ART. 1 - Comune di Malcesine
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STUDIO CIGNI, architetti associati COMUNE DI MALCESINE<br />
Piazza XXIX Aprile, 7 REGOLAMENTO EDILIZIO<br />
35018 S. Martino <strong>di</strong> Lupari (PD) PIANO REGOLATORE GENERALE<br />
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Per gli e<strong>di</strong>fici collettivi e <strong>di</strong> uso pubblico si applicano le vigenti <strong>di</strong>sposizioni in<br />
materia ed i relativi regolamenti.<br />
Per le scale che servono fabbricati <strong>di</strong> non più <strong>di</strong> quattro piani abitabili, è<br />
ammessa l'aerazione e l'illuminazione dall'alto, me<strong>di</strong>ante lucernario apribile, <strong>di</strong><br />
superficie non inferiore ad 1/3 <strong>di</strong> quella del vano scala.<br />
In tutti i fabbricati con quattro o più piani abitabili, oltre il piano terreno, deve<br />
essere previsto l'impianto <strong>di</strong> ascensore.<br />
Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto devono essere<br />
attuate le provvidenze in<strong>di</strong>cate al precedente art. 61.<br />
L'impianto <strong>di</strong> ascensore in tutte le sue parti ed elementi, deve essere<br />
rispondente alle caratteristiche in<strong>di</strong>cate dalla legislazione vigente in materia.<br />
Le ringhiere ed i parapetti posti a quota superiore a m 1.00 dal piano su cui<br />
prospettano, dovranno avere altezza minima <strong>di</strong> m 1.00; eventuali forature dovranno<br />
essere <strong>di</strong>mensionate in modo tale da non consentire il passaggio <strong>di</strong> una sfera <strong>di</strong> cm<br />
10 <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro.<br />
In conformità all'art. 19 della Legge 27.05.1975, n° 166, è consentita la<br />
realizzazione <strong>di</strong> scale e relativi <strong>di</strong>simpegni anche senza finestrature all'esterno a<br />
con<strong>di</strong>zione che:<br />
a) risultino adeguatamente garantite tutte le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> igiene;<br />
b) le scale ed i <strong>di</strong>simpegni siano dotati <strong>di</strong> una idonea ventilazione, <strong>di</strong>retta per le<br />
scale ed anche in<strong>di</strong>retta per i <strong>di</strong>simpegni.<br />
<strong>ART</strong>. 62 - CORRIDOI E DISIMPEGNI<br />
I corridoi ed i <strong>di</strong>simpegni possono essere illuminati ed aerati in modo in<strong>di</strong>retto.<br />
L'altezza minima è fissata in m 2.40; la larghezza minima è fissata in m 1.00.<br />
<strong>ART</strong>. 63 - LOCALI AL PIANO TERRA, SEMINTERRATI E SCANTINATI<br />
I locali al piano terra non abitabili, i seminterrati e gli scantinati devono avere<br />
una altezza minima <strong>di</strong> m 2.20.<br />
I locali che abbiano il pavimento a quota inferiore a quella del terreno<br />
circostante devono rispettare le prescrizioni del precedente art. 47.<br />
<strong>ART</strong>. 64 - MANSARDE E SOPPALCHI<br />
I locali abitabili ricavati in mansarda, esistenti alla data <strong>di</strong> approvazione della<br />
presente Variante, dovranno avere un altezza utile me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> mt. 2.20 per i locali<br />
a<strong>di</strong>biti ad abitazione e servizi, quali corridoi, <strong>di</strong>simpegni, ripostigli e bagni. L’altezza<br />
utile me<strong>di</strong>a sarà calcolata <strong>di</strong>videndo il volume utile della parte del sottotetto la cui<br />
altezza superi mt. 1.60 per la relativa superficie utile. Il rapporto illuminante, se in<br />
falda, deve essere pari o superiore ad 1/16.<br />
Il recupero dei sottotetti per uso abitabile, è comunque <strong>di</strong>sciplinato da quanto<br />
previsto dalla L.R.n.12 del 06.04.1999.<br />
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RegMalc-DGR3272 30 2010