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scarica il catalogo generale Germania 2 e Danimarca - ALCE

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CONDIZIONI GENERALI<br />

Ai sensi dell’art. 6 Decreto Legislativo n. 111 del 17/3/1995 di attuazione della Direttiva 90/314 CEE i clienti hanno diritto di<br />

ricevere copia del contratto di compravendita del pacchetto turistico.<br />

1. PREMESSA: NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO<br />

Ai sensi dell’art. 2 n. 1 del Decreto Legislativo n. 111 del 17/3/1995 di attuazione della Direttiva<br />

90/314/CEE: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”,<br />

risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti<br />

od offerti in vendita a un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi<br />

per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:<br />

a) trasporto;<br />

b) alloggio;<br />

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte<br />

significativa del “pacchetto turistico”.<br />

2. FONTI LEGISLATIVE<br />

Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico,<br />

è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione<br />

di viaggio consegnata al Consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto<br />

servizi da fornire in territorio nazionale sia estero, sarà altresì disciplinato dalla Legge<br />

27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al<br />

Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles <strong>il</strong> 23/4/1970, nonché dal sovracitato Decreto Legislativo<br />

111/95.<br />

3. PRENOTAZIONI<br />

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, se del caso elettronico,<br />

comp<strong>il</strong>ata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente. L’accettazione delle prenotazioni si intende<br />

perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui e nel luogo<br />

dal quale l’organizzatore invierà conferma scritta anche a mezzo sistema telematico, anche presso<br />

l’Agenzia di Viaggi venditrice. Si dà atto che l’Agenzia di Viaggi venditrice ha nei confronti<br />

dell’Organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell’art. 1.3 della CCV oltre che di<br />

Venditore ex art. 4 del Decreto Legislativo 111/1995, acquisendo diritti e assumendo obblighi<br />

esclusivamente quale mandatario del suo Cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto<br />

turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione,<br />

saranno fornite dall’Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a<br />

proprio carico dal Decreto Legislativo 111/95 in tempo ut<strong>il</strong>e prima dell’inizio del viaggio.<br />

4. PAGAMENTI<br />

All’atto della prenotazione, ovvero all’atto della richiesta impegnativa, dovranno essere versate le<br />

quote d’iscrizione e un acconto pari al 25% della quota di partecipazione, mentre <strong>il</strong> saldo della<br />

stessa dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza, salvo diverso accordo. Per<br />

le prenotazioni in epoca successiva alla data sopraindicata, l’intero ammontare dovrà essere<br />

versato al momento della prenotazione in un’unica soluzione. Gli acconti e <strong>il</strong> saldo come sopra<br />

determinati dovranno essere corrisposti dal Contraente al Venditore che li trasmetterà all’Organizzatore<br />

secondo gli accordi tra gli stessi stab<strong>il</strong>iti. Il mancato ricevimento da parte dell’Organizzatore<br />

dei pagamenti di cui sopra alle date stab<strong>il</strong>ite costituisce clausola risolutiva espressa del<br />

contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, fatto salvo <strong>il</strong> risarcimento degli ulteriori danni<br />

subiti dall’Organizzatore.<br />

5. PREZZO e relative variazioni<br />

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere aumentato fino a<br />

20 giorni precedenti la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:<br />

- costi di trasporto, incluso <strong>il</strong> costo del carburante;<br />

- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco<br />

o di imbarco nei porti e negli aeroporti;<br />

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.<br />

6. RECESSO DEL CONSUMATORE<br />

Il Consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:<br />

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 inmisura eccedente <strong>il</strong> 10%;<br />

- modifica significativa di altro elemento essenzialedel contratto (per tale intendendosi qualunque<br />

variazione su elementi oggettivamente configurab<strong>il</strong>i come fondamentali ai fini della fruizione del<br />

pacchetto turistico complessivamente considerato) proposto dall’Organizzatore dopo la conclusione<br />

del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di<br />

cui sopra, <strong>il</strong> Consumatore ha alternativamente diritto:<br />

- ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente o, se non disponib<strong>il</strong>e, superiore<br />

senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza di<br />

prezzo;<br />

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata<br />

entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.<br />

Il Consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di<br />

recedere) entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento<br />

o modifica.In difetto di espressa comunicazione entro <strong>il</strong> termine suddetto, la proposta formulata<br />

dall’Organizzatore si intende accettata.<br />

Al Consumatore che receda dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma del<br />

presente articolo, saranno addebitate - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui<br />

all’art. 4, 1° comma e oltre alla quota di apertura pratica, le penali qui di seguito indicate:<br />

