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Dott. Stefano SIMONAZZI - Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini

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S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_1<br />

MODIFICHE ED INNOVAZIONI IN TEMA DI<br />

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI:<br />

L’ESPERIENZA 2000-2010 DEL POLICLINICO “UMBERTO I”<br />

<strong>Stefano</strong> Simonazzi°^, Francesca Cardoni°<br />

° Dip. Medicina Legale, Medicina del Lavoro<br />

1 a Facoltà di Medicina e Chirurgia<br />

Università degli Studi di Roma "La Sapienza”<br />

^ Servizio di Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica<br />

<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I” di Roma


Premesse<br />

S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_2<br />

Ad oltre quindici anni dall’emanazione del DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626,<br />

ed a fronte dell’entrata in vigore il 15 maggio 2008 del D.LGS. 81/08, la tutela sanitaria del personale<br />

delle strutture ospedaliere, potenzialmente esposto all’azione lesiva di molteplici FATTORI DI RISCHIO<br />

RESIDUO PER LA SALUTE nell’ambito delle attività di assistenza ai pazienti, costituisce per il MEDICO<br />

COMPETENTE/AUTORIZZATO (MC/MA) uno degli aspetti gestionali maggiormente impegnativi.<br />

Nonostante si siano susseguite, anche di recente, numerose indicazioni da parte di vari enti ed<br />

organizzazioni, infatti, non risulta essere ancora unanimemente condiviso tra le diverse figure<br />

professionali aziendali interessate alle tematiche della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di<br />

lavoro un franco consenso sulle PROCEDURE OPERATIVE da applicare a tal fine.<br />

Si ritiene utile, pertanto, apportare un contributo rappresentato dall’esperienza maturata in un<br />

decennio di attività dal Servizio di Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica dell’<strong>Azienda</strong><br />

Policlinico “Umberto I” di Roma - nel contesto dell’attuazione di un SISTEMA DI QUALITÀ e nel<br />

rispetto, tra l’altro, delle specifiche LINEE GUIDA formulate sia dai gruppi di lavoro delle Regioni<br />

italiane che dal comitato scientifico della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale<br />

(SIMLII) - al fine di definire delle modalità applicative per le misure di sorveglianza sanitaria degli<br />

operatori ospedalieri che risultino valide in termini preventivi, senza al contempo incorrere in un<br />

dispendio di risorse, od in un’eccessiva “medicalizzazione”.<br />

Definizione dell’esposizione, quadro normativo, misure di tutela<br />

In prima istanza è necessario procedere ad una chiara, obbiettiva e parametrabile definizione<br />

dell’esposizione ai differenti “agenti di rischio”<br />

[… Omnia venena sunt. Sola dosis venenum facit …, Teofrastus Bombastus von<br />

Hoenheim, detto “Paracelso”, 1493-1541, Alchimista] , nel contesto delle attività di VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI PER LA<br />

SALUTE, che costituiscono il primo e vincolante atto operativo in capo alla figura del Datore di lavoro<br />

(Ddl), ma anche al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ed al MC/MA, ai<br />

sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 2087 del Codice civile e dello stesso decreto<br />

81/08 e s.m.i. [ex artt. 15, 17, 18, 25, 28 e 29] .<br />

E’ solo dall’esito di tale valutazione, infatti, che discende una corretta identificazione di TUTTE le<br />

misure di prevenzione e protezione da adottare per un’efficace tutela del personale esposto: dalla<br />

“formazione specifica” dei lavoratori, alle relative “procedure organizzative ed operative di sicurezza”,<br />

nonché ai “protocolli mirati” di sorveglianza sanitaria/sorveglianza medica della radioprotezione.<br />

Una compiuta attuazione delle misure così identificate, d’altro canto, si rende necessaria per le<br />

riconosciute conseguenze negative sull’organismo - in particolare in termini di “malattie<br />

professionali/tecnopatie, o malattie correlate con il lavoro”, di natura sia DETERMINISTICA che<br />

STOCASTICA - che si possono realizzare a seguito di inadeguate misure/procedure di sicurezza e/o<br />

comportamenti scorretti, adottati dagli operatori sanitari durante le attività di assistenza ai pazienti.


S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_3<br />

Il RISPETTO DELLA DIGNITÀ DEL LAVORATORE<br />

e la TUTELA DEL SUO BENESSERE PSICOFISICO<br />

dovrebbero costituire gli obbiettivi primari ed irrinunciabili<br />

di tutte le misure di prevenzione e protezione in <strong>Azienda</strong><br />

Principali riferimenti legislativi in tema di<br />

TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI<br />

CODICE CIVILE (1942)<br />

L'art. 2087 del Codice Civile ("Tutela delle condizioni di lavoro") definisce i principi<br />

fondamentali per la tutela dei lavoratori: L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio<br />

dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono<br />

necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.<br />

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1947)<br />

Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della<br />

collettività.<br />

Tale principio è ribadito e rafforzato, tra le altre, dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.<br />

5172/79, che sancisce il Diritto alla salute come diritto assoluto ed inalienabile.<br />

LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300<br />

"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività<br />

sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. Statuto dei lavoratori".<br />

Art. 5 ("Accertamenti sanitari"): Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla<br />

idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. ... - omissis - ... Il<br />

datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti<br />

pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.<br />

Il disposto dell’art. 5 vieta quindi esplicitamente al Ddl di eseguire accertamenti sanitari per una<br />

VERIFICA DELLO STATO DI SALUTE sui propri dipendenti, mirati ad accertarne l'idoneità al lavoro, a<br />

meno che questi non vengano eseguiti attraverso ben identificate strutture pubbliche che operano in<br />

regime di "terzietà" nei confronti delle aziende.<br />

Il D.P.R. 321/56, ed i successivi decreti legislativi 230/95, 66/03, ed 81/08 impongono d’altro<br />

canto al Ddl di sottoporre a visite mediche mirate all'accertamento di un'idoneità specifica i<br />

dipendenti oggettivamente esposti a ben definiti fattori di rischio ad opera di un "medico<br />

competente" di libera scelta dell'imprenditore [ex art. 41, c. 1, l. a), D.Lgs. 81/08] .


S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_4<br />

CHI E’ IL MEDICO COMPETENTE?<br />

Il Medico Competente [ex art. 25, c. 1, ll. a) e b), D.Lgs. 81/08] “… collabora con il datore di lavoro e con il<br />

servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della<br />

programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della<br />

attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori,<br />

all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e<br />

alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed<br />

esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e<br />

valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della<br />

responsabilità sociale; … programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41<br />

attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli<br />

indirizzi scientifici più avanzati …”<br />

Il MC/MA costituisce, pertanto e modernamente, una figura rilevante del sistema aziendale di<br />

prevenzione, quale consulente di elevata professionalità del Ddl, che risponde in prima persona [ex<br />

art. 18, c. 1, l. g), e c. 2, D.Lgs. 81/08] dell’attuazione di misure obbligatorie di “sorveglianza sanitaria” per delega<br />

di funzioni non esperibili, a seguito della valutazione dei rischi residui, nel rispetto della vigente<br />

legislazione, ed ai fini di una compiuta garanzia dei dipendenti, con la formulazione dei giudizi di<br />

idoneità alla mansione specifica.<br />

Il documento nazionale di “LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL D.LGS. 626/94”, elaborato a cura<br />

della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome [Documento n. 9, Definizione, ruolo e<br />

funzioni del medico competente. 2a ed., <strong>Azienda</strong> USL di Ravenna, aprile 1999, pag. 260] , specifica inoltre che “Il Datore di lavoro,<br />

coadiuvato dal medico competente, è tenuto ad attivarsi per rintracciare nell'ambito dell'azienda<br />

un'adeguata collocazione del dipendente. Il datore di lavoro, in altre parole, non può ignorare il<br />

giudizio del medico competente, il quale a sua volta deve attuare lo sforzo di uscire dalla<br />

consuetudine di formulare giudizi di idoneità dubbi o quello che è peggio ambigui, per dare,<br />

invece, indicazioni chiare e precise.<br />

La collaborazione tra Ddl e MC/MA, rimanendo in tema di contratto, può soddisfare<br />

efficacemente, pertanto, quella che si definisce una “cooperazione creditoria” nei confronti del<br />

lavoratore.


