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Considerazioni<br />
Anellino: obbligo o non obbligo, <strong>questo</strong> è il dilemma<br />
Il Regolamento (CE) della Commissione n. 8<br />
del 4 maggio 200 , pubblicato il 9 giugno del-<br />
lo stesso anno, reca importanti norme relative<br />
alle modalità di applicazione del Reg. (CE) del<br />
Consiglio n. 8/9 e sue modificazioni ed integrazioni.<br />
La parte del Regolamento in parola sulla quale<br />
intendiamo focalizzare la nostra attenzione<br />
perché interessa particolarmente gli allevatori<br />
di specie elencate nell’allegato B (come tutti<br />
gli Agapornis ad esclusione dei roseicollis) che,<br />
come è noto, corrisponde all’Appendice II della<br />
CITES è l’art. .<br />
Tale articolo, al paragrafo (comma) 2, stabilisce<br />
sostanzialmente che gli uccelli nati ed allevati<br />
in cattività devono essere marcati mediante<br />
anello inamovibile che rechi una marcatura<br />
individuale, vale a dire univoca, e che, qualora<br />
non sia possibile l’inanellamento, è necessario<br />
l’inserimento di microchip.<br />
Soffermiamoci, per il momento, solo su <strong>questo</strong><br />
comma ed esaminiamo la situazione italiana.<br />
Per quanto riguarda gli esemplari di Allegato A<br />
l’obbligo di marcaggio risale a ben sedici anni<br />
fa.<br />
Il Parlamento italiano, infatti, con la Legge<br />
0/92, quella che ha introdotto anche l’obbligo<br />
della dichiarazione di nascita, ne ha stabilito<br />
(art. , comma e art. , comma ) l’obbligatorietà.<br />
Nessuna novità, quindi, per i soggetti<br />
di Allegato A.<br />
Non esistono, invece, attualmente in Italia<br />
norme che impongono l’obbligatorietà di marcaggio<br />
per gli esemplari di Allegato B.<br />
Viene a <strong>questo</strong> punto spontaneo porsi questa<br />
domanda: dal momento che la Legge 0/92<br />
non impone l’obbligo di marcaggio per i soggetti<br />
di Allegato B, lo impone forse l’art. del<br />
Reg. (CE) 8 /200 ?<br />
La risposta è, senza dubbio, NO. Perché il paragrafo<br />
di tale articolo afferma che l’obbligatorietà<br />
del marcaggio (paragrafo 2) si applica<br />
solo: “Ai fini degli articoli (paragrafo ), 40<br />
( ), 9 ( ), (4)” dello stesso Regolamento.<br />
Conseguentemente devono essere marcati<br />
SOLO gli esemplari di allegato B muniti di certificato<br />
per esposizioni itineranti o di certificato<br />
di proprietà privata e non tutti gli esemplari.<br />
Abbiamo già scritto che ciascuno Stato membro<br />
può introdurre disposizioni più restrittive,<br />
ma non ci risulta esistere in Italia una norma<br />
che imponga il marcaggio per tutti i soggetti<br />
di allegato B.<br />
<strong>In</strong> conclusione, considerata l’inesistenza di norme,<br />
comunitarie o nazionali, che contemplino<br />
il marcaggio per tutti gli esemplari di allegato<br />
B non ci pare fondata la richiesta da parte degli<br />
Uffici di certificazione CITES, pervenuta in<br />
questi giorni a molti allevatori, di indicare nelle<br />
denunce di nascita gli estremi del marcaggio<br />
mediante anellino.<br />
E’ opportuno precisare che quanto sopra<br />
esposto non deve essere interpretato come<br />
contrarietà all’inanellamento. Sarebbe invece<br />
auspicabile che l’Organo competente italiano<br />
(Ministero dell’Ambiente e della Tutela del<br />
Territorio e del Mare) intervenisse con norme<br />
certe al fine di considerare l’anellino inamovibile<br />
come prova certa di nascita in cattività