1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...
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ALLEGATO N. 4 - ACCORDO “BANCA-ORE”<br />
Il giorno 29 dicembre 2000, in Milano,<br />
tra<br />
la Società Italiana Assicurazioni di seguito indicata come "Impresa", rappresentata<br />
dall’Amministratore Delegato Mario Pascucci, assistito dal Responsabile della funzione<br />
Personale Alessandro Matarazzo<br />
e<br />
le RR.SS.AA. di Italiana Assicurazioni, nelle persone di :<br />
• Leonardo Campi e Maria Gaia Piperno per la FISAC/CGIL;<br />
• Walter Abbate, Giorgio Falco e Brunella Martinotti per la FIBA/CISL;<br />
• Giancarlo Pezzoni per la FNA;<br />
• Miro Banfi, Riccardo Gatti e Riccardo Raggi per il SNFIA<br />
premesso che,<br />
• in data 18 dicembre 1999, tra l’ANIA, in rappresentanza delle Imprese del comparto, e le<br />
OO.SS. del settore assicurativo, è stato sottoscritto un accordo per il rinnovo del C.C.N.L.<br />
applicabile al personale non dirigente;<br />
• tale accordo ha introdotto, tra le altre, una norma concernente l’introduzione obbligatoria,<br />
non oltre il 1 gennaio 2001, dell’istituto della cosiddetta “banca delle ore” (di seguito indicata<br />
come “banca-ore”), consistente nella creazione di un conto orario di credito individuale –<br />
per ciascun lavoratore cui sia applicabile la disciplina del lavoro straordinario – sul quale<br />
cumulare le prime 50 ore di lavoro straordinario effettuato nell’anno di calendario;<br />
• detto cumulo ha lo scopo di rendere possibile, in luogo del pagamento, come avveniva in<br />
precedenza, l’utilizzo, da parte del lavoratore, di altrettante ore di permesso retribuito, da<br />
usufruirsi, con modalità da stabilire, a titolo di compensazione di tali prime 50 ore di lavoro<br />
straordinario;<br />
• resta fermo che, comunque, l’effettuazione del lavoro straordinario, destinato sia a confluire<br />
nel serbatoio della banca ore sia ad essere compensato in denaro, deve sempre risultare<br />
preventivamente autorizzata dall’Impresa, esclusa qualsiasi eccezione;<br />
• presso la Sede di Milano e presso gli uffici di Bologna è in vigore l’istituto dell’”orario<br />
flessibile”, regolato dai rispettivi appositi accordi contenuti nei contratti integrativi aziendali;<br />
tutto quanto sopra premesso,<br />
le Parti hanno convenuto e stipulato quanto segue.<br />
Art. 1 DEFINIZIONI<br />
Per “lavoro straordinario” deve intendersi il lavoro che il dipendente, a ciò preventivamente<br />
autorizzato dall’Impresa, presta al di fuori ed in aggiunta al normale orario di lavoro (tenuto<br />
conto di quanto previsto dal meccanismo dell’orario flessibile).<br />
Per “banca-ore” deve intendersi il conto orario individuale sul quale ciascun lavoratore vede<br />
accreditato il lavoro straordinario prestato nel corso dell’anno di calendario, fino ad un cumulo<br />
annuo di 50 ore, e dal quale può prelevare – anche anticipatamente, previo accordo in tal senso<br />
con l’Impresa – con corrispondente pari addebito (sempre in termini di tempo lavorativo), un<br />
numero di ore di permesso retribuito, da utilizzare secondo regole prestabilite.<br />
Per “saldo di banca-ore” in un determinato momento, deve intendersi la differenza, a quello<br />
stesso momento, tra le ore accreditate sul conto orario individuale, per effetto della prestazione<br />
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