S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_5<br />

VALUTAZIONE DEI “RISCHI RESIDUI PER LA SALUTE”<br />

Il D.Lgs. 81/08, Capo III, Sezione II, ex art. 28, (“Oggetto della valutazione dei rischi”), precisa<br />

che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature<br />

di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi<br />

di lavoro, deve riguardare tutti i RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI, ivi compresi<br />

quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati<br />

allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli<br />

riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26<br />

marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da<br />

altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la<br />

prestazione di lavoro”.<br />

E’ fondamentale il ruolo che riveste una corretta effettuazione della valutazione dei rischi residui,<br />

alla quale deve contribuire costruttivamente il MC/MA [ex art. 29, c. 1, D.Lgs. 81/08] , anche attraverso la<br />

programmazione e l’impiego di metodiche quali/quantitative per la determinazione dei LIVELLI DI<br />

ESPOSIZIONE dei lavoratori ad agenti potenzialmente lesivi per la salute.<br />

Solo una precisa definizione della tipologia, dell’entità e della durata dell’esposizione ai fattori di<br />

rischio può consentire, d’altro canto, di procedere a:<br />

I. identificare i soggetti realmente esposti;<br />

II. predisporre le misure di prevenzione e protezione tecniche, procedurali ed organizzative,<br />

collettive ed individuali, più idonee a ridurre efficacemente il “rischio residuo”;<br />

III. individuare corrette misure di prevenzione sanitaria, tra le quali sono comprese le attività di<br />

“sorveglianza sanitaria/sorveglianza medica della radioprotezione”;<br />

IV. impostare adeguati programmi di formazione specifica.<br />

Definizione di “rischio residuo per la salute”: probabilità [possibilità] di sviluppare una malattia<br />

professionale/malattia lavoro-correlata, a seguito dell’azione di “rischi specifici” cui un<br />

individuo/gruppo risulta effettivamente esposto, nelle normali condizioni operative e durante<br />

l’orario di lavoro.<br />

Definizione di “esposizione effettiva”: situazione oggettivabile/parametrabile, attraverso misure di<br />

monitoraggio ambientale e/o biologico, in cui l’organismo umano può realmente assorbire una<br />

dose [intake] del fattore di rischio occupazionale [SOSTANZE/PREPARATI PERICOLOSI, ENERGIA TRASMESSA DA AGENTI FISICI, MICRORGANISMI<br />

PATOGENI] , o comunque essere sottoposto all’azione continuativa di agenti lesivi per la salute [anche di tipo<br />

ergonomico/organizzativo, quali MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI/PAZIENTI, attività con VIDEOTERMINALI, LAVORO NOTTURNO] .


S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_6<br />

ACCERTAMENTI SANITARI SUI LAVORATORI<br />

Gli accertamenti sanitari a fini idoneativi, che possono essere eseguiti sul personale dipendente ai<br />

sensi e per gli effetti della legislazione attuale, si prefiggono due obbiettivi, tra loro comunque<br />

COMPLEMENTARI [Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, Sentenza n. 1728 del 21.01.2005] :<br />

a. TUTELA DELLA SALUTE DEL LAVORATORE<br />

La pertinenza della valutazione dell’idoneità alla mansione specifica, strettamente mirata alla<br />

tutela del rischio occupazionale, è a carico esclusivamente del MC/MA incaricato dal Ddl, ed è a<br />

tutt’oggi espressamente e chiaramente LIMITATA alle situazioni di accertata esposizione lavorativa<br />

a "fattori di rischio residuo per la salute" normati dalle leggi vigenti, ex articolo 41, comma 1,<br />

lettera a), del D.Lgs. 81/08.<br />

Le attività di sorveglianza sanitaria e sorveglianza medica della radioprotezione, previste ex lege,<br />

costituiscono d’altro canto ed attualmente le UNICHE situazioni in cui è possibile, da parte del Ddl,<br />

effettuare una valutazione idoneativa sui propri dipendenti per mezzo di un sanitario da lui<br />

incaricato (MC/MA), senza violare peraltro il divieto di carattere “generale” individuato<br />

dall'articolo 5, comma 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300.<br />

b. VERIFICA DELLO STATO DI SALUTE DEL DIPENDENTE<br />

Nella verifica della idoneità al lavoro non correlabile con l'esposizione ad uno specifico RISCHIO<br />

PROFESSIONALE, richiesta sia dal Ddl che dal dipendente (i.e. a seguito di ripetute/prolungate<br />

assenze per malattie, od altri eventi che abbiano fatto insorgere dei dubbi sull'integrità psico-fisica<br />

del lavoratore), per altro verso, si configura esclusivamente l'applicabilità della disposizione<br />

normativa collegata al precitato articolo 5, comma 3, della L. 300/70.<br />

Tale verifica NON può quindi essere affidata, pena illiceità, al MC/MA aziendale, soggetto in<br />

dipendenza gerarchica (funzionale, o semplicemente economica) dal Ddl, ma deve essere invece<br />

espletata a cura dei Servizi di Medicina Legale delle aziende UU.SS.LL., o di altri enti<br />

pubblici/istituti specializzati di diritto pubblico (i.e. Commissioni Mediche di Verifica,<br />

Dipartimenti universitari di Medicina Legale).<br />

In questi casi il giudizio espresso dal pertinente Collegio, o Commissione, si riferisce<br />

genericamente alla complessiva capacità lavorativa (idoneità generica al lavoro), ovvero alla<br />

capacità in relazione a "profili professionali" definiti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro<br />

(C.C.N.L.), ma prescinde dalla VALUTAZIONE DEI RISCHI delle diverse attività lavorative e non è<br />

pertanto - ed ogni caso - automaticamente traducibile nell'espressione di un giudizio di idoneità<br />

alla mansione specifica quale risulta essere, viceversa, quello formulato dal MC/MA.<br />

Può essere al contempo utile segnalare che compito dello stesso Collegio medico-legale è anche<br />

quello di accertare quali siano le mansioni che il dipendente, riconosciuto fisicamente inidoneo in<br />

via “permanente” allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, possa svolgere senza cambiamenti<br />

di profilo disciplinare, o di disciplina [ex art. 16, D.P.R. 761/79, ed art. 16, D.P.R. 384/90] .


