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IL QUADRO NAZIONALE<br />

38<br />

sta l’approvazione della Regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall’art. 14, c. 3-bis,<br />

della L. 7 agosto 1990, n. 241”.<br />

Il comma 3-bis, infatti, attribuiva fra l’altro al Presidente della Regione, previa delibera<br />

del Consiglio regionale, il potere di disporre la sospensione della determinazione<br />

di conclusione positiva del procedimento, adottata dall’amministrazione procedente a<br />

seguito della Conferenza di Servizi. Questa disposizione non è più in vigore, a seguito<br />

della riformulazione degli artt. da 14 a 14-quater della L. 241/90, operata dalla L. 340/00.<br />

Oggi l’art. 14-quater si limita a prevedere che se una o più amministrazioni hanno<br />

espresso nell’ambito della Conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell’amministrazione<br />

procedente, quest’ultima assume comunque la determinazione di conclusione<br />

del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, e che solo qualora<br />

il motivato dissenso sia espresso da un’amministrazione “preposta alla tutela<br />

ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della<br />

salute”, la decisione sia rimessa al Consiglio dei ministri (con l’intervento del Presidente<br />

della Regione quando il dissenso è espresso da una Regione) ove l’amministrazione<br />

dissenziente o quella procedente sia un’amministrazione statale, ovvero “ai competenti<br />

organi collegiali esecutivi degli enti territoriali” nelle altre ipotesi13 .<br />

Dal momento che la Regione non rientra tra le amministrazioni sopra citate, il<br />

ricorso al metodo della decisione a maggioranza potrebbe comportare, di fatto, l’esproprio<br />

delle competenze regionali in materia di varianti urbanistiche. Attualmente, pertanto,<br />

la Regione esprime il suo parere vincolante in Conferenza di Servizi: nel caso di<br />

parere regionale negativo il procedimento si conclude con il diniego.<br />

Il procedimento mediante autocertificazione<br />

Il procedimento ha inizio mediante la presentazione alla struttura della domanda,<br />

cui devono essere allegati, oltre al progetto dell’impianto:<br />

1) la richiesta del permesso di costruire, se necessario;<br />

2) le autocertificazioni (asseverazioni) attestanti la conformità dei progetti alle<br />

singole prescrizioni previste dalle norme vigenti nelle seguenti materie:<br />

• urbanistica;<br />

• sicurezza degli impianti;<br />

• tutela sanitaria;<br />

• tutela ambientale.<br />

Le autocertificazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’<strong>impresa</strong><br />

e da professionisti abilitati14 .<br />

L’autocertificazione non può riguardare:<br />

a) la valutazione di compatibilità e di impatto ambientale;<br />

b) gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari;<br />

13 Art. 14-quater, cc. 3 e 4.<br />

14 Art. 6, c. 1.

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