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1 ITALIANA ASSICURAZIONI CONTRATTO INTEGRATIVO ...

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Le percentuali di indennizzo seguono la correlazione appresso specificata:<br />

% di invalidità<br />

permanente<br />

accertata<br />

% da applic. sulla<br />

somma assicurata<br />

dal 45 al 55 dal 45 al 55<br />

56 59<br />

57 63<br />

58 67<br />

59 71<br />

60 75<br />

61 79<br />

62 83<br />

63 87<br />

64 91<br />

65 95<br />

dal 66 al 100 100<br />

A scelta del dipendente la prestazione potrà consistere in una rendita vitalizia.<br />

Al lavoratore sarà comunque consentito stipulare con l’Impresa una polizza individuale a<br />

copertura dell’invalidità permanente da malattia a partire da 25 punti, alle condizioni di cui<br />

articolo 28.<br />

ARTICOLO 28 - COPERTURE ASSICURATIVE INDIVIDUALI<br />

L’Impresa praticherà al dipendente in servizio (non soggetto al periodo di prova ovvero a quello<br />

che lo abbia superato) – nonché a quello che abbia lasciato l’attività per quiescenza – il quale<br />

stipuli, come contraente, polizze assicurative personali nei rami danni per se stesso, per il<br />

coniuge non legalmente separato e per gli ascendenti e discendenti in linea retta, purché con<br />

esso dipendente conviventi e/o a suo carico, condizioni tariffarie analoghe a quelle praticate a<br />

clientela particolarmente favorita (per importanza di volume di affari o per valutazione qualitativa<br />

circa la presumibile limitata sinistrosità).<br />

Il convivente more uxorio è equiparato al coniuge non legalmente separato se risultante sul<br />

certificato “Stato di famiglia” ovvero sul documento equipollente per il solo tempo necessario al<br />

rilascio del suddetto certificato.<br />

I contratti avranno durata annuale; su di essi al dipendente e/o ai suoi familiari non<br />

competeranno commissioni o provvigioni di alcun tipo.<br />

Le condizioni generali e particolari di copertura saranno quelle normalmente praticate alla<br />

clientela; il testo contrattuale conterrà una specifica clausola precisante che le agevolazioni<br />

decadranno automaticamente alla prima scadenza successiva alla risoluzione del rapporto di<br />

lavoro, da qualsiasi causa determinata, fatta salva l’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro<br />

per quiescenza.<br />

Di conseguenza, l’ex dipendente pensionato conserva (per se stesso, per il proprio coniuge non<br />

legalmente separato ovvero per il convivente more uxorio e per i propri ascendenti e<br />

discendenti in linea retta purché conviventi e/o a carico), anche oltre tale scadenza, in tutti i<br />

rami – con eccezione del solo ramo malattie – le medesime agevolazioni tariffarie delle quali<br />

fruiva quale dipendente;<br />

per il ramo malattie sarà invece prevista una copertura speciale, con specifiche garanzie e<br />

condizioni tariffarie, per i lavoratori che abbiano lasciato l’Impresa per andare in quiescenza, per<br />

i relativi coniugi e per i loro figli se minori ed a carico.<br />

Le condizione tariffarie sono depositate presso l’Agenzia di Sede.<br />

Tali condizioni saranno applicate da subito alle nuove coperture; per quelle già in corso, a<br />

decorrere dalla prima scadenza annuale successiva alla sottoscrizione del presente contratto,<br />

salvo il caso di necessità di rifacimento del contratto causa la sostituzione del bene assicurato e<br />

fermo restando quanto indicato all’art. 19 sub A).<br />

27

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