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Anno XXXIV n. 2 Marzo-Aprile 2011 - Ordine dei Medici Lecce

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una specifica professionalità medica adeguata allo<br />

scopo.<br />

Tale situazione, a mio avviso, ha contribuito ad<br />

aumentare oltre il prevedibile le pensioni di invalidità,<br />

le indennità di accompagnamento e il relativo contenzioso<br />

giudiziario.<br />

Ciò deve essere avvenuto per diverse ragioni, ma<br />

limitandomi ad ipotizzarne solo alcune rilevo che:<br />

- la modulistica <strong>dei</strong> verbali di visita che era stata<br />

predisposta per le Commissioni non consentiva la<br />

possibilità di descrivere l’esame obiettivo, perché<br />

prevedeva solo:<br />

a) anamnesi<br />

b) documentazione prodotta<br />

c) documentazione richiesta.<br />

I componenti le Commissioni, quindi, potevano<br />

esprimere valutazioni medico legali unicamente ribadendo<br />

diagnosi formulate da altri su referti e certificati<br />

medici che implicitamente, ma di fatto, includevano<br />

valutazioni medico legali: non altrimenti, infatti, può<br />

essere considerato un certificato che oltre alla diagnosi<br />

esprime anche un giudizio di gravità.<br />

Ecco allora che, ad esempio, per mancanza di<br />

spazio idoneo, è potuto accadere che una diagnosi<br />

di diabete mellito scompensato (logicamente poi<br />

ricompensato con adeguata terapia) ha continuato<br />

ad essere “diabete scompensato” sul verbale della<br />

Commissione per l’invalidità civile, così come ha<br />

continuato ad essere “cardiopatia in III classe NYHA”<br />

una insufficienza cardiaca così certificata mesi o anni<br />

prima, poi curata e migliorata ma come tale non<br />

documentabile perché sul verbale della Commissione<br />

non era stato previsto lo spazio fisico per descriverne<br />

l’obiettività .<br />

E lo stesso può dirsi per “prove di funzionalità<br />

respiratoria” verificate e certificate come patologiche<br />

in occasione di episodi di riacutizzazione di bronchiti<br />

croniche e non più valutate alla risoluzione del quadro<br />

clinico, come pure per diagnosi di “grave depressione<br />

del tono dell’umore”, il più delle volte secondaria ad<br />

un qualche lutto subito e come tutti i lutti elaborato<br />

con il tempo.<br />

41<br />

Le abitudini del passato<br />

hanno ormai consolidato una prassi<br />

metodologica e comportamentale<br />

nell’ambito di valutazione<br />

dell’invalidità civile non proprio<br />

ortodossa<br />

Queste certificazioni - sostanzialmente corrette<br />

all’epoca e per gli scopi clinici per i quali erano state<br />

rilasciate - qualora la persona non otteneva quanto<br />

richiesto venivano esibite a sostegno delle ragioni del<br />

ricorso giudiziario, presentato perché “la Commissione<br />

ha disatteso di valutare o non ha riconosciuto malattie<br />

esplicitamente certificate da medici specialisti o da<br />

qualificate strutture pubbliche”.<br />

Poiché è impensabile che per un errore reiterato<br />

negli anni si sia privato il medico legale dal poter<br />

descrivere l’esame obiettivo, che è elemento ineludibile<br />

per ogni sua valutazione, non è fuor di luogo ipotizzare<br />

che quella modulistica sia stata così predisposta<br />

proprio con lo scopo “politico” di favorire<br />

l’elargizione <strong>dei</strong> benefici previsti per gli invalidi

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