CCNL Allevatori - Flai-Cgil
CCNL Allevatori - Flai-Cgil
CCNL Allevatori - Flai-Cgil
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Art. 11<br />
ORARIO DI LAVORO<br />
L’orario di lavoro è di 38 ore settimanali.<br />
L’orario settimanale viene di norma distribuito in 5 giorni.<br />
A livello di integrativo regionale e nazionale, si dovranno fissare l’articolazione<br />
e la regolamentazione settimanale dell’orario anche per una<br />
maggiore omogeneizzazione su base territoriale, ed eventualmente individuare<br />
le forme disincentivanti le prestazioni nella fascia di orario notturno,<br />
ferma restando la definizione a livello aziendale con le RSA/RSU<br />
di possibili forme di flessibilità giornaliera.<br />
Per i controllori zootecnici, fermo restando quanto previsto al primo<br />
comma, l’orario di lavoro è determinato in considerazione della discontinuità<br />
delle prestazioni e tenuto conto delle diversità di ambiente e condizioni<br />
di lavoro esistenti, secondo il numero dei capi di bestiame affidati e<br />
le relative mansioni. È comunque esclusa la prestazione dell’attività lavorativa<br />
per l’effettuazione dei controlli funzionali nei giorni festivi.<br />
Eventuali eccezioni dovranno essere concordate in sede di integrativo<br />
regionale.<br />
Ad ogni controllore della produzione lattiera dovrà essere assegnato<br />
un numero massimo di animali in lattazione, tale che il controllo sia eseguito<br />
a norma del Regolamento ufficiale dei controlli funzionali.<br />
La norma ordinaria giornaliera di lavoro del controllore degli animali<br />
da latte (bovini, bufalini, ovini, ecc.) non può contemplare più di due mungiture<br />
giornaliere. Qualora la giornata lavorativa comprenda anche una<br />
terza mungitura, il tempo di lavoro attribuibile a questa mungitura dovrà<br />
essere retribuito come lavoro straordinario, ancorché esso rientri nell’orario<br />
stabilito dal primo comma.<br />
È facoltà del datore di lavoro, sentite le RSA/RSU, a fronte di obiettive<br />
necessità (Centri Elaborazione Dati e Centro Stampa AIA) di distribuire<br />
l’orario di lavoro settimanale in turni di lavoro giornalieri a carattere<br />
continuativo di uniforme durata.<br />
Normalmente possono essere effettuati due turni giornalieri che non<br />
possono essere iniziati prima delle ore sette né cessare dopo le ore ventuno<br />
e trenta.<br />
In caso di necessità di lavoro può essere effettuato un terzo turno che<br />
non ricada in regolari turni periodici, l’ora di inizio del quale verrà stabili-<br />
31