S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_7<br />

Onde evitare una sovrapposizione conflittuale, quanto francamente errata, delle due norme non si<br />

può che considerare pertanto la legislazione vigente sugli accertamenti sanitari obbligatori come<br />

specifica deroga al comma 1 dell'articolo 5 dello “Statuto dei lavoratori”:<br />

dove il ciclo produttivo aziendale espone concretamente i lavoratori a rischi residui per la salute,<br />

che possono comportare una probabilità di insorgenza per MALATTIE PROFESSIONALI, la legge<br />

impone al Datore di lavoro di assumersi l'onere economico della prevenzione sanitaria ad opera<br />

del Medico Competente/Medico Autorizzato, operante nel contesto di un Servizio di Medicina<br />

del Lavoro e Radioprotezione Medica;<br />

dove, viceversa, non esiste un’esposizione a rischio normato per “tecnopatia” la norma di<br />

riferimento resta il comma 3 dell'articolo 5 della L. 300/70, che riveste del resto carattere di<br />

tutela più generale (e pertanto gerarchicamente prevalente, nell’ordinamento italiano, su norme<br />

specifiche di tutela).<br />

E’ possibile individuare peraltro delle soluzioni RAZIONALI, RISPETTOSE sia della norma che della<br />

dignità dei “prestatori d’opera”, che consentono di realizzare una tutela effettiva di tutte le figure<br />

interessate: Ddl, RSPP, Esperto Qualificato e MC/MA, oltre che di ciascun singolo dipendente.<br />

Le SOLUZIONI OPERATIVE, adottate di concerto tra Direzione Generale, Direzione<br />

Sanitaria, Servizio di Prevenzione e Protezione, Servizio di Medicina del Lavoro e<br />

Radioprotezione Medica e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell’<strong>Azienda</strong><br />

Policlinico “Umberto I”, nel compiuto rispetto delle norme vigenti, sono riportate nel<br />

successivo schema di flusso.


S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_8<br />

Direzione <strong>Azienda</strong>le/Sanitaria,<br />

Gestione Risorse Umane,<br />

Direzioni DAI/AFC<br />

Servizio Prevenzione e Protezione<br />

Richiesta correlata<br />

al rischio lavorativo “specifico”<br />

(ex artt. 25 e 41, D.Lgs. 81/08; artt. 83-85,<br />

D.Lgs. 230/95; art. 14, D.Lgs. 66/03;<br />

art. 34, D.P.R. 321/56)<br />

Convocazione del dipendente a controllo<br />

medico, per attività di s.s o s.m.<br />

(visita “preventiva”/“straordinaria”)<br />

Istituzione/aggiornamento Documento<br />

sanitario/DoSP, eventuale esecuzione di<br />

accertamenti integrativi<br />

Formulazione del giudizio di idoneità alla<br />

mansione specifica<br />

INPUT<br />

Istanza di valutazione dell’idoneità al<br />

lavoro per motivi di salute<br />

Dipendente<br />

(ex art. 41, c. 1, l. b),<br />

D.Lgs. 81/08)<br />

Medico Competente/Medico Autorizzato,<br />

(colloquio informativo)<br />

OUTPUT Note informative/di aggiornamento per:<br />

Direzione <strong>Azienda</strong>le/Sanitaria,<br />

Gestione Risorse Umane,<br />

Direzioni DAI/AFC,<br />

RSPP, EQ, RLS<br />

A<br />

Richiesta non correlata<br />

con rischio lavorativo<br />

“specifico”<br />

Attività di counselling,<br />

“raccomandazioni”per:<br />

- Dipendente<br />

- Direzione <strong>Azienda</strong>le/Sanitaria<br />

- Gestione Risorse Umane<br />

- Direzioni DAI/AFC<br />

- Servizio Prevenzione e Protezione<br />

OUTPUT<br />

B


S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_9<br />

A<br />

Procedure “idoneative”<br />

per la<br />

tutela della salute dei lavoratori<br />

(procedura aziendale PRD E02)<br />

(procedur02)<br />

Certificazione dei “giudizi di idoneità alla<br />

mansione specifica”<br />

Gestione delle “idoneità con<br />

prescrizione/limitazione”<br />

Gestione delle inidoneità “temporanee”<br />

(ex art. 42, D.Lgs. 81/08; art. 86, D.Lgs. 230/95;<br />

art. 15, D.Lgs. 66/03),<br />

o “definitive”<br />

o<br />

“definitive”<br />

Prosecuzione attività lavorativa per le<br />

lavoratrici gestanti<br />

(ex art. 20, D.Lgs. 151/2001)<br />

Verifica attività lavorativa notturna<br />

(ex art. 14, D.Lgs. 66/03)<br />

Gestione copie del<br />

“giudizio di idoneità”<br />

e/o del<br />

Documento Sanitario/DoSP<br />

B<br />

Interventi a carattere<br />

“consulenziale”<br />

Verifica dello stato di salute,<br />

attuazione art. 5, c. 3, L. 300/70<br />

(procedura aziendale PRD E01)<br />

Attuazione divieto di esposizione per le<br />

lavoratrici gestanti<br />

(ex artt. 6, 7, 8 e 53, D.Lgs. 151/2001)<br />

Gestione delle richieste di<br />

lavoro straordinario<br />

per destinatari di “prescrizioni-<br />

limitazioni” da parte del MC/MA<br />

Gestione dei soggetti<br />

temporaneamente/definitivamente non<br />

idonei, o con invalidità civile/disabili (*)<br />

Gestione dei soggetti<br />

con patologie trasmissibili<br />

e/o dipendenza da alcool e/o<br />

sostanze psicotrope (*)<br />

(*) in collaborazione con:<br />

- Direzione Sanitaria<br />

- Direzioni DAI/AFC/UOC<br />

- Medici Specialisti<br />

- Medici Servizi pubblici (SERT)<br />

- OO.SS.


S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_10<br />

SORVEGLIANZA SANITARIA<br />

Definizione di ”sorveglianza sanitaria”: misura di prevenzione secondaria delle “malattie<br />

professionali/tecnopatie” e/o “malattie correlate con il lavoro” [work related diseases, WRDs] , attuata nei<br />

confronti del personale che risulta ESPOSTO all’azione di rischi specifici per la salute nelle normali<br />

condizioni operative.<br />

Le attività di controllo medico a carico del MC/MA non possono e non devono vicariare, d’altro<br />

canto, una mancata/inadeguata/insufficiente attuazione di misure di prevenzione primaria<br />

(eliminazione/contenimento/limitazione del rischio alla fonte, sostituzione di ciò che è pericoloso<br />

con ciò che non è pericoloso, o lo è meno) [ex art. 15, D.Lgs. 81/08] , gerarchicamente preminenti su quelle di<br />

tutela sanitaria.<br />

Definizione di ”malattia professionale” (o tecnopatia) e/o WRDs: modificazione peggiorativa<br />

dello stato di salute, a carattere cronico-degenerativo, caratterizzata da una prevedibilità<br />

dell’evento patologico e conseguente all’azione diluita nel tempo di noxae lesive di origine<br />

occupazionale.<br />

Indicazioni per la “sorveglianza sanitaria”: i protocolli adottati dal Medico Competente si<br />

devono contraddistinguere per il rispetto di principi di GIUSTIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE ed<br />

OTTIMIZZAZIONE degli accertamenti … mirati al rischio … individuati per un compiuto<br />

adempimento del disposto ex articolo 41, D.Lgs. 81/08 [“Linee guida …” delle Regioni, Documento n. 9, Ruolo e funzioni del<br />

Medico Competente, p. 256; Linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, SIMLII, settembre 2004; Codice Etico per gli operatori di Medicina del Lavoro,<br />

