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Archivio civile - La Tribuna

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<strong>Archivio</strong><br />

<strong>civile</strong><br />

(già <strong>Archivio</strong> della responsabilità <strong>civile</strong>)<br />

rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione<br />

Direttori<br />

Corrado Sforza Fogliani e Guido Alpa<br />

Anno 2003


DOTTRINA<br />

Bonavitacola Romano: I patti parasociali, in particolare<br />

i sindacati azionari, anche in relazione alla recente<br />

riforma societaria, pag. 38.<br />

Colombini Edgardo: Possibilità di attività pericolosa<br />

per una organizzazione sportiva, pag. 3.<br />

Romano Gaetano: Sulla modifica della disciplina in<br />

tema di gratuito patrocinio a spese dello stato, pag.<br />

9.<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

AA.VV.: No al mobbing, pag. 11.<br />

Bartolini Francesco, Corso Piermaria: Il codice del<br />

giudice di pace, pag. 11.<br />

Bartolini Francesco: Il codice <strong>civile</strong> e le leggi complementari,<br />

pag. 11.<br />

Bartolini Francesco: Il codice di procedura <strong>civile</strong> e le<br />

leggi complementari, pag. 11.<br />

Cantino Valter: Valore d’impresa e merito creditizio,<br />

pag. 11.<br />

Cassano Giuseppe: Il commercio via Internet, pag.<br />

12.<br />

Eposito W., Fava P.: L’opposizione di terzo nel processo<br />

amministrativo, pag. 12.<br />

Farenga Luigi: Il codice delle assicurazioni, pag. 12.<br />

<strong>La</strong>varra Mario: <strong>La</strong> gestione dell’agenzia immobiliare,<br />

pag. 12.<br />

Melchionna Luca: Il codice di diritto internazionale<br />

tributario, pag. 13.<br />

Moneta Paolo: Il codice di diritto ecclesiastico, pag.<br />

13.<br />

Napolillo Ernesto: I nuovi contratti, pag. 13.<br />

Tassone Francesco: Manuale del leasing, pag. 13.<br />

Tosi Emilio: Il codice della privacy, pag. 14.<br />

GIURISPRUDENZA<br />

Adozione<br />

Adozione dei minori - Adottabilità - Interesse del minore<br />

a mantenere rapporti con i genitori di sangue.<br />

* Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2002, n. 3792, Salvago<br />

c. Martis, m., pag. 57.<br />

Adozione dei minori - Dichiarazione di adottabilità -<br />

Minore assistito da parenti. * Cass. civ., sez. I, 28<br />

marzo 2002, n. 4503, <strong>La</strong> Corte c. Trapani, m., pag.<br />

57.<br />

Adozione dei minori - Dichiarazione di adottabilità -<br />

Presupposti. * Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2002, n.<br />

3988, Di Virgilio ed altri c. P.G. della Repubblica<br />

di Torino, m., pag. 57.<br />

Adozione dei minori - Dichiarazione di adottabilità -<br />

Stato di abbandono. * Cass. civ., sez. I, 28 marzo<br />

2002, n. 4503, <strong>La</strong> Corte c. Trapani, m., pag. 57.<br />

Appalto (Contratto di)<br />

Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del<br />

costruttore) - Decadenza dalla garanzia - Decorrenza.<br />

* Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2002, n. 4622,<br />

Cile - Comp. Italiana <strong>La</strong>vori Edili Spa c. Cond. Via<br />

Tesio n. 19 Milano, m., pag. 57.<br />

Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del<br />

costruttore) - Estensione ai rapporti tra costruttore<br />

venditore ed acquirente - Ammissibilità. * Cass.<br />

civ., sez. II, 29 marzo 2002, n. 4622, Cile - Compagnia<br />

Italiana <strong>La</strong>vori Edili Spa c. Cond. Via Tesio n.<br />

19 Milano, m., pag. 57.<br />

Appello <strong>civile</strong><br />

INDICE SOMMARIO<br />

Domande - Domanda riconvenzionale condizionata -<br />

Appello incidentale. * Cass. civ., sez. III, 25 marzo<br />

2002, n. 4212, Cammarano c. Giannotti Ricci, m.,<br />

pag. 57.<br />

Fascicolo di parte - Memorie di replica - Rilevanza<br />

processuale. * Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n.<br />

4211, Messina Ignazio C c. SIAD Spa, m., pag. 57.<br />

Mandato alle liti - Persona giuridica - Incertezza<br />

sull’identità fisica del legale rappresentante. *<br />

Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n. 3116, Gruppo<br />

Andidero Finanziario Immobiliare Srl c. Prov. Bari,<br />

m., pag. 58.<br />

Poteri del collegio - Rimessione della causa al giudice<br />

di primo grado - Per nullità del giudizio di primo<br />

grado. * Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2002, n. 4285,<br />

Genova c. Buccarelli, m., pag. 58.<br />

Arbitrato e compromesso<br />

Arbitraggio - Conferimento dell’incarico al terzo arbitratore<br />

da parte dei contraenti - Mandato collettivo.<br />

* Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2002, n. 4283, De<br />

Petri c. Baruffaldi, m., pag. 58.<br />

Arbitrato rituale - Concessioni di pubblici servizi -<br />

Collegi previsti dall’art. 24 R.D. n. 2578/1925. *<br />

Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3026, Com. Mottola<br />

c. D’Auria Domenico ed altre, m., pag. 58.<br />

Arbitri - Nomina - Nomina sostitutiva da parte del<br />

presidente del tribunale. * Cass. civ., sez. I, 5 marzo<br />

2002, n. 3129, Associazione Temporanea di Imprese<br />

De Paolis c. Fibreno Scrl, m., pag. 58.<br />

Competenza - Arbitrato rituale - Atto di autonomia<br />

privata. * Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3026,<br />

Com. Mottola c. D’Auria Domenico ed altre, m.,<br />

pag. 58.<br />

Lodo - Impugnazione - Casi di nullità. * Cass. civ.,<br />

sez. I, 28 marzo 2002, n. 4492, Impresa Salinardi c.<br />

Cons. Sviluppo Ind. Potenza, m., pag. 58.<br />

Lodo - Impugnazione - Casi di nullità. * Cass. civ.,<br />

sez. I, 5 marzo 2002, n. 3121, Presidenza del Consiglio<br />

dei Ministri ed altri c. Cons. Coop. Costruzioni,<br />

m., pag. 58.<br />

Assicurazione (Contratto di)<br />

Assicurazione contro i danni - Surrogazione legale<br />

dell’assicuratore - Condizioni. * Cass. civ., sez. III,<br />

25 marzo 2002, n. 4211, Messina Ignazio C c.<br />

SIAD Spa, m., pag. 58.<br />

Assicurazione contro i danni - Surrogazione legale<br />

dell’assicuratore - Cose oggetto di contratto di trasporto.<br />

* Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n.<br />

4211, Messina Ignazio C c. SIAD Spa, m., pag. 58.<br />

Avvocato<br />

Albo - Speciale - Dipendenti di enti pubblici. * Cass.<br />

civ., sez. un., 14 marzo 2002, n. 3733, Bianchi c.<br />

Cons. Ordine Avv. Firenze, m., pag. 59.<br />

Albo - Speciale - Dipendenti di enti pubblici. * Cass.<br />

civ., sez. un., 14 marzo 2002, n. 3735, Perini c.<br />

Cons. Ordine Avv. Firenze ed altro, m., pag. 59.<br />

Giudizi disciplinari - Procedimento - Competenza<br />

esclusiva degli organi disciplinari forensi. * Cass.<br />

civ., sez. un., 11 marzo 2002, n. 3529, Portacci c.<br />

Ordine degli Avvocati di Monza ed altro, m., pag.<br />

59.<br />

Giudizi disciplinari - Procedimento - Impugnazioni.<br />

* Cass. civ., sez. un., ord. 15 marzo 2002, n. 3877,<br />

Patti S c. Consiglio Ordine Avvocati Roma, m.,<br />

pag. 59.<br />

Giudizi disciplinari - Procedimento - Ricorso per cassazione.<br />

* Cass. civ., sez. un., ord. 27 marzo 2002,<br />

n. 4446, Bottiglioni c. ATC Spa, m., pag. 59.<br />

Onorari - Procedimento di liquidazione - Procedimento<br />

sommario. * Cass. civ., sez. II, 6 marzo<br />

2002, n. 3197, Panuccio c. Arciconfraternita De’<br />

Rossi di Messina, m., pag. 59.<br />

Onorari - Procedimento di liquidazione - Ricorribilità<br />

in cassazione. * Cass. civ., sez. II, 6 marzo 2002, n.<br />

3197, Panuccio c. Arciconfraternita De’ Rossi di<br />

Messina, m., pag. 59.<br />

Onorari - Tariffe professionali - Inderogabilità dei<br />

compensi minimi. * Cass. civ., sez. II, 6 marzo<br />

2002, n. 3197, Panuccio c. Arciconfraternita De’<br />

Rossi di Messina, m., pag. 59.<br />

Previdenza - Pensione - Adeguamenti annuali. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 2002, n. 3397, Cassa<br />

Naz. Previdenza Forense c. Patanella, m., pag. 59.<br />

Previdenza - Pensione - Di vecchiaia. * Cass. civ.,<br />

sez. lav., 6 marzo 2002, n. 3211, Cassa Nazionale<br />

Previdenza Assistenza Forense c. Libutti, m., pag.<br />

60.<br />

Azienda<br />

Cessione - Successione nei contratti - Differenze con<br />

la cessione del contratto. * Cass. civ., sez. lav., 2<br />

marzo 2002, n. 3045, Lloyd Italico Assicurazioni<br />

Spa c. Barisone ed altro, m., pag. 60.<br />

Calamità pubbliche<br />

Calamità naturali - Terremoto - Giudizi pendenti. *<br />

Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n. 3121, Presidenza<br />

del Consiglio dei Ministri ed altri c. Cons. Coop.<br />

Costruzioni, m., pag. 60.<br />

Calamità naturali - Terremoto - Interventi per Napoli<br />

conseguenti al terremoto del 1980. * Cass. civ., sez.<br />

I, 5 marzo 2002, n. 3121, Presidenza del Consiglio<br />

dei Ministri c. Cons. Coop. Costruzioni, m., pag.<br />

60.<br />

Cassazione <strong>civile</strong><br />

Deposito di atti - Atti e documenti - Omissione. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2002, n. 3852, Pizza<br />

c. Barilla Alimentare Spa, m., pag. 60.<br />

Giudizio di rinvio - Mancata acquisizione del fascicolo<br />

d’ufficio di primo grado - Nullità - Esclusione.<br />

* Cass. civ., sez. lav., 16 settembre 2002, n. 13536,<br />

Marini Spa c. Dragoni, pag. 19.<br />

Giudizio di rinvio - Procedimento - Conclusioni nuove.<br />

* Cass. civ., sez. lav., 16 marzo 2002, n. 3904,<br />

Torrianese Pannelli Srl c. Andruccioli, m., pag. 60.<br />

Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Commissioni<br />

tributarie - Ricorso per cassazione del contribuente.<br />

* Cass. civ., sez. V, 22 marzo 2002, n. 4101, Alessandrelli<br />

c. Primo Ufficio II.DD. Roma ed altro, m.,<br />

pag. 60.<br />

Interesse al ricorso - Estraneità al giudizio di legittimità<br />

- Inammissibilità. * Cass. civ., sez. lav., 14<br />

marzo 2002, n. 3756, Fraschini e altri c. Inps, m.,<br />

pag. 61.<br />

Mandato alle liti - Contenuto e forma - Specialità. *<br />

Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n. 3132, Consorzio<br />

Cooperative Edilizie ACLI Comunali Srl c. Naclerio,<br />

m., pag. 61.<br />

Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma - Procura<br />

del resistente in calce alla copia notificata del<br />

ricorso. * Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2002, n.<br />

4618, Carfoglio c. Cond. Parco Nuovo Mondo di<br />

Diamante, m., pag. 61.<br />

Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma - Procura<br />

speciale. * Cass. civ., sez. lav., 28 marzo 2002,<br />

n. 4559, Grimaldi c. Inarcassa - Cassa Nazionale di


II INDICE SOMMARIO<br />

Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri, m., pag.<br />

61.<br />

Mandato alle liti (procura) - Contenuto e forma - Trascrizione<br />

della procura nella copia notificata del ricorso.<br />

* Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2002, n. 4619,<br />

Gallotta ed altri c. Russo ed altri, m., pag. 61.<br />

Motivi del ricorso - Interpretazione di clausole di<br />

contratto collettivo asseritamente non valutate -<br />

Inammissibilità del ricorso. * Cass. civ., sez. lav., 5<br />

marzo 2002, n. 3158, Contavalle c. Ferrovie dello<br />

Stato Spa, m., pag. 61.<br />

Motivi del ricorso - Interpretazione di un contratto -<br />

Condizioni. * Cass. civ., sez. lav., 21 marzo 2002,<br />

n. 4090, Casinò Municipale Sanremo c. Rosa ed altro,<br />

m., pag. 61.<br />

Motivi del ricorso - Questioni nuove - Inammissibilità.<br />

* Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 2002, n. 4199,<br />

Violi c. LAT-BRI <strong>La</strong>tticini Brianza Spa, m., pag.<br />

61.<br />

Motivi del ricorso - Sentenza impugnata sostenuta da<br />

una pluralità di ragioni autonome - Mancato accoglimento<br />

di una censura. * Cass. civ., sez. lav., 23<br />

marzo 2002, n. 4199, Violi c. LAT-BRI <strong>La</strong>tticini<br />

Brianza Spa, m., pag. 61.<br />

Motivi del ricorso - Travisamento di fatti - Inammissibilità.<br />

* Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3024,<br />

Mazzù c. Fall. Cavitor Srl, m., pag. 61.<br />

Motivi del ricorso - Vizi di motivazione - Controllo<br />

della motivazione in fatto. * Cass. civ., sez. lav., 5<br />

marzo 2002, n. 3161, Mammana c. Rossini, m.,<br />

pag. 61.<br />

Motivi del ricorso - Vizi di motivazione - Poteri della<br />

Corte di Cassazione. * Cass. civ., sez. lav., 5 marzo<br />

2002, n. 3161, Mammana c. Rossini, m., pag. 62.<br />

Poteri della cassazione - Cartella esattoriale - Avviso<br />

di accertamento. * Cass. civ., sez. V, 12 marzo<br />

2002, n. 3554, Min. Finanze c. Coslovich, m., pag.<br />

62.<br />

Poteri della cassazione - Correzione della motivazione<br />

- Processo tributario. * Cass. civ., sez. V, 19<br />

marzo 2002, n. 3949, Fal. Carni Spa ed altri c. Min.<br />

Finanze, m., pag. 62.<br />

Procedimento - Memorie di parte - Funzione. * Cass.<br />

civ., sez. V, 15 marzo 2002, n. 3861, The Hong<br />

Kong and Shangai Banking Corporation c. Min. Finanze,<br />

m., pag. 62.<br />

Ricorso - Forma e contenuto - Indicazione dei motivi<br />

e delle norme di diritto. * Cass. civ., sez. II, 18 marzo<br />

2002, n. 3941, De Cesare c. Bertolotto, m., pag.<br />

62.<br />

Ricorso - Notificazione - Atto di competenza promiscua.<br />

* Cass. civ., sez. II, 18 marzo 2002, n. 3942,<br />

Fassari ed altri c. Consoli ed altri, m., pag. 62.<br />

Circolazione stradale<br />

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni -<br />

Ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186<br />

quater c.p.c. * Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2002, n.<br />

3194, Alpi Ass.ni Spa in l.c.a c. Iacovelli ed altri,<br />

m., pag. 62.<br />

Patente - Revoca e sospensione - Avviso di avvio del<br />

procedimento amministrativo. * Cass. civ., sez. I, 5<br />

marzo 2002, n. 3117, Dogliani c. Pref. Asti, m.,<br />

pag. 62.<br />

Veicoli - Pubblico registro automobilistico - Trascrizione<br />

del contratto di vendita. * Cass. civ., sez. I, 28<br />

marzo 2002, n. 4489, Ansaloni c. Pref. Rimini, m.,<br />

pag. 62.<br />

Velocità - Limiti fissi - Accertamento attraverso apparecchiature<br />

«autovelox». * Cass. civ., sez. I, 21<br />

marzo 2002, n. 4048, Min. Interno ed altro c.<br />

Scialè, m., pag. 63.<br />

Competenza <strong>civile</strong><br />

Competenza per materia - Tassa automobilistica -<br />

Competenza del tribunale ex art. 9 c.p.c. * Cass.<br />

civ., sez. V, 8 marzo 2002, n. 3404, ACI c. Bagnato,<br />

m., pag. 63.<br />

Competenza per territorio - Accordo delle parti - Deroga.<br />

* Cass. civ., sez. III, ord. 4 marzo 2002, n.<br />

3109, Benetton Group Spa c. Fall. Clan Italiana Srl,<br />

m., pag. 63.<br />

Connessione di cause - Litisconsorzio facoltativo attivo<br />

- Modificazioni di competenza per territorio. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 16 marzo 2002, n. 3908, Balocco<br />

ed altri c. Inps ed altri, m., pag. 63.<br />

Continenza di cause - Competenza del giudice preventivamente<br />

adito - Limiti. * Cass. civ., sez. III,<br />

ord. 4 marzo 2002, n. 3109, Benetton Group Spa c.<br />

Fall. Clan Italiana Srl, m., pag. 63.<br />

Continenza di cause - Condizioni di configurabilità -<br />

Contrapposizione delle domande riferite ad uno<br />

stesso rapporto. * Cass. civ., sez. III, ord. 4 marzo<br />

2002, n. 3109, Benetton Group Spa c. Fall. Clan<br />

Italiana Srl, m., pag. 63.<br />

Determinazione - Revisione delle circoscrizioni giudiziarie<br />

conseguente al D.L.vo n. 491 del 1999 -<br />

Immediata operatività. * Cass. civ., sez. I, ord. 8<br />

marzo 2002, n. 3456, Giordani c. Fabbris ed altri,<br />

m., pag. 63.<br />

Ius superveniens - Istituzione del giudice unico di<br />

primo grado - Cause pendenti. * Cass. civ., sez.<br />

lav., ord. 8 marzo 2002, n. 3444, Perilli Sme Impianti<br />

Srl c. Zambrini Attilio, m., pag. 63.<br />

Regolamento di competenza - Ammissibilità - Eccezione<br />

di incompetenza. * Cass. civ., sez. I, ord. 8<br />

marzo 2002, n. 3458, Troccoli c. Vito, m., pag. 63.<br />

Regolamento di competenza - Conflitto - Dichiarazione<br />

di fallimento. * Cass. civ., sez. I, ord. 8 marzo<br />

2002, n. 3461, Immobiliare Cristina 73 Srl, m., pag.<br />

64.<br />

Regolamento di competenza - Conflitto - Presupposti<br />

e condizioni. * Cass. civ., sez. I, ord. 7 marzo 2002,<br />

n. 3378, <strong>Tribuna</strong>le per i Minori di Torino, m., pag.<br />

64.<br />

Regolamento di competenza - Conflitto - Presupposti.<br />

* Cass. civ., sez. I, ord. 8 marzo 2002, n. 3453,<br />

Tomasi c. Riedinger ed altri, m., pag. 64.<br />

Regolamento di competenza - Provvedimenti impugnabili<br />

- Istanza di reintegra nel possesso. * Cass.<br />

civ., sez. I, ord. 5 marzo 2002, n. 3188, Gugliandolo<br />

c. De Salvo ed altri, m., pag. 64.<br />

Regolamento di competenza - Provvedimenti impugnabili<br />

- Sentenza relativa alla sola competenza e<br />

alle spese giudiziali. * Cass. civ., sez. II, 29 marzo<br />

2002, n. 4623, CEA Costr. Edil Acilia Srl c. Carillo,<br />

m., pag. 64.<br />

Comunione dei diritti reali<br />

Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini<br />

- Conflitto d’interessi tra il singolo condomino ed il<br />

condominio. * Cass. civ., sez. II, 18 marzo 2002, n.<br />

3944, Felicetti c. Cond. Via Archimede 40 Roma,<br />

m., pag. 64.<br />

Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali<br />

- Criteri di ripartizione. * Cass. civ., sez. II,<br />

18 marzo 2002, n. 3944, Felicetti c. Cond. Via Archimede<br />

40 Roma, m., pag. 64.<br />

Condominio negli edifici - Uso della cosa comune -<br />

Limiti. * Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2002, n. 4314,<br />

Madia c. De Rito, m., pag. 64.<br />

Consorzi<br />

Contributi consortili - Contributi in favore dei consorzi<br />

di bonifica - Competenza e giurisdizione. * Cass.<br />

civ., sez. V, 26 marzo 2002, n. 4337, Consorzio speciale<br />

per la bonifica di Arneo c. Chiechi, m., pag. 64.<br />

Conto corrente (Contratto di)<br />

Accredito dell’importo del cliente - Comunicazione -<br />

Azione di ripetizione d’indebito. * Cass. civ., sez. I,<br />

28 marzo 2002, n. 4502, Cassa di Risparmio di Tortona<br />

Spa c. Deutsche Bank Spa, m., pag. 65.<br />

Contratti agrari<br />

Diritto di prelazione e riscatto - Prelazione - Presup-<br />

posti. * Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2002, n. 3500,<br />

Garofletti c. Sonzini, m., pag. 65.<br />

Contratti in genere<br />

Autonomia contrattuale - Contratto autonomo di garanzia<br />

- Validità. * Cass. civ., sez. III, 7 marzo<br />

2002, n. 3326, Roemer de Rabenstein c. Banca Carige<br />

Spa, m., pag. 65.<br />

Effetti del contratto - Presunzione di conoscenza -<br />

Prova contraria. * Cass. civ., sez. II, 26 marzo<br />

2002, n. 4310, Di Rienzo c. Sorbi, m., pag. 65.<br />

Invalidità - Nullità del contratto - Iscrizione all’apposito<br />

ruolo. * Cass. civ., sez. lav., 18 marzo 2002, n.<br />

3914, Fondazione Enasarco c. VD di Palmiro Centrone<br />

e Carlo Bassi C. Snc, m., pag. 65.<br />

Invalidità - Nullità del contratto - Rilevabilità d’ufficio.<br />

* Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2002, n. 3568,<br />

Giammanco c. Scaduto, m., pag. 65.<br />

Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle<br />

parti - Svolgimento di trattative contrattuali. * Cass.<br />

civ., sez. III, 4 marzo 2002, n. 3103, Orsoni c. Santoli,<br />

m., pag. 65.<br />

Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali<br />

- Condizione. * Cass. civ., sez. II, 18 marzo<br />

2002, n. 3942, Fassari ed altri c. Consoli ed altri, m.,<br />

pag. 65.<br />

Scioglimento del contratto - Risoluzione per inadempimento<br />

- Diffida ad adempiere. * Cass. civ., sez. II,<br />

26 marzo 2002, n. 4310, Di Rienzo c. Sorbi, m.,<br />

pag. 65.<br />

Simulazione - Effetti - Buona fede. * Cass. civ., sez.<br />

III, 4 marzo 2002, n. 3102, Pozzolini c. Caso ed altri,<br />

m., pag. 66.<br />

Simulazione - Prova - Posizione del curatore fallimentare.<br />

* Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2002, n.<br />

3102, Pozzolini c. Caso ed altri, m., pag. 66.<br />

Corte costituzionale<br />

Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale<br />

- Efficacia retroattiva. * Cass. civ., sez.<br />

lav., 14 marzo 2002, n. 3745, Misiti e altri c. Inps,<br />

m., pag. 66.<br />

Corte dei conti<br />

Giurisdizione - Pensioni ordinarie - Dipendenti ferroviari.<br />

* Cass. civ., sez. un., 11 marzo 2002, n. 3532,<br />

Baseggio c. Ferrovie dello Stato Spa, m., pag. 66.<br />

Cosa giudicata <strong>civile</strong><br />

Eccezione di giudicato - Giudicato esterno - Rilevabilità<br />

d’ufficio. * Cass. civ., sez. V, 18 marzo 2002,<br />

n. 3925, Min. Finanze c. Italkali Spa, m., pag. 66.<br />

Interpretazione del giudicato - Giudicato esterno -<br />

Lodo arbitrale inimpugnabile. * Cass. civ., sez. II,<br />

4 marzo 2002, n. 3066, Miele c. Croze, m., pag. 66.<br />

Delibazione (Giudizio di)<br />

Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - In<br />

materia matrimoniale - Sentenza di nullità del matrimonio<br />

per vis et metus - Domanda di delibazione<br />

- Successiva alla scadenza del termine - Ammissibilità<br />

- Fondamento. * Cass. civ., sez. I, 13 settembre<br />

2002, n. 13428, Scirè c. Di Pasquale, pag. 21.<br />

Depenalizzazione<br />

Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione<br />

- Mancata contestazione immediata. *<br />

Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3017, Com. Aulla<br />

c. Porta, m., pag. 66.<br />

Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione<br />

- Obbligo di esibizione della ricevuta di<br />

pagamento. * Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n.<br />

3123, Tomassi c. Pref. Frosinone, m., pag. 66.<br />

Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione<br />

- Procedimento sanzionatorio in materia<br />

di intermediazione finanziaria. * Cass. civ., sez. V,<br />

15 marzo 2002, n. 3870, Min. Tesoro ed altra c. Nobile,<br />

m., pag. 67.


Applicazione delle sanzioni - Autorità competente -<br />

Potere di accertamento della polizia municipale. *<br />

Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3019, Prefettura<br />

Lecce c. Coluccia, m., pag. 67.<br />

Applicazione delle sanzioni - Cause di esclusione<br />

della responsabilità - Amministrazione comunale. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 1 marzo 2002, n. 3001, Com.<br />

Roma c. Inps, m., pag. 67.<br />

Applicazione delle sanzioni - Sanzioni amministrative<br />

pecuniarie irrogate ai sensi dell’art. 44 D.L.vo n.<br />

415 del 1996 - Reclamo. * Cass. civ., sez. V, 15<br />

marzo 2002, n. 3868, Nobile c. Banca d’Italia ed altro,<br />

m., pag. 67.<br />

Ordinanza-ingiunzione - Emissione - Contestazione<br />

della violazione nei confronti dei soggetti tenuti<br />

alla sorveglianza del minore. * Cass. civ., sez. I, 26<br />

marzo 2002, n. 4286, Pref. Forlì c. Abati ed altro,<br />

m., pag. 67.<br />

Ordinanza-ingiunzione - Notificazione - Opposizione.<br />

* Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n. 3127, Roubier<br />

Srl c. Pref. Terni, m., pag. 67.<br />

Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Contraddittorio<br />

necessario. * Giud. pace Pordenone, 6 giugno<br />

2002, Pessotto c. Prefetto di Pordenone, pag. 55.<br />

Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Motivi. *<br />

Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n. 3128, Pref. Nuoro<br />

c. Barroccu, m., pag. 67.<br />

Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Rappresentanza<br />

in giudizio. * Cass. civ., sez. I, 19 marzo<br />

2002, n. 3979, Edilnol Gru. Srl c. Prov. Biella, m.,<br />

pag. 67.<br />

Sanzioni amministrative - Rifiuti speciali - Annotazione<br />

nei registri di carico e scarico. * Cass. civ.,<br />

sez. I, 19 marzo 2002, n. 3979, Edilnol Gru. Srl c.<br />

Prov. Biella, m., pag. 68.<br />

Divisione<br />

Divisione giudiziale - Operazioni - Domanda di conguaglio<br />

dei frutti. * Cass. civ., sez. II, 27 marzo<br />

2002, n. 4364, Peroni c. Peroni ed altri, m., pag. 68.<br />

Elezioni<br />

Elettorato passivo - Ineleggibilità e incompatibilità -<br />

Assessore provinciale. * Cass. civ., sez. I, 16 marzo<br />

2002, n. 3902, Brizio c. Carrozzo, m., pag. 68.<br />

Elettorato passivo - Ineleggibilità e incompatibilità -<br />

Consultazioni per l’elezione del consiglio regionale.<br />

* Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2002, n. 382, Tagliente<br />

c. Franzoso ed altri, m., pag. 68.<br />

Elettorato passivo - Ineleggibilità e incompatibilità -<br />

Presidente di azienda provinciale di promozione turistica.<br />

* Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2002, n. 382,<br />

Tagliente c. Franzoso ed altri, m., pag. 68.<br />

Procedimento - Ricorso - Contenzioso elettorale. *<br />

Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2002, n. 382, Tagliente<br />

c. Franzoso ed altri, m., pag. 68.<br />

Enti pubblici<br />

Enti pubblici economici - Regolamenti del personale<br />

- Natura contrattuale. * Cass. civ., sez. lav., 11 marzo<br />

2002, n. 3468, Bastardi ed altri c. Autorità Portuale<br />

di Napoli, m., pag. 68.<br />

Enti pubblici locali<br />

Regioni - Sicilia - Ente minerario siciliano. * Cass.<br />

civ., sez. lav., 2 marzo 2002, n. 3042, Lo Bosco ed<br />

altri c. Ente Minerario Siciliano, m., pag. 68.<br />

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità)<br />

Procedimento - Indennità di espropriazione - Competenza<br />

e giurisdizione. * Cass. civ., sez. I, ord. 12<br />

marzo 2002, n. 3654, Motzo c. Prov. Oristano, m.,<br />

pag. 69.<br />

Procedimento - Indennità di espropriazione - Terreno<br />

edificabile coltivato da proprietario o fittavolo. *<br />

Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 2001, n. 15744, Imp.<br />

Edile Matarazzo c. Min. Finanze, m., pag. 69.<br />

INDICE SOMMARIO III<br />

Fallimento ed altre procedure concorsuali<br />

Concordato preventivo - Ammissione - Divieto di<br />

azioni esecutive. * Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002,<br />

n. 3022, Immobiliare Montana Srl in liquid c. <strong>La</strong>mi<br />

ed altro, m., pag. 69.<br />

Dichiarazione di fallimento - Competenza per territorio<br />

- Criterio della prevenzione. * Cass. civ., sez. I,<br />

ord. 8 marzo 2002, n. 3461, Immobiliare Cristina<br />

73 Srl, m., pag. 69.<br />

Dichiarazione di fallimento - Competenza per territorio<br />

- Determinazione. * Cass. civ., sez. I, ord. 12<br />

marzo 2002, n. 3655, Banca Popolare di Lodi società<br />

cooperativa a r.l c. Nike Rifinizione Tessuti Srl,<br />

m., pag. 69.<br />

Fideiussione<br />

Limiti - Scadenza dell’obbligazione principale - Decadenza<br />

del creditore. * Cass. civ., sez. III, 27 marzo<br />

2002, n. 4444, Firma Srl in liq c. Banca Popolare<br />

dell’Emilia Romagna s.c.a.r.l, m., pag. 69.<br />

Manifestazioni della volontà - Volontà inequivoca di<br />

garantire il debito altrui - Necessità. * Cass. civ.,<br />

sez. III, 8 marzo 2002, n. 3429, Banca Napoli Spa<br />

c. Aprile, m., pag. 69.<br />

Filiazione<br />

Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità -<br />

Applicabilità della legge straniera - Interpretazione.<br />

* Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 2002, n. 2907, Falcao<br />

