br />

correttivo n. 169 del 2007. Fa notare che l’attribuzione al comitato della funzione di approvare<br />

il programma di liquidazione ha reso l’organo in discorso dominus della fase di liquidazione<br />

Bozza, L’approvazione del programma di liquidazione e l’autorizzazione degli atti ad<br />

esso conforme, inFallimento, 2008, 1058.


Parte I - Dottrina 63<br />

dell’attivo. Il curatore, nei sessanta giorni successivi alla redazione dell’inventario,<br />

redige il programma di liquidazione, così proponendo, tra l’altro,<br />

al comitato dei creditori come e con quali strumenti giuridici intende procedere<br />

al fine di recuperare utilità per la massa. L’organo in discorso è quindi<br />

chiamato ad approvare o no il programma sulla base di una ponderata<br />

valutazione giuridica del quadro prospettato dal curatore. Sembra che<br />

una così delicata funzione (l’approvazione del programma) non possa essere<br />

attribuita a soggetti, almeno in astratto, professionalmente incompetenti, le<br />

cui scelte (nella maggior parte dei casi) potrebbero essere frutto di una valutazione<br />

atecnica, eventualmente orientate dal curatore o dall’imprenditore<br />

fallito.<br />

Requisiti di professionalità sono invece previsti per i soggetti delegati.<br />

Invero ciascun componente del comitato dei creditori può, ai sensi dell’art.<br />

40 ultimo comma della legge fallimentare, delegare parzialmente o interamente<br />

i propri compiti ( 20 ), previa comunicazione al giudice delegato, ad<br />

un soggetto che disponga dei requisiti di professionalità previsti per assumere<br />

l’incarico di curatore ( 21 ). Tale facoltà di nomina, in particolare nelle<br />

procedure di scarsa rilevanza, non viene quasi mai utilizzata dai membri del<br />

comitato, i quali, già incerti in ordine al possibile recupero dei propri crediti,<br />

preferiranno evitare di sostenere altre spese derivanti dal pagamento<br />

dei compensi ai professionisti delegati, i quali ultimi del resto (se si accede<br />

alla condivisibile tesi, secondo cui l’interesse di cui sarebbe portatore l’organo<br />

trascende quello dei suoi componenti) sarebbero chiamati a tutelare<br />

solo indirettamente gli interessi particolari dei deleganti. Infatti, i componenti<br />

del comitato hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, mentre<br />

la possibilità di ottenere un compenso per l’attività svolta è rimessa al verificarsi<br />

di alcune circostanze che di seguito verranno rappresentate.<br />

4. L’eventuale compenso riservato ai componenti. – L’art. 37 bis legge<br />

( 20 ) Secondo Cesqui, Note sul «nuovo» comitato dei creditori nel fallimento, inBanca,<br />

borsa, tit. cred., 2007, VI, 763 segg., la delega potrebbe avere ad oggetto singoli compiti (procura)<br />

o la funzione nel suo complesso (delega in senso stretto), con diverse ripercussioni in<br />

punto di responsabilità del delegante e del delegato. Su tale ultimo aspetto cfr. anche Inzitari,<br />

La responsabilità del comitato dei creditori, inilcaso.it, sez. II, doc. n. 123, 4; nonché<br />

Inzitari, La responsabilità del comitato dei creditori, inContratto e impresa, 2009, 1, 24 segg.<br />

Si segnala che la ley concursal spagnola (art. 118) prevede espressamente la possibilità che un<br />

componente della giunta dei creditori possa delegare un altro componente, il quale ultimo<br />

potrà esprimere distinte manifestazioni di voto; cfr. sul punto Quijano Gonzáles, La junta<br />

de acreedores en la nueva legislación concursal, cit., 77.<br />

( 21 ) Si condivide l’affermazione di Vigo, Poteri e rappresentatività del «nuovo» comitato<br />

dei creditori, cit., 115 segg., secondo cui nonostante la delega, il creditore resta il titolare delle<br />

funzioni attribuite all’organo, con la conseguenza che in qualsiasi momento può esercitare le<br />

funzioni connesse al proprio mandato.


64<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

fallim. prevede al comma 3 che, in sede di udienza di verifica, la maggioranza<br />

dei creditori ammessi, da calcolarsi con voto computato per teste,<br />

possa stabilire l’assegnazione ai componenti del comitato di un compenso<br />

per l’attività svolta, da aggiungere al rimborso delle spese previsto dall’art.<br />

40 legge fallim. ( 22 ). Detto compenso non potrà risultare superiore al dieci<br />

per cento di quello che verrà liquidato al curatore. Non è chiaroseillimite<br />

del dieci per cento valga per l’intero comitato o per il singolo componente:<br />

l’interpretazione letterale orienta a ritenere il limite relativo a ciascun componente;<br />

l’interpretazione sistematica, anche sulla base del raffronto dei<br />

compiti e delle responsabilità di ciascun componente con quelli del curatore,<br />

induce a ritenere che il previsto limite si riferisca complessivamente<br />

all’intero comitato.<br />

Tale disposizione, che si rinviene nell’ambito della sezione III riservata<br />

al curatore (e non della sezione IV dedicata al comitato), limita temporalmente<br />

la possibilità di votare per il compenso ad un preciso momento della<br />

procedura (l’udienza di verifica dei crediti), senza peraltro stabilire a chi<br />

spetti il potere di iniziativa della richiesta di votazione. L’esperienza pratica<br />

denota che difficilmente tale facoltà èstata utilizzata.<br />

In primo luogo si osserva che il momento in cui il comitato riesce a costituirsi<br />

è normalmente successivo alla prima udienza di verifica, al termine<br />

della quale, come noto, il giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo.<br />

È infatti dopo tale udienza, sulla base dello stato passivo, che si cristallizzano<br />

le posizioni di coloro che sono in concreto interessati al proficuo svolgimento<br />

della vicenda fallimentare. Non è un caso allora se la nomina del comitato<br />

da parte del giudice delegato, in tempo anteriore all’udienza di verifica,<br />

determini numerosi rifiuti di accettazione dell’incarico da parte di coloro<br />

che sono stati nominati; del resto, non pare possa esser revocata in<br />

dubbio la legittimità di non assumere l’incarico ( 23 ). Se questo è ciò che accade<br />

(anche per le incongruenze normative già segnalate) si spiega perché<br />

all’udienza di verifica, (in particolare) di una procedura in cui non risulta<br />

ancora formato l’organo che qui ci occupa, normalmente non si proceda al-<br />

( 22 ) Precisa persuasivamente Rocco di Torrepadula, Il nuovo comitato dei creditori,<br />

cit., 1069 che, una volta accordato il compenso ai membri del comitato (compenso che fisiologicamente<br />

– come accade per il curatore – andrà corrisposto a carico della massa al termine<br />

della procedura), è ben possibile corrispondere degli acconti ai componenti: ciò almeno, si<br />

aggiunga, nel caso in cui sia stato venduto qualche bene o comunque a fronte della realizzazione<br />

di somme da ripartire. Si ricorda che il nuovo testo della legge fallimentare all’art. 110<br />

stabilisce che, nel caso di somme disponibili, il curatore debba procedere ogni quattro mesi<br />

alla redazione di un progetto di ripartizione.<br />

( 23 ) In tale senso cfr. Cesqui, Note sul «nuovo» comitato dei creditori nel fallimento, cit.,<br />

760.


Parte I - Dottrina 65<br />

la votazione per stabilire il compenso da riservare ai (futuri) componenti del<br />

comitato.<br />

Si rileva poi che l’ultimo comma dell’art. 37 bis legge fallim. nulla prevede<br />

in ordine al soggetto che debba farsi promotore in udienza dell’iniziativa,<br />

volta a proporre ai creditori ammessi di votare sul compenso dei componenti<br />

del comitato dei creditori. Restando fedeli al dato testuale, sembrerebbe<br />

che il legislatore avesse in mente un’udienza di verifica in cui i creditori<br />

ammessi presenti, subito prima del decreto che rende esecutivo la stato<br />

passivo, esprimano spontaneamente il proprio voto sul compenso dei componenti.<br />

Ma è evidente che tale eventualità risulta assolutamente peregrina,<br />

in particolare nelle procedure medio-piccole, in cui generalmente non si<br />

ravvisa un preventivo raccordo tra i creditori insinuati in vista della possibile<br />

partecipazione alla votazione sul compenso.<br />

Non è stabilito poi chi possa votare nell’ipotesi in cui, in sede di prima<br />

udienza di verifica, non si riescano a trattare tutte le domande di insinuazione<br />

tempestive e conseguentemente il giudice delegato disponga un rinvio<br />

per la trattazione di quelle restanti. Il legislatore fa riferimento «all’adunanza»<br />

per l’esame dello stato passivo, lasciando così intendere che il voto sul<br />

compenso debba spettare ai creditori presenti; con la conseguenza che, in<br />

caso di differimento d’udienza, nella successiva avranno diritto di voto i creditori<br />

ammessi e presenti, oltre quelli già ammessi all’udienza precedente<br />

che spontaneamente si sono presentati alla nuova unicamente al fine di votare<br />

sul compenso e che abbiano chiesto al giudice delegato di far constare<br />

nel verbale d’udienza la loro presenza.<br />

Altra questione è se l’udienza di verifica indicata nell’art. 37 bis legge<br />

fallim. sia solo quella in cui sono esaminate le domande di insinuazione tempestive<br />

ovvero anche le altre che, ai sensi dell’art. 101 legge fallim., si celebrano<br />

ogni quattro mesi e non oltre un anno dal giorno in cui il primo stato<br />

passivo è stato reso esecutivo. L’interpretazione più aderente al testo di legge<br />

sembra quella, in base alla quale la votazione sul compenso da riconoscere<br />

al comitato debba avvenire all’udienza di verifica delle insinuazioni tempestive:<br />

con la conseguenza pratica che, per le ragioni già esposte, difficilmente<br />

il comitato dei creditori svolgerà la propria attività a fronte di un<br />

compenso.<br />

La laconica e inadeguata regolamentazione delle modalità di attribuzione<br />

del compenso ha inevitabili ripercussioni in ordine alla professionalità<br />

del comitato dei creditori. Si è già detto che la legge non prevede requisiti<br />

di professionalità per i componenti del comitato (a fronte del regime di responsabilità<br />

delineato dall’art. 41 legge fallim., in forza del richiamo alle disposizioni<br />

normative in tema di collegio sindacale di società per azioni) e<br />

che i requisiti di professionalità devono sussistere solo in capo agli eventuali<br />

soggetti delegati. Invero, a fronte della difficoltà per i componenti del comitato<br />

di ottenere un compenso, difficilmente gli stessi, in particolare nelle


66<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

procedure medio-piccole, saranno disposti – come già accennato – a nominare<br />

professionisti delegati a proprie spese, preferendo invece agire personalmente<br />

o, eventualmente, rinunciare all’incarico ( 24 ).<br />

5. Conclusioni e prospettive. – Sulla base di quanto fin qui descritto, onde<br />

rappresentare il «com’è», che peraltro non offre spazi sufficienti per interpretazioni<br />

estensive volte a rendere funzionale l’organo di cui stiamo discorrendo,<br />

si può provare ad ipotizzare, de iure condendo, il «come potrebbe<br />

essere».<br />

Si potrebbe rendere obbligatoria la nomina del comitato dei creditori<br />

solo nell’ipotesi di sussistenza di un prestabilito rapporto percentuale tra<br />

l’importo complessivo dei crediti derivanti dalle domande tempestive ammesse<br />

e il valore totale di stima dei beni mobili, immobili e delle altre componenti<br />

patrimoniali attive rinvenute dal curatore ( 25 ). In tale prospettiva, il<br />

momento di (eventuale) nomina del comitato sarebbe spostato in avanti rispetto<br />

alla previsione attuale: il giudice delegato sarebbe chiamato, al ricorrere<br />

dei presupposti, a nominare il comitato successivamente al decreto con<br />

cui rende esecutivo il primo stato passivo (così come era previsto prima della<br />

riforma fallimentare ( 26 )) e una volta concluse le operazioni di inventario<br />

e di stima delle entità patrimoniali riferibili al fallimento ( 27 ). La nomina<br />

successiva al primo stato passivo esecutivo consentirebbe poi di scegliere<br />

( 24 ) Sottolinea Fortunato, Rilievi sulle principali novità della riforma fallimentare, in<br />

Dir. fall., 2006, I, 1034 segg., come la solo eventuale retribuzione prevista per i componenti<br />

del comitato e la responsabilità connessa alla funzione di membro del comitato abbiano l’effetto<br />

di depotenziare sul nascere il ruolo del comitato rendendo quasi normale la sussistenza<br />

dei presupposti di inerzia, impossibilità di costituzione e di funzionamento, richiesti per attivare<br />

il potere di sostituzione del giudice delegato.<br />

( 25 ) Non si vede infatti quale interesse possa avere un creditore a divenire membro (assumendosi,<br />

tra l’altro, le conseguenti responsabilità) di un comitato dei creditori in un fallimento<br />

«ricco» solo di qualche bene mobile da liquidare. Del resto prima della riforma fallimentare<br />

l’esigenza di privatizzare la procedura concorsuale era avvertita in particolare per le<br />

grandi imprese in crisi, così, tra gli altri, Libonati, Prospettive di riforma sulla crisi d’impresa,<br />

cit., 339.<br />

( 26 ) Si ricorda che l’art. 41 della legge fallimentare prima della riforma stabiliva la nomina<br />

dell’organo entro dieci giorni dal decreto di esecutività dello stato passivo, con la facoltà<br />

per il giudice delegato, ove ritenuto opportuno, di provvedere ad una nomina provvisoria anticipata.<br />

( 27 ) Rocco di Torrepadula, Il nuovo comitato dei creditori, cit., 1062, nt. 12, 1063,<br />

nt. 19 e 1064 nt. 21, ricorda che nell’ordinamento tedesco la legge sull’insolvenza (Inzolvenzordnung)<br />

attribuisce al giudice la facoltà e non l’obbligo di nominare immediatamente il comitato<br />

dei creditori. Il comitato eventualmente nominato dal giudice delegato è provvisorio;<br />

quello definitivo è nominato dall’assemblea dei creditori. L’organo in questione deve rappresentare<br />

al suo interno i creditori privilegiati, i creditori con maggiore e con minore credito;<br />

inoltre uno dei componenti deve essere espressione dei lavoratori dell’impresa fallita.


Parte I - Dottrina 67<br />

i componenti del comitato tra quei creditori che verosimilmente (salvi i possibili<br />

cambiamenti derivanti dall’esito delle eventuali impugnazioni di cui<br />

all’art. 98 legge fallim.) parteciperanno al riparto. Detto sistema sarebbe<br />

poi reso elastico accordando al giudice delegato la possibilità di revocare<br />

o di nominare l’organo in caso di modifica del citato rapporto tra indebitamento<br />

e attivo, sulla base del nuovo quadro esistente trascorso l’anno utile<br />

per la valutazione delle domande tardive (ex art. 101 legge fallim.) e/o sulla<br />

base del sopraggiungere di nuovi beni o della rinuncia ad altri (ex art. 104<br />

ter comma 7); ferma restando la possibilità per il giudice delegato di modificare<br />

la composizione dell’organo sulla scorta delle risultanze definitive dei<br />

giudizi di impugnazione di cui all’art. 98 legge fallim.<br />

Così ragionando, il primo compito del comitato dei creditori sarebbe<br />

l’approvazione del programma di liquidazione, attività questa che andrebbe<br />

effettuata successivamente al decreto che rende esecutivo lo stato passivo<br />

( 28 ); fino a tale momento della procedura i compiti che oggi il legislatore<br />

attribuisce al comitato sarebbero svolti istituzionalmente (e non in sostituzione,<br />

come per l’attuale art. 41 comma 4 legge fallim.) dal giudice delegato.<br />

Per garantire poi un’adeguata professionalità della composizione del comitato,<br />

tenuto conto delle delicate funzioni attribuite a quest’ultimo, si potrebbe<br />

prevedere che i componenti presentino i requisiti di cui all’art. 28<br />

legge fallim.( 29 ), restando esclusi gli studi professionali o le società tra professionisti<br />

(salvo il caso in cui non siano essi stessi creditori dell’imprenditore<br />

fallito). In mancanza sarebbe auspicabile la previsione dell’obbligatorietà<br />

della delega a soggetti che presentino requisiti di professionalità ( 30 ).<br />

( 28 ) In altre parole, sebbene l’accertamento del passivo e l’attività di identificazione e<br />

stima dei beni del fallimento (cui attualmente deve seguire nei sessanta giorni la predisposizione<br />

del programma di liquidazione) camminino su binari diversi, l’idea che si prospetta nel<br />

testo è che gli organi della procedura percorrano tali binari alla stessa velocità, in modo da<br />

giungere, quasi contestualmente al decreto che rende esecutivo lo stato passivo, alla nomina<br />

del comitato ed alla conseguente approvazione del programma di liquidazione.<br />

( 29 ) Si ricorda che possono essere nominati curatori anche coloro che hanno (ben) svolto<br />

funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in società; ebbene tali soggetti saranno<br />

coloro che, nel caso di creditori-società, siederanno nel comitato. Perrino, Programma di<br />

liquidazione e tecniche di cessione in blocco, inDir. fall., 2006, 6, 1090, giustifica la scelta legislativa<br />

di allargare il campo dei soggetti che possono assumere l’incarico di curatore, tra l’altro,<br />

anche a soggetti che hanno svolto in precedenza funzioni di amministrazione, direzione e<br />

controllo in società per azioni, facendo osservare che un’attività liquidatoria con carattere<br />

conservativo deve necessariamente essere alimentata da un professionale espletamento di attività<br />

gestoria (di tipo non sostitutivo, salvo il caso di esercizio provvisorio).<br />

( 30 ) Con riferimento ai delegati limiterei il campo dei soggetti indicati nell’art. 28 legge<br />

fallim. agli avvocati, ai commercialisti ed agli studi o associazioni professionali e società di<br />

professionisti, escludendo la categoria dei soggetti che abbiano gestito controllato o diretto<br />

società, con riferimento ai quali la norma pone la necessità di un giudizio di meritevolezza<br />

che creerebbe qualche problema in termini di speditezza della procedura.


68<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

A tal proposito si segnala che in materia di amministrazione straordinaria<br />

delle grandi imprese in stato di insolvenza, il comitato di sorveglianza (di<br />

nomina ministeriale) deve essere composto da tre o cinque membri, la maggioranza<br />

dei quali devono essere scelti tra esperti del ramo dell’attività d’impresa<br />

esercitata o di procedure concorsuali ( 31 ).<br />

Il tema della professionalità del comitato andrebbe raccordato all’altro<br />

relativo alle modalità di corresponsione del compenso. L’interesse generale<br />

e non particolare (dei singoli componenti) che il legislatore ha voluto sottendere<br />

alla funzione del comitato, nonché la scelta di attribuire a tale organo<br />

importanti funzioni non solo meramente consultive (con conseguente<br />

aumento di responsabilità dei componenti ( 32 )) comportano inevitabilmente<br />

dei costi da sopportare.<br />

La stabilità del nominato comitato dipende, tra l’altro, dall’eventuale riconoscimento<br />

del compenso. In tale ottica pare opportuno e utile attribuire<br />

al giudice delegato la possibilità di stabilire una remunerazione – sulla base<br />

della richiesta dei componenti in qualsiasi momento della procedura e non,<br />

come avviene adesso, solo in un determinato momento della stessa. Il riconoscimento<br />

del compenso, da rimettere al prudente apprezzamento del giudice,<br />

dovrebbe determinarsi anche sulla base della maggiore o minore complessità<br />

dei compiti che il comitato sarà chiamato a svolgere. Sarebbe poi<br />

utile, nell’ottica di garantire la funzionalità dell’organo, prevedere l’obbligatorietà<br />

del compenso in caso di delega a professionisti, alla stessa maniera di<br />

quanto previsto nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria,<br />

con riferimento ai membri esperti del comitato di sorveglianza ( 33 ): ap-<br />

( 31 ) Cfr. art. 45 del d.lgs. n. 270 del 1999.<br />

( 32 ) Si ricorda che l’art. 41 legge fallim., richiama, in quanto compatibile, il primo ed il<br />

comma 3 dell’art. 2407 c.c. in tema di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.<br />

Prima del decreto correttivo n. 169 del 2007, il richiamo era esteso anche al comma 2 della<br />

citata disposizione codicistica che, com’è noto, si riferisce alla c.d. culpa in vigilando. Mostra<br />

qualche perplessità in ordine all’assimilazione della responsabilità dei membri del comitato a<br />

quella dei componenti del collegio sindacale, Lo Cascio, Organi del fallimento e controllo<br />

giurisdizionale, inFallimento, 2008, 373. Considera contrattuale la responsabilità dei componenti<br />

del comitato Cesqui, Note sul «nuovo» comitato dei creditori nel fallimento, cit. 762,<br />

senza però esplicitare le ragioni di siffatta conclusione. Considera invece aquiliana (derivante<br />

da lesione del credito) la responsabilità dei componenti del comitato, con le connesse conseguenze<br />

in punto di prescrizione, Rocco di Torrepadula, Il nuovo comitato dei creditori,<br />

cit., 1080 segg., il quale tra l’altro afferma la possibilità di graduare la responsabilità di ciascun<br />

componente del collegio sulla base del comportamento effettivamente tenuto.<br />

( 33 ) Si ricorda che, nella procedura di amministrazione straordinaria, i componenti<br />

«esperti» del comitato di sorveglianza, ai quali spetta un compenso (ex art. 45 del d.lgs. n.<br />

270 del 1999, determinato sulla base di un regolamento adottato dal Ministro di grazia e giustizia,<br />

di concerto con i Ministri dell’industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione<br />

economica) non necessariamente devono appartenere al ceto creditorio.


Parte I - Dottrina 69<br />

pare infatti poco probabile che il creditore, già costretto a sopportare le<br />

conseguenze derivanti dall’insolvenza del proprio debitore, sia disposto anche<br />

a sostenere personalmente i costi dipendenti dalla delega.<br />

Le soluzioni fin qui prospettate partono anche dalla considerazione che<br />

i componenti del comitato nell’esercizio delle proprie funzioni non possano<br />

perseguire direttamente l’interesse proprio, bensì siano chiamati a contemperare<br />

una molteplicità di interessi superindividuali ( 34 ).<br />

Quanto al primo assunto, e cioè che il componente dell’organo non<br />

possa perseguire direttamente un interesse egoistico ( 35 ), esso emerge implicitamente<br />

dalla norma di cui all’art. 40 comma 5 legge fallim., ove è stabilito<br />

che il membro del comitato che si trovi in conflitto di interessi debba astenersi<br />

dalla votazione ( 36 ). Nonostante non siano previste espressamente le<br />

conseguenze derivanti dalla violazione di tale precetto, sembra possibile ritenere<br />

che il provvedimento adottato dal comitato con il voto determinante<br />

di un membro in conflitto di interessi sia reclamabile davanti al giudice delegato<br />

ex art. 25 legge fallim. Occorre inoltre chiedersi se possa ritenersi reclamabile<br />

anche un provvedimento adottato dal comitato in contrasto con<br />

interessi di soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda fallimentare. La risposta<br />

positiva al quesito presuppone necessariamente l’identificazione della<br />

finalità, tutelata dalla legge, che l’organo di cui stiamo discorrendo deve<br />

di volta in volta perseguire, nonché la definizione di una scala gerarchica<br />

degli interessi che il comitato deve, sulla base della norma vigente, tenere<br />

a mente nell’esercizio delle proprie funzioni; solo in tal modo si potrà ipotizzare<br />

un sindacato di legittimità da parte del giudice delegato ( 37 ), volto a<br />

( 34 ) Affronta il problema dell’interesse di cui è portatore il comitato dei creditori Tomasso,<br />

Aspetti del funzionamento del comitato dei creditori come disegnato dalla riforma della<br />

legge fallimentare, cit. 112, ove richiami dottrinali. Più in generale sulla tematica degli interessi<br />

coinvolti nelle procedure d’insolvenza cfr. Stanghellini, Le crisi d’impresa fra diritto<br />

ed economia, cit., 68 segg.<br />

( 35 ) Si ricorda che nel vecchio codice di commercio il comitato dei creditori era nominato<br />

dalla maggioranza dei creditori e non dal giudice; da ciò la naturale tendenza al perseguimento<br />

di interessi particolari e non generali; sul comitato dei creditori così come delineato<br />

dal codice di commercio e dalla legge fallimentare anteriore alla riforma cfr. Proto, Il comitato<br />

dei creditori nella legge delega per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali,<br />

inFallimento, 2005, 9, 1001 segg.<br />

( 36 ) Si pensi ad esempio al caso del comitato chiamato a decidere, ex art. 104 ter comma<br />

6 legge fallim., in ordine alla possibile rinuncia di liquidazione di un bene oggetto di un privilegio<br />

speciale: in tale ipotesi il membro del comitato titolare del privilegio dovrà astenersi<br />

dalla votazione.<br />

( 37 ) Si occupa delle differenze tra i poteri da riconoscere al giudice nella valutazione delle<br />

scelte operate nell’ambito del diritto societario e del diritto concorsuale (sebbene a proposito<br />

dell’approvazione del concordato) Terranova, Conflitti d’interessi e giudizio di merito<br />

nelle soluzioni concordate delle crisi d’impresa, relazione svolta al Convegno tenutosi a Palermo<br />

il 18 e 19 giugno 2010 sul tema La riforma della legge fallimentare:bilanci e prospettive alla


70<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

valutare l’eventuale sviamento dell’agire del comitato rispetto agli interessi<br />

da salvaguardare ed alla finalità da assumere come istituzionale. Si tratta di<br />

una questione dai contorni evidentemente poco netti, che non può trovare<br />

il giusto approfondimento nella presente ricerca; in questa sede, ci si limiterà<br />

a registrare alcuni dei possibili interessi (talora contrapposti a quelli dei<br />

creditori concorsuali) con cui dovranno confrontarsi i membri del comitato<br />

nell’espletamento del proprio mandato.<br />

Invero, a fianco al generale interesse ( 38 ) al soddisfacimento dei credi-<br />

luce delle esperienze maturate, in corso di pubblicazione negli Atti del convegno (consultato<br />

per la cortesia dell’Autore).<br />

( 38 ) È discutibile quale sia la natura giuridica da riconoscere all’interesse di cui sono<br />

complessivamente portatori i creditori concorsuali; volendo inquadrare la tematica nell’ambito<br />

delle situazioni giuridiche si potrebbe, per grandi linee, tentare un accostamento alla categoria<br />

degli interessi collettivi: in particolare il comitato potrebbe risultare espressivo di<br />

un gruppo non occasionale di soggetti (i creditori concorsuali) autonomamente individuabili;<br />

sul tema degli interessi collettivi e sulla differenza con gli interessi diffusi (o adespoti) si rinvia,<br />

tra l’altro, a Giannini, La tutela degli interessi collettivi nei procedimenti amministrativi,<br />

in Le azioni a tutela degli interessi collettivi, Padova, 1996, 23 segg.; Ruffolo, Interessi collettivi<br />

o diffusi e tutela del consumatore, Milano, 1985, 21 e segg. ove ampi richiami dottrinali.<br />

Per quel che concerne la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ed in particolare sul<br />

tema della class action, si rinvia a Ruffolo, op. ult. cit., 59 segg.; per un commento in ordine<br />

all’azione collettiva introdotta all’art. 140 bis del codice del consumo cfr. Citroni-Stornarello,<br />

Class action statunitense e nuova azione collettiva italiana: due sistemi a confronto, in<br />

Comm. int., 2009, 15-16, 5 segg.; Vigoriti, Giustizia e futuro: conciliazione e class action, in<br />

Contr. e impr., 2010, 1, 1 segg.; Stuyck, Class action in Europe? To Opt-in or to Opt-out, that<br />

is the Question, inEuropean business law review, 2009, 4, 483 segg.<br />

Per quel che concerne l’oggetto della presente indagine si è già fatto osservare che il comitato<br />

potrebbe risultare rappresentativo anche di soggetti non individuati (i creditori non<br />

ancora ammessi al passivo che diverranno concorsuali a seguito dell’accoglimento di una domanda<br />

tardiva o di esito positivo di un giudizio di opposizione ex art. 98 legge fallim.); sembra<br />

allora più opportuno il richiamo alla categoria degli interessi di serie (da contrapporre agli<br />

interessi di gruppo) come segnalata, a proposito dell’approvazione dei concordati, da Terranova,<br />

Conflitti d’interessi e giudizio di merito nelle soluzioni concordate delle crisi d’impresa,<br />

cit., che richiama lo scritto di N. Jaeger, Il fallimento e le altre forme di tutela giurisdizionale,<br />

inTrattato di dir. civ., diretto da Grosso e Santoro Passarelli, Milano, 1964.<br />

Sia consentito notare che gli studi in tema di interessi superindividuali sono sorretti preliminarmente<br />

dall’esigenza di trovare strumenti giuridici di tutela (siano essi di natura procedimentale<br />

o giudiziale); si segnalano in tal senso gli scritti di Costantino, Brevi note sulla<br />

tutela giurisdizionale degli interessi collettivi davanti al giudice civile, inLe azioni a tutela degli<br />

interessi collettivi, 223 segg.; Vigoriti, Interessi collettivi e processo. La legittimazione ad agire,<br />

Milano, 1979; AA.VV., Le azioni a tutela degli interessi collettivi (Atti del convegno di Pavia,<br />

11-12 giugno 1974), Padova, 1976; Carpi, Cenni sulla tutela degli interessi collettivi nel<br />

processo civile e la cosa giudicata, inRiv. trim. dir. proc. civ., 1974, 956 segg.; Cappelletti,<br />

Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi, inGiur. it., 1975, IV, 49<br />

segg.; Rodotà, Tecniche risarcitorie e nuovi interessi, inTutela dell’onore e mezzi di comunicazione<br />

di massa, Milano, 1979, 45 segg.; Patroni Griffi, Note in tema di tutela giudiziaria<br />

di interessi diffusi,inGiust. civ., 1980, II, 294; Grasso, Gli interessi della collettività e l’azione


Parte I - Dottrina 71<br />

tori ammessi al concorso, il comitato si dovrà confrontare con altre esigenze<br />

che potrebbero talora risultare tra loro contrastanti: così l’interesse alla<br />

continuazione dell’impresa o alla costituzione di una società oveconferire<br />

l’azienda del fallito potrebbe scontrarsi con quello tendente alla rapida liquidazione<br />

di beni altamente appetibili al mercato ( 39 ); l’interesse di una<br />

collettività territoriale affinché venga proseguita l’attività di servizi di<br />

una società partecipata dall’ente pubblico di riferimento sottoposta a fallimento,<br />

potrebbe confliggere con l’interesse dei creditori concorsuali ad ottenere<br />

una celere liquidazione dell’attivo, eventualmente tramite l’alienazione<br />

di beni a favore di enti esercenti la medesima attività in altro contesto<br />

territoriale; ancora, l’interesse alla continuazione del rapporto di lavoro,<br />

anche per un breve periodo ( 40 ), tramite l’esercizio provvisorio ( 41 ) potrebbe<br />

collidere con la possibilità prevista per il caso di cessione dell’azienda di<br />

convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell’acquirente<br />

( 42 ).<br />

collettiva, inRiv. dir. proc., 1983, 24 segg.; Morelli, Interesse di categoria e tutela giurisdizionale<br />

amministrativa, inGiust. civ., 1974, I, 1433 segg.; Id., Interesse superindividuale e tutela<br />

giurisdizionale amministrativa,inGiust. civ., 1980, I, 687 segg.; Ferrara, Contributo allo<br />

studio della tutela del consumatore, Profili pubblicistici, Milano, 1983; Mastelloni, Un problema<br />

trascurato: la tutela del consumatore, inForo amm., 1980, I, c. 876.<br />

Con riferimento alla materia oggetto di questo lavoro invece, lo studio volto all’identificazione<br />

degli interessi superindividuali in gioco trova linfa preliminarmente nell’esigenza di<br />

definire teleologicamente l’agire degli organi della procedura, ed in particolare, per quel<br />

che qui interessa, del comitato dei creditori.<br />

( 39 ) Evidenzia Stanghellini, Le crisi d’impresa tra diritto ed economia, cit., 49, che<br />

«l’accanimento terapeutico verso l’impresa in crisi [...] può avere effetti devastanti per gli interessi<br />

dei creditori».<br />

( 40 ) Ad esempio al fine di maturare un altro periodo di anzianità utile a beneficiare delle<br />

agevolazioni previste dagli enti previdenziali.<br />

( 41 ) Si ricorda che l’esercizio provvisorio dell’impresa non disposto con la sentenza dichiarativa<br />

di fallimento necessita del parere favorevole del comitato dei creditori ai sensi dell’art.<br />

104 comma 2 legge fallim.; il successivo comma prevede poi la possibilità di far cessare<br />

l’esercizio provvisorio ove il comitato dei creditori non ne ravvisi più l’opportunità.<br />

( 42 ) Si segnala che i crediti da lavoro ricevono una maggior tutela rispetto agli altri; è<br />

noto infatti che il legislatore riserva ai lavoratori strumenti giuridici, anche al di fuori del concorso,<br />

volti a garantire almeno il parziale soddisfacimento delle ragioni creditorie; si pensi in<br />

tal senso alla l. del 25 maggio 1982 n. 297 che legittima i dipendenti dell’impresa fallita a presentare<br />

domanda al fondo di garanzia per ottenere il trattamento di fine rapporto ed al d.lgs.<br />

del 27 gennaio 1992, n. 80 che consente ai lavoratori di recuperare, sempre a carico del fondo,<br />

le ultime tre mensilità non corrisposte rientranti nei dodici mesi antecedenti la dichiarazione<br />

di fallimento. Per uno studio in ordine agli strumenti di tutela accordati nell’ordinamento<br />

francese ai lavoratori nell’ambito delle procedure concorsuali cfr. Piepoli, Interessi<br />

individuali e interessi collettivi nel risanamento della grande impresa, inQuaderni di Giur.<br />

comm., Milano, 1983, 114 segg.; Stanghellini, Le crisi di impresa fra diritto ed economia,<br />

cit., 78 segg., ove riferimenti anche all’ordinamento spagnolo.


72<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

In prima approssimazione sembra possibile affermare che gli interessi<br />

che a vario titolo ruotano all’esterno dell’impresa fallita dovrebbero cedere<br />

il passo al soddisfacimento delle ragioni dei creditori concorrenti ( 43 ); la<br />

questione si fa più complessa allorquando si tratta di dirimere il potenziale<br />

conflitto tra l’interesse (anche del mercato) alla continuazione dell’impresa<br />

( 44 ) e quello alla più rapida soddisfazione dei creditori (così dando rilie-<br />

( 43 ) Stanghellini, Le crisi di impresa fra diritto ed economia, cit., 79 segg. critica chi<br />

ritiene ad esempio che tra un potenziale acquirente italiano dell’azienda ed uno estero debba<br />

essere preferito il primo anche se quest’ultimo abbia presentato un’offerta più svantaggiosa;<br />

l’Autore parte dal presupposto che non esiste un interesse alla proprietà nazionale dell’impresa.<br />

( 44 ) Come è noto il legislatore della riforma fallimentare sembra aver abbandonato la<br />

concezione del fallimento come procedura unicamente orientata verso finalità liquidatorie,<br />

avendo invece arricchito la disciplina concorsuale di strumenti giuridici che consentono di<br />

dirigere la procedura verso finalità conservative; in tal modo la procedura fallimentare si è<br />

avvicinata a quella dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza,<br />

la cui disciplina peraltro è attualmente oggetto di un progetto di legge delega (del 3<br />

giugno 2009, n. 176). In un clima di imminente riordino della disciplina dell’amministrazione<br />

non sembra azzardato ipotizzare un possibile utilizzo a trecentosessanta gradi della disciplina<br />

fallimentare, con gli adattamenti e gli innesti necessari, recependo quegli aspetti peculiari che<br />

hanno dato buona prova, che il legislatore ha previsto in tema di amministrazione straordinaria,<br />

lasciando in soffitta l’autonoma disciplina oggi riservata a quest’ultima procedura.<br />

La finalità dell’amministrazione straordinaria, e cioè la conservazione del patrimonio produttivo<br />

della grande impresa commerciale insolvente tramite la prosecuzione, riattivazione o riconversione<br />

dell’attività imprenditoriale, può essere perseguita con i nuovi strumenti offerti<br />

dalla legge fallimentare riformata, volti a preservare la continuazione (o la cessazione e contestuale<br />

inizio) dell’attività d’impresa a prescindere dal soggetto a cui la stessa sia imputabile:<br />

tra tutti, l’esercizio provvisorio dell’impresa, l’affitto d’azienda e la sua cessione in blocco o<br />

per rami, la tutela accordata in tali casi ai lavoratori, la possibilità di conferire l’azienda in<br />

una società preesistente o di nuova costituzione; strumenti questi che certamente sono rivolti<br />

a salvaguardare l’unità operativa dei complessi aziendali. Raffrontando infatti la disciplina<br />

dell’amministrazione straordinaria con quella fallimentare (alla quale ultima peraltro la prima<br />

rinvia per innumerevoli aspetti), non si scorgono più macroscopiche differenze (a parte i poteri<br />

di nomina, autorizzativi e di controllo riservati al Ministero dello sviluppo economico, che<br />

ben potrebbero distribuirsi tra gli organi della procedura, in particolare appannaggio del tribunale<br />

fallimentare, del comitato dei creditori e del giudice delegato). In tale prospettiva il<br />

comitato dei creditori, sulla scorta delle nuove attribuzioni che la riforma fallimentare ha<br />

ad esso assegnato e data la sua naturale indole per procedure di maggior rilevanza, sembra<br />

idoneo, con gli adattamenti del caso, a prendere il posto del comitato di sorveglianza di<br />

cui al d.lgs. n. 270 del 1999, nonché a recepire molti dei compiti che la disciplina dell’amministrazione<br />

straordinaria oggi riserva all’organo politico. In tale prospettiva, la scelta tra i programmi<br />

contenuti nell’art. 27 del citato decreto legislativo (programma di cessione dei complessi<br />

aziendali o programma di ristrutturazione) potrebbe, con piccoli adattamenti legislativi,<br />

confluire nel programma di liquidazione di cui all’art. 104 ter legge fallim.; con conseguente<br />

spostamento, dal Ministro dell’industria al comitato dei creditori, della competenza ad autorizzare<br />

il programma prescelto, lasciando all’organo politico l’espressione del solo parere, necessario<br />

in particolare per la valutazione dell’eventuale ricorso ad agevolazioni pubbliche (di<br />

qualsiasi specie) connesse alla realizzazione del programma.


Parte I - Dottrina 73<br />

vo al fattore tempo) mediante la semplice alienazione dei beni riferibili al<br />

compendio fallimentare; si pensi ad esempio alla delicata scelta, ove risulti<br />

impossibile alienare nell’immediato il complesso aziendale a titolo definitivo,<br />

tra l’affitto dell’azienda di cui all’art. 104 bis legge fallim. ( 45 ), al fine di<br />

ottenere, verosimilmente nell’ottica di lungo periodo, una più proficua<br />

vendita del complesso aziendale o di parte di esso (ma che impedisce, fino<br />

alla cessazione o allo scioglimento ( 46 ) del rapporto, vendite di tipo atomistico),<br />

e l’alienazione dei singoli beni, quando quest’ultima forma di liquidazione<br />

risulti idonea a garantire in tempi ragionevolmente brevi le ragioni<br />

creditorie; ciò che in altre parole, potrebbe tradursi nella delicata attività di<br />

contemperamento tra l’interesse alla prosecuzione (rectius nuovo inizio)<br />

dell’attività dell’impresa fallita (perché dotata di going concern) e il rischio<br />

di determinare il fallimento di un altro soggetto, e cioè di quel creditore<br />

che non è in grado di attendere per molto tempo il soddisfacimento del<br />

proprio credito ( 47 ).<br />

( 45 ) L’istituto dell’affitto d’azienda nell’ambito della procedura fallimentare è stato introdotto<br />

dal legislatore della riforma fallimentare, sulla scia di quanto già avvenuto in tema<br />

di amministrazione straordinaria, nell’ottica della conservazione dei patrimoni produttivi e<br />

di favorire le cessioni aggregate. Per i diritti da riconoscere ai lavoratori in caso di affitto d’azienda<br />

cfr. Corrado, La riforma della legge fallimentare: implicazioni giuslavoristiche del<br />

d.lgs. 5/2006; parte seconda: l’esercizio provvisorio e l’affitto d’azienda, inRiv. crit. dir. lav.,<br />

2006, 2, 357 segg.<br />

L’affitto dell’azienda può essere proposto anche prima dell’approvazione del programma<br />

di liquidazione: in questo caso provvede il giudice delegato che dovrà, previo parere favorevole<br />

del comitato dei creditori, effettuare una valutazione di merito in ordine alla convenienza<br />

dell’operazione; sul punto cfr. Quaranta, inIl nuovo diritto fallimentare, a cura di Santangeli,<br />

Milano, 2006, 498. Nell’ipotesi invece in cui l’affitto non sia stato preventivamente disposto,<br />

esso sarà oggetto, ricorrendone i presupposti, di apposita proposta del curatore, contenuta<br />

nel programma di liquidazione, che dovrà essere approvata dal comitato dei creditori.<br />

Si è già rilevato che l’affitto d’azienda è stato previsto dal legislatore quale strumento funzionale<br />

alla più proficua vendita del complesso aziendale. In realtà èpossibile ipotizzare casi<br />

in cui l’istituto potrà essere utilizzato direttamente con finalità liquidatorie; si pensi all’eventualità<br />

che risulti impossibile trovare sul mercato un acquirente dell’azienda, ma la curatela,<br />

tramite apposite procedure competitive, riesca a stipulare un contratto d’affitto idoneo esso<br />

stesso (con i canoni) a soddisfare le pretese dei creditori concorrenti.<br />

( 46 ) Stabilisce l’art. 104 bis comma 3 legge fallim. che il contratto d’affitto debba prevedere<br />

il diritto di recesso (ad nutum) che il curatore può esercitare sentito il comitato dei creditori.<br />

A fronte di tale recesso l’affittuario avrà diritto ad un equo indennizzo che rappresenta<br />

per la massa fallimentare un debito da soddisfare in prededuzione.<br />

( 47 ) Stanghellini, Le crisi di impresa fra diritto ed economia, cit., 71 prende in considerazione<br />

come unico caso in cui possa prospettarsi un problema di contemperamento di vari<br />

interessi, quello della vendita dell’azienda in attività che non genera il massimo prezzo rispetto<br />

ad altre forme di cessione. Nel testo invece, partendo dal presupposto che il fattore temporale<br />

di soddisfacimento dei creditori sia una variabile da tenere in considerazione, si intende<br />

mettere in rilievo che il contemperamento di vari interessi può affiorare anche quando la<br />

cessione disaggregata di beni consenta, se pur in misura minore, di tacitare celermente le ra-


74<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

Da queste poche battute risulta palese la difficoltà di comporre gli interessi<br />

che si possono prospettare al comitato nell’esercizio delle proprie funzioni,<br />

in particolare in sede di approvazione del programma di liquidazione:<br />

una così complessa opera di ponderazione non potrà che essere svolta da<br />

soggetti motivati quanto meno dal riconoscimento di un compenso per l’attività<br />

svolta e dovrà essere riservata esclusivamente a figure professionalmente<br />

competenti.<br />

gioni creditorie, rispetto a forme di prosecuzione dell’attività idonee a generare un attivo<br />

maggiore, ma in tempi molto più lunghi.


OSSERVATORIO STRANIERO<br />

LA PREVENZIONE ED <strong>IL</strong> TRATTAMENTO<br />

DELL’INSOLVENZA DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMATORI<br />

NELL’ORDINAMENTO SPAGNOLO<br />

di<br />

Juana Pulgar Ezquerra ( 1 )<br />

1. Il «consumatore famiglia» e le difficoltà economiche nelle politiche di<br />

concessione del credito al consumo. –Cièdato di vivere nella società dei<br />

consumi, in cui la globalizzazione delle economie e il carattere transnazionale<br />

dei mercati hanno inciso in modo rilevante sulla evoluzione delle «abitudini<br />

di consumo», evoluzione che ha comportato un crescente ricorso al<br />

credito come strumento di finanziamento, soprattutto per i consumatori e<br />

per le economie familiari o domestiche. Le famiglie costituiscono attualmente<br />

– in quanto «unità economiche di consumo», orientate prioritariamente<br />

al soddisfacimento delle necessità individuali e collettive dei propri<br />

membri – il supporto principale del consumo stesso, incentrato prevalentemente<br />

su beni di prima necessità, e in particolar modo sulla abitazione familiare.<br />

Tuttavia, ciò non è stato accompagnato da un incremento del tasso di<br />

risparmio, ma, al contrario, dal ricorso al finanziamento esterno, specialmente<br />

da parte degli intermediari finanziari, che dalla fine del 2004 alla metà<br />

del 2006, hanno «ammorbidito» le condizioni per la concessione di tali<br />

tipologie di crediti, alla luce delle aspettative favorevoli circa l’impiego e<br />

in generale le condizioni economiche esistenti in quel momento nel contesto<br />

europeo e nordamericano.<br />

Sebbene sia indubbio che il ricorso al finanziamento abbia inciso favorevolmente<br />

sull’incremento della qualità della vita e del benessere materiale,<br />

è anche vero, però, che entrano in gioco variabili come l’aumento dei tassi<br />

( 1 ) Professore Ordinario di Diritto Commerciale nella Universidad Complutense di Madrid.<br />

La traduzione italiana è di Giovanni Falcone. Il saggio costituisce il testo della relazione<br />

presentata al convegno Il ruolo della banca nella attuazione delle misure di sostegno delle imprese<br />

e delle famiglie «in crisi», svoltosi in Lanciano nei giorni 22 e 23 gennaio 2010.


76<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

di interesse, la precarietà dell’impiego, la malattia o le separazioni tra coniugi,<br />

che possono fare sì, in pratica, che i debiti nei confronti delle banche<br />

superino i redditi di cui si dispone, generando il sovrindebitamento ed<br />

eventualmente l’insolvenza de consumatori e delle famiglie determinati da<br />

differenti tipologie di debiti (crediti ipotecari, crediti al consumo, carte di<br />

credito).<br />

Questa la situazione nella quale sembra attualmente immerso il contesto<br />

europeo e nordamericano, specialmente a partire dal 2007, in conseguenza<br />

della crisi dei prestiti «subprime» negli Stati Uniti. Ciò, per una parte, ha<br />

determinato un cambiamento nella politica creditizia delle banche, con<br />

una restrizione nelle condizioni di accesso al credito ipotecario e al consumo;<br />

dall’altro, ha avviato un dibattito intorno al trattamento normativo da<br />

darsi alla prevenzione e al trattamento delle crisi economiche delle persone<br />

fisiche e delle famiglie: un tema trasversale su cui incidono aspetti di diritto<br />

patrimoniale, fallimentare, diritto dei consumi e anche diritto di famiglia<br />

(es.: posizione del coniuge del fallito, situazione del regime patrimoniale<br />

della famiglia).<br />

Nell’ambito del sovraindebitamento dei consumatori e delle famiglie, si<br />

distingue innanzi tutto il cosiddetto «sovrindebitamento attivo», che trova<br />

la sua causa nella assunzione di debiti in maniera incontrollata, senza attenzione<br />

al livello dei redditi e alla capacità di rimborso da parte di chi si indebita,<br />

che talora trasmoda nel vero e proprio consumo irresponsabile, e sul<br />

quale incidono massimamente le campagne pubblicitarie aggressive, la immediata<br />

disponibilità di denaro attraverso carte di credito o politiche «blande»<br />

nella concessione del credito al consumo. Dall’altro lato, il «sovrindebitamento<br />

passivo», la cui causa è da situarsi al di fuori dell’ambito della<br />

volontà e del comportamento responsabile del soggetto, in contingenze inaspettate<br />

che determinano una incapacità sopravvenuta di fare fronte ai crediti<br />

(es. malattia, incidente, morte, separazione...) o di contingenze che pur<br />

potendo essere previste, oltrepassano le più ragionevoli previsioni (es.: aumento<br />

dei tassi di interesse, specie dei mutui ipotecari). Sul sovrindebitamento<br />

passivo incide inoltre, in modo particolare, il tipo di politica sviluppata<br />

a livello europeo e nordamericano nel contesto dello stato sociale (es.<br />

in materia di sanità e disoccupazione), che risulta determinante rispetto al<br />

modo con cui trattare il problema da un punto di vista normativo.<br />

Orbene, né il sovrindebitamento attivo, né quello passivo comportano<br />

necessariamente una situazione di insolvenza, dal momento che, finché il<br />

debitore continua ad adempiere le proprie o obbligazioni, o finché non si<br />

possa prevedere che cessi di farlo – negli ordinamenti nei quali la insolvenza<br />

futura sia prevista come presupposto di apertura dei procedimenti concorsuali<br />

(Germania: Drohende Zahlungsunfaigkeit, art. 18 InsO; o Spagna:<br />

insolvencia inminente dell’art. 2.3 Ley Concursal) – non sarà insolvente.<br />

Per questa ragione, una politica di trattamento delle crisi economiche


Parte I - Dottrina 77<br />

del consumatore deve essere affrontata da una duplice punto di vista: da un<br />

lato, dal punto di vista della prevenzione delle situazioni di sovraindebitamento<br />

(o addirittura della evoluzione posteriore verso situazioni di insolvenza);<br />

dall’altro, dal punto di vista di un atteggiamento curativo, relativo<br />

ai meccanismi attraverso i quali devono essere trattate quelle situazioni nelle<br />

quali il debitore non può fare fronte al regolare adempimento delle proprie<br />

obbligazioni, normativizzando il procedimento da seguire nella ristrutturazione<br />

dei debiti dei consumatori.<br />

L’ordinamento giuridico comunitario risulta privo, fino ad ora, di una<br />

normativa preventiva specifica relativa al sovrindebitamento familiare e delle<br />

persone fisiche, o di trattamento di quelle situazioni in cui queste versino<br />

in situazioni di insolvenza a causa di un previo sovrindebitamento o per altra<br />

causa. Tali temi sono soltanto incidentalmente toccati dalla applicazione<br />

della direttiva 87/102 CEE del 22 dicembre del 1986, del Consiglio, relativa<br />

all’adeguamento delle disposizioni legali regolamentari e amministrative degli<br />

Stati membri in materia del consumo (Direttiva 2007/48 CEE del Parlamento<br />

Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008) o nei documenti relativi<br />

alla prestazione dei servizi finanziari ai consumatori.<br />

In questo contesto di assenza di armonizzazione comunitaria in materia,<br />

nei paesi europei più vicini possono distinguersi almeno due modelli<br />

differenziati: da un lato, quello francese, fortemente amministrativizzato,<br />

incuisièscelto di affrontare in modo preventivo il sovrindebitamento,<br />

prima che si trasformi in insolvenza, nell’ambito del diritto dei consumi<br />

(art. L 331-2 del Codice del consumo del 31 dicembre 1989, modificato<br />

l’8 febbraio 1995 e il 29 luglio 1998, che stabilisce un procedimento davanti<br />

alla «Commission de Surendettement des particuliers», cui bisogna<br />

aggiungere l’ultima riforma introdotta in questo ambito nel 2003); dall’altro,<br />

il modello tedesco (InsolvenzOrdnung del 1994), dopo la modifica legislativa<br />

inserita nella InsO nel 2001, seguito in questa direzione dalla riforma<br />

portoghese attuata con il «Codigo da Insolvencia e da Recuperaçao<br />

de Empresas» approvato con Decreto Legge n. 53/2004. In questo secondo<br />

tipo di modello sono previste in sede concorsuale e all’interno della<br />

unificazione procedimentale introdotta dalla InsolvenzOrdnung del<br />

1994, norme speciali relative al concorso dei debitori persone fisiche, includendo<br />

i consumatori e i piccoli imprenditori, che comportano una notevole<br />

contrazione dei costi e una semplificazione procedimentale (Verbraucherinsolvenzverfahren,<br />

art. 301, II, InsO) che si combina con meccanismi<br />

pure previsti in sede concorsuale, di liberazione o condono di debiti<br />

non soddisfatti nei concorsi dei debitori persone fisiche dopo la loro conclusione<br />

(Restschuldbefreiung, artt. 286-303 InsO). In questo modo viene<br />

inserita, tra le finalità del sistema concorsuale in ambito europeo, l’idea<br />

della «seconda possibilità» (second chance) o«fresh start», tipicamente<br />

nordamericana, che costituisce una delle raccomandazioni contenute nella


78<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

guida sull’insolvenza di Uncitral del 25 giugno 2004 (Capitolo VI, conclusione<br />

del procedimento. A - Esdebitazione).<br />

2. L’attuale dibattito sul trattamento del sovrindebitamento dei consumatori<br />

e delle famiglie nell’ordinamento italiano ed in quello spagnolo. – Attualmente,<br />

nell’ordinamento spagnolo e in quello italiano si è avviato un dibattito<br />

sul trattamento da darsi al sovrindebitamento ed alla insolvenza delle<br />

persone fisiche e delle famiglie. Nonostante il parallelismo temporale nel dibattito<br />

sul tema diversi restano sostanzialmente i termini in cui, rispetto ad<br />

altri modelli di diritto comparato (ed in particolare rispetto al diritto nordamericano,<br />

pioniere nel trattamento di tali temi), si pone la discussione in<br />

quello che potremmo chiamare «blocco giuridico continentale latino» (ordinamento<br />

italiano e spagnolo).<br />

Effettivamente, fino ad ora, non si è prodotta nell’ordinamento italiano<br />

né in quello spagnolo una contrapposizione pubblica tra gli interessi della<br />

«lobby» dell’industria del credito al consumo e il sovrindebitamento familiare<br />

e delle persone fisiche nell’ambito delle prestazioni dello Stato sociale, come è<br />

accaduto nel modello nordamericano. Il dibattito, invece, è parso centrarsi<br />

maggiormente sui meccanismi preventivi del trattamento di tali crisi che debbano<br />

essere posti a disposizione per dare, da parte del sistema, una risposta<br />

efficace a tale problematica in termini di costi economici e temporali.<br />

A dispetto della identità del punto di partenza tra i due ordinamenti, è<br />

necessario evidenziare come i termini in cui viene posto attualmente il dibattito<br />

sul trattamento del sovrindebitamento delle persone fisiche e dei<br />

consumatori siano sostanzialmente diversi.<br />

Infatti, nel momento attuale, in cui in Italia si è in attesa di approvazione<br />

da parte della Camera del progetto di legge su «Disposizioni in materia<br />

di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovrindebitamento»,<br />

approvata dal Senato il 1º aprile 2009 (che introdurrebbe nell’ordinamento<br />

italiano uno specifico procedimento di composizione negoziale<br />

dell’insolvenza non soltanto dei debitori persone fisiche o famiglie, ma anche<br />

di quegli altri soggetti che nel diritto italiano non siano assoggettabili ai<br />

procedimenti concorsuali previsti), in Spagna il Ministro di Giustizia Francisco<br />

Camano ha costituito una sezione speciale all’interno della Comision<br />

General de Codificación, costituita da giudici, avvocati, amministratori concorsuali<br />

e professori universitari – cui ho l’onore di partecipare come «vocal»<br />

– con il compito di completare la riforma parziale che è stata introdotta<br />

nella Ley Concursal spagnola dal RDL 3/2009. Non è in progetto, pertanto,<br />

una riforma generale della Ley Concursal spagnola 22/2003 ( 2 ), di elevata<br />

( 2 ) D’ora in poi indicata come «LC».


Parte I - Dottrina 79<br />

qualità tecnica e approvata con un amplissimo margine di consenso (una<br />

sola astensione e un solo voto contrario), e la cui rilevanza pratica si è manifestata<br />

soprattutto nell’attuale contesto di crisi economica, ma, di nuovo,<br />

di una riforma parziale che permetta di incrementare il suo ambito operativo.<br />

Uno dei compiti che abbiamo ricevuto all’interno di tale commissione è<br />

quello di revisionare la scelta sul trattamento delle crisi economiche delle<br />

persone fisiche e delle famiglie, e tutto ciò in un contesto nel quale sebbene<br />

sia vero che il sovrindebitamento di tali operatori in Spagna è sceso leggermente<br />

nel terzo trimestre del 2009 a 943.870 – essendo questo il livello più<br />

basso registrato a partire dal primo trimestre del 2008 – questo continua a<br />

costituire il 94% del P<strong>IL</strong>, aumentando inoltre il numero di dichiarazioni di<br />

concorso di persone fisiche, che, sebbene continui ad essere più basso del<br />

numero di dichiarazioni di concorso di debitori imprenditori (nell’ultimo<br />

trimestre del 2008 di 764 dichiarati in concorso, soltanto 119 sono persone<br />

fisiche), ha sperimentato un importante aumento rispetto all’ultimo trimestre<br />

del 2007, in cui i concorsi di persone fisiche furono soltanto 23.<br />

Nonostante il riferito parallelismo temporale nel dibattito sulla materia<br />

iniziato in Spagna ed in Italia, occorre evidenziare come siano sostanzialmente<br />

distinti il contesto normativo ed i termini nei quali nell’uno e nell’altro<br />

ordinamento si progetta di affrontare il trattamento della materia, nel<br />

perseguimento dei diversi intenti di politica legislativa che hanno ispirato<br />

le recenti riforme concorsuali realizzate nei due ordinamenti.<br />

Di fatti, la opzione adottata nel modello italiano nella riforma del<br />

2005-2007 è stata quella di continuare a distinguere, a dispetto di quanto<br />

accade nella generalità dei modelli di diritto comparato, il trattamento<br />

delle crisi economiche del debitore in funzione della condizione e della<br />

dimensione di questi, attraverso una pluralità di procedimenti concorsuali,nelcuiambitoilconsumatoreelepersonefisicheingeneralerestano<br />

esclusi dal relativo ambito di applicazione e dal regime di «esdebitazione»,<br />

di cui potranno beneficiare soltanto i debitori persone fisiche imprenditori.<br />

Nell’ordinamento italiano, pertanto, sembra mancare un trattamento<br />

concorsuale specifico per il sovrindebitamento delle persone fisiche<br />

e delle famiglie: la crisi economica di questi, pertanto, dovrà essere<br />

affrontata con il ricorso alla categoria generale dell’inadempimento delle<br />

obbligazioni.<br />

In questo ambito la già ricordata proposta di legge sulla «composizione<br />

delle crisi da sovraindebiamento» che, pur ispirandosi al modello francese,<br />

assume tuttavia caratteri propri e differenziati, persegue l’obiettivo di dare<br />

un modello normativo preventivo e di regolazione delle crisi economiche:<br />

non soltanto, però, delle persone fisiche e delle famiglie, ma anche di tutti<br />

quegli altri debitori che non possono essere assoggettati ai procedimenti<br />

concorsuali tipizzati nell’ordinamento italiano.


80<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

Nell’ordinamento spagnolo, peraltro, i termini del dibattito sono sostanzialmente<br />

diversi dal momento che in, virtù della LC, è stato introdotto<br />

il principio di unità nel trattamento delle crisi economiche del debitore comune,<br />

manifestato non soltanto in un ambito procedimentale e legale, ma<br />

anche e soprattutto soggettivo, essendo previsto un unico procedimento denominato<br />

«concurso de acreedores» per qualsiasi debitore di una pluralità di<br />

creditori che sia soggetto di diritto: sicché il sovrindebitamento delle persone<br />

fisiche e delle famiglie è in linea di principio assoggettato a tale procedimento,<br />

rimettendosi la prevenzione di tali crisi all’ambito extraconcorsuale,<br />

talora in quello del diritto dei consumi, della disciplina della pubblicità o<br />

della protezione del consumatore.<br />

Pertanto, nell’ordinamento spagnolo la prevenzione ed il trattamento<br />

del sovrindebitamento e dell’insolvenza delle famiglie e delle persone fisiche<br />

non risultano carenti di una disciplina: semplicemente si è scelto espressamente<br />

di sottoporle alla disciplina di crisi di qualsiasi altro debitore, senza<br />

specificità, dal momento che in questo ambito – e diversamente dal modello<br />

tedesco – la unità soggettiva è stata identificata con uniformità, senza che<br />

neppure venissero introdotte espressamente specialità all’interno del procedimento<br />

per tali tipologie di debitore, al di là di quelle che saranno analizzate<br />

tra poco e che derivano più dalla natura propria di tali debitori che da<br />

una opzione di politica legislativa volta ad individuare specialità all’interno<br />

del regime comune.<br />

Tale opzione di politica legislativa, a cinque anni dalla entrata in vigore<br />

della LC, sembra comunque opportuna, dal momento che, anche se il numero<br />

dei concorsi delle persone fisiche è aumentato, tale numero continua<br />

essere notevolmente inferiore a quello dei debitori imprenditori in concorso:<br />

e comunque, in generale, si tratta di concorsi senza massa nei quali c’è<br />

solo un bene che normalmente è la casa di abitazione che è per di più ipotecata<br />

e pertanto destinata nella sua realizzazione al soddisfacimento di un<br />

creditore in concreto, e la prevenzione di tali crisi viene lasciata ad ambiti<br />

diversi da quello concorsuale. Tuttavia, questa stessa opzione comporta alcuni<br />

problemi pratici che dovrebbero essere risolti in vista di una maggiore<br />

efficienza del sistema.<br />

Tali problemi, come si esaminerà qui di seguito, si incentrano essenzialmente<br />

nei costi economici e temporali conseguenti al fatto di assoggettare<br />

tali debitori a un procedimento lungo e costoso come il concorso dei creditori;<br />

e nella assenza di meccanismi esdebitatori rispetto ai debiti residui<br />

dopo la chiusura del concorso per mancanza di attivo.<br />

3. Il trattamento normativo della crisi economica della famiglia e del<br />

debitore persona fisica nell’ordinamento spagnolo. –3.1.La prevenzione<br />

del sovrindebitamento. –Comesièavuto modo di anticipare, nella riforma<br />

del diritto fallimentare spagnolo realizzata attraverso la LC non si è


Parte I - Dottrina 81<br />

scelto – differentemente da quanto accade nell’ordinamento francese –<br />

di adottare un trattamento preventivo dell’insolvenza dei consumatori<br />

nella disciplina del credito al consumo. Tuttavia è possibile distinguere,<br />

all’interno dell’ordinamento spagnolo, alcuni istituti volti al trattamento<br />

preventivo di una eventuale insolvenza e perfino di uno stato anteriore al<br />

sovrindebitamento che può sfociare in insolvenza del consumatore persona<br />

fisica, che si riscontrano in alcune forme pubblicitarie, nella disciplina<br />

del credito al consumo, in quella della vendita a rate, e anche in<br />

taluni tratti della attività giudiziale, bancaria e assicurativa. Si pensi alle<br />

informazioni sulla situazione economica del debitore che possono essere<br />

conseguite attraverso i «registros de solvencia», sia che si tratti di informazioni<br />

positive (che aiutano a prevenire il sovrindebitamento eccessivo<br />

offrendo informazioni non soltanto sugli eventi negativi), sia che si tratti<br />

della ricostruzione storica relativa ai debitori morosi (attività gestita in<br />

Spagna dal Banco de España); oppure attraverso i registri negativi gestiti<br />

da soggetti privati. In ogni caso la previsione di tali informazioni con finalità<br />

preventive incide anche nell’ambito della tutela dei dati personali<br />

( 3 ) e potrebbe determinare anche una eventuale responsabilità diquegli<br />

enti creditizi che concedano credito o finanziamenti a persone con alto<br />

rischio di sovrindebitamento alla luce dei dati di cui si dispone nei registri<br />

positivi o negativi, sebbene fino ad ora nell’ordinamento spagnolo<br />

non venga disciplinata la cosiddetta «concessione abusiva di credito da<br />

parte della banca».<br />

D’altra parte, la prevenzione incide anche sulla informazione precontrattuale,<br />

che deve essere orientata verso la costruzione di un mercato trasparente<br />

del credito che metta in grado i consumatori di calcolare il proprio<br />

livello di sovrindebitamento ( 4 ).<br />

Allo sesso modo, rivestono una finalità preventiva del sovrindebitamento<br />

del consumatore (e quindi della sua insolvenza) la concessione di un termine<br />

di riflessione a seguito della conclusione di un contratto, nel corso del<br />

quale termine si può liberamente recedere dallo stesso ( 5 ). Infine, possono<br />

essere considerati misure orientate alla prevenzione del sovrindebitamento<br />

( 3 ) Art. 29 LO 13 dicembre 1999, n. 15, sulla protezione dei dati di natura personale,<br />

pubblicata nel BOE n. 298 del 14 dicembre dello stesso anno<br />

( 4 ) Legge 11 novembre 1998, n. 34, cosiddetta «legge generale sulla pubblicità»; regime<br />

di previa autorizzazione dei prodotti bancari ai sensi dell’art. 48.2d; circolare del Banco de<br />

España 8/1990; art. 13 della legge sulla vendita a termine di beni mobili; norma 6, capoverso<br />

3, paragrafo 2 della circolare del Banco de España n. 8/1990 relativamente alle aperture di<br />

credito in conto corrente.<br />

( 5 ) Artt. 44-45 della legge del 15 gennaio n. 7 sul commercio al dettaglio; artt. 5-7 della<br />

legge 21 novembre 1991, n. 26 sui contratti conclusi fuori dei locali commerciali; art. 9 della<br />

legge sulla vendita a termine dei beni mobili; art. 9.4 della Legge sui viaggi organizzati.


82<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

i meccanismi di dimostrazione iniziale di certa solvenza ( 6 ), e la concertazione<br />

di garanzie e assicurazioni che proteggano i consumatori e i finanziati a<br />

fronte di possibili sinistri che incidano sulla solvenza del debitore (assicurazioni<br />

sulla solvenza, sull’ammortamento dei mutui ipotecari), o infine la limitazione<br />

volontaria o imposta della capacità di credito dei consumatori.<br />

3.2. Le misure per il trattamento dell’insolvenza del consumatore alla luce<br />

della unificazione soggettiva introdotta dalla Ley Concursal. – In quei casi in<br />

cui le misure prima descritte non dispieghino la propria pretesa efficacia<br />

preventiva, e il sovraindebitamento sfoci nella insolvenza, si produrrà la<br />

eventuale dichiarazione di concorso della persona fisica, resa possibile dalla<br />

unificazione soggettiva introdotta dalla LC, che costituisce una delle grandi<br />

novità della riforma concorsuale spagnola.<br />

Con tale riforma viene superato, sulla scia dei modelli anglosassoni, il<br />

tradizionale trattamento differenziato delle crisi in funzione della qualità<br />

imprenditoriale del debitore (tradizionale invece nel blocco giuridico latino)<br />

al contrario della opzione fatta propria da altre riforme, come quella italiana,<br />

che continua a riservare i procedimenti concorsuali ai debitori che rivestano<br />

detta qualità (D.Lgs. n. 5 del 2006).<br />

Tuttavia, come si è anticipato, nella riforma spagnola – al contrario di<br />

quanto accade nel sistema tedesco o portoghese – la unità significa «uniformità»<br />

e non sono previste norme speciali in funzione della distinta tipologia<br />

del debitore, e, più in particolare, non sono previste norme speciali per il<br />

caso in cui il debitore sia un consumatore. Di più: in questo sistema di unità<br />

soggettiva, il legislatore prende a modello il debitore imprenditore persona<br />

giuridica e non la persona fisica, essendo regolati dettagliatamente, ad<br />

esempio, gli effetti della dichiarazione del concorso sulla persona giuridica<br />

(art. 48 LC) ma non altrettanto dettagliatamente per le persone fisiche ed in<br />

particolare i consumatori, i quali talora risultano implicitamente esclusi da<br />

alcuni degli effetti «vantaggiosi» del concorso (per esempio il blocco delle<br />

azioni esecutive sui beni) essendo scarsi gli «incentivi» introdotti per favorire<br />

la relativa dichiarazione, poiché non viene contemplato nessun meccanismo<br />

di esdebitazione dal passivo residuo a seguito della liquidazione, al di<br />

là della efficacia novativa del concordato, al contrario di quanto accade in<br />

altri modelli riscontrabili nel diritto comparato.<br />

3.2.1. Le previsioni speciali implicite del concorso dei consumatori e i costi<br />

temporali ed economici del concorso: procedura abbreviata e proposta antici-<br />

( 6 ) Gli artt. 2.9 e 16 LVPBM del 16 luglio 1965 prevedevano l’obbligo di un pagamento<br />

iniziale nelle vendite a rate, previsione successivamente soppressa dalla LVPBM del 13 luglio<br />

1998, che consente la dilazione ed il finanziamento dell’importo totale del prezzo.


