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1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...

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ARTICOLO 26 - PREVIDENZA INTEGRATIVA<br />

Impiegati e Funzionari, i quali risultino assunti a tempo indeterminato e non siano soggetti od<br />

abbiano superato il periodo di prova, hanno la possibilità di aderire ai Fondi Pensione istituiti<br />

presso l’Impresa – rispettivamente denominati “Fondo Pensione per i Funzionari di Italiana<br />

Assicurazioni S.p.A.” e “Fondo Pensione per il Personale dell’Italiana Assicurazioni S.p.A.” – i<br />

quali sono dotati di propri Statuti ed Organi di amministrazione e di controllo.<br />

Fermo quanto disposto in materia dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ivi<br />

compreso il Regolamento riportato all’allegato 13 a tale C.C.N.L. nonché da accordi e<br />

regolamenti aziendali (che si riportano in allegato e che formano parte integrante del presente<br />

Contratto Integrativo), l’Impresa contribuirà ad alimentare l’accantonamento di cui si tratta,<br />

mediante versamento anticipato, in favore di ciascun iscritto, al rispettivo Fondo, entro la data<br />

del 31 gennaio di ogni anno, della seguente percentuale della retribuzione annuale spettante al<br />

lavoratore al 1° gennaio dell’anno stesso:<br />

• 4,75% per l’anno 2009;<br />

• 5,00% a decorrere dall’anno 2010.<br />

Il contributo di cui sopra sarà riferito all’intero anno lavorativo.<br />

l’Impresa avrà diritto di recuperare la parte di contributo non maturata,<br />

in caso di aspettativa non retribuita: in occasione dei successivi versamenti;<br />

in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d’anno: mediante pari trattenuta sulle<br />

competenze di chiusura del rapporto.<br />

Per retribuzione si deve intendere, agli effetti del presente articolo, la sommatoria delle seguenti<br />

voci :<br />

• stipendio tabellare<br />

• eventuale indennità di contingenza<br />

• eventuale indennità di carica.<br />

L’efficacia del presente articolo è comunque subordinata alla sussistenza di norme di legge che<br />

ne consentano la piena applicabilità. Qualora intervenisse una disciplina legislativa o<br />

regolamentare ostativa al riguardo, le Parti si incontreranno, entro 60 giorni dalla relativa entrata<br />

in vigore, per ridiscutere la materia al fine di individuare soluzioni alternative, a parità comunque<br />

di costo complessivo per l’Impresa.<br />

Le Parti si danno atto che in materia di conferimento del TFR alla previdenza complementare<br />

vale quanto previsto dal D.Lgs. 252/05.<br />

ARTICOLO 27 - FORME PREVIDENZIALI<br />

L’Impresa si impegna a versare ai Fondi Pensione di Funzionari ed Impiegati, rispettivamente,<br />

contributi atti a consentire la stipula in favore dei medesimi delle seguenti coperture<br />

assicurative:<br />

27.A. – Copertura assicurativa collettiva per gli infortuni professionali ed<br />

extraprofessionali.<br />

PRESTAZIONI capitali assicurati (in migliaia di euro)<br />

MORTE<br />

LIVELLO 2009 2010 2011<br />

7° 279.125,00 283.311,00 287.561,00<br />

6° 223.300,00 226.649,00 230.049,00<br />

5° 213.150,00 216.347,00 219.592,00<br />

4° 203.000,00 206.045,00 209.135,00<br />

3° 167.475,00 169.987,00 172.536,00<br />

2° 137.025,00 139.080,00 141.166,00<br />

1° 121.800,00 123.627,00 125.481,00<br />

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