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La selvicoltura - Azienda USL 3 Pistoia

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<strong>La</strong> successiva gestione del rischi che,<br />

nonostante tutti gli sforzi di natura tecnica,<br />

ancora sono presenti, deve avvenire con<br />

interventi che variano caso per caso e<br />

coinvolgono professionalità di natura diversa,<br />

in base della situazione da affrontare e<br />

risolvere.<br />

Infatti, come sono varie le componenti del<br />

processo produttivo, così lo sono le possibili<br />

soluzioni da approntare e possono interessare:<br />

1. il luogo di lavoro<br />

2. il personale impiegato.<br />

3. l'organizzazione dell'attività;<br />

4. il tipo di attrezzi, prodotti, impianti<br />

impiegati e la loro gestione;<br />

1.06 - Termini e definizioni<br />

Allo scopo di comprendere il pieno significato<br />

della valutazione dei rischi è utile definire<br />

quanto segue:<br />

Pericolo<br />

Potenzialità che ha una determinata entità di<br />

causare un danno. È una caratteristica<br />

specifica indipendente dal danno prodotto.<br />

Situazione pericolosa<br />

Concomitanza di situazioni che, prese<br />

singolarmente, non hanno la potenzialità di<br />

arrecare danno ma la cui presenza<br />

contemporanea è in grado di assumere la<br />

potenzialità del danno.<br />

Rischio<br />

Probabilità che un pericolo o una situazione<br />

pericolosa, presente in occasione di lavoro, sia<br />

in grado di arrecare un danno ad uno o più<br />

lavoratori.<br />

Rischio residuo<br />

Possibilità di danno per i lavoratori, in<br />

occasione di lavoro, che permane nonostante<br />

gli interventi eseguiti direttamente sul pericolo<br />

o con protezioni collettive e che non può<br />

essere ulteriormente ridotta con interventi<br />

tecnici.<br />

<strong>La</strong> <strong>selvicoltura</strong> ed i lavori forestali<br />

- pag. 7 -<br />

Danno<br />

Alterazione dell'integrità psicofisica di un<br />

lavoratore a seguito di esposizione ad un<br />

agente di rischio in occasione di lavoro.<br />

In ordine al contratto di assicurazione, il danno<br />

può essere definito come la diminuzione<br />

patrimoniale subita dall'assicurato a seguito di<br />

un sinistro. Può essere diretto, indiretto o<br />

consequenziale a seconda che dipenda o meno<br />

dal sinistro stesso.<br />

Infortunio<br />

È definito infortunio quell'evento dovuto a<br />

causa fortuita, violenta ed esterna (devono<br />

ricorrere tutti e tre questi requisiti), che<br />

produce lesioni obbiettivamente constatabili,<br />

le quali abbiano per conseguenza la morte,<br />

invalidità permanente o inabilità temporanea,<br />

occorso in occasione di lavoro.<br />

Per causa violenta s’intende ogni evento che,<br />

provenendo dall’esterno, compreso le cause<br />

virulente, danneggi l’integrità psico - fisica del<br />

lavoratore.<br />

Con occasione di lavoro si fa riferimento al<br />

collegamento, anche indiretto, tra attività<br />

lavorativa e infortunio, cioè ad un rapporto di<br />

causa - effetto non legato solo al luogo o<br />

all'orario di lavoro.<br />

Malattia professionale<br />

<strong>La</strong> malattia professionale è dovuta all'azione<br />

nociva, lenta e protratta nel tempo, di un<br />

lavoro o di materiali o di fattori negativi

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