Archivio civile - La Tribuna
Archivio civile - La Tribuna
Archivio civile - La Tribuna
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Archivio</strong><br />
<strong>civile</strong><br />
(già <strong>Archivio</strong> della responsabilità <strong>civile</strong>)<br />
rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione<br />
Direttori<br />
Corrado Sforza Fogliani e Guido Alpa<br />
Anno 2003
DOTTRINA<br />
Bonavitacola Romano: I patti parasociali, in particolare<br />
i sindacati azionari, anche in relazione alla recente<br />
riforma societaria, pag. 38.<br />
Colombini Edgardo: Possibilità di attività pericolosa<br />
per una organizzazione sportiva, pag. 3.<br />
Romano Gaetano: Sulla modifica della disciplina in<br />
tema di gratuito patrocinio a spese dello stato, pag.<br />
9.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
AA.VV.: No al mobbing, pag. 11.<br />
Bartolini Francesco, Corso Piermaria: Il codice del<br />
giudice di pace, pag. 11.<br />
Bartolini Francesco: Il codice <strong>civile</strong> e le leggi complementari,<br />
pag. 11.<br />
Bartolini Francesco: Il codice di procedura <strong>civile</strong> e le<br />
leggi complementari, pag. 11.<br />
Cantino Valter: Valore d’impresa e merito creditizio,<br />
pag. 11.<br />
Cassano Giuseppe: Il commercio via Internet, pag.<br />
12.<br />
Eposito W., Fava P.: L’opposizione di terzo nel processo<br />
amministrativo, pag. 12.<br />
Farenga Luigi: Il codice delle assicurazioni, pag. 12.<br />
<strong>La</strong>varra Mario: <strong>La</strong> gestione dell’agenzia immobiliare,<br />
pag. 12.<br />
Melchionna Luca: Il codice di diritto internazionale<br />
tributario, pag. 13.<br />
Moneta Paolo: Il codice di diritto ecclesiastico, pag.<br />
13.<br />
Napolillo Ernesto: I nuovi contratti, pag. 13.<br />
Tassone Francesco: Manuale del leasing, pag. 13.<br />
Tosi Emilio: Il codice della privacy, pag. 14.<br />
GIURISPRUDENZA<br />
Adozione<br />
Adozione dei minori - Adottabilità - Interesse del minore<br />
a mantenere rapporti con i genitori di sangue.<br />
* Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2002, n. 3792, Salvago<br />
c. Martis, m., pag. 57.<br />
Adozione dei minori - Dichiarazione di adottabilità -<br />
Minore assistito da parenti. * Cass. civ., sez. I, 28<br />
marzo 2002, n. 4503, <strong>La</strong> Corte c. Trapani, m., pag.<br />
57.<br />
Adozione dei minori - Dichiarazione di adottabilità -<br />
Presupposti. * Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2002, n.<br />
3988, Di Virgilio ed altri c. P.G. della Repubblica<br />
di Torino, m., pag. 57.<br />
Adozione dei minori - Dichiarazione di adottabilità -<br />
Stato di abbandono. * Cass. civ., sez. I, 28 marzo<br />
2002, n. 4503, <strong>La</strong> Corte c. Trapani, m., pag. 57.<br />
Appalto (Contratto di)<br />
Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del<br />
costruttore) - Decadenza dalla garanzia - Decorrenza.<br />
* Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2002, n. 4622,<br />
Cile - Comp. Italiana <strong>La</strong>vori Edili Spa c. Cond. Via<br />
Tesio n. 19 Milano, m., pag. 57.<br />
Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del<br />
costruttore) - Estensione ai rapporti tra costruttore<br />
venditore ed acquirente - Ammissibilità. * Cass.<br />
civ., sez. II, 29 marzo 2002, n. 4622, Cile - Compagnia<br />
Italiana <strong>La</strong>vori Edili Spa c. Cond. Via Tesio n.<br />
19 Milano, m., pag. 57.<br />
Appello <strong>civile</strong><br />
INDICE SOMMARIO<br />
Domande - Domanda riconvenzionale condizionata -<br />
Appello incidentale. * Cass. civ., sez. III, 25 marzo<br />
2002, n. 4212, Cammarano c. Giannotti Ricci, m.,<br />
pag. 57.<br />
Fascicolo di parte - Memorie di replica - Rilevanza<br />
processuale. * Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n.<br />
4211, Messina Ignazio C c. SIAD Spa, m., pag. 57.<br />
Mandato alle liti - Persona giuridica - Incertezza<br />
sull’identità fisica del legale rappresentante. *<br />
Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n. 3116, Gruppo<br />
Andidero Finanziario Immobiliare Srl c. Prov. Bari,<br />
m., pag. 58.<br />
Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice<br />
di primo grado - Per nullità del giudizio di primo<br />
grado. * Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2002, n. 4285,<br />
Genova c. Buccarelli, m., pag. 58.<br />
Arbitrato e compromesso<br />
Arbitraggio - Conferimento dell’incarico al terzo arbitratore<br />
da parte dei contraenti - Mandato collettivo.<br />
* Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2002, n. 4283, De<br />
Petri c. Baruffaldi, m., pag. 58.<br />
Arbitrato rituale - Concessioni di pubblici servizi -<br />
Collegi previsti dall’art. 24 R.D. n. 2578/1925. *<br />
Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3026, Com. Mottola<br />
c. D’Auria Domenico ed altre, m., pag. 58.<br />
Arbitri - Nomina - Nomina sostitutiva da parte del<br />
presidente del tribunale. * Cass. civ., sez. I, 5 marzo<br />
2002, n. 3129, Associazione Temporanea di Imprese<br />
De Paolis c. Fibreno Scrl, m., pag. 58.<br />
Competenza - Arbitrato rituale - Atto di autonomia<br />
privata. * Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3026,<br />
Com. Mottola c. D’Auria Domenico ed altre, m.,<br />
pag. 58.<br />
Lodo - Impugnazione - Casi di nullità. * Cass. civ.,<br />
sez. I, 28 marzo 2002, n. 4492, Impresa Salinardi c.<br />
Cons. Sviluppo Ind. Potenza, m., pag. 58.<br />
Lodo - Impugnazione - Casi di nullità. * Cass. civ.,<br />
sez. I, 5 marzo 2002, n. 3121, Presidenza del Consiglio<br />
dei Ministri ed altri c. Cons. Coop. Costruzioni,<br />
m., pag. 58.<br />
Assicurazione (Contratto di)<br />
Assicurazione contro i danni - Surrogazione legale<br />
dell’assicuratore - Condizioni. * Cass. civ., sez. III,<br />
25 marzo 2002, n. 4211, Messina Ignazio C c.<br />
SIAD Spa, m., pag. 58.<br />
Assicurazione contro i danni - Surrogazione legale<br />
dell’assicuratore - Cose oggetto di contratto di trasporto.<br />
* Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n.<br />
4211, Messina Ignazio C c. SIAD Spa, m., pag. 58.<br />
Avvocato<br />
Albo - Speciale - Dipendenti di enti pubblici. * Cass.<br />
civ., sez. un., 14 marzo 2002, n. 3733, Bianchi c.<br />
Cons. Ordine Avv. Firenze, m., pag. 59.<br />
Albo - Speciale - Dipendenti di enti pubblici. * Cass.<br />
civ., sez. un., 14 marzo 2002, n. 3735, Perini c.<br />
Cons. Ordine Avv. Firenze ed altro, m., pag. 59.<br />
Giudizi disciplinari - Procedimento - Competenza<br />
esclusiva degli organi disciplinari forensi. * Cass.<br />
civ., sez. un., 11 marzo 2002, n. 3529, Portacci c.<br />
Ordine degli Avvocati di Monza ed altro, m., pag.<br />
59.<br />
Giudizi disciplinari - Procedimento - Impugnazioni.<br />
* Cass. civ., sez. un., ord. 15 marzo 2002, n. 3877,<br />
Patti S c. Consiglio Ordine Avvocati Roma, m.,<br />
pag. 59.<br />
Giudizi disciplinari - Procedimento - Ricorso per cassazione.<br />
* Cass. civ., sez. un., ord. 27 marzo 2002,<br />
n. 4446, Bottiglioni c. ATC Spa, m., pag. 59.<br />
Onorari - Procedimento di liquidazione - Procedimento<br />
sommario. * Cass. civ., sez. II, 6 marzo<br />
2002, n. 3197, Panuccio c. Arciconfraternita De’<br />
Rossi di Messina, m., pag. 59.<br />
Onorari - Procedimento di liquidazione - Ricorribilità<br />
in cassazione. * Cass. civ., sez. II, 6 marzo 2002, n.<br />
3197, Panuccio c. Arciconfraternita De’ Rossi di<br />
Messina, m., pag. 59.<br />
Onorari - Tariffe professionali - Inderogabilità dei<br />
compensi minimi. * Cass. civ., sez. II, 6 marzo<br />
2002, n. 3197, Panuccio c. Arciconfraternita De’<br />
Rossi di Messina, m., pag. 59.<br />
Previdenza - Pensione - Adeguamenti annuali. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 2002, n. 3397, Cassa<br />
Naz. Previdenza Forense c. Patanella, m., pag. 59.<br />
Previdenza - Pensione - Di vecchiaia. * Cass. civ.,<br />
sez. lav., 6 marzo 2002, n. 3211, Cassa Nazionale<br />
Previdenza Assistenza Forense c. Libutti, m., pag.<br />
60.<br />
Azienda<br />
Cessione - Successione nei contratti - Differenze con<br />
la cessione del contratto. * Cass. civ., sez. lav., 2<br />
marzo 2002, n. 3045, Lloyd Italico Assicurazioni<br />
Spa c. Barisone ed altro, m., pag. 60.<br />
Calamità pubbliche<br />
Calamità naturali - Terremoto - Giudizi pendenti. *<br />
Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n. 3121, Presidenza<br />
del Consiglio dei Ministri ed altri c. Cons. Coop.<br />
Costruzioni, m., pag. 60.<br />
Calamità naturali - Terremoto - Interventi per Napoli<br />
conseguenti al terremoto del 1980. * Cass. civ., sez.<br />
I, 5 marzo 2002, n. 3121, Presidenza del Consiglio<br />
dei Ministri c. Cons. Coop. Costruzioni, m., pag.<br />
60.<br />
Cassazione <strong>civile</strong><br />
Deposito di atti - Atti e documenti - Omissione. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2002, n. 3852, Pizza<br />
c. Barilla Alimentare Spa, m., pag. 60.<br />
Giudizio di rinvio - Mancata acquisizione del fascicolo<br />
d’ufficio di primo grado - Nullità - Esclusione.<br />
* Cass. civ., sez. lav., 16 settembre 2002, n. 13536,<br />
Marini Spa c. Dragoni, pag. 19.<br />
Giudizio di rinvio - Procedimento - Conclusioni nuove.<br />
* Cass. civ., sez. lav., 16 marzo 2002, n. 3904,<br />
Torrianese Pannelli Srl c. Andruccioli, m., pag. 60.<br />
Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Commissioni<br />
tributarie - Ricorso per cassazione del contribuente.<br />
* Cass. civ., sez. V, 22 marzo 2002, n. 4101, Alessandrelli<br />
c. Primo Ufficio II.DD. Roma ed altro, m.,<br />
pag. 60.<br />
Interesse al ricorso - Estraneità al giudizio di legittimità<br />
- Inammissibilità. * Cass. civ., sez. lav., 14<br />
marzo 2002, n. 3756, Fraschini e altri c. Inps, m.,<br />
pag. 61.<br />
Mandato alle liti - Contenuto e forma - Specialità. *<br />
Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n. 3132, Consorzio<br />
Cooperative Edilizie ACLI Comunali Srl c. Naclerio,<br />
m., pag. 61.<br />
Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma - Procura<br />
del resistente in calce alla copia notificata del<br />
ricorso. * Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2002, n.<br />
4618, Carfoglio c. Cond. Parco Nuovo Mondo di<br />
Diamante, m., pag. 61.<br />
Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma - Procura<br />
speciale. * Cass. civ., sez. lav., 28 marzo 2002,<br />
n. 4559, Grimaldi c. Inarcassa - Cassa Nazionale di
II INDICE SOMMARIO<br />
Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri, m., pag.<br />
61.<br />
Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma - Trascrizione<br />
della procura nella copia notificata del ricorso.<br />
* Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2002, n. 4619,<br />
Gallotta ed altri c. Russo ed altri, m., pag. 61.<br />
Motivi del ricorso - Interpretazione di clausole di<br />
contratto collettivo asseritamente non valutate -<br />
Inammissibilità del ricorso. * Cass. civ., sez. lav., 5<br />
marzo 2002, n. 3158, Contavalle c. Ferrovie dello<br />
Stato Spa, m., pag. 61.<br />
Motivi del ricorso - Interpretazione di un contratto -<br />
Condizioni. * Cass. civ., sez. lav., 21 marzo 2002,<br />
n. 4090, Casinò Municipale Sanremo c. Rosa ed altro,<br />
m., pag. 61.<br />
Motivi del ricorso - Questioni nuove - Inammissibilità.<br />
* Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 2002, n. 4199,<br />
Violi c. LAT-BRI <strong>La</strong>tticini Brianza Spa, m., pag.<br />
61.<br />
Motivi del ricorso - Sentenza impugnata sostenuta da<br />
una pluralità di ragioni autonome - Mancato accoglimento<br />
di una censura. * Cass. civ., sez. lav., 23<br />
marzo 2002, n. 4199, Violi c. LAT-BRI <strong>La</strong>tticini<br />
Brianza Spa, m., pag. 61.<br />
Motivi del ricorso - Travisamento di fatti - Inammissibilità.<br />
* Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3024,<br />
Mazzù c. Fall. Cavitor Srl, m., pag. 61.<br />
Motivi del ricorso - Vizi di motivazione - Controllo<br />
della motivazione in fatto. * Cass. civ., sez. lav., 5<br />
marzo 2002, n. 3161, Mammana c. Rossini, m.,<br />
pag. 61.<br />
Motivi del ricorso - Vizi di motivazione - Poteri della<br />
Corte di Cassazione. * Cass. civ., sez. lav., 5 marzo<br />
2002, n. 3161, Mammana c. Rossini, m., pag. 62.<br />
Poteri della cassazione - Cartella esattoriale - Avviso<br />
di accertamento. * Cass. civ., sez. V, 12 marzo<br />
2002, n. 3554, Min. Finanze c. Coslovich, m., pag.<br />
62.<br />
Poteri della cassazione - Correzione della motivazione<br />
- Processo tributario. * Cass. civ., sez. V, 19<br />
marzo 2002, n. 3949, Fal. Carni Spa ed altri c. Min.<br />
Finanze, m., pag. 62.<br />
Procedimento - Memorie di parte - Funzione. * Cass.<br />
civ., sez. V, 15 marzo 2002, n. 3861, The Hong<br />
Kong and Shangai Banking Corporation c. Min. Finanze,<br />
m., pag. 62.<br />
Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione dei motivi<br />
e delle norme di diritto. * Cass. civ., sez. II, 18 marzo<br />
2002, n. 3941, De Cesare c. Bertolotto, m., pag.<br />
62.<br />
Ricorso - Notificazione - Atto di competenza promiscua.<br />
* Cass. civ., sez. II, 18 marzo 2002, n. 3942,<br />
Fassari ed altri c. Consoli ed altri, m., pag. 62.<br />
Circolazione stradale<br />
Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni -<br />
Ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186<br />
quater c.p.c. * Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2002, n.<br />
3194, Alpi Ass.ni Spa in l.c.a c. Iacovelli ed altri,<br />
m., pag. 62.<br />
Patente - Revoca e sospensione - Avviso di avvio del<br />
procedimento amministrativo. * Cass. civ., sez. I, 5<br />
marzo 2002, n. 3117, Dogliani c. Pref. Asti, m.,<br />
pag. 62.<br />
Veicoli - Pubblico registro automobilistico - Trascrizione<br />
del contratto di vendita. * Cass. civ., sez. I, 28<br />
marzo 2002, n. 4489, Ansaloni c. Pref. Rimini, m.,<br />
pag. 62.<br />
Velocità - Limiti fissi - Accertamento attraverso apparecchiature<br />
«autovelox». * Cass. civ., sez. I, 21<br />
marzo 2002, n. 4048, Min. Interno ed altro c.<br />
Scialè, m., pag. 63.<br />
Competenza <strong>civile</strong><br />
Competenza per materia - Tassa automobilistica -<br />
Competenza del tribunale ex art. 9 c.p.c. * Cass.<br />
civ., sez. V, 8 marzo 2002, n. 3404, ACI c. Bagnato,<br />
m., pag. 63.<br />
Competenza per territorio - Accordo delle parti - Deroga.<br />
* Cass. civ., sez. III, ord. 4 marzo 2002, n.<br />
3109, Benetton Group Spa c. Fall. Clan Italiana Srl,<br />
m., pag. 63.<br />
Connessione di cause - Litisconsorzio facoltativo attivo<br />
- Modificazioni di competenza per territorio. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 16 marzo 2002, n. 3908, Balocco<br />
ed altri c. Inps ed altri, m., pag. 63.<br />
Continenza di cause - Competenza del giudice preventivamente<br />
adito - Limiti. * Cass. civ., sez. III,<br />
ord. 4 marzo 2002, n. 3109, Benetton Group Spa c.<br />
Fall. Clan Italiana Srl, m., pag. 63.<br />
Continenza di cause - Condizioni di configurabilità -<br />
Contrapposizione delle domande riferite ad uno<br />
stesso rapporto. * Cass. civ., sez. III, ord. 4 marzo<br />
2002, n. 3109, Benetton Group Spa c. Fall. Clan<br />
Italiana Srl, m., pag. 63.<br />
Determinazione - Revisione delle circoscrizioni giudiziarie<br />
conseguente al D.L.vo n. 491 del 1999 -<br />
Immediata operatività. * Cass. civ., sez. I, ord. 8<br />
marzo 2002, n. 3456, Giordani c. Fabbris ed altri,<br />
m., pag. 63.<br />
Ius superveniens - Istituzione del giudice unico di<br />
primo grado - Cause pendenti. * Cass. civ., sez.<br />
lav., ord. 8 marzo 2002, n. 3444, Perilli Sme Impianti<br />
Srl c. Zambrini Attilio, m., pag. 63.<br />
Regolamento di competenza - Ammissibilità - Eccezione<br />
di incompetenza. * Cass. civ., sez. I, ord. 8<br />
marzo 2002, n. 3458, Troccoli c. Vito, m., pag. 63.<br />
Regolamento di competenza - Conflitto - Dichiarazione<br />
di fallimento. * Cass. civ., sez. I, ord. 8 marzo<br />
2002, n. 3461, Immobiliare Cristina 73 Srl, m., pag.<br />
64.<br />
Regolamento di competenza - Conflitto - Presupposti<br />
e condizioni. * Cass. civ., sez. I, ord. 7 marzo 2002,<br />
n. 3378, <strong>Tribuna</strong>le per i Minori di Torino, m., pag.<br />
64.<br />
Regolamento di competenza - Conflitto - Presupposti.<br />
* Cass. civ., sez. I, ord. 8 marzo 2002, n. 3453,<br />
Tomasi c. Riedinger ed altri, m., pag. 64.<br />
Regolamento di competenza - Provvedimenti impugnabili<br />
- Istanza di reintegra nel possesso. * Cass.<br />
civ., sez. I, ord. 5 marzo 2002, n. 3188, Gugliandolo<br />
c. De Salvo ed altri, m., pag. 64.<br />
Regolamento di competenza - Provvedimenti impugnabili<br />
- Sentenza relativa alla sola competenza e<br />
alle spese giudiziali. * Cass. civ., sez. II, 29 marzo<br />
2002, n. 4623, CEA Costr. Edil Acilia Srl c. Carillo,<br />
m., pag. 64.<br />
Comunione dei diritti reali<br />
Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini<br />
- Conflitto d’interessi tra il singolo condomino ed il<br />
condominio. * Cass. civ., sez. II, 18 marzo 2002, n.<br />
3944, Felicetti c. Cond. Via Archimede 40 Roma,<br />
m., pag. 64.<br />
Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali<br />
- Criteri di ripartizione. * Cass. civ., sez. II,<br />
18 marzo 2002, n. 3944, Felicetti c. Cond. Via Archimede<br />
40 Roma, m., pag. 64.<br />
Condominio negli edifici - Uso della cosa comune -<br />
Limiti. * Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2002, n. 4314,<br />
Madia c. De Rito, m., pag. 64.<br />
Consorzi<br />
Contributi consortili - Contributi in favore dei consorzi<br />
di bonifica - Competenza e giurisdizione. * Cass.<br />
civ., sez. V, 26 marzo 2002, n. 4337, Consorzio speciale<br />
per la bonifica di Arneo c. Chiechi, m., pag. 64.<br />
Conto corrente (Contratto di)<br />
Accredito dell’importo del cliente - Comunicazione -<br />
Azione di ripetizione d’indebito. * Cass. civ., sez. I,<br />
28 marzo 2002, n. 4502, Cassa di Risparmio di Tortona<br />
Spa c. Deutsche Bank Spa, m., pag. 65.<br />
Contratti agrari<br />
Diritto di prelazione e riscatto - Prelazione - Presup-<br />
posti. * Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2002, n. 3500,<br />
Garofletti c. Sonzini, m., pag. 65.<br />
Contratti in genere<br />
Autonomia contrattuale - Contratto autonomo di garanzia<br />
- Validità. * Cass. civ., sez. III, 7 marzo<br />
2002, n. 3326, Roemer de Rabenstein c. Banca Carige<br />
Spa, m., pag. 65.<br />
Effetti del contratto - Presunzione di conoscenza -<br />
Prova contraria. * Cass. civ., sez. II, 26 marzo<br />
2002, n. 4310, Di Rienzo c. Sorbi, m., pag. 65.<br />
Invalidità - Nullità del contratto - Iscrizione all’apposito<br />
ruolo. * Cass. civ., sez. lav., 18 marzo 2002, n.<br />
3914, Fondazione Enasarco c. VD di Palmiro Centrone<br />
e Carlo Bassi C. Snc, m., pag. 65.<br />
Invalidità - Nullità del contratto - Rilevabilità d’ufficio.<br />
* Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2002, n. 3568,<br />
Giammanco c. Scaduto, m., pag. 65.<br />
Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle<br />
parti - Svolgimento di trattative contrattuali. * Cass.<br />
civ., sez. III, 4 marzo 2002, n. 3103, Orsoni c. Santoli,<br />
m., pag. 65.<br />
Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali<br />
- Condizione. * Cass. civ., sez. II, 18 marzo<br />
2002, n. 3942, Fassari ed altri c. Consoli ed altri, m.,<br />
pag. 65.<br />
Scioglimento del contratto - Risoluzione per inadempimento<br />
- Diffida ad adempiere. * Cass. civ., sez. II,<br />
26 marzo 2002, n. 4310, Di Rienzo c. Sorbi, m.,<br />
pag. 65.<br />
Simulazione - Effetti - Buona fede. * Cass. civ., sez.<br />
III, 4 marzo 2002, n. 3102, Pozzolini c. Caso ed altri,<br />
m., pag. 66.<br />
Simulazione - Prova - Posizione del curatore fallimentare.<br />
* Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2002, n.<br />
3102, Pozzolini c. Caso ed altri, m., pag. 66.<br />
Corte costituzionale<br />
Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale<br />
- Efficacia retroattiva. * Cass. civ., sez.<br />
lav., 14 marzo 2002, n. 3745, Misiti e altri c. Inps,<br />
m., pag. 66.<br />
Corte dei conti<br />
Giurisdizione - Pensioni ordinarie - Dipendenti ferroviari.<br />
* Cass. civ., sez. un., 11 marzo 2002, n. 3532,<br />
Baseggio c. Ferrovie dello Stato Spa, m., pag. 66.<br />
Cosa giudicata <strong>civile</strong><br />
Eccezione di giudicato - Giudicato esterno - Rilevabilità<br />
d’ufficio. * Cass. civ., sez. V, 18 marzo 2002,<br />
n. 3925, Min. Finanze c. Italkali Spa, m., pag. 66.<br />
Interpretazione del giudicato - Giudicato esterno -<br />
Lodo arbitrale inimpugnabile. * Cass. civ., sez. II,<br />
4 marzo 2002, n. 3066, Miele c. Croze, m., pag. 66.<br />
Delibazione (Giudizio di)<br />
Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - In<br />
materia matrimoniale - Sentenza di nullità del matrimonio<br />
per vis et metus - Domanda di delibazione<br />
- Successiva alla scadenza del termine - Ammissibilità<br />
- Fondamento. * Cass. civ., sez. I, 13 settembre<br />
2002, n. 13428, Scirè c. Di Pasquale, pag. 21.<br />
Depenalizzazione<br />
Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione<br />
- Mancata contestazione immediata. *<br />
Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3017, Com. Aulla<br />
c. Porta, m., pag. 66.<br />
Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione<br />
- Obbligo di esibizione della ricevuta di<br />
pagamento. * Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n.<br />
3123, Tomassi c. Pref. Frosinone, m., pag. 66.<br />
Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione<br />
- Procedimento sanzionatorio in materia<br />
di intermediazione finanziaria. * Cass. civ., sez. V,<br />
15 marzo 2002, n. 3870, Min. Tesoro ed altra c. Nobile,<br />
m., pag. 67.
