Guida all'uso corretto dei prodotti fitosanitari - Regione Piemonte
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un intervallo di sicurezza di 20 giorni.<br />
In caso di miscele estemporanee il tempo di carenza da<br />
rispettare è quello relativo al prodotto <strong>fitosanitari</strong>o con<br />
intervallo di sicurezza più lungo. L’intervallo di sicurezza<br />
non varia anche se dovesse essere diminuita la concentrazione<br />
di impiego e deve essere rispettato anche se<br />
la produzione non è avviata direttamente al consumo,<br />
ma destinata ad essere immagazzinata, surgelata o subire<br />
qualunque tipo di trasformazione industriale. Più il<br />
trattamento è vicino alla raccolta minore deve essere il<br />
tempo di carenza del prodotto utilizzato. In particolare è<br />
necessario essere molto rigorosi nel caso di produzioni a<br />
raccolta scalare.<br />
Per le colture floricole, ornamentali e forestali non è<br />
previsto tempo di carenza, non essendo il prodotto destinato<br />
all’alimentazione;<br />
• il tempo di rientro è il tempo minimo che deve intercor-<br />
rere tra il trattamento e la possibilità di rientrare nell’appezzamento<br />
trattato da parte dell’uomo e degli animali.<br />
Quando questo non è indicato, è comunque buona norma<br />
far passare almeno 48 ore; tale tempo dovrebbe essere<br />
aumentato nel caso in cui vengano effettuate operazioni<br />
colturali che prevedono la manipolazione delle parti trattate<br />
(ad es. potatura, diradamento, ecc.); in questi casi sarebbe<br />
opportuno attendere un intervallo di tempo pari<br />
al tempo di carenza; in etichetta possono anche essere<br />
segnalati, quando necessario, i tempi relativi al periodo di<br />
attesa tra il trattamento e la manipolazione <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong><br />
trattati nonché il periodo tra l’applicazione del prodotto e<br />
la semina o la piantagione della coltura successiva;<br />
Evitare i trattamenti in fioritura (foto F. Spanna)<br />
• evitare i trattamenti in fioritura per la salvaguardia <strong>dei</strong><br />
pronubi; sfalciare le erbe fiorite presenti sotto le colture<br />
arboree da trattare. Esistono disposizioni regionali che<br />
stabiliscono regole a questo proposito (L.R. 20/98 Norme<br />
per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell’apicoltura<br />
in <strong>Piemonte</strong>”).<br />
Guide all’uso <strong>corretto</strong> <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> <strong>fitosanitari</strong><br />
Esiste un altro parametro previsto dalla legge, ma non riportato<br />
in etichetta, che indica la dose massima di principio<br />
attivo che può essere tollerata negli alimenti. Tale parametro<br />
prende il nome di limite massimo di residuo (Lmr)<br />
di sostanze attive <strong>dei</strong> <strong>prodotti</strong> <strong>fitosanitari</strong> tollerato nei<br />
<strong>prodotti</strong> destinati all’alimentazione o limite legale di<br />
tollerabilità ed è strettamente collegato con il rispetto del<br />
tempo di carenza e delle altre indicazioni tecniche di utilizzo<br />
(dose, periodo, tipo di distribuzione) nonché alle condizioni<br />
ambientali (temperatura). Indica la quantità massima di<br />
sostanza attiva, delle sue impurezze e/o <strong>dei</strong> sui <strong>prodotti</strong> di<br />
metabolizzazione, degradazione o reazione che può essere<br />
tollerata sui <strong>prodotti</strong> destinati all’alimentazione in qualsiasi<br />
momento successivo alla raccolta. Tale quantità, espressa<br />
generalmente in parti per milione (ppm), esprime la quantità<br />
massima di sostanza attiva che, in seguito a prove tossicologiche,<br />
ha dimostrato di non arrecare danni alla salute.<br />
In base al regolamento comunitario n. 396 del 23/2/2005<br />
l’armonizzazione <strong>dei</strong> residui a livello europeo è ancora in<br />
corso e prevede una lista di Lmr uniforme in tutti gli Stati<br />
membri.<br />
Per verificare il rispetto di questo importante parametro sanitario<br />
ogni anno vengono attuati sul territorio regionale<br />
controlli sulla produzione da parte <strong>dei</strong> Laboratori di Sanità<br />
Pubblica dell’ARPA. I prelievi ufficiali , dai quali può scaturire<br />
una sanzione in caso di superamento <strong>dei</strong> limiti di legge,<br />
vengono fatti durante il periodo di raccolta o al momento<br />
dell’immissione nei circuiti commerciali; la quantità prelevata<br />
deve essere rappresentativa della intera partita e, pertanto,<br />
i singoli prelievi devono essere eseguiti in più punti della<br />
stessa. Le quantità parziali vengono riunite e mescolate per<br />
ottenere il campione globale dal quale verranno prelevate<br />
5 aliquote che costituiscono i singoli campioni di analisi. Il<br />
prodotto è sottoposto a specifici controlli chimici utilizzando<br />
sofisticate tecniche ed apparecchiature. Nel caso di dati<br />
non rispondenti alla normativa (superamento <strong>dei</strong> limiti o<br />
utilizzo di un prodotto non ammesso sulla coltura) scatta<br />
la denuncia alla Magistratura. E’ possibile ricorrere contro<br />
tale responso richiedendo di effettuare contro-analisi su una<br />
delle aliquote del campione appositamente conservata.<br />
Le derrate i cui residui risultano non in regola non possono<br />
essere messe in vendita.<br />
In generale se vengono rispettate tutte le prescrizioni riportate<br />
in etichetta non esistono pericoli di superare i limiti di<br />
legge, anche se è opportuno tenere presente che in caso di<br />
più trattamenti eseguiti con la stessa sostanza attiva è possibile<br />
andare incontro a fenomeni di accumulo, questi possono<br />
portare il residuo oltre il limite tollerato, pur avendo<br />
rispettato il tempo di carenza. In caso di esportazione verso<br />
altri Paesi il limite da rispettare è quello dello Stato importa-<br />
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