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L'espansione dell'autonomia privata in ambito successorio nei ...

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dea dell'<strong>in</strong>vestitura di un titolo formale, né l'idea di una prerogativa <strong>in</strong>erente a<br />

certi v<strong>in</strong>coli (stretti) di parentela" 88 .<br />

In Italia la considerazione del coniuge quale dest<strong>in</strong>atario di una quota di proprietà<br />

rappresenta l'esito di un'evoluzione compiutasi a metà anni settanta, che<br />

peraltro già al suo apparire ricevette critiche dagli stessi fautori di questo ampliamento,<br />

i quali l'avevano auspicato prima dell'<strong>in</strong>troduzione della comunione<br />

legale considerata sufficientemente compensativa 89 .<br />

La legittima si atteggia quale limite all'autonomia <strong>privata</strong>, rispetto alla confezione<br />

di donazioni e testamenti, attraverso la comm<strong>in</strong>atoria non già dell'<strong>in</strong>validità,<br />

ma della <strong>in</strong>efficacia degli atti. Nel nostro ord<strong>in</strong>amento vige il dogma<br />

della legittima <strong>in</strong> natura: liberamente componibile, ma con beni dell'asse; a<br />

conforto si cita quell'orientamento giurisprudenziale che sancisce l'<strong>in</strong>validità<br />

di una divisione del testatore ove si preveda un conguaglio <strong>in</strong> denaro non appartenente<br />

all'asse 90 .<br />

La concezione della legittima <strong>in</strong> natura è rispecchiata dalla tutela apprestata<br />

dall'azione di riduzione 91 : azione personale, ma non rivolta a far valere un<br />

88 L. MENGONI, Successione necessaria, cit., p. 58 rimarca come questa dist<strong>in</strong>zione tra quota<br />

riservata e quota legittima sia scarsamente avvertita dagli autori francesi. Il Code civil contemplava<br />

una quota mobile, a differenza del nostro codice del 1865 che adottò la quota fissa:<br />

l'art. 913 Code civil si collocava, <strong>in</strong>vero, nella tradizione germanica del Freiteil dove la quota<br />

era stabilita <strong>in</strong> misura fissa o pari al numero dei figli (quota virile ottenuta dividendo il patrimonio<br />

per capi, <strong>in</strong>cluso il genitore) corrispondendo ciò all'idea di comunione familiare. Il diritto<br />

rivoluzionario <strong>in</strong>trodusse la divisione per capi, con una quota disponibile, regola penetrata<br />

nel Code civil che all'art.913 arrestava la progressione al terzo figlio.<br />

89 La riforma italiana del 1975 ha accolto i voti formulati per l'assegnazione al coniuge della<br />

proprietà, adottando una soluzione vic<strong>in</strong>a a quella tedesca, mentre <strong>in</strong> Francia perdurava l'attribuzione<br />

dell'usufrutto. Chi aveva perorato l'attribuzione della proprietà non si dimostrò tuttavia<br />

soddisfatto, denunciando il superamento dei presupposti cui l'aveva collegata: il perdurare<br />

del regime di separazione dei beni e dell'<strong>in</strong>dissolubilità del matrimonio: "senza queste<br />

due condizioni - si osservava <strong>in</strong>fatti – “il favore accordato al coniuge è francamente eccessivo,<br />

tanto più se si considera l'<strong>in</strong>stabilità del matrimonio". Più equilibrata apparve la soluzione<br />

tedesca consacrata dai par. 1371 e 1931 BGB, o piuttosto "quella, ispirata da un deciso pragmatismo,<br />

del legislatore svizzero che, nel concorso con discendenti, lascia al coniuge la scelta<br />

tra una quota m<strong>in</strong>ore <strong>in</strong> piena proprietà o una quota maggiore <strong>in</strong> usufrutto": L. MENGONI,<br />

Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima, cit., IV ediz. agg., Milano,<br />

1999, p. 149<br />

90 Cass. 14 marzo 1958, n. 848; Cass. 30 agosto 1960, n. 2402; Cass. 2 ottobre 1974, n. 2560;<br />

Cass. 23 marzo 1992, n. 3599, <strong>in</strong> Rass.dir.civ., 1994, 819. Nel senso che il testatore può soddisfare<br />

le ragioni del legittimario con beni di qualsiasi natura, purché compresi nell'asse ereditario,<br />

vedi Cass.28 giugno 1968, n. 2202, Cass. 12 settembre 2002, n. 13310.<br />

91 L. MENGONI, Successione necessaria, cit., p. 225 ss. ricorda che nel diritto romano la tutela<br />

della legittima avveniva attraverso la querela <strong>in</strong>officiosi testamenti - assumendo l'irragionevolezza<br />

della devoluzione del patrimonio a soggetti diversi dai figli, poi estesa alle donazioni<br />

-, la quale era un'impugnativa negoziale. "Nei paesi di diritto consuetud<strong>in</strong>ario la legittima<br />

fu riplasmata sullo stampo della réserve senza mutarne l'idea di porzione di beni che si<br />

trova de ple<strong>in</strong> droit nella successione; si conservò il pr<strong>in</strong>cipio romano che la legittima non è<br />

ragione di nullità della disposizione lesiva, ma non la differenziazione di tutela a seconda della<br />

natura della disposizione...Il concetto di legittima come quota di eredità fornì la premessa<br />

per l'unificazione della tutela nella forma di un'azione di impugnativa commisurata alla lesione,<br />

<strong>in</strong>tesa come base di calcolo" . Tuttavia i coutumiers non ebbero piena consapevolezza dell'orig<strong>in</strong>alità<br />

della tutela e cont<strong>in</strong>uarono a ragionare come se l'azione di riduzione fosse diversa<br />

con i legati rispetto alle donazioni; ancora nel Code civil a fianco di norme <strong>in</strong>dicative della<br />

natura unitaria della tutela ne compaiono altre ispirate all'idea della duplicità e queste sono<br />

state riprodotte nel codice del 1865, cosicché si diffuse presso la dottr<strong>in</strong>a italiana l'idea della<br />

diversa <strong>in</strong>dole dell'azione di riduzione a seconda che fosse rivolta <strong>nei</strong> confronti di disposizioni<br />

testamentarie oppure donazioni. La tesi dualistica ha resistito s<strong>in</strong>o al codice del 1942, quando<br />

è stata superata dagli artt. 554 e 555: "attraverso l'elaborazione del diritto consuetud<strong>in</strong>ario,<br />

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