c. Frontoni ed altro, m., pag. 69.<br />

Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Interesse<br />

del minore - Difetto di «affectio» da parte<br />

del presunto padre. * Cass. civ., sez. I, 15 marzo<br />

2002, n. 3793, Barsotti c. Grandi, m., pag. 69.<br />

Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità -<br />

Nascita per fecondazione naturale - Paternità. *<br />

Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2002, n. 3793, Barsotti<br />

c. Grandi, m., pag. 69.<br />

Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Paternità<br />

naturale - Attribuzione in base al mero dato<br />

biologico. * Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2002, n.<br />

3793, Barsotti c. Grandi, m., pag. 70.<br />

Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità -<br />

Prova - Rifiuto ingiustificato di una parte di sottoporsi<br />

a prelievi ematici. * Cass. civ., sez. I, 27 febbraio<br />

2002, n. 2907, Falcao c. Frontoni ed altro, m.,<br />

pag. 70.<br />

Filiazione naturale - Riconoscimento - Impugnazione.<br />

* Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3976, Carter<br />

c. Cassia, m., pag. 70.<br />

Giudizio <strong>civile</strong> e penale (rapporto)<br />

Cosa giudicata penale - Autorità nei giudizi civili o<br />

amministrativi - Efficacia nel processo tributario. *<br />

Cass. civ., sez. V, 19 marzo 2002, n. 3961, Min. Finanze<br />

c. Galluccio, m., pag. 70.<br />

Giurisdizione <strong>civile</strong><br />

Giurisdizione ordinaria - Giurisdizione del giudice<br />

amministrativo - Ex art. 7 legge 205/2000. * Cass.<br />

civ., sez. un., ord. 7 marzo 2002, n. 3383, Roma<br />

Ovest Costruzioni Edilizie Srl c. Com. Roma, m.,<br />

pag. 70.<br />

Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione<br />

del giudice amministrativo - Esclusiva. *<br />

Cass. civ., sez. un., 11 marzo 2002, n. 3533, Petrolcarbo<br />

Srl c. Min. Finanze, m., pag. 70.<br />

Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione<br />

del giudice ordinario - Aeroporti di Roma<br />

Spa. * Cass. civ., sez. un., ord. 7 marzo 2002, n.<br />

3385, Aroporti Roma Spa c. Trovò, m., pag. 70.<br />

Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione<br />

del giudice ordinario - Controversie tra agenzia<br />

ippica ed UNIRE. * Cass. civ., sez. un., 15<br />

marzo 2002, n. 3874, Agenzia Ippica Europa di<br />

Bassi Sandro C. Snc c. UNIRE ed altri, m., pag. 70.<br />

Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione<br />

del giudice ordinario - Edilizia popolare ed<br />

economica. * Cass. civ., sez. un., ord. 7 marzo<br />

2002, n. 3389, Barontini c. Com. Firenze, m., pag.<br />

71.<br />

Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione<br />

in materia tributaria - Tassa per lo smaltimento<br />

dei rifiuti solidi urbani. * Cass. civ., sez. un., 1<br />

marzo 2002, n. 3030, Castorama Italia Spa c. Com.<br />

Corsico, m., pag. 71.<br />

Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Ius superveniens<br />

- Rilevanza. * Cass. civ., sez. un., 19 febbraio<br />

2002, n. 2415, Amm. infrastrutture e dei<br />

trasporti c. Società Adriatica Costruzioni Ancona a<br />

r.l. ed altre, m., pag. 71.<br />

Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Questione<br />

preliminare di giurisdizione - Rimessione alla Corte<br />

di giustizia CEE. * Cass. civ., sez. un., 20 marzo<br />

2002, n. 4034, Agea c. Malzani ed altro, m., pag.<br />

71.<br />

Impiego pubblico - Giurisdizione del giudice amministrativo<br />

- Enti pubblici. * Cass. civ., sez. un., 1<br />

marzo 2002, n. 3033, Fondo Pensioni Università<br />

Cattolica c. Pugno, m., pag. 71.<br />

Impiego pubblico - Giurisdizione del giudice ordinario<br />

- Enti assistenziali. * Cass. civ., sez. un., ord. 1<br />

marzo 2002, n. 3027, I.P.A.B. Madonna delle Grazie<br />

c. Cosma, m., pag. 71.<br />

Regolamento di giurisdizione - Preventivo - Inammissibilità.<br />

* Cass. civ., sez. un., ord. 15 marzo<br />

2002, n. 3878, Sorrisi c. AUSL 6 di Palermo ed altri,<br />

m., pag. 72.<br />

Regolamento di giurisdizione - Preventivo - Inammissibilità.<br />

* Cass. civ., sez. un., ord. 7 marzo 2002,<br />

n. 3385, Aeroporti Roma Spa c. Trovò, m., pag. 71.<br />

Regolamento di giurisdizione - Procedimento in genere<br />

- Duplicità di procedimenti pendenti tra le<br />

stesse parti con il medesimo oggetto. * Cass. civ.,<br />

sez. un., ord. 7 marzo 2002, n. 3385, Aeroporti<br />

Roma Spa c. Trovò, m., pag. 72.<br />

Straniero - Obbligazioni sorte o da eseguirsi in Italia<br />

- Giurisdizione del giudice italiano. * Cass. civ.,<br />

sez. un., 15 marzo 2002, n. 3876, Marktvertrieb<br />

Dieter Schwerin Gmbh c. Valenzano, m., pag. 72.<br />

Impiego pubblico<br />

Impiegati di enti pubblici in genere - Rapporto di<br />

pubblico impiego - Inpdap. * Cass. civ., sez. lav., 5<br />

marzo 2002, n. 3160, Inpdap c. Mazzoleni ed altro,<br />

m., pag. 72.<br />

Impiegati di enti pubblici in genere - Responsabilità<br />

amministrativa - Azione risarcitoria proposta esclusivamente<br />

contro lo Stato ex art. 28 Cost. * Cass.<br />

civ., sez. I, 7 marzo 2002, n. 3283, Ventriglia c.<br />

Min. Giustizia, m., pag. 72.<br />

Impiegati di enti pubblici in genere - Trattamento<br />

economico - Indennità integrativa speciale. * Cass.<br />

civ., sez. lav., 28 marzo 2002, n. 4554, Ferrovie<br />

Stato Spa c. Uffreduzzi, m., pag. 72.<br />

Impugnazioni civili in genere<br />

Cause scindibili e inscindibili - Inscindibilità di cause<br />

- Esclusione. * Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 2002,<br />

n. 4171, Inps c. Milani ed altri, m., pag. 72.<br />

Cause scindibili e inscindibili - Integrazione del contraddittorio<br />

in cause inscindibili - Necessità. * Cass.<br />

civ., sez. II, ord. 19 marzo 2002, n. 4010, De Felice<br />

c. Luccarelli, m., pag. 72.<br />

Cause scindibili e inscindibili - Notificazione<br />

dell’impugnazione - Cause inscindibili. * Cass.<br />

civ., sez. V, 1 marzo 2002, n. 2981, <strong>La</strong>urenzi ed altri<br />

c. Min. Finanze, m., pag. 73.<br />

Cause scindibili e inscindibili - Notificazione<br />

dell’impugnazione - Cause scindibili. * Cass. civ.,<br />

sez. III, 4 marzo 2002, n. 3103, Orsoni c. Santoli ed<br />

altri, m., pag. 73.<br />

Incidentali - Tardive - Inefficacia. * Cass. civ., sez.<br />

lav., 14 marzo 2002, n. 3743, Banca Popolare Andrese<br />

c. Ruberto, m., pag. 73.<br />

Legittimazione all’impugnazione - Morte della parte


IV INDICE SOMMARIO<br />

dopo la pubblicazione della sentenza - Rappresentante<br />

dell’eredità. * Cass. civ., sez. III, 4 marzo<br />

2002, n. 3102, Pozzolini c. Caso ed altri, m., pag.<br />

73.<br />

Notificazione - Dell’atto di impugnazione - Agli eredi.<br />

* Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2002, n. 3102, Pozzolini<br />

c. Caso ed altri, m., pag. 73.<br />

Notificazione - Dell’atto di impugnazione - Ricorso<br />

per cassazione. * Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2002,<br />

n. 3572, Ciancimino ed altri c. Cipolla ed altri, m.,<br />

pag. 73.<br />

Infermità di mente, interdizione, inabilitazione<br />

Atti compiuti da persona naturalmente incapace - Incapacità<br />

naturale - Accertamento. * Cass. civ., sez.<br />

II, 28 marzo 2002, n. 4539, Gasperat ed altro c. Frismon<br />

ed altro, m., pag. 73.<br />

Atti compiuti da persona naturalmente incapace - Incapacità<br />

naturale - Malafede della persona contraente<br />

con l’incapace. * Cass. civ., sez. II, 28 marzo<br />

2002, n. 4539, Gasperat ed altro c. Frismon ed altro,<br />

m., pag. 73.<br />

Atti compiuti da persona naturalmente incapace - Incapacità<br />

naturale - Presunzione. * Cass. civ., sez. II,<br />

28 marzo 2002, n. 4539, Gasperat ed altro c. Frismon<br />

ed altro, m., pag. 74.<br />

<strong>La</strong>voro autonomo<br />

Contratto d’opera - Prestazione d’opera intellettuale<br />

- Recesso. * Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2002, n.<br />

3062, Chazalettes c. Fondazione Arena Verona, m.,<br />

pag. 74.<br />

<strong>La</strong>voro subordinato<br />

Associazioni sindacali - Attività sindacale - Limiti. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2002, n. 3852, Pizza<br />

c. Barilla Alimentare Spa, m., pag. 74.<br />

Autoferrotranvieri - Retribuzione - Cottimo misto. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 2002, n. 3098, Donato<br />

c. FF.SS. Spa, m., pag. 74.<br />

Avviamento al lavoro (collocamento) - Monopolio<br />

statale sul collocamento - Normativa comunitaria. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2002, n. 3841, Dir.<br />

Prov. del <strong>La</strong>voro di Udine c. Bosa, m., pag. 74.<br />

Capacità - Incapacità naturale della parte - Irrilevanza.<br />

* Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 2002, n. 3085,<br />

Min. Interno c. Ciminelli, m., pag. 74.<br />

Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Diritto<br />

alla qualifica - Sostituzione del lavoratore assente.<br />

* Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2002, n. 3145,<br />

Poste Italiane Spa c. Cerri, m., pag. 74.<br />

Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche<br />

- Quadri. * Cass. civ., sez. lav., 25 marzo<br />

2002, n. 4218, Poste Italiane Spa c. Capponi, m.,<br />

pag. 75.<br />

Contratti collettivi - Disciplina (efficacia) - Contratto<br />

aziendale. * Cass. civ., sez. lav., 18 marzo 2002, n.<br />

3909, Banca Popolare di Augusta c. Salerno, m.,<br />

pag. 75.<br />

Contratti collettivi - Disciplina (efficacia) - Recesso<br />

unilaterale dell’imprenditore. * Cass. civ., sez. lav.,<br />

7 marzo 2002, n. 3296, Banca Popolare di Augusta<br />

c. Polì, m., pag. 75.<br />

Contratti collettivi - Interpretazione - Incensurabilità<br />

in cassazione. * Cass. civ., sez. lav., 1 marzo 2002,<br />

n. 3000, Del Monaco c. Cromocolor Srl, m., pag.<br />

75.<br />

Contratti collettivi - Interpretazione - Incensurabilità<br />

in cassazione. * Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 2002,<br />

n. 3089, Iaria ed altri c. Ferrovie dello Stato Spa, m.,<br />

pag. 75.<br />

Contratti collettivi - Interpretazione - Letterale. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 2002, n. 3091, Serit<br />

Spa c. Marchioli, m., pag. 75.<br />

Controversie individuali - Appello - Deposito del ricorso.<br />

* Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2002, n.<br />

4131, Verardi c. Min. Interno, m., pag. 75.<br />

Controversie individuali - Appello - Prove nuove. *<br />

Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2002, n. 3505, Cossu<br />

c. Mura A.D. ed altri, m., pag. 75.<br />

Controversie individuali - Configurabilità - Estremi.<br />

* Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2002, n. 4129, Studio<br />

Pietrangeli Srl c. Bellini, m., pag. 75.<br />

Controversie individuali - Procedimento - Domanda<br />

giudiziale. * Cass. civ., sez. lav., 11 marzo 2002, n.<br />

3463, Area Consult Sim c. Gamba ed altri, m., pag.<br />

76.<br />

Controversie individuali - Procedimento - Poteri del<br />

giudice. * Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2002, n.<br />

3505, Cossu c. Mura A.D. ed altri, m., pag. 76.<br />

Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro<br />

- Diligenza nella prestazione - Conseguente domanda<br />

di risarcimento dei danni proposta dal datore<br />

di lavoro. * Cass. civ., sez. lav., 21 marzo 2002, n.<br />

4083, Testa c. Crosetti, m., pag. 76.<br />

Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro<br />

- Libertà e dignità del lavoratore - Personale di vigilanza.<br />

* Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2002, n.<br />

3039, Di Paolo c. A. Menarini - Industrie Farmaceutiche<br />

Riunite Srl, m., pag. 76.<br />

Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro<br />

- Sanzioni disciplinari - Contestazione degli addebiti.<br />

* Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 2002, n. 4187,<br />

SMAFIN Srl c. Petrolito, m., pag. 76.<br />

Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro<br />

- Tutela delle condizioni di lavoro - Difesa da aggressioni<br />

conseguenti ad attività criminosa di terzi.<br />

* Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2002, n. 4129, Studio<br />

Pietrangeli Srl c. Bellini, m., pag. 76.<br />

Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro<br />

- Tutela delle condizioni di lavoro - Responsabilità<br />

del committente per violazione delle norme di sicurezza<br />

del lavoro. * Cass. civ., sez. lav., 22 marzo<br />

2002, n. 4129, Studio Pietrangeli Srl c. Bellini, m.,<br />

pag. 76.<br />

Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro<br />

- Tutela delle condizioni di lavoro - Responsabilità.<br />

* Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2002, n. 3162, Italgas<br />

Spa c. Bracco, m., pag. 77.<br />

Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro<br />

- Tutela delle condizioni di lavoro - Risarcimento<br />

del danno. * Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2002, n.<br />

4129, Studio Pietrangeli Srl c. Bellini, m., pag. 77.<br />

Estinzione del rapporto (recesso e risoluzione) - Licenziamento<br />

collettivo - Criteri di scelta del personale<br />

- Accordo tra datore e OO.SS. - Unico criterio<br />

di scelta - Possibilità di accedere al prepensionamento<br />

- Mantenimento in servizio di alcuni lavoratori<br />

prepensionabili - Conseguenze. * Cass. civ.,<br />

sez. lav., 13 settembre 2002, n. 13393, ACRAF Spa<br />

c. Contini e Inps, pag. 26.<br />

Estinzione del rapporto (recesso e risoluzione) - Licenziamento<br />

illegittimo - Diritto del lavoratore ad<br />

ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento<br />

dei contributi previdenziali. * Cass. civ., sez.<br />

lav., 16 marzo 2002, n. 3905, Gusella c. Banca Antoniana<br />

Popolare Coop. a r.l.p.a, m., pag. 77.<br />

Estinzione del rapporto (recesso e risoluzione) - Licenziamento<br />

illegittimo - Risarcimento danni. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 16 marzo 2002, n. 3904, Torrianese<br />

Pannelli Srl c. Andruccioli, m., pag. 77.<br />

Estinzione del rapporto (recesso e risoluzione) - Licenziamento<br />

in genere - Dirigenti. * Cass. civ., sez.<br />

lav., 28 marzo 2002, n. 4566, Cecchin c. Certottica<br />

s.c.a.r.l, m., pag. 77.<br />

Estinzione del rapporto (recesso e risoluzione) - Licenziamento<br />

per giusta causa - Immediatezza della<br />

contestazione. * Cass. civ., sez. lav., 23 marzo<br />

2002, n. 4170, Poste Italiane Spa c. Guizzetti, m.,<br />

pag. 77.<br />

Estinzione del rapporto (recesso e risoluzione) - Licenziamento<br />

per giusta causa - Mancanza del lavoratore<br />

- Idoneità del comportamento a produrre un<br />

pregiudizio potenziale - Sufficienza - Danno economico<br />

effettivo - Irrilevanza - Fattispecie. * Cass.<br />

civ., sez. lav., 16 settembre 2002, n. 13536, Marini<br />

Spa c. Dragoni, pag. 19.<br />

Estinzione del rapporto (recesso e risoluzione) - Licenziamento<br />

per giusta causa - Mancanze del lavoratore<br />

- Pluralità di episodi oggetto di contestazione<br />

disciplinare - Valutazione complessiva della condotta<br />

- Necessità. * Cass. civ., sez. lav., 16 settembre<br />

2002, n. 13536, Marini Spa c. Dragoni, pag. 19.<br />

Indennità - Fine rapporto - Indennità di anzianità. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 2002, n. 3088, Consorzio<br />

per l’area di sviluppo industriale di Gela c. Trevigne,<br />

m., pag. 78.<br />

Indennità - Fine rapporto - Interessi e rivalutazione. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 25 marzo 2002, n. 4222, Fiat<br />

Auto Spa c. Marino, m., pag. 78.<br />

Indennità - Fine rapporto - Premio di operosità. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 2002, n. 3305, Inps c.<br />

Sada, m., pag. 78.<br />

Indennità - Sostitutiva delle festività - <strong>La</strong>voro domenicale.<br />

* Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 2002, n. 3298,<br />

Fiat Auto Spa c. Somà, m., pag. 78.<br />

<strong>La</strong>voro a domicilio - Licenziamento per riduzione del<br />

personale o per cessazione dell’attività aziendale -<br />

Indennità di mobilità. * Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio<br />

2002, n. 4192, Inps c. Scalella ed altre, m.,<br />

pag. 78.<br />

<strong>La</strong>voro a tempo determinato - Durata del rapporto -<br />

Apposizione di un termine al contratto di lavoro. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 2002, n. 4199, Violi<br />

c. LAT-BRI <strong>La</strong>tticini Brianza Spa, m., pag. 78.<br />

Orario di lavoro - <strong>La</strong>voro straordinario - Retribuzione.<br />

* Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2002, n. 3164,<br />

RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà Spa c. Capani<br />

ed altri, m., pag. 78.<br />

Orario di lavoro - Tempo parziale - Divieto di prestazioni<br />

di lavoro supplementare. * Cass. civ., sez.<br />

lav., 5 marzo 2002, n. 3171, Risaliti ed altro c.<br />

Isp.to Prov.le del <strong>La</strong>voro di Grosseto ed altro, m.,<br />

pag. 79.<br />

Orario di lavoro - Tempo parziale - Superamento<br />

dell’orario stabilito nel contratto scritto. * Cass.<br />

civ., sez. lav., 27 novembre 2002, n. 15056, Levi<br />

New Arredamenti by Atrium di Ragazzoni Roberto<br />

C. Sas c. Min. <strong>La</strong>voro e della Previdenza Sociale,<br />

m., pag. 79.<br />

Rapporto di lavoro - Costituzione del rapporto - Assunzione<br />

in prova. * Cass. civ., sez. lav., 18 marzo<br />

2002, n. 3920, Bottene Spa c. Pio, m., pag. 79.<br />

Rapporto di lavoro - Costituzione del rapporto - Collocamento<br />

al lavoro. * Cass. civ., sez. lav., 15 marzo<br />

2002, n. 3841, Dir. Prov. del <strong>La</strong>voro di Udine c.<br />

Bosa, m., pag. 79.<br />

Rapporto di lavoro - Costituzione del rapporto - Divieto<br />

di intermediazione e di interposizione. * Cass.<br />

civ., sez. lav., 5 marzo 2002, n. 3172, Com. Pisa c.<br />

Antonelli ed altri, m., pag. 79.<br />

Rapporto di lavoro - Differenze dal lavoro autonomo<br />

- Criteri. * Cass. civ., sez. lav., 1 marzo 2002, n.<br />

3001, Com. Roma c. Inps, m., pag. 79.<br />

Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Indennità<br />

di anzianità e trattamento di fine rapporto. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 2002, n. 4171, Inps c.<br />

Milani ed altri, m., pag. 79.<br />

Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - <strong>La</strong>voratori<br />

non rioccupati nella stessa azienda al termine<br />

del periodo di integrazione salariale. * Cass. civ.,<br />

sez. lav., 23 marzo 2002, n. 4171, Inps c. Milani ed<br />

altri, m., pag. 79.<br />

Retribuzione - Contestazioni sul salario - Decadenza.<br />

* Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 2002, n. 4175, Calculli<br />

c. Impresa Edile Petrara Salvatore, m., pag.<br />

80.<br />

Retribuzione - Determinazioni - Retribuzione minima<br />

garantita. * Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2002,<br />

n. 3826, Maraglino c. Cons. di Bonifica Stornana e<br />

Tara, m., pag. 80.<br />

Trasferimento d’azienda - Condizioni - Accertamento<br />

della volontà dei contraenti in relazione alla destinazione<br />

dei beni aziendali ceduti. * Cass. civ.,


sez. lav., 11 marzo 2002, n. 3469, Sderlenga c.<br />

ILME - Industria Lombarda Materiale Elettrico<br />

Spa, m., pag. 80.<br />

Locazione<br />

Contratto di locazione - Clausole - Oneri accessori. *<br />

Cass. civ., sez. III, 8 marzo 2002, n. 3431, Bortolamei<br />

c. Hodzic, m., pag. 80.<br />

Contratto di locazione - Patti in deroga - Facoltà di<br />

disdetta alla prima scadenza. * Cass. civ., sez. III, 8<br />

marzo 2002, n. 3431, Bortolamei c. Hodzic, m.,<br />

pag. 80.<br />

Obblighi del locatore - Condizione del contratto di<br />

locazione - Possibilità di apportare all’immobile le<br />

modificazioni necessarie allo svolgimento dell’attività<br />

del conduttore. * Cass. civ., sez. III, 8 marzo<br />

2002, n. 3441, De Nino c. Glory Snc, m., pag. 80.<br />

Prelazione e riscatto - Esercizio del riscatto - Simulazione<br />

del prezzo. * Cass. civ., sez. III, 5 marzo<br />

2002, n. 3175, Tondo c. Conte, m., pag. 80.<br />

Regime vincolistico (proroga e blocco) - Proroga<br />

biennale - Ambito applicativo. * Cass. civ., sez. III,<br />

5 marzo 2002, n. 3177, Mondola c. Coscia, m., pag.<br />

81.<br />

Matrimonio<br />

Scioglimento (divorzio) - Assegno di divorzio - Decorrenza.<br />

* Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2002, n.<br />

4038, Pecoraro Albani c. Martone, m., pag. 81.<br />

Scioglimento (divorzio) - Obblighi verso l’altro coniuge<br />

- Assegno - Determinazione della misura -<br />

Contributi offerti da terzi ad un coniuge come liberalità<br />

- Assimilabilità al contributo offerto direttamente<br />

da un coniuge - Esclusione. * Cass. civ., sez.<br />

I, 9 settembre 2002, n. 13060, Antonietti c. Tolomei,<br />

pag. 32.<br />

Scioglimento (divorzio) - Obblighi verso l’altro coniuge<br />

- Assegno - Natura assistenziale dell’assegno<br />

- Entità modesta dell’assegno - Assimilabilità<br />

all’assegno di mantenimento in sede di separazione<br />

- Cessazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno<br />

- Ripetibilità delle somme corrisposte - Esclusione.<br />

* Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2002, n.<br />

13060, Antonietti c. Tolomei, pag. 32.<br />

Scioglimento (divorzio) - Obblighi verso l’altro coniuge<br />

- Assegno - Presupposti per la sua attribuzione<br />

- Peggioramento del tenore di vita del coniuge<br />

richiedente rispetto a quello tenuto in costanza di<br />

matrimonio - Misura dell’assegno - Accertamento<br />

delle condizioni effettive. * Cass. civ., sez. I, 9 settembre<br />

2002, n. 13060, Antonietti c. Tolomei, pag.<br />

32.<br />

Scioglimento (divorzio) - Obblighi verso l’altro coniuge<br />

- Assegno - Riconoscimento e quantificazione<br />

- Criteri - Comportamento dei coniugi dopo la<br />

separazione - Rilevanza. * Cass. civ., sez. I, 9 settembre<br />

2002, n. 13060, Antonietti c. Tolomei, pag.<br />

32.<br />

Separazione dei coniugi - Assegno di mantenimento<br />

- Contributo per il mantenimento del figlio minore.<br />

* Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974, Musto<br />

c. Visconti, m., pag. 81.<br />

Separazione dei coniugi - Assegno di mantenimento<br />

- Determinazione. * Cass. civ., sez. I, 19 marzo<br />

2002, n. 3975, Rizzo c. Sampugnaro, m., pag. 81.<br />

Separazione dei coniugi - Assegno di mantenimento<br />

- Esistenza del diritto e determinazione concreta -<br />

Accertamento - Convivenza di tipo stabile - Rilevanza.<br />

* Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2002, n.<br />

13060, Antonietti c. Tolomei, pag. 32.<br />

Separazione dei coniugi - Assegno di mantenimento<br />

- Presupposti. * Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2002, n.<br />

3974, Musto c. Visconti, m., pag. 81.<br />

Separazione dei coniugi - Casa coniugale - Assegnazione<br />

- Condizioni - Conservazione dell’habitat domestico<br />

a favore dei figli - Mancanza di presupposti<br />

per la già avvenuta disgregazione familiare - Inapplicabilità<br />

dell’istituto. * Cass. civ., sez. I, 9 settem-<br />

INDICE SOMMARIO V<br />

bre 2002, n. 13065, Mattoni c. Pellegrino, pag. 28.<br />

Separazione dei coniugi - Casa coniugale - Assegnazione<br />

- Condizioni - Impossibilità di usufruire della<br />

casa familiare da parte del coniuge affidatario dei<br />

minori - Incremento dell’assegno di mantenimento<br />

in favore del coniuge affidatario dei minori. * Cass.<br />

civ., sez. I, 9 settembre 2002, n. 13065, Mattoni c.<br />

Pellegrino, pag. 28.<br />

Separazione dei coniugi - Provvedimenti per i figli -<br />

Provvedimenti di modifica delle condizioni della<br />

separazione. * Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2002, n.<br />

4499, Luppi c. Di Marco, m., pag. 81.<br />

Separazione dei coniugi - Provvedimenti per i figli -<br />

Sentenza ecclesiastica dichiarativa di nullità del<br />

matrimonio - Delibazione da parte della corte d’appello<br />

- Conseguenze - Norme regolatrici del matrimonio<br />

putativo - Applicabilità - Assegnazione della<br />

casa coniugale. * Cass. civ., sez. I, 13 settembre<br />

2002, n. 13428, Scirè c. Di Pasquale, pag. 21.<br />

Mediazione<br />

Diritto del mediatore alla provvigione - Condizioni -<br />

Nesso di causalità tra l’attività svolta e la conclusione<br />

dell’affare. * Cass. civ., sez. III, 8 marzo<br />

2002, n. 3438, Studio Saronno Uno Sas c. Robbiani,<br />

m., pag. 81.<br />

Diritto del mediatore alla provvigione - Misura -<br />

Contratto di mediazione finanziaria. * Cass. civ.,<br />

sez. III, 8 marzo 2002, n. 3438, Studio Saronno<br />

Uno Sas c. Robbiani, m., pag. 81.<br />

Pluralità di mediatori - Revoca implicita dell’incarico<br />

conferito per primo - Esclusione. * Cass. civ., sez.<br />

III, 8 marzo 2002, n. 3437, Nautica Feichtner Srl c.<br />

Heiner, m., pag. 82.<br />

Submediazione - Obblighi ex art. 1759 c.c. in capo al<br />

mediatore originario - Persistenza. * Cass. civ., sez.<br />

III, 8 marzo 2002, n. 3437, Nautica Feichtner Srl c.<br />

Heiner, m., pag. 82.<br />

Notificazioni in materia <strong>civile</strong><br />

A mezzo posta - Deposito nell’ufficio postale - Momento<br />

di perfezionamento - Per il notificante - Consegna<br />

dell’atto all’ufficiale giudiziario - Lesione<br />

del diritto di difesa del notificante - Illegittimità costituzionale<br />

in parte qua. * Corte cost., 26 novembre<br />

2002, n. 477 (ud. 20 novembre 2002),<br />

Rizzacasa Giovambattista c. Enel Spa, pag. 15.<br />

A mezzo posta - Deposito nell’ufficio postale - Momento<br />

di perfezionamento. * Cass. civ., sez. I, 15<br />

gennaio 2002, n. 382, Tagliente c. Franzoso ed altri,<br />

m., pag. 82.<br />

A persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti<br />

- Presupposti di applicabilità - Necessità di<br />

indagini. * Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2002, n.<br />

2504, Llajani c. C.E.A. Costruzioni Edili Adriatiche<br />

Srl, m., pag. 82.<br />

Nullità - Rinnovazione - Sanatoria. * Cass. civ., sez.<br />

lav., 1 marzo 2002, n. 3001, Com. Roma c. Inps, m.,<br />

pag. 82.<br />

Presso il domiciliatario - Morte del domiciliatario -<br />

Inefficacia della elezione di domicilio. * Cass. civ.,<br />

sez. III, 4 marzo 2002, n. 3102, Pozzolini c. Caso ed<br />

altri, m., pag. 82.<br />

Obbligazioni in genere<br />

Adempimento - Pagamento - Imputazione. * Cass.<br />

civ., sez. II, 18 marzo 2002, n. 3941, De Cesare c.<br />

Bertolotto, m., pag. 82.<br />

Adempimento - Pagamento - Subordinazione alla<br />

preventiva fatturazione. * Cass. civ., sez. I, 5 marzo<br />

2002, n. 3121, Presidenza del Consiglio dei Ministri<br />

ed altri c. Cons. Coop. Costruzioni, m., pag. 82.<br />

Inadempimento - Verso una pubblica amministrazione<br />

- Fermo amministrativo - Presupposti - Compensazione<br />

con crediti verso altri o lo stesso ente<br />

amministrativo - Condizioni. * Trib. civ. Roma,<br />

sez. II, 25 luglio 2002, n. 30490, A.G.E.A c. Primeolive<br />

Srl, pag. 45.<br />

Obbligazioni pecuniarie - Crediti liquidi ed esigibili -<br />

Nozione. * Cass. civ., sez. II, 6 marzo 2002, n.<br />

3196, Bovo c. Tessari, m., pag. 82.<br />

Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Anatocismo. *<br />

Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4490, Banca<br />

Popolare di Milano Spa c. Renzullo ed altra, m.,<br />

pag. 83.<br />

Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Eccedenti la misura<br />

legale. * Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2002, n.<br />

4490, Banca Popolare di Milano Spa c. Renzullo ed<br />

altra, m., pag. 83.<br />

Ordinamento giudiziario<br />

Consiglio Superiore della Magistratura - Opinioni<br />

espresse nell’esercizio delle funzioni - Non punibilità.<br />

* Cass. civ., sez. un., 11 marzo 2002, n. 3527,<br />

Amatucci ed altri c. Esposito ed altri, m., pag. 83.<br />

Consiglio Superiore della Magistratura - Opinioni<br />

espresse nell’esercizio delle funzioni - Non punibilità.<br />

* Cass. civ., sez. un., 11 marzo 2002, n. 3527,<br />

Amatucci ed altri c. Esposito ed altri, m., pag. 83.<br />

Disciplina della Magistratura - Procedimento disciplinare<br />

- Errore commesso dal magistrato di sorveglianza<br />

costituente nella negligente omessa revoca<br />

di una misura di sicurezza detentiva. * Cass. civ.,<br />

sez. un., 1 marzo 2002, n. 3032, Martinelli c. Min.<br />

Giustizia ed altro, m., pag. 83.<br />

Possesso<br />

Acquisto - Mutamento della detenzione in possesso -<br />

Fattispecie in materia di contratti agrari - Affitto di<br />

fondi rustici - Natura del contratto - Detenzione del<br />

fondo - Parificazione con il comodato di fondo rustico<br />

- Esclusione. * Corte app. civ. Salerno, 4 marzo<br />

2002, Carbone c. Mastrandrea e altro, pag. 42.<br />

Azione di reintegrazione da spoglio - Provvedimento<br />

di reintegrazione - Accoglimento del reclamo avverso<br />

il provvedimento di reintegra nel possesso. *<br />

Cass. civ., sez. II, 7 marzo 2002, n. 3338, Martelli<br />

ed altri c. Chiricosta, m., pag. 84.<br />

Prescrizione <strong>civile</strong><br />

Interruzione - Atti interruttivi - Configurabilità. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 25 marzo 2002, n. 4219, Cardelli<br />

c. Inail, m., pag. 84.<br />

Interruzione - Atti interruttivi - Precetto. * Cass. civ.,<br />

sez. III, 25 marzo 2002, n. 4203, Dartora c. Tiozzo,<br />

m., pag. 84.<br />

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali)<br />

Casse di mutualità e fondi pevidenziali - Ingegneri e<br />

architetti - Pensione indiretta. * Cass. civ., sez. lav.,<br />

28 marzo 2002, n. 4559, Grimaldi c. Inarcassa -<br />

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli<br />

Ingegneri, m., pag. 84.<br />

Casse di mutualità e fondi pevidenziali - Ingegneri e<br />

architetti - Pensione indiretta. * Cass. civ., sez. lav.,<br />

28 marzo 2002, n. 4559, Grimaldi c. Inarcassa -<br />

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli<br />

Ingegneri, m., pag. 84.<br />

Casse di mutualità e fondi previdenziali - Dirigenti di<br />

aziende industriali - Art. 5 legge n. 44 del 1973. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 2002, n. 3203, Inpdai<br />

c. Locatelli, m., pag. 84.<br />

Casse di mutualità e fondi previdenziali - Fondi speciali<br />

di previdenza - Costituzione di un’unica posizione<br />

assicurativa per i dipendenti delle società<br />

iscritte al Fondo telefonici. * Cass. civ., sez. lav., 8<br />

marzo 2002, n. 3398, Inps c. Telecom Italia Spa,<br />

m., pag. 84.<br />

Casse di mutualità e fondi previdenziali - Fondi speciali<br />

di previdenza - Vincolo di destinazione. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 12 marzo 2002, n. 3630, Mediocredito<br />