• 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza;<br />

• 20% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza;<br />

• 30% della quota di partecipazione da 14 a 9 giorni prima della partenza;<br />

• 50% della quota di partecipazione da 8 a 4 giorni prima della partenza;<br />

• 75% della quota di partecipazione da 3 giorni prima fino al giorno della partenza;<br />

* dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto. I giorni si intendono di calendario<br />

e nel computo non viene mai conteggiato <strong>il</strong> giorno stesso della partenza o inizio soggiorno.<br />

In nessun caso le quote d’iscrizione potranno essere rimborsate.<br />

7. ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO<br />

Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’Organizzatore comunichi la propria impossib<strong>il</strong>ità di fornire<br />

i servizi oggetto del pacchetto turistico, <strong>il</strong> Consumatore potrà esercitare alternativamente i diritti<br />

di cui al 2° comma del precedente art. e nelle modalità di cui al successivo 3° comma, sempre<br />

che l’annullamento non dipenda da fatto a lui imputab<strong>il</strong>e. Il Consumatore può esercitare i diritti<br />

sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo<br />

di partecipanti previsto nel <strong>catalogo</strong> sempre che tale annullamento sia stato comunicato nel<br />

termine precedente la data della partenza ivi indicato.<br />

8. CHIARIMENTI IN MATERIA DI RECESSO<br />

Gli effetti del recesso del Consumatore o dell’annullamento del pacchetto turistico sono compiutamente<br />

disciplinati dai precedenti art. 6 e 7 che sostanzialmente riproducono <strong>il</strong> disposto degli art.<br />

11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 111/95. Pertanto essi rispettano <strong>il</strong> giusto equ<strong>il</strong>ibrio tra le parti<br />

contrattuali anche in virtù del dettato dell’art. 1469 ter del Codice Civ<strong>il</strong>e (introdotto dalla Legge<br />

52/96 di attuazione della Direttiva 93/13 CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei<br />

contratti stipulati con i Consumatori) secondo cui “non sono vessatorie le clausole che riproducono<br />

disposizioni di legge”.<br />

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA<br />

L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossib<strong>il</strong>ità di fornire per causa di forza<br />

maggiore (condizioni atmosferiche, scioperi, ritardi aerei, etc.) o per un fatto proprio del Consumatore<br />

una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, predisporrà soluzioni alternative<br />

a carico del Consumatore e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle<br />

previste, <strong>il</strong> Consumatore dovrà essere risarcito in misura pari a tale differenza.<br />

10. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI<br />

I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario.<br />

Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e d<strong>il</strong>igenza, a<br />

tutte le informazioni fornitegli dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative<br />

o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere<br />

di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovra esaminate<br />

obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni<br />

e gli elementi in suo possesso ut<strong>il</strong>i per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei<br />

confronti dei terzi responsab<strong>il</strong>i del danno ed è responsab<strong>il</strong>e verso l’Organizzatore del pregiudizio<br />

arrecato al diritto di surrogazione.<br />

11. REGIME DI RESPONSABILITÀ<br />

L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore a motivo dell’inadempimento totale o<br />

parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui<br />

personalmente sia da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto<br />

del Consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione<br />

dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in<br />

contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore<br />

non poteva, secondo la d<strong>il</strong>igenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il Venditore<br />

presso <strong>il</strong> quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in<br />

alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsab<strong>il</strong>e esclusivamente<br />

delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di venditore/ intermediario e comunque nei<br />

limiti per tale responsab<strong>il</strong>ità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.<br />

12. LIMITI DEL RISARCIMENTO<br />

Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere<br />

superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle<br />

prestazioni <strong>il</strong> cui inadempimento ne ha determinato la responsab<strong>il</strong>ità, sia a titolo contrattuale sia<br />

extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale<br />

nel testo modificato a L’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario;<br />

la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsab<strong>il</strong>ità degli albergatori, nel testo di cui agli<br />

artt. 1783 e seguenti commi; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsab<strong>il</strong>ità<br />

dell’organizzatore. In ogni caso <strong>il</strong> limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non<br />

può superare l’importo di “5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno” previsto dall’art.<br />

13 n. 2 della CCV. Qualora <strong>il</strong> testo origina predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o<br />

nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero<br />

in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al<br />

momento del verificarsi dell’evento dannoso.<br />

13. OBBLIGO DI ASSISTENZA<br />

L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio<br />

di d<strong>il</strong>igenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione<br />

di legge o di contratto. L’Organizzatore non è responsab<strong>il</strong>e nei confronti del Consumatore<br />

per l’inadempimento da parte del Venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.<br />

