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Daniele Pisanello.pdf - Alimenti & Salute

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Aromi alimentari:<br />

tratti salienti della<br />

nuova disciplina<br />

comunitaria<br />

avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong><br />

Modena, 30 marzo 2011<br />

www.lexalimentraia.eu<br />

www.lexalimentaria.eu


Profilo del relatore<br />

<strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong> – Avvocato consulente legale in legislazione alimentare<br />

Coordinatore e co-autore della monografia “Guida alla Legislazione alimentare -<br />

L’applicazione pratica, il controllo ufficiale, l’audit, le responsabilità, le sanzioni,<br />

l’etichettatura, la pubblicità” di <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong> (a cura di), Claudio Biglia, Carlo<br />

Maria Pellicano, edizioni EPC Libri, 2010<br />

Trainer per EIPA (European Institute of Public Administration, Luxembourg)<br />

Professore a contratto fac. di Giurisprudenza, Università di Bari (2009);<br />

Docente Fac. Tecnologie Alimentari, Università di Napoli (2010)<br />

Co-direttore della EFFL Summer Academy on Food Law & Policy (Martina<br />

Franca, 20-24 Luglio 2009)<br />

Professore a contratto e responsabile didattico del Master di I livello in Diritto<br />

Alimentare dell’Univ. di Torino, Fac. di Giurisprudenza (‘06-’07)<br />

Consulente giuridico di riferimento per ItaliaOggi/AgricolturaOggi, <strong>Alimenti</strong> e<br />

Bevande ed altre riviste in materia di produzione e commercio di alimenti<br />

Sito web: www.lexalimentaria.eu<br />

Alcune esperienze professionali :<br />

FratiniVergano-European Lawyers, Bruxelles (2008)<br />

Bin Avvocati Associati (Milano e Torino), Associato (‘05-’08)<br />

Funzionario Assica (Ass. Industriali delle Carni) (’04-’05)<br />

2<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


II<br />

II II<br />

III III<br />

Argomenti<br />

Introduzione alla alla Disciplina degli degli aromi, aromi,<br />

ratio ratiolegis legise e definizioni di di base base<br />

Condizioni d’uso d’usodegli degliaromi aromie e degli degli<br />

ingredienti con con proprietà aromatizzanti<br />

Disposizioni sull’etichettatura<br />

3<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


II<br />

Introduzione alla alla Disciplina degli degli aromi, aromi,<br />

ratio ratiolegis legise e definizioni di di base<br />

base<br />

4<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Cornice legislativa in materia di aromi<br />

La Direttiva 88/388/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 sul ravvicinamento<br />

delle legislazioni degli Stati Membri nel settore degli aromi destinati ad essere<br />

impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione è<br />

stata abrogata, con effetto dal 20 gennaio 2011 (salvo alcune eccezioni)<br />

Oggi il quadro normativo in materia di aromi poggia su due regolamenti<br />

comunitari:<br />

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del<br />

Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni<br />

ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere<br />

utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n.<br />

1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008<br />

e la direttiva 2000/13/CE<br />

Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<br />

del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di<br />

autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari<br />

5<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Obbietivi della Regolazione UE<br />

Il regolamento 1334/2008 stabilisce norme relative agli aromi e agli ingredienti<br />

alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e<br />

sugli alimenti, al fine di assicurare l’efficace funzionamento del mercato<br />

interno garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e<br />

di protezione dei consumatori, comprese la tutela dei loro interessi e le<br />

prassi leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della<br />

tutela dell’ambiente.<br />

In estrema sintesi, il regolamento disciplina:<br />

I requisiti generali e specifici per l’uso degli aromi nella produzione di<br />

alimenti<br />

Le procedure per la valutazione e l’autorizzazione degli aromi alimentari<br />

Regole per l’etichettatura degli aromi<br />

6<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Il regolamento si applica:<br />