Fondiario Centroitalia Spa c. Andreoni<br />

ed altri, m., pag. 85.<br />

Casse di mutualità e fondi previdenziali - Geometri -<br />

Iscritti non in possesso del requisito della continuità


VI INDICE SOMMARIO<br />

dell’esercizio professionale. * Cass. civ., sez. lav.,<br />

18 marzo 2002, n. 3911, Cassa Italiana di Previdenza<br />

e Assistenza Geometri c. Cacace, m., pag. 85.<br />

Contributi assicurativi - Agevolazioni - Condono<br />

previdenziale. * Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2002,<br />

n. 3037, Enic Go Round Srl c. Inps, m., pag. 85.<br />

Contributi assicurativi - Agevolazioni - Condono<br />

previdenziale. * Cass. civ., sez. lav., 21 marzo<br />

2002, n. 4060, Fiamm Spa c. Inps, m., pag. 85.<br />

Contributi assicurativi - Versamento - Contributi non<br />

più utilizzabili. * Cass. civ., sez. lav., 18 marzo<br />

2002, n. 3921, Stara c. Cnpaf, m., pag. 85.<br />

Contributi assicurativi - Versamento - Società cooperative.<br />

* Trib. civ. Vicenza, sez. lav., 26 aprile<br />

2002, Eurocoop Scarl c. Inps e altro, pag. 48.<br />

Controversie - Appello - Vizio di omessa motivazione.<br />

* Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 2002, n. 3285,<br />

Castri c. Inps, m., pag. 85.<br />

Controversie - Competenza e giurisdizione - Competenza<br />

per territorio. * Cass. civ., sez. lav., 7 marzo<br />

2002, n. 3303, Fondazione Enasarco c. ING Sviluppo<br />

Investimenti Sim Spa, m., pag. 85.<br />

Controversie - Competenza e giurisdizione - Rimborso<br />

di contributi. * Cass. civ., sez. lav., 18 marzo<br />

2002, n. 3921, Stara c. Cnpaf, m., pag. 85.<br />

Controversie - Procedimento amministrativo - Proponibilità<br />

della domanda giudiziale. * Cass. civ.,<br />

sez. lav., 25 marzo 2002, n. 4247, Falco c. Inps, m.,<br />

pag. 85.<br />

Inail - Indennità e rendita - Contributi o premi - Denuncia<br />

dei lavori - Situazione di rischio - Errore -<br />

Obbligo di pagamento dei premi - Sussistenza. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 5 settembre 2002, n. 12908,<br />

Fratelli Mara Srl c. Inail, pag. 36.<br />

Inail - Indennità e rendita - Equo indennizzo. * Cass.<br />

civ., sez. lav., 23 marzo 2002, n. 4198, Ente Poste<br />

Italiane c. Schiavetti, m., pag. 85.<br />

Inail - Indennità e rendita - Prescrizione. * Cass. civ.,<br />

sez. lav., 25 marzo 2002, n. 4223, Porcu ed altro c.<br />

Inail, m., pag. 86.<br />

Inail - Indennità e rendita - Presupposti. * Cass. civ.,<br />

sez. lav., 25 marzo 2002, n. 4233, Inps c. Erdas, m.,<br />

pag. 86.<br />

Inail - Indennità e rendita - Rendita in favore<br />

dell’ascendente superstite. * Cass. civ., sez. lav., 4<br />

marzo 2002, n. 3069, Maurino c. Inail, m., pag. 86.<br />

Inail - Infortunio - Indennizzo. * Cass. civ., sez. lav.,<br />

21 marzo 2002, n. 4080, Frison c. Monti Officine<br />

Fonderie Spa, m., pag. 86.<br />

Inail - Malattie professionali - Accertamento. * Cass.<br />

civ., sez. lav., 21 marzo 2002, n. 4069, Sala c. Inail,<br />

m., pag. 86.<br />

Inps - Assegni familiari - Collegamento tra tipo di<br />

pensione e benefici per carico di famiglia. * Cass.<br />

civ., sez. lav., 7 marzo 2002, n. 3292, Doati c. Inps,<br />

m., pag. 86.<br />

Inps - Disoccupazione - Contributi e prestazione. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 12 marzo 2002, n. 3616, Inps c.<br />

Citraro ed altri, m., pag. 86.<br />

Inps - Pensione di anzianità e vecchiaia - Pensionamento<br />

anticipato. * Cass. civ., sez. lav., 16 marzo<br />

2002, n. 3908, Balocco ed altri c. Inps ed altri, m.,<br />

pag. 86.<br />

Inps - Pensione di anzianità e vecchiaia - Retribuzione<br />

minima contrattuale. * Cass. civ., sez. lav., 7<br />

marzo 2002, n. 3311, Cristina Maria c. Inps, m.,<br />

pag. 87.<br />

Inps - Pensione di anzianità e vecchiaia - Sospensione<br />

dell’accesso al pensionamento di anzianità ex<br />

art. 13 legge n. 724 del 1994. * Cass. civ., sez. lav.,<br />

12 marzo 2002, n. 3620, Morotti c. Inps, m., pag.<br />

87.<br />

Inps - Pensione di invalidità - Requisiti reddituali. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 2002, n. 4131, Verardi<br />

c. Min. Interno, m., pag. 87.<br />

Inps - Pensione di reversibilità - Determinazione. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 2002, n. 3745, Misiti<br />

e altri c. Inps, m., pag. 87.<br />

Inps - Pensione di reversibilità - Riliquidazione. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 2002, n. 3745, Misiti<br />

e altri c. Inps, m., pag. 87.<br />

Inps - Pensione in genere - Integrazione al minimo. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 2002, n. 3756, Fraschini<br />

e altri c. Inps, m., pag. 87.<br />

Inps - Pensione in genere - Pensione sociale. * Cass.<br />

civ., sez. lav., 5 marzo 2002, n. 3137, Inps c. Cresta,<br />

m., pag. 87.<br />

Inps - Pensione privilegiata ordinaria militare tabellare<br />

- Rapporti con la pensione di invalidità. * Cass.<br />

civ., sez. lav., 1 marzo 2002, n. 3005, Min. Interno<br />

c. Cosentino, m., pag. 88.<br />

Invalidi e mutilati civili - Assegno di invalidità - Requisito<br />

dell’incollocazione al lavoro. * Cass. civ.,<br />

sez. lav., 28 marzo 2002, n. 4555, Romito c. Min.<br />

Interno, m., pag. 88.<br />

Invalidi e mutilati civili - Indennità di accompagnamento<br />

- Incompatibilità con indennità analoghe. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2002, n. 3143, Min. Interno<br />

c. Piras, m., pag. 88.<br />

Invalidi e mutilati civili - Indennità di accompagnamento<br />

- Presupposti. * Cass. civ., sez. lav., 27 marzo<br />

2002, n. 4416, Min. Interno c. D’Alessandro, m.,<br />

pag. 88.<br />

Invalidi e mutilati civili - Indennità di accompagnamento<br />

- Presupposti. * Cass. civ., sez. lav., 6 marzo<br />

2002, n. 3212, Min. Interno c. Rossi, m., pag. 88.<br />

Invalidi e mutilati civili - Indennità di accompagnamento<br />

- Stato di inabilità. * Cass. civ., sez. lav., 4<br />

marzo 2002, n. 3085, Min. Interno c. Ciminelli, m.,<br />

pag. 88.<br />

Invalidi e mutilati civili - Invalidi - Requisiti dello<br />

stato di «incollocazione al lavoro». * Cass. civ.,<br />

sez. lav., 21 marzo 2002, n. 4067, Min. Interno c.<br />

Capristo, m., pag. 89.<br />

Invalidi e mutilati civili - Invalidi - Requisito della<br />

«incollocazione al lavoro». * Cass. civ., sez. lav.,<br />

21 marzo 2002, n. 4067, Min. Interno c. Capristo,<br />

m., pag. 89.<br />

Prescrizione delle prestazioni assicurative - Termine<br />

triennale - Decorrenza. * Cass. civ., sez. lav., 25<br />

marzo 2002, n. 4219, Cardelli c. Inail, m., pag. 89.<br />

Procedimenti cautelari<br />

Azioni di nunciazione - Denuncia di nuova opera -<br />

Presupposti. * Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2002, n.<br />

3573, Bosio <strong>La</strong> Greca c. Panciera, m., pag. 89.<br />

Procedimenti sommari<br />

Ingiunzione - Opposizione - Competenza. * Cass.<br />

civ., sez. III, ord. 4 marzo 2002, n. 3107, Palma c.<br />

Telecom Italia Spa, m., pag. 89.<br />

Ingiunzione - Opposizione - Domande riconvenzionali.<br />

* Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 2002, n. 3753,<br />

Pedrazzini c. E.N.I. Spa - Divisione Agip, m., pag.<br />

89.<br />

Procedimento <strong>civile</strong> in genere<br />

Cessazione della materia del contendere - Condizioni<br />

- Limiti. * Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2002, n.<br />

4127, Riccardi c. Boccuti, m., pag. 89.<br />

Cessazione della materia del contendere - Intervenuta<br />

conciliazione della lite - Conseguenze. * Cass. civ.,<br />

sez. lav., ord. 12 marzo 2002, n. 3645, RAI Radiotelevisione<br />

Italiana Spa c. Caserio, m., pag. 89.<br />

Contratti collettivi - Interpretazione - Comune intenzione<br />

delle parti stipulanti. * Cass. civ., sez. lav., 4<br />

marzo 2002, n. 3081, Campione c. Ferrovie dello<br />

Stato Spa, m., pag. 89.<br />

Difensori - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e<br />

forma. * Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2002, n. 3794,<br />

Convass Italia Srl c. Lorenz Srl, m., pag. 90.<br />

Difensori - Mandato alle liti (procura) - Contenuto e<br />

forma. * Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2002, n. 3570,<br />

Cespi Ennio Titolare Cespi Ceramiche Ditta c.<br />

King’s Ceramica Spa, m., pag. 90.<br />

Difensori - Mandato alle liti (procura) - Procura. *<br />

Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2002, n. 3279, Società<br />

<strong>La</strong>guna Snc di Marchiori Lino e Zottin Claudio c.<br />

Enel Spa, m., pag. 90.<br />

Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto. * Cass.<br />

civ., sez. II, 7 marzo 2002, n. 3335, <strong>La</strong> Cava G c. <strong>La</strong><br />

Cava S, m., pag. 90.<br />

Domanda giudiziale - Interesse ad agire - Accertamento.<br />

* Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2002, n. 3060,<br />

Anselmi ed altro c. Cond. Via Etna 8, m., pag. 90.<br />

Domanda giudiziale - Interesse ad agire - Accertamento.<br />

* Cass. civ., sez. II, 7 marzo 2002, n. 3330,<br />

Speranza Serafina c. Speranza Giuseppe, m., pag.<br />

90.<br />

Domanda giudiziale - Interpretazione e qualificazione<br />

- Potere del giudice. * Cass. civ., sez. II, 26 marzo<br />

2002, n. 4318, Associazione Volontari Unità<br />

Cinofile c. Autonova Srl, m., pag. 90.<br />

Domanda giudiziale - Modificazione - Successiva limitazione<br />

al solo accertamento dell’an debeatur. *<br />

Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2002, n. 3322, Italiano<br />

c. Randazzo Vinci, m., pag. 90.<br />

Estinzone del processo - Estinzione del giudizio ex<br />

art. 36, comma quinto, L. 23 dicembre 1998, n. 448<br />

- Ambito di operatività. * Cass. civ., sez. lav., 14<br />

marzo 2002, n. 3756, Fraschini e altri c. Inps, m.,<br />

pag. 90.<br />

Giudice - Istruttore - Rimessione della causa al collegio.<br />

* Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2002, n. 2504,<br />

Llajani c. C.E.A. Costruzioni Edili Adriatiche Srl,<br />

m., pag. 90.<br />

Giudice - Ricusazione e astensione - Mancata presentazione<br />

dell’istanza di ricusazione. * Cass. civ., sez.<br />

un., 11 marzo 2002, n. 3527, Amatucci ed altri c.<br />

Esposito ed altri, m., pag. 91.<br />

Giudice - Ricusazione e astensione - Ordinanza che<br />

provvede sulla ricusazione. * Cass. civ., sez. I, 26<br />

marzo 2002, n. 4297, Predil Anstalt c. Reg. Lombardia<br />

ed altri, m., pag. 91.<br />

Giudice - Ricusazione e astensione - Ordinanza di<br />

inammissibilità dell’istanza di ricusazione. * Cass.<br />

civ., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4486, Belluco c. Barbero,<br />

m., pag. 91.<br />

Interruzione del processo - Riassunzione - Nei confronti<br />

di uno solo dei litisconsorti necessari. * Cass.<br />

civ., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4488, Guadagni c.<br />

Marini, m., pag. 91.<br />

Intervento in causa di terzi - Su istanza di parte - Forma<br />

e tempo della chiamata. * Cass. civ., sez. lav., 5<br />

marzo 2002, n. 3156, Ausl Teramo c. Opera Pia F.<br />

Alessandrini, m., pag. 91.<br />

Intervento in causa di terzi - Su istanza di parte - Forma<br />

e tempo della chiamata. * Cass. civ., sez. lav., 5<br />

marzo 2002, n. 3156, Ausl Teramo c. Opera Pia F.<br />

Alessandrini, m., pag. 91.<br />

Legittimazione - Passiva - Indicazione di un terzo<br />

quale effettivo obbligato. * Cass. civ., sez. lav., 22<br />

marzo 2002, n. 4129, Studio Pietrangeli Srl c. Bellini,<br />

m., pag. 91.<br />

Litisconsorzio - Necessario - Integrazione del contraddittorio.<br />

* Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2002, n.<br />

4051, Besana c. Sciarrone, m., pag. 91.<br />

Sospensione del processo - Necessità - Condizioni. *<br />

Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 2002, n. 3753, Pedrazzini<br />

c. E.N.I. Spa - Divisione Agip, m., pag. 91.<br />

Sospensione del processo - Necessità - Presupposti. *<br />

Cass. civ., sez. III, ord. 4 marzo 2002, n. 3105, Ottaviani<br />

c. <strong>La</strong>zzarino ed altro, m., pag. 92.<br />

Successione nel processo - A titolo particolare - Nel<br />

diritto controverso. * Cass. civ., sez. un., 15 marzo<br />

2002, n. 3874, Ag. Ippica Europa di Bassi Sandro<br />

C. Snc c. UNIRE ed altri, m., pag. 92.<br />

Successione nel processo - Autorità per la garanzia<br />

delle comunicazioni - Ricorso per cassazione. *<br />

Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3021, Autorità<br />

per le garanzie nelle comunicazioni c. Autitalia Srl,<br />

m., pag. 92.<br />

Produzione, commercio e consumo


Prodotti alimentari - Commercio interno - Prodotto<br />

preconfezionato - Differenza dal prodotto preincartato<br />

- Luogo dell’imballaggio - Irrilevanza. * Cass.<br />

civ., sez. I, 13 settembre 2002, n. 13412, Benoit<br />

Lheureux c. UPICA Lodi, pag. 24.<br />

Professioni intellettuali<br />

Disposizioni generali - Compenso - Controversia. *<br />

Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3024, Mazzù c.<br />

Fall. Cavitor Srl, m., pag. 92.<br />

Professionisti - Notai - Processo disciplinare. * Cass.<br />

civ., sez. III, ord. 25 marzo 2002, n. 4280, Rivani<br />

Farolfi c. P.G. Corte d’Appello di Milano, m., pag.<br />

92.<br />

Promesse unilaterali<br />

Promessa di pagamento e ricognizione del debito -<br />

Azione cambiaria - Prescrizione - Utilizzo del titolo<br />

di credito - Implicito riconoscimento del debito -<br />

Conseguenze. * Corte app. civ. Lecce, sez. dist. Taranto,<br />

11 marzo 2002, n. 75, Intesa Gestione Crediti<br />

c. Guarino, pag. 41.<br />

Proprietà<br />

Azioni a difesa della proprietà - Rivendicazione -<br />

Prova. * Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2002, n. 3568,<br />

Giammanco c. Scaduto, m., pag. 92.<br />

Limitazioni legali della proprietà - Distanze legali -<br />

Alberi. * Cass. civ., sez. II, 27 marzo 2002, n. 4361,<br />

Buffa c. Bagnato ed altro, m., pag. 92.<br />

Limitazioni legali della proprietà - Distanze legali -<br />

Fabbriche e depositi nocivi e pericolosi. * Cass.<br />

civ., sez. II, 6 marzo 2002, n. 3199, Danieli c. Soncina,<br />

m., pag. 92.<br />

Limitazioni legali della proprietà - Distanze legali -<br />

Nelle costruzioni. * Cass. civ., sez. II, 12 marzo<br />

2002, n. 3564, Mattoni c. Fulici ed altro, m., pag.<br />

93.<br />

Limitazioni legali della proprietà - Distanze legali -<br />

Nelle costruzioni. * Cass. civ., sez. II, 27 marzo<br />

2002, n. 4372, Mendella ed altro c. Mancusi Barone,<br />

m., pag. 93.<br />

Limitazioni legali della proprietà - Distanze legali -<br />

Nelle costruzioni. * Cass. civ., sez. II, 6 marzo<br />

2002, n. 3199, Danieli c. Soncina, m., pag. 92.<br />

Limitazioni legali della proprietà - Distanze legali -<br />

Nelle costruzioni. * Cass. civ., sez. II, 7 marzo<br />

2002, n. 3340, Bruni c. Collina, m., pag. 92.<br />

Limitazioni legali della proprietà - Distanze legali -<br />

Norme di edilizia. * Cass. civ., sez. II, 27 marzo<br />

2002, n. 4372, Mendella ed altro c. Mancusi Barone,<br />

m., pag. 93.<br />

Limitazioni legali della proprietà - Norme di edilizia<br />

- Violazione di prescrizioni urbanistiche. * Cass.<br />

civ., sez. II, 7 marzo 2002, n. 3340, Bruni c. Collina,<br />

m., pag. 93.<br />

Limitazioni legali della proprietà - Norme di edilizia<br />

- Violazione norme urbanistiche relative ad altezza<br />

e volumetria. * Cass. civ., sez. II, 7 marzo 2002, n.<br />

3340, Bruni c. Collina, m., pag. 93.<br />

Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato<br />

- Diritto alla demolizione. * Cass. civ., sez. II,<br />

7 marzo 2002, n. 3341, De Gennaro Pietro Domenico<br />

c. De Gennaro Antonetta, m., pag. 93.<br />

Limitazioni legali della proprietà - Violazione - Risarcimento<br />

del danno. * Cass. civ., sez. II, 7 marzo<br />

2002, n. 3341, De Gennaro Pietro Domenico c. De<br />

Gennaro Antonetta, m., pag. 93.<br />

Prova <strong>civile</strong><br />

Confessione - Revoca - Presupposti. * Cass. civ., sez.<br />

II, 1 marzo 2002, n. 3010, Caffè Morganti Srl c.<br />

Banca Roma Spa, m., pag. 93.<br />

Confessione - Stragiudiziale - Valore probatorio. *<br />

Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n. 4204, Maggini<br />

Srl c. Duomo Spa e altri, m., pag. 93.<br />

Consulenza tecnica - Consulente d’ufficio - Compenso.<br />

* Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2002, n. 3061, F.lli<br />

INDICE SOMMARIO VII<br />

Cattelan di Cattelan Sergio Claudio C. Snc c. Valmasoni<br />

ed altro, m., pag. 94.<br />

Consulenza tecnica - Valutazione della consulenza -<br />

Omessa valutazione delle critiche della parte. *<br />

Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2002, n. 3568, Giammanco<br />

c. Scaduto, m., pag. 94.<br />

Consulenza tecnica - Valutazione della consulenza -<br />

Poteri del giudice. * Cass. civ., sez. III, 11 marzo<br />

2002, n. 3492, Steuckmann c. Ospedale Regionale<br />

Bolzano - Unità Sanitaria Centro Sud, m., pag. 94.<br />

Documentale - Falso <strong>civile</strong> - Querela di falso. * Cass.<br />

civ., sez. II, 26 marzo 2002, n. 4310, Di Rienzo c.<br />

Sorbi, m., pag. 94.<br />

Documentale - Scrittura privata - Data. * Cass. civ.,<br />

sez. I, 1 marzo 2002, n. 3024, Mazzù c. Fall. Cavitor<br />

Srl, m., pag. 94.<br />

Documentale - Scrittura privata - Verificazione. *<br />

Cass. civ., sez. II, 1 marzo 2002, n. 3009, Smeriglia<br />

c. Rundo, m., pag. 94.<br />

Onere della prova - Pacificità dei fatti - Conseguenziale<br />

esonero dalla necessità di provarli. * Cass.<br />

civ., sez. III, 5 marzo 2002, n. 3175, Tondo c. Conte,<br />

m., pag. 94.<br />

Prove indiziarie - Presunzioni - Incensurabilità in<br />

cassazione. * Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2002, n.<br />

3974, Musto c. Visconti, m., pag. 94.<br />

Prove raccolte in altro processo - Valutabilità da parte<br />

del giudice - Condizioni. * Cass. civ., sez. III, 4<br />

marzo 2002, n. 3102, Pozzolini c. Caso ed altri, m.,<br />

pag. 94.<br />

Testimoniale - Eccezioni - Perdita del documento. *<br />

Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2002, n. 3059, Pegorari<br />

c. Ceniti, m., pag. 94.<br />

Provvedimenti del giudice <strong>civile</strong><br />

Ordinanza - Anticipatoria - Rinuncia alla pronuncia<br />

della sentenza. * Cass. civ., sez. III, 8 marzo 2002,<br />

n. 3434, Mastricci c. <strong>La</strong> Fondiaria Ass.ni Spa ed altro,<br />

m., pag. 94.<br />

Ordinanza - Ordinanza anticipatoria di condanna -<br />

Legittimazione della parte destinataria dell’ordinanza<br />

anticipatoria. * Cass. civ., sez. III, 8 marzo<br />

2002, n. 3434, Mastricci c. <strong>La</strong> Fondiaria Ass.ni Spa<br />

ed altro, m., pag. 95.<br />

Ordinanza - Ordinanza anticipatoria di condanna -<br />

Rinuncia alla pronuncia della sentenza ritualmente<br />

effettuata da una sola delle parti intimate. * Cass.<br />

civ., sez. III, 8 marzo 2002, n. 3434, Mastricci c. <strong>La</strong><br />

Fondiaria Ass.ni Spa ed altro, m., pag. 95.<br />

Ordinanza - Ordinanza anticipatoria di condanna ex<br />

art. 186 quater c.p.c. - Rinuncia alla pronuncia della<br />

sentenza. * Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2002, n.<br />

3194, Alpi Ass.ni Spa in l.c.a c. Iacovelli ed altri,<br />

m., pag. 95.<br />

Religione, culti e chiese<br />

Chiesa cattolica - Enti ecclesiastici - Personalità giuridica.<br />

* Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2002, n. 4627,<br />

Massa ed altro c. Capitolo di San Pietro in Vaticano,<br />

m., pag. 95.<br />

Responsabilità <strong>civile</strong><br />

Causalità (Nesso di) - Apprezzamento di fatto del<br />

giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità.<br />

* Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2002, n. 3492,<br />

Steuckmann c. Ospedale Regionale di Bolzano -<br />

Unità Sanitaria Centro Sud, m., pag. 95.<br />

Cose in custodia - Presunzione di colpa - Caso fortuito.<br />

* Cass. civ., sez. III, 26 marzo 2002, n. 4308,<br />

Scatamacchia c. Prov. Religiosa di S. Pietro Fatebenefratelli,<br />

m., pag. 95.<br />

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - Attività<br />

medico-chirurgica - Onere di diligenza qualificata<br />

a carico del professionista. * Cass. civ., sez.<br />

III, 11 marzo 2002, n. 3492, Steuckmann c. Ospedale<br />

Regionale Bolzano - Unità Sanitaria Centro<br />

Sud, m., pag. 95.<br />

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - At-<br />

tività medico-chirurgica - Sussistenza del nesso<br />

eziologico tra evento dannoso e prestazione sanitaria.<br />

* Cass. civ., sez. III, 11 marzo 2002, n. 3492,<br />

Steuckmann c. Ospedale Regionale di Bolzano -<br />

Unità Sanitaria Centro Sud, m., pag. 95.<br />

Responsabilità patrimoniale<br />

Cause di prelazione - Ipoteca - Cancellazione - Presupposto<br />

- Terzo datore di ipoteca - Condizione risolutiva<br />

- Fallimento del debitore garantito -<br />

Avveramento - Sopravvenuta inssusistenza di un<br />

valido negozio ipotecario - Esclusione. * Trib. civ.<br />

Nocera Inferiore, sez. II, 11 luglio 2002, S.M.I.A.<br />

Srl c. Fall. R3 di Russo Vincenzo C. Sas, pag. 47.<br />

Cause di prelazione - Ipoteca - Terzo datore di ipoteca<br />

- Fallimento del debitore garantito - Annotazione<br />

del trasferimento - Esclusione - Reclamo contro la<br />

decisione del giudice delegato - Impugnazione -<br />

Ammissibilità - Esclusione - Istanza di ammissione<br />

al passivo. * Trib. civ. Nocera Inferiore, sez. II, 11<br />

luglio 2002, S.M.I.A. Srl c. Fall. R3 di Russo Vincenzo<br />

C. Sas, pag. 47.<br />

Cause di prelazione - Ipoteca - Terzo datore di ipoteca<br />

- Fallimento del debitore garantito - Pagamento<br />

con surrogazione - Annotazione del trasferimento -<br />

Esclusione - Istanza di ammissione al passivo. *<br />

Trib. civ. Nocera Inferiore, sez. II, 11 luglio 2002,<br />

S.M.I.A. Srl c. Fall. R3 di Russo Vincenzo C. Sas,<br />

pag. 47.<br />

Revocazione (Giudizio di)<br />

Motivi - Errore di fatto - Configurabilità. * Cass. civ.,<br />

sez. lav., 2 marzo 2002, n. 3041, De Stefano c. Gesetione<br />

Straordinaria Trasporti Irpini, m., pag. 96.<br />

Motivi - Errore di fatto - Requisito della decisività. *<br />

Cass. civ., sez. II, 7 marzo 2002, n. 3339, Napoli c.<br />

Greco, m., pag. 96.<br />

Risarcimento del danno<br />

Compensatio lucri cum damno - Applicabilità - Condizioni.<br />

* Cass. civ., sez. II, 25 marzo 2002, n.<br />

4205, Santangelo e altri c. Winterthur Assicurazioni<br />

Spa e altri, m., pag. 96.<br />

Danno non patrimoniale - Danno morale - Accertamento<br />

del fatto illecito. * Cass. civ., sez. III, 14<br />

marzo 2002, n. 3728, Fusco ed altr c. Puzone ed altri,<br />

m., pag. 96.<br />

Parenti della vittima (morte di congiunti) - Diritto al<br />

risarcimento - Danni futuri. * Cass. civ., sez. III, 25<br />

marzo 2002, n. 4205, Santangelo e altri c. Winterthur<br />

Assicurazioni Spa e altri, m., pag. 96.<br />

Valutazione e liquidazione - Criteri equitativi - Condizioni<br />

di applicabilità. * Cass. civ., sez. III, 7 marzo<br />

2002, n. 3327, Gentile ed altri c. Com. Salerno,<br />

m., pag. 96.<br />

Valutazione e liquidazione - Danni futuri - Danno derivante<br />

al coniuge. * Cass. civ., sez. III, 25 marzo<br />

2002, n. 4205, Santangelo e altri c. Winterthur Assicurazioni<br />

Spa e altri, m., pag. 96.<br />

Valutazione e liquidazione - Invalidità personale -<br />

Danno biologico. * Cass. civ., sez. II, 14 marzo<br />

2002, n. 3728, Fusco ed altri c. Puzone ed altri, m.,<br />

pag. 96.<br />

Valutazione e liquidazione - Invalidità personale -<br />

Danno da lucro cessante. * Cass. civ., sez. III, 8<br />

marzo 2002, n. 3434, Mastricci c. <strong>La</strong> Fondiaria<br />

Ass.ni Spa ed altro, m., pag. 97.<br />

Riscossione delle imposte<br />

A mezzo ruoli (tributi diretti) - Iscrizione a ruolo -<br />

Omessa o irregolare notificazione dell’avviso di accertamento.<br />

* Cass. civ., sez. V, 8 marzo 2002, n.<br />

3426, Min. Finanze c. Cristaldifilm Srl, m., pag. 97.<br />

Sanzioni - Maggiori redditi - Avviso di mora. * Cass.<br />

civ., sez. V, 1 marzo 2002, n. 2984, Min. Finanze c.<br />

Cardinali, m., pag. 97.<br />

Versamento diretto - Rimborsi - Divieto. * Cass. civ.,<br />

sez. V, 26 marzo 2002, n. 4328, Min. Finanze c.


