You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ACQUA<br />
Articolo<br />
sensibili si parla di 0,02 mg/kg,<br />
mentre per quelle non sensibili di<br />
7 mg/kg.<br />
Con riferimento, poi, ai potenziali<br />
effetti ecotossicologici, vi sono<br />
valori ancora<br />
più elevati.<br />
In Francia, i limiti<br />
di contaminazione<br />
dei suoli<br />
da PCB sono fissati<br />
in tre modi<br />
differenti e per<br />
due differenti<br />
combinazioni di<br />
congeneri. I valori<br />
riguardanti i<br />
suoli non sensibili<br />
variano tra 17<br />
e 60 mg/kg, e sono<br />
perciò assai<br />
superiori a quelli<br />
previsti dalla normativa<br />
italiana per le aree industriali.<br />
In Danimarca, Austria, Norvegia,<br />
Regno Unito e Finlandia non<br />
esiste alcuna fissazione legislativa<br />
di un valore massimo tollerato di<br />
PCB nei suoli (la necessità o meno<br />
della bonifica viene definita<br />
sulla base dell’analisi di rischio).<br />
Del resto, l’incongruità dei limiti<br />
fissati per i PCB dalla normativa<br />
italiana sulla contaminazione<br />
dei suoli (D.M. n. 471/1999) è già<br />
stata sostanzialmente riconosciuta<br />
anche in alcuni documenti ufficiali<br />
delle Autorità. Ad esempio:<br />
● il rapporto 2002 di ARPAV sullo<br />
L’incongruità dei limiti<br />
fissati per i PCB dalla<br />
normativa italiana sulla<br />
contaminazione dei<br />
suoli (D.M. n. 471/1999)<br />
è già stata<br />
sostanzialmente<br />
riconosciuta anche in<br />
alcuni documenti<br />
ufficiali delle Autorità<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
stato dell’ambiente nella provincia<br />
di Verona mostra - in tutte le aree a<br />
uso verde pubblico della Provincia<br />
di Verona - concentrazioni di PCB<br />
comprese tra 1 e 14 microgrammi/<br />
kg, tutte, perciò,<br />
assai superiori al<br />
limite di concentrazioni<br />
fissato<br />
dalla normativa<br />
per le aree residenziali<br />
[7] ;<br />
● lo stesso sito<br />
ufficiale dell’APAT<br />
afferma<br />
che le concentrazioni<br />
fissate,<br />
quanto ai PCB,<br />
dal D.M. n.<br />
471/1999 per le<br />
aree residenziali<br />
sono «così basse»<br />
da risultare<br />
«difficilmente determinabili».<br />
Alla luce di questi dati si può<br />
concludere che:<br />
● in gran parte dei Paesi considerati<br />
(e anche in parte di quelli nei<br />
quali la legislazione individua limiti<br />
per i PCB) la necessità o meno<br />
della bonifica viene definita<br />
sulla base dell’analisi di rischio e<br />
non per il mero superamento di un<br />
determinato valore tabellare;<br />
● nei Paesi dove la legislazione<br />
individua limiti di contaminazione<br />
dei suoli riferiti ai PCB, questi<br />
limiti sono significativamente più<br />
elevati di quelli italiani [8] ;<br />
● l’irrazionalità dei limiti italiani<br />
è già stata sostanzialmente riconosciuta<br />
in alcuni documenti ufficiali<br />
delle Autorità;<br />
● conseguentemente, è ragionevole<br />
supporre che dal mero superamento<br />
dei valori previsti per i<br />
PCB dal D.M. n. 471/1999 non<br />
derivi necessariamente un rischio<br />
sanitario e/o ambientale.<br />
IC e Pb: la bagarre TAR -<br />
Istituto Superiore di Sanità<br />
Due ulteriori parametri sui quali<br />
- dopo l’approvazione del D.M.<br />
n. 471/1999 - la discussione tecnica<br />
è stata assai accesa sono gli<br />
idrocarburi e il piombo tetraetile.<br />
In particolare, l’Istituto Superiore<br />
di Sanità ha sostenuto - fornendo<br />
criteri più rigorosi di quelli risultanti<br />
dal testo letterale del<br />
D.M. 471/1999 - che dovrebbero<br />
essere sempre osservati il limite di<br />
10 microgrammi/litro per gli idrocarburi<br />
totali nelle acque sotterranee<br />
e di 0,5 microgrammi/litro per<br />
il piombo tetraetile.<br />
La recentissima sentenza del<br />
TAR Campania, sez. I, 3 maggio<br />
2004, n. 7756/04 ha però dato<br />
torto all’Istituto Superiore di Sanità,<br />
sostenendo che valori più<br />
restrittivi di quelli previsti dal<br />
D.M. n. 471/1999 non possono<br />
essere imposti sulla base di un<br />
ragionamento tecnico di carattere<br />
generale (anche se fondato), ma<br />
soltanto alla luce di considerazioni<br />
specifiche riguardanti il sito da<br />
bonificare. l<br />
[7] Un dato appare estremamente significativo. Il paragrafo 7.4.2 del Rapporto ARPAV citato nel testo analizza la concentrazione<br />
di numerosi inquinanti nei suoli a uso residenziale o a verde pubblico. Per tutti gli inquinanti diversi dai PCB considerati<br />
(piombo, rame, zinco, cadmio, mercurio, nichel e cromo) vengono rinvenute - ovunque o quasi - concentrazioni inferiori ai<br />
limiti fissati dal D.M. n. 471/1999 per la contaminazione delle aree dotate di tale destinazione; questa circostanza viene<br />
debitamente evidenziata da ARPAV (si vedano, infatti, le osservazioni contenute nelle pagine da 7.10 a 7.16) come<br />
dimostrazione che la “situazione attuale” è positiva (si veda la tabella riassuntiva degli indicatori a p. 7.9). Al contrario, per i<br />
PCB, i valori rinvenuti (si veda p. 7.17) sono - come si è detto nel testo - tutti superiori al valore di 1 microgrammo/Kg (0,001<br />
mg/Kg) indicato dal D.M. n. 471/1999 come limite di accettabilità per la contaminazione dei suoli residenziali. Nonostante<br />
questo, la “situazione attuale” viene giudicata da ARPAV positiva (si veda la tabella riassuntiva degli indicatori a p. 7.9), sul<br />
presupposto che si tratta di valori «dello stesso ordine di grandezza di analoghi studi condotti in altri paesi europei» (cfr. p.<br />
7.17). Vi è un’unica possibile conclusione, ovvero che sono i valori fissati per i PCB dal D.M. n. 471/1999 a essere del tutto<br />
eccentrici e incongrui.<br />
[8] Per i PCB, l’estrema rigidità dei valori previsti dalla normativa italiana sulle bonifiche appare paradossale se si considera che,<br />
con esagerazione opposta, la disciplina degli scarichi (D.Lgs. n. 152/1999) non contiene per questi composti organici alcun<br />
valore di emissione.<br />
36 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15