International Commission on Occupational Health (ICOH), 2006] .<br />

Le scelte in tema di tutela sanitaria dei lavoratori, d’altronde, devono tenere conto delle conoscenze<br />

scientificamente documentate sugli effetti delle esposizioni [evidence based occupatinal health prevention] , e risultare<br />

al contempo condivisibili e verificabili [Linee guida delle Regioni, 1999 e SIMLII, 2004] .<br />

Gli obbiettivi dell’azione sanitaria preventiva sono costituiti dalla valutazione della persistenza di<br />

una stato di BENESSERE PSICO-FISICO negli individui esposti ad agenti chimici, fisici, biologici e<br />

ergonomico-organizzativi, ed al contempo dall’individuazione, la più precoce possibile, di<br />

eventuali ed iniziali "effetti avversi" sulla salute di origine occupazionale per la prevenzione delle<br />

malattie professionali e delle malattie correlate con il lavoro [ex art. 2, c. 1, ll. da m) a q), ed art. 15, c. 1, ll. l), m), e t),<br />

D.Lgs. 81/08] .<br />

Anche la richiesta degli “accertamenti integrativi” alla visita medica effettuata dal MC/MA deve<br />

dunque essere sempre giustificata dall'esigenza di escludere le condizioni anatomo-funzionali che<br />

potrebbero costituire motivo di INIDONEITÀ, o IDONEITÀ CON PRESCRIZIONI/LIMITAZIONI ad un<br />

rischio connesso con una mansione specifica [ed in particolare con il profilo di “rischio residuo mansionale”, ex art. 28, c. 2, l. f),<br />

D.Lgs. 81/08] .<br />

L’effettiva attuazione dei controlli sanitari è peraltro attestata dalla formulazione, da parte dello<br />

stesso MC/MA, di un giudizio di idoneità alla mansione specifica, anche in caso di idoneità piena<br />

(in assenza di controindicazioni) [ex art. 41, c. 6-bis, D.Lgs. 81/08] .<br />

Il concetto di idoneità che il Medico Competente/Medico Autorizzato è chiamato ad esprimere è<br />

pertanto strettamente finalizzato ad evitare che i RISCHI SPECIFICI, propri di una mansione<br />

lavorativa, possano avere ripercussioni negative sulla salute e/o peggiorare le condizioni di salute<br />

dei prestatori d'opera.


S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_11<br />

ESPOSIZIONI A “RISCHI RESIDUI PER LA SALUTE” PER LE QUALI È PREVISTO, EX LEGE, L’OBBLIGO DI<br />

MISURE DI “SORVEGLIANZA SANITARIA E SORVEGLIANZA MEDICA DELLA RADIOPROTEZIONE” (SS/SM),<br />

EX ART. 41, C. 1, L. A), D.LGS. 81/08<br />

Fattore di rischio Riferimento di legge<br />

Agenti chimici<br />

pericolosi<br />

Piombo inorganico<br />

Artt. 224 e 229,<br />

D.Lgs. 81/08<br />

Art. 229, Allegato XXXIX,<br />

D.Lgs. 81/08<br />

“Livello d’azione”<br />

oltre il quale si attiva la SS/SM<br />

Rischio superiore a “irrilevante”<br />

PbA(40 ore/settimana) > 0,075 mg/m 3<br />

PbB > 40 μg/100 ml di sangue<br />

Periodicità del controllo<br />

Annuale, o con<br />

periodicità diversamente<br />

stabilita<br />

Annuale, o con<br />

periodicità diversamente<br />

stabilita<br />

Amianto Art. 259, D.Lgs. 81/08 Non individuato ex lege Almeno triennale<br />

Agenti cancerogeni<br />

e mutageni<br />

Rumore Artt. 185 e 196,<br />

D.Lgs. 81/08<br />

Vibrazioni<br />

Radiazioni<br />

ionizzanti<br />

Ambiente<br />

iperbarico<br />

Art. 242, D.Lgs. 81/08 Non individuato ex lege<br />

Artt. 185 e 204,<br />

D.Lgs. 81/08<br />

Artt. da 83 a 87,<br />

D.Lgs. 230/95<br />

Radiazioni U.V.-I.R. Artt. 185 e 218,<br />

D.Lgs. 81/08<br />

Esposizione<br />

“potenziale” ad<br />

agenti biologici<br />

Esposizione<br />

“deliberata” ad<br />

agenti biologici<br />

Movimentazione<br />

manuale dei<br />

carichi/pazienti<br />

Attività con<br />

videoterminali<br />

LEX8h > 85 dB(A),<br />

ppeak > 140 Pa<br />

A(8) > 0,5 m/s 2 corpo int.<br />

A(8) > 2,5 m/s 2 arto sup.<br />

Classe “A”, dose eff. glob. > 6<br />

mSv/anno<br />

Classe “B”, dose eff. glob. >1-6<<br />

mSv/anno<br />

Art. 34, D.P.R. 321/56 Esposizioni a pressioni ambientali<br />

>1,5-2,5< bar<br />

Art. 271, D.Lgs. 81/08 Non individuato ex lege<br />

ex art. 279, D.Lgs. 81/08 Non individuato ex lege<br />

Annuale, o con<br />

periodicità diversamente<br />

stabilita<br />

Annuale, o con<br />

periodicità diversamente<br />

stabilita<br />

Annuale, o con<br />

periodicità diversamente<br />

stabilita<br />

Semestrale<br />

Annuale<br />

Bimestrale<br />

Non individuato ex lege Annuale, o con<br />

periodicità inferiore<br />

art. 168, D.Lgs. 81/08 I.S. > 0,75 (raccomandato)<br />

I.MAPO > 1,50 (raccomandato)<br />

ex art. 176, D.Lgs. 81/08<br />

Lavoro notturno Art. 14, D.Lgs. 66/03<br />

> 20 ore settimanali, età < 50 aa<br />

> 20 ore settimanali, età > 50 aa, o<br />

classificati come “idonei con<br />

prescrizioni”<br />

- Turni notturni, h. 24.00- 05.00,<br />

con frequenza > di 80/anno<br />

- Definizione in contratti collettivi<br />

Consigliata fra duecinque<br />

anni<br />

(da “linee guida”<br />

nazionali)<br />

Annuale, o con<br />

periodicità diversamente<br />

stabilita<br />

Annuale, o con<br />

periodicità diversamente<br />

stabilita<br />

Quinquennale<br />

Biennale<br />

Almeno biennale


S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_12<br />

TIPOLOGIE DEI CONTROLLI SANITARI<br />

VISITA PREVENTIVA IN FASE “PREASSUNTIVA” [ex art. 41, c. 2, l. e-bis), D.Lgs. 81/08]<br />

Controllo sanitario possibile prima dell’assunzione del personale; di pertinenza del MC/MA solo<br />

per i soggetti che saranno esposti ad agenti di rischio residuo per la salute, al fine di accertare ex<br />

ante l’assenza di “controindicazioni” mediche<br />

VISITA PREVENTIVA [ex art. 41, c. 2, l. a), D.Lgs. 81/08]<br />

Controllo sanitario da effettuarsi prima dell’inizio dell’esposizione degli operatori agli agenti di<br />

rischio residuo per la salute presenti nel luogo di lavoro, al fine di accertare l’assenza di<br />

“controindicazioni” mediche.<br />

VISITA PERIODICA [ex art. 41, c. 2, l. b), D.Lgs. 81/08]<br />

Controllo sanitario successivo, da effettuarsi con periodicità variabili contemplate ex lege, od<br />

individuate in “linee guida” nazionali, al fine di riconoscere precocemente [early detection] eventuali<br />