VIII INDICE SOMMARIO<br />

Fall. Casarredo Srl, m., pag. 97.<br />

Versamento diretto - Rimborsi - Silenzio rifiuto. *<br />

Cass. civ., sez. V, 19 marzo 2002, n. 3954, Min. Finanze<br />

c. Italtel Spa, m., pag. 97.<br />

Versamento diretto - Rimborsi - Termini. * Cass.<br />

civ., sez. V, 19 marzo 2002, n. 3956, Min. Finanze<br />

c. Baldoni ed altri, m., pag. 97.<br />

Versamento diretto - Rimborsi - Termini. * Cass.<br />

civ., sez. V, 29 marzo 2002, n. 4606, Min. Finanze<br />

c. Michelini, m., pag. 97.<br />

Sanità pubblica<br />

Professioni sanitarie - Servizio farmaceutico - Erogazione<br />

dell’assistenza sanitaria ex artt. 43 e 48 legge<br />

n. 833/1978. * Cass. civ., sez. un., ord. 14 marzo<br />

2002, n. 3791, Aita c. A.S.L. n. 2 Castrovillari, m.,<br />

pag. 97.<br />

Sentenza <strong>civile</strong><br />

Contenuto - Esposizione dello svolgimento del processo<br />

- Mancanza. * Cass. civ., sez. II, 4 marzo<br />

2002, n. 3066, Miele c. Croze, m., pag. 98.<br />

Contenuto - Indicazione del giudice - Specificazione<br />

territoriale del giudice. * Cass. civ., sez. I, 5 marzo<br />

2002, n. 3132, Consorzio Cooperative Edilizie<br />

ACLI Comunali Srl c. Naclerio, m., pag. 98.<br />

Motivazione - Contraddittoria - Motivo di impugnazione.<br />

* Cass. civ., sez. V, 19 marzo 2002, n. 3965,<br />

Min. Finanze c. Fall. Union Macchine Utensili Precisione,<br />

m., pag. 98.<br />

Motivazione - Motivazione per relationem - Ammissibilità.<br />

* Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2002, n. 3066,<br />

Miele c. Croze, m., pag. 98.<br />

Omessa pronuncia - Configurabilità - Condizioni. *<br />

Cass. civ., sez. V, 18 marzo 2002, n. 3927, Morfino<br />

c. Min. Finanze, m., pag. 98.<br />

Requisiti - Carattere decisorio - Differenza rispetto<br />

all’ordinanza. * Cass. civ., sez. II, 7 marzo 2002, n.<br />

3330, Speranza Serafina c. Speranza Giuseppe, m.,<br />

pag. 98.<br />

Ultra ed extra petita - rilevabilità d’ufficio - Esclusione.<br />

* Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 2002, n. 3316,<br />

Gambarin ed altri c. Inps, m., pag. 98.<br />

Sicurezza pubblica<br />

Stranieri - Espulsione - Ricorso per cassazione. *<br />

Cass. civ., sez. I, ord. 8 marzo 2002, n. 3454, Ciubotaru,<br />

m., pag. 98.<br />

Stranieri - Minore straniero nel territorio italiano -<br />

Autorizzazione del tribunale per i minorenni all’ingresso<br />

o alla permanenza del familiare. * Cass. civ.,<br />

sez. I, 19 marzo 2002, n. 3991, Seferovic ed altri c.<br />

Proc. Trib. Min. Marche ed altro, m., pag. 99.<br />

Società<br />

Per azioni - Assemblea - Partecipazione - Deliberazioni<br />

assembleari - Impugnazione - Legittimazione<br />

- Deposito in cancelleria di almeno una azione -<br />

Termine per il deposito. * Trib. civ. Catania, sez.<br />

IV, 10 gennaio 2002, Puleo c. Puleo e Figli Spa,<br />

pag. 51.<br />

Per azioni - Assemblea - Partecipazione - Diritto di<br />

intervento - Delibera assembleare - Deposito delle<br />

azioni presso la sede - Inosservanza - Conseguenze<br />

- Nullità o inesistenza della delibera - Nullità. *<br />

Trib. civ. Catania, sez. IV, 10 gennaio 2002, Puleo<br />

c. Puleo e Figli Spa, pag. 51.<br />

Per azioni - Contratti parasociali - Sindacati di voto.<br />

* Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2001, n. 14865,<br />

Luzi c. Di Gregorio, pag. 38.<br />

Spese giudiziali civili<br />

Condanna alle spese - Soccombenza - Riferimento<br />

all’esito finale della lite. * Cass. civ., sez. III, 25<br />

marzo 2002, n. 4201, Mastrecchia c. Del Tredici,<br />

m., pag. 99.<br />

Responsabilità aggravata - Disciplina ex art. 96 c.p.c.<br />

- Configurabilità. * Cass. civ., sez. II, 12 marzo<br />

2002, n. 3573, Bosio <strong>La</strong> Greca c. Panciera, m., pag.<br />

99.<br />

Responsabilità aggravata - Lite temeraria - Domanda<br />

di risarcimento. * Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2002,<br />

n. 3573, Bosio <strong>La</strong> Greca c. Panciera, m., pag. 99.<br />

Responsabilità aggravata - Risarcimento dei danni<br />

conseguenti - Proposizione per la prima volta<br />

all’udienza di precisazione delle conclusioni. *<br />

Cass. civ., sez. II, 18 marzo 2002, n. 3941, De Cesare<br />

c. Bertolotto, m., pag. 99.<br />

Stampa<br />

Attività giornalistica - Rapporto di lavoro subordinato<br />

- Configurabilità. * Cass. civ., sez. lav., 26 marzo<br />

2002, n. 4338, Tartoni c. Gruppo Editoriale<br />

L’Espresso Spa, m., pag. 99.<br />

Successioni mortis causa<br />

Successione testamentaria - Distinzione tra erede e<br />

legatario - Criteri. * Cass. civ., sez. II, 1 marzo<br />

2002, n. 3016, Di Bernardo c. Tuccillo Costruzioni<br />

Srl in liq, m., pag. 99.<br />

Successione testamentaria - Testamento - Interpretazione.<br />

* Cass. civ., sez. II, 27 marzo 2002, n. 4373,<br />

Morini c. Dal Molin, m., pag. 99.<br />

Titoli di credito<br />

Cambiale (o pagherò) - Azione cartolare - Cumulatività<br />

con l’azione causale. * Cass. civ., sez. III, 25<br />

marzo 2002, n. 4203, Dartora c. Tiozzo, m., pag.<br />

99.<br />

Trasporto (Contratto di)<br />

Marittimo ed aereo - Firma del caricatore - Accettazione<br />

implicita della clausola compromissoria per<br />

arbitrato estero. * Cass. civ., sez. un., ord. 1 marzo<br />

2002, n. 3029, UMS Generali Marine Spa c. Clerici<br />

Agenti Srl, m., pag. 99.<br />

Marittimo ed aereo - Trasporto marittimo - Polizza di<br />

carico. * Cass. civ., sez. un., ord. 1 marzo 2002, n.<br />

3029, UMS Generali Marine Spa c. Clerici Agenti<br />

Srl, m., pag. 100.<br />

<strong>Tribuna</strong>le per i minorenni<br />

Procedimento - Competenza - Assegno di mantenimento.<br />

* Cass. civ., sez. I, ord. 15 marzo 2002, n.<br />

3898, Caramia c. Taurisano ed altro, m., pag. 100.<br />

Procedimento - Competenza - Domanda di affidamento<br />

e regolamentazione del diritto di visita. *<br />

Cass. civ., sez. I, ord. 8 marzo 2002, n. 3457, Rovito<br />

c. Mauro, m., pag. 100.<br />

Tributi (in generale)<br />

Accertamento tributario - Avviso di accertamento -<br />

Notifica. * Cass. civ., sez. V, 11 marzo 2002, n.<br />

3513, Ortis Spa Grandi Macchine c. Min. Finanze,<br />

m., pag. 109.<br />

Accertamento tributario - Avviso di accertamento -<br />

Notifica. * Cass. civ., sez. V, 12 marzo 2002, n.<br />

3549, Min. Finanze c. Coop. Agricola Allevatori<br />

San Luca Srl, m., pag. 109.<br />

Accertamento tributario - Avviso di accertamento -<br />

Rinnovazione dell’accertamento. * Cass. civ., sez.<br />

V, 19 marzo 2002, n. 3951, Min. Finanze c. Cassa<br />

Risp. Repubblica San Marino, m., pag. 109.<br />

Accertamento tributario - Concordato tributario -<br />

Adesione del contribuente all’accertamento. *<br />

Cass. civ., sez. V, 18 marzo 2002, n. 3932, Sicos<br />

Snc c. Min. Finanze, m., pag. 110.<br />

Accertamento tributario - Concordato tributario - Notifica<br />

dell’avviso di accertamento. * Cass. civ., sez.<br />

V, 26 marzo 2002, n. 4331, Min. Finanze c. Passeri,<br />

m., pag. 110.<br />

Accertamento tributario - Notifica - Avviso di accertamento.<br />

* Cass. civ., sez. V, 8 marzo 2002, n.<br />

3427, Min. Finanze c. Gerla, m., pag. 110.<br />

Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Limitazione<br />

al controllo della legittimità dello speci-<br />

fico atto impugnato. * Cass. civ., sez. V, 26 marzo<br />

2002, n. 4334, Cadel Srl c. Min. Finanze, m., pag.<br />

110.<br />

Contenzioso tributario - Conciliazione giudiziale -<br />

Condizioni. * Cass. civ., sez. V, 26 marzo 2002, n.<br />

4320, Min. Finanze c. Gili, m., pag. 110.<br />

Contenzioso tributario - Procedimento - Appello. *<br />

Cass. civ., sez. V, 11 marzo 2002, n. 3520, Cova c.<br />

Min. Finanze, m., pag. 110.<br />

Contenzioso tributario - Procedimento - Appello. *<br />

Cass. civ., sez. V, 25 marzo 2002, n. 4271, Min. Finanze<br />

c. Olmsted Remington, m., pag. 110.<br />

Contenzioso tributario - Procedimento - Appello. *<br />

Cass. civ., sez. V, 26 marzo 2002, n. 4333, Brusaferro<br />

c. Min. Finanze, m., pag. 111.<br />

Contenzioso tributario - Procedimento - Appello. *<br />

Cass. civ., sez. V, 26 marzo 2002, n. 4335, Di Lucia<br />

ed altra c. Min. Finanze, m., pag. 111.<br />

Contenzioso tributario - Procedimento - Avviso di<br />

rettifica. * Cass. civ., sez. V, 15 marzo 2002, n.<br />

3865, Min. Finanze c. Uff. del Registro di <strong>La</strong> Spezia,<br />

m., pag. 111.<br />

Contenzioso tributario - Procedimento - Commissione<br />

tributaria. * Cass. civ., sez. V, 18 marzo 2002, n.<br />

3936, Immob. Italia Mengoni e C. Sas c. Com. Porto<br />

Recanati, m., pag. 111.<br />

Contenzioso tributario - Procedimento - Commissioni<br />

tributarie. * Cass. civ., sez. V, 8 marzo 2002, n.<br />

3416, Min. Finanze c. Dival Vita Spa, m., pag. 111.<br />

Contenzioso tributario - Procedimento - Compensi<br />

agli incaricati dell’assistenza tecnica. * Cass. civ.,<br />

sez. V, 7 marzo 2002, n. 3355, Min. Finanze c. De<br />

Rosa, m., pag. 111.<br />

Contenzioso tributario - Procedimento - Comunicazioni<br />

e notificazioni. * Cass. civ., sez. V, 25 marzo<br />

2002, n. 4274, Min. Finanze c. Zambon, m., pag.<br />

111.<br />

Contenzioso tributario - Procedimento - Estensione<br />

all’esame di ragioni e circostanze nuove e diverse<br />

da quelle invocate originariamente dall’ufficio. *<br />

Cass. civ., sez. V, 22 marzo 2002, n. 4125, Società<br />

Semplice Gabriele c. Min. Finanze, m., pag. 111.<br />

Contenzioso tributario - Procedimento - Indagine sulla<br />

legittimità della pretesa avanzata con il provvedimento<br />

impugnato. * Cass. civ., sez. V, 7 marzo<br />

2002, n. 3345, SEPO Srl c. Min. Finanze, m., pag.<br />

112.<br />

Contenzioso tributario - Procedimento - Istruzione<br />

del processo. * Cass. civ., sez. V, 11 marzo 2002, n.<br />

3526, Verdiglione c. Min. Finanze, m., pag. 112.<br />

Contenzioso tributario - Procedimento - Istruzione<br />

del processo. * Cass. civ., sez. V, 25 marzo 2002, n.<br />

4269, Min. Finanze c. Politini, m., pag. 112.<br />

Contenzioso tributario - Procedimento - Mandato alle<br />

liti. * Cass. civ., sez. V, 12 marzo 2002, n. 3537,<br />

Piccitto ed altro c. Min. Finanze, m., pag. 112.<br />

Contenzioso tributario - Procedimento - Nullità della<br />

sentenza. * Cass. civ., sez. V, 12 marzo 2002, n.<br />

3547, Colombo c. Min. Finanze, m., pag. 112.<br />

Contenzioso tributario - Procedimento - Proroga dei<br />

termini. * Cass. civ., sez. V, 26 marzo 2002, n.<br />

4333, Brusaferro c. Min. Finanze, m., pag. 112.<br />

Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso alla<br />

commissione tributaria. * Cass. civ., sez. V, 1 marzo<br />

2002, n. 2969, Min. Finanze c. Bonfante, m.,<br />

pag. 112.<br />

Contenzioso tributario - Qualificazione giuridica della<br />

fattispecie - Ultrapetizione. * Cass. civ., sez. V,<br />

18 marzo 2002, n. 3936, Immob. Italia Mengoni e<br />

C. Sas c. Com. Porto Recanati, m., pag. 112.<br />

Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Condono fiscale<br />

- Definizione agevolata. * Cass. civ., sez. V, 1<br />

marzo 2002, n. 2976, Min. Finanze ed altro c. Cavicchio<br />

ed altro, m., pag. 113.<br />

Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Condono fiscale<br />

- Definizione. * Cass. civ., sez. V, 1 marzo<br />

2002, n. 2974, Min. Finanze c. Satini, m., pag. 113.<br />

Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Condono fi-


scale - Dichiarazione integrativa in materia di Iva.<br />

* Cass. civ., sez. V, 18 marzo 2002, n. 3940, Aquilecchia<br />

c. Min. Finanze, m., pag. 113.<br />

Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Condono fiscale<br />

- Dichiarazione integrativa. * Cass. civ., sez.<br />

V, 19 marzo 2002, n. 3965, Min. Finanze c. Fall.<br />

Union Macchine Utensili Precisione, m., pag. 113.<br />

Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Condono fiscale<br />

- Domanda. * Cass. civ., sez. V, 12 marzo<br />

2002, n. 3546, Min. Finanze c. Nuovo Salumif. Fabriano<br />

Srl, m., pag. 113.<br />

Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Consorzi per<br />

le aree ed i nuclei di sviluppo industriale - Natura di<br />

ente pubblico economico. * Cass. civ., sez.V, 7<br />

marzo 2002, n. 3366, Spa Banco di Sicilia ed altri<br />

c. Consorzio a.s.i. Provincia Messina, m., pag. 113.<br />

Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Consorzi per<br />

le aree ed i nuclei di sviluppo industriale - Obblighi<br />

contributivi degli enti partecipanti. * Cass. civ., sez.<br />

V, 7 marzo 2002, n. 3366, Banco di Sicilia Spa ed<br />

altri c. Consorzio a.s.i. Provincia Messina, m., pag.<br />

113.<br />

Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Cooperativa<br />

agricola - Condizioni. * Cass. civ., sez. V, 27 marzo<br />

2002, n. 4398, Cooperativa Frola Srl c. Min. Finanze,<br />

m., pag. 113.<br />

Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Credito - Atti<br />

giudiziari relativi a dette operazioni. * Cass. civ.,<br />

sez. V, 29 marzo 2002, n. 4586, Coopcred Spa c.<br />

Min. Finanze, m., pag. 113.<br />

Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Credito - Attività<br />

creditizia a medio e lungo termine. * Cass. civ.,<br />

sez. V, 26 marzo 2002, n. 4327, Min. Finanze ed altro<br />

c. Imm. Palatino Srl, m., pag. 114.<br />

Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Credito - Attività<br />

creditizia a medio e lungo termine. * Cass. civ.,<br />

sez. V, 29 marzo 2002, n. 4611, Min. Finanze c. Sicilcassa<br />

Spa, m., pag. 114.<br />

Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Credito -<br />

Esenzione dall’imposta ipotecaria. * Cass. civ., sez.<br />

V, 29 marzo 2002, n. 4598, Coopercred Spa c. Min.<br />

Finanze, m., pag. 114.<br />

Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Credito -<br />

Esenzione dell’imposta ipotecaria. * Cass. civ., sez.<br />

V, 29 marzo 2002, n. 4598, Coopercred Spa c. Min.<br />

Finanze, m., pag. 114.<br />

Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Credito - Finanziamento<br />