Applicazione delle sanzioni - Autorità competente -<br />
Potere di accertamento della polizia municipale. *<br />
Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3019, Prefettura<br />
Lecce c. Coluccia, m., pag. 67.<br />
Applicazione delle sanzioni - Cause di esclusione<br />
della responsabilità - Amministrazione comunale. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 1 marzo 2002, n. 3001, Com.<br />
Roma c. Inps, m., pag. 67.<br />
Applicazione delle sanzioni - Sanzioni amministrative<br />
pecuniarie irrogate ai sensi dell’art. 44 D.L.vo n.<br />
415 del 1996 - Reclamo. * Cass. civ., sez. V, 15<br />
marzo 2002, n. 3868, Nobile c. Banca d’Italia ed altro,<br />
m., pag. 67.<br />
Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Contestazione<br />
della violazione nei confronti dei soggetti tenuti<br />
alla sorveglianza del minore. * Cass. civ., sez. I, 26<br />
marzo 2002, n. 4286, Pref. Forlì c. Abati ed altro,<br />
m., pag. 67.<br />
Ordinanza-ingiunzione - Notificazione - Opposizione.<br />
* Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n. 3127, Roubier<br />
Srl c. Pref. Terni, m., pag. 67.<br />
Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Contraddittorio<br />
necessario. * Giud. pace Pordenone, 6 giugno<br />
2002, Pessotto c. Prefetto di Pordenone, pag. 55.<br />
Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Motivi. *<br />
Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n. 3128, Pref. Nuoro<br />
c. Barroccu, m., pag. 67.<br />
Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Rappresentanza<br />
in giudizio. * Cass. civ., sez. I, 19 marzo<br />
2002, n. 3979, Edilnol Gru. Srl c. Prov. Biella, m.,<br />
pag. 67.<br />
Sanzioni amministrative - Rifiuti speciali - Annotazione<br />
nei registri di carico e scarico. * Cass. civ.,<br />
sez. I, 19 marzo 2002, n. 3979, Edilnol Gru. Srl c.<br />
Prov. Biella, m., pag. 68.<br />
Divisione<br />
Divisione giudiziale - Operazioni - Domanda di conguaglio<br />
dei frutti. * Cass. civ., sez. II, 27 marzo<br />
2002, n. 4364, Peroni c. Peroni ed altri, m., pag. 68.<br />
Elezioni<br />
Elettorato passivo - Ineleggibilità e incompatibilità -<br />
Assessore provinciale. * Cass. civ., sez. I, 16 marzo<br />
2002, n. 3902, Brizio c. Carrozzo, m., pag. 68.<br />
Elettorato passivo - Ineleggibilità e incompatibilità -<br />
Consultazioni per l’elezione del consiglio regionale.<br />
* Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2002, n. 382, Tagliente<br />
c. Franzoso ed altri, m., pag. 68.<br />
Elettorato passivo - Ineleggibilità e incompatibilità -<br />
Presidente di azienda provinciale di promozione turistica.<br />
* Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2002, n. 382,<br />
Tagliente c. Franzoso ed altri, m., pag. 68.<br />
Procedimento - Ricorso - Contenzioso elettorale. *<br />
Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2002, n. 382, Tagliente<br />
c. Franzoso ed altri, m., pag. 68.<br />
Enti pubblici<br />
Enti pubblici economici - Regolamenti del personale<br />
- Natura contrattuale. * Cass. civ., sez. lav., 11 marzo<br />
2002, n. 3468, Bastardi ed altri c. Autorità Portuale<br />
di Napoli, m., pag. 68.<br />
Enti pubblici locali<br />
Regioni - Sicilia - Ente minerario siciliano. * Cass.<br />
civ., sez. lav., 2 marzo 2002, n. 3042, Lo Bosco ed<br />
altri c. Ente Minerario Siciliano, m., pag. 68.<br />
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità)<br />
Procedimento - Indennità di espropriazione - Competenza<br />
e giurisdizione. * Cass. civ., sez. I, ord. 12<br />
marzo 2002, n. 3654, Motzo c. Prov. Oristano, m.,<br />
pag. 69.<br />
Procedimento - Indennità di espropriazione - Terreno<br />
edificabile coltivato da proprietario o fittavolo. *<br />
Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 2001, n. 15744, Imp.<br />
Edile Matarazzo c. Min. Finanze, m., pag. 69.<br />
INDICE SOMMARIO III<br />
Fallimento ed altre procedure concorsuali<br />
Concordato preventivo - Ammissione - Divieto di<br />
azioni esecutive. * Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002,<br />
n. 3022, Immobiliare Montana Srl in liquid c. <strong>La</strong>mi<br />
ed altro, m., pag. 69.<br />
Dichiarazione di fallimento - Competenza per territorio<br />
- Criterio della prevenzione. * Cass. civ., sez. I,<br />
ord. 8 marzo 2002, n. 3461, Immobiliare Cristina<br />
73 Srl, m., pag. 69.<br />
Dichiarazione di fallimento - Competenza per territorio<br />
- Determinazione. * Cass. civ., sez. I, ord. 12<br />
marzo 2002, n. 3655, Banca Popolare di Lodi società<br />
cooperativa a r.l c. Nike Rifinizione Tessuti Srl,<br />
m., pag. 69.<br />
Fideiussione<br />
Limiti - Scadenza dell’obbligazione principale - Decadenza<br />
del creditore. * Cass. civ., sez. III, 27 marzo<br />
2002, n. 4444, Firma Srl in liq c. Banca Popolare<br />
dell’Emilia Romagna s.c.a.r.l, m., pag. 69.<br />
Manifestazioni della volontà - Volontà inequivoca di<br />
garantire il debito altrui - Necessità. * Cass. civ.,<br />
sez. III, 8 marzo 2002, n. 3429, Banca Napoli Spa<br />
c. Aprile, m., pag. 69.<br />
Filiazione<br />
Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità -<br />
Applicabilità della legge straniera - Interpretazione.<br />
* Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 2002, n. 2907, Falcao<br />
c. Frontoni ed altro, m., pag. 69.<br />
Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Interesse<br />
del minore - Difetto di «affectio» da parte<br />
del presunto padre. * Cass. civ., sez. I, 15 marzo<br />
2002, n. 3793, Barsotti c. Grandi, m., pag. 69.<br />
Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità -<br />
Nascita per fecondazione naturale - Paternità. *<br />
Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2002, n. 3793, Barsotti<br />
c. Grandi, m., pag. 69.<br />
Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Paternità<br />
naturale - Attribuzione in base al mero dato<br />
biologico. * Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2002, n.<br />
3793, Barsotti c. Grandi, m., pag. 70.<br />
Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità -<br />
Prova - Rifiuto ingiustificato di una parte di sottoporsi<br />
a prelievi ematici. * Cass. civ., sez. I, 27 febbraio<br />
2002, n. 2907, Falcao c. Frontoni ed altro, m.,<br />
pag. 70.<br />
Filiazione naturale - Riconoscimento - Impugnazione.<br />
* Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3976, Carter<br />
c. Cassia, m., pag. 70.<br />
Giudizio <strong>civile</strong> e penale (rapporto)<br />
Cosa giudicata penale - Autorità nei giudizi civili o<br />
amministrativi - Efficacia nel processo tributario. *<br />
Cass. civ., sez. V, 19 marzo 2002, n. 3961, Min. Finanze<br />
c. Galluccio, m., pag. 70.<br />
Giurisdizione <strong>civile</strong><br />
Giurisdizione ordinaria - Giurisdizione del giudice<br />
amministrativo - Ex art. 7 legge 205/2000. * Cass.<br />
civ., sez. un., ord. 7 marzo 2002, n. 3383, Roma<br />
Ovest Costruzioni Edilizie Srl c. Com. Roma, m.,<br />
pag. 70.<br />
Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione<br />
del giudice amministrativo - Esclusiva. *<br />
Cass. civ., sez. un., 11 marzo 2002, n. 3533, Petrolcarbo<br />
Srl c. Min. Finanze, m., pag. 70.<br />
Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione<br />
del giudice ordinario - Aeroporti di Roma<br />
Spa. * Cass. civ., sez. un., ord. 7 marzo 2002, n.<br />
3385, Aroporti Roma Spa c. Trovò, m., pag. 70.<br />
Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione<br />
del giudice ordinario - Controversie tra agenzia<br />
ippica ed UNIRE. * Cass. civ., sez. un., 15<br />
marzo 2002, n. 3874, Agenzia Ippica Europa di<br />
Bassi Sandro C. Snc c. UNIRE ed altri, m., pag. 70.<br />
Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione<br />
del giudice ordinario - Edilizia popolare ed<br />
economica. * Cass. civ., sez. un., ord. 7 marzo<br />
2002, n. 3389, Barontini c. Com. Firenze, m., pag.<br />
71.<br />
Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione<br />
in materia tributaria - Tassa per lo smaltimento<br />
dei rifiuti solidi urbani. * Cass. civ., sez. un., 1<br />
marzo 2002, n. 3030, Castorama Italia Spa c. Com.<br />
Corsico, m., pag. 71.<br />
Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Ius superveniens<br />
- Rilevanza. * Cass. civ., sez. un., 19 febbraio<br />
2002, n. 2415, Amm. infrastrutture e dei<br />
trasporti c. Società Adriatica Costruzioni Ancona a<br />
r.l. ed altre, m., pag. 71.<br />
Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Questione<br />
preliminare di giurisdizione - Rimessione alla Corte<br />
di giustizia CEE. * Cass. civ., sez. un., 20 marzo<br />
2002, n. 4034, Agea c. Malzani ed altro, m., pag.<br />
71.<br />
Impiego pubblico - Giurisdizione del giudice amministrativo<br />
- Enti pubblici. * Cass. civ., sez. un., 1<br />
marzo 2002, n. 3033, Fondo Pensioni Università<br />
Cattolica c. Pugno, m., pag. 71.<br />
Impiego pubblico - Giurisdizione del giudice ordinario<br />
- Enti assistenziali. * Cass. civ., sez. un., ord. 1<br />
marzo 2002, n. 3027, I.P.A.B. Madonna delle Grazie<br />
c. Cosma, m., pag. 71.<br />
Regolamento di giurisdizione - Preventivo - Inammissibilità.<br />
* Cass. civ., sez. un., ord. 15 marzo<br />
2002, n. 3878, Sorrisi c. AUSL 6 di Palermo ed altri,<br />
m., pag. 72.<br />
Regolamento di giurisdizione - Preventivo - Inammissibilità.<br />
* Cass. civ., sez. un., ord. 7 marzo 2002,<br />
n. 3385, Aeroporti Roma Spa c. Trovò, m., pag. 71.<br />
Regolamento di giurisdizione - Procedimento in genere<br />
- Duplicità di procedimenti pendenti tra le<br />
stesse parti con il medesimo oggetto. * Cass. civ.,<br />
sez. un., ord. 7 marzo 2002, n. 3385, Aeroporti<br />
Roma Spa c. Trovò, m., pag. 72.<br />
Straniero - Obbligazioni sorte o da eseguirsi in Italia<br />
- Giurisdizione del giudice italiano. * Cass. civ.,<br />
sez. un., 15 marzo 2002, n. 3876, Marktvertrieb<br />
Dieter Schwerin Gmbh c. Valenzano, m., pag. 72.<br />
Impiego pubblico<br />
Impiegati di enti pubblici in genere - Rapporto di<br />
pubblico impiego - Inpdap. * Cass. civ., sez. lav., 5<br />
marzo 2002, n. 3160, Inpdap c. Mazzoleni ed altro,<br />
m., pag. 72.<br />
Impiegati di enti pubblici in genere - Responsabilità<br />
amministrativa - Azione risarcitoria proposta esclusivamente<br />
contro lo Stato ex art. 28 Cost. * Cass.<br />
civ., sez. I, 7 marzo 2002, n. 3283, Ventriglia c.<br />
Min. Giustizia, m., pag. 72.<br />
Impiegati di enti pubblici in genere - Trattamento<br />
economico - Indennità integrativa speciale. * Cass.<br />
civ., sez. lav., 28 marzo 2002, n. 4554, Ferrovie<br />
Stato Spa c. Uffreduzzi, m., pag. 72.<br />
Impugnazioni civili in genere<br />
Cause scindibili e inscindibili - Inscindibilità di cause<br />
- Esclusione. * Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 2002,<br />
n. 4171, Inps c. Milani ed altri, m., pag. 72.<br />
Cause scindibili e inscindibili - Integrazione del contraddittorio<br />
in cause inscindibili - Necessità. * Cass.<br />
civ., sez. II, ord. 19 marzo 2002, n. 4010, De Felice<br />
c. Luccarelli, m., pag. 72.<br />
Cause scindibili e inscindibili - Notificazione<br />
dell’impugnazione - Cause inscindibili. * Cass.<br />
civ., sez. V, 1 marzo 2002, n. 2981, <strong>La</strong>urenzi ed altri<br />
c. Min. Finanze, m., pag. 73.<br />
Cause scindibili e inscindibili - Notificazione<br />
dell’impugnazione - Cause scindibili. * Cass. civ.,<br />
sez. III, 4 marzo 2002, n. 3103, Orsoni c. Santoli ed<br />
altri, m., pag. 73.<br />
Incidentali - Tardive - Inefficacia. * Cass. civ., sez.<br />
lav., 14 marzo 2002, n. 3743, Banca Popolare Andrese<br />
c. Ruberto, m., pag. 73.<br />
Legittimazione all’impugnazione - Morte della parte
IV INDICE SOMMARIO<br />
dopo la pubblicazione della sentenza - Rappresentante<br />
dell’eredità. * Cass. civ., sez. III, 4 marzo<br />
2002, n. 3102, Pozzolini c. Caso ed altri, m., pag.<br />
73.<br />
Notificazione - Dell’atto di impugnazione - Agli eredi.<br />
* Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2002, n. 3102, Pozzolini<br />
c. Caso ed altri, m., pag. 73.<br />
Notificazione - Dell’atto di impugnazione - Ricorso<br />
per cassazione. * Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2002,<br />
n. 3572, Ciancimino ed altri c. Cipolla ed altri, m.,<br />
pag. 73.<br />
Infermità di mente, interdizione, inabilitazione<br />
Atti compiuti da persona naturalmente incapace - Incapacità<br />
naturale - Accertamento. * Cass. civ., sez.<br />
II, 28 marzo 2002, n. 4539, Gasperat ed altro c. Frismon<br />
ed altro, m., pag. 73.<br />
Atti compiuti da persona naturalmente incapace - Incapacità<br />
naturale - Malafede della persona contraente<br />
con l’incapace. * Cass. civ., sez. II, 28 marzo<br />
2002, n. 4539, Gasperat ed altro c. Frismon ed altro,<br />
m., pag. 73.<br />
Atti compiuti da persona naturalmente incapace - Incapacità<br />
naturale - Presunzione. * Cass. civ., sez. II,<br />
28 marzo 2002, n. 4539, Gasperat ed altro c. Frismon<br />
ed altro, m., pag. 74.<br />
<strong>La</strong>voro autonomo<br />
Contratto d’opera - Prestazione d’opera intellettuale<br />
- Recesso. * Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2002, n.<br />
3062, Chazalettes c. Fondazione Arena Verona, m.,<br />
pag. 74.<br />
<strong>La</strong>voro subordinato<br />
Associazioni sindacali - Attività sindacale - Limiti. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2002, n. 3852, Pizza<br />
c. Barilla Alimentare Spa, m., pag. 74.<br />
Autoferrotranvieri - Retribuzione - Cottimo misto. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 2002, n. 3098, Donato<br />
c. FF.SS. Spa, m., pag. 74.<br />
Avviamento al lavoro (collocamento) - Monopolio<br />
statale sul collocamento - Normativa comunitaria. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2002, n. 3841, Dir.<br />
Prov. del <strong>La</strong>voro di Udine c. Bosa, m., pag. 74.<br />
Capacità - Incapacità naturale della parte - Irrilevanza.<br />
* Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 2002, n. 3085,<br />
Min. Interno c. Ciminelli, m., pag. 74.<br />
Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Diritto<br />
alla qualifica - Sostituzione del lavoratore assente.<br />
* Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2002, n. 3145,<br />
Poste Italiane Spa c. Cerri, m., pag. 74.<br />
Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche<br />
- Quadri. * Cass. civ., sez. lav., 25 marzo<br />
2002, n. 4218, Poste Italiane Spa c. Capponi, m.,<br />
pag. 75.<br />
Contratti collettivi - Disciplina (efficacia) - Contratto<br />
aziendale. * Cass. civ., sez. lav., 18 marzo 2002, n.<br />
3909, Banca Popolare di Augusta c. Salerno, m.,<br />
pag. 75.<br />
Contratti collettivi - Disciplina (efficacia) - Recesso<br />
unilaterale dell’imprenditore. * Cass. civ., sez. lav.,<br />
7 marzo 2002, n. 3296, Banca Popolare di Augusta<br />
c. Polì, m., pag. 75.<br />
Contratti collettivi - Interpretazione - Incensurabilità<br />
in cassazione. * Cass. civ., sez. lav., 1 marzo 2002,<br />
n. 3000, Del Monaco c. Cromocolor Srl, m., pag.<br />
75.<br />
Contratti collettivi - Interpretazione - Incensurabilità<br />
in cassazione. * Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 2002,<br />
n. 3089, Iaria ed altri c. Ferrovie dello Stato Spa, m.,<br />
pag. 75.<br />
Contratti collettivi - Interpretazione - Letterale. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 2002, n. 3091, Serit<br />
Spa c. Marchioli, m., pag. 75.<br />
Controversie individuali - Appello - Deposito del ricorso.<br />
* Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2002, n.<br />
4131, Verardi c. Min. Interno, m., pag. 75.<br />
Controversie individuali - Appello - Prove nuove. *<br />
Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2002, n. 3505, Cossu<br />
c. Mura A.D. ed altri, m., pag. 75.<br />
Controversie individuali - Configurabilità - Estremi.<br />
* Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2002, n. 4129, Studio<br />
Pietrangeli Srl c. Bellini, m., pag. 75.<br />
Controversie individuali - Procedimento - Domanda<br />
giudiziale. * Cass. civ., sez. lav., 11 marzo 2002, n.<br />
3463, Area Consult Sim c. Gamba ed altri, m., pag.<br />
76.<br />
Controversie individuali - Procedimento - Poteri del<br />
giudice. * Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2002, n.<br />
3505, Cossu c. Mura A.D. ed altri, m., pag. 76.<br />
Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro<br />
- Diligenza nella prestazione - Conseguente domanda<br />
di risarcimento dei danni proposta dal datore<br />
di lavoro. * Cass. civ., sez. lav., 21 marzo 2002, n.<br />
4083, Testa c. Crosetti, m., pag. 76.<br />
Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro<br />
- Libertà e dignità del lavoratore - Personale di vigilanza.<br />
* Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2002, n.<br />
3039, Di Paolo c. A. Menarini - Industrie Farmaceutiche<br />
Riunite Srl, m., pag. 76.<br />
Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro<br />
- Sanzioni disciplinari - Contestazione degli addebiti.<br />
* Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 2002, n. 4187,<br />
SMAFIN Srl c. Petrolito, m., pag. 76.<br />
Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro<br />
- Tutela delle condizioni di lavoro - Difesa da aggressioni<br />
conseguenti ad attività criminosa di terzi.<br />
* Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2002, n. 4129, Studio<br />
Pietrangeli Srl c. Bellini, m., pag. 76.<br />
Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro<br />
- Tutela delle condizioni di lavoro - Responsabilità<br />
del committente per violazione delle norme di sicurezza<br />
del lavoro. * Cass. civ., sez. lav., 22 marzo<br />
2002, n. 4129, Studio Pietrangeli Srl c. Bellini, m.,<br />
pag. 76.<br />
Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro<br />
- Tutela delle condizioni di lavoro - Responsabilità.<br />
* Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2002, n. 3162, Italgas<br />
Spa c. Bracco, m., pag. 77.<br />
Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro<br />
- Tutela delle condizioni di lavoro - Risarcimento<br />
del danno. * Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2002, n.<br />
4129, Studio Pietrangeli Srl c. Bellini, m., pag. 77.<br />
Estinzione del rapporto (recesso e risoluzione) - Licenziamento<br />
collettivo - Criteri di scelta del personale<br />
- Accordo tra datore e OO.SS. - Unico criterio<br />
di scelta - Possibilità di accedere al prepensionamento<br />
- Mantenimento in servizio di alcuni lavoratori<br />
prepensionabili - Conseguenze. * Cass. civ.,<br />
sez. lav., 13 settembre 2002, n. 13393, ACRAF Spa<br />
c. Contini e Inps, pag. 26.<br />
Estinzione del rapporto (recesso e risoluzione) - Licenziamento<br />
illegittimo - Diritto del lavoratore ad<br />
ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento<br />
dei contributi previdenziali. * Cass. civ., sez.<br />
lav., 16 marzo 2002, n. 3905, Gusella c. Banca Antoniana<br />
Popolare Coop. a r.l.p.a, m., pag. 77.<br />
Estinzione del rapporto (recesso e risoluzione) - Licenziamento<br />
illegittimo - Risarcimento danni. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 16 marzo 2002, n. 3904, Torrianese<br />
Pannelli Srl c. Andruccioli, m., pag. 77.<br />
Estinzione del rapporto (recesso e risoluzione) - Licenziamento<br />
in genere - Dirigenti. * Cass. civ., sez.<br />
lav., 28 marzo 2002, n. 4566, Cecchin c. Certottica<br />
s.c.a.r.l, m., pag. 77.<br />
Estinzione del rapporto (recesso e risoluzione) - Licenziamento<br />
per giusta causa - Immediatezza della<br />
contestazione. * Cass. civ., sez. lav., 23 marzo<br />
2002, n. 4170, Poste Italiane Spa c. Guizzetti, m.,<br />
pag. 77.<br />
Estinzione del rapporto (recesso e risoluzione) - Licenziamento<br />
per giusta causa - Mancanza del lavoratore<br />
- Idoneità del comportamento a produrre un<br />
pregiudizio potenziale - Sufficienza - Danno economico<br />
effettivo - Irrilevanza - Fattispecie. * Cass.<br />
civ., sez. lav., 16 settembre 2002, n. 13536, Marini<br />
Spa c. Dragoni, pag. 19.<br />
Estinzione del rapporto (recesso e risoluzione) - Licenziamento<br />
per giusta causa - Mancanze del lavoratore<br />
- Pluralità di episodi oggetto di contestazione<br />
disciplinare - Valutazione complessiva della condotta<br />
- Necessità. * Cass. civ., sez. lav., 16 settembre<br />
2002, n. 13536, Marini Spa c. Dragoni, pag. 19.<br />
Indennità - Fine rapporto - Indennità di anzianità. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 2002, n. 3088, Consorzio<br />
per l’area di sviluppo industriale di Gela c. Trevigne,<br />
m., pag. 78.<br />
Indennità - Fine rapporto - Interessi e rivalutazione. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 25 marzo 2002, n. 4222, Fiat<br />
Auto Spa c. Marino, m., pag. 78.<br />
Indennità - Fine rapporto - Premio di operosità. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 2002, n. 3305, Inps c.<br />
Sada, m., pag. 78.<br />
Indennità - Sostitutiva delle festività - <strong>La</strong>voro domenicale.<br />
* Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 2002, n. 3298,<br />
Fiat Auto Spa c. Somà, m., pag. 78.<br />
<strong>La</strong>voro a domicilio - Licenziamento per riduzione del<br />
personale o per cessazione dell’attività aziendale -<br />
Indennità di mobilità. * Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio<br />
2002, n. 4192, Inps c. Scalella ed altre, m.,<br />
pag. 78.<br />
<strong>La</strong>voro a tempo determinato - Durata del rapporto -<br />
Apposizione di un termine al contratto di lavoro. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 2002, n. 4199, Violi<br />
c. LAT-BRI <strong>La</strong>tticini Brianza Spa, m., pag. 78.<br />
Orario di lavoro - <strong>La</strong>voro straordinario - Retribuzione.<br />
* Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2002, n. 3164,<br />
RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà Spa c. Capani<br />
ed altri, m., pag. 78.<br />
Orario di lavoro - Tempo parziale - Divieto di prestazioni<br />
di lavoro supplementare. * Cass. civ., sez.<br />
lav., 5 marzo 2002, n. 3171, Risaliti ed altro c.<br />
Isp.to Prov.le del <strong>La</strong>voro di Grosseto ed altro, m.,<br />
pag. 79.<br />
Orario di lavoro - Tempo parziale - Superamento<br />
dell’orario stabilito nel contratto scritto. * Cass.<br />
civ., sez. lav., 27 novembre 2002, n. 15056, Levi<br />
New Arredamenti by Atrium di Ragazzoni Roberto<br />
C. Sas c. Min. <strong>La</strong>voro e della Previdenza Sociale,<br />
m., pag. 79.<br />
Rapporto di lavoro - Costituzione del rapporto - Assunzione<br />
in prova. * Cass. civ., sez. lav., 18 marzo<br />
2002, n. 3920, Bottene Spa c. Pio, m., pag. 79.<br />
Rapporto di lavoro - Costituzione del rapporto - Collocamento<br />
al lavoro. * Cass. civ., sez. lav., 15 marzo<br />
2002, n. 3841, Dir. Prov. del <strong>La</strong>voro di Udine c.<br />
Bosa, m., pag. 79.<br />
Rapporto di lavoro - Costituzione del rapporto - Divieto<br />
di intermediazione e di interposizione. * Cass.<br />
civ., sez. lav., 5 marzo 2002, n. 3172, Com. Pisa c.<br />
Antonelli ed altri, m., pag. 79.<br />
Rapporto di lavoro - Differenze dal lavoro autonomo<br />
- Criteri. * Cass. civ., sez. lav., 1 marzo 2002, n.<br />
3001, Com. Roma c. Inps, m., pag. 79.<br />
Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Indennità<br />
di anzianità e trattamento di fine rapporto. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 2002, n. 4171, Inps c.<br />
Milani ed altri, m., pag. 79.<br />
Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - <strong>La</strong>voratori<br />
non rioccupati nella stessa azienda al termine<br />
del periodo di integrazione salariale. * Cass. civ.,<br />
sez. lav., 23 marzo 2002, n. 4171, Inps c. Milani ed<br />
altri, m., pag. 79.<br />
Retribuzione - Contestazioni sul salario - Decadenza.<br />
* Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 2002, n. 4175, Calculli<br />
c. Impresa Edile Petrara Salvatore, m., pag.<br />
80.<br />
Retribuzione - Determinazioni - Retribuzione minima<br />
garantita. * Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2002,<br />
n. 3826, Maraglino c. Cons. di Bonifica Stornana e<br />
Tara, m., pag. 80.<br />
Trasferimento d’azienda - Condizioni - Accertamento<br />
della volontà dei contraenti in relazione alla destinazione<br />
dei beni aziendali ceduti. * Cass. civ.,
sez. lav., 11 marzo 2002, n. 3469, Sderlenga c.<br />
ILME - Industria Lombarda Materiale Elettrico<br />
Spa, m., pag. 80.<br />
Locazione<br />
Contratto di locazione - Clausole - Oneri accessori. *<br />
Cass. civ., sez. III, 8 marzo 2002, n. 3431, Bortolamei<br />
c. Hodzic, m., pag. 80.<br />
Contratto di locazione - Patti in deroga - Facoltà di<br />
disdetta alla prima scadenza. * Cass. civ., sez. III, 8<br />
marzo 2002, n. 3431, Bortolamei c. Hodzic, m.,<br />
pag. 80.<br />
Obblighi del locatore - Condizione del contratto di<br />
locazione - Possibilità di apportare all’immobile le<br />
modificazioni necessarie allo svolgimento dell’attività<br />
del conduttore. * Cass. civ., sez. III, 8 marzo<br />
2002, n. 3441, De Nino c. Glory Snc, m., pag. 80.<br />
Prelazione e riscatto - Esercizio del riscatto - Simulazione<br />
del prezzo. * Cass. civ., sez. III, 5 marzo<br />
2002, n. 3175, Tondo c. Conte, m., pag. 80.<br />
Regime vincolistico (proroga e blocco) - Proroga<br />
biennale - Ambito applicativo. * Cass. civ., sez. III,<br />
5 marzo 2002, n. 3177, Mondola c. Coscia, m., pag.<br />
81.<br />
Matrimonio<br />
Scioglimento (divorzio) - Assegno di divorzio - Decorrenza.<br />
* Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2002, n.<br />
4038, Pecoraro Albani c. Martone, m., pag. 81.<br />
Scioglimento (divorzio) - Obblighi verso l’altro coniuge<br />
- Assegno - Determinazione della misura -<br />
Contributi offerti da terzi ad un coniuge come liberalità<br />
- Assimilabilità al contributo offerto direttamente<br />
da un coniuge - Esclusione. * Cass. civ., sez.<br />
I, 9 settembre 2002, n. 13060, Antonietti c. Tolomei,<br />
pag. 32.<br />
Scioglimento (divorzio) - Obblighi verso l’altro coniuge<br />
- Assegno - Natura assistenziale dell’assegno<br />
- Entità modesta dell’assegno - Assimilabilità<br />
all’assegno di mantenimento in sede di separazione<br />
- Cessazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno<br />
- Ripetibilità delle somme corrisposte - Esclusione.<br />
* Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2002, n.<br />
13060, Antonietti c. Tolomei, pag. 32.<br />
Scioglimento (divorzio) - Obblighi verso l’altro coniuge<br />
- Assegno - Presupposti per la sua attribuzione<br />
- Peggioramento del tenore di vita del coniuge<br />
richiedente rispetto a quello tenuto in costanza di<br />
matrimonio - Misura dell’assegno - Accertamento<br />
delle condizioni effettive. * Cass. civ., sez. I, 9 settembre<br />
2002, n. 13060, Antonietti c. Tolomei, pag.<br />
32.<br />
Scioglimento (divorzio) - Obblighi verso l’altro coniuge<br />
- Assegno - Riconoscimento e quantificazione<br />
- Criteri - Comportamento dei coniugi dopo la<br />
separazione - Rilevanza. * Cass. civ., sez. I, 9 settembre<br />
2002, n. 13060, Antonietti c. Tolomei, pag.<br />
32.<br />
Separazione dei coniugi - Assegno di mantenimento<br />
- Contributo per il mantenimento del figlio minore.<br />
* Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974, Musto<br />
c. Visconti, m., pag. 81.<br />
Separazione dei coniugi - Assegno di mantenimento<br />
- Determinazione. * Cass. civ., sez. I, 19 marzo<br />
2002, n. 3975, Rizzo c. Sampugnaro, m., pag. 81.<br />
Separazione dei coniugi - Assegno di mantenimento<br />
- Esistenza del diritto e determinazione concreta -<br />
Accertamento - Convivenza di tipo stabile - Rilevanza.<br />
* Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2002, n.<br />
13060, Antonietti c. Tolomei, pag. 32.<br />
Separazione dei coniugi - Assegno di mantenimento<br />
- Presupposti. * Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2002, n.<br />
3974, Musto c. Visconti, m., pag. 81.<br />
Separazione dei coniugi - Casa coniugale - Assegnazione<br />
- Condizioni - Conservazione dell’habitat domestico<br />
a favore dei figli - Mancanza di presupposti<br />
per la già avvenuta disgregazione familiare - Inapplicabilità<br />
dell’istituto. * Cass. civ., sez. I, 9 settem-<br />
INDICE SOMMARIO V<br />
bre 2002, n. 13065, Mattoni c. Pellegrino, pag. 28.<br />
Separazione dei coniugi - Casa coniugale - Assegnazione<br />
- Condizioni - Impossibilità di usufruire della<br />
casa familiare da parte del coniuge affidatario dei<br />
minori - Incremento dell’assegno di mantenimento<br />
in favore del coniuge affidatario dei minori. * Cass.<br />
civ., sez. I, 9 settembre 2002, n. 13065, Mattoni c.<br />
Pellegrino, pag. 28.<br />
Separazione dei coniugi - Provvedimenti per i figli -<br />
Provvedimenti di modifica delle condizioni della<br />
separazione. * Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2002, n.<br />
4499, Luppi c. Di Marco, m., pag. 81.<br />
Separazione dei coniugi - Provvedimenti per i figli -<br />
Sentenza ecclesiastica dichiarativa di nullità del<br />
matrimonio - Delibazione da parte della corte d’appello<br />
- Conseguenze - Norme regolatrici del matrimonio<br />
putativo - Applicabilità - Assegnazione della<br />
casa coniugale. * Cass. civ., sez. I, 13 settembre<br />
2002, n. 13428, Scirè c. Di Pasquale, pag. 21.<br />
Mediazione<br />
Diritto del mediatore alla provvigione - Condizioni -<br />
Nesso di causalità tra l’attività svolta e la conclusione<br />
dell’affare. * Cass. civ., sez. III, 8 marzo<br />
2002, n. 3438, Studio Saronno Uno Sas c. Robbiani,<br />
m., pag. 81.<br />
Diritto del mediatore alla provvigione - Misura -<br />
Contratto di mediazione finanziaria. * Cass. civ.,<br />
sez. III, 8 marzo 2002, n. 3438, Studio Saronno<br />
Uno Sas c. Robbiani, m., pag. 81.<br />
Pluralità di mediatori - Revoca implicita dell’incarico<br />
conferito per primo - Esclusione. * Cass. civ., sez.<br />
