21.05.2013 Views

Esposizione professionale a chemioterapici antiblastici - Bibliomed

Esposizione professionale a chemioterapici antiblastici - Bibliomed

Esposizione professionale a chemioterapici antiblastici - Bibliomed

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CLASSIFICAZIONI E VALUTAZIONI<br />

DEGLI AGENTI ANTIBLASTICI<br />

Ida Marcello<br />

Laboratorio di Tossicologia Applicata, Istituto Superiore di Sanità, Roma<br />

Classificazione dell’Unione Europea<br />

La normativa che regola il settore delle sostanze e dei preparati pericolosi per la salute<br />

dell’uomo e/o dell’ambiente prevede che questi siano classificati ed etichettati in accordo con<br />

la Direttiva di base 67/548/CEE e successive modifiche e direttive correlate.<br />

Questa direttiva rappresenta per i Paesi dell’Unione Europea (UE) il riferimento principe<br />

sia per quanto concerne la protezione dei lavoratori, sia dei consumatori sia della popolazione.<br />

Nell’ambito di tale direttiva, l’UE ha adottato, nel 1979 (1), un sistema di classificazione delle<br />

sostanze che considerava categorie di pericolo relative ad effetti “cancerogeni, mutageni e<br />

teratogeni”. In precedenza tali effetti erano inglobati nella categoria dei “tossici” con frasi di<br />

rischio aspecifiche. Successivamente, la Direttiva 83/467/CEE (2) ha individuato e definito 2<br />

categorie di sostanze teratogene. La Direttiva 93/21/CEE (3) ha ulteriormente ampliato il<br />

concetto di teratogeno introducendo quello di effetti tossici sulla riproduzione, comprendente<br />

sia le alterazioni della fertilità nel maschio e nella femmina che l’induzione di danni non<br />

ereditabili alla progenie. Con questa direttiva sono stati individuati pertanto due principali<br />

campi di interesse: effetti sulla fertilità sia maschile sia femminile ed effetti tossici sullo<br />

sviluppo.<br />

Tuttavia, è importante sottolineare che, nell’ambito della Direttiva 67/548/CEE, l’UE limita<br />

il campo di applicazione del meccanismo di classificazione, escludendo alcune specifiche<br />

categorie quali specialità medicinali a uso umano e veterinario, prodotti cosmetici, prodotti<br />

alimentari, alimenti per animali, sostanze radioattive e quanto già disciplinato da altre<br />

normative analoghe specifiche. Questo approccio porta alla esclusione dal campo di<br />

applicazione della Direttiva 67/548 anche dei <strong>chemioterapici</strong> <strong>antiblastici</strong> che, sebbene<br />

riconosciuti come cancerogeni per l’uomo da enti quali l’International Agency for Research on<br />

Cancer (IARC), o inclusi nell’ Annual Report on Carcinogens , pubblicato con cadenza biennale<br />

dall’US Department of Health and Human Services (4), non vengono presi in considerazione e<br />

classificati dalla UE rispetto ad alcun end point , in quanto, l’appartenenza al settore dei farmaci<br />

li esclude dal campo di applicazione della Direttiva 67/548/CEE.<br />

Valutazioni di agenzie ed enti internazionali e nazionali<br />

Come già detto, le procedure correnti di classificazione di pericolo previste dalla UE, non<br />

considerano i farmaci come oggetto di valutazione. Il Regolamento 93/793 riguardante la<br />

valutazione del rischio delle sostanze esistenti prescinde dalla destinazione d’uso e pertanto<br />

non esclude i principi attivi ad azione farmacologica dal proprio campo di applicazione (5);<br />

tuttavia, essendo l’Inventario europeo EINECS (European Inventory of Existing Commercial<br />

Chemical Substances) il riferimento di base di detto Regolamento, si rileva che molti principi<br />

attivi per farmaci non si ritrovano in tale elenco essendo comunque esclusi dall’ obbligo di<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!