Parte I - Dottrina 83<br />

pata di concordato. – Uno dei principali problemi posti dalla inesistenza, nel<br />

modello spagnolo, di procedimenti speciali autonomi o di norme speciali di<br />

natura procedimentale nell’ambito del concorso dei creditori in ragione della<br />

natura del debitori, è dato dai costi economici e temporali che tutto questo<br />

comporta, specialmente per le persone fisiche e le piccole imprese, e tutto<br />

questo nonostante le specialità implicite nella procedura che si notano<br />

nella LC, e nonostante i lori effetti sui debitori persone fisiche (che tuttavia,<br />

come si evidenzierà, non riescono a ridurre tali costi). Questi temi, come si è<br />

anticipato, sono attualmente oggetto di studio e di analisi nella commissione<br />

per la riforma del diritto concorsuale spagnolo.<br />

Negli articoli 190-191 LC viene disciplinato il cosiddetto «procedimentoabbreviato»,o,piùpropriamente,<br />

una «procedura abbreviata di<br />

concorso dei creditori», che, sebbene in linea di principio potrebbe adattarsi<br />

a qualcuna delle specialità del concorso delle persone fisiche (dal momento<br />

che comporta un risparmio di tempo e una semplificazione organica)<br />

può sollevare dubbi in ordine sulla applicabilità al debitore non imprenditore<br />

e più specificamente alle persone fisiche consumatrici. In effetti,<br />

nell’articolo 190.1 LC viene delimitato l’ambito di applicazione soggettivo<br />

della procedura abbreviata sulla base del concorso cumulativo di un<br />

requisto relativo all’entità del passivo (non deve superare 10.000.000 di<br />

euro, somma così elevata dal RDL 3/2009 rispetto a quella inizialmente<br />

stabilita, proprio al fine di ampliare l’ambito soggettivo di applicazione<br />

della procedura) e di uno relativo alla condizione del debitore come «persona<br />

fisica o giuridica che secondo la legge commerciale sia autorizzata a<br />

presentare un bilancio in forma abbreviata», ciò che pone l’interrogativo<br />

se tale secondo requisito debba essere riferito unicamente alla persona<br />

giuridica (così che la persona fisica possa comunque essere assoggettata<br />

alla procedura abbreviata) o anche alla persona fisica (che allora potrebbe<br />

essere assoggettata alla procedura abbreviata soltanto quando la legge<br />

commerciale la autorizzi a presentare bilancio in forma abbreviata secondo<br />

gli articoli 190-191 LC). Anche se la interpretazione dell’art. 190.1<br />

sembra dover essere nel senso di richiedere la presentazione del bilancio<br />

in forma abbreviata solo alla persona giuridica, è comunque da riconoscere<br />

che con la procedura abbreviata non si introducono norme speciali riferite<br />

unicamente al consumatore (così come invece nel modello tedesco<br />

della Verbraucherinsolvenzverfahren, dicuiagliartt.304segg.InsO). Infatti,<br />

a tale procedura possono avere accesso non soltanto il consumatore,<br />

ma le persone fisiche in generale, siano esse o no consumatori, e quegli<br />

imprenditori, che per essere autorizzati a redigere il bilancio in forma abbreviata,<br />

siano di piccole dimensione (regola 1 parte IV RD 1643/1990,<br />

che approva il piano generale di contabilità), non essendo neppure prevista<br />

una «procedure simplifiée» di tipo francese, dal momento che non vengono<br />

ridotte le fasi del procedimento, ma soltanto abbreviati i suoi termini


84<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

e ridotta la composizione della amministrazione concorsuale, che può avere<br />

struttura unipersonale (mentre, secondo la regola generale, dovrebbe<br />

avere struttura collegiale: avvocato, commercialista, revisore dei conti o<br />

diplomato in materia commerciale e un creditore).<br />

D’altra parte, la proposta anticipata di concordato (artt. 104 segg. LC),<br />

in virtù della quale il debitore può presentare al giudice una proposta di<br />

concordato negoziata stragiudizialmente con i creditori che l’abbiano accettata<br />

al fine di darle una tramitazione concorsuale e che si pone nella fase<br />

comune del concorso, può comportare un risparmio di tempi e nello stesso<br />

modo potrebbe favorire un trattamento preventivo delle crisi dei debitori<br />

persone fisiche, dal momento che, se la domanda interviene in una situazione<br />

di insolvenza imminente (art. 2.2 LC), si può prevenire l’aggravamento<br />

della crisi. Tuttavia inzialmente rappresentavano un ostacolo per l’utilizzo<br />

nella pratica di tale soluzione i divieti previsti nell’art. 105 LC, che permettevano<br />

soltanto ai debitori non rientranti in tali situazioni di presentare tale<br />

proposta. Peraltro tali divieti erano inerenti a condizioni imprenditoriali che<br />

non riguardavano tale tipologia di debitori, e per di più essi sono stati notevolmente<br />

ridotti dal RDL 3/2009.<br />

A margine di tutto ciò, e sebbene non venga prevista una procedura<br />

speciale per le persone fisiche, nella LC vi sono alcune norme speciali<br />

che, in materia di dichiarazione, pubblicità e effetti della dichiarazione<br />

del concorso, possono trovare applicazione unicamente ai debitori persone<br />

fisiche. In questo senso, è opportuno richiamare le norme relative alla convocazione<br />

del debitore (art. 184,7, inciso 2), alla pubblicità nel Registro<br />

Mercantil della dichiarazione di concorso (art. 24.1), alla morte del soggetto<br />

sottoposto a concorso (art. 182), al diritto agli alimenti (art. 47 e 84.2.4<br />

LC), alle persone collegate al debitore (art. 93.1 e 92.5 LC), agli effetti dell’apertura<br />

della liquidazione (art. 145.2), alla conclusione (art. 178.2 LC) o<br />

alla riapertura del concorso (art. 179.1 LC). Tutto ciò deve essere inoltre<br />

completato con quei precetti che presuppongono che il debitore persona<br />

fisica sia coniugato, in cui viene disciplinato il contenuto della memoria<br />

che lo stesso debitore deve accompagnare alla richiesta di concorso o allegare<br />

nei casi di concorso necessario, nel termine di dieci giorni a decorrere<br />

dalla notificazione della ordinanza di dichiarazione del concorso dei creditori<br />

(art. 6.2.2. II in connessione con l’art. 21.1.3 LC). Allo stesso modo, in<br />

altre norme vengono disciplinati i beni coniugali (artt. 77 e 78), i crediti nei<br />

confronti del coniuge del debitore sottoposto a concorso (art. 84.1 inciso<br />

2), la formazione dell’inventario (art. 82.1 inciso 2) o il diritto del coniuge<br />

del debitore sottoposto a concorso a richiedere lo scioglimento della comunione.<br />

In senso contrario, vi è una serie di norme che regolano aspetti che in<br />

pratica sono relativi al debitore imprenditore o professionista e non al consumatore,<br />

come quelle, tra le altre, relative alla continuazione della attività


Parte I - Dottrina 85<br />

imprenditoriale o professionale durante il concorso (art. 44 LC) o al contenuto<br />

del concordato con procedura ordinaria per quello che riguarda le eccezioni<br />

alle limitazioni temporali e quantitative inerenti al suo contenuto remissorio<br />

e/o dilatorio (art. 100.1 paragrafo 2 LC con riguardo al concorso<br />

di imprese la cui attività possa avere particolare importanza per l’economia)<br />

o in connessione con il suo possibile contenuto riorganizzativo in ragione di<br />

un piano di fattibilità, quando venga previsto, per fare luogo all’adempimento<br />

del concordato, di disporre delle risorse generate dalla continuazione<br />

totale o parziale dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale<br />

(art. 100.5 LC). In tale ambito occorre evidenziare inoltre la previsione contenuta<br />

nella LC di limitare alcuni effetti derivanti dalla dichiarazione del<br />

concorso al debitore imprenditore e, in particolare, quello consistente nel<br />

divieto di azioni esecutive individuali aventi per oggetto beni gravati da garanzie<br />

reali (art. 56 LC), fino a che venga approvato un concordato il cui<br />

contenuto non riguardi l’esercizio di questo diritto o sia trascorso un anno<br />

dalla dichiarazione di concorso senza che si sia prodotta l’apertura della liquidazione,<br />

soltanto se tali azioni abbiano per oggetto beni del debitore destinati<br />

alla sua attività professionale o imprenditoriale o ad una unità produttiva<br />

di cui sia titolare: con il che il debitore persona fisica resterebbe<br />

escluso da uno dei più importanti benefici derivanti dalla dichiarazione<br />

di concorso che potrebbe incentivare la sua richiesta. In questo senso, il debitore<br />

con la propria dichiarazione di concorso non conseguirebbe l’effetto<br />

di bloccare l’azione esecutiva derivante dal credito ipotecario avente ad oggetto<br />

la sua abitazione, poiché questa non sarebbe «destinata alla sua attività<br />

professionale o imprenditoriale o a una unità produttiva di sua titolarità».<br />

Questo, peraltro, non è l’unico aspetto in cui il debitore persona fisica,<br />

lungi dal ricevere dalla riforma spagnola un trattamento attenuato o privilegiato,<br />

è oggetto di un trattamento ancor più rigoroso di quello riservato al<br />

debitore imprenditore (particolarmente se persona giuridica), dovendo evidenziarsi<br />

in questo senso gli effetti che la chiusura del concorso per mancanza<br />

di attivo ha sul passivo residuo, particolarmente in relazione alla<br />

sua possibile esdebitazione, aspetto quest’ultimo sul quale, per la sua importanza<br />

pratica, porteremo immediatamente la nostra attenzione.<br />

3.2.2. La inesistenza nel modello spagnolo di meccanismi di esdebitazione<br />

dai debiti residui dopo la conclusione del concorso: «fresh start» e «esclusione<br />

sociale». – In generale negli ordinamenti europei sono stati introdotti,<br />

attraverso le ultime riforme dei sistemi concorsuali, meccanismi di esdebitazione<br />

rispetto al passivo residuo dopo la chiusura del concorso. Non ci si<br />

riferisce, dunque, al concordato, uno dei cui effetti, dovuti alla sua natura<br />

novativa, risiede precisamente in tale esdebitazione. Ci si riferisce, invece, a<br />

situazioni in cui il procedimento concorsuale si sia concluso e in cui risul-


86<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

tino dei crediti insoddisfatti per insufficienza o inesistenza di beni o di diritti<br />

di contenuto patrimoniale di cui sia titolare il debitore. Il riferimento è<br />

al «discharge» di tradizione anglosassone, successivamente inserito nella generalità<br />

degli ordinamenti europei in occasione di recenti riforme (Germania,<br />

Italia e Portogallo), e che la guida legislativa sull’insolvenza elaborata<br />

da Uncitral il 24 giugno 2004 raccomanda ai legislatori di fare proprio (Capitolo<br />

VI.A Esdebitazione) in quanto considerato uno strumento volto ad<br />

incentivare le richieste di procedimenti concorsuali (per lo meno volontari)<br />

e favorire il recupero patrimoniale del debitore una volta conclusosi il procedimento.<br />

Il fatto è che tali meccanismi sono intimamente connessi con le<br />

finalità attribuite dal sistema normativo ad un procedimento concorsuale:<br />

infatti questi strumenti, attraverso la deroga al principio della responsabilità<br />

patrimoniale universale, muovono dalla filosofia genuinamente nordamericana<br />

della «seconda possibilità» (second chance), con riferimento all’inzio<br />

di nuove attività, ciò a cui ci si riferisce normalmente con la espressione<br />

«fresh start policy» («discharge from remaining debts»). Questo meccanismo<br />

non viene attivato generalmente nei confronti dei debitori persone<br />

giuridiche, giacché normalmente le legislazioni prevedono che al termine<br />

del procedimento concorsuale per mancanza di beni la persona giuridica<br />

si estingua: tale situazione, sebbene in alcuni ordinamenti non pregiudichi<br />

una riapertura del procedimento in caso di sopravvenienze attive, comporta<br />

comunque una estinzione implicita dei debiti non onorati per venir meno<br />

del debitore. Ciò, tuttavia, non accade con riguardo al debitore persona<br />

fisica che, prevedibilmente, dopo la conclusione del procedimento, ricomincerà<br />

la propria attività, la qual cosa renderà possibili nuove entrate e<br />

la necessità di non trascinarsi le «remore del passato» al fine di favorire<br />

il citato «fresh start», soprattutto alla luce del fatto che, in base al principio<br />

generale della responsabilità universale (art. 1911 cod. civ.) il debitore continuerebbe<br />

altrimenti a rispondere dei debiti restati non onorati dopo la<br />

conclusione del concorso con assoggettamento ai termini di prescrizione<br />

delle obbligazioni.<br />

Allo stesso modo, i meccanismi di esdebitazione dal passivo residuo rivestono<br />

importanza non soltanto relativamente a debitori imprenditori (ai<br />

quali permettono di riprendere una attività professionale o imprenditoriale<br />

senza conseguenze del passato), ma anche relativamente al debitore persona<br />

fisica consumatore e all’indebitamento della famiglia, dal momento che –<br />

quantunque sia vero che questi non svolgono attività professionale o imprenditoriale<br />

che necessiti di essere ripresa – non è meno vero che in, questi<br />

casi, il «discharge» permette di evitare situazioni di «esclusione sociale» che<br />

può derivare dal continuare ad essere obbligato dopo la conclusione del<br />

procedimento al soddisfacimento del passivo non onorato in un ambito<br />

concorsuale, con assoggettamento ai termini di prescrizione delle obbligazioni<br />

a volte abbastanza lunghi. Tutto ciò sebbene in taluni modelli, come


Parte I - Dottrina 87<br />

quello italiano, tali soggetti siano esclusi dall’ambito del modelli esdebitatori<br />

(nuovo capitolo IX introdotto nella legge fallimentare italiana dal D.Lgs.<br />

n. 5 del 2006, sotto la rubrica «esdebitazione»).<br />

Purtuttavia, bisogna rimarcare che il «discharge» costituisce un meccanismo<br />

di cui si avvantaggia non soltanto il debitore, ma anche, indirettamente<br />

il creditore e la circolazione dei beni in generale. Infatti, come si<br />

è anticipato, il «discharge» costituisce un potente incentivo per una tempestiva<br />

richiesta di concorso (specialmente volontario), nei casi in cui tale richiesta<br />

non costituisca un dovere, ma soltanto una facoltà: infatti la richiesta<br />

precoce favorisce i creditori che, in linea di principio, potranno disporre<br />

di un patrimonio maggiore su cui soddisfare i propri crediti. È peraltro<br />

vero che questo istituto può costituire anche un incentivo ad una condotta<br />

finanziaria non prudente da parte del debitore, che vi potrebbe essere indotto<br />

in considerazione della possibile esdebitazione nell’ambito di un<br />

eventuale procedimento concorsuale: tutto ciò con i conseguenti costi a carico<br />

del sistema finanziario dovuti al mancato recupero di quanto prestato<br />

(anche se, a sua volta, la prospettiva di un mancato recupero, seppur parziale,<br />

del credito in un procedimento concorsuale potrebbe costituire un<br />

indirizzo verso una politica responsabile di concessione di prestiti al consumo).<br />

È per questo che il «discharge», più che costituire un «diritto» del<br />

debitore assoggettato a concorso, è sostanzialmente un beneficio che diversi<br />

ordinamenti prevedono in relazione alla sussistenza, in capo ad debitore,<br />

di determinati requisiti stabiliti legalmente, dalla presenza dei quali si possa<br />

sostanzialmente concludere di trovarsi di fronte ad un debitore «onesto,<br />

ma sfortunato» (da notare, peraltro, che il «test» di «discharge» èstato inasprito<br />

nel modello nordamericano con il Consumer Protection Act del<br />

2005). Con tutto questo, non ci si riferisce ad una categoria «etico-morale»,<br />

ma al modo con cui il debitore è andato gestendo in pratica la sua attività<br />

economica, specialmente con riferimento alle obbligazioni che ha assunto<br />

e alle cause del suo inziale sovrindebitamento che alla fine è sfociato<br />

in insolvenza, ai cui effetti sarà rilevante la accennata distinzione tra sovirndebitamento<br />

attivo e passivo.<br />

Nell’ordinamento spagnolo, come si è anticipato, non vengono disciplinati<br />

meccanismi propriamente esdebitatori del passivo residuo, probabilmente<br />

alla luce della finalità essenzialmente solutoria attribuita al concorso<br />

dei creditori dalla LC, funzione al cui servizio ne vengono previste di ulteriori,<br />

relative all’incremento e al completamento della massa attiva al fine di<br />

favorire il soddisfacimento dei creditori: questo spiega anche in buona misura<br />

l’assenza, nella riforma spagnola del 2003, di qualsiasi meccanismo di<br />

esdebitazione dal passivo residuo dopo la chiusura del concorso, perché<br />

questo – attraverso la concessione al debitore di una «seconda opportunità»<br />

che favorisca il «fresh start» – finirebbe per attribuire al concorso finalità<br />

ulteriori.


88<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

È possibile che a questo si aggiunga anche la implicita mancanza di fiducia<br />

da parte del legislatore spagnolo in ordine all’«uso e all’abuso» che<br />

nella pratica potrebbe essere fatto di questo meccanismo esdebitatorio, soprattutto<br />

da parte dei «cattivi pagatori», consapevoli delle «perversioni» generate<br />

nel sistema durante la vigenza dell’antico ordinamento concorsuale<br />

spagnolo e la intenzione di compensare in qualche modo i sacrifici dei creditori<br />

professionali (che devono sopportare, nel caso di debitore imprenditore,<br />

il blocco della esecuzione su beni gravati da garanzie reali ex art. 56<br />

LC) evitando i costi che su di essi produrrebbe la irrecuperabilità di parte<br />

dei propri crediti nei confronti dei propri mutuatari in un eventuale meccanismo<br />

esdebitatorio concorsuale. In effetti, il «discharge» concede una<br />

«seconda opportunità» al debitore, nel momento in cui gli permette di tornare<br />

ad iniziare da zero la sua attività, però, nello stesso tempo, in qualche<br />

misura, può favorire la utilizzazione, da parte del debitore, della richiesta<br />

del suo proprio concorso soprattutto quando questa richiesta costituisca<br />

una facoltà (insolvenza imminente, art. 2.3 LC) e non un dovere (insolvenza<br />

attuale, art. 2.2 LC), avendo un «effetto di richiamo» che potrebbe ancor di<br />

più saturare gli attuali «juzgados de lo mercantil», e ledendo in qualche modo<br />

i diritti di credito, specialmente dei creditori professionali, spingendo,<br />

d’altra parte, di fronte all’aspettativa dell’esdebitazione, condotte finanziarie<br />

irresponsabili da parte del debitore.<br />

Ad ogni modo, queste considerazioni sono attualmente oggetto di revisione<br />

dalla commissione costituita nell’attuale processo di riforma del diritto<br />

concorsuale spagnolo, dovendosi evidenziare che comunque esistono<br />

nella LC alcuni meccanismi che impropriamente potrebbero avere un effetto<br />

parallelo a quello del «discharge», che analizzerò sommariamente qui di<br />

seguito.<br />

3.2.3. I meccanismi impropri di «discharge» nell’ambito della Ley Concursal.<br />

– A. L’esdebitazione in sede concordataria. –Èdiscutibile se un meccanismo<br />

esdebitatorio possa operare per mezzo del concordato quando il contenuto<br />

di quest’ultimo sia remissorio (art. 136 LC, che dispone che «i crediti<br />

dei creditori privilegiati che abbiano votato a favore del concordato,<br />

quelli dei creditori ordinari e dei creditori subordinati resteranno estinti<br />

per la parte oggetto di remissione, rimessi in termini,quanto alla loro esigibilità,<br />

per il tempo della dilazione e in generale subiranno gli effetti di quanto<br />

stabilito nel concordato»).<br />

Ci si chiede allora, soprattutto con riferimento alla «quita», che costituisce<br />

un «pactum de non petendo» di efficacia temporale illimitata, se il concordato<br />

abbia un effetto novativo e se questa novazione sia modificativa o<br />

estintiva, potendo, in quest’ultimo caso,produrre effetti paralleli a quelli derivati<br />

dai meccanismi di esdebitazione sul modello del «discharge».<br />

In effetti, si tratterebbe di considerare novativa la efficacia del concor-


Parte I - Dottrina 89<br />

dato, l’estinzione parziale delle obbligazioni oggetto della rimessione, vale a<br />

dire per la parte in cui questa le riguardi e che, secondo quanto previsto<br />

dall’art. 100 LC.,non potranno eccedere del 50% i crediti ordinari, cercando<br />

poi in pratica di ridurre questo limite legale massimo mediante misure<br />

indirette che favoriscano le maggioranze richieste per l’approvazione del<br />

concordato (art. 163.1.1 LC) in quei casi in cui la quita non superi il terzo<br />

dell’importo dei loro crediti. Tuttavia, è prevista la possibilità di superare<br />

eccezionalmente i limiti legali al contenuto dilatorio o remissorio del concordato,<br />

richiedendosi a tale fine che il debitore sia una «impresa la cui attività<br />

possa avere particolare importanza per l’economia» e che sia accompagnata<br />

una relazione dell’amministrazione economica competente (art.<br />

100.1.2. paragrafo LC). Questi requisiti vengono attenuati nei casi di proposta<br />

anticipata di concordato, dove, per derogare ai limiti legali del contenuto<br />

remissorio, è il giudice l’organo competente ad autorizzare il superamento<br />

degli stessi su richiesta del debitore (art. 104.2 LC).<br />

Tuttavia, riteniamo che, a rigore, l’efficacia remissoria del concordato<br />

non produca l’estinzione dell’obbligazione, in quanto la «remissione» accordata<br />

in un concordato (quita) non può considerarsi una vera e propria<br />

remissione in senso tecnico ( 7 ). In effetti, da un lato, la riduzione del credito<br />

contenuta all’interno di un concordato non è un atto di liberalità – come lo<br />

sarebbe una vera e propria remissione – dal momento che i creditori accettano<br />

la riduzione proprio a loro vantaggio, giacché non potrebbero ottenere<br />

una soluzione più favorevole per i loro interessi, alla luce della situazione in<br />

cui versa il debitore (ad esempio: si rinuncia al 40% per recuperare un 60%<br />

al posto di nulla). D’altra parte, gli effetti della riduzione non sono neppure<br />

quelli tipici della remissione (art. 1156 cod. civ.), dal momento che – ove si<br />

sostenesse che la «quita» fosse un condono – si dovrebbe accettare l’idea<br />

che il concordato produca effetti anche con riferimento a obbligazioni<br />

non assoggettate al concorso, estinguendosi non soltanto l’obbligazione<br />

principale nei confronti del debitore, ma anche quelle accessorie alla principale<br />

(per esempio, obbligazione del garante, art. 1847 cod. civ.). Questo<br />

tuttavia non accade nel concorso, dal momento che l’art. 135 LC stabilisce<br />

( 7 ) Nota del traduttore: nell’ordinamento spagnolo, l’istituto corrispondente alla remissione<br />

(come causa di estinzione dell’obbligazione) prevista nel codice civile italiano è lacondonación,<br />

qui tradotta con l’espressione «remissione in senso stretto» (o remissione tout<br />

court), giacché l’Autrice, nel riferirsi al contenuto «remissorio» del concordato (la c.d. quita),<br />

intende precisamente spiegare che non si tratta di una vera e propria «remissione» (vale a dire<br />

di una vera e propria condonación, ai sensi dell’art. 1156 del codice civile spagnolo). Per questo<br />

motivo, laddove nell’originale in lingua spagnola si allude al pagamento parziale che può<br />

attuarsi nel concordato (indicandolo come «effetto remissorio»), si è preferito volgere il concetto<br />

in italiano con l’espressione «riduzione del debito concordatario», o semplicemente richiamare<br />

la «quita», che è l’espressione che sinteticamente individua tale nozione nella LC.


90<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

la sussistenza piena dei diritti nei confronti degli obbligati solidalmente con<br />

il debitore soggetto a concorso e nei confronti dei fideiussori o garanti con<br />

riferimento ai «creditori che non abbiano votato a favore del concordato»<br />

come mezzo di estinzione di una obbligazione e di sua sostituzione con una<br />

nuova.<br />

Ciò esclude l’assimilazione della riduzione concorsuale (quita) alla novazione<br />

estintiva perché, se questa fosse la sua portata, di nuovo, bisognerebbe<br />

considerare estinte le obbligazioni accessorie senza che sia equiparabile il<br />

contenuto dell’art. 135 LC a quanto disposto nell’art. 1207 cod. civ., in<br />

quanto continuerebbero a sussistere le obbligazioni accessorie a favore di<br />

terzi che non abbiano prestato il proprio consenso.<br />

In effetti, ciò che l’art. 135 LC stabilisce è la piena sussistenza dei diritti<br />

nei confronti degli obbligati solidali del debitore assoggettato a concorso e<br />

nei confronti dei suoi garanti o fideiussori a favore dei «creditori che non<br />

abbiano votato a favore del concordato», non potendo individuarsi in tali<br />

creditori quelli a cui si riferisce l’art. 1207 cod. civ. Ci troveremmo, pertanto,<br />

di fronte ad una situazione nella quale il debitore «de facto» viene liberato<br />

a tempo indeterminato dall’obbligazione di pagare la parte oggetto di<br />

riduzione nel concordato, non costituendo peraltro tale liberazione la conseguenza<br />

di una estinzione della obbligazione, ma soltanto della rinuncia<br />

dei creditori ad esigere il pagamento da parte del debitore (pactum de<br />

non petendo). È vero che l’effetto pratico di tale liberazione è molto simile<br />

a quello che conseguirebbe ad una vera e propria remissione, dal momento<br />

che, in entrambi i casi, il risultato è che i creditori non hanno azione nei suoi<br />

confronti per il pagamento di tale parte, potendo il debitore, a fronte di una<br />

eventuale azione, allegare l’esistenza del patto (art. 405 Ley de Enjuiciamento<br />

Civil per le azioni dichiarative e art. 556.1 per le azioni esecutive). Tuttavia,<br />

le conseguenze giuridiche derivanti dalla riduzione del credito in sede<br />

concorsuale e dalla remissione sono differenti, non soltanto per quanto si è<br />

detto con riferimento al tema della estinzione delle obbligazioni accessorie,<br />

ma anche per il fatto che l’efficacia liberatoria derivante dalla riduzione del<br />

credito in sede concordataria (quita) ècondizionata all’adempimento del<br />

concordato stesso, poiché l’art. 140.4 LC, sull’esempio dell’art. 140 della<br />

legge fallimentare italiana, stabilisce che «la dichiarazione di inadempimento<br />

del concordato comporterà la risoluzione di quest’ultimo ed il venir meno<br />

degli effetti sui crediti di cui all’art. 136 LC». D’altra parte, l’art. 162.1<br />

LC dispone che «nel caso in cui la liquidazione sia stata preceduta da un<br />

adempimento parziale di un concordato, si presumono legittimi i pagamenti<br />

effettuati in esecuzione di tale concordato, salvo che venga provata la frode,<br />

la contrarietà al concordato, o l’alterazione nella parità di trattamento dei<br />

creditori». Pertanto nel caso in cui, essendo stato approvato un concordato<br />

con contenuto remissorio, il debitore lo abbia adempiuto, durante il concorso<br />

i creditori potranno esigere unicamente il soddisfacimento dei propri


Parte I - Dottrina 91<br />

crediti nei termini concordatari, restando tali diritti estinti definitivamente<br />

per la parte ridotta dal concordato una volta concluso il concorso per essere<br />

diventata definitiva la dichiarazione di adempimento del concordato: questa<br />

è una delle differenze tra il concordato e la liquidazione, nella quale ultima<br />

il debitore in ogni caso, dopo la conclusione del concorso, resta responsabile<br />

del pagamento dei propri debiti che non si sia potuto soddisfare attraverso<br />

il ricavato della liquidazione concorsuale (art. 178.2). Diversamente,<br />

ove il debitore non adempia il concordato, la dichiarazione di inadempimento<br />

comporta la risoluzione e, a seguito della stessa, i creditori potrebbero<br />

tornare a reclamare integralmente il proprio credito, senza doversi attestare<br />

all’importo previsto dal concordato, e concorrendo nella liquidazione<br />

che farà seguito alla dichiarazione di inadempimento (art. 143.1.5 LC) per<br />

l’importo del credito risultante dall’elenco definitivo dei creditori, previa<br />

deduzione dell’importo percepito in esecuzione del concordato (art. 162.2).<br />

Nei casi di responsabilità residuale del debitore per i debiti non adempiuti<br />

dopo la realizzazione concorsuale del patrimonio mediante la liquidazione,<br />

con riferimento al debitore persona fisica, l’art. 178.2 prevede –<br />

quando la conclusione del concorso sia dovuta all’inesistenza di beni o di<br />

diritti – la responsabilità per il pagamento dei crediti residui: i creditori,<br />

quindi, potranno riprendere le esecuzioni individuali nei confronti del debitore,<br />

similmente a quanto si prevedeva nell’art. 1136 del Codice di Commercio<br />

del 1829 e nell’art. 907 del Codice di Commercio del 1885,<br />

Non essendo perciò strettamente equiparabile la «quita» concorsuale ad<br />

una remissione, non può considerarsi fatto imponibile agli effetti dell’imposta<br />

sulle successioni e sulle donazioni (art. 3.1.B, LISD in fine) anche se il<br />

«pacto de non petendo» ad efficacia indeterminata nel tempo venga considerato<br />

come produttore di un effetto simile a quello di una remissione, perché,<br />

anche in questo caso, non ricorrerebbe l’inesistenza di una causa lucrativa,<br />

che costituisce il presupposto di quella imposta, giacché, come si è evidenziato,<br />

la «quita» cui accede il creditore non costituisce un atto gratuito<br />

che comporti un arricchimento del debitore, costituendo invece l’unico modo<br />

di recuperare parte del proprio credito.<br />

Delimitate in tal modo le differenze tra la riduzione del credito in sede<br />

concordataria e la remissione in ragione della natura dell’importo oggetto di<br />

rimessione, si può osservare come tale importo sia assimilabile, per certi<br />

versi, alle obbligazioni naturali – nel senso che i creditori non possono esigerne<br />

l’adempimento, essendo il pagamento spontaneo possibile ed irripetibile.<br />

Ma questo non significa che il «pactum de non petendo» trasformi una<br />

obbligazione civile in una naturale, in quanto l’obbligazione continua ad essere<br />

un’obbligazione civile dopo l’approvazione del concordato anche se i<br />

creditori, in virtù del contenuto di quest’ultimo, non possano reclamarne<br />

l’importo.<br />

In definitiva, anche se il «pactum de non petendo» ad efficacia indeter-


92<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

minata (in cui consiste la «quita») si può in qualche modo avvicinare, nei<br />

suoi risultati pratici, alla rimessione del debito («discharge») prevista in altri<br />

modelli di diritto comparato per i debitori persone fisiche nell’ambito del<br />

procedimento concorsuale, sussistono delle differenze di natura sostanziale.<br />

In effetti, la «quita», come possibile contenuto del concordato relativo alle<br />

modalità di sistemazione del passivo, non è riservata esclusivamente al debitore<br />

persona fisica, ma a anche a persone giuridiche, imprese o no, e indipendentemente<br />

dalla propria condizione di debitore «onesto, ma sfortunato»,<br />

dal momento che, anche se è vero che i debitori che si trovassero in<br />

una delle situazioni di divieto di cui all’art. 105 LC non potrebbero accedere<br />

a un concordato remissorio per mezzo di una proposta anticipata di concordato,<br />

potrebbero comunque farlo per mezzo della procedura ordinaria<br />

di concordato, nella quale non vengono richieste condizioni particolari in<br />

capo al debitore.<br />

Né in alcun modo potrebbero considerarsi i due meccanismi equiparabili,<br />

visto che la «quita» non costituisce una remissione ma un mero patto di<br />

non esigibilità fintantoché il debitore adempia il concordato (art. 136 LC),<br />

continuando a sussistere l’obbligazione e recuperando i creditori la possibilità<br />

di azionare il proprio credito nei casi di inadempimento del concordato<br />

da parte del debitore, e non incidendo, per di più,la«quita» sulla sussistenza<br />

delle obbligazioni accessorie (per esempio nei confronti di fideiussori e<br />

garanti).<br />

B. Gli effetti della conclusione del concorso della persona giuridica per<br />

inesistenza di beni nell’ordinamento spagnolo. – Secondo quanto disposto<br />

dall’art. 176.4.1. LC, è causa di chiusura provvisoria del concorso (in qualunque<br />

stato del procedimento) la verifica della «inesistenza di beni e diritti<br />

del debitore sottoposto a concorso, né di terzi responsabili, attraverso i quali<br />

poter soddisfare i creditori». L’art. 178.2, in questi casi, dispone che «il<br />

debitore resterà responsabile del pagamento dei crediti residui», vale a dire<br />

del passivo residuo dopo la chiusura del concorso, di cui è prevista la possibilità<br />

di una riapertura in caso di sopravvenienze attive e senza nessuna<br />

limitazione temporale. Questo può accadere con riferimento al debitore<br />

persona giuridica (art. 179.2 LC) e, trattandosi di persone fisiche, in caso<br />

di consumatori, nell’ambito del limite temporale di 5 anni a partire dalla<br />

conclusione del concorso, e questa volta non soltanto per sopravvenienze<br />

attive, ma anche passive (art. 179.1 LC).<br />

Pertanto non è previsto (indipendentemente dalla natura imprenditoriale<br />

del debitore o dalla sua condizione di persona fisica o giuridica) alcun<br />

meccanismo di esdebitazione del passivo che residuasse dopo la chiusura<br />

del concorso per mancanza di attivo. Ciò ècoerente con il regime di responsabilità<br />

universale previsto nell’art. 1911 cod. civ. secondo cui «il debitore<br />

risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni pre-


Parte I - Dottrina 93<br />

senti e futuri», nonché con quanto discende dagli artt. 1566 e 1157 dello<br />

stesso codice civile, secondo cui la estinzione delle obbligazioni si produce<br />

unicamente attraverso il pagamento totale ovvero con il compimento della<br />

prestazione, senza che venga limitato l’ambito di tale responsabilità, come<br />

invece avviene in altri ordinamenti, proprio in virtù di meccanismi di esdebitazione<br />

dai debiti non adempiuti dopo la conclusione del concorso.<br />

Tuttavia, la sussistenza del regime generale di responsabilità patrimoniale<br />

universale con oggetto il passivo restato insoddisfatto dopo la conclusione<br />

del concorso a causa dell’inesistenza di beni, e perfino le possibilità<br />

che di fatto il concorso possa riaprirsi per sopravvenienze attive o passive,<br />

possono avere una portata distinta se il debitore è un consumatore. Ciò èda<br />

porsi in relazione con gli effetti che la conclusione del procedimento per<br />

insussistenza di attivo produce nell’ordinamento spagnolo sulla stessa esistenza<br />

del debitore, che si distinguono a seconda che quest’ultimo sia<br />

una persona fisica o giuridica. A seconda che ricorra l’una o l’altra condizione<br />

gli effetti della chiusura del concorso per mancanza di attivo operano<br />

in modo diverso, trovando tale differenziato trattamento la propria giustificazione<br />

proprio nella differente natura del debitore. Quanto appena detto<br />

può rivestire rilevanza con riguardo agli effetti derivanti dalla mancanza, nel<br />

nostro ordinamento, di meccanismi esdebitatori del passivo residuo dopo la<br />

chiusura del procedimento e perfino con riguardo ad una eventuale riapertura<br />

del concorso.<br />

In questo senso – e come è dato rilevare in altri ordinamenti – secondo<br />

quanto previsto dall’art. 177.3, la chiusura del concorso per mancanza di<br />

beni e diritti del debitore persona giuridica comporta la sua estinzione. Il<br />

concorso potrà riaprirsi nel caso di sopravvenienze attive, ma si limiterebbe<br />

alla liquidazione di queste; non è ipotizzabile il caso di sopravvenienze passive,<br />

giacché la persona giuridica, si estingue per effetto della chiusura del<br />

concorso. Di fatto, peraltro, l’ipotesi di responsabilità per sopravvenienze<br />

passive dopo la chiusura del concorso persona giuridica, soprattutto se società,<br />

è di difficile realizzabilità.<br />

Infatti, prima della liquidazione, saranno state attivate eventualmente la<br />

responsabilità dei soci personalmente responsabili (art. 48.5 LC) – ai quali<br />

non viene estesa la dichiarazione di concorso della società, al contrario di<br />

quanto precedentemente previsto nell’abrogato art. 923 del codice civile<br />

– alla cui azione è legittimata l’amministrazione concorsuale. Tale responsabilità<br />

sussidiaria dei soci personalmente responsabili è rafforzata concorsualmente,<br />

vista la possibilità che il giudice, fin dalla dichiarazione di concorso,<br />

disponga il sequestro, a garanzia di tale responsabilità, dei beni di tali<br />

soci, quando si preveda che la massa attiva sarà insufficiente al soddisfacimento<br />

di tutti i debiti (art. 48.5 LC). Nella stessa direzione, quando il concorso<br />

venga definito «colpevole» e pervenga alla liquidazione, si potrà azionare<br />

eventualmente la responsabilità degli amministratori e dei liquidatori


94<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

di diritto e di fatto e di coloro che avessero esternato tale qualità nei due<br />

anni anteriori alla dichiarazione di concorso, nell’ipotesi in cui abbiano contribuito<br />

a generare o aggravare lo stato di insolvenza. Tale responsabilità ha<br />

per oggetto il soddisfacimento totale o parziale del passivo insoddisfatto<br />

(art. 172.3 LC). Anche in questo caso, a garanzia dell’adempimento di tale<br />

responsabilità concorsuale degli amministratori e dei liquidatori, il giudice,<br />

fin dal momento della dichiarazione di concorso, può disporre il sequestro<br />

dei beni di tali soggetti, laddove sussista la fondata possibilità che il concorso<br />

venga qualificato come colpevole e risulti insufficiente la massa attiva necessaria<br />

al soddisfacimento dei creditori (art. 172.3 LC).<br />

Orbene, tutti questi meccanismi di completamento del patrimonio del<br />

debitore persona giuridica, specialmente società, non operano con riguardo<br />

al debitore persona fisica, se si eccettuano le possibili responsabilità di terzi<br />

garanti. Inoltre la chiusura del concorso per mancanza di beni non determina<br />

l’estinzione del debitore persona fisica: se tale ultima eventualità si verificasse,<br />

il procedimento continuerebbe come concorso dell’eredità (art.<br />

182.1 LC). Tutto ciò fasìche le possibilità di debiti residui dopo la chiusura<br />

del concorso siano maggiori nel caso di persona fisica (specialmente<br />

consumatore) che in quello di persone giuridiche. Nel contempo, il debitore<br />

potrà riprendere la sua attività dopo la chiusura del concorso, ciò che è<br />

inconcepibile in caso di persona giuridica, che si estingue con la chiusura<br />

del concorso per mancanza di beni, restando sussistente la sua responsabilità,<br />

assoggettata ai termini di prescrizione delle obbligazioni, la cui interruzione,<br />

effetto della dichiarazione di concorso (art. 60 LC), viene meno dopo<br />

la conclusione del concorso, determinando una nuova decorrenza del termine,<br />

senza che possa essere computato quello trascorso anteriormente.<br />

Da considerare anche che nell’ordinamento spagnolo tali termini possono<br />

essere molto lunghi (15 anni, secondo l’art. 1964 cod. civ., che possono arrivare<br />

fino a 30 anni secondo l’art. 1963 cod. civ.).<br />

Inoltre pende sul debitore consumatore un termine di cinque anni durante<br />

il quale è possibile la riapertura del procedimento per sopravvenienze<br />

attive o passive (art. 179.1 LC), con i conseguenti problemi che tale riapertura<br />

comporta con riguardo al trattamento da riservarsi ai creditori del concorso<br />

originario (chiuso per mancanza di beni) ed a quelli successivi a tale<br />

chiusura.<br />

Juana Pulgar Ezquerra


<strong>IL</strong> <strong>DIRITTO</strong> <strong>FALLIMENTARE</strong><br />

E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI<br />

PARTE SECONDA


CORTE COSTITUZIONALE<br />

10 giugno 2010, n. 198<br />

Pres. Amirante - Est. A. Finocchiaro<br />

Factorit Soc. per az. c. Cancelleria Tribunale Trani<br />

Fallimento - Accertamento del passivo - Verbale di conciliazione giudiziale<br />

- Insinuazione al passivo fallimentare - Previo assolvimento della tassa<br />

di registrazione - Incostituzionalità<br />

(Art. 66, comma 2, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo<br />

unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro)<br />

È costituzionalmente illegittimo l’art. 66, comma 2, del D.P.R. 26 aprile<br />

1986, n. 131 (approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta<br />

di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al<br />

comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell’atto conclusivo (sentenza o<br />

verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare,<br />

ai fini della variazione di quest’ultimo ( 1 ).<br />

La Corte (omissis) – 1. Il giudice delegato del tribunale ordinario di<br />

Trani dubita della legittimità costituzionale dell’art. 66 del D.P.R. 26 aprile<br />

( 1 ) La Corte costituzionale ritorna sul rapporto fra tutela giurisdizionale dei diritti e<br />

adempimenti fiscali.<br />

1. – I termini della fattispecie sottesa alla decisione in commento sono i seguenti. Il cancelliere,<br />

sull’assunto che non era stata ancora versata la relativa tassa di registro, si è rifiutato<br />

di rilasciare copia autentica del verbale di conciliazione conclusiva del processo di opposizione<br />

ex art. 98 legge fallim. e ha impedito così al creditore richiedente di proporre domanda di<br />

insinuazione nello (e quindi di variazione dello) stato passivo fallimentare.<br />

Le argomentazioni della Corte costituzionale traggono le mosse dal precedente arrêt ( 1 ),<br />

che aveva dichiarato illegittimo l’art. 66, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella<br />

parte in cui non prevedeva che la disposizione di cui al comma 1 non si applicasse al rilascio<br />

dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che dovesse<br />

essere utilizzato per procedere all’esecuzione forzata. Più precisamente, nella parte in cui<br />

vietava al cancelliere o ad altro preposto di rilasciare, ai fini dell’esperimento dell’azione esecutiva,<br />

prima della registrazione, copia autentica del provvedimento. La Corte aveva omologato<br />

il giudizio di valore per cui, nel bilanciamento tra l’interesse fiscale alla riscossione dell’imposta<br />

e quello all’attuazione della tutela giurisdizionale, il primo è ritenuto sufficientemente<br />

garantito dal solo obbligo imposto al cancelliere di informare l’ufficio finanziario dell’esistenza<br />

dell’atto non registrato, ponendolo così in grado di procedere alla riscossione. A<br />

giudizio della Corte la scelta compiuta dalla norma censurata si risolveva nella lesione dell’art.<br />

( 1 ) Corte cost. 21 novembre 2002, n. 522.


2<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

1986, n. 131 (approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti<br />

l’imposta di registro) – rectius art. 66, comma 2, dello stesso D.P.R. – nella<br />

parte in cui non consente il rilascio di copia dell’atto conclusivo (sentenza o<br />

verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare,<br />

ai fini della variazione di quest’ultimo, prima del pagamento dell’imposta<br />

di registro, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, sotto il<br />

profilo della ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe,<br />

in funzione della circostanza che il debitore da aggredire sia fallito ovvero<br />

in bonis, poiché solo nel secondo caso il creditore potrebbe, in pendenza<br />

24 Cost., giacché la garanzia della tutela giurisdizionale deve coprire anche la fase dell’esecuzione<br />

forzata, che è diretta per l’appunto a rendere effettiva la attuazione del provvedimento<br />

di giustizia. Ed era anche irragionevole perché concretava la rilevata valutazione di bilanciamento<br />

fra l’interesse all’effettività della tutela giurisdizionale e quello alla riscossione dei tributi<br />

in modo irragionevolmente diverso per i due tipi di processo (di cognizione e di esecuzione):<br />

l’inadempimento della obbligazione tributaria non preclude lo svolgimento del processo<br />

di cognizione fino all’emanazione della sentenza (o di altro provvedimento esecutivo) ( 2 )<br />

ma impedisce senz’altro che alla sentenza (o al provvedimento esecutivo) sia data attuazione<br />

mediante l’esercizio della tutela giurisdizionale in via esecutiva.<br />

2. – A vero dire, l’arrêt richiamato dalla sentenza in commento si poneva alla fine dell’interessante<br />

parabola evolutiva, dall’andamento peraltro non sempre lineare, della configurazione<br />

del rapporto tra l’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi,<br />

da un lato, e le previste incombenze di carattere fiscale, dall’altro lato.<br />

Infatti, prima della riforma del 1971, non poche norme ponevano oneri fiscali per lo<br />

svolgimento del processo civile, nel senso che la tutela giurisdizionale civile subiva delle limitazioni<br />

dovute all’esigenza di adempiere previamente le relative obbligazioni tributarie.<br />

Come ricorda la Corte, è stato l’art. 7, n. 7, della l. 9 ottobre 1971, n. 825, a porre, come<br />

principio direttivo, la eliminazione di «ogni impedimento fiscale al diritto del cittadino di agire<br />

in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi» ( 3 ). In attuazione di detto<br />

principio, l’art. 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, prima, e l’art. 65 del D.P.R. 26 aprile<br />

1986, n. 131, successivamente, hanno soppresso il divieto di utilizzare in giudizio degli atti<br />

non registrati e, correlativamente, hanno imposto l’obbligo al cancelliere di rinviarli al competente<br />

Ufficio del Registro.<br />

( 2 ) In tal caso il cancelliere, come si è rilevato, ha solo l’obbligo di comunicare all’ufficio del registro l’elenco<br />

degli atti non registrati e da registrare.<br />

( 3 ) La legge n. 825 del 1971 ha imposto, infatti, al legislatore delegato, come principio di delega, di eliminare<br />

«ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi<br />

legittimi» (articolo 7, n. 7). In attuazione di tale principio, l’art. 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina<br />

dell’imposta di registro), il cui contenuto è poi sostanzialmente confluito nell’articolo 65 del D.P.R. n. 131 del<br />

1986, ha soppresso il divieto di utilizzazione in giudizio di atti non registrati (previsto dalla disciplina precedente,<br />

la cui incostituzionalità era stata esclusa da questa Corte, con le citate sentenze n. 45 del 1963 e n. 157 del 1969)<br />

ed al suo posto ha previsto l’obbligo del cancelliere di inviarli all’ufficio del registro. Il legislatore della riforma ha<br />

pertanto ritenuto che la situazione di inadempimento dell’obbligazione relativa all’imposta di registro, emergente<br />

in occasione del processo di cognizione, non può avere l’effetto di precluderne lo svolgimento e la conclusione.


Parte II - Giurisprudenza 3<br />

della registrazione, ottenere subito la copia dell’atto, indispensabile alla realizzazione<br />

del diritto accertato giudizialmente, promuovendo l’azione forzata;<br />

nonché per violazione dell’art. 24 della Costituzione, per l’impedimento<br />

all’attuazione del diritto di credito accertato giurisdizionalmente.<br />

2. – La questione è fondata.<br />

2.1. – L’art. 66, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce che «i<br />

soggetti indicati nell’art. 10, lettere b)ec), possono rilasciare originali, copie<br />

ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati<br />

o autenticati solo dopo che gli stessi sino stati registrati». Il successivo com-<br />

Invero, la Corte aveva già affermato da tempo e in più riprese ( 4 ) che la Costituzione<br />

«non vieta di imporre prestazioni fiscali in stretta e razionale correlazione con il processo,<br />

sia che esse configurino vere e proprie tasse giudiziarie sia che abbiano riguardo all’uso di<br />

documenti necessari alla pronunzia finale dei giudici». Né aveva mancato di aggiungere<br />

che occorre distinguere fra «oneri che siano razionalmente collegati alla pretesa dedotta in<br />

giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione»<br />

– da ritenersi consentiti – e oneri che invece tendano «alla soddisfazione di interessi<br />

del tutto estranei alle finalità predette, e, conducendo al risultato di precludere o ostacolare<br />

gravemente l’esperimento della tutela giurisdizionale, incorrono nella sanzione dell’incostituzionalità»(<br />

5 ). E aveva precisato che l’interesse del cittadino alla tutela giurisdizionale e quello<br />

generale della comunità alla riscossione dei tributi «sono armonicamente coordinati» ( 6 ).<br />

In altra occasione, la Corte aveva invece affermato che «condizionare l’esercizio del diritto<br />

del cittadino alla tutela giurisdizionale, all’adempimento del suo dovere di contribuente»<br />

non contrasta con la Costituzione, salvo il caso dell’azione giudiziaria diretta a contestare la<br />

legittimità del tributo ( 7 ). E aveva ribadito, più di recente, il principio secondo cui l’onere fiscale<br />

non lede il diritto alla tutela giurisdizionale ove tenda ad assicurare al processo uno svolgimento<br />

conforme alla sua funzione ed alle sue esigenze (e non miri, invece, al soddisfacimento<br />

di interessi del tutto estranei alle finalità processuali) ( 8 ).<br />

In definitiva, il giudizio della Corte oscillava fra il principio per il quale la tutela giurisdizionale<br />

dovesse trovare piena espansione al di fuori e a prescindere dall’assolvimento di<br />

obblighi fiscali e il principio per il quale la imposizione di oneri fiscali non recava vulnus alla<br />

integrità della tutela giurisdizionale. Esso, in buona sostanza, teneva fermo il principio che la<br />

imposizione di oneri fiscali non potesse comunque comportare intralcio o deviazioni al giusto<br />

corso della tutela giurisdizionale.<br />

( 4 ) Corte cost. 4 aprile 1963, n. 45, e, poi, Corte cost. 19 novembre 1964, n. 91 e Corte cost. 3 dicembre<br />

1964, n. 100.<br />

( 5 ) Corte cost. 15 giugno 1966, n. 80, segnatamente sull’illegittimità costituzionale della norma che vietava<br />

di rilasciare copie di sentenze non ancora registrate, il cui deposito in giudizio condizionasse la procedibilità dell’impugnazione.<br />

( 6 ) Corte cost. 22 dicembre 1969, n. 157 e Corte cost. 22 aprile 1970, n. 61.<br />

( 7 ) Corte cost. 5 ottobre 2001, n. 333, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della norma che condizionava<br />

l’attuazione della tutela giurisdizionale al pagamento dell’Ici, dell’Irpef e della tassa di registrazione<br />

del contratto di locazione.<br />

( 8 ) V. ancora le citate Corte cost. 157/1969 e Corte cost. 111/1971, con riferimento alla pretesa preclusione<br />

discendente dal mancato assolvimento di alcune imposte, fra cui quella di registro, per l’esercizio dell’azione esecutiva<br />

di rilascio dell’immobile locato.


4<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

ma 2 prevede che la disposizione indicata non si applica ad una serie di atti<br />

tassativamente enunciati.<br />

Questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma<br />

censurata nella parte in cui non prevede che la norma contenuta nel comma<br />

Le superiori disposizioni normative e le decisioni del giudice delle leggi riguardavano,<br />

però, il solo processo di cognizione ma non erano applicabili agli atti utilizzati per l’esecuzione<br />

forzata. Di guisa che la sentenza, conclusiva dell’ordinario processo di cognizione abbisognava,<br />

per essere posta in executivis, del previo adempimento dell’obbligo di registrazione.<br />

La richiamata sentenza 21 novembre 2002, n. 522, aveva già ritenuto, in buona sostanza,<br />

che l’adempimento della tassa di registro non può avere l’effetto di precludere lo svolgimento<br />

dell’esecuzione forzata e che, nel bilanciamento fra l’interesse fiscale alla riscossione forzata e<br />

quello all’attuazione della tutela giurisdizionale, il primo è da ritenersi sufficientemente garantito<br />

dall’obbligo imposto al cancelliere di informare l’ufficio finanziario dell’esistenza dell’atto<br />

non registrato. In una, aveva proclamato la prevalenza della esigenza dell’esaustività della tutela<br />

giurisdizionale sulla esigenza dell’assolvimento dell’obbligazione tributaria. Il cancelliere<br />

era tenuto a rilasciare la copia autentica del provvedimento anche prima che venisse corrisposta<br />

la relativa tassa di registrazione.<br />

Dunque, per la sentenza richiamata, la tutela giurisdizionale comprende anche l’esecuzione<br />

forzata per cui gli atti di questa non possono trovare nella tassa di registro (o, ad esempio,<br />

di successione, di bollo, e Invim) un trattamento diverso dagli atti della cognizione. Come dire<br />

che il bilanciamento fra l’interesse all’effettività della tutela giurisdizionale e quello alla riscossione<br />

del tributo non può essere irragionevolmente diverso per i due tipi di processo. Così, il<br />

creditore, anche se non abbia ancora assolto la tassa di registrazione del provvedimento di<br />

condanna in suo favore, ha comunque il diritto di ottenerne dal cancelliere il rilascio in copia<br />

autentica onde potere aggredire in executivis il patrimonio del debitore in bonis.<br />

Aggiungeva la richiamata sentenza 522 del 2002 che è pur vero che l’interesse alla riscossione<br />

dei tributi è posto dall’art. 53 Cost. sullo stesso piano di ogni diritto individuale. Ma ciò<br />

non può giustificare il divieto dello svolgimento dei processi. Con la conseguenza che non<br />

rientra – né può rientrare – nella discrezionalità del legislatore ordinario il potere di introdurre<br />

eccezioni fondate sull’interesse alla riscossione. Pena la violazione dell’art. 24 Cost., che<br />

assicura la possibilità di agire in giudizio, e dell’art. 3 Cost., per l’ingiustificata disparità di<br />

trattamento per le due procedure (di cognizione e di esecuzione). La verità èche – verrebbe<br />

da aggiungere – per dare un senso compiuto alla topografia della Carta fondamentale, è d’uopo<br />

leggere l’art. 24 fra le norme dedicate ai rapporti civili e l’art. 53 fra quelle concernenti i<br />

rapporti politici.<br />

3. – Orbene. Se ci si potesse fermare qui, la pronuncia sotto analisi non prospetterebbe,<br />

all’evidenza, motivo alcuno di interesse perché la Corte, come rilevato, si limita a fare mera<br />

relatio ad altra precedente pronuncia, della quale richiama, omologa e ribadisce le conclusioni.<br />

Sennonché, a ben guardare, la gittata della sentenza va ben oltre perché la statuizione da<br />

essa portata, oltre a contenere di per sé unquid novi, sottende delle considerazioni e autorizza<br />

delle conclusioni certamente meritevoli dell’attenzione dell’operatore giuridico.<br />

La pronuncia in commento dichiara, infatti, l’illegittimità costituzionale dell’art. 66, comma<br />

2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sotto un profilo e per una motivazione diversa. Ad<br />

accoglimento dell’eccezione sollevata nell’ordinanza di rimessione, essa basa la censura sulla<br />

disparità di trattamento, irrogata dalla norma fulminata d’incostituzionalità, fra le situazioni<br />

giuridiche creditorie. Invero, la previa richiesta della registrazione della sentenza porrebbe il<br />

creditore del debitore fallito in una posizione di assoluto svantaggio e di arbitraria disparità


Parte II - Giurisprudenza 5<br />

1 dello stesso art. 66 non si applica al rilascio dell’originale o della copia<br />

della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale che debba essere<br />

utilizzato per procedere all’esecuzione forzata (sentenza n. 522 del 2002).<br />

La decisione muove dalla considerazione che la legge 9 ottobre 1971, n.<br />

825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributa-<br />

rispetto a quella del creditore del debitore in bonis: invero, solo il creditore del secondo, e<br />

non anche quello del primo, potrebbe esperire l’azione esecutiva ancorché munito di sentenza<br />

di condanna non ancora registrata. Al contrario, il creditore del fallito, alla luce della norma<br />

censurata, dovrebbe previamente procedere alla registrazione del provvedimento onde insinuare<br />

il proprio credito nel passivo fallimentare. Condizionare il rilascio della copia del<br />

provvedimento all’effettivo pagamento della tassa di registro equivarrebbe ad impedire l’attuazione<br />

del diritto di credito accertato giudizialmente ( 9 ).<br />

Ma vi è di più. La Corte estende ed applica le considerazioni di cui sopra, relative alla<br />

sentenza e in genere ai provvedimenti giurisdizionali, pure al verbale di conciliazione giudiziale<br />

con cui si conclude il processo di opposizione ai sensi dell’art. 98 legge fallim. Così, anche<br />

il creditore del fallito, che sia munito del verbale di conciliazione, può chiedere al cancelliere,<br />

al fine di potersi insinuare al passivo, ancor prima della registrazione, il rilascio in copia<br />

autentica. Invero, precisa la Corte, «posto che la conciliazione giudiziale accerta il credito da<br />

ammettere al passivo, l’unico sistema attraverso il quale il creditore può ottenere tutela del<br />

proprio diritto è quello della partecipazione al riparto attraverso l’inserimento del creditore<br />

nello stato passivo. Pertanto, l’esclusione di tale possibilità, prima della registrazione dell’atto,<br />

pone il creditore in una condizione analoga a quella in cui viene a trovarsi il creditore cui sia<br />

inibita la esecuzione forzata per il mancato rilascio della copia della sentenza che abbia accertato<br />

il credito prima della registrazione dell’atto».<br />

La garanzia di cui all’art. 24, comma 1, Cost. non si limita a coprire, a giudizio della Corte,<br />

soltanto il momento dichiarativo ma si estende fino a comprendere anche e soprattutto il<br />

momento esecutivo della tutela giurisdizionale del diritto, meglio, la concreta attuazione e<br />

l’effettivo soddisfacimento del diritto dichiarato. La portata, semantica ancor prima che esegetica,<br />

dell’art. 24, comma 1, Cost. sarebbe nel senso che l’effettività della tutela giurisdizionale<br />

dei diritti e degli interessi legittimi deve comprendere, accanto alla componente stricto<br />

sensu dichiarativa, anche e soprattutto il momento esecutivo. Di guisa che la tutela giurisdizionale<br />

non si ferma, né può fermarsi, al loro accertamento o alla loro dichiarazione ma deve<br />

giungere a concretarsi effettivamente nell’esperimento dell’azione esecutiva ( 10 ). Ne consegue<br />

allora che l’irragionevolezza della norma censurata discende da ciò, che non è affatto sufficiente<br />

che il mancato assolvimento della tassa di registro non sia di ostacolo alla dichiarazione<br />

e/o cognizione del diritto, ma è necessario altresì che esso non sia di impedimento neppure<br />

all’esecuzione, val dire all’attuazione coattiva del diritto. E ciò tanto con riferimento alla sentenza<br />

o altro provvedimento giurisdizionale che con riguardo al verbale di conciliazione, purché<br />

cuspidati ovviamente di efficacia esecutiva.<br />

( 9 ) Tanto più, precisa E. De Mita, La registrazione non può limitare il diritto di difesa, inIl sole 24 Ore, 11<br />

luglio 2010, «laddove penda contenzioso proprio in ordine alla legittimità della pretesa sul quantum debeatur eil<br />

tributo richiesto abbia anche consistenza notevole».<br />

( 10 ) Sono a tutti noti i termini della querelle circa il se l’esecuzione forzata concreti, più correttamente, la<br />

tutela giurisdizionale dei diritti o se questa non si esaurisca piuttosto nella sola cognizione (sul punto, per tutti già<br />

E. T. Liebman, I presupposti dell’esecuzione forzata, inRiv. dir. proc., 1953, pag. 266 seg.).


6<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

ria), ha imposto al legislatore delegato, come principio direttivo, di eliminare<br />

«ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per<br />

la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi» (articolo 7, n. 7).<br />

In attuazione di tale principio, l’articolo 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972,<br />

n. 634 (disciplina dell’imposta di registro), il cui contenuto è poi sostanzialmente<br />

confluito nell’art. 65 del D.P.R. n. 131 del 1986, ha soppresso il divieto<br />

di utilizzazione in giudizio di atti non registrati previsti dalla disciplina<br />

precedente, stabilendo, in luogo dello stesso, l’obbligo del cancelliere di inviarli<br />

all’ufficio del registro.<br />

«Il legislatore della riforma – osserva la citata sentenza – ha pertanto<br />

4. – Le considerazioni fatte da ultimo dalla Corte prospettano due corollari e richiedono<br />

perciò ulteriori sviluppi e più articolati snodi argomentativi.<br />

Intanto, è da premettere che un passaggio della pronuncia in commento, dalla parvenza<br />

quasi di un inciso, sollecita, laddove denuncia qualche incertezza di carattere sistematico, dei<br />

chiarimenti e delle precisazioni.<br />

Il giudice delle leggi, invero, equipara il verbale di conciliazione giudiziale (nella specie,<br />

quello che conclude il processo di opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fallim.) alla<br />

sentenza o ad altro provvedimento giurisdizionale, nel senso di attribuire anche ad esso una<br />

funzione lato sensu dichiarativa. Sono però a tutti noti i termini dell’annosa diatriba, ormai<br />

dai dichiarati risvolti classici, circa la natura della conciliazione – che, per taluno ( 11 ) ha connotazione<br />

di tipo amministrativistica, per talaltro ( 12 ) ha connotati stricto sensu giurisdizionali,<br />

e per talaltro ancora ( 13 ) ha connotati volontari – perché si possa omologare tout court l’assunto<br />

della Corte. Si vuol dire che l’equiparazione, sub specie aeternitatis, fra il provvedimento<br />

di giurisdizione vero e proprio e la conciliazione giudiziale non è –népuò essere – assolutamente<br />

scontata ( 14 ), come lascerebbe intendere il giudice delle leggi. Ma questo, ovviamente,<br />

sarebbe altro e diverso discorso, in questa sede non del tutto conferente.<br />

La verità èche, a guardar bene – e qui sta il primo corollario – la Corte ha inteso cogliere,<br />

al fondo, il comune denominatore fra il provvedimento di giurisdizione e il verbale di conciliazione<br />

giudiziale essenzialmente in ciò, che entrambi potrebbero essere muniti di efficacia<br />

esecutiva, sono cioè preordinati alla realizzazione coattiva del diritto in essi incorporato. Tanto<br />

la sentenza che chiude un processo dichiarativo, recte, di cognizione, quanto il verbale di<br />

( 11 ) V. Andrioli, Diritto processuale civile, I, Napoli 1979, pag. 1017; E. T. Liebman, Risoluzione convenzionale<br />

del processo, inRiv. dir. proc. civ., 1932, I, pag. 260 seg.; e L. Montesano, La tutela giurisdizionale<br />

dei diritti, Torino 1985, pagg. 34-36.<br />

( 12 ) Con qualche perplessità, S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, I, Milano 1959, pag. 43;<br />

Id., Dalla conciliazione alla giurisdizione, inRiv. dir. proc. civ., 1939, I, pag. 200 seg.; e con certezza C.A. Nicoletti,<br />

La conciliazione nel processo civile, Milano 1963, pag. 147.<br />

( 13 ) G. Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Napoli 1936, pag. 22; P. Calamandrei,<br />

Istituzioni di diritto processuale civile, Padova 1943, I, pag. 77; C. Vocino, Della conciliazione in genere e di quella<br />

sindacale in particolare, inRiv. giur. lav., 1952, II, pag. 347 seg.; G.A. Micheli, Corso di diritto processuale<br />

civile, I, Milano 1959, pag. 57; E. Fazzalari, Istituzioni di diritto processuale, Padova 1996, pag. 140; e V. Denti,<br />

Profili dell’intervento del giudice nella conciliazione, inRiv. dir. proc., 1961, pag. 16 seg.<br />

( 14 ) Al punto che molto autorevolmente si è rilevato, nella struttura dell’istituto conciliativo, una doppia<br />

componente: quella di giurisdizione e quella schiettamente convenzionale (C. Punzi, Il processo civile. Sistema<br />

e problematiche, II, Torino 2010, pag. 70).


Parte II - Giurisprudenza 7<br />

ritenuto che la situazione di inadempimento dell’obbligazione relativa all’imposta<br />

di registro, emergente in occasione del processo di cognizione,<br />

non può avere l’effetto di precluderne lo svolgimento e la conclusione. È<br />

chiaro il giudizio di valore così espresso, per cui, nel bilanciamento tra l’interesse<br />

fiscale alla riscossione dell’imposta e quello all’attuazione della tutela<br />

giurisdizionale, il primo è ritenuto sufficientemente garantito dall’obbligo<br />

imposto al cancelliere di informare l’ufficio finanziario dell’esistenza<br />

dell’atto non registrato, ponendolo così in grado di procedere alla riscossone.<br />

Discipline di contenuto sostanzialmente identico sono state introdotte<br />

– sia pure in tempi diversi – per le imposte di successione, di bollo e sul<br />

valore aggiunto».<br />

Considerando il bilanciamento fra i due interessi alla luce del principio<br />

secondo cui la garanzia della tutela giurisdizionale posta dall’art. 24, comma<br />

1, Cost. comprende anche la fase dell’esecuzione forzata, la quale è diretta a<br />

rendere effettiva l’attuazione del provvedimento giurisdizionale, la scelta<br />

compiuta dalla norma di cui si tratta è stata ritenuta da questa Corte irragionevole<br />

e contrastante con l’art 24 della Costituzione (sentenza n. 321 del<br />

1998).<br />

Tale scelta comportava che la valutazione di bilanciamento fra l’interesse<br />

all’effettività della tutela giurisdizionale e quello alla riscossione del tribu-<br />

conciliazione, che tale accertamento è discutibile che comprenda, hanno entrambi efficacia<br />

esecutiva e sono perciò prodromici dell’esecuzione forzata.<br />

Ne segue che si potrebbe ragionevolmente assumere – se ben si intende il pensiero della<br />

Corte – che qualsivoglia provvedimento (sia esso sentenza o decreto ingiuntivo, e che so io) e<br />

anche un verbale di conciliazione giudiziale, quand’anche si volesse conferire a questo natura<br />

di atto negoziale, muniti però di efficacia esecutiva e dunque con la naturale vocazione all’esperimento<br />

della azione esecutiva, non abbisognano della previa registrazione per essere rilasciati<br />

dal cancelliere in copia autentica e per consentire al creditore di soddisfare il proprio<br />

diritto: così, di aggredire in executivis il patrimonio del debitore in bonis o di insinuarsi indifferentemente<br />

al passivo del debitore fallito.<br />

5. – L’altro corollario insito nella pronuncia in commento, motivo pur esso di novità edi<br />

interesse, attiene più particolarmente al diritto concorsuale.<br />

La Corte, come si è rilevato, ritiene che, «posto che la conciliazione giudiziale accerta il<br />

credito da ammettere al passivo, l’unico sistema attraverso il quale il creditore può ottenere<br />

tutela del proprio diritto è quello della partecipazione al riparto attraverso (il suo) inserimento<br />

... nello stato passivo».<br />

Ma per questa via la decisione sotto analisi finisce per incorrere in un’evidente incongruenza<br />

e per dar luogo, al fondo, ad una complessa questione dal sicuro afflato sistematico.<br />

A ben guardare, la Corte fa mostra non solo di contemplarlo alla stregua di atto munito<br />

di efficacia esecutiva e di considerare dunque il diritto in esso incartato passibile di attuazione<br />

coattiva quanto di ritenere il verbale di conciliazione quale atto di vero e proprio ‘accertamento’<br />

del diritto. Con la conseguenza che il diritto così ‘accertato’, poiché èportato anche<br />

da un atto munito di efficacia esecutiva, troverebbe (dovrebbe trovare) tutela nell’insinuazione<br />

sic et simpliciter nello stato passivo fallimentare.


8<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

to fosse effettuata, per i due tipi di processo, in modo irragionevolmente<br />

diverso: l’inadempimento dell’obbligazione tributaria – che pure non ha<br />

precluso lo svolgimento del processo di cognizione fino all’emanazione della<br />

sentenza (o di altro provvedimento esecutivo) ed ha determinato solo la<br />

comunicazione da parte del cancelliere all’ufficio del registro degli atti registrati<br />

– impediva infatti che alla sentenza (o al provvedimento esecutivo)<br />

fosse data attuazione mediante l’esercizio della tutela giurisdizionale in<br />

via esecutiva.<br />

I principi posti a base della richiamata sentenza si attagliano anche alla<br />

fattispecie in esame. Infatti, posto che la conciliazione giudiziale accerta il<br />

credito da ammettere al passivo, l’unico sistema attraverso il quale il creditore<br />

può ottenere tutela del proprio diritto è quello della partecipazione al<br />

riparto attraverso l’inserimento del credito nello stato passivo. Pertanto, la<br />

esclusione di tale possibilità, prima della registrazione dell’atto, pone il creditore<br />

in una condizione analoga a quella in cui viene a trovarsi il creditore<br />

cui sia inibita la esecuzione forzata per il mancato rilascio della copia della<br />

sentenza che ne abbia accertato il credito, prima della registrazione dell’at-<br />

Orbene. A parte il rilievo che, come è a tutti noto, il diritto di credito non richiede, perché<br />

possa essere insinuato al passivo della procedura concorsuale, alcuna ricognizione o alcun<br />

previo riconoscimento di carattere giudiziale, né abbisogna, meno che mai, di essere incartato<br />

in provvedimenti o atti muniti di efficacia esecutiva, è comunque da non trascurare che, alla<br />

luce e sotto il riflesso dell’art. 94 legge fallim., esso deve assoggettarsi, più semplicemente –<br />

quale che ne sia la configurazione teorica ( 15 ) – all’accertamento proprio e peculiare della procedura<br />

concorsuale.<br />

Del resto, assumere che ad insinuarsi al passivo sia il diritto di credito ‘accertato’ – come<br />

la Corte intende sia ‘accertato’ – in un verbale di conciliazione giudiziale significa porlo in un<br />

non corretto rapporto con l’oggetto vero e proprio dell’accertamento tipico della procedura<br />

concorsuale ( 16 ). Non solo, ma significa pure dare l’adito alla più complessa questione, di ca-<br />

( 15 ) Quanto alla configurazione e all’efficacia dell’accertamento in discorso, ed evidentemente senza la pretesa<br />

della completezza, basti ricordare che, fra gli altri, sono dell’avviso di attribuire ad esso attitudine al giudicato:<br />

V. Andrioli, Volontà e giudizio nel processo civile, inAnnali dell’Università di Genova, 1962, pag. 127; L.<br />

Lanfranchi, La verificazione del passivo nel fallimento: contributo allo studio dei procedimenti sommari, Milano<br />

1979, p. 71 seg.; e, forse, anche G. Bongiorno, I provvedimenti del tribunale fallimentare, Milano 1979, pag.<br />

109. È, invece, dell’avviso di riconoscergli una connotazione di tipo esecutivo: E. Garbagnati, Fallimento ed<br />

azioni dei creditori, inRiv. trim. dir. proc. civ., 1960, pag. 368 segg. Sono del parere di attribuirgli un connotato<br />

di tipo volontario: F. Carnelutti, Diritto e processo, Napoli 1958, pag. 389; E. Fazzalari, La giurisdizione<br />

volontaria, Milano 1953, pag. 208 seg.; N. Picardi, La dichiarazione di fallimento. Dal procedimento al processo,<br />

Milano 1974, pag. 201 seg.; e A. Cavalaglio, Fallimento e giudizi pendenti, Padova 1975, pag. 125 segg.<br />

( 16 ) Che potrebbe essere costituito ovviamente non dal diritto soggettivo di credito sibbene, come correttamente<br />

e autorevolmente per taluno è costituito (cfr. E. F. Ricci, Diritto al concorso, formazione del passivo fallimentare<br />

e decisione sul credito, Milano 1979, pag. 45 seg.; alla tesi di E. F. Ricci accede A. Saletti, Ancora sulla<br />

(il)legittimità costituzionale dell’art. 100, comma 1, legge fallim., inGiur. comm., 1982, II, pag. 21 seg.), dal diritto<br />

al concorso.


Parte II - Giurisprudenza 9<br />

to. Condizione, quest’ultima, presa appunto in considerazione e tutelata<br />

con la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla citata sentenza<br />

n. 522 del 2002.<br />

Né può accedersi alla tesi dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui appartiene<br />

in ogni caso alla discrezionalità del legislatore attribuire prevalenza<br />

all’interesse alla riscossione delle imposte e, quindi legittimare il divieto di<br />

rilascio di documenti relativi ad atti non registrati, trovando, invece, tale discrezionalità<br />

un limite insuperabile con riferimento alle ipotesi in cui, come<br />

nella specie, il divieto sia, per le stesse ragioni esposte nella sentenza da ultimo<br />

richiamata, irragionevole.<br />

(Omissis).<br />

rattere anche pratico, della individuazione e della gittata degli effetti della eventuale esdebitazione<br />

( 17 ).<br />

Ma anche questo è, all’evidenza, altro e diverso discorso, i cui sviluppi e le cui articolazioni<br />

sarebbero in questa sede del tutto inopportuni.<br />

Francesco Cordopatri<br />

Professore ordinario<br />

di diritto processuale civile<br />

Facoltà di Giurisprudenza<br />

Università degli Studi di Cagliari<br />

( 17 ) Basti por mente alla nota differenza, in relazione, per l’appunto, alla gittata degli effetti della esdebitazione,<br />

fra crediti concorrenti e crediti concorsuali. Spunti, in proposito, in C. Ferri, L’esdebitazione, inIl fallimento,<br />

2005, pag. 1085 seg.; G. Costantino, L’esdebitazione,inIl foro it., 2006, I, c. 208 seg.; E. Frascaroli<br />

Santi, L’esdebitazione del fallito, inAA.VV., Le nuove procedure concorsuali per la prevenzione e per la sistemazione<br />

delle crisi di impresa, a cura di Bonfatti e Falcone, Milano 2006, pag. 395 seg.; G. Scarselli, L’esdebitazione<br />

nella legge fallimentare, in questa Rivista, 2007, I, pag. 29 seg.; L. Panzani, inAA.VV., Il nuovo diritto<br />

fallimentare. Commentario diretto da A. Jorio, Torino 2007, sub art. 142, pag. 2096 seg.; D. Spagnuolo, La<br />

nuova legge fallimentare ‘rivista e corretta’, inI quaderni della Giur. comm., a cura di Bonfatti e Falcone, pag.<br />

448 seg.


CORTE DI CASSAZIONE<br />

3 giugno 2010 n. 13468<br />

Pres. Panebianco - Giudice rel. Nappi<br />

Fallimento F. S. c. X<br />

Fallimento - Fallimento delle società - Società in accomandita semplice -<br />

Fallimento - Estensione - Socio accomandante - Immistione - Prestazione<br />

di garanzia - Ingerenza - Insussistenza<br />

(Legge fallim. art. 147 legge fallim.; cod. civ., art. 2320)<br />

Con riguardo all’immistione dell’accomandante di soc. in acc. sempl. nella<br />

gestione sociale, prevista dall’art. 2320 cod. civ., fatto da cui consegue l’estensione<br />

al socio del fallimento della società ex l’art. 147 legge fallim., la prestazione<br />

di garanzie e il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali<br />

non integrano atti di ingerenza nell’amministrazione ( 1 ).<br />

(Omissis) 3.1 – Con il primo motivo del suo ricorso il Fallimento F. S.<br />

deduce violazione degli art. 147 legge fallim., e 2320 cod. civ.<br />

( 1 ) L’appropriazione di fondi sociali costituisce atto gestorio?<br />

La sentenza della Corte di Cassazione n. 13468 del 3 giugno 2010, tratta di uno dei problemi<br />

tradizionalmente più dibattuti nell’ambito della disciplina della società in accomandita<br />

semplice, ossia quello della possibilità di estendere il fallimento della società anche a quel socio<br />

accomandante che si sia incautamente ingerito nella gestione sociale, contravvenendo così<br />

al divieto espresso dall’art. 2320 cod. civ.<br />

Come si avrà modo di puntualizzare, la disciplina di questa fattispecie è cambiata, in seguito<br />

alla riforma organica della legge fallimentare, e in particolare in seguito alla modifica<br />

apportata al comma 1 dell’art. 147 che tratta, come noto, del fallimento delle società con soci<br />

illimitatamente responsabili e dell’estensione a detti soci della procedura stessa.<br />

I passaggi logici da compiere nell’ambito della problematica summenzionata sono tre: in<br />

primo luogo occorre analizzare gli obblighi incombenti sugli accomandanti della società in<br />

accomandita semplice; in secondo luogo si devono stabilire le condizioni che devono sussistere<br />

perché si possa parlare di atti di immistione da parte di un socio accomandante; in terzo<br />

luogo occorre compiere l’analisi della norma di cui all’art. 147 legge fallim. per trarne le dovute<br />

conseguenze in ordine alla estensione del fallimento della società anche al socio accomandante<br />

il quale, almeno nominalmente, non è illimitatamente responsabile.<br />

1. I soci accomandanti nella società in accomandita semplice. – La forma della società in<br />

accomandita semplice, consente, è risaputo, la coesistenza di soci accomandatari, amministratori,<br />

e soci accomandanti, soggetti che intendono effettuare un investimento con limitazione<br />

del rischio, partecipando agli eventuali utili senza assumere responsabilità illimitata per le obbligazioni<br />

sociali. Tale responsabilità èriservata invece, in linea di principio, ai soli soci accomandatari.<br />

La figura del socio accomandante assume, nel contesto societario, una rilevanza partico-


Parte II - Giurisprudenza 11<br />

Sostiene che erroneamente i giudici del merito abbiano escluso la rilevanza<br />

delle sistematiche prestazioni di garanzia da parte di F. S. quali manifestazioni<br />

della sua ingerenza nella gestione della società garantita. E aggiunge<br />

che anche i prelievi dalle casse sociali operati dalla F. S. dovessero<br />

essere considerati come atti di disposizione del patrimonio sociale.<br />

Il motivo è infondato.<br />

Non v’è dubbio, infatti, che «l’esistenza del rapporto sociale, anche al<br />

fine della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile<br />

a norma dell’art. 147 della legge fallim., può risultare da indici rivelatori<br />

quali le fiesiussioni e i finanziamenti in favore dell’imprenditore, allorquan-<br />

lare, determinata soprattutto dalla peculiare funzione che la normativa civilistica gli attribuisce,<br />

funzione che lo colloca in una posizione per certi versi privilegiata e per certi versi limitativa.<br />

Questo in quanto, pur lasciando l’accomandante ai margini della gestione della società,<br />

il legislatore ha attribuito a tale socio precisi diritti e prerogative, anche a livello gestionale,<br />

ancorché rigorosamente ancorati al potere decisionale e gestionale degli accomandatari.<br />

La disciplina della società in accomandita semplice è contenuta nel capo IV, titolo V del<br />

libro V del codice civile. Si tratta di dodici articoli, dal 2313 al 2324, il cui contenuto spesso<br />

rinvia, implicitamente o esplicitamente, a quanto previsto per la società in nome collettivo, o<br />

addirittura a quanto previsto per la società semplice.<br />

La peculiarità dei soci accomandanti rispetto agli accomandatari è precisata dall’art.<br />

2315 cod. civ. che puntualizza il regime di responsabilità patrimoniale che vige in capo a ciascuna<br />

delle due categorie di soci: i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente<br />

per le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti rispondono soltanto nei limiti<br />

della quota conferita ( 1 ).<br />

Venendo al pacchetto di vincoli che sono legislativamente previsti in capo ai soci accomandanti,<br />

è in primo luogo da menzionare quello relativo alla impossibilità per gli stessi di<br />

inserire o consentire l’inserimento del proprio nome all’interno della ragione sociale. Secondo<br />

l’art. 2314 cod. civ. infatti, la società in accomandita semplice agisce sotto una ragione sociale<br />

«costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari e dall’indicazione di soc. in acc.<br />

sempl.», più altri elementi aggiuntivi anche di fantasia. È vietato dunque agli accomandanti di<br />

consentire che il proprio nome venga compreso nella ragione sociale, pena la responsabilità<br />

illimitata e solidale per le obbligazioni sociali che non comporta però il mutamento della qualità<br />

di socio da accomandante in accomandatario.<br />

L’art. 2320 cod. civ., poi, è dedicato interamente ai diritti e doveri dell’accomandante.<br />

Dopo aver trattato al comma 1 del divieto di immistione nella gestione sociale, di cui parleremo<br />

in seguito, si precisano le prerogative spettanti alla categoria. I soci accomandanti possono<br />

prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente,<br />

possono dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione<br />

e di sorveglianza. A ben vedere, la formulazione normativa appare generica, in particolare<br />

con riferimento ai limiti entro i quali il socio accomandante può essere dotato di poteri<br />

( 1 ) F. Di Sabato, La società in accomandita semplice,inTrattato Rescigno, vol. 16, Tomo III, Torino, 1985,<br />

159 seg.; F. Ferrara-F. Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1994, 369 seg.; S. Ronco, La società in<br />

accomandita semplice, inG. Schiano di Pepe (a cura di), Trattato teorico pratico delle società, II Ed., Milano,<br />

IPSOA, 1999, vol. I, 543 seg.; Id., Il diritto dell’impresa e delle società di persone, Roma, Aracne, 2008, 73 segg.


