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Anno III - N. 2 Giugno 2008 - Confindustria Caltanissetta

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F are<br />

IL PREZZIARIO PER LE OPERE PUBBLICHE<br />

L’ANCE: SÌ AL RISPETTO DELLE REGOLE<br />

parte dell’Associazione Nazionale<br />

Costruttori Edili significa<br />

godere di una serie di servizi quali,<br />

tra gli altri, la tutela degli associati<br />

all’esterno. E per “esterno” molto spesso,<br />

si intendono le pubbliche amministrazioni<br />

locali; il rispetto delle norme deve primeggiare<br />

innanzi tutto negli uffici pubblici.<br />

E’ inaudito che, nonostante ci sia<br />

una precisa direttiva firmata dall’assessorato<br />

regionale ai lavori pubblici, per i<br />

bandi di gara per alcune amministrazioni<br />

si utilizzino dei prezziari di remota pubblicazione<br />

– talvolta addirittura – vecchi<br />

di quasi un decennio. La protesta sollevata<br />

da ANCE <strong>Caltanissetta</strong> deriva dalla<br />

richiesta di attuazione dell’articolo 18<br />

della legge regionale n° 16 del 2005 e la<br />

successiva n° 20 del 2007. La nuova normativa,<br />

infatti, sostituisce la precedente e<br />

dovrebbe comprendere un adeguamento<br />

dell’importo dovuto. In questo caso il<br />

condizionale è utilizzato di proposito se<br />

si prende atto che, a seguito di un monitoraggio<br />

dei bandi di gara emessi dagli<br />

enti appaltanti di tutto il territorio regionale,<br />

si è rilevato che i compensi di alcuni<br />

progetti sono stati tarati su prezziari<br />

del 2004, 2002 e, addirittura, del 1999!<br />

Come si può parlare di sopravvivenza,<br />

crescita e sviluppo del territorio se il<br />

lavoro di un imprenditore non è pagato in<br />

proporzione alle spese che egli sostiene?<br />

Siamo convinti che le istituzioni pubbliche<br />

con l’onere di garantire i diritti dei<br />

cittadini – tra i quali le imprese edili - e<br />

portare avanti principi quali legalità, certezza<br />

delle norme e imparzialità di trattamento,<br />

debbano essere le prime a verificare<br />

ciò che avviene nelle amministrazioni<br />

locali.<br />

Materie prime, salari dei dipendenti e<br />

tasse sono i principali costi fissi di un<br />

costruttore edile. Gli scostamenti del<br />

prezziario si annoverano intorno all’ 8-<br />

9% per i valori del 2002 e al 15% per<br />

quelli del 2004… e da qui a scendere.<br />

L’articolo di legge, così come è stato<br />

riscritto, prevede che il responsabile del<br />

procedimento può mantenere il precedente<br />

prezziario qualora non si registrino<br />

“significative variazioni economi-<br />

di Michelangelo Geraci*<br />

che”…. E’palese, però, come sia impossibile<br />

parlare di “lieve” scostamento -<br />

come sostengono talvolta le pubbliche<br />

amministrazioni – e che bisogna, invece,<br />

riconoscere un rilevante gap quando<br />

i prezzi sono arretrati di oltre 4 anni. Per<br />

aggiudicarsi il lavoro, inoltre, l’azienda<br />

deve “giocare al ribasso”, cioè, offrire<br />

un prezzo inferiore a quello proposto<br />

dall’ente pubblico e a quello degli altri<br />

partecipanti. Le aziende che partecipano<br />

ad una gara con un prezziario non<br />

aggiornato, rischiano, in tal modo, di<br />

diventare delle imprese di erogazione<br />

dove, cioè, i costi superano i ricavi.<br />

L’ente appaltante, pertanto, deve aggiornare<br />

i prezzi relativi ad un progetto e<br />

garantire un congruo compenso. Il virtuosismo<br />

non deve essere visto come<br />

una “mosca bianca” tra le altre ma una<br />

robusta consuetudine. Non adeguare i<br />

prezzi degli appalti comporta un deflusso<br />

delle aziende dal settore pubblico e<br />

una fuga verso quelle regioni che pagano<br />

le aziende con puntualità e secondo i<br />

termini di legge.<br />

Il codice civile definisce imprenditore<br />

