CCNL Allevatori - Flai-Cgil
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ta dal datore di lavoro in accordo con le RSA/RSU. A questo turno,<br />
comunque, devono essere adibiti almeno due dipendenti contemporaneamente.<br />
Tra la fine di un turno e l’inizio di un turno seguente il dipendente<br />
dovrà fruire di un intervallo di almeno dieci ore.<br />
Data la particolare natura del lavoro, è concesso durante il turno un<br />
intervallo minimo di trenta minuti.<br />
La distribuzione dell’orario di lavoro ed eventuali forme di flessibilità<br />
saranno concordate con le RSA/RSU nell’ambito di quanto stabilito in<br />
sede di integrativi.<br />
Le Parti contraenti interverranno presso le singole Associazioni, là ove<br />
si presentino le necessità affinché mettano a disposizione un locale idoneo<br />
per la consumazione dei pasti caldi per il personale anche mediante<br />
eventuali convenzioni con locali o mense aziendali vicini.<br />
Viene istituita la «Banca ore» in base alla quale il lavoratore può recuperare<br />
tutte le ore di lavoro supplementare o straordinario svolto, commisurando<br />
in ore anche le maggiorazioni contrattualmente previste.<br />
Tale recupero è previsto in un periodo di 18 mesi dall’accumulo<br />
delle ore e delle relative maggiorazioni, tenuto conto dei periodi di minore<br />
attività e sarà regolamentato con atto sottoscritto tra l’Associazione e<br />
i lavoratori interessati, sentite le RSA/RSU.<br />
Trascorso il periodo di 18 mesi le ore eventualmente non ancora<br />
recuperate saranno retribuite con la retribuzione del momento del pagamento.<br />
IMPEGNO A VERBALE<br />
Le Parti convengono che nella distribuzione dell’orario si dovranno ricercare<br />
forme di flessibilità tenendo presente le esigenze di fornire servizi<br />
adeguati agli allevatori e di recuperare una maggiore produttività e qualificazione<br />
della prestazione lavorativa.<br />
NOTA A VERBALE<br />
In applicazione di quanto previsto all’articolo 57 sono fatte salve le condizioni<br />
di miglior favore in materia di determinazione dell’orario di lavoro<br />
esistenti alla data dell’entrata in vigore del presente <strong>CCNL</strong>.<br />
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