12<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

do essi – ancorché riguardanti il solo momento esecutivo dei rapporti obbligatori<br />

della società – siano, per la loro sistematicità e per ogni altro elemento<br />

concreto, ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell’attività<br />

di impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento<br />

degli scopi sociali» (Cassazione, sez. I, 16 marzo 2007, n. 6299, m. 597150).<br />

Tuttavia, come hanno ben evidenziato i giudici d’appello, non è qui in<br />

discussione la qualità di socia di F. S., è in discussione il suo presunto ruolo<br />

di amministrazione e gestione della società. E secondo la giurisprudenza di<br />

questa corte, la stessa «situazione di socio occulto di una società in accomandita<br />

semplice – la quale è caratterizzata dall’esistenza di due categorie<br />

di soci, che si diversificano a seconda del livello di responsabilità (illimitata<br />

per gli accomandatari e limitata alla quota conferita per gli accomandanti, ai<br />

autorizzativi e, di conseguenza, alla linea di confine tra effettiva concretizzazione del dettato<br />

dell’art. 2320 comma 2 cod. civ. e ambito di operatività del divieto di immistione previsto<br />

dallo stesso articolo.<br />

La Corte di Cassazione, a questo proposito, ha avuto modo di affermare, in una importante,<br />

anche se risalente pronuncia del 1978, che «il divieto del socio accomandante di ingerirsi<br />

nella gestione della società, con riguardo sia agli atti di amministrazione interna sia<br />

di amministrazione esterna, è diretto alla tutela non dell’interesse di terzi, né diquellodel<br />

socio accomandatario, ma dell’esigenza di ordine generale a che l’impresa collettiva su basi<br />

personali venga responsabilmente gestita secondo le caratteristiche del tipo societario prescelto»<br />

( 2 ).<br />

2. Il divieto di immistione del socio accomandante. – La fonte normativa del divieto di<br />

immistione è costituita, come già accennato, dall’art. 2320 cod. civ., che al comma 1 prevede:<br />

«i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione né trattare o concludere<br />

affari in nome della società se non in forza di una procura speciale per singoli affari». Questo<br />

a pena della assunzione della responsabilità illimitata e solidale nei confronti dei terzi per tutte<br />

le obbligazioni sociali e dell’eventuale esclusione ai sensi dell’art. 2286 cod. civ.<br />

Per quanto concerne la ratio del divieto di ingerenza degli accomandanti nella amministrazione<br />

della società, la dottrina più autorevole afferma che la norma di cui all’articolo 2320<br />

comma 1 cod. civ. è tesa a garantire in primis l’interesse generale e in particolare quello dei<br />

terzi, attraverso la correlazione potere-responsabilità, reprimendo gli abusi del socio accomandante<br />

il quale, proprio perché limitatamente responsabile, non può compiere atti di gestione<br />

( 3 ).<br />

Esaminando nel particolare quali sono gli atti ritenuti di ingerenza (o immistione che dir<br />

si voglia), e quindi vietati, occorre ricordare che la casistica è molto varia. A titolo introduttivo<br />

si può dire che per quanto concerne le tipologie di atti vietati, si ritiene debba trattarsi di<br />

atti aventi un’influenza determinante nella vita dell’impresa, in quanto esprimano l’indirizzo<br />

gestionale della società. Dalla dizione dell’art. 2320 cod. civ. si deduce che nella categoria de-<br />

( 2 ) Cassazione, 19 dicembre 1978, n. 6085, in Giust. Civ., 1979, I, 418.<br />

( 3 ) V. P. Montalenti, Il socio accomandante, Milano, 1985, 318; F. Denozza, Responsabilità dei soci e<br />

rischio di impresa nelle società personali, Milano, 1973, 216.


Parte II - Giurisprudenza 13<br />

sensi dell’art. 2312 cod. civ.) – non è idonea a far presumere la qualità di<br />

accomandatario, essendo necessario, a tal fine, accertare di volta in volta<br />

la posizione in concreto assunta da detto socio, il quale, di conseguenza, assume<br />

responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art.<br />

gli atti vietati possono rientrare sia atti di carattere interno che atti che mettono la società in<br />

rapporto con i terzi ( 4 ).<br />

Pertanto la caratteristica principale che fa di un atto, un atto di ingerenza, è laindipendenza<br />

decisionale dell’accomandante rispetto alle direttive e alle autorizzazioni degli accomandatari<br />

( 5 ).<br />

Ecco quindi, per esempio, che è principio costantemente affermato in giurisprudenza<br />

che la responsabilità per ingerenza nasce se l’attività dell’accomandante afferisce alla costituzione<br />

del vincolo obbligatorio, mentre non è rilevante ciò che attiene alla fase meramente esecutiva<br />

di un rapporto giuridico già costituito ad opera degli accomandatari ( 6 ).<br />

Anche l’accomandante il cui nome viene inserito nella ragione sociale risponde illimitatamente,<br />

come già segnalato, nei confronti dei terzi, in base all’art. 2314 comma 2 cod. civ.. Il<br />

presupposto del sorgere della sua responsabilità èperò, secondo una corrente maggioritaria,<br />

la prestazione preventiva del consenso alla inserzione del suo nome nella ragione sociale. In<br />

proposito si ritiene che la semplice indicazione del nome costituisca soltanto presunzione del<br />

consenso da parte dell’accomandante, ma che è possibile che l’accomandante provi l’insussistenza<br />

del suo preventivo consenso dimostrando la sua inconsapevolezza o addirittura la sua<br />

contraria volontà.<br />

Un’occhiata panoramica sulla giurisprudenza mostra poi altre tipologie di atti di immistione:<br />

dalla designazione dell’amministratore ad opera degli accomandanti al di fuori delle<br />

ipotesi previste dall’art. 2323 comma 2 cod. civ., alla stipulazione del contratto di locazione<br />

relativo alla sede sociale; dalla conclusione di contratti di utenza telefonica al conferimento di<br />

incarichi di lavoro a terzi, all’intrattenimento di rapporti con i terzi in relazione ad affari sociali.<br />

A questo proposito si può ricordare la fattispecie trattata da una recente sentenza del<br />

Tribunale di Mantova: in seguito al fallimento di una società in accomandita semplice era<br />

emerso che il socio accomandante, in palese violazione del divieto legislativo, si occupava<br />

di contattare i fornitori presentandosi come dipendente dell’ufficio commerciale, effettuava<br />

ordinativi, ritirava la merce senza presentare il conto della gestione. Era persino arrivato a<br />

distruggere la documentazione che attestava gli ordini ricevuti. Insomma, una classica attività<br />

di immistione fraudolenta nella gestione societaria, che ha dato luogo, conseguentemente, alla<br />

sua dichiarazione di fallimento ( 7 ).<br />

( 4 ) Tra le altre pronunce si v. Cassazione, 19 gennaio 1991, n. 508, in Dir. Fall., 1991, II, 433; Cassazione,<br />

26 febbraio 1988, n. 2041, in Giur. It., 1988, I, 1, 1333, con nota di P. Montalenti, Accomandita irregolare,<br />

prestazione di garanzia, divieto di immistione: problemi ancora aperti.<br />

( 5 ) Così sempre la Cassazione: «Ben diversamente, la procura, se, come nel caso di specie risulta indiscusso,<br />

al di là della sua espressa denominazione, conferisce invece un ventaglio di attribuzioni, anche indeterminate, che<br />

implicano un astratto potere di scelta, rimette al delegato il potere decisionale, tassativamente spettante all’accomandatario,<br />

consentendogli un’ingerenza indiscriminata nell’amministrazione, e lo espone per l’effetto alla responsabilità<br />

illimitata e solidale con l’altro socio».<br />

( 6 ) V. Tribunale Velletri, 24 giugno 1992, in Riv. Dir. Comm., 1992, II, 495; Cassazione, 28 novembre<br />

1992, n. 12732, in Nuova giurisprudenza Civile Commentata, 1993, I, 828. In dottrina Fazzutti, L’accomandante<br />

falsus procurator e il divieto di immistione, inGiust. Civ., 1976, I, 669 seg.<br />

( 7 ) Tribunale Mantova, 11 ottobre 2007, in Le Società, 2008, 735 seg., con nota di S. Ronco.


14<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

2320 cod. civ., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione<br />

(intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva<br />

o almeno rilevante sull’amministrazione della società, non già di atti di<br />

mero ordine o esecutivi) o di trattare o concludere affari in noe della società»<br />

(Cassazione, sez. I, 25 luglio 1996, n. 6725, m. 498754).<br />

Più recentemente anche la Corte d’Appello di Torino ( 8 ) ha sottolineato che la gestione<br />

compiuta dall’accomandante per conto della società in accomandita semplice della cassa sociale,<br />

tramite una banca, sia con operazioni di bonifico per pagamento ai creditori, sia soprattutto<br />

con prelievi, costituisce un grave ed univoco indizio di un autonomo controllo e disposizione<br />

della cassa ( 9 ). Interessante è soprattutto la conclusione della pronuncia della Corte<br />

torinese, che individua nella fattispecie di partecipazione del socio un’ipotesi non di ingerenza<br />

dell’accomandante, ma di attività di un «accomandatario di fatto».<br />

Per quanto poi riguarda la procura speciale per un singolo affare che viene considerata<br />

legislativamente la fonte di legittimità degli atti di gestione del socio accomandante, accade<br />

talvolta di trovarsi in presenza di una procura che, sebbene denominata speciale, ha invece<br />

i caratteri della procura generale. Per esempio quella conferita per operare nel conto corrente<br />

bancario della società con riferimento ad una pluralità indeterminata di atti, come le operazioni<br />

bancarie in conto corrente. È sicuramente una procura generale anche quella che riguarda<br />

la rappresentanza sotto il profilo amministrativo (gestione del patrimonio sociale, facoltà<br />

di assumere e licenziare personale), commerciale e/o processuale ( 10 ).<br />

Inoltre secondo l’opinione dominante, un unico atto di immistione è sufficiente a generare<br />

responsabilità nell’accomandante ( 11 ), anche se è rinvenibile un orientamento secondo<br />

cui occorre avere riguardo alla rilevanza dell’atto nell’ambito dei rapporti della società<br />

( 12 ).<br />

3. Il fallimento della società con soci illimitatamente responsabili e la sorte dell’accomandante<br />

ingeritosi. – Passando ora al problema specifico affrontato dalla sentenza della Corte di<br />

Cassazione, ossia quello del fallimento dell’accomandante in conseguenza del fallimento della<br />

società in accomandita semplice, occorre preliminarmente osservare che l’art. 147 della legge<br />

fallim. estende il fallimento della società «appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV<br />

e VI del titolo V del libro quinto del codice civile» anche ai soci illimitatamente responsabili.<br />

Pare senz’altro corretta, a questo proposito, l’affermazione di un’autorevole dottrina secondo<br />

cui è pacifico che «per aversi fallimento anche dei soci illimitatamente responsabili è<br />

( 8 ) Appello Torino, 10 marzo 2009, inedita.<br />

( 9 ) «Si comprende così come la superiore attività già si configuri, essa sola, come di gestione interna della<br />

società (pure integrando una distribuzione di proventi sociali ai soci), al di fuori di ogni procura speciale, né autorizzazione<br />

od istruzione direttiva, neppure allegate, dal socio accomandatario...» Appello Torino, cit.<br />

( 10 ) P. Montalenti, Il divieto di immistione del socio accomandante: una sentenza innovativa, inGiur. it.,<br />

1995, I, 2, 39.<br />

( 11 ) In giurisprudenza si v. Cassazione, 6 giugno 2000, n. 7554, in Giur. it., 2000, 530 seg.; Tribunale Modena,<br />

15 ottobre 1973, in Giur. comm., 1974, II, 685.<br />

( 12 ) Tribunale Catania, 8 marzo 2000. Nella specie il Tribunale ha ritenuto atti di gestione ai sensi dell’art.<br />

2320 cod. civ. sia la prestazione sistematica e durevole di garanzie da parte del socio accomandante mediante la<br />

sottoscrizione di fideiussioni omnibus in favore dei tre istituti bancari con i quali operava la soc. in acc. sempl., sia<br />

l’accesso del socio accomandante alle casse sociali in modo del tutto svincolato da specifiche autorizzazioni da<br />

parte del socio accomandatario.


Parte II - Giurisprudenza 15<br />

È indiscusso in realtà che, «per aversi ingerenza dell’accomandante nell’amministrazione<br />

della società in accomandita semplice, – vitata dall’art.<br />

2320 cod. civ. – non è sufficiente il compimento, da parte dell’accomandante,<br />

di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori dalla società,<br />

ma è necessario che l’accomandante svolga una attività gestoria che si<br />

concreti nella direzione degli affari sociali, implicante una scelta che è propria<br />

del titolare della impresa» (Cassazione, sez. I, 14 gennaio 1987, n. 172,<br />

m. 449940, Cassazione, sez. III, 28 luglio 1986, n. 4824, m. 447529, Cassazione,<br />

sez. I, 15 dicembre 1982, n. 6906, m. 424557, Cassazione, sez. I, 26<br />

giugno 1979, n. 3563, m. 399978). E mentre la prestazione di garanzia attiene<br />

evidentemente al momento esecutivo delle obbligazioni, il prelievo di<br />

fondi dalle casse sociali per le esigenze personali del socio, quand’anche in-<br />

indispensabile che nella sentenza dichiarativa di fallimento sia espressamente dichiarato, oltre<br />

al fallimento della società, anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, esattamente<br />

indicati ( 13 ). L’esistenza del rapporto sociale, anche al fine della dichiarazione di fallimento<br />

del socio illimitatamente responsabile, a norma dell’art. 147 legge fallim., può risultare da indici<br />

rivelatori, quali le fideiussioni e i finanziamenti in favore dell’imprenditore, allorquando<br />

essi, ancorché riguardanti il solo momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società,<br />

siano per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto, ricollegabili ad una costante<br />

opera di sostegno dell’attività di impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento<br />

degli scopi sociali.<br />

Tuttavia, la Cassazione ha affermato che secondo la sua stessa giurisprudenza la situazione<br />

di socio occulto di una società in accomandita semplice, la quale è caratterizzata dall’esistenza<br />

di due categorie di soci, che si diversificano a seconda del livello di responsabilità non<br />

è idonea a far presumere la qualità di accomandatario, essendo necessario, a tal fine, accertare<br />

di volta in volta la posizione in concreto assunta da detto socio, il quale, di conseguenza, assume<br />

la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2320 cod. civ. solo<br />

ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione, intesi questi ultimi quali atti<br />

di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull’amministrazione della società,<br />

non già atti di mero ordine o esecutivi, o di trattare o concludere affari in nome della società.<br />

Per aversi ingerenza dell’accomandante nell’amministrazione della società in accomandita<br />

semplice, non è sufficiente il compimento da parte dell’accomandante, di atti riguardanti il<br />

momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, ma è necessario che l’accomandante<br />

svolga un’attività gestoria che si concretizzi nella direzione degli affari sociali, implicante una<br />

scelta che è propria del titolare dell’impresa. E mentre la prestazione di garanzia attiene evidentemente<br />

al momento esecutivo delle obbligazioni, il prelievo di fondi dalle casse sociali<br />

per le esigenze personali del socio, quand’anche indebito o addirittura illecito, non costituisce<br />

certamente un atto di gestione della società.<br />

( 13 ) G. U. Tedeschi, Manuale del nuovo diritto fallimentare, Cedam, 2006, 521. Si v. anche Corte d’Appello<br />

di Bologna, 11 giugno 2008, n. 965, in Il Fallimento, 2008, pag. 1293, in cui si afferma che «tra la pronuncia<br />

di fallimento della società e quella dei soci illimitatamente responsabili esiste un rapporto di dipendenza unidirezionale,<br />

nel senso che la dichiarazione di fallimento del socio trova il suo presupposto nella dichiarazione di<br />

fallimento della società».


16<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

debito o addirittura illecito, non costituisce certamente un atto di gestione<br />

della società.<br />

3.2. – Con il secondo motivo del suo ricorso il Fallimento F. S. deduce<br />

violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed eccepisce la nullità della sentenza<br />

impugnata per omessa pronuncia sulla richiesta della curatela di ribadire il<br />

fallimento di F. S. quale socia irregolare del marito G. D. B. o come imprenditrice<br />

individuale.<br />

Il motivo è manifestamente infondato.<br />

Infatti i giudici d’appello non hanno omesso di pronunciarsi sulle richieste<br />

subordinate del curatore, ma le hanno dichiarate inammissibili.<br />

E questa decisione è del tutto corretta, perché come ben rilevato dalla<br />

corte d’appello, è indiscusso nella giurisprudenza di questa corte che, quando<br />

la dichiarazione di fallimento abbia avuto come presupposto la qualità di<br />

socio di una determinata società di persone, «viola il principio del rispetto<br />

del contraddittorio, stabilito nell’art. 15 legge fallim., la sentenza emessa all’esito<br />

del giudizio di opposizione con la quale venga riconscoiuta al fallito<br />

la qualità di imprenditore individuale» (Cassazione, sez. I, 30 agosto 1995,<br />

Ciò non toglie, comunque, che come precisa il comma 2 dell’art. 147, qualora successivamente<br />

alla dichiarazione di fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili<br />

conosciuti, emerga l’esistenza di altri soci, precedentemente occulti, il fallimento è estensibile<br />

anche a costoro.<br />

La spiegazione più frequente e diretta che è stata da sempre fornita al fallimento dei soci<br />

illimitatamente responsabili è che essi, entrando nella società, hanno assunto il rischio di impresa<br />

proprio anche dell’imprenditore individuale, rischio che al contempo attribuisce loro il<br />

potere di amministrare e gestire la società personalmente e direttamente. Dunque, il collegamento<br />

gestione della società-responsabilità illimitata-fallimento, se regge nel caso dei soci illimitatamente<br />

responsabili ab origine, deve reggere anche per quelli illimitatamente responsabili<br />

a seguito di anomalie successive, come accade nel caso dell’accomandante ingeritosi ( 14 ).<br />

Tutto sta nel verificare se a monte di questo vi è un vero e proprio caso di immistione. Ed è<br />

proprio quanto fa la Suprema Corte nella sentenza che si commenta.<br />

La fattispecie concerne l’attività di una imprenditrice, a sua volta socia accomandante di<br />

una s.a.s. nella quale il marito era socio accomandatario. Secondo la corte, l’attività di amministrazione<br />

e gestione della società deve essere verificata in concreto attraverso l’individuazione<br />

di atti di contravvenzione di precisi divieti, come quello di compiere atti di amministrazione<br />

intesi come atti che abbiano una effettiva influenza sul processo decisionale o rilevanti comunque<br />

per l’amministrazione della società. Atti di direzione degli affari sociali, insomma,<br />

che implichino una scelta propria del titolare dell’impresa.<br />

( 14 ) La dottrina e la giurisprudenza dominanti concordano su tale soluzione. Tra le tante sentenze v. Cassazione,<br />

14 gennaio 1987, n. 172, in Giur. comm., 1987, II, 394; Cassazione, 14 gennaio 1987, n. 172; Cassazione,<br />

6 dicembre 1984, n. 6429; Cassazione, 15 dicembre 1982, n. 6906; Cassazione, 13 marzo 1982, n. 1632; Cassazione,<br />

20 gennaio 1955, n. 158; in dottrina v. da ultimo, S. Bonfatti-P.F. Censoni, Manuale di diritto fallimentare,<br />

Cedam, 2007, 405.


Parte II - Giurisprudenza 17<br />

n. 9156, m. 493804) o di socio di altra società (Cassazione, sez. I, 30 agosto<br />

1995, n. 9156, m. 493804).<br />

Il ricorrente invoca in senso contrario il principio inquisitorio, cui era<br />

all’epoca ispirato anche in appello il procedimento fallimentare, e rileva<br />

di avere formulato già nel primo grado del giudizio di opposizione le sue<br />

richieste subordinate, riproposte poi nel giudizio d’appello.<br />

Sennonché non rileva qui quanto il curatore abbia dedotto nel giudizio<br />

di opposizione, in primo o in secondo grado, rileva invece su quali presupposti<br />

del fallimento sia stata chiamata a difendersi F. S. nella fase prefallimentare;<br />

e su quali presupposti sia stata poi dichiarata fallita.<br />

E secondo i giudizi del merito, non contestati sul punto, «nel caso di<br />

specie il contraddittorio risulta instaurato esclusivamente sul presupposto<br />

specifico dell’esistenza delle condizioni di cui all’art. 2320 cod. civ. per la<br />

decadenza dell’odierna appellante dal beneficio della limitazione della responsabilità<br />

e della conseguente estensibilità, alla stessa, del fallimento della<br />

società ai sensi dell’art. 147 legge fallim., ma non anche su quele, evidentemente<br />

affatto diverse, della coesistenza di un’atuonoma società irregolare<br />

ovvero della ricorrenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione<br />

del fallimento della S. come imprenditore individuale». (Omissis)<br />

L’analisi compiuta dalla Cassazione si collega a quel filone interpretativo che riguarda il<br />

problema dei limiti e dei contenuti delle procure che possono venire conferite ad un socio<br />

accomandante e in cui si afferma un concetto fondamentale in materia, ossia che la disposizione<br />

dettata dall’art. 2320 cod. civ. esclude l’assunzione della responsabilità illimitata per le<br />

obbligazioni sociali da parte del socio accomandante soltanto se costui ha agito in forza di<br />

una procura speciale rilasciata dal socio accomandatario per uno specifico affare, in quanto<br />

solo questa esprime una scelta gestionale dell’organo cui tale potere è istituzionalmente attribuito.<br />

Se invece la procura conferisce un astratto potere di scelta rimettendo al delegato un<br />

potere decisionale e consentendogli una ingerenza indiscriminata nell’amministrazione, lo<br />

espone alla responsabilità illimitata e solidale.<br />

Interessante, è in conclusione, ricordare un recente orientamento della Cassazione penale<br />

in materia di amministratore di fatto e di reato di bancarotta. In questo caso, la valutazione<br />

dell’atto di ingerenza da parte dell’accomandante diventa più severa e le maglie della classificazione<br />

più strette. La Cassazione ha infatti affermato, ribadendo un suo orientamento consolidato,<br />

che l’amministratore di fatto, che abbia esercitato in concreto poteri di amministrazione<br />

(di soc. in nome coll. o di soc. in acc. sempl.) pur non avendo la qualifica di socio illimitatamente<br />

responsabile può essere incriminato per reato di bancarotta ( 15 ).<br />

( 15 ) Cassazione Pen., 11 novembre 2009, n. 43036, in Il Fallimento, 2010, 679.<br />

Simonetta Ronco<br />

Avvocato in Genova


CORTE DI APPELLO DI ROMA<br />

18 settembre 2010 (decreto)<br />

Pignatelli - Pres. Rel. recl.<br />

F.D.M. Soc. a resp. lim. (avv.ti Della Cortiglia e Rivellese)<br />

Concordato preventivo - Ammissione della domanda - Potere del Tribunale<br />

- Valutazione di merito del piano - Fattibilità - Escusione<br />

(Artt. 160, 161 e 162 legge fallim.)<br />

Concordato preventivo - Voto favorevole dei creditori - Controllo del Tribunale<br />

- Assenza di opposizioni - Verifica delle regolarità delle procedure<br />

e dell’esito delle votazioni<br />

(Artt. 177 e 180 legge fallim.)<br />

Decreto di rigetto della omologazione - Reclamo - Poteri della Corte di<br />

Appello - Omologazione del concordato<br />

(Art. 180 legge fallim.)<br />

In sede di ammissione della domanda di concordato preventivo, che sia<br />

accompagnata dalla documentazione indicata dalla legge e dalla relazione<br />

del professionista, al tribunale è preclusa ogni valutazione nel merito della fattibilità<br />

del piano, se non nel caso in cui siano state rilevate macroscopiche assurdità<br />

( 1 ).<br />

In sede di omologazione, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole<br />

dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi alla<br />

votazione ed il controllo del tribunale è limitato, in assenza di opposizioni,<br />

alla verifica della regolarità della procedura e all’esito delle votazioni ( 2 ).<br />

La corte di appello, in sede di gravame avverso il decreto di non omologazione<br />

del concordato preventivo come disposto dal tribunale, può omologare<br />

il concordato preventivo proposto dal debitore secondo il piano allegato ( 3 ).<br />

(Omissis)<br />

Con ricorso in riassunzione depositato il 2 marzo 2009, la F.D.M. soc. a<br />

resp. lim. ha esposto che: a) il reclamo avverso il provvedimento indicato in<br />

oggetto (al quale era seguita la dichiarazione di fallimento) da lei proposto,<br />

tra stato dichiarato inammissibile da questa Corte; b) tale decisione era stata<br />

( 1-3 ) Brevi considerazioni sui poteri del Tribunale in tema di concordato preventivo.<br />

Il decreto in oggetto riguarda una domanda di concordato preventivo presentata in ragione<br />

del D.l. 35/2005 convertito in L. 80/2005, ma alcune delle conclusioni raggiunte possono<br />

essere evocate pur dopo l’entrata in vigore del c.d. «decreto correttivo», di cui al d.lgs.


Parte II - Giurisprudenza 19<br />

riformato dalla Suprema Corte che l’aveva cassata rimettendo le parti dinanzi<br />

ad altra sezione di questa Corte, sul rilievo che la disciplina applicabile<br />

era da individuarsi in quella di cui alla legge n. 80/2005 che aveva convertito<br />

il D.l. n. 35/2005; c) il Tribunale di Cassino con il provvedimento<br />

indicato in oggetto, era incorso lao violazione dell’art. 180 legge fallim.<br />

per il quale il Tribunale, se le maggioranze sono state raggiunte, approva<br />

il concordato essendo il suo sindacato limitato alla legittimità in assenza<br />

di divisione in classi dei creditori; d) vi era una errata valutazione degli<br />

aspetti tecnici relativi alla fattibilità del piano.<br />

Ha chiesto che, in riforma del provvedimento impugnato venisse omologato<br />

il concordato.<br />

Si era costituita la curatela che ha chiesto il rigetto del gravame.<br />

All’udienza del 18 marzo 2010, le parti hanno concluso riponendosi ai<br />

rispettivi scritti ed il Collegio ha riservato la decisione.<br />

Ad avviso del Collegio il reclamo è fondato e deve essere accolto con la<br />

conseguente omologazione del proposto concordato.<br />

Va premesso che, come sottolineato dalla Suprema Corte, al presento<br />

giudizio è applicabile, ratione temporis, il disposto della legge n. 80/2005<br />

che ha convertito il D.l. n. 35/2005.<br />

169/2007, che, secondo una certa interpretazione, avrebbe ridisegnato i poteri dell’Autorità<br />

giudiziaria sia in sede di ammissione che di omologazione della domanda concordataria. Innanzi<br />

tutto, viene ritenuto che al potere valutativo, in sede di ammissione alla procedura, debba<br />

essere sottratto il riscontro sulla «fattibilità» del piano ( 1 ), ritenendosi, cioè, che la stessa<br />

resti affidata alla valutazione dei creditori, in relazione ad ogni profilo connesso al rapporto<br />

tra rischio (di inadempimento del piano concordatario) ed opportunità connessa al piano di<br />

( 1 ) Appello Milano, 4 ottobre 2007, in Dir. fall., 2008, II, pag. 317, con nota di Gaeta, Fabbisogno concordatario<br />

e poteri di accertamento del Tribunale; nel regime conseguente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del<br />

2006 e prima dell’entrata in vigore del «correttivo» di cui al d.lgs. 169 del 2007, il controllo del tribunale ha ad<br />

oggetto la completezza e la regolarità della documentazione senza che il tribunale possa valutarne l’adeguatezza<br />

sotto il profilo del merito: Cassazione, 29 ottobre 2009, n. 22927, in Rep. Foro it., 2009, voce «Concordato preventivo»,<br />

n. 92; per un controllo sulla mera legittimità formale della proposta Appello Torino, 19 giugno 2007, in<br />

Fallimento, 2007, pag. 1315; diversamente, anche per un controllo di merito della domanda e del piano concordatario:<br />

Appello Bologna, 15 giugno 2009, in Corriere merito, 2009, con nota di Amendolagine; Tribunale Roma,<br />

24 aprile 2008, in Dir. fall., 2008, II, pag. 573, con nota di Fauceglia, Ancora sui poteri del Tribunale per<br />

l’ammissibilità del concordato preventire: errare è umano, perseverare diabolico. Sul tema, anche Appello Salerno, 2<br />

settembre 2008, in www.ilcaso.it, che, pur affermando che il sindacato del tribunale deve incentrarsi sulla «regolarità<br />

formale della proposta» e della relativa documentazione allegata, specifica, però, che il sindacato in questione<br />

«si sostanzia in un controllo logico della proposta e dei suoi allegati», con un controllo sulla serietà dei<br />

criteri adottati dal professionista per esprimere le attestazioni di sua competenza (profilo, quest’ultimo, che<br />

non si sostanzia in un controllo sulla «fattibilità» della proposta). Sul tema: Fauceglia-Rocco di Torrepadula,<br />

Diritto dell’impresa in crisi, Bologna, 2010, pag. 330; Zanichelli, I concordati giudiziari, Torino, 2010,<br />

pag. 184 seg., che correttamente esclude qualsiasi profilo valutativo in ordine alla fattibilità del piano, pur dopo<br />

la modifica dell’art. 162 legge fallim.


20<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

Orbene, ai sensi dalla normativa suddetta, al momento della proposizione<br />

delle domanda di concordato il debitore deve presentare anche: a) una<br />

aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria<br />

dell’impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo<br />

dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di<br />

prelazione; c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà<br />

o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari<br />

degli eventuali soci illimitatamente responsabili.<br />

Il piano e la suddetta documentazione, inoltre, devono essere accompagnati<br />

dalla relazione di un professionista avente i requisiti previsti per la nomina<br />

a curatore (cfr. art. 28 legge fallim.), che attesti la veridicità dei dati<br />

aziendali e la fattibilità del piano medesimo (dalla suddetta norma sembra<br />

emergere che non potrà «certificare» il piano il professionista che abbia già<br />

esercitato la propria attività professionale nei confronti dell’imprenditore o<br />

che comunque si sia ingerito nella gestione dell’impresa nei due anni anteriori<br />

all’apertura della procedura).<br />

superamento della crisi ( 2 ). In questa prospettiva, deve ravvisarsi in capo al tribunale il potere-dovere<br />

di non ritenere ammissibile la domanda di concordato, ove la relazione del professionista<br />

appaia immediatamente inidonea ad assolvere la funzione «certificativa» che la legge<br />

attribuisce alla stessa, ovvero allorquando contenga macroscopiche assurdità (sotto il profilo<br />

della illogicità e della incongruenza) in ordine alla stessa fattibilità del piano. Tale potere valutativo,<br />

che, è bene rimarcarlo, non si trasforma mai in un giudizio sul «merito» del piano,<br />

corrisponde alla rilevanza della relazione del professionista in ordine alla verifica concreta di<br />

fattibilità del piano, ed in tal senso il sindacato giudiziario non ha ad oggetto direttamente la<br />

( 2 ) Sul tema: Trib. Salerno, 9 novembre 2010, inedita, aderisce alla tesi che, anche dopo l’entrata in vigore<br />

del d.lgs. 169 del 2007, al Tribunale resti preclusa ogni valutazione in ordine al c.d. fabbisogno concordatario,<br />

che è, invece, affidata all’esclusivo interesse dei creditori: Fauceglia, Autonomia privata e concordato preventivo,<br />

in Riv. dir. impresa, 2010, pag. 1 segg. In sostanza, il ruolo attribuito al tribunale conserva la funzione di rendere<br />

possibile la formulazione da parte dei creditori di un «reale consenso informato», con una volontà non viziata,<br />

sulla fattibilità del piano proposto, fermo restando che solo a questi ultimi competa la valutazione dello stesso:<br />

Racugno, Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e transazione fiscale, inTrattato di diritto fallimentare,<br />

diretto da Buonocore e Bassi, vol. I, Padova, 2010, pag. 307; esclude un controllo sulla fattibilità del piano<br />

anche: Sacchi, Concordato preventivo, conflitto di interessi fra creditori e sindacato dell’autorità giudiziaria,inFallimento,<br />

2009, pag. 39. Nel senso che la composizione dei conflitti di interessi fra le diverse parti coinvolte nella<br />

crisi è definitivamente affidata alle rispettive capacità di proporre la più idonea architettura finanziaria e patrimoniale<br />

e alle contrapposte capacità di comprenderle ed approvarle: Jachia, Il concordato preventivo e la sua<br />

proposta, inFallimento e altre procedure concorsuali, diretto da Fauceglia e Panzani, vol. III, Torino, 2009,<br />

pag. 1581. Diversa resta la questione connessa alla successiva valutazione della fattibilità del piano da parte<br />

del commissario sulla base di dati obiettivi: Tribunale Cagliari, 12 marzo 2009, in Dir. fall, 2010, II, pag. 304,<br />

con nota di Schiano di Pepe, Alcune considerazioni sui poteri dell’autorità giudiziaria con riguardo al concordato<br />

preventivo. Con esclusione di un «giudizio di merito» sulla proposta, sia pure in una diversa perimetrazione del<br />

controllo esercitabile dal Tribunale sin dalla fase ammissiva (in termini di «chiarezza» della proposta), però escludendo<br />

ogni controllo sulla «fattibilità»: Ambrosini, Il controllo giudiziale sull’ammissibilità della domanda di concordato<br />

preventivo e sulla formazione delle classi, inDir. fall., 2010, I, pag. 551 seg.


Parte II - Giurisprudenza 21<br />

Tali incombenti sono stati tutti espletati dall’istante (non si rinviene in<br />

atti la relazione del professionista, ma la sua produzione emerge dal provvedimento<br />

del 20 luglio 2005, con il quale la società reclamante è stata ammessa<br />

al concordato.<br />

I presupposti per l’ammissione hanno carattere formale e solo per quanto<br />

attiene alla relazione del professionista – che deve attestare la veridicità<br />

dei dati aziendali e la fattibilità del piano – è da escludere che il giudice possa<br />

valutare nel merito tale fattibilità, se non nel caso che vi abbia rilevato<br />

macroscopiche assurdità: in sostanza il tribunale deve verificare se esista<br />

una relazione che, con motivazione non illogica e non incongrua, certifichi<br />

la fattibilità del piano, mentre va escluso un giudizio sulla condivisibilità<br />

delle conclusioni alle quali è giunto il professionista.<br />

L’attenzione che il legislatore ha rivolto alla figura del professionista incaricato<br />

dalla parte di attestare la veridicità dei dati, e la fattibilità del piano,<br />

è indice della decisiva rilevanza che ha il giudizio di tale professionista apparendo<br />

privo di senso affidare ad un esperto titolarmente qualificato l’attestazione<br />

di fattìbilità, se poi, si potesse liberamente rivederne il giudizio,<br />

come se l’atto provenisse dal proponente,<br />

La sede di omologazione, ai sensi del novellato art. 177 legge fallim., il<br />

concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino<br />

la maggioranza dei crediti ammessi ed il controllo è limitato –<br />

salvo il caso di opposizioni – alla verifica della regolarità della procedura<br />

e dell’esito della votazione. In tale sede è esclusa una qualche valutazione<br />

sul merito della proposta, come si desume da quanto previsto dall’art.<br />

fattibilità, tanto più che il tribunale prima della nomina del commissario è privo di adeguati<br />

strumenti di analisi, ma solo la coerenza e esaustività informativa (per i creditori) della relazione<br />

predisposta dal professionista ( 3 ). E ciò ètanto più evidente laddove si considera che<br />

«la finalità di questa informazione garantita dalla chiarezza (perché comprensibile nelle sue<br />

fonti e nella sua rappresentazione), nella genuinità e nell’esaustività dell’attento e critico sindacato<br />

del tribunale, risiede nella formulazione di un reale «consenso informato» dei creditori,<br />

posti così in condizione di esprimere il loro libero convincimento, con una volontà non<br />

viziata, sulla fattibilità del piano proposto, la cui valutazione solo ad essi spetta» ( 4 ). In sostanza,<br />

la valutazione sulla fattibilità del piano consiste in un giudizio «prognostico» o «previsio-<br />

( 3 ) Ambrosini, op. ult. cit., pag. 554.<br />

( 4 ) Appello Torino, 19 giugno 2007, in Fallimento, 2007, pag. 1315; Fauceglia, Paternalismo giudiziario<br />

ed esigenza di tutela dei creditori nella disciplina del concordato preventivo, nota a Tribunale Milano, 20 luglio<br />

2007, in Giur. it., 2008, pag. 117 segg. D’altro canto, vi è chi ritiene che solo consentendo al tribunale un controllo<br />

«forte» sulla fattibilità del piano è possibile reprimere clamorosi «abusi» del debitore e di creditori eventualmente<br />

collusi con lo stesso, Galletti, La revoca dell’ammissione al concordato preventivo, inGiur. comm.,<br />

2009, I, pag. 734, così, però, omettendo di considerare che è «la regola della maggioranza dei crediti» a decidere<br />

sull’ammissibilità, con una funzione «dispositiva» del credito affidata non già al singolo creditore, ma ad una<br />

«maggioranza di crediti» qualificata dalla legge.


22<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

180 legge fallim. per il quale il tribunale, se la maggioranza di cui al primo<br />

comma dell’articolo 177 è raggiunta, approva il concordato con decreto<br />

motivato.<br />

In sostanza, nel contesto di una procedura largamente ispirata in massima<br />

parte all’accordo tra debitore e creditori, il controllo dell’autorità gíudiziaria<br />

appare notevolmante ridotto e relegato a profili di mera legittimità.<br />

Il primo motivo di censura è, quindi. fondato.<br />

Al Tribunale compete esclusivamente di verificare se siano corretti e veritieri<br />

i dati di fatto posti a base della relazione.<br />

Osserva la Corte che la relazione del professionista deve in primo luogo<br />

attestare la veridicità, dei dati aziendali, cioè non solo la corrispondenza dei<br />

documenti prodotti a corredo della proposta di concordato preventivo con<br />

gli atti contabili del proponente, ma anche la veridicità di questi ultimi. Ne<br />

consegue che la verifica attuabile in sede di ammissibilità della proposta, oltre<br />

che quella della ritualità dall’attestazione è quella formula di conformità<br />

dei dati attestati con quelli risultanti dalla documentazione comunque allegata.<br />

Solo quando si riscontri una tale difformità potrà essere rilevata la non<br />

verità dei dati attestati. Al di fuori di tale ipotati è preclusa ogni censura di<br />

merito.<br />

nale» che solo il professionista deve esprimere, assumendo come base di riferimento i dati<br />

contabili di cui dispone e dei quali deve attestare la veridicità, ed ogni ulteriore valutazione<br />

della proposta compete ai creditori, i quali, in sede di votazione, possono assumere – sempre<br />

in una prospettiva di «chiarezza» della proposta nonché di corretto esercizio del diritto di<br />

voto – anche come riferimento la relazione predisposta dal commissario giudiziale: in sostanza,<br />

una diversa valutazione del commissario non può sovrapporsi a quella operata dal professionista,<br />

ma, se mai, la integra, e ciò al fine di rendere più informati i creditori.<br />

Ulteriore principio che può essere tratto dal decreto risiede nell’affermazione che una<br />

volta raggiunta la maggioranza dei crediti e in assenza di opposizioni, al tribunale in sede<br />

di omologazione sia riservato il solo potere di verifica sulla regolarità della procedura e sull’esito<br />

della votazione, sottraendo così il procedimento ad una sorta di «gioco dell’oca», alla<br />

cui stregua in sede di omologazione possano evincersi deficienze della proposta (già rappresentate<br />

dal commissario nella sua relazione) che sia stata approvata dai creditori, conseguendo<br />

le maggioranze richieste dalla legge (in questa prospettiva, si restringe anche la possibilità<br />

di interruzione della procedura, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 173 legge fallim., se non<br />

in presenza di fatti significativi successivi alla votazione e precedenti all’omologazione) ( 5 ). In<br />

questa prospettiva, milita la stessa norma dell’art. 180 legge fallim., alla cui stregua il tribu-<br />

( 5 ) In termini: Appello Salerno, 25 ottobre 2010, inedita, la quale ritiene che «intanto è possibile accedere<br />

alla valvola di sicurezza di cui all’ultima proposizione dell’art. 173 legge fallim., in quanto sopravvengano fatti<br />

nuovi, come tali non previamente sottoposti a giudizio di ammissibilità. Dunque, giammai sarà possibile accedere<br />

a cotale intervento sulla base della sola rivisitazione delle medesime condizioni legittimanti la procedura, se già<br />

preventivamente e positivamente esitate». La Corte di Appello accede all’interpretazione che della norma è data<br />

da Fauceglia, Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione di fallimento in corso di procedura, inFallimento<br />

e altre procedure concorsuali, diretto da Fauceglia e Panzani, vol. III, Torino, 2009, pag. 1698 segg.


Parte II - Giurisprudenza 23<br />

I rilievi che si rinvengono nel provvedimento impugnato, concretandosi<br />

in apprezzamenti di merito sulla valutazione del professionista, appaiono<br />

esulare dai limiti sopra evidenziati di incongruità di illogicità della valutazione<br />

del professionista.<br />

Il gravame è da ritenersi, quindi, fondato e, in riforma del decreto reclamato,<br />

devesi omologare il concordato preventivo proposto dalla reclamante.<br />

Attesa la peculiarità delle questioni trattate, appare equo compensare le<br />

spese di tutti i gradi di giudizio.<br />

P.Q.M., la Corte, definitivamente pronunciando, in riforma del provvedimento<br />

del Tribunale di Cassino n. 1146 depositato il 29 giugno 2006,<br />

omologa il concordato preventivo proposto dalla F.D.M. soc. a resp.<br />

lim., secondo il piano dalla stessa presentato; compensa le spese di tutti i<br />

gradi di giudizio. (Omissis)<br />

nale, una volta verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato<br />

«con decreto motivato non soggetto a reclamo»( 6 ), né per estendere i poteri attribuiti<br />

all’autorità giudiziaria può addivenirsi ad un’interpretazione ampliativa del termine «regolarità<br />

della procedura» (come introdotta dal d.lgs. 169/2007), sì da far in essa rientrare qualsiasi<br />

valutazione anche elidente la espressa volontà adesiva dei creditori ( 7 ). In sostanza, l’espressione<br />

utilizzata sembra consentire un’indagine solo in ordine all’effettivo rispetto delle disposizioni<br />

volte a garantire l’effettiva informazione dei creditori e la validità della formazione del<br />

consenso ( 8 ).<br />

La Corte di Appello di Roma, cui con il reclamo è stato devoluto il riesame del processo<br />

deliberativo in ordine all’accertamento dei presupposti per l’omologazione del concordato,<br />

non ha ritenuto di rimettere gli atti al tribunale, ma ha revocato il decreto di rigetto, così pronunciandosi<br />

in ordine all’omologazione del concordato ( 9 ).<br />

Giuseppe Fauceglia<br />

Professore ordinario di Diritto Commerciale<br />

nell’Università di Salerno<br />

( 6 ) A conferma di questa impostazione milita la stessa previsione dell’irreclamabilità del decreto, laddove<br />

emerge la diversa volontà del legislatore di delineare una netta differenziazione di rito del medesimo giudizio di<br />

omologazione a seconda che il procedimento assuma o meno un carattere contenzioso, ovvero che sussistano o meno<br />

opposizioni, ciò lasciando ipotizzare anche un diverso potere del tribunale nelle due ipotesi (così: Di Cecco,<br />

Sub art. 180,inLa legge fallimentare dopo la riforma, a cura di Nigro, Sandulli e Santoro, vol. III, Torino, 2010, pag.<br />

2219; Pagni, Il controllo del tribunale e la tutela dei creditori nel concordato preventivo, inFallimento, 2008, pag.<br />

1075; Bozza, Il nuovo concordato preventivo. L’omologazione della proposta (i limiti della valutazione del giudice),in<br />

Fallimento, 2006, pag. 1067 seg.; Zanichelli, op. ult. cit., pag. 283). Sul tema: Tribunale Milano, 23 maggio 2008,<br />

in Fallimento, 2008, pag. 1226; Tribunale Milano, 16 febbraio 2007, in Fallimento, 2007, pag. 548.<br />

( 7 ) Come sembra ritenere, ad esempio, Tribunale Arezzo, 19 novembre 2008, in Fallimento, 2009, pag. 742.<br />

( 8 ) Anche se si rileva che la sindacabilità sul carattere informato del consenso, presupponga pur sempre<br />

una opposizione (Jorio, Il nuovo diritto fallimentare, Appendice, Bologna, 2007, pag. 56).<br />

( 9 ) Sul tema: Brenca, Il reclamo avverso il decreto di omologa del concordato preventivo, inFallimento e<br />

altre procedure concorsuali, cit., pag. 1749 seg., ed ivi ampia bibliografia.


TRIBUNALE DI FIRENZE<br />

19 aprile 2010<br />

Pres. Riviello - Est. Settembre<br />

Poggerina Soc. a resp. lim.<br />

Concordato preventivo - Giudizio di omologa - Classi di creditori - Crediti<br />

per finanziamento dei soci - Postergazione - Derogabilità - Collocazione<br />

dei soci finanziatori in autonoma classe - Diritto di voto - Esclusione<br />

(Codice civile, art. 2467; Legge fallim., art. 160)<br />

In un piano di concordato preventivo, nell’ipotesi in cui il debitore scelga<br />

di suddividere i creditori in classi, i crediti dei soci per finanziamenti nei confronti<br />

della società che risultino soggetti a postergazione debbono andare a costituire<br />

una classe autonoma, la quale tuttavia non può risultare destinataria<br />

di alcuna offerta di soddisfacimento, stante l’inderogabilità del principio stabilito<br />

dall’art 2467 cod. civ., né concorrere, tramite l’espressione del voto, alla<br />

formazione delle maggioranze prescritte per l’approvazione del piano ( 1 ).<br />

Svolgimento del processo. – Con ricorso depositato in data 10 giugno<br />

2009 la Poggerina soc. a resp. lim. in liquidazione chiedeva di essere ammessa<br />

alla procedura di concordato preventivo, ai sensi degli artt. 160 e<br />

segg. legge fallim.<br />

Dopo l’audizione del legale rappresentante della ditta istante, il Giudice<br />

delegato rimetteva gli atti alla camera di consiglio. Il Tribunale, con provvedimento<br />

emesso in data 28 ottobre 2009, ritenute sussistenti le condizioni<br />

della domanda, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo e<br />

fissava l’udienza del 14 gennaio 2010 per l’adunanza dei creditori e la votazione.<br />

Nelle more dell’adunanza la società, con memoria del 17 dicembre<br />

2009, modificava la domanda, che risultava, infine, così formulata:<br />

( 1 ) I creditori postergati ex art. 2467 cod. civ. nel piano di concordato preventivo: offerta,<br />

collocazione, diritto di voto.<br />

Sommario: 1. Premessa. – 2. Inclusione e collocazione dei creditori postergati nel piano di<br />

concordato preventivo. – 3. Creditori postergati e diritto di voto. – 4. Conclusioni.<br />

1. Premessa. – La sentenza in commento ci pone dinanzi al problema della collocazione<br />

dei creditori c.d. «postergati» nel piano di concordato preventivo.


Parte II - Giurisprudenza 25<br />

cessione ai creditori di tutti i beni sociali, costituiti, in grande prevalenza,<br />

da appartamenti in costruzione e pressoché ultimati;<br />

suddivisione dei creditori tra privilegiati e chirografari. Ai primi veniva<br />

proposto il pagamento integrale subito dopo la vendita degli immobili. I<br />

chirografari venivano divisi in tre classi, così composte:<br />

classe A: promittenti acquirenti degli appartamenti in costruzione, cui<br />

veniva proposta la risoluzione del contratto preliminare e la restituzione<br />

del 40% della caparra;<br />

classe B: creditori chirografari indistintamente, cui veniva promesso il<br />

5% del credito;<br />

classe C: creditori postergati per legge, ex art. 2467 cod. civ. (soci ed ex<br />

soci per finanziamenti), con non veniva fatta nessuna offerta.<br />

All’udienza del 14-1-2010, e nei venti giorni successivi, venivano raggiunte<br />

le maggioranze per crediti e per classi (nella classe A la maggioranza<br />

raggiungeva il 100%; nella classe B i voti favorevoli rappresentavano solo il<br />

6,27% del totale; nella classe C i voti favorevoli riguardavano il 76,18% dei<br />

crediti).<br />

Pertanto, il Tribunale, con provvedimento del 9 febbraio 2010, fissava<br />

la camera di consiglio del 10 marzo 2010 per l’eventuale omologazione.<br />

L’ordinanza veniva pubblicata per affissione e notificata ai sensi dell’art.<br />

180 legge fallim..<br />

All’udienza suddetta si sono costituiti il debitore proponente ed il commissario<br />

giudiziale. Si sono altresì costituiti la Cons.Edil soc. a resp. lim. e la<br />

Comservice soc. a resp. lim., creditrici, che si sono opposte all’omologazione<br />

del concordato, facendo valere quattro motivi comuni:<br />

inammissibilità della proposta concordataria, poiché la stessa «attribui-<br />

È noto come la riforma societaria del 2003 abbia introdotto nella disciplina della soc. a<br />

resp. lim., allo scopo di combattere il rischio ricorrente della sottocapitalizzazione ( 1 ), la regola,<br />

che pare circoscritta al fallimento, della postergazione dei crediti c.d. «anomali». Il nuovo<br />

art. 2467 cod. civ. ha sancito il principio per cui i finanziamenti effettuati dai soci a favore<br />

della società che formalmente si presentano come capitale di credito, ma che, per la situazione<br />

finanziaria in cui si trovava la società al tempo dell’atto, nella sostanza economica costituiscono<br />

parte del capitale di rischio, debbono essere postergati a quelli degli altri creditori ( 2 ).<br />

Ove poi il credito del socio sia stato oggetto di rimborso nell’anno precedente la dichiarazio-<br />

( 1 ) F. Ferrara jr.-F. Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 2009, 904.<br />

( 2 ) La dottrina vede i fautori della tesi sostanzialista, i quali sono dell’opinione che la subordinazione del<br />

rimborso debba trovare applicazione anche quando l’impresa è in bonis, contrapporsi a coloro i quali sostengono<br />

che la postergazione presuppone il concorso; per quanto interessa in questa sede, la regola della postergazione si<br />

applica indubbiamente nell’ambito del fallimento, dove la possibilità di soddisfacimento di tali creditori sarà subordinata<br />

alla presenza eventuale di un attivo residuo, una volta soddisfatti i creditori prededucibili, privilegiati e<br />

chirografari per l’intero.


26<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

sce il diritto di voto ad una classe di creditori non avente alcun interesse alla<br />

procedura» (vale a dire ai postergati ex lege);<br />

inammissibilità della proposta, che nega una qualsiasi soddisfazione ad<br />

un’intera classe di creditori (i postergati, appunto);<br />

non fattibilità del piano, dal momento che questo non prevede tempi<br />

certi di pagamento, non contempla «garanzie esterne» né accantonamenti<br />

adeguati per rischi potenziali;<br />

non convenienza del concordato, per i creditori di tutte le classi.<br />

La Cons.Edil soc. a resp. lim. ha aggiunto un quinto motivo di opposizione:<br />

non convenienza della proposta per sé (la Cons.Edil appartiene alla<br />

classe B, dissenziente).<br />

ne di fallimento della società, esso deve essere restituito ( 3 ). L’art. 2497 quinquies provvede<br />

poi ad estendere l’applicazione dell’art. 2467 ai gruppi di società, con riguardo ai finanziamenti<br />

effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento<br />

nei suoi confronti, direttamente o indirettamente, per il tramite di altri soggetti ad essa sottoposti.<br />

Tra i molteplici interrogativi sollevati dalla riforma societaria, indubbia rilevanza, in<br />

quanto idonei ad estendere il novero dei soggetti il cui credito può andare soggetto a postergazione,<br />

hanno quelli che concernono l’esatta definizione della nozione di finanziamento ( 4 )e<br />

l’individuazione dei parametri in base ai quali valutare l’eccessività dell’indebitamento o la<br />

ragionevolezza di un apporto di capitale per far fronte a una situazione finanziaria squilibrata<br />

( 5 ) (condizioni alternative che, ex art. 2467 comma 2 cod. civ., determinano la natura anomala<br />

del prestito e conseguentemente la sua postergazione). Alla luce della attuale disciplina<br />

della procedura di concordato preventivo, occorre definire in che modo si sviluppi, all’interno<br />

del piano, la posizione dei creditori postergati ex lege: in particolare, ci si domanda se vi<br />

sia o meno la possibilità di renderli destinatari, riservando quindi loro una qualche soddisfazione,<br />

di una proposta di concordato preventivo; quale debba essere la loro collocazione, in<br />

( 3 ) L’obbligo di restituzione dei rimborsi ricevuti in caso di fallimento configurerebbe una vera e propria<br />

ipotesi di azione revocatoria, in cui il pagamento effettuato è inefficace nei confronti della massa, senza tra l’altro<br />

che il creditore – in questo caso, il socio – possa opporre l’ignoranza dello stato di insolvenza: in tal senso A.<br />

Postiglione, La nuova disciplina dei finanziamenti di soci di soc. a resp. lim.: dubbi interpretativi e limiti applicativi,<br />

inSocietà, 2007, 929.<br />

( 4 ) Sotto la categoria del finanziamento andrebbero ricomprese tutte le operazioni che hanno ad oggetto la<br />

messa a disposizione, da parte del socio, in forma diretta o indiretta, di somme di denaro; in tale ampia formulazione<br />

rientrerebbero per tanto il mutuo, l’anticipazione, l’apertura di credito, ma anche i casi in cui il socio creditore<br />

della società rinunci anche di fatto alla restituzione del credito ovvero conceda dilazioni di pagamento non<br />

riscontrabili nella prassi commerciale, o conceda garanzia per l’acquisizione di un mutuo presso terzo: in tal senso,<br />

A. Postiglione, La nuova disciplina dei finanziamenti di soci di soc. a resp. lim. ..., cit., 932.<br />

( 5 ) V. Salafia, I finanziamenti dei soci alla società a responsabilità limitata, inSocietà, 2005, 1079, ha suggerito<br />

un criterio fondato sui limiti stabiliti dall’art. 2412 cod. civ. per l’emissione di un prestito obbligazionario<br />

da parte della soc. per az., il quale non può essere superiore al doppio del capitale sociale, della riserva legale e<br />

delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. A tale proposito A. Postiglione, op. ult. cit.,<br />

osserva come in ogni caso la valutazione richiesta comporti la ricostruzione della situazione patrimoniale e finanziaria<br />

della società al momento in cui l’operazione è stata compiuta: occorrerà dunque fare riferimento non soltanto<br />

alla natura dell’apporto, ma anche alle circostanze che hanno reso necessaria l’operazione.


Parte II - Giurisprudenza 27<br />

Motivi della decisione. – Il concordato non può essere omologato, per<br />

due motivi, ognuno dei quali sufficiente, da solo, a legittimare la decisione<br />

annunciata:<br />

perché, escludendo dal computo dei voti i crediti postergati, non sono<br />

raggiunte le maggioranze di legge;<br />

perché un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la<br />

convenienza del concordato per sé e non è possibile operare il cram down<br />

in suo danno.<br />

Vediamo separatamente.<br />

A) La proposta prevede una classe di creditori postergati ex lege (i soci<br />

finanziatori), alla quale non è offerto nulla, se non il pagamento del credito<br />

nell’ipotesi, del tutto inverosimile, che siano pagati interamente tutti gli altri<br />

crediti.<br />

La proposta è formulata correttamente, giacché le classi sono omogenee.<br />

Infatti, la classe A ha una sua coerenza, comprendendo tutti i creditori<br />

che hanno stipulato, prima della domanda, un contratto preliminare di<br />

compravendita; la classe B comprende tutti i chirografi; la classe C comprende<br />

tutti (e soli) i postergati ex lege. Non è quindi questione di ammissibilità<br />

della domanda.<br />

È, invece, questione di «approvazione» della domanda, ovvero di formazione<br />

di un valido accordo tra debitore e creditori, dal momento che<br />

le maggioranze sono raggiunte solo se si prendono in considerazione, attribuendo<br />

loro validità, le manifestazioni di voto dei creditori che vantano un<br />

credito postergato ex lege.<br />

Ciò non è possibile fare, giacché ritiene questo Tribunale (anche se l’argomento<br />

è controverso) che i postergati ex lege non possano essere presi in<br />

considerazione nel computo delle maggioranze. Ritiene cioè il Tribunale<br />

che la loro posizione debba essere evidenziata ed enucleata nel corpo di<br />

una domanda di concordato, essendo creditori concorsuali (com’è stato<br />

correttamente fatto), ma che gli stessi non abbiano diritto di voto, non es-<br />

particolar modo in relazione alla facoltà, concessa al debitore ex art 160 comma 2 lett. c legge<br />

fallim., di suddividere i creditori in classi; infine se tali creditori possano, attraverso l’attribuzione<br />

del diritto di voto, concorrere all’approvazione della proposta concordataria.<br />

Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze è stato chiamato ad esprimersi in merito all’omologabilità<br />

di un piano che prevedeva la suddivisione dei creditori in tre classi, l’ultima<br />

della quali raggruppava i crediti di soci ed ex soci per finanziamenti, e che, pur non risultando<br />

destinataria di alcuna offerta di soddisfacimento, aveva comunque concorso, tramite espressione<br />

di voto, al raggiungimento della maggioranza prescritta per l’approvazione. Proprio la<br />

censura posta dal Tribunale fiorentino in merito alla possibilità di attribuire anche ai creditori<br />

postergati ex lege il diritto di partecipare alle operazioni di voto, ha determinato la mancata<br />

omologazione del piano in questione, risultando tali voti decisivi ai fini del raggiungimento<br />

delle maggioranze prescritte; in ogni caso, le considerazioni svolte dal Collegio giudicante<br />

in tale occasione appaiono di particolare interesse, in relazione agli interrogativi sopra esposti.


28<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

sendo creditori concorrenti. Questo perché la loro posizione, seppur genericamente<br />

qualificabile come «creditoria», ha, nella sostanza, il significato di<br />

partecipazione al capitale di rischio.<br />

L’art. 2467 cod. civ., infatti, come riformato dal D.Lvo n. 6 del 2003,<br />

specificando ed estendendo l’ambito della postergazione, vi ha compreso<br />

anche i finanziamenti dei soci che, in qualunque forma effettuati, siano stati<br />

concessi ad una società in stato di eccessivo squilibrio nell’indebitamento o<br />

in una situazione finanziaria che avrebbe richiesto un «conferimento», com’è<br />

avvenuto, pacificamente, nel caso di specie (la circostanza, infatti, non è<br />

contestata nemmeno dalle dirette interessate).<br />

Ciò comporta che «i finanziamenti» dei soci, fatti nelle condizioni sopradette,<br />

in qualunque maniera qualificati, debbono essere trattati, ai fini<br />

che interessano, come i conferimenti effettuati dai soci in occasione della<br />

costituzione o della ricapitalizzazione di una società, in quanto necessari alla<br />

sua costituzione o alla sua sopravvivenza (nelle forme prescelte). Questo<br />

non significa che detti finanziamenti siano da equiparare, in tutto e per tutto,<br />

ai conferimenti, in quanto conservano la loro natura di capitale di cre-<br />

2. Inclusione e collocazione dei creditori postergati nel piano di concordato preventivo. –<br />

Sin dall’entrata in vigore della riforma della disciplina societaria, la giurisprudenza si è confrontata,<br />

con esiti decisamente eterogenei, sulla questione preliminare relativa alla possibilità<br />

di includere i creditori postergati nel piano concordatario, nel caso in cui la proposta non<br />

preveda il soddisfacimento integrale dei chirografari ( 6 ).<br />

Nel febbraio del 2009 la Corte di Cassazione, nell’unica sua pronuncia ad oggi resa in<br />

materia di classi creditorie, è intervenuta a sciogliere in senso positivo l’interrogativo in questione<br />

( 7 ).<br />

Nel caso di specie, due tra le classi previste nel piano risultavano destinate a raggruppare<br />

rispettivamente i soci fideiussori escussi dalle banche e i soci finanziatori della società concordataria;<br />

la proposta interessava anche creditori chirografari di altra tipologia, e tuttavia pro-<br />

( 6 ) In senso negativo si è pronunciato in passato il Tribunale di Messina (decr. 29 dicembre 2005, in Fall.,<br />

2006, 678 e seg.), il quale in sede di giudizio di ammissione al concordato preventivo, ha rilevato l’opportuna<br />

modificazione dell’originaria proposta di concordato, la quale prevedeva il pagamento dei soci finanziatori, inclusi<br />

nella classe dei chirografari, nella misura del 5% del credito, osservando che «ove la proposta preveda ... che gli<br />

altri chirografari vengano pagati solo in percentuale, nulla potrà residuare per i soci finanziatori che sono postergati<br />

a quegli stessi creditori chirografari». Avviso del tutto opposto, pressoché in concomitanza, ha manifestato<br />

invece il Tribunale di Bologna (decr. 26 gennaio 2006, in Fall., 2006, 676 e seg.), ritenendo legittima la formazione<br />

di una classe composta da soci finanziatori, destinati a essere soddisfatti nella misura del 5% del loro crediti,<br />

mentre i creditori chirografari, divisi in due classi (banche e altri creditori) risultavano soddisfatti rispettivamente<br />

nei limiti del 35 e del 50%. Nel provvedimento non è ben chiarito se ricorressero le condizioni per applicare<br />

la postergazione ai soci finanziatori, e tuttavia il Tribunale osserva come si debbano «preferire ad ogni<br />

modo i diritti che non sono sorti in collegamento ad un ruolo analogo a quello del rischio d’impresa»: proprio<br />

l’uso dell’espressione «preferire» sembra suggerire implicitamente che un soddisfacimento dei creditori postergati<br />

sia possibile, purché inferiore, percentualmente, a quello riservato ai chirografari.<br />

( 7 ) Cassazione, Sez. I, sent. 4 febbraio 2009 n. 2706, in Dir. Fall., , 2010, II, 1 e seg.


Parte II - Giurisprudenza 29<br />

dito e sono certamente inidonei a superare tutte le questioni poste dalla sottocapitalizzazione<br />

della società ( 1 ), ma comporta, ad avviso di questo Tribunale,<br />

che ai postergati non possono essere riconosciuti tutti i diritti e le prerogative<br />

degli altri creditori, tra cui il diritto di voto nel concordato preventivo.<br />

Essi, infatti, seppur creditori della società, sono tuttavia creditori sui<br />

generis, che possono, per legge, vantare pretese verso la società solo all’esito<br />

della liquidazione, allorché, risolte tutte le pendenze e soddisfatti interamente<br />

tutti gli altri creditori (salvo rinuncia da parte di costoro), resti qualcosa<br />

da distribuire loro. Sono quindi equiparati, sotto questo profilo, ai soci<br />

per i conferimenti; e come i soci conferenti (oltre a restare estranei al concorso<br />

finché dura la liquidazione) non possono incidere, con la loro volontà,<br />

sull’esito della proposta concordataria.<br />

Bisogna considerare, infatti, che l’art. 2467 cod. civ. è dettato appositamente<br />

per le procedure di insolvenza, come provato dal fatto che la norma<br />

prevede l’espressa revocabilità dei pagamenti avvenuti nell’anno antecedente<br />

alla dichiarazione di fallimento e come di deduce dal fatto che la postergazione<br />

presuppone il concorso dei creditori sui beni del debitore, giacché,<br />

al di fuori del concorso, non v’è motivo di trattare il credito del socio in<br />

maniera diversa dall’ordinario (vale a dire, con pagamento dell’intero importo<br />

e alla naturale scadenza).<br />

Ora, se è indubbio che, nel fallimento, il pagamento fatto al socio creditore<br />

è revocabile (quando ricorrono le condizioni dell’art. 2467), lo stesso<br />

prio i soci fideiussori escussi risultavano costituire, nel complesso, la più ampia porzione dell’esposizione<br />

debitoria della società concordataria, ed erano quindi destinati a ricoprire un<br />

ruolo decisivo nell’approvazione della proposta.<br />

In tale sede, la S.C. ha rilevato come la previsione nel piano concordatario di un soddisfacimento<br />

dei soci finanziatori, in deroga alla regola della postergazione, sia possibile, ma<br />

subordinata al rispetto di due condizioni necessarie: la collocazione di tali creditori in una<br />

classe autonoma, risultando l’interesse economico degli stessi non omogeneo a quello degli<br />

altri creditori chirografari – assimilabili invece per quanto riguarda la posizione giuridica,<br />

ad avviso della Corte ( 8 ) –, e il consenso maggioritario di tutte le classi rispetto al piano, fatta<br />

salva la possibilità dicram down. In altre parole, nel momento in cui ha affermato che «deve<br />

escludersi che i soci finanziatori possano essere inseriti nel piano di cui facciano parte anche altri<br />

creditori chirografari», e rilevato l’insufficienza, allo scopo di approvare un piano che preveda<br />

( 8 ) Tuttavia, questo assunto non appare generalmente condiviso: la postergazione, attenendo alla graduazione<br />

nel soddisfacimento dei crediti, è una circostanza che sembrerebbe poter essere inclusa, più correttamente,<br />

tra quelle che influiscono sulla posizione giuridica del credito: in questo senso S. Pacchi, Il concordato fallimentare,inFallimento<br />

e le altre procedure concorsuali, a cura di G. Fauceglia e L. Panzani, Torino, 2009, III, 1412;<br />

concorde G. Bozza, La facoltatività ... cit., 428, nt. 6; nel senso che l’interesse economico potrebbe operare come<br />

fattore di differenziazione solo nell’ambito dei creditori ammessi al concorso, quali non risultano, appunto, i creditori<br />

postergati, vedi R. Battaglia, Postergazione ex lege del credito e formazione delle classi nel concordato<br />

preventivo: alla ricerca di un locus standi, in Giur. Comm., 2010, II, 1 e seg.


30<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

deve affermarsi per i pagamenti effettuati in esecuzione di un concordato<br />

preventivo sfociato in fallimento, in deroga a quanto previsto dall’art. 67,<br />

comma 2, lett. e), come ha rimarcato, da ultimo, la Suprema Corte ( 2 ).<br />

Dal che si deduce che i soci finanziatori non possono ricevere alcunché<br />

nel concordato, posto che diritto al concorso e obbligo di restituzione sono<br />

tra loro incompatibili.<br />

Questa conclusione è valida sia nel concordato senza classi che nel concordato<br />

con classi. Infatti, nel primo caso non sussistono dubbi sul fatto che<br />

i creditori siano sullo stesso piano, a parte le cause legittime di prelazione, e<br />

debbano essere trattati paritariamente, con la conseguenza che la previsione<br />

di pagamenti a favore dei postergati entrerebbe subito in conflitto con l’art.<br />

2467 cod. civ. Se ne deduce, quindi, che in un concordato senza classi non<br />

sono possibili pagamenti a favore dei postergati, se non dopo l’estinzione<br />

degli altri crediti.<br />

Nel secondo caso (concordato con classi) è possibile la deroga al principio<br />

della par condicio creditorum, nel rispetto della posizione giuridica e<br />

dell’omogeneità degli interessi economici, per cui parrebbe ammissibile<br />

una proposta che includa un pagamento a favore dei postergati ex lege<br />

(col consenso degli altri creditori), ma la revocabilità dei pagamenti effettuati<br />

in esecuzione del concordato rende evidente che così non è, giacché<br />

è sempre possibile che il concordato sfoci in fallimento e che i postergati<br />

siano costretti a restituire ciò che hanno percepito (stante il perdurante<br />

principio della consecuzione delle procedure). Il vulnus ai principi sulla<br />

conservazione degli atti giuridici e sull’economia dell’attività giuridica (oltre<br />

che giudiziaria) sarebbe evidente, giacché non può consentirsi che una volontà<br />

validamente espressa resti inficiata dalla circostanza, puramente<br />

estrinseca, che il concordato sia sfociato in fallimento, in un contesto che<br />

esclude la revocabilità dei pagamenti effettuarti a favore di tutti gli altri cre-<br />

un qualche soddisfacimento per tali creditori, della semplice maggioranza dei chirografari calcolata<br />

al di fuori delle classi, la S.C. ha accolto l’assunto per cui, in caso di mancato classamento<br />

dei creditori, nessuno spazio si potrebbe attribuire ai postergati ex lege, se non nell’ipotesi<br />

in cui sia previsto l’integrale soddisfacimento dei creditori chirografari stessi ( 9 ).<br />

È evidente pertanto come la Cassazione abbia in questa occasione fatto propria la teoria<br />

per cui, costituendo la suddivisione in classi lo strumento che il legislatore ha introdotto allo<br />

scopo precipuo di derogare, nell’ambito dei chirografari, alla regola generale del concorso, la<br />

quale impone il rispetto della par condicio, nulla osterebbe, in linea di principio, a che il medesimo<br />

strumento possa servire allo scopo di realizzare una deroga alle regole del concorso<br />

anche in relazione ai creditori postergati.<br />

( 9 ) Vedi L. Guglielmucci, Sub art. 124 legge fallim.,inG. Lo Cascio (a cura di), Codice commentato del<br />

fallimento, Torino, 2008, 1216.


