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L'espansione dell'autonomia privata in ambito successorio nei ...

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ciproci (art. 968).<br />

Il diritto francese ha, poi, fatto proprio il modello della trasmissione immediata<br />

del patrimonio ereditario, attraverso la "sais<strong>in</strong>e" che comporta l'<strong>in</strong>vestitura<br />

dell'erede più prossimo, senza la mediazione di alcun ufficio amm<strong>in</strong>istrativo<br />

oppure giudiziario.<br />

Si tratta di tre caratteri orig<strong>in</strong>ari 3 , che hanno tendenzialmente circolato <strong>in</strong>sieme<br />

al codice <strong>in</strong> molti ord<strong>in</strong>amenti, tra cui il nostro 4 , e che a distanza di due<br />

secoli denunciano più di altri l'<strong>in</strong>adeguatezza rispetto al mutamento degli scenari<br />

sociali ed economici. I limiti imposti all'autonomia del testatore 5 si sono<br />

rivelati causa di disuguaglianza, perché <strong>in</strong>differenti alle diverse situazioni di<br />

bisogno e di merito; essi sono risultati <strong>in</strong>oltre particolarmente <strong>in</strong>efficienti rispetto<br />

alle esigenze sia delle famiglie ricomposte sia della trasmissione delle<br />

imprese. D’altra parte, l'attitud<strong>in</strong>e reipersecutoria dell'azione di riduzione che<br />

co<strong>in</strong>volge l'acquirente di beni che il disponente abbia ricevuto <strong>in</strong> forza di donazione<br />

o successione testamentaria nonché il difetto di garanzia della qualità<br />

di erede che importa <strong>in</strong>certezza circa la titolarità del disponente, <strong>in</strong>ceppano i<br />

traffici giuridici <strong>in</strong> maniera <strong>in</strong>sopportabile ove riguardati sullo sfondo della<br />

circolazione trasfrontaliera.<br />

La Francia ha registrato tale obsolescenza e vi ha fatto fronte attraverso l'<strong>in</strong>tervento<br />

legislativo, com'è suo costume 6 . Anche <strong>in</strong> Italia sono state raccolte<br />

analoghe lamentele e si è reagito <strong>in</strong> modo non molto dissimile, ancorché non<br />

co<strong>in</strong>cidente: questo determ<strong>in</strong>a una sfasatura, per certi versi una r<strong>in</strong>corsa tra i<br />

3<br />

L. MENGONI, Successione necessaria, cit., p. 36 nota come gli autori francesi raramente<br />

evidenz<strong>in</strong>o le due accezioni di riserva <strong>in</strong>tesa come "pars bonorum", ossia massa pari alla detrazione<br />

delle passività dalla somma di relictum e donatum, o piuttosto come quota di eredità,<br />

riferita al solo relictum, alla quale soltanto si addice la def<strong>in</strong>izione di riserva come successione<br />

legittima detratta la quota disponibile. La circostanza che quella dottr<strong>in</strong>a non metta <strong>in</strong> chiaro<br />

che la disponibile è computata dopo la detrazione delle donazioni imputabili, dipenderebbe<br />

dal fatto che "<strong>in</strong> quell'ord<strong>in</strong>amento la quota di riserva non ha la funzione di titolo di acquisto<br />

della corrispondente porzione di beni, ossia la funzione di <strong>in</strong>vestitura del riservatario nella<br />

qualità di erede", dal momento che "il riservatario è erede secondo le norme della successione<br />

ab <strong>in</strong>testato, <strong>in</strong>dipendentemente dal diritto alla riserva ereditaria"ed è tale anche se è soddisfatto<br />

con donazioni e restanti beni attribuiti ad altri con disposizione a titolo universale, mentre,<br />

per contro, se nella successione ab <strong>in</strong>testato è escluso, non può far valere la riserva. L'effetto<br />

fondamentale è dunque determ<strong>in</strong>ato dal diritto ab <strong>in</strong>testato, non dalla quota di riserva;<br />

<strong>in</strong>oltre, a differenza dalla regola romana, il riservatario risponde dei debiti non nella misura<br />

del titolo ereditario - come secondo il nostro art. 754 c.c. -, ma <strong>in</strong> proporzione alla quota.<br />

4<br />

Si r<strong>in</strong>via all'elegante illustrazione di A.ZOPPINI, Le successioni <strong>in</strong> diritto comparato, Tor<strong>in</strong>o,<br />

2002, pp.71 ss., nonché 155 ss.<br />

5<br />

Le ricerche storiche fanno risalire al sedicesimo secolo l'<strong>in</strong>contro tra l'idea germanica della<br />

conservazione del patrimonio familiare e quella alimentare romana (peraltro corretta attraverso<br />

l'acquisizione dei beni donati alla massa di computo e dalla previsione di una quota mobile<br />

anziché fissa), da cui si avviò quel mutamento della natura della legittima - da pars bonorum<br />

a pars hereditatis - che si è completata soltanto nel diritto moderno. Invero nel Code civil la<br />

legittima, fondendosi con la riserva, si identifica con la quota <strong>in</strong>disponibile riservata ai legittimari<br />

e - a seguito della soppressione della dist<strong>in</strong>zione tra propres e acquets (<strong>in</strong>tervenuta a<br />

f<strong>in</strong>e settecento) - vede trionfare l'unità della successione, mentre a seguito della scomparsa<br />

dell'idea politica del lignaggio il limite alla libertà di disporre si collegò a quella del sostentamento:<br />

G. WESENBERG-G.WESENER, Neuere deutsche Privatrechtsgeschicte im Rahmen<br />

der europaeischen Rechtsentwicklung, quarta ed. ampliata e aggiornata, Wien- Koln<br />

Graz, 1985, trad. it. a cura di P. Cappell<strong>in</strong>i e M. C. Dalbosco, Storia del diritto privato <strong>in</strong> Europa,<br />

Cedam, 1999, p. 177 ss..<br />

6<br />

La predilezione verso l'<strong>in</strong>tervento legislativo è da tempo registrata e segnalata: per tutti<br />

A.GAMBARO, Il modello francese, <strong>in</strong> A.GAMBARO e R. SACCO, Sistemi giuridici comparati,<br />

2' ed., Tor<strong>in</strong>o, 2002, p. 287 ss.<br />

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