Ambito di applicazione<br />

a) agli aromi utilizzati o destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, fatte salve<br />

le disposizioni più specifiche stabilite nel regolamento (CE) n. 2065/2003;<br />

b) agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti;<br />

c) agli alimenti contenenti aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà<br />

aromatizzanti;<br />

d) ai materiali di base per aromi e/o ai materiali di base per ingredienti alimentari<br />

con proprietà aromatizzanti.<br />

Il regolamento non si applica:<br />

a) alle sostanze aventi esclusivamente un sapore dolce, aspro o salato;<br />

• È questo il caso di tutti gli zuccheri, dolcificanti, sale, acido citrico;<br />

b) agli alimenti crudi;<br />

• Tali sarebbero (cons. 6) gli alimentari crudi che non hanno subito<br />

trasformazioni; quei prodotti alimentari non composti, quali spezie, erbe, tè, infusioni (ad<br />

esempio infusi di frutti o tisane), nonché miscugli di spezie e/o di erbe, miscele di tè e<br />

miscele per tisane, se consumati nella loro forma originale e/o non aggiunti ad<br />

alimenti<br />

• Si pensi a stecche di cannella o al succo di ciliegia<br />

7<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Allargamento del campo di applicazione<br />

Dir. (CEE) n. 88/388 Reg. (CE) n. 1333/2008<br />

L’evidenziato ampliamento del raggio di azione della armonizzazione<br />

comunitaria svela la ratio legis profonda del nuovo assetto legislativo.<br />

Nell’Explanatory memorandum della DG Sanco (COM(2006) 427 final,<br />

28/7/2006) è chiaramente affermato che intendimento del nuovo<br />

regolamento è porre fine alle divergenze applicative sui livelli<br />

massimi di sostanze indesiderabili negli aromi;<br />

8<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Le (tante) definizioni<br />

Sostanze aromatizzanti<br />

Preparazioni<br />

aromatiche<br />

Precursore di aroma<br />

Aromi ottenuti per<br />

trattamento termico<br />

Aromatizzanti di<br />

affumicatura<br />

Altri aromi<br />

miscele di aromi<br />

9<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Aroma<br />

per «Aromi» s’intendono i prodotti:<br />

i) non destinati ad essere consumati nella loro forma originale, che sono<br />

aggiunti agli alimenti al fine di conferire o modificare un aroma e/o<br />

sapore;<br />

ii) fabbricati con o contenenti le seguenti categorie di sostanze:<br />

• sostanze aromatizzanti,<br />

• preparazioni aromatiche,<br />

• aromi ottenuti per trattamento termico,<br />

• aromatizzanti di affumicatura,<br />

• precursori degli aromi o<br />

• Altri aromi o<br />

• miscele di aromi;<br />

10<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Sostanze aromatizzanti<br />

Preparazioni<br />

aromatiche<br />

Precursore di aroma<br />

Aromi ottenuti per<br />

trattamento termico<br />

Aromatizzanti di<br />

affumicatura<br />

Altri aromi<br />

miscele di aromi<br />

Esemplificazione<br />

11<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Sostanze aromatizzanti<br />

L’art. 3.2 (b) definisce «sostanza aromatizzante» una sostanza chimica definita con<br />

proprietà aromatizzanti.<br />

In questa definizione, omnicomprensiva, vi rientrano tutte e tre categorie previste<br />

in precedenza dalla dir. (CEE) n. 88/388:<br />

Con la conseguenza che la distinzione precedente invalsa non è più in vigore e la<br />

sola dicitura ammessa è Sostanza aromatizzante;<br />

Regole speciali per le sostanzi aromatizzanti naturali<br />

Sostanze aromatizzanti<br />

naturali<br />

Sostanze aromatizzanti<br />

natural-identiche<br />

Sostanze aromatizzanti<br />

artificiali<br />

12<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Sostanza aromatizzante naturale<br />

Regole speciali vigono per «sostanza aromatizzante naturale» espressione<br />

con la quale s’intende una sostanza aromatizzante ottenuta mediante<br />

appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici da un materiale di<br />

origine vegetale, animale o microbiologica, che si trova allo stato grezzo o<br />

che è stato trasformato per il consumo umano mediante uno o più<br />

procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui all’allegato II. Le<br />

sostanze aromatizzanti naturali corrispondono a sostanze normalmente presenti<br />

e identificate in natura<br />

13<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Preparazione aromatica<br />

per «preparazione aromatica» s’intende un prodotto, diverso dalle sostanze<br />

aromatizzanti, ottenuto da:<br />

i) alimenti mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o<br />

microbiologici che si trovano allo stato grezzo del materiale o che sono<br />

stati trasformati per il consumo umano mediante uno o più<br />

procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui<br />

all’allegato II;<br />

e/o<br />

ii) materiale di origine vegetale, animale o microbiologica, diverso dagli<br />

alimenti, mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o<br />

microbiologici, impiegato nella forma originale o preparato mediante uno<br />

o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti di cui<br />

all’allegato II;<br />

Ad esempio gli olii essenziali, gli estratti e le tinture sono esempi di<br />

preparazioni aromatiche<br />

14<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Preparazione aromatica (schematica)<br />