Parte II - Giurisprudenza 31<br />

ditori e sebbene l’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche sia la stessa<br />

per i creditori di tutte le classi.<br />

D’altra parte, se si ammettesse la partecipazione del socio finanziatore<br />

(e postergato) al concordato (nel senso che possa essergli riservata una parte<br />

dell’attivo), bisognerebbe anche riconoscere che il debitore (la società concordataria)<br />

possa scegliere la misura della partecipazione (il quantum da riservare<br />

ai postergati), con la conseguenza, inaccettabile dal punto di vista<br />

normativo, che alla classe dei postergati può andare anche una parte consistente<br />

dell’attivo, secondo l’arbitrio del debitore (anche più di quanto sia<br />

riservato agli altri creditori chirografari), con buona pace dell’art. 2467<br />

cod. civ. e dei principi sulla postergazione.<br />

Né le singolarità finirebbero qui, perché al creditore che partecipa alla<br />

ripartizione dell’attivo bisogna riconoscere, necessariamente, il diritto di voto,<br />

giacché la partecipazione al concordato non può prescindere dal diritto<br />

di concorrere alla formazione delle maggioranze, talché potrebbe anche accadere<br />

(e accadrebbe sicuramente) che i soci finanziatori e postergati (quelli<br />

che, si ripete, hanno diritto di concorrere solo sul residuo della liquidazio-<br />

In realtà, la pronuncia in epigrafe dimostra chiaramente come l’indirizzo espresso dalla<br />

S.C. in questa occasione, non solo non abbia sortito l’auspicabile effetto di stabilire un punto<br />

fermo in tema di trattamento e collocazione dei crediti postergati nel concordato preventivo,<br />

ma si esponga al contrario a più di un profilo di critica.<br />

La pronuncia del Tribunale di Firenze pare in effetti offrire una ricostruzione decisamente<br />

antitetica rispetto a quella della Cassazione, nonché, non è forse eccessivo affermarlo,<br />

maggiormente lineare e ponderata. Secondo questo Tribunale infatti, la natura dei creditori<br />

postergati quali creditori pur sempre concorsuali, in quanto titolari di un diritto sorto anteriormente<br />

all’apertura del fallimento, rende sì necessaria, nel caso in cui il debitore scelga liberamente<br />

di avvalersi della facoltà di suddivisione dei creditori in classi, l’enucleazione della<br />

loro posizione separata tramite collocazione in una classe apposita ( 10 ); d’altra parte, l’avere<br />

( 10 ) In senso conforme L. Panzani, La postergazione dei crediti nel nuovo concordato preventivo, inFall.,<br />

2006, 683, il quale sostiene che l’esclusione dei creditori postergati dal concorso non determini l’impossibilità del<br />

loro classamento: l’art. 160. 1 lett. c consentirebbe infatti la suddivisione in classi di tutti i creditori che sono tali<br />

per «titolo o causa anteriore al decreto» di ammissione alla procedura di concordato, e per i quali scatta il divieto<br />

di azioni esecutive in pendenza dello stesso (art. 168 legge fallim.): tra di essi sono evidentemente suscettibili di<br />

essere ricompresi anche i creditori postergati.<br />

In questo caso, nel momento in cui afferma che, se il debitore opta per la suddivisione in classi, i postergati<br />

ex lege debbono necessariamente andare a costituire una classe apposita, il Tribunale di Firenze ne fa, con tutta<br />

evidenza, una questione di posizione giuridica: se infatti la valorizzazione del parametro dell’interesse economico,<br />

per via del carattere indeterminato dello stesso, è necessariamente rimessa alla libera scelta del debitore, essa può<br />

avvenire solo nell’ambito di una primaria e corretta suddivisione secondo posizione giuridica, la quale, secondo la<br />

dottrina prevalente, non fa altro che ricalcare i trattamenti predeterminati per legge (in tal senso, G. Bozza, La<br />

proposta di concordato preventivo, la formazione delle classi e le maggioranze richieste dalla nuova disciplina, in<br />

Fall., 2005, 1208 e seg., nonché V. Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali,<br />

Torino, 2008, 351). Proprio tra i trattamenti legalmente predeterminati il Tribunale di Firenze sembra, in<br />

questo caso, annoverare, oltre alla classica suddivisione tra privilegiati e chirografari, anche la postergazione.


32<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

ne) decidano le sorti di un concordato che li vede destinatari della parte più<br />

sostanziosa dell’attivo.<br />

Deve affermarsi, perciò, che il socio finanziatore non partecipa al concorso<br />

(sempre, beninteso, che ricorrano le condizioni dell’art. 2467 cod.<br />

civ.). E se non partecipa al concorso non partecipa alle votazioni, giacché<br />

non può permettersi che partecipi alla formazione delle maggioranze chi<br />

non è destinatario della proposta concordataria.<br />

Infatti, quale valore si dovrebbe attribuire al voto del postergato legale?<br />

Non certo il valore di un atto di adesione alla proposta concordataria nella<br />

parte che lo riguarda, giacché, da questa parte, nulla v’è da decidere, dal<br />

momento che sua posizione è regolata dalla legge.<br />

Avrebbe, invece, senz’altro il valore di un atto di adesione alla proposta,<br />

nella parte che riguarda gli altri creditori. Ma, a parte l’incongruenza di<br />

consentire un voto sulla posizione di terzi, ammettere che il postergato legale<br />

voti significa, spesso (non solo quando il postergato è titolare di più del<br />

50% dei crediti, ma anche quando, seppur marginale, è determinante nella<br />

formazione delle maggioranze) mettere nelle sue mani non solo l’approvazione<br />

della proposta, ma anche la ripartizione tra i creditori dell’attivo disponibile<br />

(vale a dire, il quantum della soddisfazione dei singoli creditori).<br />

Il che appare fuori del sistema.<br />

Né deve meravigliare il fatto che possa esservi classe senza (diritto di)<br />

voto, giacché non è l’unico caso conosciuto dalla legge fallimentare, seppur<br />

per motivi diversi: anche i privilegiati costituiscono classe, ma sono pacificamente<br />

esclusi dalle votazioni. In questi casi l’inserimento in una «classe»<br />

serve ad enucleare, dal coacervo del ceto creditorio, la posizione di particolari<br />

creditori, ma non è detto che tutti debbano avere le stesse facoltà, come<br />

l’art. 2467 cod. civ. stabilito l’equiparazione della loro posizione sostanziale a una partecipazione<br />

al capitale di rischio, determina il carattere non concorrente dei creditori postergati, ed<br />

esclude la possibilità per gli stessi di beneficiare di una qualsiasi percentuale satisfattiva, in<br />

mancanza del soddisfacimento integrale dei chirografari. Tale preclusione risulterebbe, ad<br />

opinione del Tribunale fiorentino, supportata dall’obbligo di restituzione che l’art. 2467 comma<br />

1 stabilisce in relazione ai rimborsi effettuati a favore dei soci finanziatori nell’anno precedente<br />

la dichiarazione di fallimento.<br />

La posizione di questo Tribunale è in effetti conforme a quella della dottrina tutt’ora<br />

maggioritaria, la quale, quando non sostiene che la regola della postergazione possa derogarsi<br />

solo attraverso il consenso specifico e individuale di ciascuno dei creditori chirografari ( 11 ),<br />

trova nell’obbligo di restituzione appena menzionato un limite insormontabile alla possibilità<br />

di includere i postergati ex lege nel piano concordatario.<br />

( 11 ) In questo senso G. Bozza, La facoltatività della formazione delle classi nel concordato preventivo, in<br />

Fall., 2009, 428, nt. 6.


Parte II - Giurisprudenza 33<br />

non è detto che tutti abbiano le stesse aspettative (infatti, sono aspettative<br />

di pagamento integrale per i privilegiati; di pagamento eventuale per i postergati).<br />

L’esclusione dalle votazioni ha però la stessa spiegazione: il fatto,<br />

cioè, che in un caso e nell’altro la posizione creditoria è regolata dalla legge.<br />

Né può affermarsi che i postergati ex lege debbano votare perché risentono<br />

comunque degli effetti del concordato (sotto specie di estinzione, con<br />

l’omologa, del loro credito), giacché èproprio la premessa che non può essere<br />

condivisa, quantomeno in un concordato di carattere liquidatorio: i soci<br />

finanziatori, postergati ex lege, non sono destinatari della proposta concordataria,<br />

e quindi non risentono in nessuna maniera degli effetti del concordato<br />

(se non come soci). Per loro, infatti, vale (deve valere) il principio<br />

recentemente espresso della Suprema Corte, secondo cui gli effetti esdebitativi<br />

non si estendono «a quei creditori che non abbiano preso parte alla<br />

procedura» ( 3 ), o perché tenuti fuori dal debitore, che ometta di comprenderli<br />

nel proprio piano (è il caso esaminato dalla Corte), o perché esclusi<br />

per legge dal piano (è il caso che ci occupa).<br />

Sotto il profilo dei principi si rileva, infine, che la limitazione della capacità<br />

di voto dei postergati non contrasta con i principi che presiedono alla<br />

tutela del credito, né con quelli che disciplinano il diritto di proprietà, giacché<br />

si tratta di una limitazione giustificata dalla particolare connotazione del<br />

diritto di cui costoro sono titolari. Essa si spiega col fatto, già evidenziato,<br />

che nel concordato i postergati legali sono sostanzialmente estranei alla procedura,<br />

che si pone, rispetto ad essi, come res inter alios acta e destinata ad<br />

In effetti, ponendosi in un’ottica di superamento del dibattito, perlopiù teorico, intorno<br />

all’individuazione dell’autentica ratio dell’istituto delle classi, quale strumento generale di deroga<br />

alle regole del concorso, oppure istituto che il legislatore ha introdotto allo scopo di permettere<br />

un trattamento più elastico dei soli chirografari nei propri rapporti reciproci e con il<br />

debitore, il dato risolutivo in relazione all’interrogativo sollevato in questa sede, e correttamente<br />

enucleato nella pronuncia in epigrafe, è rappresentato dalla mancata predisposizione,<br />

da parte del legislatore, di un disegno organico e coerente in merito al trattamento dei creditori<br />

postergati nel piano di concordato preventivo. Il fatto che i pagamenti posti in essere in<br />

esecuzione del piano nei confronti di tali creditori non siano espressamente ricompresi nel<br />

novero dei pagamenti che godono, ex art. 67 comma 3 legge fallim., dell’esenzione dalla revocatoria<br />

( 12 ), e che quindi tali atti, nel successivo eventuale fallimento, possano essere posti<br />

( 12 ) Nel senso che l’esenzione si riferisce alle sole ipotesi di revocatoria contenute nell’art. 67. 3 legge fallim.:<br />

U. De Crescenzo-L. Panzani, Il nuovo diritto fallimentare, Milano, 2005, 92 e seg.; diversa dottrina è<br />

pervenuta alle medesime conclusioni sulla premessa che gli artt. 2467 e 2497 quinquies cod. civ. rappresentino<br />

due norme speciali all’interno della più generale disciplina delle obbligazioni, traendone la conclusione che l’esenzione<br />

da revocatoria fallimentare non produce alcun effetto protettivo in relazione alle fattispecie in esame:<br />

vedi L. Mandrioli, Disciplina dei finanziamenti dei soci nelle società di capitali, inSocietà, 2006, 179 e seg.


34<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

avere effetti sulla loro posizione solo dopo la chiusura della stessa, esattamente<br />

come avviene per i soci in quanto tali.<br />

Anzi, a ben vedere, la disciplina così ricostruita della postergazione appare<br />

perfettamente in linea con la posizione dei soci nella società, che sono<br />

creditori anche per altra via: vale a dire, per il capitale sociale versato. E<br />

come il credito di restituzione del capitale sociale non dà il diritto di partecipare<br />

alla procedura (e di incidere, col voto, sulle maggioranze), lo stesso<br />

accade per il credito di restituzione del finanziamento, fatto quando le condizioni<br />

della società richiedevano invece un conferimento (cioè, l’apporto di<br />

capitale di rischio).<br />

In sostanza, è la particolare natura del credito che prevale, invece che<br />

l’astratta qualifica di creditore.<br />

Da queste considerazioni discende che il concordato proposto dalla<br />

Poggerina soc. a resp. lim. non può essere omologato, giacché èpacifico<br />

che, espungendo dal novero dei crediti quelli che fanno capo ai soci finanziatori,<br />

non è raggiunta la maggioranza né per crediti né per classi.<br />

B) Il concordato non può essere omologato anche perché il creditore<br />

Cons.Edil soc. a resp. lim., appartenente alla classe B (dissenziente), si è opposto<br />

all’omologazione, ritenendo può conveniente, per sé, il fallimento.<br />

nel nulla, in violazione dei più elementari principi di stabilità e tutela dell’affidamento, nonché<br />

di economia degli atti giuridici, rende se non altro sconsigliabile, da un punto di vista<br />

dell’opportunità, il coinvolgimento di tali creditori nel perseguimento della soluzione concordataria.<br />

Se il legislatore ha introdotto una disciplina organica finalizzata al trattamento più elastico<br />

dei creditori chirografari, altrettanto non si può affermare in relazione ai postergati: in particolare,<br />

la circostanza che il decreto correttivo ( 13 ), il quale pure è intervenuto sulla disciplina<br />

della revocatoria, abbia omesso di fornire elementi chiarificatori in relazione alla questione in<br />

oggetto, spinge a ritenere che l’esenzione genericamente stabilita dall’art. 67 comma 2 lett. e<br />

legge fallim. in relazione a atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione di un concordato<br />

preventivo, lasci impregiudicato l’obbligo di restituzione sancito dall’art. 2567 cod.<br />

civ. ( 14 ).<br />

3. Creditori postergati e diritto di voto. – La pronuncia in epigrafe fornisce interessanti<br />

spunti di riflessione anche in merito all’indesiderabilità di almeno una delle conseguenze<br />

cui l’inclusione dei creditori postergati nel piano di concordato darebbe necessariamente luogo:<br />

l’attribuzione agli stessi del diritto di voto.<br />

( 13 ) D. lgs. 12 settembre 2007, n. 169.<br />

( 14 ) Èda notare tra l’altro (vedi Fall. 2009, 792) come la sentenza n. 2706 del 2009, pur soffermandosi sulla<br />

portata dell’obbligo di restituzione sancito dall’art. 2467.1, sembri non trarne le logiche conseguenze sistematiche:<br />

in particolare, non è chiaro il percorso argomentativo per cui tale obbligo, configurato dal legislatore in via<br />

del tutto generale, e che per espressa ammissione della S.C., costituisce condizione ostativa alla possibilità di coinvolgere<br />

i creditori postergati ex lege in un piano che di classi sia privo, possa invece risultare legittimamente frustrato<br />

attraverso il classamento dei creditori.


Parte II - Giurisprudenza 35<br />

È principio generalmente condiviso che, nel regime dell’attuale art. 180 legge<br />

fallim., i creditori appartenenti a classi dissenzienti possono impedire l’omologazione<br />

del concordato, quand’anche abbia ottenuto le maggioranze di<br />

legge. Ed è quello che richiede la Cons.Edil soc. a resp. lim.<br />

Tuttavia, per evitare opposizioni pretestuose e defatigatorie, il Tribunale<br />

può «ingozzare» il creditore dissenziente quando ritenga che questi non<br />

sarebbe meglio soddisfatto negli scenari alternativi.<br />

Il Tribunale non ha, però, nel caso di specie, elementi per operare il<br />

cram-down in dallo della Cons.Edil soc. a resp. lim., ammessa al voto per<br />

euro 978.014,00, in una classe per cui è previsto il pagamento al 5%. È certo<br />

che, in caso di fallimento, il curatore potrebbe sciogliersi dai contratti<br />

preliminari, per cui il 40% previsto a favore della classe A) si ridistribuirebbe<br />

a vantaggio di tutti i chirografari, con conseguente maggiore soddisfazione<br />

dei creditori della classe B). Non solo, quindi, non può dirsi che Cons.Edil<br />

soc. a resp. lim. non otterrebbe maggiore soddisfazione nello scenario<br />

Il Tribunale di Firenze, partendo dal corretto presupposto per cui il diritto di concorrere<br />

alla formazione delle maggioranze deriva necessariamente dalla concreta partecipazione del<br />

creditore alla ripartizione dell’attivo, nega la possibilità ai creditori postergati di poter esprimere<br />

un proprio orientamento in merito alla proposta. Più precisamente, l’attribuzione ai postergati<br />

del diritto di voto va negata per lo stesso motivo per cui è negata ai creditori privilegiati<br />

per l’intero, o per la porzione del credito coperta dalla garanzia: il creditore è chiamato<br />

a votare nella misura in cui deve esprimere la propria volontà rispetto a un atto che, mediante<br />

il sigillo dell’omologazione, è destinato a modificare in maniera permanente il suo diritto di<br />

credito. Per quanto riguarda postergati e privilegiati, la predeterminazione legale del loro<br />

trattamento li pone in una condizione di «insensibilità» rispetto alla configurazione della proposta<br />

concordataria. Né poi, come il Tribunale fa giustamente notare, deve stupire l’enucleazione<br />

di una classe priva del diritto di voto: una ricca prassi concordataria testimonia l’ammissibilità<br />

di piani concordatari in cui i privilegiati, nella misura dell’intero credito o della<br />

capienza della garanzia, vanno a costituire una classe che non viene poi in considerazione nella<br />

formazione delle maggioranze.<br />

D’altronde, la circostanza che i creditori postergati, qualora titolari di crediti per importi<br />

consistenti, possano concorrere in maniera determinante a decidere le sorti della proposta<br />

concordataria, desta più di una perplessità. In effetti, già in relazione al fenomeno della postergazione<br />

volontaria ( 15 ) – la quale si configura come atto di disposizione che non comporta<br />

la rinuncia alla titolarità del credito, ma solo l’accettazione di un’alea di incertezza riguardo il<br />

suo soddisfacimento il quale, in quanto subordinato al previo soddisfacimento degli altri crediti,<br />

può avvenire in misura minore del previsto o addirittura non avvenire affatto – a fronte<br />

di una dottrina prevalente che conserva, in capo al creditore che l’abbia posta in atto, il diritto<br />

( 15 ) Escamotage che, nel sistema ante riforma, era utilizzato dai soggetti che avevano un particolare interesse<br />

nella riuscita della soluzione concordataria, e tramite il quale si otteneva l’omologazione nei casi in cui non<br />

sarebbe risultato altrimenti possibile raggiungere la soglia minima di soddisfacimento nella misura del 40% di<br />

ciascun credito chirografario; vedi L. Guglielmucci, Sub art. 124 legge fallim., inG. Lo Cascio (a cura<br />

di), Codice commentato del fallimento, Milano, 2008, 1216.


36<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

fallimentare, ma deve dirsi che, molto probabilmente, otterrebbe di più, posto<br />

che l’attivo a disposizione non scemerebbe col fallimento.<br />

È vero che, come rimarcato dal debitore proponente, il credito della<br />

Cons.Edil soc. a resp. lim. è contestato, ma è altresì vero che il Tribunale<br />

non dispone di strumenti per vagliare la fondatezza della pretesa di detto<br />

creditore (ammesso che lo possa fare in questa sede), per cui è da escludere<br />

che la valutazione della convenienza possa essere effettuata sulla base di un<br />

diverso ammontare del credito.<br />

di voto ( 16 ), vi è chi ha fatto notare come non sarebbe corretto che un soggetto il quale ha<br />

accettato di rimanere fuori dal novero dei creditori necessariamente destinatari della soddisfazione<br />

concorsuale, possa invece, tramite il voto, concorrere a determinare le sorti della procedura<br />

( 17 ). Quest’ultima osservazione risulta ancora più pertinente in relazione alla postergazione<br />

legale: non sembra giustificato che il socio finanziatore possa, con il proprio voto positivo<br />

– in quanto la convenienza dell’opzione concordataria rispetto al fallimento è intrinseca,<br />

per il creditore postergato, nel semplice fatto che esso lo includa, trovandosi costui a non disporre,<br />

a differenza degli altri creditori, del termine di paragone costituito dall’alternativa fallimentare<br />

– concorrere al raggiungimento della maggioranza necessaria per l’approvazione.<br />

4. Conclusioni. – La sentenza in epigrafe appare dunque improntata, rispetto a quella<br />

della S.C., ad una lettura maggiormente rigorosa del dato normativo. Tale scelta appare opportuna,<br />

anche in considerazione della maggiore facilità di omologazione del piano concordatario<br />

che il decreto correttivo ha determinato. È il caso di tenere a mente infatti come la<br />

sentenza della Cassazione sia stata resa in merito ad una fattispecie che si collocava sotto<br />

la vigenza del regime di concordato preventivo determinato dal D.l. n. 35 del 2005, il quale<br />

prevedeva un cram down officioso in ambito di omologazione e una disciplina delle maggioranze<br />

parzialmente diversa da quella attuale.<br />

A parte l’immutata difficoltà di capire il senso di un controllo di convenienza nei casi di<br />

concordati a finalità liquidatoria, o comunque privi di un apporto di finanza esterna, nei quali<br />

il concorso dei creditori postergati non potrà che determinare, per i chirografari, una situazione<br />

svantaggiosa rispetto al fallimento ove il soddisfacimento di tali creditori è inderogabilmente<br />

rimesso alla presenza di un attivo residuo al momento di chiusura della procedura, la<br />

nuova disciplina dell’art. 180 legge fallim., il quale come sappiamo limita l’eventualità del<br />

controllo di convenienza all’iniziativa del creditore dissenziente, sembrerebbe rendere astrattamente<br />

possibile, in assenza di opposizioni, l’omologazione di un concordato che preveda il<br />

soddisfacimento, in una qualche misura, dei creditori postergati, anche in presenza di classi<br />

dissenzienti, che tuttavia non rappresentino il maggior numero delle stesse.<br />

È evidente come anche in questo caso, il ridimensionamento del margine di sindacato del<br />

giudice voluto dalla riforma e accentuato dal correttivo rischia di tradursi nell’impossibilità di<br />

bloccare un concordato preventivo che sacrifichi le ragioni dei creditori chirografari, e per di<br />

più in palese violazione delle regole sul concorso: ecco dunque che la resistenza della giuri-<br />

( 16 ) Nel senso che il creditore che opta per la postergazione volontaria non rinuncia a far valere le proprie<br />

ragioni, ma accetti semplicemente di farle valere dopo quelle degli altri creditori, vedi G. Rago, La domanda di<br />

concordato preventivo, inDir. Fall., 1998, I, 61 e seg.<br />

( 17 ) In tal senso, G. Jachia, Il concordato preventivo e la sua proposta, inFallimento e le altre procedure<br />

concorsuali, a cura di G. Fauceglia e L. Panzani, Torino, 2009, 1718.


Parte II - Giurisprudenza 37<br />

Allo stato, pertanto, deve concludersi per l’impraticabilità del cramdown.<br />

Vuol dire che la Cons.Edil soc. a resp. lim. si assume il rischio di<br />

un esito sfavorevole del giudizio che la riguarda.<br />

Il concordato, comunque, non può essere omologato.<br />

C) Deve, infine, essere dichiarato il fallimento della Poggerina soc. a<br />

resp. lim., ricorrendo le ipotesi di cui all’art. 179 e all’art. 180/4 legge fallim.<br />

Dall’esame del verbale di adunanza e dalla relazione del commissa-<br />

sprudenza successiva alla pronuncia della Suprema Corte rispetto alla configurabilità di<br />

un’offerta concordataria che coinvolga anche i crediti postergati, così come testimoniata dalla<br />

pronuncia in commento ( 18 ), può forse trovare giustificazione convincente nella volontà di<br />

estirpare alla radice la possibilità di ulteriori abusi a danno dei chirografari.<br />

D’altronde, che le condotte dei soci nell’ambito del finanziamento all’impresa debbano<br />

continuare ad essere oggetto di valutazioni caratterizzate da una certa prevenzione, lo ribadisce<br />

il più recente, in ordine di tempo, degli interventi posti in essere dal legislatore in materia<br />

fallimentare ( 19 ). Con il nuovo art. 182 quater è stata introdotta una deroga a dir poco dirompente<br />

alla regola della postergazione: il comma 3 di tale articolo stabilisce infatti la prededucibilità<br />

nell’eventuale e successivo fallimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 legge fallim.,<br />

dei crediti per finanziamenti effettuati dai soci in esecuzione di un accordo di ristrutturazione<br />

dei debiti omologato o di un piano di concordato preventivo; tale prededucibilità, pur non<br />

essendo integrale, può coprire tuttavia sino all’80% dell’ammontare dei crediti in questione.<br />

Il comma 5 dello stesso articolo stabilisce tra l’altro come tali crediti siano esclusi da voto e<br />

dal computo delle maggioranze per l’approvazione del concordato ai sensi dell’art. 177 legge<br />

fallim. (nonché dal computo della percentuale dei crediti prevista per l’approvazione dell’accordo<br />

di ristrutturazione) ( 20 ).<br />

Tale previsione, unitamente a quelle di identica impronta che prendono in considerazione<br />

banche ed altri intermediari finanziari, costituisce il necessario completamento di una stra-<br />

( 18 ) Tra gli altri, il Tribunale di Messina (decr. 4 marzo 2009, in Fall., 2009, 795 e seg.) rimane fermo sulle<br />

posizioni precedentemente espresse a riguardo della possibilità di destinare, nel piano concordatario, un qualche<br />

soddisfacimento anche ai creditori postergati, ma argomenta, in questo caso, a partire dall’art. 160. 2 legge fallim.,<br />

il quale troverebbe applicazione analogica alla situazione in esame nella parte in cui stabilisce che «la proposta<br />

può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché<br />

il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione<br />

preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione»: i chirografari si troverebbero, ad avviso del Tribunale siciliano,<br />

nella condizione di essere «privilegiati» rispetto ai creditori postergati ex lege,sìche questi ultimi non potrebbero<br />

essere soddisfatti neppure in parte, in sede di concordato, se non quando i creditori chirografari abbiano ricevuto<br />

un trattamento equivalente a quello di cui sarebbero stati destinatari in sede di liquidazione.<br />

( 19 ) D.L. n. 78/2010 convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122.<br />

( 20 ) Nel senso che tale previsione risulterebbe superflua, in quanto l’esclusione del voto dei privilegiati renderebbe<br />

automatica, a fortiori, l’esclusione anche per i crediti prededucibili, vedi S. Ambrosini, Appunti «flash»<br />

sull’art. 182 quater della legge fallimentare, in www.ilcaso.it, Sezione II, 204/2010, 3; di diverso avviso M. Fabiani,<br />

L’ulteriore up-grade degli accordi di ristrutturazione e l’incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate,<br />

in Fall. 2010, 907, per cui la sottrazione del diritto di voto trova la propria causa nell’indifferenza del creditore<br />

rispetto alla proposta concordataria, la quale non dipende tanto dalla mera previsione del soddisfacimento integrale,<br />

quanto invece dalla concreta presenza di beni che garantiscono in ogni caso il creditore rispetto agli altri:<br />

l’esplicita esclusione dal voto sarebbe quindi in questo caso norma non pleonastica, ma frutto di un valutazione<br />

probabilistica in merito alla recuperabilità del credito.


38<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

rio del 25 febbraio 2010 (pag. 10) risulta che, esclusi i postergati ex lege<br />

ed inclusi i postergati volontari, il totale degli aventi diritto al voto ammonta<br />

ad euro 2.413.970,06 (861.467,00+ 1.414.533,15+137.970,00) e<br />

che i voti favorevoli ammontano ad soc. a resp. lim. 1.088.069,00<br />

(861.476,00+88.632,00+137.970,00): quindi, certamente sotto il 50%.<br />

Non è stata raggiunta, pertanto, la maggioranza per crediti.<br />

A ciò va aggiunto che all’udienza del 10 marzo 2010 i creditori Cons.Edil<br />

soc. a resp. lim. e Comservice soc. a resp. lim. hanno insistito per la dichiarazione<br />

di fallimento della Poggerina soc. a resp. lim. Questa domanda<br />

va senz’altro accolta, in quanto lo stato di insolvenza della società èconclamato.<br />

La società, infatti, è in liquidazione e non è, pertanto, in grado di produrre<br />

reddito. Purtuttavia, dall’esame della situazione patrimoniale, accertata<br />

dal commissario, emerge un’esposizione debitoria di oltre 8.715.000<br />

euro, a fronte di attivo per euro sei milioni circa, peraltro tutto da liquidare.<br />

Ciò significa che la società non è in grado di assolvere alle sue obbligazioni<br />

con i normali mezzi di pagamento e nei tempi prescritti.<br />

Sussistono tutte le altre condizioni, oggettive e soggettive, per la dichiarazione<br />

di fallimento.<br />

P.Q.M., visti gli artt. 162-179-180/4 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 non<br />

omologa il concordato preventivo richiesto dalla Poggerina soc. a resp. lim.<br />

tegia volta a potenziare gli strumenti di risoluzione concordata della crisi, facendone, attraverso<br />

l’incentivo all’apporto di nuova finanza, non meri strumenti liquidatori, ma di rilancio<br />

dell’impresa: se è logico che tra i soggetti chiamati a dare nuova linfa all’impresa decotta debbano<br />

ricoprire un ruolo primario coloro che ne hanno originariamente determinato l’esistenza,<br />

è tuttavia evidente come il legislatore abbia usato una certa cautela nel considerare la posizione<br />

dei soci, rispetto a quella dei finanziatori di altra natura. La norma sembra infatti<br />

escludere in relazione ai questi ultimi, e diversamente da quanto invece previsto in relazione<br />

a banche e altri intermediari finanziari, la prededucibilità dei cosiddetti «finanziamenti – ponte»,<br />

ossia finanziamenti prestati in un momento cronologicamente precedente la domanda di<br />

ammissione al concordato preventivo (oppure, naturalmente, alla domanda di omologazione<br />

dell’accordo di ristrutturazione), ma pur sempre in funzione di tale domanda, purché specificamente<br />

indicati nel piano concordatario. Alla base di tale previsione vi è probabilmente la<br />

volontà di limitare al minimo le possibilità, per i soci, di pervertire l’apporto di nuova finanza<br />

in uno strumento che permetta agli stessi di evitare le gravose conseguenze del fallimento ( 21 ):<br />

non è infatti peregrino ipotizzare come un surrettizio inserimento all’interno del piano concordatario<br />

potrebbe avvenire proprio allo scopo di assicurare il beneficio della prededuzione<br />

anche al finanziamento effettuato dal socio in un momento antecedente all’apertura della fase<br />

giudiziale del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione.<br />

( 21 ) In tal senso vedi M. Fabiani, L’ulteriore up-grade..., cit., 906.


Parte II - Giurisprudenza 39<br />

in liquidazione, con sede in Firenze, via Pier Capponi, n. 89; dichiara il fallimento<br />

della stessa Poggerina soc. a resp. lim. in liquidazione, con sede in<br />

Firenze, via Pier Capponi, n. 89.<br />

In conclusione, in un contesto in cui la volontà legislativa, peraltro ampiamente condivisibile,<br />

di fare delle procedure concorsuali alternative degli strumenti di rilancio del valore<br />

d’impresa ha come contraltare la costante erosione delle ragioni dei creditori concorsuali, pare<br />

tutt’altro che inopportuno il tentativo di certa giurisprudenza di preservare i pochi spazi di<br />

tutela rimasti a disposizione dei chirografari, quale si esprime, nella pronuncia in commento,<br />

nella forma dell’esclusione dei soci finanziatori dalla possibilità di essere destinatari di pagamenti<br />

nel concordato preventivo, nonché di incidere sulla formazione delle maggioranze.<br />

Dott.ssa Giulia Barlucchi<br />

dell’Università di Siena


TRIBUNALE DI M<strong>IL</strong>ANO<br />

Sezione Seconda Civile<br />

17 giugno 2009<br />

Decreto di omologazione ex art. 182 bis legge fallim.<br />

Pres. Relatore Galioto - M. Vitiello - R. Nunnari<br />

Gabetti Property Solutions Soc. per az.<br />

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Gruppo di società - Attività di direzione<br />

e coordinamento - Relazione dell’esperto - Relazione unitaria<br />

per l’intero gruppo - Opportunità - Sussistenza<br />

(Art. 182 bis legge fallim. - Artt. 2497 e segg. cod. civ.)<br />

Nell’ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti, proposto da una società<br />

capogruppo, il cui piano industriale strategico, costituente parte integrante<br />

dell’accordo, coinvolge, complessivamente, non solo tale società, ma in ragione<br />

dell’attività di direzione e coordinamento da questa esercitata, anche le società<br />

controllate o collegate, la relazione dell’esperto, può essere opportunamente redatta<br />

in maniera unitaria e contenere valutazioni inerenti l’intero piano di riorganizzazione,<br />

motivate in maniera coerente sotto il profilo della ragionevole<br />

prospettiva di riuscita del piano medesimo, sia pure con diversi gradi di positività<br />

della prognosi, in relazione alle singole società del gruppo ( 1 ).<br />

(Omissis)<br />

Fatto e diritto. – Con ricorso depositato il 28 aprile 2009 – integrato<br />

con nota del 9 giugno 2009 – la Gabetti Property Solutions soc. per az. ha<br />

( 1 ) «Interesse di gruppo» e accordi di ristrutturazione (il caso ‘‘Gabetti’’).<br />

1. La disciplina degli accordi di ristrutturazione ( 1 ) (art. 182 bis legge fallim.) non prende<br />

in considerazione l’ipotesi in cui la crisi coinvolga più società appartenenti allo stesso gruppo,<br />

anche se proprio in relazione ad una ad una fattispecie di questo tipo, risulta evidente che la<br />

strategia di risanamento debba essere complessiva e coinvolgere il gruppo nel suo insieme.<br />

L’autonoma soggettività giuridica di ciascuna società, impone tuttavia che ognuna pre-<br />

( 1 ) Cfr. Fauceglia G., Accordi di ristrutturazione dei debiti, commento sub Art. 182 bis, legge fallim., in<br />

Codice commentato del fallimento, diretto da G. Lo Cascio, Ipsoa 2008, pag. 1605 e segg.; Fauceglia G., Prime<br />

osservazioni sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, inDir. Fall., 2005, I, pag. 845; Fauceglia G., L’anticipazione<br />

della crisi d’impresa: profili di diritto comparato e prospettive future - Atti del Convegno di Milano del 21<br />

ottobre 2008, inIl Fall. n. 1/2009 (Allegato), pag. 14 e segg.<br />

C. D’Ambrosio, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, inFallimento e altre procedure concorsuali, Trattato<br />

a cura di G. Fauceglia e L. Panzani, Utet, Milano, 2009, pag. 1827.


Parte II - Giurisprudenza 41<br />

chiesto l’omologazione degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti,<br />

presentando un piano industriale strategico per gli esercizi 2009-2011<br />

che coinvolge, complessivamente, non solo la società predetta, ma anche<br />

l’intero gruppo Gabetti, in ragione dell’attività di direzione e controllo esercitato<br />

da Gabetti Property Solutions soc. per az. quale capogruppo, e per il<br />

fatto che il piano predetto implica un continuo scambio di flussi di cassa tra<br />

le società del gruppo, sia a titolo di finanziamenti, sia per pagamento di dividendi.<br />

La ricorrente ha premesso che l’attività del gruppo si articola in quattro<br />

linee di attività, denominate rispettivamente Agency (intermediazione immobiliare),<br />

Finance (intermediazione di prodotti creditizi e brokeraggio assicurativo),<br />

Technical services (servizi tecnici e valutativi), ed infine Investment<br />

and property (attività di investimento, sviluppo, commercio e gestione<br />

di patrimoni immobiliari in Italia ed estero).<br />

La società predetta ha esposto che il gruppo si trova in uno stato di ten-<br />

disponga il proprio accordo di ristrutturazione, ciascuno dei quali riceverà un’autonoma attestazione<br />

da parte del professionista.<br />

Allo stesso tempo, nella complessiva strategia di ristrutturazione del gruppo, ogni società<br />

potrà utilizzare lo strumento di risanamento più confacente alle proprie esigenze, (es. accordo<br />

di ristrutturazione ex art. 182 bis, piano di risanamento attestato ex art. 67 lett. d) legge fallim.,<br />

concordato preventivo, concordato stragiudiziale), pertanto non vi è in linea di principio<br />

nessun ostacolo all’utilizzo da parte delle singole società, di strumenti di risanamento diversi.<br />

È inoltre opportuna la predisposizione di un piano complessivo di risanamento del gruppo,<br />

il quale potrà contemplare per alcune società l’utilizzo di strumenti di composizione negoziale<br />

della crisi d’impresa ( 2 ), e per altre l’assoggettamento ad una procedura fallimentare o<br />

l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria.<br />

In questo caso è sicuramente opportuno che nella relazione che il professionista redige<br />

sull’attuabilità dell’accordo, ed in particolare sull’idoneità dello stesso ad assicurare il regolare<br />

pagamento dei creditori estranei, venga evidenziata anche la complessiva strategia di risanamento<br />

del gruppo, delineando i punti di condizionamento reciproco tra le società coinvolte.<br />

Il professionista inoltre, potrebbe formulare un giudizio, che pur valutando la situazione<br />

di ciascuna società, prenda in considerazione anche aspetti legati alla ristrutturazione del<br />

gruppo nel suo complesso, ed in particolare relativi alla situazione della capogruppo, in<br />

considerazione del fatto che il superamento della crisi della holding, puògenerare talvolta<br />

delle risorse che possono essere utilmente impiegate, per il superamento della crisi delle<br />

controllate.<br />

Il questa prospettiva l’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla holding svolge<br />

una funzione «nevralgica» nella pianificazione ed esecuzione della complessiva strategia di<br />

risanamento del gruppo, determinando in alcuni casi significative modifiche alla disciplina<br />

applicabile rispetto caso di società operanti in maniera autonoma.<br />

( 2 ) Accordo di ristrutturazione o concordato preventivo, piano di risanamento attestato o accordo di salvataggio.


42<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

sione finanziaria che presenta un forte indebitamento verso le banche (231<br />

milioni al 31 dicembre 2008) con uno sbilanciamento verso la componente<br />

a breve termine, sicché il consiglio di amministrazione ha deliberato, in data<br />

30 settembre 2008, una sostanziale riorganizzazione del gruppo, orientato<br />

da un duplice obiettivo:<br />

– riduzione dei costi mediante la conversione integrale della rete diretta<br />

di intermediazione residenziale al dettaglio, facente capo alla Gabetti Pro-<br />

Ad esempio la remissione del debito da parte della capogruppo a favore di una sua società<br />

controllata, non è tassabile come atto di liberalità, trovando la propria giustificazione in<br />

un interesse patrimoniale della prima, anche se mediato e indiretto, finalizzato a ridurre il<br />

passivo della controllata per salvarla dal fallimento ( 3 ). Così come le fideiussioni rilasciate<br />

da una società del gruppo a favore di altra società del medesimo gruppo non rappresentano<br />

atti estranei all’oggetto sociale della prima, perché «preordinati ad un interesse sia pure mediato<br />

e indiretto della società, ma giuridicamente rilevante, e non possono pertanto, a causa<br />

della semplice mancanza di controprestazioni contrattualmente esigibili, essere considerate<br />

contrarie o estranee al conseguimento dell’oggetto sociale della società che li ha compiuti» ( 4 ).<br />

La giurisprudenza ha altresì precisato che non costituisce atto di liberalità, come tale revocabile<br />

ai sensi dell’art. 64 legge fallim., la cessione gratuita di crediti verso terzi da una società<br />

all’altra del medesimo gruppo, trattandosi di atto che «ubbidisce ad una logica di gruppo»<br />

ed è quindi espressione di una logica imprenditoriale volta al perseguimento di obbiettivi<br />

che trascendono quelli delle singole società»( 5 ). Neppure è ritenuta atto di liberalità, agli effetti<br />

dell’art. 64 legge fallim., la fideiussione infragruppo, perché diretta a realizzare un interesse<br />

«sia pure mediato e indiretto» del fideiussore ( 6 ).<br />

È discussa in dottrina ( 7 ), l’utilizzabilità di un regolamento di gruppo, volto a disciplinare<br />

i diversi aspetti e le concrete modalità di svolgimento dell’attività didirezioneecoordinamento.<br />

Il legislatore nell’art. 2497 septies, ha previsto la possibilità di estendere la disciplina in<br />

tema di direzione e coordinamento anche a fattispecie diverse da quelle contemplate dall’art.<br />

2497 sexies, e precisamente a quei casi in cui l’attività di direzione e coordinamento viene<br />

esercitata sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.<br />

Secondo parte della dottrina ( 8 ) questa norma consente la regolamentazione contrattuale<br />

della direzione e del coordinamento di gruppo, tra società controllante e società controllate.<br />

( 3 ) Cassazione, 20 marzo 1968, n. 2215, in Riv. Legisl. Fiscale, 1969, 263; Cassazione, 2 aprile 1969, n.<br />

1693, ivi, 1969, 1948; Cassazione, 20 ottobre 1969 n. 907, ivi, 1970, 1853.<br />

( 4 ) Cassazione, 14 settembre 1976, n. 3150, in Riv. Dir. Comm., 1978, II, 220, con nota adesiva di G.<br />

Ferri.<br />

( 5 ) Cassazione, 11 marzo 1996, n. 2001, in Foto It., I, 1222.<br />

( 6 ) Cassazione, 29 settembre 1997, n. 9532, in Fallimento, 1998, 1041; Tribunale Milano, 4 luglio 1991, in<br />

Giur. Comm., 1992, II, 1019.<br />

( 7 ) P. Montalenti, Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi. inRiv. Soc., 2007,<br />

331; F. Galgano, Il regolamento di gruppo nei gruppi bancari, inBBTC, 2005, I, pagg. 86 e segg.; Valzer, Il<br />

potere di direzione e coordinamento di società tra fatto e contratto, inIl Nuovo diritto delle società, Liber amicorrum,<br />

Gianfranco Campobasso, diretto da Abadessa e Portale, 3, 2006, pag. 876 e segg.<br />

U. Tombari, Studio del Consiglio Nazionale del Notariato, n. 248/2009-1, in, www.notariato.it.<br />

( 8 ) P. Montalenti, Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi, inRiv. Soc.,<br />

2007, 331.


Parte II - Giurisprudenza 43<br />

perty Solutions Agency soc. per az., nel modello franchising immobiliare,<br />

mediante chiusura delle agenzie dirette, e successiva apertura nei medesimi<br />

punti vendita, ovvero in altre zone, ove possibile, di agenzie in franchising,<br />

con l’obiettivo di realizzare 215 punti vendita in luogo delle attuali 102<br />

agenzie dirette. La chiusura delle agenzie dirette è stata resa indispensabile,<br />

a dire della ricorrente, dagli ingenti costi fissi e ricavi insufficienti, tanto da<br />

imporre una procedura di licenziamento collettivo conclusasi il 17 dicembre<br />

2008 con la stipula di un accordo con le organizzazioni sindacali. In parallelo,<br />

è stata decisa la riorganizzazione della rete Corporate (intermediazione<br />

immobiliare rivolta alle imprese), attraverso la chiusura delle filiali meno<br />

efficienti. La conversione descritta è mirata alla razionalizzazione dei costi,<br />

ed alla limitazione dei rischi legati alla crisi del mercato immobiliare ed alla<br />

sua ciclicità;<br />

– riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria: una volta superato<br />

l’originario progetto di emissione di prestito obbligazionario converti-<br />

L’adozione di un regolamento di gruppo, potrebbe consentire di disciplinare le modalità<br />

di gestione della crisi nell’ambito del gruppo stesso, in quanto consentirebbe di regolamentare<br />

in maniera più trasparente le interrelazioni tra la varie società. Attraverso l’adozione del<br />

regolamento, la capogruppo potrebbe assumere una funzione di direzione, nella complessiva<br />

strategia di risanamento che coinvolge anche le controllate e le collegate (art. 2359 cod. civ.),<br />

attraverso una precisa individuazione delle funzioni e la pianificazione preliminare dello svolgimento<br />

della varie fasi.<br />

La previsione di un regolamento per la gestione della crisi del gruppo potrebbe essere<br />

recepita un più ampio modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, con importanti risvolti positivi<br />

per quanto concerne eventuali conseguenze penali di un successivo fallimento, non rientranti<br />

nell’ambito dell’esenzione prevista dal nuovo art. 217 bis legge fallim.<br />

La recente modifica della legge fallimentare ad opera del D.L. 31 maggio 2010 n. 78,<br />

convertito con la legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha introdotto con il nuovo art. 182 quater,<br />

al comma 3 l’espressa previsione della prededucibilità dei finanziamenti erogati dai soci, in<br />

esecuzione di un concordato preventivo (art. 160 e segg. legge fallim.), ovvero di un accordo<br />

di ristrutturazione dei debiti, (art. 182 bis legge fallim.), fino a concorrenza dell’ottanta per<br />

cento del finanziamento stesso, così derogando al disposto degli artt. 2467 e 2697 quinquies,<br />

che prevedono invece la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci rispetto agli<br />

altri creditori e la restituzione se erogati nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento<br />

della società.<br />

Tale novità normativa evidenzia tra l’altro il favor del legislatore per una gestione complessiva<br />

della crisi del gruppo, valorizzando così il sostegno finanziario infragruppo all’impresa<br />

in crisi.<br />

2. Un accordo di ristrutturazione che coinvolga un gruppo nel suo complesso, potrebbe<br />

pianificare operazioni societarie che possono costituire fonte di danno, attuale o potenziale,<br />

per singole società del gruppo, si pensi alla cessione di assets, o addirittura alla decisione di<br />

cedere o liquidare alcune società controllate. Tuttavia i rapporti infragruppo, tra le società<br />

coinvolte nella ristrutturazione, possono essere tali da introdurre un elemento di compensazione<br />

del pregiudizio che alcune di esse, potranno eventualmente subire, nel perseguimento<br />

dell’obbiettivo condiviso, di consentire il risanamento del gruppo.


44<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

bile, che verrà revocato, è previsto il raggiungimento di tale obiettivo mediante<br />

un finanziamento da parte dei soci, i quali hanno firmato lettere di<br />

impegno con le quali dichiarano di essere disponibili a trasformare i versamenti<br />

effettuati a titolo di finanziamento soci in versamenti in conto futuro<br />

aumento di capitale; alcuni di essi hanno poi assunto l’impegno ad effettuare<br />

ulteriori versamenti a tale titolo fino all’intero importo dell’aumento del<br />

capitale (alla data di presentazione del ricorso era stato corrisposto dai soci<br />

un importo complessivo di euro 19.283.360).<br />

Le trattative con gli istituti di credito hanno permesso una moratoria<br />

fino al 31 gennaio 2009. Il 27 marzo 2009 il consiglio di amministrazione<br />

ha approvato il piano strategico che, oltre a confermare le predette linee<br />

guida relative alla riorganizzazione del piano relativo al periodo 2009-<br />

Con la riforma del diritto societario introdotta con il D.Lgs. n. 6/2003 il concetto di «interesse<br />

di gruppo» è stato inserito nel codice civile, in tal modo è stato evidenziato che la collocazione<br />

all’interno di un gruppo, muta le condizioni di esercizio dell’impresa, nel senso che<br />

il quadro economico e di riferimento, e talvolta la stessa possibilità di esistenza dell’impresa,<br />

variano notevolmente, a seconda che essa sia organicamente inserita o meno in un gruppo.<br />

Pertanto, ai sensi dell’art. 2497 ter «le decisioni delle società soggette ad attività di direzione<br />

e coordinamento, quando da questa influenzate debbono essere analiticamente motivate e recare<br />

puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione».<br />

Nel caso di ristrutturazione del debito di società operanti in forma di gruppo, la presenza<br />

di un interesse riconducibile allo stesso, può essere dimostrata, valutando l’interesse sociale al<br />

risanamento, non solo con riferimento alla singola operazione riorganizzativa, che si inserisce<br />

all’interno della ristrutturazione come elemento non autosufficiente dell’insieme, ma piuttosto<br />

con riferimento al quadro generale, industriale, finanziario e economico, nell’ambito del<br />

quale il gruppo opera come entità economica unitaria, anche se scomposta in autonomi centri<br />

di imputazione giuridica.<br />

Una conferma di questa prospettiva, si rinviene nel disposto dell’art. 2497 comma 1 che<br />

esclude la responsabilità della controllante per la lesione dei diritti dei soci o dei creditori della<br />

controllata, quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività<br />

di direzione e coordinamento, ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a<br />

ciò dirette.<br />

3. In molti casi la crisi non è soltanto di natura finanziaria, di frequente a questa si aggiungono<br />

problemi di natura economica, dovuti alla presenza di costi troppo gravosi rispetto<br />

alla redditività dell’organizzazione aziendale.<br />

In presenza di queste situazioni la ristrutturazione del debito, può realizzarsi solo attraverso<br />

la negoziazione, tra creditori e imprenditore in stato di crisi, di un accordo che preveda<br />

anche una «riorganizzazione» aziendale, attraverso interventi sul piano societario, industriale<br />

e finanziario.<br />

In tale prospettiva potranno essere previsti la dismissione di cespiti e di attività ritenute<br />

non strategiche, la riduzione dei livelli occupazionali e/o dell’orario di lavoro, il cambio del<br />

management, l’utilizzo delle risorse disponibili per lo sviluppo di determinati settori di attività<br />

o prodotti, la modifica delle politiche commerciali e di marketing, la razionalizzazione dei costi<br />

della rete distributiva, ecc.


Parte II - Giurisprudenza 45<br />

2011, ha esteso il programma strategico fino al 2013, con crescente attenzione<br />

per la riduzione dei costi, e tenendo conto di una riduzione del volume<br />

dei ricavi; ha previsto la progressiva dismissione di cespiti immobiliari<br />

(linea Investment and property) in vista della riduzione dell’indebitamento<br />

finanziario; ristrutturazione dell’indebitamento finanziario tramite sottoscrizione<br />

ed esecuzione dell’accordo ex art. 182 bis legge fallim.; rafforzamento<br />

della struttura patrimoniale della ricorrente e dell’intero gruppo mediante<br />

due aumenti di capitale per complessivi euro 50 milioni.<br />

Al 31 dicembre 2008 la ricorrente aveva un indebitamento verso banche<br />

di 94,6 milioni di euro, ed ha raggiunto con tali creditori e con altre società<br />

del gruppo Gabetti (anch’esse creditrici della ricorrente) che rappresentano<br />

il 93% dei propri debiti complessivi, un accordo di ristrutturazione dei de-<br />

In tal modo l’accordo di ristrutturazione, condiviso con i creditori diverrà il percorso che<br />

l’imprenditore dovrà seguire per realizzare il risanamento dell’impresa.<br />

Altrettanto delicata rispetto alla fase preliminare di formazione del consenso è quella esecutiva,<br />

anche in considerazione della durata, normalmente pluriennale della stessa.<br />

Al fine di favorire e, successivamente garantire la realizzazione degli accordi di ristrutturazione,<br />

le parti potranno prevedere, almeno nei casi di imprese medio-grandi, che i rapporti<br />

tra loro siano intrattenuti per il tramite di organismi di consultazione e di controllo creati appositamente,<br />

ai quali potrà essere attribuito anche un potere di rappresentanza negoziale, al<br />

fine di semplificare i rapporti tra imprenditore in crisi e creditori partecipanti all’accordo ( 9 ).<br />

In considerazione dell’importanza e della reciproca fiducia, sulla effettività e consequenzialità<br />

degli impegni assunti nell’ambito del complessivo disegno di ristrutturazione, potrà addivenirsi<br />

all’attribuzione della gestione del piano a soggetti graditi al ceto creditorio o addirittura<br />

da questo designati.<br />

In tal senso gli accordi di ristrutturazione potranno prevedere la sostituzione degli organi<br />

sociali o comunque del management, posto che la scelta di affidare la negoziazione e l’attuazione<br />

del piano a consulenti specializzati nella gestione di imprese in crisi, potrà tranquillizzare<br />

i creditori, mettendoli in condizione di accettare anche il rischio connesso ad alcune decisioni<br />

aziendali, La fiducia personale e la procedimentalizzazione dei rapporti possono costituire<br />

in molti casi ragioni di successo degli accordi, in quanto favoriscono il superamento di<br />

contrasti e resistenze anche di natura psicologica.<br />

Il conseguimento di questi obiettivi può essere favorito attraverso la creazione di strutture<br />

partecipative che consentendo ai creditori di confrontarsi tra loro e di ottenere informazioni<br />

più complete.<br />

( 9 ) In tal modo il singolo creditore non avrà diretta cognizione delle informazioni messe a disposizione dall’imprenditore<br />

in crisi, al contempo l’imprenditore non avrà una relazione personale e diretta con i singoli creditori,<br />

tuttavia entrambi demanderanno ad altri l’attività di negoziazione, verifica della fattibilità del piano e controllo<br />

della sua puntuale e profittevole esecuzione. Cfr. G Fauceglia, Accordi di ristrutturazione dei debiti, commento<br />

sub Art. 182 bis, legge fallim., inCodice commentato del fallimento, diretto da G. Lo Cascio, Ipsoa, 2008,<br />

pag. 1605 e segg.; L. Boggio, Gli accordi di salvataggio delle imprese in crisi, Milano, 2007, pag. 7 e segg.; E.<br />

Frascaroli Santi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Padova, 2009, pag. 112 e segg.; Ambrosini S.,<br />

Il Concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, inTrattato di diritto commerciale, diretto da<br />

G. Cottino, Padova, 2008, pag. 157 e segg.


46<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

biti sottoscritto il 24 aprile 2009 che prevede, tra l’altro, la razionalizzazione,<br />

la pattuizione di nuova scadenza e la ridefinizione dei termini economici<br />

e contrattuali dell’indebitamento finanziario della stessa Gabetti Property<br />

Solutions soc. per az., e di altre società del gruppo Gabetti.<br />

L’accordo prevede, oltre alla ristrutturazione predetta, la revoca del<br />

Questo modello, in un primo momento storico è stato utilizzato soprattutto da aziende<br />

di gradi dimensioni ( 10 ) (es. Belleli, Cameli, Ferruzzi, Montedison ecc.), oggi invece a seguito<br />

dell’introduzione del nuovo art. 182 bis. l’utilizzo di questi modelli potrà essere esteso anche<br />

ad aziende di dimensioni medio-piccole.<br />

Occorre osservare come l’obiettivo principale dell’accordo di ristrutturazione rappresentato<br />

dal superamento della situazione di crisi, non richiede necessariamente la continuazione<br />

dell’attività di impresa in capo all’originario titolare, in quanto, soprattutto nei casi in cui il<br />

dissesto è più grave, e si intenda comunque procedere al salvataggio dell’impresa ( 11 ), questo<br />

potrà essere realizzato attraverso la costituzione di un nuovo soggetto giuridico. È il caso ad<br />

esempio, frequente nella prassi, del salvataggio attuato anche mediante la creazione di una<br />

nuova società di capitali, partecipata magari dai creditori o da una parte di essi, in particolare<br />

da quelli bancari, la quale stipula con il titolare dell’impresa in crisi un contratto di affitto di<br />

azienda, risolutivamente condizionato alla mancata accettazione dell’operazione da parte di<br />

un numero sufficiente di creditori e con clausola di conversione in vendita per l’ipotesi di<br />

accettazione da parte dello stesso numero di creditori.<br />

Dunque benché la legge parli di accordi di ristrutturazione dei debiti, in realtà e non diversamente<br />

per ciò che riguarda il piano di risanamento attestato di cui all’art. 67, comma 3<br />

lett. d) legge fallim., il contenuto dell’accordo dovrà, quasi necessariamente pianificare anche<br />

( 10 ) Cfr. F. Bonelli, Nuove esperienze nella soluzione stragiudiziale della crisi delle imprese, inGiur.<br />

Comm., 1997, pag. 488/I e segg.; Panzani, Il Caso Federconsorzi, inIl Fall., n. 9/1996, pag. 849 e segg.; R. Vivaldi,<br />

Il caso Serafino Ferruzzi soc. a resp. lim., inIl Fall., 1996, pag. 343 e segg.; G. Sansone, Il caso Tripcovich,<br />

in Il Fall., 1996, pag. 833: «Pur trattandosi di un fenomeno al quale il legislatore ha dedicato solo poche norme,<br />

questa rinnovata visione nasce, tra l’altro, dalla considerazione che negli ultimi dieci anni, le crisi finanziarie di<br />

importanti gruppi industriali, sono state gestite ricorrendo all’utilizzo di strumenti di natura privatistica.<br />

Le ragioni che inducevano l’imprenditore in difficoltà a ricorrere alla strada degli accordi di salvataggio stragiudiziali<br />

con i creditori, privilegiando questo mezzo anche rispetto al concordato preventivo e all’amministrazione<br />

controllata possono essere così individuate: 1) nei costi rilevanti delle procedure concorsuali; si pensi ad esempio<br />

al compenso del commissario e alle spese di registrazione della sentenza di omologazione del concordato ecc.<br />

2) nella notevole limitazione dei poteri del debitore nella gestione dell’impresa a causa della presenza del commissario<br />

giudiziale oltre che per il regime autorizzativo previsto ex art. 167 legge fallim. per il compimento di una<br />

serie di atti; 3) nell’obbligo di pagare i creditori privilegiati integralmente ed immediatamente subito dopo l’omologazione,<br />

mentre nel concordato stragiudiziale la posizione di questi poteva essere negoziata con maggiore<br />

elasticità; 4) nella difficoltà di procurarsi le garanzie reali o personali necessarie per l’ammissione alla procedura.<br />

Tuttavia la scelta della composizione negoziale della crisi, in mancanza di una disciplina specifica, poteva comportare<br />

una serie di effetti negativi, nell’ipotesi di successivo fallimento, sia per il debitore che per i creditori, con<br />

conseguenze rilevanti sotto il profilo della responsabilità civile e penale, legate al protrarsi dell’attività di una impresa<br />

insolvente: Così C. Costa, La soluzione stragiudiziale della crisi d’impresa, inRiv. Dir. Fall., 1998, pag. 964<br />

e segg.<br />

( 11 ) Piuttosto che alla sua liquidazione, scopo che potrebbe essere comunque conseguito con gli accordi,<br />

dato che la loro finalità risiede nel superamento della crisi dell’impresa, attraversa il salvataggio o appunto la liquidazione.<br />

Cfr. Capobianco E., Gli accordi stragiudiziali per la soluzione della crisi d’impresa. Profili funzionali<br />

e strutturali e conseguenze dell’inadempimento del debitore, inBBTC, 2010, n. 3, parte I, pag. 295 e segg.


Parte II - Giurisprudenza 47<br />

prestito obbligazionario convertibile, l’eliminazione del valore nominale<br />

delle azioni, la delibera della delega al consiglio di amministrazione di approvare<br />

un aumento di capitale a pagamento, scindibile, con opzione a favore<br />

dei soci, per un importo complessivo compreso tra euro 25.136.170 e<br />

un massimo si euro 26.136.170 a un prezzo di emissione determinato sulla<br />

altre operazioni di «riorganizzazione» societaria ( 12 ), che possono diventare strumentali alla<br />

realizzazione della vera e propria «ristrutturazione del debito».<br />

I grandi creditori infatti valuteranno, senza dubbio, la capacità dell’impresa di permanere<br />

nel circuito economico, riprendendo a produrre reddito e non sempre si accontenteranno<br />

di remissioni del debito, concedere dilazioni ed erogare nuova finanza.<br />

Essi spesso cercheranno di realizzare forme di controllo sulla gestione dell’impresa.<br />

Inoltre stante la previsione del regolare pagamento dei creditori estranei, che costituisce<br />

uno degli aspetti caratterizzanti dell’istituto, il programma di ristrutturazione dovrà delineare<br />

uno scenario futuro, in cui l’attività d’impresa anche attraverso la liquidazione e il trasferimento<br />

di asset, sia in grado di consentire il pagamento dei creditori estranei all’accordo, avvantaggiandosi<br />

dal punto di vista fiscale anche del regime delle plusvalenze, rinvenienti dalle<br />

rinunzie o dalle dilazioni effettuate dai sottoscrittori.<br />

Il contenuto dell’accordo dunque, è più ampio della semplice ristrutturazione del debito,<br />

potendosi scindere il contenuto in due parti fra loro collegate.<br />

Da un lato infatti si pongono i contenuti che incidono direttamente sul debito e ne realizzano<br />

tipicamente la ristrutturazione.<br />

Questi possono essere a livello più semplice, le transazioni, le remissioni del debito, la<br />

dilazione di termini, la rinuncia agli interessi, ma anche l’emissione di titoli di debito.<br />

Dall’altro lato invece, si potrà prevedere, sotto l’aspetto societario ( 13 ) la conversione di<br />

crediti in capitale, attraverso degli aumenti di capitale sottoscritti con il meccanismo della<br />

compensazione; l’erogazione di nuova finanza dietro presentazione di garanzie.<br />

4. Per quanto concerne il contenuto e le caratteristiche della relazione sull’attuabilità dell’accordo,<br />

questa dovrà riguardare, secondo quanto dispone l’art. 2501 bis comma 4 e 2, la<br />

ragionevolezza del piano di ristrutturazione, specificando le risorse finanziarie previste per il<br />

pagamento dei creditori estranei all’accordo.<br />

La consegna della relazione esaurisce l’attività del professionista, salvo successive integrazioni<br />

e delucidazioni eventualmente richieste anche in sede di omologa ( 14 ).<br />

La relazione si dovrà concludere con un giudizio finale di attuabilità o meno dell’accordo,<br />

cioè con un’attestazione positiva o negativa, in quanto il dettato legislativo non lascia spazio<br />

ad altre soluzioni, che ad esempio sottopongano l’attestazione a termini, condizioni o riserve<br />

( 15 ).<br />

( 12 ) Cfr. Guerrera F. e Maltoni M., Concordati Giudiziali e operazioni societarie di «riorganizzazione»,<br />

in Riv. Dir. Soc., 2008, pag. 35 e segg., nonché inwww.notariato.it, Studio n. 77-2007/I.<br />

( 13 ) Cfr. Guerrera F. e Maltoni M., Concordati Giudiziali e operazioni societarie di «riorganizzazione»,<br />

in Riv. Dir. Soc., 2008 pag. 35 e segg., nonché inwww.notariato.it, Studio n. 77-2007/I.<br />

( 14 ) Bello, Il nuovo diritto della crisi d’impresa e del fallimento (a cura di), F. Di Marzio, Milano,<br />

2006, 494.<br />

( 15 ) In questi casi infatti il tribunale non potrebbe che dichiarare inammissibile la domanda, per mancanza<br />

di uno dei presupposti di legge richiesti per il suo accoglimento.


48<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

base della media ponderata delle quotazioni del titolo Gabetti dell’ultimo<br />

semestre antecedente alla data della delibera del consiglio di amministrazione,<br />

negoziabili – separatamente rispetto alle azioni ordinarie GPS – sul<br />

Mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana soc. per az., assegnati<br />

gratuitamente nel numero di un warrant per ogni azione da emettere, esercitabili<br />

in ogni momento fino al 31 dicembre 2013.<br />

Ed ancora, è programmato un ulteriore aumento di capitale fino ad un<br />

massimo di euro 35 milioni, al servizio dei warrant; oltre ad un aumento di<br />

capitale a pagamento, scindibile, riservato alle Banche, per euro 25 milioni,<br />

mediante emissione di azioni di categoria B da liberarsi mediante compensazione<br />

con un pari importo dei crediti delle Banche a un prezzo di<br />

emissione pari al prezzo di emissione di cui all’aumento di capitale sopra<br />

descritto.<br />

È dibattuto in dottrina se il professionista debba garantire la veridicità dei dati aziendali<br />

o se invece egli debba limitarsi ad un esame documentale.<br />

Secondo una prima prospettiva ( 16 ) il controllo del professionista, dovrebbe essere solo<br />

documentale, in quanto nell’esercizio dello stesso occorrerebbe presumere, se non emergono<br />

elementi contrari, la veridicità delle scritture in quanto oggetto della relazione non è la verifica<br />

dell’attendibilità dei dati aziendali, ma la previsione di regolare pagamento dei creditori<br />

estranei, in base a quei dati.<br />

Tuttavia è chiaro che il professionista non potrà recepire acriticamente dati contabili<br />

che siano palesemente contraddittori, dovendo comunque effettuare un controllo documentale<br />

( 17 ).<br />

Sembra pertanto preferibile ritenere che il professionista debba comunque garantire la<br />

veridicità dei dati aziendali, costituendo essi il presupposto del giudizio di fattibilità dell’accordo,<br />

in questa attività, pertanto, egli non potrà limitarsi a garantire la mera corrispondenza<br />

tra i dati utilizzati nel piano e la contabilità aziendale, dovendo invece garantire l’esattezza dei<br />

dati aziendali sui quali si basa l’accordo.<br />

La mancanza di un giudizio di attendibilità dei dati aziendali priverebbe di fondamento<br />

la successiva attestazione di attuabilità dell’accordo e la sua idoneità ad assicurare il pagamento<br />

dei creditori estranei ( 18 ).<br />

Nelle imprese di dimensioni medio grandi data l’impossibilità di eseguire una verifica di<br />

tutti i dati aziendali in tempi ragionevoli e con costi non esorbitanti, è opportuno che il professionista<br />

ponga particolare attenzione agli elementi di maggiore importanza sotto il profilo<br />

quantitativo, con particolare riferimento ai flussi di cassa attesi, nonché agli aspetti che pre-<br />

( 16 ) F. Innocenti, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel quadro dell’intervento correttivo del 2007:<br />

una possibile soluzione alla crisi d’impresa, inRiv. Dir. Fall., n. 6, 2007, pag. 932; Proto, Gli accordi di ristrutturazione,<br />

cit., pag. 133.<br />

( 17 ) F. Innocenti, op. ult. cit., pag. 933.<br />

( 18 ) Cfr. Tribunale Milano, 10 novembre 2009, (decr.) Pres. Lamanna, Rel. Perrotti, in www.ilcaso.it; Linee<br />

Guida sul Il Finanziamento alle Imprese in Crisi del 2010, pag. 13 e segg., elaborate nell’ambito di un progetto<br />

che ha visto la collaborazione dell’Università di Firenze, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e<br />

degli Esperti Contabili e dell’Assonime. Il documento è disponibile agli indirizzi: www.unifi.i/nuovodirittofallimentare;<br />

oppure www.cndcec.it, o anche www.assonime.it.


Parte II - Giurisprudenza 49<br />

Il ricorso è accompagnato dalla relazione dell’esperto prescritta dall’art.<br />

182 bis legge fallim., il quale ha attestato l’attuabilità dell’accordo, con particolare<br />

riguardo all’esattezza dei dati di partenza sui quali l’accordo stesso<br />

si fonda, e sull’attuabilità della convenzione medesima, unitamente al piano<br />

industriale strategico di cui esso costituisce parte integrante, con speciale<br />

riguardo al controllo del raggiungimento della percentuale richiesta dalla<br />

legge (oltre il 60%) ed all’idoneità ad assicurare l’integrale e tempestivo pagamento<br />

dei creditori non aderenti all’accordo. Nella relazione dell’esperto<br />

si legge che oltre all’accordo sulla sottoscrizione di azioni di categoria B, è<br />

stata accettata la modifica del tasso di interesse relativamente alle linee ipotecarie,<br />

nonché del termine di pagamento degli interessi maturati, prorogato<br />

al 31 dicembre 2009, ed è stato prorogato di dodici mesi il periodo entro<br />

il quale possono essere erogati e utilizzati da Myrsine soc. a resp. lim. i fi-<br />

sentano possibili rischi ai fini dell’attestazione e alla mancanza di elementi che destino sospetti<br />

in relazione alla veridicità delle rappresentazioni contabili dei fatti di gestione.<br />

In linea con questa interpretazione, la giurisprudenza ( 19 ) ha valutato negativamente un<br />

accordo di ristrutturazione, per il quale vi era una relazione molto generica sulla fattibilità del<br />

piano, e da cui non risultava quale fosse la percentuale dei creditori aderenti e quindi se fosse<br />

stata raggiunta la soglia del 60% dei crediti.<br />

È chiaro poi che l’oggetto dell’attestazione dipenderà dall’ampiezza del contenuto dell’accordo.<br />

Un elemento che differenzia e caratterizza l’attività del professionista di cui all’art. 182<br />

bis, rispetto alla disciplina del concordato preventivo, è la circostanza che esso non dovrà soltanto<br />

attestare in maniera generica la fattibilità e la attuabilità del piano, ma dovrà attestare<br />

altresì l’idoneità dell’accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.<br />

La relazione pertanto dovrebbe descrivere in maniera dettagliata le attività destinate al<br />

pagamento dei creditori estranei, l’effettiva possibilità dell’accordo di ristrutturazione di generare<br />

la liquidità necessaria, nel caso in cui lo stesso non contenga già l’indicazione di una<br />

somma vincolata per tale finalità.<br />

Costituendo la valutazione della veridicità dei dati aziendali un presupposto logico indefettibile<br />

della relazione redatta dal professionista, ed essendo questa valutazione assoggettata,<br />

attraverso l’omologazione, ad un giudizio di conformità ad un modello legale, deve ritenersi<br />

che il fallimento dell’impresa, in seguito all’omologazione, non possa far sorgere alcuna responsabilità<br />

del professionista attestatore, il cui operato è stato già oggetto di un giudizio positivo<br />

da parte del giudice in sede di omologa.<br />

Sarebbe infatti eccessivamente gravoso, attribuire al professionista attestatore una indistinta<br />

responsabilità per un ipotetico danno causato alla massa dei creditori, danneggiata da<br />

un’eventuale ritardato fallimento o da atti di disposizione del patrimonio dell’impresa fallita,<br />

attuati in esecuzione dell’accordo omologato.<br />

D’altro canto le vicende dell’impresa, anche successive all’omologazione dell’accordo,<br />

sono conseguenza soprattutto di scelte strategiche del management e di fattori di mercato, e<br />

( 19 ) Cfr. Tribunale Bari, 21 novembre 2005, in Fall., 2006, pag. 169 e segg.


50<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

nanziamenti concessi da Unicredit Banca con i contratti stipulati il 15 dicembre<br />

2006. In termini analoghi è stato poi ristrutturato il debito chirografario<br />

(identica modifica del tasso d’interessi; slittamento del termine di pagamento<br />

interessi al 31 dicembre 2010; rimborso in parallelo con la dismissione<br />

dei cespiti immobiliari).<br />

Il Tribunale è competente a decidere, tenuto conto che tutte l’imprenditore<br />

ha la sede legale nel circondario del Tribunale di Milano.<br />

Appare poi adeguatamente motivata la relazione dell’esperto (dr. Giovanni<br />

La Croce), redatta unitariamente per l’intero gruppo. Essa contiene,<br />

ad avviso del Collegio, ed anche alla luce del contenuto della nota integrativa<br />

datata 8 giugno 2009, un adeguato livello di approfondimento dei dati<br />

di partenza, accompagnato da valutazioni inerenti all’intero piano strategico<br />

coinvolgente il gruppo Gabetti, che appare coerentemente motivato sotto il<br />

profilo della ragionevole prospettiva di riuscita del piano medesimo, sia pure<br />

con gradi diversi di positività della prognosi, in relazione ai singoli rami<br />

di attività del gruppo.<br />

non certo delle prospettazioni del professionista attestatore, a loro volta confermate dal giudice<br />

dell’omologa ( 20 ). Ciò trova oggi un’ulteriore conferma nella recente introduzione dell’art.<br />

217 bis nella legge fallimentare ad opera della legge n. 122/2010, con il quale sono<br />

state previste delle ipotesi di esenzione dai reati di bancarotta semplice e c.d. preferenziale<br />

con riguardo ai pagamenti e agli atti attuativi di un accordo di ristrutturazione dei debiti<br />

omologato.<br />

5. Problemi particolari, nella determinazione della percentuali di adesione all’accordo, si<br />

pongono laddove la ristrutturazione veda all’interno dello stesso gruppo societario, alcune società<br />

quali proponenti l’accordo e altre nella veste di creditori aderenti.<br />

Di recente questa problematica è stata portata all’attenzione del Tribunale di Milano ( 21 ),<br />

nell’ambito della procedura di omologa di alcuni accordi di ristrutturazione dei debiti (art.<br />

182 bis), depositati da nove società proponenti, appartenenti a due distinti gruppi societari:<br />

il «gruppo Risanamento soc. per az.» e il «gruppo Zunino soc. per az.», a loro volta collegati fra<br />

loro, ciascuno composto da decine di società. Gli accordi di ristrutturazione hanno coinvolto,<br />

nella veste di creditori aderenti anche numerose società appartenenti ai due gruppi, pertanto<br />

un profilo problematico, che la struttura di gruppo in cui erano organizzate le società proponenti,<br />

ha fatto emergere, è stato quello di determinare i criteri di calcolo della percentuale<br />

minima del sessanta per cento dei crediti, laddove ad aderire agli accordi siano anche altre<br />

società dello stesso gruppo e sussistano rapporto credito/debito in senso inverso, tra la società<br />

proponente e quella aderente.<br />

( 20 ) Sul contenuto del giudizio di omologa cfr. A. Patti, Crisi d’impresa e ruolo del giudice, Milano, 2009,<br />

pag. 76; L. Montesano e G. Arieta, Le Tutele Camerali Autorizzative - Omologatorie, inTrattato di diritto<br />

processuale civile, Padova, 2003, Vol. II/2, pagg. 1285 e segg.<br />

( 21 ) Cfr. Tribunale Milano, 10 novembre 2009 (Decr.): Pres. Lamanna, Rel. Perrotti, in Dir. Fall., n. 3-4<br />

2010, pag. 343 e segg., con nota di M. Galardo.


