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Ambiente e Sicurezza..

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colo 29, D.Lgs. n. 152/1999, per<br />

gli scarichi di acque reflue industriali,<br />

ammettendo, quindi, lo scarico<br />

sul suolo solo nei casi particolari<br />

ivi specificati.<br />

Per quanto riguarda l’immissione<br />

delle acque in corpo d’acqua<br />

superficiale o in rete fognaria, invece,<br />

si propone l’applicazione<br />

degli stessi limiti generalmente<br />

validi per gli scarichi di acque<br />

reflue industriali (in autorizzazione<br />

ciò dovrà essere imposto come<br />

specifica prescrizione [9] del permesso<br />

stesso) e cioè quelli di cui<br />

alla tabella 3 dell’Allegato 5 al<br />

D.Lgs. n. 152/1999, a meno che<br />

non sussistano gli estremi per utilizzare,<br />

nel caso di recapito in<br />

acque superficiali, limiti più restrittivi<br />

ai sensi dell’articolo 45,<br />

comma 8, D.Lgs. n. 152/1999.<br />

Ciò potrà comportare che anche<br />

una parte significativa (e non solo<br />

quella di prima pioggia [10] ) delle<br />

acque scaricate sia trattata in<br />

impianti di depurazione in grado<br />

di rimuovere le sostanze contenute<br />

nelle acque meteoriche e di<br />

garantire il rispetto dei limiti allo<br />

scarico. È, in genere, opportuno<br />

che le acque meteoriche contaminate,<br />

prima di essere addotte all’impianto<br />

centralizzato siano sottoposte<br />

a un trattamento di dissabbiatura<br />

[11] , preferibilmente con ingresso<br />

tangenziale.<br />

Qualora il trattamento del volume<br />

d’acqua in questione (spesso<br />

significativo) costituisca un pro-<br />

L'APPROFONDIMENTO<br />

blema, potrà essere prevista come<br />

alternativa la copertura, almeno in<br />

parte, dell’area di stoccaggio e di<br />

carico e scarico, evitando il dilavamento<br />

meteorico dei rifiuti o dei<br />

materiali stoccati e diminuendo o<br />

eliminando completamente (in caso<br />

di copertura totale dell’area) le<br />

acque meteoriche per cui è richiesto<br />

il trattamento. Nel caso in cui<br />

vengano individuati in istruttoria<br />

stabilimenti industriali nei quali<br />

una parte delle acque meteoriche<br />

sia ritenuta contaminata e la gestione<br />

di queste acque non avvenga<br />

secondo i principi sopra esposti,<br />

si suggerisce di condizionare<br />

la validità dell’autorizzazione alla<br />

trasmissione, entro un certo termine<br />

(ad esempio 6 mesi), di un<br />

progetto a firma di tecnico abilitato<br />

che chiarisca come la ditta<br />

intenda risolvere la situazione (potranno<br />

essere suggerite dalla Provincia<br />

e dall’ARPA eventuali alternative<br />

specifiche emerse in<br />

istruttoria). È opportuno prevedere<br />

che i contenuti di questo progetto<br />

debbano essere formalmente approvati<br />

da provincia e ARPA. Entro<br />

un termine successivo, da stabilirsi<br />

in relazione allo specifico<br />

caso, dovrà essere imposta, sempre<br />

come condizione di validità,<br />

la realizzazione delle opere previste<br />

nel progetto.<br />

Infine, se le acque meteoriche<br />

contaminate sono convogliate allo<br />

scarico finale o all’eventuale<br />

impianto di trattamento a presidio<br />

ACQUA<br />

Articolo<br />

dello scarico, da sole e non insieme<br />

ad acque di processo o raffreddamento<br />

diretto, per il controllo<br />

della qualità si ritiene che debba<br />

essere installato, sul relativo pozzetto<br />

di campionamento, un autocampionatore<br />

collegato a un pluviometro<br />

(sistema automatico di<br />

prelievo) [12] .<br />

Acque meteoriche<br />

non contaminate<br />

Possono essere considerate tali<br />

tutte le acque meteoriche di dilavamento<br />

di aree non comprese nella<br />

casistica sopra descritta (anche se,<br />

in senso assoluto, tutte le acque<br />

meteoriche presentano un certo<br />

grado di contaminazione), ovvero,<br />

le acque di dilavamento delle coperture<br />

(pluviali delle coperture) e<br />

delle aree non interessate dagli<br />

stoccaggi e da operazioni di carico<br />

e scarico dei rifiuti o materiali sopra<br />

precisati.<br />

Per le acque meteoriche non<br />

contaminate si ritiene che non valga<br />

l’obbligo di acquisire specifica<br />

autorizzazione allo scarico, né si<br />

ritiene che vi siano dei particolari<br />

limiti allo scarico in corpo d’acqua<br />

superficiale da rispettare.<br />

Eventualmente, potranno essere<br />

previsti trattamenti solo per le acque<br />

di prima pioggia.<br />

Nel caso della Regione Lombardia,<br />

ad esempio, si ricorda che<br />

l’obbligo di separare la prima pioggia<br />

vige solo nel caso in cui le<br />

acque meteoriche siano recapitate<br />

[9] Ciò in quanto il D.Lgs. n. 152/1999 non stabilisce quali limiti devono essere rispettati dagli scarichi di acque meteoriche.<br />

[10] In alcuni casi (ad esempio centri di stoccaggio di rottami ferrosi), anche dopo alcuni giorni di pioggia si ha una significativa<br />

contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree in questione.<br />

[11] Sono preferibili i dissabbiatori aerati, nei quali il moto tangenziale dei reflui in ingresso si compone con quello circolare<br />

indotto dalle bolle d’aria insufflate, dando origine a un moto a spirale; l’immissione di aria favorisce anche la flottazione delle<br />

sostanze più leggere.<br />

[12] Infatti, se allo scarico sono convogliate anche acque di processo o raffreddamento diretto, il campionamento dello scarico è<br />

possibile anche in tempo asciutto, durante lo svolgimento dell’attività produttiva. Al contrario qualora allo scarico siano<br />

convogliate solo acque meteoriche contaminate, il controllo della qualità delle acque meteoriche contaminate sarà possibile<br />

solo in occasione degli eventi atmosferici; per consentire il prelievo di campioni in tempo reale si renderà allora necessario<br />

l’utilizzo di sistemi automatici di prelievo.<br />

10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 41

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