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1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...

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B) ACCOGLIENZA PER LE LAVORATRICI DOPO IL CONGEDO PARENTALE PER<br />

L’EVENTO MATERNITA’<br />

L’azienda e le OO. SS., inoltre, concordano nel riconoscere l’importanza di costruire le<br />

condizioni di base per una gestione più efficace dell’evento maternità, tenendo conto sia delle<br />

esigenze proprie del personale che rientra a lavoro sia delle prospettive organizzative aziendali.<br />

Le parti considerano con attenzione la verifica degli equilibri legati al rientro della lavoratrice<br />

attraverso l’attuazione di un programma di accoglienza e di reinserimento della stessa che ne<br />

salvaguardi il potenziale professionale e che rafforzi il suo legame con l’Azienda.<br />

Il suddetto programma si inserisce nel più ampio disegno volto a promuovere le pari opportunità<br />

e a favorire l’instaurazione di un rapporto maggiormente “personalizzato” tra i Dipendenti e<br />

l’Azienda.<br />

Ciò premesso, le parti convengono di inserire nel C.I.A. le buone prassi sperimentate con il<br />

progetto Conc.Ita in relazione alla gestione delle lavoratrici, al rientro dalla maternità.<br />

In particolare per facilitare il rientro nel contesto organizzativo delle lavoratrici sarà cura<br />

dell’Azienda attivare forme di sostegno alla ripresa del lavoro e verificare le aspettative e il<br />

percorso professionale anche attraverso colloqui e azioni di addestramento/formazione che ne<br />

facilitino l’inserimento nel ruolo.<br />

Quanto sopra si applicherà anche al lavoratore qualora lo stesso si avvalga del congedo<br />

parentale in occasione dell’evento paternità.<br />

ARTICOLO 11 - LAVORO STRAORDINARIO<br />

Al fine di conseguire una sempre più razionale organizzazione del lavoro nelle sue diverse<br />

articolazioni e tenuto anche conto più in generale delle problematiche legate alle difficoltà<br />

occupazionali, le Parti convengono sull’opportunità di prevedere una costante limitazione del<br />

ricorso al lavoro straordinario.<br />

Di conseguenza, ogni lavoratore dovrà, di norma, contenere le proprie prestazioni entro il<br />

normale orario di lavoro.<br />

Fermo il pieno rispetto di quanto altro in materia di lavoro straordinario è disposto dall’art. 109<br />

del vigente C.C.N.L., il dipendente potrà effettuare lavoro straordinario per un massimo di 75<br />

ore all’anno. Tale ammontare deve intendersi comprensivo delle ore che confluiscono nella<br />

“banca-ore” di cui all’art. 115 del vigente C.C.N.L.<br />

Inoltre, il Dipendente ha facoltà di far confluire in “banca-ore” anche le ore di straordinario<br />

eccedenti le prime 50.<br />

L’Impresa avrà a disposizione, inoltre, in conformità a quanto previsto dal citato Contratto<br />

Collettivo, un monte-ore aggiuntivo annuo di lavoro straordinario – da utilizzare in deroga al<br />

predetto limite individuale – calcolato moltiplicando 15 ore per il totale dei dipendenti ai quali sia<br />

applicabile il trattamento di trasferta riferito a chi svolga abitualmente mansioni interne, con<br />

esclusione comunque dei Funzionari.<br />

Il lavoro straordinario è limitato a 2 ore giornaliere, fermi i limiti previsti dal D.Lgs 66/03 e<br />

successive modifiche e/o integrazioni<br />

Sono esclusi dalle predette limitazioni – in relazione alla natura delle loro prestazioni – i<br />

dipendenti di cui al punto 2) dell’art. 101 del vigente C.C.N.L. (commessi, autisti, guardiani,<br />

portieri).<br />

Il lavoratore cui venga richiesto di effettuare del lavoro straordinario dovrà essere preavvertito di<br />

norma con un anticipo di 24 ore.<br />

Egli non sarà tenuto a prestare lavoro straordinario qualora dimostri di avere obiettive difficoltà<br />

di carattere personale.<br />

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