Parte II - Giurisprudenza 51<br />

L’esperto, nella relazione ex art. 182 bis legge fallim. ha compiuto con<br />

adeguato approfondimento la verifica dei dati aziendali di partenza, spiegando<br />

di avere concentrato il proprio lavoro su un analitico controllo delle<br />

principali poste critiche del capitale circolante e della loro valorizzazione<br />

nel piano. Ha precisato infatti che Gabetti è società quotata in borsa, e il<br />

cui bilancio civilistico e consolidato è certificato da una primaria società<br />

di revisione. In particolare, l’esperto ha riferito di avere nominalmente verificato<br />

i crediti scaduti valutando le singole criticità di incasso, avuto riguardo<br />

ai piani di rientro concordati ed alla solvibilità dei principali debitori;<br />

i valori delle rimanenze sono stati confrontati con quelli della perizia<br />

del febbraio 2009 fatta effettuare da un primario operatore internazionale,<br />

e, quando possibile, anche con i corrispettivi di vendita di immobili simili<br />

negli stessi stabili; per l’esposizione debitoria ai rischi di soccombenza nei<br />

giudizi pendenti.<br />

Nel corso del procedimento di omologazione di quegli accordi ( 22 ) infatti, il Pubblico<br />

Ministero aveva contestato la correttezza dei criteri adottati per il computo di dette percentuali,<br />

ritenendo che con riguardo alle adesioni provenienti da altre società, controllate, controllanti<br />

o collegate, del medesimo gruppo, si dovesse procedere alla preventiva compensazione<br />

dei rapporti debito/credito maturati infragruppo.<br />

Il Tribunale Milano, nel discostarsi da tale interpretazione, ha evidenziato invece, l’inapplicabilità,<br />

anche analogica dell’art. 127 legge fallim., che in tema di concordato fallimentare<br />

esclude dal computo delle maggioranze i crediti delle società controllanti, controllate o sottoposte<br />

a comune controllo.<br />

Quest’ultima opzione interpretativa è sicuramente preferibile, in quanto più aderente alla<br />

natura giuridica di questo istituto ( 23 ).<br />

L’esclusione dell’applicabilità analogica dell’art. 127 legge fallim. consegue infatti al riconoscimento<br />

della fisionomia autonoma degli accordi di ristrutturazione rispetto, ai concordati<br />

di matrice giudiziale, in quanto oggetto di una disciplina eccezionale e come tale non suscettibile<br />

di estensione analogica.<br />

Deve infatti evidenziarsi la assoluta diversità strutturale delle posizioni obbligatorie nelle<br />

due discipline.<br />

L’adesione dei creditori negli accordi di ristrutturazione, rappresenta infatti una manifestazione<br />

di volontà di tipo negoziale ( 24 ), traducendosi in un impegno diretto di natura sostanziale,<br />

finalizzato all’assunzione di un vincolo contrattuale, al quale si applicherà il principio<br />

di relatività degli effetti negoziali (art. 1372 comma 2 cod. civ.).<br />

Al contrario, il voto nell’ambito del concordato, è un elemento che concorre al perfezionamento<br />

di una fattispecie articolata in senso procedimentale, nell’ambito della quale il voto<br />

serve solo ad esprimere il consenso in ordine all’ipotesi sattisfattiva prospettata.<br />

( 22 ) Si tratta di Tribunale Milano, 10 novembre 2009 (Decr.): Pres. Lamanna, Rel. Perrotti, in Dir. Fall., n.<br />

3-4, 2010, pag. 343 e segg., con nota di M. Galardo.<br />

( 23 ) Tribunale Milano, 23 gennaio 2007, (decr.).<br />

( 24 ) Così G. Fauceglia, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (commento sub art. 182 bis legge fallim.),<br />

in Codice Commentato del Fallimento, diretto da G. Lo Cascio, Ipsoa, 2008, pag. 1614.


52<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

Il dr. La Croce ha inoltre ragionatamente attestato la prognosi favorevole<br />

di riuscita del piano strategico, specificando che i crediti scaduti da<br />

soddisfare integralmente troveranno soddisfazione con le risorse già disponibili.<br />

L’aumento di capitale si appalesa – a suo dire – risolutivo, ed ha valutato<br />

poi positivamente il progetto industriale Agency, considerandolo adeguato<br />

a conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi (già realizzato attraverso<br />

la riduzione del personale), che ha già comportato la riduzione di<br />

259 posti di lavoro dipendente e di 178 rapporti di collaborazione con incentivazione<br />

all’esodo. Il ricorso al sistema organizzativo del franchising (già<br />

realizzato per 42 agenzie nei primi due mesi del 2009), ha portato l’esperto<br />

a concludere che in tal modo si può raggiungere il risultato della diversificazione<br />

del rischio.<br />

La prospettiva di dismissione dei cespiti immobiliari, che costituisce<br />

uno dei cardini del piano industriale, è stata poi giudicata realizzabile dall’esperto,<br />

sia in termini di tempi sia di valori, per le ragioni già indicate. Il<br />

dr. La Croce ha inoltre formulato gradi diversi di considerazione positiva in<br />

ordine alle altre linee di operatività del Gruppo, senza tuttavia esprimere<br />

apprezzamenti negativi di inidoneità.<br />

L’accordo è stato depositato presso il Registro delle imprese in data 28<br />

aprile 2009, ed inoltre pubblicizzato sul sito Internet del Tribunale di Milano.<br />

Nel termine di trenta giorni previsto dalla legge non sono pervenute opposizioni.<br />

Da tutto ciò deriva, anche in ragione della mancanza di contestazioni,<br />

che non vi sono ostacoli all’omologazione dell’accordo per ciascuna società<br />

del Gruppo.<br />

P.Q.M., il Tribunale di Milano omologa l’accordo di ristrutturazione<br />

presentato da Gabetti Property Solutions soc. per az. con ricorso depositato<br />

il 28 aprile 2009 ed iscritto nel Registro delle imprese in pari data incaricando<br />

il Cancelliere della comunicazione del presente decreto al competente<br />

Registro delle imprese per la pubblicazione.<br />

Inoltre nel concordato la volontà della maggioranza vincola anche i dissenzienti, e in ciò<br />

risiederebbe la ratio della limitazione introdotta dal legislatore nell’art. 127 legge fallim. con<br />

riferimento al voto espresso da società creditrici, appartenenti al medesimo gruppo, essa risponderebbe<br />

cioè all’esigenza di limitare gli effetti della manifestazione di volontà di questa<br />

maggioranza. Limitazione peraltro prevista soltanto con riguardo alla disciplina del concordato<br />

fallimentare e non anche in tema di concordato preventivo.<br />

Deve inoltre escludersi la possibilità di considerare questa un’ipotesi di compensazione<br />

legale, in considerazione della disponibilità dei diritto che ne forma oggetto.<br />

Maurizio Galardo


TRIBUNALE DI M<strong>IL</strong>ANO<br />

Ottava Sezione Civile<br />

6 ottobre 2008<br />

Pres. Ciampi - Giudice Rel. Fiecconi - Giudice Vanicelli<br />

Cirillo ed altri c. Italaudit Soc. per az.<br />

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi - Responsabilità<br />

del revisore - Caso ‘‘Parmalat’’ - Tutela dell’investitore - Obblighi<br />

informativi<br />

(Artt. 155 e 164 T.U.F.; D.L. 23 dicembre 2003, n. 347)<br />

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi - Responsabilità<br />

del revisore - Caso ‘‘Parmalat’’ - Tutela dell’investitore - Obblighi<br />

informativi<br />

(Artt. 155 e 164 T.U.F.; D.L. 23 dicembre 2003, n. 347)<br />

L’interesse degli investitori a orientare liberamente le proprie scelte negoziali<br />

di investimento e disinvestimento sulla base di corrette informazioni risulta<br />

direttamente protetto dalla norma di cui all’art. 164 T.U.F., nell’ambito<br />

della quale la tutela offerta in via immediata e diretta alla sicurezza del mercato<br />

e all’interesse generale al corretto svolgimento degli scambi finanziari corre<br />

in parallelo con la tutela espressamente accordata ai terzi investitori-risparmiatori<br />

( 1 ).<br />

L’accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento<br />

del revisore agli obblighi di cui all’art. 155 T.U.F. e i danni patiti dai terzi<br />

deve fondarsi su un giudizio ipotetico avente ad oggetto la comparazione tra il<br />

comportamento effettivamente tenuto dall’investitore e quello che lo stesso investitore<br />

avrebbe posto in essere qualora fosse stato correttamente informato.<br />

In questa prospettiva, il canone in base al quale svolgere tale giudizio ipotetico<br />

non può che essere fondato sul comportamento tipico che un investitore di<br />

media ragionevolezza, correttamente informato, avrebbe tenuto nelle condizioni<br />

di mercato del termpo in cui si è realizzato l’inadempimento del revisore,<br />

visto che la prevedibilità di un evento non è quella riferibile al singolo soggetto<br />

contraente, bensì quella astratta inerente ad una data categoria di rapporti,<br />

valutata ex ante secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti<br />

economici ( 2 ).<br />

( 1-2 ) Sulla responsabilità della società di revisione: spunti minimi dal «caso» Parmalat.<br />

1. Il caso e la soluzione fornita dai giudici ambrosiani. – Con la sentenza in epigrafe il Tribunale<br />

di Milano affronta la questione della responsabilità della società di revisione nei confronti<br />

dei soci e degli obbligazionisti che, estranei al contratto di revisione, siano stati danneg-


54<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

(Omissis)<br />

Motivi della decisione. – La domanda merita integrale accoglimento per<br />

i seguenti motivi.<br />

Le principali fonti di prova indicate dalle parti sono:<br />

1) la relazione del consulente tecnico del pubblico ministero dottoressa<br />

Stefania Chiaruttini depositata nel procedimento penale aperto innanzi al<br />

tribunale di Milano;<br />

2) le ricostruzioni dei fatti gestionali e dei bilanci fatte dalla società Price<br />

WaterHouse& Cooper soc. per az. (PWC) incaricata dal commissario liquidatore<br />

Bondi;<br />

3) i risultati dell’indagine della Consob e la relativa contestazione della<br />

violazione di norme in ordine alla circolarizzazione dei documenti del 27<br />

maggio 2004;<br />

4) la relazione del commissario straordinario Bondi;<br />

5) le trascrizioni degli interrogatori dei responsabili dell’Audit Maurizio<br />

Bianchi (esecutore materiale dell’attività di certificazione) e Lorenzo Penca<br />

(presidente della società di revisione secondaria) resi all’udienza del 28 gennaio<br />

2008 nel procedimento penale per aggiotaggio pendente innanzi al tribunale<br />

di Milano;<br />

6) il report dell’Audit in relazione al bilancio di Bonlat chiuso al 2002<br />

in cui si evidenziavano le problematiche relative alla documentazione disponibile<br />

in merito agli investimenti di Bonlat nel fondo Epicurum (il documento<br />

non è stato però allegato e prodotto perché sottoposto a sequestro<br />

penale, né la parte convenuta ha insistito per la produzione o l’esibizione<br />

in giudizio);<br />

7) il «limited report review» trasmesso a Deloitte in occasione della revisione<br />

semestrale al 30 giugno 2003 in ordine a correzioni inerenti all’operazione<br />

di swap (per l’importo di A 6.100.000), all’eliminazione dei ricavi di<br />

giati dal negligente svolgimento dell’attività di audit ( 1 ), misurandosi, dunque, con quello che<br />

rappresenta «il» problema per eccellenza in materia di revisione contabile ( 2 ).<br />

La vicenda si può cosi sintetizzare. Un gruppo di azionisti ed obbligazionisti della Parmalat<br />

conveniva in giudizio la Italaudit soc. per az., controllata italiana della G.T. – revisore<br />

( 1 ) La sentenza è stata pubblicata in numerose riviste: in Società, I, 2009, 76 seg., con nota di V. Salafia,<br />

Revisione obbligatoria e responsabilità; inCorr. Giur., 2009, 531 seg., con nota di V. Sangiovanni, La responsabilità<br />

extracontrattuale della società di revisione nel caso Parmalat; inGiur. it., 2009, 8, 1980 seg., con nota di P.<br />

Fiorio, La responsabilità della società di revisione nei confronti degli azionisti e degli obbligazionisti, note a margine<br />

del caso «Parmalat»; in Riv. dir. soc., 2010, 114 seg., con nota di G.M. Buta, La responsabilità della società di<br />

revisione per danni prodotti a terzi da un erroneo giudizio sul bilancio: il caso Parmalat.<br />

( 2 ) Cfr. E. Barcellona, Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti, Torino,<br />

2005, 3.


Parte II - Giurisprudenza 55<br />

vendita del marchio Santal (A 13.000.000) e alla rettifica su crediti non esigibili<br />

(A 4.358.000) (doc. 3 di parte convenuta).<br />

La consulenza tecnica effettuata sul gruppo Parmalat riguarda in particolare<br />

l’esame dei bilanci, anche a livello di consolidato di gruppo, così come<br />

ricostruiti dalla società PWC, incaricata di analizzare la situazione creatasi<br />

prima del default. Nella relazione depositata dal CT Chiaruttini si riferisce<br />

che i bilanci delle società del gruppo dal 1999 al 2002 contengono falsità<br />

materiali, irregolarità formali, scarsa e fuorviante informativa (pag. 361<br />

della relazione del CT). Il periodo considerato principalmente dal consulente<br />

del pubblico ministero, pertanto, copre interamente l’arco temporale in<br />

cui i soci attori hanno acquistato titoli azionari e obbligazionari emessi dal<br />

gruppo Parmalat e offerti sul mercato della borsa valori di Milano.<br />

Dovendosi valutare il grado di incidenza che le falsificazioni dei bilanci<br />

certificati dalla convenuta hanno avuto sul bilancio di gruppo, e in particolare<br />

sulla società quotata in borsa emittente di azioni e obbligazioni collocate<br />

sul mercato nazionale della borsa valori, quanto di seguito riportato<br />

cercherà di mettere in evidenza che le prove indicate dall’attore, lungi dal<br />

costituire una semplice enunciazione di fatti notori per i quali sarebbe mancato<br />

l’assolvimento dell’onere probatorio, poggiano su corrette ricostruzioni<br />

contabili e solidi elementi fattuali in relazione ad una ormai nota vicenda di<br />

cui l’attore ha voluto solo rimarcare la risonanza che ha avuto a livello di<br />

economia nazionale e internazionale, anche in termini di coinvolgimento<br />

su larga scala di molti risparmiatori, data l’entità e le dimensioni dell’indebitamento<br />

mascherato al mercato per notevole tempo.<br />

L’elemento distonico di tutta la vicenda è rappresentato dal fatto che<br />

nessun organo di vigilanza, sia esso interno od esterno alla società, privato<br />

o pubblico, è stato per lungo tempo – durato più di due lustri – nelle condizioni<br />

di avvertire alcuni campanelli di allarme che avrebbero dovuto far<br />

destare qualche dubbio sulla liquidità dichiarata dal gruppo, concentrata<br />

primario del gruppo sino al 1998 e revisore solo di alcune società esterovestite dal 1999 sino<br />

alla data di default, vale a dire il 31 dicembre 2003 – per vederla condannata in via extracontrattuale<br />

al pagamento dei danni patiti a causa delle innumerevoli omissioni e del costante<br />

inadempimento ai propri doveri nell’esercizio delle funzioni di audit.<br />

Gli attori contestavano alla società di aver compiuto atti di imprudenza, negligenza ed<br />

imperizia e di aver sistematicamente violato le norme di legge in materia di revisione, vigenti<br />

all’epoca dei fatti di causa ( 3 ), violazioni, in assenza delle quali, non si sarebbe potuto certi-<br />

( 3 ) La disciplina del revisore dei conti è stata, infatti, oggetto di una modifica di tipo sistematico da parte<br />

del d.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39, del 27 gennaio 2010, n. 39, recante disposizioni per l’attuazione della direttiva<br />

2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti, entrato in vigore il 7 aprile 2010, sul quale, cfr. diffusamente<br />

infra, par. 2.


56<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

su società esterovestite, e indurre allo svolgimento di qualche migliore verifica<br />

dei dati di bilancio: basti pensare che l’ammontare della liquidità<br />

complessivamente iscritta nelle scritture contabili del gruppo Parmalat<br />

raggiunge, a partire dal 1997, livelli che, pur considerando le ragguardevoli<br />

dimensioni del gruppo, il Ct Chiaruttini definisce essere esorbitanti (e<br />

in tale periodo la società convenuta aveva l’incarico di revisore di tutto il<br />

gruppo). A partire dal 1999, una porzione della liquidità iscritta nei consolidati<br />

Parfin (società finanziaria del gruppo controllante Bonlat) deriva<br />

dalla partecipata Bonlat ed è liquidità completamente inesistente; mentre,<br />

la restante porzione della liquidità èiscritta nei bilanci delle partecipate<br />

BV e Parmalat Netherlands BV e si correla all’indebitamento per le emissioni<br />

di titoli obbligazionari avvenute acavallodeivarieserciziche,come<br />

si vedrà, sono state permesse grazie all’apparente liquidità che si era creata<br />

all’interno del gruppo.<br />

È significativo che, ad esempio, per l’anno 2002, il raffronto tra la consistenza<br />

della liquidità iscritta nel bilancio consolidato Parfin (la finanziaria<br />

del gruppo) e quella iscritta nel consolidato dei principali gruppi italiani<br />

operanti nel settore alimentare, nonché quella di alcuni gruppi alimentari<br />

operanti su scala internazionale, porta alla immediata considerazione di<br />

una evidente sproporzione tra la consistenza della liquidità iscritta nel consolidato<br />

del gruppo Parmalat e quella iscritta nei consolidati dei gruppi presi<br />

in esame al titolo comparativo (cfr. pag. 144 rel. in atti). Pur trattandosi di<br />

un rilievo comparatistico non in grado di valere da solo a fini valutativi, si<br />

tratta comunque di un elemento del tutto trascurato da parte di coloro che<br />

erano incaricati a svolgere l’attività di controllo contabile, non potendo<br />

sfuggire agli occhiuti professionisti del settore che tra i ricavi ottenuti dal<br />

gruppo dalle varie attività e la liquidità dichiarata vi era già in partenza<br />

ficare il bilancio della società revisionata e, conseguentemente, quest’ultima non avrebbe potuto<br />

quotarsi in borsa né avrebbe potuto indebitarsi sul mercato mediante consistenti e ripetute<br />

emissioni di titoli obbligazionari.<br />

I giudici ambrosiani, nel merito, ritengono fondate le domande attoree, rilevando innumerevoli<br />

omissioni a carico della convenuta nell’espletamento delle proprie funzioni ( 4 ), attra-<br />

( 4 ) In particolare, alla società di revisione viene addebitato di aver svolto controlli solo formali, omettendo<br />

sistematicamente di verificare la corrispondenza tra i dati contabili e i «fatti di gestione»; di aver omesso le verifiche<br />

necessarie nel corso dell’esercizio sociale; di non aver rispettato, nell’effettuare i controlli, la c.d. procedura<br />

di circolarizzazione (si tratta di una procedura prevista nei Principi di Revisione n. 505, paragrafo 30, n. 505,<br />

paragrafo 33 e n. 610, paragrafo 16), che impone la richiesta di informazioni direttamente ai terzi che intrattengono<br />

rapporti di qualsiasi natura con la società revisionata, non ritenendosi sufficientemente attendibili le informazioni<br />

fornite, a tal proposito, da quest’ultima; di aver avuto, infine, un atteggiamento di totale acquiescenza di<br />

fronte ai numerosi comportamenti omissivi e censurabili degli amministratori, che avrebbero, al contrario, dovuto<br />

essere oggetto di denuncia al collegio sindacale.


Parte II - Giurisprudenza 57<br />

una notevole sproporzione tale da far suscitare ragionevoli dubbi sulla correttezza<br />

dei dati contabili e delle informazioni date dal gruppo al mercato.<br />

Se la grossolanità delle irregolarità accertate mette certamente in rilievo<br />

come nella catena dei controlli sia sostanzialmente mancata la dovuta verifica<br />

delle informazioni rilasciate al mercato da parte di tutti gli addetti del<br />

settore, privati o pubblici, questo tuttavia non significa che le responsabilità<br />

personali giuridiche possano elidersi a vicenda. La società di Audit convenuta<br />

è chiamata a rispondere degli omessi controlli evidenziatisi nel corso<br />

della sua attività di certificazione dei bilanci di alcune società del gruppo,<br />

emersi in seguito a una normale attività di revisione dei dati di bilancio.<br />

Un diligente controllo dei conti da parte della società di Audit che certifica<br />

i bilanci, difatti, si porge da sé quale valido filtro di quasi ogni possibile distorsione<br />

delle informazioni rilasciate al mercato dai vari operatori del gruppo<br />

societario e del mercato in generale.<br />

Entrando nel dettaglio delle irregolarità di bilancio accertate, riferibili al<br />

particolare ruolo svolto dalle partecipate esterovestite revisionate dalla società<br />

di revisione convenuta si sono così riscontrate le seguenti irregolarità<br />

formali e sostanziali.<br />

a) Falsità materiali. – Nel periodo preso in considerazione l’indebitamento<br />

finanziario è costantemente cresciuto sino a pervenire, alla data<br />

del default (23 dicembre 2003), alla considerevole somma di A 14,1 miliardi<br />

di euro; oltre la metà di detto importo (A 7,7 miliardi) risale all’anno 1998.<br />

La società di revisione Grand Thornton (GT) sino al 1998 ha revisionato<br />

il bilancio di tutte le società del gruppo, compreso il bilancio consolidato;<br />

dal 1999 in poi ha certificato i bilanci di alcune delle società che<br />

facevano parte del gruppo Parmalat come società di revisione secondaria,<br />

essendo stata affidata la revisione primaria alla Deloitte dopo la scadenza<br />

del mandato. In particolare la società di revisione GT ha sempre certificato<br />

i bilanci delle società Curcastle – Zilpa – e Contall (di diritto antillano)<br />

e della società Bonlat (di diritto caymano), costituita nel 1998 da Fausto<br />

Tonna, amministratore delegato di Parmalat soc. per az., al fine di convogliarvi<br />

i crediti ormai in sofferenza acquistati in precedenza dalle società di<br />

diritto antillano.<br />

GT pertanto ha mantenuto l’incarico di revisione per alcune società, so-<br />

verso una sostanziale e sistematica violazione delle norme contenute negli artt. 155 segg.<br />

T.U.F. e dei Principi di Revisione Contabile, che hanno permesso, sino all’ultimo momento<br />

di vita del gruppo, la copertura di una lunga serie di irregolarità nella redazione dei bilanci<br />

delle società estere del gruppo, sottoposte a revisione dalla G.T., che quest’ultima, utilizzando<br />

la diligenza professionale impostale, avrebbe potuto – e dovuto – rilevare.<br />

Il Tribunale di Milano, individuati i gravi inadempimenti della società di audit, manca,<br />

tuttavia, di prendere posizione sulla natura della responsabilità del revisore nei confronti dei<br />

terzi e limitandosi ad affermare che «l’ampiezza e la gravità delle condotte (...), indicate come


58<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

prattutto nel comparto estero, le quali si sono rivelate strategiche ai fini della<br />

costruzione di falsa liquidità e redditività del gruppo.<br />

Sino al 1998 nei bilanci esaminati dal consulente sono stati riscontrati<br />

numerosi falsi grossolani mediante interventi diretti sui bilanci civilistici e<br />

rettifiche sul consolidato, anche in carenza di supporto documentale.<br />

Le falsificazioni materiali in generale attengono a indicazioni di crediti<br />

falsi, mancata svalutazione dei crediti non più esigibili, ricorso al credito<br />

bancario mediante operazioni di irregolare cartolarizzazione del credito<br />

(«securitization» nel gergo finanziario) che hanno consentito al gruppo di<br />

ottenere la combinazione di tre risultati favorevoli alla società:<br />

1) aumentare il fatturato;<br />

2) ottenere liquidità mediante ricorso al credito bancario;<br />

3) diminuire il debito verso le banche con operazioni di storno.<br />

Le rettifiche apportate ai bilanci da parte della società PWC permettono<br />

di riscontrare una perdita di oltre il terzo del capitale del gruppo sin dall’anno<br />

1992 e di rilevare che sin dal 1996 l’intero gruppo avrebbe dovuto<br />

considerarsi senza capitale e in stato di insolvenza. Quindi l’attività di falsificazione<br />

materiale dei dati contabili è servita a mascherare una situazione<br />

di perdita di capitale e di insolvenza in un arco di tempo in cui GT ha operato<br />

come certificatore primario di tutte le società appartenenti al gruppo.<br />

Nel 1999, allorché GT opera come società di revisione secondaria della<br />

società Bonlat (cfr. pag. 367 e seg. della relazione della dottoressa Chiaruttini),<br />

le falsità materiali si raffinano perché da interventi correttivi incidenti<br />

solo sui dati dei bilanci civilistici e sul consolidato si passa a creare un supporto<br />

contrattuale fittizio delle operazioni da riportare nei bilanci, e dunque<br />

si comincia a fornire una base documentale formale di documenti falsi a<br />

supporto delle poste di bilancio.<br />

In merito alle appostazioni che appaiono nel bilancio di Bonlat – dal<br />

1999 in poi – e delle altre due società di diritto antillano, il CT riferisce<br />

che si tratta di dati inverosimili e incongruenti poiché:<br />

1) si tratta di operazioni di riacquisto di prestiti obbligazionari con falsa<br />

liquidità che appare in un conto presso la Bank of America (BofA), le quali<br />

vengono riclassificate come «debiti intercompany» anziché come debiti della<br />

società;<br />

fonte primaria della responsabilità aquiliana dell’ente verso i terzi» sarebbero tali da rendere<br />

superfluo l’approfondimento di «argomenti teorici tutto sommato non decisivi», essendo pacifico<br />

– proseguono i giudici ambrosiani – che «diversi atteggiamenti d’inosservanza di norme<br />

di comportamento professionale, legislativamente tipizzati, quali quelli rivolti agli amministratori<br />

e ai sindaci di società di capitali, possono determinare il simultaneo concorso delle<br />

due fattispecie di responsabilità – contrattuale ed extracontrattuale – verso la società, i soci<br />

ed i creditori».<br />

Affrontati i problemi relativi alla natura della responsabilità, il collegio meneghino giun-


Parte II - Giurisprudenza 59<br />

2) sono confezionati da Bonlat «participation agreements» fittizi, in modo<br />

da trasferire liquidità fittizia a partecipate del gruppo per consentire loro<br />

di accedere facilmente al credito bancario (p. 373, con tabella di riepilogo<br />

dei singoli falsi dal 1999 al 2002);<br />

3) sono create da Bonlat operazioni di swap fittizie (v. operazioni di acquisto<br />

di titoli derivati con Sumitomo Bank per 159 milioni di dollari e con<br />

il fondo Epicurum per 500 milioni di euro) che portano a fare apparire nei<br />

bilanci ricavi fittizi: nel fondo Epicurum, costituito da Bonlat in corrispondenza<br />

all’emissione di obbligazioni – nel 2003 – da parte della finanziaria<br />

del gruppo, vengono convogliati 500 milioni di euro in titoli fittizi (pag.<br />

378 e tab. 50) che, come nella loro apparenza hanno determinato un rafforzamento<br />

dei titoli Parmalat (inseriti nel 2003 negli indici MIB 30 della borsa<br />

italiana), nel momento in cui hanno rivelato al mercato la loro inconsistenza<br />

hanno fatto emergere la situazione di default di tutto il gruppo.<br />

La società Bonlat viene definita dal CT quale «stamperia di fatture false»<br />

del gruppo Parmalat perché, sebbene fosse una società completamente<br />

controllata dalla Parmalat Finanziaria soc. per az. (Parfin), e quindi posta al<br />

di sotto della controllante, funzionava in realtà quale fabbrica di liquidità<br />

del gruppo e custode del finto tesoro, oltre che come intermediatrice di fittizie<br />

operazioni di finanziamento o di forniture di prodotti all’estero (latte<br />

in polvere a Cuba) che alimentavano l’apparenza di redditività dell’intero<br />

gruppo, al fine di bilanciare la falsa liquidità.<br />

In particolare sono messe in evidenza alcune rilevanti operazioni che<br />

vengono registrate sui bilanci di Bonlat e che hanno molto inciso in termini<br />

negativi sul bilancio reale del gruppo:<br />

– fino al 2000, la società ha operato come intermediatrice del business<br />

fittizio di fornitura di latte in polvere a Cuba, sostenuto con fatture false per<br />

ingenti e improbabili quantitativi provenienti da una fornitrice estera del<br />

gruppo (Camfield). L’invenzione del commercio del latte in polvere ha consentito<br />

alla Parmalat di risolvere ogni anno il problema della tenuta dei margini<br />

operativi lordi e netti consolidati e di migliorare la posizione finanziaria<br />

netta del gruppo, posto che i margini derivanti dalla vendita del latte sono<br />

sempre stati cospicui (pag. 370 della relazione Chiaruttini);<br />

– la Bonlat aveva sin dall’inizio fatto apparire un conto corrente fittizio<br />

ge ad affermare l’esistenza di un nesso eziologico tra le condotte omissive e i danni patiti dagli<br />

attori attraverso un giudizio prognostico ex ante, parametrato sul comportamento ipotetico<br />

che un investitore di media diligenza avrebbe tenuto qualora fosse stato correttamente informato,<br />

per, poi, procedere alla quantificazione dei pregiudizi patiti dai risparmiatori, ai quali<br />

viene riconosciuto il diritto al rimborso dell’intero valore dell’investimento.<br />

La sentenza in commento offre lo spunto per alcune (brevi) riflessioni, specialmente alla<br />

luce dell’intervenuta riforma normativa, su due profili particolarmente problematici della materia<br />

in esame, vale a dire il nesso di causalità tra l’inadempimento del revisore ai propri ob-


60<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

con la Bank of America (BOFA) nel quale la liquidità si creava attraverso il<br />

fittizio incasso di crediti inesigibili o in sofferenza acquistati dalle società del<br />

gruppo Parmalat, usate da sempre come «discariche» di poste attive da svalutare<br />

(Zilpa e Curcastle, anch’esse revisionate da GT); successivamente,<br />

per incassare altri crediti fittizi, al fine di sgonfiare il conto corrente pieno<br />

di falsa liquidità, si effettuavano altri fittizi investimenti con fondi esteri (v.<br />

Epicurum). In questo modo si è riuscita a creare un’apparenza di liquidità a<br />

crescita esponenziale che viene definita sin dal 1997 come esorbitante, ma<br />

inesistente (pag. 146) ed afferente a tutto il gruppo Parmalat.<br />

Bonlat, dunque, rappresentava una notevole porzione della liquidità che<br />

deteneva Parfin, la finanziaria del gruppo. Alla fine di ogni anno, la liquidità<br />

fittizia che risultava depositata presso il suo conto è stata in parte impiegata<br />

per l’acquisto fittizio di titoli, emissione di «promissory notes» e riacquisto<br />

di obbligazioni, con operazioni che vengono poi riclassificate come «debiti<br />

intercompany», al fine di rappresentare un’apparente diminuzione del debito<br />

verso gli obbligazionisti.<br />

b) Le irregolarità formali. – Il CT rileva che vi sono irregolarità formali,<br />

attinenti alle appostazioni in bilancio, in ordine all’ammortamento di 25 anni<br />

dei marchi (oltre il termine massimo di legge), al valore di avviamento dei<br />

vari comparti aziendali, alle obbligazioni indicate come debiti verso banche.<br />

In particolare, con riferimento alle operazioni a cui hanno preso parte le<br />

società revisionate dalla Audit convenuta, le appostazioni contabili erroneamente<br />

classificate trasmigrano dalle controllate nei bilanci di Parfin senza<br />

alcun rilievo da parte dell’Audit.<br />

Esse si delineano nei seguenti termini.<br />

1) I titoli emessi e le «promissory notes» (cambiali finanziarie emesse a<br />

scopo di finanziamento) iscritte nelle «attività finanziarie che non costituiscono<br />

immobilizzazioni» delle società Contal, Bonlat e Capital Finance, tutte<br />

revisionate da G.T., sono risultate relative a operazioni inesistenti e sostenute<br />

da false informazioni. Basti pensare che in relazione ai titoli emessi, «promissory<br />

notes» e investimenti nel fondo Epicurum, dal 2002, nei bilanci<br />

Parfin si esplicita che «la liquidità del gruppo viene investita principalmente<br />

blighi e i danni patiti dagli investitori e, soprattutto, la natura della conseguente responsabilità<br />

nei confronti dei terzi danneggiati.<br />

2. L’evoluzione della disciplina normativa della revisione contabile. – Il Tribunale di Milano,<br />

nel decidere la controversia sottoposta al suo vaglio, ha applicato la disciplina della revisione<br />

contabile in vigore al momento della proposizione del giudizio. Essa trovava i propri<br />

riferimenti normativi sia nel testo unico della finanza, agli artt. 155 e seguenti, che si applicavano<br />

ai revisori delle società quotate nonché alle altre ipotesi di revisione contabile obbligatoria<br />

previste dal T.U.F., sia nel codice civile, agli artt. 2409-bis segg., cui erano sottoposti<br />

«i soggetti incaricati della revisione contabile nelle società chiuse ed aperte».


Parte II - Giurisprudenza 61<br />

in strumenti finanziari di breve termine a primaria condizione di mercato e<br />

con basso profilo di rischio, rating minimo Single A».<br />

2) La classificazione operata da Parfin in relazione ai debiti per<br />

«bonds» (prestiti obbligazionari) non è conforme alle disposizioni civilistiche<br />

previste dall’articolo 2424 cod. civ. Lo schema numerico del bilancio,<br />

infatti, così come previsto dal d.lgs. 127/91, prevede che i debiti verso gli<br />

obbligazionisti siano indicati in un’apposita separata voce della sezione<br />

debiti. Detta voce, indicata come D.1) è ben distinta e separata da quella<br />

dei debiti verso banche, indicata come D.3). La versione addotta da Parfin<br />

in nota integrativa in relazione alla classificazione è privadiognifondamento<br />

e per nulla legata alla normativa di riferimento. La banca agente,<br />

infatti, svolge esclusivamente un ruolo di collettore della liquidità raccolta<br />

a seguito dell’emissione dei bonds e, successivamente, di quella necessaria<br />

perilpagamentoperiodicodiinteressi,edelrimborsodelcapitalealla<br />

scadenza. I fondi necessari al pagamento degli interessi vengono periodicamente<br />

trasferiti dall’emittente del prestito obbligazionario, così come<br />

Gli aspetti più rilevanti della disciplina in esame, quantomeno ai fini della decisione<br />

adottata dai giudici ambrosiani, attengono sicuramente agli obblighi che il legislatore poneva<br />

a capo del revisore ed alla responsabilità conseguente alla loro violazione. I primi, definiti negli<br />

articoli 155 T.U.F. e 2409 bis cod. civ., si risolvevano fondamentalmente nella verifica,<br />

«nel corso dell’esercizio», della «regolare tenuta della contabilità sociale» e della «corretta rilevazione<br />

dei fatti di gestione nelle scritture contabili», nonché della corrispondenza del bilancio<br />

di esercizio e del consolidato «alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti<br />

eseguiti» e della loro conformità alle norme che li disciplinavano ( 5 ).<br />

( 5 ) La dottrina, nell’interpretare il contenuto dell’art. 155 T.U.F., riteneva che l’attività di audit, per un verso,<br />

non dovesse concentrarsi solo in prossimità dell’approvazione del bilancio ma compiersi durante l’intero corso<br />

dell’esercizio sociale (così, G.M. Buta, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle soc. per az., Torino,<br />

2005, 36 e, di recente, Id., La responsabilità della società di revisione per danni prodotti a terzi da un erroneo giudizio<br />

sul bilancio: il caso Parmalat, cit., 128; A. Rossi, Revisione contabile e certificazione obbligatoria, Milano,<br />

1985, 132 seg.; M. Franzoni, La responsabilità dei controllori esterni alla società, inTrattato di diritto commerciale<br />

e diritto pubblico dell’economia, diretto da Galgano, vol. XIX, Torino, 1994, 204; contra, nel senso di considerare<br />

l’attività di revisione come unitaria e non divisa in fasi, cfr. M. Bussoletti, Le società di revisione, Milano,<br />

1985, 77; S. Fortunato, Bilancio e contabilità d’impresa in Europa, Bari, 1993, 23), e, per l’altro, lungi dal<br />

configurarsi quale semplice accertamento della regolarità formale della tenuta dei libri contabili, dovesse, al contrario,<br />

esplicarsi in un controllo sostanziale dell’effettiva corrispondenza della contabilizzazione ai fatti di gestione,<br />

così come rappresentati nei relativi documenti «primari» [sottolineavano il carattere sostanziale del controllo<br />

contrabile dei revisori: G.E. Colombo, sub art. 155, in Testo unico della finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58),<br />

Commentario diretto da Campobasso, II, Torino, 2002, 1290,; F. Radaelli, Società di revisione, inDigesto. Discipline<br />

privatistiche. Sezione commerciale, Torino, 230; V. Salafia, Revisione obbligatoria e responsabilità, inSocietà,<br />

I, 2009, 76; A. Rossi, cit., 148; M. Bussoletti, op. cit., 40 e 41; E. Barcellona, op. cit., 272; F. Bonelli,<br />

La responsabilità della società di revisione nella certificazione volontaria e obbligatoria dei bilanci, inRiv.<br />

soc., 1979, 968; R. Caldarone-G. Tucci, La responsabilità nell’esercizio dell’attività di revisione e certificazione<br />

del bilancio: prime pronunce della giurisprudenza e tendenze evolutive, inGiur. comm., 1995, I, 297; M. Nuzzo,<br />

sub art. 164, in Testo unico della finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), Commentario diretto da Campobasso, II,<br />

Torino, 2002, 1503; P. Fiorio, op. cit., 1980].


62<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

quelli necessari al rimborso del capitale alla scadenza (cfr.relazione CT<br />

Chiaruttini, pag. 416 e seg).<br />

3) Le «preference shares» (titoli incorporanti sia il rischio ad un titolo<br />

azionario sia il diritto al rimborso del valore ad alcune date prestabilite) sono<br />

state classificate nei bilanci Parfin tra le poste di patrimonio netto di<br />

spettanza dei terzi. Trattandosi, invece, di titoli con diritto di rimborso a<br />

favore di chi le detiene, gli stessi avrebbero dovuto essere più correttamente<br />

classificati tra le poste di debito.<br />

4) I conti d’ordine non contengono alcuna informazione relativa all’operatività<br />

del gruppo in strumenti finanziari appartenenti alla classe dei cd derivati,<br />

come espressamente previsto dai principi contabili: la valutazione, e<br />

conseguentemente il debito sorto in relazione alla chiusura di tali contratti<br />

alla data del default, èpari a 333 milioni di euro (cfr. All. 27 e 210 rel. CT,<br />

pag. 421).<br />

5) Quasi tutti gli effetti in scadenza (RIBA), già anticipati al gruppo dal<br />

sistema bancario che ha concesso credito, sono sempre stati falsi e di importi<br />

superiori a quelli indicati nel bilancio Parfin. I dati provenienti dalla centrale<br />

rischi sul rischio della sola Parmalat per debiti autoliquidanti (e quindi<br />

RIBA in scadenza) per l’arco temporale che va dal 1999 al 2003 sono di ammontare<br />

superiore a quelli emergenti dai bilanci consolidati Parfin per rischi<br />

legati a ricevute bancarie, non scadute, e già anticipate dal sistema bancario.<br />

Quindi non solo l’importo riportato in bilancio Parfin al 31 dicembre<br />

di ogni anno è risultato inferiore rispetto a quello reale in scadenza, ma quasi<br />

tutte le RIBA in scadenza sono false. Tale importo, secondo il CT Chiaruttini,<br />

avrebbe dovuto essere riportato tra i debiti verso banche, come poi<br />

si è dovuto registrare alla data del default (pag. 421 rel. Chiaruttini).<br />

Il 26 febbraio 2003 il gruppo Parmalat avvia il lancio di un prestito<br />

obbligazionario di 300 milioni di euro, estendibile a 500 milioni, emesso<br />

dalla controllata estera e rivolto ad investitori istituzionali: nella relazione<br />

del CT, peraltro, non sussiste menzione di rilievi svolti dai certificatori dei<br />

bilanci, ma anzi viene espressamente indicato che nella relazione semestrale<br />

al 30 giugno del 2003, anch’essa certificata, non viene data alcuna informativa<br />

in relazione all’operatività del gruppo in prodotti derivati (pag. 436<br />

rel. CT).<br />

c) Carenza di informazioni. – A un controllo normale è risultato che non<br />

La responsabilità dei revisori nei confronti della società revisionata e dei terzi era contenuta<br />

negli articoli 164 T.U.F. e 2409 sexies cod. civ., che individuavano il presupposto del<br />

sorgere dell’obbligo risarcitorio, il primo sia nell’inadempimento ai propri doveri sia nei fatti<br />

illeciti, il secondo nel solo inadempimento ai propri doveri. Entrambe le norme rinviavano,<br />

inoltre, all’art. 2407 cod. civ. in tema di responsabilità dei sindaci, che, di conseguenza, veniva<br />

considerata «norma cardine del sistema della responsabilità dei soggetti preposti ai controlli,


Parte II - Giurisprudenza 63<br />

sono state rilasciate informazioni, anche solo nelle note integrative, dei cosiddetti<br />

«covenants», vale a dire delle garanzie che il debitore rilascia al suo<br />

finanziatore, con le quali si impegna a mantenere in equilibrio la sua struttura<br />

finanziaria e a conseguire un livello minimo di margine operativo che<br />

consenta di realizzare flussi di cassa tali da essere sufficienti al rimborso dei<br />

debiti collegati ai contratti di finanziamento bancario. È emerso che le società<br />

del gruppo che accedevano al credito bancario – e tra queste vi è Bonlat<br />

che ha intrattenuto molti rapporti con Bank of America, al di là del conto<br />

di liquidità risultato falso – si impegnavano al riacquisto delle obbligazioni<br />

emesse dalla finanziaria o alla loro estinzione negoziando condizioni di<br />

copertura dei rischi a favore delle banche molto onerose per tutto il gruppo.<br />

Il frequente ricorso al prestito obbligazionario, invece, avrebbe dovuto<br />

indurre l’Audit quantomeno a intensificare i controlli sui dati relativi alla<br />

liquidità dichiarata nei suoi conti. Di contro, nessun rilievo è stato sollevato<br />

dalla società di revisione di fronte al fatto che il gruppo, soprattutto nell’ultimo<br />

periodo, ricorreva all’emissione di obbligazioni per ottenere finanziamenti<br />

nonostante in apparenza avesse una notevole liquidità e redditività.<br />

sia interni che esterni alla società»( 6 ). Proprio il rinvio congiunto alla norma codicistica, permetteva<br />

alla dottrina di far assurgere la «professionalità e la diligenza richieste dalla natura<br />

dell’incarico» a presupposti comuni della responsabilità dei revisori, vale a dire a parametri<br />

sulla scorta dei quali valutare l’adempimento di questi ai propri doveri ( 7 ).<br />

( 6 ) Si esprime in questi termini, G.M. Buta, La responsabilità della società di revisione per danni prodotti a<br />

terzi da un erroneo giudizio sul bilancio: il caso Parmalat, cit., 123.<br />

( 7 ) Così, R.Caldarone-G. Tucci, op. cit., 303; G.M. Buta, op. ult. cit., 123; M. Nuzzo, op. cit., 164.<br />

Con il rinvio all’art. 2407 cod. civ., contenuto, come detto, negli artt. 164 T.U.F. e 2409 sexies cod. civ., il legislatore<br />

non aveva fatto altro che recepire, a livello normativo, quello che era l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale<br />

pressoché unanime sotto il vigore del D.P.R. 136/1975, vale a dire che la diligenza richiesta ai revisore<br />

fosse di natura professionale, applicandosi ad essi il comma 2 dell’art. 1176 cod. civ., sia per la natura, appunto,<br />

professionale dell’attività svolta sia, nel caso delle società di revisione, per la complessità della propria organizzazione<br />

(cfr. F. Bonelli, op. cit., 990 M. Bussoletti, op. cit., 85 e 100; A. Rossi, op. cit., 21 e 183; S. Fortunato,<br />

La certificazione del bilancio. Profili giuridici, Napoli, 1985, 169 segg. e, in giurisprudenza, Tribunale<br />

Milano, 18 giugno 1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 1; Appello Milano, 7 luglio 1998, in Società, 1998, 1171; Tribunale<br />

Milano, 21 ottobre 1999, in Giur. it., 2000, 553). L’individuazione della diligenza professionale come criterio<br />

generale di valutazione dell’adempimento dei revisori ai propri obblighi aveva spinto la dottrina prevalente a ritenere<br />

la scoperta delle frodi perpetrate dagli amministratori nella redazione dei bilanci non rientrante tra i compiti<br />

dei revisori, posto che le modalità di svolgimento dell’attività di audit e il carattere valutativo della maggior<br />

parte dei dati inseriti nel bilancio avrebbero reso impossibile la rilevazione di tutti i falsi contenuti nei documenti<br />

contabili. La mancata scoperta delle frodi, in tale prospettiva, poteva determinare l’insorgere della responsabilità<br />

solo qualora, come nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Milano, tali frodi avrebbero potuto essere scoperte<br />

se il revisore avesse utilizzato la diligenza impostagli dal legislatore. In questo senso, G. Facci, Il danno da<br />

informazione inesatta nell’attività di revisione contabile, inResp. civ. e prev., Milano, 2007, 2023; P. Fiorio, op.<br />

cit., 1980; G. Caldarone-G. Tucci, op. cit., 309 e 310; G.M. Buta, La responsabilità nella revisione obbligatoria<br />

delle soc. per az., cit., 67 seg.; F. Galgano, Società con titoli quotati in borsa, inEnc. giur., XXIX, Roma,<br />

1993, 12; F. Bonelli, op. cit., 955 segg. Ritengono, invece, che la scoperta delle frodi sia in obbligazione, A.<br />

Rossi, op. cit., 148 segg. e M. Bussoletti, op. cit., 67 seg.


64<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

Si consideri che, sulla base di quanto ricostruito nella relazione del CT,<br />

il gruppo ha iniziato a riacquistare – sempre con operazioni mascherate –<br />

propri prestiti obbligazionari già nel corso del 1999, e di ciò non è mai stata<br />

data alcuna evidenza nei bilanci. Una specifica informativa in tal senso invece<br />

è espressamente prevista dai principi contabili (vedi allegato 215 della<br />

relazione) in base ai quali, nella nota integrativa, va fatta menzione del debito<br />

complessivo delle obbligazioni proprie.<br />

d) Informativa fuorviante. – L’informativa fuorviante è relativa al programma<br />

di cartolarizzazione dei crediti (securitization) operata sistematicamente<br />

dalle società revisionate da GT (Curcastle, Bonlat e Zilpa). Si trattava<br />

di crediti per lo più scaduti e in sofferenza di cui il gruppo doveva in qualche<br />

modo disfarsi per acquisire liquidità e mantenere nel bilancio le poste<br />

attive dichiarate. In realtà, le operazioni di cartolarizzazione servivano a fare<br />

apparire un realizzo mai esistito.<br />

Nei bilanci consolidati di Parfin le operazioni di cessione dei crediti attraverso<br />

la cosiddetta cartolarizzazione vengono definite operazioni di «securitization»<br />

relative allo smobilizzo pro soluto di crediti di natura commerciale<br />

e vengono erroneamente descritte come operazioni di cartolarizzazione<br />

ai sensi della legge 130/1999, pur non avendone le caratteristiche. Queste<br />

operazioni sono state gestite, per quanto riguarda le operazioni negoziate<br />

con Eureka, dalla società Curcastle di cui la società convenuta era pure<br />

incaricata alla revisione.<br />

Quanto sopra esposto, mette in sufficiente rilievo che le società revisionate<br />

dalla Audit secondaria hanno avuto un ruolo centrale nella creazione<br />

della (falsa) liquidità che ha consentito la prosecuzione di tutta l’attività<br />

del gruppo e, in ultimo, l’emissione di ingenti quantitativi di prestiti obbligazionari:<br />

già solo il continuo e frequente ricorso al prestito obbligazionario<br />

avrebbe dovuto indurre l’Audit quantomeno a intensificare i controlli sui<br />

dati relativi alla liquidità dichiarata, utilizzando i poteri d’indagine di cui dispone.<br />

Come falsificazioni così macroscopiche abbiano potuto sfuggire all’analisi<br />

dell’ente certificatore dei bilanci non è poi così inspiegabile.<br />

Il materiale probatorio raccolto rivela una situazione di massima gravità<br />

in ordine alle modalità con cui è stata espletata l’attività di revisione dei bi-<br />

L’individuazione della diligenza professionale come presupposto per la responsabilità<br />

del revisore imponeva l’individuazione di parametri che, in concreto, permettessero di valutare<br />

l’esatto adempimento ai propri doveri. All’uopo, la dottrina pressoché unanime, nel vigore<br />

della disciplina precedente, riteneva che tale funzione potesse essere normalmente svolta<br />

dai Principi di Revisione Contabile, pur con l’avvertenza che, per un verso, la loro scrupolosa<br />

osservanza non era, comunque, sufficiente per sottrarsi a responsabilità, in quanto la semplice<br />

conformità ad essi delle procedure di revisione non bastava per poter considerare diligente il<br />

comportamento dei revisori, tutte le volte in cui le peculiarità del caso concreto imponessero


Parte II - Giurisprudenza 65<br />

lanci di Bonlat e delle società esterovestite che hanno materialmente creato<br />

le condizioni per le falsificazioni dei bilanci del gruppo. In merito, rilevano<br />

le dichiarazioni del presidente di G.T., dott. Penca, che riferisce che i controlli<br />

erano formali e documentali e non attenevano a fatti di gestione, non<br />

rientranti nell’oggetto del controllo del revisore, facendo essi parte dei compiti<br />

propri dei sindaci della società. (cfr. dichiarazioni rese all’udienza del<br />

28 gennaio 2008 in atti allegate). Sempre con riguardo a questo punto – i<br />

controlli – il dott. Bianchi, partner della società GT che ha materialmente<br />

svolto la revisione nel periodo che qui interessa, ha dichiarato che si aspettava<br />

la fine dell’anno per far quadrare i bilanci delle controllate estere, in<br />

quanto l’amministratore di Parmalat – il rag. Fausto Tonna – tardava a fornirli<br />

per sua comodità.<br />

È parimenti accertato che i controlli mediante la c.d. procedura di «circolarizzazione»<br />

delle informazioni contabili richieste a terzi (finanziatori,<br />

banche o fornitori della società Bonlat) non venivano svolti in ottemperanza<br />

di quanto disposto dal regolamento Consob, poiché venivano accettate informative<br />

sui conti correnti e sulle forniture di terzi direttamente dalla società<br />

che, in tal modo, ha potuto agevolmente costruire in via del tutto indiscriminata<br />

e per molti anni dati contabili e supporti cartacei assolutamente<br />

falsi (cfr. contestazione della Consob in atti, doc. 77 attore). GT è stata<br />

l’adozione di metodi alternativi ( 8 ), e per l’altro, la violazione di tali standards non determinava<br />

l’automatica responsabilità, ma rappresentava un semplice indice di inadempimento, salva<br />

la prova contraria, da parte del revisore, dell’adeguatezza dei metodi alternativi concretamente<br />

adottati, tenuto conto delle particolarità del caso ( 9 ). In altri termini, il rispetto dei Principi<br />

di Revisione rappresentava un rilevante indizio – ma non la prova decisiva – del rispetto, da<br />

parte della società di audit, del grado di diligenza richiesto dall’art. 2407 cod. civ. ( 10 ).<br />

( 8 ) Cfr. F. Bonelli, op. cit., 988 seg., in particolare, nota 35, il quale riteneva che, nel caso del revisore, la<br />

diligenza si ponesse «quale criterio per individuare l’esatta prestazione dovuta, cioè il contenuto stesso dell’obbligazione<br />

del debitore»; M. Bussoletti, op. cit., 85 e 100; A. Rossi, op. cit., 21 e 183; S. Fortunato, La certificazione<br />

del bilancio. Profili giuridici, Napoli, 1985, 169 segg.; R. Caldarone-G. Tucci, op. cit., 303; G.M.<br />

Buta, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle soc. per az., cit., 62; M. Nuzzo, op. cit., 164. Nella sentenza<br />

annotata, il Tribunale di Milano ha recepito l’orientamento dottrinale prevalente accertando la negligenza<br />

della società convenuta sul presupposto che, tra le altre cose, si era discostata dalle procedure previste dai Principi<br />

di Revisione senza che fosse emersa alcuna peculiarità che, nel caso concreto, giustificasse tale scostamento.<br />

Negli ordinamenti di common law, i Giudici considerano i principi di revisione promulgati «very strong evidence»<br />

(ove per evidence si intendono i mezzi mediante i quali i fatti oggetto di giudizio sono resi provati) dello standard<br />

di diligenza utilizzato dal revisore, con la conseguenza che uno scostamento da essi, salvo giustificazioni derivanti<br />

dalle peculiarità del caso concreto, dà luogo ad inadempimento.<br />

( 9 ) In senso conforme, cfr. la dottrina citata alla nota precedente. Contra, il solo M. Bussoletti, op. cit.,<br />

105, secondo cui la mancata adozione dei Principi di Revisione avrebbe rappresentato la prova assoluta della<br />

mancanza di diligenza.<br />

( 10 ) Cfr. G.M. Buta, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle soc. per az, cit., 62 seg., ove altri<br />

riferimenti.


66<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

colpita dalla sanzione della cancellazione dall’albo dei revisori proprio perché<br />

le indagini svolte dalla Consob sulle modalità seguite nell’ottenimento<br />

dei dati di conferma delle operazioni risultanti in contabilità hanno rivelato<br />

che la procedura di circolarizzazione veniva sostanzialmente e sistematicamente<br />

non osservata. In merito riferisce ancora Bianchi: «...in generale,<br />

quindi anche per tutte le società che erano gestite a Collecchio, veniva fatta<br />

la scelta del campione, fatte preparare le lettere, firmate, ecc., e poi si utilizzava<br />

questo ufficio posta, che era, direi uso e consuetudine anche su altri clienti<br />

utilizzare l’ufficio postale della società... E d’altra parte io non mi sarei mai<br />

immaginato che comunque... perché le lettere ci venivano consegnate, e i nostri<br />

assistenti le mostravano e chiudevano le buste, poi le mettevano in una<br />

scatola, andavano all’ufficio posta, e glielo lasciavano lì da spedire. Questa<br />

era la procedura. È quindi lontano pensare che poi ci fosse qualcuno, tipo Bocchi<br />

o non so chi altro, che andava giù e sfilava le lettere... Invece per Bonlat le<br />

risposte arrivavano sempre via fax in Parmalat».<br />

In tutta la vicenda «Parmalat» colpisce in particolar modo l’atteggiamento<br />

di totale acquiescenza, se non di soggezione, da parte dei professionisti<br />

dell’Audit a comportamenti omissivi e censurabili dell’amministrazione<br />

che avrebbero, invece, dovuto indurre la società a segnalarli quantomeno al<br />

collegio sindacale e a svolgere più approfondite indagini in ordine alla contabilità<br />

messa a disposizione.<br />

È emerso in tutta evidenza che la società di revisione abbia avuto il ruolo<br />

di consulente del gruppo non solo nella creazione della società Bonlat,<br />

ma nella particolare destinazione data all’attività finanziaria e commerciale<br />

da questa gestita. Bianchi riferisce chiaramente: «nel 1998 a ridosso dell’ultimo<br />

anno di revisione contabile ...avevamo il problema che in Curcastle e Zilpa<br />

c’erano dei crediti che erano lì fermi da tempo, da anni, e non si... erano<br />

diciamo immobilizzati. E quindi... non venivano svalutati e non si sapeva bene<br />

se erano esigibili o non erano esigibili. Il fatto poi che avevamo diciamo<br />

ceduto alle richieste di Tonna a suo tempo per questo discorso dell’occultamento<br />

di conti bancari, aveva poi accresciuto in lui la... diciamo arroganza eccetera,<br />

per cui ci teneva a distanza e quindi anche se noi chiedevamo di fornire<br />

La disciplina della revisione contabile, come anticipato, circa un anno e mezzo dopo la<br />

pubblicazione della sentenza annotata, è stato oggetto di una radicale modifica da parte d.lgs.<br />

del 27 gennaio 2010, n. 39. La prima innovazione apportata è stata di carattere sistematico in<br />

quanto l’intera normativa è ora contenuta nel citato decreto legislativo senza più alcuna distinzione<br />

tra società quotate e società non quotate.<br />

Le modifiche introdotte hanno riguardato anche, per quel che interessa ai fini del presente<br />

lavoro, gli obblighi dei revisori ed il regime della loro responsabilità. Innanzitutto, il<br />

legislatore ha espressamente abrogato i commi 1 e 3 dell’art. 155 T.U.F. e gli obblighi dei<br />

revisori sono attualmente disciplinati dall’art. 14 del nuovo decreto, il quale, a prima vista,<br />

sembra aver introdotto innovazioni soltanto formali che non modificano la sostanza delle co-


Parte II - Giurisprudenza 67<br />

della documentazione a supporto di queste cose lui poi le ignorava completamente.<br />

Per cui ci trovavamo dal nostro punto di vista colla preoccupazione che<br />

il revisore che subentrava poi avesse da ridire su come avevamo o non avevamo<br />

trattato queste posizioni. E quindi andammo con Penca da Tonna, credo<br />

fosse in settembre, perché appunto bisognava parlare della successione del revisore<br />

e quindi Tonna ci chiese quali società di revisione si potevano contattare<br />

eccetera...». Alla precisa domanda se avesse avuto l’incarico da Tonna<br />

di costituire Bonlat o di occuparsi delle procedure di sua costituzione il revisore<br />

Bianchi risponde in maniera positiva (v. pag. 26-28 della trascrizione<br />

dell’interrogatorio del 28 gennaio 2008 in atti).<br />

Il teste Bianchi, poi, ammette il suo personale ruolo di copertura delle<br />

false informazioni allorché dichiara che il gruppo, sin dalla chiusura del bilancio<br />

al 1996, avrebbe dovuto «portare i libri in tribunale», confermando<br />

pertanto il dato già obiettivamente riscontrato dal CT nella sua relazione.<br />

Il viatico delle falsità riscontrate, dunque, è primariamente rinvenibile<br />

nella sistematica mancata verifica della congruenza dei dati contabili trasmessi<br />

dalla società coi documenti attestanti i rapporti commerciali o finanziari<br />

cui si riferiscono i cd. «fatti di gestione».<br />

Sorprende in particolare che in riferimento alla liquidità risultante depositata<br />

presso il conto della Banca d’America aperto da Bonlat, che ha<br />

consentito l’emissione dell’ultimo prestito obbligazionario, la richiesta d’informativa<br />

mediante la procedura di «circolarizzazione» (prevista nei Principi<br />

di Revisione n. 505, par. 30, n. 505, par. 33 e n. 610, par. 16), è partita nei<br />

primi mesi del 2003 dalla sede della società Parmalat – Collecchio – e la<br />

risposta risulta essere conservata dalla società di revisione senza la busta<br />

che attesta l’ufficio postale di provenienza. Nella missiva manca anche il<br />

timbro del funzionario della banca che ha sottoscritto l’estratto conto dal<br />

quale risulta la liquidità. Ma si è già visto che non si è trattato di un episodio<br />

isolato, perché l’indagine compiuta dalla Consob, a campione, sulle modalità<br />

con cui l’Audit effettuava la circolarizzazione dei dati sottoposti al suo<br />

controllo come società di revisione permette di rilevare numerose e sostanziali<br />

irregolarità dello stesso tenore. Per quanto riguarda Bonlat, poi, si trat-<br />

se. Se, da un lato, infatti, è stato eliminato l’obbligo autonomo di verificare «che il bilancio di<br />

esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli<br />

accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano», dall’altro, nel predeterminare<br />

il contenuto della relazione al bilancio del revisore, la norma vi ha incluso espressamente<br />

«un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme<br />

che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione<br />

patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio». Per verificare se il bilancio<br />

della società revisionata rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e<br />

finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio, il revisore deve, prima di tutto, verificare la<br />

rispondenza tra il bilancio stesso, le scritture contabili e gli accertamenti eseguiti nel corso


68<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

tava di un’accettazione piena di ciò che trasmetteva la società Parmalat direttamente<br />

da Collecchio (sede della capogruppo Parfin).<br />

Sicché, i mancati controlli sui dati contabili e sulle operazioni ad essi riferite<br />

hanno permesso la costruzione di falsi materiali di particolare rilevanza<br />

e la comunicazione al mercato di falsi dati economico-finanziari in ordine<br />

ai ricavi e ai proventi finanziari del gruppo, tant’è che Parfin, la società finanziaria<br />

del gruppo, avrebbe dovuto comunicare al mercato ogni anno, a<br />

partire dal ’90, di aver realizzato perdite e non utili (cfr. tab. 54, pag. 378<br />

della relazione del CT). Questo si sottolinea per dire che, al di là della consapevolezza<br />

o meno della falsificazione da parte di alcuni preposti dell’Audit<br />

convenuta, risulta pienamente accertato che la società di revisione adottava<br />

metodi e procedure di controllo illegittime che certamente ne agevolavano<br />

la costruzione.<br />

Dovendo trarre le debite conclusioni dal quadro fattuale sopra riferito,<br />

appare evidente il rilevante contributo causale delle società esterovestite del<br />

gruppo, revisionate da GT, nella costruzione di falsi bilanci che hanno trascinato<br />

il gruppo al default finale, emerso solo dopo una lunga fase di latente<br />

contenimento delle notizie e di vorticosi passaggi di carta fasulla. Le false<br />

operazioni registrate nella contabilità di queste società e il correlato mancato<br />

riscontro della falsità dei dati riportati nei bilanci certificati rappresentano<br />

certamente il volano dei falsi in bilancio di tutto il gruppo.<br />

Le specifiche responsabilità giuridiche dell’Audit si riconducono direttamente<br />

alla sostanziale e sistematica violazione delle norme della legge<br />

Draghi che ne regolano l’attività.<br />

In particolare l’art. 155 d.lgs. 58/1998 sancisce: «1. Una società di revisione<br />

iscritta nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 verifica: a)nel corso<br />

dell’esercizio, aventi ad oggetto, come detto, proprio la corretta tenuta delle scritture contabili<br />

stesse sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale ( 11 ).<br />

Modifiche di maggior peso hanno, invece, interessato la disciplina della responsabilità<br />

dei revisori, ora contenuta nell’art. 15 del decreto a seguito dell’abrogazione degli artt.<br />

2409 sexies cod. civ. e 164 T.U.F. Nella nuova norma, di non felice formulazione ( 12 ), infatti,<br />

non viene ribadito il richiamo all’art. 2407 cod. civ., che, come detto, rendendo applicabile ai<br />

revisori la diligenza professionale prevista per i sindaci, faceva assurgere quest’ultima a presupposto<br />

unitario della loro responsabilità. Il carattere valutativo e le modalità di svolgimento<br />

( 11 ) L’innovazione, dunque, sembra essere consistita solo nel prevedere che l’esito della verifica della corrispondenza<br />

tra il bilancio e le scritture contabili e gli accertamenti compiuti ed il rispetto delle norme in tema di<br />

redazione del bilancio stesso, debba essere riportato nella relazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 39/2010.<br />

( 12 ) Denunciano la poca chiarezza della norma P. Giudici, La responsabilità civile del revisore legale, in<br />

Società, Numero monografico, 2010, 33 segg. e G.M. Buta, La responsabilità della società di revisione per danni<br />

prodotti a terzi da un erroneo giudizio sul bilancio, cit., 139.


Parte II - Giurisprudenza 69<br />

dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione<br />

dei fatti di gestione nelle scritture contabili; b)che il bilancio di esercizio e<br />

il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e<br />

degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano.<br />

2. La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società<br />

documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti,<br />

ispezioni e controlli; informa senza indugio la Consob e il collegio sindacale<br />

dei fatti ritenuti censurabili». L’articolo 164 d.lgs. 58/1998, inoltre, delinea<br />

lo spettro di responsabilità della società di revisione:<br />

«1. Alla società di revisione si applicano le disposizioni dell’articolo 2407<br />

del codice civile. 2. I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato<br />

l’attività di revisione contabile sono responsabili, in solido con la società<br />

di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o fatti illeciti<br />

nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei<br />

terzi danneggiati».<br />

Dall’esame della disciplina si deduce che il contratto con la società di<br />

dell’attività di revisione, tuttavia, valorizzando le argomentazioni prospettate dalla dottrina<br />

nel vigore del d.p.r. 136/1975 ( 13 ), potrebbero, comunque, indurre ad identificare nella diligenza<br />

professionale di cui al comma 2 dell’art. 1176 cod. civ. il parametro alla stregua del<br />

quale debba essere valutato l’adempimento del revisore ai propri doveri ( 14 ).<br />

La riforma del 2010 ha inciso anche sul ruolo svolto dai principi di revisione contabile<br />

nell’ambito dell’attività di audit. Ad essi fa espresso riferimento l’art. 11 del d.lgs. n. 39/2010,<br />

( 13 ) L’art. 12 D.p.r. 135/1979, infatti, non conteneva né direttamente né indirettamente un riferimento alla<br />

diligenza professionale ma nonostante ciò, la dottrina maggioritaria riteneva, comunque, che il parametro alla cui<br />

stregua valutare il corretto adempimento del revisore ai propri obblighi fosse comunque la diligenza professionale<br />

di cui al comma 2 dell’art. 1176 cod. civ. Per questa posizione, cfr., in dottrina, F. Bonelli, op. cit., 990 M.<br />

Bussoletti, op. cit., 85 e 100; A. Rossi, op. cit., 21 e 183; S. Fortunato, La certificazione del bilancio. Profili<br />

giuridici, cit., 169 segg. e, in giurisprudenza, Tribunale Milan,o 18 giugno 1992, cit.; Appello Milano, 7 luglio<br />

1998, cit.; Tribunale Milano, 21 ottobre 1999, cit.<br />

( 14 ) Ritiene che la disciplina della responsabilità del revisore non abbia subito modifiche sostanziali a seguito<br />

dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 15/2010, P. Giudici, La nuova disciplina della revisione legale, inSocietà,<br />

2010, 540. Un’altra novità di rilievo solo apparente è rappresentata dalla disposizione, contenuta sempre nell’art.<br />

15 del d.lgs. 39/2010, secondo cui «nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del<br />

contributo effettivo al danno cagionato». Si tratta di una previsione che ricalca, in parte, quella contenuta nell’art.<br />

92, comma 8, T.U.F., che – in tema di prospetto di offerta al pubblico di strumenti finanziari – dispone una responsabilità<br />

pro quota, anche nei confronti dei terzi, dei soggetti coinvolti nell’informazione contenuta nel prospetto.<br />

A differenza di questa ipotesi, tuttavia, la ripartizione pro quota dei danni cagionati agli investitori nel<br />

caso del revisione contabile riguarda solo i rapporti interni, così da tutelare l’interesse dei danneggiati, e quindi<br />

dell’investitore che abbia fatto affidamento sull’opinion del revisore. Il rischio di insolvenza di uno dei coobbligati,<br />

dunque, se nel caso del prospetto è posta a carico dell’investitore danneggiato (cfr. G. Presti, La responsabilità<br />

del revisore, inBanca, borsa, tit. cred., 2007, 168; G. Facci, Il danno da informazione inesatta nell’attività di<br />

revisione contabile, cit., 2043), nel caso in esame, invece, grava sui corresponsabili solidali. L’aggiunta è stata definitiva<br />

«assolutamente pleonastica» (così,P.Giudici, La responsabilità civile del revisore legale, cit., 35), in quanto<br />

riaffermerebbe «il regime generale dei rapporti interni tra debitori solidali, che nessuno ha mai posto in discussione<br />

con riguardo ai revisori legali (cfr. artt. 1298 e 2055 cod. civ.)».


70<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

revisione, per la società quotata sottoposta alla vigilanza della Consob, è un<br />

rapporto imposto sia per quanto riguarda il contenuto che per quanto riguarda<br />

la durata e la determinazione del corrispettivo, secondo i criteri indicati<br />

dalla legge o dalla Consob con apposito regolamento (art. 155). Nel<br />

regolamento della Consob, poi, per i maggiori dettagli delle procedure da<br />

seguire nel corso dell’attività di Audit si rinvia a una fonte secondaria, riscontrabile<br />

nei Principi Contabili che regolano l’attività di revisione che,<br />

nel loro insieme, contribuiscono a predeterminare le modalità di esecuzione<br />

dell’incarico secondo canoni comportamentali uniformi.<br />

L’attività di certificazione comporta il rilievo professionale, che si accompagna<br />

al bilancio certificato, sulla corretta tenuta dei dati contabili della<br />

società e l’accertamento della congruenza dei dati contabili coi fatti di gestione<br />

che esprimono. L’art. 164 d.lgs., richiamando la responsabilità prevista<br />

dall’art. 2407 cod. civ. (riferita ai sindaci delle società) quale parametro<br />

di riferimento per configurare la natura e lo spettro di responsabilità inerente<br />

a detta attività, sancisce una responsabilità che si deve misurare coi particolari<br />

doveri dei revisori, previsti in linea generale in termini di controllo<br />

non solo formale della regolare tenuta delle scritture contabili, cui si aggiunge<br />

un dovere di esame e di indagine sulla corretta rilevazione dei fatti gestionali<br />

nelle scritture contabili; ai doveri di controllo e di indagine si accompagnano<br />

specifici poteri di acquisizione di documenti e di informazioni,<br />

nonché il dovere di svolgere accertamenti, ispezioni e controlli sulla società<br />

soggetta a revisione.<br />

Si tratta dunque di una funzione diversa da quella, per certi versi più<br />

secondo cui la revisione deve essere svolta «in conformità ai principi adottati dalla Commissione<br />

europea» ( 15 ), che possono essere derogati solo su espressa previsione normativa dei<br />

singoli stati membri, specificamente dettata in tema di revisione dei conti, che ne vieti l’utilizzo<br />

( 16 ). La riforma sembra aver notevolmente accresciuto l’importanza dei principi di revisione<br />

sia dal punto di vista sistematico ( 17 ) che da quello sostanziale. Sotto quest’ultimo profilo,<br />

invero, pare possibile sostenere che il legislatore abbia recepito quello che sotto il vigore<br />

della disciplina precedente era l’orientamento minoritario, vale a dire che la violazione dei<br />

( 15 ) Tali principi devono essere adottati secondo le procedure previste dalla direttiva 2006/43/CE. La norma<br />

precisa che sino all’adozione dei Principi da parte dell’organo dell’UE, la revisione legale «è svolta in conformità<br />

ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob», secondo le modalità<br />

di cui all’art. 12 dello stesso decreto.<br />

( 16 ) Norme specifiche interne, sempre secondo l’art. 11 del d.lgs. 39/2010, possono anche introdurre l’obbligo<br />

per i revisori di rispettare procedure specifiche di revisione.<br />

( 17 ) Il legislatore, infatti, ha modificato la collocazione sistematica dei principi in esame che prima della<br />

riforma erano menzionati dall’art. 162 T.U.F. – ora espressamente abrogato – intitolato «Vigilanza sulle società<br />

di revisione», mentre attualmente sono inseriti nel capo IV del d.lgs. 36/2010 intitolato «Svolgimento della revisione<br />

legale», così sottolineando la loro rilevanza già nel momento fisiologico dell’esercizio dell’attività.


Parte II - Giurisprudenza 71<br />

diversificata e ampia, esercitata dai sindaci, tenuti in generale al controllo e<br />

alla vigilanza della corretta amministrazione della società, attività cui si affianca<br />

un dovere di controllo contabile che è necessariamente meno approfondito<br />

di quello di stretta competenza della società di revisione. L’attività<br />

dell’Audit consiste in un riscontro di tipo documentale e formale finalizzato<br />

a verificare la corretta tenuta della contabilità, nonché la corretta redazione<br />

del bilancio, funzione che richiede un più analitico e dettagliato apprezzamento<br />

di congruità della documentazione posta a supporto dei dati contabili,<br />

demandata non a caso a un soggetto – persona giuridica – dotato di<br />

idonea struttura, sufficiente organizzazione professionale e garanzie di indipendenza.<br />

Poiché il controllo del revisore si pone ad ulteriore garanzia del rispetto<br />

del principio di chiarezza e di corretta rilevazione dei dati contabili inseriti<br />

nei bilanci delle società quotate, destinati a influire sull’andamento delle<br />

contrattazioni dei titoli collocati sul mercato, l’attività del revisore non<br />

può certamente limitarsi a un formale esame del mero dato contabile<br />

che, invece, va periodicamente svolto unitamente ad eventuali altri indici<br />

di comparazione, quali gli atti deliberativi del consiglio di amministrazione,<br />

gli eventuali rilievi dei sindaci, nonché la documentazione di supporto ricevuta<br />

attraverso le previste procedure di ricezione (circolarizzazioni) e le notizie<br />

economiche sull’andamento del settore di mercato in cui opera la società<br />

revisionata, con riferimento alle passate gestioni e alle prospettive future.<br />

Per espletare correttamente questo ruolo, pertanto, è necessario che la<br />

società di revisione osservi in primo luogo i protocolli di comportamento<br />

che regolano la sua attività, richiamati nel regolamento Consob, proprio<br />

perché funzionali al contenimento del rischio di verifiche formali non idonee<br />

a garantire un effettivo controllo. La sua certificazione finale, difatti,<br />

opera come sigillo di garanzia di rilievi svolti secondo le procedure stabilite<br />

e i parametri normativi che regolano la stesura dei bilanci.<br />

principi di revisione rappresenti la prova assoluta della mancanza di diligenza dei revisori nello<br />

svolgimento della propria attività ( 18 ). In sostanza, la possibilità che i principi possano essere<br />

derogati solo su espressa previsione normativa induce a ritenere che questi siano gli unici<br />

parametri alla cui stregua valutare il comportamento tenuto dalla società di revisione e la cui<br />

violazione determinerebbe un’automatica responsabilità.<br />

( 18 ) Cfr., in tal senso, nel vigore della precedente disciplina, il solo M. Bussoletti, op. cit., 105. Anche la<br />

Assonime, con circolare n. 16 del 3 maggio 2010, fornendo una prima interpretazione del d.lgs. 39 del 2010, ha<br />

ritenuto che «una volta adottati in sede comunitaria i nuovi principi saranno dotati di efficacia normativa e, quindi,<br />

il loro mancato rispetto da parte del revisore potrà determinare in capo allo stesso specifiche responsabilità».<br />

L’Associazione, tuttavia, ritiene che il pedissequo rispetto di tali principi non renda esente da responsabilità i<br />

revisori, se la funzione non sia altresì svolta con diligenza professionale.


