Anno XXXIV n. 2 Marzo-Aprile 2011 - Ordine dei Medici Lecce
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una specifica professionalità medica adeguata allo<br />
scopo.<br />
Tale situazione, a mio avviso, ha contribuito ad<br />
aumentare oltre il prevedibile le pensioni di invalidità,<br />
le indennità di accompagnamento e il relativo contenzioso<br />
giudiziario.<br />
Ciò deve essere avvenuto per diverse ragioni, ma<br />
limitandomi ad ipotizzarne solo alcune rilevo che:<br />
- la modulistica <strong>dei</strong> verbali di visita che era stata<br />
predisposta per le Commissioni non consentiva la<br />
possibilità di descrivere l’esame obiettivo, perché<br />
prevedeva solo:<br />
a) anamnesi<br />
b) documentazione prodotta<br />
c) documentazione richiesta.<br />
I componenti le Commissioni, quindi, potevano<br />
esprimere valutazioni medico legali unicamente ribadendo<br />
diagnosi formulate da altri su referti e certificati<br />
medici che implicitamente, ma di fatto, includevano<br />
valutazioni medico legali: non altrimenti, infatti, può<br />
essere considerato un certificato che oltre alla diagnosi<br />
esprime anche un giudizio di gravità.<br />
Ecco allora che, ad esempio, per mancanza di<br />
spazio idoneo, è potuto accadere che una diagnosi<br />
di diabete mellito scompensato (logicamente poi<br />
ricompensato con adeguata terapia) ha continuato<br />
ad essere “diabete scompensato” sul verbale della<br />
Commissione per l’invalidità civile, così come ha<br />
continuato ad essere “cardiopatia in III classe NYHA”<br />
una insufficienza cardiaca così certificata mesi o anni<br />
prima, poi curata e migliorata ma come tale non<br />
documentabile perché sul verbale della Commissione<br />
non era stato previsto lo spazio fisico per descriverne<br />
l’obiettività .<br />
E lo stesso può dirsi per “prove di funzionalità<br />
respiratoria” verificate e certificate come patologiche<br />
in occasione di episodi di riacutizzazione di bronchiti<br />
croniche e non più valutate alla risoluzione del quadro<br />
clinico, come pure per diagnosi di “grave depressione<br />
del tono dell’umore”, il più delle volte secondaria ad<br />
un qualche lutto subito e come tutti i lutti elaborato<br />
con il tempo.<br />
41<br />
Le abitudini del passato<br />
hanno ormai consolidato una prassi<br />
metodologica e comportamentale<br />
nell’ambito di valutazione<br />
dell’invalidità civile non proprio<br />
ortodossa<br />
Queste certificazioni - sostanzialmente corrette<br />
all’epoca e per gli scopi clinici per i quali erano state<br />
rilasciate - qualora la persona non otteneva quanto<br />
richiesto venivano esibite a sostegno delle ragioni del<br />
ricorso giudiziario, presentato perché “la Commissione<br />
ha disatteso di valutare o non ha riconosciuto malattie<br />
esplicitamente certificate da medici specialisti o da<br />
qualificate strutture pubbliche”.<br />
Poiché è impensabile che per un errore reiterato<br />
negli anni si sia privato il medico legale dal poter<br />
descrivere l’esame obiettivo, che è elemento ineludibile<br />
per ogni sua valutazione, non è fuor di luogo ipotizzare<br />
che quella modulistica sia stata così predisposta<br />
proprio con lo scopo “politico” di favorire<br />
l’elargizione <strong>dei</strong> benefici previsti per gli invalidi