III, 8 marzo 2002, n. 3437, Nautica Feichtner Srl c.<br />
Heiner, m., pag. 82.<br />
Submediazione - Obblighi ex art. 1759 c.c. in capo al<br />
mediatore originario - Persistenza. * Cass. civ., sez.<br />
III, 8 marzo 2002, n. 3437, Nautica Feichtner Srl c.<br />
Heiner, m., pag. 82.<br />
Notificazioni in materia <strong>civile</strong><br />
A mezzo posta - Deposito nell’ufficio postale - Momento<br />
di perfezionamento - Per il notificante - Consegna<br />
dell’atto all’ufficiale giudiziario - Lesione<br />
del diritto di difesa del notificante - Illegittimità costituzionale<br />
in parte qua. * Corte cost., 26 novembre<br />
2002, n. 477 (ud. 20 novembre 2002),<br />
Rizzacasa Giovambattista c. Enel Spa, pag. 15.<br />
A mezzo posta - Deposito nell’ufficio postale - Momento<br />
di perfezionamento. * Cass. civ., sez. I, 15<br />
gennaio 2002, n. 382, Tagliente c. Franzoso ed altri,<br />
m., pag. 82.<br />
A persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti<br />
- Presupposti di applicabilità - Necessità di<br />
indagini. * Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2002, n.<br />
2504, Llajani c. C.E.A. Costruzioni Edili Adriatiche<br />
Srl, m., pag. 82.<br />
Nullità - Rinnovazione - Sanatoria. * Cass. civ., sez.<br />
lav., 1 marzo 2002, n. 3001, Com. Roma c. Inps, m.,<br />
pag. 82.<br />
Presso il domiciliatario - Morte del domiciliatario -<br />
Inefficacia della elezione di domicilio. * Cass. civ.,<br />
sez. III, 4 marzo 2002, n. 3102, Pozzolini c. Caso ed<br />
altri, m., pag. 82.<br />
Obbligazioni in genere<br />
Adempimento - Pagamento - Imputazione. * Cass.<br />
civ., sez. II, 18 marzo 2002, n. 3941, De Cesare c.<br />
Bertolotto, m., pag. 82.<br />
Adempimento - Pagamento - Subordinazione alla<br />
preventiva fatturazione. * Cass. civ., sez. I, 5 marzo<br />
2002, n. 3121, Presidenza del Consiglio dei Ministri<br />
ed altri c. Cons. Coop. Costruzioni, m., pag. 82.<br />
Inadempimento - Verso una pubblica amministrazione<br />
- Fermo amministrativo - Presupposti - Compensazione<br />
con crediti verso altri o lo stesso ente<br />
amministrativo - Condizioni. * Trib. civ. Roma,<br />
sez. II, 25 luglio 2002, n. 30490, A.G.E.A c. Primeolive<br />
Srl, pag. 45.<br />
Obbligazioni pecuniarie - Crediti liquidi ed esigibili -<br />
Nozione. * Cass. civ., sez. II, 6 marzo 2002, n.<br />
3196, Bovo c. Tessari, m., pag. 82.<br />
Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Anatocismo. *<br />
Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4490, Banca<br />
Popolare di Milano Spa c. Renzullo ed altra, m.,<br />
pag. 83.<br />
Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Eccedenti la misura<br />
legale. * Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2002, n.<br />
4490, Banca Popolare di Milano Spa c. Renzullo ed<br />
altra, m., pag. 83.<br />
Ordinamento giudiziario<br />
Consiglio Superiore della Magistratura - Opinioni<br />
espresse nell’esercizio delle funzioni - Non punibilità.<br />
* Cass. civ., sez. un., 11 marzo 2002, n. 3527,<br />
Amatucci ed altri c. Esposito ed altri, m., pag. 83.<br />
Consiglio Superiore della Magistratura - Opinioni<br />
espresse nell’esercizio delle funzioni - Non punibilità.<br />
* Cass. civ., sez. un., 11 marzo 2002, n. 3527,<br />
Amatucci ed altri c. Esposito ed altri, m., pag. 83.<br />
Disciplina della Magistratura - Procedimento disciplinare<br />
- Errore commesso dal magistrato di sorveglianza<br />
costituente nella negligente omessa revoca<br />
di una misura di sicurezza detentiva. * Cass. civ.,<br />
sez. un., 1 marzo 2002, n. 3032, Martinelli c. Min.<br />
Giustizia ed altro, m., pag. 83.<br />
Possesso<br />
Acquisto - Mutamento della detenzione in possesso -<br />
Fattispecie in materia di contratti agrari - Affitto di<br />
fondi rustici - Natura del contratto - Detenzione del<br />
fondo - Parificazione con il comodato di fondo rustico<br />
- Esclusione. * Corte app. civ. Salerno, 4 marzo<br />
2002, Carbone c. Mastrandrea e altro, pag. 42.<br />
Azione di reintegrazione da spoglio - Provvedimento<br />
di reintegrazione - Accoglimento del reclamo avverso<br />
il provvedimento di reintegra nel possesso. *<br />
Cass. civ., sez. II, 7 marzo 2002, n. 3338, Martelli<br />
ed altri c. Chiricosta, m., pag. 84.<br />
Prescrizione <strong>civile</strong><br />
Interruzione - Atti interruttivi - Configurabilità. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 25 marzo 2002, n. 4219, Cardelli<br />
c. Inail, m., pag. 84.<br />
Interruzione - Atti interruttivi - Precetto. * Cass. civ.,<br />
sez. III, 25 marzo 2002, n. 4203, Dartora c. Tiozzo,<br />
m., pag. 84.<br />
Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali)<br />
Casse di mutualità e fondi pevidenziali - Ingegneri e<br />
architetti - Pensione indiretta. * Cass. civ., sez. lav.,<br />
28 marzo 2002, n. 4559, Grimaldi c. Inarcassa -<br />
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli<br />
Ingegneri, m., pag. 84.<br />
Casse di mutualità e fondi pevidenziali - Ingegneri e<br />
architetti - Pensione indiretta. * Cass. civ., sez. lav.,<br />
28 marzo 2002, n. 4559, Grimaldi c. Inarcassa -<br />
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli<br />
Ingegneri, m., pag. 84.<br />
Casse di mutualità e fondi previdenziali - Dirigenti di<br />
aziende industriali - Art. 5 legge n. 44 del 1973. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 2002, n. 3203, Inpdai<br />
c. Locatelli, m., pag. 84.<br />
Casse di mutualità e fondi previdenziali - Fondi speciali<br />
di previdenza - Costituzione di un’unica posizione<br />
assicurativa per i dipendenti delle società<br />
iscritte al Fondo telefonici. * Cass. civ., sez. lav., 8<br />
marzo 2002, n. 3398, Inps c. Telecom Italia Spa,<br />
m., pag. 84.<br />
Casse di mutualità e fondi previdenziali - Fondi speciali<br />
di previdenza - Vincolo di destinazione. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 12 marzo 2002, n. 3630, Mediocredito<br />
Fondiario Centroitalia Spa c. Andreoni<br />
ed altri, m., pag. 85.<br />
Casse di mutualità e fondi previdenziali - Geometri -<br />
Iscritti non in possesso del requisito della continuità
VI INDICE SOMMARIO<br />
dell’esercizio professionale. * Cass. civ., sez. lav.,<br />
18 marzo 2002, n. 3911, Cassa Italiana di Previdenza<br />
e Assistenza Geometri c. Cacace, m., pag. 85.<br />
Contributi assicurativi - Agevolazioni - Condono<br />
previdenziale. * Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2002,<br />
n. 3037, Enic Go Round Srl c. Inps, m., pag. 85.<br />
Contributi assicurativi - Agevolazioni - Condono<br />
previdenziale. * Cass. civ., sez. lav., 21 marzo<br />
2002, n. 4060, Fiamm Spa c. Inps, m., pag. 85.<br />
Contributi assicurativi - Versamento - Contributi non<br />
più utilizzabili. * Cass. civ., sez. lav., 18 marzo<br />
2002, n. 3921, Stara c. Cnpaf, m., pag. 85.<br />
Contributi assicurativi - Versamento - Società cooperative.<br />
* Trib. civ. Vicenza, sez. lav., 26 aprile<br />
2002, Eurocoop Scarl c. Inps e altro, pag. 48.<br />
Controversie - Appello - Vizio di omessa motivazione.<br />
* Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 2002, n. 3285,<br />
Castri c. Inps, m., pag. 85.<br />
Controversie - Competenza e giurisdizione - Competenza<br />
per territorio. * Cass. civ., sez. lav., 7 marzo<br />
2002, n. 3303, Fondazione Enasarco c. ING Sviluppo<br />
Investimenti Sim Spa, m., pag. 85.<br />
Controversie - Competenza e giurisdizione - Rimborso<br />
di contributi. * Cass. civ., sez. lav., 18 marzo<br />
2002, n. 3921, Stara c. Cnpaf, m., pag. 85.<br />
Controversie - Procedimento amministrativo - Proponibilità<br />
della domanda giudiziale. * Cass. civ.,<br />
sez. lav., 25 marzo 2002, n. 4247, Falco c. Inps, m.,<br />
pag. 85.<br />
Inail - Indennità e rendita - Contributi o premi - Denuncia<br />
dei lavori - Situazione di rischio - Errore -<br />
Obbligo di pagamento dei premi - Sussistenza. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 5 settembre 2002, n. 12908,<br />
Fratelli Mara Srl c. Inail, pag. 36.<br />
Inail - Indennità e rendita - Equo indennizzo. * Cass.<br />
civ., sez. lav., 23 marzo 2002, n. 4198, Ente Poste<br />
Italiane c. Schiavetti, m., pag. 85.<br />
Inail - Indennità e rendita - Prescrizione. * Cass. civ.,<br />
sez. lav., 25 marzo 2002, n. 4223, Porcu ed altro c.<br />
Inail, m., pag. 86.<br />
Inail - Indennità e rendita - Presupposti. * Cass. civ.,<br />
sez. lav., 25 marzo 2002, n. 4233, Inps c. Erdas, m.,<br />
pag. 86.<br />
Inail - Indennità e rendita - Rendita in favore<br />
dell’ascendente superstite. * Cass. civ., sez. lav., 4<br />
marzo 2002, n. 3069, Maurino c. Inail, m., pag. 86.<br />
Inail - Infortunio - Indennizzo. * Cass. civ., sez. lav.,<br />
21 marzo 2002, n. 4080, Frison c. Monti Officine<br />
Fonderie Spa, m., pag. 86.<br />
Inail - Malattie professionali - Accertamento. * Cass.<br />
civ., sez. lav., 21 marzo 2002, n. 4069, Sala c. Inail,<br />
m., pag. 86.<br />
Inps - Assegni familiari - Collegamento tra tipo di<br />
pensione e benefici per carico di famiglia. * Cass.<br />
civ., sez. lav., 7 marzo 2002, n. 3292, Doati c. Inps,<br />
m., pag. 86.<br />
Inps - Disoccupazione - Contributi e prestazione. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 12 marzo 2002, n. 3616, Inps c.<br />
Citraro ed altri, m., pag. 86.<br />
Inps - Pensione di anzianità e vecchiaia - Pensionamento<br />
anticipato. * Cass. civ., sez. lav., 16 marzo<br />
2002, n. 3908, Balocco ed altri c. Inps ed altri, m.,<br />
pag. 86.<br />
Inps - Pensione di anzianità e vecchiaia - Retribuzione<br />
minima contrattuale. * Cass. civ., sez. lav., 7<br />
marzo 2002, n. 3311, Cristina Maria c. Inps, m.,<br />
pag. 87.<br />
Inps - Pensione di anzianità e vecchiaia - Sospensione<br />
dell’accesso al pensionamento di anzianità ex<br />
art. 13 legge n. 724 del 1994. * Cass. civ., sez. lav.,<br />
12 marzo 2002, n. 3620, Morotti c. Inps, m., pag.<br />
87.<br />
Inps - Pensione di invalidità - Requisiti reddituali. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2002, n. 4131, Verardi<br />
c. Min. Interno, m., pag. 87.<br />
Inps - Pensione di reversibilità - Determinazione. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 2002, n. 3745, Misiti<br />
e altri c. Inps, m., pag. 87.<br />
Inps - Pensione di reversibilità - Riliquidazione. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 2002, n. 3745, Misiti<br />
e altri c. Inps, m., pag. 87.<br />
Inps - Pensione in genere - Integrazione al minimo. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 2002, n. 3756, Fraschini<br />
e altri c. Inps, m., pag. 87.<br />
Inps - Pensione in genere - Pensione sociale. * Cass.<br />
civ., sez. lav., 5 marzo 2002, n. 3137, Inps c. Cresta,<br />
m., pag. 87.<br />
Inps - Pensione privilegiata ordinaria militare tabellare<br />
- Rapporti con la pensione di invalidità. * Cass.<br />
civ., sez. lav., 1 marzo 2002, n. 3005, Min. Interno<br />
c. Cosentino, m., pag. 88.<br />
Invalidi e mutilati civili - Assegno di invalidità - Requisito<br />
dell’incollocazione al lavoro. * Cass. civ.,<br />
sez. lav., 28 marzo 2002, n. 4555, Romito c. Min.<br />
Interno, m., pag. 88.<br />
Invalidi e mutilati civili - Indennità di accompagnamento<br />
- Incompatibilità con indennità analoghe. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2002, n. 3143, Min. Interno<br />
c. Piras, m., pag. 88.<br />
Invalidi e mutilati civili - Indennità di accompagnamento<br />
- Presupposti. * Cass. civ., sez. lav., 27 marzo<br />
2002, n. 4416, Min. Interno c. D’Alessandro, m.,<br />
pag. 88.<br />
Invalidi e mutilati civili - Indennità di accompagnamento<br />
- Presupposti. * Cass. civ., sez. lav., 6 marzo<br />
2002, n. 3212, Min. Interno c. Rossi, m., pag. 88.<br />
Invalidi e mutilati civili - Indennità di accompagnamento<br />
- Stato di inabilità. * Cass. civ., sez. lav., 4<br />
marzo 2002, n. 3085, Min. Interno c. Ciminelli, m.,<br />
pag. 88.<br />
Invalidi e mutilati civili - Invalidi - Requisiti dello<br />
stato di «incollocazione al lavoro». * Cass. civ.,<br />
sez. lav., 21 marzo 2002, n. 4067, Min. Interno c.<br />
Capristo, m., pag. 89.<br />
Invalidi e mutilati civili - Invalidi - Requisito della<br />
«incollocazione al lavoro». * Cass. civ., sez. lav.,<br />
21 marzo 2002, n. 4067, Min. Interno c. Capristo,<br />
m., pag. 89.<br />
Prescrizione delle prestazioni assicurative - Termine<br />
triennale - Decorrenza. * Cass. civ., sez. lav., 25<br />
marzo 2002, n. 4219, Cardelli c. Inail, m., pag. 89.<br />
Procedimenti cautelari<br />
Azioni di nunciazione - Denuncia di nuova opera -<br />
Presupposti. * Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2002, n.<br />
3573, Bosio <strong>La</strong> Greca c. Panciera, m., pag. 89.<br />
Procedimenti sommari<br />
Ingiunzione - Opposizione - Competenza. * Cass.<br />
civ., sez. III, ord. 4 marzo 2002, n. 3107, Palma c.<br />
Telecom Italia Spa, m., pag. 89.<br />
Ingiunzione - Opposizione - Domande riconvenzionali.<br />
* Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 2002, n. 3753,<br />
Pedrazzini c. E.N.I. Spa - Divisione Agip, m., pag.<br />
89.<br />
Procedimento <strong>civile</strong> in genere<br />
Cessazione della materia del contendere - Condizioni<br />
- Limiti. * Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2002, n.<br />
4127, Riccardi c. Boccuti, m., pag. 89.<br />
Cessazione della materia del contendere - Intervenuta<br />
conciliazione della lite - Conseguenze. * Cass. civ.,<br />
sez. lav., ord. 12 marzo 2002, n. 3645, RAI Radiotelevisione<br />
Italiana Spa c. Caserio, m., pag. 89.<br />
Contratti collettivi - Interpretazione - Comune intenzione<br />
delle parti stipulanti. * Cass. civ., sez. lav., 4<br />
marzo 2002, n. 3081, Campione c. Ferrovie dello<br />
Stato Spa, m., pag. 89.<br />
Difensori - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e<br />
forma. * Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2002, n. 3794,<br />
Convass Italia Srl c. Lorenz Srl, m., pag. 90.<br />
Difensori - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e<br />
forma. * Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2002, n. 3570,<br />
Cespi Ennio Titolare Cespi Ceramiche Ditta c.<br />
King’s Ceramica Spa, m., pag. 90.<br />
Difensori - Mandato alle liti (procura) - Procura. *<br />
Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2002, n. 3279, Società<br />
<strong>La</strong>guna Snc di Marchiori Lino e Zottin Claudio c.<br />
Enel Spa, m., pag. 90.<br />
Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto. * Cass.<br />
civ., sez. II, 7 marzo 2002, n. 3335, <strong>La</strong> Cava G c. <strong>La</strong><br />
Cava S, m., pag. 90.<br />
Domanda giudiziale - Interesse ad agire - Accertamento.<br />
* Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2002, n. 3060,<br />
Anselmi ed altro c. Cond. Via Etna 8, m., pag. 90.<br />
Domanda giudiziale - Interesse ad agire - Accertamento.<br />
* Cass. civ., sez. II, 7 marzo 2002, n. 3330,<br />
Speranza Serafina c. Speranza Giuseppe, m., pag.<br />
90.<br />
Domanda giudiziale - Interpretazione e qualificazione<br />
- Potere del giudice. * Cass. civ., sez. II, 26 marzo<br />
2002, n. 4318, Associazione Volontari Unità<br />
Cinofile c. Autonova Srl, m., pag. 90.<br />
Domanda giudiziale - Modificazione - Successiva limitazione<br />
al solo accertamento dell’an debeatur. *<br />
Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2002, n. 3322, Italiano<br />
c. Randazzo Vinci, m., pag. 90.<br />
Estinzone del processo - Estinzione del giudizio ex<br />
art. 36, comma quinto, L. 23 dicembre 1998, n. 448<br />
- Ambito di operatività. * Cass. civ., sez. lav., 14<br />
marzo 2002, n. 3756, Fraschini e altri c. Inps, m.,<br />
pag. 90.<br />
Giudice - Istruttore - Rimessione della causa al collegio.<br />
* Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2002, n. 2504,<br />
Llajani c. C.E.A. Costruzioni Edili Adriatiche Srl,<br />
m., pag. 90.<br />
Giudice - Ricusazione e astensione - Mancata presentazione<br />
dell’istanza di ricusazione. * Cass. civ., sez.<br />
un., 11 marzo 2002, n. 3527, Amatucci ed altri c.<br />
Esposito ed altri, m., pag. 91.<br />
Giudice - Ricusazione e astensione - Ordinanza che<br />
provvede sulla ricusazione. * Cass. civ., sez. I, 26<br />
marzo 2002, n. 4297, Predil Anstalt c. Reg. Lombardia<br />
ed altri, m., pag. 91.<br />
Giudice - Ricusazione e astensione - Ordinanza di<br />
inammissibilità dell’istanza di ricusazione. * Cass.<br />
civ., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4486, Belluco c. Barbero,<br />
m., pag. 91.<br />
Interruzione del processo - Riassunzione - Nei confronti<br />
di uno solo dei litisconsorti necessari. * Cass.<br />
civ., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4488, Guadagni c.<br />
Marini, m., pag. 91.<br />
Intervento in causa di terzi - Su istanza di parte - Forma<br />
e tempo della chiamata. * Cass. civ., sez. lav., 5<br />
marzo 2002, n. 3156, Ausl Teramo c. Opera Pia F.<br />
Alessandrini, m., pag. 91.<br />
Intervento in causa di terzi - Su istanza di parte - Forma<br />
e tempo della chiamata. * Cass. civ., sez. lav., 5<br />
marzo 2002, n. 3156, Ausl Teramo c. Opera Pia F.<br />
Alessandrini, m., pag. 91.<br />
Legittimazione - Passiva - Indicazione di un terzo<br />
quale effettivo obbligato. * Cass. civ., sez. lav., 22<br />
marzo 2002, n. 4129, Studio Pietrangeli Srl c. Bellini,<br />
m., pag. 91.<br />
Litisconsorzio - Necessario - Integrazione del contraddittorio.<br />
* Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2002, n.<br />
4051, Besana c. Sciarrone, m., pag. 91.<br />
Sospensione del processo - Necessità - Condizioni. *<br />
Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 2002, n. 3753, Pedrazzini<br />
c. E.N.I. Spa - Divisione Agip, m., pag. 91.<br />
Sospensione del processo - Necessità - Presupposti. *<br />
Cass. civ., sez. III, ord. 4 marzo 2002, n. 3105, Ottaviani<br />
c. <strong>La</strong>zzarino ed altro, m., pag. 92.<br />
Successione nel processo - A titolo particolare - Nel<br />
diritto controverso. * Cass. civ., sez. un., 15 marzo<br />
2002, n. 3874, Ag. Ippica Europa di Bassi Sandro<br />
C. Snc c. UNIRE ed altri, m., pag. 92.<br />
Successione nel processo - Autorità per la garanzia<br />
delle comunicazioni - Ricorso per cassazione. *<br />
Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3021, Autorità<br />
per le garanzie nelle comunicazioni c. Autitalia Srl,<br />
m., pag. 92.<br />
Produzione, commercio e consumo
Prodotti alimentari - Commercio interno - Prodotto<br />
preconfezionato - Differenza dal prodotto preincartato<br />
- Luogo dell’imballaggio - Irrilevanza. * Cass.<br />
civ., sez. I, 13 settembre 2002, n. 13412, Benoit<br />
Lheureux c. UPICA Lodi, pag. 24.<br />
Professioni intellettuali<br />
Disposizioni generali - Compenso - Controversia. *<br />
Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3024, Mazzù c.<br />
Fall. Cavitor Srl, m., pag. 92.<br />
Professionisti - Notai - Processo disciplinare. * Cass.<br />
civ., sez. III, ord. 25 marzo 2002, n. 4280, Rivani<br />
Farolfi c. P.G. Corte d’Appello di Milano, m., pag.<br />
92.<br />
Promesse unilaterali<br />
Promessa di pagamento e ricognizione del debito -<br />
Azione cambiaria - Prescrizione - Utilizzo del titolo<br />
di credito - Implicito riconoscimento del debito -<br />
Conseguenze. * Corte app. civ. Lecce, sez. dist. Taranto,<br />
11 marzo 2002, n. 75, Intesa Gestione Crediti<br />
c. Guarino, pag. 41.<br />
Proprietà<br />
Azioni a difesa della proprietà - Rivendicazione -<br />
Prova. * Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2002, n. 3568,<br />
Giammanco c. Scaduto, m., pag. 92.<br />
Limitazioni legali della proprietà - Distanze legali -<br />
Alberi. * Cass. civ., sez. II, 27 marzo 2002, n. 4361,<br />
Buffa c. Bagnato ed altro, m., pag. 92.<br />
Limitazioni legali della proprietà - Distanze legali -<br />
Fabbriche e depositi nocivi e pericolosi. * Cass.<br />
civ., sez. II, 6 marzo 2002, n. 3199, Danieli c. Soncina,<br />
m., pag. 92.<br />
Limitazioni legali della proprietà - Distanze legali -<br />
Nelle costruzioni. * Cass. civ., sez. II, 12 marzo<br />
2002, n. 3564, Mattoni c. Fulici ed altro, m., pag.<br />
93.<br />
Limitazioni legali della proprietà - Distanze legali -<br />
Nelle costruzioni. * Cass. civ., sez. II, 27 marzo<br />
2002, n. 4372, Mendella ed altro c. Mancusi Barone,<br />
m., pag. 93.<br />
Limitazioni legali della proprietà - Distanze legali -<br />
Nelle costruzioni. * Cass. civ., sez. II, 6 marzo<br />
2002, n. 3199, Danieli c. Soncina, m., pag. 92.<br />
Limitazioni legali della proprietà - Distanze legali -<br />
Nelle costruzioni. * Cass. civ., sez. II, 7 marzo<br />
2002, n. 3340, Bruni c. Collina, m., pag. 92.<br />
Limitazioni legali della proprietà - Distanze legali -<br />
Norme di edilizia. * Cass. civ., sez. II, 27 marzo<br />
2002, n. 4372, Mendella ed altro c. Mancusi Barone,<br />
m., pag. 93.<br />
Limitazioni legali della proprietà - Norme di edilizia<br />
- Violazione di prescrizioni urbanistiche. * Cass.<br />
civ., sez. II, 7 marzo 2002, n. 3340, Bruni c. Collina,<br />
m., pag. 93.<br />
Limitazioni legali della proprietà - Norme di edilizia<br />
- Violazione norme urbanistiche relative ad altezza<br />
e volumetria. * Cass. civ., sez. II, 7 marzo 2002, n.<br />
3340, Bruni c. Collina, m., pag. 93.<br />
Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato<br />
- Diritto alla demolizione. * Cass. civ., sez. II,<br />
7 marzo 2002, n. 3341, De Gennaro Pietro Domenico<br />
c. De Gennaro Antonetta, m., pag. 93.<br />
Limitazioni legali della proprietà - Violazione - Risarcimento<br />
del danno. * Cass. civ., sez. II, 7 marzo<br />
2002, n. 3341, De Gennaro Pietro Domenico c. De<br />
Gennaro Antonetta, m., pag. 93.<br />
Prova <strong>civile</strong><br />
Confessione - Revoca - Presupposti. * Cass. civ., sez.<br />
II, 1 marzo 2002, n. 3010, Caffè Morganti Srl c.<br />
Banca Roma Spa, m., pag. 93.<br />
Confessione - Stragiudiziale - Valore probatorio. *<br />
Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n. 4204, Maggini<br />
Srl c. Duomo Spa e altri, m., pag. 93.<br />
Consulenza tecnica - Consulente d’ufficio - Compenso.<br />
* Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2002, n. 3061, F.lli<br />
INDICE SOMMARIO VII<br />
Cattelan di Cattelan Sergio Claudio C. Snc c. Valmasoni<br />
ed altro, m., pag. 94.<br />
Consulenza tecnica - Valutazione della consulenza -<br />
Omessa valutazione delle critiche della parte. *<br />
Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2002, n. 3568, Giammanco<br />
c. Scaduto, m., pag. 94.<br />
Consulenza tecnica - Valutazione della consulenza -<br />
Poteri del giudice. * Cass. civ., sez. III, 11 marzo<br />
2002, n. 3492, Steuckmann c. Ospedale Regionale<br />
Bolzano - Unità Sanitaria Centro Sud, m., pag. 94.<br />
Documentale - Falso <strong>civile</strong> - Querela di falso. * Cass.<br />
civ., sez. II, 26 marzo 2002, n. 4310, Di Rienzo c.<br />
Sorbi, m., pag. 94.<br />
Documentale - Scrittura privata - Data. * Cass. civ.,<br />
sez. I, 1 marzo 2002, n. 3024, Mazzù c. Fall. Cavitor<br />
Srl, m., pag. 94.<br />
Documentale - Scrittura privata - Verificazione. *<br />
Cass. civ., sez. II, 1 marzo 2002, n. 3009, Smeriglia<br />
c. Rundo, m., pag. 94.<br />
Onere della prova - Pacificità dei fatti - Conseguenziale<br />
esonero dalla necessità di provarli. * Cass.<br />
civ., sez. III, 5 marzo 2002, n. 3175, Tondo c. Conte,<br />
m., pag. 94.<br />
Prove indiziarie - Presunzioni - Incensurabilità in<br />
cassazione. * Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2002, n.<br />
3974, Musto c. Visconti, m., pag. 94.<br />
Prove raccolte in altro processo - Valutabilità da parte<br />
del giudice - Condizioni. * Cass. civ., sez. III, 4<br />
marzo 2002, n. 3102, Pozzolini c. Caso ed altri, m.,<br />
pag. 94.<br />
Testimoniale - Eccezioni - Perdita del documento. *<br />
Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2002, n. 3059, Pegorari<br />
c. Ceniti, m., pag. 94.<br />
Provvedimenti del giudice <strong>civile</strong><br />
Ordinanza - Anticipatoria - Rinuncia alla pronuncia<br />
della sentenza. * Cass. civ., sez. III, 8 marzo 2002,<br />
n. 3434, Mastricci c. <strong>La</strong> Fondiaria Ass.ni Spa ed altro,<br />
m., pag. 94.<br />
Ordinanza - Ordinanza anticipatoria di condanna -<br />
Legittimazione della parte destinataria dell’ordinanza<br />
anticipatoria. * Cass. civ., sez. III, 8 marzo<br />
2002, n. 3434, Mastricci c. <strong>La</strong> Fondiaria Ass.ni Spa<br />
ed altro, m., pag. 95.<br />
Ordinanza - Ordinanza anticipatoria di condanna -<br />
Rinuncia alla pronuncia della sentenza ritualmente<br />
effettuata da una sola delle parti intimate. * Cass.<br />
civ., sez. III, 8 marzo 2002, n. 3434, Mastricci c. <strong>La</strong><br />
Fondiaria Ass.ni Spa ed altro, m., pag. 95.<br />
Ordinanza - Ordinanza anticipatoria di condanna ex<br />
art. 186 quater c.p.c. - Rinuncia alla pronuncia della<br />
sentenza. * Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2002, n.<br />
3194, Alpi Ass.ni Spa in l.c.a c. Iacovelli ed altri,<br />
m., pag. 95.<br />
Religione, culti e chiese<br />
Chiesa cattolica - Enti ecclesiastici - Personalità giuridica.<br />
* Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2002, n. 4627,<br />
Massa ed altro c. Capitolo di San Pietro in Vaticano,<br />
m., pag. 95.<br />
Responsabilità <strong>civile</strong><br />
Causalità (Nesso di) - Apprezzamento di fatto del<br />
giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità.<br />
* Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2002, n. 3492,<br />
Steuckmann c. Ospedale Regionale di Bolzano -<br />
Unità Sanitaria Centro Sud, m., pag. 95.<br />
Cose in custodia - Presunzione di colpa - Caso fortuito.<br />
* Cass. civ., sez. III, 26 marzo 2002, n. 4308,<br />
Scatamacchia c. Prov. Religiosa di S. Pietro Fatebenefratelli,<br />
m., pag. 95.<br />
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - Attività<br />
medico-chirurgica - Onere di diligenza qualificata<br />
a carico del professionista. * Cass. civ., sez.<br />
III, 11 marzo 2002, n. 3492, Steuckmann c. Ospedale<br />
Regionale Bolzano - Unità Sanitaria Centro<br />
Sud, m., pag. 95.<br />
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - At-<br />
tività medico-chirurgica - Sussistenza del nesso<br />
eziologico tra evento dannoso e prestazione sanitaria.<br />
* Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2002, n. 3492,<br />
Steuckmann c. Ospedale Regionale di Bolzano -<br />
Unità Sanitaria Centro Sud, m., pag. 95.<br />
Responsabilità patrimoniale<br />
Cause di prelazione - Ipoteca - Cancellazione - Presupposto<br />
- Terzo datore di ipoteca - Condizione risolutiva<br />
- Fallimento del debitore garantito -<br />
Avveramento - Sopravvenuta inssusistenza di un<br />
valido negozio ipotecario - Esclusione. * Trib. civ.<br />
Nocera Inferiore, sez. II, 11 luglio 2002, S.M.I.A.<br />
Srl c. Fall. R3 di Russo Vincenzo C. Sas, pag. 47.<br />
Cause di prelazione - Ipoteca - Terzo datore di ipoteca<br />
- Fallimento del debitore garantito - Annotazione<br />
del trasferimento - Esclusione - Reclamo contro la<br />
decisione del giudice delegato - Impugnazione -<br />
Ammissibilità - Esclusione - Istanza di ammissione<br />
al passivo. * Trib. civ. Nocera Inferiore, sez. II, 11<br />
luglio 2002, S.M.I.A. Srl c. Fall. R3 di Russo Vincenzo<br />
C. Sas, pag. 47.<br />
Cause di prelazione - Ipoteca - Terzo datore di ipoteca<br />
- Fallimento del debitore garantito - Pagamento<br />
con surrogazione - Annotazione del trasferimento -<br />
Esclusione - Istanza di ammissione al passivo. *<br />
Trib. civ. Nocera Inferiore, sez. II, 11 luglio 2002,<br />
S.M.I.A. Srl c. Fall. R3 di Russo Vincenzo C. Sas,<br />
pag. 47.<br />
Revocazione (Giudizio di)<br />
Motivi - Errore di fatto - Configurabilità. * Cass. civ.,<br />
sez. lav., 2 marzo 2002, n. 3041, De Stefano c. Gesetione<br />
Straordinaria Trasporti Irpini, m., pag. 96.<br />
Motivi - Errore di fatto - Requisito della decisività. *<br />
Cass. civ., sez. II, 7 marzo 2002, n. 3339, Napoli c.<br />
Greco, m., pag. 96.<br />
Risarcimento del danno<br />
Compensatio lucri cum damno - Applicabilità - Condizioni.<br />
* Cass. civ., sez. II, 25 marzo 2002, n.<br />
4205, Santangelo e altri c. Winterthur Assicurazioni<br />
Spa e altri, m., pag. 96.<br />
Danno non patrimoniale - Danno morale - Accertamento<br />
del fatto illecito. * Cass. civ., sez. III, 14<br />
marzo 2002, n. 3728, Fusco ed altr c. Puzone ed altri,<br />
m., pag. 96.<br />
Parenti della vittima (morte di congiunti) - Diritto al<br />
risarcimento - Danni futuri. * Cass. civ., sez. III, 25<br />
marzo 2002, n. 4205, Santangelo e altri c. Winterthur<br />
Assicurazioni Spa e altri, m., pag. 96.<br />
Valutazione e liquidazione - Criteri equitativi - Condizioni<br />
di applicabilità. * Cass. civ., sez. III, 7 marzo<br />
2002, n. 3327, Gentile ed altri c. Com. Salerno,<br />
m., pag. 96.<br />
Valutazione e liquidazione - Danni futuri - Danno derivante<br />
al coniuge. * Cass. civ., sez. III, 25 marzo<br />
2002, n. 4205, Santangelo e altri c. Winterthur Assicurazioni<br />
Spa e altri, m., pag. 96.<br />
Valutazione e liquidazione - Invalidità personale -<br />
Danno biologico. * Cass. civ., sez. II, 14 marzo<br />
2002, n. 3728, Fusco ed altri c. Puzone ed altri, m.,<br />
pag. 96.<br />
Valutazione e liquidazione - Invalidità personale -<br />
Danno da lucro cessante. * Cass. civ., sez. III, 8<br />
marzo 2002, n. 3434, Mastricci c. <strong>La</strong> Fondiaria<br />
Ass.ni Spa ed altro, m., pag. 97.<br />
Riscossione delle imposte<br />
A mezzo ruoli (tributi diretti) - Iscrizione a ruolo -<br />
Omessa o irregolare notificazione dell’avviso di accertamento.<br />
* Cass. civ., sez. V, 8 marzo 2002, n.<br />
3426, Min. Finanze c. Cristaldifilm Srl, m., pag. 97.<br />
Sanzioni - Maggiori redditi - Avviso di mora. * Cass.<br />
civ., sez. V, 1 marzo 2002, n. 2984, Min. Finanze c.<br />
Cardinali, m., pag. 97.<br />
Versamento diretto - Rimborsi - Divieto. * Cass. civ.,<br />
sez. V, 26 marzo 2002, n. 4328, Min. Finanze c.