72<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

La normativa in esame, proprio per dare il giusto rilievo al ruolo assolto<br />

dall’Audit, e delimitare il terreno d’indagine in ordine alla valutazione sull’adempimento<br />

della funzione di controllo contabile, ha previsto la responsabilità<br />

diretta dell’ente che certifica la contabilità della società cui si affianca,<br />

in via eventuale e solidale, quella delle persone fisiche che hanno svolto<br />

l’attività nel suo interesse. La responsabilità dell’ente non è necessariamente<br />

collegata ad un accertamento di responsabilità colposa o dolosa dei suoi dipendenti,<br />

poiché le norme che regolano l’Audit delle società quotate sono<br />

indirizzate alla società di revisione in quanto unico soggetto – persona giuridica<br />

– abilitato a svolgere detta attività. Sicché non si tratta di responsabilità<br />

indiretta dell’ente per attività di persone fisiche, alla stregua dell’art.<br />

2049 cod. civ., ma di responsabilità diretta che si riflette, in via discendente,<br />

nella sfera delle persone fisiche che hanno agito nel suo interesse (è paragonabile<br />

pertanto al modello di responsabilità della società controllante oggi<br />

prevista anche nell’art. 2497 cod. civ. in riferimento all’attività di controllo<br />

e di direzione del gruppo).<br />

Da quanto sopra enunciato in via necessariamente sintetica, si deduce<br />

che la verifica sul corretto svolgimento dell’attività di Audit porta l’interprete<br />

a emettere primariamente un giudizio sulle modalità con cui è stato espletato<br />

il controllo contabile attraverso la struttura organizzativa con cui opera,<br />

la valutazione non ricollegandosi necessariamente alle condotte assunte dai<br />

singoli professionisti incaricati: per questo motivo risulta essenziale verificare<br />

se nel corso dell’Audit sono state seguite le procedure che dall’esterno<br />

regolano e ritmano la sua attività.<br />

La norma, nella formulazione anteriore ai fatti di cui è causa, configurava<br />

solo l’inadempimento ai doveri professionali quale fonte generatrice di<br />

responsabilità dell’ente, mentre la menzione del fatto illecito è stata inserita<br />

3. Il nesso di causalità. – La natura essenzialmente immateriale dell’informazione resa e la<br />

difficoltà di ricondurre entro uno schema causale la successione degli eventi che determinano<br />

una scelta di investimento inducono a ritenere che l’accertamento del nesso di causalità tra la<br />

condotta del revisore e i danni patiti dai terzi debba essere fondato su un giudizio ipotetico<br />

avente ad oggetto la comparazione tra il comportamento effettivamente tenuto e quello che<br />

l’investitore avrebbe posto in essere se fosse stato correttamente informato ( 19 ). Solo qualora<br />

il comportamento ipotetico dell’investitore correttamente informato sarebbe stato diverso da<br />

( 19 ) Concordano nel ritenere che il giudizio sul nesso di causalità in tema di responsabilità del revisore debba<br />

essere di natura ipotetica: G. Facci, Il danno da informazione inesatta nell’attività di revisione contabile, cit.,<br />

2031; P. Fiorio, op. cit., 1983; E. Barcellona, op. cit., 320; G.M. Buta, La responsabilità nella revisione obbligatoria<br />

delle soc. per az., cit., 298 ed Id., La responsabilità della società di revisione per danni prodotti a terzi da<br />

un erroneo giudizio sul bilancio: il caso Parmalat, cit., 134 e seg. Tale impostazione, come anticipato, è stata seguita<br />

anche da Tribunale di Milano nella sentenza annotata.


Parte II - Giurisprudenza 73<br />

dal legislatore nel 1998, con ciò distinguendo chiaramente un’ipotesi dall’altra.<br />

Sul punto che è oggetto del decidere, tuttavia, non rileva operare una<br />

scelta tra le due diverse ipotesi che configurano la responsabilità dell’ente<br />

certificatore verso i terzi, poiché è la stessa parte attrice a sostenere che<br />

gli inadempimenti commessi dalla società convenuta integrano sia fatti illeciti<br />

che inadempimenti a propri obblighi professionali, in termini di omissioni<br />

dei controlli dovuti, ritenendo che questi ultimi siano di per sé sufficienti<br />

ad affermare la responsabilità extracontrattuale dell’ente certificatore<br />

verso i terzi risparmiatori. In tal modo parte attrice si è inserita sulla scia di<br />

una corrente dottrinale – tuttora dominante – a favore della natura extracontrattuale<br />

della responsabilità verso i terzi originante dall’omissione di<br />

condotte professionali formalmente normate (in merito alla responsabilità<br />

per violazione di obblighi correlati all’attività bancaria si segnala Cass,<br />

S.U. 26 giugno 2007 n. 14712, che offre un innovativo spunto di riflessione<br />

sulla natura contrattuale di una simile responsabilità). L’ampiezza e la gravità<br />

delle condotte sopra esaminate, indicate come fonte primaria della responsabilità<br />

aquiliana dell’ente verso i terzi, non impone pertanto di soffermarsi<br />

su argomenti teorici tutto sommato non decisivi: in giurisprudenza,<br />

difatti, è pacifico che diversi atteggiamenti d’inosservanza di norme di comportamento<br />

professionale, legislativamente normati, quali quelli rivolti agli<br />

amministratori e ai sindaci di società di capitali, possono determinare il si-<br />

quello effettivamente tenuto, infatti, può affermarsi che l’inadempimento dei revisori sia stato<br />

conditio sine qua non del danno subito ( 20 ).<br />

La prova che il giudizio sul bilancio sia stato conditio sine qua non del pregiudizio patitodagliinvestitori,tuttavia,èelemento<br />

necessario ma non sufficiente, alla luce dei più recenti<br />

orientamenti giurisprudenziali ( 21 ), per dimostrare la sussistenza del nesso causale; occorre,<br />

all’uopo, che la relazione del revisore sia stata causa efficiente, e non semplicemente<br />

uno dei vari antecedenti causali, del danno patito, in ossequio al principio della causalità<br />

adeguata ( 22 ).<br />

( 20 ) Cfr. in tal senso, in dottrina, E. Barcellona, op. cit., 320; G.M. Buta, La responsabilità nella revisione<br />

obbligatoria delle soc. per az., cit., 298; D. Casadei, La responsabilità delle società di revisione, Milano, 2000,<br />

131 segg. In giurisprudenza: Tribunale Torino 18 settembre 1993, in Giur. it., 1994, I, 2, 655 e Tribunale Milano<br />

21 ottobre 1999, cit.<br />

( 21 ) Cfr., in tal senso, Cassazione, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, in Dir. e giust., 2008; Cassazione, sez.<br />

un., 11 gennaio 2008, n. 581, in Resp. civ. e prev., 2008, 527; Cassazione, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 584, in<br />

Foro it., 2008, I, 451. Secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, è necessario selezionare<br />

tra i vari antecedenti quelli che effettivamente, secondo un giudizio di adeguatezza, abbiano dato causa<br />

all’evento, per poi integrare il criterio della regolarità causale con il calcolo delle probabilità, al fine di attenuare il<br />

legame tra causa ed effetto inteso in senso rigoroso (cfr., sul punto, G. Alpa, Dove va la responsabilità civile?, in<br />

NGCC, 2010, 179). I principi delle Sezioni unite sono stati recepiti dalla giurisprudenza successiva: cfr. Cassazione<br />

11 maggio 2009, n. 1074, in Dir. e giust., 2009.<br />

( 22 ) Sulla causalità adeguata, cfr. diffusamente, R. Scognamiglio, Responsabilità civile, Noviss. Dig. It.,<br />

Torino, 650.


74<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

multaneo concorso delle due fattispecie di responsabilità – contrattuale ed<br />

extracontrattuale – verso la società, i soci e i creditori (v. Cassazione 18939/<br />

2007 e Cassazione 11410/2007).<br />

Dovendo quindi il tribunale dare conto del contributo causale delle violazioni<br />

commesse dalla società per mezzo degli inadempimenti (numerosi e<br />

gravi) nella determinazione dell’evento lesivo lamentato dai risparmiatori (la<br />

perdita dei loro investimenti), il nesso diretto tra i falsi bilanci riscontrati in<br />

tutto il gruppo che hanno determinato il default e gli inadempimenti professionali<br />

relativi alla certificazione dei falsi bilanci delle controllate si individua<br />

già se solo si considera che le società revisionate dalla convenuta erano<br />

le fautrici della liquidità del gruppo sin dal tempo della loro costituzione.<br />

A livello temporale, dunque, le date delle omissioni più rilevanti commesse<br />

dall’ente certificatore coincidono con le date di acquisto dei titoli<br />

da parte dei risparmiatori.<br />

Al di là del sostanziale travisamento del ruolo neutrale di controllore dei<br />

conti che emerge dall’esame delle dichiarazioni dei preposti alla certificazione,<br />

imputabile anch’esso all’ente, si è visto come i falsi riscontrati nei bilanci<br />

revisionati sono d’immediata evidenza e dunque immediatamente percepibili<br />

con un normale controllo documentale, in quanto operavano a livello di<br />

dati di bilancio civilistico sino al 1998. A partire da tale data, Bonlat, costituita<br />

nel 1998 da Tonna su consiglio di Bianchi (partner di GT), è diventata<br />

il principale collettore della falsa liquidità del gruppo con operazioni di materiale<br />

costruzione di documentazione finanziaria e bancaria falsa a supporto<br />

di operazioni (altrettanto false) che fanno apparire una crescente liquidità<br />

del gruppo, tuttavia non proporzionata alla redditività delle imprese del<br />

gruppo (v. ad esempio il problema della fornitura di latte in polvere). Le<br />

certificazioni, effettuate dalla società di revisione nonostante la macroscopicità<br />

dei falsi riscontrabili da qualsiasi professionista del settore, hanno permesso<br />

così di diffondere nel tempo dati contabili del tutto inveritieri, non<br />

risultando mai alcun rilievo o accertamento quanto meno in ordine alla<br />

sproporzione esistente tra la liquidità dichiarata, i redditi effettivamente<br />

In questa ottica, l’investitore dovrebbe provare, da un lato, l’idoneità in astratto del giudizio<br />

del revisore ad incidere sulle proprie scelte di investimento/disinvestimento (materiality)<br />

e, dall’altro, che la concreta scelta pregiudizievole sia ragionevolmente dipesa dalla omessa,<br />

non tempestiva o errata informazione (reliance). In realtà, perché possa dirsi realmente sussistente<br />

il nesso di causalità, il risparmiatore dovrebbe dimostrare di aver effettivamente letto<br />

l’opinion del revisore e fondato su di essa la propria scelta ( 23 ).<br />

( 23 ) Sottolinea che, a rigor di legge, il risparmiatore dovrebbe fornire tale prova, G.M. Buta, La responsabilità<br />

nella revisione obbligatoria delle soc. per az., cit., 298.


Parte II - Giurisprudenza 75<br />

percepibili e lo spropositato ricorso all’emissione di bonds (che rappresentano<br />

per la società un costoso mezzo di acquisizione di liquidità).<br />

I presunti rilievi inseriti nell’ultimo bilancio di Bonlat chiuso al 2002,<br />

come si è visto, non risultano in atti; quelli contenuti nella certificazione della<br />

relazione semestrale chiusa al 30 giugno 2003, in atti prodotti, invece,<br />

meritano un discorso a parte.<br />

Le rettifiche dell’Audit convenuta, difatti, intervengono sull’errato trattamento<br />

dell’operazione di swap (per l’importo di A 6.100.000), sull’eliminazione<br />

dei ricavi di vendita del marchio Santal (A 13.000.000) e sulla rettifica<br />

di crediti non esigibili (A 4.358.000) (doc. 3 di parte convenuta), nonché<br />

sulla circostanza che la società di revisione non era stata in grado di valorizzare<br />

l’investimento nel fondo Epicurum.<br />

La difficoltà di provare l’uso effettivo dell’informazione sul bilancio messa a disposizione<br />

dal revisore, tuttavia, ha spinto parte della dottrina a ricercare soluzioni che possano rendere<br />

meno impegnativo l’onere gravante in capo all’investitore. Tra le varie proposte elaborate ( 24 ),<br />

( 24 ) Una prima soluzione è stata rinvenuta nell’inversione dell’onere della prova attraverso il ricorso ad una<br />

presunzione semplice che troverebbe giustificazione in un’ipotesi socialmente tipica di affidamento, con la conseguenza<br />

che il risparmiatore sarebbe esonerato dalla prova di aver fondato le sue scelte sull’opinion del revisore.<br />

Secondo questa impostazione, le finalità della disciplina e, in particolare, la pubblicità della relazione consentirebbero<br />

di fondare una presunzione semplice di causalità efficiente, ritenendo, dunque, sussistente il nesso causale<br />

anche qualora il terzo non abbia concretamente esaminato la relazione del revisore (cfr., per questa posizione,<br />

F. Bonelli, op. cit., 985; A. Rossi, op. cit., 201 seg.; M. Bussoletti, op. cit., 3454 seg.; M. Nuzzo, op. cit.,<br />

1511 seg.; D. Casadei, op. cit., 156; G. Romagnoli, Un caso di responsabilità della società di revisione nei confronti<br />

degli investitori per negligente certificazione, inGiur. comm., II, 1994, 292; G. Partesotti, Società di revisione,<br />

inEnc. giur., Roma, 1993, 9). Tale orientamento è stato recepito anche in giurisprudenza da Tribunale<br />

Torino 18 settembre 1993, cit. (ripreso, poi, da Tribunale Milano 21 ottobre 1999, cit.), il quale ha cercato di<br />

alleggerire notevolmente l’onere probatorio gravante in capo all’attore attraverso un ricorso alla teoria della conditio<br />

sine qua non combinata con la tecnica delle presunzioni. Altra parte della dottrina, invece, non ammettendo<br />

il ricorso alle presunzioni semplici, se non nei casi espressamente previsti dalla legge – altrimenti generandosi<br />

un’incontrollata ed incontrollabile estensione della responsabilità dei revisori, con conseguente rischio di proliferazione<br />

delle azioni risarcitorie – ritiene necessario individuare criteri di selezione che circoscrivano l’ampiezza<br />

del danno alle porzioni dello stesso immediatamente e direttamente derivanti dall’inadempimento/fatto illecito<br />

della società di audit, facendo gravare sull’attore l’onere di provare l’effettivo utilizzo della opinion e, quindi,<br />

la sua incidenza sulle scelte di investimento/disinvestimento concretamente compiute (in questi termini, M. Santaroni,<br />

La responsabilità del revisore, Milano, 1984, 214; F. Di Majo, Quali responsabilità per i revisori contabili?,<br />

inSocietà, 1994, 100; Caldarone-G. Tucci, op. cit., 308). Affermano la necessità di valutare in concreto<br />

la sussistenza del nesso di causalità anche P. Montalenti, La società quotata, cit., 295, secondo cui «non è condivisibile<br />

l’idea che il rapporto eziologico sia sostanzialmente presunto, dovendosi al più ritenere che secondo l’id<br />

quod plerunque accidit, èragionevole ipotizzare, ma in via di mero indizio, che la mancata certificazione avrebbe<br />

sconsigliato l’investimento, ma senza che ciò esima dal ricercare un nesso tra il giudizio positivo sul bilancio e<br />

l’opzione dell’investitore»; M. Maggiolino, sub art. 2409 sexies, inLa riforma delle società, Commentario diretto<br />

da Marchetti, Milano, 2006, 597, la quale, pur non prendendo espressamente una posizione sul punto, definisce<br />

un’anomalia «il fatto che il terzo non sia tenuto a provare di aver basato le proprie decisioni economiche<br />

sulla relazione del revisore». In favore di una definizione rigorosa del nesso causale e di una limitazione della<br />

responsabilità all’area del danno prevedibile al momento dell’effettuazione della revisione, si esprime, infine,<br />

M. Cera, Quotazione di nuove società e tutela del pubblico investitore: il ruolo delle società di revisione, in<br />

AGE, 2002, 206.


76<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

Nella relazione del CT si legge che l’organo pubblico di vigilanza (Consob),<br />

nell’autunno del 2003, aveva attivato i suoi poteri di controllo sollecitando<br />

un riscontro da parte dei revisori sulla liquidità presente nelle casse di<br />

Bonlat, allorché al mercato erano giunti vari «rumors» sul possibile mancato<br />

rientro degli investimenti di Bonlat nel fondo Epicurum. In quest’ultimo<br />

periodo di vita del gruppo i tentativi di mascheramento sono stati ancora<br />

più grossolani e maldestri (rel. del CT pag. 434 e seg.) e non è un caso<br />

che il CT lo rilevi come un dato che ha contribuito a gettare ulteriore fumo<br />

su una situazione già poco chiara. Difatti, tanto più il mercato mostrava l’esigenza<br />

di avere maggiore trasparenza da parte degli organi di gestione e<br />

controllo della società (tra cui si annoverano le società di revisione preposte<br />

per legge al controllo contabile) e di utilizzare standards più rispondenti alla<br />

normativa e ai principi contabili in vigore in considerazione dell’entità dei<br />

bonds emessi e in scadenza, tanto più dall’altro lato gli organi della società,<br />

avallati da compiacenti controllori, erano costretti a dare informazioni false<br />

e fuorvianti, come cronologicamente riportato dal CT nella tabella inserita a<br />

pag. 75 della relazione.<br />

Sicché, a fronte dell’incasso di 110 milioni di euro da un’operazione<br />

(UBS/Totta) e di un livello di indebitamento incrementato di 420 milioni<br />

di euro, resta il dato storico che non è stata fornita alcuna informativa in<br />

relazione all’operatività in prodotti derivati da parte del gruppo, che è stata<br />

particolarmente significativa proprio nel corso del 2003, né vièstato alcun<br />

autonomo impulso investigativo o di accertamento da parte delle società di<br />

revisione (v. relazione CT pag. 436).<br />

Dovendo tirare le somme sul comportamento assunto in questo periodo,<br />

pertanto, risalta che l’Audit, neanche al capezzale del gruppo societario<br />

ha permesso, coi suoi rilievi, di far percepire al mercato la grandezza, di tipo<br />

esponenziale, dell’indebitamento creatosi per mezzo dei falsi investimenti<br />

equilibrato appare il tentativo di individuare criteri obiettivi di selezione che circoscrivano<br />

l’ampiezza del danno risarcibile alle porzioni dello stesso immediatamente e direttamente derivanti<br />

dall’inadempimento ( 25 ), al fine, da un lato, di evitare sia un’incontrollata proliferazione<br />

di risarcimenti in danno ai revisori sia il rischio di arbitrii interpretativi e, dall’altro, di non<br />

rendere eccessivamente gravosa, se non impossibile, la prova della materiality e della reliance<br />

posta a carico del risparmiatore. In quest’ottica, la materiality si risolverebbe nell’idoneità dell’informazione<br />

ad incidere sul prezzo di mercato degli strumenti finanziari mentre con riferimento<br />

alla reliance, la prova dell’utilizzo in concreto dell’informazione verrebbe surrogata<br />

da una valutazione oggettiva del comportamento che avrebbe tenuto un investitore di media<br />

( 25 ) Ragionando in questi termini si esclude, infatti, che possa sussistere il nesso di causalità con riguardo ai<br />

pregiudizi non derivanti immediatamente dalle scelte di investimento dettate dalle false informazioni del revisore.


Parte II - Giurisprudenza 77<br />

della liquidità dichiarata (pari a 500 milioni di euro) in strumenti finanziari.<br />

I rilievi che l’Audit convenuta porge a sua difesa, dunque, rappresentano<br />

solo modeste correzioni numeriche di dati sostanzialmente falsi di cui poteva<br />

dar giusto conto (come ha poi tardivamente fatto su sollecitazione della<br />

Consob poco prima del default).<br />

Le omissioni dell’Audit, sostanziatesi in un completo travisamento del<br />

suo ruolo di controllore indipendente e nell’inosservanza delle procedure<br />

che presidiano la sua attività, hanno nei fatti impedito la corretta rilevazione<br />

di esatti dati contabili nei bilanci sino all’ultimo momento di vita del gruppo,<br />

contribuendo in maniera sostanziale all’occultamento della perdita nel<br />

bilancio della società quotata Parmalat, da considerarsi decotta senza soluzione<br />

di continuità sin dal 1996.<br />

Una volta individuato il grave inadempimento dell’Audit convenuta e il<br />

suo effettivo contributo causale nelle rilevate falsificazioni dei bilanci del<br />

gruppo Parmalat, il tema d’indagine concerne il danno da questa causato<br />

agli attori e, dunque, il risarcimento da accordare loro, poiché l’affermazione<br />

della responsabilità civile si collega all’individuazione di un danno logicamente<br />

e direttamente connesso alla condotta negligente accertata, essen-<br />

diligenza. Si deve, in sostanza, verificare se un tale investitore, nell’effettuare le proprie scelte,<br />

avrebbe tenuto conto dell’informazione resa dal revisore ( 26 ).<br />

Il ricorso ad un criterio oggettivo di valutazione della sussistenza del nesso di causalità ed<br />

il riferimento all’investitore tipo impongono, per evitare possibili distorsioni interpretative, di<br />

individuare adeguati indici presuntivi che consentano di determinare, in concreto, quale sarebbe<br />

stata la condotta ipotetica di quell’investitore ( 27 ).<br />

( 26 ) Cfr., in tal senso, G.M. Buta, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle soc. per az., cit., 305; E.<br />

Barcellona, op. cit., il quale precisa che «per definire la condotta ipotetica dell’investitore correttamente informato<br />

(= il comportamento ipotetico in assenza dell’inadempimento dei revisori) si debba avere riguardo non<br />

all’investitore concreto che agisce per i danni (criterio soggettivo) ma all’investotore-tipo di media diligenza (criterio<br />

oggettivo)». Propende per l’utilizzo del criterio oggettivo anche P. Fiorio, op. cit., 1983. Parzialmente difforme<br />

è l’opinione di C. Angelici, il quale, in un recente scritto (Id., Su mercato finanziario, amministratori e<br />

responsabilità, inRiv. dir. comm., 2010, 1 seg., e, in particolare, 36 seg.) riflettendo sulla responsabilità delle società<br />

quotate (e dei loro amministratori) per false informazioni al mercato, ritiene sufficiente ai fini della sussistenza<br />

del nesso di causalità tra l’informazione in ipotesi falsa e i danni patiti dagli investitori la concreta materialiy<br />

della falsa informazione, intesa come l’influenza di quest’ultima sul prezzo di mercato degli strumenti finanziari<br />

negoziati, senza necessità di dimostrare la reliance. La giurisprudenza, sul punto, appare piuttosto oscillante,<br />

in quanto se in tema di prevedibilità del danno opta per il criterio oggettivo (cfr. Cassazione, 11 marzo 1992, n.<br />

2910, in Giust. civ,. 1992, I, 3072) rispetto alla specifica fattispecie della responsabilità dei revisori, nell’unica<br />

decisione che, seppur indirettamente, ha approfondito la questione (Tribunale Torino 18 settembre 1993, cit.)<br />

sembrerebbe utilizzare un criterio soggettivo allorché individua due diversi comportamenti ipotetici degli investitori<br />

anziché uno solo.<br />

( 27 ) L’esigenza di ancorare a criteri adeguati il giudizio sul comportamento ipotetico dell’investitore tipo è<br />

avvertita da tutta la dottrina che propende per una valutazione del nesso di causalità mediante il criterio oggettivo:<br />

cfr., G.M. Buta, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle soc. per az., cit., 306; E. Barcellona,<br />

op. cit., 328 seg.; P. Fiorio, op. cit., 1983.


78<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

do questo elemento la condizione necessaria di ogni affermazione di civile<br />

responsabilità.<br />

Nel caso specifico il pregiudizio si è verificato rispetto all’interesse all’informazione<br />

corretta che risulta direttamente protetto dalla norma di<br />

cui all’art. 164 d.lgs. 59/98 prevedente la responsabilità verso i terzi danneggiati.<br />

La protezione accordata dal legislatore ai terzi, in questo caso,<br />

non risulta solamente quale effetto riflesso (o di rimbalzo) di una norma<br />

perseguente diverse finalità, anche pubblicistiche, come si ritiene generalmente<br />

avvenire per le norme che, regolando il mercato dei valori mobiliari,<br />

impongono agli operatori precise regole di comportamento: la tutela offerta<br />

in via immediata e diretta alla sicurezza del mercato e all’interesse generale<br />

al corretto svolgimento degli scambi finanziari corre in parallelo con la tutela<br />

accordata ai terzi investitori-risparmiatori.<br />

In questo caso, è lo stesso legislatore a considerare la non corretta infor-<br />

La dottrina, all’uopo, concorda nel ritenere che il criterio preferibile, perché l’unico realmente<br />

scientifico ed oggettivo, sia quello del prezzo delle dei titoli ( 28 ) che riflette non l’apprezzamento<br />

che di un determinato strumento finanziario esprime una determinata categoria<br />

di investitori, bensì la valutazione che di quel determinato strumento opera il mercato nel suo<br />

insieme ( 29 ).<br />

( 28 ) Sulla utilizzazione del prezzo quale criterio per valutare il comportamento che avrebbe tenuto l’investitore<br />

tipo di media diligenza, cfr. E. Barcellona, op. cit., 330 seg., il quale precisa che «il prezzo di mercato è<br />

l’unico veramente oggettivo proprio perché esso rappresenta la media (tendenzialmente) perfetta di tutti prezzi<br />

soggettivi correnti ad una determinata data»; nello stesso senso, G.M. Buta, La responsabilità nella revisione obbligatoria<br />

delle soc. per az., cit., 305 seg.; P. Fiorio, op. cit., 1983. Per il rilievo secondo cui i prezzi degli strumenti<br />

finanziari riflettono le informazioni disponibili al pubblico, cfr. A. Perrone, Informazione al mercato e<br />

tutele dell’investitore, Milano, 2003, 77 seg.; S. Bruno, L’azione di risarcimento, cit., 224 seg., la quale, tuttavia,<br />

a differenza degli autori appena citati ritiene, comunque, necessario l’utilizzo da parte dei giudici di una presunzione<br />

relativa che permetta l’inversione dell’onere della prova. Fanno riferimento al criterio del prezzo, seppur in<br />

relazione a fattispecie diverse dalla responsabilità del revisore, anche D. Regoli, Offerte pubbliche di acquisto e<br />

comunicati agli azionisti, Torino, 1996, 228 seg.; A. Mazzoni, op. cit., 251 segg. Il criterio in esame è universalmente<br />

accolto anche nell’ordinamento nordamericano, cfr. M. Ventoruzzo, La responsabilità da prospetto negli<br />

stati Uniti d’America tra regole del mercato e mercato delle regole, Milano, 2003, 81 seg.; nonché, B. Cornell-<br />

G.R. Morgan, Using Finance Theory to measure damages on the market cases, in37 UCLA L. Rev., 1990, 883;<br />

L.D. Lowenfels-A.R. Bromberg, Compensatory damages in rule 10b-5 actions: pragmatic justice or chaos, in30<br />

Seton Hall L. Rev., 1990, 1098 segg. Nella sentenza annotata, il Tribunale di Milano, tuttavia, sembra optare per<br />

un criterio diverso dal prezzo delle azioni allorché fonda il giudizio sul probabile comportamento dell’investitore<br />

di media diligenza correttamente informato non sulla reazione del mercato alla scoperta della verità bensì sul fatto<br />

che, al momento della negoziazione dei titoli, l’emittente aveva, da tempo, perso l’intero capitale e si trovava in<br />

stato di insolvenza.<br />

( 29 ) Come correttamente rilevato (cfr. G.M. Buta, La responsabilità della società di revisione per danni prodotti<br />

a terzi da un erroneo giudizio sul bilancio: il caso Parmalat, cit., 136, nt. 79) la riconduzione della prova del<br />

nesso eziologico alla dimostrazione che il prezzo si sia artificialmente formato in conseguenza della falsa informazione<br />

dei revisori «ben si adatta al caso in cui la società revisionata sia quotata in borsa, data la facile misurabilità<br />

del corso degli strumenti finanziari attraverso le quotazioni ufficiali. Più complicata risulterà la determinazione<br />

per quanto riguarda le azioni non quotate, mancando un prezzo di mercato verificabile in modo oggettivo ed<br />

immediato». Nello stesso senso anche E. Barcellona, op. cit., 333, nt. 25.


Parte II - Giurisprudenza 79<br />

mazione dell’Audit quale possibile fonte di pregiudizio per la società e per i<br />

singoli azionisti risparmiatori che, usufruendo delle informazioni rilasciate<br />

al mercato, investono i loro risparmi in strumenti finanziari inseriti nel circuito<br />

del mercato regolamentato. La normativa in esame, difatti, tende a favorire<br />

e proteggere gli investimenti in strumenti finanziari, intesi quale nuova<br />

forma di raccolta di capitali. Poiché questo nuovo canale di reperimento<br />

dei capitali è diventato il fulcro del capitalismo attuale globalizzato, ove la<br />

partecipazione al capitale di rischio delle società a capitale diffuso è aperta a<br />

soggetti eventualmente non interessati a partecipare alla vita della società,<br />

ma certamente propensi a investire in forma agile e redditizia i loro risparmi,<br />

le informazioni rilasciate sulle situazioni societarie e di bilancio cui si<br />

ricollegano i titoli offerti assumono grande rilevanza per sostenere la stessa<br />

credibilità del mercato. Il legislatore, in contropartita, ha offerto ai fruitori<br />

di questo particolare mercato una diretta protezione dai rischi derivanti da<br />

una negligente informazione, sancendo espressamente la responsabilità dell’ente<br />

che istituzionalmente ne certifica i bilanci.<br />

Sul piano teleologico è dunque certo che lo scopo della certificazione<br />

dei bilanci è quello di elargire al mercato e ai suoi fruitori, oltre agli azionisti<br />

di minoranza, un arricchimento informativo mediante un giudizio professionale<br />

espresso con principi standardizzati, e non di aiutare i sindaci e<br />

gli amministratori a far di conto.<br />

Posto quanto sopra in via generale, ai fini della valutazione dell’effettivo<br />

Di conseguenza, la valutazione del comportamento ipotetico dell’investitore tipo deve<br />

essere incentrata sull’influenza che l’informazione ha dispiegato sulla formazione del prezzo<br />

degli strumenti finanziari, dovendosi concludere per la sussistenza del nesso di causalità non<br />

quando il singolo risparmiatore ha fatto affidamento sulla correttezza dell’opinion, ma quando<br />

quest’ultima ha inciso sul prezzo che si è artificiosamente formato a seguito dell’inadempimento<br />

del revisore ( 30 ). Per contro, si deve ipotizzare che il comportamento dell’investitore<br />

non sarebbe cambiato anche in caso di erronea revisione qualora la scoperta della verità non<br />

produca alcun effetto sulla quotazione degli strumenti finanziari ( 31 ).<br />

Una volta che il risparmiatore abbia fornito una prova di questo tipo, spetterà al revisore,<br />

per andare esente da responsabilità, dimostrare l’esistenza di circostanze, rilevanti sul piano<br />

della causalità materiale, che possano interrompere il nesso causale ( 32 ).<br />

( 30 ) Cfr., in tal senso, G.M. Buta, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle soc. per az., cit., 305<br />

seg.; E. Barcellona, 335.<br />

( 31 ) Come giustamente affermato da E. Barcellona, op. cit., 338, in questi casi vi sarebbe inadempimento<br />

ma non danno.<br />

( 32 ) Sulla possibilità per il revisore di provare anche per presunzioni l’interruzione del nesso di causalità,<br />

cfr. M. Bussoletti, op. cit., 348 e 351; P. Fiorio, op. cit., 1984; F. Bonelli, op. cit., 984; A. Rossi, op.<br />

cit., 201; E. Norelli, op. cit., 346; P. Montalenti, op. cit., 317; D. Casadei, op. cit., 155. Per un’ampia ricognizione<br />

delle possibili circostanze che il revisore potrebbe provare per far venir meno il nesso di causalità, cfr.<br />

M. Maggiolino, op. cit., 595 seg.


80<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

danno sofferto dagli investitori occorre riportarsi alle consuete considerazioni<br />

in termini di nesso logico-temporale tra condotta illecita (inadempimento)<br />

accertata ed evento lesivo occorso in considerazione del bene della<br />

vita che si assume danneggiato. Difatti nell’azione aquiliana i danni risarcibili<br />

sono eziologicamente collegati, secondo un criterio di ragionevolezza,<br />

alla condotta che ha causato l’evento lesivo ingiusto e, in questo caso, ogni<br />

valutazione in termini di indennizzo si deve confrontare con la lesione del<br />

diritto (o legittima aspettativa) dell’investitore a orientare le proprie scelte<br />

negoziali sulla base di corrette informazioni.<br />

4. Fondamento e natura della responsabilità del revisore. Da un approccio strutturale ad<br />

una considerazione funzionale del problema. – Tralasciando l’esame delle problematiche relative<br />

alla quantificazione del danno subito dagli investitori ( 33 ), l’aspetto più controverso della<br />

fattispecie in esame che ha maggiormente stimolato l’approfondimento degli interpreti è rap-<br />

( 33 ) Dissentibile appare, comunque, il modo in cui il Tribunale di Milano ha affrontato la questione della<br />

quantificazione del pregiudizio patito dai risparmiatori. Una corretta liquidazione dei danni, infatti, avrebbe imposto<br />

un ragionamento articolato che prendesse le mosse dai principi generali in materia civilistica e, in particolare,<br />

dall’art. 1223 cod. civ., dovendosi il danno risarcibile misurare sulla scorta della differenza tra il patrimonio<br />

ipotetico che l’investitore avrebbe avuto se si fosse comportato come l’investitore di media ragionevolezza e il<br />

patrimonio effettivo che l’investitore si ritrova a seguito della scelta indotta dalla opinion rilasciata dal revisore<br />

(si tratta, in sostanza, dell’applicazione della Differenztheorie, su cui, cfr. R. Scognamiglio, Risarcimento del<br />

danno, inNoviss. Dig. It., Torino, 1969, 623 seg.; A. Graziani, Appunti sul lucro cessante (Studi di diritto civile<br />

e commerciale), Napoli, 1953, 249; G. Visintini, op. cit., 249 segg. Tale criterio è sostanzialmente analogo a quello<br />

degli out of pocket damages (il relazione al quale, v. M. Ventoruzzo, op. cit., 103) – generalmente accolto<br />

nell’ordinamento statunitense – secondo cui il danno subito è pari alla differenza tra il prezzo pagato per l’acquisto<br />

dello strumento finanziario ed il valore che tale strumento avrebbe avuto in caso di corretta informazione<br />

(prezzo virtuale). In giurisprudenza un’applicazione di tale principio si è avuta, da ultimo, in Tribunale Milano<br />

25 luglio 2008, in www.ilcaso.it. Per un approfondimento dei criteri di quantificazione del danno causato dal<br />

revisore, cfr., diffusamente, E. Barcellona, op. cit., 343 segg. Si discosta parzialmente da questa impostazione<br />

C. Angelici (Id., op. cit., 41 seg.), il quale, ritenendo che, nelle ipotesi di danno da false informazioni economiche<br />

nel mercato secondario, l’interesse protetto sia rappresentato dalla corretta formazione del prezzo, afferma<br />

la necessità di concentrare su questo aspetto la tutela risarcitoria. In tale ottica, l’A., rinnegando la tutela reintegratoria,<br />

determina il danno risarcibile «nella differenza tra il prezzo sulla base del quale è avvenuta la negoziazione<br />

ed il prezzo che si sarebbe avuto se la falsa informazione non l’avrebbe distorto». Occorre precisare, in<br />

merito al problema in esame, che nelle società chiuse in assenza di un riferimento oggettivo ed immediato, quale<br />

è appunto quello delle quotazioni di borsa, la determinazione del danno causato dalla falsa informazione del revisore<br />

risulterà ancora più complesso, con necessità di ricorrere, in caso di assoluta impossibilità, alla valutazione<br />

equitativa del danno di cui all’art. 1226 cod. civ. Le difficoltà connesse alla quantificazione dei danni causati dal<br />

revisore avevano spinto parte della dottrina a suggerire l’adozione di un tetto massimo di danno risarcibile sulla<br />

scorta di quanto previsto nell’ordinamento tedesco (sul dibattito circa la limitazione della responsabilità dei revisori<br />

e sui i rischi connessi alla fissazione di un tetto massimo alla responsabilità dei revisori, cfr. G. Presti, op.<br />

cit., 166; G.M. Buta, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle soc. per az., cit., 320; G. Facci, Il danno<br />

da informazione inesatta nell’attività di revisione contabile, cit., 2033 e, da ultimo, P. Giudici, La responsabilità<br />

civile del revisore legale, cit., 34). Il legislatore della riforma, tuttavia, non ha recepito le proposte elaborate in tal<br />

senso, imponendo conseguentemente ai giudici nostrani di effettuare complessi calcoli fondati su dati ipotetici,<br />

con elevato rischio di errori o di soluzioni equitative come quella adottata dal Tribunale di Milano nella sentenza<br />

annotata, ma con il vantaggio di evitare che una responsabilità limitata possa rendere, attraverso meccanismi di<br />

assicurazione, i revisori sostanzialmente irresponsabili e, quindi, privi di ogni tensione a porre in essere comportamenti<br />

diligenti.


Parte II - Giurisprudenza 81<br />

Certamente la tutela accordata non si estende a tutti i rischi del settore,<br />

trattandosi comunque di investimenti funzionalmente ricollegati al capitale<br />

di rischio di una società e che subiscono l’influenza di vari fattori esterni<br />

sulle loro quotazioni, quali l’andamento del mercato borsistico e dell’economia<br />

in generale. E allora, il canone in base al quale dover valutare il comportamento<br />

ipotetico degli investitori correttamente informati non può che<br />

essere fondato sul comportamento tipico di un investitore di media ragionevolezza<br />

nella condizione di mercato del tempo, visto che la prevedibilità<br />

di un evento non è quella riferibile al singolo soggetto contraente, ma è<br />

presentato sicuramente dalla natura della responsabilità del revisore verso i terzi. Se, infatti,<br />

l’orientamento a tutt’oggi prevalente in dottrina, sulla scorta di diverse argomentazioni attinenti<br />

alla struttura della fattispecie, attribuisce alla stessa veste aquiliana ( 34 ), non manca chi,<br />

valorizzando lo schema della responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi di pro-<br />

( 34 ) Non vi era, tuttavia, unità di vedute in dottrina sul ruolo rivestito dall’abrogato art. 164 T.U.F. e prima<br />

ancora dall’art. 12 d.p.r. n. 136/75. Nel disegnare la struttura della responsabilità del revisore nei confronti dei<br />

terzi, l’opinione prevalente (cfr., con riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 12 d.p.r. n. 136/1975, M. Santaroni,<br />

op. cit., 199 seg.; M. Bussoletti, op. cit., 332; A. Rossi, op. cit., 192 seg.; G. Partesotti, Società di<br />

revisione, inEnc. giur., XXIX, Roma, 1993, 8 seg.; G. Ferrarini, La responsabilità da prospetto, Milano, 1986,<br />

168 segg. e con riferimento all’art. 164 T.U.F., M. Nuzzo, op. cit., 1510; P. Balzarini, sub art. 164, inLa disciplina<br />

delle società quotate, Commentario a cura di Marchetti e Bianchi, Milano, 1999, 1945 seg.; D. Casadei,<br />

op. cit., 48; Caldarone-G. Tucci, op. cit., 308; T. Di Marcello, La responsabilità della società di revisione nei<br />

confronti dei terzi tra violazione di obblighi e lesione di interessi protetti, inGiur. comm., II, 2003, 451; V. Sangiovanni,<br />

op. cit., 540. M. Maggiolino, op. cit., 586) ne riconduceva le fattezze al più generale dovere di neminen<br />

laedere, contenuto nell’art. 2043 cod. civ., rispetto al quale la norma in esame si sarebbe posta in relazione<br />

di species a genus, così attribuendo ad essa una mera funzione dichiarativa di rinvio ai principi generali dell’ordinamento.<br />

In giurisprudenza, per questa posizione, cfr., oltre alla sentenza annotata, Tribunale Milano 18 giugno<br />

1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 1; Tribunale Torino, 18 settembre 1993, cit., 655, confermata da Appello Torino<br />

30 maggio 1995, cit., 376; Appello Milano 7 luglio 1998, cit., 1171; Tribunale Milano 21 ottobre 1999, cit., 533;<br />

Cassazione 18 luglio 2002, n. 10403, in Società, 2002, 1513. Altri Autori (G. Partesotti, op. cit., 8 s.; A. Rossi,<br />

op. cit., 201 s.; G. Castellano, I controlli esterni, inTrattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale,<br />

vol. 5, Torino, 1988, 374 seg.), invece, riconoscendo all’art. 164 T.U.F. una funzione istitutiva della responsabilità<br />

de qua, disciplinante un illecito aquiliano tipizzato, attribuivano a tale norma la funzione di esonerare l’interprete<br />

dal dover accertare, in concreto, l’ingiustizia del danno subito dagli investitori, avendo il legislatore, nel<br />

disciplinare apertis verbis la responsabilità del revisore nei confronti dei terzi, espresso, già in linea di principio,<br />

un giudizio di meritevolezza dell’interesse dei risparmiatori ad essere correttamente informati dal revisore e, quindi,<br />

l’esigenza di tutelare il legittimo affidamento che essi ripongono nella correttezza delle informazioni fornite.<br />

Anche la giurisprudenza, pur orientata, come detto, a rinvenire il fondamento della responsabilità del revisore<br />

nell’art. 2043 cod. civ., pare attratta da tale prospettazione: cfr. Tribunale Milano 18 giugno 1992, cit.; Tribunale<br />

Torino, 18 settembre 1993, cit. e la sentenza in epigrafe nella parte in cui si legge che «nel caso specifico, il pregiudizio<br />

si è verificato rispetto all’interesse all’informazione corretta che risulta direttamente protetto dalla norma<br />

di cui all’art. 164 d.lgs. 59/98 prevedente la responsabilità (del revisore) verso i terzi», per poi ribadire: «in questo<br />

caso, è lo stesso legislatore a considerare la non corretta informazione dell’Audit quale possibile fonte di pregiudizio<br />

per la società e per i singoli azionisti risparmiatori che, usufruendo delle informazioni rilasciate al mercato,<br />

investono i loro risparmi in strumenti finanziari inseriti nel circuito del mercato regolamentato». Non manca, infine,<br />

chi (cfr. G. Facci, Il danno da informazione inesatta nell’attività di revisione contabile, cit., 2022) sottolinea<br />

«la sostanziale inutilità pratica del dibattito in ordine alla natura della responsabilità del revisore verso i terzi, non<br />

rilevando alcuna distinzione in relazione all’onere della prova da fornire in giudizio».


82<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

quella astratta inerente ad una data categoria di rapporti, valutata ex ante<br />

secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici (Cassazione<br />

2910-1992 in Giustizia Civile, 1992 parte prima, pagina 3072). In<br />

merito, poi, occorre anche far riferimento al margine di rischio tollerabile desumibile<br />

dal contratto d’investimento stipulato.<br />

Ora, proprio adottando il criterio della prevedibilità dell’evento secondo<br />

il canone dell’«investitore di media diligenza» proiettato al tempo dell’inadempimento<br />

(fatto illecito), categoria in cui si devono ricomprendere tutti<br />

gli attori del presente giudizio che hanno acquistato titoli piazzati sul mer-<br />

tezione ( 35 ), ne afferma la natura contrattuale, quale responsabilità per violazione di preesistenti<br />

doveri, rinvenienti la loro fonte o nel legittimo affidamento dei terzi ( 36 ) o direttamente<br />

nella legge ( 37 ).<br />

Gli orientamenti sinora elaborati dalla dottrina in merito alla natura della responsabilità<br />

del revisore sono accomunati da un approccio all’istituto in esame fondato sulla valorizzazio-<br />

( 35 ) Si fa riferimento alla nota teoria di Castronovo (da ultimo, in Id, La nuova responsabilità civile, Milano,<br />

2006, 443 seg.) della responsabilità per violazione di «obblighi di protezione senza dovere primario di prestazione»,<br />

generati dall’affidamento legittimo che un soggetto ripone nelle informazioni rilasciate da un altro soggetto,<br />

affidamento che trasforma il «contatto sociale» in un vero e proprio vinculum iuris. Si tratterebbe, in sostanza, di<br />

responsabilità contrattuale derivante dalla violazione di preesistenti obblighi che trovano la loro fonte non nel<br />

contratto ma nell’affidamento, quale fonte atipica dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1173 cod. civ. Sulla distinzione<br />

della responsabilità di diritto civile in responsabilità da violazione di obblighi preesistenti (contrattuale) e<br />

responsabilità da lesione di situazioni soggettive altre (aquiliana), cfr. le pagine di R. Scognamiglio, Responsabilità<br />

contrattuale ed extracontrattuale, inNoviss. dig. it., Torino, 1968, 675 e L. Mengoni, Responsabilità contrattuale,<br />

inEnc. dir., Milano, XXXIX, Milano, 1988, 1072.<br />

( 36 ) È la tesi di P. Montalenti, op. cit., 312, che riprende la tesi sostenuta da Castronovo adattandola<br />

alla fattispecie del revisore contabile. I Giudici ambrosiani, nella sentenza annotata, pur accogliendo, come anticipato,<br />

le azioni proposte in via extracontrattuale, lasciano trasparire, comunque, una certa «apertura» verso<br />

l’orientamento che considera contrattuale la responsabilità per informazioni economiche inesatte rese, nell’esercizio<br />

delle proprie funzioni legislativamente o contrattualmente definite, da soggetti che posseggono un particolare<br />

status. L’orientamento volto a qualificare come contrattuale la responsabilità per danni causati a terzi a<br />

seguito della violazione di obblighi professionali tipizzati dalla legge è stato recepito anche dalla giurisprudenza<br />

a Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione, Sez. Un., 26.06.2007, n. 14712, in Giur. it., 2007, 1150,<br />

con nota di G. Cottino, Dalle Sezioni unite alle Sezioni semplici: precisazioni (e dubbio) in tema di responsabilità<br />

per il pagamento di assegno bancario (trasferibile e non) e soggetto non legittimato ad esigerlo), richiamata<br />

in motivazione, che, con riferimento alla responsabilità degli istituti bancari per danni causati da false informazioni<br />

rese nell’esercizio dell’attività professionale, è giunta alla stessa conclusione della dottrina citata alla nota<br />

21 seguendo, tuttavia, un percorso logico differente. Le sezioni unite, infatti, hanno preso le mosse del proprio<br />

ragionamento da una diversa interpretazione del termine «contratto» contenuto nell’art. 1173 cod. civ., ritenendo<br />

che tale locuzione rappresenterebbe una sineddoche – figura retorica consistente nell’esprimere una<br />

parte per il tutto – attraverso cui il legislatore avrebbe voluto intendere tutte le obbligazioni diverse da quelle<br />

generate da fatti illeciti o da «ogni altro atto o fatto», cui sarebbero riconducibili solo le obbligazioni «integranti<br />

la cosiddetta responsabilità da fatto lecito».<br />

( 37 ) In quest’ottica, G.M. Buta, La responsabilità della società di revisione per danni prodotti a terzi da un<br />

erroneo giudizio sul bilancio: il caso Parmalat, cit., 131 seg., la quale pur partendo dal presupposto che la responsabilità<br />

del revisore trovi il suo fondamento nella violazione di obblighi di protezione, si discosta dalla prospettazione<br />

di Castronovo allorché rinviene il fondamento di tali obblighi direttamente nelle norme di legge (art. 164<br />

T.U.F. e 2409 sexies cod. civ.) e non nell’affidamento legittimo derivante dallo status del revisore. Sempre nella<br />

stessa ottica, cfr. A. Di Majo, La responsabilità contrattuale. Modelli e rimedi, Torino, 2002, 82.


Parte II - Giurisprudenza 83<br />

cato regolamentato della borsa valori di Milano, e ribaltando la situazione<br />

di anomala e macroscopica disinformazione in cui versavano sin dal tempo<br />

dei loro primi acquisti, il comportamento ipotetico sarebbe stato certamente<br />

di fuga dall’investimento in caso di diligente revisione.<br />

È il caso di sottolineare ancora una volta che gli investitori che agiscono<br />

in giudizio per ottenere ristoro dei danni hanno tutti negoziato le azioni e le<br />

obbligazioni dal 1999 al 2003 (quando l’Audit era certificatore secondario);<br />

che le società estere Bonlat, Curcastle e Zilpa i cui bilanci sono stati certificati<br />

dalla società di revisione convenuta sono tra le principali cause generatrici<br />

del mantenimento in vita di una società decotta e della creazione della<br />

falsa liquidità che ha creato il falso affidamento negli azionisti e obbligazionisti<br />

investitori. Nella situazione data al tempo dell’inadempimento, pertanto,<br />

è certo – e non solo probabile – che gli azionisti e obbligazionisti di<br />

media avvedutezza non avrebbero acquistato le azioni e obbligazioni del<br />

gruppo Parmalat se solo avessero saputo che si trattava di titoli di una società<br />

che non solo aveva perso l’intero capitale dal 1992, ma si trovava in<br />

stato d’insolvenza sin dal 1996 (v. rel. CT e dichiarazioni del teste Bianchi).<br />

ne della struttura della fattispecie e poco incline ad esaltarne i profili funzionali. Si è discostato<br />

da questo metodo di indagine soltanto chi, prendendo le mosse dall’individuazione dello<br />

«scopo e senso» del contratto di revisione contabile, è giunto a qualificarne la natura come<br />

contratto in favore di terzo con efficacia meramente interna e, di conseguenza, a definire la<br />

responsabilità del revisore nei confronti del pubblico dei risparmiatori, come responsabilità<br />

di fonte contrattuale ( 38 ). L’impostazione da ultimo riportata – indipendentemente dalla condivisibilità<br />

o meno delle conclusioni raggiunte ( 39 )–ècertamente utile nel metodo in quanto<br />

proprio la funzione che il legislatore ha inteso attribuire agli obblighi posti a carico del revisore<br />

può fungere da criterio decisivo per comprendere la natura della sua responsabilità verso<br />

i terzi ( 40 ).<br />

( 38 ) Cfr., E. Barcellona, op. cit., 317 segg. L’Autore, prediligendo una lettura funzionale della responsabilità<br />

del revisore, individua una serie di indici da cui possa desumersi che i beneficiari del contratto di revisione<br />

siano in realtà i terzi che, tuttavia, diventerebbero tali non nel momento della stipulazione del contratto, come<br />

avviene nel contratto a favore di terzo con efficacia esterna (unico espressamente disciplinato nel nostro ordinamento),<br />

ma al momento dell’esecuzione della prestazione, vale a dire una volta che il revisore ha predisposto e<br />

pubblicato la relazione al bilancio.<br />

( 39 ) Le critiche mosse alla soluzione prospettata nascono fondamentalmente dai dubbi sull’ammissibilità di<br />

un contratto in favore del terzo con efficacia meramente interna e dalla necessaria determinatezza o quantomeno<br />

determinabilità dei terzi beneficiari del contratto.<br />

( 40 ) Per una valorizzazione del profilo funzionale nella lettura della responsabilità civile, cfr., in generale,<br />

M. Barcellona, Struttura della responsabilità e ingiustizia del danno, inEuropa e diritto privato, 2000, 401<br />

seg.; A Di Maio, Delle obbligazioni, artt. 1173-1176, in Commentario Scialoja e Branca, Bologna-Roma,<br />

1988, 72 segg. e, con particolare riferimento alla responsabilità per violazione dell’obbligo di o.p.a., G. Guizzi,<br />

Noterelle in tema di OPA obbligatoria, violazione dell’obbligo di offerta ed interessi protetti, inRiv. dir. comm.,<br />

2005, II; 251 segg. e A. Tucci, Obbligo di offerta e responsabilità civile, inRiv. soc., 2007, 999 segg. ed in particolare,<br />

1048 seg.


84<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

Quanto alla continuità logico temporale tra condotta ed evento, nel caso<br />

specifico, non occorre spendere molte altre parole per dimostrare che la<br />

caduta dell’intero valore dei titoli Parmalat, alla data della scoperta della verità,<br />

non è stata influenzata da altri fattori, posto che la vicenda relativa al<br />

gruppo Parmalat, conclusasi con il disvelamento dell’indebitamento e del<br />

dissesto in cui versavano tutte le società del gruppo, anche quelle dotate<br />

di grande capacità reddituale, si offre nel panorama degli accadimenti storici<br />

ed economici del nostro paese come un fenomeno del tutto straordinario<br />

sia per le dimensioni del default accertato, sia per la durata e consistenza<br />

del mascheramento al mercato dei dati riportati in bilancio, a fronte di una<br />

forte credibilità imprenditoriale e finanziaria accordata al gruppo da parte<br />

dell’intera comunità economica internazionale. A livello societario essa si è<br />

conclusa con un passivo fallimentare prevedibilmente non più risanabile in<br />

termini numerici e con uno scorporo dei cespiti attivi residui confluiti nella<br />

società «Nuova Parmalat», rientrata nelle quotazioni di borsa, di cui gli attori<br />

hanno beneficiato in parte solo come obbligazionisti, ottenendo in concambio<br />

titoli azionari valutati di ammontare pari all’11% del capitale investito<br />

in titoli obbligazionari. A tale ristoro si è sommato quello relativo ai<br />

titoli «warrant» della Nuova Parmalat valutati al prezzo di mercato del tempo<br />

dell’offerta.<br />

Sul piano causale, come si è già accennato, non rileva più di tanto il riscontro<br />

di una mancanza di controllo di vigilanza sull’attività dell’Audit da<br />

parte di enti o soggetti ad esso preposti, e nemmeno il contributo di condotte<br />

illecite e/o omissive altrui nel mascheramento dell’indebitamento<br />

del gruppo, perché sièvisto come la mancata espressione di un corretto<br />

Orbene, seguendo tale approccio è certamente preferibile ritenere che la fattispecie della<br />

responsabilità del revisore nei confronti dei terzi e dei soci non sia tesa a realizzare un risultato<br />

distributivo di ricchezza ma semplicemente a garantire una possibilità di razionale ed efficiente<br />

gestione del proprio patrimonio ( 41 ) da parte dei risparmiatori attuali e potenziali ( 42 ).<br />

Dalla lettura delle norme che ne costituiscono la disciplina, infatti, si evince che gli obblighi<br />

posti in capo ai revisori sono funzionali non solo ad accrescere la «reputazione» della società<br />

( 41 ) Discorrono, in generale, di un pregiudizio alla corretta ed efficiente gestione del patrimonio degli investitori,<br />

seppur con riferimento a ipotesi diverse di responsabilità nel mercato finanziario, G. Guizzi, op. cit.,<br />

254 seg.; F. Guerrera, Illecito e responsabilità nelle organizzazioni collettive, Milano, 1991, 282; G. Facci, Il<br />

danno da informazione finanziaria inesatta, Bologna, 2009, 226 segg. Ritiene, invece, che nelle ipotesi di danno<br />

dovuto a false informazioni diffuse nel mercato dalle società quotate, oggetto di tutela sia l’interesse alla «corretta<br />

formazione del prezzo» degli strumenti finanziari, C. Agelici, op. cit., 37 seg.<br />

( 42 ) La distinzione tra investitori potenziali ed attuali è stata prospettata con esaustività daD.Regoli, op.<br />

cit., 201; G. Alpa, L’informazione del risparmiatore, inBanca, borsa, tit. cred., 1990, I, 479 seg. e, con riferimento<br />

alla responsabilità delle società di revisione, da E. Barcellona, op. cit., 341 s.


Parte II - Giurisprudenza 85<br />

giudizio professionale sui bilanci delle società Bonlat, Curcastle e Zilpa abbia<br />

causalmente provocato, al di là di ogni ragionevole dubbio, la copertura<br />

dell’intero dissesto del gruppo; pertanto, l’eventuale riscontro di un concorrente<br />

contributo causale di condotte illecite altrui non potrebbe mai attenuare<br />

la responsabilità primaria dell’Audit convenuta in questo giudizio,<br />

potendo semmai costituire la premessa dell’affermazione di un vincolo di<br />

solidarietà tra i diversi corresponsabili nell’adempimento dell’obbligazione<br />

risarcitoria, sulla scorta del principio di responsabilità solidale contenuto<br />

nell’art. 2055, 1 e 2 comma, cod. civ.<br />

Alla luce di quanto sopra appare più che ragionevole che gli attori affermino<br />

di essere stati incisi nella loro libertà negoziale dalla condotta colposa<br />

dell’Audit, potendo all’epoca fare massimo affidamento nella professionalità<br />

della società che ha certificato i bilanci, e deducano di essere stati<br />

lesi per sua causa nel loro diritto a ricevere un’informazione corretta, consistente<br />

in un giudizio professionale sul bilancio, prima e dopo l’acquisto.<br />

L’informazione falsa, causata dal continuato e persistente inadempimento<br />

della società di revisione, secondo un criterio di normale adeguatezza cau-<br />

revisionata nei confronti del pubblico ( 43 ) ma, soprattutto, a riequilibrare l’asimmetria informativa<br />

esistente tra società emittenti strumenti finanziari e risparmiatori, al fine di permettere<br />

a questi ultimi di effettuare scelte di investimento consapevoli ed oculate ( 44 ). Da quest’ultimo<br />

punto di vista, le informazioni fornite dal revisore, dunque, non rappresentano un bene appropriabile<br />

( 45 ) il cui «vizio» possa dar luogo a responsabilità contrattuale ma uno strumento<br />

indispensabile di conservazione dell’investimento ( 46 ), con un duplice ordine di conseguenze.<br />

Innanzitutto, gli obblighi posti in capo al revisore nell’interesse dei terzi – proprio in ragione<br />

( 43 ) Nei confronti della società cliente la responsabilità del revisore è di natura contrattuale in quanto il<br />

risarcimento dei danni è finalizzato proprio a surrogare in termini monetari il mancato o difettoso trasferimento<br />

di ricchezza sotto forma di «reputazione» che una corretta revisione assicura.<br />

( 44 ) Valorizzano la funzione istituzionale dell’attività di revisione contabile, deputata a tutelare interessi che<br />

trascendono quelli propri della società revisionata, G.M. Buta, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle<br />

soc. per az., cit., 169 seg.; E. Barcellona, op. cit., 247 seg., G. Facci, Il danno da informazione inesatta nell’attività<br />

di revisione contabile, cit., 2019; P. Fiorio, op. cit., 1981; M. Nuzzo, op. cit., 1508; V. Sangiovanni, op.<br />

cit., 537. Lo stesso Tribunale di Milano, nella sentenza annotata, individua l’interesse tutelato dall’abrogato art.<br />

164 T.U.F. nel «diritto (o legittima aspettativa) dell’investitore a orientare le proprie scelte negoziali sulla base di<br />

corrette informazioni».<br />

( 45 ) I soggetti destinatari delle informazioni del revisori, infatti, non sono identificati né identificabili ab<br />

initio e le informazioni sono diffuse ad incertam personam, al pubblico in generale e, quindi, in fin dei conti, alla<br />

generalità dei consociati, con la conseguenza che non possono essere in alcun modo oggetto di appropriazione<br />

egoistica ed entrare a far parte del patrimonio di un singolo investitore. Precisa che le informazioni oggetto della<br />

disciplina della trasparenza dei mercati finanziari siano destinate alla totalità dei consociati e non a soggetti determinati,<br />

S. Bruno, op. cit., 108 seg.<br />

( 46 ) Sulla distinzione tra funzione distributiva e funzione conservativa della ricchezza come criterio discretivo<br />

tra, rispettivamente, responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana cfr. M. Barcellona, op. cit., 465<br />

seg.; A Di Maio, Delle obbligazioni, cit., 72 seg.; G. Guizzi, op,. cit., 254 segg. e, con specifico riferimento alla<br />

revisione contabile, da E. Barcellona, op. cit., 317 seg.


86<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

sale, ha dunque indotto gli attori ad investire i propri risparmi in titoli di<br />

nessun valore che, in situazione di corretta informazione, non avrebbero<br />

certamente neanche trovato in circolazione e, in ogni caso, non avrebbero<br />

certamente mantenuto nel loro portafoglio. Nella determinazione all’acquisto<br />

e nel mantenimento delle partecipazioni, in ogni caso, non hanno influito<br />

altri diversi fattori di speculazione.<br />

La quantificazione del danno da risarcire agli azionisti deve svolgersi osservando<br />

che sebbene la perdita del valore dell’investimento debba riferirsi,<br />

in linea capitale, al valore d’acquisto dei titoli, da questo dato numerico dovrebbe<br />

essere comunque detratto il valore dei rendimenti eventualmente ottenuti<br />

con la distribuzione dei dividendi sino alla data del default (23 dicembre<br />

2003). Tuttavia, nonostante sussista riscontro documentale degli investimenti<br />

effettuati da ogni investitore che ha agito in giudizio, si prende atto<br />

che parte attrice, nel quantificare il danno al termine di questo giudizio si è<br />

della funzione conservativa espletata – assumono il carattere di «meri obblighi», senza assurgere<br />

ad «obbligazioni», come accade, invece, nei confronti della società revisionata ( 47 ). In<br />

secondo luogo, il mancato rispetto da parte del revisore degli obblighi imposti configura, rispetto<br />

ai risparmiatori, un comportamento non iure interferente con uno dei poteri giuridicamente<br />

rilevanti che, se pregiudicati, sono oggetto di tutela in via aquiliana quale strumento<br />

di risoluzione dei conflitti conservativi ( 48 ) che la vita di relazione genera tra sfere giuridiche<br />

interferite e comportamenti interferenti ( 49 ).<br />

In sostanza, nel disciplinare espressamente la responsabilità del revisore nei confronti dei<br />

terzi e dei singoli soci della società revisionata, il legislatore non ha fatto altro che «regolare»<br />

un conflitto conservativo «modale» tra la condotta disinformativa della società di audit e la<br />

sfera giuridica degli investitori ( 50 ), prediligendo come criterio di soluzione del conflitto stesso<br />

( 47 ) Ciò pur se gli obblighi in esame gravano su soggetti determinati in quanto, come autorevolmente affermato<br />

(cfr. M. Barcellona, op. cit., 466) non «è il carattere relativo o assoluto della doverosità di un comportamento<br />

che dà senso alla sua qualificazione» ma «la funzione conservativa o traslativa cui tale doverosità è<br />

preordinata». Da ciò scaturisce la configurabilità di meri obblighi gravanti su soggetti determinati tutte le volte in<br />

cui è possibile individuare a priori la potenziale interferenza dannosa di un facere permesso su di una sfera giuridica<br />

altrui. L’assolutezza e la relatività, dunque, secondo l’Autore non sono rilevanti ai fini della qualifica della<br />

responsabilità ma soltanto per delimitare l’estensione del campo nel quale l’ordinamento vede il tipo di problema<br />

che la responsabilità stessa è chiamata a risolvere.<br />

( 48 ) A loro volta distinti in «occasionali,» in cui l’interferenza è solo fortuita e casuale, e «modali», in cui<br />

l’interferenza è fisiologica, e cioè prevista e voluta dal sistema giuridico. Nello stesso senso, cfr. G. Guizzi, op.<br />

cit., 259, nt. 15; A. Tucci, La violazione dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto. Rimedi e tutele, Milano, 2008,<br />

83. Sulla distinzione tra «conflitti occasionali» e «conflitti modali» cfr. M. Barcellona, op. cit., 426 seg.<br />

( 49 ) Per una lettura della responsabilità civile come strumento predisposto dall’ordinamento per risolvere i<br />

conflitti conservativi a differenza della responsabilità contrattuale tesa, invece, a dirimere i conflitti attributivi di<br />

ricchezza, cfr., per tutti, M. Barcellona, op. cit., 426 seg.<br />

( 50 ) Oggetto della tutela conservativa cui tende la responsabilità civile è, infatti, proprio la sfera giuridica<br />

preesistente di un soggetto, intesa come l’insieme dei valori da esso appropriabili attraverso l’uso e lo scambio<br />

delle res, il fare proprio permesso, il fare altrui dovuto e permesso (cfr. M Barcellona, op. cit., 437) e, quindi,<br />

più ampia di quella elaborata dalla dottrina tradizionale e ricomprendente i soli diritti soggettivi.


Parte II - Giurisprudenza 87<br />

limitata a circoscrivere il risarcimento richiesto al valore del capitale investito,<br />

senza più indicare eventuali altri fattori che lo compongono (quali la rivalutazione);<br />

inoltre, non ha più insistito nella liquidazione del danno morale.<br />

Poiché la liquidazione del danno aquiliano (debito di valore) è comunque<br />

demandata a una valutazione discrezionale secondo indici e valori che,<br />

per quanto certi e obiettivi, tengono tuttavia conto di tutte le circostanze<br />

del caso concreto, si ritiene che i dividendi annualmente ottenuti possano<br />

nel caso concreto compensare gli attori degli altri fattori che naturalmente<br />

lo compongono. Per questo motivo, si ritiene non necessario disporre CTU<br />

al fine della valutazione e scomputo dei rendimenti ottenuti dai singoli azionisti,<br />

posto che il danno richiesto nelle finali domande è certamente minore<br />

di quello effettivamente subito, in ipotesi dovendo la rivalutazione calcolarsi<br />

«l’inadempimento del revisore ai propri doveri» ( 51 ) e, quindi, in sostanza, la diligenza professionale<br />

che, come si è visto ( 52 ), deve connotare l’attività di revisione.<br />

L’utilizzo della diligenza (professionale) ( 53 ) come criterio di soluzione di un conflitto<br />

modale, secondo moderna dottrina che si intende valorizzare ( 54 ), configurerebbe un’ipotesi<br />

eccezionale – essendo il dolo il criterio di soluzione tipico dei conflitti modali ( 55 ) – che potrebbe<br />

trovare giustificazione nel fatto che le informazioni economiche, in generale, nel sistema<br />

concorrenziale di mercato, svolgono un ruolo preponderante e quelle fornite dal revisore,<br />

in particolare, perché provenienti da un soggetto terzo ed indipendente, rappresentano uno<br />

strumento indispensabile per permettere ai risparmiatori di effettuare scelte di mercato consapevoli<br />

( 56 ).<br />

In definitiva, la circostanza che le condotte fonte di responsabilità per il revisore nei confronti<br />

dei terzi consistano nell’«inadempimento ai propri doveri» non assume rilevanza ai fini<br />

della determinazione della natura della responsabilità ( 57 ) ma soltanto della individuazione del<br />

tipo di conflitto interferenziale, in questo caso modale, che il sistema della responsabilità civile<br />

è chiamato a dirimere ( 58 ).<br />

5. (segue) Cenni sui riflessi applicativi della prescelta prospettiva aquiliana. – Le conse-<br />

( 51 ) Si esprime in questi termini l’art. 15 del d.lgs. 39/2010 che ha, in sostanza, ricalcato, da questo punto di<br />

vista, l’art. 2409 sexies cod. civ.<br />

( 52 ) Cfr., supra, par. 2.<br />

( 53 ) Pur non identificandosi con la essa, la diligenza è concettualmente più simile alla colpa che non al dolo.<br />

( 54 ) Il riferimento è ovviamente a M. Barcellona, op. cit., 401 seg., il quale rinnega l’equivalenza tra dolo<br />

e colpa nell’ambito della responsabilità aquiliana, valorizzandone, al contrario, la diversa funzione di criteri di<br />

soluzione, rispettivamente, dei conflitti modali e di quelli occasionali.<br />

( 55 ) Sul punto, cfr. diffusamente M. Barcellona, op. cit., 449 e 455, il quale giustifica tale conclusione<br />

nel presupposto che i conflitti modali sono voluti e programmati dall’ordinamento e, quindi, il comportamento<br />

interferente, per essere causa di responsabilità, deve essere caratterizzato dal dolo.<br />

( 56 ) Per questa posizione seppur elaborata con riferimento alla responsabilità per false informazioni rese da<br />

una società di raccolta e diffusione dati (c.d. società dirating), cfr. M. Barcellona, op. cit., 462 seg.<br />

( 57 ) Così, invece, ritiene la dottrina tradizionale che predilige una lettura strutturale della responsabilità.<br />

( 58 ) Gli obblighi del revisore nei confronti dei terzi, infatti, rappresentano la condotta interferente tipica<br />

che qualifica come modale il conflitto con la sfera interferita dei risparmiatori.


88<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

dal tempo dell’acquisto. Dalle liquidazioni che verranno di seguito calcolate<br />

per ciascuna posizione creditoria in linea capitale, pertanto, decorrono gli<br />

interessi legali dalla data degli acquisti al saldo.<br />

Nel caso delle obbligazioni, vale lo stesso discorso di cui sopra, perché<br />

le emissioni di circa 50 prestiti obbligazionari sono state fatte dalla società<br />

Parmalat a fronte di onerosi finanziamenti bancari di cui è mancata sempre<br />

un’adeguata comunicazione sulle condizioni di anticipato rimborso e di garanzie<br />

rilasciate (covenants), essendo queste risultate sorrette da artificiose<br />

operazioni contabili (contratti di swap e investimenti in fondi sconosciuti<br />

al mercato), messe in opera all’interno della società Bonlat, che ha funzionato<br />

da cassaforte della falsa liquidità del gruppo. Sicché anche in questo<br />

caso deve assumersi che le obbligazioni non sarebbero state emesse se le informazioni<br />

rilasciate dai revisori fossero state corrette, soprattutto perché<br />

guenze pratiche della natura aquiliana attribuita alla responsabilità del revisore attengono, soprattutto,<br />

alla ripartizione dell’onere della prova ( 59 ), essendo le stesse state neutralizzate, in<br />

tema di prescrizione, prima dalla previsione di cui all’art. 2409 sexies cod. civ. ed ora da quella<br />

contenuta nell’art. 15 d.lgs. 39/2010, che prevede un termine quinquennale sia per l’azione<br />

esperibile dalla società revisionata sia per quella attribuita ai terzi danneggiati ( 60 ).<br />

Orbene, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno,<br />

ovvero per adempimento di un’obbligazione deve provare solo la fonte legale o negoziale del<br />

suo diritto, il danno patito ed il nesso di causalità, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento<br />

della controparte ( 61 ). Spetta, invece, al debitore l’onere di fornire, ai sensi del-<br />

( 59 ) Per essere più precisi, tali differenze si colgono non solo sul piano strettamente probatorio ma anche su<br />

quelli della differenza tra allegazione e prova di una circostanza di fatto e della reciproca interferenza tra i due<br />

oneri processuali.<br />

( 60 ) L’art. 15 d.lgs. 39/2010, tuttavia, ha modificato il dies a quo in precedenza identificato dalla norma<br />

codicistica con la data di cessazione dell’incarico del revisore, prevedendo che il termine prescrizionale inizia<br />

a decorrere «dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività<br />

di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento».<br />

( 61 ) Tale principio, divenuto ormai ius receputm sulla scia della nota sentenza della Corte di Cassazione a<br />

Sezioni Unite, n. 13533, del 30 ottobre 2001, è stato, poi, espressamente esteso anche alle ipotesi di inadempimento<br />

di obblighi di diligenza o di obblighi accessori, come quello di informazione. La decisa presa di posizione<br />

della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha permesso il definitivo superamento di quell’orientamento dottrinale<br />

e giurisprudenziale che tendeva a distinguere l’onere della prova gravante sull’attore ex art. 1218 cod. civ., in base<br />

al tipo di azione proposta in giudizio, ritenendo che, solo nel caso di domanda di adempimento, non gravasse sul<br />

creditore l’onere di provare l’inadempimento del debitore, onere, invece, gravante su di esso in caso di contestazione<br />

dell’esattezza dell’adempimento o in caso di domanda di risarcimento dei danni (cfr., in tal senso, L. Mengoni,<br />

op. cit., 1095 seg.). La regola in esame trova la sua ratio nel principio della c.d. vicinanza alla prova o di<br />

riferibilità (cfr. Cassazione 9 novembre 2006, n. 23918, in Giust. mass. civ., 2006, 11; Cassazione 29 luglio 2004,<br />

n. 11488, in Giust. civ., 2005, 2115; Cassazione, Sez. Un., 3 ottobre 2001, cit.) espressione di un’esigenza che<br />

risulta ancor più marcata nel caso in cui l’esecuzione della prestazione riguardi l’applicazione di regole tecniche<br />

sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del debitore<br />

come nel caso della revisione e, più in generale, dell’esecuzione di una prestazione di natura professionale (cfr.<br />

Cassazione civ., sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826. In dottrina, cfr. G. Facci, Il danno da informazione inesatta<br />

nell’attività di revisione contabile, cit., 2029 seg.).