per «preparazione aromatica» s’intende un<br />

prodotto, diverso dalle sostanze aromatizzanti,<br />

ottenuto da:<br />

Materiale edibile<br />

Materiale NON edibile<br />

Art. 3.2 (d), i):<br />

alimenti mediante appropriati<br />

procedimenti fisici, enzimatici o<br />

microbiologici che si trovano allo<br />

stato grezzo del materiale o che<br />

sono stati trasformati per il<br />

consumo umano mediante uno o<br />

più procedimenti tradizionali di<br />

preparazione degli alimenti di cui<br />

all’allegato II<br />

NO OBBLIGO DI VALUTAZIONE<br />

E AUTORIZZAZIONE<br />

Art. 8.1 (a)<br />

Art. 3.2 (d), ii):<br />

ii) materiale di origine vegetale,<br />

animale o microbiologica, diverso<br />

dagli alimenti, mediante<br />

appropriati procedimenti fisici,<br />

enzimatici o microbiologici,<br />

impiegato nella forma originale o<br />

preparato mediante uno o più<br />

procedimenti tradizionali di<br />

preparazione degli alimenti di cui<br />

all’allegato II;<br />

OBBLIGO DI VALUTAZIONE E<br />

AUTORIZZAZIONE<br />

Art. 9 (b)<br />

15<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Aroma ottenuto da trattamento termico<br />

per «aroma ottenuto per trattamento termico» s’intende un prodotto ottenuto<br />

previo trattamento termico da una miscela di ingredienti che non hanno<br />

necessariamente di per sé proprietà aromatizzanti, di cui almeno uno contiene<br />

azoto (amino) e un altro è uno zucchero riduttore;<br />

gli ingredienti utilizzati per la produzione di aromi ottenuti per trattamento<br />

termico possono essere:<br />

• i) alimenti;<br />

e/o<br />

• ii) materiali di base diversi dagli alimenti;<br />

Si tratta solitamente dai prodotti ottenuti dalla reazione di Maillard.<br />

Si deve ricordare che laddove l’aroma è ottenuto per un trattamento tecnico<br />

menzionato all’allegato V può essere commercializzato senza specifica<br />

valutazione e autorizzazione; se il procedimento termico impiegato non è<br />

contemplato dall’allegato V si applica la procedura di cui all’art. 9.<br />

16<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Aromatizzante di affumicatura<br />

per «aromatizzante di affumicatura» s’intende un prodotto ottenuto mediante il<br />

frazionamento e la purificazione di un fumo condensato che produca condensati<br />

di fumo primari, frazioni di catrame primarie e/o aromatizzanti di affumicatura<br />

derivati quali definiti all’articolo 3, punti 1), 2) e 4) del regolamento (CE) n.<br />

2065/2003:<br />

1) «condensati di fumo primari»: la parte purificata a base acquosa di<br />

fumo condensato che rientra nella definizione di «aromatizzanti di<br />

affumicatura»;<br />

2) «frazione di catrame primaria»: la frazione purificata della fase<br />

catramosa ad alta densità insolubile in acqua di fumo condensato che<br />

rientra nella definizione di «aromatizzanti di affumicatura»;<br />

3) «prodotti primari»: i condensati di fumo primari e le frazioni di catrame<br />

primarie;<br />

4) «aromatizzanti di affumicatura derivati»: gli aromatizzanti ottenuti<br />

dall'ulteriore trattamento dei condensati di fumo primari e delle frazioni di<br />

catrame primarie ed utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui<br />

prodotti alimentari per conferire loro l'aroma di affumicatura.<br />

17<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Attività dell’EFSA e Panel on food contact materials,<br />

enzymes, flavourings and processing aids (CEF)<br />

Safety of smoke flavour Primary Product – Scansmoke R909 Scientific Opinion<br />

of the CEF Panel - Published: 8 January 2010<br />

Flavouring Primary Product TRADISMOKE TM A MAX. Scientific Opinion of the<br />

CEF Panel - Published: 8 January 2010<br />

Safety of smoke flavour Primary Product - Fumokomp Scientific Opinion of the<br />

