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Ambiente e Sicurezza..

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ACQUA<br />

Articolo<br />

già contenute nell’originaria versione<br />

del citato alleato del D.Lgs. n. 152/1999,<br />

che, altrimenti, non avrebbe avuto senso<br />

riportare nuovamente.<br />

Se, invece, si preferisse rimanere aderenti<br />

alla formulazione letterale della<br />

norma, nascerebbe, per l’interprete, il delicato<br />

problema di individuare le parti<br />

dell’originario punto 1.2, dell’Allegato<br />

5 al D.Lgs. n. 152/1999 “sopravissute”<br />

alle modifiche apportate dal D.M. n.<br />

367/2003 e quelle sostituite (ossia, implicitamente<br />

abrogate) da quest’ultimo decreto,<br />

con tutte le difficoltà che ne conseguono<br />

in termini di coordinamento.<br />

In merito al secondo problema interpretativo<br />

sopra richiamato, va osservato,<br />

anzitutto, che l’ampiezza della previsione<br />

contenuta nell’art. 3, comma 4,<br />

D.Lgs. n. 152/1999 non permette di circoscrivere<br />

con chiarezza i limiti entro i<br />

quali il Governo può muoversi nel modificare<br />

il testo del decreto legislativo.<br />

Ciò premesso, anche leggendo il periodo<br />

dell’art. 3, comma 4, in coordinamento<br />

con la prima parte della disposizione<br />

(secondo cui «gli allegati al<br />

D.Lgs. n. 152/1999 e i regolamenti<br />

stabiliscono le “prescrizioni tecniche”»<br />

necessarie all’attuazione del<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

D.Lgs. n. 152/1999), sembrerebbe ragionevole<br />

ritenere che le modifiche agli Allegati<br />

debbano avere a oggetto soltanto<br />

aspetti di carattere eminentemente tecnico,<br />

fra cui limiti di emissione e le matrici<br />

ambientali indicate nelle tabelle, le<br />

metodiche di campionamento e analisi,<br />

ecc. [6] .<br />

L’allegato B al D.M. n. 367/2003,<br />

come si vedrà oltre, contiene, invece,<br />

alcune disposizioni di portata normativa<br />

ben più ampia, destinate a innovare (surrettiziamente?)<br />

anche alcuni aspetti originariamente<br />

disciplinati in modo diverso,<br />

non dagli Allegati, ma, direttamente, da<br />

alcuni articoli del D.Lgs. n. 152/1999,<br />

con ciò travalicando i confini del potere<br />

regolamentare attribuito al Governo dal<br />

citato art. 3, comma 4, D.Lgs. n.<br />

152/1999.<br />

Ci si riferisce, in particolare, alle nuove<br />

regole dettate dal D.M. n. 367/2003<br />

in materia di:<br />

● separazione degli scarichi di processo<br />

dalle acque di raffreddamento e di<br />

gestione delle acque di prima pioggia<br />

(punto 4);<br />

● prescrizioni minime che devono essere<br />

inserite nelle autorizzazioni al trattamento<br />

rifiuti negli impianti di depura-<br />

zione rilasciate ai sensi dell’art. 36,<br />

comma 2, D.Lgs. n. 152/1999 (punto<br />

5) [7] .<br />

Acque di raffreddamento e<br />

di prima pioggia (punto 4)<br />

Il punto 4 dell’Allegato B al D.M. n.<br />

367/2003 stabilisce che «gli scarichi di<br />

processo devono essere separati dagli<br />

scarichi di acque di raffreddamento e<br />

deve essere previsto l’avvio separato allo<br />

scarico delle acque di prima pioggia».<br />

Esso, nel rendere obbligatoria e generalizzata<br />

la separazione degli scarichi di<br />

processo dagli scarichi dalle acque di<br />

raffreddamento, si pone in chiaro contrasto<br />

con l’art. 28, comma 5, D.Lgs. n.<br />

152/1999, che demanda, invece, all’autorità<br />

competente il compito di prescrivere,<br />

in sede di autorizzazione e in via<br />

soltanto eventuale, la separazione dello<br />

scarico delle acque di raffreddamento, di<br />

lavaggio, ovvero impiegate per la produzione<br />

di energia, rispetto allo scarico terminale<br />

di ciascun stabilimento.<br />

Inoltre, nella parte in cui il citato punto<br />

4 impone - ancora una volta, in via<br />

obbligatoria e generalizzata - l’avvio separato<br />

allo scarico delle acque di prima<br />

[2] «Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento<br />

delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai<br />

nitrati provenienti da fonti agricole» (in S.O. n. 101 alla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1999, n. 124)<br />

[3] In G.U.C.E. L del 22 dicembre 2000, n. 327). Si veda M. Chilosi, La nuova direttiva-quadro per l’azione comunitaria in materia<br />

di acque: verso un “152-ter”? in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 7/2001, pag. 69. Della stessa Autrice, si veda l’approfondimento sugli<br />

obblighi di attuazione della direttiva da parte dell’Italia, come disposto dalla Comunitaria 2003, a pag. 27 del n. 23/2003 di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

In particolare, la direttiva 2000/60/CE si propone di istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle<br />

acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:<br />

- impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e<br />

delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;<br />

- agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;<br />

- miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale<br />

riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l’arresto o la graduale eliminazione degli<br />

scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;<br />

- assicuri la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l’aumento;<br />

- contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.<br />

[4] Legge 31 ottobre 2003, n.306 «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità<br />

europee. Legge comunitaria 2003» (in S.O. n. 173 alla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2003, n. 266). Si vedano il n. 23/2003<br />

e il n. 1/2004 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[5] «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali<br />

di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale» (in Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 1999, n. 259). È il cosiddetto<br />

“decreto Burlando-bis”.<br />

[6] Anche nel parere espresso il 29 settembre 2003 sullo schema di regolamento dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio<br />

di Stato si legge, a conferma di ciò, che «si tratta di una normativa che appare segnata da un elevatissimo grado di tecnicismo».<br />

[7] Resta impregiudicata dalla nuova disciplina la possibilità, prevista dall’art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 152/1999, di svolgere<br />

attività di trattamento dei rifiuti liquidi in regime autorizzativo semplificato (ossia mediante comunicazione) nel rispetto delle<br />

seguenti condizioni:<br />

(segue)<br />

44 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 agosto 2004 - N. 15

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