VIII INDICE SOMMARIO<br />
Fall. Casarredo Srl, m., pag. 97.<br />
Versamento diretto - Rimborsi - Silenzio rifiuto. *<br />
Cass. civ., sez. V, 19 marzo 2002, n. 3954, Min. Finanze<br />
c. Italtel Spa, m., pag. 97.<br />
Versamento diretto - Rimborsi - Termini. * Cass.<br />
civ., sez. V, 19 marzo 2002, n. 3956, Min. Finanze<br />
c. Baldoni ed altri, m., pag. 97.<br />
Versamento diretto - Rimborsi - Termini. * Cass.<br />
civ., sez. V, 29 marzo 2002, n. 4606, Min. Finanze<br />
c. Michelini, m., pag. 97.<br />
Sanità pubblica<br />
Professioni sanitarie - Servizio farmaceutico - Erogazione<br />
dell’assistenza sanitaria ex artt. 43 e 48 legge<br />
n. 833/1978. * Cass. civ., sez. un., ord. 14 marzo<br />
2002, n. 3791, Aita c. A.S.L. n. 2 Castrovillari, m.,<br />
pag. 97.<br />
Sentenza <strong>civile</strong><br />
Contenuto - Esposizione dello svolgimento del processo<br />
- Mancanza. * Cass. civ., sez. II, 4 marzo<br />
2002, n. 3066, Miele c. Croze, m., pag. 98.<br />
Contenuto - Indicazione del giudice - Specificazione<br />
territoriale del giudice. * Cass. civ., sez. I, 5 marzo<br />
2002, n. 3132, Consorzio Cooperative Edilizie<br />
ACLI Comunali Srl c. Naclerio, m., pag. 98.<br />
Motivazione - Contraddittoria - Motivo di impugnazione.<br />
* Cass. civ., sez. V, 19 marzo 2002, n. 3965,<br />
Min. Finanze c. Fall. Union Macchine Utensili Precisione,<br />
m., pag. 98.<br />
Motivazione - Motivazione per relationem - Ammissibilità.<br />
* Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2002, n. 3066,<br />
Miele c. Croze, m., pag. 98.<br />
Omessa pronuncia - Configurabilità - Condizioni. *<br />
Cass. civ., sez. V, 18 marzo 2002, n. 3927, Morfino<br />
c. Min. Finanze, m., pag. 98.<br />
Requisiti - Carattere decisorio - Differenza rispetto<br />
all’ordinanza. * Cass. civ., sez. II, 7 marzo 2002, n.<br />
3330, Speranza Serafina c. Speranza Giuseppe, m.,<br />
pag. 98.<br />
Ultra ed extra petita - rilevabilità d’ufficio - Esclusione.<br />
* Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 2002, n. 3316,<br />
Gambarin ed altri c. Inps, m., pag. 98.<br />
Sicurezza pubblica<br />
Stranieri - Espulsione - Ricorso per cassazione. *<br />
Cass. civ., sez. I, ord. 8 marzo 2002, n. 3454, Ciubotaru,<br />
m., pag. 98.<br />
Stranieri - Minore straniero nel territorio italiano -<br />
Autorizzazione del tribunale per i minorenni all’ingresso<br />
o alla permanenza del familiare. * Cass. civ.,<br />
sez. I, 19 marzo 2002, n. 3991, Seferovic ed altri c.<br />
Proc. Trib. Min. Marche ed altro, m., pag. 99.<br />
Società<br />
Per azioni - Assemblea - Partecipazione - Deliberazioni<br />
assembleari - Impugnazione - Legittimazione<br />
- Deposito in cancelleria di almeno una azione -<br />
Termine per il deposito. * Trib. civ. Catania, sez.<br />
IV, 10 gennaio 2002, Puleo c. Puleo e Figli Spa,<br />
pag. 51.<br />
Per azioni - Assemblea - Partecipazione - Diritto di<br />
intervento - Delibera assembleare - Deposito delle<br />
azioni presso la sede - Inosservanza - Conseguenze<br />
- Nullità o inesistenza della delibera - Nullità. *<br />
Trib. civ. Catania, sez. IV, 10 gennaio 2002, Puleo<br />
c. Puleo e Figli Spa, pag. 51.<br />
Per azioni - Contratti parasociali - Sindacati di voto.<br />
* Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2001, n. 14865,<br />
Luzi c. Di Gregorio, pag. 38.<br />
Spese giudiziali civili<br />
Condanna alle spese - Soccombenza - Riferimento<br />
all’esito finale della lite. * Cass. civ., sez. III, 25<br />
marzo 2002, n. 4201, Mastrecchia c. Del Tredici,<br />
m., pag. 99.<br />
Responsabilità aggravata - Disciplina ex art. 96 c.p.c.<br />
- Configurabilità. * Cass. civ., sez. II, 12 marzo<br />
2002, n. 3573, Bosio <strong>La</strong> Greca c. Panciera, m., pag.<br />
99.<br />
Responsabilità aggravata - Lite temeraria - Domanda<br />
di risarcimento. * Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2002,<br />
n. 3573, Bosio <strong>La</strong> Greca c. Panciera, m., pag. 99.<br />
Responsabilità aggravata - Risarcimento dei danni<br />
conseguenti - Proposizione per la prima volta<br />
all’udienza di precisazione delle conclusioni. *<br />
Cass. civ., sez. II, 18 marzo 2002, n. 3941, De Cesare<br />
c. Bertolotto, m., pag. 99.<br />
Stampa<br />
Attività giornalistica - Rapporto di lavoro subordinato<br />
- Configurabilità. * Cass. civ., sez. lav., 26 marzo<br />
2002, n. 4338, Tartoni c. Gruppo Editoriale<br />
L’Espresso Spa, m., pag. 99.<br />
Successioni mortis causa<br />
Successione testamentaria - Distinzione tra erede e<br />
legatario - Criteri. * Cass. civ., sez. II, 1 marzo<br />
2002, n. 3016, Di Bernardo c. Tuccillo Costruzioni<br />
Srl in liq, m., pag. 99.<br />
Successione testamentaria - Testamento - Interpretazione.<br />
* Cass. civ., sez. II, 27 marzo 2002, n. 4373,<br />
Morini c. Dal Molin, m., pag. 99.<br />
Titoli di credito<br />
Cambiale (o pagherò) - Azione cartolare - Cumulatività<br />
con l’azione causale. * Cass. civ., sez. III, 25<br />
marzo 2002, n. 4203, Dartora c. Tiozzo, m., pag.<br />
99.<br />
Trasporto (Contratto di)<br />
Marittimo ed aereo - Firma del caricatore - Accettazione<br />
implicita della clausola compromissoria per<br />
arbitrato estero. * Cass. civ., sez. un., ord. 1 marzo<br />
2002, n. 3029, UMS Generali Marine Spa c. Clerici<br />
Agenti Srl, m., pag. 99.<br />
Marittimo ed aereo - Trasporto marittimo - Polizza di<br />
carico. * Cass. civ., sez. un., ord. 1 marzo 2002, n.<br />
3029, UMS Generali Marine Spa c. Clerici Agenti<br />
Srl, m., pag. 100.<br />
<strong>Tribuna</strong>le per i minorenni<br />
Procedimento - Competenza - Assegno di mantenimento.<br />
* Cass. civ., sez. I, ord. 15 marzo 2002, n.<br />
3898, Caramia c. Taurisano ed altro, m., pag. 100.<br />
Procedimento - Competenza - Domanda di affidamento<br />
e regolamentazione del diritto di visita. *<br />
Cass. civ., sez. I, ord. 8 marzo 2002, n. 3457, Rovito<br />
c. Mauro, m., pag. 100.<br />
Tributi (in generale)<br />
Accertamento tributario - Avviso di accertamento -<br />
Notifica. * Cass. civ., sez. V, 11 marzo 2002, n.<br />
3513, Ortis Spa Grandi Macchine c. Min. Finanze,<br />
m., pag. 109.<br />
Accertamento tributario - Avviso di accertamento -<br />
Notifica. * Cass. civ., sez. V, 12 marzo 2002, n.<br />
3549, Min. Finanze c. Coop. Agricola Allevatori<br />
San Luca Srl, m., pag. 109.<br />
Accertamento tributario - Avviso di accertamento -<br />
Rinnovazione dell’accertamento. * Cass. civ., sez.<br />
V, 19 marzo 2002, n. 3951, Min. Finanze c. Cassa<br />
Risp. Repubblica San Marino, m., pag. 109.<br />
Accertamento tributario - Concordato tributario -<br />
Adesione del contribuente all’accertamento. *<br />
Cass. civ., sez. V, 18 marzo 2002, n. 3932, Sicos<br />
Snc c. Min. Finanze, m., pag. 110.<br />
Accertamento tributario - Concordato tributario - Notifica<br />
dell’avviso di accertamento. * Cass. civ., sez.<br />
V, 26 marzo 2002, n. 4331, Min. Finanze c. Passeri,<br />
m., pag. 110.<br />
Accertamento tributario - Notifica - Avviso di accertamento.<br />
* Cass. civ., sez. V, 8 marzo 2002, n.<br />
3427, Min. Finanze c. Gerla, m., pag. 110.<br />
Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Limitazione<br />
al controllo della legittimità dello speci-<br />
fico atto impugnato. * Cass. civ., sez. V, 26 marzo<br />
2002, n. 4334, Cadel Srl c. Min. Finanze, m., pag.<br />
110.<br />
Contenzioso tributario - Conciliazione giudiziale -<br />
Condizioni. * Cass. civ., sez. V, 26 marzo 2002, n.<br />
4320, Min. Finanze c. Gili, m., pag. 110.<br />
Contenzioso tributario - Procedimento - Appello. *<br />
Cass. civ., sez. V, 11 marzo 2002, n. 3520, Cova c.<br />
Min. Finanze, m., pag. 110.<br />
Contenzioso tributario - Procedimento - Appello. *<br />
Cass. civ., sez. V, 25 marzo 2002, n. 4271, Min. Finanze<br />
c. Olmsted Remington, m., pag. 110.<br />
Contenzioso tributario - Procedimento - Appello. *<br />
Cass. civ., sez. V, 26 marzo 2002, n. 4333, Brusaferro<br />
c. Min. Finanze, m., pag. 111.<br />
Contenzioso tributario - Procedimento - Appello. *<br />
Cass. civ., sez. V, 26 marzo 2002, n. 4335, Di Lucia<br />
ed altra c. Min. Finanze, m., pag. 111.<br />
Contenzioso tributario - Procedimento - Avviso di<br />
rettifica. * Cass. civ., sez. V, 15 marzo 2002, n.<br />
3865, Min. Finanze c. Uff. del Registro di <strong>La</strong> Spezia,<br />
m., pag. 111.<br />
Contenzioso tributario - Procedimento - Commissione<br />
tributaria. * Cass. civ., sez. V, 18 marzo 2002, n.<br />
3936, Immob. Italia Mengoni e C. Sas c. Com. Porto<br />
Recanati, m., pag. 111.<br />
Contenzioso tributario - Procedimento - Commissioni<br />
tributarie. * Cass. civ., sez. V, 8 marzo 2002, n.<br />
3416, Min. Finanze c. Dival Vita Spa, m., pag. 111.<br />
Contenzioso tributario - Procedimento - Compensi<br />
agli incaricati dell’assistenza tecnica. * Cass. civ.,<br />
sez. V, 7 marzo 2002, n. 3355, Min. Finanze c. De<br />
Rosa, m., pag. 111.<br />
Contenzioso tributario - Procedimento - Comunicazioni<br />
e notificazioni. * Cass. civ., sez. V, 25 marzo<br />
2002, n. 4274, Min. Finanze c. Zambon, m., pag.<br />
111.<br />
Contenzioso tributario - Procedimento - Estensione<br />
all’esame di ragioni e circostanze nuove e diverse<br />
da quelle invocate originariamente dall’ufficio. *<br />
Cass. civ., sez. V, 22 marzo 2002, n. 4125, Società<br />
Semplice Gabriele c. Min. Finanze, m., pag. 111.<br />
Contenzioso tributario - Procedimento - Indagine sulla<br />
legittimità della pretesa avanzata con il provvedimento<br />
impugnato. * Cass. civ., sez. V, 7 marzo<br />
2002, n. 3345, SEPO Srl c. Min. Finanze, m., pag.<br />
112.<br />
Contenzioso tributario - Procedimento - Istruzione<br />
del processo. * Cass. civ., sez. V, 11 marzo 2002, n.<br />
3526, Verdiglione c. Min. Finanze, m., pag. 112.<br />
Contenzioso tributario - Procedimento - Istruzione<br />
del processo. * Cass. civ., sez. V, 25 marzo 2002, n.<br />
4269, Min. Finanze c. Politini, m., pag. 112.<br />
Contenzioso tributario - Procedimento - Mandato alle<br />
liti. * Cass. civ., sez. V, 12 marzo 2002, n. 3537,<br />
Piccitto ed altro c. Min. Finanze, m., pag. 112.<br />
Contenzioso tributario - Procedimento - Nullità della<br />
sentenza. * Cass. civ., sez. V, 12 marzo 2002, n.<br />
3547, Colombo c. Min. Finanze, m., pag. 112.<br />
Contenzioso tributario - Procedimento - Proroga dei<br />
termini. * Cass. civ., sez. V, 26 marzo 2002, n.<br />
4333, Brusaferro c. Min. Finanze, m., pag. 112.<br />
Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso alla<br />
commissione tributaria. * Cass. civ., sez. V, 1 marzo<br />
2002, n. 2969, Min. Finanze c. Bonfante, m.,<br />
pag. 112.<br />
Contenzioso tributario - Qualificazione giuridica della<br />
fattispecie - Ultrapetizione. * Cass. civ., sez. V,<br />
18 marzo 2002, n. 3936, Immob. Italia Mengoni e<br />
C. Sas c. Com. Porto Recanati, m., pag. 112.<br />
Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Condono fiscale<br />
- Definizione agevolata. * Cass. civ., sez. V, 1<br />
marzo 2002, n. 2976, Min. Finanze ed altro c. Cavicchio<br />
ed altro, m., pag. 113.<br />
Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Condono fiscale<br />
- Definizione. * Cass. civ., sez. V, 1 marzo<br />
2002, n. 2974, Min. Finanze c. Satini, m., pag. 113.<br />
Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Condono fi-
scale - Dichiarazione integrativa in materia di Iva.<br />
* Cass. civ., sez. V, 18 marzo 2002, n. 3940, Aquilecchia<br />
c. Min. Finanze, m., pag. 113.<br />
Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Condono fiscale<br />
- Dichiarazione integrativa. * Cass. civ., sez.<br />
V, 19 marzo 2002, n. 3965, Min. Finanze c. Fall.<br />
Union Macchine Utensili Precisione, m., pag. 113.<br />
Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Condono fiscale<br />
- Domanda. * Cass. civ., sez. V, 12 marzo<br />
2002, n. 3546, Min. Finanze c. Nuovo Salumif. Fabriano<br />
Srl, m., pag. 113.<br />
Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Consorzi per<br />
le aree ed i nuclei di sviluppo industriale - Natura di<br />
ente pubblico economico. * Cass. civ., sez.V, 7<br />
marzo 2002, n. 3366, Spa Banco di Sicilia ed altri<br />
c. Consorzio a.s.i. Provincia Messina, m., pag. 113.<br />
Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Consorzi per<br />
le aree ed i nuclei di sviluppo industriale - Obblighi<br />
contributivi degli enti partecipanti. * Cass. civ., sez.<br />
V, 7 marzo 2002, n. 3366, Banco di Sicilia Spa ed<br />
altri c. Consorzio a.s.i. Provincia Messina, m., pag.<br />
113.<br />
Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Cooperativa<br />
agricola - Condizioni. * Cass. civ., sez. V, 27 marzo<br />
2002, n. 4398, Cooperativa Frola Srl c. Min. Finanze,<br />
m., pag. 113.<br />
Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Credito - Atti<br />
giudiziari relativi a dette operazioni. * Cass. civ.,<br />
sez. V, 29 marzo 2002, n. 4586, Coopcred Spa c.<br />
Min. Finanze, m., pag. 113.<br />
Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Credito - Attività<br />
creditizia a medio e lungo termine. * Cass. civ.,<br />
sez. V, 26 marzo 2002, n. 4327, Min. Finanze ed altro<br />
c. Imm. Palatino Srl, m., pag. 114.<br />
Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Credito - Attività<br />
creditizia a medio e lungo termine. * Cass. civ.,<br />
sez. V, 29 marzo 2002, n. 4611, Min. Finanze c. Sicilcassa<br />
Spa, m., pag. 114.<br />
Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Credito -<br />
Esenzione dall’imposta ipotecaria. * Cass. civ., sez.<br />
V, 29 marzo 2002, n. 4598, Coopercred Spa c. Min.<br />
Finanze, m., pag. 114.<br />
Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Credito -<br />
Esenzione dell’imposta ipotecaria. * Cass. civ., sez.<br />
V, 29 marzo 2002, n. 4598, Coopercred Spa c. Min.<br />
Finanze, m., pag. 114.<br />
Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Credito - Finanziamento<br />
agevolato ex art. 15 D.P.R. n. 601 del<br />
1973. * Cass. civ., sez. V, 28 marzo 2002, n. 4530,<br />
Min. Finanze ed altro c. Sicilcassa Spa in l.c.a, m.,<br />
pag. 114.<br />
Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Esenzione<br />
dall’Iva - Acquisti di nuove attrezzature per il potenziamento<br />
di aziende agricole danneggiate dal sisma<br />
del 1980. * Cass. civ., sez. V, 29 marzo 2002,<br />
n. 4585, Min. Finanze c. Iannella, m., pag. 114.<br />
Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Imprese costituite<br />
nel Mezzogiorno - Esenzione decennale dalle<br />
imposte sul reddito. * Cass. civ., sez. V, 1 marzo<br />
2002, n. 2966, Insider Srl c. Min. Finanze, m., pag.<br />
114.<br />
Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Imprese costituite<br />
nel Mezzogiorno - Esenzione decennale dalle<br />
imposte sul reddito. * Cass. civ., sez. V, 1 marzo<br />
2002, n. 2983, Min. Finanze c. SGM Spa, m., pag.<br />
115.<br />
Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Mezzogiorno -<br />
Esenzione decennale dalle imposte sul reddito. *<br />
Cass. civ., sez. V, 18 marzo 2002, n. 3925, Min. Finanze<br />
c. Italkali Spa, m., pag. 115.<br />
Esenzioni ed agevolazioni (benefici) Esenzione venticinquennale<br />
sul reddito dei fabbricati - Esclusione.<br />
* Cass. civ., sez. V, 25 marzo 2002, n. 4272,<br />
Min. Finanze c. Edilarma Snc, m., pag. 115.<br />
Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi -<br />
Solidarietà tributaria. * Cass. civ., sez. V, 1 marzo<br />
2002, n. 2984, Min. Finanze c. Cardinali, m., pag.<br />
115.<br />
INDICE SOMMARIO IX<br />
Sanzioni civili e amministrative - Esonero dal pagamento<br />
delle sanzioni amministrative per violazioni<br />
di legge tributaria - Condizione. * Cass. civ., sez. V,<br />
8 marzo 2002, n. 3417, Min. Finanze c. INFIM Spa,<br />
m., pag. 115.<br />
Tributi degli enti pubblici locali<br />
Imposta comunale sugli immobili - Esenzioni -<br />
Esclusione. * Cass. civ., sez. V, 19 marzo 2002, n.<br />
3971, Com. Verona c. Consorzio ZAI di Verona,<br />
m., pag. 100.<br />
Imposta comunale sull’incremento di valore degli<br />
immobili - Attività di accertamento - Dichiarazione.<br />
* Cass. civ., sez. V, 22 marzo 2002, n. 4108,<br />
Min. Finanze c. Imm. Al Castello Srl, m., pag. 100.<br />
Imposta comunale sull’incremento di valore degli<br />
immobili - Imponibile - Determinazione. * Cass.<br />
civ., sez. V, 22 marzo 2002, n. 4120, Selli Lorenzo<br />
ed altri c. Min. Finanze, m., pag. 100.<br />
Imposta comunale sull’incremento di valore degli<br />
immobili - Imponibile - Determinazione. * Cass.<br />
civ., sez. V, 8 marzo 2002, n. 3420, ECI Spa c. Min.<br />
Finanze, m., pag. 100.<br />
Imposta comunale sull’incremento di valore degli<br />
immobili - Imponibile - Inapplicabilità ai terreni<br />
fatti oggetto di destinazione edificatoria. * Cass.<br />
civ., sez.V, 27 marzo 2002, n. 4381, De Falco Bernardino<br />
ed altra c. Min. Finanze, m., pag. 100.<br />
Imposta locale sui redditi - Base imponibile - Società<br />
con sede negli Usa. * Cass. civ., sez. V, 8 marzo<br />
2002, n. 3410, Min. Finanze c. Soc. Uniroyal Inc,<br />
m., pag. 101.<br />
Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche -<br />
Presupposto - Concessionari di spazi siti in edifici<br />
stabilmente adibiti dal comune a mercato all’ingrosso.<br />
* Cass. civ., sez. V, 22 marzo 2002, n. 4124,<br />
Srl Ortofrutticola Soldini c. Com. Novara, m., pag.<br />
101.<br />
Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche -<br />
Presupposto impositivo - Individuazione nell’occupazione<br />
comportante sottrazione della superficie<br />
all’uso pubblico. * Cass. civ., sez. V, 7 marzo 2002,<br />
n. 3363, SER Spa c. Com. Bergamo, m., pag. 101.<br />
Tributi erariali diretti<br />
Accertamento - Avviso di accertamento - Motivazione.<br />
* Cass. civ., sez. V, 15 marzo 2002, n. 3861,<br />
The Hong Kong and Shangai Banking Corporation<br />
c. Min. Finanze, m., pag. 101.<br />
Accertamento - Avviso di accertamento - Motivazione.<br />
* Cass. civ., sez. V, 6 marzo 2002, n. 3257, Petralito<br />
c. Min. Finanze, m., pag. 101.<br />
Accertamento - Avviso di accertamento - Requisiti. *<br />
Cass. civ., sez. V, 18 marzo 2002, n. 3936, Immob.<br />
Italia Mengoni e C. Sas c. Com. Porto Recanati, m.,<br />
pag. 101.<br />
Accertamento - Avviso di accertamento - Requisiti. *<br />
Cass. civ., sez. V, 26 marzo 2002, n. 4332, Cestaro<br />
c. Min. Finanze, m., pag. 101.<br />
Accertamento - Dichiarazione annuale - Termini per<br />
la presentazione. * Cass. civ., sez. V, 26 marzo<br />
2002, n. 4333, Brusaferro c. Min. Finanze, m., pag.<br />
102.<br />
Accertamento - Poteri degli uffici delle imposte -<br />
Ispezione o verifica. * Cass. civ., sez. V, 22 ottobre<br />
2001, n. 12871, Ass. Chiesa Scientology di Milano<br />
c. Min. Finanze, m., pag. 102.<br />
Accertamento - Poteri degli uffici delle imposte -<br />
Onere del contribuente. * Cass. civ., sez. V, 29 marzo<br />
2002, n. 4601, Pugliese c. Min. Finanze, m., pag.<br />
102.<br />
Accertamento - Sanzioni - Omessa presentazione<br />
della denuncia da parte dei sostituti di imposte. *<br />
Cass. civ., sez. V, 12 marzo 2002, n. 3542, Min. Finanze<br />
c. Fall. Eichlinger, m., pag. 102.<br />
Accertamento - Sanzioni - Omessa richiesta di chiarimenti.<br />
* Cass. civ., sez. V, 27 marzo 2002, n.<br />
4387, Amato c. Min. Finanze, m., pag. 102.<br />
Accertamento - Sanzioni - Omissione, incompletezza<br />
e infedeltà della dichiarazione. * Cass. civ., sez. V,<br />
12 marzo 2002, n. 3539, Min. Finanze c. Ariengena,<br />
m., pag. 102.<br />
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Base imponibile<br />
- Indennità conseguita a titolo di risarcimento<br />
del danno. * Cass. civ., sez. V, 19 marzo<br />
2002, n. 3956, Min. Finanze c. Baldoni ed altri, m.,<br />
pag. 103.<br />
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Base imponibile<br />
- Interessi maturati sui crediti di imposta<br />
vantati dal contribuente. * Cass. civ., sez. V, 15<br />
marzo 2002, n. 3861, The Hong Kong and Shangai<br />
Banking Corporation c. Min. Finanze, m., pag. 103.<br />
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Base imponibile<br />
- Plusvalenze patrimoniali. * Cass. civ.,<br />
sez. V, 22 marzo 2002, n. 4117, <strong>La</strong>tteria Bondesan<br />
di M. G. Bondesan C. Snc ed altri c. Min. Finanze,<br />
m., pag. 103.<br />
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Base imponibile<br />
- Redditi da lavoro dipendente. * Cass.<br />
civ., sez. V, 8 marzo 2002, n. 3421, Min. Finanze c.<br />
De Luca, m., pag. 103.<br />
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Base imponibile<br />
- Redditi di capitali. * Cass. civ., sez. V, 7<br />
marzo 2002, n. 3345, SEPO Srl c. Min. Finanze, m.,<br />
pag. 103.<br />
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Base imponibile<br />
- Redditi di impresa. * Cass. civ., sez. V, 1<br />
marzo 2002, n. 2979, Min. Finanze c. Calamai, m.,<br />
pag. 103.<br />
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Base imponibile<br />
- Redditi di impresa. * Cass. civ., sez. V,<br />
19 marzo 2002, n. 3963, Min. Finanze c. Ilfa Srl,<br />
m., pag. 103.<br />
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Base imponibile<br />
- Redditi di impresa. * Cass. civ., sez. V, 7<br />
marzo 2002, n. 3347, Min. Finanze c. Banca Pop.<br />
Milano Soc. Coop. a r.l, m., pag. 103.<br />
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Detrazioni<br />
- Spese relative all’aggiornamento dell’imprenditore<br />
e dei suoi dipendenti. * Cass. civ., sez. V, 15<br />
marzo 2002, n. 3871, Zeneca Spa c. Min. Finanze,<br />
m., pag. 104.<br />
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Oneri deducibili<br />
- Contributi non obbligatori versati al di<br />
fuori di un rapporto di lavoro dipendente. * Cass.<br />
civ., sez. V, 12 marzo 2002, n. 3560, Min. Finanze<br />
c. Brusamarello, m., pag. 104.<br />
Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Base<br />
imponibile - Accertamento. * Cass. civ., sez. V, 12<br />
marzo 2002, n. 3545, Min. Finanze c. Damonte Costruz.<br />
Spa, m., pag. 104.<br />
Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Base<br />
imponibile - Deducibilità delle spese di addestramento<br />
del personale. * Cass. civ., sez. V, 15 marzo<br />
2002, n. 3861, The Hong Kong and Shangai<br />
Banking Corporation, m., pag. 104.<br />
Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Enti<br />
non commerciali - Enti religiosi. * Cass. civ., sez.<br />
V, 22 ottobre 2001, n. 12871, Ass. Chiesa Scientology<br />
di Milano c. Min. Finanze, m., pag. 104.<br />
Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Enti<br />
non commerciali - Reddito imponibile. * Cass. civ.,<br />
sez. V, 18 marzo 2002, n. 3931, Min. Finanze c.<br />
Ass. Naz. Dipendenti Autoferrotranviarie, m., pag.<br />
104.<br />
Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Società<br />
- Base imponibile. * Cass. civ., sez. V, 8 marzo<br />
2002, n. 3413, DOW Italia Spa c. Min. Finanze, m.,<br />
pag. 104.<br />
Tributi erariali indiretti<br />
Imposta di fabbricazione - Riscossione - Competenza.<br />
* Cass. civ., sez. V, 29 marzo 2002, n. 4590,<br />
Freato c. Min. Finanze, m., pag. 104.<br />
Imposta di fabbricazione - Sacchetti di plastica non<br />
biodegradabili - Produzione. * Cass. civ., sez. V, 11
X INDICE SOMMARIO<br />
marzo 2002, n. 3522, Celoplastic Sas c. Min. Finanze,<br />
m., pag. 105.<br />
Imposta di registro - Accertamento - Atto concernente<br />
più immobili. * Cass. civ., sez. V, 18 marzo<br />
2002, n. 3927, Morfino c. Min. Finanze, m., pag.<br />
105.<br />
Imposta di registro - Accertamento - Dichiarazione<br />
dei contribuenti di volersi avvalere del sistema automatico<br />
di valutazione ex art. 52 cit. * Cass. civ.,<br />
sez. V, 1 marzo 2002, n. 2965, Mastroddi ed altre c.<br />
Min. Finanze, m., pag. 105.<br />
Imposta di registro - Accertamento - Valutazione automatica.<br />
* Cass. civ., sez. V, 1 marzo 2002, n.<br />
2973, Min. Finanze c. Nardelli, m., pag. 105.<br />
Imposta di registro - Applicazione dell’imposta -<br />
Atto di costituzione di un fondo patrimoniale. *<br />
Cass. civ., sez. V, 7 marzo 2002, n. 3343, Min. Finanze<br />
c. Negroni ed altro, m., pag. 105.<br />
Imposta di registro - Atti e contratti in genere - Fusione<br />
per incorporazione di società. * Cass. civ., sez.<br />
V, 26 marzo 2002, n. 4323, Min. Finanze c. Fiat<br />
Auto Spa, m., pag. 105.<br />
Imposta di registro - Atti e contratti in genere - Società.<br />
* Cass. civ., sez. V, 12 marzo 2002, n. 3551,<br />
BCF Breda Costr. Ferrov c. Min. Finanze, m., pag.<br />
105.<br />
Imposta di registro - Atti e contratti in genere - Trasferimento<br />
di beni immobili in genere. * Cass. civ.,<br />
sez. V, 12 marzo 2002, n. 3559, Min. Finanze c.<br />
Cerbone, m., pag. 106.<br />
Imposta di registro - Atti ed operazioni di società e di<br />
associazioni - Determinazione della base imponibile.<br />
* Cass. civ., sez. V, 7 marzo 2002, n. 3342, Ferrari<br />
c. Tosimobili Spa ed altro, m., pag. 106.<br />
Imposta di registro - Esenzioni ed agevolazioni - Decadenza.<br />
* Cass. civ., sez. V, 12 marzo 2002, n.<br />
3561, Min. Finanze c. Com. Muravera, m., pag.<br />
106.<br />
Imposta di successione - Accertamento - Liquidazione<br />
della maggiore imposta. * Cass. civ., sez. V, 15<br />
marzo 2002, n. 3860, Min. Finanze c. Cesari, m.,<br />
pag. 106.<br />
Imposta di successione - Detrazioni - Invim relativa<br />
a ciascun immobile trasferito. * Cass. civ., sez. V, 1<br />
marzo 2002, n. 2990, Min. Finanze c. Petrani Pauletich,<br />
m., pag. 106.<br />
Imposta di successione - Valutazione della base imponibile<br />
- Presunzione di appartenenza. * Cass.<br />
civ., sez. V, 15 marzo 2002, n. 3860, Min. Finanze<br />
c. Cesari, m., pag. 106.<br />
Imposta di successione - Valutazione della base imponibile<br />
- Trasferimento di azioni non quotate in<br />
borsa. * Cass. civ., sez. V, 19 marzo 2002, n. 3960,<br />
Canale e altra c. Min. Finanze, m., pag. 106.<br />
Imposta sul valore aggiunto - Accertamento e riscossione<br />
- Avviso di accertamento. * Cass. civ., sez. V,<br />
28 marzo 2002, n. 4534, D’Angiò c. Min. Finanze,<br />
m., pag. 106.<br />
Imposta sul valore aggiunto - Accertamento e riscos-<br />
sione - Dichiarazione. * Cass. civ., sez. V, 1 marzo<br />
2002, n. 2970, Sannella c. Min. Finanze, m., pag.<br />
107.<br />
Imposta sul valore aggiunto - Accertamento e riscossione<br />
- Documentazione bancaria. * Cass. civ., sez.<br />
V, 1 marzo 2002, n. 2980, Esporedil Srl c. Min. Finanze,<br />
m., pag. 107.<br />
Imposta sul valore aggiunto - Accertamento e riscossione<br />
- Effetto retroattivo. * Cass. civ., sez. V, 8<br />
marzo 2002, n. 3414, EN.GI. di Bissoli Enrico C.<br />
Sas c. Min. Finanze, m., pag. 107.<br />
Imposta sul valore aggiunto - Accertamento e riscossione<br />
- Intimazione di pagamento. * Cass. civ., sez.<br />
V, 12 marzo 2002, n. 3540, Min. Finanze c. Tasca,<br />
m., pag. 107.<br />
Imposta sul valore aggiunto - Accertamento e riscossione<br />
- Notifica. * Cass. civ., sez. V, 12 marzo<br />
2002, n. 3558, Min. Finanze c. SAM Srl, m., pag.<br />
107.<br />
Imposta sul valore aggiunto - Accertamento e riscossione<br />
- Presunzioni di cessione e di acquisto. *<br />
Cass. civ., sez. V, 18 marzo 2002, n. 3929, Zanettin<br />
c. Min. Finanze, m., pag. 107.<br />
Imposta sul valore aggiunto - Accertamento e riscossione<br />
- Presunzioni di cessione e di acquisto. *<br />
Cass. civ., sez. V, 18 marzo 2002, n. 3929, Zanettin<br />
c. Min. Finanze, m., pag. 107.<br />
Imposta sul valore aggiunto - Accertamento e riscossione<br />
- Presunzioni di cessione e di acquisto. *<br />
Cass. civ., sez. V, 19 marzo 2002, n. 3949, Fal. Carni<br />
Spa ed altri c. Min. Finanze, m., pag. 107.<br />
Imposta sul valore aggiunto - Assoggettabilità ad imposizione<br />
- Proventi provenienti da attività illecita.<br />
* Cass. civ., sez. V, 12 marzo 2002, n. 3550, Min.<br />
Finanze c. Rocomm Srl, m., pag. 108.<br />
Imposta sul valore aggiunto - Cessione di beni - Esercizio<br />
di più attività. * Cass. civ., sez. V, 11 marzo<br />
2002, n. 3517, Alovisi c. Min. Finanze, m., pag.<br />
108.<br />
Imposta sul valore aggiunto - Cessione di beni - Operazioni<br />
imponibili. * Cass. civ., sez. V, 1 marzo<br />
2002, n. 2968, Min. Finanze c. Impresa Capolo<br />
Spa, m., pag. 108.<br />
Imposta sul valore aggiunto - Dichiarazioni - Mediante<br />
spedizione a mezzo lettera raccomandata. *<br />
Cass. civ., sez. V, 1 marzo 2002, n. 2989, Balsamini<br />
c. Min. Finanze, m., pag. 108.<br />
Imposta sul valore aggiunto - Esenzioni ed agevolazioni<br />
- Dichiarazione di inizio attività. * Cass. civ.,<br />
sez. V, 7 marzo 2002, n. 3354, Min. Finanze c. Pesolillo,<br />
m., pag. 108.<br />
Imposta sul valore aggiunto - Esenzioni ed agevolazioni<br />
- Dichiarazione. * Cass. civ., sez. V, 1 marzo<br />
2002, n. 2982, Min. Finanze c. ICD di Carbone Stanislao,<br />
m., pag. 108.<br />
Imposta sul valore aggiunto - Esezioni ed agevolazioni<br />
- Servizi di vigilanza. * Cass. civ., sez. V, 25<br />
marzo 2002, n. 4254, Coop. Medaglia d’Oro Maggiore<br />
Carabinieri Rocco <strong>La</strong>zazzera c. Agenzia delle<br />
Entrate, m., pag. 108.<br />
Imposta sul valore aggiunto - Rimborso - Dichiarazione<br />
Iva del curatore per il periodo prefallimentare.<br />
* Cass. civ., sez. V, 22 marzo 2002, n. 4104,<br />
Min. Finanze c. Fall. Pozzi, m., pag. 108.<br />
Imposta sul valore aggiunto - Sanzioni pecuniarie -<br />
Ripetibilità della somma versata dal contribuente. *<br />
Cass. civ., sez. V, 26 marzo 2002, n. 4330, Min. Finanze<br />
c. Soc. Azionaria Condotta Acque Potabili<br />
Spa, m., pag. 108.<br />
Imposta sul valore aggiunto - Sanzioni pecuniarie -<br />
Sanatoria. * Cass. civ., sez. V, 22 marzo 2002, n.<br />
4121, Rocco Giocattoli Srl c. Min. Finanze, m.,<br />
pag. 109.<br />
Imposta sulle assicurazioni - Accertamento e riscossione<br />
- In capo all’assicuratore. * Cass. civ., sez. V,<br />
7 marzo 2002, n. 3347, Min. Finanze c. Banca Pop.<br />
Milano Soc. Coop. a r.l, m., pag. 109.<br />
Imposta sulle donazioni - Donazione con riserva di<br />
usufrutto a favore anche di un terzo - Differimento<br />
dell’atto di liberalità nei confronti del terzo alla premorienza<br />
del donante. * Cass. civ., sez. V, 8 marzo<br />
2002, n. 3407, Vitale c. Min. Finanze, m., pag. 109.<br />
