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2005 Linee guida per il rischio rumore.pdf - Audiovestibologia.It

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<strong>Linee</strong> Guida <strong>per</strong> la valutazione del <strong>rischio</strong> <strong>rumore</strong> negli ambienti di lavoro<br />

Direttiva “Macchine”); i progettisti/costruttori non possono <strong>per</strong>tanto limitarsi ad indicare <strong>il</strong> livello di<br />

<strong>rumore</strong> delle macchine, ma debbono ado<strong>per</strong>arsi con ogni mezzo al contenimento delle emissioni,<br />

eventualmente agendo anche sulla propagazione del <strong>rumore</strong> (es.: con cabine/schermi fonoisolanti).<br />

I nuovi utens<strong>il</strong>i, macchine ed apparecchiature che possono provocare ad un lavoratore che li ut<strong>il</strong>izzi in<br />

modo appropriato e continuativo un’esposizione quotidiana <strong>per</strong>sonale pari o su<strong>per</strong>iore ad 85 dB(A)<br />

devono essere corredati da un’adeguata informazione relativa al <strong>rumore</strong> prodotto nelle normali<br />

condizioni di ut<strong>il</strong>izzazione ed ai rischi che questo comporta.<br />

I soggetti interessati da questi obblighi sono i progettisti, i costruttori, i commercializzatori, noleggiatori<br />

ed installatori nonché coloro che cedono in locazione le macchine o apparecchiature sopraddette.<br />

In seguito al recepimento della Direttiva 89/392/CEE (D.P.R. 459/96), ogni nuovo utens<strong>il</strong>e, macchina,<br />

apparecchiatura posta in commercio dopo <strong>il</strong> 21/09/96 deve essere accompagnato da specifiche<br />

informazioni acustiche:<br />

• <strong>il</strong> livello di pressione sonora ponderato A (L pA) nei posti di lavoro se questi su<strong>per</strong>a i 70 dB(A); invece,<br />

se tale livello è inferiore o pari a 70 dB(A) basta precisare <strong>il</strong> non su<strong>per</strong>amento di tale soglia;<br />

• <strong>il</strong> valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro se questa<br />

su<strong>per</strong>a i 130 dB(C);<br />

• <strong>il</strong> livello della potenza acustica emesso dalla macchina se <strong>il</strong> livello di pressione sonora ponderato A<br />

nei posti di lavoro se su<strong>per</strong>a gli 85 dB(A).<br />

Inoltre (e con implicazioni di tipo penale: art. 46, comma 2, D.Lgs. 277/91), <strong>il</strong> L pA deve essere disponib<strong>il</strong>e<br />

(fornito contestualmente l’acquisto) <strong>per</strong> tutti gli utens<strong>il</strong>i, macchine e apparecchiature progettate,<br />

prodotte o poste in commercio dopo <strong>il</strong> 11/09/91 laddove <strong>il</strong> livello di pressione sonora ponderato A è pari<br />

o su<strong>per</strong>iore ad 85 dB(A).<br />

Un’adeguata informazione sul <strong>rischio</strong> è costituita dall’indicazione del L pA o L Aeq in posizione o<strong>per</strong>atore nelle<br />

condizioni normali di ut<strong>il</strong>izzo o, in caso di macchine pluriscopo, nella condizione di massima rumorosità.<br />

Presso <strong>il</strong> costruttore devono quindi essere disponib<strong>il</strong>i i criteri riguardanti le modalità di misura riportanti,<br />

in particolare:<br />

• la descrizione della macchina (modello/tipo) oggetto della misura;<br />

• la specificazione della posizione di misura;<br />

• le condizioni di installazione e montaggio;<br />

• le condizioni o<strong>per</strong>ative durante la misura;<br />

• la metodologia della misura.<br />

In presenza di macchine con marcatura CE (gli obblighi informativi relativi all’acustica sono riportati in<br />

Allegato 1, punto 1.7.4. f) occorre accertarsi che <strong>il</strong> dato riportante le caratteristiche delle emissioni<br />

sonore sia realmente presente nel libretto d’istruzioni.<br />

Fino a tutto <strong>il</strong> 2002 una serie di macchine da cantieri ed<strong>il</strong>i e d’ingegneria civ<strong>il</strong>e (motocompressori, gru a torre,<br />

gruppi elettrogeni, martelli demolitori, macchine movimento terra, tosaerba) erano soggette a specifica<br />

regolamentazione secondo quanto previsto dai D.M. 588 e 598 del 1987 e dai D.Lgs. 135, 136 e 137 del 1992.<br />

Questa situazione è stata su<strong>per</strong>ata con l’emanazione del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262,<br />

recepimento della Direttiva Comunitaria 2000/14/CE, pubblicato sulla GU del 21 novembre 2002 ed entrato<br />

pienamente in vigore dal 1 gennaio 2003. Dopo tale data non è infatti più consentita l’immissione in<br />

commercio o la messa in servizio dei macchinari costruiti in base alla normativa in vigore precedentemente.<br />

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5. Azioni conseguenti la valutazione

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