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IL QUADRO NAZIONALE<br />

32<br />

cazione. Tuttavia, le competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti<br />

rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione<br />

dell’inquinamento restano disciplinate, ai sensi degli artt. 18 e 21 della L. 128/98,<br />

dalla normativa vigente. Questo comma fa sistema con il successivo art. 4, c. 7, come<br />

modificato dal D.P.R. 440/00, in base al quale il procedimento di autorizzazione alla realizzazione<br />

di impianti produttivi si conclude nel termine di 5 mesi, previa acquisizione<br />

della pronuncia favorevole della valutazione di impatto ambientale, ove prevista.<br />

Altra questione concerne la disciplina della materia della localizzazione degli<br />

impianti produttivi con una procedura semplificata rispetto a quella prevista a tali fini<br />

dalla normativa vigente.<br />

Il testo del decreto conferma la competenza comunale nel procedimento relativo<br />

alla formazione del provvedimento di localizzazione, fatte salve le competenze riconosciute<br />

alla Regione.<br />

Il procedimento si concretizza con l’individuazione delle aree effettuata dai Comuni<br />

nel rispetto delle tipologie generali e i criteri determinati dalle Regioni ai sensi dell’art.<br />

26, D.Lgs. 112/98, salvaguardando le eventuali prescrizioni di piani territoriali<br />

sovracomunali.<br />

L’efficacia del provvedimento è subordinata alla preventiva intesa con le altre<br />

amministrazioni competenti. L’intesa è da assumere in sede di Conferenza di Servizi<br />

convocata dal Sindaco del Comune interessato.<br />

Un altro punto di notevole rilevanza è dato dalla conferma delle possibilità – da<br />

parte del Consiglio comunale – di adottare il provvedimento di localizzazione degli<br />

impianti produttivi anche in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici<br />

comunali vigenti. Tale possibilità è sottoposta ad alcune specificazioni: in particolare<br />

si prevede che la variante, qualora si prefigga di individuare aree da destinare all’insediamento<br />

di impianti produttivi, sia approvata ai sensi dell’art. 25, L. 47/85, riguardante<br />

la semplificazione delle procedure urbanistiche ed edilizie. Si ricorda che l’articolo<br />

25 aveva previsto l’adozione da parte delle Regioni di specifiche norme contenenti procedure<br />

semplificate per l’approvazione di strumenti attuativi in variante degli strumenti<br />

urbanistici generali.<br />

L’art. 2, c. 2, prevede che il Consiglio comunale possa esercitare la facoltà di subordinare<br />

l’effettuazione degli interventi, in sede di individuazione delle aree da destinare ad<br />

insediamento produttivo, alla redazione di un piano, come previsto dall’art. 27 L. 865/71.<br />

L’ articolo 3 del decreto fissa i principi per l’esercizio delle funzioni amministrative<br />

connesse alla localizzazione di impianti produttivi. In particolare vengono definite le<br />

funzioni dello sportello unico di cui agli artt. 23 e 24 D.Lgs. 112/98. Come si è detto, si<br />

tratta della struttura comunale responsabile dell’intero procedimento concernente la<br />

realizzazione, la ristrutturazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la<br />

riconversione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni<br />

edilizie.<br />

Il comma 2 dispone che la struttura comunale si debba dotare di un archivio informatico<br />

contenente le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste<br />

dal regolamento, l’elenco delle domande di autorizzazione presentate, lo stato del

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