1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...
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B) ACCOGLIENZA PER LE LAVORATRICI DOPO IL CONGEDO PARENTALE PER<br />
L’EVENTO MATERNITA’<br />
L’azienda e le OO. SS., inoltre, concordano nel riconoscere l’importanza di costruire le<br />
condizioni di base per una gestione più efficace dell’evento maternità, tenendo conto sia delle<br />
esigenze proprie del personale che rientra a lavoro sia delle prospettive organizzative aziendali.<br />
Le parti considerano con attenzione la verifica degli equilibri legati al rientro della lavoratrice<br />
attraverso l’attuazione di un programma di accoglienza e di reinserimento della stessa che ne<br />
salvaguardi il potenziale professionale e che rafforzi il suo legame con l’Azienda.<br />
Il suddetto programma si inserisce nel più ampio disegno volto a promuovere le pari opportunità<br />
e a favorire l’instaurazione di un rapporto maggiormente “personalizzato” tra i Dipendenti e<br />
l’Azienda.<br />
Ciò premesso, le parti convengono di inserire nel C.I.A. le buone prassi sperimentate con il<br />
progetto Conc.Ita in relazione alla gestione delle lavoratrici, al rientro dalla maternità.<br />
In particolare per facilitare il rientro nel contesto organizzativo delle lavoratrici sarà cura<br />
dell’Azienda attivare forme di sostegno alla ripresa del lavoro e verificare le aspettative e il<br />
percorso professionale anche attraverso colloqui e azioni di addestramento/formazione che ne<br />
facilitino l’inserimento nel ruolo.<br />
Quanto sopra si applicherà anche al lavoratore qualora lo stesso si avvalga del congedo<br />
parentale in occasione dell’evento paternità.<br />
ARTICOLO 11 - LAVORO STRAORDINARIO<br />
Al fine di conseguire una sempre più razionale organizzazione del lavoro nelle sue diverse<br />
articolazioni e tenuto anche conto più in generale delle problematiche legate alle difficoltà<br />
occupazionali, le Parti convengono sull’opportunità di prevedere una costante limitazione del<br />
ricorso al lavoro straordinario.<br />
Di conseguenza, ogni lavoratore dovrà, di norma, contenere le proprie prestazioni entro il<br />
normale orario di lavoro.<br />
Fermo il pieno rispetto di quanto altro in materia di lavoro straordinario è disposto dall’art. 109<br />
del vigente C.C.N.L., il dipendente potrà effettuare lavoro straordinario per un massimo di 75<br />
ore all’anno. Tale ammontare deve intendersi comprensivo delle ore che confluiscono nella<br />
“banca-ore” di cui all’art. 115 del vigente C.C.N.L.<br />
Inoltre, il Dipendente ha facoltà di far confluire in “banca-ore” anche le ore di straordinario<br />
eccedenti le prime 50.<br />
L’Impresa avrà a disposizione, inoltre, in conformità a quanto previsto dal citato Contratto<br />
Collettivo, un monte-ore aggiuntivo annuo di lavoro straordinario – da utilizzare in deroga al<br />
predetto limite individuale – calcolato moltiplicando 15 ore per il totale dei dipendenti ai quali sia<br />
applicabile il trattamento di trasferta riferito a chi svolga abitualmente mansioni interne, con<br />
esclusione comunque dei Funzionari.<br />
Il lavoro straordinario è limitato a 2 ore giornaliere, fermi i limiti previsti dal D.Lgs 66/03 e<br />
successive modifiche e/o integrazioni<br />
Sono esclusi dalle predette limitazioni – in relazione alla natura delle loro prestazioni – i<br />
dipendenti di cui al punto 2) dell’art. 101 del vigente C.C.N.L. (commessi, autisti, guardiani,<br />
portieri).<br />
Il lavoratore cui venga richiesto di effettuare del lavoro straordinario dovrà essere preavvertito di<br />
norma con un anticipo di 24 ore.<br />
Egli non sarà tenuto a prestare lavoro straordinario qualora dimostri di avere obiettive difficoltà<br />
di carattere personale.<br />
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