CEF Panel - Published: 12 October 2009<br />

Safety of smoke flavour primary product - Scansmoke SEF7525 Scientific<br />

Opinion of the CEF Panel - Published: 12 June 2009<br />

Safety of smoke flavour Primary Product Unismoke Scientific Opinion of the<br />

CEF Panel - Published: 6 April 2009<br />

Safety of smoke flavour Primary Product Smoke Concentrate 809045 [1]<br />

Scientific Opinion of the CEF Panel - Published: 6 April 2009<br />

Risk assessment of the Scientific Panel on food additives, flavourings,<br />

processing aids and materials in contact with food (AFC) on the Smoke<br />

Flavouring Primary Product – FF-B Opinion of the Scientific<br />

Committee/Scientific Panel - Published: 21 June 2007<br />

Guidance on submission of a dossier on a Smoke Flavouring Primary Product<br />

for evaluation by EFSA Guidance of the Scientific Committee/Scientific Panel -<br />

Published: 27 April 2005<br />

18<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Risultati delle analisi Efsa su 11 aromatizzanti di affumicatura:<br />

Scansmoke SEF7525 e Smoke Concentrate 809045: non ci sono<br />

timori sulla sicurezza, considerati gli impieghi e i tenori di impiego indicati<br />

dai produttori.<br />

TRADISMOKE A MAX, Scansmoke R909, Scansmoke PB 1110,<br />

SmokEz C-10, SmokEz Enviro 23, Unismoke, Zesti Smoke Code 10:<br />

ci sono timori sulla sicurezza<br />

AM 01: ci sono preoccupazioni per possibile genotossicità (danno al<br />

materiale genetico delle cellule)<br />

Fumokomp: non è stato possibile valutarne la sicurezza a causa della<br />

carenza di adeguati dati a disposizione.<br />

19<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Precursori di aroma<br />

per «precursore di aroma» s’intende un prodotto, che di per sé non ha<br />

necessariamente proprietà aromatizzanti, aggiunto intenzionalmente agli<br />

alimenti al solo fine di produrre un aroma mediante scomposizione o<br />

reazione con altri componenti durante la trasformazione degli alimenti;<br />

può essere ottenuto da:<br />

i) alimenti;<br />

e/o<br />

ii) materiali di base diversi dagli alimenti<br />

Esempi ne sono i carboidrati, oligopeptidi e aminoacidi<br />

In alcuni casi i precursori possono appartenere a diverse categorie di aromi<br />

come nel caso di aminoacidi che possono essere usati come precursori e, nel<br />

contempo, essere iscritti nel Community register come aromi.<br />

20<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Altro aroma<br />

«altro aroma» s’intende un aroma aggiunto o destinato ad essere aggiunto agli<br />

alimenti al fine di conferire un aroma e/o sapore e che non rientra nelle<br />

definizioni di cui alle lettere da b) a g);<br />

Un esempio è l’etere di rum<br />

È sempre richiesta una autorizzazione<br />

21<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Materiale di base<br />

per «materiale di base» s’intende un materiale di origine vegetale, animale,<br />

microbiologica o minerale da cui sono prodotti gli aromi o gli ingredienti<br />

alimentari con proprietà aromatizzanti; può trattarsi di:<br />

i) alimenti;<br />

o<br />

ii) materiali di base diversi dagli alimenti<br />

I materiali di base indicati alla parte A dell’allegato IV sono esclusi<br />

dall’impiego nella catena alimentare<br />

22<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Allegato IV<br />

Requisiti specifici per alcuni materiali di base<br />

23<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


II II<br />

Condizioni d’uso d’usodegli degliaromi aromie e degli degli<br />

ingredienti con con proprietà aromatizzanti<br />

24<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


A partire dal 1999 il comitato scientifico dell’alimentazione umana e poi l’Autorità<br />

europea per la sicurezza alimentare istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002,<br />

hanno emesso vari pareri su una serie di sostanze presenti naturalmente nei<br />

materiali di base degli aromi e degli ingredienti alimentari con proprietà<br />

aromatizzanti che, secondo diffuse opinioni, presentano un rischio<br />

tossicologico. Le sostanze il cui rischio tossicologico è stato confermato dal<br />

comitato scientifico dell’alimentazione umana sono considerate “sostanze<br />

indesiderabili” da non aggiungere agli alimenti.<br />

C.d. BAPs: Biologically Active Principles<br />

Sostanze indesiderabili naturalmente presenti nelle piante potrebbero essere<br />

contenute in preparazioni aromatiche e in ingredienti alimentari con proprietà<br />

aromatizzanti. Tradizionalmente le piante sono utilizzate come alimento o come<br />

ingrediente alimentare. SI è quindi ritenuto opportuno stabilire tenori massimi<br />

