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Archivio civile - La Tribuna

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MASSIMARIO DI LEGITTIMITÀ<br />

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono<br />

stati elaborati dalla redazione.<br />

Adozione - Adozione dei minori - Adottabilità - Interesse del minore<br />

a mantenere rapporti con i genitori di sangue.<br />

In tema di accertamento dello stato di abbandono, il diritto del fanciullo<br />

a mantenere rapporti con i genitori di sangue, di cui agli artt. 1 della<br />

legge n. 184 del 1983 e 9 della legge n. 176 del 1991, tutela un suo interesse<br />

superiore presunto, perché va rispettata e preservata, in base al diritto interno<br />

ed a quello internazionale, l’indennità del minore e la sua esigenza<br />

nella misura del possibile a vivere con i genitori biologici e ad essere allevato<br />

da loro.<br />

* Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2002, n. 3792, Salvago c. Martis. (L. 4<br />

maggio 1983, n. 184, art. 1; L. 27 maggio 1991, n. 176, art. 3; L. 27 maggio<br />

1991, n. 176, art. 9). [RV553059]<br />

Adozione - Adozione dei minori - Dichiarazione di adottabilità -<br />

Minore assistito da parenti.<br />

Il principio ispiratore della disciplina dell’adozione dei minori, secondo<br />

il quale il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia<br />

di origine, incontra i suoi limiti laddove questa non sia in grado di prestare<br />

– in via non transitoria – le cure necessarie, né di assicurare l’adempimento<br />

dell’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, la quale viene, pertanto,<br />

a trovarsi in stato di abbandono. Questo non viene meno per il solo<br />

fatto che al minore vengano prestate le cure materiali essenziali da parte dei<br />

genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado (nella specie, la madre<br />

e i nonni materni), essendo necessario, in tal caso accertare che l’ambiente<br />

familiare sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della<br />

personalità del minore.<br />

* Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4503, <strong>La</strong> Corte c. Trapani. (L. 4<br />

maggio 1983, n. 184, art. 1; L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17). [RV553356]<br />

Adozione - Adozione dei minori - Dichiarazione di adottabilità -<br />

Presupposti.<br />

<strong>La</strong> legittima predicabilità dell’esistenza di uno «stato di abbandono»<br />

(ex lege 148/1983) postula l’accertamento, da parte del giudice di merito,<br />

dell’esistenza di carenze materiali ed affettive tali da integrare, di per<br />

sé, gli estremi del grave pregiudizio per il minore, tenendo, peraltro, conto<br />

della primaria esigenza che egli cresca nella sua famiglia d’origine, esigenza<br />

non sacrificabile nemmeno in costanza di evidente inadeguatezza dell’assistenza<br />

o di atteggiamenti patologici (quali l’iperaffettività, la possessività<br />

esasperata, la chiusura verso il mondo esterno) del genitore.<br />

* Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3988, Di Virgilio ed altri c. P.G.<br />

della Repubblica di Torino. (L. 4 maggio 1983, n. 148, art. 8). [RV553159]<br />

Adozione - Adozione dei minori - Dichiarazione di adottabilità -<br />

Stato di abbandono.<br />

Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità<br />

ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel<br />

minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile<br />

per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia<br />

dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea<br />

per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore,<br />

secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al<br />

giudice di merito.<br />

* Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4503, <strong>La</strong> Corte c. Trapani. (L. 4<br />

maggio 1983, n. 184). [RV553355]<br />

Appalto (Contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità<br />

del costruttore) - Decadenza dalla garanzia -<br />

Decorrenza.<br />

Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi<br />

difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena<br />

di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal<br />

giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza<br />

oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta<br />

esecuzione dell’opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione<br />

del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo),<br />

non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza<br />

e semplici sospetti. L’accertamento del momento nel quale detta conoscenza<br />

sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice<br />

di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione<br />

congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.<br />

* Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2002, n. 4622, Cile - Comp. Italiana <strong>La</strong>vori<br />

Edili Spa c. Cond. Via Tesio n. 19 Milano. (C.c., art. 1669).<br />

[RV553388]<br />

Appalto (Contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità<br />

del costruttore) - Estensione ai rapporti tra costruttore<br />

venditore ed acquirente - Ammissibilità.<br />

<strong>La</strong> denuncia di gravi difetti di costruzione, oltre che dal committente<br />

e suoi aventi causa, può essere fatta anche dagli acquirenti dell’immobile,<br />

in base al principio che le disposizioni di cui all’art. 1669 c.c. mirano<br />

a dsiciplinare le conseguenze dannose di quei difetti che incidono<br />

profondamente sugli elementi essenziali dell’opera e che influiscono sulla<br />

durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione e configurano,<br />

quindi, una responsabilità extracontrattuale, sancita per ragioni e finalità<br />

di interesse generale, con la conseguenza che la relativa azione, nonostante<br />

la collocazione della norma tra quelle in materia di appalto, è data<br />

non solo al committente e suoi aventi causa nei confronti dell’appaltatore,<br />

ma anche all’acquirente nei confronti del costruttore venditore.<br />

* Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2002, n. 4622, Cile - Compagnia Italiana<br />

<strong>La</strong>vori Edili Spa c. Cond. Via Tesio n. 19 Milano. (C.c., art. 1669; c.c., art.<br />

2055). [RV553389]<br />

Appello <strong>civile</strong> - Domande - Domanda riconvenzionale condizionata<br />

- Appello incidentale.<br />

Nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia esaminato una<br />

domanda riconvenzionale condizionata all’accoglimento della domanda<br />

principale, ritenendola assorbita dal rigetto di quest’ultima, non è richiesto<br />

l’appello incidentale ai fini della devoluzione nel giudizio di secondo grado<br />

della medesima domanda condizionata, essendo necessaria e sufficiente la<br />

sua mera riproposizione a norma dell’art. 346 c.p.c.; viceversa, qualora in<br />

primo gardo la domanda riconvenzionale, avanzata condizionatamente<br />

all’accoglimento della domanda principale, non sia stata dichiarata assorbita<br />

dalla pronuncia di rigetto della principale, ma, a seguito di espresso esame,<br />

il giudice ne abbia dichiarato l’inammissibilità in rito ovvero l’infondatezza<br />

nel merito, l’appellato vincitore in primo grado, che intenda<br />

reiterare in secondo grado la domanda riconvenzionale subordinatamente<br />

all’accoglimento dell’appello principale, ha l’onere di proporre appello incidentale<br />

condizionato.<br />

* Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n. 4212, Cammarano c. Giannotti<br />

Ricci. (C.p.c., art. 343; c.p.c., art. 346). [RV553247]<br />

Appello <strong>civile</strong> - Fascicolo di parte - Memorie di replica - Rilevanza<br />

processuale.<br />

<strong>La</strong> memoria di replica di cui all’art. 190, terzo comma c.p.c. deve<br />

essere presa in considerazione dal giudice alla sola condizione che la parte<br />

l’abbia comunicata all’avversario nei cinque giorni liberi antecedenti<br />

l’udienza, a nulla rilevando che la parte stessa non abbia altresì provveduto<br />

alla comunicazione di una propria comparsa conclusionale al predetto avversario.

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