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1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...

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ALLEGATO N. 4 - ACCORDO “BANCA-ORE”<br />

Il giorno 29 dicembre 2000, in Milano,<br />

tra<br />

la Società Italiana Assicurazioni di seguito indicata come "Impresa", rappresentata<br />

dall’Amministratore Delegato Mario Pascucci, assistito dal Responsabile della funzione<br />

Personale Alessandro Matarazzo<br />

e<br />

le RR.SS.AA. di Italiana Assicurazioni, nelle persone di :<br />

• Leonardo Campi e Maria Gaia Piperno per la FISAC/CGIL;<br />

• Walter Abbate, Giorgio Falco e Brunella Martinotti per la FIBA/CISL;<br />

• Giancarlo Pezzoni per la FNA;<br />

• Miro Banfi, Riccardo Gatti e Riccardo Raggi per il SNFIA<br />

premesso che,<br />

• in data 18 dicembre 1999, tra l’ANIA, in rappresentanza delle Imprese del comparto, e le<br />

OO.SS. del settore assicurativo, è stato sottoscritto un accordo per il rinnovo del C.C.N.L.<br />

applicabile al personale non dirigente;<br />

• tale accordo ha introdotto, tra le altre, una norma concernente l’introduzione obbligatoria,<br />

non oltre il 1 gennaio 2001, dell’istituto della cosiddetta “banca delle ore” (di seguito indicata<br />

come “banca-ore”), consistente nella creazione di un conto orario di credito individuale –<br />

per ciascun lavoratore cui sia applicabile la disciplina del lavoro straordinario – sul quale<br />

cumulare le prime 50 ore di lavoro straordinario effettuato nell’anno di calendario;<br />

• detto cumulo ha lo scopo di rendere possibile, in luogo del pagamento, come avveniva in<br />

precedenza, l’utilizzo, da parte del lavoratore, di altrettante ore di permesso retribuito, da<br />

usufruirsi, con modalità da stabilire, a titolo di compensazione di tali prime 50 ore di lavoro<br />

straordinario;<br />

• resta fermo che, comunque, l’effettuazione del lavoro straordinario, destinato sia a confluire<br />

nel serbatoio della banca ore sia ad essere compensato in denaro, deve sempre risultare<br />

preventivamente autorizzata dall’Impresa, esclusa qualsiasi eccezione;<br />

• presso la Sede di Milano e presso gli uffici di Bologna è in vigore l’istituto dell’”orario<br />

flessibile”, regolato dai rispettivi appositi accordi contenuti nei contratti integrativi aziendali;<br />

tutto quanto sopra premesso,<br />

le Parti hanno convenuto e stipulato quanto segue.<br />

Art. 1 DEFINIZIONI<br />

Per “lavoro straordinario” deve intendersi il lavoro che il dipendente, a ciò preventivamente<br />

autorizzato dall’Impresa, presta al di fuori ed in aggiunta al normale orario di lavoro (tenuto<br />

conto di quanto previsto dal meccanismo dell’orario flessibile).<br />

Per “banca-ore” deve intendersi il conto orario individuale sul quale ciascun lavoratore vede<br />

accreditato il lavoro straordinario prestato nel corso dell’anno di calendario, fino ad un cumulo<br />

annuo di 50 ore, e dal quale può prelevare – anche anticipatamente, previo accordo in tal senso<br />

con l’Impresa – con corrispondente pari addebito (sempre in termini di tempo lavorativo), un<br />

numero di ore di permesso retribuito, da utilizzare secondo regole prestabilite.<br />

Per “saldo di banca-ore” in un determinato momento, deve intendersi la differenza, a quello<br />

stesso momento, tra le ore accreditate sul conto orario individuale, per effetto della prestazione<br />

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