agevolato ex art. 15 D.P.R. n. 601 del<br />

1973. * Cass. civ., sez. V, 28 marzo 2002, n. 4530,<br />

Min. Finanze ed altro c. Sicilcassa Spa in l.c.a, m.,<br />

pag. 114.<br />

Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Esenzione<br />

dall’Iva - Acquisti di nuove attrezzature per il potenziamento<br />

di aziende agricole danneggiate dal sisma<br />

del 1980. * Cass. civ., sez. V, 29 marzo 2002,<br />

n. 4585, Min. Finanze c. Iannella, m., pag. 114.<br />

Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Imprese costituite<br />

nel Mezzogiorno - Esenzione decennale dalle<br />

imposte sul reddito. * Cass. civ., sez. V, 1 marzo<br />

2002, n. 2966, Insider Srl c. Min. Finanze, m., pag.<br />

114.<br />

Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Imprese costituite<br />

nel Mezzogiorno - Esenzione decennale dalle<br />

imposte sul reddito. * Cass. civ., sez. V, 1 marzo<br />

2002, n. 2983, Min. Finanze c. SGM Spa, m., pag.<br />

115.<br />

Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Mezzogiorno -<br />

Esenzione decennale dalle imposte sul reddito. *<br />

Cass. civ., sez. V, 18 marzo 2002, n. 3925, Min. Finanze<br />

c. Italkali Spa, m., pag. 115.<br />

Esenzioni ed agevolazioni (benefici) Esenzione venticinquennale<br />

sul reddito dei fabbricati - Esclusione.<br />

* Cass. civ., sez. V, 25 marzo 2002, n. 4272,<br />

Min. Finanze c. Edilarma Snc, m., pag. 115.<br />

Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi -<br />

Solidarietà tributaria. * Cass. civ., sez. V, 1 marzo<br />

2002, n. 2984, Min. Finanze c. Cardinali, m., pag.<br />

115.<br />

INDICE SOMMARIO IX<br />

Sanzioni civili e amministrative - Esonero dal pagamento<br />

delle sanzioni amministrative per violazioni<br />

di legge tributaria - Condizione. * Cass. civ., sez. V,<br />

8 marzo 2002, n. 3417, Min. Finanze c. INFIM Spa,<br />

m., pag. 115.<br />

Tributi degli enti pubblici locali<br />

Imposta comunale sugli immobili - Esenzioni -<br />

Esclusione. * Cass. civ., sez. V, 19 marzo 2002, n.<br />

3971, Com. Verona c. Consorzio ZAI di Verona,<br />

m., pag. 100.<br />

Imposta comunale sull’incremento di valore degli<br />

immobili - Attività di accertamento - Dichiarazione.<br />

* Cass. civ., sez. V, 22 marzo 2002, n. 4108,<br />

Min. Finanze c. Imm. Al Castello Srl, m., pag. 100.<br />

Imposta comunale sull’incremento di valore degli<br />

immobili - Imponibile - Determinazione. * Cass.<br />

civ., sez. V, 22 marzo 2002, n. 4120, Selli Lorenzo<br />

ed altri c. Min. Finanze, m., pag. 100.<br />

Imposta comunale sull’incremento di valore degli<br />

immobili - Imponibile - Determinazione. * Cass.<br />

civ., sez. V, 8 marzo 2002, n. 3420, ECI Spa c. Min.<br />

Finanze, m., pag. 100.<br />

Imposta comunale sull’incremento di valore degli<br />

immobili - Imponibile - Inapplicabilità ai terreni<br />

fatti oggetto di destinazione edificatoria. * Cass.<br />

civ., sez.V, 27 marzo 2002, n. 4381, De Falco Bernardino<br />

ed altra c. Min. Finanze, m., pag. 100.<br />

Imposta locale sui redditi - Base imponibile - Società<br />

con sede negli Usa. * Cass. civ., sez. V, 8 marzo<br />

2002, n. 3410, Min. Finanze c. Soc. Uniroyal Inc,<br />

m., pag. 101.<br />

Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche -<br />

Presupposto - Concessionari di spazi siti in edifici<br />

stabilmente adibiti dal comune a mercato all’ingrosso.<br />

* Cass. civ., sez. V, 22 marzo 2002, n. 4124,<br />

Srl Ortofrutticola Soldini c. Com. Novara, m., pag.<br />

101.<br />

Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche -<br />

Presupposto impositivo - Individuazione nell’occupazione<br />

comportante sottrazione della superficie<br />

all’uso pubblico. * Cass. civ., sez. V, 7 marzo 2002,<br />

n. 3363, SER Spa c. Com. Bergamo, m., pag. 101.<br />

Tributi erariali diretti<br />

Accertamento - Avviso di accertamento - Motivazione.<br />

* Cass. civ., sez. V, 15 marzo 2002, n. 3861,<br />

The Hong Kong and Shangai Banking Corporation<br />

c. Min. Finanze, m., pag. 101.<br />

Accertamento - Avviso di accertamento - Motivazione.<br />

* Cass. civ., sez. V, 6 marzo 2002, n. 3257, Petralito<br />

c. Min. Finanze, m., pag. 101.<br />

Accertamento - Avviso di accertamento - Requisiti. *<br />

Cass. civ., sez. V, 18 marzo 2002, n. 3936, Immob.<br />

Italia Mengoni e C. Sas c. Com. Porto Recanati, m.,<br />

pag. 101.<br />

Accertamento - Avviso di accertamento - Requisiti. *<br />

Cass. civ., sez. V, 26 marzo 2002, n. 4332, Cestaro<br />

c. Min. Finanze, m., pag. 101.<br />

Accertamento - Dichiarazione annuale - Termini per<br />

la presentazione. * Cass. civ., sez. V, 26 marzo<br />

2002, n. 4333, Brusaferro c. Min. Finanze, m., pag.<br />

102.<br />

Accertamento - Poteri degli uffici delle imposte -<br />

Ispezione o verifica. * Cass. civ., sez. V, 22 ottobre<br />

2001, n. 12871, Ass. Chiesa Scientology di Milano<br />

c. Min. Finanze, m., pag. 102.<br />

Accertamento - Poteri degli uffici delle imposte -<br />

Onere del contribuente. * Cass. civ., sez. V, 29 marzo<br />

2002, n. 4601, Pugliese c. Min. Finanze, m., pag.<br />

102.<br />

Accertamento - Sanzioni - Omessa presentazione<br />

della denuncia da parte dei sostituti di imposte. *<br />

Cass. civ., sez. V, 12 marzo 2002, n. 3542, Min. Finanze<br />

c. Fall. Eichlinger, m., pag. 102.<br />

Accertamento - Sanzioni - Omessa richiesta di chiarimenti.<br />

* Cass. civ., sez. V, 27 marzo 2002, n.<br />

4387, Amato c. Min. Finanze, m., pag. 102.<br />

Accertamento - Sanzioni - Omissione, incompletezza<br />

e infedeltà della dichiarazione. * Cass. civ., sez. V,<br />

12 marzo 2002, n. 3539, Min. Finanze c. Ariengena,<br />

m., pag. 102.<br />

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Base imponibile<br />

- Indennità conseguita a titolo di risarcimento<br />

del danno. * Cass. civ., sez. V, 19 marzo<br />

2002, n. 3956, Min. Finanze c. Baldoni ed altri, m.,<br />

pag. 103.<br />

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Base imponibile<br />

- Interessi maturati sui crediti di imposta<br />

vantati dal contribuente. * Cass. civ., sez. V, 15<br />

marzo 2002, n. 3861, The Hong Kong and Shangai<br />

Banking Corporation c. Min. Finanze, m., pag. 103.<br />

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Base imponibile<br />

- Plusvalenze patrimoniali. * Cass. civ.,<br />

sez. V, 22 marzo 2002, n. 4117, <strong>La</strong>tteria Bondesan<br />

di M. G. Bondesan C. Snc ed altri c. Min. Finanze,<br />

m., pag. 103.<br />

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Base imponibile<br />

- Redditi da lavoro dipendente. * Cass.<br />

civ., sez. V, 8 marzo 2002, n. 3421, Min. Finanze c.<br />

De Luca, m., pag. 103.<br />

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Base imponibile<br />

- Redditi di capitali. * Cass. civ., sez. V, 7<br />

marzo 2002, n. 3345, SEPO Srl c. Min. Finanze, m.,<br />

pag. 103.<br />

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Base imponibile<br />

- Redditi di impresa. * Cass. civ., sez. V, 1<br />

marzo 2002, n. 2979, Min. Finanze c. Calamai, m.,<br />

pag. 103.<br />

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Base imponibile<br />

- Redditi di impresa. * Cass. civ., sez. V,<br />

19 marzo 2002, n. 3963, Min. Finanze c. Ilfa Srl,<br />

m., pag. 103.<br />

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Base imponibile<br />

- Redditi di impresa. * Cass. civ., sez. V, 7<br />

marzo 2002, n. 3347, Min. Finanze c. Banca Pop.<br />

Milano Soc. Coop. a r.l, m., pag. 103.<br />

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Detrazioni<br />

- Spese relative all’aggiornamento dell’imprenditore<br />

e dei suoi dipendenti. * Cass. civ., sez. V, 15<br />

marzo 2002, n. 3871, Zeneca Spa c. Min. Finanze,<br />

m., pag. 104.<br />

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Oneri deducibili<br />

- Contributi non obbligatori versati al di<br />

fuori di un rapporto di lavoro dipendente. * Cass.<br />

civ., sez. V, 12 marzo 2002, n. 3560, Min. Finanze<br />

c. Brusamarello, m., pag. 104.<br />

Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Base<br />

imponibile - Accertamento. * Cass. civ., sez. V, 12<br />

marzo 2002, n. 3545, Min. Finanze c. Damonte Costruz.<br />

Spa, m., pag. 104.<br />

Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Base<br />

imponibile - Deducibilità delle spese di addestramento<br />

del personale. * Cass. civ., sez. V, 15 marzo<br />

2002, n. 3861, The Hong Kong and Shangai<br />

Banking Corporation, m., pag. 104.<br />

Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Enti<br />

non commerciali - Enti religiosi. * Cass. civ., sez.<br />

V, 22 ottobre 2001, n. 12871, Ass. Chiesa Scientology<br />

di Milano c. Min. Finanze, m., pag. 104.<br />

Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Enti<br />

non commerciali - Reddito imponibile. * Cass. civ.,<br />

sez. V, 18 marzo 2002, n. 3931, Min. Finanze c.<br />

Ass. Naz. Dipendenti Autoferrotranviarie, m., pag.<br />

104.<br />

Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Società<br />

- Base imponibile. * Cass. civ., sez. V, 8 marzo<br />

2002, n. 3413, DOW Italia Spa c. Min. Finanze, m.,<br />

pag. 104.<br />

Tributi erariali indiretti<br />

Imposta di fabbricazione - Riscossione - Competenza.<br />

* Cass. civ., sez. V, 29 marzo 2002, n. 4590,<br />

Freato c. Min. Finanze, m., pag. 104.<br />

Imposta di fabbricazione - Sacchetti di plastica non<br />

biodegradabili - Produzione. * Cass. civ., sez. V, 11


X INDICE SOMMARIO<br />

marzo 2002, n. 3522, Celoplastic Sas c. Min. Finanze,<br />

m., pag. 105.<br />

Imposta di registro - Accertamento - Atto concernente<br />

più immobili. * Cass. civ., sez. V, 18 marzo<br />

2002, n. 3927, Morfino c. Min. Finanze, m., pag.<br />

105.<br />

Imposta di registro - Accertamento - Dichiarazione<br />

dei contribuenti di volersi avvalere del sistema automatico<br />

di valutazione ex art. 52 cit. * Cass. civ.,<br />

sez. V, 1 marzo 2002, n. 2965, Mastroddi ed altre c.<br />

Min. Finanze, m., pag. 105.<br />

Imposta di registro - Accertamento - Valutazione automatica.<br />

* Cass. civ., sez. V, 1 marzo 2002, n.<br />

2973, Min. Finanze c. Nardelli, m., pag. 105.<br />

Imposta di registro - Applicazione dell’imposta -<br />

Atto di costituzione di un fondo patrimoniale. *<br />

Cass. civ., sez. V, 7 marzo 2002, n. 3343, Min. Finanze<br />

c. Negroni ed altro, m., pag. 105.<br />

Imposta di registro - Atti e contratti in genere - Fusione<br />

per incorporazione di società. * Cass. civ., sez.<br />

V, 26 marzo 2002, n. 4323, Min. Finanze c. Fiat<br />

Auto Spa, m., pag. 105.<br />

Imposta di registro - Atti e contratti in genere - Società.<br />

* Cass. civ., sez. V, 12 marzo 2002, n. 3551,<br />

BCF Breda Costr. Ferrov c. Min. Finanze, m., pag.<br />

105.<br />

Imposta di registro - Atti e contratti in genere - Trasferimento<br />

di beni immobili in genere. * Cass. civ.,<br />

sez. V, 12 marzo 2002, n. 3559, Min. Finanze c.<br />

Cerbone, m., pag. 106.<br />

Imposta di registro - Atti ed operazioni di società e di<br />

associazioni - Determinazione della base imponibile.<br />

* Cass. civ., sez. V, 7 marzo 2002, n. 3342, Ferrari<br />

c. Tosimobili Spa ed altro, m., pag. 106.<br />

Imposta di registro - Esenzioni ed agevolazioni - Decadenza.<br />

* Cass. civ., sez. V, 12 marzo 2002, n.<br />

3561, Min. Finanze c. Com. Muravera, m., pag.<br />

106.<br />

Imposta di successione - Accertamento - Liquidazione<br />

della maggiore imposta. * Cass. civ., sez. V, 15<br />

marzo 2002, n. 3860, Min. Finanze c. Cesari, m.,<br />

pag. 106.<br />

Imposta di successione - Detrazioni - Invim relativa<br />

a ciascun immobile trasferito. * Cass. civ., sez. V, 1<br />

marzo 2002, n. 2990, Min. Finanze c. Petrani Pauletich,<br />

m., pag. 106.<br />

Imposta di successione - Valutazione della base imponibile<br />

- Presunzione di appartenenza. * Cass.<br />

civ., sez. V, 15 marzo 2002, n. 3860, Min. Finanze<br />

c. Cesari, m., pag. 106.<br />

Imposta di successione - Valutazione della base imponibile<br />

- Trasferimento di azioni non quotate in<br />

borsa. * Cass. civ., sez. V, 19 marzo 2002, n. 3960,<br />

Canale e altra c. Min. Finanze, m., pag. 106.<br />

Imposta sul valore aggiunto - Accertamento e riscossione<br />

- Avviso di accertamento. * Cass. civ., sez. V,<br />

28 marzo 2002, n. 4534, D’Angiò c. Min. Finanze,<br />

m., pag. 106.<br />

Imposta sul valore aggiunto - Accertamento e riscos-<br />

sione - Dichiarazione. * Cass. civ., sez. V, 1 marzo<br />

2002, n. 2970, Sannella c. Min. Finanze, m., pag.<br />

107.<br />

Imposta sul valore aggiunto - Accertamento e riscossione<br />

- Documentazione bancaria. * Cass. civ., sez.<br />

V, 1 marzo 2002, n. 2980, Esporedil Srl c. Min. Finanze,<br />

m., pag. 107.<br />

Imposta sul valore aggiunto - Accertamento e riscossione<br />

- Effetto retroattivo. * Cass. civ., sez. V, 8<br />

marzo 2002, n. 3414, EN.GI. di Bissoli Enrico C.<br />

Sas c. Min. Finanze, m., pag. 107.<br />

Imposta sul valore aggiunto - Accertamento e riscossione<br />

- Intimazione di pagamento. * Cass. civ., sez.<br />

V, 12 marzo 2002, n. 3540, Min. Finanze c. Tasca,<br />

m., pag. 107.<br />

Imposta sul valore aggiunto - Accertamento e riscossione<br />

- Notifica. * Cass. civ., sez. V, 12 marzo<br />

2002, n. 3558, Min. Finanze c. SAM Srl, m., pag.<br />

107.<br />

Imposta sul valore aggiunto - Accertamento e riscossione<br />

- Presunzioni di cessione e di acquisto. *<br />

Cass. civ., sez. V, 18 marzo 2002, n. 3929, Zanettin<br />

c. Min. Finanze, m., pag. 107.<br />

Imposta sul valore aggiunto - Accertamento e riscossione<br />

- Presunzioni di cessione e di acquisto. *<br />

Cass. civ., sez. V, 18 marzo 2002, n. 3929, Zanettin<br />

c. Min. Finanze, m., pag. 107.<br />

Imposta sul valore aggiunto - Accertamento e riscossione<br />

- Presunzioni di cessione e di acquisto. *<br />

Cass. civ., sez. V, 19 marzo 2002, n. 3949, Fal. Carni<br />

Spa ed altri c. Min. Finanze, m., pag. 107.<br />

Imposta sul valore aggiunto - Assoggettabilità ad imposizione<br />

- Proventi provenienti da attività illecita.<br />

* Cass. civ., sez. V, 12 marzo 2002, n. 3550, Min.<br />

Finanze c. Rocomm Srl, m., pag. 108.<br />

Imposta sul valore aggiunto - Cessione di beni - Esercizio<br />

di più attività. * Cass. civ., sez. V, 11 marzo<br />

2002, n. 3517, Alovisi c. Min. Finanze, m., pag.<br />

108.<br />

Imposta sul valore aggiunto - Cessione di beni - Operazioni<br />

imponibili. * Cass. civ., sez. V, 1 marzo<br />

2002, n. 2968, Min. Finanze c. Impresa Capolo<br />

Spa, m., pag. 108.<br />

Imposta sul valore aggiunto - Dichiarazioni - Mediante<br />

spedizione a mezzo lettera raccomandata. *<br />

Cass. civ., sez. V, 1 marzo 2002, n. 2989, Balsamini<br />

c. Min. Finanze, m., pag. 108.<br />

Imposta sul valore aggiunto - Esenzioni ed agevolazioni<br />

- Dichiarazione di inizio attività. * Cass. civ.,<br />

sez. V, 7 marzo 2002, n. 3354, Min. Finanze c. Pesolillo,<br />

m., pag. 108.<br />

Imposta sul valore aggiunto - Esenzioni ed agevolazioni<br />

- Dichiarazione. * Cass. civ., sez. V, 1 marzo<br />

2002, n. 2982, Min. Finanze c. ICD di Carbone Stanislao,<br />

m., pag. 108.<br />

Imposta sul valore aggiunto - Esezioni ed agevolazioni<br />

- Servizi di vigilanza. * Cass. civ., sez. V, 25<br />

marzo 2002, n. 4254, Coop. Medaglia d’Oro Maggiore<br />

Carabinieri Rocco <strong>La</strong>zazzera c. Agenzia delle<br />

Entrate, m., pag. 108.<br />

Imposta sul valore aggiunto - Rimborso - Dichiarazione<br />

Iva del curatore per il periodo prefallimentare.<br />

* Cass. civ., sez. V, 22 marzo 2002, n. 4104,<br />

Min. Finanze c. Fall. Pozzi, m., pag. 108.<br />

Imposta sul valore aggiunto - Sanzioni pecuniarie -<br />

Ripetibilità della somma versata dal contribuente. *<br />

Cass. civ., sez. V, 26 marzo 2002, n. 4330, Min. Finanze<br />

c. Soc. Azionaria Condotta Acque Potabili<br />

Spa, m., pag. 108.<br />

Imposta sul valore aggiunto - Sanzioni pecuniarie -<br />

Sanatoria. * Cass. civ., sez. V, 22 marzo 2002, n.<br />

4121, Rocco Giocattoli Srl c. Min. Finanze, m.,<br />

pag. 109.<br />

Imposta sulle assicurazioni - Accertamento e riscossione<br />

- In capo all’assicuratore. * Cass. civ., sez. V,<br />

7 marzo 2002, n. 3347, Min. Finanze c. Banca Pop.<br />

Milano Soc. Coop. a r.l, m., pag. 109.<br />

Imposta sulle donazioni - Donazione con riserva di<br />

usufrutto a favore anche di un terzo - Differimento<br />

dell’atto di liberalità nei confronti del terzo alla premorienza<br />

del donante. * Cass. civ., sez. V, 8 marzo<br />

2002, n. 3407, Vitale c. Min. Finanze, m., pag. 109.<br />

Imposta sulle donazioni - Pluralità di donazioni - Donazione<br />

con riserva di usufrutto a favore di terzo. *<br />

Cass. civ., sez. V, 8 marzo 2002, n. 3407, Vitale c.<br />

Min. Finanze, m., pag. 109.<br />

Usi civici<br />

Commissari regionali - Competenza - Accertamento<br />

della qualità del suolo. * Cass. civ., sez. un., 1 marzo<br />

2002, n. 3031, De Simone ed altro c. Palmieri,<br />

m., pag. 115.<br />

Impugnazioni - Reclamo alla corte di appello - Condizioni.<br />

* Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2002, n.<br />

3575, Università Agraria di Monte Romano c. Università<br />

Agraria di Tarquinia, m., pag. 115.<br />

Usufrutto<br />

Abitazione ed uso - Cessione - Durata. * Cass. civ.,<br />

sez. II, 27 marzo 2002, n. 4376, Renna c. Carbone,<br />

m., pag. 115.<br />

Vendita<br />

Promessa di vendita (contratto preliminare-compromesso)<br />

- Clausole - Impegno delle parti di indicare<br />

un prezzo inferiore a quello pattuito. * Cass. civ.,<br />

sez. II, 7 marzo 2002, n. 3328, Imm. Tuscia ed altro<br />

c. Costantini ed altro, m., pag. 115.<br />

Promessa di vendita (contratto preliminare-compromesso)<br />

- Clausole - Mutamento del destinatario<br />

dell’acquisto. * Cass. civ., sez. II, 7 marzo 2002, n.<br />

3328, Imm. Tuscia Srl ed altri c. Costantini ed altro,<br />

m., pag. 116.<br />

Promessa di vendita (contratto preliminare-compromesso)<br />

- Inadempimento del promittente venditore<br />

- Risoluzione del contratto. * Cass. civ., sez. II, 12<br />

marzo 2002, n. 3565, Broccoletti c. Cenerelli, m.,<br />

pag. 116.


DOTTRINA<br />

POSSIBILITÀ DI ATTIVITÀ PERICOLOSA PER UNA ORGANIZZAZIONE SPORTIVA<br />

L’attività sportiva, come notorio, è causa non infrequente<br />

di infortuni, talora dovuti alla imprudenza di chi la<br />

pratica, talaltra attribuibili a precise responsabilità di terzi<br />

estranei che possono essere, in alcuni casi, soggetti che praticano<br />

la medesima disciplina sportiva insieme o in antagonismo<br />

con il soggetto infortunato, ed in altri casi gli organizzatori<br />

di quella attività sportiva e i gestori delle<br />

attrezzature utilizzate al medesimo scopo.<br />

Tralasciando dall’occuparci qui dell’infortunio dovuto a<br />

una mera fatalità o ad imprudenza del soggetto e focalizzando,<br />

invece, la nostra attenzione sugli incidenti che si verificano<br />

durante l’utilizzazione di impianti predisposti ad<br />

una determinata attività sportiva – per i quali sia ipotizzabile<br />

una qualche responsabilità dei gestori di quegli impianti<br />

–, pensiamo sia innanzitutto il caso di operare una distinzione<br />

fra la pratica sportiva e l’agonismo sportivo, atteso<br />

che talora si riscontra una qualche confusione in proposito,<br />

suscettibile di provocare come conseguenza valutazioni<br />

aberranti nell’apprezzamento di quelle responsabilità di cui<br />

intendiamo occuparci.<br />

Quando si legge invero (Trib. civ. Sondrio 19 giugno<br />

2001, n. 383, in Arch. giur. circ. e sin. strad. 2002, p. 316)<br />

che «l’utente di un impianto connesso all’esercizio di attività<br />

sportiva deve accettare l’ordinario rischio che è insito<br />

nella attività medesima adeguando il suo operato alle regole<br />

di ordinaria prudenza, conformemente alla propria esperienza,<br />

entro il limite delle attitudini e capacità fisiche di cui<br />

solo esso utente può essere consapevole (vedi in tal senso<br />

Cass. n. 1564 del 20 febbraio 1997)» non si può fare a meno<br />

di provare una qualche perplessità. <strong>La</strong> sentenza della Corte<br />

Suprema, cui fanno riferimento i giudici di Sondrio, parla<br />

invero non di pura e semplice attività sportiva, ma di attività<br />

agonistica che «implica l’accettazione del rischio ad essa<br />

inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni<br />

da essi eventualmente sofferti rientranti nell’alea normale<br />

ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori,<br />

al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto<br />

le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti<br />

confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di<br />

eventuali regolamenti sportivi» (in Arch. civ. 1997, p.<br />

1273).<br />

Ora non è chi non veda la differenza esistente fra lo sciatore<br />

che percorre per diletto suo personale una pista – pur<br />

cercando di realizzare un bello stile ed un buon tempo – e<br />

l’atleta che gareggia per strappare, se non il primato, comunque<br />

un piazzamento migliore rispetto a quello di un altro<br />

concorrente.<br />

Il primo è uno sportivo, il secondo un atleta; il primo pratica<br />

lo sport per diletto, il secondo per agonismo, il quale altro<br />

non è che lo sforzo o l’impegno che gli atleti pongono<br />

nello svolgere le gare (e cioè competizioni).<br />

Il primo accetta l’ordinario rischio che è insito nella attività<br />

sportiva praticata, il secondo accetta un rischio ben<br />

più grave connesso alla attività agonistica.<br />

di Edgardo Colombini<br />

Nella prima situazione – e cioè in quella di una attività<br />

puramente e semplicemente sportiva – le attrezzature predisposte<br />

da chi organizza l’attività sportiva devono essere<br />

tali da non rendere più grave quel rischio ordinario che affronta<br />

ed accetta lo sportivo medio.<br />

Nella seconda situazione – e cioè in quella di una attività<br />

agonistica – le attrezzature predisposte devono corrispondere<br />

ad uno standard più elevato, atteso il ben maggior rischio<br />

corso dagli atleti in gara, ma non possono comunque<br />

andare – proprio come indica la Corte di cassazione – al di<br />

là delle «normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti<br />

confacenti alla specificata attività sportiva», atteso che chi<br />

pratica attività agonistica non può non accettare in partenza<br />

proprio quel maggior specifico rischio che comporta la partecipazione<br />

a quel tipo di gare.<br />

Ne consegue che la valutazione delle responsabilità di<br />

terzi estranei al soggetto infortunato non potrà mai essere<br />

identica, atteso che i presupposti e i parametri di rischio<br />

delle due situazioni sono estremamente differenti.<br />

Da qui le nostre perplessità di fronte al richiamo operato<br />

dal <strong>Tribuna</strong>le di Sondrio ad una decisione della Cassazione<br />

riguardante una realtà di attività agonistica, mentre si stava<br />

occupando di un infortunio verificatosi in occasione<br />

dell’esercizio di una pratica sportiva da parte di un soggetto<br />

che al solo personale svago e divertimento pensava e non<br />

all’agonismo o ad una gara con altri soggetti.<br />

Fatta questa premessa necessaria ad una diversa valutazione<br />

di eventuali responsabilità di terzi in caso di incidente,<br />

dal momento che determinate cautele, pur indispensabili a<br />

eliminare o contenere un rischio per un dilettante qualsiasi,<br />

possono risultare del tutto superflue per un atleta in gara,<br />

vorremmo ora passare a considerare a quale tipologia di responsabilità<br />

ci si debba riferire in caso di sinistri verificatisi<br />

in occasione dell’utilizzo di una attrezzatura approntata da<br />

una organizzazione sportiva.<br />

In giurisprudenza tendenzialmente si esclude che si<br />

possa parlare di esercizio di attività pericolosa, come, ad<br />

esempio, nella gestione di un impianto sciistico (Cass. civ.,<br />

sez. III,12 maggio 2000, n. 6113, in Arch. civ. 2001, p. 399),<br />

prediligendosi invece il riferimento all’art. 2043 c.c.<br />

Ma una generalizzazione non ci sembra possibile perché<br />

le situazioni che possono prospettarsi sono talora tali da<br />

portare a differenti conclusioni, come nel caso di una pista<br />

prativa per discesa con devalkart, che è giustappunto il caso<br />

da cui qui prendiamo le mosse.<br />

E tanto perché, proprio mentre si esclude la riferibilità<br />

all’art. 2050 c.c., ricordando che «la caratteristica di pericolosità<br />

(che la giurisprudenza vuole particolare) deve essere<br />

intrinseca alla attività presa in esame» (Trib. Sondrio,<br />

ibid., p. 315), non ci si avvede che giustappunto in quella situazione<br />

deve riconoscersi la esistenza di una pericolosità<br />

intrinseca.<br />

Giova qui ricordare invero preliminarmente che la prescrizione<br />

edittale dell’art. 2050 c.c. riguarda lo svolgimento<br />

di una attività con uso di mezzi che sono strumento: attività


4 DOTTRINA<br />

e cose che – insieme e in quanto pericolose – forniscono la<br />

caratterizzazione della attività cui fa riferimento l’art. 2050<br />

c.c.<br />

E quando parliamo di «attività» non dobbiamo pensare<br />

esclusivamente ad un facere, sì che il danno risarcibile ai<br />

sensi dell’art. 2050 c.c. finirebbe con l’essere esclusivamente<br />

conseguenza di una azione.<br />

Anche una omissione – conformemente, quindi, a principi<br />

di carattere generale che investono tutta la materia della<br />

responsabilità <strong>civile</strong> – può essere causa di danno, come possiamo<br />

leggere in ALTAVILLA (<strong>La</strong> colpa, vol. I, Utet, p. 84),<br />

secondo il quale «esattamente l’AUBRY ed il RAU, il COLIN<br />

e il CAPITANT e tutti gli Autori italiani affermano che la<br />

colpa può consistere in un fatto positivo (culpa in committendo)<br />

o in uno negativo (culpa in omittendo)».<br />

Si tratta di un principio che ha le sue origini in epoca romana,<br />

atteso che Cicerone – mentre la Lex Aquilia limitava<br />

la sua applicazione alle sole conseguenze di un facere richiedendo<br />

un danno corpore corpori datum – ricordava che<br />

vi sono due forme di ingiustizia: l’una realizzata con il fare<br />

e l’altra con il lasciar fare o il non fare.<br />

Venendo ai nostri tempi, ricorderemo che già in lontane<br />

pronunce la nostra Corte Suprema (Cass. civ. 24 febbraio<br />

1942, in Foro it. Mass. 1942, 124) ripeteva identico insegnamento<br />

precisando che nella individuazione di una causa<br />

di danno può essere sufficiente il riscontro della omissione<br />

colposa delle necessarie cautele.<br />

E questo orientamento ritroviamo inalterato in epoche<br />

successive passando per numerose pronunce, come quella<br />

del 24 novembre 1971, n. 3415 della Cassazione (in Giust.<br />

civ. Mass. 1971, 1841), ove si legge che «l’art. 2050 c.c.<br />

trova applicazione non solo in caso di danno conseguente ad<br />

azione, ma anche nella ipotesi di danni che derivano dalla<br />

omissione delle necessarie cautele».<br />

E ancora: il DE CUPIS (Il danno - Teoria generale della<br />

responsabilità <strong>civile</strong>, Giuffrè 1956, p. 106) scrive che «un<br />

danno è sempre causato da un fatto umano – e quindi materialmente<br />

imputato all’autore del fatto medesimo – sia<br />

quando, in virtù delle condizioni del mondo esterno, è costituito<br />

dal facere dell’uomo, sia quando, per la mancanza<br />

di un mutamento delle suddette condizioni, è costituito dal<br />

non facere dell’uomo stesso».<br />

E anche nel campo delle attività pericolose si può constatare<br />

che i danni hanno modo di verificarsi sia in conseguenza<br />

di azioni come in conseguenza di omissioni: né questo<br />

contrasta con la caratteristica del rapporto<br />

prevalentemente dinamico fra l’uomo e la cosa che è strumento<br />

della sua attività.<br />

L’omissione non è in fondo che un modo di essere – con<br />

un contegno inerte –, in un determinato momento, della<br />

stessa attività che viene svolta dal singolo o da una impresa:<br />

non è infatti detto che attività sia solo somma di azioni:<br />

azione ed inerzia sono due possibili distinti ma connessi<br />

momenti del divenire, del dinamismo che è l’elemento caratteristico<br />

della attività contemplata dall’art. 2050 c.c.<br />

Venendo ora a parlare dell’elemento qualificante della<br />

attività – come dei mezzi di attuazione della medesima –<br />

rappresentato dalla pericolosità, ricorderemo che una elencazione<br />

rigida delle attività pericolose, secondo noi, non<br />

può esistere: men che meno pare possibile andarla a reperire<br />

sempre in forma tassativa entro disposizioni di legge nate<br />

con tutt’altro scopo e con diverso spirito.<br />

Valga – fra tante altre analoghe considerazioni giurisprudenziali<br />

– quanto affermato dalla Corte Suprema in una sen-<br />

tenza del 7 luglio 1964 (in Arch. resp. civ. 1967, p. 123), ove<br />

si leggeva che «ai fini della responsabilità prevista dall’art.<br />

2050 c.c. devono considerarsi come attività pericolose non<br />

soltanto quelle come tali ritenute dagli artt. 46 e 58 del T.U.<br />

delle leggi di pubblica sicurezza e dagli artt. 81 e ss. del relativo<br />

Regolamento, od anche quelle prese in considerazione<br />

per la prevenzione degli infortuni o a tutela della incolumità<br />

pubblica, ma anche tutte quelle altre attività nelle<br />

quali si riscontri obiettivamente una pericolosità intrinseca<br />

o in relazione alle modalità di esercizio o ai mezzi di lavoro<br />

adottati».<br />

Deve poi anche essere considerato che un’attività valutata<br />

come pericolosa, ad esempio, nel 1945, con i progressi<br />

tecnici intervenuti nei decenni successivi, oggi potrebbe essere<br />

vista in un’ottica completamente diversa.<br />

Inoltre, la medesima attività può essere pericolosa o non<br />

pericolosa a seconda delle circostanze di tempo e di luogo<br />

in cui si svolge. Prendiamo il caso dell’edilizia: è chiaramente<br />

attività pericolosa nella stragrande maggioranza dei<br />

casi, ma chi potrà parlare di attività pericolosa riferendosi<br />

al tranquillo – e non rischioso per chicchessia – lavoro di<br />

piastrellatura di un pavimento all’interno di una stanza di un<br />

edificio?<br />

Visto quindi che non appare possibile rifarsi a elencazioni<br />

precostituite di attività pericolose, converrà cercare di<br />

chiarirci che cosa sia la pericolosità nell’ottica dell’art.<br />

2050 c.c. in modo da poter disporre di un criterio idoneo alla<br />

sua individuazione nel singolo caso cui ci si venga a trovare<br />

di fronte.<br />

Utile rifarsi, in prima approssimazione, ad una massima<br />

della Corte di cassazione assai indicativa ed incisiva in proposito.<br />

Precisa infatti la Suprema Corte, in tutta una serie di<br />

sue sentenze, che «per attività pericolose, con riferimento al<br />

disposto dell’art. 2050 c.c., debbono intendersi non solo<br />

quelle previste dalla legge di pubblica sicurezza e dal relativo<br />

regolamento e dalle varie leggi speciali aventi per<br />

scopo la prevenzione dei sinistri e la tutela della pubblica incolumità,<br />

ma anche tutte quelle attività che, pur non essendo<br />

specificate, abbiano una pericolosità intrinseca e relativa ai<br />

mezzi di lavoro impiegati» (vedi da Cass. civ. 30 marzo<br />

1967, n. 702, in Giur. it. 1968, I, 364, a Cass. civ. 24 novembre<br />

1971, n. 3415, in Foro it. Mass. 1971, 2545, a Cass.<br />

civ. 14 maggio 1977, n. 1949, in Rep. Foro it. 1977, 2358;<br />

da Cass. civ., sez. III, 11 novembre 1987, n. 8304, in Arch.<br />

civ. 1988, p. 1005, a Cass. civ., sez. II, 27 luglio 1990, n.<br />

7571, in Arch. civ. 1991, p. 46, a Cass. civ., sez. III, 20 luglio<br />

1993, n. 8069).<br />

A questo principio si è ispirata tutta una serie di decisioni<br />

dei giudici di merito (da App. Palermo 27 aprile 1962, in<br />

Foro it. 1962, p. 51, a Trib. <strong>La</strong> Spezia 24 aprile 1963, in<br />

Arch. resp. civ. 1963, p. 65, a Trib. Parma 15 marzo 1975,<br />

in Temi 1975, p. 292).<br />

In quest’ottica non appare quindi condivisibile una decisione<br />

in controtendenza della stessa III sezione della Cassazione<br />

(8 giugno 1985, n. 3445, in Arch. civ. 1986, p. 474)<br />

secondo la quale viene posto in primaria evidenza che «per<br />

l’esercizio di una attività pericolosa occorre che essa sia<br />

qualificata per tale da specifiche norme dettate per prevenire<br />

sinistri o tutelare la pubblica incolumità», con l’attribuzione,<br />

quindi, di una particolare importanza a norme specifiche<br />

in proposito, anche se, nel prosieguo della<br />

motivazione, si ammette che la pericolosità di una determinata<br />

attività possa desumersi dalla natura delle cose maneg-


giate in cui è insita o delle caratteristiche dei mezzi adoperati.<br />

Il criterio suindicato trova per il DI MARTINO (Responsabilità<br />

<strong>civile</strong> per l’esercizio di attività pericolosa, Giuffrè<br />

1979, p. 94) piena e sufficiente giustificazione dal momento<br />

che «ove il giudice valuti adeguatamente una attività per la<br />

sua natura e le sue componenti modali, la qualificazione<br />

stessa, ai fini dell’art. 2050 c.c., non potrà che risultare corretta<br />

indipendentemente dall’utilizzo di schemi fissi di riferimento<br />

quali quelli stabiliti da normative particolari».<br />

Il GERACI (Premessa allo studio per un inquadramento<br />

della responsabilità <strong>civile</strong> per esercizio di attività pericolosa,<br />

in Arch. resp. civ. 1972, p. 31), invece, è alquanto scettico<br />

circa l’importanza dei due parametri cui frequentemente<br />

si fa riferimento – pericolosità intrinseca o relativa ai<br />

mezzi di lavoro impiegati – poiché ritiene che la casistica<br />

non possa fare a meno di offrire spunti per considerazioni<br />

frammentarie e per cogliere dissonanze a volte interessanti<br />

fra decisioni su situazioni analoghe, di talché non possono<br />

trarsi al definitivo principi fissi validi per ogni tempo.<br />

Né si può guardare all’evento dannoso per dedurne la pericolosità<br />

della attività in occasione della quale si è verificato<br />

il sinistro, atteso che esso non può essere indice di per<br />

sé di pericolosità della attività poiché ci troveremmo di<br />

fronte ad un giudizio a posteriori: la pericolosità deve cioè<br />

essere insita nella attività e non essere desunta dal risultato<br />

dannoso, poiché la «potenzialità di danno» – e cioè la notevole<br />

possibilità del verificarsi di un evento dannoso – non<br />

è certamente un giudizio a posteriori desumbile dai risultati,<br />

ma una valutazione del tutto preventiva, oltre la quale,<br />

comunque, riteniamo di poter andare, come in appresso vedremo.<br />

D’altronde è la stessa Corte di cassazione ad affermare<br />

che «ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui<br />

all’art. 2050 c.c., il giudizio sulla pericolosità della attività<br />

– ossia su quella attività che, per sua natura o per i mezzi<br />

impiegati, renda probabile, e non semplicemente possibile,<br />

il verificarsi dell’evento dannoso, distinguendosi, così,<br />

dall’attività normalmente innocua, che diventi pericolosa<br />

per la condotta di chi la eserciti, comportando la responsabilità<br />

secondo la regola generale di cui all’art. 2043 c.c. –<br />

va espresso non sulla base dell’evento dannoso effettivamente<br />

verificatosi, bensì, attraverso una prognosi postuma,<br />

sulla base delle circostanze di fatto che si presentavano al<br />

momento stesso dell’esercizio dell’attività ed erano riconoscibili<br />

dall’uomo medio o, comunque, dovevano essere conosciute<br />

dall’agente in considerazione del tipo di attività<br />

esercitata; tale valutazione, nel caso in cui non sia stata<br />

compiuta direttamente dal legislatore, è rimessa all’apprezzamento<br />

del giudice del merito ed è insindacabile in sede di<br />

legittimità se adeguatamente e logicamente motivata»<br />

(Cass. civ., sez. III, 30 agosto 1995, n. 9205).<br />

E ad una valutazione preventiva guardava pure a suo<br />

tempo il DI MARTINO (Responsabilità per danno da attività<br />

pericolosa e responsabilità per danni nell’esercizio di attività<br />

pericolose, Giuffrè 1979, p. 973), ma da una diversa angolatura.<br />

Invero, questo Autore, sia per giungere ad una precisa<br />

definizione di attività pericolosa sia per motivare l’impostazione<br />

data dal nostro legislatore con l’art. 2050 c.c. ai criteri<br />

che debbono presiedere al risarcimento dei danni prodotti<br />

dall’esercizio di una attività pericolosa, finiva col<br />

sostenere che l’attività, in quanto pericolosa sembra possedere<br />

per sé stessa una intrinseca energia, un’autonoma po-<br />

DOTTRINA 5<br />

tenzialità dannosa, preventivamente ineliminabile da parte<br />

del soggetto che esercita l’attività stessa, al pari delle entità<br />

autonomamente agenti in senso materiale. Ma per questo<br />

percorso il danno derivante in via diretta dalla pericolosità<br />

dell’attività svolta – ineliminabile da parte del soggetto che<br />

la esercita – non sarebbe necessariamente mai legato in<br />

qualsiasi caso ad una negligenza del medesimo soggetto, e<br />

sarebbe normalmente una conseguenza materiale oggettiva<br />

della stessa pericolosità: con il che si dovrebbe concludere<br />

che la pericolosità di una attività sia l’attitudine della attività<br />

stessa a produrre danni.<br />

Viene spontanea allora una domanda: se la pericolosità<br />

di una certa attività è ineliminabile che senso pratico ha la<br />

previsione normativa di una possibile prova «di avere adottato<br />

tutte le misure idonee ad evitare il danno» (art. 2050<br />

c.c.).<br />

Dato interessante, però, in questa impostazione, l’implicito<br />

ritorno ad un concetto di potenzialità di danno dal quale<br />

partiremo per arrivare a quello di probabilità di danno, e<br />

cioè di alea.<br />

Ma, al di là di questo, non vediamo come si possa affermare<br />

che la pericolosità sta ad indicare la impossibilità di<br />

adottare misure preventive tali da escludere del tutto l’evenienza<br />

di danno o in buona misura la possibilità di danno:<br />

le misure cautelative potrebbero riuscire soltanto, secondo<br />

questa teoria, ad attenuare la pericolosità, ma non ad escludere<br />

del tutto il rischio.<br />

Il che ci lascia perplessi.<br />

Che una misura preventiva non sia tale da escludere matematicamente<br />

sempre al cento per cento in determinate situazioni<br />

la possibilità del verificarsi di un evento dannoso<br />

appare pure a noi concretamente una affermazione fondata<br />

poiché anche le tecniche più collaudate e sofisticate lasciano<br />

pur sempre un margine modesto all’imponderabilità;<br />

ma da qui ad affermare che la pericolosità di una attività<br />

corrisponde solo e sempre alla impossibilità di adottare misure<br />

preventive tali da escludere del tutto – o almeno in<br />

buona misura di probabilità – l’evenienza di un evento dannoso<br />

il passo ci appare notevole.<br />

Arriveremmo infatti allora ad un risultato aberrante riconoscendo<br />

che mai si può avere la certezza matematica<br />

dell’efficacia integrale delle misure preventive: saremmo di<br />

fronte sempre e soltanto ad attività pericolose senza possibilità<br />

alcuna di rimedio o cautela preventiva. Se poi per converso<br />

uno volesse sostenere – guardando solo all’affidabilità<br />

di queste misure preventive – che ve ne sono di quelle<br />

capaci di escludere del tutto (arrivando cioè all’estremo opposto<br />

del ragionamento) un evento dannoso – ma non siamo<br />

convinti, per parte nostra, comunque della possibile esistenza<br />

di questa certezza assoluta – finiremmo col restringere<br />

il campo di applicazione dell’art. 2050 c.c.<br />

Quindi, tutto ben considerato, più appagante appare limitarsi<br />

a sostenere soltanto, come fa il GERACI (ibid., p. 40),<br />

in questa fase di approccio al nocciolo del problema, che la<br />

pericolosità deve essere insita nell’attività e non nel risultato.<br />

E su questa linea si è ritrovata anche la giurisprudenza<br />

della Cassazione per affermare – in un ulteriore passaggio<br />

– che la caratteristica della pericolosità – da apprezzarsi<br />

come particolare – deve essere intrinseca alla attività presa<br />

in esame e non può quindi dipendere neppure dall’intervento<br />

di cause esterne quali errori, colpe, iniziative anomale<br />

o avventate dell’utente del servizio prestato o del bene fornito:<br />

non può cioè una anomala, imprudente modalità su-


6 DOTTRINA<br />

biettiva far diventare pericolosa una attività (Cass. civ. 27<br />

febbraio 1975, n. 1733; Cass. civ., 92/13550, così come citate<br />

in sentenza del <strong>Tribuna</strong>le di Sondrio 19 giugno 2001, n.<br />

383, in Arch. giur. circ. e sin. strad. 2002, p. 315).<br />

Ma attenzione però, a questo punto: intrinseco non può<br />

significare assolutezza di produzione di danno.<br />

Propendiamo invero noi per un collegamento fra il concetto<br />

di pericolosità ed il concetto di alea che più propriamente<br />

non è sola potenzialità di danno, non è sola attitudine<br />

alla produzione di danno, ma anche incertezza sul verificarsi<br />

di un determinato evento nella accezione latina del termine.<br />

Non pericolo potenziale dunque, soltanto non idoneità<br />

al pericolo come marchio su una attività, ma<br />

probabilità di un evento dannoso: probabilità, ma non certezza.<br />

Anzi, questo riferimento al concetto di rischio o di probabilità<br />

potrebbe forse consentire una lettura più piana<br />

dell’art. 2050 c.c. in cui si sono quasi sempre legate soltanto<br />

natura e mezzi dell’attività alla loro pericolosità, trascurando<br />

invece il richiamo allo «svolgimento» contenuto nella<br />

disposizione codicistica. L’art. 2050 c.c. – che pur titola «responsabilità<br />

