09.06.2013 Views

Dott. Stefano SIMONAZZI - Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini

Dott. Stefano SIMONAZZI - Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini

Dott. Stefano SIMONAZZI - Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_6<br />

ACCERTAMENTI SANITARI SUI LAVORATORI<br />

Gli accertamenti sanitari a fini idoneativi, che possono essere eseguiti sul personale dipendente ai<br />

sensi e per gli effetti della legislazione attuale, si prefiggono due obbiettivi, tra loro comunque<br />

COMPLEMENTARI [Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, Sentenza n. 1728 del 21.01.2005] :<br />

a. TUTELA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE<br />

La pertinenza della valutazione dell’idoneità alla mansione specifica, strettamente mirata alla<br />

tutela del rischio occupazionale, è a carico esclusivamente del MC/MA incaricato dal Ddl, ed è a<br />

tutt’oggi espressamente e chiaramente LIMITATA alle situazioni di accertata esposizione lavorativa<br />

a "fattori di rischio residuo per la salute" normati dalle leggi vigenti, ex articolo 41, comma 1,<br />

lettera a), del D.Lgs. 81/08.<br />

Le attività di sorveglianza sanitaria e sorveglianza medica della radioprotezione, previste ex lege,<br />

costituiscono d’altro canto ed attualmente le UNICHE situazioni in cui è possibile, da parte del Ddl,<br />

effettuare una valutazione idoneativa sui propri dipendenti per mezzo di un sanitario da lui<br />

incaricato (MC/MA), senza violare peraltro il divieto di carattere “generale” individuato<br />

dall'articolo 5, comma 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300.<br />

b. VERIFICA DELLO STATO DI SALUTE DEL DIPENDENTE<br />

Nella verifica della idoneità al lavoro non correlabile con l'esposizione ad uno specifico RISCHIO<br />

PROFESSIONALE, richiesta sia dal Ddl che dal dipendente (i.e. a seguito di ripetute/prolungate<br />

assenze per malattie, od altri eventi che abbiano fatto insorgere dei dubbi sull'integrità psico-fisica<br />

del lavoratore), per altro verso, si configura esclusivamente l'applicabilità della disposizione<br />

normativa collegata al precitato articolo 5, comma 3, della L. 300/70.<br />

Tale verifica NON può quindi essere affidata, pena illiceità, al MC/MA aziendale, soggetto in<br />

dipendenza gerarchica (funzionale, o semplicemente economica) dal Ddl, ma deve essere invece<br />

espletata a cura dei Servizi di Medicina Legale delle aziende UU.SS.LL., o di altri enti<br />

pubblici/istituti specializzati di diritto pubblico (i.e. Commissioni Mediche di Verifica,<br />

Dipartimenti universitari di Medicina Legale).<br />

In questi casi il giudizio espresso dal pertinente Collegio, o Commissione, si riferisce<br />

genericamente alla complessiva capacità lavorativa (idoneità generica al lavoro), ovvero alla<br />

capacità in relazione a "profili professionali" definiti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro<br />

(C.C.N.L.), ma prescinde dalla VALUTAZIONE DEI RISCHI delle diverse attività lavorative e non è<br />

pertanto - ed ogni caso - automaticamente traducibile nell'espressione di un giudizio di idoneità<br />

alla mansione specifica quale risulta essere, viceversa, quello formulato dal MC/MA.<br />

Può essere al contempo utile segnalare che compito dello stesso Collegio medico-legale è anche<br />

quello di accertare quali siano le mansioni che il dipendente, riconosciuto fisicamente inidoneo in<br />

via “permanente” allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, possa svolgere senza cambiamenti<br />

di profilo disciplinare, o di disciplina [ex art. 16, D.P.R. 761/79, ed art. 16, D.P.R. 384/90] .

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!