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Guida all'uso corretto dei prodotti fitosanitari - Regione Piemonte

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un intervallo di sicurezza di 20 giorni.<br />

In caso di miscele estemporanee il tempo di carenza da<br />

rispettare è quello relativo al prodotto <strong>fitosanitari</strong>o con<br />

intervallo di sicurezza più lungo. L’intervallo di sicurezza<br />

non varia anche se dovesse essere diminuita la concentrazione<br />

di impiego e deve essere rispettato anche se<br />

la produzione non è avviata direttamente al consumo,<br />

ma destinata ad essere immagazzinata, surgelata o subire<br />

qualunque tipo di trasformazione industriale. Più il<br />

trattamento è vicino alla raccolta minore deve essere il<br />

tempo di carenza del prodotto utilizzato. In particolare è<br />

necessario essere molto rigorosi nel caso di produzioni a<br />

raccolta scalare.<br />

Per le colture floricole, ornamentali e forestali non è<br />

previsto tempo di carenza, non essendo il prodotto destinato<br />

all’alimentazione;<br />

• il tempo di rientro è il tempo minimo che deve intercor-<br />

rere tra il trattamento e la possibilità di rientrare nell’appezzamento<br />

trattato da parte dell’uomo e degli animali.<br />

Quando questo non è indicato, è comunque buona norma<br />

far passare almeno 48 ore; tale tempo dovrebbe essere<br />

aumentato nel caso in cui vengano effettuate operazioni<br />

colturali che prevedono la manipolazione delle parti trattate<br />

(ad es. potatura, diradamento, ecc.); in questi casi sarebbe<br />

opportuno attendere un intervallo di tempo pari<br />

al tempo di carenza; in etichetta possono anche essere<br />

segnalati, quando necessario, i tempi relativi al periodo di<br />

attesa tra il trattamento e la manipolazione <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong><br />

trattati nonché il periodo tra l’applicazione del prodotto e<br />

la semina o la piantagione della coltura successiva;<br />

Evitare i trattamenti in fioritura (foto F. Spanna)<br />

• evitare i trattamenti in fioritura per la salvaguardia <strong>dei</strong><br />

pronubi; sfalciare le erbe fiorite presenti sotto le colture<br />

arboree da trattare. Esistono disposizioni regionali che<br />

stabiliscono regole a questo proposito (L.R. 20/98 Norme<br />

per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell’apicoltura<br />

in <strong>Piemonte</strong>”).<br />

Guide all’uso <strong>corretto</strong> <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> <strong>fitosanitari</strong><br />

Esiste un altro parametro previsto dalla legge, ma non riportato<br />

in etichetta, che indica la dose massima di principio<br />

attivo che può essere tollerata negli alimenti. Tale parametro<br />

prende il nome di limite massimo di residuo (Lmr)<br />

di sostanze attive <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> <strong>fitosanitari</strong> tollerato nei<br />

<strong>prodotti</strong> destinati all’alimentazione o limite legale di<br />

tollerabilità ed è strettamente collegato con il rispetto del<br />

tempo di carenza e delle altre indicazioni tecniche di utilizzo<br />

(dose, periodo, tipo di distribuzione) nonché alle condizioni<br />

ambientali (temperatura). Indica la quantità massima di<br />

sostanza attiva, delle sue impurezze e/o <strong>dei</strong> sui <strong>prodotti</strong> di<br />

metabolizzazione, degradazione o reazione che può essere<br />

tollerata sui <strong>prodotti</strong> destinati all’alimentazione in qualsiasi<br />

momento successivo alla raccolta. Tale quantità, espressa<br />

generalmente in parti per milione (ppm), esprime la quantità<br />

massima di sostanza attiva che, in seguito a prove tossicologiche,<br />

ha dimostrato di non arrecare danni alla salute.<br />

In base al regolamento comunitario n. 396 del 23/2/2005<br />

l’armonizzazione <strong>dei</strong> residui a livello europeo è ancora in<br />

corso e prevede una lista di Lmr uniforme in tutti gli Stati<br />

membri.<br />

Per verificare il rispetto di questo importante parametro sanitario<br />

ogni anno vengono attuati sul territorio regionale<br />

controlli sulla produzione da parte <strong>dei</strong> Laboratori di Sanità<br />

Pubblica dell’ARPA. I prelievi ufficiali , dai quali può scaturire<br />

una sanzione in caso di superamento <strong>dei</strong> limiti di legge,<br />

vengono fatti durante il periodo di raccolta o al momento<br />

dell’immissione nei circuiti commerciali; la quantità prelevata<br />

deve essere rappresentativa della intera partita e, pertanto,<br />

i singoli prelievi devono essere eseguiti in più punti della<br />

stessa. Le quantità parziali vengono riunite e mescolate per<br />

ottenere il campione globale dal quale verranno prelevate<br />

5 aliquote che costituiscono i singoli campioni di analisi. Il<br />

prodotto è sottoposto a specifici controlli chimici utilizzando<br />

sofisticate tecniche ed apparecchiature. Nel caso di dati<br />

non rispondenti alla normativa (superamento <strong>dei</strong> limiti o<br />

utilizzo di un prodotto non ammesso sulla coltura) scatta<br />

la denuncia alla Magistratura. E’ possibile ricorrere contro<br />

tale responso richiedendo di effettuare contro-analisi su una<br />

delle aliquote del campione appositamente conservata.<br />

Le derrate i cui residui risultano non in regola non possono<br />

essere messe in vendita.<br />

In generale se vengono rispettate tutte le prescrizioni riportate<br />

in etichetta non esistono pericoli di superare i limiti di<br />

legge, anche se è opportuno tenere presente che in caso di<br />

più trattamenti eseguiti con la stessa sostanza attiva è possibile<br />

andare incontro a fenomeni di accumulo, questi possono<br />

portare il residuo oltre il limite tollerato, pur avendo<br />

rispettato il tempo di carenza. In caso di esportazione verso<br />

altri Paesi il limite da rispettare è quello dello Stato importa-<br />

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