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Ambiente e Sicurezza..

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ACQUA<br />

Articolo<br />

sensibili si parla di 0,02 mg/kg,<br />

mentre per quelle non sensibili di<br />

7 mg/kg.<br />

Con riferimento, poi, ai potenziali<br />

effetti ecotossicologici, vi sono<br />

valori ancora<br />

più elevati.<br />

In Francia, i limiti<br />

di contaminazione<br />

dei suoli<br />

da PCB sono fissati<br />

in tre modi<br />

differenti e per<br />

due differenti<br />

combinazioni di<br />

congeneri. I valori<br />

riguardanti i<br />

suoli non sensibili<br />

variano tra 17<br />

e 60 mg/kg, e sono<br />

perciò assai<br />

superiori a quelli<br />

previsti dalla normativa<br />

italiana per le aree industriali.<br />

In Danimarca, Austria, Norvegia,<br />

Regno Unito e Finlandia non<br />

esiste alcuna fissazione legislativa<br />

di un valore massimo tollerato di<br />

PCB nei suoli (la necessità o meno<br />

della bonifica viene definita<br />

sulla base dell’analisi di rischio).<br />

Del resto, l’incongruità dei limiti<br />

fissati per i PCB dalla normativa<br />

italiana sulla contaminazione<br />

dei suoli (D.M. n. 471/1999) è già<br />

stata sostanzialmente riconosciuta<br />

anche in alcuni documenti ufficiali<br />

delle Autorità. Ad esempio:<br />

● il rapporto 2002 di ARPAV sullo<br />

L’incongruità dei limiti<br />

fissati per i PCB dalla<br />

normativa italiana sulla<br />

contaminazione dei<br />

suoli (D.M. n. 471/1999)<br />

è già stata<br />

sostanzialmente<br />

riconosciuta anche in<br />

alcuni documenti<br />

ufficiali delle Autorità<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

stato dell’ambiente nella provincia<br />

di Verona mostra - in tutte le aree a<br />

uso verde pubblico della Provincia<br />

di Verona - concentrazioni di PCB<br />

comprese tra 1 e 14 microgrammi/<br />

kg, tutte, perciò,<br />

assai superiori al<br />

limite di concentrazioni<br />

fissato<br />

dalla normativa<br />

per le aree residenziali<br />

[7] ;<br />

● lo stesso sito<br />

ufficiale dell’APAT<br />

afferma<br />

che le concentrazioni<br />

fissate,<br />

quanto ai PCB,<br />

dal D.M. n.<br />

471/1999 per le<br />

aree residenziali<br />

sono «così basse»<br />

da risultare<br />

«difficilmente determinabili».<br />

Alla luce di questi dati si può<br />

concludere che:<br />

● in gran parte dei Paesi considerati<br />

(e anche in parte di quelli nei<br />

quali la legislazione individua limiti<br />

per i PCB) la necessità o meno<br />

della bonifica viene definita<br />

sulla base dell’analisi di rischio e<br />

non per il mero superamento di un<br />

determinato valore tabellare;<br />

● nei Paesi dove la legislazione<br />

individua limiti di contaminazione<br />

dei suoli riferiti ai PCB, questi<br />

limiti sono significativamente più<br />

elevati di quelli italiani [8] ;<br />

● l’irrazionalità dei limiti italiani<br />

è già stata sostanzialmente riconosciuta<br />

in alcuni documenti ufficiali<br />

delle Autorità;<br />

● conseguentemente, è ragionevole<br />

supporre che dal mero superamento<br />

dei valori previsti per i<br />

PCB dal D.M. n. 471/1999 non<br />

derivi necessariamente un rischio<br />

sanitario e/o ambientale.<br />

IC e Pb: la bagarre TAR -<br />

Istituto Superiore di Sanità<br />

Due ulteriori parametri sui quali<br />

- dopo l’approvazione del D.M.<br />

n. 471/1999 - la discussione tecnica<br />

è stata assai accesa sono gli<br />

idrocarburi e il piombo tetraetile.<br />

In particolare, l’Istituto Superiore<br />

di Sanità ha sostenuto - fornendo<br />

criteri più rigorosi di quelli risultanti<br />

dal testo letterale del<br />

D.M. 471/1999 - che dovrebbero<br />

essere sempre osservati il limite di<br />

10 microgrammi/litro per gli idrocarburi<br />

totali nelle acque sotterranee<br />

e di 0,5 microgrammi/litro per<br />

il piombo tetraetile.<br />

La recentissima sentenza del<br />

TAR Campania, sez. I, 3 maggio<br />

2004, n. 7756/04 ha però dato<br />

torto all’Istituto Superiore di Sanità,<br />

sostenendo che valori più<br />

restrittivi di quelli previsti dal<br />

D.M. n. 471/1999 non possono<br />

essere imposti sulla base di un<br />

ragionamento tecnico di carattere<br />

generale (anche se fondato), ma<br />

soltanto alla luce di considerazioni<br />

specifiche riguardanti il sito da<br />

bonificare. l<br />

[7] Un dato appare estremamente significativo. Il paragrafo 7.4.2 del Rapporto ARPAV citato nel testo analizza la concentrazione<br />

di numerosi inquinanti nei suoli a uso residenziale o a verde pubblico. Per tutti gli inquinanti diversi dai PCB considerati<br />

(piombo, rame, zinco, cadmio, mercurio, nichel e cromo) vengono rinvenute - ovunque o quasi - concentrazioni inferiori ai<br />

limiti fissati dal D.M. n. 471/1999 per la contaminazione delle aree dotate di tale destinazione; questa circostanza viene<br />

debitamente evidenziata da ARPAV (si vedano, infatti, le osservazioni contenute nelle pagine da 7.10 a 7.16) come<br />

dimostrazione che la “situazione attuale” è positiva (si veda la tabella riassuntiva degli indicatori a p. 7.9). Al contrario, per i<br />

PCB, i valori rinvenuti (si veda p. 7.17) sono - come si è detto nel testo - tutti superiori al valore di 1 microgrammo/Kg (0,001<br />

mg/Kg) indicato dal D.M. n. 471/1999 come limite di accettabilità per la contaminazione dei suoli residenziali. Nonostante<br />

questo, la “situazione attuale” viene giudicata da ARPAV positiva (si veda la tabella riassuntiva degli indicatori a p. 7.9), sul<br />

presupposto che si tratta di valori «dello stesso ordine di grandezza di analoghi studi condotti in altri paesi europei» (cfr. p.<br />

7.17). Vi è un’unica possibile conclusione, ovvero che sono i valori fissati per i PCB dal D.M. n. 471/1999 a essere del tutto<br />

eccentrici e incongrui.<br />

[8] Per i PCB, l’estrema rigidità dei valori previsti dalla normativa italiana sulle bonifiche appare paradossale se si considera che,<br />

con esagerazione opposta, la disciplina degli scarichi (D.Lgs. n. 152/1999) non contiene per questi composti organici alcun<br />

valore di emissione.<br />

36 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15

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