per l’esercizio di attività pericolosa» – non recita<br />

«Chiunque cagiona un danno ad altri nell’esercizio di<br />

attività pericolose per loro natura», ma «Chiunque cagiona<br />

un danno ad altri nello svolgimento di attività pericolosa per<br />

la sua natura e per la natura dei mezzi adoperati...». Quindi,<br />

non un danno collegato al fatto di esercitare una determinata<br />

attività, ma un danno che si verifica mentre l’attività è in<br />

svolgimento in divenire. Le attività umane assumono pertanto<br />

la caratteristica della pericolosità non solo in funzione<br />

dei mezzi usati, ma anche in funzione del modo con cui si<br />

svolgono: modalità e mezzi che sono percorso, che sono<br />

strumento di azioni od omissioni: strumento, percorso che<br />

ingenerano alea, che ingenerano un’alta probabilità (che è<br />

concetto diverso dalla possibilità) di evento dannoso e che<br />

forniscono quindi per questo mezzo il carattere della pericolosità<br />

all’attività umana.<br />

Dal che deriva, come logica conseguenza, che – guardando<br />

tanto allo svolgimento, all’iter dell’agire umano<br />

quanto ai mezzi utilizzati in quell’iter – si apprezza meglio<br />

il concetto della non immutabilità, della non onnivalenza di<br />

qualsiasi classificazione, di qualsiasi elencazione: ciò che<br />

oggi riteniamo attività pericolosa potrà non esserlo più domani<br />

quando particolari procedure, modificando lo svolgimento<br />

di quella attività, avranno eliminato quella carica di<br />

alea, di probabilità che – oltre un certo livello – fa considerare<br />

pericolosa una attività. Come potrà avvenire l’inverso<br />

con l’adozione di tecniche o di mezzi tecnici che<br />

creino o alzino la probabilità – e cioè l’alea – di danno.<br />

Considerata allora, per tutto quanto si è visto, l’estrema<br />

incertezza dei confini entro cui astringere l’istituto<br />

dell’esercizio di attività pericolosa, pensiamo sia difficile<br />

offrire in questo caso una definizione rigida dell’istituto<br />

stesso.<br />

Pensiamo si possa al più considerare la disposizione codistica<br />

riguardare un complesso di azioni (non si potrà cioè<br />

parlare di attività pericolosa per un singolo ed estemporaneo<br />

atto produttivo di evento dannoso), fra di loro collegate dal<br />

perseguimento di un determinato fine anche non utilitaristico<br />

ed organizzate sia da una persona fisica sia da una persona<br />

giuridica – non necessaria una struttura in forma di impresa<br />

– con l’utilizzazione o la detenzione anche soltanto<br />

temporanea di determinati mezzi, caratterizzate da una notevole<br />

probabilità di produrre un evento dannoso.<br />

Se trasferiamo allora tutte queste considerazioni sul terreno<br />

pratico del caso specifico cui abbiamo accennato, non<br />

possiamo nascondere le nostre perplessità di fronte alla dichiarata<br />

inapplicabilità dell’art. 2050 c.c. ad un sinistro verificatosi<br />

durante l’utilizzazione di un devalkart lungo una<br />

pista erbosa: e ciò non tanto per la conclusione cui si è pervenuti,<br />

quanto piuttosto perché a tale conclusione si è giunti<br />

non esplicitando – come più opportuno sarebbe forse stato<br />

per tranquillità di tutti e come indicato dalla Corte di cassazione<br />

nella sentenza del 30 agosto 1995 n. 9205 dianzi citata<br />

– le successive fasi degli apprezzamenti da effettuare in<br />

situazioni del genere.<br />

Come la pericolosità di una attività non può desumersi<br />

dal solo fatto dell’essersi verificato un evento dannoso, così<br />

non può sostenersi, a giustificazione della inapplicabilità<br />

dell’art. 2050 c.c., l’esistenza di errori o di manovre anomale<br />

o imperfette da parte del danneggiato, proprio come<br />

suggerito dalla Suprema Corte nelle decisioni dianzi richiamata.<br />

<strong>La</strong> situazione ci pare debba invero essere in questi casi<br />

inquadrata nella realtà concreta della organizzazione di ogni<br />

specifico impianto (non dimentichiamo la nostra propensione<br />

alla valutazione delle specificità, facendo astrazione<br />

da pericolose generalizzazioni che possono condurre a conclusioni<br />

aberranti).<br />

Solo dopo avere ciò fatto si potrà parlare di attività pericolosa<br />

o meno e, nel caso affermativo, ove sussista un<br />

nesso di causalità fra lo svolgimento di tale attività e<br />

l’evento dannoso (Cass. civ., sez. III, 21 giugno 1984, in<br />

Arch. civ. 1984, p. 1302), applicare l’art. 2050 c.c. controllando<br />

conclusivamente se l’organizzatore della attività<br />

sportiva interessata abbia adottato tutte le misure idonee ad<br />

evitare il danno, così come indicato nella sentenza della III<br />

sez. della Corte di cassazione del 29 aprile 1991 n. 4710 (in<br />

Arch. civ. 1992, p. 232) ove si legge che la presunzione di<br />

responsabilità prevista dall’art. 2050 c.c. – che attribuisce a<br />

chi esercita un’attività pericolosa una forma di colpa presunta<br />

dalla quale l’interessato può liberarsi provando di<br />

avere adottato tuttele misure idonee ad evitare il danno –<br />

comporta l’onere di dimostrare di avere svolto un intervento<br />

attivo. Non basta cioè «la prova negativa di non aver commesso<br />

alcuna violazione delle norme di legge o di comune<br />

prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato<br />

ogni misura o cura atta ad impedire l’evento dannoso, di<br />

guisa che anche il fatto del danneggaito o del terzo può produrre<br />

effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza<br />

sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale<br />

tra attività pericolosa e l’evento e non già quando costituisce<br />

elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi<br />

in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile<br />

l’insorgenza a causa della inidoneità delle misure<br />

preventive adottate: l’accertamento relativo alla idoneità<br />

delle cautele prescritte dalla norma (al pari di quello concernente<br />

il rapporto eziologico e la natura della attività) integra<br />

una indagine di fatto riservata al giudice del merito il<br />

cui apprezzamento si sottrae al sindacato di questa Corte<br />

solo se fondato su argomentazioni immuni da vizi logici ed<br />

errori di diritto».<br />

Questa responsabilità per colpa presunta ha cioè una via<br />

di uscita per il danneggiante che si sia comportato in modo<br />

particolarmente scrupoloso provando di avere adottato tutte<br />

le misure idonee ad evitare il danno: qualche cosa di più<br />

della normale diligenza, come si legge nella Relazione mi-


nisteriale, e cioè le eccezionali cautele non dell’uomo diligente<br />

ma dell’uomo diligentissimo.<br />

E a questo punto, ritornando al caso specifico, si impone<br />

una domanda.<br />

Può un prato che funge da pista di discesa, nella situazione<br />

di specie, essere talmente levigato, privo di qualsiasi<br />

asperità, di qualsiasi avallamento da escludere un eventuale<br />

sbandamento di un mezzo che lo percorra di certo a velocità<br />

non limitata? E, in questa eventualità, gli alberi realmente<br />

esistenti nel caso specifico ai bordi del prato utilizzato come<br />

pista di discesa non rappresentano una situazione di probabilità<br />

di un evento dannoso? E se non vi è protezione per impedire<br />

che dal prato si finisca sugli alberi perché non si può<br />

parlare di alta probabilità di un evento dannoso? Ecco allora<br />

quest’alea caratterizzare di pericolosità l’attività di quella<br />

organizzazione sportiva.<br />

Ne consegue l’applicabilità al caso di specie dell’art.<br />

2050 c.c., a liberarsi dalla cui forma di responsabilità presunta<br />

dovrà allora essere fornita la prova della adozione di<br />

tutte le misure idonee ad evitare il danno, quali potrebbero<br />

essere reti elastiche di protezione a lati del prato, tali da impedire<br />

l’impatto contro le piante ivi esistenti.<br />

È un po’ come il caso ricordato in una sentenza del <strong>Tribuna</strong>le<br />

di Torino, sez. IV del 24 ottobre 1991 (in Arch. civ.<br />

1992, p. 817) della mancata protezione con sacchi di gommapiuma<br />

per la parte inferiore di una palificazione contro<br />

cui era andato a finire uno sciatore con la conseguente responsabilità<br />

della società esercente gli impianti sciistici per<br />

non avere adottato tutte le opportune cautele al fine di prevenire<br />

il verificarsi di incidenti: caso valutato sotto il profilo<br />

dell’art. 2043 c.c., anche se, dal nostro punto di vista, pur<br />

sempre avrebbe dovuto trattarsi di una situazione coinvolgente<br />

l’esercizio di una attività pericolosa.<br />

Non tanto incidentalmente viene formulato questo nostro<br />

richiamo, peraltro, quanto piuttosto a rimarco di situazioni<br />

analoghe su cui sarebbe opportuna una qualche riflessione,<br />

tale da portare a considerare in tutt’altra ottica le<br />

attività connesse alla organizzazione di queste pratiche<br />

sportive per dilettanti e non – ovviamente – per atleti in<br />

gara.<br />

Quando il SALTARELLI (Il pianeta bianco sempre in<br />

cerca di regole – fattispecie di responsabilità derivanti dalla<br />

circolazione sulla neve con gli sci – in Arch. civ. 1998, p.<br />

1196) ci ricorda che la responsabilità di un incidente sugli<br />

sci può ricadere pesantemente sui gestori delle piste «per<br />

tracciati inidonei perché troppo ghiacciati, male battuti o<br />

con ostacoli a distanza ravvicinata tali da essere potenzialmente<br />

pericolosi, anche se situati fuori percorso (alberi, tralicci,<br />

rocce, ecc.)» pensiamo si dovrebbe incominciare a riflettere<br />

che è fuor di luogo non considerare l’attività di<br />

gestione di un impianto di discesa come esercizio di attività<br />

pericolosa.<br />

Se il tracciato di una pista approntato dal gestore di un<br />

impianto sciistico corre lungo il bordo superiore di una ba-<br />

DOTTRINA 7<br />

stionata rocciosa perché non può parlarsi di un’alta probabilità<br />

di caduta nel precipizio e, quindi, di un’alea, di una intrinseca<br />

pericolosità? Non è sufficiente avere indicato come<br />

nera quella pista scaricandosi della propria responsabilità<br />

mettendosi al sicuro – o credendo di mettersi al sicuro –<br />

sotto il mantello dell’imprudenza del malcapitato che magari<br />

abbia sopravvalutato le proprie capacità. Anche al più<br />

esperto sciatore può capitare di finire su una placca ghiacciata<br />

e di volare fuori pista: se in quel punto mancano idonee<br />

reti di protezione le conseguenze possono essere catastrofiche.<br />

Ricorda opportunamente il SALTARELLI (ibid., p. 1196)<br />

che, secondo la giurisprudenza, «il servizio di una sciovia<br />

deve essere sospeso qualora lo stato della pista, ghiacciata,<br />

costituisca un pericolo per lo sciatore; ed il giudizio sulla<br />

pericolosità della pista ghiacciata va collegato alla comune<br />

esperienza: lo stato ghiacciato è quello in cui la neve assume<br />

colorazione, trasparenza e durezza del ghiaccio, tanto da<br />

non consentire il passaggio né con gli sci, né con gli scarponi,<br />

né con i veicoli cingolati da neve» (Cass. pen., sez. IV,<br />

8 febbraio 1990).<br />

Ma se parliamo di pericolosità per lo sciatore, come si<br />

può sostenere che non costituisce esercizio di attività pericolosa<br />

la gestione di un impianto sciistico quando l’organizzazione<br />

ben conosce le insidie e le sorprese della montagna<br />

ove l’alea è sempre presente?<br />

E che dire dei pali e delle piante che devono essere lasciati<br />

fuori dalle piste nel limite del possibile, specie per<br />

quelle più facili – destinate agli sciatori meno provetti – e<br />

che comunque debbono essere opportunamente protetti da<br />

ripari in gommapiuma od altro materiale equivalente per ridurre<br />

le conseguenze di un eventuale impatto?<br />

Il gestore di un impianto sciistico non può dimenticare<br />

che lo stesso viene utilizzato non solo da atleti che si allenano<br />

per le gare, ma anche da sportivi senza alcuno scopo<br />

agonistico nei confronti dei quali deve essere garantito uno<br />

standard di sicurezza diverso da quello necessario per atleti<br />

che svolgono attività agonistica.<br />

<strong>La</strong> montagna innevata non è una via cittadina: ha insidie<br />

per ogni dove, sia sul terreno che in conseguenza di repentini<br />

cambiamenti metereologici, situazioni complesse e rischiose<br />

cui devono sovraintendere i gestori delle piste, la<br />

cui attività ci sembra essere – per la probabilità di eventi<br />

dannosi e per l’alea che vi è conseguentemente connessa –<br />

giustappunto pericolosa proprio per quella intrinsicità di cui<br />

parla la stessa Corte di cassazione quando ci indica una caratteristica<br />

dell’attività cui si riferisce l’art. 2050 c.c.<br />

È un invito alla riflessione, il nostro, di fronte a rischi<br />

(collegati a situazioni di pericolosità) sempre crescenti<br />

nell’ambito delle attività sportive di discesa in montagna<br />

(una volta soltanto sulla neve, ora anche sui prati, come si<br />

è visto) con marchingegni innovativi che in qualche caso<br />

non possono ancora considerarsi al meglio per la eliminazione<br />

della possibilità di infortuni anche rovinosi.


AA.VV. - No al mobbing, Ed. SNFIA, Milano 2002, pp.<br />

144, s.i.p.<br />

Perché un libro sul mobbing? Il mobbing è un tema che,<br />

dalla fine degli anni novanta ad oggi, ha, da un lato, un posto<br />

dominante nel pensiero e nel linguaggio dei lavoratori,<br />

mentre, dall’altro, sul fronte interno delle imprese nazionali,<br />

appartiene al «non detto» del linguaggio ufficiale aziendale.<br />

Ecco allora la necessità di stimolare sempre di più l’attenzione<br />

del legislatore e della Magistratura giudicante<br />

verso una problematica che può causare serie difficoltà non<br />

solo nella vita di relazione, ma anche sulla salute dell’individuo.<br />

Il volumetto in recensione mostra, con linguaggio diretto<br />

e molto fruibile, ma senza tralasciare nessuno dei problemi<br />

inerenti alla questione, tutti i riflessi di questa<br />

malattia professionale del nuovo millennio. Introduce sinteticamente<br />

l’argomento un’intervista al responsabile del<br />

servizio di neuropsicologia presso la clinica del lavoro di<br />

Milano, poi si affrontano i riflessi socio-economici del problema<br />

e successivamente quelli clinici. Vengono poi forniti<br />

i primi responsi giurisprudenziali posti all’attenzione del<br />

giurista, per concludere con una parte dedicata alla documentazione<br />

contenente il diritto comparato di altri Paesi,<br />

che per primi si sono dimostrati sensibili a questa nuova patologia.<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

E.R.<br />

BARTOLINI FRANCESCO - Il codice <strong>civile</strong> e le leggi complementari,<br />

Ed. <strong>La</strong> <strong>Tribuna</strong>, Piacenza 2003, pp. 1.344, con<br />

CD-Rom, € 12,00.<br />

Questo volume riporta il testo aggiornato del codice <strong>civile</strong>,<br />

accompagnato da un essenziale quanto utile apparato<br />

di note. Non mancano le principali leggi complementari, relative<br />

in particolare a: assicurazione obbligatoria, adozione,<br />

stato <strong>civile</strong>, disciplina del matrimonio, titoli di credito, usura.<br />

Viene riportato, inoltre, il testo della Costituzione e delle<br />

Convenzioni sui diritti dell’uomo.<br />

L’obiettivo è quello di offrire a studenti e professionisti<br />

uno strumento di pronto utilizzo, caratterizzato da un formato<br />

particolarmente agile, destinato ad agevolarne la<br />

pronta consultazione.<br />

Indici sommario, cronologico e analitico-alfabetico.<br />

V.C.<br />

BARTOLINI FRANCESCO - Il codice di procedura <strong>civile</strong> e le<br />

leggi complementari, Ed. <strong>La</strong> <strong>Tribuna</strong>, Piacenza 2003,<br />

pp. 640, con CD-Rom, 12,00.<br />

Il volume raccoglie il testo aggiornato del codice di procedura<br />

<strong>civile</strong>, con tutte le modifiche più recenti, accompagnato<br />

da un apparato essenziale di annotazioni. <strong>La</strong> selezione<br />

delle leggi complementari comprende le principali norme in<br />

materia di spese processuali, contenzioso agrario, giudice di<br />

pace, gratuito patrocinio, locazioni, matrimonio, termini<br />

processuali, tribunale per i minorenni. Indici sommario,<br />

cronologico ed analitico-alfabetico.<br />

V.C.<br />

BARTOLINI FRANCESCO, CORSO PIERMARIA - Il codice del<br />

giudice di pace, Ed. <strong>La</strong> <strong>Tribuna</strong>, Piacenza 2003, pp.<br />

1.054, € 18,50.<br />

<strong>La</strong> figura del giudice di pace ha recentemente formato<br />

oggetto di profonde mutazioni che hanno riguardato ogni<br />

aspetto delle sue funzioni e competenze.<br />

In ordine di tempo, l’ultimo – fondamentale – tassello di<br />

questa vera e propria rivoluzione copernicana è rappresentato<br />

dal D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, che ha disciplinato<br />

le nuove competenze penali del giudice di pace.<br />

Quest’Opera, realmente aggiornatissima, comprende fra<br />

l’altro: il testo integrale del predetto provvedimento accompagnato<br />

da un esaustivo commento dottrinale articolo per<br />

articolo; le modifiche apportate dalla L. 14 novembre 2002,<br />

n. 259, che detta misure urgenti per razionalizzare l’amministrazione<br />

della giustizia; il Comunicato 9 novembre 2001,<br />

n. 261, che detta il codice di autoregolamentazione<br />

dell’esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività<br />

giudiziarie e amministrative nel comparto degli uffici del<br />

giudice di pace, sottoscritto dall’Unione nazionale giudici<br />

di pace; il D.M. 6 aprile 2001, n. 204, regolamento di esecuzione<br />

del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante<br />

disposizioni sulla competenza penale del giudice di<br />

pace.<br />

Non manca, inoltre, il commento alla disciplina della<br />

competenza <strong>civile</strong> del giudice di pace, integrato dalla giurisprudenza<br />

più recente e rilevante.<br />

V.C.<br />

CANTINO VALTER - Valore d’impresa e merito creditizio,<br />

Ed. Giuffrè, Milano 2002, pp. 246, € 16,00.<br />

Non si finirà mai di parlare a sufficienza dell’erogazione<br />

di credito, di facilitazioni creditizie e, quindi, di valutazioni<br />

della meritevolezza dell’affidato da parte delle banche e degli<br />

intermediari finanziari a ciò abilitati.<br />

<strong>La</strong> storia del sistema bancario nel nostro Paese ci consegna<br />

un considerevole numero di «sofferenze», ovvero di<br />

crediti che le banche mai più recupereranno, e ciò per i motivi<br />

più svariati, sia tecnici che socio-politici.<br />

L’affidamento creditizio segue l’evoluzione dei mercati:<br />

dal lato dell’utenza, muta con le esigenze e le aspettative di<br />

consumo; dal lato dell’offerta, i prodotti si sono evoluti a<br />

ritmi impressionanti, anche se alcune delle forme tradizionali<br />

(mutuo, aperture di credito, scoperti di conto, credito al<br />

consumo, ecc.) restano le preferite in un contesto evolutivo<br />

dell’intermediazione creditizia che si deve adattare alla mu-


GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE<br />

CORTE COSTITUZIONALE<br />

26 novembre 2002, n. 477 (ud. 20 novembre 2002).<br />

Pres. Ruperto - Rel. Marini - Rizzacasa Giovambattista c.<br />

Enel Spa.<br />

Notificazioni in materia <strong>civile</strong> - A mezzo posta - Deposito<br />

nell’ufficio postale - Momento di perfezionamento -<br />

Per il notificante - Consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario<br />

- Lesione del diritto di difesa del notificante -<br />

Illegittimità costituzionale in parte qua.<br />

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt.<br />

3 e 24 Cost., il combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e<br />

dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n.<br />

890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni<br />

a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),<br />

nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona,<br />

per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da<br />

parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna<br />

dell’atto all’ufficiale giduiziario. (C.p.c., art. 149; L.<br />

20 novembre 1982, n. 890, art. 4) (1).<br />

(1) Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale ha di<br />

fatto stabilito il principio per cui, in materia di notificazione a mezzo<br />

posta, gli effetti derivanti dall’operato della pubblica amministrazione<br />

non possono in alcun modo risolversi nella menomazione<br />

dei diritti della parte incolpevole. Prima di questa pronuncia, gli effetti<br />

della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, effettuata<br />

ai sensi dell’art. 4 della L. 20 novembre 1982, n. 890, si producevano,<br />

anche per il notificante, solo con la consegna del plico al destinatario<br />

da parte dell’agente postale e solo con l’avviso di ricevimento<br />

il notificante era certo della data dell’eseguita<br />

notificazione. Tutto questo, secondo la Corte di cassazione, costitiva<br />

una lesione agli articoli 23 e 3 Cost., in quanto ostacolava, fino<br />

a vanificarlo, l’esercizio del diritto di impugnazione per chi, risiedendo<br />

in luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita la notificazione,<br />

si fosse avvalso della notificazione a mezzo posta,<br />

adempiendo tempestivamente alle formalità previste dall’art. 149<br />

c.p.c. e dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ma restando nondimeno<br />

esposto alla disorganizzazione di uffici pubblici, quali<br />

quelli postali che sono soltanto strumenti ausiliari dell’amministrazione<br />

della giustizia, la Corte ha «importato» anche nell’iter<br />

procedimentale interno il principio già espresso in Corte cost. 3<br />

marzo 1994, n. 69, Società Italiana <strong>La</strong>vori Spa c. Grain Authority<br />

For Grain - Cereals, in questa Rivista 1994, 504, dove aveva dichiarato<br />

l’incostituzionalità degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo<br />

comma, e 680, primo comma, del c.p.c., nella fase in cui non<br />

prevedevano che la notificazione all’estero del sequestro si perfezionasse,<br />

ai fini dell’osservanza del prescritto termine, con il tempestivo<br />

compimento delle formalità imposte al notificante dalle<br />

convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio<br />

1967, n. 200.<br />

RITENUTO IN FATTO. 1. – <strong>La</strong> Corte di cassazione, con<br />

ordinanza depositata il 2 febbraio 2002, ha sollevato, in riferimento<br />

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di<br />

legittimità costituzionale dell’art. 4, comma terzo, della<br />

legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a<br />

Decisioni della Corte<br />

mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse<br />

con la notificazione di atti giudiziari), «richiamato implicitamente<br />

dall’art. 149 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere la<br />

notifica dell’atto da notificare dalla data della consegna del<br />

plico al destinatario, anziché dalla data della spedizione».<br />

Il medesimo giudice aveva precedentemente sollevato,<br />

nei termini di cui sopra e nel corso dello stesso procedimento,<br />

questione di legittimità costituzionale dell’art. 149<br />

del codice di procedura <strong>civile</strong> come interpretato dalla giurisprudenza<br />

«nel silenzio del dettato normativo». Questione<br />

dichiarata manifestamente inammissibile, con ordinanza n.<br />

322 del 2001, non avendo la Corte rimettente «assolto<br />

l’onere di verificare, prima di sollevare la questione di costituzionalità,<br />

la concreta possibilità di attribuire alla norma<br />

denunciata un significato diverso da quello censurato e tale<br />

da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale».<br />

Il giudice a quo precisa ora che l’art. 4, comma terzo,<br />

della legge n. 890 del 1982, nel disporre che «l’avviso di ricevimento<br />

costituisce prova dell’eseguita notificazione»,<br />

non lascerebbe spazi interpretativi e non consentirebbe,<br />

dunque, soluzioni ermeneutiche diverse da quella, costituente<br />

diritto vivente, secondo la quale gli effetti della notificazione<br />

a mezzo posta si produrrebbero, anche per il notificante,<br />

solo con la consegna del plico al destinatario da<br />

parte dell’agente postale.<br />

Sula base di tale premessa, il rimettente assume che la disciplina<br />

censurata sarebbe lesiva dell’art. 24 della Costituzione<br />

in quanto ostacolerebbe, fino a vanificarlo sostanzialmente,<br />

l’esercizio del diritto di impugnazione a chi,<br />

risiedendo in luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita<br />

la notificazione, si avvalga della notificazione a<br />

mezzo posta, adempiendo tempestivamente alle formalità<br />

previste dall’art. 149 del codice di procedura <strong>civile</strong> e della<br />

legge n. 890 del 1982, ma «restando nondimeno esposto alla<br />

disorganizzazione di uffici pubblici, quali quelli postali che<br />

sono soltanto strumenti ausiliari dell’amministrazione della<br />

giustizia».<br />

Le norme impugnate – ad avviso del medesimo rimettente<br />

– non esprimerebbero, d’altro canto, una regola generale<br />

dell’ordinamento, considerato che la notificazione effettuata<br />

ai sensi dell’art. 140 del codice di procedura <strong>civile</strong><br />

si perfezionerebbe, invece, alla data di spedizione della raccomandata<br />

con avviso di ricevimento, così come sarebbe<br />

del resto previsto per la notificazione dei ricorsi amministrativi<br />

e per le notificazioni eseguite nell’ambito del contenzioso<br />

tributario.<br />

Il ricorso al servizio postale in materia di notificazioni di<br />

atti giudiziari risulterebbe, dunque, diversamente disciplinato<br />

in relazione a fattispecie analoghe, escludendosi solo<br />

in alcuni casi, e non in altri, l’esposizione della parte notificante<br />

al rischio del disservizio postale. Con conseguente<br />

violazione del principio di eguaglianza garantito dall’art. 3<br />

della Costituzione.<br />

2. – Si è costituito in giudizio Giovambattista Rizzacasa,<br />

ricorrente nel giudizio a quo, il quale preliminarmente sot-


16 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE<br />

tolinea la sicura ammissibilità della questione in quanto sostanzialmente<br />

diversa a quella dichiarata manifestamente<br />

inammissibile con l’ordinanza n. 322 del 2001.<br />

Nel merito, secondo la parte privata, verrebbero nella<br />

specie in considerazione due distinte esigenze: quella di assicurare<br />

la certezza del diritto, per cui l’impugnativa dovrebbe<br />

essere esercitata entro precisi limiti temporali, e<br />

quella di garantire il diritto di difesa del destinatario<br />

dell’atto notificato.<br />

<strong>La</strong> prima delle due esigenze – secondo la stessa parte –<br />

potrebbe essere adeguatamente soddisfatta facendo riferimento<br />

alla data di presentazione del ricorso all’ufficiale giudiziario<br />

per la notifica, mentre solo ai fini della seconda occorrerebbe<br />

avere riguardo al momento della effettiva<br />

consegna dell’atto al destinatario.<br />

Siffatta distinzione sarebbe, d’altro canto, ben presente<br />

nella giurisprudenza di questa Corte, così come il principio<br />

secondo cui gli effetti derivanti dall’operato della pubblica<br />

amministrazione non possono risolversi nella menomazione<br />

del diritto di difesa della parte incolpevole.<br />

Se si volesse, poi, richiamare, in contrapposizione al diritto<br />

di difesa del notificante, l’interesse generale alla certezza<br />

dei rapporti giuridici, dovrebbe allora considerarsi –<br />

ad avviso sempre della parte privata – che il principio di ragionevole<br />

durata del processo, di cui al novellato art. 111<br />

della Costituzione, impone di disciplinare le cadenze temporali<br />

del processo stesso in modo da consentire l’agevole<br />

esercizio del diritto di difesa.<br />

Il sacrificio del diritto di difesa a favore della rapidità del<br />

processo potrebbe, dunque, essere giustificato solamente in<br />

conseguenza di condotte omissive della parte processuale e<br />

non già in relazione a ritardi od omissioni riferibili all’operato<br />

della pubblica amministrazione, cui il cittadino-attore<br />

sia obbligato a rivolgersi.<br />

<strong>La</strong> disciplina dettata dall’art. 140 del codice di procedura<br />

