Anno III - N. 2 Giugno 2008 - Confindustria Caltanissetta
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F are<br />
IL PREZZIARIO PER LE OPERE PUBBLICHE<br />
L’ANCE: SÌ AL RISPETTO DELLE REGOLE<br />
parte dell’Associazione Nazionale<br />
Costruttori Edili significa<br />
godere di una serie di servizi quali,<br />
tra gli altri, la tutela degli associati<br />
all’esterno. E per “esterno” molto spesso,<br />
si intendono le pubbliche amministrazioni<br />
locali; il rispetto delle norme deve primeggiare<br />
innanzi tutto negli uffici pubblici.<br />
E’ inaudito che, nonostante ci sia<br />
una precisa direttiva firmata dall’assessorato<br />
regionale ai lavori pubblici, per i<br />
bandi di gara per alcune amministrazioni<br />
si utilizzino dei prezziari di remota pubblicazione<br />
– talvolta addirittura – vecchi<br />
di quasi un decennio. La protesta sollevata<br />
da ANCE <strong>Caltanissetta</strong> deriva dalla<br />
richiesta di attuazione dell’articolo 18<br />
della legge regionale n° 16 del 2005 e la<br />
successiva n° 20 del 2007. La nuova normativa,<br />
infatti, sostituisce la precedente e<br />
dovrebbe comprendere un adeguamento<br />
dell’importo dovuto. In questo caso il<br />
condizionale è utilizzato di proposito se<br />
si prende atto che, a seguito di un monitoraggio<br />
dei bandi di gara emessi dagli<br />
enti appaltanti di tutto il territorio regionale,<br />
si è rilevato che i compensi di alcuni<br />
progetti sono stati tarati su prezziari<br />
del 2004, 2002 e, addirittura, del 1999!<br />
Come si può parlare di sopravvivenza,<br />
crescita e sviluppo del territorio se il<br />
lavoro di un imprenditore non è pagato in<br />
proporzione alle spese che egli sostiene?<br />
Siamo convinti che le istituzioni pubbliche<br />
con l’onere di garantire i diritti dei<br />
cittadini – tra i quali le imprese edili - e<br />
portare avanti principi quali legalità, certezza<br />
delle norme e imparzialità di trattamento,<br />
debbano essere le prime a verificare<br />
ciò che avviene nelle amministrazioni<br />
locali.<br />
Materie prime, salari dei dipendenti e<br />
tasse sono i principali costi fissi di un<br />
costruttore edile. Gli scostamenti del<br />
prezziario si annoverano intorno all’ 8-<br />
9% per i valori del 2002 e al 15% per<br />
quelli del 2004… e da qui a scendere.<br />
L’articolo di legge, così come è stato<br />
riscritto, prevede che il responsabile del<br />
procedimento può mantenere il precedente<br />
prezziario qualora non si registrino<br />
“significative variazioni economi-<br />
di Michelangelo Geraci*<br />
che”…. E’palese, però, come sia impossibile<br />
parlare di “lieve” scostamento -<br />
come sostengono talvolta le pubbliche<br />
amministrazioni – e che bisogna, invece,<br />
riconoscere un rilevante gap quando<br />
i prezzi sono arretrati di oltre 4 anni. Per<br />
aggiudicarsi il lavoro, inoltre, l’azienda<br />
deve “giocare al ribasso”, cioè, offrire<br />
un prezzo inferiore a quello proposto<br />
dall’ente pubblico e a quello degli altri<br />
partecipanti. Le aziende che partecipano<br />
ad una gara con un prezziario non<br />
aggiornato, rischiano, in tal modo, di<br />
diventare delle imprese di erogazione<br />
dove, cioè, i costi superano i ricavi.<br />
L’ente appaltante, pertanto, deve aggiornare<br />
i prezzi relativi ad un progetto e<br />
garantire un congruo compenso. Il virtuosismo<br />
non deve essere visto come<br />
una “mosca bianca” tra le altre ma una<br />
robusta consuetudine. Non adeguare i<br />
prezzi degli appalti comporta un deflusso<br />
delle aziende dal settore pubblico e<br />
una fuga verso quelle regioni che pagano<br />
le aziende con puntualità e secondo i<br />
termini di legge.<br />
Il codice civile definisce imprenditore<br />
