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Considerazioni<br />

Anellino: obbligo o non obbligo, <strong>questo</strong> è il dilemma<br />

Il Regolamento (CE) della Commissione n. 8<br />

del 4 maggio 200 , pubblicato il 9 giugno del-<br />

lo stesso anno, reca importanti norme relative<br />

alle modalità di applicazione del Reg. (CE) del<br />

Consiglio n. 8/9 e sue modificazioni ed integrazioni.<br />

La parte del Regolamento in parola sulla quale<br />

intendiamo focalizzare la nostra attenzione<br />

perché interessa particolarmente gli allevatori<br />

di specie elencate nell’allegato B (come tutti<br />

gli Agapornis ad esclusione dei roseicollis) che,<br />

come è noto, corrisponde all’Appendice II della<br />

CITES è l’art. .<br />

Tale articolo, al paragrafo (comma) 2, stabilisce<br />

sostanzialmente che gli uccelli nati ed allevati<br />

in cattività devono essere marcati mediante<br />

anello inamovibile che rechi una marcatura<br />

individuale, vale a dire univoca, e che, qualora<br />

non sia possibile l’inanellamento, è necessario<br />

l’inserimento di microchip.<br />

Soffermiamoci, per il momento, solo su <strong>questo</strong><br />

comma ed esaminiamo la situazione italiana.<br />

Per quanto riguarda gli esemplari di Allegato A<br />

l’obbligo di marcaggio risale a ben sedici anni<br />

fa.<br />

Il Parlamento italiano, infatti, con la Legge<br />

0/92, quella che ha introdotto anche l’obbligo<br />

della dichiarazione di nascita, ne ha stabilito<br />

(art. , comma e art. , comma ) l’obbligatorietà.<br />

Nessuna novità, quindi, per i soggetti<br />

di Allegato A.<br />

Non esistono, invece, attualmente in Italia<br />

norme che impongono l’obbligatorietà di marcaggio<br />

per gli esemplari di Allegato B.<br />

Viene a <strong>questo</strong> punto spontaneo porsi questa<br />

domanda: dal momento che la Legge 0/92<br />

non impone l’obbligo di marcaggio per i soggetti<br />

di Allegato B, lo impone forse l’art. del<br />

Reg. (CE) 8 /200 ?<br />

La risposta è, senza dubbio, NO. Perché il paragrafo<br />

di tale articolo afferma che l’obbligatorietà<br />

del marcaggio (paragrafo 2) si applica<br />

solo: “Ai fini degli articoli (paragrafo ), 40<br />

( ), 9 ( ), (4)” dello stesso Regolamento.<br />

Conseguentemente devono essere marcati<br />

SOLO gli esemplari di allegato B muniti di certificato<br />

per esposizioni itineranti o di certificato<br />

di proprietà privata e non tutti gli esemplari.<br />

Abbiamo già scritto che ciascuno Stato membro<br />

può introdurre disposizioni più restrittive,<br />

ma non ci risulta esistere in Italia una norma<br />

che imponga il marcaggio per tutti i soggetti<br />

di allegato B.<br />

<strong>In</strong> conclusione, considerata l’inesistenza di norme,<br />

comunitarie o nazionali, che contemplino<br />

il marcaggio per tutti gli esemplari di allegato<br />

B non ci pare fondata la richiesta da parte degli<br />

Uffici di certificazione CITES, pervenuta in<br />

questi giorni a molti allevatori, di indicare nelle<br />

denunce di nascita gli estremi del marcaggio<br />

mediante anellino.<br />

E’ opportuno precisare che quanto sopra<br />

esposto non deve essere interpretato come<br />

contrarietà all’inanellamento. Sarebbe invece<br />

auspicabile che l’Organo competente italiano<br />

(Ministero dell’Ambiente e della Tutela del<br />

Territorio e del Mare) intervenisse con norme<br />

certe al fine di considerare l’anellino inamovibile<br />

come prova certa di nascita in cattività

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