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SCHEDE TECNICHE<br />

230<br />

Scheda 3.5 – Vendite straordinarie<br />

Ambito di applicazione<br />

Sono definite “straordinarie” quelle vendite nelle quali l’esercente dettagliante<br />

offre condizioni favorevoli reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti, per cui è<br />

vietato l’uso della dizione “vendite fallimentari” come pure ogni riferimento a fallimenti,<br />

procedure esecutive, individuali e/o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.<br />

L’esercente è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il<br />

prezzo pagato.<br />

Vendite di fine stagione (saldi)<br />

Le vendite di fine stagione (o saldi) sono quelle vendite di prodotti non alimentari,<br />

di carattere stagionale o di moda (suscettibili di notevole deprezzamento se non<br />

vengono venduti entro un breve periodo di tempo o entro una data stagione), effettuate<br />

dal negoziante al fine di esaurire le proprie merci nel più breve tempo possibile.<br />

L’esercente deve offrire al pubblico le proprie merci a condizioni favorevoli rispetto a<br />

quelle normali di vendita e ha l’obbligo di indicare le percentuali di sconto rispetto a<br />

quanto praticato ordinariamente nella vendita. Le vendite di fine stagione possono<br />

essere effettuate in periodi e con modalità stabiliti dall’Assessore regionale al commercio<br />

almeno 40 giorni prima della data di inizio delle vendite, sentite le organizzazioni<br />

rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio. Le asserzioni<br />

pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione (o saldi) devono essere presentate,<br />

anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore e devono contenere<br />

la loro durata esatta. Il negoziante ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente<br />

agli sconti o ai ribassi praticati, sia nelle comunicazioni pubblicitarie che<br />

nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Le merci offerte in tali vendite straordinarie<br />

devono essere separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmente<br />

siano contemporaneamente esposte per la vendita alle condizioni normali.<br />

Le merci devono essere poste in vendita senza limitazioni di quantità e senza abbina-

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