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CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - Comune di Vinovo

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A1) Nuove costruzioni<br />

1) in<strong>di</strong>pendentemente dalla loro altezza me<strong>di</strong>a, sono esclusi dal conteggio della sul (da calcolarsi ai fini<br />

degli in<strong>di</strong>ci fon<strong>di</strong>ari) i sottotetti aventi tutte le seguenti caratteristiche:<br />

- assenza <strong>di</strong> collegamento <strong>di</strong>retto con unità abitativa sottostante;<br />

- assenza <strong>di</strong> servizi igienici, assenza dell’impianto termico, assenza <strong>di</strong> tramezzature interne;<br />

- illuminazione e areazione forniti da lucernari a raso con superfici complessive non superiori a 1/20<br />

della superficie netta del pavimento sottostante;<br />

Nel presente caso il corpo sottotetto è considerato volume tecnico.<br />

2) Nel computo della sul (da calcolarsi ai fini degli in<strong>di</strong>ci fon<strong>di</strong>ari) sono comprese le superfici relative ai<br />

sottotetti allorquando si verifica una delle seguenti situazioni:<br />

a) lo spazio complessivo (da valutarsi al netto <strong>di</strong> quello occupato dagli abbaini così come definiti<br />

all’art. 4 p.to 18 delle presenti NTA) raggiunge l’altezza me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> m. 2,40 tra il pavimento e<br />

l’intradosso delle falde <strong>di</strong> copertura;<br />

b) lo spazio complessivo (da valutarsi al netto <strong>di</strong> quello occupato dagli abbaini così come definiti<br />

all’art. 4 p.to 18 delle presenti NTA) non raggiunga un’altezza me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> m. 2,40 tra il pavimento<br />

e l’intradosso delle falde <strong>di</strong> copertura, non c’è collegamento fisso <strong>di</strong>retto con l’unità abitativa<br />

sottostante e non risulta applicabile la definizione <strong>di</strong> volume tecnico <strong>di</strong> cui al precedente punto 1;<br />

In questi casi la sul è quella che risulta interna alla figura geometrica piana definita dai lati in<br />

corrispondenza dei quali si raggiunge un’altezza interna <strong>di</strong> m. 2,00 tra pavimento e intradosso delle falde<br />

<strong>di</strong> copertura.<br />

3) Sono escluse dai conteggi della sul (da calcolarsi ai fini degli in<strong>di</strong>ci fon<strong>di</strong>ari) le superfici del sottotetto<br />

(sud<strong>di</strong>viso o meno in locali) il cui spazio complessivo non raggiunge un’altezza me<strong>di</strong>a interna <strong>di</strong> m. 2,40<br />

e sia collegato <strong>di</strong>rettamente con l’unità abitativa sottostante me<strong>di</strong>ante scala fissa.<br />

A2) Costruzioni esistenti<br />

In applicazione della LR 21/98 e s.m.i. è sempre possibile l’utilizzazione ai soli fini residenziali, in eccedenza<br />

dagli in<strong>di</strong>ci della rispettiva rea urbanistica, del sottotetto degli e<strong>di</strong>fici esistenti sulla base dei seguenti criteri:<br />

1) mantenendo le altezze <strong>di</strong> colmo e <strong>di</strong> gronda e delle linee <strong>di</strong> pendenza delle falde, nel presente caso<br />

le parti <strong>di</strong> sottotetto rese abitabili possono non costituire pertinenza dell’unità immobiliare principale;<br />

2) mo<strong>di</strong>ficando l’inclinazione e/o sopraelevando la quota delle falde <strong>di</strong> copertura, purché l’altezza me<strong>di</strong>a<br />

interna del volume complessivo del sottotetto risulti inferiore a m. 2,60; è consentita la mo<strong>di</strong>fica della<br />

conformazione e del numero delle falde con le seguenti prescrizioni:<br />

- non è ammessa la realizzazione <strong>di</strong> tetti a una sola falda nei fabbricati principali;<br />

- la copertura del singolo fabbricato dovrà essere realizzata con falde a pendenza uniforme e con i<br />

limiti <strong>di</strong> pendenza prescritti per le nuove costruzioni;<br />

il sottotetto deve essere collegato <strong>di</strong>rettamente con l’unità abitativa sottostante me<strong>di</strong>ante scala fissa.”<br />

1.1 – Recupero sottotetti ESISTENTI (realizzati entro il 31/12/08, ai sensi della L.R. 21/98 e s.m.i.)<br />

A) A FINI ABITATIVI :<br />

A1) mantenendo le altezze <strong>di</strong> colmo e <strong>di</strong> gronda e delle linee <strong>di</strong> pendenza delle falde,<br />

0 € degli OO.UU. (e 50% del costo <strong>di</strong> costruzione);<br />

A2) mo<strong>di</strong>ficando l’inclinazione e/o sopraelevando la quota delle falde <strong>di</strong> copertura, purché l’altezza me<strong>di</strong>a<br />

interna del volume complessivo del sottotetto risulti inferiore a m. 2,60,<br />

0 € degli OO.UU. (e 50% del costo <strong>di</strong> costruzione);<br />

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