Parte II - Giurisprudenza 89<br />

sarebbe emerso che la società non aveva i requisiti per accedere a questa<br />

particolare e regolamentata fonte di finanziamento.<br />

Pertanto, anche in questo caso la perdita dell’investimento è secca e risalente<br />

al tempo dell’acquisto dei titoli obbligazionari: il concambio offerto<br />

in titoli della Nuova Parmalat e warrants (opzioni di acquisto) su titoli di<br />

futura emissione ha così determinato solo una riduzione del maggior danno<br />

sofferto, ma non il suo integrale ristoro.<br />

Il risarcimento parziale ottenuto, inoltre, come non vale a ristorare gli<br />

obbligazionisti dell’intero danno sofferto, in pari modo non costituisce<br />

una rinuncia o transazione della pretesa risarcitoria di cui è causa perché,<br />

l’art. 1218 cod. civ., la prova liberatoria di aver adempiuto esattamente o, quantomeno, di<br />

essere stata impossibilitato a farlo per cause sopravvenute a lui non imputabili ( 62 ).<br />

Il danneggiato che agisca in via aquiliana per ottenere il ristoro del pregiudizio patito, al<br />

contrario, ha l’onere di provare non solo il danno e il nesso di causalità ma anche il fatto illecito<br />

e l’elemento soggettivo.<br />

Si tratta di una distinzione di non poco conto se solo si prende in considerazione che<br />

proprio la gravosità dell’onere probatorio viene considerato, nella materia in esame, come<br />

principale ostacolo ad una esaustiva tutela dell’investitore. La difficoltà, per il terzo, di fornire<br />

la prova della colpa del revisore, infatti, ha indotto parte della dottrina che propende per la<br />

natura aquiliana della responsabilità de quo a porvi rimedio attraverso tecniche che permettano<br />

l’inversione dell’onere probatorio, ricorrendo a presunzioni ( 63 ), ovvero valorizzando il<br />

principio, elaborato, come detto, in ambito contrattuale, della vicinanza alla prova ( 64 ).<br />

Tali tentativi, tuttavia, seppur mossi dal condivisibile intento di tutelare l’investitore quale<br />

soggetto «debole» del mercato, si scontrano apertamente con la regola processuale dell’onere<br />

della prova contenuta nell’art. 2697 cod. civ. e derogabile solo per espressa previsione<br />

normativa ( 65 ).<br />

( 62 ) A tal proposito, conserva una certa rilevanza la tanto criticata distinzione tra obbligazioni di risultato<br />

ed obbligazioni di mezzi in quanto, nel primo caso, il debitore può andare esente da responsabilità solo dimostrando<br />

di aver assicurato il risultato dedotto in obbligazione o, in alternativa, che lo stesso era divenuto impossibile<br />

per causa sopravvenuta a lui non imputabile (sul concetto di «causa sopravvenuta non imputabile», cfr.,<br />

diffusamente, L. Mengoni, op. cit., 1073 seg.), mentre nel secondo caso può limitarsi a provare di aver utilizzato<br />

la diligenza richiesta. Per un netto rifiuto della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, cfr. Cassazione,<br />

Sez. Un. Civ., 28 luglio 2005, n. 15781, e, già in precedenza, C.M. Bianca, Diritto civile, L’obbligazione, Milano,<br />

1990, 70; P. Rescigno, Obbligazioni (nozioni), inEnc. dir., XII, Milano, 1964, 539.<br />

( 63 ) Cfr. S. Faillace, La responsabilità da contatto sociale, Padova, 2004, 149; G. Facci, Il danno da informazione<br />

inesatta nell’attività di revisione contabile, cit., 2029 segg. Valorizzano le presunzioni in relazione al<br />

tema più ampio della responsabilità da informazioni economiche inesatte: F.D. Busnelli, Itinerari europei nella<br />

«terra di nessuno» fra contratto e fatto illecito: la responsabilità da informazioni economiche inesatte, inContr. e<br />

impr., 1991 570; G. Alpa, Il prospetto informativo, inNuova giur. civ. comm., 1988, II, 312.<br />

( 64 ) Cfr. S. Fortunato, op. cit., 858; e prima della riforma, M. Bussoletti, op. cit., 363.<br />

( 65 ) Analogo rilievo viene mosso da G.M. Buta, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle soc. per<br />

az., cit., 242 e P. Fiorio, op. cit., 1982. In giurisprudenza, per inammissibilità del ricorso alla colpa presunta se<br />

non nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, cfr., da ultimo, Cassazione 19 gennaio 2010, n. 694, secondo<br />

cui «la colpa non può essere presunta se non nei casi tassativamente previsti dalla legge d in ogni caso deve essere<br />

provata dalla parte che l’invoca».


90<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

da un lato, parte attrice ha continuato a coltivare le sue domande anche in<br />

relazione alle perdite subite con gli investimenti obbligazionari; dall’altro,<br />

invece, parte convenuta, nelle sue difese, non ha neanche dichiarato di voler<br />

eventualmente profittare del negozio transattivo intervenuto tra gli attori e<br />

l’organo fallimentare, in qualità di condebitrice solidale ai sensi dell’art.<br />

1304 cod. civ.<br />

La società di Audit convenuta, piuttosto, vorrebbe opporre «in compensazione»<br />

la sussistenza di ingenti pretese giudiziali risarcitorie coltivate dal<br />

commissario straordinario nei confronti di altri soggetti ritenuti corresponsabili<br />

del default (tra i quali vi è Bank of America per l’ingente credito concesso<br />

a fronte di onerosi «covenants») che andrebbero, ove fossero accolte,<br />

a vantaggio della massa dei creditori e della società fallita: questi argomenti<br />

difensivi, tuttavia, sono del tutto inidonei a sciogliere la società convenuta<br />

dall’obbligo risarcitorio accertato nei confronti degli attori, posto che l’eventualità<br />

prospettata andrebbe a vantaggio dei soli condebitori solidali<br />

che, in seguito al pagamento del debito, conservano l’azione di regresso verso<br />

i coobbligati prevista nell’art. 2055 cod. civ. Trattandosi pertanto di questioni<br />

che attengono al pagamento del debito, pacificamente rimasto inso-<br />

Ciò non toglie, tuttavia, che ad analoga conclusione possa pervenirsi senza stravolgere i<br />

principi generali e valorizzando le peculiarità della disciplina della responsabilità dei revisori<br />

verso i terzi. Ed invero, la circostanza che la condotta interferente dei revisori non coincida<br />

con ogni fatto doloso o colposo ma si sostanzi nell’«inadempimento ai propri doveri», come<br />

espressamente previsto prima dall’art. 2409 sexies cod. civ. ed ora dall’art. 15 d.lgs. 39/<br />

2010, importa per i terzi danneggiati, intenzionati a conseguire il risarcimento dei danni, l’onere<br />

di provare l’inadempimento, da parte del revisore contabile, degli obblighi posti a suo<br />

carico, non anche l’elemento soggettivo ( 66 ).<br />

A tal proposito, l’aver qualificato le obbligazioni del revisore come obbligazioni di diligenza<br />

( 67 ) non comporta che il terzo danneggiato, per provare l’inadempimento, debba, comunque,<br />

dimostrare la colpa della società di audit ( 68 ), in quanto una conclusione di questo<br />

genere si fonda sulla confusione tra la diligenza quale criterio di valutazione dell’esattezza del-<br />

( 66 ) Un’impostazione analoga con riferimento ai danni da informazione economica inesatta nei mercati finanziari<br />

è seguita da S. Bruno, op. cit., 131 seg., la quale identifica la condotta illecita dei legittimati passivi dell’azione<br />

di risarcimento del danno nella violazione delle norme in materia di trasparenza dei mercati stessi.<br />

( 67 ) Cfr., supra, par. 2.<br />

( 68 ) Così, invece, G. Osti, Revisione critica della teoria sulla impossibilità della prestazione, inRiv. dir. civ.,<br />

1918, 422 seg. e, con riferimento alla responsabilità del revisore, M. Maggiolino, op. cit., 587; E. Norelli, Le<br />

omissioni di controllo dei sindaci e delle società di revisione, inDir. fall., 2001, 356, secondo cui «il terzo danneggiato<br />

che agisce in responsabilità aquiliana si trova gravato, in pratica del medesimo onere probatorio che incombe<br />

alla società (...) che agisce in responsabilità contrattuale, dato che la mancanza di diligenza ex art. 2407, comma<br />

1, e la colpa ex art. 2043 finiscono, in fatto, col coincidere». Le conclusioni cui giunge l’Autore non possono<br />

essere condivise anche sotto un altro aspetto: la posizione della società revisionata e quella dei terzi non sono<br />

equiparabili in quanto la prima dovrà limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento mentre i secondo dovranno<br />

fornire la prova dell’inadempimento stesso.


Parte II - Giurisprudenza 91<br />

luto, esse non assumono alcun rilievo in ordine all’accertamento e alla liquidazione<br />

del credito da risarcire in questa sede processuale.<br />

Il calcolo indicato da parte attrice in ordine al credito da risarcire per il<br />

mancato rimborso delle obbligazioni è dunque sostanzialmente corretto, essendo<br />

scontato il valore dei titoli ottenuti in concambio da parte dell’organo<br />

della procedura concorsuale, sulla base del valore «nominale» di concambio<br />

da questi assegnato alle obbligazioni rimaste impagate. Sebbene il valore<br />

complessivo dei titoli ottenuti in luogo delle obbligazioni non abbia certamente<br />

ripagato tutto l’investimento in linea di interessi convenzionali pattuiti<br />

e di capitale investito, tuttavia, deve ritenersi che l’accettazione dei titoli<br />

della Nuova Parmalat, quotata in borsa, e di warrants, costituisce una<br />

vantaggiosa compensazione del danno, trattandosi di partecipazioni di<br />

una società sgravata del debito fallimentare e valorizzate dalla confluenza<br />

in questa nuova società delle attività redditizie della vecchia Parmalat. Pertanto<br />

l’assegnazione di titoli della «rinata» Nuova Parmalat in concambio<br />

ha un valore indennitario leggermente superiore a quello numerico di scambio,<br />

e ben può ritenersi che possa andare a compensare gli interessi convenzionali<br />

persi e chiesti a titolo di maggior danno. Occorre solo aggiungere, in<br />

l’adempimento e la diligenza intesa come criterio di imputazione della responsabilità. Solo nel<br />

secondo caso, infatti, la diligenza può essere equiparata alla colpa, con conseguente equivalenza<br />

della relativa prova, mentre nel primo caso, i due concetti restano ben distinti ( 69 ), ragion<br />

per cui la prova della mancanza di diligenza non si riduce a quella della colpa ma si arresta<br />

ad un momento anteriore, risultando più semplice per l’investitore adempiere al proprio<br />

onere e gravando, al contrario, sul revisore l’onere di fornire la prova della non evitabilità del<br />

danno, e quindi l’assenza di colpa nell’inadempimento ( 70 ).<br />

In definitiva, aderendo alle riflessioni appena svolte, le conseguenze della prospettata na-<br />

( 69 ) Cfr., con riferimento alla responsabilità contrattuale, le riflessioni di L. Mengoni, op. cit., 1097, secondo<br />

cui la coincidenza tra la prova dell’inadempimento e quella della colpa «scambia, almeno sul piano terminologico,<br />

la diligenza come parametro di valutazione dell’esatto adempimento con la diligenza come criterio di<br />

responsabilità del debitore, quasi che nelle obbligazioni in discorso (cosiddette obbligazioni di diligenza o di mezzo)<br />

il limite di responsabilità del debitore non fosse quello indicato dall’art. 1218 cod. civ., bensì la semplice assenza<br />

di colpa».<br />

( 70 ) Per il rilievo, cfr. L. Mengoni, op. cit., 1097; G. Visintini, La Responsabilità contrattuale, Napoli,<br />

1979, 181 e, con riferimento specifico alla responsabilità del revisore, G.M. Buta, La responsabilità della società<br />

di revisione per danni prodotti a terzi da un erroneo giudizio sul bilancio: il caso Parmalat, cit., 113, nt. 59. In questo<br />

caso, infatti, la prova si incentra sul confronto tra la prestazione in concreto resa dal creditore ed il contenuto<br />

dell’obbligazione assunta, senza necessità di spingersi a valutare la concreta possibilità per il debitore di adeguarvisi.<br />

La prova che il revisore, nello svolgimento dell’attività di audit, non si sia adeguato alle regole di comportamento<br />

compendiate nel modello dell’art. 1176 cod. civ. ed, in particolare, ai principi di revisione contabile quale<br />

parametro tipico di esattezza dell’adempimento (cfr. supra, par. 3), fissa soltanto la materialità dell’inadempimento<br />

e non è una prova di colpa; spetterà, al contrario, al revisore fornire la prova che tale inadempimento non sia<br />

dovuto a sua colpa ma ad una causa sopravvenuta a lui non imputabile. Ciò conferma la necessità di distinguere la<br />

colpa dall’inadempimento per mancanza di diligenza, essendo configurabili ipotesi di inadempimento senza colpa,<br />

allorquando questo è dovuto a causa non imputabile al debitore.


92<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

ultimo, che l’accordo di ristrutturazione del credito accettato dagli obbligazionisti,<br />

agli occhi del debitore tenuto al pagamento dell’obbligazione risarcitoria,<br />

si conforma al generale dovere del creditore di non aggravare le conseguenze<br />

lesive dell’inadempimento del debitore, desumibile nell’art. 1227<br />

cod. civ. e valido anche con riferimento al danno aquiliano.<br />

Il tribunale, alla luce di quanto sopra, ritiene che anche in questo caso il<br />

danno da risarcire corrisponde a quello residuale indicato dagli attori in linea<br />

capitale nelle finali difese, cui si aggiungono gli interessi legali dagli acquisti<br />

al saldo.<br />

(Omissis).<br />

tura aquiliana della responsabilità del revisore nei confronti dei terzi investitori e creditori, si<br />

coglierebbero non sul piano dell’oggetto della prova da fornire bensì su quello, ugualmente<br />

rilevante, della distinzione tra mera allegazione dell’inadempimento e dimostrazione dello<br />

stesso da parte dell’attore ( 71 ), gravando, sempre e comunque, sul revisore l’onere di dimostrare<br />

l’assenza di colpa.<br />

Michele Fatigato<br />

Dottorando di ricerca in pubblico<br />

e privato nel diritto d’impresa<br />

presso l’Università Partenopea di Napoli<br />

( 71 ) La differente consistenza dei due oneri processuali è di immediata percezione se solo si considera che<br />

l’allegazione – a differenza della prova – di un determinato fatto si sostanzia nella semplice affermazione dello<br />

stesso in giudizio, senza necessità di provarne la veridicità attraverso l’uso dei mezzi istruttori tipici ed atipici.


TRIBUNALE CIV<strong>IL</strong>E DI SALERNO<br />

8 marzo 2010<br />

Pres. Russo - Est. Iannicelli<br />

Custodia ed amministrazione giudiziaria della Bioagricola Cilento<br />

Soc. a resp. lim. (avv. Fauceglia); Custodia ed amministrazione<br />

giudiziaria della Impronta Italia Soc. a resp. lim. (avv. Bisogno);<br />

Fall.to Bioagricola Cilento Soc. a resp. lim.<br />

e Edilnatura Soc. a resp. lim. (contumace)<br />

Fallimento - Fallimento delle società - Opposizione a sentenza dichiarativa<br />

di fallimento di società a responsabilità limitata - Legittimazione ad<br />

agire - Custode e amministratore giudiziario di beni o quote - Qualità<br />

di debitore - Esclusione - Qualità di terzo interessato - Esclusione<br />

(Legge fallim., artt. 18, comma 1, e 147, comma 3, previgenti)<br />

Il custode e amministratore giudiziario delle quote o dell’azienda nominato<br />

in caso di sequestro penale preventivo non è legittimato a proporre, né quale<br />

«debitore» né quale terzo che vi abbia «interesse» ex art. 18 legge fallim.,<br />

opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento di una soc. a resp. lim. ovvero<br />

ad intervenire nel relativo giudizio ( 1 ).<br />

(Omissis)<br />

Ragioni della decisione. – Il custode ed amministratore giudiziario del<br />

sequestro preventivo della società Bioagricola Cilento soc. a resp. lim., autorizzato<br />

dal pubblico ministero, propone opposizione alla sentenza del Tribunale<br />

di Salerno, depositata in data 12 giugno 2006, che ha dichiarato il<br />

fallimento della società, per vizio inerente la convocazione del rappresen-<br />

( 1 ) Note in tema di legittimazione ed interesse dell’amministratore giudiziario ad agire<br />

e ad intervenire nel giudizio di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento di<br />

società di capitali.<br />

1. La questione oggetto della pronuncia in commento della sussistenza della legittimazione<br />

dell’amministratore giudiziario (nominato in sede di emanazione del sequestro penale preventivo)<br />

ad agire e ad intervenire nel giudizio di impugnazione della sentenza dichiarativa di<br />

fallimento risulta essere stata affrontata raramente in giurisprudenza e con pronunce di segno<br />

opposto. La stessa inoltre sottende la complessa problematica inerente alla risoluzione del<br />

conflitto tra, da un lato, lo Stato al cui demanio il bene è eventualmente destinato a devolversi<br />

in caso di conversione del sequestro preventivo in confisca (e dunque, in via di principio, titolare<br />

di una situazione finale o reale); e, dall’altro, i creditori (e, non da ultime, le persone<br />

offese aventi diritto alle restituzioni ed al risarcimento del danno) che hanno interesse a soddisfarsi<br />

coattivamente sul bene mediante vendita forzata e pertanto liquidazione dello stesso<br />

(e, dunque, titolari di una situazione strumentale o relativa).


94<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

tante legale, non identificabile nelle disposizioni sul fallimento, e dello stato<br />

di insolvenza, erroneamente desunto dall’inadempimento di un credito contestato<br />

con opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. A tal fine, ha convenuto<br />

in giudizio il curatore della società fallita e la società Edilnatura soc.<br />

a resp. lim., rimasto unico creditore ricorrente dopo la rinuncia ai rispettivi<br />

ricorsi degli altri due creditori, chiedendo, nei loro confronti, la dichiarazione<br />

di nullità della sentenza o la revoca, con ogni conseguenza in ordine ai<br />

danni prodotti dall’istanza di fallimento.<br />

È intervenuto in giudizio, ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ., il custode<br />

ed amministratore giudiziario del sequestro preventivo della società Impronta<br />

Italia soc. a resp. lim., con comparsa depositata in data 22 novembre<br />

2006, in funzione adesiva, avendone interesse per la titolarità di una quota<br />

di partecipazione del 90% del capitale sociale della fallita, riproponendo le<br />

ragioni e conclusioni dell’opponente.<br />

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della curatela e del creditore<br />

convenuto in giudizio, non costituitisi nonostante la ritualità delle notifiche<br />

(eseguite dall’ufficiale giudiziario con consegna della copia nelle mani<br />

proprie del curatore in data 4 luglio 2006 e a mezzo posta alla società<br />

Edilnatura soc. a resp. lim., che ha ricevuto il plico in data 5 luglio 2006).<br />

Un corretto inquadramento della questione presuppone, come ha fatto il Tribunale di<br />

Salerno – seppure pervenendo ad esiti solo in parte condivisibili – la distinzione delle fattispecie<br />

sia sotto un profilo soggettivo (a seconda, cioè, che il custode debba considerarsi «debitore»<br />

o terzo «interessato» sulla base delle categorie dei soggetti legittimati individuate dall’art.<br />

18 legge fallim.) sia sotto un profilo oggettivo (a seconda cioè che il sequestro abbia colpito<br />

l’azienda ovvero le partecipazioni sociali).<br />

Per tutte e quattro le ipotesi possibili derivanti dalla combinazione dei due criteri (soggettivo<br />

ed oggettivo) il Tribunale giunge ad escludere la legittimazione del custode. Un ulteriore<br />

criterio di differenziazione scaturisce dalla natura del sequestro penale, ossia conservativo<br />

o preventivo.<br />

2. Quanto alla qualifica di «debitore», il Tribunale esclude che la stessa possa attagliarsi<br />

al custode in quanto:<br />

a) nel caso di sequestro dell’azienda la qualifica è impedita dalla circostanza che l’amministratore<br />

giudiziario non ha la rappresentanza legale della società ( 1 );<br />

( 1 ) Nega la legittimazione processuale dell’amministratore giudiziario senza che peraltro venga fatto riferimento<br />

alla ragione ostativa Tribunale Roma, 30 dicembre 1997, in Fall., 1998, 628, pubblicata solo in massima e<br />

relativa a beni sequestrati ai sensi dell’art. 2-sexies L. 31 maggio 1965, n. 575; contra, Tribunale Milano, 2 marzo<br />

1987, in Fall., 1987, 776 e Tribunale Milano, 10 giugno 1985, in Fall., 1986, 881 (beni confiscati ai sensi della L.<br />

13 settembre 1982, n. 646). Dell’avviso che debba essere esclusa la legittimazione del custode è pure Cassazione,<br />

30 maggio 2000, n. 7147, in Fall., 6, 2001, 625 segg. con nota di Zanichelli V., I poteri del custode dei beni<br />

sottoposti a sequestro sebbene in relazione ad un caso diverso da quello oggetto della fattispecie in commento<br />

in quanto inerente ad un sequestro penale conservativo e non preventivo.


Parte II - Giurisprudenza 95<br />

Va inoltre data atto dell’integrità del contraddittorio rispetto ai creditori<br />

ricorrenti e della tempestività dell’opposizione, notificata al curatore e all’unico<br />

creditore ricorrente che aveva proposto ricorso per la dichiarazione di<br />

fallimento (gli altri due creditori ricorrenti, Manini Prefabbricati soc. per<br />

az. e Catalpe soc. per az., avevano depositato dichiarazione di rinuncia al<br />

ricorso nel procedimento prefallìmentare), con atto di citazione pervenuto<br />

al primo destinatario in data 4 luglio 2006, entro giorni quindici dalla notifica<br />

all’opponente dell’estratto della sentenza di fallimento (avvenuta in<br />

data 21 giugno 2006, come da relata prodotta).<br />

La verifica dell’integrità del contraddittorio rispetto alla curatela e al<br />

creditore ricorrente non esaurisce l’esame pregiudiziale sulla titolarità della<br />

partecipazione al processo poiché va rilevata, sul fronte opposto, la questione<br />

della legittimazione attiva del custode ed amministratore giudiziario.<br />

L’art. 18 comma 1 legge fallim., nel testo anteriore alle modifiche apportate<br />

dal D.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 e, in seguito, dal D.lgs. 12 settembre<br />

2007 n. 169, applicabile al caso di specie, in virtù della disciplina transitoria<br />

dettata dall’art. 150 del D.lgs. n. 5/2006 (la sentenza opposta è stata<br />

depositata in data 12 giugno 2006, anteriore all’entrata in vigore della riforma,<br />

con conseguente permanenza della competenza funzionale del Tribunale<br />

fallimentare nel giudizio di opposizione), conferisce la legittimazione<br />

attiva nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento al «debitore»<br />

e a «qualunque interessato». La questione che la norma legittimante<br />

pone, nel caso di specie, consiste nello stabilire se, sottoposta la società<br />

fallita a sequestro preventivo in un procedimento penale, l’opposizione alla<br />

sentenza di fallimento del custode ed amministratore giudiziario possa<br />

qualificarsi come opposizione del «debitore» o di altro «interessato» o in-<br />

b) la stessa ragione dell’assenza della qualifica di rappresentante legale, secondo il Tribunale,<br />

sarebbe ostativa a legittimare il custode per il caso di sequestro di quote.<br />

Se la prima affermazione pare condivisibile ed in linea con una parte della giurisprudenza<br />

di merito ( 2 ), la seconda conclusione, come si vedrà, sembra non potersi condividere.<br />

Anche in relazione alla qualifica di terzo «interessato» il Tribunale esclude che la stessa<br />

possa attagliarsi al custode. Infatti:<br />

c) nel caso di sequestro dell’azienda il patrimonio separato oggetto di vincolo non subirebbe<br />

effetti patrimoniali sfavorevoli dall’apertura della procedura fallimentare;<br />

d) nel caso di sequestro delle quote, poiché l’interesse del socio ad impugnare la sentenza<br />

può avere solo carattere morale, la legittimazione del custode andrebbe esclusa essendo quest’ultimo<br />

portatore di un interesse esclusivamente patrimoniale.<br />

Entrambe tali ulteriori conclusioni non sembrano potersi condividere.<br />

( 2 ) Cassazione, 30 maggio 2000, n. 7147, cit., sia pure come anticipato inerente ad una fattispecie di sequestro<br />

penale conservativo e non preventivo.


96<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

vece sia estranea all’area entro la quale l’art. 18 circoscrive la legittimazione.<br />

In altri termini, se l’opponente esercita poteri rappresentativi della società<br />

fallita, in forza di una rappresentanza legale, o agisce quale sostituto<br />

processuale per factum principis, o invece poteri di un ufficio pubblico<br />

qualificabile come organo terzo rispetto alla società sottoposta a sequestro<br />

preventivo, alla stessa stregua, ad es., del curatore fallimentare che, per<br />

giurisprudenza pacifica, non ha la veste di rappresentante sostanziale o<br />

processuale del fallito. Nel secondo caso, poi, se il custode-terzo ha un interesse<br />

all’opposizione, nei termini in cui deve intendersi la qualità soggettiva<br />

richiesta dal comma 1 dell’art. 18.<br />

Non è dato sapere, per mancanza di produzione del decreto che dispone<br />

il sequestro preventivo, se la custodia ha ad oggetto solo il patrimonio<br />

della società o anche le quote sociali. In ogni caso, la prima qualifica legittimante<br />

è indubbiamente insussistente, alla luce del principio di diritto alternato<br />

dalla suprema Corte in caso analogo, nel quale ha escluso la legittimazione<br />

del custode di un sequestro preventivo all’impugnazione della dichiarazione<br />

di fallimento (Cassazione, sez. I, 30 maggio 2000 n. 7147). Nella<br />

motivazione si afferma, dopo aver richiamato la norma generale sulle funzioni<br />

del custode dettata dall’art. 65 cod. proc. civ. (a cui affidata «la conservazione<br />

e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati») e la disciplina<br />

in tema di sequestro civile di beni mobili (l’art. 676 cod. proc. civ. per<br />

3. Analizzando innanzitutto l’ipotesi della legittimazione del custode quale «debitore» va<br />

condivisa la soluzione sub a) in tema di sequestro di azienda dal momento che è evidente che<br />

l’assenza in capo all’amministratore giudiziario della qualifica di rappresentante legale della<br />

società non lo legittima a proporre opposizione quale «debitore», appunto.<br />

Va invece contestata la seconda affermazione sub b) in tema di sequestro di quote e cioè<br />

quella per cui sarebbe la stessa assenza della qualifica di rappresentante legale in capo all’amministratore<br />

giudiziario ad escludere la legittimazione del custode quale «debitore». In effetti,<br />

la ragione ostativa a legittimare il socio di società di capitali ad impugnare la sentenza non<br />

risiede tanto nella circostanza dell’assenza di rappresentanza legale della persona giuridica<br />

in capo alla società quanto piuttosto, tout court, nell’esclusione della posizione di debitore.<br />

Peraltro, va anche considerato che la giurisprudenza ravvisa in capo ai soci limitatamente responsabili<br />

l’interesse a proporre opposizione come terzi interessati sul presupposto della probabilità<br />

di perdere il capitale investito con l’azzeramento della partecipazione ( 3 ).<br />

4. I rilievi critici alla pronuncia in commento si accentuano nell’analizzare la successiva<br />

ipotesi della legittimazione del custode quale terzo interessato.<br />

Quanto all’affermazione sub c) – secondo cui nel caso di sequestro dell’azienda il patrimonio<br />

separato oggetto di vincolo non subisce effetti patrimoniali sfavorevoli dall’apertura<br />

( 3 ) Cassazione, 24 febbraio 1997, n. 1663, in Fall., 1997, 519; Tribunale Monza, 31 ottobre 1990, in Dir.<br />

fall., 1991, II, 120; Tribunale Torino, 9 dicembre 1987, in Giur. piemontese, 1988, 453 ove è stato affermato che<br />

la legittimazione spetta anche ai soci di società collegate alla fallita.


Parte II - Giurisprudenza 97<br />

il sequestro giudiziario, l’art. 678 cod. proc. civ. per il sequestro conservativo),<br />

in terna di pignoramento mobiliare (artt. 520 e 521 cod. proc. civ.), di<br />

sequestro conservativo e pignoramento immobiliare (artt. 679 c 559 cod.<br />

proc. civ.), di sequestro conservativo in sede penale (artt. 316 e 317 cod.<br />

proc. pen.), che «in qualunque situazione processuale e in ogni tipo di procedimento<br />

il custode – tenuto conto della concezione unitaria della sua figura –<br />

ha una funzione limitata alla conservazione ed amministrazione dei beni, per<br />

cui i poteri, derivati direttamente dalla legge o determinati dal provvedimento<br />

giudiziale, non possono non trovare in essa l’area di esercizio ed i limiti massimi<br />

di espansione, oltre i quali opera un divieto insuperabile, perché connaturale<br />

a siffatta funzione di custodire, in quanto la norma, parlando di conservazione<br />

e amministrazione, non formula due ipotesi nettamente distinte, ma<br />

considera la seconda strumentale alla prima. Connessa a tale potere, nella misura<br />

ad esso corrispondente, è la legittimazione ad agire come attore e a stare<br />

in giudizio come convenuto, non essendo esso esercitabile nella necessaria pienezza,<br />

se fosse esclusa l’azione relativa». Proseguendo nel ragionamento, il<br />

giudice di legittimità evidenzia che «Il custode opera in tal caso come rappresentante<br />

di ufficio – in quanto ausiliare del giudice – di un patrimonio separato,<br />

che costituisce centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi,<br />

e in tale veste – e dunque solo per la tutela degli interessi che vi si collegano –<br />

ha la legittimazione processuale (Cassazione, n. 7354/1991; n. 2232/1987; n.<br />

della procedura fallimentare – la stessa non pare fondata. Di per sé infatti il fallimento non<br />

può che essere pregiudizievole per la conservazione del valore dei beni; con la conseguenza<br />

che la legittimazione andrebbe affermata. Va ricordato come la dottrina abbia osservato che<br />

l’attività di custodia ed i compiti del custode possono risultare estremamente diversificati andando<br />

dalla mera attività conservativa all’amministrazione della cosa sottoposta a sequestro; il<br />

custode non ha comunque alcuna autonomia decisionale in quanto solo l’autorità giudiziaria<br />

può dare disposizioni al riguardo, alla luce della particolare natura del bene ( 4 ). Pertanto,<br />

qualora la custodia del bene sottoposto a sequestro implichi anche un’attività di amministrazione<br />

(come nell’ipotesi di sequestro di azioni) l’autorità giudiziaria procedente dovrà fornire<br />

al custode le istruzioni necessarie per la gestione del bene, affinché non vi sia una dispersione<br />

del suo valore patrimoniale ( 5 ).<br />

( 4 )Rivello P.P., sub art. 259, in Codice di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda e G. Spangher,<br />

Milano, 2007, 1856.<br />

( 5 )De Crescienzo, Il sequestro penale e civile, Torino, 1997, 89. In relazione alle ipotesi sequestro giudiziario<br />

e conservativo di azioni di cui all’art. 2352 cod. civ. si ritiene ad es. che il custode sequestratario deve ispirare<br />

l’esercizio del diritto di voto alla funzione conservativa della partecipazione (Morera, inCommentario a<br />

cura di Niccolini e Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, I, 316): egli dovrà chiedere al giudice, dal quale ripete i<br />

suoi poteri, l’autorizzazione a partecipare all’assemblea e il giudice potrà dare istruzioni circa il comportamento<br />

che il custode dovrà tenere (Di Sabato, Diritto delle società, Milano, 2005, 258; Campobasso, Diritto commerciale,<br />

2,Diritto delle società, Torino, 2009, 238) previa audizione del sequestrato (Ferrara-Corsi, Gli imprenditori<br />

e le società, Milano, 2006, 445).


98<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

381/1974), la quale resta, sempre e comunque, limitata alle azioni relative alla<br />

custodia e alla amministrazione dei beni», In base a tali premesse, la Corte<br />

ha accolto l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione sollevata dal curatore<br />

«atteso che la contestazione dello stato di insolvenza, ai fini della revoca<br />

della sentenza dichiarativa del fallimento, è estranea al potere del custode giudiziario,<br />

restando invece in capo alla società fallita e al suo legale rappresentante,<br />

sia in termini di legitimatio ad causam che di legitimatio ad processum.<br />

Né rileva la circostanza che ad abilitare il custode al ricorso per cassazione<br />

sia stato il presidente della sezione penale del tribunale, presso la quale il<br />

giudizio pendeva, non potendo quel provvedimento giovare od allargare i limiti<br />

della funzione in esame, sia perché ciò porterebbe a snaturarla sia perché<br />

tale eccesso determinerebbe una indebita invasione dell’area ad altri soggetti<br />

riservata». (Cass. n. 7147/2000, citata).<br />

Anche nell’ipotesi in cui l’ausiliario del giudice sia stato investito dell’ufficio<br />

di conservazione e amministrazione delle quote sociali, come sembrerebbe<br />

nel caso in esame dalla spendita, nell’atto di citazione, della qualità di<br />

«custode ed amministratore giudiziario della Bioagricola Cilento soc. a resp.<br />

lim.», tale sua qualità non coincide con quella di rappresentante legale della<br />

società fallita. Giova, a tal proposito, il richiamo ad una recente pronuncia<br />

della Suprema Corte, che ha confermato la legittimazione all’istanza di<br />

autofallimento proposta dall’amministratore nominato dal custode giudizia-<br />

Proprio il rischio di dispersione del valore patrimoniale del bene sequestrato legittimerebbe<br />

il custode ad impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento. Tanto più poi che, in<br />

particolare a seguito della riforma, non è scontato che prima dello spirare del termine di trenta<br />

giorni per impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento sia stato autorizzato l’affitto dell’azienda<br />

del fallito a terzi ai sensi dell’art. 104-bis legge fallim.; circostanza che potrebbe, in<br />

teoria, evitare il rischio della dispersione del valore patrimoniale delle quote e dell’azienda<br />

sequestrate.<br />

Va infine contestata l’affermazione sub d) secondo cui nel caso di sequestro delle quote,<br />

poiché l’interesse del socio ad impugnare la sentenza può avere solo carattere morale, la legittimazione<br />

del custode andrebbe esclusa, essendo quest’ultimo soltanto portatore di un interesse<br />

patrimoniale.<br />

Senza considerare come la classica dicotomia tra interesse morale e interesse patrimoniale<br />

sia stata di recente messa in discussione per l’assenza di addentellati normativi cui ancorare<br />

il primo ( 6 ), va comunque rimarcato che il socio – e dunque in sua vece il custode – secondo<br />

la giurisprudenza è portatore di un interesse patrimoniale e non morale: segnatamente, come<br />

anticipato, la giurisprudenza riconosce ai soci limitatamente responsabili l’interesse a propor-<br />

( 6 ) In tema, per tutti, Fabiani, Commento sub art. 18, inIl nuovo diritto fallimentare, diretto da Jorio e<br />

coordinato da Fabiani, Bologna-Torino, 2006, I, 360-361 e 356, nota 31; contra, per l’attuale rilevanza dell’interesse<br />

«morale», v. Chimenti, La sentenza dichiarativa di fallimento. I mezzi di gravame. Revoca del fallimento:<br />

effetti, inFallimento e altre procedure concorsuali, diretto da G. Fauceglia e L. Panzani, 1, Torino, 2009, 257.


Parte II - Giurisprudenza 99<br />

rio dell’intero capitale sociale, ribadendo, nelle motivazioni, che la legittimazione<br />

spetta al rappresentante legale della società (Cassazione, sez. I,<br />

16 settembre 2009 n. 19983). Ebbene, in ipotesi di sequestro delle quote<br />

sociali, il custode non esercita i poteri spettanti all’amministratore e non<br />

ha la rappresentanza legale della società bensì i diritti che la legge e il contratto<br />

sociale conferiscono al socio. In tale veste, ove si tratti di sequestro<br />

dell’intero capitale (come nella sentenza n. 19983/2009, appena citata) o<br />

della quota maggioritaria, può nominare l’amministratore. Ma spetterà sempre<br />

e solo a quest’ultimo la rappresentanza legale della società, sia esso di<br />

nomina dei soci o del custode in loro sostituzione, e non direttamente al<br />

custode. Quest’ultimo, in altri termini, amministra la quota sociale e i diritti<br />

connessi e non la società, che è soggetto giuridico distinto dai titolari delle<br />

quote. Sicché la legittimazione del «debitore» ex art. 18 comma 1 legge fallim.<br />

spetta alla società, rappresentata dall’amministratore, e non al custode.<br />

Di tale distinzione ne è avvertito lo stesso opponente che, nell’esporre<br />

l’ultimo motivo di impugnazione, afferma testualmente, nel corpo dell’atto<br />

di citazione, che il dott. Ciro Montella «non è il legale rappresentante dell’impresa<br />

fallita ma il semplice custode della stessa».<br />

Non si ravvisa, nell’opponente, neppure la seconda qualifica legittimante,<br />

vale a dire quella del terzo «interessato» all’opposizione. La nozione di<br />

interesse, cui fa riferimento l’art. 18 comma 1 legge fallim., non può che essere<br />

riferita alla sfera giuridica del terzo, che non sia parte del procedimento<br />

prefallimentare, la quale subisca effetti sfavorevoli dalla dichiarazione di fallimento<br />

dell’imprenditore. Tale interesse qualificato coincide, perciò, con il<br />

pregiudizio arrecato al terzo, di natura patrimoniale, come nel caso ad es.<br />

del socio non amministratore, dell’amministratore in proprio e non nella<br />

re opposizione sul presupposto della probabilità di perdere il capitale investito con l’azzeramento<br />

della partecipazione ( 7 ); interesse certamente patrimoniale e la cui tutela processuale,<br />

inerendo alla conservazione del solo bene sottoposto al vincolo, pare doversi affidare al custode.<br />

5. Come anticipato, oltre ai criteri soggettivo ed oggettivo considerati dal Tribunale la<br />

fattispecie potrebbe essere vagliata pure alla luce della peculiare natura del sequestro penale,<br />

che nel caso di specie era preventivo.<br />

In riferimento a tale misura il Tribunale di Salerno ha correttamente affermato che «anche<br />

in costanza di fallimento, e finché permanga il sequestro preventivo, il custode conserva i<br />

poteri di amministrazione, a fini conservativi, dei beni. Continua ad esercitare le facoltà edi<br />

poteri compresi nei rapporti giuridici, attivi e passivi, che fanno capo al patrimonio separato e<br />

che non si trasferiscono al curatore fallimentare».<br />

( 7 )V.supra nota 3.


100<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

qualità, dei creditori non ricorrenti, dei terzi potenziali destinatari di azioni<br />

revocatorie o aventi un rapporto contrattuale con il fallito sul quale il fallimento<br />

esplica gli effetti previsti dagli artt. 72 e segg. legge fallim. Possono<br />

ravvisarsi, eventualmente, anche interessi di ordine morale, come, ad es.,<br />

quello dell’erede del fallito, dell’ex socio, ecc.<br />

Così inteso, non è ravvisabile alcun interesse all’impugnazione della sentenza,<br />

concreto o anche solo potenziale, in capo al custode ed amministratore giudiziario<br />

del sequestro preventivo. Egli è gestore solo degli interessi di un patrimonio,<br />

separato dalla soggettività dell’imprenditore fallito in virtù del vincolo<br />

di indisponibilità imposto dal provvedimento cautelare, che non subisce effetti<br />

sfavorevoli dall’apertura della procedura fallimentare. Anche in costanza di fallimento,<br />

e finché permanga il sequestro preventivo,ilcustodeconservaipoteri<br />

di amministrazione, a fini conservativi, dei beni. Continua ad esercitare la facoltà<br />

ed i poteri compresi nei rapporti giuridici, attivi e passivi, che fanno capo al<br />

patrimonio separato e che non si trasferiscono al curatore fallimentare. Ed infatti,<br />

i beni della società fallita ancor oggi sono sottratti alle funzioni gestorie e<br />

liquidatorie del curatore fallimentare che, a riprova di quanto si sostiene, ha<br />

avanzato istanze di revoca del sequestro, rigettate dal Tribunale di Salerno.<br />

Neppure l’eventuale qualità di custode delle quote sociali conferisce al-<br />

Diversamente a dirsi per il caso di sequestro penale conservativo parificato dalla giurisprudenza<br />

al sequestro conservativo civile ( 8 ) il quale, essendo inammissibile ex art. 51 legge<br />

fallim., in corso di fallimento diventa inefficace: in particolare si ritiene che «la dichiarazione<br />

di fallimento vanifichi sostanzialmente la misura cautelare sottraendo la disponibilità del bene al<br />

giudice che l’ha disposta e, di conseguenza, al creditore che l’ha richiesta, a nulla rilevando che<br />

questi possa insinuare la sua pretesa (subendo peraltro i concorso degli altri creditori) nella procedura<br />

fallimentare, senza considerare che il legale rappresentante della società potrebbe non<br />

avere alcun interesse pratico ad opporsi al fallimento nell’ipotesi in cui si prospettasse comunque<br />

la perdita della stessa»( 9 ). Per tale ipotesi è stato sostenuto che «pare potersi ipotizzare la legittimazione<br />

ad agire del custode anche nel caso in cui sia in discussione l’esistenza stessa o comunque<br />

l’efficacia della misura cautelare, quantomeno come legittimazione ad processum concorrente<br />

con quella del titolare della legittimazione ad causam che resti inerte»( 10 ).<br />

Quanto al sequestro penale preventivo, poi, è stato correttamente rimarcato che il legislatore<br />

penale è orientato ad ampliare l’ambito delle competenze della persona che è chiamata<br />

a«provvedere alla custodia alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati»: «l’art.<br />

2 sexies legge 31 maggio 1965, n. 575 (e succ. modifiche) prevede infatti che detta persona, che<br />

non a caso è qualificata ‘‘amministratore’’, non debba limitarsi alla semplice custodia (così come<br />

pare intenderla la sentenza in rassegna) ma debba operare «anche al fine di incrementare, se<br />

possibile, la redditività dei beni ‘‘e tale compito è talmente rilevante che, quando oggetto del<br />

( 8 )Zanichelli, op. cit., 629; in giurisprudenza, Tribunale Milano, 16 settembre 1996, in Fall., 1997, 216;<br />

Appello Roma, 14 settembre 1992, ivi, 1993, 289.<br />

( 9 )Zanichelli, ibidem.<br />

( 10 )Zanichelli, ibidem.


Parte II - Giurisprudenza 101<br />

l’opponente la legittimazione all’impugnazione ex art. 18 legge fallim., con<br />

una sorta di sua sostituzione al socio avente «interesse». Quest’ultimo, infatti,<br />

uno specifico interesse di ordine morale alla revoca del fallimento, come<br />

tale personale ed intrasmissibile, sul quale non incide minimamente il<br />

sequestro, che comporta solo l’indisponibilità dei diritti patrimoniali e societari<br />

inerenti la quota sequestrata e giammai lo priva dell’esercizio di interessi<br />

strettamente personali. In sostanza, l’interesse dell’ausiliario del giudice<br />

penale non può essere di ordine morale ma solo patrimoniale e deve<br />

potersi ravvisare solo nel caso in cui il fallimento sta potenzialmente un fattore<br />

di rischio di conservazione delle quote e dei beni sequestrati. Ma, come<br />

evidenziato, ciò non è e, pertanto, va esclusa la legittimazione del custode ex<br />

art. 18 comma 1 legge fallim. anche sotto tale aspetto.<br />

L’inammissibilità dell’opposizione si riflette sull’intervento volontario in<br />

giudizio spiegato dal custode ed amministratore giudiziario della società<br />

Impronta Italia soc. a resp. lim. Anche in questo caso, l’interventore non<br />

è la società titolare delle quote, in persona del suo rappresentante legale,<br />

che può partecipare al giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento<br />

della partecipata, bensì il custode ed amministratore giudiziario della<br />

società (che, come nel primo caso, non specifica se l’oggetto dei sequestro<br />

comprende solo i beni della società o anche il capitale sociale).<br />

Orbene, ove si tratti di un intervento adesivo c.d. dipendente, l’inammissibilità<br />

dell’opposizione proposta dall’opponente si trasmette all’intervenuto,<br />

poiché, come è noto, tale ipotesi di litisconsorzio facoltativo successivo<br />

non amplia l’oggetto del giudizio e, nel caso di opposizione alla sentenza<br />

di fallimento, non introduce un’autonoma impugnazione.<br />

sequestro sia un’azienda, è previsto che l’amministratore possa essere scelto anche tra quei soggetti<br />

che svolgono o hanno svolto le funzioni di commissario per l’amministrazione delle grandi<br />

imprese in crisi’’; ‘‘analogamente l’art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito nella<br />

legge 7 agosto 1992, n. 365 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti<br />

di contrasto alla criminalità mafiosa) dispone che il giudice con la sentenza di condanna<br />

o di ‘‘patteggiamento’’ per determinati gravi reati «nomina un amministratore con il compito di<br />

provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni confiscati»( 11 ).<br />

6. Un ulteriore elemento che, accompagnato al permanere delle funzioni di amministratore<br />

giudiziario a seguito della dichiarazione di insolvenza, in caso di sequestro preventivo di<br />

azienda fa sorgere l’interesse del custode a promuovere il giudizio di opposizione è costituito<br />

dal fatto che tale misura per l’ipotesi di condanna dell’imputato è eventualmente destinata a<br />

convertirsi nella confisca la quale, come noto, consiste nell’espropriazione ad opera dello Stato<br />

delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero ne rappresentano<br />

il prodotto od il profitto (art. 240 c.p.). Il provvedimento di sequestro preventivo costituisce,<br />

infatti, una fase anticipatoria e strumentale alla futura confisca (facoltativa o obbligatoria) dei<br />

( 11 )Zanichelli, ibidem.


102<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

In verità, il fondamento della legittimazione enunciato dall’interventore<br />

(la titolarità della quota maggioritaria nel capitale della società fallita) sembra<br />

corrispondere alla situazione giuridica processuale propria dell’interventore<br />

adesivo autonomo (c.d. intervento litisconsortile). L’interesse dedotto<br />

in giudizio non appare, infatti, dipendente da quello dell’opponente<br />

ma, così come prospettato, autonomo rispetto ad esso e tale da qualificare<br />

un proprio interesse all’opposizione (l’interesse, di cui all’art. 18 comma 1<br />

legge fallim.). In tal caso, l’inammissibilità della prima opposizione non si<br />

trasmette alla seconda, che è domanda autonoma proposta dall’interventore<br />

nei confronti della curatela e del creditore ricorrente e diretta a far valere un<br />

proprio interesse, che si afferma tutelato dall’art. 18 comma 1 legge fallim.<br />

Ma la domanda autonoma, che amplia l’oggetto del giudizio, deve essere<br />

introdotta con le forme previste dalla legge processuale, al fine di garantire<br />

il contraddittorio e la difesa in giudizio della controparte (curatore e creditore).<br />

In particolare, la comparsa di costituzione contenente la domanda<br />

beni sottoposti a tale misura, rientrando tra gli atti ablatori con i quali viene autoritativamente<br />

tolta ad un soggetto la proprietà o la disponibilità di alcuni beni ( 12 ).<br />

Pertanto, qualora dovesse intervenire la condanna dell’imputato (anche in virtú delle riconsiderazioni<br />

del brocardo societas delinquere non potest che il D.lgs. n. 231 del 2001 ha<br />

imposto), ai sensi e per gli effetti dell’art. 323 comma 3 cod. proc. pen. si avrebbe l’automatica<br />

conversione del sequestro preventivo nella sanzione della confisca.<br />

È evidente, tuttavia, come, in tale evenienza, sorgerebbe un conflitto tra lo Stato, portatore<br />

dell’interesse pubblicistico all’ablazione dei beni e i creditori a soddisfarsi con adempimento<br />

coattivo (concorsuale o meno) sugli stessi beni oggetto del sequestro preventivo (art<br />

321, comma 2, cod. proc. pen.) destinato a tramutarsi in confisca obbligatoria o facoltativa<br />

( 13 ). Il conflitto si presenterebbe anche in assenza della dichiarazione di fallimento e in relazione<br />

all’esecuzione forzata per espropriazione individuale; con conseguente posizione della<br />

questione della legittimazione del custode e amministratore giudiziario a proporre le opposizioni<br />

all’esecuzione o agli atti esecutivi.<br />

Sulla questione si registrano due opposti orientamenti a seconda che la situazione soggettiva<br />

dello Stato venga considerata come finale o reale ovvero come strumentale o relativa.<br />

6.1. Secondo un primo orientamento nel conflitto tra i creditori – i quali intendono soddisfare<br />

le proprie pretese sui beni oggetto della potenziale confisca – e lo Stato – che può<br />

(confisca facoltativa) o deve (confisca obbligatoria) applicare sugli stessi beni la sanzione abla-<br />

( 12 ) Per l’affermazione della funzionalità del sequestro alla confisca v., da ultimo, Cassazione, Sez. Un., 25<br />

ottobre 2005, n. 41396; Cassazione, 27 gennaio 2005, n. 11902.<br />

( 13 ) Il tema del conflitto tra creditore che intende soddisfarsi sui beni del debitore e Stato che dispone la<br />

confisca sugli stessi trova un precedente storico nella vicenda giudiziaria oggetto della XVII orazione – senza titolo<br />

– di Lisia che tratta di un’azione proposta contro il fisco da parte di un cittadino che non riesce a soddisfare<br />

un proprio credito derivante da un mutuo erogato a un tale Eratone perché i beni di costui erano stati, appunto,<br />

confiscati dallo Stato (sull’orazione, v. Talamanca M., Qualche osservazione sull’orazione 17 di Lisia, inXenion.<br />

Festschrift für Pan. I. Zepos, Atene, 1973, I, 599 seg.). Per l’orazione, v. Lisia, Orazioni (XVI-XXXIV), a cura di<br />

E. Medda, Rizzoli, Milano, 2007, 96 seg.


Parte II - Giurisprudenza 103<br />

nuova doveva essere notificata ai convenuti contumaci, secondo quanto<br />

previsto dall’art. 292 comma 1 c.p.c.<br />

La mancanza di notifica della comparsa dell’interventore non è emendabile<br />

con l’ordinanza di fissazione del termine per la notifica, prevista dalla<br />

norma appena citata. Ed infatti, stante l’inammissibilità della prima opposizione,<br />

la sua originaria notifica non paralizza la decorrenza del termine decadenziale<br />

per la proposizione dell’opposizione alla sentenza di fallimento.<br />

Ne segue che la comparsa dell’interventore doveva essere notificata entro il<br />

termine previsto dall’art. 18 legge fallim.<br />

Come è noto, l’art. 18 legge fallim. è stato dichiarato costituzionalmente<br />

illegittimo limitatamente alla parte in cui stabiliva «per il debitore» la decorrenza<br />

del termine di 15 giorni, per proporre opposizione, dalla data di affissione<br />

della sentenza di fallimento (Corte Cost. sent. n. 151 del 1980).<br />

Successivamente, il Giudice delle leggi ha dichiarato manifestamente infondata<br />

la stessa questione sollevata in riferimento ai soggetti diversi del debitore<br />

(sent. n. 273 del 1987). Dalla duplice pronuncia si ricava che l’art. 18<br />

legge fallim., nel testo anteriore alla recente novella, prevede una diversa<br />

decorrenza del termine di decadenza dall’opposizione, a seconda se l’opponente<br />

sia il fallito (o la società fallita) o un qualsiasi terzo interessato. Per il<br />

primo, il termine decorre dalla comunicazione o notificazione della senten-<br />

toria – non può che prevalere il secondo. Sulla problematica – che involge anche i rapporti tra<br />

procedura concorsuale e procedimento penale – è intervenuta la Suprema Corte la quale, a<br />

Sezioni Unite, ha chiarito che «il sequestro preventivo avente ad oggetto un bene confiscabile in<br />

via obbligatoria deve ritenersi assolutamente insensibile alla procedura fallimentare, prevalendo<br />

l’esigenza di inibire l’utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente «pericoloso» in<br />

vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato»( 14 ). Chiarisce la Suprema Corte che,<br />

in tal caso, «le ragioni di tutela dei terzi creditori sono destinate ad essere pretermesse rispetto<br />

alla prevalente esigenza di tutela della collettività»; da tale premessa dovrebbe discendere de<br />

plano l’interesse della custodia ad impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento con la quale<br />

vengono acquisiti alla massa i beni suscettibili di confisca obbligatoria; e questo, anche al<br />

fine di evitare la liquidazione del patrimonio. Tanto più poi che nell’evoluzione della giurisprudenza<br />

di legittimità èstato ulteriormente chiarito che «il curatore del fallimento possa<br />

chiedere ed ottenere l’autorizzazione alla loro vendita ed alla conseguente distribuzione del ricavato<br />

ai creditori concorsuali, dandosi luogo anche in tal modo alla realizzazione della finalità<br />

perseguita dal legislatore, costituita dallo spossessamento del condannato, con l’avvertenza, peraltro,<br />

che il giudice, in tal caso, è tenuto a esercitare un più rigido e penetrante controllo onde<br />

acquisire la ragionevole certezza che i beni che sarebbero stati da confiscare non ritornino surrettiziamente<br />

in altro modo, attraverso prestanomi o con altri fraudolenti accorgimenti, nella<br />

diretta o indiretta disponibilità del condannato medesimo»( 15 ).<br />

( 14 ) Cassazione pen. SS. UU., 24 maggio 2004, n. 29951, in Fall., 2005, 1265 segg. con nota di Iacoviello,<br />

Fallimento e sequestri penali.<br />

( 15 ) Cassazione pen., 2 febbraio 2007, n. 20443, in Cassazione, pen., 2009, 1, 273.


104<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

za; per i secondi resta, invece, il dies a quo previsto dalla formulazione originaria<br />

della norma, ovverosia la data di affissione della sentenza, quale forma<br />

di pubblicità idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione. Per i<br />

terzi, infatti, «non è prevista alcuna forma di notificazione o di comunicazione<br />

della sentenza di fallimento di modo che, per gli stessi, il dies a quo per la<br />

proposizione dell’istanza «regolamento di competenza» (così come, del resto,<br />

per la proposizione dell’opposizione alla dichiarazione di fallimento) non può<br />

che essere costituito dall’atto processuale che – secondo l’art. 17 comma 2 legge<br />

fallim. – vale a creare la presunzione legale di conoscenza della sentenza di<br />

fallimento, e che è, appunto, l’affissione della sentenza alla porta esterna del<br />

Tribunale» (Cass., sez. I, 7 agosto 1992 n. 9353). Ed allora, il termine di<br />

decadenza maturava, per l’interveniente, alla scadenza del quindicesimo<br />

giorno dalla data di affissione della sentenza di fallimento (depositata in da-<br />

Per l’ipotesi invece di sequestro preventivo funzionale alla confisca facoltativa le Sezioni<br />

Unite hanno deciso che è legittima la misura in relazione a beni di provento di attività illecita<br />

e appartenenti ad un’impresa dichiarata fallita, nei cui confronti sia instaurata la relativa procedura<br />

concorsuale, a condizione che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, dia<br />

motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti<br />

alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare.<br />

Anche nel caso di confisca facoltativa tuttavia il conflitto degli interessi dello Stato – di<br />

cui è portatore l’amministratore giudiziario – e degli interessi dei creditori concorsuali – di cui<br />

è portatore il curatore fallimentare – pare da solo essere sufficiente a legittimare il primo ad<br />

impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento ( 16 ); quanto meno per contrastare l’eventualità<br />

che l’autore del reato paghi i creditori fallimentari con i proventi dell’attività criminosa<br />

( 17 ). Del resto con la stessa pronuncia la Suprema Corte ha ravvisato il capo al curatore<br />

fallimentare la legittimazione a proporre istanza di riesame del provvedimento di sequestro<br />

preventivo, sia quella di revoca delle misura, ai sensi dell’art. 322 cod. proc. civ., nonché<br />

di ricorrere per cassazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. avverso le relative ordinanze<br />

emesse dal tribunale del riesame ( 18 ).<br />

Secondo tale primo orientamento tra la pretesa dello Stato ad espropriare mediante confisca<br />

la res frutto dell’attività delittuosa e quella dei creditori che, avendo un credito pecuniario,<br />

intendono soddisfarsi coattivamente e in via concorsuale non può allora che prevalere lo<br />

Stato e ciò in ossequio al principio dell’ordinaria prevalenza delle situazioni finali o reali su<br />

quelle strumentali o relative. L’interesse del custode sarà allora quello di rimuovere la procedura<br />

concorsuale funzionale alla liquidazione dei beni colpiti dal sequestro preventivo e ciò a<br />

tutela dell’interesse superiore dello Stato all’eventuale acquisizione mediante la confisca degli<br />

stessi beni in caso di condanna dell’imputato.<br />

( 16 ) Cassazione pen. SS. UU., 24 maggio 2004, n. 29951, cit.<br />

( 17 ) Come chiarito, infatti, «non è un problema di par condicio creditorum (che non si pone mai in caso di<br />

confisca). È un problema di tutela delle aspettative legittime di tutti i creditori. A fronte di questa esigenza si pone<br />

l’esigenza penalistica di prevenzione speciale (smorzare la pericolosità del reo rompendo il suo legame con la cosa). I<br />

reati che accrescono la massa attiva sono solitamente reati criminologicamente connotati dal fine di lucro. Sottrarre il<br />

profitto al reo significa togliergli un potente motivo per delinquere» (Iacoviello, op. cit., 1278).<br />

( 18 ) Cassazione pen. SS. UU., 24 maggio 2004, n. 29951, cit.


Parte II - Giurisprudenza 105<br />

ta 12 giugno 2006). Nel caso di specie, la comparsa è stata depositata in data<br />

22 novembre 2006, a distanza di cinque mesi dal deposito della sentenza<br />

di fallimento. Di qui l’inammissibilità anche dell’intervento volontario.<br />

Nulla per le spese processuali, stante la contumacia dei convenuti.<br />

P.Q.M., il Tribunale di Salerno, terza sezione civile, definitivamente decidendo<br />

in primo grado nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa<br />

di fallimento iscritto al R.G. n. 5595/06, così provvede: 1. dichiara la<br />

contumacia della curatela del fallimento della società Bioagricola soc. a<br />

resp. lim. e del creditore convenuto Edilnatura soc. a resp. lim.; 2. dichiara<br />

l’inammissibilità dell’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento<br />

proposta dal dott. Montella Ciro, nella qualità di custode ed amministratore<br />

giudiziario del sequestro preventivo della società Bioagricola Cilento soc. a<br />

resp. lim., e dall’intervento in giudizio del dott. Ietto Nicola, nella qualità di<br />

custode ed amministratore giudiziario del sequestro preventivo della società<br />

Impronta Italia soc. a resp. lim; 3. nulla per le spese processuali.<br />

6.2. Sennonché la più recente giurisprudenza sembra non considerare quella dello Stato<br />

come situazione finale o reale. Infatti, da ultimo, la questione è stata risolta secondo i principi<br />

della trascrizione nei registri immobiliari dando pertanto rilievo all’anteriorità della formalità.<br />

Ha chiarito infatti la Suprema Corte che la confisca di un immobile dà sempre luogo ad un<br />

acquisto a titolo derivativo in favore dello Stato che non prescinde dal rapporto tra bene e<br />

precedente titolare; sul presupposto che i diritti reali limitati si estinguono per le sole cause<br />

indicate nell’art. 2778 cod. civ. ne consegue che la confisca «non può pregiudicare i diritti reali<br />

di garanzia costituiti sui beni oggetto del provvedimento ablativo, in epoca anteriore all’instaurazione<br />

del procedimento di prevenzione, in favore di terzi estranei ai fatti, senza che possa farsi<br />

distinzione [...] tra giudice civile e penale»( 19 ).<br />

Senza necessariamente arrivare a considerare il fallimento come un pignoramento generale,<br />

il principio potrebbe estendersi pure all’ipotesi di procedura concorsuale ai sensi dell’art.<br />

45 L. fall. Ne deriva allora che con l’opposizione il custode può far valere la prevalenza<br />

del procedimento di prevenzione instaurato anteriormente all’«ora zero» cui retroagiscono gli<br />

effetti dello spossessamento ai sensi dell’art. 42 legge fallim. ( 20 ).<br />

Filippo Murino<br />

( 19 ) Cassazione, 5 ottobre 2010, n. 20664 (in terminis, v. già Cassazione, 29 ottobre 2003, 16227). Anche<br />

con speciale riferimento all’azione revocatoria fallimentare, il conflitto tra Stato e curatela è stato risolto mediante<br />

le regole della trascrizione nei registri immobiliari da Cassazione, 7 febbraio 2007, n. 2718 la quale ha chiarito<br />

che, qualora il sequestro di prevenzione cui retroagiscono gli effetti della confisca sia stato trascritto anteriormente<br />

alla trascrizione della domanda, l’ablazione sarà opponibile dallo Stato.<br />

( 20 ) In tema, si rinvia a Rocco di Torrepadula N., Commento sub art. 42, inIl nuovo diritto fallimentare,<br />

diretto da Jorio e coordinato da Fabiani, Bologna-Torino, 2006, I, 690 seg.; nonché aParisi A., Commento<br />

sub art. 42, inCommentario alla legge fallimentare, diretto da C. Cavallini, Milano, 2010, 881 seg.; Genoviva P.,<br />

Gli effetti patrimoniali e personali del fallimento per il fallito,inFallimento e altre procedure concorsuali, diretto da<br />

G. Fauceglia e L. Panzani, 1, Torino, 2009, 446 seg.


TRIBUNALE DI ROMA<br />

28 giugno 2010 (decr.)<br />

Pres. Monsurrò - Est. Miccio<br />

Fall. Immobiliare Valadier / C.F.<br />

Fallimento - Accertamento del passivo - Opposizione allo stato passivo -<br />

Rito applicabile - Natura contenziosa del giudizio - Irrilevanza della<br />

scelta del rito - Determinazione delle competenze - Tariffa professionale<br />

relativa ai giudizi contenziosi<br />

(Legge fallim., artt. 98 e 99)<br />

Per dirimere la questione concernente la natura contenziosa o meno del giudizio<br />

di opposizione allo stato passivo occorre aver riguardo non tanto alla tipologia<br />

del rito, quanto, piuttosto, alla natura contenziosa o meno del giudizio. La<br />

scelta del rito, camerale dovuta alla capacità acceleratoria di tale procedimento<br />

non ne esclude la natura contenziosa e l’applicazione della correlata tariffa professionale<br />

per la determinazione delle competenze spettanti per il patrocinio prestato<br />

( 1 ).<br />

Rilevato che tra la reclamante ed il fallimento era intervenuto un accor-<br />

( 1 ) Sulla contestata natura contenziosa del giudizio di opposizione a stato passivo.<br />

Il decreto, pur se con una motivazione estremamente sintetica, ha comunque il pregio di<br />

affrontare e risolvere la querelle determinata dalla scelta operata dal legislatore della riforma<br />

di ricondurre i giudizi impugnatori (opposizione, revocazione ed impugnazione) nell’ambito<br />

del procedimento camerale ( 1 ), in ragione della natura ad esso riconosciuta dai giudici di legittimità<br />

di«contenitore neutro» ( 2 ), sì da poter essere utilizzato in modo indistinto per qualsiasi<br />

procedimento avente, o meno, natura contenziosa.<br />

Il provvedimento reso dal Tribunale di Roma in sede di reclamo, nel pronunciare la revoca<br />

del decreto di liquidazione impugnato, con il quale era stata negata l’applicazione della<br />

( 1 ) Cassazione, 28 luglio 2004, n. 14200, in Foro it., 2005, I, 777, sulla tendenza alla utilizzazione del procedimento<br />

camerale quale strumento idoneo a regolare le liti su diritti soggettivi; Cassazione, 19 giugno 1996, n.<br />

5629, in Giur. it., 1996, I, 1, 1300, con nota di Caratta, La procedura camerale come «contenitore neutro» e<br />

l’accertamento dello «status» di figlio naturale dei minori; Vona, Gli strumenti di tutela endofallimentari: brevi<br />

riflessioni, inLe procedure concorsuali nel nuovo diritto fallimentare, a cura di Caiafa A., con la collaborazione<br />

di De Matteis S.-Scarafoni.<br />

( 2 ) Costantino G., Profili processuali, inIl fallimento, 2005, 997, che, operata una ricostruzione dei diversi<br />

riti introdotti dal Legislatore per la regolazione delle controversie civili, ha sottolineato, opportunamente,<br />

che la mancanza di regole predeterminate avrebbe potuto essere fonte di incertezza per inevitabili contrasti interpretativi;<br />

Pagni, L’accertamento del passivo nelle riforme della legge fallimentare, inForo it., 2006, V, 187; per<br />

una analisi critica del fenomeno della cameralizzazione della tutela giurisdizionale, si veda Proto-Pisani, Il nuovo<br />

art. 111 Cost. e il giusto processo civile, inForo it., 2000, V, 241.


Parte II - Giurisprudenza 107<br />

do professionale di pattuizione del compenso in misura corrispondente ai<br />

minimi tariffari;<br />

rilevato che l’unica questione posta dalla lite è quella della applicabilità,<br />

in sede di determinazione dei diritti e degli onorari spettanti per il patroci-<br />

tariffa professionale prevista per i procedimenti contenziosi, sul presupposto che quello nell’ambito<br />

del quale il professionista aveva prestato assistenza fosse da inquadrare tra gli speciali,<br />

con conseguente applicazione dell’onorario unico previsto dalla relativa tabella di riferimento<br />

(art. 11, comma 1, D.M. n. 127/2004), ha argomentato muovendo da quanto stabilito<br />

nella relazione accompagnatoria, laddove risultano chiarite le ragioni dell’opzione normativa.<br />

La questione affrontata, per la sua rilevanza, avrebbe meritato un maggior approfondimento,<br />

essendo ad essa ancorata la soluzione della stessa natura del procedimento che consegue,<br />

e si instaura, quante volte il creditore, le cui ragioni siano state integralmente, ovvero<br />

parzialmente, disattese nel quantum, o per effetto della negata collocazione richiesta, proponga<br />

opposizione allo stato passivo per veder modificata la statuizione cui, attualmente, è riconosciuta<br />

efficacia endoconcorsuale.<br />

Per poter fornire una risposta maggiormente articolata e decisamente più convincente<br />

rispetto a quanto appare dalla motivazione del decreto capitolino, appare opportuno chiedersi<br />

se, con l’attuale riforma, il legislatore abbia inteso diversamente configurare, rivisitandone il<br />

contenuto, il procedimento impugnatorio che si instaura con l’opposizione allo stato passivo.<br />

La risposta che sarà data ad un siffatto interrogativo, ove negativa, sarà estensibile, per<br />

coerenza logica, anche ai procedimenti di impugnazione e revocazione.<br />

Nessuno ha dubitato in passato, difatti, della natura contenziosa dei giudizi regolati allora,<br />

partitamente, dagli artt. 98, 99 e 100 legge fallim.<br />

Vigente, difatti, la precedente disciplina, era pacifico l’inquadramento della opposizione<br />

allo stato passivo nella categoria dei procedimenti aventi natura giurisdizionale, contenziosa,<br />

cognitiva e decisoria ( 3 ).<br />

Si discuteva, piuttosto, tra coloro i quali individuavano nell’opposizione un vero e proprio<br />

giudizio di opposizione ( 4 ), e chi, al contrario, ravvisava nello stesso semplicemente gli<br />

estremi di una distinta e successiva fase del giudizio di primo grado, volta al riesame, in sede<br />

di cognizione piena ed esauriente, dei risultati ai quali fosse approdata la precedente fase, sulla<br />

scorta della deliberazione sommaria compiuta dal Giudice delegato ( 5 ).<br />

La Suprema Corte ( 6 ) ha, di recente, stabilito che il procedimento di opposizione allo<br />

stato passivo si configura come un giudizio speciale di cognizione al quale possono essere applicate<br />

le regole in tema di appello e, ancora, che possono essere prodotti nuovi documenti, in<br />

quanto le decadenze fissate nell’art. 93, settimo comma, legge fallim., non si comunicano nella<br />

successiva fase dell’opposizione, aggiungendo che, peraltro, nella stessa fase sommaria i do-<br />

( 3 ) Montanari, Dell’accertamento del passivo e dei diritti mobiliari dei terzi, le procedure concorsuali, a cura<br />

di Tedeschi, I, 2, Torino, 1996, 797; Lanfranchi, Procedimenti decisori sommari, inEnc. giur., XXIV, Roma,<br />

1991, 8.<br />

( 4 ) Satta, Diritto fallimentare, Padova, 1990, 311; Ragusa Maggiore, Passivo (accertamento), inEnc.<br />

giur., XXXII, Roma, 1982, 211.<br />

( 5 ) Russo, L’accertamento del passivo nel fallimento, Milanofiori, Assago, 1995, 240; Bonsignori, Il fallimento,<br />

Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, a cura di Galgano, IX, Padova, 1986,<br />

606.<br />

( 6 ) Cassazione, 11 settembre 2009, n. 19697, in Foro it., 2009, 462, con nota di Fabiani M.


108<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

nio prestato in un giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge<br />

fallimentare, della tariffa professionale con riferimento alla voce afferente i<br />

procedimenti speciali (come ritenuto nel provvedimento reclamato) ovvero<br />

dei procedimenti contenziosi di primo grado (come ritenuto da parte reclamante);<br />

cumenti giustificativi del credito possono essere prodotti sino all’udienza che si svolge davanti<br />

al giudice delegato ( 7 ).<br />

Il legislatore della riforma ha regolato, d’altronde, la formazione dello stato passivo, partitamente,<br />

prevedendo, all’art. 93 legge fallim., le domande di ammissione al passivo, nonché<br />

quelle rivendica e di restituzione, con l’indicazione analitica del contenuto del ricorso; all’art.<br />

94 legge fallim., gli effetti di quest’ultimo; all’art.95 legge fallim., lo svolgimento dell’udienza<br />

dinanzi al Giudice delegato; all’art. 96 legge fallim., la formazione e gli effetti dello stato passivo;<br />

all’art. 97 legge fallim. la relativa comunicazione.<br />

In particolare, l’art. 98 legge fallim., nel prevedere un unico procedimento per l’opposizione,<br />

l’impugnazione elarevocazione, individua la funzione di ciascun rimedio, precisando<br />

che l’opposizione è diretta a contestare il rigetto, anche parziale, della domanda di ammissione,<br />

ovvero di quelle di rivendica e di restituzione, mentre l’impugnazione e la revocazione<br />

sono volte a contestare l’accoglimento di tali domande.<br />

Oggetto delle controversie rimane, dunque, l’accertamento dell’esistenza o dell’ammontare<br />

dei crediti, nonché dell’esistenza e della collocazione delle cause di prelazione e, con specifico<br />

riferimento all’opposizione, questa costituisce l’unico rimedio a disposizione dei creditori<br />

esclusi, ovvero ammessi in modo difforme dalla domanda, sicché appare evidente la natura<br />

tipicamente contenziosa della stessa, quante volte il tribunale, nel contraddittorio delle<br />

parti in conflitto, è chiamato a pronunciare attraverso l’esatta individuazione del thema probandum<br />

e decidendum, così come risultante dalle richieste formulate ( 8 ).<br />

Non a caso, la disciplina novellata stabilisce che «l’opposizione è proposta nei confronti<br />

del curatore», ciò in quanto, in effetti, il risultato che si intende perseguire consiste nella modificazione<br />

dello stato passivo, sicché il curatore è contraddittore necessario, tant’è che la<br />

mancata partecipazione al processo di quest’ultimo renderebbe il provvedimento inutiler dato,<br />

poiché inidoneo a realizzare gli effetti tipici previsti dalla legge.<br />

Ne consegue, inevitabilmente, l’applicabilità alle dette azioni della disciplina di cui agli<br />

artt. 102 (litisconsorzio necessario); 268 (termini per l’intervento); 310 (effetti dell’estinzione<br />

del processo); 354 (rimessione al primo giudice per altri motivi) e 383 (cassazione con rinvio)<br />

del codice di rito e, specularmente, il potere del giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio<br />

nei confronti del curatore; la facoltà di quest’ultimo di intervenire in giudizio senza<br />

subire preclusione alcuna; l’onere delle parti di rispettare l’ordine di integrazione del contraddittorio;<br />

il potere della Corte di rilevare, anche d’ufficio, la mancata partecipazione del<br />

curatore e di rimettere la causa al primo giudice affinché il processo si svolga nel contraddittorio<br />

integro ( 9 ).<br />

Ovviamente, tale disciplina deve essere adeguata alla struttura del nuovo procedimento<br />

speciale previsto per l’opposizione allo stato passivo, che non si caratterizza, esclusivamente,<br />

( 7 ) In tal senso l’art. 93, nel testo risultante dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, che ha abrogato,<br />

con decorrenza del 1º gennaio 2008, il comma settimo del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.<br />

( 8 ) Caiafa A., L’accertamento del passivo, inLe procedure concorsuali nel nuovo diritto fallimentare, a cura<br />

di Caiafa A., 2009.<br />

( 9 ) Costantino G., La riforma della legge fallimentare, a cura di Nigro A. e Sandulli M., 2006, 560.