appropriati di queste sostanze indesiderabili negli alimenti che<br />

contribuiscono maggiormente all’assunzione di queste sostanze, tenendo<br />

conto sia della necessità di tutelare la salute umana sia della loro presenza<br />

inevitabile negli alimenti tradizionali.<br />

25<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Condizioni generali d’uso degli aromi o degli ingredienti alimentari con<br />

proprietà aromatizzanti sono le seguenti:<br />

a) assenza in base ai dati scientifici disponibili di un rischio per la salute<br />

dei consumatori e<br />

b) non induzione in errore il consumatore connesso all’uso dell’aroma o<br />

ingrediente con proprietà aromattizanti<br />

c) non essere inserito nella lista dell’Allegato III, parte A - Sostanze che<br />

non sono aggiunte nella loro forma originale agli alimenti<br />

d) rispettare i livelli massimi se previsti dall’allegato III, parte B Tenori<br />

massimi di talune sostanze naturalmente presenti negli aromi e negli<br />

ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, in taluni alimenti<br />

composti finali a cui sono stati aggiunti aromi e/o ingredienti alimentari<br />

con proprietà aromatizzanti (BAPs)<br />

26<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Gli Stati membri stabiliscono sistemi di monitoraggio del consumo e dell’uso<br />

degli aromi inclusi nell’elenco comunitario nonché del consumo delle sostanze<br />

di cui all’allegato III con un approccio basato sui rischi e comunicano alla<br />

Commissione e all’Autorità le relative informazioni con l’appropriata periodicità.<br />

27<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Registro dell’Unione<br />

L’art. 10 prevede un registro comunitario (rectius un registro dell’Unione) per<br />

quegli aromi o materiali di base soggetti alla valutazione del rischio<br />

Per ogni aroma o materiale di base incluso nell’elenco comunitario sono<br />

indicati:<br />

• a) l’identificazione dell’aroma o materiale di base autorizzato;<br />

• b) se necessario, le condizioni d’uso dell’aroma<br />

Gli aromi soggetti sono quelli indicati nell’art. 9 e quindi:<br />

• a) sostanze aromatizzanti;<br />

• b) preparazioni aromatiche di cui all’articolo 3.2, (d), punto ii);<br />

• c) aromi ottenuti per trattamento termico di cui all’articolo 3.2 (e), punto ii) e/o<br />

che non sono conformi alle condizioni di produzione degli aromi ottenuti per<br />

trattamento termico e/o ai tenori massimi di talune sostanze indesiderabili di<br />

cui all’allegato V;<br />

• d) precursori di aroma di cui all’articolo 3.2 (g), punto ii);<br />

• e) agli altri aromi di cui all’articolo 3.2, (h);<br />

• f) ai materiali di base diversi dagli alimenti di cui all’articolo 3.2, (j), punto ii).<br />

L’EFSA presumibilmente dovrebbe completare la valutazione di tutte le sostanze passibili<br />

di registrazione entro il 2011… forse.<br />

28<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Come principio generale, l’utilizzazione degli aromatizzanti e degli ingredienti in<br />

questione deve essere sicuro e, salvo alcune eccezioni, deve essere<br />

appositamente autorizzato previa specifica valutazione del rischio prima del<br />

loro uso negli alimenti. Inoltre, gli aromatizzanti non devono essere utilizzati in<br />

modo tale da indurre in errore il consumatore su questioni concernenti, tra<br />

l’altro, la natura, la freschezza, la qualità degli ingredienti impiegati, la genuinità<br />

del prodotto, il carattere naturale del processo di produzione o la qualità<br />

nutrizionale del prodotto. L’autorizzazione degli aromatizzanti deve tenere conto<br />

altresì di altri fattori pertinenti per la questione in esame, tra cui i fattori sociali,<br />

economici, tradizionali, etici ed ambientali, il principio di precauzione e la<br />

fattibilità dei controlli.<br />

Valutazione ex ante<br />

Sicurezza, provabilità e allocazione diffusa dei danni di lungo periodo<br />

29<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


III III<br />

Disposizioni sull’etichettatura<br />

30<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Le regole sull’etichettatura contenute nel regolamento n. 1334/2008 sono di tre<br />

tipologie:<br />

Etichettatura degli aromi non destinati alla vendita ai consumatori finali<br />

(artt. 14 e 15)<br />

Etichettatura degli aromi destinati alla vendita ai consumatori finali (art.<br />

