Pagina 1 di 25 Alienazione Parentale: sindrome, disturbo ... - Aiaf
Pagina 1 di 25 Alienazione Parentale: sindrome, disturbo ... - Aiaf
Pagina 1 di 25 Alienazione Parentale: sindrome, disturbo ... - Aiaf
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
sono rimaste al <strong>di</strong> sotto rispetto a quanto si poteva ragionevolmente prevedere<br />
da loro: il tribunale ha delegato la gestione degli incontri ai servizi sociali , che<br />
dal loro canto hanno delegato alla madre la gestione del percorso terapeutico<br />
del bambino.”<br />
Nello stesso senso la Corte Europea si era già pronunciata cinque anni prima nel<br />
caso Bove c. Italia (ricorso n. 30595/02) definito con sentenza in data 30<br />
giugno 2005. Anche in tal caso fu riconosciuta la violazione dell’art. 8 da parte<br />
delle autorità nazionali per non aver dato attuazione concreta al <strong>di</strong>ritto del<br />
ricorrente ad incontrare la figlia.<br />
Questa decisione é interessante perché in essa si precisa tuttavia che le autorità<br />
nazionali non avevano l’obbligo <strong>di</strong> ricorrere a provve<strong>di</strong>menti coercitivi dovendo<br />
avere innanzitutto come obiettivo interesse superiore del minore.<br />
2. Il riconoscimento della alienazione parentale come <strong>sindrome</strong> e suo<br />
inserimento nel DSM V. Quali i vantaggi e quali i rischi?<br />
Dunque il fenomeno dell’alienazione parentale esiste e rappresenta una vera e<br />
propria sfida per giu<strong>di</strong>ci, avvocati e professionisti della salute mentale che si<br />
devono misurare con la soluzione giu<strong>di</strong>ziaria e/o il trattamento terapeutico del<br />
caso, oltre a rappresentare un problema enorme, gravido <strong>di</strong> conseguenze spesso<br />
per tutta la vita, per il bambino che ne è vittima e per le relazioni parentali.<br />
Credo che nessuno possa contestare la realtà <strong>di</strong> tale fenomeno. 2<br />
2 Nel <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge n. 957 “Mo<strong>di</strong>fiche al co<strong>di</strong>ce civile e al co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
procedura civile in materia <strong>di</strong> affidamento con<strong>di</strong>viso” e nel <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge<br />
n. 2800 “Mo<strong>di</strong>fiche alla <strong>di</strong>sciplina dell’affidamento con<strong>di</strong>viso” é previsto <strong>di</strong><br />
inserire all’art. 709 ter del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile dopo il secondo<br />
<strong>Pagina</strong> 10 <strong>di</strong> <strong>25</strong>