<strong>civile</strong> e quella relativa alle notifiche in materia di ricorsi amministrativi<br />

e nell’ambito del contenzioso tributario costituirebbero<br />

poi – sempre secondo la parte privata – adeguati<br />

termini di comparazione ai fini del giudizio di legittimità<br />

costituzionale sotto il profilo della violazione del principio<br />

di eguaglianza.<br />

Conclude dunque la parte per l’accoglimento della questione<br />

«e, in subordine, per l’adozione di una sentenza interpretativa<br />

del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e<br />

dell’art. 4 L. 890/92 (recte: legge 890/82) che consenta<br />

un’adeguata tutela del diritto di difesa, affermando che lo<br />

scopo della notifica per posta è legittimamente raggiunto<br />

nel momento in cui vengono realizzati gli adempimenti formali<br />

gravanti sulla parte intimante».<br />

CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. – <strong>La</strong> Corte di cassazione<br />

dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,<br />

della legittimità costituzionale degli artt. 149 del codice di<br />

procedura <strong>civile</strong> e 4, comma terzo, della legge 20 novembre<br />

1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni<br />

a mezzo posta connesse con la notificazione di atti<br />

giudiziari), nella parte in cui dispongono che gli effetti della<br />

notificazione a mezzo posta decorrono, anche per il notificante,<br />

dalla data di consegna del plico al destinatario anziché<br />

dalla data della spedizione.<br />

Tale disposizione si porrebbe in contrasto sia con la garanzia<br />

costituzionale del diritto di difesa, in quanto esporrebbe<br />

il notificante, pur incolpevole, al rischio del disservizio<br />

postale, sia con il principio di eguaglianza, in quanto<br />

– in materia di notificazioni di atti giudiziari o di ricorsi amministrativi<br />

– altre norme dell’ordinamento attribuirebbero<br />

invece rilevanza esclusiva alla data di spedizione dell’atto.<br />

2. – In via preliminare, va affermata la proponibilità<br />

della presente questione di costituzionalità, in quanto essenzialmente<br />

diversa, sia sotto l’aspetto normativo che argomentativo,<br />

da quella proposta nello stesso giudizio e dichiarata<br />

da questa Corte manifestamente inammissibile con<br />

l’ordinanza n. 322 del 2001.<br />

<strong>La</strong> questione in esame, infatti, oltre ad avere un oggetto<br />

solo parzialmente coincidente con quello della precedente<br />

(con la quale veniva impugnato il solo art. 149 del codice<br />

di procedura <strong>civile</strong>), si fonda sulla premessa della impossibilità<br />

di una diversa opzione interpretativa e non risulta,<br />

dunque, come l’altra, censurabile sotto il profilo della mancata<br />

ricerca di una interpretazione alternativa rispetto a<br />

quella sospettata di illegittimità costituzionale.<br />

3. – Nel merito la questione è fondata.<br />

3.1. – Il rimettente muove dalla premessa secondo la<br />

quale l’inequivoco tenore testuale dell’art. 4, comma terzo,<br />

della legge n. 890 del 1982 non consentirebbe interpretazione<br />

diversa da quella del perfezionamento della notificazione,<br />

anche per il notificante, alla data di ricezione del<br />

plico da parte del destinatario. Tale premessa – pur opinabile<br />

nei termini assoluti in cui è formulata, come del resto<br />

dimostra la rimessione della predetta questione interpretativa<br />

alle Sezioni Unite da parte di altra sezione della stessa<br />

Corte di cassazione – è, peraltro, conforme ad un orientamento<br />

da tempo consolidato del giudice di legittimità e tale,<br />

dunque, da poter essere senz’altro assunto a base della presente<br />

decisione.<br />

3.2. – Questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema<br />

di notificazioni all’estero, che gli artt. 3 e 24 della Costituzione<br />

impongono che «le garanzie di conoscibilità dell’atto,<br />

da parte del destinatario, si coordinino con l’interesse del<br />

notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di<br />

un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi<br />

poteri di impulso» ed ha, altresì, individuato come soluzione<br />

costituzionalmente obbligata della questione sottoposta<br />

al suo esame quella desumibile dal «principio della sufficienza<br />

[...] del compimento delle sole formalità che non<br />

sfuggono alla disponibilità del notificante» (sentenza n. 69<br />

del 1994).<br />

Principio questo che, per la sua portata generale, non può<br />

non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e dunque anche<br />

alle notificazioni a mezzo posta, essendo palesemente irragionevole,<br />

oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante,<br />

che un effetto di decadenza possa discendere – come<br />

nel caso di specie – dal ritardo nel compimento di un’attività<br />

riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi<br />

(l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e che, perciò, resta<br />

del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo.<br />

In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti<br />

della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere<br />

ricollegati – per quanto riguarda il notificante – al solo<br />

compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla<br />

legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale<br />

giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e<br />

dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta<br />

in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante<br />

medesimo.<br />

Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio<br />

del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione<br />

dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento, con la


conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi<br />

termine imposto al destinatario medesimo. Ed è appena il<br />

caso di sottolineare, al riguardo, che la possibilità di una<br />

scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento<br />

notificatorio risulta affermata dalla stessa legge n.<br />

890 del 1982, laddove all’art. 8 prevede, secondo l’interpretazione<br />

vigente, che, nel caso di assenza del destinatario<br />

e di mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate<br />

a ricevere il piego, la notificazione si perfezioni per il no-<br />

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 17<br />

tificante alla data di deposito del piego presso l’ufficio postale<br />

e, per il destinatario, al momento del ritiro del piego<br />

stesso ovvero alla scadenza del termine di compiuta giacenza.<br />

Confermandosi in tal modo la necessità che le norme<br />

impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime<br />

nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona,<br />

per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da<br />

parte del destinatario anziché alla data, antecedente, di consegna<br />

dell’atto all’ufficiale giudiziario. (Omissis).


GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ<br />

CORTE DI CASSAZIONE<br />

Sez. lav., 16 settembre 2002, n. 13536.<br />

Pres. Ciciretti - Est. Stile - P.M. Cesqui (conf.) - Marini Spa<br />

(avv.ti Petronico e Pinza) c. Dragoni (avv.ti Pellegrini e Madonna).<br />

<strong>La</strong>voro subordinato - Estinzione del rapporto (recesso e<br />

risoluzione) - Licenziamento per giusta causa - Mancanza<br />

del lavoratore - Idoneità del comportamento a<br />

produrre un pregiudizio potenziale - Sufficienza - Danno<br />

economico effettivo - Irrilevanza - Fattispecie.<br />

Cassazione <strong>civile</strong> - Giudizio di rinvio - Mancata acquisizione<br />

del fascicolo d’ufficio di primo grado - Nullità -<br />

Esclusione.<br />

<strong>La</strong>voro subordinato - Estinzione del rapporto (recesso e<br />

risoluzione) - Licenziamento per giusta causa - Mancanze<br />

del lavoratore - Pluralità di episodi oggetto di<br />

contestazione disciplinare - Valutazione complessiva<br />

della condotta - Necessità.<br />

Nella ipotesi di licenziamento intimato per una mancanza<br />

del lavoratore che si concreti in una violazione non solo<br />

del dovere di diligenza, ex art. 2104 c.c., ma anche del dovere<br />

di fedeltà all’impresa, di cui all’art. 2105 c.c., la legittimità<br />

della sanzione deve essere valutata, ai fini della<br />

configurabilità della giusta causa di recesso ai sensi<br />

dell’art. 2119 c.c. o del giustificato motivo soggettivo di cui<br />

all’art. 3 della legge n. 604 del 1966, tenendo conto della<br />

idoneità del comportamento a produrre un pregiudizio potenziale<br />

per sé stesso valutabile nell’ambito della natura fiduciaria<br />

del rapporto, indipendentemente dal danno economico<br />

effettivo, la cui entità ha un rilievo secondario e<br />

accessorio nella valutazione complessiva delle circostanze<br />

di cui si sostanzia l’azione commessa. (Nella specie, la S.C.<br />

ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in contrasto<br />

con tale principio, aveva condizionato il giudizio sulla<br />

gravità della condotta insubordinata del dipendente alla<br />

produzione di un pregiudizio alla struttura e alla organizzazione<br />

aziendale). (C.c., art. 2104; c.c., art. 2105; c.c., art.<br />

2119) (1).<br />

<strong>La</strong> mancata acquisizione, nel giudizio di rinvio, del fascicolo<br />

d’ufficio del giudizio di primo grado, in violazione<br />

dell’art. 126 att. c.p.c., non comporta nullità, in difetto di<br />

espressa previsione in tal senso. (Att. c.p.c., art. 126; c.p.c.,<br />

art. 384) (2).<br />

In tema di licenziamento per giusta causa o giustificato<br />

motivo soggettivo, allorquando vengano contestati al dipendente<br />

diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, il<br />

giudice di merito non deve esaminarli partitamente, riconducendoli<br />

alle singole fattispecie previste da clausole contrattuali,<br />

ma deve valutarli complessivamente. (Nella specie,<br />

la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata,<br />

emessa in sede di rinvio, la quale, non adeguandosi al principio<br />

di diritto, attraverso un esame separato degli episodi<br />

contestati, aveva ritenuto sì sussistente un illecito disciplinare,<br />

ma non così grave da giustificare l’intimato licenzia-<br />

mento). (L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7; c.c., art. 2119)<br />

(3).<br />

(1) Contra, si veda Cass. 27 maggio 1995, n. 5967, in questa<br />

Rivista 1996, 211, secondo cui non è affetta da violazione dell’art.<br />

2106 c.c. la sentenza di merito che ritenga non sufficientemente<br />

grave da giustificare il licenziamento, ancorché abbastanza grave<br />

da determinare l’irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa,<br />

il comportamento doloso del lavoratore consistito in false<br />

attestazioni documentali finalizzate al rimborso di spese non effettuate,<br />

quando l’esiguità del danno patrimoniale arrecato, anche<br />

in riferimento alle grandi dimensioni dell’impresa, seppure idonea<br />

a diminuire il necessario legame di fiducia tra le parti del rapporto<br />

di lavoro, sia tale da non giustificare l’inflizione di una sanzione<br />

capace di privare il lavoratore dei mezzi sufficienti ad assicurare<br />

a sé ed alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Nello<br />

stesso senso della massima in epigrafe Cass. 3 marzo 2000, n.<br />

2404, ivi 2001, 106, secondo cui, nel licenziamento per giusta causa<br />

ciò che rileva nella valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato<br />

e recesso non è l’assenza o la speciale tenuità del danno<br />

patrimoniale arrecato dal dipendente al datore di lavoro, bensì la<br />

ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in<br />

dubbio la futura correttezza dell’adempimento, in quanto sintomatica<br />

di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti.<br />

(2) Non si rilevano precedenti in esatti termini.<br />

(3) Cfr. in argomento: Cass. 18 novembre 1994, n. 9773, in<br />

questa Rivista 1995, 1155, secondo cui il datore di lavoro che conosca<br />

una pluralità di fatti illeciti commessi dal dipendente può intimare<br />

il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo contestando<br />

al lavoratore solo alcuni di tali fatti, ritenuti sufficienti a<br />

giustificare il recesso; nell’ipotesi in cui venga intimato un nuovo<br />

autonomo licenziamento sulla base dei fatti precedentemente non<br />

contestati, la circostanza che questi fossero già noti da molto tempo<br />

può inficiare la legittimità del secondo provvedimento solo quando<br />

si tratti di licenziamento senza preavviso (posto che la non immediata<br />

contestazione della causa può indicare la compatibilità di essa<br />

con la prosecuzione del rapporto) oppure quanso il lungo intervallo<br />

di tempo fra l’illecito disciplinare e l’intimazione della sanzione<br />

può impedire un’adeguata difesa dell’incolpato in sede di procedimento<br />

disciplinare ex art. 7, L. n. 300/1970; Cass. 16 luglio 1991,<br />

n. 7860, ivi 1992, 609, secondo cui la legittimità di una sanzione<br />

disciplinare irrogata al lavoratore subordinato per una pluralità di<br />

infrazioni contestate non può essere esclusa con riguardo al principio<br />

di proporzionalità di cui all’art. 2106 c.c. (fuori dell’ipotesi<br />

di una specifica previsione contrattuale che configuri i diversi addebiti<br />

come componenti essenziali di un’unica figura complessa di<br />

illecito disciplinare) solo per il fatto che alcuni di tali addebiti risultino<br />

infondati, atteso che la proporzionalità risulta dalla comparazione<br />

tra sanzione inflitta e infrazione commessa nel caso concreto,<br />

ed anche una sola di queste può risultare proporzionata alla<br />

sanzione in concreto inflitta.<br />

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con ricorso del 25<br />

maggio 1993 Dragoni Massimo esponeva al Pretore di<br />

Ravenna di essere stato alle dipendenze della Marini Spa<br />

dall’ottobre 1973 come impiegato di V livello, svolgendo<br />

mansioni di disegnatore tecnico di macchine semoventi e di


20 GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ<br />

avere ancora pendente un giudizio con la società per<br />

l’annullamento del provvedimento di cassa integrazione<br />

nella quale era stato posto.<br />

Aggiungeva di essere stato licenziato, dopo la ripresa del<br />

lavoro, in data 14 aprile 1993, a seguito di procedimento disciplinare,<br />

ma di ritenere illegittimo detto licenziamento sia<br />

per omessa affissione del codice disciplinare sia perché<br />

comminato prima del decorso dei cinque giorni dalla contestazione<br />

sia, infine, per la insussistenza del giustificato<br />

motivo o della giusta causa di recesso.<br />

Chiedeva, pertanto, l’applicazione della tutela reale e risarcitoria,<br />

ai sensi dell’art. 18 legge n. 300 del 1970.<br />

Resisteva la convenuta, che contestava la fondatezza del<br />

ricorso sul presupposto della legittimità formale e sostanziale<br />

del provvedimento espulsivo, chiededone per l’effetto<br />

la reiezione.<br />

Con sentenza del 19 aprile 1994 il pretore accoglieva la<br />

domanda del Dragoni, dichiarando la illegittimità del licenziamento,<br />

con ordine di immediata reintegrazione del lavoratore<br />

nel posto in precedenza occupato e con tutti gli ulteriori<br />

provvedimenti conseguenziali.<br />

All’esito dell’appello proposto dalla soccombente, il tribunale<br />

del luogo, con decisione del 24 dicembre 1994, confermava<br />

la pronuncia di primo grado, rilevando che il licenziamento,<br />

da qualificarsi come «disciplinare», era stato<br />

comminato, ai sensi dell’art. 25 del C.C.N.L., per le «mancanze»<br />

contestate e previste dalla normativa collettiva; che,<br />

pertanto, in tale ipotesi si imponeva la affissione del codice<br />

disciplinare, il cui obbligo non risultava adempiuto da parte<br />

datoriale; che non potevano ravvisarsi nella specie le ipotesi<br />

della giusta causa o del giustificato motivo ex lege n. 604/<br />

1966 (artt. 1 e 3), sia perché non ne ricorrevano i presupposti<br />

alla stregua delle risultanze istruttorie, sia perché le<br />

contestazioni afferivano unicamente alle previsioni della<br />

normativa collettiva.<br />

Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per<br />

cassazione, che veniva accolto con sentenza del 14 ottobre<br />

1998 n. 4593, sula base del principio cui la mancata affissione<br />

delle norme dsiciplinari previste dai contratti collettivi<br />

diventa irrilevante allorché le condotte sanzionate da<br />

tali disposizioni realizzano, indipendentemente dai contratti<br />

collettivi, gli estremi del giustificato motivo di licenziamento<br />

in virtù della norma generale costituito dall’art. 3<br />

legge 15 luglio 1966 n. 604.<br />

Il giudice di legittimità, rilevava, tra l’altro, che il tribunale,<br />

ancorando apoditticamente la sanzione espulsiva alla<br />

previsione pattizia, aveva finito col limitare l’ambito della<br />

valutazione ai soli comportamenti negativi ivi ipotizzati, in<br />

tal modo ridimensionando la portata degli addebiti contestati.<br />

Con ricorso ex art. 392, Massimo Dragoni riassumeva il<br />

giudizio dinanzi al <strong>Tribuna</strong>le di Ferrara, giudice del rinvio,<br />

per l’esame, nel merito, della fondatezza del licenziamento,<br />

onde sentir dichiarare l’illegittimità del provvedimento<br />

espulsivo e la conferma della declaratoria di reintegra del<br />

lavoratore nel posto di lavoro.<br />

Si costituiva la Marini Spa chiedendo dichiararsi, in applicazione<br />

dei principi enunciati dalla Cassazione, la legittimità<br />

dell’intimato licenziamento con condanna del Dragoni<br />

a restituire le somme versategli a titolo di risarcimento<br />

danni, in ottemperanza al disposto della sentenza di primo<br />

grado (Omissis).<br />

Denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della<br />

legge 15 luglio 1966 n. 604 e degli artt. 2119 e 2105 c.c.,<br />

nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c.<br />

per non avere il giudice del rinvio applicato il principio di<br />

diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 4593 del<br />

1998, resa inter partes.<br />

Giova puntualizzare che tale sentenza, nell’enunciare il<br />

principio di diritto secondo cui, per le sanzioni espulsive<br />

nessun onere di pubblicità del codice disciplinare, ex art. 7<br />

legge 20 maggio 1970 n. 300, incombe sul datore di lavoro,<br />

atteso che, indipendentemente dal richiamo o dalla previsione<br />

di determinate, analoghe condotte punibili con il recesso<br />

nella pattuizione collettiva, il potere di licenziamento<br />

è attribuito direttamente dalla legge al verificarsi di situazioni<br />

che ne integrino la giusta causa od il giustificato motivo,<br />

ha osservato che i giudici di merito non si erano attenuti<br />

a detto principio laddove si erano limitati ad accertare<br />

la violazione di specifiche clausole della contrattazione collettiva<br />

concludendo per la necessità della pubblicazione,<br />

mediante affissione, del codice disciplinare, senza valutare,<br />

con approfondita disamina nel merito, se i comportamenti<br />

negativi del lavoratore configurassero comunque una giusta<br />

causa o un giustificato motivo soggettivo di licenziamento;<br />

e laddove avevano apoditticamente ancorato la sanzione<br />

espulsiva alla previsione pattizia, limitando l’ambito della<br />

valutazione ai comportamenti negativi ivi ipotizzati, in tal<br />

modo ridimensionando la portata degli addebiti contestati.<br />

Inoltre, il tribunale – sempre secondo il principio della<br />

Corte –, nel portare l’indagine sui fatti di causa, in particolare<br />

sulla sussistenza degli episodi addebitati al lavoratore,<br />

sulle loro modalità e sulla loro intrinseca valenza alla stregua<br />

delle testimonianze acquisite, ne aveva operato del pari<br />

un ridimensionamento del tutto apodittico, volto a privilegiare<br />

il contenuto di quelle incerte ovvero inconferenti, ed<br />

a sminuire la portata di quelle precise e nei termini della<br />

contestazione, in tal modo valutando il materiale probatorio<br />

con profili di evidente deformazione improntati all’error in<br />

procedendo, travisandone la reale essenza e sì da rendere il<br />

vizio deducibile in cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.<br />

Nel caso in esame, il tribunale, dopo aver riportato<br />

stralci delle verbalizzazioni delle prove testimoniali, riprodotte<br />

nella comparsa di risposta della società, si è limitato<br />

ad affermare che gli episodi, come descritti, «furono tutto<br />

sommato modesti», non rispondenti ad una fattispecie di insubordinazione<br />

caratterizzata dalla gravità e ripetitività dei<br />

comportamenti», trattandosi «non di una rivolta quasi sistematica,<br />

ma di meri atti di disubbidienza, compiuti fors’anche<br />

in buona fede»; mentre, quanto alle espressioni volgari<br />

nei confronti del collega, esse, benché censurabili sul piano<br />

civilistico, dovevano valutarsi dal punto di vista dell’organizzazione<br />

e funzionamento aziendale; ed, in questa prospettiva,<br />

pur potendo costituire ragione di sanzione disciplinare,<br />

non giustificavano una sanzione così grave come il<br />

licenziamento, ancorché con preavviso.<br />

Ma così argomentando, il tribunale è incorso, con apodittiche<br />

affermazioni anche in relazione alla configurazione<br />

di una possibile «buona fede», in quegli stessi vizi motivazionali<br />

evidenziati nella richiamata sentenza n. 4593/98 di<br />

annullamento della pronuncia del <strong>Tribuna</strong>le di Ravenna,<br />

poiché ha esaminato partitamente, quasi a doverli inquadrare<br />

separatamente in singole fattispecie previste da clausole<br />

contrattuali, gli accertati illeciti commessi dal Dragoni,<br />

omettendo di valutare complessivamente la condotta di questi<br />

e, quindi, di collegare le «espressioni volgari», considerate<br />

isolatamente, ai comportamenti negativi dello stesso lavoratore,<br />

apoditticamente ricondotti sull’ambito, tutt’altro


che indicativo sotto il profilo valutativo, dei «meri atti di disubbidienza».<br />

Peraltro, nell’assunto di condizione il giudizio di gravità<br />

della condotta insubordinata del dipendente alla produzione<br />

di un pregiudizio alla struttura ed organizzazione aziendale<br />

si manifesta un ulteriore errore logico-interpretativo ed una<br />

falsa applicazione del disposto dell’art. 3 della legge 604/66<br />

con riferimento al disposto di cui all’art. 2104, secondo<br />

comma, c.c.<br />

Questa Corte ha in più occasioni affermato che nella ipotesi<br />

di licenziamento intimato per una mancanza del lavoratore<br />

che si concreti in una violazione non solo del dovere<br />

di diligenza, ex art. 2104 c.c., ma anche del dovere di fedeltà<br />

all’impresa di cui all’art. 2105 c.c. la legittimità della sanzione<br />

deve essere valutata, ai fini della configurabilità della<br />

giusta causa di recesso ai sensi dell’art. 2119 c.c. o del giustificato<br />

motivo soggettivo di cui all’art. 3 legge n. 604 del<br />

1966, tenendo conto della idoneità del comportamento a<br />

produrre un pregiudizio potenziale per sé stesso valutabile<br />

nell’ambito della natura fiduciaria del rapporto, indipendentemente<br />

dal danno economico effettivo, la cui entità ha un<br />

rilievo secondario ed accessorio nella valutazione complessiva<br />

delle circostanze di cui si sostanzia l’azione commessa<br />

(cfr. Cass. 17 giugno 1991 n. 6814).<br />

L’accoglimento, nei termini esposti, dei motivi per ultimo<br />

esaminati comporta l’annullamento della impugnata<br />

decisione con rinvio, anche per la regolamentazione delle<br />

spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice d’appello,<br />

indicato in dispositivo, che provvederà al riesame della controversia<br />

alla stregua delle svolte considerazioni. (Omissis).<br />

CORTE DI CASSAZIONE<br />

Sez. I, 13 settembre 2002, n. 13428.<br />

Pres. De Musis - Est. Adamo - P.M. Schirò (diff.) - Scirè<br />

(avv. Pucci) c. Di Pasquale (avv. Burtone).<br />

Matrimonio - Separazione dei coniugi - Provvedimenti per<br />

i figli - Sentenza ecclesiastica dichiarativa di nullità del<br />

matrimonio - Delibazione da parte della corte d’appello<br />

- Conseguenze - Norme regolatrici del matrimonio<br />

putativo - Applicabilità - Assegnazione della casa coniugale.<br />

Delibazione (Giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di<br />

sentenze straniere - In materia matrimoniale - Sentenza<br />

di nullità del matrimonio per vis et metus - Domanda<br />

di delibazione - Successiva alla scadenza del termine<br />

- Ammissibilità - Fondamento.<br />

Per effetto della delibazione, da parte della corte d’appello,<br />

di una sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità<br />

del matrimonio, la regolamentazione dell’affidamento<br />

dei figli minori e del loro mantenimento trova fondamento<br />

nelle norme dettate in tema di matrimonio putativo, con la<br />

conseguenza che, richiamando l’art. 129 (che disciplina,<br />

appunto, i rapporti tra coniugi in caso di matrimonio putativo)<br />

il successivo art. 155 c.c., deve ritenersi legittimo il<br />

provvedimento di assegnazione della casa coniugale al genitore<br />

affidatario dei figli minori, a prescindere dalla circostanza<br />

che proprietario della stessa risulti il coniuge non<br />

affidatario. (C.c., art. 155) (1).<br />

Il principio stabilito dall’art. 122 c.c. – secondo il quale<br />

l’azione di impugnazione del matrimonio non può essere<br />

proposta se vi sia stata coabitazione per un anno dopo che<br />

siano cessate le violenze o le cause che abbiano determinato<br />

il timore – pur avendo carattere imperativo, non con-<br />

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ 21<br />

figura l’espressione di principi e regole fondamentali con<br />

cui la Costituzione e la legge ordinaria delineano l’istituto<br />

del matrimonio, con la conseguenza che non può ritenersi<br />

in contrasto con l’ordine pubblico italiano la sentenza ecclesiastica<br />

dichiarativa della nullità del matrimonio stesso<br />

emanata nonostante la relativa domanda sia stata introdotta<br />

in epoca successiva alla scadenza del termine suddetto.<br />

(C.c., art. 122) (2).<br />

(1) In argomento si veda Cass. 2 febbraio 1989, n. 649, in questa<br />

Rivista 1989, 1237, secondo cui la sopravvenienza, nel corso<br />

della causa di separazione dei coniugi, della deliberazione della<br />

sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio,<br />

non priva il giudice adito del potere-dovere di adottare disposizioni<br />

in tema di affidamento, mantenimento ed educazione della prole,<br />

a norma dell’art. 155 c.c., richiamato dall’art. 129, secondo comma,<br />

c.c., e, quindi, anche di vagliare il comportamento dei coniugi,<br />

al fine di emettere detti provvedimenti in corrispondenza dell’interesse<br />

morale e materiale dei figli.<br />

(2) Nello stesso senso Cass. 19 febbraio 1991, n. 1709, ivi<br />

1991, 1324, secondo cui, ai fini della delibazione della sentenza ecclesiastica,<br />

dichiarativa della nullità del matrimonio per vizio di<br />

consenso consistente nella vis et metus, mentre sussiste la compatibilità<br />

di quest’effetto invalidante del vizio stesso con l’ordine<br />

pubblico italiano – anche in difetto di mala fede dell’altro coniuge<br />

e senza che vi osti l’essere, dall’art. 122 c.c., richiesta l’eccezionale<br />

gravità del timore e non la sola gravità, prevista dall’ordinamento<br />

canonico – non opera il principio, di ordine pubblico, della tutela<br />

della buona fede dell’altro coniuge, a differenza di quanto imposto<br />

con riguardo ai casi di riserva mentale. infatti, il vizio suddetto e<br />

quello riconducibile a tali casi si caratterizzano per reciproca autonomia<br />

e capacità invalidante, incidendo l’uno sul momento decisionale<br />

e l’altro sul contenuto dell’atto, con la conseguenza che<br />

la mancata esternazione dello stato di timore all’altro coniuge non<br />

determina automatica conversione dell’uno nell’altro ed attribuzione<br />

di esclusiva rilevanza al secondo, ma può soltanto implicare<br />

concorso di entrambi, qualora il coniuge che ha subito la vis et metus,<br />

si determini altresì a simulare il proprio matrimonio, senza che<br />

peraltro tale ultima causa e la relativa disciplina si presenti assorbente<br />

ai fini del giudizio di delibazione ove nella sentenza ecclesiastica<br />

la dichiarazione di nullità sia avvenuta non per simulazione,<br />

ma soltanto per timore. In relazione al rispetto dei termini, si<br />

veda, nello stesso senso, Cass., Sez. Un., 20 luglio 1988, n. 4700,<br />

ivi 1988, 1292, secondo cui, con riguardo alla sentenza del tribunale<br />

ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario<br />

per esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii, manifestata<br />

all’altro coniuge, la delibazione deve ritenersi consentita<br />

anche se detta nullità sia stata dichiarata su domanda proposta dopo<br />

il decorso di un anno dalla celebrazione, ovvero dopo il verificarsi<br />

della convivenza dei coniugi successivamente alla celebrazione<br />

stessa, in difformità delle due disposizioni dettate dall’art. 123 secondo<br />

comma, c.c. in tema d’impugnazione del matrimonio per simulazione,<br />

atteso che entrambe tali norme, pur avendo carattere<br />

imperativo, non configurano espressione di principi e regole fondamentali<br />

con le quali la Costituzione e le leggi dello Stato delineano<br />

l’istituto del matrimonio, e che, pertanto, l’indicata difformità<br />

non pone la pronuncia ecclesiastica in contrasto con l’ordine<br />

pubblico italiano.<br />

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con ricorso depositato<br />

in data 21 agosto 1995 Giuseppe Scirè conveniva avanti al<br />

<strong>Tribuna</strong>le di Caltagirone la moglie Giuseppina Di Pasquale<br />

per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del<br />

matrimonio concordatario, celebrato fra le parti, affidare a<br />

sé medesimo entrambe le figlie, che in occasione della pronunzia<br />

di separazione personale erano state affidate una al<br />

padre e l’altra alla madre, ed assegnare a sé stesso l’abitazione<br />

coniugale.