Imposta sulle donazioni - Pluralità di donazioni - Donazione<br />
con riserva di usufrutto a favore di terzo. *<br />
Cass. civ., sez. V, 8 marzo 2002, n. 3407, Vitale c.<br />
Min. Finanze, m., pag. 109.<br />
Usi civici<br />
Commissari regionali - Competenza - Accertamento<br />
della qualità del suolo. * Cass. civ., sez. un., 1 marzo<br />
2002, n. 3031, De Simone ed altro c. Palmieri,<br />
m., pag. 115.<br />
Impugnazioni - Reclamo alla corte di appello - Condizioni.<br />
* Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2002, n.<br />
3575, Università Agraria di Monte Romano c. Università<br />
Agraria di Tarquinia, m., pag. 115.<br />
Usufrutto<br />
Abitazione ed uso - Cessione - Durata. * Cass. civ.,<br />
sez. II, 27 marzo 2002, n. 4376, Renna c. Carbone,<br />
m., pag. 115.<br />
Vendita<br />
Promessa di vendita (contratto preliminare-compromesso)<br />
- Clausole - Impegno delle parti di indicare<br />
un prezzo inferiore a quello pattuito. * Cass. civ.,<br />
sez. II, 7 marzo 2002, n. 3328, Imm. Tuscia ed altro<br />
c. Costantini ed altro, m., pag. 115.<br />
Promessa di vendita (contratto preliminare-compromesso)<br />
- Clausole - Mutamento del destinatario<br />
dell’acquisto. * Cass. civ., sez. II, 7 marzo 2002, n.<br />
3328, Imm. Tuscia Srl ed altri c. Costantini ed altro,<br />
m., pag. 116.<br />
Promessa di vendita (contratto preliminare-compromesso)<br />
- Inadempimento del promittente venditore<br />
- Risoluzione del contratto. * Cass. civ., sez. II, 12<br />
marzo 2002, n. 3565, Broccoletti c. Cenerelli, m.,<br />
pag. 116.
DOTTRINA<br />
POSSIBILITÀ DI ATTIVITÀ PERICOLOSA PER UNA ORGANIZZAZIONE SPORTIVA<br />
L’attività sportiva, come notorio, è causa non infrequente<br />
di infortuni, talora dovuti alla imprudenza di chi la<br />
pratica, talaltra attribuibili a precise responsabilità di terzi<br />
estranei che possono essere, in alcuni casi, soggetti che praticano<br />
la medesima disciplina sportiva insieme o in antagonismo<br />
con il soggetto infortunato, ed in altri casi gli organizzatori<br />
di quella attività sportiva e i gestori delle<br />
attrezzature utilizzate al medesimo scopo.<br />
Tralasciando dall’occuparci qui dell’infortunio dovuto a<br />
una mera fatalità o ad imprudenza del soggetto e focalizzando,<br />
invece, la nostra attenzione sugli incidenti che si verificano<br />
durante l’utilizzazione di impianti predisposti ad<br />
una determinata attività sportiva – per i quali sia ipotizzabile<br />
una qualche responsabilità dei gestori di quegli impianti<br />
–, pensiamo sia innanzitutto il caso di operare una distinzione<br />
fra la pratica sportiva e l’agonismo sportivo, atteso<br />
che talora si riscontra una qualche confusione in proposito,<br />
suscettibile di provocare come conseguenza valutazioni<br />
aberranti nell’apprezzamento di quelle responsabilità di cui<br />
intendiamo occuparci.<br />
Quando si legge invero (Trib. civ. Sondrio 19 giugno<br />
2001, n. 383, in Arch. giur. circ. e sin. strad. 2002, p. 316)<br />
che «l’utente di un impianto connesso all’esercizio di attività<br />
sportiva deve accettare l’ordinario rischio che è insito<br />
nella attività medesima adeguando il suo operato alle regole<br />
di ordinaria prudenza, conformemente alla propria esperienza,<br />
entro il limite delle attitudini e capacità fisiche di cui<br />
solo esso utente può essere consapevole (vedi in tal senso<br />
Cass. n. 1564 del 20 febbraio 1997)» non si può fare a meno<br />
di provare una qualche perplessità. <strong>La</strong> sentenza della Corte<br />
Suprema, cui fanno riferimento i giudici di Sondrio, parla<br />
invero non di pura e semplice attività sportiva, ma di attività<br />
agonistica che «implica l’accettazione del rischio ad essa<br />
inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni<br />
da essi eventualmente sofferti rientranti nell’alea normale<br />
ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori,<br />
al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto<br />
le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti<br />
confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di<br />
eventuali regolamenti sportivi» (in Arch. civ. 1997, p.<br />
1273).<br />
Ora non è chi non veda la differenza esistente fra lo sciatore<br />
che percorre per diletto suo personale una pista – pur<br />
cercando di realizzare un bello stile ed un buon tempo – e<br />
l’atleta che gareggia per strappare, se non il primato, comunque<br />
un piazzamento migliore rispetto a quello di un altro<br />
concorrente.<br />
Il primo è uno sportivo, il secondo un atleta; il primo pratica<br />
lo sport per diletto, il secondo per agonismo, il quale altro<br />
non è che lo sforzo o l’impegno che gli atleti pongono<br />
nello svolgere le gare (e cioè competizioni).<br />
Il primo accetta l’ordinario rischio che è insito nella attività<br />
sportiva praticata, il secondo accetta un rischio ben<br />
più grave connesso alla attività agonistica.<br />
di Edgardo Colombini<br />
Nella prima situazione – e cioè in quella di una attività<br />
puramente e semplicemente sportiva – le attrezzature predisposte<br />
da chi organizza l’attività sportiva devono essere<br />
tali da non rendere più grave quel rischio ordinario che affronta<br />
ed accetta lo sportivo medio.<br />
Nella seconda situazione – e cioè in quella di una attività<br />
agonistica – le attrezzature predisposte devono corrispondere<br />
ad uno standard più elevato, atteso il ben maggior rischio<br />
corso dagli atleti in gara, ma non possono comunque<br />
andare – proprio come indica la Corte di cassazione – al di<br />
là delle «normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti<br />
confacenti alla specificata attività sportiva», atteso che chi<br />
pratica attività agonistica non può non accettare in partenza<br />
proprio quel maggior specifico rischio che comporta la partecipazione<br />
a quel tipo di gare.<br />
Ne consegue che la valutazione delle responsabilità di<br />
terzi estranei al soggetto infortunato non potrà mai essere<br />
identica, atteso che i presupposti e i parametri di rischio<br />
delle due situazioni sono estremamente differenti.<br />
Da qui le nostre perplessità di fronte al richiamo operato<br />
dal <strong>Tribuna</strong>le di Sondrio ad una decisione della Cassazione<br />
riguardante una realtà di attività agonistica, mentre si stava<br />
occupando di un infortunio verificatosi in occasione<br />
dell’esercizio di una pratica sportiva da parte di un soggetto<br />
che al solo personale svago e divertimento pensava e non<br />
all’agonismo o ad una gara con altri soggetti.<br />
Fatta questa premessa necessaria ad una diversa valutazione<br />
di eventuali responsabilità di terzi in caso di incidente,<br />
dal momento che determinate cautele, pur indispensabili a<br />
eliminare o contenere un rischio per un dilettante qualsiasi,<br />
possono risultare del tutto superflue per un atleta in gara,<br />
vorremmo ora passare a considerare a quale tipologia di responsabilità<br />
ci si debba riferire in caso di sinistri verificatisi<br />
in occasione dell’utilizzo di una attrezzatura approntata da<br />
una organizzazione sportiva.<br />
In giurisprudenza tendenzialmente si esclude che si<br />
possa parlare di esercizio di attività pericolosa, come, ad<br />
esempio, nella gestione di un impianto sciistico (Cass. civ.,<br />
sez. III,12 maggio 2000, n. 6113, in Arch. civ. 2001, p. 399),<br />
prediligendosi invece il riferimento all’art. 2043 c.c.<br />
Ma una generalizzazione non ci sembra possibile perché<br />
le situazioni che possono prospettarsi sono talora tali da<br />
portare a differenti conclusioni, come nel caso di una pista<br />
prativa per discesa con devalkart, che è giustappunto il caso<br />
da cui qui prendiamo le mosse.<br />
E tanto perché, proprio mentre si esclude la riferibilità<br />
all’art. 2050 c.c., ricordando che «la caratteristica di pericolosità<br />
(che la giurisprudenza vuole particolare) deve essere<br />
intrinseca alla attività presa in esame» (Trib. Sondrio,<br />
ibid., p. 315), non ci si avvede che giustappunto in quella situazione<br />
deve riconoscersi la esistenza di una pericolosità<br />
intrinseca.<br />
Giova qui ricordare invero preliminarmente che la prescrizione<br />
edittale dell’art. 2050 c.c. riguarda lo svolgimento<br />
di una attività con uso di mezzi che sono strumento: attività
4 DOTTRINA<br />
e cose che – insieme e in quanto pericolose – forniscono la<br />
caratterizzazione della attività cui fa riferimento l’art. 2050<br />
c.c.<br />
E quando parliamo di «attività» non dobbiamo pensare<br />
esclusivamente ad un facere, sì che il danno risarcibile ai<br />
sensi dell’art. 2050 c.c. finirebbe con l’essere esclusivamente<br />
conseguenza di una azione.<br />
Anche una omissione – conformemente, quindi, a principi<br />
di carattere generale che investono tutta la materia della<br />
responsabilità <strong>civile</strong> – può essere causa di danno, come possiamo<br />
leggere in ALTAVILLA (<strong>La</strong> colpa, vol. I, Utet, p. 84),<br />
secondo il quale «esattamente l’AUBRY ed il RAU, il COLIN<br />
e il CAPITANT e tutti gli Autori italiani affermano che la<br />
colpa può consistere in un fatto positivo (culpa in committendo)<br />
o in uno negativo (culpa in omittendo)».<br />
Si tratta di un principio che ha le sue origini in epoca romana,<br />
atteso che Cicerone – mentre la Lex Aquilia limitava<br />
la sua applicazione alle sole conseguenze di un facere richiedendo<br />
un danno corpore corpori datum – ricordava che<br />
vi sono due forme di ingiustizia: l’una realizzata con il fare<br />
e l’altra con il lasciar fare o il non fare.<br />
Venendo ai nostri tempi, ricorderemo che già in lontane<br />
pronunce la nostra Corte Suprema (Cass. civ. 24 febbraio<br />
1942, in Foro it. Mass. 1942, 124) ripeteva identico insegnamento<br />
precisando che nella individuazione di una causa<br />
di danno può essere sufficiente il riscontro della omissione<br />
colposa delle necessarie cautele.<br />
E questo orientamento ritroviamo inalterato in epoche<br />
successive passando per numerose pronunce, come quella<br />
del 24 novembre 1971, n. 3415 della Cassazione (in Giust.<br />
civ. Mass. 1971, 1841), ove si legge che «l’art. 2050 c.c.<br />
trova applicazione non solo in caso di danno conseguente ad<br />
azione, ma anche nella ipotesi di danni che derivano dalla<br />
omissione delle necessarie cautele».<br />
E ancora: il DE CUPIS (Il danno - Teoria generale della<br />
responsabilità <strong>civile</strong>, Giuffrè 1956, p. 106) scrive che «un<br />
danno è sempre causato da un fatto umano – e quindi materialmente<br />
imputato all’autore del fatto medesimo – sia<br />
quando, in virtù delle condizioni del mondo esterno, è costituito<br />
dal facere dell’uomo, sia quando, per la mancanza<br />
di un mutamento delle suddette condizioni, è costituito dal<br />
non facere dell’uomo stesso».<br />
E anche nel campo delle attività pericolose si può constatare<br />
che i danni hanno modo di verificarsi sia in conseguenza<br />
di azioni come in conseguenza di omissioni: né questo<br />
contrasta con la caratteristica del rapporto<br />
prevalentemente dinamico fra l’uomo e la cosa che è strumento<br />
della sua attività.<br />
L’omissione non è in fondo che un modo di essere – con<br />
un contegno inerte –, in un determinato momento, della<br />
stessa attività che viene svolta dal singolo o da una impresa:<br />
non è infatti detto che attività sia solo somma di azioni:<br />
azione ed inerzia sono due possibili distinti ma connessi<br />
momenti del divenire, del dinamismo che è l’elemento caratteristico<br />
della attività contemplata dall’art. 2050 c.c.<br />
Venendo ora a parlare dell’elemento qualificante della<br />
attività – come dei mezzi di attuazione della medesima –<br />
rappresentato dalla pericolosità, ricorderemo che una elencazione<br />
rigida delle attività pericolose, secondo noi, non<br />
può esistere: men che meno pare possibile andarla a reperire<br />
sempre in forma tassativa entro disposizioni di legge nate<br />
con tutt’altro scopo e con diverso spirito.<br />
Valga – fra tante altre analoghe considerazioni giurisprudenziali<br />
– quanto affermato dalla Corte Suprema in una sen-<br />
tenza del 7 luglio 1964 (in Arch. resp. civ. 1967, p. 123), ove<br />
si leggeva che «ai fini della responsabilità prevista dall’art.<br />
2050 c.c. devono considerarsi come attività pericolose non<br />
soltanto quelle come tali ritenute dagli artt. 46 e 58 del T.U.<br />
delle leggi di pubblica sicurezza e dagli artt. 81 e ss. del relativo<br />
Regolamento, od anche quelle prese in considerazione<br />
per la prevenzione degli infortuni o a tutela della incolumità<br />
pubblica, ma anche tutte quelle altre attività nelle<br />
quali si riscontri obiettivamente una pericolosità intrinseca<br />
o in relazione alle modalità di esercizio o ai mezzi di lavoro<br />
adottati».<br />
Deve poi anche essere considerato che un’attività valutata<br />
come pericolosa, ad esempio, nel 1945, con i progressi<br />
tecnici intervenuti nei decenni successivi, oggi potrebbe essere<br />
vista in un’ottica completamente diversa.<br />
Inoltre, la medesima attività può essere pericolosa o non<br />
pericolosa a seconda delle circostanze di tempo e di luogo<br />
in cui si svolge. Prendiamo il caso dell’edilizia: è chiaramente<br />
attività pericolosa nella stragrande maggioranza dei<br />
casi, ma chi potrà parlare di attività pericolosa riferendosi<br />
al tranquillo – e non rischioso per chicchessia – lavoro di<br />
piastrellatura di un pavimento all’interno di una stanza di un<br />
edificio?<br />
Visto quindi che non appare possibile rifarsi a elencazioni<br />
precostituite di attività pericolose, converrà cercare di<br />
chiarirci che cosa sia la pericolosità nell’ottica dell’art.<br />
2050 c.c. in modo da poter disporre di un criterio idoneo alla<br />
sua individuazione nel singolo caso cui ci si venga a trovare<br />
di fronte.<br />
Utile rifarsi, in prima approssimazione, ad una massima<br />
della Corte di cassazione assai indicativa ed incisiva in proposito.<br />
Precisa infatti la Suprema Corte, in tutta una serie di<br />
sue sentenze, che «per attività pericolose, con riferimento al<br />
disposto dell’art. 2050 c.c., debbono intendersi non solo<br />
quelle previste dalla legge di pubblica sicurezza e dal relativo<br />
regolamento e dalle varie leggi speciali aventi per<br />
scopo la prevenzione dei sinistri e la tutela della pubblica incolumità,<br />
ma anche tutte quelle attività che, pur non essendo<br />
specificate, abbiano una pericolosità intrinseca e relativa ai<br />
mezzi di lavoro impiegati» (vedi da Cass. civ. 30 marzo<br />
1967, n. 702, in Giur. it. 1968, I, 364, a Cass. civ. 24 novembre<br />
1971, n. 3415, in Foro it. Mass. 1971, 2545, a Cass.<br />
civ. 14 maggio 1977, n. 1949, in Rep. Foro it. 1977, 2358;<br />
da Cass. civ., sez. III, 11 novembre 1987, n. 8304, in Arch.<br />
civ. 1988, p. 1005, a Cass. civ., sez. II, 27 luglio 1990, n.<br />
7571, in Arch. civ. 1991, p. 46, a Cass. civ., sez. III, 20 luglio<br />
1993, n. 8069).<br />
A questo principio si è ispirata tutta una serie di decisioni<br />
dei giudici di merito (da App. Palermo 27 aprile 1962, in<br />
Foro it. 1962, p. 51, a Trib. <strong>La</strong> Spezia 24 aprile 1963, in<br />
Arch. resp. civ. 1963, p. 65, a Trib. Parma 15 marzo 1975,<br />
in Temi 1975, p. 292).<br />
In quest’ottica non appare quindi condivisibile una decisione<br />
in controtendenza della stessa III sezione della Cassazione<br />
(8 giugno 1985, n. 3445, in Arch. civ. 1986, p. 474)<br />
secondo la quale viene posto in primaria evidenza che «per<br />
l’esercizio di una attività pericolosa occorre che essa sia<br />
qualificata per tale da specifiche norme dettate per prevenire<br />
sinistri o tutelare la pubblica incolumità», con l’attribuzione,<br />
quindi, di una particolare importanza a norme specifiche<br />
in proposito, anche se, nel prosieguo della<br />
motivazione, si ammette che la pericolosità di una determinata<br />
attività possa desumersi dalla natura delle cose maneg-
giate in cui è insita o delle caratteristiche dei mezzi adoperati.<br />
Il criterio suindicato trova per il DI MARTINO (Responsabilità<br />
<strong>civile</strong> per l’esercizio di attività pericolosa, Giuffrè<br />
1979, p. 94) piena e sufficiente giustificazione dal momento<br />
che «ove il giudice valuti adeguatamente una attività per la<br />
sua natura e le sue componenti modali, la qualificazione<br />
stessa, ai fini dell’art. 2050 c.c., non potrà che risultare corretta<br />
indipendentemente dall’utilizzo di schemi fissi di riferimento<br />
quali quelli stabiliti da normative particolari».<br />
Il GERACI (Premessa allo studio per un inquadramento<br />
della responsabilità <strong>civile</strong> per esercizio di attività pericolosa,<br />
in Arch. resp. civ. 1972, p. 31), invece, è alquanto scettico<br />
circa l’importanza dei due parametri cui frequentemente<br />
si fa riferimento – pericolosità intrinseca o relativa ai<br />
mezzi di lavoro impiegati – poiché ritiene che la casistica<br />
non possa fare a meno di offrire spunti per considerazioni<br />
frammentarie e per cogliere dissonanze a volte interessanti<br />
fra decisioni su situazioni analoghe, di talché non possono<br />
trarsi al definitivo principi fissi validi per ogni tempo.<br />
Né si può guardare all’evento dannoso per dedurne la pericolosità<br />
della attività in occasione della quale si è verificato<br />
il sinistro, atteso che esso non può essere indice di per<br />
sé di pericolosità della attività poiché ci troveremmo di<br />
fronte ad un giudizio a posteriori: la pericolosità deve cioè<br />
essere insita nella attività e non essere desunta dal risultato<br />
dannoso, poiché la «potenzialità di danno» – e cioè la notevole<br />
possibilità del verificarsi di un evento dannoso – non<br />
è certamente un giudizio a posteriori desumbile dai risultati,<br />
ma una valutazione del tutto preventiva, oltre la quale,<br />
comunque, riteniamo di poter andare, come in appresso vedremo.<br />
D’altronde è la stessa Corte di cassazione ad affermare<br />
che «ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui<br />
all’art. 2050 c.c., il giudizio sulla pericolosità della attività<br />
– ossia su quella attività che, per sua natura o per i mezzi<br />
impiegati, renda probabile, e non semplicemente possibile,<br />
il verificarsi dell’evento dannoso, distinguendosi, così,<br />
dall’attività normalmente innocua, che diventi pericolosa<br />
per la condotta di chi la eserciti, comportando la responsabilità<br />
secondo la regola generale di cui all’art. 2043 c.c. –<br />
va espresso non sulla base dell’evento dannoso effettivamente<br />
verificatosi, bensì, attraverso una prognosi postuma,<br />
sulla base delle circostanze di fatto che si presentavano al<br />
momento stesso dell’esercizio dell’attività ed erano riconoscibili<br />
dall’uomo medio o, comunque, dovevano essere conosciute<br />
dall’agente in considerazione del tipo di attività<br />
esercitata; tale valutazione, nel caso in cui non sia stata<br />
compiuta direttamente dal legislatore, è rimessa all’apprezzamento<br />
del giudice del merito ed è insindacabile in sede di<br />
legittimità se adeguatamente e logicamente motivata»<br />
(Cass. civ., sez. III, 30 agosto 1995, n. 9205).<br />
E ad una valutazione preventiva guardava pure a suo<br />
tempo il DI MARTINO (Responsabilità per danno da attività<br />
pericolosa e responsabilità per danni nell’esercizio di attività<br />
pericolose, Giuffrè 1979, p. 973), ma da una diversa angolatura.<br />
Invero, questo Autore, sia per giungere ad una precisa<br />
definizione di attività pericolosa sia per motivare l’impostazione<br />
data dal nostro legislatore con l’art. 2050 c.c. ai criteri<br />
che debbono presiedere al risarcimento dei danni prodotti<br />
dall’esercizio di una attività pericolosa, finiva col<br />
sostenere che l’attività, in quanto pericolosa sembra possedere<br />
per sé stessa una intrinseca energia, un’autonoma po-<br />
DOTTRINA 5<br />
tenzialità dannosa, preventivamente ineliminabile da parte<br />
del soggetto che esercita l’attività stessa, al pari delle entità<br />
autonomamente agenti in senso materiale. Ma per questo<br />
percorso il danno derivante in via diretta dalla pericolosità<br />
dell’attività svolta – ineliminabile da parte del soggetto che<br />
la esercita – non sarebbe necessariamente mai legato in<br />
qualsiasi caso ad una negligenza del medesimo soggetto, e<br />
sarebbe normalmente una conseguenza materiale oggettiva<br />
della stessa pericolosità: con il che si dovrebbe concludere<br />
che la pericolosità di una attività sia l’attitudine della attività<br />
stessa a produrre danni.<br />
Viene spontanea allora una domanda: se la pericolosità<br />
di una certa attività è ineliminabile che senso pratico ha la<br />
previsione normativa di una possibile prova «di avere adottato<br />
tutte le misure idonee ad evitare il danno» (art. 2050<br />
c.c.).<br />
Dato interessante, però, in questa impostazione, l’implicito<br />
ritorno ad un concetto di potenzialità di danno dal quale<br />
partiremo per arrivare a quello di probabilità di danno, e<br />
cioè di alea.<br />
Ma, al di là di questo, non vediamo come si possa affermare<br />
che la pericolosità sta ad indicare la impossibilità di<br />
adottare misure preventive tali da escludere del tutto l’evenienza<br />
di danno o in buona misura la possibilità di danno:<br />
le misure cautelative potrebbero riuscire soltanto, secondo<br />
questa teoria, ad attenuare la pericolosità, ma non ad escludere<br />
del tutto il rischio.<br />
Il che ci lascia perplessi.<br />
Che una misura preventiva non sia tale da escludere matematicamente<br />
sempre al cento per cento in determinate situazioni<br />
la possibilità del verificarsi di un evento dannoso<br />
appare pure a noi concretamente una affermazione fondata<br />
poiché anche le tecniche più collaudate e sofisticate lasciano<br />
pur sempre un margine modesto all’imponderabilità;<br />
ma da qui ad affermare che la pericolosità di una attività<br />
corrisponde solo e sempre alla impossibilità di adottare misure<br />
preventive tali da escludere del tutto – o almeno in<br />
buona misura di probabilità – l’evenienza di un evento dannoso<br />
il passo ci appare notevole.<br />
Arriveremmo infatti allora ad un risultato aberrante riconoscendo<br />
che mai si può avere la certezza matematica<br />
dell’efficacia integrale delle misure preventive: saremmo di<br />
fronte sempre e soltanto ad attività pericolose senza possibilità<br />
alcuna di rimedio o cautela preventiva. Se poi per converso<br />
uno volesse sostenere – guardando solo all’affidabilità<br />
di queste misure preventive – che ve ne sono di quelle<br />
capaci di escludere del tutto (arrivando cioè all’estremo opposto<br />
del ragionamento) un evento dannoso – ma non siamo<br />
convinti, per parte nostra, comunque della possibile esistenza<br />
di questa certezza assoluta – finiremmo col restringere<br />
il campo di applicazione dell’art. 2050 c.c.<br />
Quindi, tutto ben considerato, più appagante appare limitarsi<br />
a sostenere soltanto, come fa il GERACI (ibid., p. 40),<br />
in questa fase di approccio al nocciolo del problema, che la<br />
pericolosità deve essere insita nell’attività e non nel risultato.<br />
E su questa linea si è ritrovata anche la giurisprudenza<br />
della Cassazione per affermare – in un ulteriore passaggio<br />
– che la caratteristica della pericolosità – da apprezzarsi<br />
come particolare – deve essere intrinseca alla attività presa<br />
in esame e non può quindi dipendere neppure dall’intervento<br />
di cause esterne quali errori, colpe, iniziative anomale<br />
o avventate dell’utente del servizio prestato o del bene fornito:<br />
non può cioè una anomala, imprudente modalità su-
6 DOTTRINA<br />
biettiva far diventare pericolosa una attività (Cass. civ. 27<br />
febbraio 1975, n. 1733; Cass. civ., 92/13550, così come citate<br />
in sentenza del <strong>Tribuna</strong>le di Sondrio 19 giugno 2001, n.<br />
383, in Arch. giur. circ. e sin. strad. 2002, p. 315).<br />
Ma attenzione però, a questo punto: intrinseco non può<br />
significare assolutezza di produzione di danno.<br />
Propendiamo invero noi per un collegamento fra il concetto<br />
di pericolosità ed il concetto di alea che più propriamente<br />
non è sola potenzialità di danno, non è sola attitudine<br />
alla produzione di danno, ma anche incertezza sul verificarsi<br />
di un determinato evento nella accezione latina del termine.<br />
Non pericolo potenziale dunque, soltanto non idoneità<br />
al pericolo come marchio su una attività, ma<br />
probabilità di un evento dannoso: probabilità, ma non certezza.<br />
Anzi, questo riferimento al concetto di rischio o di probabilità<br />
potrebbe forse consentire una lettura più piana<br />
dell’art. 2050 c.c. in cui si sono quasi sempre legate soltanto<br />
natura e mezzi dell’attività alla loro pericolosità, trascurando<br />
invece il richiamo allo «svolgimento» contenuto nella<br />
disposizione codicistica. L’art. 2050 c.c. – che pur titola «responsabilità<br />
per l’esercizio di attività pericolosa» – non recita<br />
«Chiunque cagiona un danno ad altri nell’esercizio di<br />
attività pericolose per loro natura», ma «Chiunque cagiona<br />
un danno ad altri nello svolgimento di attività pericolosa per<br />
la sua natura e per la natura dei mezzi adoperati...». Quindi,<br />
non un danno collegato al fatto di esercitare una determinata<br />
attività, ma un danno che si verifica mentre l’attività è in<br />
svolgimento in divenire. Le attività umane assumono pertanto<br />
la caratteristica della pericolosità non solo in funzione<br />
dei mezzi usati, ma anche in funzione del modo con cui si<br />
svolgono: modalità e mezzi che sono percorso, che sono<br />
strumento di azioni od omissioni: strumento, percorso che<br />
ingenerano alea, che ingenerano un’alta probabilità (che è<br />
concetto diverso dalla possibilità) di evento dannoso e che<br />
forniscono quindi per questo mezzo il carattere della pericolosità<br />
all’attività umana.<br />
Dal che deriva, come logica conseguenza, che – guardando<br />
tanto allo svolgimento, all’iter dell’agire umano<br />
quanto ai mezzi utilizzati in quell’iter – si apprezza meglio<br />
il concetto della non immutabilità, della non onnivalenza di<br />
qualsiasi classificazione, di qualsiasi elencazione: ciò che<br />
oggi riteniamo attività pericolosa potrà non esserlo più domani<br />
quando particolari procedure, modificando lo svolgimento<br />
di quella attività, avranno eliminato quella carica di<br />
alea, di probabilità che – oltre un certo livello – fa considerare<br />
pericolosa una attività. Come potrà avvenire l’inverso<br />
con l’adozione di tecniche o di mezzi tecnici che<br />
creino o alzino la probabilità – e cioè l’alea – di danno.<br />
Considerata allora, per tutto quanto si è visto, l’estrema<br />
incertezza dei confini entro cui astringere l’istituto<br />
dell’esercizio di attività pericolosa, pensiamo sia difficile<br />
offrire in questo caso una definizione rigida dell’istituto<br />
stesso.<br />
Pensiamo si possa al più considerare la disposizione codistica<br />
riguardare un complesso di azioni (non si potrà cioè<br />
parlare di attività pericolosa per un singolo ed estemporaneo<br />
atto produttivo di evento dannoso), fra di loro collegate dal<br />
perseguimento di un determinato fine anche non utilitaristico<br />
ed organizzate sia da una persona fisica sia da una persona<br />
giuridica – non necessaria una struttura in forma di impresa<br />
– con l’utilizzazione o la detenzione anche soltanto<br />
temporanea di determinati mezzi, caratterizzate da una notevole<br />
probabilità di produrre un evento dannoso.<br />
Se trasferiamo allora tutte queste considerazioni sul terreno<br />
pratico del caso specifico cui abbiamo accennato, non<br />
possiamo nascondere le nostre perplessità di fronte alla dichiarata<br />
inapplicabilità dell’art. 2050 c.c. ad un sinistro verificatosi<br />
durante l’utilizzazione di un devalkart lungo una<br />
pista erbosa: e ciò non tanto per la conclusione cui si è pervenuti,<br />
quanto piuttosto perché a tale conclusione si è giunti<br />
non esplicitando – come più opportuno sarebbe forse stato<br />
per tranquillità di tutti e come indicato dalla Corte di cassazione<br />
nella sentenza del 30 agosto 1995 n. 9205 dianzi citata<br />
– le successive fasi degli apprezzamenti da effettuare in<br />
situazioni del genere.<br />
Come la pericolosità di una attività non può desumersi<br />
dal solo fatto dell’essersi verificato un evento dannoso, così<br />
non può sostenersi, a giustificazione della inapplicabilità<br />
dell’art. 2050 c.c., l’esistenza di errori o di manovre anomale<br />
o imperfette da parte del danneggiato, proprio come<br />
suggerito dalla Suprema Corte nelle decisioni dianzi richiamata.<br />
<strong>La</strong> situazione ci pare debba invero essere in questi casi<br />
inquadrata nella realtà concreta della organizzazione di ogni<br />
specifico impianto (non dimentichiamo la nostra propensione<br />
alla valutazione delle specificità, facendo astrazione<br />
da pericolose generalizzazioni che possono condurre a conclusioni<br />
aberranti).<br />
Solo dopo avere ciò fatto si potrà parlare di attività pericolosa<br />
o meno e, nel caso affermativo, ove sussista un<br />
nesso di causalità fra lo svolgimento di tale attività e<br />
l’evento dannoso (Cass. civ., sez. III, 21 giugno 1984, in<br />
Arch. civ. 1984, p. 1302), applicare l’art. 2050 c.c. controllando<br />
conclusivamente se l’organizzatore della attività<br />
sportiva interessata abbia adottato tutte le misure idonee ad<br />
evitare il danno, così come indicato nella sentenza della III<br />
sez. della Corte di cassazione del 29 aprile 1991 n. 4710 (in<br />
Arch. civ. 1992, p. 232) ove si legge che la presunzione di<br />
responsabilità prevista dall’art. 2050 c.c. – che attribuisce a<br />
chi esercita un’attività pericolosa una forma di colpa presunta<br />
dalla quale l’interessato può liberarsi provando di<br />
avere adottato tuttele misure idonee ad evitare il danno –<br />