EFFETTI AVVERSI [adverse effects] di natura occupazionale.<br />

VISITA A RICHIESTA DEL LAVORATORE [ex art. 41, c. 2, l. c), D.Lgs. 81/08]<br />

Deve essere correlata ad uno specifico rischio professionale e ad un conseguente, possibile<br />

PEGGIORAMENTO DELLO STATO DI SALUTE del dipendente per poter rientrare nell'ambito di<br />

pertinenza del MC/MA.<br />

VISITA CONCLUSIVA<br />

D.Lgs. 230/95]<br />

[ex art. 41, c. 2, l. e), art. 229, c. 2, l. c), art. 242, c. 6, art. 259, c. 2, art. 279, c. 5, D.Lgs. 81/08; art. 85, cc. 4 e 5,<br />

Prevista solo al termine dell’esposizione ad alcuni agenti di rischio rilevanti, è completata da<br />

un’azione informativa a cura del MC/MA per agenti chimici per rischio superiore ad “irrilevante<br />

per la salute”, agenti cancerogeni, ed amianto, agenti biologici in caso di esposizione “deliberata” e<br />

radiazioni ionizzanti.<br />

VISITA MEDICA IN OCCASIONE DEL CAMBIO MANSIONE/RISCHIO [ex art. 41, c. 2, l. d), D.Lgs.<br />

81/08] , onde verificare l’idoneità alla mansione specifica per nuova/diversa esposizione a “fattori di<br />

rischio residuo per la salute”.<br />

VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO [ex art. 41, c. 2, l. e-ter), D.Lgs. 81/08] , a<br />

seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di<br />

verificare l’idoneità alla mansione specifica prima della riesposizione al/ai fattore/i di rischio.<br />

VISITA MEDICA STRAORDINARIA/ECCEZIONALE<br />

[ex art. 34, c. 1, l. c), D.P.R. 321/56; artt. 85, c. 2, e 91, c. 2,<br />

D.Lgs. 20/95; ed art. 218, c. 2, e 229, c. 7, l. d), D.Lgs. 81/08] , a seguito di esposizioni impreviste/superiori ai limiti<br />

previsti, o per il rilievo di alterazioni dello stato di salute di origine occupazionale su singoli<br />

lavoratori che richiedano una verifica anche di “gruppi omogenei di rischio di esposizione”.<br />

AZIONE INFORMATIVA [ex art. 25, c. 1, l. g), D.Lgs. 81/08]<br />

A cura del MC/MA, è contemplata dalle norme al termine dell’esposizione ad agenti<br />

cancerogeni/mutageni, con effetti a lungo termine e dell’esposizione “deliberata” ad agenti<br />

biologici dei gruppi 3 e 4.


S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_13<br />

OBBLIGHI DEL LAVORATORE<br />

in tema di tutela sanitaria<br />

Presentarsi a visita dal Medico Competente/Autorizzato, a seguito di convocazione,<br />

sottoponendosi ai controlli sanitari previsti nei suoi confronti [ex art. 20, c. 2, l. i), D.Lgs. 81/08] .<br />

Solo laddove contemplata obbligatoriamente ex lege, sottoporsi ad immunoprofilassi vaccinale.<br />

In caso di attivazione delle procedure di cui all’articolo 5, comma 3, della L. 300/70, sottoporsi<br />

- a sua primaria garanzia - al controllo svolto dal Collegio/Commissione medico-legale.<br />

Scelte operative proposte per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell’<strong>Azienda</strong><br />

Policlinico “Umberto I” di Roma<br />

Sia le “linee guida” formulate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province<br />

Autonome [Linee Guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94, Documento n. 9. Definizione, ruolo e funzioni del Medico Competente,1999] e dalla Società<br />

Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene industriale<br />

[Soleo L. (Ed.), et alii, Linee guida per la sorveglianza sanitaria. SIMLII, settembre<br />

2004] che tutti i più recenti documenti sulle “procedure di qualità” in Medicina del Lavoro rimarcano la<br />

necessità che i protocolli adottati dai Medici Competenti si debbano sempre più contraddistinguere per<br />

il rispetto di principi di GIUSTIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE, ed OTTIMIZZAZIONE degli accertamenti<br />

integrativi … mirati al rischio …, individuati per un compiuto adempimento del disposto del D.Lgs.<br />

81/08 [ex artt. 25 e 41] .<br />

Nelle more della riorganizzazione di un Servizio aziendale unificato di MEDICINA DEL LAVORO E<br />

RADIOPROTEZIONE MEDICA - realizzata a partire dal mese di agosto 2000 di concerto con Direzione<br />

Generale e Sanitaria, Gestione Risorse Umane, Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), Servizio di<br />

Fisica Sanitaria e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RRLS) - sono state innanzitutto<br />

individuate, codificate e condivise delle precise scelte metodologiche e delle specifiche procedure<br />

attuative interne, che interessavano l’attività dei Medici Competenti/Medici Autorizzati.<br />

I presupposti fondamentali delle scelte operate sono così sintetizzabili:<br />

chiara e corretta attuazione delle norme in tema di tutela della salute dei lavoratori<br />

“combinato disposto” ex art. 5, L. 300/70, ed artt. 15, 18, 25 e 41, D.Lgs. 81/08] ;<br />

[nel rispetto del<br />

centralità della figura del MC/MA nelle attività di consulenza (counselling), decisionali, ed<br />

operative connesse con la gestione delle idoneità lavorative;<br />

attinenza ai principi etici e deontologici, propri della Medicina del Lavoro [ICOH, 2002] , e garanzia<br />

della riservatezza dei dati sanitari [ex art. 622, C.p.] , ed individuali sensibili [ai sensi e per gli effetti ex D.Lgs. 196/2003] ;<br />

definizione di univoche “procedure aziendali”, conosciute, ed applicate per quanto di pertinenza<br />

dai diversi soggetti, nel contesto di un sistema di qualità certificabile<br />

e BS 18001:2007, occupational helth and safety assessment series, OHSAS; ex art. 30, D.Lgs. 81/08] ;<br />

[conforme alle norme UNI EN ISO 9000:2008<br />

approccio di tipo problem solving nell’individuazione di misure idonee a garantire,<br />

contestualmente e compiutamente, tutte le figure interessate: Ddl, MC/MA, singoli lavoratori.


S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_14<br />

Le procedure adottate sono state quindi francamente differenziate in:<br />

a) procedure “idoneative”, di esclusiva pertinenza del MC/MA, in presenza di esposizioni<br />

accertate a FATTORI DI RISCHIO RESIDUO PER LA SALUTE normati dalla vigente legislazione e per i<br />

quali sussiste l’obbligo di misure di “sorveglianza sanitaria/sorveglianza medica della<br />

radioprotezione” [procedura aziendale PRD E02] ;<br />

b) attività a carattere “consulenziale”, richieste al MC/MA, in particolare in presenza di<br />

relative a:<br />

problematiche di salute dei dipendenti non connesse con un rischio lavorativo “specifico” e/o<br />

concernenti una situazione di pericolo per soggetti terzi (i.e. nei confronti di pazienti).<br />

Per le attività di counselling, in particolare, sono state standardizzate le procedure attuative<br />

effettuazione dei “sopralluoghi congiunti degli ambienti di lavoro/partecipazione alla valutazione<br />

dei rischi”, sia periodici che straordinari, di concerto con SPP, Esperto Qualificato e RRLS<br />