17)<br />

Indicazione degli aromi sui prodotti finiti<br />

31<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Etichettatura degli aromi non destinati alla<br />

vendita ai consumatori finali<br />

La disciplina dell’etichettatura nelle transazioni B2B è contenuta all’art. 15 in<br />

termini sostanzialmente paritetici a quelli della direttiva 88/388 salvo<br />

l’introduzione di tre elementi obbligatori sull’etichetta o sul recipiente (non è<br />

sufficiente la loro menzione nei documenti di accompagnamento):<br />

il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;<br />

Informazioni sugli allergeni (se pertinenti, informazioni su un aroma o su<br />

altre sostanze di cui al presente articolo ed elencati nell’allegato III bis<br />

della direttiva 2000/13/CE concernente l’indicazione degli ingredienti dei<br />

prodotti alimentari)<br />

se necessario, le condizioni particolari di conservazione e/o d’impiego<br />

32<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Etichettatura degli aromi destinati alla vendita ai<br />

consumatori finali<br />

La disciplina dell’Etichettatura degli aromi destinati alla vendita ai consumatori<br />

finali è contenuta all’art. 17.<br />

Gli aromi venduti separatamente o in associazione ad altri aromi e/o ad altri<br />

ingredienti alimentari e/o ai quali sono aggiunte altre sostanze e che sono<br />

destinati alla vendita ai consumatori finali possono essere immessi sul mercato<br />

soltanto se il loro imballaggio reca facilmente visibile, chiaramente<br />

leggibile e indelebile l’indicazione «per alimenti» o «per alimenti (uso<br />

limitato)» o un’indicazione più precisa dell’uso alimentare cui gli aromi sono<br />

destinati.<br />

Sono salvi gli effetti dei seguenti atti:<br />

la direttiva 2000/13/CE,<br />

la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o<br />

marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una<br />

derrata alimentare,<br />

il regolamento (CE) n. 1829/2003<br />

Se il termine «naturale» è utilizzato per designare un aroma nella descrizione di<br />

vendita di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), si applicano le disposizioni<br />

dell’articolo 16.<br />

33<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Art. 17 - Elementi obbligatori<br />

34<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Indicazione degli aromi sui prodotti finiti<br />

L’art. 29 ha riformulato l’allegato III della direttiva n. 2000/13<br />

35<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


36<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


L’uso del termine “naturale”<br />

L’uso del termine naturale costituisce una opzione non un obbligo<br />

Aroma naturale è dicitura consentita se il componente aromatizzante contiene<br />

esclusivamente preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti naturali.<br />

Il termine «sostanza aromatizzante naturale» può essere utilizzato solo<br />

per gli aromi il cui componente aromatizzante contiene esclusivamente<br />

sostanze aromatizzanti naturali.<br />

Aroma naturale di …. è ammesso solo se la totalità o almeno il 95 % (p/p) del<br />

componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è<br />

fatto riferimento<br />

Se una base è menzionata, almeno il 95 % del componente<br />

aromatizzante dovrebbe essere ottenuto dal materiale a cui è fatto<br />

riferimento. Poiché l’utilizzo degli aromi non dovrebbe indurre in errore il<br />

consumatore, il restante 5 % massimo può essere usato soltanto a fini di<br />

standardizzazione o per conferire, ad esempio, una nota più fresca,<br />

pungente, matura o acerba all’aroma.<br />

37<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Esempio<br />

aroma naturale di fragola e vaniglia, se<br />

Il materiale di base è presente<br />

Gli aroimi di fragola e vaniglia devono<br />

essere “facilmente identificabili”<br />

Ordine ponderale<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Grazie per l’attenzione<br />

www.lexalimentaria.eu<br />

41<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


42<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


<strong>Alimenti</strong> crudi<br />

Reg. (CE) n. 1334/2008, considerando 6:<br />

43<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Allegato V<br />

44<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Appropriato procedimento fisico - art. 3.2.(k)<br />

45<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Allegato II<br />

46<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


47<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


48<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


49<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


50<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Allegato V al reg. n. 1334/2008<br />

51<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Scansmoke R909<br />

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata invitata a fornire pareri<br />

scientifici sulla sicurezza dei prodotti primari aromatizzanti di affumicatura<br />

utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari. Il presente<br />

parere riguarda un prodotto primario aromatizzante di affumicatura, denominato<br />

