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Visualizza - Sportello impresa

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SCHEDE TECNICHE<br />

154<br />

• nome e cognome del titolare dell’<strong>impresa</strong> richiedente, se si tratta di persona<br />

fisica, e sede dell’<strong>impresa</strong> o ragione o denominazione sociale e sede legale, se si<br />

tratta di società;<br />

• sede dei locali adibiti a deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e dei<br />

coadiuvanti di prodotti fitosanitari;<br />

• elencazione delle classi dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei prodotti<br />

fitosanitari che si intende commercializzare o vendere;<br />

• nome e cognome, titolo di studio ed estremi del certificato di abilitazione di cui<br />

all’art. 23, dell’institore o del procuratore o di chi è preposto all’esercizio di<br />

ciascun deposito o locale di vendita.<br />

Inoltre alla domanda va allegata, in triplice copia, una planimetria in scala 1:200<br />

con un prospetto del locale adibito al commercio.<br />

Rilascio dell’autorizzazione alla vendita (Art. 22 – D.P.R. 290/01)<br />

Il Sindaco del Comune è l’autorità sanitaria autorizzata al rilascio della autorizzazione<br />

alla vendita, previa visita di idoneità dei locali da destinarsi alla vendita effettuata<br />

dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente e previo accertamento<br />

che il titolare dell’<strong>impresa</strong> o la persona da lui preposta all’esercizio della vendita<br />

o del commercio, sia in possesso del certificato di abilitazione alla vendita.<br />

L’autorizzazione alla vendita viene rilasciata dal Sindaco entro 60 giorni. Tale termine<br />

può essere interrotto da eventuali prescrizioni o richieste di integrazioni alla documentazione<br />

prodotta dall’interessato.<br />

L’autorizzazione deve contenere oltre a tutto quanto previsto dall’art. 22 la planimetria<br />

convalidata dal responsabile della struttura preposta all’accertamento dell’idoneità<br />

sanitaria ed al rilascio del parere.<br />

Certificato di abilitazione alla vendita (Art. 23 – D.P.R. 290/01)<br />

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente per il Comune<br />

di residenza del richiedente, rilascia il certificato di abilitazione alla vendita alle persone<br />

che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione<br />

positiva in relazione ai diversi argomenti previsti dall’art. 23 del D.P.R. in oggetto.<br />

La valutazione viene effettuata attraverso un colloquio che potrà essere sostenuto<br />

solo dai candidati che esibiranno l’attestato di partecipazione al corso di aggiornamento<br />

obbligatorio (art. 27 del D.P.R. 290/01).<br />

I corsi sono organizzati dai Dipartimenti di Prevenzione di ciascuna ASL, hanno<br />

durata complessiva di venti ore di lezione, sono tenuti in sedi idonee, da docenti esperti<br />

della materia. La presenza degli allievi viene verificata mediante foglio o registro di presenze,<br />

vidimato dal responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica o del Servizio<br />

Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, su cui gli allievi apporranno la firma di entrata<br />

e di uscita. L’attestato di frequenza viene rilasciato a coloro che abbiano frequentato<br />

almeno il 70% del monte ore del corso ed il verbale d’esame debitamente compilato,

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