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Scarica il numero di Agosto 2009 - Asso Intrattenimento

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assointrattenimento<br />

Divieto <strong>di</strong><br />

somministrazione alcool<br />

dopo le ore 2.00.<br />

Effettivo aumento<br />

della sicurezza<br />

stradale o scelta<br />

demagogica?<br />

A cura <strong>di</strong>: Avv. Massimo Nicoli<br />

Ci occupiamo in questo articolo della normativa che, a far tempo dall’ottobre 2007, impone <strong>il</strong> <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />

somministrare bevande alcoliche dopo le ore 2 ai pubblici esercizi che svolgono spettacoli o altre forme <strong>di</strong><br />

intrattenimento.<br />

La scelta <strong>di</strong> questo argomento, oggi <strong>di</strong> grande attualità, nasce dall’esigenza <strong>di</strong> far chiarezza su alcune imprecisioni<br />

che spesso hanno caratterizzato <strong>il</strong> fiume <strong>di</strong> polemiche sorte, all’interno della società civ<strong>il</strong>e, tra sostenitori e<br />

detrattori <strong>di</strong> tale opzione legislativa.<br />

Come è noto, l’art. 6 della Legge n. 160 del 2 ottobre 2007 (legge <strong>di</strong> conversione e mo<strong>di</strong>ficazione del Decreto<br />

Legge n. 117 del 3 agosto 2007) ha così statuito:<br />

“Tutti i titolari e i gestori <strong>di</strong> locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario,<br />

spettacoli o altre forme <strong>di</strong> intrattenimento, congiuntamente all’attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e <strong>di</strong> somministrazione<br />

<strong>di</strong> bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione <strong>di</strong> bevande alcoliche dopo le ore 2<br />

... . L’inosservanza delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al comma 2 comporta la sanzione <strong>di</strong> chiusura del locale<br />

da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.”<br />

Dalla semplice lettura del testo normativo, da subito, si avverte una evidente anomalia: pur trattandosi <strong>di</strong> un<br />

intervento legislativo finalizzato ad aumentare <strong>il</strong> livello <strong>di</strong> sicurezza della circolazione stradale, la norma in realtà<br />

produce effetti nei confronti <strong>di</strong> tutti i consociati, in<strong>di</strong>stintamente, a prescindere dalle loro singole scelte. Non<br />

si comprende, ad esempio, che pericolo produrrebbero alla sicurezza stradale coloro che intendano recarsi in<br />

<strong>di</strong>scoteca con mezzi pubblici, o in taxi o meglio a pie<strong>di</strong> come avviene sovente nei posti <strong>di</strong> v<strong>il</strong>leggiatura!<br />

Altresì priva <strong>di</strong> giustificazione appare la scelta del legislatore <strong>di</strong> estendere <strong>il</strong> <strong>di</strong>vieto solo ad un determinata<br />

tipologia <strong>di</strong> esercizi pubblici, quelli appunto specializzati in trattenimenti e spettacoli, lasciando piena libertà a<br />

tutte le altre svariate categorie <strong>di</strong> esercenti <strong>di</strong> somministrare bevande alcoliche anche dopo le ore 2.00.<br />

Possiamo pertanto affermare che la normativa in oggetto si <strong>di</strong>mostra profondamente iniqua in quanto produttiva<br />

<strong>di</strong> una duplice <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento:<br />

a) nei confronti <strong>di</strong> coloro che, pur ponendo in essere comportamenti e scelte responsab<strong>il</strong>i, sono comunque<br />

obbligati ad uniformarsi al dettato legislativo;<br />

b) nei confronti dei gestori dei locali al cui interno si svolgono spettacoli o altre forme <strong>di</strong> trattenimento rispetto<br />

agli esercizi pubblici ove tali attività non vengono esercitate.<br />

Tutto ciò si pone inevitab<strong>il</strong>mente in contrasto con l’art. 3 della nostra Carta Costituzionale e le <strong>di</strong>sposizioni legislative<br />

<strong>di</strong> cui in oggetto presteranno sicuramente <strong>il</strong> fianco a <strong>numero</strong>se e fondate eccezioni <strong>di</strong> incostituzionalità.<br />

assointrattenimento<br />

Al <strong>di</strong> là delle descritte carenze e lacune, peraltro già confermate da alcune or<strong>di</strong>nanze emesse dai Tribunali<br />

Amministrativi, è doveroso sottolineare come la citata normativa si <strong>di</strong>mostri, in relazione ai lodevoli obiettivi<br />

perseguiti, una misura <strong>di</strong> portata assolutamente marginale che, in concreto, impone solamente un paternalistico<br />

ed immotivato <strong>di</strong>vieto, oltretutto in danno solo <strong>di</strong> alcune categorie.<br />

Il nostro Legislatore, purtroppo, non ha fatto tesoro <strong>di</strong> ciò che ci insegna la storia, poiché avrebbe dovuto essere<br />

consapevole che, nel tempo, tutti i tentativi volti a creare inut<strong>il</strong>i ed ingiustificati proibizionismi hanno sempre<br />

fallito, spesso producendo l’esatto effetto contrario e creando, in alcuni casi, ulteriori e più gravi problematiche<br />

sociali.<br />

Non vi è alcun dubbio che <strong>il</strong> fenomeno delle “vittime della strada” sia una questione <strong>di</strong> importanza preminente<br />

e fondamentale per la nostra società, ma proprio per questo sono necessari interventi concreti in grado <strong>di</strong><br />

risolvere realmente <strong>il</strong> problema all’origine, impedendo ra<strong>di</strong>calmente a chiunque <strong>di</strong> porsi alla guida in stato <strong>di</strong><br />

ebbrezza.<br />

Diversamente, la creazione <strong>di</strong> normative che impongono ingiustificati e generici <strong>di</strong>vieti non possono che essere<br />

considerate come una visione miope della sottesa problematica dal sapore intensamente demagogico.<br />

La scelta operata dal legislatore ha sicuramente ottenuto fac<strong>il</strong>i e sicuri consensi ma, pur non contribuendo a<br />

risolvere <strong>il</strong> problema della sicurezza stradale, crea e creerà, <strong>di</strong> fatto, gravi danni ad un particolare settore <strong>di</strong><br />

esercenti che, nel rispetto delle regole, intende semplicemente continuare a svolgere <strong>il</strong> proprio lavoro.<br />

HH • 84 HH • 85<br />

ASSOINTRATTENIMENTO

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