comporta l’onere di dimostrare di avere svolto un intervento<br />
attivo. Non basta cioè «la prova negativa di non aver commesso<br />
alcuna violazione delle norme di legge o di comune<br />
prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato<br />
ogni misura o cura atta ad impedire l’evento dannoso, di<br />
guisa che anche il fatto del danneggaito o del terzo può produrre<br />
effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza<br />
sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale<br />
tra attività pericolosa e l’evento e non già quando costituisce<br />
elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi<br />
in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile<br />
l’insorgenza a causa della inidoneità delle misure<br />
preventive adottate: l’accertamento relativo alla idoneità<br />
delle cautele prescritte dalla norma (al pari di quello concernente<br />
il rapporto eziologico e la natura della attività) integra<br />
una indagine di fatto riservata al giudice del merito il<br />
cui apprezzamento si sottrae al sindacato di questa Corte<br />
solo se fondato su argomentazioni immuni da vizi logici ed<br />
errori di diritto».<br />
Questa responsabilità per colpa presunta ha cioè una via<br />
di uscita per il danneggiante che si sia comportato in modo<br />
particolarmente scrupoloso provando di avere adottato tutte<br />
le misure idonee ad evitare il danno: qualche cosa di più<br />
della normale diligenza, come si legge nella Relazione mi-
nisteriale, e cioè le eccezionali cautele non dell’uomo diligente<br />
ma dell’uomo diligentissimo.<br />
E a questo punto, ritornando al caso specifico, si impone<br />
una domanda.<br />
Può un prato che funge da pista di discesa, nella situazione<br />
di specie, essere talmente levigato, privo di qualsiasi<br />
asperità, di qualsiasi avallamento da escludere un eventuale<br />
sbandamento di un mezzo che lo percorra di certo a velocità<br />
non limitata? E, in questa eventualità, gli alberi realmente<br />
esistenti nel caso specifico ai bordi del prato utilizzato come<br />
pista di discesa non rappresentano una situazione di probabilità<br />
di un evento dannoso? E se non vi è protezione per impedire<br />
che dal prato si finisca sugli alberi perché non si può<br />
parlare di alta probabilità di un evento dannoso? Ecco allora<br />
quest’alea caratterizzare di pericolosità l’attività di quella<br />
organizzazione sportiva.<br />
Ne consegue l’applicabilità al caso di specie dell’art.<br />
2050 c.c., a liberarsi dalla cui forma di responsabilità presunta<br />
dovrà allora essere fornita la prova della adozione di<br />
tutte le misure idonee ad evitare il danno, quali potrebbero<br />
essere reti elastiche di protezione a lati del prato, tali da impedire<br />
l’impatto contro le piante ivi esistenti.<br />
È un po’ come il caso ricordato in una sentenza del <strong>Tribuna</strong>le<br />
di Torino, sez. IV del 24 ottobre 1991 (in Arch. civ.<br />
1992, p. 817) della mancata protezione con sacchi di gommapiuma<br />
per la parte inferiore di una palificazione contro<br />
cui era andato a finire uno sciatore con la conseguente responsabilità<br />
della società esercente gli impianti sciistici per<br />
non avere adottato tutte le opportune cautele al fine di prevenire<br />
il verificarsi di incidenti: caso valutato sotto il profilo<br />
dell’art. 2043 c.c., anche se, dal nostro punto di vista, pur<br />
sempre avrebbe dovuto trattarsi di una situazione coinvolgente<br />
l’esercizio di una attività pericolosa.<br />
Non tanto incidentalmente viene formulato questo nostro<br />
richiamo, peraltro, quanto piuttosto a rimarco di situazioni<br />
analoghe su cui sarebbe opportuna una qualche riflessione,<br />
tale da portare a considerare in tutt’altra ottica le<br />
attività connesse alla organizzazione di queste pratiche<br />
sportive per dilettanti e non – ovviamente – per atleti in<br />
gara.<br />
Quando il SALTARELLI (Il pianeta bianco sempre in<br />
cerca di regole – fattispecie di responsabilità derivanti dalla<br />
circolazione sulla neve con gli sci – in Arch. civ. 1998, p.<br />
1196) ci ricorda che la responsabilità di un incidente sugli<br />
sci può ricadere pesantemente sui gestori delle piste «per<br />
tracciati inidonei perché troppo ghiacciati, male battuti o<br />
con ostacoli a distanza ravvicinata tali da essere potenzialmente<br />
pericolosi, anche se situati fuori percorso (alberi, tralicci,<br />
rocce, ecc.)» pensiamo si dovrebbe incominciare a riflettere<br />
che è fuor di luogo non considerare l’attività di<br />
gestione di un impianto di discesa come esercizio di attività<br />
pericolosa.<br />
Se il tracciato di una pista approntato dal gestore di un<br />
impianto sciistico corre lungo il bordo superiore di una ba-<br />
DOTTRINA 7<br />
stionata rocciosa perché non può parlarsi di un’alta probabilità<br />
di caduta nel precipizio e, quindi, di un’alea, di una intrinseca<br />
pericolosità? Non è sufficiente avere indicato come<br />
nera quella pista scaricandosi della propria responsabilità<br />
mettendosi al sicuro – o credendo di mettersi al sicuro –<br />
sotto il mantello dell’imprudenza del malcapitato che magari<br />
abbia sopravvalutato le proprie capacità. Anche al più<br />
esperto sciatore può capitare di finire su una placca ghiacciata<br />
e di volare fuori pista: se in quel punto mancano idonee<br />
reti di protezione le conseguenze possono essere catastrofiche.<br />
Ricorda opportunamente il SALTARELLI (ibid., p. 1196)<br />
che, secondo la giurisprudenza, «il servizio di una sciovia<br />
deve essere sospeso qualora lo stato della pista, ghiacciata,<br />
costituisca un pericolo per lo sciatore; ed il giudizio sulla<br />
pericolosità della pista ghiacciata va collegato alla comune<br />
esperienza: lo stato ghiacciato è quello in cui la neve assume<br />
colorazione, trasparenza e durezza del ghiaccio, tanto da<br />
non consentire il passaggio né con gli sci, né con gli scarponi,<br />
né con i veicoli cingolati da neve» (Cass. pen., sez. IV,<br />
8 febbraio 1990).<br />
Ma se parliamo di pericolosità per lo sciatore, come si<br />
può sostenere che non costituisce esercizio di attività pericolosa<br />
la gestione di un impianto sciistico quando l’organizzazione<br />
ben conosce le insidie e le sorprese della montagna<br />
ove l’alea è sempre presente?<br />
E che dire dei pali e delle piante che devono essere lasciati<br />
fuori dalle piste nel limite del possibile, specie per<br />
quelle più facili – destinate agli sciatori meno provetti – e<br />
che comunque debbono essere opportunamente protetti da<br />
ripari in gommapiuma od altro materiale equivalente per ridurre<br />
le conseguenze di un eventuale impatto?<br />
Il gestore di un impianto sciistico non può dimenticare<br />
che lo stesso viene utilizzato non solo da atleti che si allenano<br />
per le gare, ma anche da sportivi senza alcuno scopo<br />
agonistico nei confronti dei quali deve essere garantito uno<br />
standard di sicurezza diverso da quello necessario per atleti<br />
che svolgono attività agonistica.<br />
<strong>La</strong> montagna innevata non è una via cittadina: ha insidie<br />
per ogni dove, sia sul terreno che in conseguenza di repentini<br />
cambiamenti metereologici, situazioni complesse e rischiose<br />
cui devono sovraintendere i gestori delle piste, la<br />
cui attività ci sembra essere – per la probabilità di eventi<br />
dannosi e per l’alea che vi è conseguentemente connessa –<br />
giustappunto pericolosa proprio per quella intrinsicità di cui<br />
parla la stessa Corte di cassazione quando ci indica una caratteristica<br />
dell’attività cui si riferisce l’art. 2050 c.c.<br />
È un invito alla riflessione, il nostro, di fronte a rischi<br />
(collegati a situazioni di pericolosità) sempre crescenti<br />
nell’ambito delle attività sportive di discesa in montagna<br />
(una volta soltanto sulla neve, ora anche sui prati, come si<br />
è visto) con marchingegni innovativi che in qualche caso<br />
non possono ancora considerarsi al meglio per la eliminazione<br />
della possibilità di infortuni anche rovinosi.
AA.VV. - No al mobbing, Ed. SNFIA, Milano 2002, pp.<br />
144, s.i.p.<br />
Perché un libro sul mobbing? Il mobbing è un tema che,<br />
dalla fine degli anni novanta ad oggi, ha, da un lato, un posto<br />
dominante nel pensiero e nel linguaggio dei lavoratori,<br />
mentre, dall’altro, sul fronte interno delle imprese nazionali,<br />
appartiene al «non detto» del linguaggio ufficiale aziendale.<br />
Ecco allora la necessità di stimolare sempre di più l’attenzione<br />
del legislatore e della Magistratura giudicante<br />
verso una problematica che può causare serie difficoltà non<br />
solo nella vita di relazione, ma anche sulla salute dell’individuo.<br />
Il volumetto in recensione mostra, con linguaggio diretto<br />
e molto fruibile, ma senza tralasciare nessuno dei problemi<br />
inerenti alla questione, tutti i riflessi di questa<br />
malattia professionale del nuovo millennio. Introduce sinteticamente<br />
l’argomento un’intervista al responsabile del<br />
servizio di neuropsicologia presso la clinica del lavoro di<br />
Milano, poi si affrontano i riflessi socio-economici del problema<br />
e successivamente quelli clinici. Vengono poi forniti<br />
i primi responsi giurisprudenziali posti all’attenzione del<br />
giurista, per concludere con una parte dedicata alla documentazione<br />
contenente il diritto comparato di altri Paesi,<br />
che per primi si sono dimostrati sensibili a questa nuova patologia.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
E.R.<br />
BARTOLINI FRANCESCO - Il codice <strong>civile</strong> e le leggi complementari,<br />
Ed. <strong>La</strong> <strong>Tribuna</strong>, Piacenza 2003, pp. 1.344, con<br />
CD-Rom, € 12,00.<br />
Questo volume riporta il testo aggiornato del codice <strong>civile</strong>,<br />
accompagnato da un essenziale quanto utile apparato<br />
di note. Non mancano le principali leggi complementari, relative<br />
in particolare a: assicurazione obbligatoria, adozione,<br />
stato <strong>civile</strong>, disciplina del matrimonio, titoli di credito, usura.<br />
Viene riportato, inoltre, il testo della Costituzione e delle<br />
Convenzioni sui diritti dell’uomo.<br />
L’obiettivo è quello di offrire a studenti e professionisti<br />
uno strumento di pronto utilizzo, caratterizzato da un formato<br />
particolarmente agile, destinato ad agevolarne la<br />
pronta consultazione.<br />
Indici sommario, cronologico e analitico-alfabetico.<br />
V.C.<br />
BARTOLINI FRANCESCO - Il codice di procedura <strong>civile</strong> e le<br />
leggi complementari, Ed. <strong>La</strong> <strong>Tribuna</strong>, Piacenza 2003,<br />
pp. 640, con CD-Rom, 12,00.<br />
Il volume raccoglie il testo aggiornato del codice di procedura<br />
<strong>civile</strong>, con tutte le modifiche più recenti, accompagnato<br />
da un apparato essenziale di annotazioni. <strong>La</strong> selezione<br />
delle leggi complementari comprende le principali norme in<br />
materia di spese processuali, contenzioso agrario, giudice di<br />
pace, gratuito patrocinio, locazioni, matrimonio, termini<br />
processuali, tribunale per i minorenni. Indici sommario,<br />
cronologico ed analitico-alfabetico.<br />
V.C.<br />
BARTOLINI FRANCESCO, CORSO PIERMARIA - Il codice del<br />
giudice di pace, Ed. <strong>La</strong> <strong>Tribuna</strong>, Piacenza 2003, pp.<br />
1.054, € 18,50.<br />
<strong>La</strong> figura del giudice di pace ha recentemente formato<br />
oggetto di profonde mutazioni che hanno riguardato ogni<br />
aspetto delle sue funzioni e competenze.<br />
In ordine di tempo, l’ultimo – fondamentale – tassello di<br />
questa vera e propria rivoluzione copernicana è rappresentato<br />
dal D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, che ha disciplinato<br />
le nuove competenze penali del giudice di pace.<br />
Quest’Opera, realmente aggiornatissima, comprende fra<br />
l’altro: il testo integrale del predetto provvedimento accompagnato<br />
da un esaustivo commento dottrinale articolo per<br />
articolo; le modifiche apportate dalla L. 14 novembre 2002,<br />
n. 259, che detta misure urgenti per razionalizzare l’amministrazione<br />
della giustizia; il Comunicato 9 novembre 2001,<br />
n. 261, che detta il codice di autoregolamentazione<br />
dell’esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività<br />
giudiziarie e amministrative nel comparto degli uffici del<br />
giudice di pace, sottoscritto dall’Unione nazionale giudici<br />
di pace; il D.M. 6 aprile 2001, n. 204, regolamento di esecuzione<br />
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante<br />
disposizioni sulla competenza penale del giudice di<br />
pace.<br />
Non manca, inoltre, il commento alla disciplina della<br />
competenza <strong>civile</strong> del giudice di pace, integrato dalla giurisprudenza<br />
più recente e rilevante.<br />
V.C.<br />
CANTINO VALTER - Valore d’impresa e merito creditizio,<br />
Ed. Giuffrè, Milano 2002, pp. 246, € 16,00.<br />
Non si finirà mai di parlare a sufficienza dell’erogazione<br />
di credito, di facilitazioni creditizie e, quindi, di valutazioni<br />
della meritevolezza dell’affidato da parte delle banche e degli<br />
intermediari finanziari a ciò abilitati.<br />
<strong>La</strong> storia del sistema bancario nel nostro Paese ci consegna<br />
un considerevole numero di «sofferenze», ovvero di<br />
crediti che le banche mai più recupereranno, e ciò per i motivi<br />
più svariati, sia tecnici che socio-politici.<br />
L’affidamento creditizio segue l’evoluzione dei mercati:<br />
dal lato dell’utenza, muta con le esigenze e le aspettative di<br />
consumo; dal lato dell’offerta, i prodotti si sono evoluti a<br />
ritmi impressionanti, anche se alcune delle forme tradizionali<br />
(mutuo, aperture di credito, scoperti di conto, credito al<br />
consumo, ecc.) restano le preferite in un contesto evolutivo<br />
dell’intermediazione creditizia che si deve adattare alla mu-
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE<br />
CORTE COSTITUZIONALE<br />
26 novembre 2002, n. 477 (ud. 20 novembre 2002).<br />
Pres. Ruperto - Rel. Marini - Rizzacasa Giovambattista c.<br />
Enel Spa.<br />
Notificazioni in materia <strong>civile</strong> - A mezzo posta - Deposito<br />
nell’ufficio postale - Momento di perfezionamento -<br />
Per il notificante - Consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario<br />
- Lesione del diritto di difesa del notificante -<br />
Illegittimità costituzionale in parte qua.<br />
È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt.<br />
3 e 24 Cost., il combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e<br />
dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n.<br />
890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni<br />
a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),<br />
nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona,<br />
per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da<br />
parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna<br />
dell’atto all’ufficiale giduiziario. (C.p.c., art. 149; L.<br />
20 novembre 1982, n. 890, art. 4) (1).<br />
(1) Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale ha di<br />
fatto stabilito il principio per cui, in materia di notificazione a mezzo<br />
posta, gli effetti derivanti dall’operato della pubblica amministrazione<br />
non possono in alcun modo risolversi nella menomazione<br />
dei diritti della parte incolpevole. Prima di questa pronuncia, gli effetti<br />
della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, effettuata<br />
ai sensi dell’art. 4 della L. 20 novembre 1982, n. 890, si producevano,<br />
anche per il notificante, solo con la consegna del plico al destinatario<br />
da parte dell’agente postale e solo con l’avviso di ricevimento<br />
il notificante era certo della data dell’eseguita<br />
notificazione. Tutto questo, secondo la Corte di cassazione, costitiva<br />
una lesione agli articoli 23 e 3 Cost., in quanto ostacolava, fino<br />
a vanificarlo, l’esercizio del diritto di impugnazione per chi, risiedendo<br />
in luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita la notificazione,<br />
si fosse avvalso della notificazione a mezzo posta,<br />
adempiendo tempestivamente alle formalità previste dall’art. 149<br />
c.p.c. e dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ma restando nondimeno<br />
esposto alla disorganizzazione di uffici pubblici, quali<br />
quelli postali che sono soltanto strumenti ausiliari dell’amministrazione<br />
della giustizia, la Corte ha «importato» anche nell’iter<br />
procedimentale interno il principio già espresso in Corte cost. 3<br />
marzo 1994, n. 69, Società Italiana <strong>La</strong>vori Spa c. Grain Authority<br />
For Grain - Cereals, in questa Rivista 1994, 504, dove aveva dichiarato<br />
l’incostituzionalità degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo<br />
comma, e 680, primo comma, del c.p.c., nella fase in cui non<br />
prevedevano che la notificazione all’estero del sequestro si perfezionasse,<br />
ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo<br />
compimento delle formalità imposte al notificante dalle<br />
convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio<br />
1967, n. 200.<br />
RITENUTO IN FATTO. 1. – <strong>La</strong> Corte di cassazione, con<br />
ordinanza depositata il 2 febbraio 2002, ha sollevato, in riferimento<br />
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di<br />
legittimità costituzionale dell’art. 4, comma terzo, della<br />
legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a<br />
Decisioni della Corte<br />
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse<br />
con la notificazione di atti giudiziari), «richiamato implicitamente<br />
dall’art. 149 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere la<br />
notifica dell’atto da notificare dalla data della consegna del<br />
plico al destinatario, anziché dalla data della spedizione».<br />
Il medesimo giudice aveva precedentemente sollevato,<br />
nei termini di cui sopra e nel corso dello stesso procedimento,<br />
questione di legittimità costituzionale dell’art. 149<br />
del codice di procedura <strong>civile</strong> come interpretato dalla giurisprudenza<br />
«nel silenzio del dettato normativo». Questione<br />
dichiarata manifestamente inammissibile, con ordinanza n.<br />
322 del 2001, non avendo la Corte rimettente «assolto<br />
l’onere di verificare, prima di sollevare la questione di costituzionalità,<br />
la concreta possibilità di attribuire alla norma<br />
denunciata un significato diverso da quello censurato e tale<br />
da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale».<br />
Il giudice a quo precisa ora che l’art. 4, comma terzo,<br />
della legge n. 890 del 1982, nel disporre che «l’avviso di ricevimento<br />
costituisce prova dell’eseguita notificazione»,<br />
non lascerebbe spazi interpretativi e non consentirebbe,<br />
dunque, soluzioni ermeneutiche diverse da quella, costituente<br />
diritto vivente, secondo la quale gli effetti della notificazione<br />
a mezzo posta si produrrebbero, anche per il notificante,<br />
solo con la consegna del plico al destinatario da<br />
parte dell’agente postale.<br />
Sula base di tale premessa, il rimettente assume che la disciplina<br />
censurata sarebbe lesiva dell’art. 24 della Costituzione<br />
in quanto ostacolerebbe, fino a vanificarlo sostanzialmente,<br />
l’esercizio del diritto di impugnazione a chi,<br />
risiedendo in luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita<br />
la notificazione, si avvalga della notificazione a<br />
mezzo posta, adempiendo tempestivamente alle formalità<br />
previste dall’art. 149 del codice di procedura <strong>civile</strong> e della<br />
legge n. 890 del 1982, ma «restando nondimeno esposto alla<br />
disorganizzazione di uffici pubblici, quali quelli postali che<br />
sono soltanto strumenti ausiliari dell’amministrazione della<br />
giustizia».<br />
Le norme impugnate – ad avviso del medesimo rimettente<br />
– non esprimerebbero, d’altro canto, una regola generale<br />
dell’ordinamento, considerato che la notificazione effettuata<br />
ai sensi dell’art. 140 del codice di procedura <strong>civile</strong><br />
si perfezionerebbe, invece, alla data di spedizione della raccomandata<br />
con avviso di ricevimento, così come sarebbe<br />
del resto previsto per la notificazione dei ricorsi amministrativi<br />
e per le notificazioni eseguite nell’ambito del contenzioso<br />
tributario.<br />
Il ricorso al servizio postale in materia di notificazioni di<br />
atti giudiziari risulterebbe, dunque, diversamente disciplinato<br />
in relazione a fattispecie analoghe, escludendosi solo<br />
in alcuni casi, e non in altri, l’esposizione della parte notificante<br />
al rischio del disservizio postale. Con conseguente<br />
violazione del principio di eguaglianza garantito dall’art. 3<br />
della Costituzione.<br />
2. – Si è costituito in giudizio Giovambattista Rizzacasa,<br />
ricorrente nel giudizio a quo, il quale preliminarmente sot-
16 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE<br />
tolinea la sicura ammissibilità della questione in quanto sostanzialmente<br />
diversa a quella dichiarata manifestamente<br />
inammissibile con l’ordinanza n. 322 del 2001.<br />
Nel merito, secondo la parte privata, verrebbero nella<br />
specie in considerazione due distinte esigenze: quella di assicurare<br />
la certezza del diritto, per cui l’impugnativa dovrebbe<br />
essere esercitata entro precisi limiti temporali, e<br />
quella di garantire il diritto di difesa del destinatario<br />
dell’atto notificato.<br />
<strong>La</strong> prima delle due esigenze – secondo la stessa parte –<br />
potrebbe essere adeguatamente soddisfatta facendo riferimento<br />
alla data di presentazione del ricorso all’ufficiale giudiziario<br />
per la notifica, mentre solo ai fini della seconda occorrerebbe<br />
avere riguardo al momento della effettiva<br />
consegna dell’atto al destinatario.<br />
Siffatta distinzione sarebbe, d’altro canto, ben presente<br />
nella giurisprudenza di questa Corte, così come il principio<br />
secondo cui gli effetti derivanti dall’operato della pubblica<br />
amministrazione non possono risolversi nella menomazione<br />
del diritto di difesa della parte incolpevole.<br />
Se si volesse, poi, richiamare, in contrapposizione al diritto<br />
di difesa del notificante, l’interesse generale alla certezza<br />
dei rapporti giuridici, dovrebbe allora considerarsi –<br />
ad avviso sempre della parte privata – che il principio di ragionevole<br />
durata del processo, di cui al novellato art. 111<br />
della Costituzione, impone di disciplinare le cadenze temporali<br />
del processo stesso in modo da consentire l’agevole<br />
esercizio del diritto di difesa.<br />
Il sacrificio del diritto di difesa a favore della rapidità del<br />
processo potrebbe, dunque, essere giustificato solamente in<br />
conseguenza di condotte omissive della parte processuale e<br />
non già in relazione a ritardi od omissioni riferibili all’operato<br />
della pubblica amministrazione, cui il cittadino-attore<br />
sia obbligato a rivolgersi.<br />
<strong>La</strong> disciplina dettata dall’art. 140 del codice di procedura<br />
<strong>civile</strong> e quella relativa alle notifiche in materia di ricorsi amministrativi<br />
e nell’ambito del contenzioso tributario costituirebbero<br />
poi – sempre secondo la parte privata – adeguati<br />
termini di comparazione ai fini del giudizio di legittimità<br />
costituzionale sotto il profilo della violazione del principio<br />
di eguaglianza.<br />
Conclude dunque la parte per l’accoglimento della questione<br />
«e, in subordine, per l’adozione di una sentenza interpretativa<br />
del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e<br />
dell’art. 4 L. 890/92 (recte: legge 890/82) che consenta<br />
un’adeguata tutela del diritto di difesa, affermando che lo<br />
scopo della notifica per posta è legittimamente raggiunto<br />
nel momento in cui vengono realizzati gli adempimenti formali<br />
gravanti sulla parte intimante».<br />
CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. – <strong>La</strong> Corte di cassazione<br />
dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,<br />
della legittimità costituzionale degli artt. 149 del codice di<br />
procedura <strong>civile</strong> e 4, comma terzo, della legge 20 novembre<br />
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni<br />
a mezzo posta connesse con la notificazione di atti<br />
giudiziari), nella parte in cui dispongono che gli effetti della<br />
notificazione a mezzo posta decorrono, anche per il notificante,<br />
dalla data di consegna del plico al destinatario anziché<br />
dalla data della spedizione.<br />
Tale disposizione si porrebbe in contrasto sia con la garanzia<br />
costituzionale del diritto di difesa, in quanto esporrebbe<br />
il notificante, pur incolpevole, al rischio del disservizio<br />
postale, sia con il principio di eguaglianza, in quanto<br />
– in materia di notificazioni di atti giudiziari o di ricorsi amministrativi<br />
– altre norme dell’ordinamento attribuirebbero<br />
invece rilevanza esclusiva alla data di spedizione dell’atto.<br />
2. – In via preliminare, va affermata la proponibilità<br />
della presente questione di costituzionalità, in quanto essenzialmente<br />
diversa, sia sotto l’aspetto normativo che argomentativo,<br />
da quella proposta nello stesso giudizio e dichiarata<br />
da questa Corte manifestamente inammissibile con<br />
l’ordinanza n. 322 del 2001.<br />
<strong>La</strong> questione in esame, infatti, oltre ad avere un oggetto<br />
solo parzialmente coincidente con quello della precedente<br />
(con la quale veniva impugnato il solo art. 149 del codice<br />
di procedura <strong>civile</strong>), si fonda sulla premessa della impossibilità<br />
di una diversa opzione interpretativa e non risulta,<br />
dunque, come l’altra, censurabile sotto il profilo della mancata<br />
ricerca di una interpretazione alternativa rispetto a<br />
quella sospettata di illegittimità costituzionale.<br />
3. – Nel merito la questione è fondata.<br />
3.1. – Il rimettente muove dalla premessa secondo la<br />
quale l’inequivoco tenore testuale dell’art. 4, comma terzo,<br />
della legge n. 890 del 1982 non consentirebbe interpretazione<br />
diversa da quella del perfezionamento della notificazione,<br />
anche per il notificante, alla data di ricezione del<br />
plico da parte del destinatario. Tale premessa – pur opinabile<br />
nei termini assoluti in cui è formulata, come del resto<br />
dimostra la rimessione della predetta questione interpretativa<br />
alle Sezioni Unite da parte di altra sezione della stessa<br />
Corte di cassazione – è, peraltro, conforme ad un orientamento<br />
da tempo consolidato del giudice di legittimità e tale,<br />
dunque, da poter essere senz’altro assunto a base della presente<br />
decisione.<br />
3.2. – Questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema<br />
di notificazioni all’estero, che gli artt. 3 e 24 della Costituzione<br />
impongono che «le garanzie di conoscibilità dell’atto,<br />
da parte del destinatario, si coordinino con l’interesse del<br />
notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di<br />
un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi<br />
poteri di impulso» ed ha, altresì, individuato come soluzione<br />
costituzionalmente obbligata della questione sottoposta<br />
al suo esame quella desumibile dal «principio della sufficienza<br />
[...] del compimento delle sole formalità che non<br />
sfuggono alla disponibilità del notificante» (sentenza n. 69<br />
del 1994).<br />
Principio questo che, per la sua portata generale, non può<br />
non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e dunque anche<br />
alle notificazioni a mezzo posta, essendo palesemente irragionevole,<br />
oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante,<br />
che un effetto di decadenza possa discendere – come<br />
nel caso di specie – dal ritardo nel compimento di un’attività<br />
riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi<br />
(l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e che, perciò, resta<br />
del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.<br />
In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti<br />
della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere<br />
ricollegati – per quanto riguarda il notificante – al solo<br />
compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla<br />
legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale<br />
giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e<br />
dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta<br />
in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante<br />
medesimo.<br />
Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio<br />
del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione<br />
dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento, con la
conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi<br />
termine imposto al destinatario medesimo. Ed è appena il<br />
caso di sottolineare, al riguardo, che la possibilità di una<br />
scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento<br />
notificatorio risulta affermata dalla stessa legge n.<br />
890 del 1982, laddove all’art. 8 prevede, secondo l’interpretazione<br />
vigente, che, nel caso di assenza del destinatario<br />
e di mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate<br />
a ricevere il piego, la notificazione si perfezioni per il no-<br />
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 17<br />
tificante alla data di deposito del piego presso l’ufficio postale<br />
e, per il destinatario, al momento del ritiro del piego<br />
stesso ovvero alla scadenza del termine di compiuta giacenza.<br />
Confermandosi in tal modo la necessità che le norme<br />
impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime<br />
nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona,<br />
per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da<br />
parte del destinatario anziché alla data, antecedente, di consegna<br />
dell’atto all’ufficiale giudiziario. (Omissis).