GIURISPRUDENZA DI MERITO<br />

CORTE DI APPELLO DI LECCE<br />

Sez. dist. di Taranto, 11 marzo 2002, n. 75.<br />

Pres. ed est.<strong>La</strong>nzo - Intesa Gestione Crediti (avv. Tanzarel)<br />

c. Guarino (avv. Strada).<br />

Promesse unilaterali - Promessa di pagamento e ricognizione<br />

del debito - Azione cambiaria - Prescrizione -<br />

Utilizzo del titolo di credito - Implicito riconoscimento<br />

del debito - Conseguenze.<br />

In caso di prescrizione dell’azione cambiaria l’utilizzo<br />

del titolo di credito quale promessa di pagamento o riconoscimento<br />

di debito implica l’esercizio dell’azione causale,<br />

fondata sul rapporto sottostante all’emissione o alla trasmissione<br />

del titolo ed efficace solo tra le parti di ciascuno<br />

di detti rapporti, con la conseguenza che il possessore del<br />

titolo può esercitarla solo nei confronti del proprio diretto<br />

promittente. (C.c., art. 1988) (1).<br />

(1) Nello stesso senso: Cass. 26 novembre 1999, n. 13170, in<br />

questa Rivista 2000, 1043, secondo cui, in caso di prescrizione<br />

dell’azione cambiaria, l’utilizzo del titolo di credito quale promessa<br />

di pagamento implica l’esercizio dell’azione causale, fondata<br />

sul rapporto sottostante all’emissione o alla trasmissione del titolo,<br />

rapporto che è efficace solo tra le parti dello stesso. Da ciò consegue<br />

che il possessore del titolo può esercitare una tale azione solo<br />

nei confronti del proprio diretto promittente; Cass. 12 aprile 1994,<br />

n. 3417, ivi 1995, 307; Cass. 20 agosto 1990, n. 8483, secondo cui<br />

la cambiale, non più utilizzabile in via cartolare per l’intervenuta<br />

prescrizione dell’azione cambiaria, può valere (ricorrendone i presupposti)<br />

come ordinaria promessa di pagamento per l’ammontare<br />

della somma indicata nel documento, con l’effetto di dispensare il<br />

creditore dall’onere della prova del rapporto fondamentale, la cui<br />

esistenza si presume, salva per il debitore la facoltà di dimostrare<br />

che il rapporto stesso è stato invalidamente instaurato o che è venuta<br />

meno.<br />

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con atto di citazione<br />

notificato il 18 marzo 1998 Mauro Guarino proponeva<br />

opposizione dinanzi al <strong>Tribuna</strong>le di Taranto, sezione distaccata<br />

di Ginosa, avverso il decreto ingiuntivo n. 59-1997<br />

emesso in data 31 ottobre 1997, con il quale era stato<br />

ingiunto al Guarino, unitamente ad Agostino Loreto, di<br />

pagare in favore della Caripuglia Spa la somma di lire<br />

8.570.000 risultante da un titolo cambiario emesso dal Guarino<br />

in favore del Loreto e da questo girato in favore della<br />

Caripuglia. A fondamento dell’opposizione deduceva il<br />

Guarino che il provvedimento monitorio era divenuto inefficace<br />

per la decorrenza del termine di cui all’art. 664 c.p.c.,<br />

essendo stata eseguita la notifica oltre il sessantesimo<br />

giorno della pronunzia. Disconosceva, altresì, l’opponente<br />

la firma apposta sul titolo cambiario in questione ed eccepiva<br />

la prescrizione dell’azione cambiaria, deducendo l’inesistenza<br />

di ogni rapporto causale sottostante alla stessa.<br />

<strong>La</strong> banca opposta si costituiva, aderendo alla richiesta di<br />

dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo; formulava,<br />

nei confronti del Guarino, domanda riconvenzionale<br />

per il pagamento della somma suddetta, maggiorata degli<br />

interessi del 2 novembre 1993 al soddisfo. L’istituto di credito<br />

chiedeva la verificazione della firma disconosciuta<br />

dall’opponente e, in ordine alla eccezione di prescrizione,<br />

dichiarava di agire in virtù del rapporto causale ai sensi<br />

dell’art. 1988 c.c., poiché la sottoscrizione del titolo da<br />

parte dell’opponente costituiva la ricognizione di un debito.<br />

Espletata una C.T.U. grafologica, che concludeva ritenendo<br />

l’autografia della sottoscrizione del titolo cambiario<br />

in questione, all’udienza del 28 aprile 1999 l’opponente<br />

Guarino rinunziava al motivo di opposizione alla falsità<br />

della predetta firma.<br />

Con sentenza 28 luglio 1999 n. 92 il <strong>Tribuna</strong>le di Taranto,<br />

sezione distaccata di Ginosa, in accoglimento<br />

dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e<br />

rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla Caripuglia<br />

Spa nei confronti del Guarino.<br />

Con atto di citazione notificato in data 24 luglio 2000 ha<br />

proposto appello la Intesa Gestione Crediti Spa, precisando<br />

di avere, in virtù di cessione di beni e rapporti giuridici in<br />

blocco, acquisito la titolarità pro soluto di tutti i crediti della<br />

Cassa di Risparmio di Puglia.<br />

Si duole la società appellante dell’accoglimento dell’opposizione,<br />

osservando che la Caripuglia aveva inteso azionare<br />

un proprio credito documentato da una promessa di pagamento<br />

o di atto ricognitivo dell’obbligazione; in tal caso<br />

opera una presunzione di esistenza e liceità della causa del<br />

negozio e spetta all’opponente, che intende contestare il<br />

credito, l’onere di fornire la prova di fatti impeditivi, estintivi<br />

o modificativi; e il termine per la prescrizione<br />

dell’azione causale, che sopravvive all’estinzione<br />

dell’azione cambiaria, varia secondo la natura del rapporto<br />

fondamentale. In via subordinata l’appellante chiede che siano<br />

dichiarate interamente compensate le spese del primo<br />

grado del giudizio.<br />

L’appellato Guarino si è costituito ed ha chiesto il rigetto<br />

dell’impugnazione, deducendo che per l’azione cambiaria<br />

si è verificata la prescrizione ex art. 94 R.D. 14 dicembre<br />

1933 n. 1669, mentre per l’azione causale legittimamente la<br />

domanda è stata respinta in quanto tale azione avrebbe potuto<br />

essere esperita solamente dal Loreto nei confronti del<br />

Guarino, e non anche della Caripuglia non esistendo tra<br />

quest’ultima e lo stesso appellato alcun rapporto sottostante<br />

relativo alla emissione della cambiale.<br />

<strong>La</strong> causa, infine, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte<br />

è stata riservata per la decisione, con la concessione<br />

dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.<br />

MOTIVI DELLA DECISIONE. – L’impugnazione proposta<br />

dalla Spa Intesa Gestione Crediti è del tutto fondata e deve<br />

essere respinta.<br />

Come ha correttamente ritenuto il <strong>Tribuna</strong>le di Taranto,<br />

sezione distaccata di Ginosa, nel caso in esame va anzitutto<br />

riconosciuto che è sicuramente maturata la prescrizione di<br />

cui all’art. 94 della legge cambiaria, giacché il protesto del


42 GIURISPRUDENZA DI MERITO<br />

titolo è stato elevato in data 16 novembre 1993 e l’azione<br />

dell’istituto opposto, quale giratario, si è prescritta entro<br />

l’anno di detta data.<br />

E con riferimento all’azione causale il primo giudice, altrettanto<br />

correttamente, ha ritenuto che il rapporto sottostante<br />

al titolo cambiario conserva la sua efficacia solamente<br />

tra le parti di ciascun rapporto, e pertanto il<br />

possessore del titolo può esercitare l’azione medesima<br />

esclusivamente nei confronti del proprio diretto promittente.<br />

Alla fattispecie che ci occupa si attaglia come un guanto<br />

una massima della giurisprudenza della Suprema Corte<br />

molto chiara e pienamente condivisa da questo collegio.<br />

È stato puntualizzato, invero, dalla Cassazione in modo<br />

testuale che in caso di prescrizione dell’azione cambiaria,<br />

l’utilizzo del titolo di credito, come nel caso in esame, quale<br />

promessa di pagamento o riconoscimento di debito ai sensi<br />

dell’art. 1988 c.c. «implica l’esercizio dell’azione causale,<br />

fondata sul rapporto sottostante all’emissione o alla trasmissione<br />

del titolo ed efficace solo tra le parti di ciascuno di<br />

detti rapporti, con la conseguenza che il possessore del titolo<br />

può esercitarla solo nei confronti del proprio diretto<br />

promittente». E in forza di tale principio molto chiaro la<br />

corte di legittimità ha cassato la decisione di merito di quel<br />

giudizio che aveva ritenuto fondata l’azione causale «esercitata<br />

dal giratario di un effetto cambiario nei confronti<br />

dell’emittente dello stesso e non contro il proprio girante»<br />

(v. Cass. 12 aprile 1994 n. 3417, in Arch. civ. 1995, 307).<br />

Va aggiunto che è palesemente inammissibile la richiesta<br />

formulata nelle sole conclusioni dell’atto di impugnazione<br />

con riferimento ad un preteso arricchimento senza causa,<br />

trattandosi di domanda nuova che, a norma dell’art. 345<br />

c.p.c., non può essere proposta per la prima volta in grado<br />

di appello.<br />

È infondato anche il motivo subordinato di appello riguardante<br />

le spese processuali. Risulta corretta invero la decisione<br />

del tribunale che, in base al principio della soccombenza, ha<br />

condannato la Caripuglia al pagamento delle spese processuali,<br />

essendo di decisiva rilevanza, in primo luogo, la circostanza<br />

che il provvedimento monitorio era comunque divenuto<br />

inefficace per la decorrenza del termine di cui all’art.<br />

644 c.p.c. e, in secondo luogo, la circostanza che l’azione<br />

causale non avrebbe potuto comunque essere proposta nei<br />

confronti del Guarino attesa l’inesistenza di un rapporto sottostante<br />

al titolo fra la Caripuglia e lo stesso Guarino.<br />

In conclusione, per le esposte considerazioni l’impugnazione,<br />

risultata infondata, non può che essere respinta, con<br />

la condanna dell’appellante, per il principio generale della<br />

soccombenza, al pagamento anche delle spese del presente<br />

grado del giudizio.<br />

Tali spese vanno attribuite all’avv. Raffaele Strada distrattario<br />

e vengono liquidate come in dispositivo tenuto<br />

conto del valore della causa e dell’attività svolta. (Omissis).<br />

CORTE DI APPELLO DI SALERNO<br />

4 marzo 2002.<br />

Pres. De Rosa - Est. Siani - Carbone (avv. Boccia) c. Mastrandrea<br />

e altro (avv. Pizzuti).<br />

Possesso - Acquisto - Mutamento della detenzione in<br />

possesso - Fattispecie in materia di contratti agrari -<br />

Affitto di fondi rustici - Natura del contratto - Detenzione<br />

del fondo - Parificazione con il comodato di fondo<br />

rustico - Esclusione.<br />

<strong>La</strong> presunzione di possesso in favore del soggetto che si<br />

trovi ad avere la c.d. relazione materiale con la cosa, si fonda<br />

sul presupposto che sia mancata la prova che il potere<br />

di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione.<br />

Una volta acquisita la dimostrazione dell’originario<br />

titolo detentivo, è onere del detentore allegare e dimostrare<br />

il susseguente mutamento della detenzione in possesso.<br />

(C.c., art. 1141) (1).<br />

(1) Si veda, tra le altre, Cass. 29 luglio 1997, n. 7090, in questa<br />

Rivista 1998, 592, secondo cui l’art. 1141 del c.c. non consente al<br />

detentore di trasformarsi in possessore mediante una sua interna<br />

determinazione di volontà, ma richiede, per il mutamento del titolo,<br />

o l’intervento di «una causa proveniente da un terzo», per tale<br />

dovendosi intendere qualsiasi atto di trasferimento del diritto idoneo<br />

a legittimare il possesso, indipendentemente dalla perfezione,<br />

validità, efficacia dell’atto medesimo, compresa l’ipotesi di acquisto<br />

da parte del titolare solo apparente, oppure l’opposizione del<br />

detentore contro il possessore, opposizione che può aver luogo sia<br />

giudizialmente che estragiudizialmente e che consiste nel rendere<br />

noto al possessore, e cioè a colui per conto del quale la cosa era detenuta,<br />

in termini inequivoci e contestando il di lui diritto, l’intenzione<br />

di tenere la cosa come propria. Lo stabilire se, in conseguenza<br />

di un atto negoziale ancorché invalido, al detentore di un<br />

immobile sia stato da un terzo trasferito il possesso del bene, costituisce<br />

una indagine di fatto, riservata al giudice di merito, i cui<br />

apprezzamenti e valutazioni sono sindacabili in sede di legittimità<br />

soltanto per illogicità o inadeguatezza della motivazione.<br />

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con ricorso depositato<br />

il 25 settembre 1997 Giovanna e Vito Mastrandrea avevano<br />

adito la Pretura di Vallo della Lucania chiedendo che<br />

venisse dichiarata la cessazione del rapporto di comodato<br />

stipulato con Matteo Carbone ed avente ad oggetto una<br />

parte estesa mq. 5.000 circa del fondo rustico sito in Omignano<br />

Scalo, alla località Casa dei Piani – da loro acquistato<br />

in virtù della sentenza n. 1280/81 emessa dal <strong>Tribuna</strong>le di<br />

Roma, trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di<br />

Salerno ai nn. 3932/3426, e del successivo atto di divisione<br />

per notar Cammarano del 19 febbraio 1982, rep. 19632,<br />

racc. 9255 – e la condanna del comodatario alla restituzione<br />

del bene in loro favore, con vittoria di spese.<br />

Si era costituito il Carbone il quale aveva eccepito l’incompetenza<br />

per materia, vertendosi in materia di contratto<br />

agrario e, poi, aveva dedotto, nel merito, che non sussisteva<br />

alcun contratto di comodato avendo egli posseduto animo<br />

domini il fondo fin dal 1964; ragioni per le quali egli aveva<br />

prospettato la declaratoria di incompetenza o il rigetto<br />

dell’avversa domanda, con l’accoglimento della sua domanda<br />

riconvenzionale di usucapione della consistenza.<br />

Il <strong>Tribuna</strong>le di Vallo della Lucania – a cui la vertenza era<br />

transitata dalla Pretura di Vallo della Lucania ex D.L.vo n.<br />

51/98 – dopo che si era conclusa l’istruzione della causa,<br />

espletata mediante la produzione di documenti e l’assunzione<br />

dell’interrogatorio libero e di prova testimoniale, e<br />

dopo l’effettuazione della discussione, aveva emesso la sentenza<br />

n. 469/2000 del 17 novembre 2000, depositata il 23<br />

novembre 2000, con la quale aveva condannato il Carbone<br />

alla immediata restituzione del fondo de quo in favore dei<br />

Mastrandrea, aveva rigettato la domanda riconvenzionale<br />

spiegata dal convenuto ed aveva condannato quest’ultimo<br />

alla rifusione delle spese di lite.<br />

Avverso questa sentenza, notificatagli in data 8 febbraio<br />

2001, il Carbone interponeva appello innanzi a questa Corte<br />

depositando il relativo ricorso in data 28 febbraio 2001 e poi


MASSIMARIO DI LEGITTIMITÀ<br />

I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono<br />

stati elaborati dalla redazione.<br />

Adozione - Adozione dei minori - Adottabilità - Interesse del minore<br />

a mantenere rapporti con i genitori di sangue.<br />

In tema di accertamento dello stato di abbandono, il diritto del fanciullo<br />

a mantenere rapporti con i genitori di sangue, di cui agli artt. 1 della<br />

legge n. 184 del 1983 e 9 della legge n. 176 del 1991, tutela un suo interesse<br />

superiore presunto, perché va rispettata e preservata, in base al diritto interno<br />

ed a quello internazionale, l’indennità del minore e la sua esigenza<br />

nella misura del possibile a vivere con i genitori biologici e ad essere allevato<br />

da loro.<br />

* Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2002, n. 3792, Salvago c. Martis. (L. 4<br />

maggio 1983, n. 184, art. 1; L. 27 maggio 1991, n. 176, art. 3; L. 27 maggio<br />

1991, n. 176, art. 9). [RV553059]<br />

Adozione - Adozione dei minori - Dichiarazione di adottabilità -<br />

Minore assistito da parenti.<br />

Il principio ispiratore della disciplina dell’adozione dei minori, secondo<br />

il quale il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia<br />

di origine, incontra i suoi limiti laddove questa non sia in grado di prestare<br />

– in via non transitoria – le cure necessarie, né di assicurare l’adempimento<br />

dell’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, la quale viene, pertanto,<br />

a trovarsi in stato di abbandono. Questo non viene meno per il solo<br />

fatto che al minore vengano prestate le cure materiali essenziali da parte dei<br />

genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado (nella specie, la madre<br />

e i nonni materni), essendo necessario, in tal caso accertare che l’ambiente<br />

familiare sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della<br />

personalità del minore.<br />

* Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4503, <strong>La</strong> Corte c. Trapani. (L. 4<br />

maggio 1983, n. 184, art. 1; L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17). [RV553356]<br />

Adozione - Adozione dei minori - Dichiarazione di adottabilità -<br />

Presupposti.<br />

<strong>La</strong> legittima predicabilità dell’esistenza di uno «stato di abbandono»<br />

(ex lege 148/1983) postula l’accertamento, da parte del giudice di merito,<br />

dell’esistenza di carenze materiali ed affettive tali da integrare, di per<br />

sé, gli estremi del grave pregiudizio per il minore, tenendo, peraltro, conto<br />

della primaria esigenza che egli cresca nella sua famiglia d’origine, esigenza<br />

non sacrificabile nemmeno in costanza di evidente inadeguatezza dell’assistenza<br />

o di atteggiamenti patologici (quali l’iperaffettività, la possessività<br />

esasperata, la chiusura verso il mondo esterno) del genitore.<br />

* Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3988, Di Virgilio ed altri c. P.G.<br />

della Repubblica di Torino. (L. 4 maggio 1983, n. 148, art. 8). [RV553159]<br />

Adozione - Adozione dei minori - Dichiarazione di adottabilità -<br />

Stato di abbandono.<br />

Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità<br />

ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel<br />

minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile<br />

per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia<br />

dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea<br />

per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore,<br />

secondo una valutazione che, involgendo un accertamento di fatto, spetta al<br />

giudice di merito.<br />

* Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4503, <strong>La</strong> Corte c. Trapani. (L. 4<br />

maggio 1983, n. 184). [RV553355]<br />

Appalto (Contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità<br />

del costruttore) - Decadenza dalla garanzia -<br />

Decorrenza.<br />

Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi<br />

difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena<br />

di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal<br />

giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza<br />

oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta<br />

esecuzione dell’opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione<br />

del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo),<br />

non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza<br />

e semplici sospetti. L’accertamento del momento nel quale detta conoscenza<br />

sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice<br />

di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione<br />

congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.<br />

* Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2002, n. 4622, Cile - Comp. Italiana <strong>La</strong>vori<br />

Edili Spa c. Cond. Via Tesio n. 19 Milano. (C.c., art. 1669).<br />

[RV553388]<br />

Appalto (Contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità<br />

del costruttore) - Estensione ai rapporti tra costruttore<br />

venditore ed acquirente - Ammissibilità.<br />

<strong>La</strong> denuncia di gravi difetti di costruzione, oltre che dal committente<br />

e suoi aventi causa, può essere fatta anche dagli acquirenti dell’immobile,<br />

in base al principio che le disposizioni di cui all’art. 1669 c.c. mirano<br />

a dsiciplinare le conseguenze dannose di quei difetti che incidono<br />

profondamente sugli elementi essenziali dell’opera e che influiscono sulla<br />

durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione e configurano,<br />

quindi, una responsabilità extracontrattuale, sancita per ragioni e finalità<br />

di interesse generale, con la conseguenza che la relativa azione, nonostante<br />

la collocazione della norma tra quelle in materia di appalto, è data<br />

non solo al committente e suoi aventi causa nei confronti dell’appaltatore,<br />

ma anche all’acquirente nei confronti del costruttore venditore.<br />

* Cass. civ., sez. II, 29 marzo 2002, n. 4622, Cile - Compagnia Italiana<br />

<strong>La</strong>vori Edili Spa c. Cond. Via Tesio n. 19 Milano. (C.c., art. 1669; c.c., art.<br />

2055). [RV553389]<br />

Appello <strong>civile</strong> - Domande - Domanda riconvenzionale condizionata<br />

- Appello incidentale.<br />

Nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia esaminato una<br />

domanda riconvenzionale condizionata all’accoglimento della domanda<br />

principale, ritenendola assorbita dal rigetto di quest’ultima, non è richiesto<br />

l’appello incidentale ai fini della devoluzione nel giudizio di secondo grado<br />

della medesima domanda condizionata, essendo necessaria e sufficiente la<br />

sua mera riproposizione a norma dell’art. 346 c.p.c.; viceversa, qualora in<br />

primo gardo la domanda riconvenzionale, avanzata condizionatamente<br />

all’accoglimento della domanda principale, non sia stata dichiarata assorbita<br />

dalla pronuncia di rigetto della principale, ma, a seguito di espresso esame,<br />

il giudice ne abbia dichiarato l’inammissibilità in rito ovvero l’infondatezza<br />

nel merito, l’appellato vincitore in primo grado, che intenda<br />

reiterare in secondo grado la domanda riconvenzionale subordinatamente<br />

all’accoglimento dell’appello principale, ha l’onere di proporre appello incidentale<br />

condizionato.<br />

* Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n. 4212, Cammarano c. Giannotti<br />

Ricci. (C.p.c., art. 343; c.p.c., art. 346). [RV553247]<br />

Appello <strong>civile</strong> - Fascicolo di parte - Memorie di replica - Rilevanza<br />

processuale.<br />

<strong>La</strong> memoria di replica di cui all’art. 190, terzo comma c.p.c. deve<br />

essere presa in considerazione dal giudice alla sola condizione che la parte<br />

l’abbia comunicata all’avversario nei cinque giorni liberi antecedenti<br />

l’udienza, a nulla rilevando che la parte stessa non abbia altresì provveduto<br />

alla comunicazione di una propria comparsa conclusionale al predetto avversario.


58 MASSIMARIO DI LEGITTIMITÀ<br />

* Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n. 4211, Messina Ignazio C c.<br />

SIAD Spa. (C.p.c., art. 190; c.p.c., art. 347; c.p.c., art. 352). [RV553244]<br />

Appello <strong>civile</strong> - Mandato alle liti - Persona giuridica - Incertezza<br />

sull’identità fisica del legale rappresentante.<br />

Non sussiste incertezza sulla persona fisica che ha conferito la procura<br />

nella qualità di legale rappresentante di una persona giuridica – incertezza<br />

che renderebbe invalida la procura stessa e inammissibile l’atto introduttivo<br />

del giudizio (nella specie, atto di citazione in primo grado dinanzi<br />

al tribunale) – allorché risulti idoneamente documentato, mediante la produzione<br />

di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento di<br />

tale qualità ad una ben individuata persona fisica, tenendo anche conto che<br />

l’eventuale illeggibilità della firma non inficia la validità della procura stessa<br />

allorché detta firma sia identica a quella risultante da atti già esistenti al<br />

momento del conferimento e ritualmente prodotti dalla parte.<br />

* Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n. 3116, Gruppo Andidero Finanziario<br />

Immobiliare Srl c. Prov. Bari. (C.p.c., art. 83). [RV552793]<br />

Appello <strong>civile</strong> - Poteri del collegio - Rimessione della causa al<br />

giudice di primo grado - Per nullità del giudizio di primo grado.<br />

<strong>La</strong> decisione deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso,<br />

in uno o più membri, da quello che ha assistito alla discussione della<br />

causa, in violazione dell’art. 276, primo comma, c.p.c., è causa di nullità<br />

della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi<br />

dell’art. 158 c.p.c.; in caso, il giudice d’appello che rilevi detta nullità, è tenuto<br />

a trattenere la causa e a deciderla nel merito, senza rimetterla al giudice<br />

che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, non ricorrendo nella specie<br />

alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall’art. 354<br />

c.p.c., in particolare non essendo il vizio in questione assimilabile al difetto<br />

assoluto di sottoscrizione della sentenza, contemplato dall’art. 161, secondo<br />

comma, del codice di rito, che detta rimessione impone.<br />

* Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2002, n. 4285, Genova c. Buccarelli.<br />

(C.p.c., art. 158; c.p.c., art. 276; c.p.c., art. 161; c.p.c., art. 354).<br />

[RV553273]<br />

Arbitrato e compromesso - Arbitraggio - Conferimento dell’incarico<br />

al terzo arbitratore da parte dei contraenti - Mandato<br />

collettivo.<br />

L’arbitraggio con cui le parti demandano ad un terzo arbitratore la<br />

determinazione, in loro sostituzione, di uno o più elementi di un contratto<br />

concluso ma incompleto, è figura assimilabile ad un mandato collettivo; ne<br />

consegue che il negozio costituente la fonte dei poteri del terzo può essere<br />

revocato anche ad opera di una sola parte qualora ricorra una giusta causa,<br />

trovando applicazione l’art. 1726 c.c.<br />

* Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2002, n. 4283, De Petri c. Baruffaldi. (C.c.,<br />

art. 1726; c.c., art. 1349). [RV553272]<br />

Arbitrato e compromesso - Arbitrato rituale - Concessioni di<br />

pubblici servizi - Collegi previsti dall’art. 24 R.D. n. 2578/<br />

1925.<br />

I collegi previsti dall’art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n.<br />

2578, ai quali è demandata, per il caso di mancato accordo tra le parti, la<br />

liquidazione dell’indennità dovuta agli ex concessionari di pubblici servizi,<br />

in ipotesi di assunzione diretta di questi da parte del comune, hanno natura<br />

di collegi arbitrali rituali.<br />

* Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3026, Com. Mottola c. D’Auria Domenico<br />

ed altre. (R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, art. 24). [RV552722]<br />

Arbitrato e compromesso - Arbitri - Nomina - Nomina sostitutiva<br />

da parte del presidente del tribunale.<br />

In tema di arbitrato, il presidente del tribunale chiamato a designare<br />

l’arbitro in sostituzione della parte inerente svolge una funzione di volontaria<br />

giurisdizione di carattere non contenzioso e sostanzialmente suppletivo<br />

della carente attività negoziale di parte, con la conseguenza che, al provvedimento<br />

di nomina (così come a quello di revoca), non può<br />

legittimamente riconoscersi portata decisoria, giacché, se la nomina viene<br />

effettuata, ne potrà essere controllata la validità in qualsiasi sede (e, anzitutto,<br />

dallo stesso collegio arbitrale), mentre, se essa viene negata (o, una<br />

volta compiuta, viene poi revocata), sarà sempre la parte inadempiente a do-<br />

ver rispondere dell’eventuale pregiudizio subito dalla controparte nelle normali<br />

sedi contenziose.<br />

* Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n. 3129, Associazione Temporanea<br />

di Imprese De Paolis c. Fibreno Scrl. (C.p.c., art. 810). [RV552806]<br />

Arbitrato e compromesso - Competenza - Arbitrato rituale -<br />

Atto di autonomia privata.<br />

Dalla natura privata dell’arbitrato rituale e del dictum che lo definisce<br />

e dalla qualificazione del relativo procedimento come ontologicamente<br />

alternativo alla giurisdizione statale discende che il compromesso e la<br />

clausola compromissoria si pongono quali patti di deroga alla giurisdizione,<br />

con la conseguenza che il contrasto sulla deferibilità agli arbitri di una determinata<br />

controversia è da considerare non già una questione di competenza,<br />

bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o alla interpretazione<br />

del compromesso o della clausola compromissoria.<br />

* Cass. civ., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3026, Com. Mottola c. D’Auria Domenico<br />

ed altre. (C.p.c., art. 825; c.p.c., art. 827; L. 5 gennaio 1994, n. 25).<br />

[RV552721]<br />

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità.<br />

Nel giudizio di legittimità avverso la decisione resa dalla corte<br />

d’appello sull’impugnazione per nullità del lodo non è ammesso introdurre<br />

questioni che, direttamente o indirettamente, si risolvano in un sindacato<br />

sulla motivazione del lodo.<br />

* Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2002, n. 3121, Presidenza del Consiglio dei<br />

Ministri ed altri c. Cons. Coop. Costruzioni. (C.p.c., art. 829; c.p.c., art.<br />

830; L. 5 gennaio 1994, n. 25; c.p.c., art. 360). [RV552798]<br />

Arbitrato e compromesso - Lodo - Impugnazione - Casi di nullità.<br />

<strong>La</strong> natura di giudizi di mera legittimità delle impugnazioni dei lodi<br />

arbitrali, devolute alla competenza della corte d’appello, non esclude, ove<br />

siano denunciati errori nel procedimento, il potere-dovere di procedere<br />

all’apprezzamento dell’attività svolta nel processo dalle parti o dagli arbitri<br />

ed all’esame degli elementi di fatto risultanti dagli atti acquisiti al processo<br />

stesso, al fine di accertare la sussistenza della dedotta nullità. Infatti, in quella<br />

sede, la corte d’appello ha il potere di apprezzare e valutare anche il fatto<br />

extraprocessuale, che abbia tuttavia rilevanza nel processo, così come acquisito<br />

dal giudice a quo.<br />

* Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2002, n. 4492, Impresa Salinardi c. Cons.<br />

Sviluppo Ind. Potenza. (C.p.c., art. 829; c.p.c., art. 828; c.p.c., art. 830).<br />

[RV553347]<br />

Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni -<br />

Surrogazione legale dell’assicuratore - Condizioni.<br />

Il diritto di surroga nelle ragioni dell’assicurato di cui all’art. 1916<br />

c.c. non sorge in modo automatico, per effetto del pagamento dell’indennità<br />

assicurativa, essendo, per converso, sottoposto alla condizione che l’assicuratore<br />

richieda al danneggiante il rimborso dell’indennità.<br />

* Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n. 4211, Messina Ignazio C c.<br />

SIAD Spa. (C.c., art. 1916). [RV553246]<br />

Assicurazione (Contratto di) - Assicurazione contro i danni -<br />

Surrogazione legale dell’assicuratore - Cose oggetto di contratto<br />

di trasporto.<br />

In tema di assicurazione contro i danni relativa a cose oggetto di<br />

contratto di trasporto, la surrogazione dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato<br />

(art. 1916 c.c.) realizza una successione particolare nel credito, trasferendo<br />

all’assicuratore stesso tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto<br />

in capo al destinatario-assicurato nei confronti del vettore, compresi<br />

quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all’atto della surrogazione,<br />

con la conseguenza che l’assicuratore è legittimato ad agire in surrogazione<br />

contro il vettore, per il risarcimento del danno dovuto a sottrazione<br />

del carico, anche qualora il destinatario-assicurato non abbia richiesto<br />

la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo anche tale facoltà – per la<br />

quale l’art. 1689, comma primo, c.c. non prevede un termine finale – essere<br />

esercitata dall’assicuratore medesimo.<br />

* Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2002, n. 4211, Messina Ignazio C c.<br />

SIAD Spa. (C.c., art. 1689; c.c., art. 1916). [RV553245]

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