25, c. 1, ll. l) e m), D.Lgs. 81/08, ed art. 89, D.Lgs. 230/95] ;<br />

attuazione art. 5, c. 3, L. 300/70, per la verifica dello stato di salute dei dipendenti da parte di<br />

collegi medico-legali [procedura aziendale PRD E01] ;<br />

attuazione artt. 6, 7, 8 e 53, D.Lgs. 151/2001 [divieto di esposizione per lavoratrici gestanti e puerpere] ;<br />

collaborazione alla gestione di personale temporaneamente/definitivamente non idoneo, o con<br />

invalidità civile/disabilità;<br />

espressione di pareri in merito allo svolgimento di “lavoro straordinario” da parte di dipendenti<br />

destinatari di giudizi di idoneità con prescrizione/limitazione;<br />

collaborazione alla gestione dei soggetti con patologie trasmissibili e/o dipendenza da sostanze<br />

psicoattive;<br />

formulazione di note informative/di aggiornamento per Direzioni (Generale, Sanitaria, di<br />

DAI/AFC), SPP, RRLS.<br />

Le attività di counseling sono state realizzate attraverso la partecipazione del MC/MA ad incontri<br />

(con dipendenti, Direzioni, infettivologi, oltre che sanitari di SERT/CIM-DIM, ed altre figure aziendali<br />

di supporto), ed hanno esitato nell’espressione di raccomandazioni/indicazioni in merito ai casi trattati;<br />

ma non hanno mai comportato, in alcun modo, l’esecuzione di accertamenti sanitari e/o la<br />

formulazione di qualsivoglia giudizio di idoneità.<br />

In linea con tali riferimenti dottrinali, legislativi e metodologici, è stato inoltre impostato un<br />

sistema integrato di sorveglianza sanitaria, caratterizzato dal seguente protocollo operativo per i<br />

dipendenti dell’<strong>Azienda</strong> Policlinico identificati come ESPOSTI a “rischi residui per la salute” derivanti<br />

da attività assistenziali:<br />

Controlli sanitari, a cura del MC/MA, con adozione di VISITA PREVENTIVA, mirante ad<br />

individuare ex ante soggetti suscettibili di possibili controindicazioni all’esposizione; VISITE<br />

PERIODICHE, con differenti scadenze a seconda dei fattori di rischio, per verificare nel tempo<br />

[ex art.


S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_15<br />

l’esistenza di eventuali modificazioni della “idoneità alla mansione specifica”; VISITA A RICHIESTA<br />

DEL DIPENDENTE; VISITA PER INTEGRAZIONE/CAMBIO RISCHIO; VISITA AL RIENTRO DA ASSENZA<br />

PROLUNGATA PER INFORTUNIO/MALATTIA; VISITA STRAORDINARIA, anche nel caso di sospetta<br />

tecnopatia [ex art. 139, D.P.R. 1124/65] ; VISITA CONCLUSIVA, al termine del rapporto di lavoro, per<br />

confermare l’assenza ex post di eventuali “alterazioni dello stato di salute” attribuibili alla<br />

trascorsa esposizione ad alcuni particolare agenti di rischio.<br />

Accertamenti integrativi mirati, consistenti in accertamenti specialistici e strumentali, con una<br />

particolare attenzione per un valutazione PREVENTIVA e PRECOCE di eventuali modificazioni<br />

peggiorative dello stato di salute attribuibili alle differenti esposizioni lavorative.<br />

Per i lavoratori esposti a più “fattori di rischio residuo per la salute”, quali ad esempio il lavoro<br />

notturno, la movimentazione manuale dei pazienti, e l’esposizione “potenziale” ad agenti biologici per<br />

il personale infermieristico dei reparti di degenza, il protocollo adottato integra le diverse misure di<br />

prevenzione sanitaria individuate per la tutela delle possibili patologie di origine professionale.<br />

Per singoli “gruppi omogenei di rischio”/lavoratori i protocolli indicati possono essere<br />

implementati da ulteriori indagini specialistiche di primo/secondo livello, a discrezione del MC/MA,<br />

per particolari situazioni espositive/individuali, ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla<br />

mansione specifica (i.e. per la valutazione preventiva del personale addetto alle “squadre di<br />

emergenza/primo soccorso”).<br />

Contestualmente alla formulazione del “giudizio di idoneità” da parte del MC/MA è stata inoltre<br />

codificata preventivamente la relativa modulistica e la procedura di invio formale del medesimo parere<br />

valutativo non solo al Ddl, ma anche al Dirigente responsabile della verifica della regolarità dei<br />

controlli sanitari [ex art. 18, c. 1, ll. g), g-bis) e bb), D.Lgs. 81/08] , ancorché al singolo lavoratore, in tutte le condizioni<br />

idoneative [ex art. 41, c. 6-bis, D.Lgs. 81/08] .<br />

A seguito di sostanziali aggiornamenti/integrazioni introdotti, il protocollo sanitario è stato<br />

peraltro sottoposto nel mese di settembre 2007 alla valutazione, ed approvazione, sia della Direzione<br />

aziendale e del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), che dei Rappresentanti dei Lavoratori per<br />

la Sicurezza (RRLLS), nel contesto di un approccio condiviso alla “risoluzione dei problemi”<br />

CORRETTO, CHIARO, RISPETTOSO della vigente legislazione e VERIFICABILE.


S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_16<br />

AZIENDA POLICLINICO “UMBERTO I”<br />

SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO E RADIOPROTEZIONE MEDICA, settembre 2007<br />

PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA/SORVEGLIANZA MEDICA<br />