Parte II - Giurisprudenza 109<br />

ritenuto che, secondo la giurisprudenza del supremo collegio, al fine di<br />

dirimere la questione occorre fare riferimento non tanto alla tipologia di ri-<br />

per avere il legislatore privilegiato il rito camerale, solo per ragioni di celerità e speditezza,<br />

avendo operato tale scelta ben consapevole della natura contenziosa della controversia, che<br />

dunque permane.<br />

Il procedimento, seppur è introdotto con il ricorso, si svolge in camera di consiglio e si<br />

conclude con decreto, ed è pertanto simile ed affine al modello generale regolato dall’art. 737<br />

e segg. cod. proc. civ., non ne condivide la natura, atteso che differenti sono le modalità di<br />

introduzione della causa, essendo regolate espressamente le forme di attuazione del contraddittorio,<br />

non affidate alla discrezione del giudice, in conseguenza della prevista locuzione<br />

«convocate le parti», e, altresì, perché diversa è la disciplina concernente la formazione del<br />

convincimento del giudice, non essendo a questi riconosciuto il potere di «assumere informazioni».<br />

Tutto ciò èconfermato dalla stessa formulazione dell’art. 99 legge fallim. che, puntualmente,<br />

individua il contenuto del ricorso; fissa i termini a comparire; regola la costituzione<br />

dei resistenti; stabilisce il contenuto delle memorie; impone alle parti di articolare i mezzi<br />

di prova e regolamenta i poteri istruttori d’ufficio.<br />

Il criterio discretivo tra procedimenti a contraddittorio ed a cognizione pieni, e quelli a<br />

cognizione sommaria, risiede nella circostanza che, nei primi, è la legge a predeterminare modi<br />

e forme di realizzazione del contraddittorio e di formazione del convincimento del giudice,<br />

laddove, nei secondi, al contrario, gli uni e gli altri sono affidati a formule ampie, che il giudice<br />

deve riempire di contenuto in relazione alle specifiche esigenze della controversia sottoposta<br />

al suo vaglio ( 10 ).<br />

La mera previsione della trattazione in camera di consiglio, pertanto, non è certamente<br />

sufficiente a qualificare come sommario il procedimento, quante volte per effetto della natura<br />

contenziosa della controversia le parti confliggenti vengono autorizzate al deposito di specifici<br />

scritti, e compaiono per la discussione in una pluralità di udienze.<br />

E d’altronde, da un semplice esame dell’art. 99 legge fallim., è facile comprendere la rigida<br />

regolamentazione del procedimento in questione – a differenza del modello camerale<br />

uniforme – prevedendo la disposizione normativa specifici contenuti del ricorso e dettando,<br />

ancora, i relativi termini ( 11 ), come sembra evidente dalla circostanza che il resistente ha l’onere<br />

di costituirsi in giudizio dieci giorni prima «depositando una memoria difensiva contenente,<br />

a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione<br />

dei mezzi di prova e dei documenti prodotti»( 12 ), ed il tribunale all’udienza «....assume,<br />

in contraddittorio tra le parti, i mezzi di prova ammessi, anche delegando uno dei suoi componenti»<br />

e«se necessario può assumere informazioni anche d’ufficio e può autorizzare la produzione<br />

di ulteriori documenti».<br />

La decisione, dunque, non si fonda soltanto sulle informazioni di cui all’art. 738, comma<br />

3, cod. proc. civ., ed il riferimento ai mezzi di prova – che devono essere articolati negli atti<br />

introduttivi – evoca chiaramente la comune disciplina dell’istruzione probatoria, in relazione<br />

alla individuazione dei mezzi utilizzabili, alla efficacia degli stessi, ed ai modi e tempi della<br />

relativa assunzione.<br />

Non a caso, di recente, è stato affermato che «il giudizio di opposizione allo stato passivo,<br />

( 10 ) Costantino G., La riforma della legge fallimentare, a cura di Nigro A. e Sandulli M., 2006, 561.<br />

( 11 ) Costantino G., La riforma della legge fallimentare, a cura di Nigro A. e Sandulli M., 2006, 560.<br />

( 12 ) La previsione ricalca il rito del lavoro: art. 416 cod. proc. civ.


110<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

to applicabile (camerale ovvero ordinario) quanto alla natura contenziosa o<br />

meno del giudizio (così Cassazione, 2613/2010; Cassazione, 21371/2009;<br />

Cassazione, 25352/2008);<br />

ritenuto che nessun dubbio può esservi in ordine alla natura contenziosa<br />

del giudizio di opposizione a stato passivo, rispetto al quale la scelta del<br />

al pari di qualunque altro giudizio di cognizione di natura contenziosa, è retto dal principio dispositivo<br />

e il giudice non può procedere d’ufficio all’acquisizione del fascicolo della procedura<br />

fallimentare»( 13 ).<br />

Ed ancora, il potere di assumere informazioni è residuale, in quanto utilizzabile, unicamente<br />

ed esclusivamente, «se necessario», dovendo combinarsi lo stesso, in ogni caso, con gli<br />

ordinari poteri istruttori, in ragione della indiscussa operatività delle regole di cui agli artt.<br />

115 e 116 cod. proc. civ., per le quali «il giudice deve porre a fondamento della decisione le<br />

prove» e deve valutarle «secondo il suo prudente apprezzamento».<br />

L’indagine istruttoria, dunque, deve essere effettuata secondo i modi della cognizione<br />

ordinaria esclusivamente nell’ipotesi in cui ciò non permetta al giudice la ricostruzione dei<br />

fatti, riconoscendo a questi di avvalersi dello strumento delle informazioni ( 14 ).<br />

Il procedimento si conclude, poi, con decreto, che può fondarsi anche sulla «non contestazione»<br />

delle domande, proveniente «dal curatore o dai creditori intervenuti».<br />

Il tribunale, in tale ultima ipotesi, non può che limitarsi a prendere atto del comportamento<br />

delle parti ed ammettere il credito e, forse, solo in questo caso, potrebbe accedersi alla<br />

tesi della natura camerale non contenziosa.<br />

Nell’ipotesi, invero, fisiologica, dell’esistenza di un conflitto e di precise contestazioni, si<br />

passa inevitabilmente dalla fase di trattazione a quella decisoria, che contiene, al suo interno,<br />

passaggi comuni ad ogni processo a cognizione piena ( 15 ).<br />

Il passaggio alla fase decisoria presuppone, d’altronde, che l’istruttoria sia compiuta, ovvero<br />

sia considerata superflua – come dispongono per il processo ordinario gli artt. 187, comma<br />

1, e 188 cod. proc. civ. – sicché rimane affidato al collegio il potere di dirigere il processo<br />

e, dunque, la scelta tra la decisione immediata, con invito alla discussione, ovvero la concessione<br />

dei termini per il deposito di memorie, a seconda della complessità della controversia.<br />

In sede di opposizione allo stato passivo, infatti, l’indagine del tribunale non è limitata<br />

solo alla legittimità del provvedimento pronunciato dal giudice delegato, ma è estesa al riesame<br />

dell’intero rapporto dal quale il credito insinuato trae origine, con la conseguenza<br />

che gli è consentito valutare tutte le ragioni ed eccezioni dirette, rispettivamente, a sorreggere<br />

ed a contrastare il fondamento delle domande originarie ( 16 ).<br />

Nel giudizio di opposizione il creditore assume la veste di attore, mentre il curatore, che<br />

contesta la pretesa, quella di convenuto, tanto che quest’ultimo ha la possibilità di sollevare<br />

tutte le eccezioni inerenti la infondatezza della pretesa diverse da quelle enunciate in sede di<br />

verifica.<br />

( 13 ) Tribunale Rimini, 23 dicembre 2008, in www.ilcaso.it.<br />

( 14 ) Costantino G., La riforma della legge fallimentare, a cura di Nigro A. e SandulliI M., 2006, 567;<br />

Montanari, L’art. 99, inIl nuovo diritto fallimentare, Commentario diretto da Jorio A. e coordinato da Fabiani<br />

M., 2006, 1505.<br />

( 15 ) Costantino G., La riforma della legge fallimentare, a cura di Nigro A. e Sandulli M., 2006, 570.<br />

( 16 ) Ferro, La legge fallimentare, Commentario teorico-pratico, 2007, 706; Montanari, Dell’accertamento<br />

del passivo e dei diritti mobiliari dei terzi, le procedure concorsuali, a cura di Tedeschi, I, 2, Torino, 1996, 800;<br />

Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2000, 397.


Parte II - Giurisprudenza 111<br />

rito camerale operata dal Legislatore si giustifica in virtù di una asserita capacità<br />

acceleratoria di tale tipologia procedimentale, non a caso, peraltro, a<br />

sua volta modellata sullo schema del processo del lavoro, ovvero di un procedimento<br />

contenzioso (cfr. relazione di accompagnamento alla riforma<br />

della legge fallimentare, sub art. 99 legge fallim., ove si legge quanto segue:<br />

La nuova disciplina, pertanto, non accusa alcun reale deficit per quel attiene alle garanzie<br />

processuali rispetto all’ordinamento ante riforma, rimanendo pienamente salvaguardata la disponibilità<br />

della cognizione piena ed esauriente ai fini della revisione delle decisioni emesse, a<br />

cognizione sommaria, dal giudice delegato.<br />

Proprio in conseguenza di ciò, nel rispetto dei principi costituzionali, la pronuncia che<br />

scaturisce dal procedimento in esame ha forza di cosa giudicata, a differenza dei procedimenti<br />

di tipo camerale ( 17 ).<br />

Il provvedimento conclusivo del giudizio di opposizione ha, quindi, tutti i connotati essenziali<br />

della sentenza, in quanto emesso all’esito di un procedimento contenzioso a cognizione<br />

piena, non camerale ( 18 ).<br />

La stessa Suprema Corte ( 19 ) ha affermato che, ai fini della liquidazione delle spese processuali,<br />

il procedimento camerale per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla riduzione<br />

del termine di ragionevole durata del processo – di cui alla legge n.89 del 2001 – ha<br />

natura contenziosa, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti<br />

spettanti per l’attività prestata «....trovano applicazione le tabelle A, paragrafo IV, e B, paragrafo<br />

I, allegate al d.m. 8 aprile 2004, n. 127, nonché il principio, di cui all’art. 24 della legge n.<br />

794 del 1942, delle inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti in detta tariffa».<br />

E d’altronde, i procedimenti cautelari, in quanto costituiscono una fase del procedimento<br />

di merito, non rientrano, per la stessa ragione, tra quelli speciali, con la conseguenza che<br />

sono dovuti gli onorari del processo ordinario.<br />

La Suprema Corte ( 20 ), al riguardo, ha stabilito che la previsione in ragione della quale<br />

spetta all’avvocato un onorario unico ed omnicomprensivo per tutta l’opera prestata nell’ambito<br />

dei «procedimenti speciali», si riferisce unicamente – come si evince anche dall’art. 13<br />

dell’anzidetto d.m. n. 585 del 1994 – alla fase non contenziosa dei procedimenti previsti<br />

nel libro IV del codice di rito, e cioè quella che si sviluppa fino a quando non sorgano contestazioni,<br />

il cui esame, poi, si intende devoluto al giudice in sede di cognizione, sì da essere<br />

dovuti, in tal caso, gli onorari di cui ai capi II, III e V della tabella allegata al d.m. 5 ottobre<br />

1994, n. 585.<br />

( 17 ) Montanari, L’art. 99, inIl nuovo diritto fallimentare, Commentario diretto da Jorio e coordinato da<br />

Fabiani M., 2006, 1505; Tribunale Udine, 26 giugno 2008, in Il Fallimento, 2009, 481, con nota di Commisso,<br />

ha ritenuto che «nei procedimenti camerali di natura contenziosa, quale è quello di opposizione allo stato passivo, di<br />

cui agli artt. 98 e 99 legge fallim., introdotti con la legge di riforma, la parte non può stare in giudizio senza il ministero<br />

di un difensore»; Tribunale Novara, decreto, 16 novembre 2009, in www.filodiritto.com, che ha affermato<br />

non potersi dubitare che la natura del procedimento regolato dai citati art. 98 e 99 legge fallim. sia quella di un<br />

giudizio speciale avente natura contenziosa ed a cognizione piena, essendo esplicitamente prevista la tutela del<br />

principio del contraddittorio e del giusto processo, con emissione di un provvedimento che, pur avendo la forma<br />

di decreto, appare avere natura sostanziale di giudicato e valenza decisoria.<br />

( 18 ) Cassazione, 22 luglio 2009, n. 17154, in www.filodiritto.com; Tribunale Milano, decreto, 4 marzo 2008;<br />

Tribunale Mantova, decreto, 11 dicembre 2007, entrambe in Giur. it., 2009, 142, con nota di Donvito.<br />

( 19 ) Cassazione, 7 ottobre 2009, n. 21371; Cassazione, 4 febbraio 2010, n. 2613.<br />

( 20 ) Cassazione, Sez. II, 7 gennaio 2003, n. 51, in Rep. Foro it., 2003, voce Onorari e competenze, n. 189.


112<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

«...i commi dal secondo all’ottavo disciplinano la fase introduttiva del procedimento,<br />

ancora una volta sulla falsa riga del rito del lavoro...»);<br />

ritenuto pertanto che non possa non trovare applicazione la tariffa professionale<br />

nella parte relativa ai giudizi contenziosi di primo grado;<br />

vista la notula in atti<br />

P.Q.M., revoca il provvedimento reclamato.<br />

Quelle che precedono, in estrema sintesi, le ragioni per le quali, in effetti, appare logico e<br />

coerente ritenere che l’onorario dell’avvocato, per l’assistenza prestata, debba essere determinato,<br />

nei giudizi impugnatori, tenendo conto della tariffa prevista per i procedimenti contenziosi<br />

e, non già, camerali, non potendosi fare riferimento alla tipologia del rito quanto, piuttosto,<br />

alla natura contenziosa, o meno, del procedimento.<br />

Avv. Prof. Antonio Caiafa


TRIBUNALE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI<br />

3 novembre 2009<br />

Pres. Beatrice - Rel. est. Levita<br />

Fall.to XXX Soc. a resp. lim. c. M.D. e P.A.<br />

Fallimento - Fallimento delle società - Società di capitali - Società a responsabilità<br />

limitata - Amministratori - Responsabilità - Azione di responsabilità<br />

dei creditori sociali - Esclusione<br />

(Codice civile art. 2476)<br />

A seguito della riforma del diritto societario, i creditori di una società a<br />

responsabilità limitata non sono legittimati a proporre l’azione di responsabilità<br />

nei confronti degli amministratori ( 1 ).<br />

(Omissis) –Motivi della decisione. – La domanda della Curatela è fondata<br />

e va accolta per le ragioni che di seguito si espongono. Nella vicenda in<br />

esame, il Giudice Delegato autorizzava la Curatela ad esercitare l’azione di<br />

responsabilità ex art. 146 legge fallim. nei confronti degli amministratori le-<br />

( 1 ) Sulla responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata nei confronti<br />

dei creditori sociali.<br />

1. – Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi affronta diverse<br />

questioni, inerenti la responsabilità degli amministratori di soc. a resp. lim., che si prospettano<br />

nell’ambito dell’ordinamento societario riformato con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,<br />

ed alla luce delle modifiche apportate alla legge fallimentare dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.<br />

In particolare, nel caso di specie, dichiarato il fallimento di una soc. a resp. lim., il curatore<br />

fallimentare esercitava l’azione di responsabilità ex art. 146 legge fallim. nei confronti<br />

degli amministratori (unico e di fatto) della società fallita.<br />

I convenuti si costituivano in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione dell’azione,<br />

nel merito l’assenza del nesso causale fra la loro condotta ed il dissesto della società e<br />

comunque la piena legittimità del loro operato.<br />

Il Tribunale, dopo aver precisato che l’azione di cui all’art. 146 legge fallim. comprende,<br />

in modo unitario ed inscindibile, tanto l’azione sociale di responsabilità, quanto quella spettante<br />

ai creditori sociali, consentendo al curatore fallimentare di cumulare i vantaggi di entrambe<br />

le azioni, ha escluso che nel sistema riformato i creditori della soc. a resp. lim. – e<br />

quindi per essi il curatore in caso di fallimento della società – siano ancora legittimati a proporre<br />

l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Ed infatti, come constatato<br />

in sentenza, l’attuale art. 2476 cod. civ., che regolamenta la responsabilità degli amministratori<br />

di soc. a resp. lim., non richiama più gli artt. 2393-2395 cod. civ. Sempre secondo il Tribunale,<br />

il silenzio del legislatore su tale aspetto non può essere neppure colmato in via interpretativa<br />

dalle norme in tema di scioglimento e liquidazione delle società di capitali, dal momento<br />

che gli artt. 2485, comma 1, e 2486 cod. civ., in considerazione della specificità delle<br />

previsioni ivi contenute e della diversità dei presupposti della responsabilità nei casi in esame,<br />

non giustificano la proponibilità della suddetta azione.


114<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

gale e di fatto della XXX soc. a resp. lim. (come ormai pacificamente riconosciuto<br />

in giurisprudenza: cfr. da ultimo Cassazione Civ., sez. I, 12 marzo<br />

2008, n. 6719, sulla scia dei leading cases di Cassazione Civ., 6 marzo 1999,<br />

n. 1925 e Cassazione Civ., 14 settembre 1999, n. 9795).<br />

E nel caso in esame non vi è dubbio che il P.A. abbia rivestito la qualifica<br />

di amministratore di fatto della XXX soc. a resp. lim., come tale rispondendo<br />

verso la società ed i creditori sociali dei danni cagionati dalla<br />

violazione dei propri doveri (cfr. Tribunale Milano, 21 maggio 2008; Tribunale<br />

Milano, 18 ottobre 2007; Tribunale Milano, 8 marzo 2007; Tribunale<br />

Roma, 27 gennaio 2006): è infatti provato per tabulas (cfr. contratto del 6<br />

ottobre 2001 con la «Coviello soc. a resp. lim.», nel quale il P.A. sottoscrive<br />

quale amministratore di fatto della XXX soc. a resp. lim.) che il P.A. si sia<br />

sistematicamente ingerito nella concreta gestione della società, ricoprendo<br />

un ruolo direttivo nelle scelte strategiche attinenti all’amministrazione dell’ente<br />

ed intrattenendo rapporti con i terzi (circostanza confermata dallo<br />

stesso P.A. in sede di audizione davanti al Curatore in data 17 novembre<br />

Peraltro, il Giudicante ha opportunamente evidenziato che la soluzione prescelta è in linea<br />

con l’obiettivo dei recenti interventi normativi, dai quali risulta, fra l’altro, che il modello<br />

della soc. a resp. lim. tratteggiato dalla legislazione vigente si configura come autosufficiente<br />

rispetto a quello della soc. per az.<br />

Esclusa, pertanto, l’esperibilità dell’azione dei creditori sociali, il Tribunale è passato a<br />

verificare nel merito la fondatezza dell’azione sociale di responsabilità esercitata dal curatore<br />

fallimentare nei confronti dei convenuti, dopo aver disatteso l’eccezione di prescrizione da<br />

questi ultimi sollevata, in quanto la prescrizione, che decorre a partire dalla data di commissione<br />

del fatto dannoso (ovvero di emersione del relativo pregiudizio), è sospesa ex art. 2491,<br />

n. 7, cod. civ. finché gli amministratori rimangono in carica, per cui tale sospensione, nel caso<br />

in esame, è cessata il giorno della dichiarazione di fallimento.<br />

Il Tribunale ha così accolto la domanda attorea, dal momento che, considerata la natura<br />

contrattuale dell’azione esercitata, la curatela ha provato l’inadempimento da parte degli amministratori,<br />

il danno patito dalla società ed il nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso,<br />

mentre i convenuti, dal canto loro, non hanno fornito alcuna prova idonea ad escludere la<br />

loro responsabilità.<br />

Per quanto riguarda infine l’entità del danno, il Giudice di merito, applicando il criterio<br />

dell’accertamento causale della condotta, ha ritenuto che, in conseguenza dell’assoluta inattendibilità<br />

della contabilità sociale, il danno in questione dovesse essere quantificato nell’intero<br />

ammontare del passivo accertato, delle minusvalenze delle vendite e degli illeciti prelevamenti<br />

bancari.<br />

2. – Prendendo spunto dalla sentenza del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, in<br />

questa sede ci si intende soffermare sulla questione relativa alla possibilità di configurare, nell’ambito<br />

del sistema giuridico attualmente vigente, un’azione di responsabilità dei creditori<br />

sociali nei confronti degli amministratori di soc. a resp. lim., che, in caso di fallimento della<br />

società, possa essere esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 legge fallim.<br />

Tale questione, particolarmente controversa, deve essere esaminata in una prospettiva<br />

storica, che tenga conto dell’evoluzione normativa che ha riguardato prima il diritto societario<br />

e poi la disciplina fallimentare.


Parte II - Giurisprudenza 115<br />

2006). Ciò premesso, va anzitutto evidenziato che l’azione ex art. 146 legge<br />

fallim., come è ius receptum, affascia con carattere unitario e inscindibile l’azione<br />

sociale di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 cod. civ. e l’azione spettante<br />

ai creditori sociali ex art. 2394 cod. civ., ragion per cui il curatore cumula<br />

i vantaggi di ciascuna di esse senza dover scegliere quale esercitare<br />

(cfr. da ultimo Cassazione Civ., sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977; Cassazione<br />

Civ., 6 ottobre 1981, n. 5241; nella giurisprudenza di merito, cfr. Tribu-<br />

Com’è noto, anteriormente alla riforma del diritto societario realizzata con il d.lgs. n. 6/<br />

2003, la responsabilità degli amministratori di società di capitali era disciplinata in modo uniforme<br />

dagli artt. 2392-2395 cod. civ. relativi alla soc. per az., i quali trovavano applicazione<br />

anche alla soc. a resp. lim. in virtù del rinvio contenuto nel previgente art. 2487, comma 2,<br />

cod. civ., per cui gli amministratori di soc. a resp. lim., al pari di quelli di s.p.a., erano responsabili<br />

non solo nei confronti della società, ma anche verso i creditori sociali, oltre che nei confronti<br />

dei singoli soci e terzi ( 1 ).<br />

In questo contesto, era pacifico che il curatore del fallimento di una soc. a resp. lim. – in<br />

forza del combinato disposto dell’art. 146, comma 2, legge fallim. (nel testo anteriore alle modifiche<br />

apportate dal d.lgs. n. 5/06) e dell’allora vigente art. 2487, comma 2, cod. civ. – potesse<br />

esercitare, anche cumulativamente, nei confronti degli amministratori sia l’azione di responsabilità<br />

in favore della società (art. 2393 cod. civ.), sia quella in favore dei creditori sociali<br />

(art. 2394 cod. civ.) ( 2 ).<br />

Il quadro normativo è profondamente mutato con la riforma societaria del 2003, dal momento<br />

che il nuovo art. 2476 cod. civ. – che disciplina, per la soc. a resp. lim., la responsabilità<br />

degli amministratori (o, per meglio dire, la più ampia responsabilità gestionale ( 3 )) –<br />

prevede soltanto la legittimazione del singolo socio ad esercitare l’azione sociale di responsabilità<br />

nei confronti degli amministratori, ma non contempla espressamente né l’esercizio di<br />

tale azione da parte della società, né una responsabilità degli amministratori nei confronti<br />

dei creditori sociali ( 4 ).<br />

Per quanto concerne l’azione sociale di responsabilità, non vi è dubbio che la stessa, per<br />

ragioni di ordine logico e sistematico, sia presente anche nel sistema riformato, in quanto il<br />

rapporto di amministrazione intercorre con la società edèquest’ultima ad essere direttamente<br />

danneggiata dalla condotta illecita dell’amministratore ( 5 ). Al tempo stesso, è pacifico che,<br />

a seguito del fallimento della società, il curatore fallimentare sia legittimato (in via esclusiva)<br />

ad esercitare l’azione sociale ex art. 2476 cod. civ. (anche ai sensi dell’art. 2486, comma 2,<br />

cod. civ. per i pregiudizi derivati al patrimonio sociale dalla violazione dei doveri di cui al<br />

( 1 ) Sulla disciplina previgente, si vedano, per tutti, G. Minervini, Gli amministratori di società per azioni,<br />

Milano, 1956, 229 seg.; F. Bonelli, La responsabilità degli amministratori, inTrattato Colombo-Portale, 4, Torino,<br />

1991, 323 seg.<br />

( 2 ) Per una disamina degli aspetti problematici che si ponevano in passato, si veda, fra gli altri, A. Nigro,<br />

Le società per azioni nelle procedure concorsuali, inTrattato Colombo-Portale, 9**, Torino, 1993, 370 seg.<br />

( 3 ) Basti pensare a quanto stabilito dal comma 7 dell’art. 2476 cod. civ., secondo il quale sono solidalmente<br />

responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti<br />

gestionali dannosi per la società, i soci o i terzi.<br />

( 4 ) Cfr. O. Cagnasso, Commento ad art. 2476,inIl nuovo diritto societario, diretto da G. Cottino, G. Bonfante,<br />

O. Cagnasso e P. Montalenti, II, Bologna, 2004, 1875 seg.<br />

( 5 ) In questi termini, V. Salafia, Il nuovo modello di società a responsabilità limitata, inSocietà, 2003, 5;<br />

Tribunale Napoli, 10 gennaio 2007, ivi, 2008, 1031.


116<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

nale Milano, 14 novembre 2006; Tribunale Napoli, 16 aprile 2004). Occorre<br />

quindi innanzitutto interrogarsi se, a seguito della riforma del diritto societario,<br />

i creditori di una s.r.l. (e quindi il curatore fallimentare per essi,<br />

nell’ipotesi di fallimento) siano ancora legittimati a proporre l’azione di responsabilità<br />

nei confronti degli amministratori. A siffatto quesito il Collegio<br />

ritiene di dover fornire risposta negativa.<br />

Il problema giuridico, di non poco momento, viene evidenziato già dalla<br />

Relazione Governativa al d.lgs. n. 5/2006 («Quanto agli amministratori della<br />

comma 1 dell’art. 2486 cod. civ.), in base al combinato disposto degli artt. 42 e 43 legge fallim.,<br />

che lo abilitano all’esercizio delle posizioni soggettive del fallito ( 6 ).<br />

È piuttosto controverso, invece, se sia tuttora presente nella nuova soc. a resp. lim. un’azione<br />

dei creditori sociali verso gli amministratori, pur in mancanza di un’espressa previsione<br />

normativa, analoga a quella contenuta nell’art. 2394 cod. civ., che contempla la specifica responsabilità<br />

degli amministratori di soc. per az. nei confronti dei creditori per l’inosservanza<br />

degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.<br />

La problematica non è stata risolta neppure dalla successiva riforma della legge fallimentare<br />

realizzata con il d.lgs. n. 5/2006, la quale, anche per non incorrere in un eccesso di delega,<br />

si è limitata ad adottare una «formulazione aperta» (come risulta testualmente dalla relazione<br />

illustrativa al decreto delegato), prevedendo all’art. 146, comma 2, legge fallim., senza<br />

alcuna specificazione, che il curatore fallimentare è legittimato alle azioni di responsabilità<br />

contro i componenti degli organi di gestione e di controllo, lasciando così all’interprete il<br />

compito di individuare quali siano le azioni esperibili in sede concorsuale ( 7 ).<br />

La soluzione che, sul piano ricostruttivo, si ritiene di adottare in merito all’ammissibilità<br />

nella soc. a resp. lim. riformata di una azione di responsabilità che possa essere promossa dai<br />

creditori sociali nei confronti degli amministratori è destinata ad avere significative ripercussioni<br />

proprio in ambito fallimentare ( 8 ).<br />

Ed infatti, riconoscendo la legittimazione dei creditori sociali ad agire nei confronti degli<br />

amministratori, in caso di fallimento della società, il curatore avrebbe la possibilità di esercitare<br />

ex art. 146 legge fallim. sia l’azione sociale di responsabilità sia l’azione di responsabilità<br />

nell’interesse dei creditori, cumulando i vantaggi offerti da entrambe le azioni.<br />

In tal senso, per quanto l’azione nell’interesse della società miri ad una più ampia reintegrazione<br />

del patrimonio sociale, l’inclusione nell’iniziativa giudiziaria del curatore fallimentare<br />

anche dell’azione dei creditori sociali presenta una specifica rilevanza nel caso in cui la società<br />

abbia rinunziato ad esercitare l’azione sociale di responsabilità oppure qualora la stessa<br />

abbia concluso con gli amministratori una transazione pregiudizievole per i creditori, impugnabile<br />

con l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 cod. civ.<br />

( 6 ) Cfr. Cassazione, 22 ottobre 1998, n. 10488, in Mass. Giur. it., 1998; Tribunale Napoli, 24 gennaio 2007,<br />

in Fall., 2007, 946; Tribunale Napoli, 10 gennaio 2007, ibidem, 948; Tribunale Milano, 25 gennaio 2006, in Società,<br />

2007, 320.<br />

( 7 ) Si trattava di una soluzione obbligata, dal momento che la legge delega si era disinteressata del fallimento<br />

delle società, per cui, intervenendo sull’art. 146 legge fallim., non era possibile integrare le norme civilistiche<br />

senza che si configurasse un eccesso di delega: così V. Caridi, Commento ad art. 146, inLa riforma della legge<br />

fallimentare, a cura di A. Nigro e M. Sandulli, II,Torino, 2006, 879.<br />

( 8 ) Sui termini della questione, si veda N. Rocco di Torrepadula, La responsabilità degli amministratori<br />

nel fallimento della società a responsabilità limitata, inFall., 2006, 1464 seg., ove ulteriori riferimenti bibliografici.


Parte II - Giurisprudenza 117<br />

società a responsabilità limitata e al dibattito in ordine alla sussistenza di una<br />

loro specifica responsabilità verso i creditori sociali, si è preferito, considerato<br />

che la delega legislativa è muta al riguardo, adottare una formula ‘‘aperta’’ che<br />

lasci cioè agli interpreti il compito di stabilire se il curatore possa esercitare nei<br />

confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata solo l’azione<br />

di responsabilità sociale o anche quella verso i creditori sociali»: così sub art.<br />

146 nella nuova formulazione). Esiste, in argomento, un orientamento giurisprudenziale<br />

di merito secondo cui tale legittimazione possa ritenersi an-<br />

Peraltro, sempre in sede concorsuale assumono particolare rilievo le differenze che, sul<br />

piano sostanziale e processuale, sussistono fra le due azioni, segnatamente per quanto concerne<br />

gli aspetti probatori, le eccezioni opponibili e la prescrizione ( 9 ).<br />

3. – Sulla possibilità di configurare, nel sistema riformato, un’azione di responsabilità dei<br />

creditori sociali nei confronti degli amministratori di soc. a resp. lim. si è sviluppato un acceso<br />

dibattito che ha visto coinvolta non solo la dottrina ( 10 ), ma anche e soprattutto la giurisprudenza<br />

di merito ( 11 ), la quale se ne è occupata maggiormente con riguardo alle relative implicazioni<br />

di ordine fallimentare.<br />

Al riguardo, l’orientamento prevalente ( 12 )ènel senso di riconoscere la legittimazione dei<br />

creditori sociali ad agire in responsabilità contro gli amministratori di soc. a resp. lim., ora<br />

ritenendo tale forma di tutela espressione di un principio generale operante per tutte le imprese<br />

ad autonomia patrimoniale perfetta, per cui sarebbe superflua un’espressa previsione<br />

normativa ( 13 ), ora propendendo per un’applicazione analogica dell’art. 2394 cod. civ. relativo<br />

alla soc. per az. ( 14 ), o ancora riconducendo l’azione in questione nell’ambito del principio<br />

( 9 ) Cfr. G.U. Tedeschi, La prescrizione delle azioni di responsabilità, inSocietà, 1988, 1010 seg.; nonché,<br />

più di recente, S. Ambrosini, Le azioni di responsabilità, inIl fallimento, a cura di S. Ambrosini, G. Cavalli e A.<br />

Jorio, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, XI, Padova, 2009, 754 seg.<br />

( 10 ) Per una ricognizione delle diverse opinioni espresse in dottrina, si veda A. Angelillis,G.Sandrelli,<br />

Commento ad art. 2476, inSocietà a responsabilità limitata, a cura di L.A. Bianchi, in Commentario alla riforma<br />

delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi e M. Notari, Milano, 2008, 771 seg.; nonché G.<br />

Mollo, La responsabilità per danni nella s.r.l., inGiur. comm., 2008, I, 806 seg.<br />

( 11 ) La Corte di Cassazione, invece, non si è ancora pronunciata sulla questione.<br />

( 12 ) Tribunale Novara, 12 gennaio 2010, in www.novaraius.it; Tribunale Nola, 18 giugno 2009, in Fall.,<br />

2010, 121; Tribunale Roma, 23 febbraio 2009, ibidem, 97; Tribunale Biella, 21 ottobre 2008, in www.ilcaso.it;<br />

Tribunale Verona, 27 febbraio 2008, in www.ilcaso.it; Tribunale Milano, 10 ottobre 2007, in Giur. it., 2008,<br />

2511; Tribunale Mantova, 20 dicembre 2007, in www.ilcaso.it; Tribunale Pescara, 15 novembre 2006, in Foro<br />

it., 2007, 1, 2262; Tribunale Mantova, 14 settembre 2005, in Fall., 2006, 98; Tribunale Udine, 11 febbraio<br />

2005, in Dir. fall., 2005, II 808; Tribunale Napoli, 12 maggio 2004, in Società, 2005, 1013; Tribunale Napoli,<br />

28 aprile 2004, in Fall., 2005, 681; Tribunale Napoli, 16 aprile 2004, ibidem, 687.<br />

( 13 ) In tal senso P. Benazzo, L’organizzazione della nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari, inSocietà,<br />

2003, 1074; S. Ambrosini, Commento ad art. 2476, inSocietà di capitali. Commentario, a cura di G. Niccolini<br />

e A. Stagno d’Alcontres, III, Napoli, 2004, 1606, il quale considera l’azione dei creditori sociali «connaturale alla<br />

stessa funzione gestoria esercitata nell’ambito di qualunque impresa ad autonomia patrimoniale perfetta».<br />

( 14 ) Così, fra gli altri, O. Cagnasso, Commento ad art. 2476, inIl nuovo diritto societario, 1890; G. Zanarone,<br />

Della società a responsabilità limitata, inCommentario Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano,<br />

II, 2010, 1099 seg.; R. Teti, La responsabilità degli amministratori di s.r.l., inIl nuovo diritto delle società, diretto<br />

da P. Abbadessa e G.B. Portale, 3, Torino, 2007, 660 seg.; V. Salafia, L’azione di responsabilità contro gli amministratori<br />

di società di capitali, inSocietà, 2008, 163.


118<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

cora sussistente, nonostante la riforma legislativa (cfr. Tribunale Biella, 21<br />

ottobre 2008; Tribunale Udine, 17 ottobre 2008; Tribunale Milano, 10 ottobre<br />

2007; Tribunale Roma, 22 maggio 2007; Tribunale Pescara, 15 novembre<br />

2006; Tribunale Catania, 17 febbraio 2006; Tribunale Mantova,<br />

14 maggio 2005; Tribunale Napoli, 28 aprile 2004). Le richiamate decisioni<br />

propendono – fra l’altro – per una mera svista del legislatore societario, avvalorata<br />

dalla circostanza che anche nel nuovo codice societario sia espressamente<br />

prevista la legittimazione dei creditori sociali ad agire nei confronti<br />

dei sindaci (in virtù del richiamo di cui all’art. 2477 cod. civ. alla disciplina<br />

in materia di società per azioni) e dei liquidatori (ex art. 2489 cod. civ.). Il<br />

richiamo analogico alle norme dettate per le società per azioni, che sarebbero<br />

espressione di un principio generale insito nell’ordinamento, varrebbe<br />

altresì – per le pronunce in argomento – a vincere eventuali profili di incostituzionalità<br />

della norma, pena l’introduzione di una ingiustificata disparità<br />

di trattamento fra i soci ed i creditori di una s.r.l. rispetto a quelli di una<br />

società per azioni. Tuttavia, secondo altra parte della giurisprudenza (cfr.<br />

del «neminem laedere» di cui all’art. 2043 cod. civ. ( 15 ), oppure aderendo ad una interpretazione<br />

dell’art. 2394 cod. civ. in chiave di legittimazione surrogatoria rispetto all’azione sociale,<br />

così da ammetterne l’esercizio in tutte le società ( 16 ).<br />

In questa prospettiva, peraltro, si sostiene diffusamente che vi sarebbero diversi indici<br />

normativi, i quali deporrebbero in favore dell’ammissibilità dell’azione dei creditori sociali<br />

anche con riguardo alla soc. a resp. lim.<br />

Innanzi tutto, rileverebbe la disciplina relativa a scioglimento e liquidazione, che opera<br />

per tutte le società di capitali, ed in particolare l’art. 2486, comma 2, cod. civ., il quale contempla<br />

espressamente la responsabilità, verso i creditori sociali, degli amministratori che abbiano<br />

violato il dovere di conservare l’integrità ed il valore del patrimonio sociale, a seguito<br />

del verificarsi di una causa di scioglimento.<br />

Si fa, inoltre, riferimento all’art. 2477, ultimo comma, cod. civ., che richiama, per le soc.<br />

a resp. lim. dotate obbligatoriamente del collegio sindacale, le norme relative a tale organo<br />

previste per la soc. per az., fra le quali vi è anche l’art. 2407 cod. civ., che a sua volta contempla<br />

la responsabilità dei sindaci ex art. 2394 cod. civ. Si ritiene, pertanto, che quest’ultima<br />

norma debba applicarsi –sussistendo una eadem ratio – anche agli amministratori di soc. a<br />

resp. lim., altrimenti si arriverebbe alla paradossale conseguenza che i creditori potrebbero<br />

agire nei confronti dei sindaci per omesso controllo, ma non nei confronti degli amministratori<br />

autori dell’illecito dannoso.<br />

Ed ancora, sempre secondo l’orientamento dominante, vi sarebbe l’art. 2497 cod. civ.<br />

che, nel prevede la responsabilità della capogruppo nei confronti dei creditori delle società<br />

( 15 ) La tesi è particolarmente diffusa in giurisprudenza: cfr. Tribunale Novara, 12 gennaio 2010, cit.; Tribunale<br />

Biella, 21 ottobre 2008, cit.; Tribunale Verona, 27 febbraio 2008, cit.; Tribunale Mantova, 20 dicembre<br />

2007, cit.; Tribunale Napoli, 12 maggio 2004, cit.; Tribunale Napoli, 28 aprile 2004, cit.<br />

( 16 ) In questi termini A. Nigro, Diritto societario e procedure concorsuali, inIl nuovo diritto delle società,<br />

diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 1, Torino, 2007, 197; V. Salafia, Profili di responsabilità degli amministratori<br />

di società di capitali, inSocietà, 2005, 1336.


Parte II - Giurisprudenza 119<br />

Appello Napoli, 7 luglio 2008; Tribunale Milano, 25 gennaio 2006; Tribunale<br />

S. Maria Capua Vetere, 18 marzo 2005; Tribunale Napoli, 11 novembre<br />

2004), a seguito della riforma del diritto societario, i creditori di una<br />

s.r.l. (e quindi il curatore fallimentare) non sono più legittimati a proporre<br />

l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Ed infatti, l’attuale<br />

disposto dell’art. 2476 cod. civ., che oggi regolamenta la responsabilità<br />

degli amministratori della s.r.l. e che è stato innovato dall’art. 3, d.lgs. 6/<br />

2003, non fa più richiamo agli artt. 2393-2395 cod. civ.<br />

Secondo il Collegio, il silenzio del legislatore in parte qua non può essere<br />

colmato in via interpretativa (tanto che neppure la Corte Costituzionale,<br />

con la sentenza n. 481/2005, ha inteso prendere esplicita posizione in tal<br />

senso), dal momento che gli artt. 2485 comma 1 e 2486 cod. civ., in consi-<br />

soggette ad attività di direzione e coordinamento, implicitamente ammette l’azione dei creditori<br />

contro gli amministratori della capogruppo, la quale potrebbe essere anche una soc. a<br />

resp. lim.<br />

Gli articoli richiamati, in maniera a volte tralatizia, per giustificare la responsabilità degli<br />

amministratori di soc. a resp. lim. nei confronti dei creditori sociali sono – a ben vedere –<br />

irrilevanti o, comunque, non decisivi.<br />

Ed infatti, occorre precisare che l’applicazione alla soc. a resp. lim. delle norme della soc.<br />

per az. relative al collegio sindacale deve avvenire entro i limiti di compatibilità. Pertanto, dal<br />

momento che la responsabilità dei sindaci segue quella degli amministratori, la mancata previsione<br />

della responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali non può<br />

che comportare anche l’irresponsabilità dei sindaci nei confronti di tali soggetti.<br />

Altrettanto inconferente, poi, è l’art. 2486 cod. civ., come puntualmente rilevato dal Tribunale<br />

di Sant’Angelo dei Lombardi, dal momento che l’articolo in questione prende in considerazione<br />

l’ipotesi particolare in cui la società si avvia alla liquidazione, la quale è prioritariamente<br />

indirizzata alla soddisfazione dei creditori sociali. In tal senso, l’art. 2486 cod. civ.<br />

riguarda solo il periodo che intercorre fra il verificarsi della causa di scioglimento e la sostituzione<br />

degli amministratori con i liquidatori e contempla una responsabilità diversa da quella<br />

di cui all’art. 2394 cod. civ., in quanto è riferita all’obbligo di assicurare una «gestione conservativa»<br />

proprio in vista della liquidazione.<br />

Infine, è piuttosto evidente che la responsabilità contemplata dall’art. 2497 cod. civ. è<br />

riconducibile ad una tutela speciale che opera nell’ambito dei gruppi societari, la quale<br />

non è suscettibile di essere estesa a situazioni differenti.<br />

A parte queste precisazioni, comunque, appare decisamente più convincente l’orientamento<br />

minoritario ( 17 ), il quale esclude la proponibilità dell’azione dei creditori sociali nei<br />

confronti degli amministratori di soc. a resp. lim., oltre che in forza dell’argomento letterale,<br />

per l’autonomia del relativo corpus normativo e per l’impossibilità di individuare un obbligo<br />

di buona amministrazione azionabile da parte dei creditori della società.<br />

( 17 ) Cfr. Appello Napoli, 28 giugno 2008, in Giur. merito, 2009, 2470; Tribunale Milano, 25 gennaio 2006,<br />

in Società, 2007, 320; Tribunale S. Maria Capua Vetere, 18 marzo 2005, in Fall., 2006, 190; Tribunale Napoli, 11<br />

novembre 2004, in Società, 2005, 1007; Tribunale Napoli, 6 ottobre 2004, in Fall., 2006, 194; in dottrina, fra gli<br />

altri, S. Di Amato, Le azioni di responsabilità nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata, inGiur.<br />

comm., 2003, I, 298 seg.


120<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

derazione della specificità delle previsioni ivi racchiuse e della diversità dei<br />

presupposti della responsabilità nei casi in esame, non giustificano la proponibilità<br />

della detta azione. Tale secondo orientamento risulta da preferire<br />

anche alla luce delle modifiche normative degli ultimi anni le quali, nel disciplinare<br />

l’impianto delle società di capitali e delle procedure concorsuali,<br />

hanno perseguito l’obiettivo indiscusso di valorizzare le dinamiche del mercato<br />

e l’autonomia dei soci della soc. a resp. lim.; il modello della società a<br />

responsabilità limitata tratteggiato dalla legislazione vigente si configura infatti,<br />

ad avviso del Collegio, come autosufficiente rispetto a quello delle società<br />

per azioni. Esclusa pertanto l’esperibilità dell’azione dei creditori sociali,<br />

il Collegio è chiamato quindi a vagliare nel merito la fondatezza dell’azione<br />

sociale di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare nei confronti<br />

degli odierni convenuti, azione non intaccata dalla novella di cui si è<br />

detto e quindi pienamente ammissibile.<br />

In via preliminare, i convenuti hanno eccepito la prescrizione dell’azione<br />

medesima, argomentando che il dies a quo vada individuato dal momento<br />

in cui si manifesti l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento<br />

dei crediti e segnatamente già sin dal 10 giugno 1999, allorquando venne<br />

depositato il bilancio ordinario dell’esercizio finanziario 1998 della XXX<br />

soc. a resp. lim. (cfr. in tema cfr. Cassazione Civ., sez. I, 22 aprile 2009,<br />

4. – Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, con la sentenza in commento, aderisce<br />

alla tesi da ultimo richiamata, secondo cui, con riguardo alla soc. a resp. lim., non è più presente<br />

un’azione analoga a quella prevista dall’art. 2394 cod. civ. in materia di soc. per az.<br />

La soluzione adottata va senz’altro condivisa, dal momento che l’esclusione dell’azione di<br />

responsabilità dei creditori sociali nell’ambito della nuova soc. a resp. lim. trova giustificazione<br />

in diversi argomenti di ordine logico e sistematico.<br />

Innanzi tutto, è appena il caso di evidenziare che il silenzio del codice civile non è certo<br />

frutto di una mera dimenticanza del legislatore della riforma, anche perché questi vi avrebbe<br />

potuto porre rimedio con i successivi decreti correttivi ( 18 ).<br />

Occorre, poi, tenere nel debito conto che, nel sistema riformato, la soc. a resp. lim. si<br />

presenta come un modello societario autonomo e distinto dalla soc. per az., il quale è dotato<br />

di un proprio statuto normativo ( 19 ). In tal senso, rileva la circostanza che la soc. a resp. lim. è<br />

intesa dal legislatore maggiormente come «affare dei soci», che vede accentuata la responsabilità<br />

gestionale sul solo fronte interno ( 20 ).<br />

( 18 ) Tuttavia, sostiene Tribunale Napoli, 28 aprile 2004, cit., che si tratti di un mero difetto di coordinamento<br />

tra la disciplina della soc. per az. e quella della soc. a resp. lim.<br />

( 19 ) Sulla collocazione della nuova soc. a resp. lim. nell’ambito del sistema societario, si veda, ex multis, O.<br />

Cagnasso, La società a responsabilità limitata, inTrattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, V, Padova,<br />

2007, 41 seg.; nonché, da ultimo, G. Zanarone, Della società a responsabilità limitata, inCommentario Schlesinger,<br />

diretto da F.D. Busnelli, Milano, I, 2010, 11 seg.<br />

( 20 ) Così B. Libonati, Creditori sociali e responsabilità degli amministratori nelle società di capitali, inIl<br />

nuovo diritto delle società, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 3, Torino, 2007, 630.


Parte II - Giurisprudenza 121<br />

n. 9619, secondo cui «l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti<br />

degli amministratori di società èsoggetta a prescrizione quinquennale,<br />

decorrente dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di venire<br />

a conoscenza dell’insufficienza del patrimonio sociale ai fini della soddisfazione<br />

dei loro crediti; tale incapienza, consistente nell’eccedenza delle passività<br />

sulle attività, non corrisponde alla perdita integrale del capitale sociale,<br />

che può verificarsi anche in presenza di un pareggio tra attivo e passivo, né<br />

allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 legge fallim., trattandosi di una condizione<br />

di squilibrio patrimoniale più grave e definitiva, la cui emersione non<br />

coincide necessariamente con la dichiarazione di fallimento, potendo essere<br />

anteriore o posteriore»).<br />

Rilevando che la citazione del presente giudizio è stata notificata il 6<br />

agosto 2007, i convenuti hanno quindi dedotto il pieno decorso del termine<br />

quinquennale e di conseguenza la prescrizione dell’azione, anche sulla scia<br />

dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’azione di responsabilità<br />

può essere proposta dai creditori sociali allorché l’insufficienza del patrimonio<br />

sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa<br />

essere conosciuto, anche senza verifica diretta della contabilità della società,<br />

non richiedendosi a tal fine che essa risulti da un bilancio approvato dall’assemblea<br />

dei soci (e quindi a maiori allorché un bilancio esista e venga depositato,<br />

come nel caso in esame: cfr. in tema Cassazione Civ., sez. I, 22 ottobre<br />

2004, n. 20637). L’eccezione di prescrizione va nondimeno disattesa.<br />

Ed infatti, la disciplina ex art. 146 legge fallim. configura per l’ipotesi di fallimento<br />

la legittimazione esclusiva in capo al curatore alle azioni normalmente<br />

esperibili dalla società ovvero dai creditori sociali, con la conseguenza<br />

che, laddove il curatore abbia fatto valere entrambi i profili di responsa-<br />

Pertanto, deve ritenersi che, nell’ordinamento societario attualmente vigente, la particolare<br />

forma di tutela dei creditori sociali offerta dall’art. 2394 cod. civ. risponde alle caratteristiche<br />

tipologiche della soc. per az., trovando giustificazione nella peculiare struttura organizzativa<br />

di tale modello di società, nel quale gli amministratori sono competenti, in via esclusiva,<br />

della gestione sociale ed il controllo sul loro operato è rigorosamente procedimentalizzato.<br />

Nella soc. a resp. lim., invece, non c’è bisogno di questa specifica forma di tutela dei creditori<br />

sociali, in quanto il sistema di governance è molto più informale e fluido, ed i soci hanno ampi<br />

ed indisponibili poteri di controllo e di reazione nei confronti degli amministratori.<br />

In sostanza, la mancata previsione per la soc. a resp. lim. di una disposizione analoga a<br />

quella contenuta nell’art. 2394 cod. civ. corrisponde ad una precisa scelta del legislatore, il<br />

quale ha voluto adottare soluzioni in parte diverse per soc. per az. e soc. a resp. lim. (anche)<br />

in merito alle azioni di responsabilità.<br />

In tal senso, la profonda differenza, sul piano tipologico, fra i due modelli di società di<br />

capitali consente anche di superare agevolmente i dubbi di legittimità costituzionale per asserita<br />

disparità di trattamento tra i rispettivi creditori, per quanto entrambe le società siano<br />

dotate di autonomia patrimoniale perfetta e siano caratterizzate da un regime di responsabilità<br />

limitata.<br />

In questa prospettiva, la disposizione di cui all’art. 2394 cod. civ., proprio in quanto pe-


122<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

bilità, il compimento del termine prescrizionale (in entrambi i casi di durata<br />

quinquennale) dovrà essere valutato in riferimento allo specifico dies a quo<br />

relativo a ciascuna delle due azioni, ed in particolare per l’azione di responsabilità<br />

sociale in riferimento alla data di commissione del fatto dannoso<br />

(ovvero di emersione del relativo pregiudizio) (così Tribunale Milano, 29<br />

novembre 2003). Tuttavia, la Curatela fondatamente ha sollevato eccezione<br />

di sospensione del decorso della prescrizione finché gli amministratori rimangono<br />

in carica, ex 2941 n. 7 cod. civ., sospensione cessata il giorno della<br />

sentenza dichiarativa di fallimento (13-19 agosto 2002). Ne discende che la<br />

notificazione della citazione, avvenuta come detto il 6 agosto 2007, risulta<br />

eseguita anteriormente al maturarsi del quinquennio.<br />

Venendo quindi al merito della domanda, la Curatela ha chiesto la con-<br />

culiare ed esclusiva delle sole società azionarie, non può essere estesa agli altri modelli societari<br />

( 21 ).<br />

D’altra parte, occorre tenere presente che i creditori sociali sono tali soltanto nei confronti<br />

della società, con la quale intercorre il rapporto obbligatorio, per cui la previsione<br />

di un’azione dei creditori nei confronti degli amministratori non può che avere carattere eccezionale,<br />

cosicché anche per tale ragione non è suscettibile di applicazione, neppure in via<br />

analogica, ad altre fattispecie ( 22 ).<br />

A ciò si aggiunga che la tutela offerta dall’art. 2394 cod. civ. ai creditori sociali neppure è<br />

assimilabile a quella riconosciuta dal comma 6 dell’art. 2476 cod. civ. (e, per le soc. per az.,<br />

dall’art. 2395 cod. civ.) ai singoli terzi direttamente danneggiati: quest’ultima forma di tutela,<br />

infatti, che presuppone un danno diretto nel patrimonio del terzo, lascia il creditore sociale<br />

privo di tutela proprio nei casi di colposo o doloso depauperamento del patrimonio sociale.<br />

È altresì da escludere che si possa ritenere applicabile alla soc. a resp. lim. l’azione dei<br />

creditori sociali sostenendo che tale tipo di azione sia riconducibile nell’ambito della tutela<br />

aquiliana del credito (art. 2043 cod. civ.) ( 23 ). Innanzi tutto, a differenza dell’azione di responsabilità<br />

extracontrattuale, che in linea teorica spetterebbe individualmente a qualsiasi soggetto<br />

ingiustamente danneggiato, quella contemplata dall’art. 2394 cod. civ. è un’azione specifica<br />

a tutela dei creditori. Pertanto, la qualificazione della responsabilità in questione come<br />

extracontrattuale non sembra del tutto appagante. Invece, appare preferibile ritenere che<br />

con l’azione ex art. 2394 cod. civ. viene fatta valere una «responsabilità da inadempimento»,<br />

per violazione dei doveri imposti agli amministratori direttamente dalla legge ( 24 ). In altri ter-<br />

( 21 ) Nei medesimi termini C. Angelici, Note sulla responsabilità degli amministratori di società a responsabilità<br />

limitata, inRiv. soc., 2007, 1236.<br />

( 22 ) Cfr. B. Libonati, Creditori sociali e responsabilità degli amministratori nelle società di capitali, 623.<br />

( 23 ) L’orientamento prevalente riconosce all’azione ex art. 2394 cod. civ. natura extracontrattuale: cfr. Cassazione,<br />

22 ottobre 1998, n. 10488; Appello Milano, 14 gennaio 1992, in Giur. comm., 1993, II, 63; Tribunale<br />

Milano, 6 febbraio 1989, ivi, 1989, II, 906; contra Tribunale Milano, 22 dicembre 1983, in Società, 1984, 883.<br />

( 24 ) Com’è noto, rispetto al binomio responsabilità contrattuale/responsabilità extracontrattuale, è andata<br />

emergendo una recente tendenza a configurare un tertium genus, costituito dalla «responsabilità da inadempimento»,<br />

riferibile all’ipotesi in cui, pur in mancanza di un diretto rapporto contrattuale tra danneggiato e danneggiante,<br />

quest’ultimo abbia violato una disposizione normativa. In sostanza, tale forma di responsabilità deriva<br />

da una preesistente obbligazione posta dalla legge e non dal mero compimento di un atto dannoso: cfr. L. Mengoni,<br />

voce Responsabilità contrattuale, inEnc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 1072.


Parte II - Giurisprudenza 123<br />

danna dei convenuti alla complessiva somma di euro 340.523,62, quale risultante<br />

dalla sommatoria del passivo accertato (euro 260.245,99), delle minusvalenze<br />

di alcuni beni indicati nel libro dei beni ammortizzabili (euro<br />

69.948,49) e del totale (euro 10.329,14) di alcuni prelevamenti illeciti sul<br />

conto corrente n. 1352.76 presso la Banca del Monte dei Paschi di Siena.<br />

Orbene, quanto al passivo accertato, la Curatela ha senza dubbio provato<br />

nel presente giudizio, come richiesto dalle più recenti acquisizioni giurisprudenziali:<br />

l’inadempimento, da parte degli amministratori degli obblighi<br />

imposti dalla legge o dall’atto costitutivo con la diligenza che ci si deve attendere<br />

da un amministratore di beni altrui; il danno patito dalla società<br />

mini, si è in presenza di un apposito strumento che da forza effettuale all’obbligazione inadempiuta<br />

dalla società estendendo la responsabilità da inadempimento al gestore, ossia ad<br />

un soggetto diverso da quello tenuto ad eseguire la prestazione.<br />

Sulla base di tali elementi, anche a prescindere dalle diverse opinioni circa la natura,<br />

autonoma o surrogatoria ( 25 ), dell’azione dei creditori sociali di cui all’art. 2394 cod.<br />

civ. ( 26 ), si può fondatamente ritenere che la riforma societaria abbia sancito il carattere eccezionale<br />

di tale azione, prevista espressamente solo per le società azionarie.<br />

Ciò non significa che nelle società diverse dalla soc. per az. i creditori sociali siano privi<br />

di tutela. Con riguardo alle altre società, infatti, la salvaguardia delle ragioni creditorie è affidata<br />

agli ordinari strumenti di diritto comune.<br />

Pertanto, nella soc. a resp. lim., così come nelle società di persone, i creditori possono in<br />

ogni caso ricorrere alla tutela aquiliana del credito ex art. 2043 cod. civ. e possono avvalersi<br />

dell’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 cod. civ. ( 27 ). In particolare, il creditore sociale – in<br />

coerenza con quanto previsto dall’art. 2476, comma 6, cod. civ. – può sempre invocare la<br />

clausola generale dell’art. 2043 cod. civ. per la lesione del proprio credito da parte dell’amministratore,<br />

nella misura in cui sia imputabile a quest’ultimo il fatto doloso o colposo che ha<br />

reso il patrimonio sociale inidoneo al soddisfacimento dei debiti. Al tempo stesso, il creditore<br />

ha una legittimazione surrogatoria all’esercizio dell’azione sociale, in caso di inerzia della società,<br />

qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 2900 cod. civ. ( 28 ).<br />

( 25 ) La giurisprudenza più recente propende per la natura autonoma e diretta dell’azione in questione: cfr.<br />

Cassazione, 6 dicembre 2000, n. 15487, in Giust. civ., 2001, I, 2716; Cassazione, 22 ottobre 1998, n. 10488, in<br />

Giust. civ., 1999, I, 75; Appello Milano, 14 gennaio 1992, cit.; in dottrina, ex multis, F.Bonelli, La responsabilità<br />

degli amministratori, 439 segg. La tesi della natura surrogatoria, invece, è sostenuta, fra gli altri, da G. Minervini,<br />

Gli amministratori di società per azioni, 329; Cassazione, 28 febbraio 1998, n. 2251, in Dir. fall., 1999,<br />

II, 307; Cassazione, 14 dicembre 1991, n. 13498, in Foro it., 1992, I, 1803; Cassazione, 28 novembre 1984, n.<br />

6187, in Giust. civ., 1985, I, 1409; Cassazione, 27 novembre 1982, n. 6431, in Fall., 1983, 810; Tribunale Milano,<br />

22 dicembre 1983, in Società, 1984, 833.<br />

( 26 ) Il nuovo assetto normativo sembra confermare che quella contenuta nell’art. 2394 cod. civ. sia una<br />

azione autonoma, piuttosto che surrogatoria, rispetto a quella della società: così A. Silvestrini, Commento<br />

ad art. 2394, inLa riforma delle società, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, 2/I, Torino, 2003, 498.<br />

( 27 ) Sugli aspetti problematici che si pongono in ordine al ricorso da parte dei creditori ai rimedi di diritto<br />

comune, si vedano A. Angelillis, G.Sandrelli, Commento ad art. 2476, 780 segg.<br />

( 28 ) In tal caso, ovviamente i risultati sono diversi da quelli conseguibili con l’azione ex art. 2394 cod. civ.,<br />

in quanto il provento dell’azione confluisce nel patrimonio della società, senza andare a diretto beneficio del creditore<br />

procedente, e non è possibile fare salvi i diritti dei creditori in caso di rinuncia o transazione dell’azione di<br />

responsabilità da parte della società, se non entro i limiti dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 cod. civ.


124<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

XXX soc. a resp. lim.; il nesso causale che discende in via immediata e diretta<br />

dalla condotta dolosa o colposa degli amministratori M.D. e P.A. L’irregolarità<br />

della gestione della XXX soc. a resp. lim., in particolare, risulta<br />

per tabulas dalle numerose violazioni accertate e dal costante inadempimento<br />

degli obblighi di legge, fra cui: la totale assenza dei movimenti finanziari<br />

sul libro giornale nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2002 ed il 31<br />

agosto 2002; la totale mancanza di istituzione del libro giornale per il periodo<br />

27 gennaio 1997-1º giugno 1998; l’assenza della sottoscrizione dei bilanci<br />

da parte dell’amministratore unico; la totale assenza dei partitari per gli<br />

esercizi dal 1997 al 2000 (senza considerare che gli altri partitari depositati<br />

sono privi della sottoscrizione dell’amministratore unico); la tardiva istituzione<br />

del Registro Unico IVA; l’assenza dei verbali di approvazione, nel libro<br />

dei verbali delle assemblee dei soci, dei bilanci relativi agli esercizi<br />

In conclusione, si può senz’altro sostenere che i creditori di soc. a resp. lim. non dispongono<br />

più di una specifica azione nei confronti degli amministratori e la loro protezione non<br />

può che essere affidata agli ordinari strumenti di tutela previsti dall’ordinamento giuridico.<br />

5. – Aderendo alla tesi secondo la quale nella nuova soc. a resp. lim. non è presente una<br />

specifica azione di responsabilità nell’interesse del ceto creditorio, è conseguentemente da<br />

escludere una legittimazione in tal senso in capo al curatore fallimentare che possa essere ricondotta<br />

nell’ambito della previsione dell’art. 146 legge fallim. ( 29 ).<br />

Né ad una diversa soluzione sembra si possa arrivare riconoscendo una valenza autonoma<br />

all’azione contemplata dall’art. 146 legge fallim. (come modificato dal d.lgs. n. 5/06), il<br />

quale attribuirebbe al curatore una legittimazione generale alle azioni di responsabilità, ivi<br />

compresa quella dei creditori sociali, che pertanto sarebbero proponibili indipendentemente<br />

dal tipo di società assoggettata a procedura concorsuale ( 30 ). Ed infatti, è difficile da sostenere<br />

che il curatore possa essere legittimato ad esperire un’iniziativa giudiziale che sarebbe preclusa<br />

ai creditori sociali, ai quali l’organo del fallimento si sostituisce ( 31 ).<br />

( 29 ) Così Tribunale Milano, 25 gennaio 2006, cit.; Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 18 marzo 2005,<br />

cit.; Tribunale Napoli, 11 novembre 2004, cit.; N. Rocco di Torrepadula, La responsabilità degli amministratori<br />

nel fallimento della società a responsabilità limitata, 1472. In senso contrario, Tribunale Padova, 24 giugno<br />

2009, in Fall., 2010, 729; Tribunale Napoli, 12 maggio 2004, cit.; Tribunale Napoli, 16 aprile 2004, cit.; M. Rescigno,<br />

Rapporti e interferenze tra riforma societaria e fallimentare, inIl nuovo diritto fallimentare, diretto da A.<br />

Jorio, II, Bologna, 2007, 2129 seg.; V. Caridi, Commento ad art. 146, 886; M. Cristiano, Azioni di responsabilità<br />

contro gli amministratori della soc. a resp. lim. nella riforma del diritto societario, inSocietà, 2005, 1021 seg.<br />

( 30 ) Cfr. M. Sandulli, La crisi dell’impresa, Torino, 2009, 179; S. Ambrosini, Le azioni di responsabilità,<br />

740.<br />

( 31 ) Qualora si ritenga che l’azione ex art. 2934 cod. civ. abbia natura surrogatoria rispetto a quella sociale,<br />

la legittimazione del curatore fallimentare ad esercitarla discenderebbe dal subingresso di tale organo in tutte le<br />

c.d. azioni di massa: così A. Nigro, Le società per azioni nelle procedure concorsuali, 375. Se, invece, si ritenga –<br />

come sembra preferibile – che l’azione dei creditori sia autonoma e diretta, il trasferimento della stessa all’organo<br />

della procedura fallimentare troverebbe giustificazione nell’esigenza di garantire la par condicio creditorum: in<br />

questi termini G. De Crescenzio, L’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di società<br />

fallite, inIl fallimento e le altre procedure concorsuali, diretto da L. Pansani, IV, Torino, 1999, 364; S. Di Amato,<br />

Le azioni di responsabilità nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata, 44 segg.


Parte II - Giurisprudenza 125<br />

1997-1999-2000-2001 (bilanci non formati ovvero non sottoscritti, oltre che<br />

notevolmente carenti sotto i profili richiesti dalla legge), una pressoché totale<br />

assenza di pagamenti fiscali e tributari. Il quadro descritto dalla Curatela,<br />

documentalmente provato e non contestato dai convenuti, offre la certezza<br />

del palese inadempimento degli obblighi di legge da parte degli amministratori,<br />

con conseguente gravissimo danno per la XXX soc. a resp.<br />

lim.<br />

Né i convenuti, seppur tenuti ad una condotta di valore ed impegno superiore<br />

a quella richiesta al buon padre di famiglia ex art. 1176 cod. civ.,<br />

hanno dimostrato la non imputabilità del fatto dannoso, mediante la prova<br />

positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri<br />

e dell’adempimento degli obblighi posti a loro carico: nulla hanno infatti<br />

dedotto sull’insussistenza del danno e sull’insussistenza del nesso causale<br />

(stante la natura contrattuale dell’invocata responsabilità), né hanno allegato<br />

elementi atti a far ritenere che il compimento degli atti lesivi potesse apparire<br />

conforme a diligenza. Quanto ai prelevamenti presso il conto corrente<br />

n. 1352.76 del Monte dei Paschi di Siena, essi risultano provati documentalmente<br />

e, in assenza di qualsivoglia contestazione da parte dei convenuti,<br />

possono ritenersi sicuramente illeciti, di talché le somme indicate – più volte<br />

richieste ufficialmente dalla Curatela all’amministratore unico – vanno restituite<br />

in toto. Quanto alle minusvalenze invocate dalla Curatela, i convenuti<br />

ne hanno sostenuto sic et simpliciter l’inesistenza, ritenendo che i beni<br />

mobili oggetto delle alienazioni (compressore con botte ad aria compressa;<br />

compressore Mattei; motogeneratore; Alfa 166 2.4 TD; sabbiatrice) siano<br />

stati venduti al loro valore reale (inferiore rispetto alle indicazioni della Curatela<br />

a causa dell’usura e dell’obsolescenza), ovvero siano ancora presenti<br />

In tal senso, deve ritenersi che l’azione del curatore ex art. 146 legge fallim. non è autonoma<br />

e distinta rispetto a quelle di cui agli artt. 2393-2394 cod. civ., dal momento che lo stesso<br />

curatore subentra nella titolarità esclusiva delle azioni che, prima dell’apertura della procedura<br />

concorsuale, appartenevano alla società o ai creditori ( 32 ).<br />

Dunque, seguendo l’impostazione più rigorosa che non ammette l’azione dei creditori<br />

sociali nell’ambito della soc. a resp. lim., è da escludere la legittimazione del curatore falli-<br />

( 32 ) Si veda Cassazione, S.U., 6 ottobre 1981, n. 5241, in Foro it., 1982, I, 103; Tribunale Milano, 8 ottobre<br />

2001, in Giur. it., 2002, I, 2, 795; F. Bonelli, La responsabilità degli amministratori, 455; G. Fauceglia, Commento<br />

ad art. 146, inIl nuovo diritto fallimentare, diretto da A. Jorio, II, Bologna, 2007, 2143. Secondo l’orientamento<br />

consolidato della giurisprudenza, in caso di fallimento, le azioni ex artt. 2393 e 2394 cod. civ. confluiscono<br />

in un’unica azione che assume carattere unitario ed inscindibile, la quale cumula i presupposti e gli scopi di<br />

entrambe: cfr. Cassazione, 25 maggio 2005, n. 11018, in Impresa, 2005, 1993; Cassazione, 7 novembre 1997, n.<br />

10937, in Fall., 1998, 697; Cassazione, S.U., 6 ottobre 1981, n. 5241, cit.; Tribunale Milano, 14 novembre 2006,<br />

in Società, 2007, 864; Tribunale Milano, 28 novembre 2005, ibidem, 67; Tribunale Roma, 8 maggio 2003, in G.<br />

romana, 2003, 381; Tribunale Lucera, 15 gennaio 2002, in Dir. fall., 2002, II, 337.


126<br />

Il diritto fallimentare e delle società commerciali - n. 1-2011<br />

al patrimonio sociale (Fiat Punto; Fiat Panda). Ad avviso del Collegio tali<br />

argomentazioni non hanno pregio, dal momento che: i due compressori sono<br />

stati alienati a poco tempo dall’acquisto – allorquando non appare ragionevole<br />

discorrersi di obsolescenza – e con una evidente disparità fra i rispettivi<br />

valori di libro e valori di alienazione; l’asserita alienazione della sabbiatrice<br />

(a società peraltro inesistente) non risulta documentata da alcun contratto<br />

o fattura (che i convenuti avrebbero depositato se in loro possesso); le<br />

vetture Fiat Punto e Fiat Panda non sono state mai ritrovate dalla Curatela<br />

e, nel caso dell’Alfa 166, la vendita era addirittura annotata a matita sul libro<br />

dei beni ammortizzabili.<br />

Del resto e conclusivamente, non va tralasciato che nell’ambito del cd.<br />

rito societario l’onere di contestazione è particolarmente gravoso nei confronti<br />

della parte costituita (la quale è tenuta a contestare specificamente<br />

i fatti dedotti dalla controparte, altrimenti gli stessi si intendono pacifici:<br />

cfr. l’art. 10, comma 2-bis, d.lgs. n. 5/2003, aggiunto dal d.lgs. n. 310/<br />

2004): l’assenza pressoché integrale di contestazioni da parte dei convenuti<br />

mentare ad azionare il diritto dei creditori pregiudicati dall’incapienza patrimoniale della società<br />

insolvente ( 33 ).<br />

Non resta, pertanto, che verificare la possibilità per il curatore di avvalersi degli strumenti<br />

di portata generale messi dall’ordinamento giuridico a disposizione dei creditori, quali l’azione<br />

di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. e l’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 cod.<br />

civ.<br />

A tal proposito, occorre preliminarmente chiarire che il nuovo art. 146 legge fallim., per<br />

quanto contenga una «formula aperta», è riferibile soltanto all’azione sociale di responsabilità<br />

ed a quella nell’interesse dei creditori sociali, come è chiarito dalla stessa relazione di accompagnamento<br />

del decreto di riforma n. 5/2006.<br />

Pertanto, è fuori dall’ambito applicativo dell’art. 146 legge fallim. l’azione prevista dagli<br />

artt. 2395 e 2476, comma 6, cod. civ., la quale riguarda i singoli soggetti danneggiati e non la<br />

collettività dei creditori ( 34 ). Ciò trova giustificazione nel fatto che, in sede concorsuale, sono<br />

esperibili da parte del curatore fallimentare soltanto azioni della massa, ossia azioni spettanti<br />

ai creditori e dirette ad ottenere, nell’interesse degli stessi, la ricostituzione del patrimonio del<br />

debitore.<br />

Ne consegue che non è possibile esercitare in forza dell’art. 146 legge fallim. l’azione ex<br />

art. 2043 cod. civ., la quale non è un’azione che può essere intrapresa nell’interesse della collettività<br />

dei creditori, poiché èvolta a tutelare il singolo creditore danneggiato e non il ceto<br />

creditorio nel suo complesso.<br />

Un discorso diverso deve farsi per l’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 cod. civ., la<br />

quale, essendo finalizzata ad incrementare il patrimonio del debitore, torna a vantaggio di tut-<br />

( 33 ) Così L. Abete, Azioni di responsabilità contro amministratori e membri di organi di controllo, inFallimento<br />

e altre procedure concorsuali, diretto da G. Fauceglia e L. Panzani, 2, Torino, 2009, 1495 seg.; N. Rocco<br />

di Torrepadula, La responsabilità degli amministratori nel fallimento della società a responsabilità limitata,<br />

1472.<br />

( 34 ) Cfr. Cassazione, S.U., 28 marzo 2006, n. 7029, in Mass. Giur. it., 2006.


Parte II - Giurisprudenza 127<br />

conforta pertanto il percorso argomentativo sin qui delineato. L’entità del<br />

danno in tal modo dimostrato dalla Curatela deve essere calcolata applicando<br />

il criterio dell’accertamento causale della condotta (cfr. Cassazione Civ.,<br />

sez. I, 4 aprile 1998, n. 3483), laddove l’assoluta inattendibilità della contabilità<br />

sociale della XXX soc. a resp. lim. consente di quantificare tale danno<br />

nel pieno ammontare del passivo sinora accertato (euro 260.245,99), delle<br />

minusvalenze sulle vendite (euro 69.948,49) e degli illeciti prelevamenti<br />

bancari (euro 10.329,14). A tali importi, infine, vanno aggiunti gli interessi<br />

compensativi al saggio legale dalla data della sentenza sino all’effettivo soddisfo.<br />

(Omissis).<br />

ti i creditori, a prescindere da chi abbia assunto la relativa iniziativa, per cui può essere qualificata<br />

come un’azione della massa, in quanto tale esperibile da parte della curatela fallimentare<br />

( 35 ).<br />

In conclusione, è senz’altro da condividere la decisione con cui il Tribunale irpino ha<br />

stabilito che, con riguardo alla nuova soc. a resp. lim., manca una specifica azione dei creditori<br />

sociali, come quella prevista per le società azionarie dall’art. 2394 cod. civ., che, in caso di<br />

fallimento, possa essere esercitata ai sensi dell’art. 146 legge fallim. dal curatore fallimentare,<br />

insieme all’azione sociale.<br />

Pietro Paolo Ferraro<br />

Professore Aggregato di diritto commerciale<br />

nella Seconda Università di Napoli<br />

( 35 ) In tal senso, L. Guglielmucci, Diritto fallimentare, 3 a ed., Torino, 2008, 284, nt. 3.

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