BILANCIO 2010 - Agos Ducato
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Stock Option<br />
Si definiscono piani di stock option le operazioni caratterizzate dalla prestazione di un’attività da parte di un<br />
dipendente o di un terzo, remunerata tramite strumenti rappresentativi di capitale (incluse opzioni su azioni).<br />
La tipologia di piani di stock option adottati è stata classificata tra quelli c.d. “equity settled”.<br />
Il costo di tali operazioni è valutato al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati ed è<br />
imputato nella voce di conto economico “110 - Spese Amministrative (a) spese per il personale” in quote costanti<br />
rispetto alla durata originaria del piano, con contropartita un’apposita riserva di patrimonio netto.<br />
Il fair value determinato è riferito agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di attribuzione<br />
e tiene conto dei prezzi di mercato, se disponibili, dei termini e delle condizioni in base ai quali tali strumenti<br />
sono stati assegnati.<br />
Si precisa che la Società si è avvalsa dell’esenzione prevista dall’IFRS 1 relativamente alle opzioni assegnate<br />
prima del 07/11/2002 per le quali non si è provveduto all’applicazione dell’IFRS 2.<br />
Aggregazioni aziendali<br />
Il trasferimento del controllo di un’impresa (o di un gruppo di attività e beni integrati, condotti e gestiti unitariamente)<br />
configura un’operazione di aggregazione aziendale.<br />
A tal fine si considera il trasferimento del controllo sia quando si acquisisce più della metà dei diritti di voto,<br />
sia nel caso in cui, pur non acquisendo più della metà dei diritti di voto di un’altra impresa, si ottiene il controllo<br />
di quest’ultima poiché, come conseguenza dell’aggregazione, si ha il potere: (i) su più della metà dei<br />
diritti di voto dell’altra impresa in virtù di accordi con altri investitori, (ii) di decidere le scelte gestionali e<br />
finanziarie dell’impresa in forza di uno statuto o di un accordo, (iii) di nominare o rimuovere la maggioranza<br />
dei membri dell’organo aziendale deputato alla gestione della Società, (iv) di ottenere la maggioranza dei voti<br />
alle riunioni dell’organo aziendale deputato alla gestione della Società.<br />
Le fusioni rientrano tra le operazioni di concentrazione tra imprese, rappresentando la forma di aggregazione<br />
aziendale più completa, in quanto comportano l’unificazione sia giuridica che economica dei soggetti che vi<br />
partecipano.<br />
Le fusioni, siano esse proprie, cioè con la costituzione di un nuovo soggetto giuridico oppure “per incorporazione”<br />
con la confluenza di un’impresa in un’altra impresa già esistente, sono trattate secondo i criteri di seguito<br />
illustrati, in particolare:<br />
• se l’operazione comporta il trasferimento del controllo di un’impresa, essa viene trattata come un’operazione<br />
di aggregazione ai sensi dell’IFRS 3;<br />
• se l’operazione non comporta il trasferimento del controllo, essa viene contabilizzata privilegiando la continuità<br />
dei valori della Società incorporata.<br />
L’IFRS 3 richiede che per tutte le operazioni di aggregazione venga individuato un acquirente. Quest’ultimo<br />
deve essere identificato nel soggetto che ottiene il controllo su un’altra entità o gruppo di attività. Nel caso in<br />
cui non si sia in grado di identificare un soggetto controllante seguendo la definizione di controllo sopradescritta,<br />
come per esempio nel caso di operazioni di scambio di interessenze partecipative, l’individuazione dell’acquirente<br />
deve avvenire con l’utilizzo di altri fattori quali: l’entità il cui fair value è significativamente maggiore,<br />
l’entità che eventualmente versa un corrispettivo in denaro, l’entità che emette le nuove azioni.<br />
L’aggregazione deve essere contabilizzata nella data in cui l’acquirente ottiene effettivamente il controllo<br />
sull’impresa o attività acquisite. Quando l’operazione avviene tramite un’unica operazione di scambio, la data<br />
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