colui il quale “esercita professionalmente<br />

un’attività economica organizzata al<br />

fine della produzione o dello scambio di<br />

beni o di servizi”. Il mancato adegua-<br />

Art 1 comma 7 della legge 20/07 della Regione<br />

Sicilia. L’articolo 18 ter della legge n°<br />

109/1994, come introdotto dall’articolo 14 della<br />

legge regionale n° 7/2002 e successive modifiche<br />

ed integrazioni è sostituito dal seguente:<br />

Art. 18 ter comma [1] e [2]: Aggiornamento<br />

dei prezzi. [1] Entro tre mesi dall’entrata in<br />

vigore di un nuovo prezziario regionale gli enti,<br />

al fine di evitare ritardi e maggiori costi nell’esecuzione<br />

degli appalti possono procedere, senza<br />

necessità di aggiornamento dei relativi prezzi,<br />

alla indizione della gara per tutti quei progetti la<br />

cui approvazione, in linea tecnica, ai sensi dell’articolo<br />

7 bis, sia intervenuta entro i tre mesi<br />

precedenti l’entrata in vigore del prezziario. [2]<br />

Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma<br />

1, gli enti medesimi, nel caso in cui sia stato<br />

pubblicato un nuovo prezziario regionale, prima<br />

dell’indizione della gara devono aggiornare i<br />

prezzi dei progetti, salvo che sia espresso parere<br />

negativo del responsabile del procedimento<br />

motivato dall’assenza di significative variazioni<br />

economiche e senza necessità di sottoporre gli<br />

stessi ad ulteriori pareri o approvazioni.<br />

mento del prezziario, però, lede più<br />

aspetti della definizione stessa:<br />

l’attività economica, volta ad utilizzare i<br />

fattori produttivi per ottenere un prodotto<br />

- in questo caso l’opera pubblica - fine<br />

ultimo della produzione imprenditoriale;<br />

la destinazione al mercato dei consumatori<br />

- in questo caso i cittadini che usufruiscono<br />

dell’infrastruttura realizzata -<br />

fondamentale perché si possa parlare di<br />

attività imprenditoriale come soddisfazione<br />

dei bisogni della collettività;<br />

l’organizzazione dell’attività economica<br />

come assunzione, da parte dell’imprenditore,<br />

del rischio d’impresa;<br />

la professionalità intesa come «l’abitualità»<br />

all’esercizio dell’impresa.<br />

Un imprenditore edile, per partecipare ai<br />

bandi di gara, deve avere la certificazione<br />

SOA, qualifica mantenuta se si lavora<br />

con le opere pubbliche. La ditta si<br />

ritrova, pertanto, all’interno di un circolo<br />

vizioso che la costringe ad accettare il<br />

rischio d’impresa, a partecipare e ottenere<br />

degli appalti senza profitto o, addirittura,<br />

in perdita. Tale sistema produttivo<br />

diventa dannoso per entrambe le<br />

parti in causa poiché la congruità del<br />

prezzo dell’appalto è alla base dell’equilibrio<br />

che si instaura tra il committente e<br />

l’esecutore.<br />

Il compito che si assurge l’ANCE <strong>Caltanissetta</strong><br />

è quello di tutelare gli imprenditori<br />

e, indirettamente, svolge gli interessi<br />

della pubblica amministrazione<br />

poiché se la ditta edile inizia il lavoro in<br />

una condizione penalizzante e può<br />

estenderne gli effetti anche all’ente appaltante.<br />

Il rischio, in questo caso, non è<br />

soltanto quello di non percepire utili per<br />

quel lavoro ma, peggio, di lavorare in<br />

perdita e alimentare fenomeni negativi<br />

quale il fallimento. Il danno, in tal caso,<br />

si ripercuoterà sull’ente appaltante e sull’intera<br />

collettività poiché un blocco dei<br />

lavori pubblici comporta un ulteriore<br />

disagio per i cittadini che subiranno un<br />

riavvio dell’iter procedurale di approvazione<br />

dell’appalto con dispendio di<br />

risorse economiche e di tempo.<br />

*Presidente ANCE <strong>Caltanissetta</strong><br />

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