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ<br />
CORTE DI CASSAZIONE<br />
Sez. lav., 16 settembre 2002, n. 13536.<br />
Pres. Ciciretti - Est. Stile - P.M. Cesqui (conf.) - Marini Spa<br />
(avv.ti Petronico e Pinza) c. Dragoni (avv.ti Pellegrini e Madonna).<br />
<strong>La</strong>voro subordinato - Estinzione del rapporto (recesso e<br />
risoluzione) - Licenziamento per giusta causa - Mancanza<br />
del lavoratore - Idoneità del comportamento a<br />
produrre un pregiudizio potenziale - Sufficienza - Danno<br />
economico effettivo - Irrilevanza - Fattispecie.<br />
Cassazione <strong>civile</strong> - Giudizio di rinvio - Mancata acquisizione<br />
del fascicolo d’ufficio di primo grado - Nullità -<br />
Esclusione.<br />
<strong>La</strong>voro subordinato - Estinzione del rapporto (recesso e<br />
risoluzione) - Licenziamento per giusta causa - Mancanze<br />
del lavoratore - Pluralità di episodi oggetto di<br />
contestazione disciplinare - Valutazione complessiva<br />
della condotta - Necessità.<br />
Nella ipotesi di licenziamento intimato per una mancanza<br />
del lavoratore che si concreti in una violazione non solo<br />
del dovere di diligenza, ex art. 2104 c.c., ma anche del dovere<br />
di fedeltà all’impresa, di cui all’art. 2105 c.c., la legittimità<br />
della sanzione deve essere valutata, ai fini della<br />
configurabilità della giusta causa di recesso ai sensi<br />
dell’art. 2119 c.c. o del giustificato motivo soggettivo di cui<br />
all’art. 3 della legge n. 604 del 1966, tenendo conto della<br />
idoneità del comportamento a produrre un pregiudizio potenziale<br />
per sé stesso valutabile nell’ambito della natura fiduciaria<br />
del rapporto, indipendentemente dal danno economico<br />
effettivo, la cui entità ha un rilievo secondario e<br />
accessorio nella valutazione complessiva delle circostanze<br />
di cui si sostanzia l’azione commessa. (Nella specie, la S.C.<br />
ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in contrasto<br />
con tale principio, aveva condizionato il giudizio sulla<br />
gravità della condotta insubordinata del dipendente alla<br />
produzione di un pregiudizio alla struttura e alla organizzazione<br />
aziendale). (C.c., art. 2104; c.c., art. 2105; c.c., art.<br />
2119) (1).<br />
<strong>La</strong> mancata acquisizione, nel giudizio di rinvio, del fascicolo<br />
d’ufficio del giudizio di primo grado, in violazione<br />
dell’art. 126 att. c.p.c., non comporta nullità, in difetto di<br />
espressa previsione in tal senso. (Att. c.p.c., art. 126; c.p.c.,<br />
art. 384) (2).<br />
In tema di licenziamento per giusta causa o giustificato<br />
motivo soggettivo, allorquando vengano contestati al dipendente<br />
diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il<br />
giudice di merito non deve esaminarli partitamente, riconducendoli<br />
alle singole fattispecie previste da clausole contrattuali,<br />
ma deve valutarli complessivamente. (Nella specie,<br />
la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata,<br />
emessa in sede di rinvio, la quale, non adeguandosi al principio<br />
di diritto, attraverso un esame separato degli episodi<br />
contestati, aveva ritenuto sì sussistente un illecito disciplinare,<br />
ma non così grave da giustificare l’intimato licenzia-<br />
mento). (L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7; c.c., art. 2119)<br />
(3).<br />
(1) Contra, si veda Cass. 27 maggio 1995, n. 5967, in questa<br />
Rivista 1996, 211, secondo cui non è affetta da violazione dell’art.<br />
2106 c.c. la sentenza di merito che ritenga non sufficientemente<br />
grave da giustificare il licenziamento, ancorché abbastanza grave<br />
da determinare l’irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa,<br />
il comportamento doloso del lavoratore consistito in false<br />
attestazioni documentali finalizzate al rimborso di spese non effettuate,<br />
quando l’esiguità del danno patrimoniale arrecato, anche<br />
in riferimento alle grandi dimensioni dell’impresa, seppure idonea<br />
a diminuire il necessario legame di fiducia tra le parti del rapporto<br />
di lavoro, sia tale da non giustificare l’inflizione di una sanzione<br />
capace di privare il lavoratore dei mezzi sufficienti ad assicurare<br />
a sé ed alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Nello<br />
stesso senso della massima in epigrafe Cass. 3 marzo 2000, n.<br />
2404, ivi 2001, 106, secondo cui, nel licenziamento per giusta causa<br />
ciò che rileva nella valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato<br />
e recesso non è l’assenza o la speciale tenuità del danno<br />
patrimoniale arrecato dal dipendente al datore di lavoro, bensì la<br />
ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in<br />
dubbio la futura correttezza dell’adempimento, in quanto sintomatica<br />
di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti.<br />
(2) Non si rilevano precedenti in esatti termini.<br />
(3) Cfr. in argomento: Cass. 18 novembre 1994, n. 9773, in<br />
questa Rivista 1995, 1155, secondo cui il datore di lavoro che conosca<br />
una pluralità di fatti illeciti commessi dal dipendente può intimare<br />
il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo contestando<br />
al lavoratore solo alcuni di tali fatti, ritenuti sufficienti a<br />
giustificare il recesso; nell’ipotesi in cui venga intimato un nuovo<br />
autonomo licenziamento sulla base dei fatti precedentemente non<br />
contestati, la circostanza che questi fossero già noti da molto tempo<br />
può inficiare la legittimità del secondo provvedimento solo quando<br />
si tratti di licenziamento senza preavviso (posto che la non immediata<br />
contestazione della causa può indicare la compatibilità di essa<br />
con la prosecuzione del rapporto) oppure quanso il lungo intervallo<br />
di tempo fra l’illecito disciplinare e l’intimazione della sanzione<br />
può impedire un’adeguata difesa dell’incolpato in sede di procedimento<br />
disciplinare ex art. 7, L. n. 300/1970; Cass. 16 luglio 1991,<br />
n. 7860, ivi 1992, 609, secondo cui la legittimità di una sanzione<br />
disciplinare irrogata al lavoratore subordinato per una pluralità di<br />
infrazioni contestate non può essere esclusa con riguardo al principio<br />
di proporzionalità di cui all’art. 2106 c.c. (fuori dell’ipotesi<br />
di una specifica previsione contrattuale che configuri i diversi addebiti<br />
come componenti essenziali di un’unica figura complessa di<br />
illecito disciplinare) solo per il fatto che alcuni di tali addebiti risultino<br />
infondati, atteso che la proporzionalità risulta dalla comparazione<br />
tra sanzione inflitta e infrazione commessa nel caso concreto,<br />
ed anche una sola di queste può risultare proporzionata alla<br />
sanzione in concreto inflitta.<br />
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con ricorso del 25<br />
maggio 1993 Dragoni Massimo esponeva al Pretore di<br />
Ravenna di essere stato alle dipendenze della Marini Spa<br />
dall’ottobre 1973 come impiegato di V livello, svolgendo<br />
mansioni di disegnatore tecnico di macchine semoventi e di
20 GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ<br />
avere ancora pendente un giudizio con la società per<br />
l’annullamento del provvedimento di cassa integrazione<br />
nella quale era stato posto.<br />
Aggiungeva di essere stato licenziato, dopo la ripresa del<br />
lavoro, in data 14 aprile 1993, a seguito di procedimento disciplinare,<br />
ma di ritenere illegittimo detto licenziamento sia<br />
per omessa affissione del codice disciplinare sia perché<br />
comminato prima del decorso dei cinque giorni dalla contestazione<br />
sia, infine, per la insussistenza del giustificato<br />
motivo o della giusta causa di recesso.<br />
Chiedeva, pertanto, l’applicazione della tutela reale e risarcitoria,<br />
ai sensi dell’art. 18 legge n. 300 del 1970.<br />
Resisteva la convenuta, che contestava la fondatezza del<br />
ricorso sul presupposto della legittimità formale e sostanziale<br />
del provvedimento espulsivo, chiededone per l’effetto<br />
la reiezione.<br />
Con sentenza del 19 aprile 1994 il pretore accoglieva la<br />
domanda del Dragoni, dichiarando la illegittimità del licenziamento,<br />
con ordine di immediata reintegrazione del lavoratore<br />
nel posto in precedenza occupato e con tutti gli ulteriori<br />
provvedimenti conseguenziali.<br />
All’esito dell’appello proposto dalla soccombente, il tribunale<br />
del luogo, con decisione del 24 dicembre 1994, confermava<br />
la pronuncia di primo grado, rilevando che il licenziamento,<br />
da qualificarsi come «disciplinare», era stato<br />
comminato, ai sensi dell’art. 25 del C.C.N.L., per le «mancanze»<br />
contestate e previste dalla normativa collettiva; che,<br />
pertanto, in tale ipotesi si imponeva la affissione del codice<br />
disciplinare, il cui obbligo non risultava adempiuto da parte<br />
datoriale; che non potevano ravvisarsi nella specie le ipotesi<br />
della giusta causa o del giustificato motivo ex lege n. 604/<br />
1966 (artt. 1 e 3), sia perché non ne ricorrevano i presupposti<br />
alla stregua delle risultanze istruttorie, sia perché le<br />
contestazioni afferivano unicamente alle previsioni della<br />
normativa collettiva.<br />
Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per<br />
cassazione, che veniva accolto con sentenza del 14 ottobre<br />
1998 n. 4593, sula base del principio cui la mancata affissione<br />
delle norme dsiciplinari previste dai contratti collettivi<br />
diventa irrilevante allorché le condotte sanzionate da<br />
tali disposizioni realizzano, indipendentemente dai contratti<br />
collettivi, gli estremi del giustificato motivo di licenziamento<br />
in virtù della norma generale costituito dall’art. 3<br />
legge 15 luglio 1966 n. 604.<br />
Il giudice di legittimità, rilevava, tra l’altro, che il tribunale,<br />
ancorando apoditticamente la sanzione espulsiva alla<br />
previsione pattizia, aveva finito col limitare l’ambito della<br />
valutazione ai soli comportamenti negativi ivi ipotizzati, in<br />
tal modo ridimensionando la portata degli addebiti contestati.<br />
Con ricorso ex art. 392, Massimo Dragoni riassumeva il<br />
giudizio dinanzi al <strong>Tribuna</strong>le di Ferrara, giudice del rinvio,<br />
per l’esame, nel merito, della fondatezza del licenziamento,<br />
onde sentir dichiarare l’illegittimità del provvedimento<br />
espulsivo e la conferma della declaratoria di reintegra del<br />
lavoratore nel posto di lavoro.<br />
Si costituiva la Marini Spa chiedendo dichiararsi, in applicazione<br />
dei principi enunciati dalla Cassazione, la legittimità<br />
dell’intimato licenziamento con condanna del Dragoni<br />
a restituire le somme versategli a titolo di risarcimento<br />
danni, in ottemperanza al disposto della sentenza di primo<br />
grado (Omissis).<br />
Denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della<br />
legge 15 luglio 1966 n. 604 e degli artt. 2119 e 2105 c.c.,<br />
nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c.<br />
per non avere il giudice del rinvio applicato il principio di<br />
diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 4593 del<br />
1998, resa inter partes.<br />
Giova puntualizzare che tale sentenza, nell’enunciare il<br />
principio di diritto secondo cui, per le sanzioni espulsive<br />
nessun onere di pubblicità del codice disciplinare, ex art. 7<br />
legge 20 maggio 1970 n. 300, incombe sul datore di lavoro,<br />
atteso che, indipendentemente dal richiamo o dalla previsione<br />
di determinate, analoghe condotte punibili con il recesso<br />
nella pattuizione collettiva, il potere di licenziamento<br />
è attribuito direttamente dalla legge al verificarsi di situazioni<br />
che ne integrino la giusta causa od il giustificato motivo,<br />
ha osservato che i giudici di merito non si erano attenuti<br />
a detto principio laddove si erano limitati ad accertare<br />
la violazione di specifiche clausole della contrattazione collettiva<br />
concludendo per la necessità della pubblicazione,<br />
mediante affissione, del codice disciplinare, senza valutare,<br />
con approfondita disamina nel merito, se i comportamenti<br />
negativi del lavoratore configurassero comunque una giusta<br />
causa o un giustificato motivo soggettivo di licenziamento;<br />
e laddove avevano apoditticamente ancorato la sanzione<br />
espulsiva alla previsione pattizia, limitando l’ambito della<br />
valutazione ai comportamenti negativi ivi ipotizzati, in tal<br />
modo ridimensionando la portata degli addebiti contestati.<br />
Inoltre, il tribunale – sempre secondo il principio della<br />
Corte –, nel portare l’indagine sui fatti di causa, in particolare<br />
sulla sussistenza degli episodi addebitati al lavoratore,<br />
sulle loro modalità e sulla loro intrinseca valenza alla stregua<br />
delle testimonianze acquisite, ne aveva operato del pari<br />
un ridimensionamento del tutto apodittico, volto a privilegiare<br />
il contenuto di quelle incerte ovvero inconferenti, ed<br />
a sminuire la portata di quelle precise e nei termini della<br />
contestazione, in tal modo valutando il materiale probatorio<br />
con profili di evidente deformazione improntati all’error in<br />
procedendo, travisandone la reale essenza e sì da rendere il<br />
vizio deducibile in cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.<br />
Nel caso in esame, il tribunale, dopo aver riportato<br />
stralci delle verbalizzazioni delle prove testimoniali, riprodotte<br />
nella comparsa di risposta della società, si è limitato<br />
ad affermare che gli episodi, come descritti, «furono tutto<br />
sommato modesti», non rispondenti ad una fattispecie di insubordinazione<br />
caratterizzata dalla gravità e ripetitività dei<br />
comportamenti», trattandosi «non di una rivolta quasi sistematica,<br />
ma di meri atti di disubbidienza, compiuti fors’anche<br />
in buona fede»; mentre, quanto alle espressioni volgari<br />
nei confronti del collega, esse, benché censurabili sul piano<br />
civilistico, dovevano valutarsi dal punto di vista dell’organizzazione<br />
e funzionamento aziendale; ed, in questa prospettiva,<br />
pur potendo costituire ragione di sanzione disciplinare,<br />
non giustificavano una sanzione così grave come il<br />
licenziamento, ancorché con preavviso.<br />
Ma così argomentando, il tribunale è incorso, con apodittiche<br />
affermazioni anche in relazione alla configurazione<br />
di una possibile «buona fede», in quegli stessi vizi motivazionali<br />
evidenziati nella richiamata sentenza n. 4593/98 di<br />
annullamento della pronuncia del <strong>Tribuna</strong>le di Ravenna,<br />
poiché ha esaminato partitamente, quasi a doverli inquadrare<br />
separatamente in singole fattispecie previste da clausole<br />
contrattuali, gli accertati illeciti commessi dal Dragoni,<br />
omettendo di valutare complessivamente la condotta di questi<br />
e, quindi, di collegare le «espressioni volgari», considerate<br />
isolatamente, ai comportamenti negativi dello stesso lavoratore,<br />
apoditticamente ricondotti sull’ambito, tutt’altro
che indicativo sotto il profilo valutativo, dei «meri atti di disubbidienza».<br />
Peraltro, nell’assunto di condizione il giudizio di gravità<br />
della condotta insubordinata del dipendente alla produzione<br />
di un pregiudizio alla struttura ed organizzazione aziendale<br />
si manifesta un ulteriore errore logico-interpretativo ed una<br />
falsa applicazione del disposto dell’art. 3 della legge 604/66<br />
con riferimento al disposto di cui all’art. 2104, secondo<br />
comma, c.c.<br />
Questa Corte ha in più occasioni affermato che nella ipotesi<br />
di licenziamento intimato per una mancanza del lavoratore<br />
che si concreti in una violazione non solo del dovere<br />
di diligenza, ex art. 2104 c.c., ma anche del dovere di fedeltà<br />
all’impresa di cui all’art. 2105 c.c. la legittimità della sanzione<br />
deve essere valutata, ai fini della configurabilità della<br />
giusta causa di recesso ai sensi dell’art. 2119 c.c. o del giustificato<br />
motivo soggettivo di cui all’art. 3 legge n. 604 del<br />
1966, tenendo conto della idoneità del comportamento a<br />
produrre un pregiudizio potenziale per sé stesso valutabile<br />
nell’ambito della natura fiduciaria del rapporto, indipendentemente<br />
dal danno economico effettivo, la cui entità ha un<br />
rilievo secondario ed accessorio nella valutazione complessiva<br />
delle circostanze di cui si sostanzia l’azione commessa<br />
(cfr. Cass. 17 giugno 1991 n. 6814).<br />
L’accoglimento, nei termini esposti, dei motivi per ultimo<br />
esaminati comporta l’annullamento della impugnata<br />
decisione con rinvio, anche per la regolamentazione delle<br />
spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice d’appello,<br />
indicato in dispositivo, che provvederà al riesame della controversia<br />
alla stregua delle svolte considerazioni. (Omissis).<br />
CORTE DI CASSAZIONE<br />
Sez. I, 13 settembre 2002, n. 13428.<br />
Pres. De Musis - Est. Adamo - P.M. Schirò (diff.) - Scirè<br />
(avv. Pucci) c. Di Pasquale (avv. Burtone).<br />
Matrimonio - Separazione dei coniugi - Provvedimenti per<br />
i figli - Sentenza ecclesiastica dichiarativa di nullità del<br />
matrimonio - Delibazione da parte della corte d’appello<br />
- Conseguenze - Norme regolatrici del matrimonio<br />
putativo - Applicabilità - Assegnazione della casa coniugale.<br />
Delibazione (Giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di<br />
sentenze straniere - In materia matrimoniale - Sentenza<br />
di nullità del matrimonio per vis et metus - Domanda<br />
di delibazione - Successiva alla scadenza del termine<br />
- Ammissibilità - Fondamento.<br />
Per effetto della delibazione, da parte della corte d’appello,<br />
di una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità<br />
del matrimonio, la regolamentazione dell’affidamento<br />
dei figli minori e del loro mantenimento trova fondamento<br />
nelle norme dettate in tema di matrimonio putativo, con la<br />
conseguenza che, richiamando l’art. 129 (che disciplina,<br />
appunto, i rapporti tra coniugi in caso di matrimonio putativo)<br />
il successivo art. 155 c.c., deve ritenersi legittimo il<br />
provvedimento di assegnazione della casa coniugale al genitore<br />
affidatario dei figli minori, a prescindere dalla circostanza<br />
che proprietario della stessa risulti il coniuge non<br />
affidatario. (C.c., art. 155) (1).<br />
Il principio stabilito dall’art. 122 c.c. – secondo il quale<br />
l’azione di impugnazione del matrimonio non può essere<br />
proposta se vi sia stata coabitazione per un anno dopo che<br />
siano cessate le violenze o le cause che abbiano determinato<br />
il timore – pur avendo carattere imperativo, non con-<br />
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ 21<br />
figura l’espressione di principi e regole fondamentali con<br />
cui la Costituzione e la legge ordinaria delineano l’istituto<br />
del matrimonio, con la conseguenza che non può ritenersi<br />
in contrasto con l’ordine pubblico italiano la sentenza ecclesiastica<br />
dichiarativa della nullità del matrimonio stesso<br />
emanata nonostante la relativa domanda sia stata introdotta<br />
in epoca successiva alla scadenza del termine suddetto.<br />
(C.c., art. 122) (2).<br />
(1) In argomento si veda Cass. 2 febbraio 1989, n. 649, in questa<br />
Rivista 1989, 1237, secondo cui la sopravvenienza, nel corso<br />
della causa di separazione dei coniugi, della deliberazione della<br />
sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio,<br />
non priva il giudice adito del potere-dovere di adottare disposizioni<br />
in tema di affidamento, mantenimento ed educazione della prole,<br />
a norma dell’art. 155 c.c., richiamato dall’art. 129, secondo comma,<br />
c.c., e, quindi, anche di vagliare il comportamento dei coniugi,<br />
al fine di emettere detti provvedimenti in corrispondenza dell’interesse<br />
morale e materiale dei figli.<br />
(2) Nello stesso senso Cass. 19 febbraio 1991, n. 1709, ivi<br />
1991, 1324, secondo cui, ai fini della delibazione della sentenza ecclesiastica,<br />
dichiarativa della nullità del matrimonio per vizio di<br />
consenso consistente nella vis et metus, mentre sussiste la compatibilità<br />
di quest’effetto invalidante del vizio stesso con l’ordine<br />
pubblico italiano – anche in difetto di mala fede dell’altro coniuge<br />
e senza che vi osti l’essere, dall’art. 122 c.c., richiesta l’eccezionale<br />
gravità del timore e non la sola gravità, prevista dall’ordinamento<br />
canonico – non opera il principio, di ordine pubblico, della tutela<br />
della buona fede dell’altro coniuge, a differenza di quanto imposto<br />
con riguardo ai casi di riserva mentale. infatti, il vizio suddetto e<br />
quello riconducibile a tali casi si caratterizzano per reciproca autonomia<br />
e capacità invalidante, incidendo l’uno sul momento decisionale<br />
e l’altro sul contenuto dell’atto, con la conseguenza che<br />
la mancata esternazione dello stato di timore all’altro coniuge non<br />
determina automatica conversione dell’uno nell’altro ed attribuzione<br />
di esclusiva rilevanza al secondo, ma può soltanto implicare<br />
concorso di entrambi, qualora il coniuge che ha subito la vis et metus,<br />
si determini altresì a simulare il proprio matrimonio, senza che<br />
peraltro tale ultima causa e la relativa disciplina si presenti assorbente<br />
ai fini del giudizio di delibazione ove nella sentenza ecclesiastica<br />
la dichiarazione di nullità sia avvenuta non per simulazione,<br />
ma soltanto per timore. In relazione al rispetto dei termini, si<br />
veda, nello stesso senso, Cass., Sez. Un., 20 luglio 1988, n. 4700,<br />
ivi 1988, 1292, secondo cui, con riguardo alla sentenza del tribunale<br />
ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario<br />
per esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii, manifestata<br />
all’altro coniuge, la delibazione deve ritenersi consentita<br />
anche se detta nullità sia stata dichiarata su domanda proposta dopo<br />
il decorso di un anno dalla celebrazione, ovvero dopo il verificarsi<br />
della convivenza dei coniugi successivamente alla celebrazione<br />
stessa, in difformità delle due disposizioni dettate dall’art. 123 secondo<br />
comma, c.c. in tema d’impugnazione del matrimonio per simulazione,<br />
atteso che entrambe tali norme, pur avendo carattere<br />
imperativo, non configurano espressione di principi e regole fondamentali<br />
con le quali la Costituzione e le leggi dello Stato delineano<br />
l’istituto del matrimonio, e che, pertanto, l’indicata difformità<br />
non pone la pronuncia ecclesiastica in contrasto con l’ordine<br />
pubblico italiano.<br />
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con ricorso depositato<br />
in data 21 agosto 1995 Giuseppe Scirè conveniva avanti al<br />
<strong>Tribuna</strong>le di Caltagirone la moglie Giuseppina Di Pasquale<br />
per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del<br />
matrimonio concordatario, celebrato fra le parti, affidare a<br />
sé medesimo entrambe le figlie, che in occasione della pronunzia<br />
di separazione personale erano state affidate una al<br />
padre e l’altra alla madre, ed assegnare a sé stesso l’abitazione<br />
coniugale.