Scansmoke R909.<br />

Il materiale di partenza è composto per il 90% da legno di faggio (Fagus<br />

sylvatica) e per il 10% da legno di quercia (Quercus robur). Può essere<br />

presente altro legname in quantità inferiori all’1%. Non vengono impiegati altri<br />

componenti.<br />

L’acqua costituisce il solvente del prodotto primario Scansmoke R909. La<br />

frazione libera da solvente è pari al 19,5 wt%. La quota della frazione volatile<br />

determinata tramite gascromatografia era del 14,1 wt% del prodotto primario. È<br />

stato calcolato il valore di 13,6 wt% (corrispondente al 96% della frazione<br />

volatile), che è in linea con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 627/2006<br />

della Commissione. La frazione stimata della massa non determinata è di 5,9<br />

wt%. La massa dei costituenti identificati corrisponde al 70% della massa priva<br />

di solventi, in linea con il regolamento (CE) n. 627/2006 della Commissione.<br />

52<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Fatta eccezione per il benzo[j]fluorantene, sono state fornite le concentrazioni<br />

degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) di cui all’Allegato 2 del documento<br />

guida dell’EFSA. Inoltre, è stato determinato il contenuto di fluorene, fenantrene,<br />

antracene, fluorantene e pirene. I livelli di benzo[a]pirene e benzo[a]antracene<br />

sono al di sotto dei limiti rispettivi (10 e 20 µg/kg) di cui al regolamento (CE) n.<br />

2065/2003. Scansmoke R909 ha mostrato con regolarità bassi livelli di IPA nei<br />

lotti testati. Sebbene non sia stata fornita la concentrazione di benzo [j]<br />

fluorantene, uno degli IPA di assodata cancerogenicità, il gruppo di esperti<br />

scientifici ha concluso che, in base ai livelli segnalati di altri IPA cancerogeni, i<br />

livelli di benzo [j] fluorantene dovrebbero essere analogamente contenuti.<br />

Il gruppo di esperti scientifici ha ritenuto sufficienti i dati forniti sulla variabilità tra<br />

lotti e sulla stabilità del prodotto primario.<br />

53<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Il potenziale genotossico di Scansmoke R909 è stato testato in tre prove di<br />

genotossicità in vitroe due in vivo. Tutti gli studi sulla genotossicità sono stati<br />

effettuati seguendo le attuali linee guida dell’OCSE e le BPL. Scansmoke R909<br />

è ritenuto mutageno in vitro sulle cellule di linfoma di topo (test MLTK), mentre<br />

un test sul micronucleo di topo in vivo ha dato risultati negativi, e negli epatociti<br />

di maschi di ratto (sempre in vivo) non sono emerse indicazioni di sintesi non<br />

programmata del DNA.<br />

Nel complesso si è concluso che Scansmoke R909 è genotossico in vitro nella<br />

prova sul linfoma di topo, mentre i due test di genotossicità in vivo hanno dato<br />

risultati negativi e sufficienti a dissipare i timori sulla genotossicità in vitro.<br />

54<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Il prodotto primario è stato oggetto di uno studio di 90 giorni sul ratto, effettuato<br />

in base all’attuale linea guida dell’OCSE e seguendo le BPL. Scansmoke R909<br />

è stato somministrato con l’alimentazione a concentrazioni di 5, 12 e 20 g/kg,<br />

arrivando a 316, 800 e 1 253 mg/kg p.c./giorno nei maschi e a 498, 1 129 e 1<br />

672 mg/kg p.c./giorno nelle femmine. Il livello senza effetti avversi osservabili<br />

(NOAEL) era di 1 250 mg/kg p.c./giorno, la massima dose testata.<br />

Il richiedente ha fornito due serie di dati sui livelli d’uso, una presentata<br />

originariamente nel 2005 e la seconda dell’aprile 2009, a seguito di<br />

consultazioni con i clienti e dopo aver cercato informazioni più precise sugli<br />

effettivi livello d’uso. Per motivi di trasparenza sono stati considerati sia i dati<br />

inizialmente forniti nel 2005 sia i dati aggiornati del 2009.<br />

Al fine di stimare l’esposizione alimentare al prodotto primario Scansmoke<br />

R909, il gruppo di esperti CEF ha utilizzato due diversi metodi, elaborati dal<br />

gruppo appositamente per gli aromatizzanti di affumicatura. Le stime<br />

dell’esposizione alimentare sono state calcolate ipotizzando che il prodotto<br />

primario sia presente ai livelli d’uso normali o elevati forniti dal richiedente per le<br />

