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colo 29, D.Lgs. n. 152/1999, per<br />
gli scarichi di acque reflue industriali,<br />
ammettendo, quindi, lo scarico<br />
sul suolo solo nei casi particolari<br />
ivi specificati.<br />
Per quanto riguarda l’immissione<br />
delle acque in corpo d’acqua<br />
superficiale o in rete fognaria, invece,<br />
si propone l’applicazione<br />
degli stessi limiti generalmente<br />
validi per gli scarichi di acque<br />
reflue industriali (in autorizzazione<br />
ciò dovrà essere imposto come<br />
specifica prescrizione [9] del permesso<br />
stesso) e cioè quelli di cui<br />
alla tabella 3 dell’Allegato 5 al<br />
D.Lgs. n. 152/1999, a meno che<br />
non sussistano gli estremi per utilizzare,<br />
nel caso di recapito in<br />
acque superficiali, limiti più restrittivi<br />
ai sensi dell’articolo 45,<br />
comma 8, D.Lgs. n. 152/1999.<br />
Ciò potrà comportare che anche<br />
una parte significativa (e non solo<br />
quella di prima pioggia [10] ) delle<br />
acque scaricate sia trattata in<br />
impianti di depurazione in grado<br />
di rimuovere le sostanze contenute<br />
nelle acque meteoriche e di<br />
garantire il rispetto dei limiti allo<br />
scarico. È, in genere, opportuno<br />
che le acque meteoriche contaminate,<br />
prima di essere addotte all’impianto<br />
centralizzato siano sottoposte<br />
a un trattamento di dissabbiatura<br />
[11] , preferibilmente con ingresso<br />
tangenziale.<br />
Qualora il trattamento del volume<br />
d’acqua in questione (spesso<br />
significativo) costituisca un pro-<br />
L'APPROFONDIMENTO<br />
blema, potrà essere prevista come<br />
alternativa la copertura, almeno in<br />
parte, dell’area di stoccaggio e di<br />
carico e scarico, evitando il dilavamento<br />
meteorico dei rifiuti o dei<br />
materiali stoccati e diminuendo o<br />
eliminando completamente (in caso<br />
di copertura totale dell’area) le<br />
acque meteoriche per cui è richiesto<br />
il trattamento. Nel caso in cui<br />
vengano individuati in istruttoria<br />
stabilimenti industriali nei quali<br />
una parte delle acque meteoriche<br />
sia ritenuta contaminata e la gestione<br />
di queste acque non avvenga<br />
secondo i principi sopra esposti,<br />
si suggerisce di condizionare<br />
la validità dell’autorizzazione alla<br />
trasmissione, entro un certo termine<br />
(ad esempio 6 mesi), di un<br />
progetto a firma di tecnico abilitato<br />
che chiarisca come la ditta<br />
intenda risolvere la situazione (potranno<br />
essere suggerite dalla Provincia<br />
e dall’ARPA eventuali alternative<br />
specifiche emerse in<br />
istruttoria). È opportuno prevedere<br />
che i contenuti di questo progetto<br />
debbano essere formalmente approvati<br />
da provincia e ARPA. Entro<br />
un termine successivo, da stabilirsi<br />
in relazione allo specifico<br />
caso, dovrà essere imposta, sempre<br />
come condizione di validità,<br />
la realizzazione delle opere previste<br />
nel progetto.<br />
Infine, se le acque meteoriche<br />
contaminate sono convogliate allo<br />
scarico finale o all’eventuale<br />
impianto di trattamento a presidio<br />
ACQUA<br />
Articolo<br />
dello scarico, da sole e non insieme<br />
ad acque di processo o raffreddamento<br />
diretto, per il controllo<br />
della qualità si ritiene che debba<br />
essere installato, sul relativo pozzetto<br />
di campionamento, un autocampionatore<br />
collegato a un pluviometro<br />
(sistema automatico di<br />
prelievo) [12] .<br />
Acque meteoriche<br />
non contaminate<br />
Possono essere considerate tali<br />
tutte le acque meteoriche di dilavamento<br />
di aree non comprese nella<br />
casistica sopra descritta (anche se,<br />
in senso assoluto, tutte le acque<br />
meteoriche presentano un certo<br />
grado di contaminazione), ovvero,<br />
le acque di dilavamento delle coperture<br />
(pluviali delle coperture) e<br />
delle aree non interessate dagli<br />
stoccaggi e da operazioni di carico<br />
e scarico dei rifiuti o materiali sopra<br />
precisati.<br />
Per le acque meteoriche non<br />
contaminate si ritiene che non valga<br />
l’obbligo di acquisire specifica<br />
autorizzazione allo scarico, né si<br />
ritiene che vi siano dei particolari<br />
limiti allo scarico in corpo d’acqua<br />
superficiale da rispettare.<br />
Eventualmente, potranno essere<br />
previsti trattamenti solo per le acque<br />
di prima pioggia.<br />
Nel caso della Regione Lombardia,<br />
ad esempio, si ricorda che<br />
l’obbligo di separare la prima pioggia<br />
vige solo nel caso in cui le<br />
acque meteoriche siano recapitate<br />
[9] Ciò in quanto il D.Lgs. n. 152/1999 non stabilisce quali limiti devono essere rispettati dagli scarichi di acque meteoriche.<br />
[10] In alcuni casi (ad esempio centri di stoccaggio di rottami ferrosi), anche dopo alcuni giorni di pioggia si ha una significativa<br />
contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree in questione.<br />
[11] Sono preferibili i dissabbiatori aerati, nei quali il moto tangenziale dei reflui in ingresso si compone con quello circolare<br />
indotto dalle bolle d’aria insufflate, dando origine a un moto a spirale; l’immissione di aria favorisce anche la flottazione delle<br />
sostanze più leggere.<br />
[12] Infatti, se allo scarico sono convogliate anche acque di processo o raffreddamento diretto, il campionamento dello scarico è<br />
possibile anche in tempo asciutto, durante lo svolgimento dell’attività produttiva. Al contrario qualora allo scarico siano<br />
convogliate solo acque meteoriche contaminate, il controllo della qualità delle acque meteoriche contaminate sarà possibile<br />
solo in occasione degli eventi atmosferici; per consentire il prelievo di campioni in tempo reale si renderà allora necessario<br />
l’utilizzo di sistemi automatici di prelievo.<br />
10 agosto 2004 - N. 15 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 41