Pagina 1 di 25 Alienazione Parentale: sindrome, disturbo ... - Aiaf
Pagina 1 di 25 Alienazione Parentale: sindrome, disturbo ... - Aiaf
Pagina 1 di 25 Alienazione Parentale: sindrome, disturbo ... - Aiaf
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Di tutti i casi che mi é capitato <strong>di</strong> seguire, come avvocato o come curatore<br />
speciale del minore, nei quali vi sia stato un evidente fenomeno <strong>di</strong> alienazione<br />
<strong>di</strong> un genitore ad opera dell’altro, anche se non definito esplicitamente come<br />
PAS, quello che ha avuto maggiore successo per essere giunto alla completa<br />
riattivazione della relazione fra figlio e genitore alienato è l’unico nel quale il<br />
Tribunale per i minorenni <strong>di</strong> Firenze ha <strong>di</strong>chiarato decaduta la madre alienante<br />
con provve<strong>di</strong>mento imme<strong>di</strong>atamente esecutivo nominandomi tutore provvisorio<br />
del figlio <strong>di</strong> neppure 7 anni ed ha affidato quest’ultimo al padre, non munendo<br />
però quest’ultima parte della provvisoria esecutorietà per l’impossibilità <strong>di</strong><br />
pratica attuazione del decreto pronunciato nell’anno 2000.<br />
Quel bambino, infatti, “rifiutava” <strong>di</strong> vedere il padre da 4 anni e a nulla erano<br />
valsi i precedenti tentativi <strong>di</strong> ripresa della relazione genitoriale messi in atto<br />
attraverso i servizi sociali, il C.T.U., l’intervento dei giu<strong>di</strong>ci onorari, oltre a<br />
numerosi provve<strong>di</strong>menti variamente limitativi della potestà.<br />
La tutela si é protratta per ben quattro anni durante i quali il lavoro del tutore si<br />
è concretizzato in un lungo percorso, contrad<strong>di</strong>stinto da tappe, in riferimento a<br />
ciascuna delle quali sono stati posti obiettivi <strong>di</strong>versi.<br />
Alla fine <strong>di</strong> tale percorso la madre é stata reintegrata nella potestà, nel pieno<br />
accordo dell’altro genitore e del tutore e il figlio, affidato congiuntamente ai<br />
genitori, a seguito <strong>di</strong> una richiesta concorde degli stessi in tal senso, ha<br />
continuato a vivere con la madre, il marito <strong>di</strong> questa e la loro figlia ma ha<br />
frequentato regolarmente il padre che nel frattempo si era <strong>di</strong> nuovo sposato.<br />
<strong>Pagina</strong> 19 <strong>di</strong> <strong>25</strong>