GIURISPRUDENZA DI MERITO<br />
CORTE DI APPELLO DI LECCE<br />
Sez. dist. di Taranto, 11 marzo 2002, n. 75.<br />
Pres. ed est.<strong>La</strong>nzo - Intesa Gestione Crediti (avv. Tanzarel)<br />
c. Guarino (avv. Strada).<br />
Promesse unilaterali - Promessa di pagamento e ricognizione<br />
del debito - Azione cambiaria - Prescrizione -<br />
Utilizzo del titolo di credito - Implicito riconoscimento<br />
del debito - Conseguenze.<br />
In caso di prescrizione dell’azione cambiaria l’utilizzo<br />
del titolo di credito quale promessa di pagamento o riconoscimento<br />
di debito implica l’esercizio dell’azione causale,<br />
fondata sul rapporto sottostante all’emissione o alla trasmissione<br />
del titolo ed efficace solo tra le parti di ciascuno<br />
di detti rapporti, con la conseguenza che il possessore del<br />
titolo può esercitarla solo nei confronti del proprio diretto<br />
promittente. (C.c., art. 1988) (1).<br />
(1) Nello stesso senso: Cass. 26 novembre 1999, n. 13170, in<br />
questa Rivista 2000, 1043, secondo cui, in caso di prescrizione<br />
dell’azione cambiaria, l’utilizzo del titolo di credito quale promessa<br />
di pagamento implica l’esercizio dell’azione causale, fondata<br />
sul rapporto sottostante all’emissione o alla trasmissione del titolo,<br />
rapporto che è efficace solo tra le parti dello stesso. Da ciò consegue<br />
che il possessore del titolo può esercitare una tale azione solo<br />
nei confronti del proprio diretto promittente; Cass. 12 aprile 1994,<br />
n. 3417, ivi 1995, 307; Cass. 20 agosto 1990, n. 8483, secondo cui<br />
la cambiale, non più utilizzabile in via cartolare per l’intervenuta<br />
prescrizione dell’azione cambiaria, può valere (ricorrendone i presupposti)<br />
come ordinaria promessa di pagamento per l’ammontare<br />
della somma indicata nel documento, con l’effetto di dispensare il<br />
creditore dall’onere della prova del rapporto fondamentale, la cui<br />
esistenza si presume, salva per il debitore la facoltà di dimostrare<br />
che il rapporto stesso è stato invalidamente instaurato o che è venuta<br />
meno.<br />
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con atto di citazione<br />
notificato il 18 marzo 1998 Mauro Guarino proponeva<br />
opposizione dinanzi al <strong>Tribuna</strong>le di Taranto, sezione distaccata<br />
di Ginosa, avverso il decreto ingiuntivo n. 59-1997<br />
emesso in data 31 ottobre 1997, con il quale era stato<br />
ingiunto al Guarino, unitamente ad Agostino Loreto, di<br />
pagare in favore della Caripuglia Spa la somma di lire<br />
8.570.000 risultante da un titolo cambiario emesso dal Guarino<br />
in favore del Loreto e da questo girato in favore della<br />
Caripuglia. A fondamento dell’opposizione deduceva il<br />
Guarino che il provvedimento monitorio era divenuto inefficace<br />
per la decorrenza del termine di cui all’art. 664 c.p.c.,<br />
essendo stata eseguita la notifica oltre il sessantesimo<br />
giorno della pronunzia. Disconosceva, altresì, l’opponente<br />
la firma apposta sul titolo cambiario in questione ed eccepiva<br />
la prescrizione dell’azione cambiaria, deducendo l’inesistenza<br />
di ogni rapporto causale sottostante alla stessa.<br />
<strong>La</strong> banca opposta si costituiva, aderendo alla richiesta di<br />
dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo; formulava,<br />
nei confronti del Guarino, domanda riconvenzionale<br />
per il pagamento della somma suddetta, maggiorata degli<br />
interessi del 2 novembre 1993 al soddisfo. L’istituto di credito<br />
chiedeva la verificazione della firma disconosciuta<br />
dall’opponente e, in ordine alla eccezione di prescrizione,<br />
dichiarava di agire in virtù del rapporto causale ai sensi<br />
dell’art. 1988 c.c., poiché la sottoscrizione del titolo da<br />
parte dell’opponente costituiva la ricognizione di un debito.<br />
Espletata una C.T.U. grafologica, che concludeva ritenendo<br />
l’autografia della sottoscrizione del titolo cambiario<br />
in questione, all’udienza del 28 aprile 1999 l’opponente<br />
Guarino rinunziava al motivo di opposizione alla falsità<br />
della predetta firma.<br />
Con sentenza 28 luglio 1999 n. 92 il <strong>Tribuna</strong>le di Taranto,<br />
sezione distaccata di Ginosa, in accoglimento<br />
dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e<br />
rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla Caripuglia<br />
Spa nei confronti del Guarino.<br />
Con atto di citazione notificato in data 24 luglio 2000 ha<br />
proposto appello la Intesa Gestione Crediti Spa, precisando<br />
di avere, in virtù di cessione di beni e rapporti giuridici in<br />
blocco, acquisito la titolarità pro soluto di tutti i crediti della<br />
Cassa di Risparmio di Puglia.<br />
Si duole la società appellante dell’accoglimento dell’opposizione,<br />
osservando che la Caripuglia aveva inteso azionare<br />
un proprio credito documentato da una promessa di pagamento<br />
o di atto ricognitivo dell’obbligazione; in tal caso<br />
opera una presunzione di esistenza e liceità della causa del<br />
negozio e spetta all’opponente, che intende contestare il<br />
credito, l’onere di fornire la prova di fatti impeditivi, estintivi<br />
o modificativi; e il termine per la prescrizione<br />
dell’azione causale, che sopravvive all’estinzione<br />
dell’azione cambiaria, varia secondo la natura del rapporto<br />
fondamentale. In via subordinata l’appellante chiede che siano<br />
dichiarate interamente compensate le spese del primo<br />
grado del giudizio.<br />
L’appellato Guarino si è costituito ed ha chiesto il rigetto<br />
dell’impugnazione, deducendo che per l’azione cambiaria<br />
si è verificata la prescrizione ex art. 94 R.D. 14 dicembre<br />
1933 n. 1669, mentre per l’azione causale legittimamente la<br />
domanda è stata respinta in quanto tale azione avrebbe potuto<br />
essere esperita solamente dal Loreto nei confronti del<br />
Guarino, e non anche della Caripuglia non esistendo tra<br />
quest’ultima e lo stesso appellato alcun rapporto sottostante<br />
relativo alla emissione della cambiale.<br />
<strong>La</strong> causa, infine, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte<br />
è stata riservata per la decisione, con la concessione<br />
dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE. – L’impugnazione proposta<br />
dalla Spa Intesa Gestione Crediti è del tutto fondata e deve<br />
essere respinta.<br />
Come ha correttamente ritenuto il <strong>Tribuna</strong>le di Taranto,<br />
sezione distaccata di Ginosa, nel caso in esame va anzitutto<br />
riconosciuto che è sicuramente maturata la prescrizione di<br />
cui all’art. 94 della legge cambiaria, giacché il protesto del
42 GIURISPRUDENZA DI MERITO<br />
titolo è stato elevato in data 16 novembre 1993 e l’azione<br />
dell’istituto opposto, quale giratario, si è prescritta entro<br />
l’anno di detta data.<br />
E con riferimento all’azione causale il primo giudice, altrettanto<br />
correttamente, ha ritenuto che il rapporto sottostante<br />
al titolo cambiario conserva la sua efficacia solamente<br />
tra le parti di ciascun rapporto, e pertanto il<br />
possessore del titolo può esercitare l’azione medesima<br />
esclusivamente nei confronti del proprio diretto promittente.<br />
Alla fattispecie che ci occupa si attaglia come un guanto<br />
una massima della giurisprudenza della Suprema Corte<br />
molto chiara e pienamente condivisa da questo collegio.<br />
È stato puntualizzato, invero, dalla Cassazione in modo<br />
testuale che in caso di prescrizione dell’azione cambiaria,<br />
l’utilizzo del titolo di credito, come nel caso in esame, quale<br />
promessa di pagamento o riconoscimento di debito ai sensi<br />
dell’art. 1988 c.c. «implica l’esercizio dell’azione causale,<br />
fondata sul rapporto sottostante all’emissione o alla trasmissione<br />
del titolo ed efficace solo tra le parti di ciascuno di<br />
detti rapporti, con la conseguenza che il possessore del titolo<br />
può esercitarla solo nei confronti del proprio diretto<br />
promittente». E in forza di tale principio molto chiaro la<br />
corte di legittimità ha cassato la decisione di merito di quel<br />
giudizio che aveva ritenuto fondata l’azione causale «esercitata<br />
dal giratario di un effetto cambiario nei confronti<br />
dell’emittente dello stesso e non contro il proprio girante»<br />
(v. Cass. 12 aprile 1994 n. 3417, in Arch. civ. 1995, 307).<br />
Va aggiunto che è palesemente inammissibile la richiesta<br />
formulata nelle sole conclusioni dell’atto di impugnazione<br />
con riferimento ad un preteso arricchimento senza causa,<br />
trattandosi di domanda nuova che, a norma dell’art. 345<br />
c.p.c., non può essere proposta per la prima volta in grado<br />
di appello.<br />
È infondato anche il motivo subordinato di appello riguardante<br />
le spese processuali. Risulta corretta invero la decisione<br />
del tribunale che, in base al principio della soccombenza, ha<br />
condannato la Caripuglia al pagamento delle spese processuali,<br />
essendo di decisiva rilevanza, in primo luogo, la circostanza<br />
che il provvedimento monitorio era comunque divenuto<br />
inefficace per la decorrenza del termine di cui all’art.<br />
644 c.p.c. e, in secondo luogo, la circostanza che l’azione<br />
causale non avrebbe potuto comunque essere proposta nei<br />
confronti del Guarino attesa l’inesistenza di un rapporto sottostante<br />
al titolo fra la Caripuglia e lo stesso Guarino.<br />
In conclusione, per le esposte considerazioni l’impugnazione,<br />
risultata infondata, non può che essere respinta, con<br />
la condanna dell’appellante, per il principio generale della<br />
soccombenza, al pagamento anche delle spese del presente<br />
grado del giudizio.<br />
Tali spese vanno attribuite all’avv. Raffaele Strada distrattario<br />
e vengono liquidate come in dispositivo tenuto<br />
conto del valore della causa e dell’attività svolta. (Omissis).<br />
CORTE DI APPELLO DI SALERNO<br />
4 marzo 2002.<br />
Pres. De Rosa - Est. Siani - Carbone (avv. Boccia) c. Mastrandrea<br />
e altro (avv. Pizzuti).<br />
Possesso - Acquisto - Mutamento della detenzione in<br />
possesso - Fattispecie in materia di contratti agrari -<br />
Affitto di fondi rustici - Natura del contratto - Detenzione<br />
del fondo - Parificazione con il comodato di fondo<br />
rustico - Esclusione.<br />
<strong>La</strong> presunzione di possesso in favore del soggetto che si<br />
trovi ad avere la c.d. relazione materiale con la cosa, si fonda<br />
sul presupposto che sia mancata la prova che il potere<br />
di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione.<br />
Una volta acquisita la dimostrazione dell’originario<br />
titolo detentivo, è onere del detentore allegare e dimostrare<br />
il susseguente mutamento della detenzione in possesso.<br />
(C.c., art. 1141) (1).<br />
(1) Si veda, tra le altre, Cass. 29 luglio 1997, n. 7090, in questa<br />
Rivista 1998, 592, secondo cui l’art. 1141 del c.c. non consente al<br />
detentore di trasformarsi in possessore mediante una sua interna<br />
determinazione di volontà, ma richiede, per il mutamento del titolo,<br />
o l’intervento di «una causa proveniente da un terzo», per tale<br />
dovendosi intendere qualsiasi atto di trasferimento del diritto idoneo<br />
a legittimare il possesso, indipendentemente dalla perfezione,<br />
validità, efficacia dell’atto medesimo, compresa l’ipotesi di acquisto<br />
da parte del titolare solo apparente, oppure l’opposizione del<br />
detentore contro il possessore, opposizione che può aver luogo sia<br />
giudizialmente che estragiudizialmente e che consiste nel rendere<br />
noto al possessore, e cioè a colui per conto del quale la cosa era detenuta,<br />
in termini inequivoci e contestando il di lui diritto, l’intenzione<br />
di tenere la cosa come propria. Lo stabilire se, in conseguenza<br />
di un atto negoziale ancorché invalido, al detentore di un<br />
immobile sia stato da un terzo trasferito il possesso del bene, costituisce<br />
una indagine di fatto, riservata al giudice di merito, i cui<br />
apprezzamenti e valutazioni sono sindacabili in sede di legittimità<br />
soltanto per illogicità o inadeguatezza della motivazione.<br />
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con ricorso depositato<br />
il 25 settembre 1997 Giovanna e Vito Mastrandrea avevano<br />
adito la Pretura di Vallo della Lucania chiedendo che<br />
venisse dichiarata la cessazione del rapporto di comodato<br />
stipulato con Matteo Carbone ed avente ad oggetto una<br />
parte estesa mq. 5.000 circa del fondo rustico sito in Omignano<br />
Scalo, alla località Casa dei Piani – da loro acquistato<br />
in virtù della sentenza n. 1280/81 emessa dal <strong>Tribuna</strong>le di<br />
Roma, trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di<br />
Salerno ai nn. 3932/3426, e del successivo atto di divisione<br />
per notar Cammarano del 19 febbraio 1982, rep. 19632,<br />
racc. 9255 – e la condanna del comodatario alla restituzione<br />
del bene in loro favore, con vittoria di spese.<br />
Si era costituito il Carbone il quale aveva eccepito l’incompetenza<br />
per materia, vertendosi in materia di contratto<br />
agrario e, poi, aveva dedotto, nel merito, che non sussisteva<br />
alcun contratto di comodato avendo egli posseduto animo<br />
domini il fondo fin dal 1964; ragioni per le quali egli aveva<br />
prospettato la declaratoria di incompetenza o il rigetto<br />
dell’avversa domanda, con l’accoglimento della sua domanda<br />
riconvenzionale di usucapione della consistenza.<br />
Il <strong>Tribuna</strong>le di Vallo della Lucania – a cui la vertenza era<br />
transitata dalla Pretura di Vallo della Lucania ex D.L.vo n.<br />
51/98 – dopo che si era conclusa l’istruzione della causa,<br />
espletata mediante la produzione di documenti e l’assunzione<br />
dell’interrogatorio libero e di prova testimoniale, e<br />
dopo l’effettuazione della discussione, aveva emesso la sentenza<br />
n. 469/2000 del 17 novembre 2000, depositata il 23<br />
novembre 2000, con la quale aveva condannato il Carbone<br />
alla immediata restituzione del fondo de quo in favore dei<br />
Mastrandrea, aveva rigettato la domanda riconvenzionale<br />
spiegata dal convenuto ed aveva condannato quest’ultimo<br />
alla rifusione delle spese di lite.<br />
Avverso questa sentenza, notificatagli in data 8 febbraio<br />
2001, il Carbone interponeva appello innanzi a questa Corte<br />
depositando il relativo ricorso in data 28 febbraio 2001 e poi
MASSIMARIO DI LEGITTIMITÀ<br />
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono<br />
stati elaborati dalla redazione.<br />
Adozione - Adozione dei minori - Adottabilità - Interesse del minore<br />
a mantenere rapporti con i genitori di sangue.<br />
In tema di accertamento dello stato di abbandono, il diritto del fanciullo<br />
a mantenere rapporti con i genitori di sangue, di cui agli artt. 1 della<br />
legge n. 184 del 1983 e 9 della legge n. 176 del 1991, tutela un suo interesse<br />
superiore presunto, perché va rispettata e preservata, in base al diritto interno<br />
ed a quello internazionale, l’indennità del minore e la sua esigenza<br />
nella misura del possibile a vivere con i genitori biologici e ad essere allevato<br />
da loro.<br />
* Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2002, n. 3792, Salvago c. Martis. (L. 4<br />
maggio 1983, n. 184, art. 1; L. 27 maggio 1991, n. 176, art. 3; L. 27 maggio<br />
1991, n. 176, art. 9). [RV553059]<br />
Adozione - Adozione dei minori - Dichiarazione di adottabilità -<br />
Minore assistito da parenti.<br />
Il principio ispiratore della disciplina dell’adozione dei minori, secondo<br />
il quale il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia<br />
di origine, incontra i suoi limiti laddove questa non sia in grado di prestare<br />
– in via non transitoria – le cure necessarie, né di assicurare l’adempimento<br />
dell’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, la quale viene, pertanto,<br />
a trovarsi in stato di abbandono. Questo non viene meno per il solo<br />
fatto che al minore vengano prestate le cure materiali essenziali da parte dei<br />
genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado (nella specie, la madre<br />
e i nonni materni), essendo necessario, in tal caso accertare che l’ambiente<br />
familiare sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della<br />
personalità del minore.<br />
* Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4503, <strong>La</strong> Corte c. Trapani. (L. 4<br />
maggio 1983, n. 184, art. 1; L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17). [RV553356]<br />
Adozione - Adozione dei minori - Dichiarazione di adottabilità -<br />
Presupposti.<br />
<strong>La</strong> legittima predicabilità dell’esistenza di uno «stato di abbandono»<br />
(ex lege 148/1983) postula l’accertamento, da parte del giudice di merito,<br />
dell’esistenza di carenze materiali ed affettive tali da integrare, di per<br />
sé, gli estremi del grave pregiudizio per il minore, tenendo, peraltro, conto<br />
della primaria esigenza che egli cresca nella sua famiglia d’origine, esigenza<br />
non sacrificabile nemmeno in costanza di evidente inadeguatezza dell’assistenza<br />
o di atteggiamenti patologici (quali l’iperaffettività, la possessività<br />
esasperata, la chiusura verso il mondo esterno) del genitore.<br />
* Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3988, Di Virgilio ed altri c. P.G.<br />
della Repubblica di Torino. (L. 4 maggio 1983, n. 148, art. 8). [RV553159]<br />
Adozione - Adozione dei minori - Dichiarazione di adottabilità -<br />
Stato di abbandono.<br />
Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità<br />
ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel<br />
minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile<br />
per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia<br />
dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea<br />
per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore,<br />
secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al<br />
giudice di merito.<br />
* Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4503, <strong>La</strong> Corte c. Trapani. (L. 4<br />
maggio 1983, n. 184). [RV553355]<br />
Appalto (Contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità<br />
del costruttore) - Decadenza dalla garanzia -<br />
Decorrenza.<br />
Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi<br />
difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena<br />
di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal<br />
giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza<br />
oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta<br />
esecuzione dell’opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione<br />
del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo),<br />
non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza<br />
e semplici sospetti. L’accertamento del momento nel quale detta conoscenza<br />
sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice<br />
di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione<br />
congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.<br />
* Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2002, n. 4622, Cile - Comp. Italiana <strong>La</strong>vori<br />
Edili Spa c. Cond. Via Tesio n. 19 Milano. (C.c., art. 1669).<br />
[RV553388]<br />
Appalto (Contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità<br />
del costruttore) - Estensione ai rapporti tra costruttore<br />
venditore ed acquirente - Ammissibilità.<br />
<strong>La</strong> denuncia di gravi difetti di costruzione, oltre che dal committente<br />
e suoi aventi causa, può essere fatta anche dagli acquirenti dell’immobile,<br />
in base al principio che le disposizioni di cui all’art. 1669 c.c. mirano<br />
a dsiciplinare le conseguenze dannose di quei difetti che incidono<br />
profondamente sugli elementi essenziali dell’opera e che influiscono sulla<br />
durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione e configurano,<br />
quindi, una responsabilità extracontrattuale, sancita per ragioni e finalità<br />
di interesse generale, con la conseguenza che la relativa azione, nonostante<br />
la collocazione della norma tra quelle in materia di appalto, è data<br />
non solo al committente e suoi aventi causa nei confronti dell’appaltatore,<br />
ma anche all’acquirente nei confronti del costruttore venditore.<br />
* Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2002, n. 4622, Cile - Compagnia Italiana<br />
<strong>La</strong>vori Edili Spa c. Cond. Via Tesio n. 19 Milano. (C.c., art. 1669; c.c., art.<br />
2055). [RV553389]<br />
Appello <strong>civile</strong> - Domande - Domanda riconvenzionale condizionata<br />
- Appello incidentale.<br />
Nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia esaminato una<br />
domanda riconvenzionale condizionata all’accoglimento della domanda<br />
principale, ritenendola assorbita dal rigetto di quest’ultima, non è richiesto<br />
l’appello incidentale ai fini della devoluzione nel giudizio di secondo grado<br />
della medesima domanda condizionata, essendo necessaria e sufficiente la<br />
sua mera riproposizione a norma dell’art. 346 c.p.c.; viceversa, qualora in<br />
primo gardo la domanda riconvenzionale, avanzata condizionatamente<br />
all’accoglimento della domanda principale, non sia stata dichiarata assorbita<br />
dalla pronuncia di rigetto della principale, ma, a seguito di espresso esame,<br />
il giudice ne abbia dichiarato l’inammissibilità in rito ovvero l’infondatezza<br />
nel merito, l’appellato vincitore in primo grado, che intenda<br />
reiterare in secondo grado la domanda riconvenzionale subordinatamente<br />
all’accoglimento dell’appello principale, ha l’onere di proporre appello incidentale<br />
condizionato.<br />
* Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n. 4212, Cammarano c. Giannotti<br />
Ricci. (C.p.c., art. 343; c.p.c., art. 346). [RV553247]<br />
Appello <strong>civile</strong> - Fascicolo di parte - Memorie di replica - Rilevanza<br />
processuale.<br />
<strong>La</strong> memoria di replica di cui all’art. 190, terzo comma c.p.c. deve<br />
essere presa in considerazione dal giudice alla sola condizione che la parte<br />
l’abbia comunicata all’avversario nei cinque giorni liberi antecedenti<br />
l’udienza, a nulla rilevando che la parte stessa non abbia altresì provveduto<br />
alla comunicazione di una propria comparsa conclusionale al predetto avversario.
58 MASSIMARIO DI LEGITTIMITÀ<br />
* Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n. 4211, Messina Ignazio C c.<br />
SIAD Spa. (C.p.c., art. 190; c.p.c., art. 347; c.p.c., art. 352). [RV553244]<br />
Appello <strong>civile</strong> - Mandato alle liti - Persona giuridica - Incertezza<br />
sull’identità fisica del legale rappresentante.<br />
Non sussiste incertezza sulla persona fisica che ha conferito la procura<br />
nella qualità di legale rappresentante di una persona giuridica – incertezza<br />
che renderebbe invalida la procura stessa e inammissibile l’atto introduttivo<br />
del giudizio (nella specie, atto di citazione in primo grado dinanzi<br />
al tribunale) – allorché risulti idoneamente documentato, mediante la produzione<br />
di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento di<br />
tale qualità ad una ben individuata persona fisica, tenendo anche conto che<br />
l’eventuale illeggibilità della firma non inficia la validità della procura stessa<br />
allorché detta firma sia identica a quella risultante da atti già esistenti al<br />
momento del conferimento e ritualmente prodotti dalla parte.<br />
* Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n. 3116, Gruppo Andidero Finanziario<br />
Immobiliare Srl c. Prov. Bari. (C.p.c., art. 83). [RV552793]<br />
Appello <strong>civile</strong> - Poteri del collegio - Rimessione della causa al<br />
giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado.<br />
<strong>La</strong> decisione deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso,<br />
in uno o più membri, da quello che ha assistito alla discussione della<br />
causa, in violazione dell’art. 276, primo comma, c.p.c., è causa di nullità<br />
della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi<br />
dell’art. 158 c.p.c.; in caso, il giudice d’appello che rilevi detta nullità, è tenuto<br />
a trattenere la causa e a deciderla nel merito, senza rimetterla al giudice<br />
che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, non ricorrendo nella specie<br />
alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall’art. 354<br />
c.p.c., in particolare non essendo il vizio in questione assimilabile al difetto<br />
assoluto di sottoscrizione della sentenza, contemplato dall’art. 161, secondo<br />
comma, del codice di rito, che detta rimessione impone.<br />
* Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2002, n. 4285, Genova c. Buccarelli.<br />
(C.p.c., art. 158; c.p.c., art. 276; c.p.c., art. 161; c.p.c., art. 354).<br />
[RV553273]<br />
Arbitrato e compromesso - Arbitraggio - Conferimento dell’incarico<br />
al terzo arbitratore da parte dei contraenti - Mandato<br />
collettivo.<br />
L’arbitraggio con cui le parti demandano ad un terzo arbitratore la<br />
determinazione, in loro sostituzione, di uno o più elementi di un contratto<br />
concluso ma incompleto, è figura assimilabile ad un mandato collettivo; ne<br />
consegue che il negozio costituente la fonte dei poteri del terzo può essere<br />
revocato anche ad opera di una sola parte qualora ricorra una giusta causa,<br />
trovando applicazione l’art. 1726 c.c.<br />
* Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2002, n. 4283, De Petri c. Baruffaldi. (C.c.,<br />
art. 1726; c.c., art. 1349). [RV553272]<br />
Arbitrato e compromesso - Arbitrato rituale - Concessioni di<br />
pubblici servizi - Collegi previsti dall’art. 24 R.D. n. 2578/<br />
1925.<br />
I collegi previsti dall’art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.<br />
2578, ai quali è demandata, per il caso di mancato accordo tra le parti, la<br />
liquidazione dell’indennità dovuta agli ex concessionari di pubblici servizi,<br />
in ipotesi di assunzione diretta di questi da parte del comune, hanno natura<br />
di collegi arbitrali rituali.<br />
* Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3026, Com. Mottola c. D’Auria Domenico<br />
ed altre. (R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, art. 24). [RV552722]<br />
Arbitrato e compromesso - Arbitri - Nomina - Nomina sostitutiva<br />
da parte del presidente del tribunale.<br />
In tema di arbitrato, il presidente del tribunale chiamato a designare<br />
l’arbitro in sostituzione della parte inerente svolge una funzione di volontaria<br />
giurisdizione di carattere non contenzioso e sostanzialmente suppletivo<br />
della carente attività negoziale di parte, con la conseguenza che, al provvedimento<br />
di nomina (così come a quello di revoca), non può<br />
legittimamente riconoscersi portata decisoria, giacché, se la nomina viene<br />
effettuata, ne potrà essere controllata la validità in qualsiasi sede (e, anzitutto,<br />
dallo stesso collegio arbitrale), mentre, se essa viene negata (o, una<br />
volta compiuta, viene poi revocata), sarà sempre la parte inadempiente a do-<br />
ver rispondere dell’eventuale pregiudizio subito dalla controparte nelle normali<br />
sedi contenziose.<br />
* Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n. 3129, Associazione Temporanea<br />
di Imprese De Paolis c. Fibreno Scrl. (C.p.c., art. 810). [RV552806]<br />
Arbitrato e compromesso - Competenza - Arbitrato rituale -<br />
Atto di autonomia privata.<br />
Dalla natura privata dell’arbitrato rituale e del dictum che lo definisce<br />
e dalla qualificazione del relativo procedimento come ontologicamente<br />
alternativo alla giurisdizione statale discende che il compromesso e la<br />
clausola compromissoria si pongono quali patti di deroga alla giurisdizione,<br />
con la conseguenza che il contrasto sulla deferibilità agli arbitri di una determinata<br />
controversia è da considerare non già una questione di competenza,<br />
bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o alla interpretazione<br />
del compromesso o della clausola compromissoria.<br />
* Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3026, Com. Mottola c. D’Auria Domenico<br />
ed altre. (C.p.c., art. 825; c.p.c., art. 827; L. 5 gennaio 1994, n. 25).<br />
[RV552721]<br />
Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità.<br />
Nel giudizio di legittimità avverso la decisione resa dalla corte<br />
d’appello sull’impugnazione per nullità del lodo non è ammesso introdurre<br />
questioni che, direttamente o indirettamente, si risolvano in un sindacato<br />
sulla motivazione del lodo.<br />
* Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n. 3121, Presidenza del Consiglio dei<br />
Ministri ed altri c. Cons. Coop. Costruzioni. (C.p.c., art. 829; c.p.c., art.<br />
830; L. 5 gennaio 1994, n. 25; c.p.c., art. 360). [RV552798]<br />
Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità.<br />
<strong>La</strong> natura di giudizi di mera legittimità delle impugnazioni dei lodi<br />
arbitrali, devolute alla competenza della corte d’appello, non esclude, ove<br />
siano denunciati errori nel procedimento, il potere-dovere di procedere<br />
all’apprezzamento dell’attività svolta nel processo dalle parti o dagli arbitri<br />
ed all’esame degli elementi di fatto risultanti dagli atti acquisiti al processo<br />
stesso, al fine di accertare la sussistenza della dedotta nullità. Infatti, in quella<br />
sede, la corte d’appello ha il potere di apprezzare e valutare anche il fatto<br />
extraprocessuale, che abbia tuttavia rilevanza nel processo, così come acquisito<br />
dal giudice a quo.<br />
* Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4492, Impresa Salinardi c. Cons.<br />
Sviluppo Ind. Potenza. (C.p.c., art. 829; c.p.c., art. 828; c.p.c., art. 830).<br />
[RV553347]<br />
Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni -<br />
Surrogazione legale dell’assicuratore - Condizioni.<br />
Il diritto di surroga nelle ragioni dell’assicurato di cui all’art. 1916<br />
c.c. non sorge in modo automatico, per effetto del pagamento dell’indennità<br />
assicurativa, essendo, per converso, sottoposto alla condizione che l’assicuratore<br />
richieda al danneggiante il rimborso dell’indennità.<br />
* Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n. 4211, Messina Ignazio C c.<br />
SIAD Spa. (C.c., art. 1916). [RV553246]<br />
Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni -<br />
Surrogazione legale dell’assicuratore - Cose oggetto di contratto<br />
di trasporto.<br />
In tema di assicurazione contro i danni relativa a cose oggetto di<br />
contratto di trasporto, la surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato<br />
(art. 1916 c.c.) realizza una successione particolare nel credito, trasferendo<br />
all’assicuratore stesso tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto<br />
in capo al destinatario-assicurato nei confronti del vettore, compresi<br />
quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all’atto della surrogazione,<br />
con la conseguenza che l’assicuratore è legittimato ad agire in surrogazione<br />
contro il vettore, per il risarcimento del danno dovuto a sottrazione<br />
del carico, anche qualora il destinatario-assicurato non abbia richiesto<br />
la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo anche tale facoltà – per la<br />
quale l’art. 1689, comma primo, c.c. non prevede un termine finale – essere<br />
esercitata dall’assicuratore medesimo.<br />
* Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n. 4211, Messina Ignazio C c.<br />
SIAD Spa. (C.c., art. 1689; c.c., art. 1916). [RV553245]