14. RECLAMI E DENUNCE<br />

Il Consumatore, a pena di decadenza ai sensi dell’art. 19 n. 2 del Decreto Legislativo 111/95,<br />

deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’Organizzatore le difformità e i vizi del<br />

pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso<br />

del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscib<strong>il</strong>i, entro e non oltre 10 giorni dalla data<br />

del previsto rientro presso la località di partenza. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di<br />

esecuzione delle prestazioni turistiche, l’Organizzatore deve prestare al consumatore l’assistenza<br />

richiesta dal precedente art. 15 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente<br />

dovrà provvedere l’Organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi,<br />

garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del Consumatore.<br />

15. FONDO DI GARANZIA<br />

È prevista l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo Nazionale di<br />

Garanzia cui <strong>il</strong> Consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 111/95,<br />

in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell’Organizzatore, per la tutela delle seguenti<br />

esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Le modalità<br />

di intervento del Fondo sono stab<strong>il</strong>ite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del<br />

23/07/99, n.349 G.U. n°249 del 12/10/1999 (ai sensi dell’art. 21 n. 5 del Decreto Legislativo<br />

n. 111/95).<br />

16. CLAUSOLA COMPROMISSORIA<br />

Di comune accordo ai sensi dell’art. 29 della CCV peraltro potrà essere previsto che le controversie<br />

nascenti dall’applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla<br />

decisione di un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quante sono le parti in causa e dalle<br />

stesse nominati più uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in<br />

mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale <strong>il</strong> Tour Operator. Il Collegio Arbitrale<br />

che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale del Tour Operator deciderà secondo diritto,<br />

previo eventuale tentativo di conc<strong>il</strong>iazione.<br />

17. LEGGE N. 39 della REGIONE LOMBARDIA<br />

L’Organizzatore dichiara che i programmi, gli annunci, i manifesti e gli altri materiali <strong>il</strong>lustrativi da<br />

esso pubblicati sono idonei a fornire al pubblico un’informazione corretta e completa e contengono<br />

le indicazioni obbligatorie di cui all’art. 13 Legge n. 39 della Regione Lombardia del<br />

3/5/1983. 1) I programmi, gli annunci, i manifesti e altro materiale <strong>il</strong>lustrativo concernente l’Organizzatore<br />

di viaggi da effettuarsi in Italia e all’estero, diffuso da Agenzie di Viaggi e Turismo<br />

operanti nel territorio della Regione Lombardia, devono essere redatti in modo da fornire al pubblico<br />

un’informazione corretta e completa e devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione<br />

in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:<br />

a) data di svolgimento del viaggio o della crociera;<br />

b) itinerario;<br />

c) durata;<br />

d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti e condizioni di pagamento;<br />

e) elencazione e descrizione dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, alle<br />

caratteristiche degli alberghi, numero dei pasti e tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo;<br />

f) termini e condizioni per le rinunce e ammontaredell’eventuale penalità;<br />

g) modalità di rimborso della quota da pagare nei casi di: - annullamento del viaggio da parte<br />

dell’impresa; - annullamento del viaggio per causa di forza maggiore o per altro motivo prestab<strong>il</strong>ito;<br />

h) periodo di validità e data di diffusione del programma;<br />

i) documentazione dell’organizzazione del viaggio ed estremi della relativa licenza.<br />

2) Nei documenti di viaggio deve essere fatto riferimento al relativo programma di viaggio, che<br />

costituisce l’elemento di riferimento ai fini dell’accertamento dell’esatto adempimento di quanto<br />

previsto nel programma stesso.<br />

3) Gli inserti pubblicitari diffusi attraverso i giornali, trasmissioni radiotelevisive e ogni altro<br />

mezzo di comunicazione non possono contenere informazioni difformi al contenuto dei programmi.<br />

ADDENDUM<br />

Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Singoli Servizi Turistici. I contratti aventi ad oggetto<br />

l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio<br />

turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio<br />

ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e<br />

n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative<br />

al contratto di organizzazione.<br />

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della Legge 269/98 - La legge italiana<br />

punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia<br />

minor<strong>il</strong>e, anche se gli stessi sono commessi all’estero.”<br />

I riferimenti al decreto 111/95 contenuti nel presente contratto devono intendersi riferiti, a fare<br />

data dal 23 ottobre 2005, agli artt. da 82 a 100 del decreto n. 206 del 6 settembre 2005 “Codice<br />

di Consumo”, che ha sostituito e abrogato <strong>il</strong> citato decreto 111/95.<br />

Condizioni generali 67

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