18 categorie di prodotti alimentari, come indicato nel regolamento n. 1565/2000<br />

della Commissione.<br />

55<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Considerando i primi dati forniti sui livelli d'uso nel 2005, le esposizioni<br />

alimentari derivanti da tutte le fonti erano pari a 14,9 e 25,0 mg/kg p.c./giorno,<br />

presumendo che il prodotto primario sia presente ai livelli d'uso elevati e tra 11,2<br />

e 20,0 mg/kg p.c./giorno se si considerano i livelli d'uso normali.<br />

Considerando le informazioni aggiornate sui livelli d'uso del 24 aprile 2009, le<br />

esposizioni alimentari derivanti da tutte le fonti erano pari a 7,9 e 12,1 mg/kg<br />

p.c./giorno, presumendo che il prodotto primario sia presente ai livelli d'uso<br />

elevati, 3,0 e 3,6 mg/kg p.c./giorno se si considerano i livelli d'uso normali.<br />

È stato, inoltre, valutato l'impatto sull'esposizione dell'autorizzazione del<br />

prodotto primario solo nei prodotti alimentari tradizionalmente affumicati<br />

56<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Considerando i primi dati sui livelli d'uso forniti nel 2005 i calcoli dell'esposizione<br />

massima, prodotti dal modello SMK-EPIC, erano di 7,2 e 9,6 mg/kg p.c./giorno<br />

usando, rispettivamente, i livelli d'uso normali ed elevati. Con il modello SMK-<br />

TAMDI, queste cifre erano rispettivamente di 5,0 e 6,7 mg/kg p.c./giorno.<br />

Considerando le informazioni aggiornate sui livelli d'uso del 24 aprile 2009 i<br />

calcoli dell'esposizione massima, prodotti dal modello SMK-EPIC, erano di 2,4 e<br />

6,0 mg/kg p.c./giorno usando, rispettivamente, i livelli d'uso normali ed elevati.<br />

Con il modello SMK-TAMDI, queste cifre erano rispettivamente di 1,7 e 4,2<br />

mg/kg p.c./giorno.<br />

Dal momento che i dati sui livelli d'uso inizialmente forniti a giugno 2005 sono<br />

stati aggiornati dal richiedente ad aprile 2009 e che, secondo il richiedente,<br />

questi riflettono meglio gli effettivi impieghi e i livelli d'uso, il gruppo di esperti<br />

scientifici ha tratto le sue conclusioni sulla base dei margini di sicurezza<br />

calcolati con questi dati recenti.<br />

57<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


In base ai livelli d'uso calcolati con i nuovi dati forniti dal richiedente il 24 aprile<br />

2009, i margini di sicurezza rispetto al NOAEL di 1250 mg/kg p.c./giorno<br />

calcolati dallo studio sulla tossicità di 90 giorni nei ratti ammontano a 100 e 160<br />

per i calcoli di assunzione basati sui livelli d'uso elevati e a 350 e 420 se si<br />

considerano i livelli d'uso normali.<br />

Se i calcoli sull'esposizione alimentare si basano sull'uso solo negli alimenti<br />

tradizionalmente affumicati i margini di sicurezza usando i due calcoli di<br />

esposizione dell'aromatizzante di affumicatura, SMK-EPIC e SMK-TAMDI,<br />

ammonterebbero rispettivamente a 210 e 300 sulla base dei livelli d'uso elevati<br />

e a 520 e 735 se si considerano i livelli d'uso normali.<br />

Considerando che questi margini di sicurezza basati su uno studio di tossicità di<br />

90 giorni sono insufficienti e, inoltre, mancano dati sulla tossicità riproduttiva ed<br />

evolutiva e studi a lungo termine, si conclude che gli impieghi e i livelli d'uso<br />

previsti per il prodotto primario in un'ampia varietà di categorie di prodotti<br />

richiederebbero un margine di sicurezza più ampio.<br />

58<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>


Il gruppo di esperti scientifici conclude che i margini di sicurezza sono<br />

insufficienti e che l'uso del prodotto primario Scansmoke R909 agli<br />

impieghi e livelli d'uso proposti pone di fatto un problema di sicurezza.<br />

Non rientra nelle competenze del gruppo di esperti stabilire se, nonostante i<br />

bassi margini di sicurezza, l'uso del prodotto primario Scansmoke R909 possa<br />

essere approvato per i prodotti tradizionalmente affumicati, ai livelli d'uso<br />

specificati, per sostituire l'affumicatura.<br />

59<br />

Avv. <strong>Daniele</strong> <strong>Pisanello</strong>

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