colui il quale “esercita professionalmente<br />
un’attività economica organizzata al<br />
fine della produzione o dello scambio di<br />
beni o di servizi”. Il mancato adegua-<br />
Art 1 comma 7 della legge 20/07 della Regione<br />
Sicilia. L’articolo 18 ter della legge n°<br />
109/1994, come introdotto dall’articolo 14 della<br />
legge regionale n° 7/2002 e successive modifiche<br />
ed integrazioni è sostituito dal seguente:<br />
Art. 18 ter comma [1] e [2]: Aggiornamento<br />
dei prezzi. [1] Entro tre mesi dall’entrata in<br />
vigore di un nuovo prezziario regionale gli enti,<br />
al fine di evitare ritardi e maggiori costi nell’esecuzione<br />
degli appalti possono procedere, senza<br />
necessità di aggiornamento dei relativi prezzi,<br />
alla indizione della gara per tutti quei progetti la<br />
cui approvazione, in linea tecnica, ai sensi dell’articolo<br />
7 bis, sia intervenuta entro i tre mesi<br />
precedenti l’entrata in vigore del prezziario. [2]<br />
Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma<br />
1, gli enti medesimi, nel caso in cui sia stato<br />
pubblicato un nuovo prezziario regionale, prima<br />
dell’indizione della gara devono aggiornare i<br />
prezzi dei progetti, salvo che sia espresso parere<br />
negativo del responsabile del procedimento<br />
motivato dall’assenza di significative variazioni<br />
economiche e senza necessità di sottoporre gli<br />
stessi ad ulteriori pareri o approvazioni.<br />
mento del prezziario, però, lede più<br />
aspetti della definizione stessa:<br />
l’attività economica, volta ad utilizzare i<br />
fattori produttivi per ottenere un prodotto<br />
- in questo caso l’opera pubblica - fine<br />
ultimo della produzione imprenditoriale;<br />
la destinazione al mercato dei consumatori<br />
- in questo caso i cittadini che usufruiscono<br />
dell’infrastruttura realizzata -<br />
fondamentale perché si possa parlare di<br />
attività imprenditoriale come soddisfazione<br />
dei bisogni della collettività;<br />
l’organizzazione dell’attività economica<br />
come assunzione, da parte dell’imprenditore,<br />
del rischio d’impresa;<br />
la professionalità intesa come «l’abitualità»<br />
all’esercizio dell’impresa.<br />
Un imprenditore edile, per partecipare ai<br />
bandi di gara, deve avere la certificazione<br />
SOA, qualifica mantenuta se si lavora<br />
con le opere pubbliche. La ditta si<br />
ritrova, pertanto, all’interno di un circolo<br />
vizioso che la costringe ad accettare il<br />
rischio d’impresa, a partecipare e ottenere<br />
degli appalti senza profitto o, addirittura,<br />
in perdita. Tale sistema produttivo<br />
diventa dannoso per entrambe le<br />
parti in causa poiché la congruità del<br />
prezzo dell’appalto è alla base dell’equilibrio<br />
che si instaura tra il committente e<br />
l’esecutore.<br />
Il compito che si assurge l’ANCE <strong>Caltanissetta</strong><br />
è quello di tutelare gli imprenditori<br />
e, indirettamente, svolge gli interessi<br />
della pubblica amministrazione<br />
poiché se la ditta edile inizia il lavoro in<br />
una condizione penalizzante e può<br />
estenderne gli effetti anche all’ente appaltante.<br />
Il rischio, in questo caso, non è<br />
soltanto quello di non percepire utili per<br />
quel lavoro ma, peggio, di lavorare in<br />
perdita e alimentare fenomeni negativi<br />
quale il fallimento. Il danno, in tal caso,<br />
si ripercuoterà sull’ente appaltante e sull’intera<br />
collettività poiché un blocco dei<br />
lavori pubblici comporta un ulteriore<br />
disagio per i cittadini che subiranno un<br />
riavvio dell’iter procedurale di approvazione<br />
dell’appalto con dispendio di<br />
risorse economiche e di tempo.<br />
*Presidente ANCE <strong>Caltanissetta</strong><br />
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