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ART. 1 - Comune di Malcesine

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STUDIO CIGNI, architetti associati COMUNE DI MALCESINE<br />

Piazza XXIX Aprile, 7 REGOLAMENTO EDILIZIO<br />

35018 S. Martino <strong>di</strong> Lupari (PD) PIANO REGOLATORE GENERALE<br />

_________________________________________________________________________________________________________<br />

Nelle zone residenziali tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini,<br />

lavanderie, legnaie, etc. devono far parte del fabbricato principale ed essere<br />

armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nel materiale.<br />

In tutte le zone del territorio sono sempre ammissibili locali interrati destinati a<br />

deposito per l'artigianato produttivo e per il commercio, con assoluto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong><br />

esercitarvi qualsiasi attività produttiva. Il rilascio della concessione e<strong>di</strong>lizia sarà<br />

subor<strong>di</strong>nato alla <strong>di</strong>mostrazione dell'effettiva necessità da parte dei richiedenti.<br />

In ogni caso la superficie netta massima ammissibile non potrà superare i mq<br />

150, salvo l’effettiva necessità basata sulle reali esigenze dell’attività anche in<br />

funzione del numero degli addetti e dei mezzi che vi verranno riposti, che non potrà<br />

comunque superare la superficie massima <strong>di</strong> 400 mq. La superficie minima del lotto<br />

dovra’ essere <strong>di</strong> mq. 1000. E’ ammissibile la realizzazione <strong>di</strong> superfici maggiori<br />

rispetto ai 400 mq. previsti previo stipula <strong>di</strong> apposita convenzione urbanistica<br />

(approvata dal Consiglio Comunale) <strong>di</strong>nnanzi ad un notaio o dal Segretario<br />

Comunale, regolarmente trascritta e registrata, che preveda la cessione della<br />

superficie eccedente i mq. 400 ad un prezzo stabilito dall’Amministrazione<br />

Comunale ad altre Imprese operanti nel territorio comunale, per l’eventuale<br />

alienazione <strong>di</strong> aree da a<strong>di</strong>bire ad uso pubblico od altro a seconda dei casi particolari<br />

“.-<br />

La definizione <strong>di</strong> locali interrati comprende anche le eventuali zone <strong>di</strong> accesso che si<br />

escludono dalla superficie netta.<br />

La realizzazione <strong>di</strong> locali interrati quali magazzini, depositi, taverne, etc…,<br />

qualora sia consentita dal vigente PRG, dovrà essere della superficie massima<br />

<strong>di</strong> 40 mq. (quaranta) a con<strong>di</strong>zione che l’interrato sia collegato <strong>di</strong>rettamente con<br />

l’e<strong>di</strong>ficio stesso. Qualora l’e<strong>di</strong>ficio esistente sia maggiore <strong>di</strong> 40 mq. La stessa<br />

potrà essere realizzata pari alla superficie del fabbricato. (OSS. 28 DLC 62/2006).<br />

Sono comunque vietate le costruzioni accessorie isolate con carattere<br />

provvisorio.<br />

Per i fabbricati esistenti nelle zone residenziali, ove la superficie del lotto lo<br />

consenta, sono ammessi i locali accessori quali autorimesse, magazzini, lavanderie,<br />

legnaie, etc. staccati dal fabbricato principale, qualora ne sia <strong>di</strong>mostrata l'assoluta<br />

necessità e l'impossibilità <strong>di</strong> realizzarli a ridosso del fabbricato stesso ed<br />

armonicamente inseriti.<br />

E' ammessa la costruzione nel sottosuolo dei locali descritti al primo e al<br />

secondo comma, anche in eccezione alla normativa sul <strong>di</strong>stacco dei confini, purché<br />

non superino complessivamente il doppio della superficie coperta dell'e<strong>di</strong>ficio<br />

soprastante fuori terra e siano almeno contigui con questo.<br />

In tutte le ZTO, fatta eccezione per le zone omogenee A Centro Storico e corti<br />

rurali,, è consentita la realizzazione <strong>di</strong> piscine private quali pertinenze <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici<br />

residenziali e comunque non rivestenti le caratteristiche <strong>di</strong> impianto sportivo aperto<br />

al pubblico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:<br />

Distanza da fabbricati minore o uguale a 30,00 m.l.<br />

Distanza da strade statali , comunali, vicinali<br />

e comunque pubbliche 5 mt. o filo del fabbricato esistente<br />

La realizzazione <strong>di</strong> tale struttura non deve comportare alcun manufatto emergente<br />

dal terreno a sistemazione ultimata, non è ammesso realizzare alcun volume<br />

urbanistico, fuori terra , anche se destinato a servizio o pertinenze. E’ ammesso<br />

realizzare piscine nella misura <strong>di</strong> n. 1 per fabbricato, con un massimo <strong>di</strong> 50 mq <strong>di</strong><br />

______________________________________________________________________________________________________<br />

RegMalc-DGR3272 18 2010

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