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CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - Comune di Vinovo

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E) CAMBIO <strong>DI</strong> DESTINAZIONE D’USO<br />

Da luogo al mutamento della destinazione d’uso, in<strong>di</strong>pendentemente dal tipo <strong>di</strong> intervento che lo<br />

accompagna e dall’esistenza stessa <strong>di</strong> un intervento e<strong>di</strong>lizio, il passaggio dall’una all’altra delle categorie<br />

previste dall’art.8 della L.R. 19/99. Non dà luogo al mutamento della destinazione d’uso il passaggio da una<br />

destinazione accessoria ad una destinazione principale – ancorché nella stessa categoria, in tale caso,<br />

tuttavia, gli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione dovuti sono determinati sottraendo l’onere corrispondente alla<br />

destinazione accessoria all’onere intero afferente alla destinazione principale.<br />

Le mo<strong>di</strong>fiche della destinazione d’uso, con o senza esecuzione <strong>di</strong> opere, comportano, per quanto attiene<br />

l’incidenza degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione, un contributo pari alla <strong>di</strong>fferenza tra la maggior somma riferita alla<br />

nuova destinazione e la somma dovuta per la destinazione precedente.<br />

In relazione al <strong>di</strong>sposto dell’ultimo comma dell’art.19 del DPR 380/01 e s.m.i., qualora la destinazione delle<br />

opere o degli impianti non destinati alla residenza (industriali, artigianali, turistico-ricettivi, commerciali e<br />

<strong>di</strong>rezionali) venga comunque mo<strong>di</strong>ficata nei <strong>di</strong>eci anni successivi all’ultimazione dei lavori, deve essere<br />

versato un contributo (riguardante sia la quota inerente gli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione, sia quella relativa al costo<br />

<strong>di</strong> costruzione), calcolato nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione e determinato con<br />

riferimento al momento del rilascio del nuovo titolo abilitiativo e<strong>di</strong>lizio.<br />

Al contributo da corrispondere deve essere scomputato il pagamento eseguito in rapporto alla destinazione<br />

d’uso originaria, tenendo conto che la quota del vecchio pagamento inerente gli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione può<br />

essere scomputata solo nel caso in cui sussistano contestualmente le seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

1. la mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> destinazione d’uso sia intervenuta entro <strong>di</strong>eci anni dalla data <strong>di</strong> ultimazione dei lavori<br />

della costruzione originaria;<br />

2. la somma già pagata attenga ad opere <strong>di</strong> urbanizzazione fruibili anche nell’ambito della nuova<br />

destinazione d’uso.<br />

L’ammontare della maggior somma dovuta in relazione al cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso va sempre riferito ai<br />

valori stabiliti dal <strong>Comune</strong> alla data del rilascio del permesso <strong>di</strong> costruire o della formazione del silenzio –<br />

assenso nei casi soggetti alla presentazione <strong>di</strong> D.I.A. onerosa.<br />

Gli eventuali importi negativi, non danno luogo a rimborsi a carico del <strong>Comune</strong>.<br />

La destinazione d’uso in atto deve risultare da una <strong>di</strong>chiarazione (atto <strong>di</strong> notorietà) che il richiedente del<br />

permesso <strong>di</strong> costruire/D.I.A. è tenuto ad allegare al progetto e<strong>di</strong>lizio, corredata da idonea documentazione<br />

probatoria (licenza e<strong>di</strong>lizia originaria, licenza <strong>di</strong> abitabilità o <strong>di</strong> occupazione, certificazione catastale, ecc...)<br />

E’ riservato al <strong>Comune</strong> ogni opportuno accertamento.<br />

Le variazioni <strong>di</strong> destinazione d’uso, anche senza opere, rilevanti ai fini contributivi sono quelle costituite dai<br />

passaggi dall’una all’altra delle categorie in<strong>di</strong>cate dall’art. 8 comma 1 della L.R. 19/99 e s.m.i. e <strong>di</strong> seguito<br />

elencate:<br />

a) destinazioni residenziali;<br />

b) destinazioni produttive, industriali o artigianali;<br />

c) destinazioni commerciali;<br />

d) destinazioni turistico-ricettive;<br />

e) destinazioni <strong>di</strong>rezionali;<br />

f) destinazioni agricole.<br />

Per i mutamenti <strong>di</strong> destinazione d’uso relativi ad unità non superiori a 700 mc., che siano compatibili con le<br />

norme <strong>di</strong> attuazione del PRGC e/o degli strumenti urbanistici esecutivi, non è necessario alcun<br />

provve<strong>di</strong>mento e<strong>di</strong>lizio, ai sensi dell’art. 48, primo comma, lettera a) delle L.R. 56/77 e s.m.i.<br />

Si ricorda che i suddetti mutamenti <strong>di</strong> destinazione d’uso, ai sensi dell’art. 8, della LR 19/99 e s.m.i. sono<br />

onerosi anche in assenza <strong>di</strong> opere e<strong>di</strong>lizie, nel caso <strong>di</strong> passaggio dall’una all’altra delle categorie elencate al<br />

comma 1 della suddetta legge e su menzionate.<br />

Per gli interventi <strong>di</strong> recupero funzionale dei rustici, <strong>di</strong>sciplinati dalla L.R. 9/03 e s.m.i., l’onerosità è definita<br />

dall’art. 5 della stessa legge che stabilisce le modalità <strong>di</strong> determinazione del contributo <strong>di</strong> costruzione.<br />

Nel caso <strong>di</strong> residenze annesse all’attività, il richiedente si deve impegnare, con apposito atto notarile, a:

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