DI RIFERIMENTO, ACCERTAMENTI INTEGRATIVI “MIRATI AL RISCHIO”<br />

FATTORI DI RISCHIO VISITA PREVENTIVA VISITA PERIODICA VISITA CONCLUSIVA<br />

AGENTI CHIMICI<br />

PERICOLOSI<br />

per livelli di rischio ><br />

irrilevante per la salute<br />

RADIAZIONI IONIZZANTI<br />

Esposti di Categoria A<br />

Esposti di Categoria B<br />

AMBIENTE IPERBARICO<br />

per esposizioni controllate<br />

- Esami chimico-clinici per<br />

funzionalità emopoietica,<br />

epatica e renale<br />

- Monitoraggio biologico<br />

dell’esposizione<br />

- Valutazione funzionalità<br />

respiratoria<br />

- Valutazione funzionalità<br />

cardiovascolare<br />

- Videat allergologico<br />

- Esami chimico-clinici per<br />

funzionalità emopoietica,<br />

epatica e renale, della<br />

coagulazione e del sistema<br />

immunitario<br />

- Valutazione funzionalità<br />

tiroidea<br />

- Ecografia tiroidea<br />

- Videat oculistico<br />

- Videat dermatologico<br />

- Esami chimico-clinici come<br />

Cat. A<br />

- Valutazione funzionalità<br />

tiroidea<br />

- Esami chimico-clinici per<br />

funzionalità emopoietica,<br />

epatica e renale<br />

- Valutazione funzionalità<br />

respiratoria<br />

- Valutazione funzionalità<br />

cardiovascolare<br />

- Valutazione funzionalità<br />

timpanica/uditiva<br />

- TC-spirale apparato<br />

respiratorio<br />

AGENTI FISICI<br />

- Esami chimico-clinici<br />

- Monitoraggio biologico<br />

dell’esposizione<br />

PERIODICITÀ ANNUALE<br />

- Esami chimico-clinici di<br />

base<br />

- Accertamenti<br />

oncopreventivi per tiroide,<br />

app. respiratorio, ed altri<br />

apparati, come da<br />

protocolli internazionali<br />

PERIODICITÀ SEMESTRALE<br />

- Esami chimico-clinici di<br />

base<br />

PERIODICITÀ ANNUALE<br />

- Valutazione funzionalità<br />

respiratoria<br />

- Valutazione funzionalità<br />

timpanica/uditiva<br />

PERIODICITÀ BIENNALE<br />

- Esami chimico-clinici<br />

- Valutazione funzionalità<br />

respiratoria<br />

- Esami chimico-clinici,<br />

come visita preventiva<br />

- Valutazione funzionalità<br />

tiroidea<br />

- Ecografia tiroidea<br />

- Esami chimico-clinici,<br />

come visita preventiva<br />

- Valutazione funzionalità<br />

tiroidea<br />

Non prevista ex lege


Esposizione di tipo<br />

“deliberato”<br />

Esposizione di tipo<br />

“potenziale”<br />

MMCARICHI/PAZIENTI<br />

per I.S. > di 0,75 e<br />

I. MAPO >di 1,51<br />

LAVORO NOTTURNO<br />

S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_17<br />

- Esami chimico-clinici per<br />

funzionalità emopoietica,<br />

epatica e renale, del sistema<br />

immunitario<br />

- Mosaico epatiti (markers A, B,<br />

C; titolo anticorpale antiepatite<br />

B)<br />

- Sorveglianza tubercolare (dove<br />

prevista)<br />

- Valutazione funzionalità<br />

respiratoria<br />

- Videat allergologico<br />

- Esami chimico-clinici per<br />

funzionalità emopoietica,<br />

epatica e renale, del sistema<br />

immunitario<br />

- Mosaico epatiti<br />

- Sorveglianza tubercolare (dove<br />

prevista)<br />

- Esami chimico-clinici per<br />

funzionalità emopoietica,<br />

epatica e renale<br />

- Valutazione funzionalità<br />

respiratoria<br />

- Valutazione funzionalità<br />

cardiovascolare<br />

- Valutazione funzionale del<br />

rachide (protocollo EPM 1999)<br />

- Esami chimico-clinici per<br />

funzionalità emopoietica,<br />

epatica e renale, sistema<br />

immunitario, glicemia<br />

- Valutazione funzionalità<br />

tiroidea<br />

- Valutazione funzionalità<br />

respiratoria<br />

- Valutazione funzionalità<br />

cardiovascolare<br />

ATTIVITÀ CON VDT - Videat ergoftalmologico<br />

- Valutazione funzionale del<br />

rachide (protocollo EPM 1999)<br />

AGENTI BIOLOGICI<br />

- Esami chimico-clinici di<br />

base e del sistema<br />

immunitario<br />

- Mosaico epatiti<br />

- Sorveglianza tubercolare<br />

(dove prevista)<br />

PERIODICITÀ BIENNALE<br />

- Esami chimico-clinici di<br />

base e del sistema<br />

immunitario<br />

- Mosaico epatiti<br />

FATTORI DI TIPO ERGONOMICO<br />

- Sorveglianza tubercolare<br />

(dove prevista)<br />

PERIODICITÀ TRIENNALE-<br />

QUINQUENNALE<br />

- Esami chimico-clinici di<br />

base<br />

- Valutazione funzionalità<br />

cardiovascolare<br />

- Valutazione funzionale<br />

del rachide<br />

PERIODICITÀ BIENNALE<br />

- Esami chimico-clinici di<br />

base<br />

- Valutazione funzionalità<br />

tiroidea<br />

- Valutazione funzionalità<br />

cardiovascolare<br />

PERIODICITÀ BIENNALE<br />

- Videat ergoftalmologico<br />

- Valutazione funzionale<br />

del rachide<br />

PERIODICITÀ<br />

QUINQUENNALE/BIENNALE<br />

A discrezione del MC<br />

- Esami chimico-clinici,<br />

come visita preventiva<br />

- Mosaico epatiti<br />

- Sorveglianza tubercolare<br />

(dove prevista)<br />

- Valutazione funzionalità<br />

respiratoria<br />

Non prevista ex lege<br />

Non prevista ex lege<br />

Non prevista ex lege<br />

Non prevista ex lege


S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_18<br />

AZIENDA POLICLINICO “UMBERTO I”, ROMA - Anno ...<br />

Servizio di Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica<br />

GIUDIZIO DI IDONEITA’ ALLA “MANSIONE SPECIFICA” PER SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA<br />

DATA ..................................................<br />

COGNOME ............................................................................................................. NOME ................................................................................<br />

LUOGO E DATA DI NASCITA ............................................................................<br />

STRUTTURA/SETTORE/REPARTO DI APPARTENENZA ...........................................................................................................................<br />

MANSIONE SPECIFICA .......................................................................................<br />

[art. 41, c.2, l. e-bis), D.Lgs. 81/08]<br />

Visita preventiva in fase preassuntiva<br />

[art. 41, c.2, l. a), D.Lgs. 81/08]<br />

Visita preventiva<br />

[art. 41, c. 2, l. b), D.Lgs. 81/08]<br />

Visita periodica<br />

[art. 41, c. 2, l. c), D.Lgs. 81/08]<br />

Visita a richiesta<br />

[art. 41, c. 2, l. d), D.Lgs. 81/08]<br />

Visita cambio mansione/rischio<br />

[artt. 41, c. 2, l. e), D.Lgs. 81/08]<br />

Visita conclusiva<br />

Visita precedente alla ripresa del lavoro<br />

[art. 41, c.2, l. e-ter), D.Lgs. 81/08]<br />

SCHEDA "RISCHI RESIDUI " PER LA SALUTE<br />

[art. 229, D.Lgs. 81/08]<br />

[art. 279, D.Lgs. 81/08]<br />

Agenti chimici, rischio > di irrilevante Agenti biologici: esposizione deliberata<br />

[art. 242, D.Lgs. 81/08]<br />

Agenti cancerogeni Radiazioni ottiche artificiali (UV/IR/Laser)<br />

Rumore, LEX8h > 85 dB(A), ppeak > 140 Pa [artt. 185 e 196, D.Lgs. 81/08] 2 [artt. 185 e 204, D.Lgs. 81/08]<br />

Vibrazioni, A(8) > 0,5/2,5 m/sec<br />

[art. 34, D.P.R. 321/56]<br />

[art. 176, D.Lgs. 81/08]<br />

Ambiente iperbarico VDT, impiego > 20 ore/sett.<br />

[artt. 14 e 15, D.Lgs. 66/03]<br />

Lavoro notturno > 80 turni/anno Agenti biologici: esposizione potenziale<br />

[art. 168, D.Lgs. 81/08]<br />

Movimentazione Manuale dei Carichi/pazienti, LI> 1.00/I.MAPO > 1.50<br />

altro..................................................................................<br />

[artt.185 e 218, D.Lgs. 81/08]<br />

[art. 279, All. XLIV, D.Lgs. 81/08]<br />

ACCERTAMENTI INTEGRATIVI EFFETTUATI COME DA “PROTOCOLLO SANITARIO” AZIENDALE<br />

[artt. 25 e 41, c. 4, D.Lgs. 81/08]<br />

PERIODICITA' DEL SUCCESSIVO CONTROLLO SANITARIO<br />

semestrale annuale biennale triennale quinquennale altro …………………………….........................<br />

previa esecuzione degli accertamenti integrativi/aggiuntivi programmati dal Medico Competente<br />

GIUDIZIO CONCLUSIVO<br />

Idoneo<br />

Parzialmente idoneo (con prescrizioni/limitazioni) ……………………………………….….…………………………….<br />

[art. 42, D.Lgs. 81/08]<br />

Temporaneamente non idoneo<br />

[art. 42, D.Lgs. 81/08]<br />

Permanentemente non idoneo<br />

Soggetto non esposto a “rischi residui per la salute” [art. 41, c. 1, l. a), D.Lgs. 81/08] ; SOSPENSIONE delle misure obbligatorie di<br />

sorveglianza sanitaria<br />

Timbro e firma del Medico Competente ........................................................................................................................................<br />

Il sottoscritto lavoratore conferma le informazioni anamnestiche fornite al Medico Competente e dichiara altresì: di aver acconsentito al<br />

trattamento dei propri dati personali per finalità connesse con la tutela della salute nei luoghi di lavoro [ai sensi del D.Lgs. 196/03] , di ricevere copia del<br />

presente giudizio, di essere stato informato sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari eseguiti [ex art. 25, c. 1, ll. g) ed h), D.Lgs. 81/08] e che,<br />

[ex art. 41, c. 9,<br />

avverso il giudizio di cui sopra, è ammesso ricorso all'Organo di vigilanza competente per territorio entro il termine di trenta giorni<br />

D.Lgs. 81/08] .<br />

Firma del lavoratore ............................................................................................................................................................<br />

N.B. Il presente giudizio, non soggetto a segreto professionale, integra la “cartella sanitaria e di rischio” individuale, tutelata sia ai sensi<br />

dell’art. 622 del Cp che del D.Lgs. 196/03.


S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_19<br />

RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE<br />

Il giudizio sulla idoneità alla mansione specifica è in funzione della tutela della salute del<br />

lavoratore, che ha quindi diritto di esprimersi su un suo bene indisponibile; mentre l’accertamento<br />

dell’IDONEITÀ PSICO-FISICA del dipendente è in funzione delle esigenze produttive ed organizzative<br />

dell’impresa, che sono interesse del Datore di lavoro.<br />

Nel primo caso anche il Ddl, per il quale la tutela della salute del lavoratore è un OBBLIGO, è<br />

garantito con la facoltà di ricorso; nel secondo caso a garanzia del lavoratore sussiste il vincolo per<br />

l’<strong>Azienda</strong> di rivolgersi ad un Ente/Istituto pubblico [ex art. 5, c. 3, L. 300/70] .<br />

L’avverso ricorso al parere idoneativo formulato da MC/MA è contemplato espressamente dal<br />

disposto dell’articolo 41, comma 9, del D.Lgs. 81/08, ivi compresi i “giudizi di idoneità alla mansione<br />

specifica” espressi in fase preassuntiva [ex art. 41, c. 2, l. e-bis), D.Lgs. 81/08] .


S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_20<br />

RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA<br />

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ<br />

° giudizio espresso dal Medico Competente (MC)<br />

° presentazione del ricorso entro 30 giorni dalla notifica del “giudizio di idoneità”<br />

° idoneità/inidoneità, parziale/totale, temporanea/permanente<br />

DA CHI PUÒ ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA DI RICORSO<br />

° dal Datore di lavoro<br />

° dal lavoratore<br />

A CHI VA INOLTRATA LA DOMANDA DI RICORSO<br />

° all'Organo di vigilanza dell’<strong>Azienda</strong> USL territorialmente competente<br />

(Dipartimento di Prevenzione, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro)<br />

COME VA INOLTRATA<br />

° a mezzo raccomandata A/R, oppure direttamente presso il Servizio Pre.S.A.L. di cui sopra<br />

ISTRUTTORIA DA PARTE DEL SERVIZIO PRE.S.A.L.<br />

° verifica dell’ammissibilità<br />

° richiesta notizie/informazioni/documentazione al Ddl, ed al MC<br />

° convocazione a visita medica del lavoratore<br />

° effettuazione di eventuali accertamenti integrativi/specialistici<br />

CONCLUSIONI DEL RICORSO DA PARTE DEL SERVIZIO PRE.S.A.L.<br />

° conferma del giudizio formulato dal MC,<br />

° o modifica del giudizio formulato dal MC,<br />

° o revoca del giudizio formulato dal MC,<br />

con invio del parere conclusivo: al lavoratore, al MC, ed al Ddl, che sono tenuti all’attuazione<br />

del medesimo parere.


Considerazioni conclusive<br />

S. Simonazzi, F. Cardoni, “Modifiche ed innovazioni …”_<strong>Azienda</strong> Policlinico “Umberto I”_Corso Dir./Prep._Roma, 27 maggio 2010_21<br />

Il “Medico del Lavoro Competente” si identifica sempre più come un consulente di fiducia<br />

aziendale, dotato di un’elevata professionalità e che deve operare congiuntamente con il Datore di<br />

lavoro, il RSPP, i RRLLS e con le altre figure professionali aziendali, nel contesto di un moderno<br />

approccio di tipo problem solving.<br />

L’elaborazione e l’adozione ex ante di un “sistema di qualità”, dedicato alle specifiche esigenze<br />

di un Servizio di Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica ospedaliero, ha consentito in tal<br />

senso di perseguire ex post dei risultati positivi e che hanno portato anche all’emulazione delle<br />

procedure descritte in altre aziende sanitarie.<br />

Anche la definizione e l’attuazione dei protocolli di SORVEGLIANZA SANITARIA/SORVEGLIANZA<br />

MEDICA DELLA RADIOPROTEZIONE nei casi previsti ex lege, pertanto, si devono inserire in questo<br />

scenario; ed è in questo ambito che si deve collocare un percorso di “tutela sanitaria” ragionato e<br />

motivato, flessibile, ed equilibrato, tanto più allorquando ci si cimenti con situazioni obbiettivamente<br />

complesse, come nel caso specifico delle diverse esposizioni ad AGENTI DI RISCHIO che caratterizzano i<br />

lavoratori del comparto della Sanità<br />

Una siffatta precipua attenzione trova d’altronde un’innegabile motivazione etica e deontologica<br />

nell’essenza stessa del nostro ordinamento: … la “tutela della salute” costituisce un valore<br />

costituzionale assoluto ed inalienabile, che non ammette indecisioni, né - tanto meno - divisioni o<br />

discriminazioni di alcun genere!<br />

Università “Sapienza” di Roma, AA 2009-2010] .<br />

Principale bibliografia di riferimento<br />

[cfr. F. Cardoni, S. Simonazzi, Insegnamento di Medicina del Lavoro e Radioprotezione Medica, Appunti del Corso,<br />

Corresponding author: Prof. S. Simonazzi<br />

Dipartimento di Medicina Legale<br />

Università “Sapienza” di Roma<br />

V.le Regina Elena, 336 – 00161 Roma RM<br />

Tel./segr. telefonica/telefax +39.06.8105787<br />

e-mail address: stefano.simonazzi@uniroma1.it<br />

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23, PiMe Ed, Pavia, novembre 2008<br />

Nota: la presentazione in occasione del Corso per Dirigenti e Preposti del 27 maggio 2010 è da considerarsi come<br />

complementare, ed integrativa del presente testo, e si rimanda pertanto ad un’eventuale sua consultazione per una valutazione<br />

complessiva dei contributi.

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